Commissione parlamentare per le questioni regionali - Marted́ 16 marzo 2010


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ALLEGATO 1

DL 29/10: Interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione (C. 3273 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 5 marzo 2010, n. 29, in corso di esame presso la I commissione della Camera, recante interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione;
considerato l'articolo 122, primo comma, della Costituzione, che prevede che il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica;
rilevato che il provvedimento contempla disposizioni, riguardanti l'impugnazione davanti al giudice amministrativo delle decisioni di eliminazione delle liste elettorali, afferenti alla potestà legislativa esclusiva in materia di giustizia amministrativa ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
l'applicazione delle previsioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 del decreto-legge valga nei soli casi in cui non siano state emanate leggi regionali in materia elettorale ovvero nei casi in cui le normative regionali emanate non regolino le specifiche fattispecie contemplate dalle menzionate disposizioni.


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ALLEGATO 2

Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio archivistico, librario, artistico e culturale dell'Abbazia di Montecassino e per il recupero e il restauro del Monastero di San Benedetto in Subiaco, nonché per la valorizzazione storica, culturale, turistica e ambientale di Volandia-Museo dell'aeronautica in Vizzola Ticino (Nuovo testo C. 2165 e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, per i profili di propria competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 2165, in corso di esame presso la VII Commissione della Camera, Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio archivistico, librario, artistico e culturale dell'Abbazia di Montecassino e per il recupero e il restauro del Monastero di San Benedetto in Subiaco, nonché per la valorizzazione storica, culturale, turistica e ambientale di Volandia - Museo dell'aeronautica in Vizzola Ticino;
considerato che l'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, ha devoluto alla legge statale il compito di disciplinare «forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali» tra Stato e regioni e preso atto delle sentenze della Corte costituzionale n. 478 del 2002 e n. 307 del 2004, che sanciscono che lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale, «il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni, anche al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e regioni»;
valutato che, successivamente all'adozione del Codice dei beni culturali e del paesaggio, la Corte, nella sentenza n. 232 del 2005, ribadisce la coesistenza di competenze normative, richiamando ai fini del riparto delle competenze tra Stato, regioni, città metropolitane, province e comuni, l'esigenza dell'esercizio unitario delle funzioni di tutela dei beni culturali;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità che si proceda, sull'intero territorio nazionale, ad una verifica dei casi in cui si rendono necessarie analoghe iniziative di tutela dei beni culturali, di concerto con il sistema delle autonomie territoriali.


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ALLEGATO 3

Modifiche all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (C. 1074).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, per i profili di propria competenza, il testo della proposta di legge C. 1074, in corso di esame presso la VIII Commissione della Camera, recante Modifiche all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
considerato che la disciplina oggetto del provvedimento contempla profili connessi alla materia governo del territorio, assegnata dal terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione alla competenza concorrente dello Stato e delle regioni, ed evidenziato che talune previsioni del testo afferiscono al sistema tributario e contabile dello Stato ed alla tutela dei beni culturali, riconducibili alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, secondo comma, lettere e) ed s);
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di limitare l'ambito di operatività della disciplina da essa recata all'alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica appartenenti al patrimonio immobiliare dello Stato.