PROGETTO DI LEGGE - N. 6220
Onorevoli Deputati! - 1. Premessa.
Il Governo, con la presente iniziativa legislativa,
intende favorire lo sviluppo delle politiche giovanili, anche
mediante l'adozione da parte del Governo di un apposito Piano
triennale quale strumento per la definizione degli interventi
da realizzare per un concreto coordinamento delle politiche in
favore dei giovani.
Il Governo presenta pertanto una proposta che, alla luce
delle disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, rispettando l'autonomia degli enti locali e delle
regioni, introduce nel sistema istituzionale elementi di
flessibilità e di raccordo e promuove quella strategia delle
connessioni che è propria di politiche di sviluppo per le
giovani generazioni. Infatti la logica che sottende al disegno
di legge muove dall'obiettivo strategico di sviluppare
sinergie e livelli di cooperazione tra i vari organi dello
Stato nella realizzazione di interventi a favore delle nuove
generazioni, integrando responsabilità di indirizzo (a livello
statale), responsabilità di programmazione (a livello
regionale) e funzioni di gestione (a livello locale),
lasciando particolare spazio a queste ultime che più
direttamente in questi anni hanno cercato di dare risposte,
anche in situazioni di scarsità di risorse, al nuovo
protagonismo giovanile.
Il disegno di legge è stato elaborato da un gruppo di
lavoro costituito con decreto del Ministro per la solidarietà
sociale e composto da rappresentanti dei Ministeri interessati
alle politiche giovanili, del coordinamento delle regioni,
dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI),
dell'Unione delle province d'Italia (UPI), delle associazioni.
giovanili, del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro
(CNEL); inoltre è stato attivato un sistema di confronto a
livello locale con le associazioni giovanili, gli enti locali
e i rappresentanti delle organizzazioni giovanili di partito,
mediante seminari svoltisi nelle città di Torino, Palermo,
Napoli, Bologna e Venezia nel corso dei quali si è discusso
dei contenuti del provvedimento.
Il testo recepisce, altresì, le osservazioni formulate nel
corso della riunione della Conferenza unificata del 18 giugno
1999.
Si tratta di un "progetto aperto" di disciplina su scala
nazionale delle politiche giovanili.
2. Perché una legge per i giovani.
L'analisi della condizione giovanile in Italia mostra come
la situazione di nuove forme di esclusione sociale sia anche
il derivato di carenze di strumenti e luoghi di espressione di
cittadinanza attiva che comportano spesso risposte individuali
e di gruppo anche autolesionistiche da parte di quei segmenti
di popolazione giovanile che avvertono, più o meno
consapevolmente, di essere stati espropriati della propria
identità culturale e non trovano momenti e canali per
esprimere e rappresentare i propri bisogni di socializzazione,
di rappresentanza e di partecipazione.
Le trasformazioni economiche e strutturali interagiscono
con le mutate esigenze delle nuove generazioni nei confronti
del lavoro, della vita associativa, dell'utilizzo del tempo
libero, dei bisogni e delle modalità di rappresentanza.
La rapidità dei processi di cambiamento fa sì che divenga
obsoleta una quota significativa delle conoscenze apprese;
mentre si avvertono le difficoltà di un inserimento anche di
tipo temporaneo nel mondo del lavoro o il mantenimento della
condizione occupazionale. Si evidenzia altresì un fenomeno di
convivenza prolungata nelle famiglie di origine come risposta
ad una serie di difficoltà economiche e sociali legate non
solo alla mancanza di reddito.
Mentre l'economia sta dando rilevanza crescente ai
prodotti e ai servizi culturali rivolgendosi in particolare al
consumo giovanile, i giovani che producono cultura rimangono
ai margini oppure queste capacità inventive non entrano, se
non in minima parte, nei circuiti di valorizzazione
ufficiale.
Mancano luoghi di mediazione e confronto tra questi e la
produzione culturale giovanile e sono deboli gli scambi con la
produzione dei giovani di altri Paesi.
La creatività spesso si sviluppa all'interno di una
dimensione sociale che stimola solidarietà e incontro tra i
giovani.
