Commissione parlamentare per le questioni regionali - Marted́ 10 marzo 2009


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ALLEGATO

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione (C. 2105 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il disegno di legge C. 2105, approvato dal Senato ed in corso di esame presso le Commissioni riunite V e VI della Camera, recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, su cui la Commissione ha espresso parere in data 16 dicembre 2008 alle Commissioni riunite 1a, 5a e 6a del Senato; preso atto che le modifiche apportate al testo del provvedimento nel corso dell'esame recepiscono taluni dei rilievi formulati nel menzionato parere;
considerato che alla legge statale, in sede di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, è assegnato il compito di coordinare il quadro della finanza pubblica definendo i limiti entro cui può esplicarsi la potestà impositiva dello Stato, delle Regioni e degli enti locali, in conformità ai principi enucleati dalla Corte costituzionale a partire dalla sentenza n. 37 del 2004;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) all'articolo 2, comma 5, si chiarisca la portata e le modalità di svolgimento della collaborazione tra Governo ed enti territoriali nella fase di predisposizione degli schemi di decreto legislativo;
2) all'articolo 8, comma 1, lettera b), si definiscano in linea di massima i parametri del costo standard, pilastro del sistema del finanziamento in quanto valore economico che quantifica la spesa per i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) anche in relazione all'intervento perequativo statale; alla lettera d) si chiarisca altresì cosa si intende per tributi regionali considerato che se valutati con aliquota e base imponibile uniforme potrebbero apparire incompatibili con i tributi regionali «propri»;
3) si accompagni l'approvazione della delega al Governo in materia di federalismo fiscale in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione all'esame della delega per l'individuazione e l'allocazione delle funzioni fondamentali in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, relativamente all'individuazione e all'allocazione delle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane e della delega per l'adeguamento delle disposizioni in materia di enti locali alla riforma del Titolo V della Costituzione e per l'adozione della «Carta delle autonomie», in quanto appare indispensabile individuare le funzioni fondamentali degli enti locali contestualmente alla definizione delle modalità del prelievo fiscale e dell'allocamento delle risorse;
4) sia inoltre affiancato al costo standard delle prestazioni erogate il piano di riallineamento definito per obiettivi e risorse certe e si tenga conto di un riconoscimento fiscale ed economico aggiuntivo, compensativo e permanente in relazione alle specificità insulari e montane particolarmente svantaggiate;


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e con le seguenti osservazioni:
a) al fine di procedere ad una pronuncia uniforme ed omogenea in sede di espressione del parere sui menzionati schemi di decreto legislativo si preveda che i medesimi schemi siano sottoposti all'esame della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
b) si chiarisca il profilo dell'articolo 2, comma 2, lettera dd), ove si richiede la definizione di una disciplina dei tributi locali tale da consentire anche una piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale, non apparendo immediatamente evidente il collegamento che il legislatore intende prefigurare fra definizione del sistema tributario locale e favor per l'iniziativa dei cittadini;
c) all'articolo 10, comma 1, lettera d), ove si prevede una verifica periodica della congruità dei tributi presi a riferimento per la copertura del fabbisogno standard per le spese «essenziali», si precisi in che termini la congruità dei tributi possa essere valutata in correlazione con le funzioni svolte, specie se il tributo non risulti specificamente messo in relazione alle medesime funzioni;
d) all'articolo 25, comma 2, si precisi la portata del termine «finanza» elevato a parametro di raffronto tra le Regioni a statuto speciale e l'aggregato finanziario pubblico complessivamente inteso, in quanto non appare univoco il riferimento e quindi suscettibile di interpretazioni differenziate a seconda dei diversi parametri utilizzabili;
e) si preveda nella definizione della fase di transizione la regolamentazione delle forme di federalismo differenziato previste al comma 3 dell'articolo 116 della Costituzione;
f) sia meglio definito il principio della territorialità delle imposte, principalmente in relazione alla prevista competenza dello Stato in materia di perequazione, e si delinei altresì una concezione dinamica dei livelli essenziali tale da definire anche da un punto di vista qualitativo le caratteristiche dei servizi e delle prestazioni;
g) si configuri il fondo di perequazione in analogia al modello europeo basato sul sistema del patto di convergenza affinché non si determinino meccanismi perequativi tali da delinearsi quali strumenti di sanatoria delle amministrazioni locali meno virtuose;
h) nell'ambito della riforma del bicameralismo perfetto e dell'istituzione di una Camera rappresentativa delle regioni e delle autonomie locali, si valuti che la Commissione parlamentare per le questioni regionali, nella composizione integrata dai rappresentanti delle autonomie territoriali ai sensi dell'articolo 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001, possa qualificarsi come organo consultivo rappresentativo delle molteplici istanze provenienti dalle autonomie territoriali ove comporre i molteplici e differenziati interessi espressi dai diversi livelli di governo territoriale riconosciuti dalla Costituzione.