TESTI ALLEGATI ALL'ORDINE DEL GIORNO
della seduta n. 716 di Mercoledì 29 giugno 2022

 
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INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

   FEDERICO, ELISA TRIPODI, BALDINO, BRESCIA, FRANCESCO SILVESTRI, CORNELI, DE CARLO, DIENI e SPORTIELLO. — Al Ministro per gli affari regionali e le autonomie. — Per sapere – premesso che:

   risulta diffusa una bozza di disegno di legge sull'autonomia differenziata, la quale, all'articolo 3, conferma la centralità dei livelli essenziali di assistenza e delle prestazioni;

   la previa definizione dei livelli essenziali delle prestazioni nelle materie attualmente indicate nell'articolo 14, comma 1, lettere da a) a d), del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sarebbe condizione necessaria per il trasferimento delle funzioni e delle risorse corrispondenti;

   in tali materie, il trasferimento di funzioni onerose non potrà aver luogo se non saranno previamente definiti i livelli essenziali delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 13 dello stesso decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, che prevede il coinvolgimento delle Camere, delle Commissioni parlamentari competenti per materia e della Conferenza unificata;

   in tutte le altre materie, le relative funzioni sono invece immediatamente trasferibili, fermo restando che la regione interessata è inderogabilmente tenuta ad assicurare il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni già definiti, così come dei livelli essenziali delle prestazioni che lo Stato dovesse definire successivamente all'entrata in vigore della legge che approva l'intesa, apportando corrispondenti variazioni al proprio bilancio, con previsione di potere sostitutivo statale in caso di inerzia;

   nel quadro del coordinamento della finanza pubblica, in conformità alla delega fiscale in discussione, l'articolo 4 della bozza di disegno di legge sopra citato prevede il superamento della spesa storica attraverso la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard e dei livelli di servizio cui devono tendere i vari livelli di governo, da effettuarsi da parte della Commissione «costi standard», di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, entro 12 mesi dall'approvazione della legge;

   l'intesa potrà prevedere che le risorse siano tratte da tributi propri della regione o da compartecipazione al gettito di tributi maturati nel territorio regionale, con possibilità di riconoscere una compartecipazione fissa o una riserva di aliquota;

   occorre, altresì, garantire, in fase attuativa, l'unità giuridica, sociale ed economica della nazione, nonché la tutela del livello paritario delle prestazioni dei diritti civili e sociali, affinché questi ultimi non vengano in alcun modo compromessi, nel rispetto del principio di leale collaborazione e di unità territoriale della Repubblica –:

   se il Governo, in relazione alla bozza del disegno di legge di cui in premessa, non intenda indicare puntualmente la tempistica dei livelli essenziali delle prestazioni e i relativi finanziamenti, anche valutando la definizione di strumenti normativi per preservare l'unità giuridica ed economica del Paese, in tal modo garantendo livelli delle prestazioni omogenei su tutto il territorio nazionale.
(3-03047)

(28 giugno 2022)

