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Il ruolo dei Parlamenti nazionali nel Trattato di Lisbona

Il Trattato di Lisbona - entrato in vigore il 1° dicembre 2009 - ha riconosciuto - all'articolo 12 del Trattato sull'Unione europea (TUE) - che i "Parlamenti nazionali contribuiscono al buon funzionamento dell'Unione" e attribuito ad essi poteri di intervento diretto nel processo decisionale europeo, disciplinati specificamente nei due protocolli sul ruolo dei Parlamenti nazionali e sui princìpi di sussidiarietà e proporzionalità, nonché in altre disposizioni dei Trattati.

Il Protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali

Il protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali stabilisce:

  • la trasmissione diretta ai Parlamenti nazionali dei progetti di atti legislativi dell'UE, degli strumenti di programmazione legislativa e dei documenti di consultazione della Commissione europea (libri verdi, libri bianchi, comunicazioni) nonché di alcuni altri documenti;
  • un periodo di "garanzia" di otto settimane tra la data in cui si mette a disposizione di tutti i Parlamenti nazionali un progetto di atto legislativo e la data in cui il Consiglio può adottare una posizione sul progetto;
  • l'organizzazione di una efficace e regolare cooperazione interparlamentare, definita congiuntamente da Parlamento europeo e Parlamenti nazionali, che si esplica anche attraverso la facoltà per la Conferenza degli organi parlamentari specializzati per gli affari dell'Unione europea (COSAC) di sottoporre all'attenzione delle istituzioni europee i contributi che ritiene utili.

Il quadro generale per la cooperazione interparlamentare è stabilito dalle "Linee guida sulla cooperazione interparlamentare" adottate dalla Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti.

Il Protocollo sui princìpi di sussidiarietà e proporzionalità

Il Protocollo sui princìpi di sussidiarietà e proporzionalità prevede che ciascun Parlamento nazionale (o Camera) possa sollevare obiezioni sulla corretta applicazione del principio di sussidiarietà (cosiddetto "early warning" o allerta precoce) in relazione alle proposte legislative, entro un termine di otto settimane dalla data della loro trasmissione in tutte le lingue ufficiali dell'UE. L'obiezione assume la forma di un parere motivato; qualora i pareri motivati rappresentino almeno un terzo dell'insieme dei voti attribuiti ai Parlamenti nazionali il progetto deve essere riesaminato (cosiddetto "cartellino giallo"). La soglia per l'obbligo di riesame è abbassata a un quarto nel caso di proposte della Commissione o di iniziative di un gruppo di Stati membri relative allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. A tal fine, ciascun Parlamento nazionale dispone di due voti; per i parlamenti bicamerali ciascuna delle Camere dispone di un voto. Al termine del riesame, il progetto di atto legislativo in questione può essere - con una decisione motivata da parte dell'istituzione che l'ha presentato - mantenuto, modificato o ritirato. In relazione alle proposte legislative presentate secondo la procedura legislativa ordinaria, qualora i pareri motivati sul mancato rispetto del principio di sussidiarietà rappresentino almeno la maggioranza semplice dei voti attribuiti ai Parlamenti nazionali (cosiddetto "cartellino arancione"), è previsto che il Consiglio, a maggioranza del 55% dei membri, o il Parlamento europeo, a maggioranza dei voti espressi, possano dichiarare la proposta non compatibile con il principio di sussidiarietà, nel qual caso essa non forma oggetto di ulteriore esame. Il medesimo Protocollo prevede inoltre la facoltà per ciascun Parlamento nazionale (o Camera) di deliberare o promuovere la presentazione, da parte del rispettivo Governo, di un ricorso alla Corte di giustizia per violazione del principio di sussidiarietà.

Altre disposizioni del Trattato

L'articolo 48 del TUE prevede che i Parlamenti nazionali svolgano un ruolo nella procedura di revisione ordinaria, dei trattati, attraverso la notifica ai Parlamento nazionali dei progetti di modifica, e l'eventuale convocazione di una Convenzione - composta da rappresentanti dei Parlamenti nazionali, dei Governi, del Parlamento europeo e della Commissione.

Lo stesso articolo, al paragrafo 7, prevede che ciascun Parlamento nazionale possa opporsi all'attivazione della cosiddetta "clausola passerella" generale in base alla quale il Consiglio europeo, deliberando all'unanimità, può estendere la procedura legislativa ordinaria ed il voto a maggioranza qualificata ai settori cui si applicano procedure legislative speciali o il voto all'unanimità. In caso di opposizione di un Parlamento nazionale la decisione non è adottata.

Un analogo diritto di opposizione è previsto dall'art. 81, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE), in merito a decisioni che dispongano il passaggio di aspetti del diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali da una procedura legislativa speciale con voto all'unanimità alla procedura legislativa ordinaria.

Gli articoli 85 e 88 del TFUE prevedono che i Parlamenti nazionali siano associati, rispettivamente, alla valutazione delle attività di Eurojust ed al controllo delle attività di Europol, secondo modalità che sono stabilite da appositi regolamenti da adottare.

Dialogo politico

Oltre alle richiamate disposizioni dei Trattati, merita ricordare il cosiddetto dialogo politico, inaugurato nel settembre 2006 - quindi con largo anticipo rispetto all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona - per iniziativa della Commissione europea, la quale trasmette direttamente ai Parlamenti nazionali le proprie proposte legislative e documenti di consultazione, invitandoli ed esprimere osservazioni e pareri cui la Commissione stessa replica entro un termine indicativo di tre mesi. Gli atti recanti le osservazioni dei Parlamenti nazionali e le risposte della Commissione europea sono disponibili in un sito della Commissione europea. La Commissione ha mantenuto fermo il dialogo politico anche dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona.

È stato valorizzato e rafforzato il dialogo con i Parlamenti nazionali, in particolare, attraverso una presenza più sistematica dei commissari europei presso i Parlamenti nazionali per discutere le proposte legislative e le altre iniziative della Commissione europea più rilevanti e migliorando la qualità delle risposte della Commissione europea alle osservazioni formulate dai Parlamenti nazionali in esito all'esame di atti europei, rendendole meno burocratiche e più politiche.

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