La maggior parte degli interventi a sostegno previsti oggi
per le associazioni ed aggregazioni giovanili richiedono la
costituzione di associazioni formalmente costituite e questo
vincolo lascia ai margini esperienze di gruppi che, pur avendo
un carattere informale, hanno un forte valore aggregativo per
i giovani.
La fase adolescenziale e giovanile è caratterizzata anche
dalla capacità di avvertire con particolare intensità le
sensazioni fisiche e le modificazioni corporee; nei giovani la
crescita fisica è intimamente legata alla maturità affettiva
ed alla accettazione di sé. Gioco e sport sono indispensabili
per sperimentare e crescere nel rapporto con gli altri; molti
quartieri urbani si sono sviluppati senza creare spazi adatti
al gioco, i luoghi dello sport sono dominati soprattutto da
uno spirito competitivo.
Allo stesso tempo passione per il rischio, giochi
violenti, gusto per nuove forme di trasgressione vanno
diffondendosi tra i giovani maschi e in quote significative di
ragazze; mentre il ruolo dei leaders e delle
associazioni giovanili divengono importanti per la diffusione
dei valori della tolleranza e del valore della vita.
La spiccata sensibilità per le problematiche ambientali,
da parte delle giovani generazioni, sta determinando
l'invenzione di alternativi modi di vivere; lo sviluppo di una
cultura rispettosa della natura che, se da un lato scoraggia
il consumo di massa delle zone protette, dall'altro può
favorire esperienze nuove e significative nel tempo libero e
creare opportunità di lavoro per i giovani.
I monumenti, i musei, le aree archeologiche di cui il
nostro Paese è particolarmente ricco raccolgono l'interesse
crescente dei giovani; la conoscenza ed il buon uso di queste
risorse può arricchire il tempo dello svago, promuovere il
senso di appartenenza e responsabilità collettiva, creare
nuovo lavoro per i giovani.
In Italia la mobilità esterna ed interna del mondo
giovanile è poco praticata rispetto al resto dei Paesi
europei; ciò è dovuto da un lato a resistenze culturali,
dall'altro ad impedimenti concreti quali la mancanza di
informazioni, la scarsa conoscenza delle lingue, la carenza di
strutture ed associazioni di scambio e di turismo
culturale.
Servizi ed organizzazioni dedicati ai giovani sono in
prevalenza governati da adulti; i giovani sono una componente
significativa del nuovo associazionismo ma sono minoritari
nelle organizzazioni storiche di massa, sindacali e di
partito.
La distanza tra i giovani e le istituzioni si traduce in
una esclusione dai luoghi di rappresentanza: i giovani non
sono ben rappresentati nel Parlamento, nei consigli regionali,
nei consigli comunali.
Alcune regioni italiane hanno istituito consulte e
consigli dei giovani, mancando un organismo di rappresentanza
nazionale e le esperienze locali sono rimaste limitate mentre
le giovani generazioni italiane sono poco presenti nelle reti
associative giovanili a livello europeo e non possono
esprimere propri rappresentanti negli organismi europei dove
si prendono decisioni sulle risorse e sulle politiche che li
riguardano. La scelta di adottare una legge quadro nazionale
di indirizzo per interventi in materia di politiche giovanili
nasce, dunque, da questa serie di considerazioni:
la necessità di adeguare la normativa italiana in
materia con la legislazione degli altri Paesi membri della
Unione europea;
la mancanza di una politica unitaria degli interventi a
livello nazionale;
la mancanza di una normativa nazionale di indirizzo per
la promozione e la realizzazione di strategie e di
progettualità comuni, integrate e coordinate, in grado di
rispondere alle varie realtà del mondo giovanile;
la carenza di forme di indirizzo e di una programmazione
dei finanziamenti
che garantiscano raccordi e integrazioni tra le varie
iniziative progetti giovani;
la mancanza di una legge istitutiva del Consiglio
nazionale per i giovani che permetta la rappresentanza del
mondo giovanile italiano nel Forum europeo della
gioventù, organismo consultivo della Unione europea;
la mancanza di un Consiglio nazionale per i giovani che
consenta alle giovani generazioni italiane di avere un luogo
di rappresentanza e di proposta a livello nazionale;
la assenza di una normativa che preveda la realizzazione
di un sistema informativo nazionale in materia di politiche ed
iniziative giovanili;
l'esigenza dello sviluppo di nuove forme di
associazionismo e l'emersione di iniziative di aggregazioni
giovanili;
la necessità di uno strumento legislativo a carattere
nazionale per consentire l'avvio di interventi concreti e
strutturali capaci di far emergere l'espressività, la
creatività e la proposta giovanili.
