EDIZIONE PROVVISORIA


Commissioni riunite
VI (Finanze)
e X (Attività produttive, commercio e turismo)


Conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese. C. 5312 Governo.


EMENDAMENTI
ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

      Alla fine del comma 1 sono aggiunte, dopo le parole per i titoli del debito pubblico, le seguenti: purché i progetti siano accompagnati da una analisi costi-benefici e da un piano economico-finanziario che indichi le risorse utilizzabili per la realizzazione e i proventi derivanti dall'opera, come stabilito all'articolo 4 commi 134 e 140 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e dell'articolo 45 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27.
1. 5.    Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

      Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
      2-bis. All'articolo 157, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: «Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche alle società» sono aggiunte le seguenti: «operanti nella gestione dei servizi di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, ti. 148, alle società».
1. 6.    Federico Testa, Causi.

      Sopprimere il comma 4.
*1. 7.    Romani.

      Sopprimere il comma 4.
*1. 8.    Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

      Sostituire il comma 4 con il seguente:
      4. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle obbligazioni emesse nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.
*1. 10.    Valducci.

      Sostituire il comma 4 con il seguente:
      4. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle obbligazioni emesse nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.
*1. 11.    Bernardo, Saglia, Brunetta, La Loggia, Leo.

      Sostituire il comma 4 con il seguente:
      4. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle obbligazioni emesse nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.
*1. 13.    Causi, Baretta, Duilio.

      Sostituire il comma 4 con il seguente:
      4. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle obbligazioni emesse nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.
*1. 12.    Strizzolo.

      Sostituire il comma 4 con il seguente:
      4. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle obbligazioni emesse nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.
*1. 14.    Gava, Mistrello Destro.

      Sostituire il comma 4 con il seguente:
      4. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle obbligazioni emesse nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.
*1. 15.    Strizzolo.

      Sostituire il comma 4 con il seguente:
      4. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle obbligazioni emesse nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.
*1. 1.    Cambursano.

      Sostituire il comma 4 con il seguente:
      4. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle obbligazioni emesse nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.
*1. 4.    Bernardo.

      Dopo il comma 4, inserire il seguente:
      4-bis. Per le società che propongano progetti infrastrutturali rilevanti nei settori del trasporto, dell'energia, della banda larga, delle tecnologie digitali, delle infrastrutture sociali, delle energie rinnovabili, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, si applicano alle obbligazioni emesse negli otto anni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.
1. 16.    Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

      Sopprimere il comma 5.
1. 2.    Cambursano.

      Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

      Le banche e gli intermediari finanziari i quali, anche attraverso società controllate, svolgono in misura rilevante attività d'impresa in settori non bancari né finanziari non possono essere autorizzati ad acquisire partecipazioni quando la quota dei diritti di voto complessivamente detenuta sia superiore al 15 per cento o quando ne consegua, comunque, il controllo della banca. A tali fini, la Banca d'Italia individua i diritti di voto e gli altri diritti rilevanti.
1. 01.    Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

      Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Dismissione delle partecipazioni delle fondazioni nelle Società bancarie conferitarie).

      1. Le partecipazioni in essere nelle Società bancarie conferitarie devono essere collocate sul mercato. Possono continuare ad essere detenute, in via transitoria, ai fini della loro ottimale dismissione, per il periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel caso di mancata dismissione entro il suddetto termine, le partecipazioni previste dal presente comma possono ulteriormente essere detenute per non oltre due anni.
      2. Qualora la fondazione, scaduti i periodi di tempo previsti al comma precedente, continui a detenere le partecipazioni in società bancarie, alla dismissione provvede, sentita la fondazione ed anche mediante un apposito commissario, l'Autorità di vigilanza, nella misura idonea a determinare la cessione completa delle partecipazioni in essere nelle Società bancarie conferitarie e nei tempi ritenuti opportuni in relazione alle condizioni di mercato ed all'esigenza di salvaguardare il valore del patrimonio.
1. 02.    Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

      Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

Art. 1-bis.

      All'articolo 1, comma 16, lettera d), capoverso comma 3-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «assunte con contratto a tempo indeterminato».
1. 03.    Ruggeri.

ART. 2.

      Al comma 1, lettera a), capoverso 1, dopo le parole: da realizzare inserire le seguenti: da soggetti privati.
2. 8. Lanzarin, Guido Dussin, Togni, Alessandri, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Fugatti.

      Apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, lettera a), capoverso «1», dopo le parole «possono essere previste» aggiungere: «per le concessionarie e»;

          b) sostituire la lettera d), con la seguente:

              d) dopo il comma 2-quater sono inseriti i seguenti:
      2-quinquies. Restano salve le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 990 e 991, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con riguardo agli interventi di finanza di progetto già individuati ed in parte finanziati ai sensi del citato comma 991.
      2-sexies. Per la realizzazione di nuove infrastrutture, previste in piani o programmi di amministrazioni pubbliche, da realizzare con contratti di partenariato pubblico privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e per le quali non siano previsti contributi pubblici a fondo perduto, è riconosciuto, per un periodo non superiore ai 15 anni, in favore della società di progetto appositamente costituita e delle concessionarie, un rimborso pari ad un terzo delle nuove entrate fiscali generate direttamente, in ciascun esercizio finanziario, dalia realizzazione e gestione della infrastruttura. Sulla base della documentazione presentata dal beneficiario, l'ammontare del rimborso è accertato dall'Agenzia delle Entrate II beneficiario ha diritto di portare il rimborso a compensazione delle imposte dovute. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro il 30 ottobre 2012, sono stabiliti termini e condizioni di attuazione delle previsioni di cui al presente comma.»
2. 13. Velo, Sani, Mariani, Fontanelli.

      All'articolo 2, comma 1, del decreto legge, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:

          e) il comma 3 è soppresso:

          f) dopo il comma 4 sono è aggiunto i seguenti commi:
      4-bis. Le misure di cui al comma 1 possono essere utilizzate anche per le infrastrutture già aggiudicate con contratti di partenariato pubblico privato ai sensi dell'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, allorché risulti necessario ristabilire l'equilibrio del piano economico finanziario ai sensi della normativa vigente.
      4-ter. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti termini e condizioni di attuazione delle previsioni di cui al presente articolo.
*2. 11. Gava, Mistrello Destro.

      All'articolo 2, comma 1, del decreto legge, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:

          e) il comma 3 è soppresso:

          f) dopo il comma 4 sono è aggiunto i seguenti commi:
      4-bis. Le misure di cui al comma 1 possono essere utilizzate anche per le infrastrutture già aggiudicate con contratti di partenariato pubblico privato ai sensi dell'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, allorché risulti necessario ristabilire l'equilibrio del piano economico finanziario ai sensi della normativa vigente.
      4-ter. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti termini e condizioni di attuazione delle previsioni di cui al presente articolo.
*2. 1. Cambursano.

      All'articolo 2, comma 1, del decreto legge, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:

          e) il comma 3 è soppresso:

          f) dopo il comma 4 sono è aggiunto i seguenti commi:
      4-bis. Le misure di cui al comma 1 possono essere utilizzate anche per le infrastrutture già aggiudicate con contratti di partenariato pubblico privato ai sensi dell'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, allorché risulti necessario ristabilire l'equilibrio del piano economico finanziario ai sensi della normativa vigente.
      4-ter. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti termini e condizioni di attuazione delle previsioni di cui al presente articolo.
*2. 16. Valducci.

      All'articolo 2, comma 1, del decreto legge, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:

          e) il comma 3 è soppresso:

          f) dopo il comma 4 sono è aggiunto i seguenti commi:
      4-bis. Le misure di cui al comma 1 possono essere utilizzate anche per le infrastrutture già aggiudicate con contratti di partenariato pubblico privato ai sensi dell'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, allorché risulti necessario ristabilire l'equilibrio del piano economico finanziario ai sensi della normativa vigente.
      4-ter. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti termini e condizioni di attuazione delle previsioni di cui al presente articolo.
*2. 2. Bernardo.

      All'articolo 2, comma 1, del decreto legge, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:

          e) il comma 3 è soppresso:

          f) dopo il comma 4 sono è aggiunto i seguenti commi:
      4-bis. Le misure di cui al comma 1 possono essere utilizzate anche per le infrastrutture già aggiudicate con contratti di partenariato pubblico privato ai sensi dell'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, allorché risulti necessario ristabilire l'equilibrio del piano economico finanziario ai sensi della normativa vigente.
      4-ter. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti termini e condizioni di attuazione delle previsioni di cui al presente articolo.
*2. 12. Bernardo, Saglia, Brunetta, La Loggia, Leo.

      Al comma 2, dopo la lettera d) inserire la seguente lettera:

          e) dopo il comma 4, è inserito il seguente:
      4-bis. Per la realizzazione di nuove infrastrutture, previste in piani o programmi di amministrazioni pubbliche, da realizzare con contratti di partenariato pubblico privato di cui all'articolo 3, comma, 15-ter del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e per le quali non siano previsti contributi pubblici a fondo perduto, è riconosciuto, per un periodo non superiore ai 15 anni, in favore della società di progetto appositamente costituita o, a seconda delle diverse tipologie di contratto, del soggetto interessato un rimborso pari ad un terzo delle nuove entrate fiscali generate direttamente, in ciascun esercizio finanziario, dalla realizzazione e gestione della infrastruttura. Sulla base della documentazione presentata dal beneficiario, l'ammontare del rimborso è accertato dall'Agenzia delle Entrate. Un beneficiario ha diritto di portare il rimborso a compensazione dell'imposte dovute. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro il 30 ottobre 2012, sono stabiliti termini e condizioni di attuazione delle previsioni di cui al presente comma.
2. 18. Romani.

      Aggiungere infine i seguenti commi:
      2. Per la realizzazione di nuove infrastrutture, previste in piani o programmi di amministrazioni pubbliche, da realizzare con il sistema della finanza di progetto, o con contratti di partenariato pubblico privato ai sensi dell'articolo 3, comma, 15-ter del decreto legislativo 12 aprile 2005, n. 163, è riconosciuto in favore della società di progetto appositamente costituita o, a seconda delle diverse tipologie di contratto, del soggetto interessato, al netto di ogni effetto di sostituzione, un rimborso pari ad un terzo delle nuove entrate fiscali generate direttamente, in ciascun esercizio finanziario, dalla realizzazione e gestione della infrastruttura. Sulla base della documentazione presentata dal beneficiario, l'ammontare del rimborso è accertato dall'Agenzia delle Entrate. Il beneficiario ha diritto di portare il rimborso a compensazione dell'imposte dovute.
      3. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti termini e condizioni di attuazione delle previsioni di cui al presente articolo.
*2. 19. Bernardo, Saglia, Brunetta, La Loggia, Leo.

      Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
      2-bis. Per la realizzazione di nuove infrastrutture, previste in piani o programmi di amministrazioni pubbliche, da realizzare con il sistema della finanza di progetto, o con contratti di partenariato pubblico privato ai sensi dell'articolo 3, comma, 15-ter del decreto legislativo 12 aprile 2005, n. 163, è riconosciuto in favore della società di progetto appositamente costituita o, a seconda delle diverse tipologie di contratto, del soggetto interessato, al netto di ogni effetto di sostituzione, un rimborso pari ad un terzo delle nuove entrate fiscali generate direttamente, in ciascun esercizio finanziario, dalla realizzazione e gestione della infrastruttura. Sulla base della documentazione presentata dal beneficiario, l'ammontare del rimborso è accertato dall'Agenzia delle Entrate. Il beneficiario ha diritto di portare il rimborso a compensazione dell'imposte dovute.
      2-ter. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti termini e condizioni di attuazione delle previsioni di cui al presente articolo.
*2. 24. Cambursano.

      Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
      1-bis. Per la realizzazione di nuove infrastrutture, previste in piani o programmi di amministrazioni pubbliche, da realizzare con il sistema della finanza di progetto, o con contratti di partenariato pubblico privato ai sensi dell'articolo 3, comma, 15-ter del decreto legislativo 12 aprile 2005, n. 163, è riconosciuto in favore della società di progetto appositamente costituita o, a seconda delle diverse tipologie di contratto, del soggetto interessato, al netto di ogni effetto di sostituzione, un rimborso pari ad un terzo delle nuove entrate fiscali generate direttamente, in ciascun esercizio finanziario, dalla realizzazione e gestione della infrastruttura. Sulla base della documentazione presentata dal beneficiario, l'ammontare del rimborso è accertato dall'Agenzia delle Entrate. Il beneficiario ha diritto di portare il rimborso a compensazione dell'imposte dovute.
      1-ter. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti termini e condizioni di attuazione delle previsioni di cui al presente articolo.
*2. 17. Baretta, Duilio.

      Aggiungere in fine i seguenti commi:
      2. Per la realizzazione di nuove infrastrutture, previste in piani o programmi di amministrazioni pubbliche, da realizzare con il sistema della finanza di progetto, o con contratti di partenariato pubblico privato ai sensi dell'articolo 3, comma 15-ter del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. è riconosciuto in favore della società di progetto appositamente costituita o, a seconda delle diverse tipologie di contratto, del soggetto interessato, al netto i ogni effetto di sostituzione, un rimborso pari ad un terzo delle nuove entrate fiscali generate direttamente, in ciascun esercizio finanziario, dalla realizzazione e gestione della infrastruttura. Sulla base della documentazione presentata dal beneficiario, l'ammontare del rimborso è accertato dall'Agenzia delle Entrate. Il beneficiario ha diritto di portare il rimborso a compensazione delle imposte dovute.
      3. Con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti termini e condizioni di attuazione delle previsioni di cui al presente articolo.
*2. 21. Strizzolo.

      Aggiungere in fine i seguenti commi:
      2. Per la realizzazione di nuove infrastrutture, previste in piani o programmi di amministrazioni pubbliche, da realizzare con il sistema della finanza di progetto, o con contratti di partenariato pubblico privato ai sensi dell'articolo 3, comma 15-ter del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. è riconosciuto in favore della società di progetto appositamente costituita o, a seconda delle diverse tipologie di contratto, del soggetto interessato, al netto i ogni effetto di sostituzione, un rimborso pari ad un terzo delle nuove entrate fiscali generate direttamente, in ciascun esercizio finanziario, dalla realizzazione e gestione della infrastruttura. Sulla base della documentazione presentata dal beneficiario, l'ammontare del rimborso è accertato dall'Agenzia delle Entrate. Il beneficiario ha diritto di portare il rimborso a compensazione delle imposte dovute.
      3. Con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti termini e condizioni di attuazione delle previsioni di cui al presente articolo.
*2. 22. Valducci.

      Aggiungere in fine i seguenti commi:
      2. Per la realizzazione di nuove infrastrutture, previste in piani o programmi di amministrazioni pubbliche, da realizzare con il sistema della finanza di progetto, o con contratti di partenariato pubblico privato ai sensi dell'articolo 3, comma 15-ter del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. è riconosciuto in favore della società di progetto appositamente costituita o, a seconda delle diverse tipologie di contratto, del soggetto interessato, al netto i ogni effetto di sostituzione, un rimborso pari ad un terzo delle nuove entrate fiscali generate direttamente, in ciascun esercizio finanziario, dalla realizzazione e gestione della infrastruttura. Sulla base della documentazione presentata dal beneficiario, l'ammontare del rimborso è accertato dall'Agenzia delle Entrate. Il beneficiario ha diritto di portare il rimborso a compensazione delle imposte dovute.
      3. Con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti termini e condizioni di attuazione delle previsioni di cui al presente articolo.
*2. 23. Gava, Mistrello Destro.

      All'articolo 2, comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

          d-bis) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
      4-bis. Ai soggetti che realizzano, anche mediante società di progetto costituite ai sensi dell'articolo 156 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, opere pubbliche o di pubblica utilità finanziate in tutto o in parte con capitale privato, regolate da contratti di partenariato pubblico privato, ai sensi del comma 15-ter dell'articolo 3 del citato codice di cui decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, inserite nella programmazione triennale e nell'elenco annuale di cui all'articolo 128 del medesimo codice, ovvero negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice, ivi inclusi i Piani dei porti, è riconosciuto un contributo equivalente al 30 per cento delle entrate effettivamente derivanti dalla realizzazione e gestione, in ciascun esercizio finanziario, dell'opera pubblica o di pubblica utilità per il periodo di durata della vita utile, accertate dall'Agenzia delle Entrate competente per territorio entro il 31 gennaio dell'esercizio finanziario successivo.
2. 14. Mariani, Bratti, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

      All'articolo 2, comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

          d-bis) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
      4-bis. Ai soggetti che realizzano, anche mediante società di progetto costituite ai sensi dell'articolo 156 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, opere pubbliche o di pubblica utilità finanziate in tutto o in parte con capitale privato, regolate da contratti di partenariato pubblico privato, ai sensi del comma 15-ter dell'articolo 3 del citato codice di cui decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, inserite nella programmazione triennale e nell'elenco annuale di cui all'articolo 128 del medesimo codice, ovvero negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice, ivi inclusi i Piani dei porti, è riconosciuta, per il periodo di realizzazione dell'opera e comunque per un periodo non superiore a 24 mesi, una detrazione pari all'imposta sul valore aggiunto pagata per l'acquisto di beni e servizi direttamente imputabili alla realizzazione dell'opera nell'esercizio fiscale di riferimento.
2. 15. Mariani, Bratti, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

      All'articolo 2, dopo il comma 1 inserire il seguente:
      2. All'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti commi:
      4-bis. Le misure di defiscalizzazione di cui al presente articolo posso essere utilizzate anche per le infrastrutture già aggiudicate e non ancora avviate, da realizzare con contratti di partenariato pubblico privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
      4-ter. Per la realizzazione di nuove infrastrutture, previste in piani o programmi di amministrazioni pubbliche, da realizzare con contratti di partenariato pubblico privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e per le quali non siano previsti contributi pubblici a fondo perduto, è altresì riconosciuto, per un periodo non superiore ai 15 anni, in favore della società di progetto appositamente costituita o, a seconda delle diverse tipologie di contratto, del soggetto interessato, un rimborso pari ad un terzo delle nuove entrate fiscali generate direttamente, in ciascun esercizio finanziario, dalla realizzazione e gestione della infrastruttura. Sulla base della documentazione presentata dal beneficiario, l'ammontare del rimborso è accertato dall'Agenzia delle Entrate. Il beneficiario ha diritto di portare il rimborso a compensazione dell'imposte dovute. Con uno o più decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro il 30 ottobre 2012, sono stabiliti termini e condizioni di attuazione delle previsioni di cui al presente comma.
      4-quater. Per le opere di importo superiore ai 500 milioni di euro, al fine di favorire la realizzazione di infrastrutture, riducendo ovvero azzerando l'eventuale contributo pubblico a fondo perduto, e comunque in modo da assicurare la sostenibilità economica dell'operazione di partenariato pubblico privato tenuto conto delle condizioni di mercato, durante il periodo di realizzazione è riconosciuta in favore della società di progetto appositamente costituita o, a seconda delle diverse tipologie di contratto, del soggetto interessato, una detrazione pari all'IVA corrisposta per la realizzazione dell'opera. Qualora sia previsto un contributo pubblico a fondo perduto, i benefici di cui ai precedente periodo, assorbono in misura corrispondente il contributo pubblico a fondo perduto. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabiliti termini e condizioni di attuazione delle previsioni di cui al presente comma.
2. 3. Marchignoli, Galletti, Marchi, Miglioli.

      All'articolo 2 sono apportate le seguenti modifiche:

          a) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Disposizioni in materia di telepedaggio delle strade;

          b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
      1-bis. All'articolo 176 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) sono apportate le seguenti modifiche:

          a) il comma 11 è sostituito dal seguente:
      11. Sulle autostrade e strade per il cui uso sia dovuto il pagamento di un pedaggio, l'esazione può essere effettuata mediante modalità manuale o automatizzata, anche con sistemi di telepedaggio con o senza barriere, I conducenti devono corrispondere il pedaggio secondo le modalità e le tariffe vigenti. Ove previsto e segnalato, i conducenti devono arrestarsi in corrispondenza delle apposite barriere ed incolonnarsi secondo le indicazioni date dalle segnalazioni esistenti o dal personale addetto. I servizi di polizia stradale di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), relativi alla prevenzione e accertamento delle violazioni dell'obbligo di pagamento del pedaggio possono essere effettuati, previo superamento dell'esame di qualificazione di cui all'articolo 12, c. 3, anche dal personale dei concessionari autostradali e stradali e dei loro affidatari del servizio di riscossione, limitatamente alle violazioni commesse sulle autostrade oggetto della concessione nonché, previo accordo con i concessionari competenti, alle violazioni commesse sulle altre autostrade. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui al presente comma, ad esclusione degli oneri di accertamento, sono devoluti all'ente proprietario dell'infrastruttura stradale e sono destinati secondo le modalità dell'articolo 208.;

          b) dopo il comma 22 è aggiunto il seguente:
      22-bis. Alla commissione di un atto finalizzato a non pagare in tutto o in parte il pedaggio consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo fino al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi del comma 2.
      1-ter. Il secondo periodo del comma l dell'articolo 373 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) è sostituito dal seguente: «Il recupero degli importi dovuti all'ente proprietario dell'infrastruttura stradale è effettuato sulla base dell'ingiunzione prevista dal Testo Unico di cui regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo li del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare».
*2. 6. Bernardo, Gelmini, Saglia, Ravetto.

      All'articolo 2 sono apportate le seguenti modifiche:

          a) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Disposizioni in materia di telepedaggio delle strade;

          b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
      1-bis. All'articolo 176 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) sono apportate le seguenti modifiche:

          a) il comma 11 è sostituito dal seguente:
      11. Sulle autostrade e strade per il cui uso sia dovuto il pagamento di un pedaggio, l'esazione può essere effettuata mediante modalità manuale o automatizzata, anche con sistemi di telepedaggio con o senza barriere, I conducenti devono corrispondere il pedaggio secondo le modalità e le tariffe vigenti. Ove previsto e segnalato, i conducenti devono arrestarsi in corrispondenza delle apposite barriere ed incolonnarsi secondo le indicazioni date dalle segnalazioni esistenti o dal personale addetto. I servizi di polizia stradale di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), relativi alla prevenzione e accertamento delle violazioni dell'obbligo di pagamento del pedaggio possono essere effettuati, previo superamento dell'esame di qualificazione di cui all'articolo 12, c. 3, anche dal personale dei concessionari autostradali e stradali e dei loro affidatari del servizio di riscossione, limitatamente alle violazioni commesse sulle autostrade oggetto della concessione nonché, previo accordo con i concessionari competenti, alle violazioni commesse sulle altre autostrade. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui al presente comma, ad esclusione degli oneri di accertamento, sono devoluti all'ente proprietario dell'infrastruttura stradale e sono destinati secondo le modalità dell'articolo 208.;

          b) dopo il comma 22 è aggiunto il seguente:
      22-bis. Alla commissione di un atto finalizzato a non pagare in tutto o in parte il pedaggio consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo fino al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi del comma 2.
      1-ter. Il secondo periodo del comma l dell'articolo 373 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) è sostituito dal seguente: «Il recupero degli importi dovuti all'ente proprietario dell'infrastruttura stradale è effettuato sulla base dell'ingiunzione prevista dal Testo Unico di cui regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo li del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare».
*2. 7. Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi.

      Dopo l'articolo 2, del decreto legge inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Fondi per la progettualità a supporto del Partenariato pubblico privato).

      1. Al fine di promuovere lo sviluppo del partenariato pubblico privato, le risorse ancora disponibili al momento di entrata in vigore delta presente disposizione del Fondo rotativo per la progettualità di cui al comma 54 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995. n. 549, e del Fondo per la progettazione preliminare di cui all'articolo 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono destinate a supportare la definizione degli studi di fattibilità e del livello di progettazione ritenuto più opportuno in relazione alle caratteristiche della singola infrastruttura da realizzare mediante contratti di partenariato pubblico privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
      2. La Cassa depositi e prestiti S.p.A., in deroga alle disposizioni di cui ai predetti Fondi e agli atti di attuazione delle medesime, stabilisce autonomamente le procedure, i termini e le condizioni per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1.
      3. Sono abrogate le disposizioni contenute nei seguenti atti:

          a) comma 54 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995. n. 549, ultimi due periodi da «La dotazione del Fondo» fino a «aree depresse»;

          b) comma 56-bis dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995. n. 549;

          c) articolo 6-ter del decreto legge n. 138/2011;

          d) comma 5 dell'articolo 4 della legge 117 maggio 1999, n. 144. ultimi due periodi da «I finanziamenti di cui al presente comma» fino a «quota attribuita alla regione»;

          e) il comma 6 dell'articolo 4 della legge 117 maggio 1999, n. 144, è sostituito dal seguente: criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, i limiti e le condizioni per l'accesso e l'erogazione dei finanziamenti a fondo perduto sono stabiliti con deliberazione del consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti.
**2. 06. Valducci.

      Dopo l'articolo 2, del decreto legge inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Fondi per la progettualità a supporto del Partenariato pubblico privato).

      1. Al fine di promuovere lo sviluppo del partenariato pubblico privato, le risorse ancora disponibili al momento di entrata in vigore delta presente disposizione del Fondo rotativo per la progettualità di cui al comma 54 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995. n. 549, e del Fondo per la progettazione preliminare di cui all'articolo 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono destinate a supportare la definizione degli studi di fattibilità e del livello di progettazione ritenuto più opportuno in relazione alle caratteristiche della singola infrastruttura da realizzare mediante contratti di partenariato pubblico privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
      2. La Cassa depositi e prestiti S.p.A., in deroga alle disposizioni di cui ai predetti Fondi e agli atti di attuazione delle medesime, stabilisce autonomamente le procedure, i termini e le condizioni per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1.
      3. Sono abrogate le disposizioni contenute nei seguenti atti:

          a) comma 54 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995. n. 549, ultimi due periodi da «La dotazione del Fondo» fino a «aree depresse»;

          b) comma 56-bis dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995. n. 549;

          c) articolo 6-ter del decreto legge n. 138/2011;

          d) comma 5 dell'articolo 4 della legge 117 maggio 1999, n. 144. ultimi due periodi da «I finanziamenti di cui al presente comma» fino a «quota attribuita alla regione»;

          e) il comma 6 dell'articolo 4 della legge 117 maggio 1999, n. 144, è sostituito dal seguente: criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, i limiti e le condizioni per l'accesso e l'erogazione dei finanziamenti a fondo perduto sono stabiliti con deliberazione del consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti.
**2. 08. Gava, Mistrello Destro.

      Dopo l'articolo 2, del decreto legge inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Fondi per la progettualità a supporto del Partenariato pubblico privato).

      1. Al fine di promuovere lo sviluppo del partenariato pubblico privato, le risorse ancora disponibili al momento di entrata in vigore delta presente disposizione del Fondo rotativo per la progettualità di cui al comma 54 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995. n. 549, e del Fondo per la progettazione preliminare di cui all'articolo 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono destinate a supportare la definizione degli studi di fattibilità e del livello di progettazione ritenuto più opportuno in relazione alle caratteristiche della singola infrastruttura da realizzare mediante contratti di partenariato pubblico privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
      2. La Cassa depositi e prestiti S.p.A., in deroga alle disposizioni di cui ai predetti Fondi e agli atti di attuazione delle medesime, stabilisce autonomamente le procedure, i termini e le condizioni per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1.
      3. Sono abrogate le disposizioni contenute nei seguenti atti:

          a) comma 54 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995. n. 549, ultimi due periodi da «La dotazione del Fondo» fino a «aree depresse»;

          b) comma 56-bis dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995. n. 549;

          c) articolo 6-ter del decreto legge n. 138/2011;

          d) comma 5 dell'articolo 4 della legge 117 maggio 1999, n. 144. ultimi due periodi da «I finanziamenti di cui al presente comma» fino a «quota attribuita alla regione»;

          e) il comma 6 dell'articolo 4 della legge 117 maggio 1999, n. 144, è sostituito dal seguente: criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, i limiti e le condizioni per l'accesso e l'erogazione dei finanziamenti a fondo perduto sono stabiliti con deliberazione del consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti.
**2. 02. Bernardo.

      Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Fondi per la progettualità a supporto del Partenoriato pubblico privato).

      1. Al fine di promuovere lo sviluppo del partenariato pubblico privato, le risorse ancora disponibili al momento di entrata in vigore della presente disposizione del Fondo rotativo per la progettualità di cui al comma 54 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e del Fondo per la progettazione preliminare di cui all'articolo 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono destinate a supportare la definizione degli studi di fattibilità e del livello di progettazione ritenuto più opportuno in relazione alle caratteristiche della singola infrastruttura da realizzare mediante contratti di partenariato pubblico privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
      2. La Cassa depositi e prestiti S.p.A., in deroga alle disposizioni di cui ai predetti Fondi e agli atti di attuazione delle medesime, stabilisce autonomamente le procedure, i termini e le condizioni per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1.
      3. Sono abrogate le disposizioni contenute nei seguenti atti:

          a) comma 54 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, ultimi due periodi da «La dotazione del Fondo» fino a «aree depresse»;

          b) comma 56-bis dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

          c) articolo 6-ter del decreto legge n. 138/2011;

          d) comma 5 dell'articolo 4 della legge 117 maggio 1999, n. 144, ultimi due periodi da «I finanziamenti di cui al presente comma» fino a «quota attribuita alla regione»;

          e) il comma 6 dell'articolo 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è sostituito dal seguente: «l criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, i limiti e le condizioni per l'accesso e l'erogazione dei finanziamenti a fondo perduto sono stabiliti con deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Cassa Depositi e Prestiti Spa»;

      4. Ai fini del rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità interno così come determinato ai sensi degli articolo 31 e 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183 , non sono considerate le spese sostenute dai beneficiari per gli interventi di cui al comma 1 relativamente al Fondo rotativo per la progettualità.
*2. 03. Cambursano.

      Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Fondi per la progettualità a supporto del Partenariato pubblico privato).

