Camera dei deputati

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15 ottobre 2020:

La Giunta per il Regolamento,

osservato che:

l'art. 19, comma 4, prevede che "Un deputato che non possa intervenire ad una seduta della propria Commissione può essere sostituito, per l'intero corso della seduta, da un collega del suo stesso Gruppo, appartenente ad altra Commissione ovvero facente parte del Governo in carica";

la ratio della disposizione "è quella di salvaguardare nelle Commissioni il principio costituzionale della rappresentanza proporzionale dei gruppi" (così nella lettera del Presidente della Camera del 3 marzo 1980). In base alla prassi consolidata, la richiesta di sostituzione temporanea per seduta può essere presentata al Presidente della Commissione anche a seduta già iniziata. La sostituzione deve tuttavia riguardare l'intero corso della seduta, come chiaramente dispone il quarto comma dell'art. 19 del Regolamento, al fine di evitare un avvicendamento di deputati, pregiudizievole della serietà dei lavori della Commissione. Sono quindi inammissibili la sostituzione del titolare nel corso della seduta, quando questi abbia partecipato alla seduta stessa, e a maggior ragione la sostituzione del sostituto (così la lettera del Presidente della Camera del 9 aprile 1973);

"quanto alla possibilità di consentire al deputato membro della Commissione, sostituito all'inizio della seduta, di tornare a partecipare come membro effettivo ai lavori della Commissione nel corso della stessa seduta, tale possibilità è in via di principio esclusa dalla norma, contenuta nel quarto comma dell'articolo 19, secondo cui la sostituzione è prevista «per l'intero corso della seduta» (lettera del Presidente della Camera del 3 maggio 1978);

al riguardo "deve considerarsi nuova ed autonoma seduta soltanto il caso di prolungamento pomeridiano o notturno di una seduta convocata per la mattina ovvero di prolungamento notturno di una seduta convocata per il pomeriggio. Possono invece considerarsi sedute diverse ai fini delle sostituzioni quelle che si svolgono, anche consecutivamente, in differenti sedi" (lettera del Presidente della Camera del 25 febbraio 1997);

confermata in via generale la disciplina vigente, come consolidata nella prassi, appare comunque necessario, al contempo, garantirne un contemperamento con le specifiche esigenze delle deputate relativamente all'allattamento dei figli nel primo anno di vita dei medesimi, esigenze che, in particolare, determinano un'inevitabile ricaduta sulla possibilità di assicurare la presenza continuativa delle stesse deputate alle sedute delle Commissioni di appartenenza e che dunque risulterebbero compresse dall'applicazione della disciplina generale delle sostituzioni, nei termini sopra specificati;

delibera il seguente parere:

«In deroga all'art. 19, comma 4, del Regolamento, le deputate che, nel primo anno di vita del figlio, devono assentarsi dai lavori della Commissione per allattare il figlio possono essere sostituite, previa personale attestazione di tale condizione in una dichiarazione indirizzata al Presidente della Commissione, da altro deputato del medesimo Gruppo appartenente ad altra Commissione anche quando esse abbiano già partecipato alla seduta stessa e, sebbene sostituite, possono successivamente, una volta terminate le esigenze di allattamento, tornare a partecipare come membro effettivo ai lavori della Commissione nel corso della stessa seduta».