Una legge per le politiche giovanili si rivela, pertanto,
lo strumento essenziale per la programmazione e la attuazione
di politiche giovanili volte alla lotta contro l'esclusione
sociale, comprendendo in esse politiche informative,
formative, comunicative, di identità e valorizzazione delle
diversità culturali nonché di rappresentanza e partecipazione
sociale.
3. Le politiche giovanili come campo di innovazione e di
sviluppo sociale.
L'attuale fase di passaggio verso "la società della
conoscenza" caratterizzata, nella maggior parte dei Paesi
europei, da una crisi strutturale della occupazione, da una
riduzione del tempo di lavoro, dall'aumento di aree di
marginalità occupazionale e di esclusione sociale ha
determinato, in Italia, il progressivo allontanamento di una
intera fascia di popolazione (quella dei giovani tra i 20 e i
29 anni) non solo dal mercato del lavoro, ma dagli stessi
luoghi della espressione di cittadinanza attiva.
Parallelamente occorre cogliere e valorizzare i segnali
forti, che provengono dal mondo giovanile, in termini di
richieste di innovazione, rappresentanza e creatività sociale
complessivamente intese.
Una società che voglia pensare al futuro non può che dare
vita ad una complessità di interventi di politica dei giovani
fondati sui seguenti concetti chiave:
empowerment;
pari opportunità di vita;
responsabilità sociale e solidarietà;
responsabilità politica e partecipazione.
Nella fase di sviluppo attuale una politica dei giovani
deve saper sviluppare strumenti legislativi e sociali capaci
di aprire luoghi e spazi di cittadinanza per consentire e
riconoscere e fare entrare in gioco:
le diverse forme di espressività (etica, linguistica,
culturale, politica);
le differenze etniche, le differenze di genere tra uomo
e donna;
la necessità di ascolto e di non criminalizzazione delle
nuove forme di espressività giovanile;
la valorizzazione dei nuovi linguaggi musicali,
artistici, quotidiani;
l'attenzione ai nuovi modelli di affettività e di
sessualità;
l'attenzione all'ambiente ed al mondo degli esseri
viventi;
l'interesse ai nuovi modi di intendere la corporeità;
l'apertura di nuovi spazi di rappresentanza sociale per
i giovani.
Questa operazione è possibile mettendo a punto iniziative
concrete che vadano da
azioni culturali ad interventi strutturali e
normativi.
Occorre organizzare, insieme al mondo giovanile, luoghi di
incontro, di fruizione di informazione non asimmetrica sul
lavoro, sviluppare nuove modalità formative, nuovi percorsi di
acquisizioni di competenze anche informali nei quali esprimere
la propria creatività. E' necessario incentivare lo sviluppo
di nuove forme associative; luoghi di rappresentanza
territorialmente diversificati, occasioni di sviluppo di
cittadinanza solidale.
4. Le politiche giovanili negli Stati membri della Unione
europea.
Nei diversi Paesi membri della Unione europea i mutamenti
strutturali in atto hanno determinato un'attenzione nei
confronti delle politiche della gioventù, attivando strutture,
organismi ad esse dedicati e sviluppando forme di cooperazione
tra strutture pubbliche centrali, locali ed organizzazioni
giovanili.
Un'indagine comparativa delle strutture e delle attività
realizzate dai Paesi europei in campo giovanile, dimostra come
non sia possibile configurare una tendenza unitaria
nell'attuazione ed organizzazione di tale politica.
Una serie di mutamenti strutturali della società ha
determinato una sempre maggiore attenzione da parte dei
diversi governi nazionali alle politiche della gioventù.
Queste sono considerate fonte e strumento indispensabile di
crescita culturale, sociale, economica e professionale.
