Commissione parlamentare per le questioni regionali - Mercoledì 16 giugno 2010


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ALLEGATO 1

DL 72/10: Misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO2 (C. 3496 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 10, in corso di esame presso la VIII Commissione della Camera, recante misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO2;
considerato che il provvedimento in esame reca norme riconducibili alla materia ambientale, assegnata dall'articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione alla competenza esclusiva dello Stato; preso atto che rilevano, altresì, profili afferenti alla tutela della concorrenza ed alla previdenza sociale, inerenti alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e o) della Costituzione;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) sia precisato che l'attuazione del decreto-legge in oggetto debba avvenire con il pieno coinvolgimento delle Regioni;
2) ai fini dell'attuazione dell'articolo 2, sia previsto l'utilizzo delle strutture e agenzie regionali, anche al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni e nel pieno rispetto dell'autonomia regionale.


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ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di sicurezza stradale (nuovo testo C. 44-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, per i profili di propria competenza, il testo unificato della proposta di legge C. 44 ed abb., in corso di esame presso la IX Commissione della Camera, recante disposizioni in materia di sicurezza stradale, su cui la Commissione ha espresso parere in data 6 maggio 2009;
considerato che, sebbene la circolazione stradale non risulti esplicitamente menzionata tra le materie che l'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa statale, le finalità perseguite dal provvedimento riconducono il testo nell'ambito demandato alla competenza legislativa esclusiva dello Stato «ordine pubblico e sicurezza», relativo ad aspetti che afferiscono alla tutela della sicurezza delle persone;
preso atto che la Corte costituzionale, con sentenza n. 428 del 2004, ha precisato che considerazioni di carattere sistematico inducono a ritenere che la circolazione stradale sia riconducibile, sotto diversi aspetti e con particolare riguardo a quello della sicurezza, a competenze statali esclusive, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che l'attuazione delle disposizioni del provvedimento che afferiscono a profili di competenza regionale sia definita d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sulla base di specifici progetti anche diversificati per aree regionali.