Commissione parlamentare per le questioni regionali - Marted́ 16 giugno 2009


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ALLEGATO 1

Distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione (S. 1552, approvato dalla Camera).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge S. 1552, approvato dalla Camera, in corso di esame presso la 1a Commissione del Senato, recante «Distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione», su cui la Commissione ha reso parere alla I Commissione della Camera il 25 febbraio 2009;
preso atto che la materia trattata rientra nell'ambito della potestà esclusiva dello Stato in quanto l'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, stabilisce che si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni delle province e dei comuni interessati, espressa mediante referendum, e con legge della Repubblica, sentiti i consigli regionali, consentire che province e comuni che ne facciano richiesta siano staccati da una regione ed aggregati ad un'altra;
considerato che il consiglio regionale delle Marche ha espresso parere contrario al distacco mentre la regione Emilia-Romagna ha reso parere favorevole all'aggregazione, ravvisandosi l'opportunità di una valutazione del merito di tali pronunciamenti nel corso dell'esame del provvedimento,
esprime

PARERE FAVOREVOLE.


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ALLEGATO 2

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia (C. 1441-ter-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il testo del disegno di legge C. 1441-ter-B Governo, in corso di esame presso la X Commissione della Camera, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese nonché in materia di energia, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, su cui la Commissione ha espresso parere alla X Commissione della Camera in data 14 ottobre 2008 ed alla 10a Commissione del Senato in data 10 dicembre 2008;
rilevato che il provvedimento reca misure riconducibili a materie di potestà esclusiva statale, nonché a materie di competenza concorrente Stato-regioni, prevalentemente orientati alla promozione delle imprese e allo sviluppo economico, afferenti alla nozione di «tutela della concorrenza»;
considerato che le materia «commercio con l'estero» e «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» appartengono alla competenza concorrente Stato-Regioni, ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione; valutato che specifiche disposizioni del provvedimento incidono in settori di esclusiva competenza statale, quali «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», «giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale» e «tutela dell'ambiente», ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
agli articoli 25 e 27 siano riformulate le previsioni ivi contenute affinché sia garantito un maggiore coinvolgimento del ruolo delle autonomie territoriali in sede di Conferenza unificata nella localizzazione, sul territorio nazionale, di impianti di produzione elettrica nucleare;

e con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di promuovere iniziative legislative volte a ricondurre le norme generali in materia di commercio con l'estero e di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia in apposite leggi-quadro di settore che enuncino e determinino i principi fondamentali, afferenti alla competenza statale, atteso che su tali materie spetta alle regioni la potestà legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.