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DPR 104 del 2003

Art. 20

Operazioni di scrutinio

1. In caso di piu' urne assegnate al seggio, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, primo periodo, il presidente del seggio procede alle operazioni di scrutinio dando la precedenza allo spoglio delle schede contenute nell'urna relativa all'ufficio consolare avente maggior numero di elettori.

2. Qualora il presidente del seggio, dopo l'inizio delle operazioni di scrutinio del seggio stesso, riceva plichi presi in carico dall'ufficio centrale per la circoscrizione estero, pervenuti agli scali aeroportuali di Roma prima dell'ora fissata per l'inizio delle operazioni di scrutinio dei voti espressi nel territorio nazionale, procede alla conclusione dello scrutinio delle schede gia' inserite nell'urna o nelle urne e, successivamente, per i suddetti plichi, da' inizio alle operazioni preliminari previste dall'articolo 14, comma 3, lettere a), b) e c) della legge.

3. Oltre a quanto previsto dall'articolo 14, comma 4, della legge, e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 19, commi 9, 10 e 12, nel verbale del seggio sono inseriti: i nominativi dei rappresentanti di lista, o, in occasione di referendum, dei rappresentanti dei promotori del referendum e dei partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento ammessi ad assistere alle operazioni; il numero dei plichi e delle buste esterne consegnati al seggio dall'ufficio centrale per la circoscrizione Estero; il numero delle schede valide, bianche, nulle, annullate senza procedere allo scrutinio, contestate e assegnate e contestate e non assegnate; i risultati elettorali o referendari; il numero dei votanti; gli atti relativi allo scrutinio; le eventuali proteste e reclami presentati nonche' le modalita' di formazione dei plichi e di trasmissione di tutto il materiale. Il verbale, redatto in due esemplari, viene letto, firmato in ciascun foglio e sottoscritto da tutti i componenti del seggio e dai rappresentanti di lista o, in occasione di referendum, dai rappresentanti dei promotori del referendum e dei partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento.

4. Il presidente del seggio, per ciascuna consultazione nonche' per ciascun ufficio consolare o Stato nel quale il capo missione e' accreditato pur non avendovi la residenza permanente, fatta eccezione dei casi di cui all'articolo 19, comma 10, accerta personalmente la corrispondenza numerica: delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero dei votanti; dei voti validi; delle schede nulle; delle schede bianche; dei voti dichiarati nulli; delle schede annullate senza procedere allo scrutinio; delle schede contestate e assegnate e di quelle contestate e non assegnate, verificando la congruita' dei dati, e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nel verbale.

5. Ai fini di cui al comma 2, i plichi sigillati contenenti l'elenco degli elettori della sezione e i tagliandi dei certificati elettorali vengono inviati dal seggio al tribunale di Roma successivamente alla conclusione delle operazioni di scrutinio.

6. Con le medesime intese di cui all'articolo 18, comma 4 sono definite le modalita' di trasporto delle schede e di tutti gli atti relativi allo scrutinio.