   STEFANI, MOLINARI, BITONCI, ANDREUZZA, BADOLE, BASINI, BAZZARO, BELLACHIOMA, BELOTTI, BENVENUTO, BIANCHI, BILLI, BINELLI, BISA, BOLDI, BONIARDI, BORDONALI, CLAUDIO BORGHI, BUBISUTTI, CAFFARATTO, CANTALAMESSA, CAPARVI, CARRARA, CASTIELLO, VANESSA CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CENTEMERO, CESTARI, COIN, COLLA, COLMELLERE, COMAROLI, COMENCINI, COVOLO, ANDREA CRIPPA, DARA, DE ANGELIS, DE MARTINI, D'ERAMO, DI MURO, DI SAN MARTINO LORENZATO DI IVREA, DONINA, DURIGON, FANTUZ, FERRARI, FIORINI, FOGLIANI, LORENZO FONTANA, FORMENTINI, FOSCOLO, FRASSINI, FURGIUELE, GALLI, GASTALDI, GERARDI, GERMANÀ, GIACCONE, GIACOMETTI, GIGLIO VIGNA, GOBBATO, GOLINELLI, GRIMOLDI, GUSMEROLI, IEZZI, INVERNIZZI, LAZZARINI, LEGNAIOLI, LIUNI, LOLINI, EVA LORENZONI, LOSS, LUCCHINI, LUCENTINI, MACCANTI, MAGGIONI, MANZATO, MARCHETTI, MARIANI, MATURI, MICHELI, MINARDO, MORRONE, MOSCHIONI, MURELLI, ALESSANDRO PAGANO, PANIZZUT, PAOLIN, PAOLINI, PAROLO, PATASSINI, PATELLI, PATERNOSTER, PETTAZZI, PIASTRA, PICCHI, PICCOLO, POTENTI, PRETTO, RACCHELLA, RAFFAELLI, RAVETTO, RIBOLLA, RIXI, ROMANÒ, SALTAMARTINI, SCOMA, SNIDER, SUTTO, TARANTINO, TATEO, TIRAMANI, TOCCALINI, TOMASI, TOMBOLATO, TONELLI, TURRI, VALBUSA, VALLOTTO, VIVIANI, RAFFAELE VOLPI, ZANELLA, ZENNARO, ZIELLO, ZOFFILI e ZORDAN. — Al Ministro per gli affari regionali e le autonomie. — Per sapere – premesso che:

   il modello di regionalismo incentrato sulla differenziazione delle politiche tra i diversi livelli di governo, così come delineato dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, permetterebbe alle regioni richiedenti di espandere la potestà legislativa e amministrativa, consentendo una piena realizzazione del principio di sussidiarietà, nonché una maggiore responsabilizzazione ed efficienza nell'amministrazione, con effetti positivi per i cittadini e gli imprenditori;

   nel coordinamento tra Stato e regioni, la differenziazione rappresenta un valore fondamentale, nella misura in cui consente di intervenire con soluzioni ad hoc sui contesti reali e sulla peculiarità del bisogno dei singoli territori, aiutando a superare, laddove si manifestino, le inefficienze dello Stato;

   questa opportunità offerta dal legislatore costituzionale è purtroppo ancora inattuata;

   a seguito dei referendum consultivi tenuti nel 2017, Veneto e Lombardia hanno chiesto nuove forme di autonomia;

   a febbraio 2018 ha preso avvio un percorso che ha portato alla firma, per Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna, di accordi preliminari di regionalismo differenziato;

   da allora, anche Toscana, Piemonte, Liguria, Marche, Umbria e Campania hanno avanzato richiesta in tal senso, attivando il procedimento propedeutico per la conclusione di un accordo Stato-regione;

   l'eterogeneità dei soggetti richiedenti dimostra come tale strumento sia percepito come un vantaggio tanto dalle regioni del Nord, quanto da quelle del Sud, anche sulla base del fatto che le differenze nel godimento dei diritti sociali non raramente dipendono dall'inefficienza dell'amministrazione centrale, piuttosto che dalle strutture regionali;

   ai fini della concreta applicazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è necessario, tuttavia, definire i parametri sostanziali e procedurali di carattere generale, compresi i livelli essenziali delle prestazioni e i correlati fabbisogni standard;

   ormai da anni il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sta lavorando a una bozza di legge quadro di attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;

   occorre adesso dare risposta ai territori che chiedono maggiori condizioni di autonomia, ultimando rapidamente il testo per condividerlo con le Camere –:

   se possa fornire chiarimenti in merito allo stato dei lavori di redazione del disegno di legge per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma della Costituzione e se non ritenga opportuno presentarlo quanto prima alle Camere per la discussione.
(3-03048)

(28 giugno 2022)