      1. Al fine di promuovere lo sviluppo del partenariato pubblico privato, le risorse ancora disponibili al momento di entrata in vigore della presente disposizione del Fondo rotativo per la progettualità di cui al comma 54 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e del Fondo per la progettazione preliminare di cui all'articolo 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono destinate a supportare la definizione degli studi di fattibilità e del livello di progettazione ritenuto più opportuno in relazione alle caratteristiche della singola infrastruttura da realizzare mediante contratti di partenariato pubblico privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
      2. La Cassa depositi e prestiti S.p.A., in deroga alle disposizioni di cui ai predetti Fondi e agli atti di attuazione delle medesime, stabilisce autonomamente le procedure, i termini e le condizioni per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1.
      3. Sono abrogate le disposizioni contenute nei seguenti atti:

          a) comma 54 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, ultimi due periodi da «La dotazione del Fondo» fino a «aree depresse»;

          b) comma 55-bis dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

          c) articolo 6-ter del decreto legge n. 138/2011;

          d) comma 5 dell'articolo 4 della legge 117 maggio 1999, n. 144, ultimi due periodi da «I finanziamenti di cui al presente comma» fino a «quota attribuita alla regione»;

          e) il comma 6 dell'articolo 4 della legge 117 maggio 1999, n. 144, è sostituito dal seguente: «I criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, i limiti e le condizioni per l'accesso e l'erogazione dei finanziamenti a fondo perduto sono stabiliti con deliberazione del consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti».
**2. 05. Causi, Baretta, Duilio.

      Dopo l'articolo 2 del decreto legge inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Fondi per la progettualità a supporto del Partenariato pubblico privato).

      1. Al fine di promuovere lo sviluppo del partenariato pubblico privato, le risorse ancora disponibili al momento di entrata in vigore della presente disposizione del Fondo rotativo per la progettualità di cui ai comma 54 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n, 549, e del Fondo per la progettazione preliminare di cui all'articolo 4 della legge 17 maggio 1999, n, 144, sono destinate a supportare la definizione degli studi di fattibilità e del livello di progettazione ritenuto più opportuno in relazione alle caratteristiche della singola infrastruttura da realizzare mediante contratti di partenariato pubblico privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
      2. La Cassa depositi e prestiti S.p.A., in deroga alle disposizioni di cui ai predetti Fondi e agli atti di attuazione delle medesime, stabilisce autonomamente le procedure, i termini e le condizioni per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1.
      3. Sono abrogate le disposizioni contenute nei seguenti atti:

          a) comma 54 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, ultimi due periodi da «La dotazione del Fondo» fino a «aree depresse»;

          b) comma 56-bis dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

          c) articolo 6-ter del decreto legge n. 138/2011;

          d) comma 5 dell'articolo 4 della legge 117 maggio 1999, n. 144, ultimi due periodi da «I finanziamenti di cui al presente comma» fino a «quota attribuita alla regione»;

          e) il comma 6 dell'articolo 4 della legge 117 maggio 1999, n. 144, è sostituito dal seguente: «I criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, i limiti e le condizioni per l'accesso e l'erogazione dei finanziamenti a fondo perduto sono stabiliti con deliberazione del consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti».
*2. 09. Bernardo, Saglia, Brunetta, La Loggia, Leo.

      Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Fondi pensione).

      1. Per sostenere lo sviluppo del sistema dei fondi pensione e promuovere la semplificazione dei relativi meccanismi in favore dei cittadini e della collettività, ottimizzandone l'utilizzo e l'impiego anche mediante appositi investimenti finalizzati alla crescita del Paese, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce gli strumenti propri della garanzia in favore dei fondi pensione e degli altri enti previdenziali che investano parte delle proprie risorse per il finanziamento degli investimenti di cui al comma 2.
      2. Ai fondi pensione che, nell'ambito di apposite iniziative avviate dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, investano parte delle loro risorse per il finanziamento di interventi finalizzati alla crescita del Paese, quali la realizzazione di infrastrutture o di opere pubbliche ovvero la capitalizzazione o ripatrimonializzazione di micro, piccole e medie imprese, è garantito, oltre alla restituzione, a scadenza, dell'intero capitale, anche il 75 per cento del rendimento pattuito, ove lo stesso non fosse perseguibile per intero. Con il decreto di cui al comma 1 sono individuate, a tal fine, le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente.
      3. Per il sostegno delle misure di cui ai commi 1 e 2, i ministeri interessati, indicati nel decreto di cui al comma 1, adottano iniziative dirette a favorire il riconoscimento agli investimenti di cui al comma 2, previa analisi e valutazione da parte dello specifico Comitato istituito ai sensi della risoluzione parlamentare n. 8-00072, approvata in data 8 giugno 2010, di un adeguato e stabile rendimento mediante l'utilizzo di parte delle disponibilità dei fondi di garanzia già esistenti. Al predetto Comitato sono attribuiti compiti di analisi e valutazione degli investimenti dei fondi pensione, e degli altri enti previdenziali interessati, in infrastrutture, opere pubbliche e potenziamento o capitalizzazione delle piccole e medie imprese meritevoli di sostegno. Al Comitato è altresì affidato il compito di coordinare le iniziative di promozione e formazione poste in essere dai fondi pensione e dagli altri enti e associazioni previdenziali interessati, nonché di consorziare le iniziative di investimento di quei fondi pensione che per dimensioni e patrimonio, non siano in grado di attivare, in autonomia, singoli finanziamenti.
      4. In favore del Comitato di cui al comma 3, a decorrere dall'anno 2012, è autorizzata la spesa annua di 1 milione di euro, da destinare anche al funzionamento del Comitato medesimo. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2. 07. Moffa.

      Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
      1. All'articolo 1, comma 96 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole «non superiori a 30.000 euro» sono sostituite con le seguenti: «non superiori a 50.000»;
      2. All'articolo 1 comma 105 della legge 24 dicembre 2007, n 244 il primo periodo è soppresso e così sostituito: «Sul reddito determinato ai sensi del comma 104 si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali pari al 23 per cento se i ricavi o compensi di cui al comma 96 non sono superiori a 30.000 euro, pari al 24 per cento se i medesimi ricavi o compensi sono compresi tra 30.000 e 40.000 euro e pari al 25 per cento se i medesimi ricavi o compensi sono compresi tra 40.000 e 50.000 euro.

      Conseguentemente le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.
2. 010. Montagnoli, Torazzi, Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli.

ART. 3.

      All'articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni:
      a) premettere al comma 1, il seguente comma 01: «all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole: «indice di regola» sono sostituite dalle seguenti: «può indire»;

          b) al comma 2, secondo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «ovvero nei casi in cui è consentito all'amministrazione procedente di provvedere direttamente in assenza delle determinazioni delle amministrazioni competenti».
      b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma 1-bis: «all'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. In caso di opera o attività sottoposta anche ad autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si esprime, in via definitiva, in sede di conferenza di servizi, ove convocata, in ordine a tutti i provvedimenti di sua competenza, ivi compresa la verifica di legittimità dell'autorizzazione di cui all'articolo 159 del decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 42.»;

          b) all'inizio del comma 4 sono inserite le seguenti parole: «Fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis all'articolo 14-ter» ed è aggiunto in fine il seguente periodo: «Per assicurare il rispetto dei tempi, l'amministrazione procedente può far eseguire, anche da uffici tecnici di altre amministrazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tutte le attività tecnico-istruttorie di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 non ancora eseguite».

          c) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma: «4-bis. Nei casi in cui l'intervento oggetto della conferenza di servizi è stato sottoposto positivamente a valutazione ambientale strategica (VAS), i relativi risultati e prescrizioni, ivi compresi gli adempimenti di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 1006, n. 152, devono essere utilizzati, senza modificazioni, ai fini della VIA. »;

          d) il comma 6-bis è sostituito dal seguente: «6-bis. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui ai commi 3 e 4, l'amministrazione procedente, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento che sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza. La mancata partecipazione alla conferenza di servizi ovvero la ritardata o mancata adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento sono valutate ai fini della responsabilità dirigenziale o disciplinare e amministrativa, nonché ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato. Resta salvo il diritto del privato di dimostrare il danno derivante dalla mancata osservanza del termine di conclusione del procedimento ai sensi degli articoli 2 e 2-bis.»;

          e) al comma 7, dopo le parole: «assenso dell'amministrazione» sono inserite le seguenti: «ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità»;

          f) il comma 9 è soppresso.
      c) all'articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, dopo le parole: «rappresentanti delle amministrazioni sono inserite le seguenti: «ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità»;

          b) i commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater sono sostituiti dal seguente: «3. Al di fuori dei casi di cui all'articolo Il 7, ottavo comma, della Costituzione, e dei casi di cui alla parte seconda, titolo terzo, capo quarto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, ove venga espresso motivato dissenso da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione è rimessa dall'amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, che si pronuncia entro sessanta giorni, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, o in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 181, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o ira più enti locali. La Presidenza del Consiglio dei ministri, entro cinque giorni, promuove l'intesa in sede di Conferenza competente. Se l'intesa non è raggiunta nei successivi trenta giorni, la deliberazione del Consiglio dei ministri può essere comunque adottata Se il motivato dissenso è espresso da una Regione o da una Provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, il Consiglio dei Ministri delibera con la partecipazione dei Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate.»
      d) all'articolo 29, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo la parola: «assenso» sono aggiunte le seguenti: «e la conferenza di servizi, ».
3.2. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

      Alla fine del comma 1 dopo le parole: emersi nelle fasi successive del procedimento sono aggiunte le seguenti: fatti salvi i pareri, i nulla osta e gli assensi resi, anche nelle fasi successive, amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o della tutela della salute e della pubblica incolumità e le decisioni assunte a conclusione della procedura di Valutazione di Impatto ambientale, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, 152, ovvero dei decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
3. 3. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

      All'articolo 3, comma 2, capoverso 2-bis, primo periodo e secondo periodo dopo la parola fattibilità, inserire le seguenti: o progetti esecutivi per opere sopra i 300.000 euro.
3. 6. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

      Al comma 2, capoverso 2-bis, alla fine del periodo, dopo le parole: individuati con le procedure previste dal presente codice. aggiungere le seguenti: Il costo per le attività affidate a soggetti esterni potrà far carico sul quadro economico del progetto.
3. 8. Albini, Froner, Graziano, Causi.

      Al comma 2, capoverso 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il costo per le attività affidate a soggetti esterni potrà far carico sul quadro economico del progetto.
3. 9. Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

      Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

      l. All'articolo 161 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 6-bis è aggiunto il seguente:
      «6-ter. Qualora si evidenzino gravi difficoltà o particolari complessità nella realizzazione di una o più delle attività di cui al comma l, primo periodo, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri è deliberato lo stato di emergenza. Per l'attuazione degli interventi conseguenti alla deliberazione di emergenza si provvede anche a mezzo di ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, emanate, relativamente agli aspetti di carattere finanziario, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le ordinanze di cui al secondo periodo devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare, e devono essere motivate e diventano esecutive previo controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni, decorso il quale il controllo si intende effettuato senza rilievi. Per l'attuazione degli interventi di cui al secondo periodo del presente comma il Presidente del Consiglio dei ministri può conferire i relativi poteri ai commissari straordinari di cui all'articolo 163, comma 5.
3. 01. Montagnoli, Torazzi, Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli.

ART. 4.

      Sopprimere l'intero articolo.
4. 1. Cambursano.

      Sopprimere le parole: All'articolo 51, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e sostituirle con le seguenti: Al comma 25 dell'articolo 253 del decreto legislativo n. 163 del 2006.
      Si propone di riferire la novella al comma 25 dell'articolo 253 del decreto legislativo n. 163 del 2006 anziché all'articolo 51, comma 1, del decreto-legge n. 1 del 2012 al fine di evitare dubbi interpretativi. Si segnala, in proposito, che la circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi dispone che «se un atto ha subito modifiche, eventuali ”novelle” sono riferite all'atto modificato e non agli atti modificanti».
4. 020. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

      Sostituire l'articolo 4 con il seguente:
      
All'articolo 51, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «100 per cento», e le parole «1° gennaio 2015» sono sostituite dalle parole «1° gennaio 2013».
* 4. 5. Romani, Lazzari, Saglia.

      Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

Art. 4.

      All'articolo 51, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «100 per cento», e le parole: «1° gennaio 2015» sono sostituite dalle parole: «1° gennaio 2013».
* 4. 11. Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

      Sostituire l'articolo 4 con il seguente:
      All'articolo 51, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1 le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «100 per cento»;

          b) al comma 2 le parole: «1o gennaio 2015» sono sostituite dalle parole: «1o gennaio 2013».
* 4. 6. Margiotta, Iannuzzi, Mariani, Bratti, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Marantelli, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

      Sostituire l'articolo 4 con il seguente:
      «4. All'articolo 51, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «70 per cento», e le parole «1o gennaio 2015» sono sostituite dalle parole «1o gennaio 2013».
* 4. 9. Mastromauro.

      Sostituire l'articolo 4 con il seguente:
      All'articolo 51, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1 le parole «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «70 per cento»;

          b) al comma 2 le parole «1° gennaio 2015» sono sostituite dalle parole: «1° gennaio 2013».
* 4. 7. Iannuzzi, Margiotta, Mariani, Bratti, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Marantelli, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

      Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

Art. 4.

      All'articolo 51, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «70 per cento», e le parole «1o gennaio 2015» sono sostituite dalle parole «1o gennaio 2013».
* 4. 12. Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

      Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

Art. 4.

      All'articolo 51, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «70 per cento», e le parole «1o gennaio 2015» sono sostituite dalle parole «1° gennaio 2013».
* 4. 4. Romani, Lazzari, Saglia.

      Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Percentuale minima affidamento lavori a terzi nelle concessioni).

      1. L'articolo 51 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è sostituito dal seguente:
      «Art. 51 — (Disposizioni in materia di affidamento a terzi nelle concessioni). — 1. All'articolo 253, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: «quaranta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «settanta per cento».
      2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014.
4. 8. Causi.

      Al comma 1 sostituire le parole: 60 per cento con le seguenti: «70 per cento».
4. 13. Borghesi, Cimadoro, Messina, Barbato.

      All'articolo 4 è aggiunto il seguente comma:
      1-bis. All'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: «dal 1o gennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o gennaio 2013».
* 4. 16. Graziano.

      Aggiungere il seguente periodo: All'articolo 51 del medesimo decreto legge n. 1 del 2012, al comma 2, le parole: «1o gennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti; «1o gennaio 2013».
* 4. 18. Mariani, Margiotta, Iannuzzi, Bratti, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Marantelli, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

      Aggiungere alla fine le seguenti parole: 1 e le parole: «1o gennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2013».
* 4. 19. Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

      All'articolo 4 aggiungere alla fine le seguenti parole: , e le parole «1o gennaio 2015» sono sostituite dalle parole: «1o gennaio 2013».
* 4. 17. Marsilio.

      Al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: ed è aggiunto in fine il seguente periodo: «Nella procedura di affidamento a terzi, i titolari delle concessioni sono tenuti al rispetto dei criteri stabiliti dall'articolo 13, comma 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180».
4. 10. Bernardo.

      All'articolo 4 è aggiunto il seguente comma:
      1-bis. All'articolo 146 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
      «2. La realizzazione della parte dei lavori dati in affidamento a terzi precede in ogni caso la realizzazione di quelli oggetto della concessione».
4. 15. Graziano.

      Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Ulteriori disposizioni urgenti in materia di concessioni).

      1. Il comma 23 dell'articolo 55 della legge n. 449 del 1997 è abrogato.
4. 011. Monai, Borghesi, Cimadoro, Messina, Barbato.

      Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Risorse private attivabili per iniziative PPP).

      1. Dopo l'articolo 237 del decreto legislativo 13 aprile 2006, n. 163, è inserito il seguente:

Art. 237-bis.
(Opere in esercizio).

      1. Qualora le opere realizzate nell'ambito dell'appalto siano, in tutto o in parte, poste in esercizio prima del relativo collaudo tecnico-amministrativo, l'esercizio protratto per oltre diciotto mesi determina, per la parte corrispondente, io svincolo automatico delle garanzie di buona esecuzione prestate a favore dell'ente aggiudicatore, senza necessità di alcun benestare, ferma restando una quota massima del 20 per cento che, alle condizioni previste dal comma 2, è svincolata all'emissione del certificato di collaudo, ovvero decorso il termine contrattualmente previsto per l'emissione del certificato di collaudo ove questo non venga emesso entro tale termine per motivi non ascrivibili a responsabilità dell'appaltatore.
      2. Qualora l'ente aggiudicatore rilevi e denunci, entro i primi diciotto mesi di esercizio delle opere, vizi o difformità delle stesse che l'appaltatore non rimuova nel corso del medesimo periodo, l'ente aggiudicatore potrà comunicare al garante, entro il termine di diciotto mesi dall'entrata in esercizio delle opere, l'entità delle somme, corrispondenti al valore economico dei vizi o difformità rilevati, per le quali lo svincolo è differito e l'ammontare delle garanzie relative alle parti non in esercizio.
4. 017. Mariani.

      Dopo l'articolo 4 del decreto-legge, inserire il seguente:

Art. 4-bis.

      1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 160-ter, inserito dall'articolo 44, comma 1, lettera d) del DL 1/2012 (legge 27/2012), è inserito alla fine del comma 2, il seguente periodo: «Il contratto determina le modalità di ripartizione dei rischi tra le parti, che possono comportare variazioni dei corrispettivi dovuti per gli eventi incidenti sul progetto, sulla realizzazione o sulla gestione tecnica dell'opera, derivanti dal sopravvenire di norme o provvedimenti cogenti di pubbliche autorità Salvo diversa determinazione contrattuale, i rischi sulla costruzione e gestione tecnica dell'opera derivanti da mancato o ritardato rilascio di autorizzazioni, pareri, nulla-osta e ogni altro atto di natura amministrativa sono a carico del soggetto aggiudicatore.»;

          b) all'articolo 160-ter, inserito dall'articolo 44, comma 1, lettera d) del DL 1/2012 (L. 27/2012) è inserito, alla fine del comma 5, il seguente periodo: «L'amministrazione aggiudicatrice può attribuire all'affidatario il ruolo di autorità espropriante ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327».
* 4. 02. Bernardo.

      Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Contratto di disponibilità).

      1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006. n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 160-ter, inserito dall'articolo 44, comma 1, lettera d) del DL 1/2012 (L. 27/2012), è inserito alla fine del comma 2, il seguente periodo: «Il contratto determina le modalità di ripartizione dei rischi tra le parti, che possono comportare variazioni dei corrispettivi dovuti per gli eventi incidenti sul progetto, sulla realizzazione o sulla gestione tecnica dell'opera, derivanti dal sopravvenire di norme o provvedimenti cogenti di pubbliche autorità Salvo diversa determinazione contrattuale, i rischi sulla costruzione e gestione tecnica dell'opera derivanti da mancato o ritardato rilascio di autorizzazioni, pareri, nulla-osta e ogni altro atto di natura amministrativa sono a carico del soggetto aggiudicatore.»;

          b) all'articolo 160-ter, inserito dall'articolo 44, comma 1, lettera d) del DL 1/2012 (L 27 del 2012) è inserito, alla fine del comma 5, il seguente periodo: «L'amministrazione aggiudicatrice può attribuire all'affidatario il ruolo di autorità espropriante ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
* 4. 014. Baretta, Duilio.

      Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

      1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006. n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 160-ter, inserito dall'articolo 44, comma 1, lettera d) del DL 1/2012 (L. 27/2012), è inserito alla fine del comma 2, il seguente periodo: «Il contratto determina le modalità di ripartizione dei rischi tra le parti, che possono comportare variazioni dei corrispettivi dovuti per gli eventi incidenti sul progetto, sulla realizzazione o sulla gestione tecnica dell'opera, derivanti dal sopravvenire di norme o provvedimenti cogenti di pubbliche autorità Salvo diversa determinazione contrattuale, i rischi sulla costruzione e gestione tecnica dell'opera derivanti da mancato o ritardato rilascio di autorizzazioni, pareri, nulla-osta e ogni altro atto di natura amministrativa sono a carico del soggetto aggiudicatore.»;

          b) all'articolo 160-ter, inserito dall'articolo 44, comma 1, lettera d) del DL 1/2012 (L 27 del 2012) è inserito, alla fine del comma 5, il seguente periodo: «L'amministrazione aggiudicatrice può attribuire all'affidatario il ruolo di autorità espropriante ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
* 4. 07. Valducci.

      Dopo l'articolo 4 del decreto-legge, inserire il seguente:

Art. 4-bis.

      1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 160-ter, inserito dall'articolo 44, comma 1, lettera d) del DL 1/2012 (L. 27/2012), è inserito alla fine del comma 2, il seguente periodo: «Il contratto determina le modalità di ripartizione del rischi tra le parti, che possono comportare variazioni dei corrispettivi dovuti per gli eventi incidenti sul progetto, sulla realizzazione o sulla gestione tecnica dell'opera, derivanti dal sopravvenire di norme o provvedimenti cogenti di pubbliche autorità Salvo diversa determinazione contrattuale, i rischi sulla costruzione e gestione tecnica dell'opera derivanti da mancato o ritardato rilascio di autorizzazioni, pareri, nulla-osta e ogni altro atto di natura amministrativa sono a carico de! soggetto aggiudicatore»;

          b) all'articolo 160-ter, inserito dall'articolo 44, comma 1, lettera d) del DL 1/2012 (L 27/2012) è inserito, alla fine del comma 5, il seguente periodo: «L'amministrazione aggiudicatrice può attribuire all'affidatario il ruolo di autorità espropriante ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327».
* 4. 05. Bernardo, Saglia, Brunetta, La Loggia, Leo.

      Dopo l'articolo 4 del decreto-legge, inserire il seguente:

Art. 4-bis.

      1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006. n. 163. e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 160-ter, inserito dall'articolo 44, comma 1, lettera d) del DL 1/2012 (L 27/20121, è inserito alla fine del comma 2, il seguente periodo: «Il contratto determina le modalità di ripartizione del rischi tra le parti, che possono comportare variazioni dei corrispettivi dovuti per gli eventi incidenti sui progetto, sulla realizzazione o sulla gestione tecnica dell'opera, derivanti dal sopravvenire di norme o provvedimenti cogenti di pubbliche autorità Salvo diversa determinazione contrattuale, i rischi sulla costruzione e gestione tecnica dell'opera derivanti da mancato o ritardato rilascio di autorizzazioni, pareri, nulla-osta e ogni altro atto di natura amministrativa sono a carico del soggetto aggiudicatore.»;

          b) all'articolo 160-ter, inserito dall'articolo 44, comma 1. lettera d) del DL 1/2012 (L. 27/2012) è inserito, alla fine del comma 5, il seguente periodo: «L'amministrazione aggiudicatrice può attribuire all'affidatario il ruolo di autorità espropriante ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327».
*4. 010. Gava, Mistrello Destro.

      Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(ANAS).

      Il comma 23 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dal seguente:
      23. Le entrate proprie della società Ente nazionale per le strade (ANAS) Spa, ente pubblico economico, derivanti dai canoni e dai corrispettivi dovuti per le concessioni e le autorizzazioni diverse da quella prevista dall'articolo 20, comma 1, dello statuto della medesima società, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 389, determinate, d'intesa con la regione territorialmente competente, in base ai criteri dell'articolo 27, comma 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono aggiornate ogni anno, con atto dell'amministratore della società in base a delibera del consiglio di amministrazione, da comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'esercizio della vigilanza governativa, da esercitare entro i successivi trenta giorni. Decorso tale termine, l'atto dell'amministratore dell'ente è pubblicato nella Gazzella Ufficiale. L'eventuale aumento richiesto a ciascun soggetto titolare di concessione o di autorizzazione non può superare, per l'anno di riferimento, il tasso d'inflazione rilevato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nell'anno relativamente precedente Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, iniziati a decorrere dal lo gennaio 1998. Per i medesimi procedimenti non si fa comunque luogo al rimborso di pagamenti già assolti alla stessa data di entrata in vigore della presente disposizione».
4. 018. Montagnoli, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Fava, Fugatti.

      Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.

      All'articolo 10, comma 9-quater del decreto legge n. 16 del 2 marzo 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 26 aprile 2012, le parole: «e, per le concessioni in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sempre che le pratiche o i rapporti negoziali citati con i soggetti terzi siano previsti in forma espressa nei relativi documenti di offerta» sono soppresse.
4. 021. Soglia.

      Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Dismissioni degli enti locali e patto di stabilità interno).

      1. I proventi da dismissioni di partecipazioni azionarie in società esercenti servizi pubblici locali di rilevanza economica, diversi dal servizio idrico, e di patrimonio di proprietà dell'ente locale sono comunque esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno, purché siano impiegati per la realizzazione di opere pubbliche e per la manutenzione straordinaria e la ristrutturazione, anche finalizzate all'efficienza e al risparmio energetico, del patrimonio pubblico esistente. Delle modalità di dismissione, dell'entità dei proventi e del loro impiego è obbligatoriamente data comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria generale dello Stato.
4. 013. Soglia.

ART. 5.

      Sostituire il comma 2 con il seguente:
      2. Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 9, comma 2, penultimo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e comunque non oltre il 31 luglio 2012, le tariffe professionali e le classificazioni delle prestazioni vigenti prima della data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 1 del 2012 possono continuare ad essere utilizzate, ai soli fini, rispettivamente, della determinazione del corrispettivo da pone a base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e dell'individuazione delle prestazioni professionali.
5. 3. Cimadoro, Barbato, Messina, Borghesi.

      Al comma 2, sostituire le parole: vigenti prima della data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 1 del 2012 con le seguenti: di cui alla legge 2 marzo 1949 n. 143 e al decreto ministeriale 4 aprile 2001.
5. 4. Froner, Graziano, Causi, Albini.

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
      2-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 6 è inserito il seguente:
      «6-bis. La disposizione sulla durata di diciotto mesi del tirocinio di cui al comma 6 si applica anche a coloro che hanno iniziato il tirocinio in data antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto».
5. 5. Rubinato, Cavallaro, Fogliardi.

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
      2-bis. All'articolo 10, comma 9, della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole: «salve le associazioni professionali, nonché i diversi modelli societari» sono sostituite dalle seguenti: «salve le società di cui all'articolo 90, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni, le associazioni professionali, nonché i diversi modelli societari.
5. 6. Lulli.

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
      3. Nelle procedure per affidamento dei contratti di cui al comma 1 le pubbliche amministrazioni applicano l'articolo 37, comma 4 del codice dei contratti pubblici ai soli raggruppamenti verticali e ai consorzi ordinari; ai raggruppamenti orizzontali o misti è richiesto esclusivamente di comunicare la quota di partecipazione di ogni soggetto riunito, riferita all'importo dei lavori per i quali verranno svolti i servizi. In ogni caso non si applica l'articolo 37, comma 13 del codice dei contratti pubblici.
5. 7. Stradella.

      Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.

      1. Al comma 1, dell'articolo 91, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, apportare le seguenti modifiche: le parole: «di importo pari o superiore a 100.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «di importo pari o superiore a 200.000 euro»; è conseguentemente abrogato il comma 5 dell'articolo 44 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
      2 La lettera c) del comma 4 dell'articolo 267 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 è abrogata.
      3. Il comma 8 dell'articolo 267 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 è sostituito dal seguente:
      «Per l'affidamento del servizio specifico, la selezione tramite l'indagine di mercato, tra i professionisti in possesso dei requisiti, dei cinque o più soggetti cui rivolgere l'invito, può essere effettuata dalle stazioni appaltanti attraverso modalità di scelta, quale ad esempio il sorteggio. Gli operatori economici selezionati sono invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione mediante mia lettera di invito contenente gli elementi essenziali costituenti l'oggetto della prestazione, il termine per la ricezione delle offerte, il tempo massimo per l'espletamento dell'incarico e ogni altro ulteriore elemento ritenuto utile, nonché i criteri di valutazione delle offerte; alla lettera di invito deve essere allegata una nota illustrativa delle prestazioni. L'importo della prestazione non potrà costituire elemento di valutazione al fine dell'affidamento dell'incarico».
5. 03. Bernardo.

      Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
      1. All'articolo 9 del decreto legislativo 12 aprile 2006, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
      «5-bis. Le stazioni appaltanti possono svolgere l'attività progettuale ai sensi del comma 1, lettera a) a condizione che siano dotate di adeguate attrezzature tecniche e che possano documentare in capo ai tecnici incaricati della prestazione il possesso di requisiti tecnico-professionali adeguati alla natura e all'importo dell'opera, individuati secondo quanto previsto dall'articolo 263, comma 1, lettere b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207».

      2. All'articolo 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006 e successive modificazione e integrazioni, il comma 5 è così sostituito:
      «5. Una somma non superiore allo 0,5 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 93, comma 7, può essere ripartita, per ogni singola opera o lavoro, in qualità di incentivo all'efficienza, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento, gli incaricati della direzione dei lavori e del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva che sarà erogata esclusivamente in caso di opera portata a termine nei tempi contrattualmente previsti e nei limiti delle somme previste dal contratto, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare, nonché alle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Ai fini dell'applicazione del presente comma, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i ritardi dovuti a sospensioni per cause derivante da sorpresa geologica e non si tiene conto delle maggiori spese dovute alla medesima causa. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente preposto alla struttura competente previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Le quote parti della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, costituiscono economie. I soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere b) e c), possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri».
5. 04. Stradella.

      Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
      All'articolo 34 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è aggiunto il seguente comma:
      «2. Le Università, i relativi Dipartimenti gli enti pubblici di studio e ricerca non possono partecipare, né direttamente, né in consorzi e raggruppamenti temporanei con altri soggetti, a procedure di affidamento di contratti pubblici di qualsiasi importo. I predetti soggetti possono costituire apposite società di “spin-off», che operino esclusivamente sul mercato, in assenza di qualsiasi contributo pubblico, e che si pongano in regime di assoluta separazione finanziaria, amministrativa, gestionale e contabile rispetto ai soggetti che li hanno costituiti; tali società, laddove in possesso dei predetti requisiti, sono ammesse alla partecipazione a procedure di aggiudicazione di contratti pubblici. Le Università, i relativi Dipartimenti, gli enti pubblici di studio e ricerca e le società di “spin off» di cui al presente comma non possono risultare affidatari diretti di incarichi da parte di altre amministrazioni aggiudicatrici, neanche attraverso gli accordi di cui all'articolo 15 della legge n. 241/90».
5. 05. Stradella.

      Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
      All'articolo 53, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la lettera c) è così sostituita:

          «c) previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare dell'amministrazione aggiudicatrice, laddove si tratti di lavori di importo superiore a trenta milioni di euro, caratterizzati da una elevata componente impiantistica o tecnologica tale da rendere necessario l'apporto progettuale del concorrente in sede di gara. Lo svolgimento della gara è effettuato sulla base di un progetto preliminare, nonché di un capitolato prestazionale corredato dall'indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili nonché di una stima indicativa dei costi della progettazione definitiva. L'offerta ha ad oggetto il progetto definitivo e il prezzo. L'offerta relativa al prezzo indica distintamente 11 corrispettivo richiesto dal concorrente per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori. I costi della sicurezza in fase di progettazione non sono soggetti a ribasso. Per le stazioni appaltanti diverse dalle pubbliche amministrazioni l'oggetto del contratto è stabilito nel bando di gara. Ai fini della valutazione del progetto, il regolamento disciplina i fattori ponderali da assegnare ai “pesi” o “punteggi” in modo da valorizzare la qualità, il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali e le caratteristiche ambientali.
5. 06. Stradella.

      Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
      Il comma 9 della legge 22 novembre 2011, n. 183 è sostituito con il seguente:
      «9. Restano salve le associazioni professionali, nonché i diversi modelli societari già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi comprese le società di cui all'articolo 90, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 12 aprile 2006 e successive modifiche e integrazioni, ai quali non si applicano le norme del regolamento ministeriale previsto dal successivo comma 10 e ogni altra norma che preveda limiti al possesso del capitale sociale e obbligo di iscrizione all'ordine o collegio professionale».
5. 07. Stradella.

      Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Centrali di committenza per il portenariato pubblico privato).

      1. All'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è aggiunto il seguente comma:
      «3-ter. Al fine di promuovere lo sviluppo del partenariato pubblico privato e agevolare la strutturazione e gestione delle relative operazioni, le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare, sulla base di apposite convenzioni, le funzioni di stazione appaltante per l'affidamento di concessioni di lavori odi altro contratto di partenariato pubblico privato all'amministrazione regionale o centrale di committenza regionale. Sono altresì consentite, sempre sulla base di apposite convenzioni, forme ulteriori di centralizzazione delle funzioni su base nazionale. Con le medesime convenzioni, gli enti interessati possono affidare la gestione dei poteri propri dell'ente, ivi compresi quelli di concedente, in relazione alle singole operazioni di partenariato pubblico privato».
* 5. 01. Bernardo.

      Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Centrali di committenza per il partenariato pubblico privato).

      1. All'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è aggiunto il seguente comma:
      «3-ter. Al fine di promuovere lo sviluppo del partenariato pubblico privato e agevolare la strutturazione e gestione delle relative operazioni, le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare, sulla base di apposite convenzioni, le funzioni di stazione appaltante per l'affidamento di concessioni di lavori o di altro contratto di partenariato pubblico privato all'amministrazione regionale o centrale di committenza regionale. Sono altresì consentite, sempre sulla base di apposite convenzioni, forme ulteriori di centralizzazione delle funzioni su base nazionale. Con le medesime convenzioni, gli enti interessati possono affidare la gestione dei poteri propri dell'ente, ivi compresi quelli di concedente, in relazione alle singole operazioni di partenariato pubblico privato».
* 5. 02. Cambursano.

      Dopo l'articolo 5 del decreto-legge inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Centrali di committenza per il partenariato pubblico privato).

      1. All'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 è aggiunto il seguente comma:
      «3-ter. Al fine di promuovere lo sviluppo del partenariato pubblico privato e agevolare la strutturazione e gestione delle relative operazioni, le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare, sulla base di apposite convenzioni, le funzioni di stazione appaltante per l'affidamento di concessioni di lavori odi altro contratto di partenariato pubblico privato all'amministrazione regionale o centrale di committenza regionale. Sono altresì consentite, sempre sulla base di apposite convenzioni, forme ulteriori di centralizzazione delle funzioni su base nazionale. Con le medesime convenzioni, gli enti interessati possono affidare la gestione dei poteri propri dell'ente, ivi compresi quelli di concedente, in relazione alle singole operazioni di partenariato pubblico privato.
* 5. 08. Valducci.

      Dopo l'articolo 5 del decreto-legge inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Centrali di committenza per il partenariato pubblico privato).

      1. All'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 è aggiunto il seguente comma:
      «3-ter. Al fine di promuovere lo sviluppo del partenariato pubblico privato e agevolare la strutturazione e gestione delle relative operazioni, le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare, sulla base di apposite convenzioni, le funzioni di stazione appaltante per l'affidamento di concessioni di lavori odi altro contratto di partenariato pubblico privato all'amministrazione regionale o centrale di committenza regionale. Sono altresì consentite, sempre sulla base di apposite convenzioni, forme ulteriori di centralizzazione delle funzioni su base nazionale. Con le medesime convenzioni, gli enti interessati possono affidare la gestione dei poteri propri dell'ente, ivi compresi quelli di concedente, in relazione alle singole operazioni di partenariato pubblico privato».
* 5. 014. Bernardo, Saglia, Brunetta, La Loggia, Leo.

      Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Centrali di committenza per il partenariato pubblico privato).

      1. All'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è aggiunto il seguente comma:
      «3-ter. Al fine di promuovere lo sviluppo del partenariato pubblico privato e agevolare la strutturazione e gestione delle relative operazioni, le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare, sulla base di apposite convenzioni, le funzioni di stazione appaltante per l'affidamento di concessioni di lavori odi altro contratto di partenariato pubblico privato all'amministrazione regionale o centrale di committenza regionale. Sono altresì consentite, sempre sulla base di apposite convenzioni, forme ulteriori di centralizzazione delle funzioni su base nazionale. Con le medesime convenzioni, gli enti interessati possono affidare la gestione dei poteri propri dell'ente, ivi compresi quelli di concedente, in relazione alle singole operazioni di partenariato pubblico privato».
* 5. 013. Duilio, Baretta.

      Dopo l'articolo 5 del decreto-legge inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Centrali di committenza per il partenariato pubblico privato).

      1. All'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è aggiunto il seguente comma:
      «3-ter. Al fine di promuovere lo sviluppo del partenariato pubblico privato e agevolare la strutturazione e gestione delle relative operazioni, le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare, sulla base di apposite convenzioni, le funzioni di stazione appaltante per l'affidamento di concessioni di lavori o di altro contratto di partenariato pubblico privato all'amministrazione regionale o centrale di committenza regionale. Sono altresì consentite, sempre sulla base di apposite convenzioni, forme ulteriori di centralizzazione delle funzioni su base nazionale. Con le medesime convenzioni, gli enti interessati possono affidare la gestione dei poteri propri dell'ente, ivi compresi quelli di concedente, in relazione alle singole operazioni di partenariato pubblico privato».
* 5. 09. Gava, Mistrello Destro.

      Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Responsabilità solidale appalti).

      1. Al comma 5-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 26 aprile 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è aggiunto il seguente periodo: «Le disposizioni del periodo precedente si applicano successivamente all'adozione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che stabilisca le modalità per la verifica, da parte del committente o appaltatore, del corretto adempimento degli obblighi fiscali in tema di versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell'IVA inerenti gli appalti, nonché le modalità con cui il committente può dimostrare di avere messo in atto tutte le cautele possibili per evitare l'inadempimento».
5. 010. Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

      Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Contratti di rete negli appalti di lavori pubblici).

      Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 34 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
      «1-bis. I soggetti di cui ai commi precedenti possono sottoscrivere contratti di rete, come definiti e disciplinati dalla legge n. 33 del 9 aprile 2009 e successive modificazioni.»;

          b) all'articolo 118 dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:
      «12-bis. Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti, non è considerato subappalto l'affidamento di lavori, da parte dell'aggiudicatario o, nel caso in cui questi sia rappresentato da un consorzio di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c), da parte dell'assegnatario del consorzio, a imprese che abbiano stipulato, con l'aggiudicatario o assegnatario, un contratto di rete, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con legge 9 aprile 2009, n. 33, e che non abbiano partecipato alla gara. La stazione appaltante autorizzerà tale affidamento, entro 30 giorni dalla presentazione della relativa richiesta, a condizione che:

          a) l'affidamento dei lavori alle imprese della rete indicate da parte dell'aggiudicatario o assegnatario, ferma restando la sua responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante o concedente, sia effettuato ai prezzi di contratto e nei limiti del 50 per cento dell'importo complessivo del contratto;

          b) i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento, abbiano dichiarato di essere legati ad altri operatori economici, con un contratto di rete, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con legge 9 aprile 2009, n. 33;

          c) l'affidatario provveda al deposito di copia autentica del contratto di rete e del contratto di affidamento ai sensi del presente comma presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;

          d) al momento del deposito del contratto di affidamento presso la stazione appaltante, l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte dell'affidatario dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione affidata e la dichiarazione dell'affidatario attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38;

          e) che non sussista, nei confronti dell'affidatario alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni».
5. 011. Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

      Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Svincolo delle garanzie di buona esecuzione per le opere in esercizio nei settori speciali).

      1. Dopo l'articolo 237 del decreto legislativo 13 aprile 2006, n. 163, è inserito il seguente:

«Capo V

Art. 237-bis.
(Opere in esercizio).

      1. Qualora le opere realizzate nell'ambito dell'appalto siano, in tutto o in parte, poste in esercizio prima della relativa collaudazione tecnico-amministrativa, l'esercizio protratto per oltre diciotto mesi determina, per la parte corrispondente, lo svincolo automatico delle garanzie di buona esecuzione prestate a favore dell'ente aggiudicatore, senza necessità di atti di assenso. Rimane ferma una quota massima del 20 per cento che, alle condizioni previste dal successivo comma 2, è svincolata al dalla data di emissione del certificato di collaudo ovvero dalla scadenza del termine contrattualmente previsto per la sua emissione, ove questo non venga emesso entro tale termine per motivi non ascrivibili all'appaltatore.
      2. Qualora l'ente aggiudicatore rilevi e denunci, entro i primi diciotto mesi di esercizio delle opere, vizi o difformità delle stesse che l'appaltatore non rimuova nel corso del medesimo periodo, l'ente aggiudicatore potrà comunicare al garante, entro i 20 giorni che precedono la scadenza dei diciotto mesi di esercizio, l'entità delle somme, corrispondenti al valore economico dei vizi o difformità rilevati, per le quali lo svincolo è differito; tale entità non può in ogni caso superare il 20 per cento dell'importo delle garanzie di buona esecuzione. Nello stesso termine di 20 giorni il committente comunica l'ammontare delle garanzie relative alle parti non in esercizio, ai sensi del precedente comma 1. In assenza di comunicazioni nei termini prescritti lo svincolo ha per oggetto l'intero ammontare delle garanzie di buona esecuzione prestate dal garante.
      3. Il mancato svincolo nei trenta giorni dalla richiesta dell'interessato costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
      4. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga.
      5. All'articolo 253 del decreto legislativo 13 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 31 è inserito il seguente:
      “31-bis. Per gli appalti già affidati al 1o giugno 2012, laddove risulti già spirato il termine di 20 giorni di cui al comma 2 dell'articolo 237-bis, detto termine ricomincia decorrere dalla predetta data ed ha durata di 180 giorni”.».
5. 012. Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

      Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.

      1. Dopo l'articolo 237 del decreto legislativo 13 aprile 2006, n. 163, è inserito il seguente:

«Capo V

Art. 237-bis.
(Opere in esercizio).

      1. Qualora le opere realizzate nell'ambito dell'appalto siano, in tutto o in parte, poste in esercizio prima della relativa collaudazione tecnico-amministrativa, l'esercizio protratto per oltre diciotto mesi determina, per la parte corrispondente, lo svincolo automatico delle garanzie di buona esecuzione prestate a favore dell'ente aggiudicatore, senza necessità di alcun benestare, ferma restando una quota massima del 20 per cento che, alle condizioni previste dal successivo comma 2, è svincolata all'emissione del certificato di collaudo, ovvero decorso il termine contrattualmente previsto per l'emissione del certificato di collaudo ove questo non venga emesso entro tale termine per motivi non ascrivibili a responsabilità dell'appaltatore.
      2. Qualora l'ente aggiudicatore rilevi e denunci, entro i primi diciotto mesi di esercizio delle opere, vizi o difformità delle stesse che l'appaltatore non rimuova nel corso del medesimo periodo, l'ente aggiudicatore potrà comunicare al garante, entro i 20 giorni che precedono la scadenza dei diciotto mesi di esercizio, l'entità delle somme, corrispondenti al valore economico dei vizi o difformità rilevati, per le quali lo svincolo è differito; tale entità non può in ogni caso superare il 20 per cento dell'importo delle garanzie di buona esecuzione. Nello stesso termine di 20 giorni il committente comunica l'ammontare delle garanzie relative alle parti non in esercizio, ai sensi del precedente comma 1. In assenza di comunicazioni nei termini prescritti lo svincolo ha per oggetto l'intero ammontare delle garanzie di buona esecuzione prestate dal garante.
      3. Il mancato svincolo nei trenta giorni dalla richiesta dell'interessato costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
      4. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga».

      2. All'articolo 253 del decreto legislativo 13 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 31 è inserito il seguente:
      «31-bis. Per gli appalti già affidati al 1o giugno 2012, laddove risulti già spirato il termine di 20 giorni di cui al comma 2 dell'articolo 237-bis, detto termine ricomincia decorrere dalla predetta data ed ha durata di 180 giorni».
5. 015. Romani.

ART. 6.

      Aggiungere in fine il seguente comma:
      1-bis. Al primo comma dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, aggiungere alla fine le seguenti parole:
      «A decorrere dal 1o gennaio 2013 il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997. n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in un milione di euro per ciascun anno solare».

      e, di conseguenza dopo l'articolo 68, inserire il seguente:

Art. 68-bis.
(Riduzione dei trasferimenti alle imprese).

      1. A decorrere dall'anno 2013 gli stanziamenti destinati ai trasferimenti alle imprese, di parte capitale e parte corrente sono ridotti, ad eccezione dei trasferimenti al settore del trasporto pubblico locale ed alle Ferrovie dello Stato s.p.a, al fine di determinare un risparmio annuo di spesa valutato a decorrere dal 2013 fino 500 milioni di euro.
      2. Al fine di garantire la continuità delle erogazioni già deliberate, con decreti interministeriali di natura non regolamentare, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attraverso le quali assicurare la compiuta attuazione del presente articolo.
      3. Ai fini del concorso delle autonomie territoriali al rispetto degli obblighi comunitari per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono norme di principio e di coordinamento. Conseguentemente gli enti interessati provvedono ad adeguare i propri interventi alle disposizioni di cui al presente articolo.
      4. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono determinate le modalità di attuazione del presente articolo.
6. 2.    Messina, Barbato, Cimadoro, Borghesi.

      Aggiungere in fine il seguente comma:
      1-bis. Al primo comma dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, aggiungere alla fine le seguenti parole:
      «A decorrere dal 1o gennaio 2013 il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997. n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in un milione di euro per ciascun anno solare».
6. 1.    Messina, Barbato, Cimadoro, Borghesi.

      Dopo il comma 1, aggiungere in fine il seguente:
      1-bis. All'articolo 7, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, dopo il primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo».

      Conseguentemente, dopo l'articolo 69 inserire il seguente:

«Art. 69-bis.

      1. A decorrere dall'anno 2013, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo i della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2013, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto.
      2. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare.
      3. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.
      4. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. 11 restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, ferma restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento.
      5. Le disposizioni del presente articolo costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica».
6. 3.    Frassinetti.

      Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

      1. Al quarto periodo dell'articolo 31 del decreto-legge 78/2010, sostituire le parole «delle somme iscritte a ruolo», con le parole «di tutte le somme dovute». La disposizione opero nel limite di 2.000 milioni di euro per l'anno 2012 e 4000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.
      2. Compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte, l'autorizzazione di spesa iscritte nella Tabella E, allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, alla rubrica Sviluppo economico, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo ai Fondo per lo sviluppo e la coesione, iscritte nel cap. 8425, è ridotta di 2.000 milioni di euro per l'anno 2012 e di 4.000 milioni per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015».
6. 01.    Fava, Fugatti, Montagnoli, Comaroli, Forcolin, Torazzi.

      Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.

      1. Al primo periodo dell'articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 Settembre 1973, n. 602, sopprimere le parole «a seguito di iscrizione a ruolo». Conseguentemente, al secondo periodo del medesimo, sostituire le parole «delle somme dovute a seguito dell'iscrizione a ruolo» con le parole «di tutte le somme dovute».
      2. La disposizione opera nel limite di 2,000 milioni di euro per l'anno 2012 e 4.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 20/3, 2014 e 2015.
      3. Compatibilmente con i vincoli di finanza pubblico e con le assegnazioni già disposte, l'autorizzazione di spesa iscritte nella Tabella E, allegata alla legge 12 novembre 2011. n. 83, alla rubrica Sviluppo economico, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo per lo sviluppo e la coesione, iscritte nel cap. 8425, è ridotta di 2.000 milioni di euro per l'anno 2012 e di 4.000 milioni per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.
6. 02.    Fugatti, Fava, Montagnoli, Forcolin, Comaroli, Torazzi.

      Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Riduzione degli adempimenti amministrativi per le imprese).

      All'articolo 40, al comma 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 come modificato dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole «entro le ventiquattro ore successive» sono sostituite dalle parole «entro le quarantotto ore successive».
6. 03.    Bitonci, Montagnoli, Vanalli, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Fava.

      Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.

      1. All'articolo 13, comma 1, della Legge 12 Novembre 2011, n. 183, e che modifica il comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, viene sostituita la frase «Scaduto il predetto termine, su nuova istanza del creditore, provvede la Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio, che, ove necessario, nomina un commissario ad acta, con oneri a carico dell'ente territoriale» con la seguente:

          a) Scaduto il predetto termine, su nuova istanza del creditore, la Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio provvede alla certificazione del credito precisando altresì come questo debba essere garantito comunque dall'ente emittente;

          b) Nel caso di cui al comma a), il Commissario, di cui all'articolo 2 del decreto-legge n.52/2012, assume l'incarico di commissario ad acta con oneri a carico dell'ente territoriale.
6. 013.    Simonetti, Torazzi, Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

      Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Accelerazione dell'efficientamento energetico nelle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni).

      1. Al fine di rendere energeticamente efficiente il proprio patrimonio, sia attraverso interventi di efficienza energetica che mediante l'impiego di fonti energetiche rinnovabili, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono, anche in deroga alla normativa vigente sulla contabilità dello Stato, ed in particolare alla legge 12 novembre 2011 n. 183 (legge di Stabilità 2012) ed alla legge 31 dicembre 2009 n. 196, assumere impegni di spesa estesi a carico di esercizi successivi, nei limiti del 95% (novantacinque per cento) delle risorse stanziate nel bilancio pluriennale a legislazione vigente e destinate alla copertura dei costi relativi a forniture e prestazioni energetiche relative alla parte di patrimonio edilizio interessato dall'iniziativa.
      2. Per le finalità di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni interessate, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono ad indire, relativamente a tutto o a parte del proprio patrimonio, una o più gare, attenendosi ad appositi bandi-tipo predisposti da Consip S.p.A,, anche avvalendosi dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). I bandi-tipo prevedono almeno i seguenti requisiti:

          a) la diagnosi energetica sulle infrastrutture oggetto dell'intervento;

          b) la progettazione, la realizzazione e la successiva gestione degli interventi;

          c) l'assunzione, da parte del soggetto terzo, di tutte le responsabilità, incombenze e costi relativi alla realizzazione del progetto, nonché del rischio di valutazione dei risparmi conseguibili;

          d) l'assunzione, da parte del soggetto terzo, degli oneri e costi di gestione degli impianti per tutta la durata contrattuale, con l'impegno a lasciarli, al termine del contratto, nella proprietà e nella disponibilità dell'amministrazione, in buone condizioni di manutenzione e funzionalità;

          e) una durata contrattuale non superiore a quindici anni,

      3. Per la verifica della correttezza tecnica e della congruità economica delle offerte e per le procedure di valutazione ed assegnazione, le pubbliche amministrazioni potranno avvalersi dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), salvo il riconoscimento dei costi Sostenuti C purché ciò rientri nel limite di impegno di cui al comma 1.
*6. 06.    Federico Testa, Bratti.

      Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Accelerazione dell'efficientamento energetico nelle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni).

      1. Al fine di rendere energeticamente efficiente il proprio patrimonio, sia attraverso interventi di efficienza energetica che mediante l'impiego di fonti energetiche rinnovabili, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono, anche in deroga alla normativa vigente sulla contabilità dello Stato, ed in particolare alla legge 12 novembre 2011 n. 183 (legge di Stabilità 2012) ed alla legge 31 dicembre 2009 n. 196, assumere impegni di spesa estesi a carico di esercizi successivi, nei limiti del 95% (novantacinque per cento) delle risorse stanziate nel bilancio pluriennale a legislazione vigente e destinate alla copertura dei costi relativi a forniture e prestazioni energetiche relative alla parte di patrimonio edilizio interessato dall'iniziativa.
      2. Per le finalità di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni interessate, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono ad indire, relativamente a tutto o a parte del proprio patrimonio, una o più gare, attenendosi ad appositi bandi-tipo predisposti da Consip S.p.A,, anche avvalendosi dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). I bandi-tipo prevedono almeno i seguenti requisiti:

          a) la diagnosi energetica sulle infrastrutture oggetto dell'intervento;

          b) la progettazione, la realizzazione e la successiva gestione degli interventi;

          c) l'assunzione, da parte del soggetto terzo, di tutte le responsabilità, incombenze e costi relativi alla realizzazione del progetto, nonché del rischio di valutazione dei risparmi conseguibili;

          d) l'assunzione, da parte del soggetto terzo, degli oneri e costi di gestione degli impianti per tutta la durata contrattuale, con l'impegno a lasciarli, al termine del contratto, nella proprietà e nella disponibilità dell'amministrazione, in buone condizioni di manutenzione e funzionalità;

          e) una durata contrattuale non superiore a quindici anni,

      3. Per la verifica della correttezza tecnica e della congruità economica delle offerte e per le procedure di valutazione ed assegnazione, le pubbliche amministrazioni potranno avvalersi dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), salvo il riconoscimento dei costi Sostenuti C purché ciò rientri nel limite di impegno di cui al comma 1.
*6. 07.    Realacci.

      Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.
(Modifiche all'articolo 2, comma 84, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286).

      1. All'articolo 2, comma 84, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è aggiunto infine il seguente periodo:
      “Al fine di accelerare l'esecuzione delle opere autostradali, nelle convenzioni uniche nelle quali è prevista la facoltà del concedente di richiedere al concessionario l'inserimento di specifici interventi già individuati nella convenzione unica stessa, tale inserimento è realizzato mediante la stipula di un atto aggiuntivo tra concedente e concessionario. L'atto aggiuntivo, che deve assicurare la copertura economico finanziaria dell'investimento secondo quanto stabilito nella convenzione unica stessa, è approvato con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti”.».
**6. 04.    Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

      Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.
(Modifiche all'articolo 2, comma 84, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286).

      1. All'articolo 2, comma 84, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è aggiunto infine il seguente periodo:
      “Al fine di accelerare l'esecuzione delle opere autostradali, nelle convenzioni uniche nelle quali è prevista la facoltà del concedente di richiedere al concessionario l'inserimento di specifici interventi già individuati nella convenzione unica stessa, tale inserimento è realizzato mediante la stipula di un atto aggiuntivo tra concedente e concessionario. L'atto aggiuntivo, che deve assicurare la copertura economico finanziaria dell'investimento secondo quanto stabilito nella convenzione unica stessa, è approvato con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti”.».
**6. 011.    Romani.

      Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.
(Locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità).

      1. All'articolo 160-bis del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono apportate le seguenti modifiche:

          a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
      “3. Fatto salvo il caso in cui alla gara intenda concorrere un contraente generale, l'offerente di cui al comma 2 è un raggruppamento temporaneo costituito dal soggetto finanziatore e dal soggetto realizzatore, responsabili, ciascuno, in relazione alla specifica obbligazione assunta. In quest'ultimo caso, laddove intervenga il fallimento, l'inadempimento o la sopravvenienza di qualsiasi causa impeditiva all'adempimento dell'obbligazione da parte di uno dei due soggetti costituenti il raggruppamento, l'altro può sostituirlo, con l'assenso del committente, con altro soggetto avente medesimi requisiti e caratteristiche. Le presenti previsioni sono inderogabili.”

          b) al comma 4-bis è soppresso il primo periodo».
*6. 05.    Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

      Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.
(Locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità).

      1. All'articolo 160-bis del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono apportate le seguenti modifiche:

          a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
      “3. Fatto salvo il caso in cui alla gara intenda concorrere un contraente generale, l'offerente di cui al comma 2 è un raggruppamento temporaneo costituito dal soggetto finanziatore e dal soggetto realizzatore, responsabili, ciascuno, in relazione alla specifica obbligazione assunta. In quest'ultimo caso, laddove intervenga il fallimento, l'inadempimento o la sopravvenienza di qualsiasi causa impeditiva all'adempimento dell'obbligazione da parte di uno dei due soggetti costituenti il raggruppamento, l'altro può sostituirlo, con l'assenso del committente, con altro soggetto avente medesimi requisiti e caratteristiche. Le presenti previsioni sono inderogabili.”

          b) al comma 4-bis è soppresso il primo periodo».
*6. 012.    Romani.

      Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.

      1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 160-ter, inserito dall'articolo 44, comma 1, lettera d) del DL 1/2012 (L. 27/2012) inserire alla fine del comma 2, il seguente periodo: «il contratto determina le modalità di ripartizione dei rischi tra le parti, che possono comportare variazioni dei corrispettivi dovuti per gli eventi incidenti sul progetto, sulla realizzazione o sulla gestione tecnica dell'opera, derivanti dal sopravvenire di norme o provvedimenti cogenti di pubbliche autorità Salvo diversa determinazione contrattuale, i rischi sulla costruzione e gestione tecnica dell'opera derivanti da mancato o ritardato rilascio di autorizzazioni, pareri, nulla-osta e ogni altro atto di natura amministrativa sono a carico del soggetto aggiudicatore.»

          b) all'articolo 160-ter, inserito dall'articolo 44, comma 1, lettera d) del DL 1/2012 (L. 27/2012) inserire alla fine del comma 5, il seguente periodo: «L'amministrazione aggiudicatrice può attribuire all'affidatario il ruolo di autorità espropriante ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327».
6. 09.    Romani.

      Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.
(Concessionario unico tratte contigue per nuovi investimenti di adeguamento tecnico).

      1. In considerazione delle rilevanti esigenze di adeguamento strutturale, tecnologico e ambientale di numerose infrastrutture autostradali e delle difficoltà economiche determinate dalla recente crisi finanziaria internazionale, allo scopo di accrescere l'efficacia degli interventi pubblici per la realizzazione ed il potenziamento delle infrastrutture ricadenti nel territorio nazionale della rete stradale europea, salva la preventiva verifica da parte del Governo Italiano presso la Commissione Europea, è consentito ai soggetti che siano ovvero divengano titolari di concessioni riferite a tratte autostradali interconnesse, contigue, o comunque tra loro complementari, di unificare le relative tratte costituendo un unico soggetto concessionario e stipulando una nuova unitaria convenzione unica avente un'unica scadenza, non eccedente il termine più lontano tra le concessioni interessate con un piano economico finanziario unitario.
      2. Ai fini dell'equilibrio del piano economico finanziario unitario e nei limiti quantitativi delle risorse generate dalla unificazione, si considerano anche gli investimenti resi necessari dall'osservanza di sopravvenute disposizioni comunitarie volte al miglioramento dei requisiti di sicurezza delle autostrade interessate, quelli previsti nelle convenzioni originarie e non realizzate o realizzabili in tutto o in parte nel periodo di durata delle convenzioni stesse, nonché la riduzione dell'eventuale valore residuo dell'investimento, non ammortizzato nell'originaria durata delle concessioni.
      3. Ai fini della realizzazione dei nuovi eventuali lavori inseriti nelle convenzioni risultanti dalle unificazioni di cui ai commi 1 e 2 perché generati da dette unificazioni e non previsti dalle concessioni in essere, i concessionari, ivi compresi quelli di cui all'articolo 253, comma 25, del D. Lgs n. 163/2006, affidano per intero detti nuovi lavori utilizzando procedure ad evidenza pubblica secondo la normativa di cui al predetto Decreto Legislativo 163/2006».
6. 08.    Romani.

      Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.
(Misure temporanee per la riduzione della spesa per investimenti pubblici).

      1. Al fine di accelerare il completamento con risorse private di lavori pubblici affidati con procedure di evidenza, contenendo nel contempo la spesa in Conto capitale, per un periodo di tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto legge, è consentita, nei soli confronti dell'affidatario e con la condivisione dello Stesso, la conversione, in tutto o in parte, della tipologia contrattuale tra quelle indicate all'articolo 53, comma 1, ovvero all'articolo 173 e all'articolo 160-ter del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni.
6. 010.    Romani.

ART. 7.

      Apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Resta fermo quanto previsto dall'articolo 53, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

          b) al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: La realizzazione di tali interventi ed il rispetto del programma operativo sono subordinati all'individuazione ed erogazione delle risorse pubbliche necessarie per coprire i relativi costi.
*7. 1.    Romani, Bernardo.

      Apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Resta fermo quanto previsto dall'articolo 53, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

          b) al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: La realizzazione di tali interventi ed il rispetto del programma operativo sono subordinati all'individuazione ed erogazione delle risorse pubbliche necessarie per coprire i relativi costi.
*7. 7.    Graziano.

      Al comma 3 sopprimere le parole: b) indagini geotecniche in sito, compreso il prelievo dei campioni e le prove in sito;.
7. 2.    Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

      Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
      3-bis. I laboratori di cui al comma precedente devono essere accreditati ai sensi della norma UNI EN ISO 17025 da un Ente di accreditamento designato da uno Stato Membro dell'Unione Europea ai sensi del Regolamento 20081765/CE e/o firmatario degli accordi internazionali di mutuo riconoscimento EA/MLA e IAF/MLA.
*7. 3.    Romani.

      Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
      3-bis. I laboratori di cui al comma precedente devono essere accreditati ai sensi della norma UNI EN ISO 17025 da un Ente di accreditamento designato da uno Stato Membro dell'Unione Europea ai sensi del Regolamento 2008/765/CE e/o firmatario degli accordi internazionali di mutuo riconoscimento EA/MLA e IAF/MLA.
*7. 4.    Abrignani.

      Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
      3-bis. I laboratori di cui al comma precedente devono essere accreditati ai sensi della norma UNI EN ISO 17025 da un Ente di accreditamento designato da uno stato Membro dell'Unione Europea ai sensi del Regolamento 2008/765/CE e/o firmatario degli accordi internazionali di mutuo riconoscimento EA/MLA e IAF/MLA.
*7. 5.    Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Montagnoli.

      Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
      3-bis. I laboratori di cui al comma 3 devono essere accreditati ai sensi della norma UNI EN ISO 17025 da un Ente di accreditamento designato da uno Stato Membro dell'Unione Europea ai sensi del Regolamento 2008/765/CE o firmatario degli accordi internazionali di mutuo riconoscimento EA/MLA e IAF/MLA.
*7. 6.    Froner, Baretta.

      Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Inapplicabilità dei provvedimenti cautelari ad opere di rilevanza nazionale o regionale definitivamente autorizzate).

      1. I commi ottavo, nono, decimo, undicesimo, dodicesimo, tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo dell'articolo 21, e i commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, non si applicano alle opere di rilevanza nazionale o regionale definitivamente autorizzate concernenti:

          a) governo del territorio;

          b) porti e aeroporti civili;

          c) reti di trasporto e di navigazione;

          d) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;

          e) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
7. 06.    Savino.

      Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Disposizioni in materia di fasce di rispetto).

      1. Le distanze previste dall'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 possono essere ridotte per determinati tratti, ove particolari circostanze lo richiedano, con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su richiesta degli interessati, qualora l'esistente struttura autostradale corra ad una quota superiore rispetto al piano urbanizzato e quando il tessuto urbano sottostante sia già dotato di viabilità ordinaria difficilmente modificabile.
7. 07.    Brugger, Zeller.

      Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Fasce di rispetto).

      1. Le distanze previste dall'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 possono essere ridotte per determinati tratti, ove particolari circostanze lo richiedano, con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su richiesta degli interessati, nel caso in cui l'esistente struttura autostradale insista in ambito urbano con territori fortemente caratterizzati dalla presenza di infrastrutture sostanzialmente immutabili.
7. 08.    Brugger, Zeller.

      Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Interventi per la Sicurezza Stradale).

      1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

          all'articolo 142:

              a) al comma 12-bis le parole da: «in misura pari al 50 per cento ciascuno» fino a «strade in concessione» sono sostituite dalle seguenti: «allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché alle regioni, province e comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. Tale criterio di ripartizione si applica per i proventi derivanti dagli accertamenti effettuati su tutte le tipologie di strada previste dal presente decreto legislativo»; aggiungere infine il seguente periodo: «qualora l'accertamento sia effettuato da organi di Polizia di Stato, i proventi contravvenzionali vengano attribuiti direttamente al Ministero dell'economia e delle finanze il quale ripartisce le risorse sulla base della destinazione indicata dal comma 2 dell'articolo 208. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvederà a trasferire quota parte dei proventi spettanti allo Stato ad ANAS. Quest'ultima destinerà tali ulteriori risorse, così come avviene per le risorse già ad essa riservate, alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali. Le risorse destinate ad ANAS, derivanti dalla quota parte di proventi, non sono compensabili con gli ulteriori stanziamenti già riservati all'ente.»;

              b) il comma 12-quater è sostituito dal seguente: «12-quater. Ciascun ente locale trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, ai fini delle rispettive attività istituzionale entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma I dell'articolo 208 e al comma 12-bis del presente articolo, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. La medesima relazione, nello stesso termine, è altresì trasmessa al competente ufficio territoriale del Ministero dell'economia e delle finanze. Fatte salve eventuali responsabilità penali, l'ente che non trasmette la relazione di cui al periodo precedente ovvero che utilizza i proventi di cui al primo periodo in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 208 e dal comma 12-ter del presente articolo è soggetto a sanzione. In caso di difforme utilizzo dei proventi o mancata rendicontazione annua, gli enti locali sono sanzionati con una detrazione pari al 2 per cento per i trasferimenti ordinari. La medesima percentuale di detrazione si applica per i trasferimenti del Ministero dell'economia e finanze ad ANAS, laddove quest'ultima non abbia attivato analogo procedimento di rendicontazione previsto per i suddetti enti».

      2. All'articolo 25, della legge 29 luglio 2010, n. 120, al primo periodo del comma 2 sono eliminate le parole «nonché le modalità di versamento dei proventi di cui al comma 12-bis agli enti ai quali sono attribuiti ai sensi dello stesso comma».
7. 014.    Romani.

      Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.

      All'articolo 34 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni è aggiunto il seguente comma 2:
      «Le Università, i relativi Dipartimenti, gli enti pubblici di studio e ricerca non possono partecipare, né direttamente, né in consorzi e raggruppamenti temporanei con altri soggetti, a procedure di affidamento di contratti pubblici di qualsiasi importo. I predetti soggetti possono costituire apposite società di “spin-off”, che operino esclusivamente sul mercato, in assenza di qualsiasi contributo pubblico, e che si pongano in regime di assoluta separazione finanziaria, amministrativa, gestionale e contabile rispetto ai soggetti che li hanno costituiti; tali società laddove in possesso dei predetti requisiti, sono ammesse alla partecipazione a procedure di aggiudicazione di contratti pubblici. Le Università, i relativi Dipartimenti, gli enti pubblici di studio e ricerca e le società di “spin-off” di cui al presente comma non possono risultare affidatari diretti di incarichi da parte di altre amministrazioni aggiudicatrici, neanche attraverso gli accordi di cui all'articolo 15 della legge n. 241 del 1990.
7. 015.    Romani.

      Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.

      Il comma 16 dell'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 è sostituito dal seguente:
      «16. Per la qualificazione nella categoria OG 11, l'impresa deve dimostrare di possedere, per ciascuna delle categorie di opere specializzate individuate con l'acronimo OS 3, OS 28 e OS 30 nella tabella di cui all'allegato A, almeno la percentuale di seguito indicata dei requisiti di ordine speciale previsti dal comma 5, lettere b) e c), del presente articolo per l'importo corrispondente alla classifica richiesta:

          categoria OS 3: 20 per cento;

          categoria OS 28: 40 per cento;

          categoria OS 30: 40 per cento.

      L'impresa qualificata nella categoria OG 11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30 per l'importo corrispondente alle percentuali sopra indicate. Ai fini della qualificazione nella categoria OG 11 sono utilizzati i certificati di esecuzione dei lavori emessi con riferimento alla stessa categoria; tali certificati indicano, oltre all'importo complessivo dei lavori riferito alla categoria OG 11, anche gli importi dei lavori riferiti a ciascuna delle suddette categorie di opere specializzate e se non utilizzati per la qualificazione in OG 11 possono essere utilizzati per la qualificazione nelle tre categorie specialistiche. Ai fini dell'individuazione delle categorie nella fase di progetto e successivo bando o avviso di gara o lettera di invito, un insieme di lavorazioni è definito come appartenente alla categoria OG 11 qualora dette lavorazioni siano riferibili a ciascuna delle categorie specializzate OS 3, OS 28 e OS 30; l'importo di ciascuna di tali categorie di opere specializzate, così individuate, deve essere pari almeno alla percentuale di seguito indicata dell'importo globale delle lavorazioni attinenti alla categoria OG 11:

          categoria OS 3: 10 per cento;

          categoria OS 28: 25 per cento;

          categoria 0S30: 25 per cento».
7. 016.    Romani.

      Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Riserve di cantiere e «caro-materiali»).

      1. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, il punto 1 della lettera hh) è abrogato.
      2. All'articolo 133, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
      «4. In deroga a quanto previsto dal comma 2, qualora il prezzo dei singoli materiali da costruzione subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al tredici per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con il decreto di cui al comma 6, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il tredici per cento e nel limite delle risorse di cui al comma 7.
      5. La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il tredici per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto di cui al comma 6 nelle quantità accertate dal direttore dei lavori».

      3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a partire dal decreto ministeriale di cui all'articolo 133, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, di rilevazione delle variazioni percentuali per l'anno 2011, da adottarsi entro il 31 marzo 2012, ed ai lavori eseguiti e contabilizzati a decorrere dal 1° gennaio 2011. Restano ferme la precedente disciplina per il calcolo delle variazioni percentuali riferite agli anni precedenti al 2011 e le rilevazioni effettuate con i precedenti decreti ministeriali ai sensi del predetto articolo 133, comma 6, del decreto legislativo n. 163 del 2006.
7. 012.    Romani.

      Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.

      All'articolo 36, comma 2 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sopprimere la lettera h).
7. 03.    Stradella.

      Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.

      All'articolo 36, comma 9 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 sopprimere l'ultimo periodo.
7. 04.    Stradella.

      Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifiche all'articolo 15 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 e all'articolo 44-bis del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445).

      1. All'articolo 15 della Legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

          «a) all'articolo 40 la rubrica è sostituita dalla seguente: “40. (L) Certificati” ed è premesso il seguente comma: “01. Le persone fisiche e giuridiche private, nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, possono sempre presentare, in luogo dei certificati e degli atti di notorietà, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.”»;

          b) la lettera f) è soppressa.

      2. All'articolo 44-bis, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dopo le parole «pubbliche amministrazioni» sono aggiunte le seguenti: «ed i gestori di pubblici servizi».
*7. 05.    Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

      Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifiche all'articolo 15 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 e all'articolo 44-bis del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445).

      1. All'articolo 15 della Legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

          «a) all'articolo 40 la rubrica è sostituita dalla seguente: “40. (L) Certificati” ed è premesso il seguente comma: “01. Le persone fisiche e giuridiche private, nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, possono sempre presentare, in luogo dei certificati e degli atti di notorietà, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.” »;

          b) la lettera f) è soppressa.

      2. All'articolo 44-bis, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dopo le parole «pubbliche amministrazioni» sono aggiunte le seguenti: «ed i gestori di pubblici servizi».
*7. 013.    Romani.

      Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Materiali di Riporto).

      1. All'articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2, le parole: «, come disciplinati dal decreto di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,» sono soppresse e dopo le parole: «possono trovarsi materiali estranei» sono aggiunte le seguenti: «quali residui di lavorazioni industriali e residui in generale, come, a mero titolo esemplificativo, materiali di demolizione»; b) al comma 3, le parole: «Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27» e le parole: «all'articolo 185, commi 1, lettere b) e c), e 4,» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 185, comma 4,».
**7. 01.    Stradella.

      Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Materiali di Riporto).

      1. All'articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2, le parole: «, come disciplinati dal decreto di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,» sono soppresse e dopo le parole: «possono trovarsi materiali estranei» sono aggiunte le seguenti: «quali residui di lavorazioni industriali e residui in generale, come, a mero titolo esemplificativo, materiali di demolizione»; b) al comma 3, le parole: «Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27» e le parole: «all'articolo 185, commi 1, lettere b) e c), e 4,» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 185, comma 4,».
**7. 017.    Lanzarin, Montagnoli, Torazzi, Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli.

      Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

Art. 7-bis.
(Materiali di Riporto).

      1. All'articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2, le parole: «, come disciplinati dal decreto di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,» sono soppresse e dopo le parole: «possono trovarsi materiali estranei» sono aggiunte le seguenti: «quali residui di lavorazioni industriali e residui in generale, come, a mero titolo esemplificativo, materiali di demolizione»; b) al comma 3, le parole: «Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «Fino alla data di entrata in vigore del decreto, da emanarsi di concerto con il ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui al comma 2 dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,» e le parole: «all'articolo 185, commi 1, lettere b) e c), e 4,» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 185, comma 4,».
7. 02.    Stradella.

      Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Misure per limitare gli impatti sociali della realizzazione delle grandi infrastrutture).

      1. Al fine di limitare l'impatto sociale della realizzazione delle opere comprese nel programma di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, si applicano, a favore delle popolazioni abitanti nei territori interessati dai cantieri e per l'intera durata dei lavori, le norme di cui agli articoli 340, 341,341-bis, 341-ter, 341-quater e 342 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
      2. Il fondo di cui all'articolo 340 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è aumentato, per le finalità di cui al comma 1, di 20 milioni di euro per ognuno degli anni 2012 e 2013. Alla copertura finanziaria dei relativi oneri, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.
7. 010.    Lovelli.

      Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Interventi lungo i tracciati autostradali).

      1. Per un periodo transitorio di 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le province autonome di Trento e di Bolzano sono autorizzate a regolarizzare, su richiesta degli interessati, in conformità e nel rispetto dei vigenti strumenti urbanistici, eventuali pendenze in merito a edifici o manufatti di qualsiasi specie posti lungo il tracciato dell'autostrada del Brennero e relativi accessi a distanza inferiore a quella minima prevista dalla previgente normativa, a condizione che venga comunque garantita la sicurezza stradale.
7. 09.    Brugger, Zeller.

      Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Istituzione dell’«Osservatorio per il Terzo valico ferroviario dei Giovi»).

      1. Senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, è costituito, entro trenta giorni dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, l’«Osservatorio per il Terzo valico ferroviario dei Giovi» sede tecnica di confronto di tutte le istanze coinvolte nella fase attuativa dell'opera, per l'analisi dei progetti, delle criticità e l'istruzione di soluzioni per i decisori politico-istituzionali. L'Osservatorio è presieduto dal Commissario nominato dal Governo ed è composto dai rappresentanti dei Ministeri delle infrastrutture e trasporti, dello sviluppo economico, dell'interno, dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, della salute, dell'economia e delle finanze, delle Regioni Liguria e Piemonte, delle Province di Genova e Alessandria, dei Comuni attraversati dalla tratta ferroviaria, dai rappresentati di RFI e del General Contractor. Con il predetto decreto sono definite, inoltre, le norme per il funzionamento e per la convocazione dell'Osservatorio, di norma presso la sede delle Prefetture-UTS territorialmente interessate.
7. 011.    Lovelli, Tullo.

ART. 8.

      Al comma 1, sostituire le parole: 4.092.408 euro per il 2012, di 4.680.489 euro per il 2013, di 3.661.620 euro, con le seguenti: 9.092.408 euro per il 2012, di 9.680.489 euro per il 2013, di 9.66 1.620 euro.

      Conseguentemente:

          a) al medesimo articolo dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1-bis. Una quota delle somme di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, è destinata alla Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano per straordinari interventi conservativi e manutentivi del Duomo di Milano necessari anche in vista dello svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015.

          b) all'articolo 69, comma 1, sostituire le parole: 123.692.408 per l'anno 2012, 99.980.489 per l'anno 2013, 220.661.620 euro, con le seguenti: 128.692.408 per l'anno 2012, 104.980.489 per l'anno 2013, 225.661.620 euro e le parole: 178.858.408 euro per l'anno 2012, a 123.980.489 per l'anno 2013, a 260.661.620 euro con le seguenti: 183.858.408 euro per l'anno 2012, a 128.980.489 per l'anno 2013, a 265661.620 euro;

          c) all'articolo 69, comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

          b-bis) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-20 14, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
8. 1. Duilio, Corsaro, Lupi, Lulli, De Biasi, Della Vedova, Casero, Pezzotta, Mantini, Quartiani, Tabacci.

      Sopprimere i commi 3, 4, 5, 6 e 7.
8. 2. Cimadoro, Messina, Barbato, Borghesi.

      Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Garanzia prestiti alle università).

      1. Quale garanzia del pagamento delle rate di ammortamento dei prestiti, le università rilasciano agli istituti finanziatori delegazione di pagamento a valere su tutte le entrate, proprie e da trasferimenti, ovvero sui corrispondenti proventi risultanti dal conto economico.
      2. L'atto di delegazione, non soggetto ad accettazione, è notificato al tesoriere/cassiere da parte delle università e costituisce titolo esecutivo. A seguito della notifica, il tesoriere/cassiere è tenuto a versare l'importo dovuto per capitale ed interessi agli istituti finanziatori, alle scadenze prescritte.
      3. Le somme di competenza delle università destinate al pagamento delle rate in scadenza dei prestiti non possono essere comprese nell'ambito di procedure cautelari, di esecuzione forzata e concorsuali, anche straordinarie, e non possono essere oggetto di compensazione, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice.
      4. Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 3 occorre che l'organo esecutivo dell'università, con deliberazione adottata in relazione a ciascun periodo di ammortamento, semestrale o annuale, e notificata al tesoriere/cassiere, qualifichi preventivamente gli importi delle somme destinate al rimborso delle rate dei prestiti.
      5. Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 3 non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all'attività del tesoriere/cassiere.
      6. Anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 199, al pagamento delle rate di ammortamento dei prestiti garantite da delegazione di pagamento, si provvede, alle scadenze prescritte, indipendentemente dal piano di rientro di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 199.
      7. Nel caso in cui i crediti di cui al precedente comma 6 non siano interamente rimborsati agli istituti finanziatori e l'università, in esito alla procedura di dissesto finanziario di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 199, sia federata o fusa con altri atenei, il rimborso dei crediti suddetti è posto a carico dell'ateneo risultante dalla federazione o dalla fusione.
      8. Quota parte delle entrate o dei proventi dell'ateneo risultante dalla federazione o fusione è destinata al pagamento delle rate di ammortamento dei prestiti già garantite da delegazione di pagamento, nei termini, secondo le modalità e per gli effetti di cui ai precedenti commi del presente articolo.
* 8. 02. Cambursano.

      Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Garanzia prestiti alle università).

      1. Quale garanzia del pagamento delle rate di ammortamento dei prestiti, le università rilasciano agli istituti finanziatori delegazione di pagamento a valere su tutte le entrate, proprie e da trasferimenti, ovvero sui corrispondenti proventi risultanti dal conto economico.
      2. L'atto di delegazione, non soggetto ad accettazione, è notificato al tesoriere/cassiere da parte delle università e costituisce titolo esecutivo. A seguito della notifica, il tesoriere/cassiere è tenuto a versare l'importo dovuto per capitale ed interessi agli istituti finanziatori, alle scadenze prescritte.
      3. Le somme di competenza delle università destinate al pagamento delle rate in scadenza dei prestiti non possono essere comprese nell'ambito di procedure cautelari, di esecuzione forzata e concorsuali, anche straordinarie, e non possono essere oggetto di compensazione, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice.
      4. Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 3 occorre che l'organo esecutivo dell'università, con deliberazione adottata in relazione a ciascun periodo di ammortamento, semestrale o annuale, e notificata al tesoriere/cassiere, qualifichi preventivamente gli importi delle somme destinate al rimborso delle rate dei prestiti.
      5. Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 3 non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all'attività del tesoriere/cassiere.
      6. Anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 199, al pagamento delle rate di ammortamento dei prestiti garantite da delegazione di pagamento, si provvede, alle scadenze prescritte, indipendentemente dal piano di rientro di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 199.
      7. Nel caso in cui i crediti di cui al precedente comma 6 non siano interamente rimborsati agli istituti finanziatori e l'università, in esito alla procedura di dissesto finanziario di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 199, sia federata o fusa con altri atenei, il rimborso dei crediti suddetti è posto a carico dell'ateneo risultante dalla federazione o dalla fusione.
      8. Quota parte delle entrate o dei proventi dell'ateneo risultante dalla federazione o fusione è destinata al pagamento delle rate di ammortamento dei prestiti già garantite da delegazione di pagamento, nei termini, secondo le modalità e per gli effetti di cui ai precedenti commi del presente articolo.
* 8. 03. Gava, Mistrello Destro.

      Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Garanzia prestiti alle università).

      1. Quale garanzia del pagamento delle rate di ammortamento dei prestiti, le università rilasciano agli istituti finanziatori delegazione di pagamento a valere su tutte le entrate, proprie e da trasferimenti, ovvero sui corrispondenti proventi risultanti dal conto economico.
      2. L'atto di delegazione, non soggetto ad accettazione, è notificato al tesoriere/cassiere da parte delle università e costituisce titolo esecutivo. A seguito della notifica, il tesoriere/cassiere è tenuto a versare l'importo dovuto per capitale ed interessi agli istituti finanziatori, alle scadenze prescritte.
      3. Le somme di competenza delle università destinate al pagamento delle rate in scadenza dei prestiti non possono essere comprese nell'ambito di procedure cautelari, di esecuzione forzata e concorsuali, anche straordinarie, e non possono essere oggetto di compensazione, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice.
      4. Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 3 occorre che l'organo esecutivo dell'università, con deliberazione adottata in relazione a ciascun periodo di ammortamento, semestrale o annuale, e notificata al tesoriere/cassiere, qualifichi preventivamente gli importi delle somme destinate al rimborso delle rate dei prestiti.
      5. Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 3 non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all'attività del tesoriere/cassiere.
      6. Anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 199, al pagamento delle rate di ammortamento dei prestiti garantite da delegazione di pagamento, si provvede, alle scadenze prescritte, indipendentemente dal piano di rientro di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 199.
      7. Nel caso in cui i crediti di cui al precedente comma 6 non siano interamente rimborsati agli istituti finanziatori e l'università, in esito alla procedura di dissesto finanziario di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 199, sia federata o fusa con altri atenei, il rimborso dei crediti suddetti è posto a carico dell'ateneo risultante dalla federazione o dalla fusione.
      8. Quota parte delle entrate o dei proventi dell'ateneo risultante dalla federazione o fusione è destinata al pagamento delle rate di ammortamento dei prestiti già garantite da delegazione di pagamento, nei termini, secondo le modalità e per gli effetti di cui ai precedenti commi del presente articolo.
* 8. 05. Causi, Baretta, Duilio.

      Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Garanzia prestiti alle università).

      1. Quale garanzia del pagamento delle rate di ammortamento dei prestiti, le università rilasciano agli istituti finanziatori delegazione di pagamento a valere su tutte le entrate, proprie e da trasferimenti, ovvero sui corrispondenti proventi risultanti dal conto economico.
      2. L'atto di delegazione, non soggetto ad accettazione, è notificato al tesoriere/cassiere da parte delle università e costituisce titolo esecutivo. A seguito della notifica, il tesoriere/cassiere è tenuto a versare l'importo dovuto per capitale ed interessi agli istituti finanziatori, alle scadenze prescritte.
      3. Le somme di competenza delle università destinate al pagamento delle rate in scadenza dei prestiti non possono essere comprese nell'ambito di procedure cautelari, di esecuzione forzata e concorsuali, anche straordinarie, e non possono essere oggetto di compensazione, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice.
      4. Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 3 occorre che l'organo esecutivo dell'università, con deliberazione adottata in relazione a ciascun periodo di ammortamento, semestrale o annuale, e notificata al tesoriere/cassiere, qualifichi preventivamente gli importi delle somme destinate al rimborso delle rate dei prestiti.
      5. Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 3 non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all'attività del tesoriere/cassiere.
      6. Anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 199, al pagamento delle rate di ammortamento dei prestiti garantite da delegazione di pagamento, si provvede, alle scadenze prescritte, indipendentemente dal piano di rientro di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 199.
      7. Nel caso in cui i crediti di cui al precedente comma 6 non siano interamente rimborsati agli istituti finanziatori e l'università, in esito alla procedura di dissesto finanziario di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 199, sia federata o fusa con altri atenei, il rimborso dei crediti suddetti è posto a carico dell'ateneo risultante dalla federazione o dalla fusione.
      8. Quota parte delle entrate o dei proventi dell'ateneo risultante dalla federazione o fusione è destinata al pagamento delle rate di ammortamento dei prestiti già garantite da delegazione di pagamento, nei termini, secondo le modalità e per gli effetti di cui ai precedenti commi del presente articolo.
* 8. 06. Valducci.

      Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Garanzia prestiti alle università).

      1. Quale garanzia del pagamento delle rate di ammortamento dei prestiti, le università rilasciano agli istituti finanziatori delegazione di pagamento a valere su tutte le entrate, proprie e da trasferimenti, ovvero sui corrispondenti proventi risultanti dal conto economico.
      2. L'atto di delegazione, non soggetto ad accettazione, è notificato al tesoriere/cassiere da parte delle università e costituisce titolo esecutivo. A seguito della notifica, il tesoriere/cassiere è tenuto a versare l'importo dovuto per capitale ed interessi agli istituti finanziatori, alle scadenze prescritte.
      3. Le somme di competenza delle università destinate al pagamento delle rate in scadenza dei prestiti non possono essere comprese nell'ambito di procedure cautelari, di esecuzione forzata e concorsuali, anche straordinarie, e non possono essere oggetto di compensazione, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice.
      4. Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 3 occorre che l'organo esecutivo dell'università, con deliberazione adottata in relazione a ciascun periodo di ammortamento, semestrale o annuale, e notificata al tesoriere/cassiere, qualifichi preventivamente gli importi delle somme destinate al rimborso delle rate dei prestiti.
      5. Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 3 non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all'attività del tesoriere/cassiere.
      6. Anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 199, al pagamento delle rate di ammortamento dei prestiti garantite da delegazione di pagamento, si provvede, alle scadenze prescritte, indipendentemente dal piano di rientro di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 199.
      7. Nel caso in cui i crediti di cui al precedente comma 6 non siano interamente rimborsati agli istituti finanziatori e l'università, in esito alla procedura di dissesto finanziario di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 199, sia federata o fusa con altri atenei, il rimborso dei crediti suddetti è posto a carico dell'ateneo risultante dalla federazione o dalla fusione.
      8. Quota parte delle entrate o dei proventi dell'ateneo risultante dalla federazione o fusione è destinata al pagamento delle rate di ammortamento dei prestiti già garantite da delegazione di pagamento, nei termini, secondo le modalità e per gli effetti di cui ai precedenti commi del presente articolo.
* 8. 07. Bernardo, Saglia, Brunetta, La Loggia, Leo.

      Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis.

      1. All'articolo 149, comma 1 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo la lettera c) aggiungere la seguente lettera:

          d) per gli interventi di nuove installazioni e per gli interventi di modifica di impianti radioelettrici da eseguire su edifici e tralicci pre-esistenti, che comportino la realizzazione di pali di supporlo per antenne di altezza non superiore a 1,5 metri e superficie delle medesime antenne non superiore a 0,5 metri quadrati, fatta salva l'applicazione degli articoli 10 e seguenti.
** 8. 09. Lorenzin, Saglia, Bernardo.

      Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis.

      1. All'articolo 149, comma 1 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo la lettera c) aggiungere la seguente lettera:

          d) per gli interventi di nuove installazioni e per gli interventi di modifica di impianti radioelettrici da eseguire su edifici e tralicci pre-esistenti, che comportino la realizzazione di pali di supporlo per antenne di altezza non superiore a 1,5 metri e superficie delle medesime antenne non superiore a 0,5 metri quadrali, fatta salva l'applicazione degli articoli 10 e seguenti.
** 8. 010. Crosio, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Fugatti.

      Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis.

      1. Qualora un operatore che fornisce reti di comunicazione elettronica abbia il diritto ad installare apparati su proprie infrastrutture di rete la cui duplicazione risulti economicamente inefficiente o fisicamente impraticabile o di disagio per la comunità, ivi compresi tra l'altro pozzetti, armadi di distribuzione e cabine pubbliche, lo stesso ha l'obbligo di condividere tali infrastrutture ai fini della coubicazione con altri operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica al fine di favorire l'offerta di connettività a banda larga ed ultralarga.
*** 8. 011. Crosio, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

      Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis.

      1. Qualora un operatore che fornisce reti di comunicazione elettronica abbia il diritto ad installare apparati su proprie infrastrutture di rete la cui duplicazione risulti economicamente inefficiente o fisicamente impraticabile o di disagio per la comunità, ivi compresi tra l'altro pozzetti, armadi di distribuzione e cabine pubbliche, lo stesso ha l'obbligo di condividere tali infrastrutture ai fini della coubicazione con altri operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica al fine di favorire l'offerta di connettività a banda larga ed ultralarga.
*** 8. 08. Lorenzin, Saglia, Bernardo.

      Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Semplificazione in materia di certificazione dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione).

      1. All'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il comma 3-quater è sostituito dal seguente:
      3-quater. Per le finalità di cui al primo periodo del comma 3-bis, sono fatte salve le certificazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 141, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, secondo le modalità stabilite con il decreto di attuazione di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183.
**** 8. 012. Mariani, Bratti, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

      Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Semplificazione in materia di certificazione dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione).

      1. All'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il comma 3-quater è sostituito dal seguente:
      3-quater. Per le finalità di cui al primo periodo del comma 3-bis, sono fatte salve le certificazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 141, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, secondo le modalità stabilite con il decreto di attuazione di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183.
**** 8. 04. Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

      Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Silenzio assenso e trasferimento sperimentale alle Regioni delle funzioni in materia paesaggistica del Soprintendente per i Beni Culturali).

      1. L'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 è così modificato:

          a) al comma 5, sono soppressi, al primo periodo, la parola «vincolante», nonché il secondo periodo, dalle parole «Il parere del soprintendente» alle parole «si considera favorevole»;

          b) al comma 8:

          b.1. dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: «Il parere deve essere motivato in modo esauriente e specifico con riguardo ai singoli elementi di fatto e di diritto considerati. Il difetto ovvero la manifesta illegittimità della motivazione costituiscono elementi per la valutazione, anche disciplinare, a carico del pubblico dipendente che ha reso il parere»;

          b.2. è soppresso il secondo periodo dalle parole «Il soprintendente» alle parole «ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241»;

          b.3. il terzo periodo è sostituito dal seguente «L'amministrazione provvede trascorsi venti giorni dalla ricezione del parere ovvero dalla scadenza del termine di cui al comma 1, nel caso in cui il parere non sia stato reso tempestivamente»;

          c) il comma 9 è sostituito dal seguente: «Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo del comma 8, senza che il soprintendente abbia reso il prescritto parere, si forma il silenzio assenso sulla richiesta di parere»;

          d) il comma 10 è sostituito dal seguente: «Decorso inutilmente il termine indicato all'ultimo periodo del comma 8, senza che l'amministrazione si sia pronunciata, si forma il silenzio assenso sull'istanza di autorizzazione paesaggistica».

