(Condizione giuridico-economica del personale)
1. L'attività a qualunque titolo prestata dal personale della Camera nell'ambito dell'Avvocatura non può determinare variazioni nelle modalità di inquadramento e di progressione funzionale-retributiva previste dal regolamento dei Servizi e del personale.
2. Al personale assegnato all'Avvocatura non è riconosciuta la corresponsione di altra forma di emolumento in relazione all'attività professionale prestata, in aggiunta all'ordinario trattamento stipendiale.
3. I dipendenti che hanno prestato la propria attività in qualità di Avvocati presso l'Avvocatura non sono comunque ammessi a prestare assistenza o rappresentanza legale dinanzi agli organi interni di tutela giurisdizionale, per il periodo di due anni dalla data del collocamento in quiescenza o dalla cessazione del rapporto con l'Avvocatura, a favore di soggetti che siano controparte dell'Amministrazione.
1 Testo coordinato ai sensi della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 109 del 5 febbraio 2003, resa esecutiva con D.P. n. 727 del 5 febbraio 2003.