Camera dei deputati

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DPR 104 del 2003

Art. 1

Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) "legge", la legge 27 dicembre 2001, n. 459;
b) "elettore", il cittadino italiano residente all'estero iscritto nelle liste elettorali di cui all'articolo 5, comma 1, della legge;
c) "opzione", l'opzione per l'esercizio del diritto di voto in Italia, di cui all'articolo 1, comma 3, della legge;
d) "elenco aggiornato", l'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero, di cui all'articolo 5, comma 1, della legge;
e) "ripartizioni", le ripartizioni di cui all'articolo 6, comma 1, della legge;
f) "ufficio consolare", l'ufficio consolare competente nella circoscrizione consolare in cui risiede l'elettore, rientrante nel novero degli uffici di cui all'articolo 3 della legge. Ai fini della registrazione dei dati nell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1 della legge, per "ufficio consolare" si intendono i consolati generali di prima categoria e i consolati di prima categoria di cui all'articolo 3 della legge e all'articolo 16, comma 1 della legge 27 ottobre 1988, n. 470;
g) "intese in forma semplificata", le intese in forma semplificata di cui all'articolo 19, comma 1, della legge;
h) "forme di collaborazione", le forme di collaborazione per lo svolgimento della campagna elettorale, di cui all'articolo 17, comma 1, della legge;
i) "testo unico per l'elezione della Camera dei deputati", il testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.