Sebbene influenzate da una serie di fattori - demografici,
storici, sociali, culturali - che le caratterizzano e le
differenziano da Paese a Paese, è possibile individuare due
modelli predominanti attorno ai quali si sviluppano le
politiche della gioventù in Europa.
Da una parte, un gruppo di Stati in cui le azioni relative
ai giovani sono considerate come una funzione sociale e,
quindi, di competenza delle associazioni e dei gruppi privati.
In tale contesto le politiche a favore dei giovani competono,
in primo luogo, all'iniziativa privata ed il ruolo dello Stato
appare abbastanza circoscritto.
La struttura amministrativa centrale - che si occupa dei
giovani - non è un organismo autonomo, ma un Dipartimento o
una Direzione dipendente da un Ministero. Pertanto, questo non
si interessa direttamente alle politiche ma svolge una
funzione essenziale di coordinamento e di sostegno delle altre
strutture esistenti. Diversa è la collocazione dei Paesi che,
pur riconoscendo al movimento associativo una
partnership notevole, conferiscono allo Stato e alle
amministrazioni pubbliche una funzione preponderante nelle
politiche della gioventù. In questi casi, l'organismo statale
competente è, quasi sempre, un Ministero dei giovani o un
Istituto che, seppur collegato con un Ministero, dispone di
una vasta autonomia d'azione.
Un altro aspetto di differenziazione riguarda
l'organizzazione delle politiche giovanili a livello
decentrato. Se, infatti, il primo grado di amministrazione
locale - il comune - presenta la medesima struttura ovunque,
in alcuni Paesi il secondo grado di amministrazione locale -
la regione - non è sufficientemente sviluppato. E' il caso
della Grecia, dell'Irlanda, del Portogallo e del Lussemburgo,
dove le politiche sono, quindi, per lo più statali.
In altri Paesi, al contrario, l'assetto regionale o
federale dello Stato corrisponde a differenze etniche e
linguistiche. L'amministrazione regionale ha, quindi, una
maggiore autonomia di azione e svolge un ruolo principale
nella attuazione delle politiche giovanili. Il governo
centrale riveste una funzione di coordinamento e di
supervisione nell'azione generale rivolta ai giovani. E' il
caso dell'Austria, della Germania, del Regno Unito, della
Spagna e del Belgio: in quest'ultimo Stato, ciascuna delle
diverse comunità di lingua francese, tedesca e fiamminga ha un
proprio piano della gioventù.
Una delle caratteristiche comuni a quasi tutte le realtà è
la presenza di strutture consultive e di coordinamento -
governative o non governative - in cui sono rappresentate le
associazioni giovanili e i vari Dipartimenti ministeriali che
si occupano di gioventù. Finalità principale di questi
Consigli o Comitati della gioventù è garantire una
partecipazione attiva dei giovani alla definizione dei
provvedimenti che li riguardano, e armonizzare gli interventi
dei diversi settori dello Stato in direzione del mondo
giovanile.
5. I modelli istituzionali della gioventù negli Stati
della Unione europea.
Il quadro europeo delle politiche per la gioventù è
riconducibile a tre tipologie:
modelli ministeriali in cui gli organismi istituzionali
competenti a livello nazionale sono appunto Ministeri e/o
Direzioni generali (Francia, Germania);
modelli di agenzie in cui le competenze istituzionali
sono prevalentemente affidate ad istituti o organismi che
dispongono di proprie autonomie di funzioni (Spagna);
modelli misti in cui l'attività di organismi governativi
si accompagna alla creazione di agenzie con una propria
autonomia di funzione (Portogallo e Regno Unito).
Un primo elemento di riflessione è dato dal rapporto
esistente tra l'architettura istituzionale delle
responsabilità per le politiche giovanili e l'assetto
istituzionale dello Stato.
Si orientano, dunque, verso responsabilità ministeriali
delle politiche per i giovani sia sistemi centralizzati come
la Francia, sia sistemi federali come la Germania.
Evidentemente la funzione di coordinamento e indirizzo delle
politiche per la gioventù diviene essenziale anche laddove le
competenze istituzionali non sono completamente trasferite a
livello locale.
