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Modifiche alla legislazione - approfondimenti

Circoscrizioni e collegi elettorali.

Il territorio nazionale era ripartito in 26 circoscrizioni di dimensioni regionali o subregionali (art. 1, T.U. leggi elettorali), oltre alla XXVII circoscrizione che era costituita solo dal collegio uninominale della Valle d'Aosta. I seggi erano distribuiti fra le circoscrizioni in proporzione al numero degli abitanti quale risultava dall'ultimo censimento (art. 56 Cost.). Per ogni circoscrizione, i collegi uninominali erano pari al 75% dei seggi assegnati. I seggi restanti (il 25% cioè) costituivano la quota proporzionale delle circoscrizioni. Su queste basi furono formati i 475 collegi definiti dal Decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536. Essi comprendevano in media 120.000 abitanti e 90.000 elettori circa. I restanti 155 seggi furono invece distribuiti con il sistema proporzionale.

Candidature e liste

La presentazione delle candidature nei collegi uninominali (art. 18, T.U. leggi elettorali) era fatta per singoli candidati, che dovevano però collegarsi almeno ad una lista che concorresse nella circoscrizione alla quota proporzionale. Era ammesso il collegamento con più liste. Nessuno poteva essere candidato in più collegi, anche se in circoscrizioni diverse, nè essere candidato contemporaneamente per la Camera e per il Senato. Era ammesso invece che i candidati nei collegi fossero inclusi in una delle liste della stessa o di altre circoscrizioni, fino ad un massimo di tre.

La presentazione delle liste per l'attribuzione dei seggi con il metodo proporzionale (art. 18-bis, T.U. leggi elettorali) era effettuata nelle circoscrizioni. Le liste (distinte da un proprio contrassegno) erano formate da un numero di candidati non superiore ad un terzo dei seggi proporzionali da assegnare nella circoscrizione (da uno a quattro candidati a seconda dell'ampiezza della circoscrizione). Era ammessa la possibilità di includere lo stesso candidato in più circoscrizioni (al massimo tre) purchè in liste con il medesimo contrassegno. Il candidato che risultava eletto in più circoscrizioni doveva optare per uno dei seggi proporzionali a cui era stato eletto.

Modalità di votazione

Sulle due schede l'elettore esprimeva due voti diversi, uno a favore di un candidato nel collegio uninominale, l'altro a favore di una lista che concorre al riparto proporzionale (art. 4, T.U. leggi elettorali).

Sulla prima scheda erano perciò indicati secondo l'ordine stabilito da un sorteggio il nome e il cognome dei candidati con a fianco il contrassegno o i contrassegni - fino ad un massimo di cinque - con cui aveva dichiarato di distinguere la sua candidatura. Uno o più contrassegni potevano essere gli stessi che contraddistinguevano la lista o le liste cui il candidato era collegato. Tutti i collegamenti fra i candidati e le liste dovevano comunque essere indicati sui manifesti elettorali.

Sulla seconda scheda, in riquadri di uguali dimensioni e secondo l'ordine stabilito dalla sorte, erano riportati i contrassegni delle liste circoscrizionali, affiancati dai nomi dei candidati che componevano la lista. Non era ammesso alcun voto di preferenza e l'elettore non poteva perciò mutare l'ordine delle candidature fissato nella lista circoscrizionale.

Proclamazione degli eletti nei collegi uninominali

Concluse le operazioni di spoglio dei voti, per ciascun collegio uninominale veniva proclamato eletto il candidato che aveva ottenuto il maggior numero di voti. I deputati eletti nei collegi uninominali non potevano optare per un seggio proporzionale, anche se fossero stati candidati in una lista della stessa o di altra circoscrizione. Se il deputato eletto con il metodo maggioritario si dimetteva o il seggio restasse vacante per altra causa si doveva procedere ad elezioni suppletive (art. 86, T.U. leggi elettorali).

Soglia di sbarramento

All'assegnazione dei seggi proporzionali partecipavano solo le liste che avevano ottenuto, nel territorio nazionale, almeno il 4% dei voti validi. A tal fine, si sommavano i voti ottenuti dalle liste che, nelle varie circoscrizioni, si erano presentate con il medesimo contrassegno. Non veniva effettuata, in questa fase, nessuna detrazione poichè il meccanismo dello scorporo aveva effetti solo per i calcoli successivi. Il 4% della somma dei voti validi di tutte le liste, che nelle precedenti elezioni era stato pari a 1.499.376 voti, rappresentava lo sbarramento che le liste dovevano superare per partecipare alla distribuzione proporzionale dei 155 seggi in palio.

