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Regolamento dei Servizi e del Personale

Titolo II: Servizi ed uffici della Camera
  • Art. 22
    (Servizio Commissioni)
    1. Il Servizio Commissioni cura:
      • a) gli adempimenti relativi alla costituzione e rinnovazione delle Commissioni permanenti e alla costituzione delle Commissioni speciali e delle Commissioni bicamerali aventi funzioni prevalentemente connesse con i procedimenti normativi;
      • b) l'organizzazione, la convocazione e l'assistenza alla conduzione dei lavori delle Commissioni permanenti e speciali e delle Commissioni bicamerali aventi funzioni prevalentemente connesse con i procedimenti normativi, nonché dei loro collegi minori, ivi comprese le attività connesse con la programmazione dei relativi lavori;
      • c) l'espressione del parere su questioni relative alle competenze, alle assegnazioni e alle richieste di trasferimento di sede;
      • d) le verifiche tecniche relative alla formazione delle leggi, in concorso con il Servizio Studi e con gli altri Servizi ed Uffici della Segreteria generale interessati;
      • e) la redazione tecnica e l'assistenza al coordinamento dei testi discussi e approvati dalle Commissioni, ivi compresi i messaggi legislativi;
      • f) la redazione dei processi verbali delle sedute delle Commissioni;
      • g) la redazione, il coordinamento, la pubblicazione e la raccolta dei resoconti sommari delle sedute pubbliche delle Commissioni (8).
    Note:
    (8) Lettera aggiunta con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 164 del 17 dicembre 2003, resa esecutiva con D.P. n. 1010 del 19 dicembre 2003.