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Regolamento dei Servizi e del Personale

Titolo II: Servizi ed uffici della Camera
  • Art. 18
    (Servizio Amministrazione)
    1. Il Servizio Amministrazione cura:
      • a) la programmazione, secondo gli indirizzi ed i tempi indicati dal Collegio dei Questori, dell'attività amministrativa in relazione alle attività dei Servizi e degli Uffici della Segreteria generale, sulla base delle proposte da questi formulate;
      • b) l'istruttoria delle proposte di spesa per l'acquisto di beni e servizi e per l'esecuzione dei lavori;
      • c) la definizione degli standard di acquisizione dei beni e servizi con riferimento alle attività dei Servizi e degli Uffici della Segreteria generale;
      • d) la definizione e la gestione delle procedure di individuazione dei fornitori e degli appaltatori; la predisposizione e la stipula dei contratti;
      • e) le autorizzazioni alla spesa, per quanto di competenza;
      • f) i collaudi.
    2. Il consigliere Capo del Servizio Amministrazione esercita le funzioni di Segretario del Collegio dei Questori.