La Commissione, a norma del citato articolo 56 comma 1, esercita il controllo parlamentare sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale. Il successivo comma 2 del citato articolo 56 - comprensivo delle modifiche integrative apportate con la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) - stabilisce che la Commissione vigila:
Si evidenzia in particolare come l'adeguamento normativo intervenuto con le previsioni contenute nella legge di stabilità 2014 abbia esteso e chiarito l'ambito di vigilanza esercitato da parte della Commissione bicamerale, la quale ha pertanto ad oggetto sia la gestione della previdenza tradizionale da parte degli enti previdenziali, sia le forme di previdenza complementare - i fondi pensione - e i piani pensionistici individuali, realizzati mediante polizze assicurative, con la finalità di procedere non solo ad un riscontro sull'andamento gestionale degli enti e sull'impiego delle risorse finanziarie gestite nell'interesse contabile degli utenti, ma anche nell'interesse di una gestione che deve risultare macroeconomicamente utile a garantire forme di reperimento ed impiego di ingenti risorse finanziarie per il settore pubblico allargato.
Una successiva disposizione introdotta con la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) prevede inoltre che nell'ambito delle competenze della Commissione rientrano (ferme restando le attribuzioni della Commissione di vigilanza prevista dall'articolo 3 del regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453) anche le funzioni di vigilanza sulla gestione separata della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, relativamente ai profili di operazioni di finanziamento e sostegno del settore pubblico realizzate con riferimento all'intero settore previdenziale e assistenziale.