Le politiche per i giovani hanno, infatti, in larga parte
una dimensione locale e intersettoriale, che rende necessaria
una azione di integrazione istituzionale, sia tra politiche
locali settoriali (integrazione orizzontale) sia di
integrazione tra il livello nazionale e quello locale
(integrazione verticale).
Proprio per realizzare una opportuna strategia delle
connessioni si impone, comunque, un livello di responsabilità
centrali, che non necessariamente vengono attribuite ad
organismi ministeriali.
In Spagna, ad esempio, è stato adottato un modello di
agenzia in cui le competenze sono affidate prevalentemente ad
un Istituto con funzioni di coordinamento tra diverse
competenze locali e regionali. Il modello spagnolo si
caratterizza proprio per la forte autonomia dell'organismo che
tuttavia è collegato ad un Ministero. La specificità del
modello spagnolo nel contesto europeo è quella di collocarsi
all'interno del sistema delle autonomie in cui le funzioni di
coordinamento ed integrazione delle politiche regionali e
locali appaiono istituzionalmente essenziali.
Tra i modelli ministeriali e quello spagnolo si collocano
i così detti "modelli misti" in cui, a fianco alle
responsabilità istituzionali gestite da Ministeri, si
collocano Istituti (Portogallo) ed Agenzie (Regno Unito) che
svolgono precise funzioni di
promozione-formazione-informazione.
L'assenza di una politica regionale in senso stretto ed il
bisogno di operare sia per competenze ministeriali
(educazione, lavoro, affari sociali) sia per funzioni
(l'informazione, la formazione, eccetera) rappresentano gli
aspetti caratteristici di tale modello che permette di
intervenire sia con programmi d'azione nazionali, sia con
interventi integrativi e di rafforzamento delle esperienze
locali.
6. Il ruolo della Unione europea nello sviluppo di
politiche per le giovani generazioni.
Convinzione unanime dei governi europei è quella che la
principale fonte di soluzione sia proprio un'azione globale di
politica a favore dei giovani, promuovendo le attività extra
scolastiche, la formazione professionale, le campagne di
sensibilizzazione e informazione, l'incentivazione degli
scambi giovanili, l'assistenza dei giovani in difficoltà.
Molti Stati individuano nell'estensione e nel
potenziamento delle strutture e degli organismi giovanili
decentrati, una chiave di risoluzione e di prevenzione di
diversi problemi.
Lo sviluppo delle politiche, l'azione di cooperazione tra
strutture istituzionali e rappresentanti delle politiche
giovanili a livello centrale e locale trova, generalmente, una
sua base normativa che disciplina modalità e aree di
intervento.
Si tratta in genere di una legislazione in positivo, che
individua modalità per sviluppare forme di autonomia (prestiti
d'onore, affitti facilitati, borse di studio) creatività e
produzione culturale, prevedendo forme di decentramento e di
finanziamento e soprattutto un approccio integrato,
multisettoriale ai bisogni dell'utente giovane.
Nei diversi Paesi della Unione europea le associazioni
giovanili e le organizzazioni volontarie dei giovani svolgono
un ruolo di primo piano, caratterizzato da un forte
coinvolgimento negli interventi promossi dalle strutture
centrali e locali demandate allo sviluppo di piani per i
giovani.
Un risultato che è anche il frutto della azione
dell'Unione europea che dalla fine degli anni '80 manifesta un
aumento d'interesse nei confronti delle politiche giovanili
grazie all'impegno della task-force "Risorse umane,
istruzione, formazione e gioventù".
Questa attenzione si concretizza, in una prima fase, in
interventi a favore della transizione scuola - lavoro, della
formazione ed occupazione e, successivamente, nella promozione
di azioni fondate su un approccio globale ed integrato delle
politiche giovanili (sessualità, problemi della casa,
autonomia, tempo libero, vita associativa, scambi di
volontariato, eccetera).
La Comunità europea, inoltre, si avvale di una struttura
di rappresentanza giovanile, il "Forum dei giovani",
come strumento che dà voce alle richieste dell'associazionismo
giovanile nel suo complesso.