      2. In attuazione dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione, nell'osservanza dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e al fine di assicurare una gestione unitaria del governo del territorio e una maggiore efficacia alle azioni di conservazione e valorizzazione del bene paesaggistico regionale, sono trasferite in via sperimentale alle Regioni che ne fanno richiesta, previa autorizzazione del Consiglio dei ministri, tutte le funzioni amministrative svolte in materia paesaggistica dalle competenti Soprintendenze.
      3. A tal fine le Regioni esercitano in via esclusiva la funzione autorizzatoria di cui all'articolo 146, comma 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e, in caso di delega dell'esercizio delle funzioni ai sensi del comma 6 del medesimo articolo, rendono attraverso apposti uffici specializzati il prescritto parere in luogo del soprintendente nei tempi e coi modi previsti dalla norma.
      4. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai commi 2 e 3, è costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo alimentato da una quota delle relative risorse iscritte nel bilancio dello Stato per ciascuna delle Regioni destinatarie del trasferimento di funzioni, che viene riassegnata alle medesime Regioni in conformità a quanto dispone l'articolo 10, comma 1, della legge n. 42 del 2009, aumentando della quota corrispondente al riparto la base dell'addizionale regionale all'Irpef e riducendo contestualmente di un pari ammontare l'aliquota dell'Irfef statale.
      5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 135, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), l'elaborazione del piano paesaggistico è di competenza esclusiva delle Regioni.
      6. Alla individuazione dei beni e delle risorse umane, strumentali e organizzative da trasferire alla Regioni, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati e il Ministro dell'Economia, da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
8. 013. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

ART. 9.

      Al comma 1, dopo le parole: Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni aggiungere le seguenti: senza che queste aumentino il carico fiscale sia per chi acquista un immobile di nuova costruzione sia per chi prende in locazione un immobile di nuova costruzione, anche housing sociale.
9. 4. Cambursano.

      Al comma 1, lettera a), capoverso «8-bis», aggiungere, in fine, le seguenti parole: , e le cessioni di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione;
*9. 1. Duilio, Baretta.

      Al comma 1, lettera a), capoverso «8-bis», aggiungere, in fine, le seguenti parole: , e le cessioni di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione;.
*9. 2. Gava, Mistrello Destro.

      Al comma 1, lettera a), capoverso «8-bis», aggiungere, in fine, le parole: , e le cessioni di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione;.
*9. 3. Cambursano.

      Al comma 1, lettera a), capoverso «8-bis», aggiungere, in fine, le parole: , e le cessioni di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione;.
*9. 6. Valducci.

      Al comma 1, lettera a), capoverso «8-bis», aggiungere, in fine, le parole: , e le cessioni di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione;.
*9. 7. Bernardo, Saglia, Brunetta, La Loggia, Leo.

      Al comma 1, lettera a), capoverso «8-bis», aggiungere, in fine, le parole: , e le cessioni di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione;.
*9. 8. Strizzolo.

      Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
      «b-bis. All'articolo 17, comma 6, dopo la lettera a-bis) è aggiunta la seguente: a-ter) alle cessioni di aree edificabili nei confronti dei soggetti la cui attività prevista dall'oggetto sociale, ancorché non esclusiva, sia l'acquisizione delle aree o la realizzazione delle opere funzionali all'evento Expo 2015;».
**9. 9. Crosio, Fava, Caparini, Volpi, Fugatti, Montagnoli, Comaroli, Forcolin, Torazzi.

      Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
      «b-bis. All'articolo 17, comma 6, dopo la lettera a-bis) è aggiunta la seguente: a-ter) alle cessioni di aree edificabili nei confronti dei soggetti la cui attività prevista dall'oggetto sociale, ancorché non esclusiva, sia l'acquisizione delle aree o la realizzazione delle opere funzionali all'evento Expo 2015;».
**9. 11. Del Tenno.

      Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
      «b-bis. All'articolo 17, comma 6, dopo la lettera a-bis) è aggiunta la seguente: a-ter) alle cessioni di aree edificabili nei confronti dei soggetti la cui attività prevista dall'oggetto sociale, ancorché non esclusiva, sia l'acquisizione delle aree o la realizzazione delle opere funzionali all'evento Expo 2015;».
**9. 12. Bernardo, Gelmini, Saglia, Ravetto.

      Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
      «b-bis. All'articolo 17, comma 6, dopo la lettera a-bis) è aggiunta la seguente: a-ter) alle cessioni di aree edificabili nei confronti dei soggetti la cui attività prevista dall'oggetto sociale, ancorché non esclusiva, sia l'acquisizione delle aree o la realizzazione delle opere funzionali all'evento Expo 2015;».
**9. 13. Raisi.

      Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

      d) alla Tabella A, parte terza, dopo il numero 127-duodevicies) è aggiunto il seguente:

          «128) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla realizzazione di costruzioni rurali o fabbricati nel verde agricolo, per i quali più della metà della superficie totale dei piani sopra terra è destinata ad unità immobiliari non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969 e da censire tra le categorie da A/2 ad A/7 ovvero è destinata ad attività agrituristiche, effettuate nei confronti di imprenditori agricoli iscritti come tali nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sempre che ricorrano le condizioni di cui all'articolo 9, comma 3, lettere c) e d) del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, qualora non ricorrano le condizioni richiamate nel numero 21-bis) della parte seconda della presente tabella.».
9. 14. Brugger, Zeller.

      Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Esenzione IMU invenduto per tre anni).

      All'articolo 13 del decreto-legge 8 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 9-bis è sostituito dal seguente:
      9-bis. Sono esclusi dall'imposta i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori e le aree edificabili in corso di edificazione, nonché quelle per le quali è stata sottoscritta la convenzione urbanistica o richiesto il permesso di costruire, ovvero altro titolo abilitativo edilizio.».
*9. 03. Lupi, Toccafondi, Bernardo, Vella, Gioacchino Alfano, Di Caterina.

      Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Esenzione IMU invenduto per tre anni).

      All'articolo 13 del decreto-legge 8 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 9-bis è sostituito dal seguente:
      9-bis. Sono esclusi dall'imposta i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori e le aree edificabili in corso di edificazione, nonché quelle per le quali è stata sottoscritta la convenzione urbanistica o richiesto il permesso di costruire, ovvero altro titolo abilitativo edilizio.».
*9. 017. Saglia, Bernardo.

      Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Misure in materia di imposta municipale propria).

      1. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modifiche, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 9-bis è sostituito dal seguente:
      «9-bis. Sono esclusi dall'imposta i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori, nonché gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, che siano rinvenienti da contratti di locazione finanziaria risolti per inadempienza dell'utilizzatore».
*9. 015. Abrignani.

      Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Esenzione IMU invenduto per tre anni).

      1. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 9-bis è sostituito dal seguente:
      «9-bis. Sono esclusi dall'imposta i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.».
*9. 02. Milanato.

      Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Esenzione IMU invenduto per tre anni).

      1. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 9-bis è sostituito dal seguente:
      «9-bis. Sono esclusi dall'imposta i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.».
*9. 07. Abrignani.

      Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Esenzione IMU invenduto per tre anni).

      1. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 9-bis è sostituito dal seguente:
      «9-bis. Sono esclusi dall'imposta i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.».
*9. 014. Marsilio.

      Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Esenzione IMU invenduto per tre anni).

      1. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 9-bis è sostituito dal seguente:
      «9-bis. Sono esclusi dall'imposta i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.».
*9. 016. Fava, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Montagnoli, Fugatti.

      Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Esenzione IMU invenduto per tre anni).

      1. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 9-bis è sostituito dal seguente:
      «9-bis. Sono esclusi dall'imposta i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.».
*9. 021. Romani.

      Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

Art. 9-bis.
(Applicazione obbligatoria dell'aliquota IMU prevista per l"’abitazione principale" per abitazioni in costruzione, di recente costruzione o affittate quali abitazioni principali per il conduttore. Deducibilità fiscale dell'IMU applicata alle società immobiliari o di costruzione operative).

      1. All'articolo 13, comma 9-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
      dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti periodi: «Fatta salva l'applicabilità di deliberazioni comunali più favorevoli per i contribuenti, alle unità immobiliari abitative di nuova costruzione o sulle quali siano stati effettuati interventi di cui alle lettere c), d), e) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, ancora possedute dalle imprese che le hanno costruite o che vi hanno realizzato i predetti interventi e destinate alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e comunque per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori, si applica:

          a) l'aliquota di legge di cui al comma 7 prevista per l'abitazione principale se non locate;

          b) se locate e qualora costituiscano l'abitazione principale del locatario ai sensi del 2° comma, l'aliquota deliberata nel comune di ubicazione per le abitazioni principali se inferiore all'aliquota di legge di cui al comma 7.
      L'aliquota di cui al comma 7 applicabile alle abitazioni principali è altresì applicata alla quota parte del valore delle aree fabbricabili, possedute dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività la costruzione o il recupero di fabbricati, nel periodo intercorrente fra la data di inizio e la data di ultimazione dei lavori di costruzione o il recupero di fabbricati di cui alle lettere c), d), e) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, corrispondente alla percentuale del volume delle unità immobiliari a destinazione abitativa rispetto al volume complessivo del fabbricato legittimamente realizzabile sull'area medesima.
      Per tutte le predette fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta prevista dal comma 11 a favore dello Stato e il comma 17».

      2. All'articolo 14, 1° comma, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 dopo le parole «dall'imposta regionale sulle attività produttive» sono aggiunte le seguenti: «salvo che per le imprese aventi per oggetto principale o esclusivo della propria attività la costruzione o il recupero di fabbricati per la vendita o la loro acquisizione ai fini della rivendita limitatamente agli immobili, incluse le aree fabbricabili, destinati a tali finalità, ancorché i fabbricati siano locati in attesa della vendita o della rivendita».
9. 06. Bertolini, Bocciardo, Stracquadanio.

      Dopo l'articolo 9-bis, inserire il seguente:

Art. 9-ter.
(Interpretazione autentica dell'articolo 33, comma 3, legge 388/2000 e successive modifiche).

      Per i trasferimenti di beni immobili per i quali hanno trovato applicazione le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, la condizione di utilizzazione edificatoria s'intende realizzata anche nel caso in cui i beni siano oggetto di successiva cessione, purché a ciò provveda l'acquirente entro e non oltre otto anni dal primo trasferimento.
*9. 09. Lorenzin.

      Dopo l'articolo 9-bis, inserire il seguente:

Art. 9-ter.
(Interpretazione autentica dell'articolo 33, comma 3, legge 38812000 e successive modifiche).

      Per i trasferimenti di beni immobili per i quali hanno trovato applicazione le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, la condizione di utilizzazione edificatoria s'intende realizzata anche nel caso in cui i beni siano oggetto di successiva cessione, purché a ciò provveda l'acquirente entro e non oltre otto anni dal primo trasferimento.»
*9. 018. Saglia, Bernardo.

      Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Riordino delle commissioni censuarie provinciali e della commissione censuaria centrale).

      1. L'ottavo comma dell'articolo 19, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650 , è sostituito dal seguente: «La designazione dei membri effettivi e supplenti è fatta come segue: a) per la prima sezione: tra professionisti e docenti qualificati in materia di economia ed estimo rurale, assicurando la presenza di rappresentanti dell'Agenzia del Territorio ed esperti di statistica ed econometria; b) per la seconda sezione: tra professionisti e docenti qualificati in materia di economia ed estimo urbano, assicurando la presenza di rappresentanti dell'Agenzia del Territorio ed esperti di statistica ed econometria. Le commissioni sono inoltre integrate da magistrati appartenenti rispettivamente alla giurisdizione ordinaria e amministrativa e a commissioni tributarie.
9. 012. Marchignoli.

      Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Estensione dell'imposta di registro agevolata dell'1 per cento, con le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, alle cessioni di immobili abitativi poste in essere anche dai privati (o, più in generale, da non soggetti passivi iva) a imprese immobiliari acquirenti che si impegnino a rivenderli entro un quinquennio).

      1. All'articolo 1, primo comma, sesto periodo, della Tariffa parte I allegata al Decreto del Presidente della Repubblica n. 131/1986 (Testo Unico dell'Imposta di Registro), sono apportate le seguenti modificazioni:

          le parole «entro tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «entro cinque anni».

          dopo le parole «entro cinque anni», come sopra sostituite, sono aggiunte le seguenti: «oppure se il trasferimento ha per oggetto fabbricati o porzioni di fabbricato diversi da quelli strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa destinazione senza radicali trasformazioni ed è effettuato al di fuori dell'esercizio di imprese, arti o professioni nei confronti di imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la rivendita o la costruzione o il recupero di beni immobili, a condizione che nell'atto l'acquirente dichiari che intende trasferirli, nello stato in cui si trovano o previa esecuzione di interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere a), b), c), d), e) della legge 5 agosto 1978, n. 457, entro cinque anni».

      Nella nota II ter dell'articolo 1, primo comma, sesta fattispecie, della Tariffa parte I allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 131/1986 (Testo Unico delle disposizioni concernenti l'Imposta di Registro), sono apportate le seguenti modificazioni:

          le parole «triennio» sono sostituite con «quinquennio».
9. 04. Bertolini, Bocciardo, Stracquadanio.

      Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Estensione dell'imposta di registro agevolata dell'1 per cento con le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa almeno alle cessioni in permuta, parziale o totale, di immobili abitativi da privati a imprese immobiliari a fronte di immobili abitativi ceduti da queste ultime agli stessi privati in regime di iva).

      1. All'articolo 1, primo comma, sesto periodo, della Tariffa parte I allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131 (Testo Unico delle disposizioni concernenti l'Imposta di Registro), sono apportate le seguenti modificazioni:

          dopo le parole «entro tre anni» sono aggiunte le seguenti: «oppure se il trasferimento ha per oggetto fabbricati o porzioni di fabbricato diversi da quelli strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa destinazione senza radicali trasformazioni ed è effettuato dal cedente al di fuori dell'esercizio di imprese, arti o professioni a titolo di permuta, parziale o totale, con immobili, anch'essi diversi da quelli strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa destinazione senza radicali trasformazioni, contestualmente ceduti con atto soggetto a imposta sul valore aggiunto da imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la rivendita o la costruzione o il recupero di beni immobili».
9. 05. Bertolini, Bocciardo, Stracquadanio.

      Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Tassazione dei redditi derivanti da contratti di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo).

      1. I redditi percepiti da persone fisiche derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, determinati ai sensi dell'articolo 37 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono soggetti, ai fini dell'imposta sul reddito, all'aliquota unica del 23 per cento, con esclusione dei redditi derivanti da contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, ai quali si applicano le seguenti aliquote:

          a) redditi derivanti dalla locazione fino a tre immobili: 12,5 per cento;

          b) redditi derivanti dalla locazione di quattro fino a otto immobili: 18 per cento;

          c) redditi derivanti dalla locazione di nove immobili e oltre: 23 per cento.

      2. La tassazione di cui al comma 1 non si applica ai medesimi redditi se risultanti esenti in seguito all'applicazione delle deduzioni previste dalla legislazione vigente in materia.
      3. Le disposizioni di cui al comma I decorrono dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
      4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

      Conseguentemente all'articolo 19, al comma 4, sostituire le parole: dell'1,5 per cento con le seguenti: del 3 per cento.
9. 019. Caparini, Fava, Crosio, Comaroli, Negro, Munerato, Rainieri, Lanzarin, Fugatti, Fedriga, Stucchi, Volpi, Pini, Consiglio, Nicola Molteni, Vanalli.

      Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

       1. All'articolo 3 comma 1, lettera d), ultimo periodo, del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, eliminare le seguenti parole «e sagoma ».
9. 011. Rao, Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

      Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

      1. al decreto legislativo 20 giugno 2005, n, 122 (recante disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a norma della legge 2 agosto 2004, n. 210), sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo l'articolo 4 è introdotto il seguente articolo 4-bis:
      «1. E fatto obbligo al notaio di verificare, in sede di stipula dell'atto di trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento di immobile, l'adempimento da parte del costruttore del rilascio della fideiussione di cui all'articolo 2 nonché dell'avvenuto rilascio della polizza assicurativa decennale postuma emessa ai sensi dell'articolo 4. In caso di giorni dalla data dell'atto notarile di trasferimento al Sindaco del Comune in cui si trova ubicato l'immobile oggetto del contratto, includendo, nella segnalazione, il prezzo indicato nell'atto stesso.
      2. Per le violazioni di cui al comma precedente, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 5 per cento del prezzo indicato nell'atto notarile di trasferimento. In caso di due o più violazioni, riferite al medesimo immobile, la sanzione amministrativa è aumentata di un terzo.
      3. Alle sanzioni amministrative pecuniarie emesse ai sensi della presente legge si applicano le norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. La segnalazione del notaio rogante di cui al comma 1, costituisce accertamento della violazione. Il comune in cui si trova ubicato l'immobile oggetto del contratto, procedono alla notificazione della violazione al trasgressore ed alla irrogazione della sanzione ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 24 novembre 1981 n. 689.
      4. Alla sanzione amministrativa pecuniaria emessa ai sensi della presente legge non si applica il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della n. 689 del 1981 e sue successive modificazioni ed integrazioni.
      5. Avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, è ammesso ricorso ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 689 del 1981, da presentare al Tribunale del luogo in cui è ubicato l'immobile oggetto del contratto, entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione. Non può essere concessa la sospensione amministrativa dell'efficacia del provvedimento.
      6. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo sono destinati per i quattro quinti ad alimentare il Fondo di Solidarietà di cui all'articolo 12, e per un quinto al Comune in cui si trova ubicato l'immobile oggetto del contratto.
      7. L'intero importo della sanzione amministrativa è versato al Comune che ha irrogato la sanzione. 11 Comune entro sessanta giorni dal versamento, riconoscerà la quota spettante al Fondo di Solidarietà.».

          b) dopo l'articolo 5, comma 1, è inserito il comma 2:
      «1. L'acquirente non può rinunciare alle tutele previste dal presente decreto; ogni clausola contraria è nulla e deve intendersi come non apposta.».

          c) all'articolo 9, comma 1, dopo le parole «per se» è aggiunta la frase: «o per il proprio coniuge».

          d) All'articolo IO, comma 1, dopo le parole «la residenza propria», è aggiunta la frase: «o del proprio coniuge».

          e) il comma 2, dell'articolo 13, è sostituito dal seguente:
      «2. Il requisito di cui al comma I, lettera b), non viene meno per effetto dell'acquisto della proprietà o del conseguimento dell'assegnazione in virtù di accordi negoziali con gli organi della procedura concorsuale ovvero di aggiudicazione di asta nell'ambito delle procedure esecutive individuali o concorsuali conseguenti alle situazioni di crisi di cui all'articolo 3, comma 2, ovvero, infine, da terzi aggiudicatari. Le presenti disposizioni si applicano anche alle domande di accesso alle prestazioni del Fondo presentate entro i termini previsti dall'articolo 18-bis, comma 2, del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n 31.».
9. 020. Lussana, Nicola Molteni, Isidori, Paolini, Follegot, Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi.

      Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Estensione del regime dell'Iva per cassa in ottemperanza alla Direttiva 20 10/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, al fine di non danneggiare l'attività produttiva di micro, piccole e medie imprese).

      1. Il comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dai seguenti:
      «2. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 è subordinata alla preventiva autorizzazione dell'Unione europea prevista dalla direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006. In attuazione dell'articolo 167-bis della medesima direttiva 2006/112/CE, introdotto dall'articolo 1 della direttiva 20 10/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, sulla base della predetta autorizzazione, la disposizione del citato comma 1 è applicabile fino al limite di un volume di affari di 2 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze il predetto limite può essere incrementato sulla base di successive modifiche della normativa dell'Unione europea in materia.
      2-bis. Ai maggiori oneri conseguenti all'attuazione del comma 2 del presente articolo, valutati in 1.500 milioni di euro annui a decorrere dal 2012, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni in materia di giochi pubblici e di modifica dell'aliquota di base dell'accisa sui tabacchi lavorati, di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148».

      2. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, ad apportare le modifiche necessarie al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 26 marzo 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 27 aprile 2009.
      3. Agli oneri derivanti si fa fronte mediante le maggiori entrate derivanti dal comma successivo.
      4. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato adotta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, misure in materia di giochi pubblici finalizzate ad assicurare, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, maggiori entrate necessarie per la copertura finanziaria del presente articolo.
9. 08.    Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

      Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

Art. 9-bis.

      1. Per i titoli abilitativi edilizi rilasciati o comunque formatisi antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge e sino al 30 giugno 2013 il termine per l'inizio dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380 è di due anni e decorre dalla data del loro rilascio o comunque della loro formazione.
      2. Sino al 31 dicembre 2014 il termine di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del Decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380 è prorogato di due anni previa richiesta da presentare al comune competente.
      3. Nell'ambito delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, stipulati antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge, il termine per l'inizio lavori o per l'esecuzione di opere di urbanizzazione poste a carico del privato lottizzante è prorogato di tre anni e il pagamento degli oneri di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 è sospeso per un identico periodo.
9. 010.    Rao, Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

      Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Revisione del catasto degli immobili).

      1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza Unificata Stato Regioni ed Autonomie Locali, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede alla revisione del catasto dei fabbricati attribuendo a ciascuna unità immobiliare il relativo valore patrimoniale e la rendita.
      2. Ai fini di cui al comma 1, l'Agenzia del territorio, in collaborazione con i comuni interessati, individua gli ambiti territoriali del mercato immobiliare di riferimento, anche sulla base dei rispettivi valori medi ordinari espressi dal mercato nel triennio precedente. In tale ambito, l'Agenzia del territorio garantisce, a livello nazionale, l'uniformità e la qualità dei processi e il loro coordinamento e monitoraggio, nonché la coerenza rispetto ai dati di mercato dei valori e dei redditi nei rispettivi ambiti territoriali. Ai fini delle rilevazioni, l'Agenzia del territorio è autorizzata ad impiegare, mediante apposite convenzioni, tecnici indicati dagli ordini professionali.
      3. Il decreto di cui al comma 1, anche avvalendosi delle modalità di cui al comma 2, ridetermina le definizioni delle destinazioni d'uso catastali ordinarie e speciali, tenendo conto delle mutate condizioni economiche e sociali e delle conseguenti diverse utilizzazioni degli immobili, nonché il valore patrimoniale medio ordinario secondo i seguenti parametri:

          a) per le unità immobiliari a destinazione catastale ordinaria mediante un processo estimativo che:

              1) utilizza il metro quadrato come unità di consistenza, specificando i criteri di calcolo della superficie dell'unità immobiliare;

              2) utilizza funzioni statistiche atte ad esprimere la relazione tra il valore di mercato, la localizzazione e le caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destinazione catastale e per ciascun ambito territoriale;

              3) qualora i valori non possono essere determinati sulla base delle funzioni statistiche di cui al presente numero, applica la metodologia di cui alla lettera b);

          b) per le unità immobiliari a destinazione catastale speciale mediante un processo estimativo che:

              1) opera sulla base di procedimenti di stima diretta con l'applicazione di metodi standardizzati e di parametri di consistenza specifici, per ciascuna destinazione catastale speciale;

              2) qualora non sia possibile fare riferimento diretto ai valori di mercato, utilizza il criterio del costo per gli immobili a carattere prevalentemente strumentale, e il criterio reddituale per gli immobili per i quali la redditività costituisce l'aspetto prevalente.

      4. La rendita media ordinaria per le unità immobiliari è determinata mediante un processo estimativo che utilizza funzioni statistiche atte ad esprimere la relazione tra i redditi da locazione medi, la localizzazione e le caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destinazione catastale e per ciascun ambito territoriale, qualora sussistano dati consolidati sul mercato delle locazioni. Qualora non vi sia un consolidato mercato delle locazioni, si applicano ai valori patrimoniali specifici saggi di redditività desumibili dal mercato, nel triennio antecedente l'anno di entrata in vigore del decreto legislativo.
      5. Con la procedura di cui al comma 1 ogni tre anni sono adeguati i valori e le rendite delle unità immobiliari urbane, in relazione alla modificazione dei parametri utilizzati per la definizione del valore patrimoniale e della rendita.
      6. Qualora non sia raggiunta l'intesa di cui al comma 1, si applica l'articolo 61, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.
9. 013. Marchignoli.

      Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis..

      1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2015, ai mobili destinati all'arredo di camere, cucine e bagni, della prima casa in caso di acquisto o in caso di ristrutturazione della stessa, si applica l'Iva al 4 per cento. L'onere della presente agevolazione non può eccedere la quota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione di quanto previsto dai commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 69.

      Conseguentemente, all'articolo 69 dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:1
      2-bis.
Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 dell'articolo 9-bis si provvede con le maggiori entrate determinate a decorrere dall'anno 2012 dalle disposizioni di cui al comma 2-ter.
      2-ter. Il comma 1 dell'articolo 30-bis 185, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:
      «1. A decorrere dal 10 luglio 2012, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento».
9. 01. Polidori.

ART. 10.

      Al comma 1 dopo le parole: I Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, aggiungere le seguenti: previa intesa con i Sindaci dei Comuni interessati.
10. 1. Cambursano.

      Al comma 2, sostituire le parole: sentiti i sindaci, con le parole: d'intesa con i sindaci.
10. 2. Cimadoro, Messina, Barbato, Borghesi, Mura, Piffari.

      Al comma 3, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Al venir meno delle condizioni che richiedono la permanenza dei moduli abitativi temporanei, è obbligatorio il ripristino della stessa destinazione urbanistica delle aree interessate dalla localizzazione dei medesimi moduli, vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
10. 3. Cimadoro, Messina, Barbato, Borghesi, Mura, Piffari.

      Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: anche in caso di affidamento ai sensi dell'articolo 176 dei medesimo decreto legislativo.
*10. 4. Margiotta, Iannuzzi, Mariani, Bratti, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Marantelli, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

      Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: anche in caso di affidamento ai sensi dell'articolo 176 dei medesimo decreto legislativo.
*10. 5. Lanzarin, Torazzi, Fava, Montagnoli, Fugatti, Forcolin, Comaroli.

      Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: anche in caso di affidamento ai sensi dell'articolo 176 dei medesimo decreto legislativo.
*10. 6. Romani, Lazzari, Saglia.

      Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: anche in caso di affidamento ai sensi dell'articolo 176 dei medesimo decreto legislativo.
*10. 7. Mastromauro.

      Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: anche in caso di affidamento ai sensi dell'articolo 176 dei medesimo decreto legislativo.
*10. 8. Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

      Al comma 7, inserire in fine il seguente periodo: Per l'affidamento degli interventi di cui al presente comma si applicano i criteri di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 11 novembre 2011.
10. 9. Bernardo.

      Al comma 12, aggiungere in fine il seguente periodo: A copertura dei medesimi oneri, affluiscono inoltre le risorse pari a 100 milioni per il 2012, e 50 milioni per il 2013, di cui all'articolo 33, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo, della legge 12 novembre 2011, n. 183.
10. 10. Cimadoro, Messina, Barbato, Borghesi, Mura, Piffari.

      Dopo il comma 13, inserire il seguente:
      13-bis. Alle spese documentate per gli interventi sulle costruzioni ad uso produttivo necessarie al raggiungimento dei livelli di sicurezza di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, sostenute dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto-legge fino al termine previsto per la loro realizzazione, spetta una detrazione IRES pari al 50 per cento, fino ad un ammontare massimo non superiore a 5 milioni di euro per ciascuna di esse.
10. 11. Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

      Sopprimere il comma 14.
*10. 13. Milanato.

      Sopprimere il comma 14.
*10. 16. Abrignani.

      Sopprimere il comma 14.
*10. 17. Marsilio.

      Sopprimere il comma 14.
*10. 20. Fava, Comaroli, Torazzi, Montagnoli, Fugatti, Forcolin.

      Sopprimere il comma 14.
*10. 23. Romani.

      Al comma 14, dopo le parole: o società da questa interamente controllata, inserire le seguenti: , avvalendosi della consulenza tecnico scientifica di enti e strutture pubbliche di riconosciuta esperienza nel campo dell'ingegneria sismica, in particolare dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) o delle competenti Università della regione Emilia Romagna,.
10. 24. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

      Al comma 14, primo periodo, apportare le seguenti modifiche:
      1) sostituire le parola: «alla Regione Emilia Romagna» con le seguenti: «alle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto»;
      2) dopo le parole: «il supporto necessario» inserire la parola: «unicamente».
*10. 12. Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

      Al comma 14, primo periodo, apportare le seguenti modifiche:
      1) sostituire le parola: «alla Regione Emilia Romagna» con le seguenti: «alle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto»;
      2) dopo le parole: «il supporto necessario» inserire la parola: «unicamente».
*10. 18. Iannuzzi, Margiotta, Mariani, Bratti, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Marantelli, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

      Al comma 14, primo periodo, apportare le seguenti modifiche:
      1) sostituire le parola: «alla Regione Emilia Romagna» con le seguenti: «alle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto»;
      2) dopo le parole: «il supporto necessario» inserire la parola: «unicamente».
*10. 19. Romani, Lazzari, Saglia.

      Al comma 14, primo periodo, apportare le seguenti modifiche:
      1) sostituire le parole: «alla Regione Emilia Romagna» con le seguenti: «alle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto;
      2) dopo le parole: «il supporto necessario», inserire la parola: «unicamente».
*10. 21. Marsilio.

      Al comma 14, primo periodo, apportare le seguenti modifiche:
      1) sostituire le parole: «alla Regione Emilia Romagna» con le seguenti: «alle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto;
      2) dopo le parole: «il supporto necessario», inserire la parola: «limitatamente».
10. 15. Lanzarin, Montagnoli, Torazzi, Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli.

      Al comma 14, sostituire le parole: alla regione Emilia-Romagna, con le parole: alle regioni interessate.
10. 14. Cimadoro, Messina, Barbato, Borghesi, Mura, Piffari.

      Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:
      15-bis. Per le imprese del settore dello spettacolo in quanto tali (ubicate nei territori colpiti dal sisma), in deroga a quanto previsto dal decreto 1o giugno 2012 del Ministero dell'economia e delle finanze pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2012, le sospensioni di termini amministrativi, contributi previdenziali ed assistenziali di cui all'articolo 8 del medesimo decreto, si applicano indipendentemente dagli eventuali danni da esse subiti.
      15-ter. Per gli immobili strumentali delle imprese del settore dello spettacolo di cui al comma 15-bis l'imposta municipale propria (IMU) relativa agli anni 2012 e 2013 viene applicata con l'aliquota minima dello 0,4 per cento di cui al comma 9, dell'articolo 13 della legge 22 dicembre 2011, n. 214.
      15-quater. Per l'attuazione dei commi 15-bis e 15-ter, pari ad un importo di 1 milione di euro si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n, 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.
10. 27. Ghizzoni, De Biasi.

      Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:
      15-bis. All'onere connesso col finanziamento degli interventi necessari per la riparazione ed il miglioramento sismico degli edifici gravemente danneggiati dal terremoto del 15 dicembre 2009 che ha colpito l'Umbria e per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 2009, si provvede con 45 milioni di euro per l'anno 2012 prelevati dal Fondo Nazionale di Protezione Civile determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d) della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il finanziamento è assegnato alla Regione Umbria ad integrazione del gettito derivante alla stessa dall'istituzione dell'imposta sulla benzina per autotrazione, prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera c) della legge 14 giugno 1990, n. 158 e dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 90, n. 398, già disposta con legge regionale 9 dicembre 2011, n. 17. La Regione Umbria è autorizzata ad utilizzare il finanziamento assegnato secondo criteri e modalità concordati col Dipartimento della Protezione Civile, con priorità per gli edifici comprendenti abitazioni di residenti ed attività produttive oggetto di ordinanza di sgombero, nonché per il Piano Integrato di Recupero della frazione di Spina del comune di Marsciano.
      15-ter. In caso di in capienza del Fondo di protezione civile, all'integrale copertura dell'onere di cui al comma 15-bis si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle voci di spesa di parte corrente indicate nell'elenco allegato alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, per l'anno 2012. Il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini delle successive riduzioni, è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili le predette somme. Le amministrazioni potranno proporre variazioni compensative, anche relative a missioni diverse, tra gli accantonamenti interessati nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica.
10. 26. Sereni, Verini, Bocci, Gozi, Trappolino.

      Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
      15-bis. Il termine di cui all'articolo 31, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è prorogato di dodici mesi per i comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012.
      15-ter. I termini di cui ai commi da 1 a 16, 22, 24, 25 e 27 dell'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n, 148, già prorogati di nove mesi dall'articolo 29, comma 11-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2012, sono prorogati di ulteriori dodici mesi per i comuni colpiti dal sisma.
10. 30. Rainieri, Fogliato, Callegari, Negro, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

      Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:
      15-bis. Al fine di operare l'opportuno raccordo con le ulteriori amministrazioni interessate, i Presidenti delle regioni possono, inoltre, avvalersi di soggetti attuatori all'uopo nominati, cui affidare specifici settori di intervento sulla base di specifiche direttive ed indicazioni appositamente impartite.
*10. 22. Bernardo, Gelmini, Saglia, Ravetto.

      Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:
      15-bis. Al fine di operare l'opportuno raccordo con le ulteriori amministrazioni interessate, i Presidenti delle regioni possono, inoltre, avvalersi di soggetti attuatori all'uopo nominati, cui affidare specifici settori di intervento sulla base di specifiche direttive ed indicazioni appositamente impartite.
*10. 28. Fava, Fugatti, Forcolin Comaroli, Montagnoli, Torazzi.

      Aggiungere, in fine, il seguente comma:
      15-bis. La sospensione dei termini amministrativi, dei contributi previdenziali ed assistenziali, di cui all'articolo 8 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, si applica anche in favore dei soggetti danneggiati dal terremoto nei comuni confinanti con l'area delimitata.
10. 31. Rainieri, Fogliato, Callegari, Negro, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

      Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:
      15-bis. A valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, una quota non inferiore a 15 milioni di euro è destinata alla messa in sicurezza ed all'avvio dei lavori di ripristino e restauro degli edifici di culto gravemente lesionati dal sisma. Per l'accesso alla quota accantonata, i consigli comunali interessati approvano un'apposita delibera, indicante lo stato dell'edificio di culto lesionato, le somme di massima necessarie ai suo ripristino e l'importanza che il suddetto edificio riveste per la comunità dei fedeli. Su istanza degli interessati la somma accantonata è utilizzabile anche per la restituzione, in favore delle parrocchie interessate, delle somme anticipate dalle medesime, o dalla diocesi, per la restituzione delle stesse al culto.
10. 25. Garagnani.

      Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
      1. All'articolo 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 238, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
      16. Per i soggetti di cui all'articolo 2 della legge n. 238 del 2010 che, dopo aver fatto rientro in Italia, avviano un'attività di impresa o di lavoro autonomo nei territori interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012 e, altresì, nelle ulteriori aree geografiche individuate dal precedente comma 1, i redditi di lavoro autonomo percepiti in ragione dell'avvio dell'attività di lavoro, concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in misura ulteriormente ridotta, nei successivi cinque periodi di imposta, secondo le seguenti percentuali:

          a) 10 per cento, per i lavoratori;

          b) 5 per cento, per le lavoratrici.
10. 32. Vaccaro.

      Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

Art. 10-bis.
(Misure in materia di finanziamento di infrastrutture nelle zone colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio dei comuni di cui all'allegato 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74 mediante defiscalizzazione).

      1. Al fine di favorire la realizzazione di infrastrutture nelle zone colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio dei comuni di cui all'allegato 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, previste in piani o programmi di amministrazioni pubbliche, da realizzare con contratti di partenariato pubblico privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, riducendo ovvero azzerando il contributo pubblico a fondo perduto, e comunque in modo da assicurare la sostenibilità economica dell'operazione di partenariato pubblico privato tenuto conto delle condizioni di mercato, possono essere previste, per le società di progetto costituite ai sensi dell'articolo 156 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nonché, a seconda delle diverse tipologie di contratto, per il soggetto interessato, le seguenti misure:

          a) le imposte sui redditi e l'IRAP generate durante il periodo di concessione possono essere compensate totalmente o parzialmente con il predetto contributo a fondo perduto;

          b) l'ammontare del canone di concessione può essere riconosciuto al concessionario come contributo in conto esercizio.

      2. Per la realizzazione di nuove infrastrutture nelle zone colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio dei comuni di cui all'allegato 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, previste in piani o programmi di amministrazioni pubbliche, da realizzare con contratti di partenariato pubblico privato di cui all'articolo 3, comma, 15-ter del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è altresì riconosciuto , per un periodo non superiore ai 15 anni, in favore della società di progetto appositamente costituita o, a seconda delle diverse tipologie di contratto, del soggetto interessato un rimborso pari ad un terzo delle nuove entrate fiscali generate direttamente, in ciascun esercizio finanziario, dalla realizzazione e gestione della infrastruttura. Sulla base della documentazione presentata dal beneficiario, l'ammontare del rimborso è accertato dall'Agenzia delle Entrate. Il beneficiario ha diritto di portare il rimborso a compensazione dell'imposte dovute. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro il 30 ottobre 2012, sono stabiliti termini e condizioni di attuazione delle previsioni di cui al presente comma.
      3. Per le opere di importo superiore ai 500 milioni di euro, al fine di favorire la realizzazione di infrastrutture nelle zone colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio dei comuni di cui all'allegato 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, riducendo ovvero azzerando l'eventuale contributo pubblico a fondo perduto, e comunque in modo da assicurare la sostenibilità economica dell'operazione di partenariato pubblico privato tenuto conto delle condizioni di mercato, durante il periodo di realizzazione è riconosciuta in favore della società di progetto appositamente costituita o, a seconda delle diverse tipologie di contratto, del soggetto interessato, una detrazione pari all'IVA corrisposta per la realizzazione dell'opera. Qualora sia previsto un contributo pubblico a fondo perduto, i benefici di cui al precedente periodo, assorbono in misura corrispondente il contributo pubblico a fondo perduto. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabiliti termini e condizioni di attuazione delle previsioni di cui al presente comma.
      4. Le misure di defiscalizzazione di cui al presente articolo possono essere utilizzate anche per le infrastrutture già aggiudicate da realizzare con contratti di partenariato pubblico privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
10. 03. Bertolini, Bocciardo, Stracquadanio.

      Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

Art. 10-bis.

      1. A seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 febbraio 2012 «Dichiarazione eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari per le eccezionali avversità atmosferiche del febbraio 2012», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2012, e della conseguente nota del capo dipartimento della Protezione civile circa le modalità di attivazione delle risorse pubbliche e private per l'emergenza neve, è disposto l'utilizzo del fondo di protezione civile per un importo di 100 milioni di euro per il 2012 a favore di province e comuni coinvolti nell'emergenza per il pagamento di servizi effettuati anche da soggetti privati per il soccorso e lo sgombero della neve nel periodo dal 31 gennaio 2012 al 18 febbraio 2012, Con ordinanza del capo dipartimento della Protezione civile verranno stabilite le modalità di erogazione, le forme di controllo ed i criteri di riparto delle somme sulla base dei livelli di precipitazione registrati. Per gli oneri necessari oltre lo stanziamento di cui sopra sulla base delle ricognizioni effettuate, gli enti locali soggetti al patto di stabilità interno sono autorizzati a pagare gli oneri assunti con i soggetti esterni esclusivamente per le spese di soccorso, sgombero neve e ripristino opere pubbliche danneggiate dall'evento calamitoso, nel limite di un importo complessivo di 100 milioni di euro per il 2012. È autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2012 da destinare per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati maggiormente danneggiati dalle eccezionali precipitazioni nevose nel periodo dal 31 gennaio 2012 al 18 febbraio 2012.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, nella misura di 200 milioni di euro per l'anno 2012, alla riduzione lineare delle voci di spesa indicate nell'elenco allegato alla legge 24 febbraio 1992, n. 225.
      3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui per l'anno 2012.
10. 02. Pizzolante.

      Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

Art. 10-bis.

      1. A seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 febbraio 2012 «Dichiarazione eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari per le eccezionali avversità atmosferiche del febbraio 2012», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2012, e della conseguente nota del capo dipartimento della Protezione civile circa le modalità di attivazione delle risorse pubbliche e private per l'emergenza neve, è disposto l'utilizzo del fondo di cui air articolo 2 per un importo di 50 milioni di euro per il 2012 a favore di province e comuni coinvolti nell'emergenza, per il pagamento di servizi effettuati anche da soggetti privati per il soccorso e lo sgombero della neve nel periodo dal 31 gennaio 2012 al 18 febbraio 2012. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabiliti le modalità di erogazione, le forme di controllo ed i criteri di riparto delle somme sulla base dei livelli di precipitazione registrati. Gli enti locali, in deroga al patto di stabilità interno, sono autorizzati a pagare gli oneri assunti con i soggetti esterni esclusivamente per le spese di soccorso, sgombero neve e ripristino opere pubbliche danneggiate dall'evento calamitoso, nel limite di un importo complessivo di 50 milioni di euro per il 2012. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alla copertura degli oneri derivanti dal presente comma, pari a 100 milioni di euro per il 2012, mediante la riduzione delle voci di spesa di parte corrente indicate nell'elenco di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
10. 014. Vannucci, Giovanelli, Marchioni, Brandolini.

      Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

Art. 10-bis.
(Semplificazione di procedure di autorizzazione).

      1. Al fine di favorire l'accelerazione dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture, anche di nuova costruzione, da realizzare nei comuni interessati dai fenomeni sismici iniziati il 20 maggio 2012, di cui air allegato 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, i termini previsti per la conclusione dei procedimenti di approvazione dei progetti, di localizzazione delle opere, nonché di VIA di cui alle normative regionali e nazionali vigenti, sono ridotti alla metà.
10. 04. Bertolini, Bocciardo, Stracquadanio.

      Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

Art. 10-bis.

      1. All'onere connesso col finanziamento degli interventi necessari per la riparazione ed il miglioramento sismico degli edifici gravemente danneggiati dal terremoto del 15 dicembre 2009 che ha colpito l'Umbria e per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 2009, si provvede con 45 milioni di euro per l'anno 2012 prelevati dal Fondo Nazionale di Protezione Civile determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d) della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il finanziamento è assegnato alla Regione Umbria ad integrazione del gettito derivante alla stessa dall'istituzione dell'imposta sulla benzina per autotrazione, prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera c) 158 e della legge 14 giugno 1990, n. 398, e dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 90, n. 17, già disposta con legge regionale 9 dicembre 2011 n. 17. La Regione Umbria è autorizzata ad utilizzare il finanziamento assegnato secondo criteri e modalità concordati col Dipartimento della Protezione Civile, con priorità per gli edifici comprendenti abitazioni di residenti ed attività produttive oggetto di ordinanza di sgombero, nonché per il Piano Integrato di Recupero della frazione di Spina del comune di Marsciano.
      2. All'onere derivante dal comma 1 pari a 45 milioni per l'anno 2012 si provvede con le risorse disponibili del Fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.
10. 07. Laffranco.

      Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

Art. 10-bis.

      1. I fabbricati dei comuni individuati ai sensi dell'ordinanza 3853 del 3 marzo del 2010 maggiormente danneggiati dal sisma del 15 dicembre 2009 che ha colpito la regione Umbria e per il quale è stato dichiarato lo stato d'emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 2009 in quanto inagibili totalmente o parzialmente sono esenti dall'applicazione dell'imposta municipale unica di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi.
      2. All'onere derivante dal comma 1 pari a 500 mila euro si provvede con le risorse disponibili del Fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.
10. 08. Laffranco.

      Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

Art. 10-bis.

      1. All'articolo 13, al comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono infine aggiunti i seguenti periodi: L'imposta non è dovuta per il biennio 2012 e 2013 per gli immobili accatastata nell'area interessata dal terremoto del maggio 2012 ovvero nelle province di Rovigo, Ferrara, Modena, Mantova, Reggio-Emilia e Bologna, e dichiarati inagibili. Al minor gettito derivante dalla disposizione, si provvede mediante pari riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente delle Missioni di spesa di ciascun Ministero.
10. 011. Montagnoli, Torazzi, Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Cambursano.

      Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

Art. 10-bis.
(Detraibilità delle spese per adeguamento livelli di sicurezza sismica degli edifici ubicati nelle zone colpite dai sisma del 20 e 29 maggio 2012).

      1. All'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, aggiungere infine le seguenti parole: «Le spese documentate, sostenute fino al 31 dicembre 2014, per gli interventi di cui al presente comma, sono detraibili dall'imposta lorda in misura pari al 50 per cento, nel limite complessivo massimo di 5 milioni di euro».
10. 012. Romani.

      Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

Art. 10-bis.
(Semplificazioni in materia di appalti).

      Il comma 28 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 è abrogato.
*10. 06. Marsilio.

      Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

Art. 10-bis.
(Semplificazioni in materia di appalti).

      Il comma 28 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 è abrogato.
*10. 09. Fava, Torazzi, Montagnoli, Fugatti, Forcolin, Comaroli.

      Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

Art. 10-bis.
(Semplificazioni in materia di appalti).

      Il comma 28 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 è abrogato.
*10. 013. Romani, Casero.

ART. 11.

      Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

Art. 11.
(Detrazioni per interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico).

      1. Per le spese documentate, sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2013, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. Restano ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato articolo 16-bis.
      2. All'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Per le spese sostenute dal 1o gennaio 2013 al 30 giugno 2013, fermi restando i valori massimi, le detrazioni spettano per una quota pari al 50 per cento delle spese stesse».
      3. Per le spese sostenute dal 1o luglio 2013 al 31 dicembre 2014, fermi restando i valori massimi, le detrazioni dall'imposta lorda di cui all'articolo 1, comma da 344 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche e integrazioni spettano per una quota pari al 50 per cento delle spese stesse.
      4. Per le spese sostenute dal P luglio 2013 al 31 dicembre 2014, fermi restando i valori massimi, le detrazioni dall'imposta lorda di cui all'articolo l, comma 345 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche e integrazioni spettano per una quota pari al 45 per cento delle spese stesse.
      5. Per le spese sostenute dal 1o luglio 2013 al 31 dicembre 2014, fermi restando i valori massimi, le detrazioni dall'imposta lorda di cui all'articolo 1, commi da 346 a 347 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche e integrazioni spettano per una quota pari al 40 per cento delle spese stesse.
      6. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'ultimo periodo è soppresso; la presente disposizione si applica a decorrere dalla scadenza delle detrazioni previste dal presente articolo da comma 2 a 5.
*11. 74. Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri, Poli, Delfino.

      Sostituirlo con il seguente:

Art. 11.
(Detrazioni per interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico).

      1. Per le spese documentate, sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2013, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. Restano ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato articolo 16-bis.
      2. All'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Per le spese sostenute dal 1o gennaio 2013 al 30 giugno 2013, fermi restando i valori massimi, le detrazioni spettano per una quota pari al 50 per cento delle spese stesse».
      3. Per le spese sostenute dal 1o luglio 2013 al 31 dicembre 2014, fermi restando i valori massimi, le detrazioni dall'imposta lorda di cui all'articolo 1, comma da 344 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche e integrazioni spettano per una quota pari al 50 per cento delle spese stesse.
      4. Per le spese sostenute dal 1o luglio 2013 al 31 dicembre 2014, fermi restando i valori massimi, le detrazioni dall'imposta lorda di cui all'articolo 1, comma 345 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche e integrazioni spettano per una quota pari al 45 per cento delle spese stesse.
      5. Per le spese sostenute dal 1o luglio 2013 al 31 dicembre 2014, fermi restando i valori massimi, le detrazioni dall'imposta lorda di cui all'articolo 1, commi da 346 a 347 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche e integrazioni spettano per una quota pari al 40 per cento delle spese stesse.
      6. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'ultimo periodo è soppresso; la presente disposizione si applica a decorrere dalla scadenza delle detrazioni previste dal presente articolo da comma 2 a 5.
*11. 1. Abrignani.

      Sostituirlo con il seguente:

Art. 11.
(Detrazioni per interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico).

      1. Per le spese documentate, sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2013, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. Restano ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato articolo 16-bis.
      2. All'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Per le spese sostenute dal 1o gennaio 2013 al 30 giugno 2013, fermi restando i valori massimi, le detrazioni spettano per una quota pari al 50 per cento delle spese stesse».
      3. Per le spese sostenute dal 1o luglio 2013 al 31 dicembre 2014, fermi restando i valori massimi, le detrazioni dall'imposta lorda di cui all'articolo 1, comma da 344 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche e integrazioni spettano per una quota pari al 50 per cento delle spese stesse.
      4. Per le spese sostenute dal 1o luglio 2013 al 31 dicembre 2014, fermi restando i valori massimi, le detrazioni dall'imposta lorda di cui all'articolo 1, comma 345 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche e integrazioni spettano per una quota pari al 45 per cento delle spese stesse.
      5. Per le spese sostenute dal 1o luglio 2013 al 31 dicembre 2014, fermi restando i valori massimi, le detrazioni dall'imposta lorda di cui all'articolo 1, commi da 346 a 347 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche e integrazioni spettano per una quota pari al 40 per cento delle spese stesse.
      6. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'ultimo periodo è soppresso; la presente disposizione si applica a decorrere dalla scadenza delle detrazioni previste dal presente articolo da comma 2 a 5.
*11. 4. Romani.

      Sostituire l'articolo 11 con il seguente:

Art. 11.
(Detrazioni per interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico).

      1. Per le spese documentate, sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2013, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. Restano ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato articolo 16-bis.
      2. All'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Per le spese sostenute dal 1o gennaio 2013 ai 30 giugno 2013, fermi restando i valori massimi, le detrazioni spettano per una quota pari al 50 per cento delle spese stesse».
      3. Per le spese sostenute dal 1o luglio 2013 al 31 dicembre 2014, fermi restando i valori massimi, le detrazioni dall'imposta lorda di cui all'articolo 1, comma da 344 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche e integrazioni spettano per una quota pari al 50 per cento delle spese stesse.
      4. Per le spese sostenute dal 1o luglio 2013 al 31 dicembre 2014, fermi restando i valori massimi, le detrazioni dall'imposta lorda di cui all'articolo 1, comma 345 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche e integrazioni spettano per una quota pari al 45 per cento delle spese stesse.
      5. Per le spese sostenute dal 1o luglio 2013 al 31 dicembre 2014, fermi restando i valori massimi, le detrazioni dall'imposta lorda di cui all'articolo 1, commi da 346 a 347 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche e integrazioni spettano per una quota pari ai 40 per cento delle spese stesse.
      6. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'ultimo periodo è soppresso; la presente disposizione si applica a decorrere dalla scadenza delle detrazioni previste dal presente articolo da comma 2 a 5.
*11. 5. Froner.

      Sostituire l'articolo 11 con il seguente:

Art. 11.
(Detrazioni per interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico).

      1. Per le spese documentate, sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2013, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. Restano ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato articolo 16-bis.
      2. All'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Per le spese sostenute dal 1o gennaio 2013 al 30 giugno 2013, fermi restando i valori massimi, le detrazioni spettano per una quota pari al 50 per cento delle spese stesse».
      3. Per le spese sostenute dal 1o luglio 2013 al 31 dicembre 2014, fermi restando i valori massimi, le detrazioni dall'imposta lorda di cui all'articolo 1, comma da 344 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche e integrazioni spettano per una quota pari al 50 per cento delle spese stesse.
      4. Per le spese sostenute dal 1o luglio 2013 al 31 dicembre 2014, fermi restando i valori massimi, le detrazioni dall'imposta lorda di cui all'articolo 1, comma 345 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche e integrazioni spettano per una quota pari ai 45 per cento delle spese stesse.
      5. Per le spese sostenute dal 1o luglio 2013 al 31 dicembre 2014, fermi restando i valori massimi, le detrazioni dall'imposta lorda di cui all'articolo 1, commi da 346 a 347 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche e integrazioni spettano per una quota pari al 40 per cento delle spese stesse.
      6. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'ultimo periodo è soppresso; la presente disposizione si applica a decorrere dalla scadenza delle detrazioni previste dal presente articolo da comma 2 a 5.
*11. 6. Marsilio.

      Sostituire l'articolo 11 con il seguente:

Art. 11.
(Detrazioni per interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico).

      1. Per le spese documentate, sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2013, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. Restano ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato articolo 16-bis.
      2. All'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Per le spese sostenute dal 1o gennaio 2013 al 30 giugno 2013, fermi restando i valori massimi, le detrazioni spettano per una quota pari al 50 per cento delle spese stesse».
      3. Per le spese sostenute dal 1o luglio 2013 al 31 dicembre 2014, fermi restando i valori massimi, le detrazioni dall'imposta lorda di cui all'articolo 1, comma da 344 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche e integrazioni spettano per una quota pari al 50 per cento delle spese stesse.
      4. Per le spese sostenute dal 1o luglio 2013 al 31 dicembre 2014, fermi restando i valori massimi, le detrazioni dall'imposta lorda di cui all'articolo 1, comma 345 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche e integrazioni spettano per una quota pari al 45 per cento delle spese stesse.
      5. per le spese sostenute dal 1o luglio 2013 al 31 dicembre 2014, fermi restando i valori massimi, le detrazioni dall'imposta lorda di cui all'articolo 1, commi da 346 a 347 della legge 27 dicembre 2006, a 296, e successive modifiche e integrazioni spettano per una quota pari al 40 per cento delle spese stesse.
      6. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'ultimo periodo è soppresso; la presente disposizione si applica a decorrere dalla scadenza delle detrazioni previste dai presente articolo da comma 2 a 5.
*11. 9. Giovanni Fava, Montagnoli, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Torazzi.

      Sostituirlo con il seguente:

Art. 11.

      1. All'articolo 16-bis, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: «Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro» sono sostituite dalle seguenti; «Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 50 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro».
      2. Dagli interventi che si possono realizzare ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono ad ogni modo esclusi quelli che comportino il miglioramento dell'efficienza energetica negli edifici.
      3. All'articolo 16-bis del lesto unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 10, sono aggiunti i seguenti:
      «10-bis. Per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore o uguale rispetto ai valori riportati nelle tabelle presenti nell'allegato A del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico dell'11 marzo 2005 e successive modificazioni, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro.
      10-ter. Per le spese documentate relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2 K, della Tabella 2 dell'allegato B del decreto del Ministero dello sviluppo economico dell'11 marzo 2005 e successive modificazioni.
      10-quater. Per le spese documentate relative all'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro.
      10-quinquies. Per le spese documentate per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle spese per interventi di sostituzione di scaldaacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.
      10-sexies. Le detrazioni spettanti ai sensi dei commi da 10-bis a 10-quinquies sono ripartite in dieci quote annuali di pari importo. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all'articolo 29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

      4. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo denominato «Fondo per le ristrutturazioni e l'efficienza energetica» per la copertura delle spese derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 3.
      5. I commi 1 e 3 si applicano fino alla concorrenza delle disponibilità annue del fondo di cui al comma 4.
      6. Al fondo di cui al comma 4 confluiscono:

          a) nel limite di 1.300 milioni di euro per il periodo 2012-2015, le risorse derivanti dalla riduzione per il medesimo imporlo dei finanziamenti previsti per la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina ai sensi dell'articolo 4, comma 4-quater del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, della legge 3 agosto 2009, n. 102;

          b) il 50 per cento delle maggiori entrate annue relative all'IRPEF e all'IVA derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 3, al netto delle detrazioni IRPEF già autorizzate negli anni precedenti.

      7. L'eventuale eccedenza di importi non utilizzati nell'anno di riferimento, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono riportati all'anno successivo.
      8. A decorrere dall'anno 2016, agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 2 e 3 si provvede ai sensi della lettera d), del comma 3. dell'articolo 11, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica).
      9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
11. 3. Lanzarin, Guido Dussin, Togni, Alessandri, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Fugatti.

      Sostituirlo con il seguente:

Art. 11.

      1. Per le spese documentate, sostenute, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2013, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. Restano ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato articolo 16-bis, ad eccezione di quanto previsto al comma 5 del medesimo articolo che deve intendersi abrogato.
      2. All'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Per le spese sostenute dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2013, con incremento dei valori massimi pari al 100 per cento, le detrazioni spettano per una quota pari al 50 per cento delle spese stesse».
      3. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'ultimo periodo è soppresso; la presente disposizione si applica a decorrere dal gennaio 2012.
      4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano sia alle persone fisiche che alle persone giuridiche. Per le persone giuridiche la detrazione prevista al comma 1 spetta fino ad un ammontare complessivo delle spese documentate non superiore a 192.000 euro per un'unità immobiliare.
11. 2. Bernardo.

      Sostituirlo con il seguente:

Art. 11.

      Per le spese documentate, sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccetto gli interventi disciplinati ai sensi dell'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»; successivamente modificato dal Decreto Ministeriale 11 marzo 2008 «Attuazione dell'articolo 1, comma 24, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 per la definizione dei limiti di fabbisogno di energia primaria annuo e di trasmittanza termica ai fini dell'applicazione dei commi 344 e 345 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296»; spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. Restano ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato articolo 16-bis; le detrazioni vengono estese ai detentori di patrimoni immobiliari relativamente agli interventi sugli immobili facenti parte del loro patrimonio.
      2. All'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 20, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Per le spese sostenute dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2020, fermi restando i valori massimi, le detrazioni spettano per una quota pari al 50 per cento delle spese stesse». La detrazione spettante ai sensi del presente comma è ripartita, a richiesta del contribuente, in cinque o dieci quote annuali di pari importo; le detrazioni vengono estese ai detentori di patrimoni immobiliari relativamente agli interventi sugli immobili facenti parte del loro patrimonio nonché alle installazioni di schermature solari mobili poste all'esterno della superficie vetrata purché dotate di sistemi di controllo e comando automatici basati sulla rilevazione della radiazione solare incidente».
      3. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'ultimo periodo è soppresso; la presente disposizione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2012.
11. 8. Pagano.

      Sostituirlo con il seguente:

Art. 11.

      Per le spese documentate, sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccetto gli interventi disciplinati ai sensi dell'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»; successivamente modificato dal Decreto Ministeriale 11 marzo 2008 «Attuazione dell'articolo 1, comma 24, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 per la definizione dei limiti di fabbisogno di energia primaria annuo e di trasmittanza termica ai fini dell'applicazione dei commi 344 e 345 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296»; spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. Restano ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato articolo 16-bis; le detrazioni vengono estese ai detentori di patrimoni immobiliari relativamente agli interventi sugli immobili facenti parte del loro patrimonio.
      2. All'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Per le spese sostenute dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2020, fermi restando i valori massimi, le detrazioni spettano per una quota pari al 50 per cento delle spese stesse». La detrazione spettante ai sensi del presente comma è ripartita, a richiesta del contribuente, in cinque o dieci quote annuali di pari importo; le detrazioni vengono estese ai detentori di patrimoni immobiliari relativamente agli interventi sugli immobili facenti parte del loro patrimonio nonché alle installazioni di schermature solari mobili poste all'esterno della superficie vetrata purché dotate di sistemi di controllo e comando automatici basati sulla rilevazione della radiazione solare incidente.
11. 7. Pagano.

      Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
      1. Per le spese documentate, sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2013, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari ai 40 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. Restano ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato articolo 16-bis.
      2. All'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Per le spese sostenute dal V gennaio 2013 al 31 dicembre 2013, ivi comprese quelle relative agli interventi di adeguamento e miglioramento antisismico degli edifici di proprietà privata, fermi restando i valori massimi, le detrazioni spettano per una quota pari al 60 per cento delle spese stesse. La detrazione d'imposta sul reddito di cui al periodo precedente è riconosciuta ai soggetti titolari di reddito di impresa per le spese sostenute dal l’’ gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 nel limite massimo di spesa pari a 8 milioni di euro per il 2013, 80 milioni di euro per il 2014 e 50 milioni di euro per ciascun anno dal 2015 al 2024.
      2-bis. Agli oneri derivanti dalle modifiche di cui al comma 2 e pari a complessivi 8 milioni nel 2013, 180 milioni nel 2014 e 100 milioni di euro dal 2015 al 2024 si provvede mediante le minori spese derivanti dalle modifiche al comma 1 e mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 2-ter e dal comma 2-quater.
      2-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato adotta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, misure in materia di giochi pubblici finalizzate ad assicurare, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, maggiori entrate in misura non inferiore a 8 milioni di euro per l'anno 2013 e non inferiore a 100 milioni di euro per ciascun anno dal 2014 al 2025.
      2-quater. Per l'anno d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio provvedimento, d'intesa con l'Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 31 dicembre 2013, ridetermina la misura dell'addizionale erariale della tassa automobilistica di cui al secondo periodo del comma 21 dell'articolo 23 del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, come modificato dal decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, modalità e termini disapplicazione della medesima in modo da garantire un gettito aggiuntivo non inferiore a 80 milioni per l'anno 2014.
11. 11. Realacci, Mariani, Bratti, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

      Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
      1. Per le spese documentate, sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccetto gli interventi disciplinati ai sensi dell'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»; successivamente modificato dal Decreto Ministeriale 11 marzo 2008 «Attuazione dell'articolo 1, comma 24, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 per la definizione dei limiti di fabbisogno di energia primaria annuo e di trasmittanza termica ai fini dell'applicazione dei commi 344 e 345 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296», spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. Restano ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato articolo 16-bis; le detrazioni vengono estese ai detentori di patrimoni immobiliari relativamente agli interventi sugli immobili facenti parte del loro patrimonio.
      2. All'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Per le spese sostenute dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2020, fermi restando i valori massimi, le detrazioni spettano per una quota pari al 50 per cento delle spese stesse». La detrazione spettante ai sensi del presente comma è ripartita a richiesta del contribuente, in cinque o dieci quote annuali di pari importo; le detrazioni vengono estese ai detentori di patrimoni immobiliari relativamente agli interventi sugli immobili facenti parte del loro patrimonio nonché alle installazioni di schermature solari mobili poste all'esterno della superficie vetrata purché dotate di sistemi di controllo e comando automatici gasati sulla rilevazione della radiazione solare incidente.
11. 10. Lanzarin, Guido Dussin, Montagnoli, Fugatti, Comaroli, Forcolin, Torazzi, Fava.

      Apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, sostituire le parole: «e fino al 30 giugno 2013» con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2013» e dopo le parole: «Restano ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato articolo 16-bis aggiungere le seguenti: «ad eccezione di quanto previsto ai comma 5 del medesimo articolo che deve intendersi abrogato»;

          b) al comma 2, sostituire le parole: «e fino al 30 giugno 2013, fermi restando i valori massimi» con le seguenti: «e fino al 31 dicembre 2013, con incremento dei valori massimi pari al 100 per cento»;

          c) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
      «3-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano sia alle persone fisiche che alle persone giuridiche. Per le persone giuridiche la detrazione prevista al comma 1 spetta fino ad un ammontare complessivo delle spese documentate non superiore a 192.000 euro per un'unità immobiliare».
11. 26. Antonino Foti.

      Ai commi 1 e 2, sostituire le parole: fino al 30 giugno 2013 con le seguenti: fino al 31 dicembre 2013.

      Conseguentemente all'articolo 31, dopo il comma 5, inserire il seguente:
      5-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2013, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie «money transfer» ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari al 2 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 5 euro. L'imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati dai cittadini dell'Unione europea nonché per quelli effettuali verso i Paesi dell'Unione europea. Sono esentati i trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale.
      5-ter. Al fine di accelerare e semplificare l'organizzazione degli ambiti territoriali e determinare un risparmio di spesa, e tenuro conto di quanto previsto dall'articolo 23, comma 22, del decreto-legge 6 ducembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in relazione a qualsiasi carica, ufficio o organo di natura elettiva di un ente territoriale non previsto dalla Cosituzione, che può essere fonte di alcuna forma di remunerazione, indennità o gettone di presenza, la Provincia autonoma di Trento provvede, nell'ambiti della propria autonomia statutaria, a ridurre la titolarità di cariche all'interno dell'ente Comunità di Valle, arrivando anche a prevedere eventualmente la abrogazione del predetto ente.
11. 12. Forcolin, Torazzi, Montagnoli, Comaroli, Fava, Fugatti.

      Al comma 1, sopprimere le parole: , comma 1.
*11. 14. Iannuzzi, Margiotta, Mariani, Bratti, benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Marantelli, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

      Al comma 1, sopprimere le parole: , comma 1.
*11. 15. Antonio Pepe.

      Al comma 1, sopprimere le parole: , comma 1.
*11. 16. Romani, Lazzari, Saglia.

      Al comma 1, sopprimere le parole: , comma 1.
*11. 21. Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

      Al comma 1, dopo le parole: di cui all'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aggiungere le seguenti: e per quelle relative all'acquisto, al montaggio e all'installazione di mobili fissi finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione,.
**11. 17.    Abrignani.

      Al comma 1, dopo le parole: di cui all'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aggiungere le seguenti: e per quelle relative all'acquisto, al montaggio e all'installazione di mobili fissi finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione,.
**11. 18.    Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri, Poli, Delfino.

      Al comma 1, dopo le parole: di cui all'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aggiungere le seguenti: e per quelle relative all'acquisto, al montaggio e all'installazione di mobili fissi finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione,.
**11. 20.    Romani.

      Al comma 1, dopo le parole: di cui all'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aggiungere le seguenti: e per quelle relative all'acquisto, al montaggio e all'installazione di mobili fissi finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione,.
**11. 23.    Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Montagnoli.

      Al comma 1, dopo le parole: di cui all'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aggiungere le seguenti: e per quelle relative all'acquisto, al montaggio e all'installazione di mobili fissi finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione,.
**11. 27.    Milanato.

      Al comma 1, dopo le parole: imposta lorda pari al sostituire la parola 50 con la seguente: 45.

      Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole quota pari al sostituire la parola 50 con la seguente: 55.
*11. 24.    Saglia, Bernardo.

      Al comma 1, sostituire le parole 50 per cento con le seguenti: 45 per cento.

      Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 55 per cento.
*11. 25.    Berardi.

      Al comma 1 sostituire la parola 50 con la seguente: 45.
11. 22.    Mosella.

      Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:
      Fino al 30 giugno 2013, la misura si applica anche alla sostituzione delle parti in legno montate fisse su misura.

      Conseguentemente all'articolo 69, al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

          a-bis) quanto a 80 milioni di euro per l'anno 2013 e 160 milioni a decorrere dal 2014, che aumentano a 140 milioni di euro per l'anno 2013 e 220 milioni di euro a decorrere dal 2013 ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto, mediante corrispondente riduzione delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C) allegata alla legge 12 novembre 2012, n. 183.

      Sono conseguentemente modificate le cifre indicate nel primo periodo del comma 2.
11. 34.    Lupi, Bernardo, Saglia, Lazzari.

      Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:
      Fino al 30 giugno 2013, la misura si applica anche alla sostituzione delle parti in legno montate fisse su misura.
11. 33.    Lupi, Bernardo, Saglia, Lazzari.

      Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:
      Per le spese documentate sostenute per le medesime finalità prima dell'entrata in vigore del presente decreto e nei limiti dell'ammontare ivi definito, spetta una detrazione dell'imposta lorda pari al 36 per cento.
11. 32.    Lovelli.

      Al comma 1, dopo le parole: Restano ferme inserire le seguenti: , in quanto compatibili con il presente decreto,.

      Dopo il comma 3 inserire il seguente:
      3-bis. La detrazione per interventi di ristrutturazione ed efficientamento energetico di cui ai precedenti commi spetta anche per le spese sostenute nel medesimo periodo di cui al comma 1 relative agli interventi sulle unità immobiliari adibite a strutture ricettive turistiche.
11. 13.    Marchioni, Froner, Lulli.

      Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e la considerazione autonoma delle spese relative ai lavori sulle parti comuni in relazione al calcolo del tetto massimo di spesa.
11. 28.    Zeller, Brugger.

      Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
      1-bis. Le detrazioni delle spese di cui all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano fino al limite del 50 per cento ai redditi d'impresa turistico alberghiera, ivi compresi quelli derivanti dal turismo termale e giovanile, prodotti nelle regioni Obiettivo convergenza, con riferimento ad interventi di adeguamento alle condizioni di sicurezza, igiene, sostenibilità ambientale, ivi inclusi gli investimenti in nuovi macchinari, apparecchiature e software, nonché adeguamento agli standard di qualità definiti dal Ministro con delega per il turismo d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
      1-ter. Le agevolazioni di cui al precedente comma si applicano agli interventi su immobili strumentali all'esercizio dell'attività imprenditoriale, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 1 milione di euro.
      1-quater. Le misure di cui ai commi 1-bis e 1-ter si applicano anche nel restante territorio nazionale entro i limiti previsti dall'Unione europea in materia di aiuti di Stato.
      1-quinquies. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro dello Sviluppo Economico, sono definite le modalità applicative della presente disposizione, anche ai sensi di quanto previsto in materia di risorse finanziarie da destinare al turismo dall'articolo 19-bis del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.
      1-sexies. L'incentivo fiscale è revocato se il beneficiario cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio d'impresa prima del quinto periodo di imposta successivo all'acquisto.
      1-septies. Agli oneri derivanti dalle detrazioni previste dai precedenti commi, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2012, a 100 milioni nel 2013 e a 80 milioni di euro a decorrere dal 2014, si fa fronte mediante le maggiori entrate derivanti dal comma successivo.
      Il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato adotta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, misure in materia di giochi pubblici finalizzate ad assicurare, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, maggiori entrate in misura non inferiore a 20 milioni di euro per l'anno 2012, a 100 milioni per l'anno 2013 e a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.
11. 29.    Zeller, Brugger.

      Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
      1-bis. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la detrazione di cui al comma 1 si applica anche alle spese sostenute per i medesimi interventi effettuati sugli alloggi di edilizia residenziale pubblica e sulle loro pertinenze, di proprietà degli ex Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, regolarmente assegnati, concessi in locazione a titolo di abitazione principale, sia ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, se le spese sono sostenute dal conduttore, sia ai fini dell'imposta sul reddito delle società, se le spese sono sostenute dagli Istituti medesimi. Per gli ex Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, l'ammontare complessivo delle spese ammissibili ai fini della detrazione di cui al comma 1 è riferito distintamente a ciascun alloggio ad uso abitativo di proprietà o in gestione dell'Istituto medesimo.
      1-ter. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni dei commi da 344 a 349 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e del comma 1-bis dell'articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, si applicano anche con riferimento alle spese sostenute per i medesimi interventi effettuati sugli alloggi di edilizia residenziale pubblica e sulle loro pertinenze, di proprietà degli ex Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, regolarmente assegnati, concessi in locazione a titolo di abitazione principale, sia ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, se le spese sono sostenute dal conduttore, sia ai fini dell'imposta sul reddito delle società, se le spese sono sostenute dagli Istituti medesimi.
      1-quater. La detrazione di cui al comma 1 si applica alle spese sostenute per gli interventi di ristrutturazione effettuati su unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurale, possedute o detenute e sulle loro pertinenze, purché non di lusso ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969.
11. 35.    Rubinato.

      Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
      1-bis. All'articolo 16-bis, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta la seguente lettera:

          «l-bis) interventi straordinari di demolizione e ricostruzione, con ampliamento entro il limite del 35 per cento della volumetria esistente, di edifici a destinazione residenziale effettuati con finalità di miglioramento della qualità architettonica, dell'efficienza energetica ed utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e secondo criteri di sostenibilità ambientale, sulla base della normativa regionale emanata in ottemperanza all’“Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Stato, regioni e gli enti locali, sull'atto concernente misure per il rilancio dell'economia attraverso l'attività edilizia”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2009. In tal caso l'agevolazione spetta in proporzione alla volumetria esistente prima dell'intervento.».
*11. 30.    Abrignani.

      Dopo il comma 1 inserire il seguente:
      1-bis. All'articolo 16-bis, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta la seguente lettera:

          «l-bis) interventi straordinari di demolizione e ricostruzione, con ampliamento entro il limite del 35 per cento della volumetria esistente, di edifici a destinazione residenziale effettuati con finalità di miglioramento della qualità architettonica, dell'efficienza energetica ed utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e secondo criteri di sostenibilità ambientale, sulla base della normativa regionale emanata in ottemperanza all’“Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Stato, regioni e gli enti locali, sull'atto concernente misure per il rilancio dell'economia attraverso l'attività edilizia”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2009. In tal caso l'agevolazione spetta in proporzione alla volumetria esistente prima dell'intervento.».
*11. 36.    Milanato.

      Dopo il comma 1 inserire il seguente:
      1-bis. All'articolo 16-bis, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta la seguente lettera:

          «l-bis) interventi straordinari di demolizione e ricostruzione, con ampliamento entro il limite del 35 per cento della volumetria esistente, di edifici a destinazione residenziale effettuati con finalità di miglioramento della qualità architettonica, dell'efficienza energetica ed utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e secondo criteri di sostenibilità ambientale, sulla base della normativa regionale emanata in ottemperanza all’“Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Stato, regioni e gli enti locali, sull'atto concernente misure per il rilancio dell'economia attraverso l'attività edilizia”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2009. In tal caso l'agevolazione spetta in proporzione alla volumetria esistente prima dell'intervento.».
*11. 38.    Fava, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Montagnoli, Fugatti.

      Dopo il comma 1 inserire il seguente:
      1-bis. All'articolo 16-bis, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta la seguente lettera:

          «l-bis) interventi straordinari di demolizione e ricostruzione, con ampliamento entro il limite del 35 per cento della volumetria esistente, di edifici a destinazione residenziale effettuati con finalità di miglioramento della qualità architettonica, dell'efficienza energetica ed utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e secondo criteri di sostenibilità ambientale, sulla base della normativa regionale emanata in ottemperanza all’“Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Stato, regioni e gli enti locali, sull'atto concernente misure per il rilancio dell'economia attraverso l'attività edilizia”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2009. In tal caso l'agevolazione spetta in proporzione alla volumetria esistente prima dell'intervento.».
*11. 39.    Lazzari, Bernardo.

      Dopo il comma 1 inserire il seguente:
      1-bis. All'articolo 16-bis, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta la seguente lettera:

          «l-bis) interventi straordinari di demolizione e ricostruzione, con ampliamento entro il limite del 35 per cento della volumetria esistente, di edifici a destinazione residenziale effettuati con finalità di miglioramento della qualità architettonica, dell'efficienza energetica ed utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e secondo criteri di sostenibilità ambientale, sulla base della normativa regionale emanata in ottemperanza all’“Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Stato, regioni e gli enti locali, sull'atto concernente misure per il rilancio dell'economia attraverso l'attività edilizia”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2009. In tal caso l'agevolazione spetta in proporzione alla volumetria esistente prima dell'intervento.».
*11. 40.    Romani.

      Dopo il comma 1 inserire il seguente:
      1-bis. All'articolo 16-bis, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta la seguente lettera:

          «l-bis) interventi straordinari di demolizione e ricostruzione, con ampliamento entro il limite del 35 per cento della volumetria esistente, di edifici a destinazione residenziale effettuati con finalità di miglioramento della qualità architettonica, dell'efficienza energetica ed utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e secondo criteri di sostenibilità ambientale, sulla base della normativa regionale emanata in ottemperanza all’“Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Stato, regioni e gli enti locali, sull'atto concernente misure per il rilancio dell'economia attraverso l'attività edilizia”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2009. In tal caso l'agevolazione spetta in proporzione alla volumetria esistente prima dell'intervento.».
*11. 41.    Torazzi, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Fava.

      Dopo il comma 1 inserire il seguente:
      1-bis. All'articolo 16-bis, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta la seguente lettera:

          «l-bis) interventi straordinari di demolizione e ricostruzione, con ampliamento entro il limite del 35 per cento della volumetria esistente, di edifici a destinazione residenziale effettuati con finalità di miglioramento della qualità architettonica, dell'efficienza energetica ed utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e secondo criteri di sostenibilità ambientale, sulla base della normativa regionale emanata in ottemperanza all’“Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Stato, regioni e gli enti locali, sull'atto concernente misure per il rilancio dell'economia attraverso l'attività edilizia”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2009. In tal caso l'agevolazione spetta in proporzione alla volumetria esistente prima dell'intervento.».
*11. 42.    Barani.

      Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
      1-bis. All'articolo 16-bis, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta la seguente lettera:

          «l-bis) interventi straordinari di demolizione e ricostruzione, con ampliamento entro il limite del 35 per cento della volumetria esistente, di edifici a destinazione residenziale effettuati con finalità di miglioramento della qualità architettonica, dell'efficienza energetica ed utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e secondo criteri di sostenibilità ambientale, sulla base della normativa regionale emanata in ottemperanza all'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Stato, regioni e gli enti locali, sull'atto concernente misure per il rilancio dell'economia attraverso l'attività edilizia, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2009. In tal caso l'agevolazione spetta in proporzione alla volumetria esistente prima dell'intervento.».
*11. 43.    Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri, Poli, Delfino.

      Dopo il comma 1, inserire il seguente:
      1-bis. All'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, apportare la seguente modifica:

          dopo il comma 1, inserire il seguente:
      «1-bis. La detrazione di cui al comma 1 è estesa agli esercizi alberghieri».
11. 37.    Pizzolante.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1-bis. All'articolo 1, comma 345 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sostituire le parole: «fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro» con le parole: «fino a un valore massimo pari al minore tra 60.000 euro e l'importo corrispondente al 55 per cento di una spesa sostenuta pari a 440 euro per metro quadrato di infisso».
11. 31. Mosella.

      Dopo il comma 1, inserire il seguente:
      1-bis. La detrazione si applica anche alle spese sostenute per i medesimi interventi effettuati sugli alloggi di edilizia residenziale pubblica e sulle loro pertinenze, di proprietà degli Istituti Autonomi Case Popolari comunque denominati, regolarmente assegnati, concessi in locazione a titolo di abitazione principale, sia ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, se le spese sono sostenute dal locatario, sia ai fini dell'imposta del reddito delle società, se le spese sono sostenute dagli Istituiti Autonomi Case Popolari comunque denominati.
11. 44. Braga, Mariani, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

      Sostituire il comma 2 con il seguente:
      2. Il comma 48 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 è soppresso e così sostituito:
      48. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella misura ivi prevista, anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2013. Le disposizioni di cui al citato comma 347 si applicano anche alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. La detrazione spettante ai sensi del presente comma è ripartita in dieci quote annuali di pari importo. È facoltà del contribuente richiedere che la detrazione sia ripartita in cinque quote annuali di pari importo. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all'articolo 29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertilo, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

      Conseguentemente all'articolo 31, dopo il comma 5, inserire il seguente:
      5-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2013, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie «money transfer» ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari al 2 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 5 euro. L'imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati dai cittadini dell'Unione europea nonché per quelli effettuati verso i Paesi dell'Unione europea. Sono esentati i trasferimenti effettuali da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale.
11. 46. Forcolin, Fava, Fugatti, Torazzi, Montagnoli, Comaroli.

      Sostituire il comma 2 con il seguente:
      2. All'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, le parole «entro il 31 dicembre 2012» sono sostituite dalle parole «nel 2012 e negli anni successivi. II diritto alla detrazione di cui al precedente periodo spetta agli interventi attuati nel rispetto dell'articolo 15 del decreto legislativo del 3 marzo 2011 n. 28, laddove applicabile».

      Conseguentemente all'articolo 69, al comma 2 dopo la lettera b) inserire la seguente:

          b-bis) agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2 dell'articolo 11 si provvede a valere sul gettito delle componenti tariffarie del gas naturale come previsto dall'articolo 28 del decreto legislativo del 3 marzo 2011 n. 28. A tale fine entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità con le quali l'Autorità per l'energia elettrica e il gas reperisce le risorse necessarie, a valere sui consumi civili non inferiori ai 480 standard metri cubi annui e fermi restando i benefici riconosciuti dal decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio 2009, n. 2. Le suddette risorse sono trasferite sull'apposito capitolo del Bilancio dello Stato, istituito dal Ministro dell'Economia e delle Finanze.
11. 48. Realacci.

      Sostituire il comma 2, con il seguente:
      2. All'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, apportare le seguenti modifiche:

          a) i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti: «Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella misura ivi prevista, anche alle spese sostenute a decorrere dall'anno 2012. Per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013, fermi restando i valori massimi, le previste detrazioni del 55 per cento, sono ripartite, su richiesta, in cinque quote ammali di pari importo»;

          b) al quarto periodo, premettere le seguenti parole: «Dal 1o luglio 2013».

      Conseguentemente, all'articolo 69, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
      2-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 11, comma 2, si provvede nell'ambito delle maggiori risorse conseguenti all'aumento delle aliquote di cui al successivo comma 2-ter.
      2-ter. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, apportare le seguenti modifiche:

          alla lettera a) le parole «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «14,6 per cento»;

          alla lettera b) le parole «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti «13,6 per cento»;

          alla lettera c) le parole «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti «12,6 per cento»;

          alla lettera d) le parole «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti «11 per cento»;

          alla lettera e) le parole «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti «10 per cento».
11. 47. Cimadoro, Borghesi, Messina, Barbato.

      Sostituire il comma 2 con il seguente:
      2. All'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, le parole «entro il 31 dicembre 2012» sono sostituite dalle parole «nel 2012 e negli anni successivi», il diritto alla detrazione di cui al comma 1 spetta agli interventi attuati nel rispetto dell'articolo 15 del decreto legislativo del 3 marzo 2011 n. 28, laddove applicabile. Le risorse necessarie alla copertura della presente misura vengono reperite a valere sul gettito delle componenti tariffarie del gas naturale come previsto dall'articolo 28 del decreto legislativo del 3 marzo 2011 n. 28. A tale fine entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, vengono stabiliti i criteri e le modalità con le quali l'Autorità per l'energia elettrica e il gas reperisce le risorse necessarie, a valere sui consumi civili non inferiori ai 480 standard metri cubi annui e fermi restando i benefici riconosciuti dal decretò legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio 2009, n. 2. Le suddette risorse sono trasferite sull'apposito capitolo del Bilancio dello Stato, istituito dal Ministro dell'Economia e delle Finanze.
11. 45. Bratti.

      Al comma 2, sostituire le parole: Per le spese sostenute dal 1o gennaio 2013 al 30 giugno 2013, fermi restando i valori massimi, le detrazioni spettano per una quota pari al 50 per cento delle spese stesse con le seguenti: Per le spese sostenute dal 1o gennaio 2013 al 30 giugno 2013, fermi restando i valori massimi, le detrazioni spettano per una quota pari al 55 per cento delle spese stesse, fatto salvo quanto previsto dal periodo successivo. Per le spese sostenute ai sensi del comma 344, a decorrere dal 1o gennaio 2013 la detrazione spetta per una quota pari al 65 per cento delle spese stesse.
11. 50. Mosella, Fabbri.

      Al comma 2, dopo le parole: fermi restando i valori massimi, le detrazioni spettano per una quota pari al sopprimere la parola: 50 e sostituirla con la seguente: 55.
11. 49. Cambursano.

      Al comma 2, dopo le parole: pari al 50 per cento delle spese stesse aggiungere le seguenti: sempreché siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 1, comma 348, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
11. 19. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

      Al comma 2 aggiungere, in fine, i seguenti periodi:
      Fermi restando i requisiti previsti dalla legislazione vigente, a decorrere dal 1o luglio 2013 le agevolazioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, spettano a condizione che il contribuente presenti all'Enea – secondo le modalità e i termini già definiti dal decreto ministeriale 19 febbraio 2007, recante «Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente», ai sensi dell'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pubblicato nella gazzetta ufficiale 26 febbraio 2007, n. 47 –, apposita dichiarazione, asseverata da un tecnico abilitato, attestante l'effettivo raggiungimento dei livelli di prestazione energetica nonché il risparmio energetico effettivamente conseguito, come definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il medesimo decreto ministeriale definisce le modalità e i termini per la presentazione della citata certificazione, nonché l'entità dell'agevolazione spettante ai contribuenti, sulla base della prestazione energetica asseverata nella predetta dichiarazione.
11. 54. Mosella Fabbri.

      Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
      2-bis. Dal 1o gennaio 2013, nel limite annuale delle risorse di cui all'articolo 69, commi 2-bis e 2- ter del presente decreto, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 100.000 euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono l'immobile sulla base di un titolo idoneo, effettuate per interventi relativi all'adozione di misure di adeguamento antisismico nel rispetto della normativa vigente, e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica sulle parti strutturali. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali dei singoli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente, e comprendere gli interi edifici. Detta detrazione spetta altresì per le spese sostenute per i controlli di sicurezza statica degli immobili, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione.
      2-ter. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 16-bis, comma 1, sopprimere la lettera i).

      Conseguentemente all'articolo 69, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
      2-bis. A copertura delle risorse di cui all'articolo 11, commi 2-bis e 2-ter del presente decreto, si provvede nei limiti delle maggiori risorse conseguenti all'aumento delle aliquote di cui al successivo comma 2-ter.
      2-ter. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, apportare le seguenti modifiche:

          alla lettera a) le parole «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «14,6 per cento»;

          alla lettera b) le parole «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti «13,6 per cento»;

          alla lettera c) le parole «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti «12,6 per cento»;

          alla lettera d) le parole «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti «11 per cento»;

          alla lettera e) le parole «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti «10 per cento».
11. 51. Cimadoro, Messina, Barbato, Borghesi.

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
      2-bis. Dal 1o gennaio 2013, nel limite annuale delle risorse di cui all'articolo 69, commi 2-bis e 2-ter del presente decreto, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella misura ivi prevista, anche alle spese effettuate sugli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli ex Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, regolarmente assegnati, concessi in locazione, ai fini dell'imposta sul reddito delle società, per le spese sostenute dai suddetti Istituti.

      Conseguentemente all'articolo 69, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
      2-bis.
A copertura delle risorse di cui all'articolo 11, comma 2-bis, si provvede nei limiti delle maggiori risorse conseguenti all'aumento delle aliquote di cui al successivo comma 2-ter.
      2-ter. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, apportare le seguenti modifiche:

          alla lettera a) le parole «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «14,6 per cento»;

          alla lettera b) le parole «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti «13,6 per cento»;

          alla lettera c) le parole «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti «12,6 per cento»;

          alla lettera d) le parole «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti «11 per cento»;

          alla lettera e) le parole «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti «10 per cento».
11. 53. Cimadoro, Borghesi, Messina, Barbato.

      Dopo il comma 2, inserire il seguente:
      2-bis.
Le detrazioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 possono essere ripartite, su richiesta del contribuente, in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

      Conseguentemente all'articolo 31, dopo il comma 5, inserire il seguente:
      5-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2013, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie «money transfer» ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari al 2 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 5 euro. L'imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati dai cittadini dell'Unione europea nonché per quelli effettuati verso i Paesi dell'Unione europea. Sono esentati i trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale.
11. 56. Forcolin, Montagnoli, Comaroli, Fava, Fugatti, Torazzi.

      Dopo il comma 2 inserire il seguente:
      2-bis. Nel caso di impianti di riscaldamento centralizzati, le disposizioni del comma 2 si applicano in seguito air adozione di sistemi di termoregolazione degli ambienti con contabilizzazione autonoma del calore proveniente da impianti termici a servizio di più unità immobiliari, al fine di favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso la suddivisione delle spese per la climatizzazione invernale in base ai consumi effettivi di ciascuna unità. La regolazione climatica deve essere indipendente per singolo ambiente o per singola unità immobiliare e,ove possibile, assistita da compensazione climatica. La contabilizzazione deve poter individuare i consumi di energia termica utile per singola unità immobiliare e deve essere effettuata anche per i consumi di acqua calda sanitaria, ove questa è prodotta centralmente, attraverso l'individuazione dei consumi volontari di energia termica utile.
11. 52. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

      Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
      2-bis. L'Agenzia delle entrate predispone un piano straordinario di controlli, da effettuarsi con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente, sulle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 1, comma 345 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
11. 55. Mosella, Fabbri.

      Dopo il comma 2, inserire il seguente:
      2-bis. Possono fruire della detrazione d'imposta gli Istituti Autonomi Case Popolari comunque denominati e trasformati dalle Regioni, a prescindere dallo statuto dei singoli enti, per gli interventi effettuati sugli alloggi concessi in locazione e regolarmente assegnati.
11. 57. Braga, Mariani, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

      Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
      3-bis. All'articolo 1 del decreto legislativo 20 giugno 2005 n. 122 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma lettera a) dopo le parole «la persona fisica» si aggiunge «che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta e»;

          b) al primo comma sostituire l'attuale disposizione di cui alla lettera d) con la seguente nuova disposizione: «d) per “immobili da costruire”: gli edifici che siano ancora da edificare e/o ristrutturare ovvero che siano in corso di costruzione e/o ristrutturazione e per i quali non sia ancora stato formalmente richiesto il rilascio del certificato di agibilità. Ai fini della presente norma si intendono da ristrutturare o in corso di ristrutturazione gli edifici sui quali debbano essere eseguiti o sono in corso di esecuzione interventi di ristrutturazione così come definiti dall'articolo 3, comma primo, lettera d) decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380;»;

          c) al primo comma dopo la lettera d) si aggiunge il seguente nuovo periodo: «e) per “acconto e/o corrispettivo”: ogni somma, valore o corrispettivo, sia in denaro che in natura, che sia versato dall'acquirente al costruttore per l'acquisto di un immobile da costruire in data anteriore a quella di stipula del contratto che determina il trasferimento della proprietà.

      3-ter. All'articolo 2 del decreto legislativo 20 giugno 2005 n. 122 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il primo comma viene sostituito dalla seguente nuova disposizione: «1. All'atto del versamento di ogni acconto e/o corrispettivo ante stipula, il costruttore è obbligato a procurare il rilascio ed a consegnare all'acquirente una fideiussione di importo corrispondente olle somme e/o al valore del bene che il costruttore ha riscosso e/o acquisito. Restano comunque esclusi i contributi pubblici già assistiti da autonoma garanzia. Nel caso siano previsti più versamenti a titolo di acconto e/o corrispettivo onte stipula, prima dell'atto di trasferimento della proprietà, la fideiussione già rilasciata può essere sostituita dalla fideiussione successiva se la stessa viene rilasciata a garanzia di tutte le somme e/o valori sino a quel momento riscossi dal costruttore.»;

          b) il secondo comma viene sostituito dalla seguente nuova disposizione: «2. Il rilascio e la consegna della fideiussione possono essere omessi, se a ciò acconsente l'acquirente, nel caso di versamento di acconti e/o corrispettivi ante stipula contestuale o successivo alla sottoscrizione di preliminare da trascrivere presso i Registri Immobiliari.».

