Commissione parlamentare per le questioni regionali - Resoconto di mercoledì 24 novembre 2010


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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 24 novembre 2010. - Presidenza del presidente Davide CAPARINI.

La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.
Testo unificato C. 2011 e abb.
(Parere alla II Commissione della Camera).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizione).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) illustra il testo in esame, riferendo che l'articolo 1, in materia di custodia cautelare, stabilisce che, attraverso la riformulazione dell'articolo 275, comma 4, del codice di procedura penale, il ricorso alla custodia cautelare per donna incinta o per le madri di prole di età non superiore a sei anni con esse conviventi, ovvero per il padre se la madre è deceduta o impossibilitata, è previsto solo in presenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. Osserva che la disposizione prevede la custodia cautelare della madre anche presso le case-famiglia protette, nonché la custodia cautelare in istituto a custodia attenuata per le detenute madri. Rileva che l'articolo 2 stabilisce l'obbligo per il giudice, in caso di imminente pericolo di vita o di gravi condizioni di salute del figlio minore, di concedere il permesso, con provvedimento urgente, alla detenuta o all'imputata per visitare il bambino malato per il tempo stabilito dalla stessa autorità giudiziaria. Si sofferma sull'articolo 3, che interviene in materia di detenzione domiciliare speciale; in particolare,


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segnala che in base al nuovo comma 2 dell'articolo 47-quinquies, del codice di procedura penale, in mancanza di adeguata abitazione o altra privata dimora, le madri possono scontare la pena in detenzione domiciliare presso le case famiglia protette allo scopo realizzata; fa notare che è stato soppresso il riferimento agli enti locali della precedente versione del testo. Evidenzia che l'articolo 4 riserva ad un atto del Ministro della giustizia la facoltà di individuare le strutture gestite da enti pubblici e privati che siano idonee ad essere utilizzate come case-famiglia protette; il Ministero può stipulare con tali strutture apposite convenzioni. Sottolinea che anche in relazione alla suddetta previsione è stato soppresso il riferimento agli enti locali rispetto alla precedente formulazione del testo.
Formula quindi una proposta di parere favorevole con condizione (vedi allegato 1).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia.
Testo unificato C. 60 e abb.
(Parere alla VIII Commissione della Camera).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizione).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento in oggetto.

Davide CAPARINI, presidente, in sostituzione del relatore senatore Salvatore Piscitelli, illustrando il provvedimento in esame, segnala che la Commissione ha già espresso parere sul precedente testo in data 11 maggio 2010. Riferisce che l'articolo 1 dispone che il provvedimento, nell'ambito della legislazione esclusiva in materia di tutela della concorrenza e della legislazione concorrente in materia di professioni, di cui all'articolo 117 della Costituzione, reca i princìpi fondamentali di disciplina per l'accesso all'attività di costruttore edile. Osserva che il nuovo testo in esame prevede, come prospettato da una condizione apposta al precedente parere reso dalla Commissione per le questioni regionali, che siano fatte salve le competenze costituzionalmente riconosciute alle regioni ai sensi del Titolo V, parte seconda, della Costituzione e che siano previste forme di concertazione ed intesa con le autonomie regionali ai fini dell'applicazione della legge in esame. Rileva che l'articolo 2 reca la definizione delle attività professionali in edilizia, mentre l'articolo 3 prevede l'istituzione della Sezione speciale dell'edilizia presso ciascuna Camera di Commercio. Osserva che L'articolo 4 disciplina i requisiti di idoneità professionale del responsabile tecnico e del responsabile per la prevenzione e la protezione individuati all'interno dell'impresa esercente le attività professionali in edilizia; gli articoli 5, 6 e 7 riguardano i requisiti di onorabilità, di idoneità morale e professionale richiesti per l'esercizio dell'impresa; il venir meno dei predetti requisiti comporta, ai sensi dell'articolo 12, la sospensione e decadenza dell'attività. Fa notare che l'articolo 8 dispone che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti i programmi di apprendimento e le modalità per la formazione delle commissioni d'esame e per l'accreditamento degli enti autorizzati allo svolgimento dei corsi e al rilascio dell'abilitazione professionale del responsabile tecnico. Precisa che l'articolo 9 reca i requisiti di capacità organizzativa, mentre l'articolo 10 stabilisce i compiti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in materia di verifica dei requisiti richiesti per l'iscrizione al registro dell'edilizia e di controllo periodico sulla sussistenza dei requisiti medesimi. Rileva che l'articolo 11 dispone che le Regioni possono prevedere sistemi premianti a favore delle piccole e medie imprese del settore che applicano le misure


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previste all'articolo 11, commi 3-bis e 5 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Conclude riferendo che gli articoli 13, 14, 15 e 16 riguardano, rispettivamente, specifiche previsioni sul periodo transitorio, le sanzioni amministrative per il mancato possesso dei requisiti, le responsabilità del direttore dei lavori ed il monitoraggio dei comuni sulle accertate violazioni.
Formula quindi una proposta di parere favorevole con condizione (vedi allegato 2).

Il deputato Mario PEPE (PD) dichiara di concordare con la proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di sicurezza degli impianti protesici mammari.
Testo unificato C. 3703 Governo.
(Parere alla XII Commissione della Camera).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Antonio FOSSON (UDC-SVP-Aut), relatore, riferisce che l'articolo 1 abilita, rispettivamente, il Ministero della salute e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ad istituire il Registro nazionale e i registri regionali degli impianti protesici mammari effettuati in Italia, nell'ambito della chirurgia plastica ed estetica, inquadrandoli nel campo del monitoraggio clinico ed epidemiologico delle attività di chirurgia e medicina plastica ed estetica; osserva che vengono definite le finalità dell'istituzione dei registri, gli obiettivi della raccolta e del trattamento dei dati, i soggetti aventi diritto all'accesso e al trattamento di questi ultimi. Fa notare che viene rinviata ad un regolamento da adottare con decreto ministeriale, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, la disciplina della raccolta dei vari aspetti della raccolta dei dati. Segnala che l'articolo 2 consente l'impianto di protesi mammaria a soli fini estetici soltanto su coloro che abbiano compiuto la maggiore età, mentre l'articolo 3 dispone che i registri regionali sono custoditi presso le unità organizzative delle regioni e delle province autonome competenti, come individuate da provvedimenti regionali e provinciali. Precisa che la disposizione disciplina altresì le modalità di custodia e di accesso ai registri definendo le strutture presso le quali vengono conservati, le modalità di comunicazione dei dati e i soggetti abilitati, gli obblighi delle strutture sanitarie.
Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.30.