Camera dei deputati

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30 settembre 1998:

Sulle modalità di svolgimento delle operazioni di scrutinio nelle votazioni per schede (artt. 6 e 11).

La Giunta per il Regolamento, udita la relazione del deputato Deodato, ha deliberato all'unanimità il seguente parere:

La previsione recata dall'articolo 11 - a norma del quale i deputati segretari "registrano, quando occorra, i singoli voti" - comporta, con riferimento alle votazioni per schede di cui all'articolo 56, l'attribuzione ai deputati segretari stessi del compito di procedere allo svolgimento delle operazioni di scrutinio, fatta eccezione per le votazioni concernenti l'elezione del Presidente e dei componenti dell'Ufficio di Presidenza della Camera, per le quali il Regolamento prevede in maniera esplicita - rispettivamente ai commi 1 e 2 dell'articolo 6 - l'adozione di diverse modalità.
Tale interpretazione si riflette ovviamente sulle operazioni di scrutinio concernenti le votazioni per schede effettuate nel corso di riunioni del Parlamento in seduta comune, alle quali si applica il Regolamento della Camera, secondo quanto concordemente prevedono l'articolo 35, comma 2, del Regolamento della Camera e l'articolo 65 del Regolamento del Senato.
Ai sensi dell'articolo 63, secondo comma, della Costituzione, le suddette operazioni debbono essere pertanto compiute dai deputati segretari.
Per la validità delle operazioni di scrutinio è richiesto che ad esse partecipi la maggioranza dei deputati segretari in carica.