   CONTE, FASSINA, FORNARO, DE LORENZO, TIMBRO e BERSANI. — Al Ministro per gli affari regionali e le autonomie. — Per sapere – premesso che:

   il Governo si appresterebbe ad approvare un disegno di legge sulla «autonomia differenziata», il cui contenuto è stato anticipato dai media;

   secondo tale bozza di 5 articoli, alle regioni a statuto ordinario verrebbe riconosciuta la possibilità di chiedere ulteriori forme e condizioni di autonomia secondo quanto previsto dalla Costituzione;

   tranne che per sanità, assistenza, istruzione e trasporto pubblico locale (per le quali, prima di devolvere ulteriori forme di autonomia rispetto a quelle già attribuite su alcune di queste materie, vanno preventivamente definiti i livelli essenziali delle prestazioni), tutte le altre competenze possano essere trasferite attraverso una procedura di negoziazione con Governo e Parlamento, dove il ruolo del Parlamento verrebbe fortemente ridimensionato;

   stando alla bozza sopra menzionata, per i nuovi trasferimenti di autonomia regionale verrebbe adoperato il criterio della spesa storica, rimandando solo a una fase successiva la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e il necessario calcolo dei fabbisogni standard, che dovrebbero essere invece prioritari e adeguati alla necessità di ridurre il gap storico tra le parti del Paese;

   nessun riferimento sarebbe presente nella proposta relativamente a fondi perequativi per sostenere le regioni meno avanzate;

   la Ministra per il Sud e la coesione territoriale, rispondendo all'interrogazione 3-03019 degli interroganti, ha detto che sono «tre le questioni imprescindibili: definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e costituzione del fondo perequativo previsto dall'articolo 119 della Costituzione per le regioni con minore capacità fiscale, definitivo abbandono del principio della spesa storica e pieno coinvolgimento del Parlamento nel processo attuativo»;

   a parere degli interroganti il provvedimento descritto nella bozza circolante: non corrisponde allo spirito cooperativo delle norme del titolo V della Costituzione; asseconda una spinta centrifuga di funzioni e competenze che mina il principio di unità nazionale; determinerebbe il trasferimento indiscriminato di risorse alle regioni richiedenti, mettendo a rischio la tenuta del quadro di finanza pubblica nazionale attuale; aumenta divari e disuguaglianze tra Nord e Sud, tra centro e periferia, tra ricchi e poveri –:

   se non consideri imprescindibile adottare iniziative volte a prevedere il pieno coinvolgimento del Parlamento anche nella definizione e approvazione, a maggioranza qualificata, delle previste intese tra Governo e regioni e procedere a una preventiva ricognizione su tutto il territorio nazionale degli standard e dei fabbisogni effettivi riferiti ai servizi pubblici essenziali che si intendono trasferire, per definire, sulla base degli stessi, in primo luogo gli investimenti da effettuare per ridurre il gap (perequazione reale) e poi i livelli essenziali delle prestazioni di riferimento.
(3-03049)

(28 giugno 2022)

   MAGI. — Al Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale. — Per sapere – premesso che:

   la legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'articolo 1, comma 341, come modificata dal decreto-legge n. 77 del 2021, ha istituito un fondo con dotazione di 100.000 euro annui a decorrere dal 2021 destinato alla realizzazione di una piattaforma digitale per la raccolta delle firme degli elettori necessarie per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, nonché per i progetti di legge previsti dall'articolo 71, secondo comma, della Costituzione;

   l'articolo 1, al comma 343, della legge n. 178 del 2020 impegna la Presidenza del Consiglio dei ministri ad assicurare l'entrata in funzione della piattaforma sopra citata entro il 31 dicembre 2021 e, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro della giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, a definirne le caratteristiche, nonché le modalità con cui i promotori mettono a disposizione dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione le firme raccolte elettronicamente;

   seppure l'articolo 1, al comma 344, della legge n. 178 del 2020 abbia stabilito grazie all'approvazione di un emendamento a prima firma dell'interrogante che, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino alla data di operatività della piattaforma, le firme possano essere raccolte anche mediante documento informatico, sottoscritto con firma elettronica qualificata, è utile segnalare che tale procedimento transitorio non può essere ritenuto pienamente alternativo a quello che avrebbe dovuto già essere garantito ai sensi del comma 343, anche soltanto poiché, in attesa che della piattaforma pubblica, gli ingenti costi derivanti dai contratti con le società che gestiscono le raccolte firme sono a carico dei promotori;