Scorporo e determinazione delle cifre di lista

La cifra elettorale con cui le liste ammesse partecipavano alla ripartizione proporzionale dei 155 seggi non era data dalla somma dei voti ottenuti nelle circoscrizioni. A livello circoscrizionale e in ambito nazionale i calcoli per i seggi proporzionali erano effettuati detraendo, per ciascuna lista, un certo numero di voti per ognuno dei candidati eletti nei collegi uninominali collegati alla lista stessa. Di norma la cifra da "scorporare" corrispondeva, per ciascun collegio, al numero di voti ottenuti dal candidato giunto secondo nella competizione per il seggio uninominale, aumentato di una unità: veniva cioè detratto il numero di voti strettamente necessari per vincere il seggio e non quello dei voti ottenuti effettivamente dal candidato eletto (art. 77, T.U. leggi elettorali).

Se l'eletto nel collegio uninominale era collegato a più liste, la detrazione era effettuata ripartendola fra le varie liste in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna di esse.

Riparto dei seggi fra le liste

Il numero totale dei seggi che spettavano a ciascuna delle liste ammesse era stabilito a livello nazionale sulla base dei voti accreditati dopo aver effettuato lo "scorporo" e con il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti (art. 83, T.U. leggi elettorali). La somma totale delle cifre elettorali di lista veniva cioè divisa per 155, ottenendo il quoziente elettorale nazionale. A ciascuna lista erano assegnati i seggi corrispondenti al numero intero ottenuto dalla divisione fra la sua cifra elettorale e il quoziente nazionale. I seggi residui erano assegnati alle liste che, nelle divisioni precedenti, avessero ottenuto i resti più elevati.

Distribuzione dei seggi fra le circoscrizioni

Fermo il totale di seggi assegnati, secondo i calcoli nazionali, alle varie liste, le complesse fasi successive erano dirette a stabilire quanti di tali seggi spettavano a ogni lista nelle diverse circoscrizioni. A tal fine venivano effettuati per ogni circoscrizione calcoli proporzionali in base alle cifre circoscrizionali di lista e al numero totale di seggi proporzionali assegnati a ciascuna circoscrizione.

Accertati, per ogni circoscrizione, i quozienti circoscrizionali (somma delle cifre elettorali di tutte le liste ammesse al riparto diviso il numero di seggi della circoscrizione), erano senz'altro attribuiti a ciascuna lista, nelle varie circoscrizioni, tanti seggi quante volte il quoziente entrasse nella sua cifra circoscrizionale.

Con tali operazioni, che tengono conto solo dei numeri interi, non venivano assegnati tutti i seggi spettanti alle liste né si esaurivano i seggi proporzionali delle varie circoscrizioni.

Si procedeva allora prendendo in considerazione le parti decimali delle divisioni precedenti e ordinando tali cifre decimali nelle varie circoscrizioni. Venivano assegnati per ognuna delle 26 circoscrizioni, a partire dalla più piccola, i seggi residui alle liste con i decimali più elevati. Quando una lista aveva raggiunto il totale dei seggi che le spettavano su base nazionale, non veniva però più considerata nelle circoscrizioni successive. Era possibile che neanche con tale distribuzione risultassero assegnati tutti i seggi nelle circoscrizioni a tutte le liste che ne avevano diritto in base ai calcoli a livello nazionale.

Si procedeva, allora, ad una fase ulteriore che prendeva in considerazione solo i resti della lista o delle liste cui spettavano ancora uno o più seggi, che venivano via via assegnati nelle circoscrizioni dove la lista non aveva ottenuto seggi e aveva i resti più elevati. Accade in tal caso che alcune circoscrizioni avessero un numero di eletti inferiore o superiore (in genere, di una sola unità) a quello dei seggi proporzionali che spettavano alle diverse circoscrizioni.

Proclamazione dei deputati eletti per la quota proporzionale

Una volta determinato il numero di seggi spettanti a ciascuna lista in ogni circoscrizione, si proclamavano eletti i candidati della lista seguendo l'ordine di presentazione sino a concorrenza dei seggi conseguiti dalla lista in quella circoscrizione. Non erano considerati i candidati che, avendo partecipato anche alle elezioni in un collegio, erano risultati eletti con il sistema maggioritario.

Qualora ad una lista spettava un numero di seggi superiore al numero dei suoi candidati, tali seggi erano attribuiti ai candidati nei collegi uninominali ad essa collegati che non risultassero già proclamati eletti, secondo una graduatoria basata sulle rispettive cifre individuali. La cifra individuale di ciascun candidato veniva determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti dal candidato e dividendo il prodotto per il numero complessivo dei votanti nel collegio.

In caso di vacanza di un seggio della quota proporzionale, per esempio a seguito di dimissioni del deputato, si procedeva ad assegnare il seggio stesso al candidato che, nella medesima lista e circoscrizione, seguiva l'ultimo degli eletti. Se la lista era esaurita, si procedeva in base alla graduatoria dei candidati non eletti nei collegi uninominali collegati alla lista stessa.