Camera dei deputati

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Regolamento recante criteri generali di organizzazione dell’Avvocatura della Camera dei deputati

ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del Regolamento dei Servizi e del personale
(Approvato dall'Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 301 del 18 aprile 2001, resa esecutiva con D.P. n. 1825 del 18 aprile 2001, comprensivo delle modificazioni approvate dall'Ufficio di Presidenza sino al 5 febbraio 2003) (1)
Art. 4

(Competenze del consigliere Capo dell'Avvocatura)

1. Il consigliere Capo dell'Avvocatura cura l'organizzazione e il buon andamento dell'Avvocatura e ne risponde al Segretario generale; ripartisce tra i settori la trattazione di cause, atti, pareri, memorie ed altre questioni legali; organizza le attività legali in modo tale che siano svolte secondo tempi e modalità funzionali allo svolgimento dell'attività dell'Amministrazione; coordina l'attività degli Avvocati Coordinatori di settore; tiene i rapporti con l'Avvocato dello Stato Consulente per gli affari legali e con gli Avvocati esterni, nonché - d'intesa con l'Avvocato dello Stato Consulente per gli affari legali - con l'Avvocatura dello Stato, e ne richiede la consulenza ed assistenza.

2. Il consigliere Capo dell'Avvocatura cura l'assistenza e la rappresentanza dell'Amministrazione nelle sedi giurisdizionali e stragiudiziali, secondo le direttive impartite dal Segretario generale, avvalendosi degli Avvocati coordinatori, degli Avvocati addetti e, se del caso, degli Avvocati esterni, di cui al precedente articolo 3. A tal fine, può avvalersi altresì dell'Avvocato dello Stato Consulente per gli affari legali della Camera, nonché, d'intesa con il medesimo, dell'Avvocatura dello Stato.

2-bis. Il consigliere Capo dell'Avvocatura, qualora abbia svolto, con l'incarico di Capo Servizio, almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione legale e sia iscritto all'Albo speciale dei patrocinanti presso le giurisdizioni superiori, può svolgere, su delega del Segretario generale, funzioni di coordinamento in relazione alle questioni aventi preminente contenuto giuridico-legale2.

2-ter. Al consigliere Capo dell'Avvocatura, ove ricorrano i requisiti di cui al comma 2-bis, è attribuita una maggiore indennità nella misura determinata dall'Ufficio di Presidenza. Tale indennità ha il medesimo regime giuridico previsto dall'art. 67, comma 3, del regolamento dei Servizi e del personale e non è cumulabile con quella di Capo Servizio3.

3. L'Avvocato Capo dell'Avvocatura può riservare a se stesso la trattazione di singole questioni, nonché l'attività di assistenza e rappresentanza in giudizio e può eccezionalmente avocare note, atti, pareri, memorie e cause già assegnati ad altri Avvocati.


1 Testo coordinato ai sensi della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 109 del 5 febbraio 2003, resa esecutiva con D.P. n. 727 del 5 febbraio 2003.

2 Comma aggiunto con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 109 del 5 febbraio 2003, resa esecutiva con D.P. n. 727 del 5 febbraio 2003.

3 Comma aggiunto con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 109 del 5 febbraio 2003, resa esecutiva con D.P. n. 727 del 5 febbraio 2003.