   in risposta all'interpellanza urgente 2-01431 a prima firma dell'interrogante, il 4 marzo 2022 il Governo aveva affermato che l'iter di adozione del decreto attuativo si sarebbe concluso entro la fine di marzo 2022;

   tuttavia, il 12 aprile 2022 il Garante per la protezione dei dati personali ha reso un parere negativo sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sottoposto, rilevando una serie di aspetti critici –:

   come e in quali tempi il Ministro interrogato intenda procedere al fine di evitare che criticità tecniche superabili abbiano come esito quello di ostacolare l'attuazione della legge a danno dell'esercizio dei diritti politici dei cittadini.
(3-03050)

(28 giugno 2022)

   NOBILI, PAITA, FREGOLENT, UNGARO, MARCO DI MAIO, OCCHIONERO e VITIELLO. — Al Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale. — Per sapere – premesso che:

   l'asse 1 della missione 1, componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza riguarda investimenti e riforme volti principalmente a: a) favorire la transizione digitale e l'innovazione del sistema produttivo incentivando gli investimenti in tecnologie, ricerca, sviluppo e innovazione; b) realizzare reti a banda larga ultraveloce e 5G per ridurre il divario digitale e servizi e costellazioni satellitari; c) promuovere lo sviluppo di catene del valore strategiche e sostenere la competitività delle imprese, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese;

   alla realizzazione delle reti a banda larga e 5G è finalizzato l'investimento 3, che ha l'obiettivo di completare la rete nazionale, ultraveloce e di telecomunicazione 5G su tutto il territorio nazionale, al fine di raggiungere gli obiettivi della transizione digitale e di colmare il divario digitale in Italia;

   l'investimento prevede l'aggiudicazione di concessioni e comprende cinque progetti di connessione più veloce: «Italia a 1 Giga», «Italia 5G», «Scuola connessa», «Sanità connessa», «Collegamento isole minori» e l'aggiudicazione tutti gli appalti pubblici per questi progetti era tra i traguardi vincolanti da raggiungere entro giugno 2022;

   tra gli obiettivi vincolanti a breve termine vi è quello di portare la connettività a banda ultralarga a un minimo di altre 18 isole prive di collegamenti in fibra ottica con il continente, mentre gli obiettivi ai quali è vincolata la decima rata del prestito devono essere raggiunti entro giugno 2026;

   la maggior parte della tempistica relativa alla realizzazione ed assegnazione dei bandi è stata rispettata dal Governo – ad eccezione del bando più complesso, relativo alle nuove infrastrutture per il 5G – ma da ora in avanti le principali problematiche sono connesse a due grandi criticità: la complessità degli iter autorizzativi, che potrebbero rallentare la realizzazione delle opere, e la mancanza di personale capace di realizzare le infrastrutture programmate;

   due grandi criticità in grado di rallentare la realizzazione delle infrastrutture nei tempi previsti per il raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e dei finanziamenti ad essi connessi, che non possono essere vanificati e devono rappresentare davvero un'occasione di crescita e di superamento dei limiti strutturali dell'Italia –:

   quali urgenti iniziative di competenza intenda adottare relativamente ai rischi evidenziati in premessa, con particolare riguardo allo snellimento degli iter autorizzativi, alla mancanza di personale specializzato capace di realizzare le opere in oggetto ed al bando mancante relativo alle nuove infrastrutture per il 5G e se non ritenga utile ricorrere all'individuazione di commissari straordinari per le opere in oggetto al fine del rispetto dei tempi per il raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
(3-03051)

(28 giugno 2022)

