(Competenze del consigliere Capo dell'Avvocatura)
1. Il consigliere Capo dell'Avvocatura cura l'organizzazione e il buon andamento dell'Avvocatura e ne risponde al Segretario generale; ripartisce tra i settori la trattazione di cause, atti, pareri, memorie ed altre questioni legali; organizza le attività legali in modo tale che siano svolte secondo tempi e modalità funzionali allo svolgimento dell'attività dell'Amministrazione; coordina l'attività degli Avvocati Coordinatori di settore; tiene i rapporti con l'Avvocato dello Stato Consulente per gli affari legali e con gli Avvocati esterni, nonché - d'intesa con l'Avvocato dello Stato Consulente per gli affari legali - con l'Avvocatura dello Stato, e ne richiede la consulenza ed assistenza.
2. Il consigliere Capo dell'Avvocatura cura l'assistenza e la rappresentanza dell'Amministrazione nelle sedi giurisdizionali e stragiudiziali, secondo le direttive impartite dal Segretario generale, avvalendosi degli Avvocati coordinatori, degli Avvocati addetti e, se del caso, degli Avvocati esterni, di cui al precedente articolo 3. A tal fine, può avvalersi altresì dell'Avvocato dello Stato Consulente per gli affari legali della Camera, nonché, d'intesa con il medesimo, dell'Avvocatura dello Stato.
2-bis. Il consigliere Capo dell'Avvocatura, qualora abbia svolto, con l'incarico di Capo Servizio, almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione legale e sia iscritto all'Albo speciale dei patrocinanti presso le giurisdizioni superiori, può svolgere, su delega del Segretario generale, funzioni di coordinamento in relazione alle questioni aventi preminente contenuto giuridico-legale2.
2-ter. Al consigliere Capo dell'Avvocatura, ove ricorrano i requisiti di cui al comma 2-bis, è attribuita una maggiore indennità nella misura determinata dall'Ufficio di Presidenza. Tale indennità ha il medesimo regime giuridico previsto dall'art. 67, comma 3, del regolamento dei Servizi e del personale e non è cumulabile con quella di Capo Servizio3.
3. L'Avvocato Capo dell'Avvocatura può riservare a se stesso la trattazione di singole questioni, nonché l'attività di assistenza e rappresentanza in giudizio e può eccezionalmente avocare note, atti, pareri, memorie e cause già assegnati ad altri Avvocati.
1 Testo coordinato ai sensi della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 109 del 5 febbraio 2003, resa esecutiva con D.P. n. 727 del 5 febbraio 2003.
2 Comma aggiunto con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 109 del 5 febbraio 2003, resa esecutiva con D.P. n. 727 del 5 febbraio 2003.
3 Comma aggiunto con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 109 del 5 febbraio 2003, resa esecutiva con D.P. n. 727 del 5 febbraio 2003.