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Regolamento di amministrazione e contabilità

TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 95

(Aggiornamento dei valori)

  1. I valori indicati nel presente regolamento sono ogni tre anni adeguati con deliberazione del Collegio dei Questori, tenuto conto dell'indice ISTAT relativo ai prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale
  2. I valori riportati nel presente regolamento sono espressi al netto delle eventuali imposte