   CARNEVALI, DE FILIPPO, IANARO, LEPRI, PINI, RIZZO NERVO, SIANI, BERLINGHIERI, LORENZIN e FIANO. — Al Ministro per le disabilità. — Per sapere – premesso che:

   il disturbo dello spettro autistico è un insieme eterogeneo di disturbi del neurosviluppo, caratterizzato da esordio precoce di difficoltà nell'interazione reciproca e nella comunicazione sociale, associata a comportamenti e interessi ripetitivi e ristretti (definizione secondo DSM-5 e ICD-11);

   l'emergenza sanitaria degli ultimi due anni ha avuto un impatto significativo sulla salute fisica e mentale delle persone, in particolare delle persone più fragili, come quelle che soffrono del disturbo dello spettro autistico, che hanno presentato maggiori difficoltà di adattamento alle restrizioni imposte dalla pandemia anche a causa dell'interruzione o comunque delle difficoltà di frequentare i servizi socio-sanitari e di assistenza, lasciando spesso sulle famiglie il peso e le difficoltà di assistere la persona con disabilità;

   per quanto riguarda le risorse dedicate, la legge di stabilità per il 2016 ha istituito, a decorrere dal 2016, presso il Ministero della salute il Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico e ha individuato i settori a cui indirizzare le risorse del medesimo fondo. Successivamente, la legge di bilancio per il 2018 ha incrementato le risorse di ulteriori 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e, a seguito all'emergenza sanitaria da COVID-19, per il 2020 le risorse del Fondo sono state ulteriormente incrementate di 10 milioni di euro dall'articolo 31-ter del decreto-legge n. 104 del 2020, nonché dalla legge di bilancio per il 2021 per 50 milioni per il 2021 e dalla legge di bilancio per il 2022 per 27 milioni per il 2022;

   successivamente, il decreto-legge n. 24 del 2022 ha modificato attraverso l'approvazione di ulteriori atti regolamentari le percentuali e i settori di intervento a cui indirizzare le risorse incrementali per il 2021 (50 milioni di euro) e quelle per il 2022 (27 milioni di euro);

   la ripartizione di tali risorse risulta essere necessaria per un incremento dei servizi e dell'assistenza nei confronti delle persone con disturbi dello spettro autistico e delle loro famiglie, specialmente dopo due anni di pandemia, che hanno messo a dura prova la tenuta del sistema sociale e sanitario del nostro Paese –:

   quale sia allo stato attuale l'iter degli atti necessari alla ripartizione delle risorse aggiuntive previste per gli anni 2021 e 2022 relative agli interventi a tutela delle persone con disturbi dello spettro autistico e in generale delle risorse previste nella legge di bilancio per il 2022 a favore delle persone con disabilità, nonché, vista la gravità della situazione, se non si ritenga utile adottare iniziative di competenza volte ad accelerare tale iter.
(3-03052)

(28 giugno 2022)

   LOLLOBRIGIDA, MELONI, ALBANO, BELLUCCI, BIGNAMI, BUCALO, BUTTI, CAIATA, CARETTA, CIABURRO, CIRIELLI, DE TOMA, DEIDDA, DELMASTRO DELLE VEDOVE, DONZELLI, FERRO, FOTI, FRASSINETTI, GALANTINO, GEMMATO, LUCASELLI, MANTOVANI, MASCHIO, MOLLICONE, MONTARULI, OSNATO, PRISCO, RAMPELLI, RIZZETTO, ROTELLI, GIOVANNI RUSSO, RACHELE SILVESTRI, SILVESTRONI, TRANCASSINI, VARCHI, VINCI e ZUCCONI. — Al Ministro per le disabilità. — Per sapere – premesso che:

   le contraddizioni in materia di politiche sociali in Italia sono tante: un cittadino abile al lavoro ha diritto al reddito di cittadinanza se il suo Isee è inferiore a 9.360 euro; l'importo varia in base a molti parametri, ma, ad esempio, una persona che vive sola avrà fino a 780 euro al mese di reddito di cittadinanza e fino a 1.330 euro al mese per una famiglia composta da due adulti e un figlio maggiorenne o due minorenni;

   anche una persona disabile ha diritto al reddito di cittadinanza, ma il vero nodo è il valore che lo Stato riconosce alle disabilità, in tema di trattamento previdenziale;

