(Definizione dei livelli funzionali)
(24) Con deliberazione n. 287 del 5 aprile 2001, resa esecutiva con D.P. n. 1811 del 18 aprile 2001 l'Ufficio di Presidenza ha approvato la seguente norma di interpretazione autentica: "Il primo comma dell'articolo 30 (attuale art. 40) del regolamento dei Servizi e del personale si interpreta nel senso che l'esercizio di funzioni e mansioni non corrispondenti a quelle previste per il livello funzionale-retributivo e per la professionalità di appartenenza non ha effetto sul trattamento economico e giuridico dei dipendenti interessati né dà diritto ad un diverso inquadramento economico o giuridico degli stessi".