I diversi Consigli dei giovani presenti nei Paesi europei,
inviano, infatti, loro rappresentanti al Forum giovani
della Unione europea, che svolge un ruolo
consultivo-propositivo a livello comunitario in materia di
politiche giovanili.
Il nodo della partecipazione giovanile appare, oggi, un
elemento centrale e vitale per qualsiasi intervento di
costruzione di un nuovo assetto dello stato sociale; un ruolo
che è stato ribadito con forza alla Conferenza dei Ministri
della gioventù tenutasi a Corke nel 1996.
"Partecipazione" significa coinvolgimento del soggetto
giovane, nelle istituzioni politiche e sociali e nelle diverse
organizzazioni, incluse quelle decisionali. Su questa linea si
muove l'Unione europea che nella risoluzione "Politiche
comunitarie e loro impatto sui giovani" (1991) e nel III
Programma gioventù per l'Europa adottato dal Parlamento e dal
Consiglio europeo nel 1995, raccomanda di:
incoraggiare la presenza di rappresentanti giovanili,
come parte attiva, delle diverse istituzioni;
sviluppare l'indipendenza la imprenditorialità, la
creatività a livello sociale, culturale ed ambientale;
promuovere forme di lotta alla esclusione, incluse la
lotta al razzismo e alla xenofobia, mediante misure
socio-educative condotte per i giovani e con i giovani;
incoraggiare la popolazione giovanile ad essere parte
attiva nelle associazioni ed organizzazioni
non-profit.
Le nuove forme di partecipazione devono trovare nei
livelli locali e regionali il loro luogo privilegiato di
partecipazione attiva e critica, la sola che consente di
costruire e agire una "cittadinanza attiva".
La partecipazione alla vita sociale trova, infatti, nelle
realtà locali il suo primo e più concreto momento di
espressione.
Nel 1991 il Congresso europeo delle autorità locali e
regionali ha adottato una "Carta per la partecipazione dei
giovani alla vita delle città e delle regioni" che prospetta
quattro tipologie di interventi:
la creazione di centri di informazione e banche dati per
i giovani;
la rappresentanza di giovani all'interno di istituzioni
locali e regionali;
la creazione di strutture di cogestione di progetti;
la creazione di strutture di consultazione.
7. La legislazione italiana e l'assenza di una
legge-quadro per le politiche giovanili.
L'Italia è uno dei pochi Paesi della Unione europea in cui
non sia stata ancora definita una politica giovanile a livello
centrale ed in cui non sia presente un organismo, una
istituzione centrale di coordinamento o di indirizzo delle
politiche giovanili.
A livello europeo manca una rappresentanza del mondo
giovanile italiano. Le ragioni sono diverse e molteplici.
L'esigenza di una legislazione ad hoc era già stata
avvertita alla fine degli anni '60 (istituzione di un Comitato
di studio da parte del Presidente del Consiglio dei ministri,
onorevole Aldo Moro) così come la necessità di una struttura
istituzionale di riferimento era stata presa in considerazione
nel 1978 con la nomina del sottosegretario per i giovani; nel
1986 il Comitato italiano per l'anno internazionale della
gioventù proponeva, inoltre, nel suo documento conclusivo,
l'istituzione di un Dipartimento per le politiche della
gioventù ed un Forum nazionale della gioventù.
Infine la Commissione parlamentare di inchiesta sulla
condizione giovanile, nel corso della X legislatura, aveva
presentato una relazione conclusiva nella quale era proposta
la istituzione di un Dipartimento nazionale per il
coordinamento delle politiche giovanili, presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri.
Nel corso degli ultimi anni, inoltre, sono state formulate
diverse proposte di legge d'iniziativa parlamentare (AA.CC.
3442, 5278, 5627) e anche da parte del comitato promotore per
la legge quadro per le politiche giovanili, cui hanno
partecipato organizzazioni giovanili dei partiti e numerose
associazioni ad essi aderenti.
Fino ad oggi, nel nostro Paese e dunque, prima
dell'attribuzione, da parte del Presidente del Consiglio dei
ministri, della delega per le politiche giovanili al Ministro
per la solidarietà sociale, le competenze in materia erano
state distribuite tra diversi Ministeri (del lavoro e della
previdenza sociale, della pubblica istruzione, dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica, degli affari
esteri).