   alle persone con invalidità totale, che ovviamente non possono lavorare, solo grazie a una sentenza della Corte costituzionale la pensione d'invalidità è stata aumentata a un livello dignitoso, da 285 a 651 euro al mese; mentre più penalizzate risultano le persone con disabilità parziale, tra il 75 e il 99 per cento di invalidità, alle quali viene riservato un assegno mensile di soli 287,09 euro con limite di reddito personale di 4.931 euro annui;

   solo pochi mesi fa, l'Inps aveva annunciato di voler corrispondere l'assegno mensile per l'assistenza degli invalidi civili parziali solo in caso di «inattività lavorativa», intesa come nessuna attività lavorativa che produca reddito, gettando nello sconforto migliaia di famiglie;

   solo la fortissima polemica sollevata da tale decisione ha «costretto» il Governo a ripristinare la situazione precedente, che consente di svolgere piccoli lavori, senza perdere l'assegno, dando la possibilità a persone con disabilità di provare ad avviare dei percorsi di inclusione lavorativa;

   diversamente dal reddito di cittadinanza, l'assegno di invalidità non ha carattere assistenziale poiché intende, invece, favorire gli inserimenti nel mondo del lavoro che spesso avvengono attraverso lavori a tempo determinato e a bassa retribuzione e che, se assistiti da un dignitoso assegno di invalidità, potrebbero facilitare un reale percorso verso l'autosufficienza;

   è, però, molto difficile sostenere che con un reddito annuo lordo inferiore a 4.900 e un assegno mensile di 287 euro si possa parlare di autosufficienza –:

   se e quali immediate iniziative di competenza il Governo intenda assumere per incrementare l'importo dell'assegno mensile per l'assistenza degli invalidi civili parziali di cui all'articolo 13 della legge n. 118 del 1971, sostituendo interventi meramente assistenziali, come il reddito di cittadinanza, con interventi di politica sociale.
(3-03053)

(28 giugno 2022)

   PALMIERI, VERSACE e D'ATTIS. — Al Ministro per le disabilità. — Per sapere – premesso che:

   la normativa per l'accessibilità dei prodotti informatici di cui alla legge 9 gennaio 2004, n. 4, detta adempimenti per le pubbliche amministrazioni e una serie di altri soggetti indicati dalla legge (articolo 3, comma 1), nonché a tutti i soggetti che offrono servizi al pubblico attraverso siti web o applicazioni mobili, con un fatturato medio, negli ultimi tre anni di attività, superiore a cinquecento milioni di euro (articolo 3, comma 1-bis);

   il comma 2 dell'articolo 4 della legge n. 4 del 2004 stabilisce che i contratti stipulati dai soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 1-bis, per la realizzazione e la modifica di siti web e applicazioni mobili sono nulli in assenza di previsione del rispetto delle linee guida sull'accessibilità;

   nelle more dell'adozione della disciplina di recepimento della direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, il comma 2-bis dell'articolo 4 della legge n. 4 del 2004 stabilisce per i soggetti privati un termine di adeguamento alle linee guida sull'accessibilità dei loro siti web e applicazioni mobili entro il 28 giugno 2022; il 13 aprile 2022 le Commissioni parlamentari competenti hanno espresso parere favorevole sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della suddetta direttiva (UE) 2019/882, con la condizione che il termine per l'adeguamento fosse fissato in sei mesi dall'emanazione delle linee guida;

   con la determinazione n. 117/2022 del 26 aprile 2022 l'Agenzia per l'Italia digitale adottava le linee guida per i soggetti di cui al comma 1-bis dell'articolo 3 della legge n. 4 del 2004 e il regolamento di vigilanza e sanzionatorio;

   ad oggi però non è ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale il testo del decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/882 sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi, sul quale le Camere si sono espresse oltre due mesi fa –:

   quali siano i tempi di pubblicazione del decreto legislativo richiamato in premessa e quali iniziative urgenti di competenza intenda adottare per dare piena attuazione al diritto all'accessibilità dei prodotti e servizi informatici, consentendo altresì ai soggetti interessati di potersi adeguare tempestivamente alla normativa europea.
(3-03054)

(28 giugno 2022)

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