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14 luglio 2010:

Parere sull'esame in Assemblea del documento della XIV Commissione concernente la conformità al principio di sussidiarietà e sull'esame delle relazioni sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (integrazione del parere del 6 ottobre 2009 su questioni concernenti le procedure di raccordo tra la Camera dei deputati e le Istituzioni europee)

La Giunta per il Regolamento ritiene che si possano prevedere le seguenti integrazioni del suo parere del 6 ottobre 2009, relativamente all'esame in Assemblea del documento motivato della XIV Commissione contenente la valutazione sulla conformità al principio di sussidiarietà:

  1. Il documento motivato della XIV Commissione contenente la decisione sui profili di sussidiarietà può essere sottoposto all'Assemblea su richiesta del Governo, di un quinto dei componenti della medesima Commissione (ovvero di rappresentanti dei Gruppi in Commissione di pari consistenza numerica) o di un decimo dei componenti dell'Assemblea (ovvero di presidenti di Gruppi di pari consistenza numerica).
  2. La richiesta di rimessione all'Assemblea è avanzata entro 5 giorni dalla data della deliberazione della XIV Commissione, la quale deve comunque concludere la verifica sulla sussidiarietà entro 40 giorni dall'assegnazione del progetto di atto legislativo comunitario (l'art. 6 del Protocollo sull'applicazione del principio di sussidiarietà prevede, infatti, per la trasmissione del parere motivato sulla sussidiarietà, il termine di 8 settimane a decorrere dalla data di trasmissione di un progetto di atto legislativo nelle lingue ufficiali dell'Unione). In caso di richiesta di rimessione all'Assemblea, il Presidente della Camera iscrive il documento della XIV Commissione contenente la decisione sui profili di sussidiarietà direttamente all'ordine del giorno, in termini tali da consentire che il procedimento si concluda comunque nel termine di otto settimane dalla trasmissione del progetto.
  3. La discussione consiste negli interventi del relatore (per 10 minuti), dei relatori di minoranza se designati (per 5 minuti), eventualmente di uno dei firmatari della richiesta di rimessione all'Assemblea se questa è stata avanzata da un decimo dei componenti della Camera (anch'esso per 5 minuti), del Governo (per 10 minuti), di un rappresentante per Gruppo (per 5 minuti); è riservato un tempo, stabilito dal Presidente, per gli interventi dei rappresentanti delle componenti politiche del Gruppo misto. Dopo la discussione si procede direttamente al voto del documento della Commissione, senza dichiarazioni di voto (ex art. 50, comma 1, trattandosi di discussione limitata). Non sono ammessi questioni pregiudiziali e sospensive, emendamenti, richieste di votazione per parti separate, ordini del giorno d'istruzione al Governo.
    È ammissibile il rinvio in Commissione, purché non comprometta il rispetto dei termini previsti dal Trattato di Lisbona: in tal caso, una volta concluso il riesame della questione da parte della XIV Commissione, può essere ulteriormente richiesta la rimessione in Assemblea della nuova decisione. I termini sono stabiliti dal Presidente della Camera in modo da assicurare la tempestiva conclusione del procedimento.
  4. Quando la rimessione all'Assemblea ha ad oggetto una decisione favorevole della XIV Commissione, entro un'ora prima dell'inizio della discussione venti deputati o uno o più presidenti di Gruppo di pari consistenza numerica presentano un apposito ordine del giorno motivato che espone le ragioni per le quali ritengono che il progetto in causa non sia conforme al principio di sussidiarietà. Se non è presentato alcun ordine del giorno, non si procede all'esame del punto (l'art. 6 del Protocollo richiede infatti che il parere negativo sulla sussidiarietà sia motivato). L'ordine del giorno, previo parere del Governo, è posto in votazione solo ove respinta la decisione favorevole della XIV Commissione. In presenza di più ordini del giorno essi sono posti in votazione in successione secondo l'ordine di presentazione, salvi preclusioni e assorbimenti.
  5. Ove ne sia fatta richiesta, si procede con voto nominale con procedimento elettronico.

Alle Istituzioni europee sono inviati, da parte della Presidenza della Camera, i documenti contenenti una decisione motivata negativa in materia di sussidiarietà (in conformità all'art. 6 del Protocollo), approvati dalla XIV Commissione o dall'Assemblea. La XIV Commissione può comunque avanzare espressa richiesta di trasmissione anche dei documenti recanti una decisione favorevole.

Infine, quanto all'esame delle relazioni sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, la Giunta per il Regolamento ritiene che:

  1. la relazione programmatica, che - in base all'art. 8 della legge 4 giugno 2010, n. 96, che novella l'art. 15 della legge n. 11 del 2005 - il Governo presenta entro il 31 dicembre di ciascun anno, è oggetto di esame congiunto con il programma legislativo delle Istituzioni europee, secondo la procedura già delineata dalla Giunta per il Regolamento il 9 febbraio 2000.
  2. La relazione a consuntivo, che il Governo presenta entro il 31 gennaio assieme al disegno di legge comunitaria, è invece oggetto di esame congiunto con il disegno di legge comunitaria, secondo il disposto regolamentare vigente.