D'altro canto sono sostanzialmente assenti, a livello
nazionale, sedi di effettiva rappresentanza attiva giovanile
ed organismi dotati di reale potere decisionale (come il
Consiglio superiore della gioventù in Lussemburgo, il
Consiglio nazionale della gioventù irlandese) e non sono al
momento diffusi su tutto il territorio nazionale organismi
rappresentativi dei giovani riconosciuti e finanziati a
livello centrale e locale (come avviene in Spagna), né sono
presenti effettivi organismi interministeriali (istituiti in
Francia e in Spagna).
Se si vogliono ritrovare in Italia iniziative a carattere
innovativo occorre analizzare e valorizzare quanto è avvenuto
in questi anni nel nostro Paese a livello locale.
Già nei primi anni '80, comuni di grandi dimensioni come
Torino e Bologna, seguiti da altre città metropolitane,
avviarono una serie di iniziative dirette ai giovani, mentre
ANCI ed UPI hanno svolto un'azione di trasferibilità tra le
diverse realtà locali, soprattutto in materia di informazione
e consulenza.
Nel quadro delle iniziative promosse a livello locale da
numerosi enti locali i Progetti giovani, in particolare,
assumono un ruolo di primo piano in quanto individuano
specifiche aree di intervento, si fondano, generalmente sulla
trasversalità della condizione giovanile, dando vita ad una
strategia delle connessioni di un lavoro a rete,
infra-istituzionale e promuovono, in molti casi, lo sviluppo
della partecipazione dei giovani, mediante Forum e
consulte a livello locale.
Nel contesto delle politiche giovanili a livello locale un
ruolo preminente hanno svolto, inoltre, le agenzie ed i centri
Informagiovani, una complessa e territorialmente estesa
struttura informativa locale che ha lo scopo di fornire
supporti di informazione e di orientamento ai giovani e che si
è andata sviluppando sulla base anche delle indicazioni e
delle direttive comunitarie; una rete che ha mantenuto stretti
collegamenti con le omologhe strutture informative giovanili
della Unione europea.
Contemporaneamente, in assenza di un quadro di riferimento
normativo a livello nazionale, alcune regioni in primis
la regione Veneto si sono dotate di una legislazione
regionale ad hoc. Tuttavia l'assenza di un quadro
normativo nazionale di riferimento, capace di promuovere e di
realizzare strategie e progettualità comuni integrate e
coordinate, in grado di rispondere alle diversificate realtà
del mondo giovanile, viene ormai avvertita sia a livello delle
regioni, che delle città e che dello stesso mondo giovanile
come un effettivo ostacolo al pieno sviluppo di una politica
dei giovani a carattere nazionale.
8. Finalità della legge.
Il disegno di legge è un articolato di indirizzo che
riserva alla normativa regionale e secondaria la disciplina
della materia al fine di:
consentire un raccordo ed una programmazione di
indirizzo, a livello nazionale, nella materia delle politiche
giovanili;
finanziare programmi e progetti per i giovani;
sviluppare la programmazione di interventi e progetti
giovani a livello regionale e la loro attuazione a livello
locale;
incentivare le iniziative e la partecipazione dei
giovani, sviluppando forme di associazionismo come spazi di
socializzazione e strumenti di inclusione sociale;
istituire una struttura di rappresentanza giovanile a
livello nazionale;
sviluppare forme di rappresentanza giovanile a livello
locale;
creare condizioni e meccanismi affinché il movimento
associativo, le aggregazioni giovanili partecipino alla
definizione delle politiche per i giovani;
promuovere forme di interscambio e di cooperazione con i
giovani di altri Paesi sviluppando iniziative di mobilità
giovanile;
promuovere e sviluppare un sistema di informazione e di
documentazione in materia di politiche giovanili in
coordinamento con i centri Informagiovani e con le istituzioni
pubbliche e private nazionali ed internazionali. In
particolare:
l'articolo 1 enuncia le finalità e riconosce il ruolo
specifico delle giovani donne e dei giovani uomini, di età
compresa fra i 15 e i 29 anni, nei processi di sviluppo del
Paese, favorendo politiche per la loro partecipazione alla
vita istituzionale e anche politica.
