Camera dei deputati

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Regolamento recante criteri generali di organizzazione dell’Avvocatura della Camera dei deputati

ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del Regolamento dei Servizi e del personale
(Approvato dall'Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 301 del 18 aprile 2001, resa esecutiva con D.P. n. 1825 del 18 aprile 2001, comprensivo delle modificazioni approvate dall'Ufficio di Presidenza sino al 5 febbraio 2003) (1)
Art. 5

(Condizione giuridico-economica del personale)

1. L'attività a qualunque titolo prestata dal personale della Camera nell'ambito dell'Avvocatura non può determinare variazioni nelle modalità di inquadramento e di progressione funzionale-retributiva previste dal regolamento dei Servizi e del personale.

2. Al personale assegnato all'Avvocatura non è riconosciuta la corresponsione di altra forma di emolumento in relazione all'attività professionale prestata, in aggiunta all'ordinario trattamento stipendiale.

3. I dipendenti che hanno prestato la propria attività in qualità di Avvocati presso l'Avvocatura non sono comunque ammessi a prestare assistenza o rappresentanza legale dinanzi agli organi interni di tutela giurisdizionale, per il periodo di due anni dalla data del collocamento in quiescenza o dalla cessazione del rapporto con l'Avvocatura, a favore di soggetti che siano controparte dell'Amministrazione.


1 Testo coordinato ai sensi della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 109 del 5 febbraio 2003, resa esecutiva con D.P. n. 727 del 5 febbraio 2003.