Commissione parlamentare per le questioni regionali - Resoconto di mercoledì 16 giugno 2010


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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 16 giugno 2010. - Presidenza del presidente Davide CAPARINI.

La seduta comincia alle 14.

DL 72/10: Misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO2.
C. 3496 Governo.
(Parere alla VIII Commissione della Camera).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Davide CAPARINI, presidente, in sostituzione del relatore senatore Gianvittore VACCARI, illustra il provvedimento in esame, recante misure urgenti per il differimento dei termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO2. Riferisce che l'articolo 1 contiene due proroghe di termini: il comma 1 proroga al 30 giugno 2010 il termine per la presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale relativo all'anno 2009, aggiornato dal D.P.C.M. 27 aprile 2010; il comma 2 prevede, per l'anno 2010, l'ulteriore proroga al 16 giugno del termine per il versamento dei premi assicurativi all'INAIL da parte delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi, di cui all'articolo 55 della legge n. 144 del 1999. Rileva quindi che l'articolo 2 contempla misure per l'assegnazione gratuita di quote di emissione di CO2 ai nuovi impianti entrati in esercizio, che si rendono necessarie a fronte dell'esaurimento della «Riserva nuovi entranti» prevista dalla Decisione di assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 2008-2012. Sottolinea che l'intervento recato dall'articolo 2 si muove nella linea indicata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM). Evidenzia i diversi profili in cui si articola la procedura: determinazione, da parte del Comitato per la gestione della direttiva


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2003/87/CE, del numero di quote di CO2 spettanti ai «nuovi entranti» rimasti esclusi dall'assegnazione delle quote ad essi riservate; definizione, da parte dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, di crediti per i citati soggetti esclusi; determinazione delle partite economiche da rimborsare con riferimento alle quote relative all'anno precedente; liquidazione dei crediti sulla base e nei limiti dei proventi della vendita all'asta delle quote di CO2 prevista dall'articolo 10 della direttiva 2003/87/CE. Osserva che si rinvia a successivi decreti interministeriali la determinazione delle procedure di gestione dei proventi della vendita all'asta delle quote di CO2 e delle modalità di rimborso dei menzionati crediti. Ravvisa l'opportunità che si precisi che l'attuazione del decreto-legge in oggetto debba avvenire con il pieno coinvolgimento delle Regioni.

Il deputato Mario PEPE (PD), pur apprezzando la relazione svolta dal presidente, reputa necessario, ai fini dell'attuazione dell'articolo 2, che siano utilizzate strutture e agenzie regionali, anche al fine di evitare sovrapposizioni tra enti nell'espletamento delle medesime funzioni.

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD) si associa alle considerazioni svolte dal deputato Pepe.

Davide CAPARINI, presidente e relatore, formula quindi una proposta di parere favorevole con condizioni (vedi allegato 1).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di sicurezza stradale.
Nuovo testo C. 44-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Parere alla IX Commissione della Camera).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Alberto FILIPPI (LNP), relatore, illustra il provvedimento in esame, recante disposizioni in materia di sicurezza stradale, volto ad introdurre misure finalizzate a migliorare la sicurezza della circolazione stradale attraverso l'aggravamento delle sanzioni per violazioni delle norme del codice e mediante disposizioni tese alla prevenzione ed all'incremento della messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e viarie, nonché della segnaletica stradale. In ordine agli specifici profili di competenza della Commissione, segnala che l'articolo 46-bis reca modifiche all'articolo 230 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di educazione stradale; in particolare si prevede che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, da emanare di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, predispone programmi educativi a decorrere dall'anno scolastico 2010-2011.Si sofferma quindi sull'articolo 47, che prevede l'istituzione del Comitato per l'indirizzo ed il coordinamento delle attività connesse alla sicurezza stradale, composto da rappresentanti dei ministeri e da rappresentanti delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali, nominati dalla Conferenza unificata. Osserva che l'articolo 48 configura specifici obblighi in capo agli enti proprietari e concessionari delle strade e delle autostrade nonché agli enti locali. In particolare gli enti proprietari e concessionari di strade e autostrade nelle quali si registrino più elevati tassi di incidentalità sono tenuti ad effettuare specifici interventi di manutenzione straordinaria della sede stradale e autostradale. Riferisce che l'articolo 49 reca disposizioni in materia di classificazione amministrativa della rete autostradale e stradale di interesse nazionale: alle modifiche della rete autostradale e stradale di interesse nazionale esistente si


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provvede, su iniziativa dello Stato o delle regioni interessate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Rileva che l'articolo 55 reca modifiche alla disciplina della somministrazione e vendita di alcool nelle ore notturne; i titolari e i gestori degli esercizi muniti della licenza, ivi compresi gli esercizi ove si svolgono spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, nonché chiunque somministra bevande alcoliche e superalcoliche in spazi o aree pubblici ovvero nei circoli gestiti da singoli, da enti, e da associazioni, devono interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche alle ore 3 e non possono riprenderla nelle tre ore successive. Osserva quindi che l'articolo 63 stabilisce che agli enti locali è consentita l'attività di accertamento delle violazioni al codice della strada soltanto mediante strumenti di proprietà o acquisiti con contratto di locazione finanziaria da utilizzare esclusivamente con l'impiego del personale dei corpi e servizi di polizia locale.
Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato 2).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.20.