Il disegno di legge affida allo Stato, alle regioni e agli
enti locali la promozione e l'attuazione degli interventi per
garantire il sostegno e il pieno sviluppo di progetti per i
giovani e di politiche di piano, favorendo la crescita
dell'associazionisno giovanile anche in forma aggregata.
L'articolo 2 dispone l'adozione del Piano triennale
nazionale per i giovani e definisce le linee guida per la
programmazione della rete di interventi da attuare a favore
delle giovani generazioni.
L'articolo 3 finanzia il Fondo nazionale per le politiche
sociali, di cui all'articolo 59, comma 44, della legge n. 449
del 1997, e sue successive integrazioni, per la realizzazione
di progetti e di interventi per i giovani a livello nazionale,
regionale e locale. Le risorse del Fondo, a tale fine
integrate, vengono ripartite con decreto del Ministro per la
solidarietà sociale, per il 67 per cento tra le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, per il 3 per cento
per il funzionamento del Consiglio nazionale dei giovani, per
il 30 per cento per le attività del Centro nazionale per lo
sviluppo delle politiche giovanili.
L'articolo 4 istituisce, presso il Dipartimento per gli
affari sociali, il Centro nazionale per lo sviluppo delle
politiche giovanili con compiti di coordinamento, promozione,
consulenza e supporto tecnico per tutto ciò che concerne le
politiche giovanili.
Il Centro nazionale è composto da un direttore nominato su
proposta del Ministro per la solidarietà sociale e da dieci
esperti. Tra i componenti due rappresentanti, designati dal
Consiglio nazionale dei giovani, sono membri di diritto.
Il Centro nazionale promuove diverse attività tra le quali
la realizzazione del sistema informativo nazionale in
collaborazione con gli Informagiovani, anche sviluppando reti
tra le associazioni e le aggregazioni di giovani nazionali e
locali, ricerche e indagini sulla condizione giovanile,
relazioni con le strutture della Unione europea delegate alle
iniziative per i giovani realizzando programmi di scambio e di
educazione informale, sostiene interventi formativi per le
amministrazioni locali, progetti-pilota innovativi a valenza
nazionale presentati da associazioni e aggregazioni di giovani
nonché da regioni, comuni, comuni associati, province,
comunità montane. Svolge altresì attività tecnica di
accompagnamento, di tutoraggio e di monitoraggio alle
associazioni e aggregazioni giovanili che presentano programmi
e progetti.
L'articolo 5 istituisce presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri, il Consiglio nazionale dei giovani (CNG)
individuandone i relativi compiti e funzioni. E' un organo
consultivo e di rappresentanza dei giovani. Designa altresì
propri rappresentanti negli organismi comunitari e
internazionali, partecipa alla formazione del Piano triennale
ed è il referente nei fori associativi internazionali dei
giovani.
Con regolamento sono determinati la composizione delle
rappresentanze delle associazioni giovanili e degli altri
organismi e i criteri per le procedure di elezione dei membri
nel CNG.
L'articolo 6 attribuisce alle regioni e alle province
autonome di Trento e di Bolzano, il compito di definire i
criteri e programmare gli interventi, finanziati con il Fondo
di cui all'articolo 3. Esse fissano altresì i requisiti e le
modalità di costituzione delle forme di rappresentanza
giovanile. Le regioni presentano annualmente una relazione
sullo stato di attuazione degli interventi.
L'articolo 7 attribuisce ai comuni la realizzazione degli
interventi e dei progetti per i giovani attraverso i
finanziamenti erogati alle regioni con il Fondo di cui
all'articolo 3 e promuove altresì l'istituzione di forme di
rappresentanza giovanile dalle quali verranno nominati i
rappresentanti ai consigli regionali dei giovani.
L'articolo 8 fissa il termine entro il quale il Presidente
del Consiglio dei ministri o il Ministro per la solidarietà
sociale da lui delegato presenta al Parlamento la relazione
sullo stato di attuazione della legge.
L'articolo 9 prevede la copertura finanziaria.
Ultimo aggiornamento: 28/07/19 ore: 9 18:35:52