Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

INIZIO CONTENUTO

MENU DI NAVIGAZIONE DELLA SEZIONE

Salta il menu

Diritto all'oblio

Diritto all'oblio di dati personali contenuti in atti parlamentari

La Camera dei deputati, con apposite deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza del 2013, ha approvato una specifica disciplina in materia di cosiddetto "diritto all'oblio", sulla base della quale i cittadini citati in atti parlamentari possono chiedere, ove ricorrano i presupposti stabiliti dalla suddetta disciplina, la "deindicizzazione" delle pagine web recanti tali atti parlamentari, pubblicate nel sito internet della Camera.

La deindicizzazione di un atto parlamentare consiste nel fare in modo che tale atto (o parte di esso) non sia evidenziato dai principali motori di ricerca, fermo restando che l'atto medesimo rimane reperibile nel sito istituzionale della Camera dei deputati.

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 46/2013
Testo coordinato con le modifiche apportate dalle deliberazioni N. 53/2013 E N. 169/2022
Procedura in ordine a richieste concernenti dati personali contenuti in atti parlamentari
  1. Alle istanze dei cittadini che, invocando il cosiddetto "diritto all'oblio" con riferimento a loro dati personali contenuti in atti parlamentari pubblicati sul sito Internet della Camera dei deputati, chiedono di procedere alla deindicizzazione dei predetti atti, si dà seguito ove ne ricorrano i presupposti di cui ai punti successivi - escludendo dall'indicizzazione da parte dei motori di ricerca esterni - secondo le modalità tecniche adottabili in ciascun caso - il documento informatico contenente l'atto parlamentare in questione, ferme restando la piena reperibilità dell'atto medesimo sul sito istituzionale attraverso il motore di ricerca interno al sito stesso e l'intangibilità dell'atto parlamentare.
  2. Sono accolte le istanze aventi ad oggetto i dati personali di cui al punto 4 della presente deliberazione contenuti in atti parlamentari pubblicati nelle legislature precedenti e comunque da non meno di tre anni rispetto alla data in cui l'istanza è formulata, salvo che I'Ufficio di Presidenza deliberi diversamente, in modo motivato, in relazione allo specifico interesse da tutelare.
  3. Le istanze possono riguardare qualsiasi atto parlamentare. Per gli atti parlamentari relativi agli organi bicamerali si procede d'intesa con il Senato.
  4. Ferma restando la valutazione circa l'eventuale perdurante esistenza di un interesse generale alla massima diffusione dell'atto ovvero circa l'eventuale sussistenza di un pregiudizio effettivo e concreto per le attività di Commissioni parlamentari di inchiesta, a prescindere dal decorso del tempo, sono prese in esame le istanze aventi oggetto le categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 2016/679 o i dati personali relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure di sicurezza di cui all'articolo 10 dello stesso Regolamento, o riferite a minori ovvero concernenti ricostruzioni di fatti successivamente rivelatesi non vere sulla base di documentazione ufficiale fornita dagli istanti. Ai fini della decisione su istanze concernenti atti di Commissioni parlamentari di inchiesta i cui atti e documenti siano nella disponibilità di una Commissione di inchiesta in attività, è previamente acquisito il parere di detta Commissione.
  5. Con riferimento alle istanze, aventi ad oggetto atti di sindacato ispettivo, si procede alla deindicizzazione anche della relativa risposta fornita dal Governo ove abbia ad oggetto anch'essa dati sensibili o giudiziari o sia riferita a minori, ovvero contenga ricostruzioni di fatti successivamente rivelatesi non vere sulla base di documentazione ufficiale fornita dagli istanti.
  6. Sulle istanze presentate alla Presidenza della Camera dei deputati l'esame istruttorio è svolto, sulla base dei criteri di cui ai punti precedenti, da un Gruppo di lavoro i cui componenti sono nominati dal Presidente della Camera tra i membri dell'Ufficio di Presidenza assicurando la rappresentanza di ciascun Gruppo parlamentare. Il Gruppo di lavoro riferisce all'Ufficio di Presidenza sulle singole istanze e sulle eventuali integrazioni o modifiche ai criteri di cui ai punti precedenti ritenuti necessari. Il Gruppo di lavoro, in riferimento a ciascuna istanza, può sottoporre all'Ufficio di Presidenza l'opportunità di acquisire sul punto il parere del Garante per la protezione dei dati personali. Sulla questione delibera l'Ufficio di Presidenza.
  7. Al termine da parte del Gruppo di lavoro di cui al punto 6, l'Ufficio di Presidenza delibera sulle proposte da questo formulate su ciascuna istanza esaminata; valuta le eventuali proposte di modifica o integrazione formulate dal Gruppo di lavoro ai criteri di cui ai punti precedenti e definisce le modalità attraverso le quali esaminare le successive istanze che dovessero essere presentate alla Camera.
  8. Avverso le decisioni adottate ai sensi della presente deliberazione, il richiedente può ricorrere agli organi di tutela giurisdizionale previsti dall'ordinamento interno della Camera dei deputati.
  9. La disciplina recante i criteri adottati dall'Ufficio di Presidenza ai fini dell'esame delle istanze in tema di diritto all'oblio è pubblicata sul sito della Camera dei deputati.
Come chiedere la deindicizzazione di atti parlamentari

Le istanze di deindicizzazione di atti parlamentari ai sensi della disciplina sopra indicata devono essere indirizzate al Presidente della Camera dei deputati e spedite, mediante lettera raccomandata, al seguente indirizzo: Camera dei deputati - Avvocatura; piazza del Parlamento n. 24 - 00186 ROMA.

Possono essere altresì inviate via e-mail, purché da una casella di posta elettronica certificata, al seguente indirizzo: avvocatura@certcamera.it (*).

L'istanza deve contenere l'indicazione specifica dell'atto parlamentare al quale si riferisce e l'illustrazione dei motivi per i quali se ne chiede la deindicizzazione.

Alla richiesta occorre allegare copia del documento di identità del richiedente e dell'eventuale documentazione ritenuta utile ai fini della valutazione.

Qualora la richiesta sia trasmessa da un procuratore appositamente nominato, è necessario allegare altresì la copia della procura speciale.

(*) Salvo diversa indicazione, le comunicazioni inerenti le istanze saranno trasmesse all'indirizzo indicato come "mittente" nella raccomandata ovvero alla casella PEC utilizzata per l'inoltro.

Vedi anche
CONOSCERE LA CAMERA
LINK ESTERNI