      3-quater. All'articolo 3 del decreto legislativo 20 giugno 2005 n. 122 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma le parole «di cui all'articolo 107» sono sostituite dalle parole «di cui all'articolo 106»;

          b) all'articolo 4 del decreto legislativo 20 giugno 2005 n. 122 sono apportate le seguenti modificazioni:

          «c) nel primo comma dopo la parola «il costruttore» si aggiunge: «che abbia riscosso dall'acquirente acconti e/o corrispettivi ante stipula per l'acquisto di un immobile da costruire».

      3-quinquies. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 20 giugno 2005 n. 122 è inserito il seguente nuovo articolo:

      «Art. 4-bis. – (Sanzioni). – 1. Per le violazioni agli obblighi di consegna della polizza fideiussorio di cui all'articolo 2 primo comma (e salvo il caso in cui tale consegna possa essere omessa ai sensi del medesimo articolo 2 secondo comma) e di consegna della polizza assicurativa indennitaria decennale di cui all'articolo 4, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 5 per cento del prezzo di trasferimento. In caso di due o più violazioni, riferite al medesimo immobile, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo.
      2. Alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, od esclusione del pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della medesima legge n. 689 del 1981, e successive modificazioni. All'accertamento e al provvedimento di irrogazione della sanzione, su segnalazione di chiunque vi abbia interesse, provvedono gli agenti di polizia locale addetti al comune in cui si trova ubicato l'immobile oggetto del contratto. L'ordinanza ingiunzione è emessa dal sindaco del comune.
      3. Avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria è ammesso ricorso ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, da presentare al tribunale del luogo in cui è ubicato l'immobile oggetto del contratto, entro trenta giorni dallo notifica dell'ordinanza-ingiunzione. Non può essere concessa la sospensione amministrativa dell'efficacia del provvedimento.
      4. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai presente orticolo sono destinati per i quattro quinti ad alimentare il Fondo di solidarietà di cui all'articolo 12 e per un quinto al comune in cui si trova ubicato l'immobile oggetto del contratto.
      5. L'intero importo della sanzione amministrativa pecuniaria è versato al comune che ha irrogato la sanzione. Il comune, entro sessanta giorni dal versamento, provvede al versamento al Fondo di solidarietà della quota a esso spettante ai sensi del comma 5.».

      3-sexies. L'articolo 5 del decreto legislativo 20 giugno 2005 n. 122 viene sostituito con al seguente nuova disposizione:

      «Art. 5. – (Verifiche in sede di stipula dell'otto traslativo). – 1. Il Notaio, in sede di stipula dell'atto di trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento relativamente ad immobile per il quale il costruttore abbia già riscosso dall'acquirente acconti e/o corrispettivi ante stipula risultanti dalla dichiarazione sostitutiva di otto di notorietà da riprodurre in atto ai sensi dell'articolo 35, comma 22, legge 4 agosto 2006 n. 248 convertito con decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223 ovvero da atti trascritti presso i RR.II., è tenuto a verificare:

          l'adempimento da parte del costruttore dell'obbligo di consegna della fideiussione di cui all'articolo 2 primo comma ovvero, nel caso di cui all'articolo 2, secondo comma, l'avvenuta stipula di un preliminare trascritto;

          l'adempimento da porte del costruttore dell'obbligo di consegna della polizza assicurativa indennitaria decennale emessa ai sensi dell'articolo 4;

          ovvero, in caso di mancato adempimento di uno o di entrambi detti obblighi, l'avvenuto assolvimento, da parte del costruttore, della sanzione amministrativa prevista dal precedente articolo 4-bis.

      2. In caso di esito positivo dello verifica, nell'atto di trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento dovranno essere riportati:

          gli estremi della polizza fideiussoria di cui all'articolo 2 primo comma ovvero, nel caso di cui all'articolo 2 secondo comma, gli estremi del preliminare trascritto;

          gli estremi della polizza assicurativa indennitaria decennale emessa ai sensi dell'articolo 4;

          gli estremi della ricevuta di pagamento della sanzione di cui all'articolo 4-bis nel caso di mancato rilascio o della polizza fideiussoria o della polizza assicurativa indennitaria decennale.

      3. In caso di esito negativo della verifica di cui al comma 1, per mancata consegna della fideiussione (o per mancata stipula del preliminare trascritto) o per mancata consegna della polizza assicurativa indennitaria decennale o per mancato pagamento della sanzione amministrativo, il Notaio può comunque ricevere l'atto traslativo ma è tenuto a segnalare, entro i quindici giorni successivi, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'inadempimento del costruttore al Sindaco del Comune ove è ubicato l'immobile trasferito, trasmettendo copia autentica in carta semplice del contratto stipulato. In questo caso la sanzione di cui al precedente articolo 4-bis è aumentata del 50 per cento.
      4. L'acquirente non può rinunciare alle tutele previste dal presente decreto; ogni causa contraria è nulla e deve intendersi come non apposta».

      3-septies. All'articolo 6 del decreto legislativo 20 giugno 2005 n. 122 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) nel primo comma il primo periodo da «Il contratto preliminare» a «devono contenere» è sostituito dalla seguente disposizione: «Il contratto preliminare ed ogni altro contratto che sia comunque diretto al successivo acquisto in capo ad un acquirente della proprietà o di altro diritto reale su un immobile da costruire devono contenere:»;

          b) nel primo comma, il punto g), è sostituito dalla seguente disposizione: «g) gli estremi della fideiussione di cui all'articolo 2, primo comma, qualora in occasione della stipula del preliminare l'acquirente debba procedere al versamento a favore del costruttore di acconti e/o altri corrispettivi ante stipula; nel caso di cui all'articolo 2 comma secondo, in luogo degli estremi della polizza il preliminare dovrà riportare la dichiarazione con la quale l'acquirente acconsente a che sia omessa la consegna della fideiussione;»;

          c) nel primo comma, dopo il punto l) è aggiunta la seguente disposizione: «Nel contratto preliminare deve essere specificato se l'atto definitivo comportante il trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento debba essere stipulato prima o dopo la formazione (anche per silenzio assenso) della dichiarazione agibilità e a chi, pertanto, farà carico l'onere di curare il rilascio dell'agibilità.»;

          d) nel secondo comma, dopo il punto b) è aggiunta la seguente disposizione: «c) un prospetto contenente tutte le informazioni utili riguardanti l'efficienza energetica dell'immobile con indicazione della classe di prestazione energetica prevista per l'immobile stesso.
      Possono essere contenute anziché nel corpo del contratto in apposito prospetto allegato al contratto medesimo le informazioni di cui sub c) e sub d)».

      3-octies. All'articolo 8 del decreto legislativo 20 giugno 2005 n. 122 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo il primo comma si aggiunge il seguente nuovo secondo comma:
      «2. La disposizione di cui al precedente comma 1 si applica ai contratti stipulati tra “acquirente” e “costruttore” (così come definiti al precedente articolo 1, comma primo, lettera a) e lettera b), e sempreché il costruttore, anteriormente alla stipula della compravendita, abbia riscosso “acconti e/o corrispettivi ante stipula” (così come definiti al precedente art 1, primo comma, lettera e)»;

          b) dopo il nuovo secondo comma si aggiunge il seguente nuovo terzo comma:
      «3. La disposizione di cui al precedente comma 1 non si applica agli atti traslativi posti in essere nell'ambito di procedure concorsuali».

      3-novies. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al secondo comma dell'articolo 2775-bis dopo le parole «non è opponibile» si aggiungono le seguenti parole: «ai creditori garantiti da ipoteca iscritta anteriormente alla data di trascrizione del preliminare.»;

          b) al terzo comma dell'articolo 2645-2«bis dopo le parole «entro tre anni dalla trascrizione predetta» si aggiungono le seguenti: «ovvero entro cinque anni se trattasi di preliminare avente per oggetto un immobile da costruire così come definito dall'articolo 1, comma primo, lettera d) decreto legislativo 20 giugno 2005 n. 122.

      3-decies (Disposizione transitoria). La disciplina prevista dagli articoli 2, 3 e 4, nel testo vigente sino alla data di entrata in vigore della presente legge, si applica ai contratti aventi ad oggetto il trasferimento non immediato della proprietà o di altro diritto reale di godimento di immobili per i quali il permesso di costruire o altra denuncia o provvedimento abilitativo sia stato richiesto successivamente al 21 luglio 2005 e prima della data di entrata in vigore della presente legge.
      2. La disciplina prevista dagli articoli 2, 3, 4, 4bis, 5, 6,1, 8 nel testo modificato o inserito con la presente legge, si applica ai contratti aventi ad oggetto immobili per i quali il permesso di costruire o altra denuncia o provvedimento abilitativo sia stato richiesto successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
11. 63. Cesario.

      Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
      3-bis. Per le unità locali delle imprese localizzate nei comuni di cui all'allegato 1) del decreto-legge 74/2012, il volume degli investimenti realizzati nel periodo d'imposta 2012 e 2013, è escluso dall'imposizione del reddito d'impresa, di cui all'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 secondo le seguenti percentuali:

          a) fino al 50 per cento:

              1) del costo di costruzione di nuovi immobili sostituzione di fabbricati distrutti o gravemente lesionati, e che richiedano la demolizione, a causa degli eventi sismici. Sono ammissibili anche i contratti di locazione finanziaria;

              2) del valore di acquisto di attrezzature, impianti e macchinari beni strumentali, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuova fabbricazione;

          b) fino al 30 per cento dei costi di ristrutturazione e messa in sicurezza di immobili lesionati o costi connessi agli investimenti finalizzati al superamento degli standard di sicurezza di cui alla normativa vigente.

      3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis sono cumulabili con i criteri di ammortamento.
      3-quater. L'investimento immobiliare di cui al comma 3-bis, è limitato ai beni strumentali per natura e il beneficio fiscale di cui al comma 1 si applica a tutte le attività produttive e agricole.
      3-quinquies. Con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono adottate le disposizioni applicative necessarie all'attuazione dei commi da 3-bis a 3- quater.
      3-sexies. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.
11. 58. Marchignoli, Lenzi.

      Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
      3-bis. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, il secondo e terzo periodo del comma 9 sono così sostituiti: «Le disposizioni del presente comma non si applicano qualora si adottino generatori di calore a condensazione che, per i valori di emissioni nei prodotti della combustione, appartengano alla classe meno inquinante prevista dalla norme tecniche UNI EN 297 e/o UNI EN 483, ed esclusivamente nei casi di sostituzione di generatori di calore per riscaldamento autonomo, di ristrutturazioni in tutto od in parte degli impianti termici individuali appartenenti ad uno stesso edificio o di trasformazioni da impianto termico centralizzato a impianti individuali. Non si applicano inoltre nei casi di impianti termici individuali realizzati dai singoli previo distacco dall'impianto centralizzato e di nuove installazioni di impianti termici individuali in edificio assoggettato dalla legislazione nazionale o regionale vigente a categorie di intervento di tipo conservativo. Resta ferma anche per le disposizioni del presente articolo l'inapplicabilità agli apparecchi non considerati impianti termici in base alla vigente normativa in tema di efficienza energetica degli edifici».
*11. 59. Barani.

      Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
      3. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, il secondo e terzo periodo del comma 9 sono così sostituiti: «Le disposizioni del presente comma non si applicano qualora si adottino generatori di calore a condensazione che, per i valori di emissioni nei prodotti della combustione, appartengano alla classe meno inquinante prevista dalla norme tecniche UNI EN 297 e/o UNI EN 483, ed esclusivamente nei casi di sostituzione di generatori di calore per riscaldamento autonomo, di ristrutturazioni in tutto od in parte degli impianti termici individuali appartenenti ad uno stesso edificio o di trasformazioni da impianto termico centralizzato a impianti individuali. Non si applicano inoltre nei casi di impianti termici individuali realizzati dai singoli previo distacco dall'impianto centralizzato e di nuove installazioni di impianti termici individuali in edificio assoggettato dalla legislazione nazionale o regionale vigente a categorie di intervento di tipo conservativo. Resta ferma anche per le disposizioni del presente articolo l'inapplicabilità agli apparecchi non considerati impianti termici in base alla vigente normativa in tema di efficienza energetica degli edifici».
*11. 70. Lazzari.

      Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
      3-bis. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, il secondo e terzo periodo del comma 9 sono così sostituiti: «Le disposizioni del presente comma non si applicano qualora si adottino generatori di calore a condensazione che, per i valori di emissioni nei prodotti della combustione, appartengano alla classe meno inquinante prevista dalla norme tecniche UNI EN 297 e/o UNI EN 483. ed esclusivamente nei casi di sostituzione di generatori di calore per riscaldamento autonomo, di ristrutturazioni in tutto od in parte degli impianti termici individuali appartenenti ad uno stesso edificio o di trasformazioni da impianto termico centralizzato a impianti individuali. Non si applicano inoltre nei casi di impianti termici individuali realizzati dai singoli previo distacco dall'impianto centralizzato e di nuove installazioni di impianti termici individuali in edificio assoggettato dalla legislazione nazionale o regionale vigente a categorie di intervento di tipo conservativo. Resta ferma anche per le disposizioni del presente articolo l'inapplicabilità agli apparecchi non considerati impianti termici in base alla vigente normativa in tema di efficienza energetica degli edifici».
*11. 71. Saglia, Bernardo.

      Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
      3-bis. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, il secondo e terzo periodo del comma 9 sono così sostituiti: «Le disposizioni del presente comma non si applicano qualora si adottino generatori di calore a condensazione che, per i valori di emissioni nei prodotti della combustione, appartengano alla classe meno inquinante prevista dalla norme tecniche UNI EN 297 e/o UNI EN 483, ed esclusivamente nei casi di sostituzione di generatori di calore per riscaldamento autonomo, di ristrutturazioni in tutto od in parte degli impianti termici individuali appartenenti ad uno stesso edificio o di trasformazioni da impianto termico centralizzato a impianti individuali. Non si applicano inoltre nei casi di impianti termici individuali realizzati dai singoli previo distacco dall'impianto centralizzato e di nuove installazioni di impianti termici individuali in edificio assoggettato dalla legislazione nazionale o regionale vigente a categorie di intervento di tipo conservativo. Resta ferma anche per le disposizioni del presente articolo l'inapplicabilità agli apparecchi non considerati impianti termici in base alla vigente normativa in tema di efficienza energetica degli edifici».
*11. 65. Froner.

      Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
      3-bis. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, il secondo e terzo periodo del comma 9 sono così sostituiti: «Le disposizioni del presente comma non si applicano qualora si adottino generatori di calore a condensazione che, per i valori di emissioni nei prodotti della combustione, appartengano alla classe meno inquinante prevista dalla norme tecniche UNI EN 297 e/o UNI EN 483, ed esclusivamente nei casi di sostituzione di generatori di calore per riscaldamento autonomo, di ristrutturazioni in tutto od in parte degli impianti termici individuali appartenenti ad uno stesso edificio o di trasformazioni da impianto termico centralizzato a impianti individuali. Non si applicano inoltre nei casi di impianti termici individuali realizzati dai singoli previo distacco dall'impianto centralizzato e di nuove installazioni di impianti termici individuali in edificio assoggettato dalla legislazione nazionale o regionale vigente a categorie di intervento di tipo conservativo. Resta ferma anche per le disposizioni del presente articolo l'inapplicabilità agli apparecchi non considerati impianti termici in base alla vigente normativa in tema di efficienza energetica degli edifici».
*11. 67. Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi.

      Dopo il comma 3, aggiungere ii seguente:
      3-bis. La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui all'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, compete anche per le spese relative alle misure di manutenzione e salvaguardia di boschi, nonché per la creazione o la riqualificazione di aree verdi private, fino all'importo complessivo di euro 100 mila. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma».
**11. 60. Santori.

      Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
      3-bis. La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero edilizio, di cui all'articolo 16-bis del decreto del Presidente della dicembre 1986, n. 917, compete anche per le spese relative manutenzione e salvaguardia di boschi, nonché per la creazione o la di aree verdi private, fino all'importo complessivo di euro 100 mila. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di disposizioni del presente comma.
**11. 62. Delfino, Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

      Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
      3-bis. La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui all'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, compete anche per le spese relative alle misure di manutenzione e salvaguardia di boschi, nonché per la creazione o la riqualificazione di aree verdi private, fino all'importo complessivo di euro 100 mila. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma».
**11. 66. Romani.

      Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
      3-bis. Al numero 122) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «ad alto rendimento» sono aggiunte le seguenti: «o da fonti non rinnovabili effettuate nell'ambito di Contratti Servizio Energia “Plus”, di cui al decreto legislativo n. 115 del 2008 allegato II, punto b). Tale agevolazione non è cumulabile con il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 349, della legge n. 296 del 2006».
*11. 64. Di Biagio, Raisi, Scanderebech.

      Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
      3-bis. Al numero 122) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «ad alto rendimento» sono aggiunte le seguenti: «o da fonti non rinnovabili effettuate nell'ambito di Contratti Servizio Energia “Plus”, di cui al decreto legislativo n. 115 del 2008 allegato II, punto b. Tale agevolazione non è cumulabile con il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 349, della legge n. 296 del 2006».
*11. 73. Saglia, Bernardo.

      Dopo il comma 3, inserire il seguente:
      3-bis. All'articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente delle Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «ivi compresi mobili e le parti in legno montati fissi su misura. All'onere, valutato in 540 milioni di euro per l'anno 2013, 1.2 miliardi di euro per l'anno 2014, 1,6 miliardi di euro per l'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni, per i medesimi anni, del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
11. 68. Caparini, Togni, Fugatti, Comaroli, Montagnoli, Forcolin, Torazzi, Fava.

      Dopo il comma, 3 aggiungere il seguente:
      3-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 211, n. 214, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
      4-bis. In caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al precedente comma 4 la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare. In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.
11. 61. Fugatti, Fava, Torazzi, Montagnoli, Comaroli, Forcolin.

      Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
      3-bis. Per le spese documentate sostenute al fine dell'adeguamento antisismico degli edifici adibiti ad attività di impresa spetta una detrazione di imposta lorda pari al 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. Il beneficio di cui al periodo sopra riportato è fruibile nei comuni classificati di sismicità 1 e 2, ed è subordinato alla esecuzione dei lavori e delle opere in conformità alle norme tecniche stabilite dalla legislazione antisismica nonché, per l'intera durata del beneficio, alla completa copertura assicurativa dell'edificio contro il rischio di calamità naturali ed eventi tellurici.
11. 69. Strizzolo.

      Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Esenzione IMU invenduto per tre anni).

      1. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 9-bis è sostituito dal seguente:
      «9-bis. Sono esclusi dall'imposta i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori».

      2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 35 milioni di euro per ciascun anno 2012, 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
11. 01. Margiotta, Iannuzzi, Mariani, Bratti, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Marantelli, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

      Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis..
(Esenzione IMU invenduto per tre anni)

      1. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 9-bis è sostituito dal seguente:
      «9-bis. Sono esclusi dall'imposta i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori».
*11. 05. Antonio Pepe.

      Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis..
(Esenzione IMU invenduto per tre anni)

      1. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 9-bis è sostituito dal seguente:
      «9-bis. Sono esclusi dall'imposta i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori».
*11. 025. Romani, Lazzari, Saglia.

      Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis..
(Esenzione IMU invenduto per tre anni)

      1. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 9-bis è sostituito dal seguente:
      «9-bis. Sono esclusi dall'imposta i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori».
*11. 019. Marsilio.

      Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. 11-bis..
(Esenzione IMU invenduto per tre anni)

      1. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 9-bis è sostituito dal seguente:
      «9-bis. Sono esclusi dall'imposta i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori».
*11. 022. Lanzarin, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Fugatti.

      Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Detrazione imposte compravendita abitazioni fino a 200.000 euro).

      1. Per le imposte di registro di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131, e per l'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relative a compravendite di unità abitative di importo pari o inferiore a 200.000 euro, spetta una detrazione totale dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, calcolata su un valore fino a 100.000 euro. La detrazione spettante ai sensi del presente comma è ripartita in dieci quote annuali di pari importo.
      2. La detrazione di cui al comma 1 è riconosciuta per gli atti d'acquisto delle unità abitative stipulati dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge fino al 30 giugno 2013.
**11. 02. Margiotta, Iannuzzi, Mariani, Bratti, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Marantelli, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

      Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Detrazione imposte compravendita abitazioni fino a 200.000 euro).

      1. Per le imposte di registro di cui all'articolo 1 del decreto dei Presidente della Repubblica 25 aprile 1986, n. 131, e per l'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relative a compravendite di unità abitative di importo pari o inferiore a 200.000 euro, spetta una distrazione totale dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, calcolata su un valore fino a 100.000 euro. La detrazione spettante ai sensi del presente comma è ripartita in dieci quota annuali di pari importo.
      2. La detrazione di cui al comma 1 è riconosciuta per gli atti d'acquisto delle unità abitative stipulati dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge fino al 30 giugno 2013.
**11. 06. Antonio Pepe.

      Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Detrazione imposte compravendita abitazioni fino a 200.000 euro).

      1. Per le imposte di registro di cui all'articolo 1 del decreto dei Presidente della Repubblica 25 aprile 1986, n. 131, e per l'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relative a compravendite di unità abitative di importo pari o inferiore a 200.000 euro, spetta una distrazione totale dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, calcolata su un valore fino a 100.000 euro. La detrazione spettante ai sensi del presente comma è ripartita in dieci quota annuali di pari importo.
      2. La detrazione di cui al comma 1 è riconosciuta per gli atti d'acquisto delle unità abitative stipulati dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge fino al 30 giugno 2013.
**11. 015. Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

      Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Detrazione imposte compravendita abitazioni fino a 200.000 euro).

      1. Per le imposte di registro di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 aprile 1986, n. 131, e per l'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relative a compravendite di unità abitative di importo pari o inferiore a 200.000 euro, spetta una distrazione totale dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, calcolata su un valore fino a 100.000 euro. La detrazione spettante ai sensi del presente comma è ripartita in dieci quota annuali di pari importo.
      2. La detrazione di cui al comma 1 è riconosciuta per gli atti d'acquisto delle unità abitative stipulati dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge fino al 30 giugno 2013.
**11. 024. Romani, Lazzari, Saglia.

      Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Detrazione imposte compravendita abitazioni fino a 200.000 euro).

      1. Per le imposte di registro di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1986, n. 131, e per l'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relative a compravendite di unità abitative di importo pari o inferiore a 200.000 euro, spetta una detrazione totale dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, calcolata su un valore pari al cinquanta per cento del corrispettivo di acquisto. La detrazione spettante ai sensi del presente comma è ripartita in dieci quota annuali di pari importo.
      2. La detrazione di cui al comma 1 è riconosciuta per gli atti d'acquisto delle unità abitative stipulati dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge fino al 30 giugno 2013.
**11. 016. Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

      Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Riduzione dell'incidenza fiscale nella fase di produzione edile).

      1. I trasferimenti di beni immobili compresi in piani urbanistici attuativi, comunque denominati, sono soggetti all'imposta di registro ed alle imposte ipotecaria e catastale in misure fissa, a condizione che l'intervento cui è finalizzato il trasferimento venga completato entro dieci anni dalla stipula dell'atto.
      2. Nel testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, all'articolo 1 della Tariffa, parte I, l'ultimo periodo è soppresso.
      3. Nel testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, all'articolo 1-bis, della Tariffa, sono soppresse le parole «, ovvero che importano il trasferimento di proprietà, la costituzione a il trasferimento di diritti immobiliari attinenti ad immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione dei programmi di edilizia residenziale comunque denominati».
      4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate poste in essere a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione a decorrere dalla stessa data.
*11. 03.    Iannuzzi, Margiotta, Mariani, Bratti, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Marantelli, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

      Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Riduzione dell'incidenza fiscale nella fase di produzione edile).

      1. I trasferimenti di beni immobili compresi in piani urbanistici attuativi, comunque denominati, sono soggetti all'imposta di registro ed alle imposte ipotecaria e catastale in misure fissa, a condizione che l'intervento cui è finalizzato il trasferimento venga completato entro dieci anni dalla stipula dell'atto.
      2. Nel testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, all'articolo 1 della Tariffa, parte I, l'ultimo periodo è soppresso.
      3. Nel testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, all'articolo 1-bis, della Tariffa, sono soppresse le parole «, ovvero che importano il trasferimento di proprietà, la costituzione a il trasferimento di diritti immobiliari attinenti ad immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione dei programmi di edilizia residenziale comunque denominati».
      4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate poste in essere a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione a decorrere dalla stessa data.
*11. 07.    Antonio Pepe.

      Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Riduzione dell'incidenza fiscale nella fase di produzione edile).

      1. I trasferimenti di beni immobili compresi in piani urbanistici attuativi, comunque denominati, sono soggetti all'imposta di registro ed alle imposte ipotecaria e catastale in misure fissa, a condizione che l'intervento cui è finalizzato il trasferimento venga completato entro dieci anni dalla stipula dell'atto.
      2. Nel testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, all'articolo 1 della Tariffa, parte I, l'ultimo periodo è soppresso.
      3. Nel testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, all'articolo 1-bis, della Tariffa, sono soppresse le parole «, ovvero che importano il trasferimento di proprietà, la costituzione a il trasferimento di diritti immobiliari attinenti ad immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione dei programmi di edilizia residenziale comunque denominati».
      4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate poste in essere a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione a decorrere dalla stessa data.
*11. 026.    Romani, Lazzari, Saglia.

      Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Riduzione dell'incidenza fiscale nella fase di produzione edile).

      1. I trasferimenti di beni immobili compresi in piani urbanistici attuativi, comunque denominati, sono soggetti all'imposta di registro ed alle imposte ipotecaria e catastale in misure fissa, a condizione che l'intervento cui è finalizzato il trasferimento venga completato entro dieci anni dalla stipula dell'atto.
      2. Nel testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, all'articolo 1 della Tariffa, parte I, l'ultimo periodo è soppresso.
      3. Nel testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, all'articolo 1-bis, della Tariffa, sono soppresse le parole «, ovvero che importano il trasferimento di proprietà, la costituzione a il trasferimento di diritti immobiliari attinenti ad immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione dei programmi di edilizia residenziale comunque denominati».
      4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate poste in essere a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione a decorrere dalla stessa data.
*11. 023.    Lanzarin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Fugatti, Forcolin.

      Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Responsabilità solidale negli appalti di opere e servizi).

      All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il comma 28, come modificato dall'articolo 2, comma 5-bis del decreto-legge 2 marzo 2012, n.16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è sostituito dal seguente:
      «28. In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, al versamento all'erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, relativi ai lavoratori impiegati nell'ambito dell'appalto. La responsabilità solidale non opera, qualora il committente imprenditore, o datore di lavoro, e l'appaltatore, acquisiscano, dal responsabile dell'adempimento, il modello di pagamento unificato, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n.241, unitamente ad un'autodichiarazione, resa dal medesimo soggetto ai sensi del decreto del Presidente delle Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, attestante che, con detto modello, si è provveduto al versamento delle ritenute sui redditi dei lavoratori dipendenti impiegati nell'ambito dell'appalto, li committente imprenditore, o datore di lavoro, e l'appaltatore, responsabili in solido, possono in ogni caso eccepire il beneficio della preventiva escussione del patrimonio del responsabile dell'inadempimento. La responsabilità solidale non si applica relativamente al pagamento delle sanzioni civili, di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento.»
11. 04.    Mariani, Bratti, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

      Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Incentivi fiscali per le imprese - Detassazione del reddito d'impresa).

      1. È escluso dall'imposizione del reddito di impresa il 50 per cento del volume degli investimenti funzionali all'esercizio dell'impresa realizzati nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e per due periodi di imposta successivi.
      2. Per investimento si intende la realizzazione nel territorio dello Stato di nuovi impianti, il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali, apparecchiature e macchinari nuovi, anche mediante contratti di locazione finanziaria.
      3. Con successivo decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legge, saranno stabilite le modalità applicative della disposizione.
*11. 08.    Bernardo.

      Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Incentivi fiscali per le imprese - Detassazione del reddito d'impresa).

      1. È escluso dall'imposizione del reddito di impresa il 50 per cento del volume degli investimenti funzionali all'esercizio dell'impresa realizzati nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e per due periodi di imposta successivi.
      2. Per investimento si intende la realizzazione nel territorio dello Stato di nuovi impianti, il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali, apparecchiature e macchinari nuovi, anche mediante contratti di locazione finanziaria.
      3. Con successivo decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legge, saranno stabilite le modalità applicative della disposizione.
*11. 011.    Antonino Foti.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Detrazioni per interventi di ristrutturazioni in aree a rischio sismico).

      1. Dall'1 gennaio 2013, nel limite delle risorse di cui all'articolo 69, commi 2-bis e 2-ter del presente decreto, per gli interventi sostenuti e documentati finalizzati all'adeguamento antisismico, nel rispetto della normativa vigente, di immobili, interi edifici, ubicati in comuni ad elevato rischio sismico, e situati nelle zone 1 e 2, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 75 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 100.000 euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti. Le previste detrazioni sono ripartite in dieci quote annuali di pari importo.

      Conseguentemente all'articolo 69, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
      2-bis. A copertura delle risorse di cui all'articolo 11-bis, si provvede nei limiti delle maggiori risorse conseguenti all'aumento delle aliquote di cui al successivo comma 1-ter.
      2-ter. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, apportare le seguenti modifiche:

          alla lettera a) le parole «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «14,6 per cento»;

          alla lettera b) le parole «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti «13,6 per cento»;

          alla lettera c) le parole «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti «12,6 per cento»;

          alla lettera d) le parole «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti «11 per cento»;

          alla lettera e) le parole «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti «10 per cento».
11. 013.    Messina, Cimadoro.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Iva agevolata sulle ristrutturazioni edilizie).

      1. L'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota agevolata del 10 per cento prevista per prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui al comma 1, lettera b), articolo 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e sue successive modificazioni, si applica anche ai materiali o ai beni fomiti, per le suddette finalità, da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori, nonché ai materiali o ai beni acquistati direttamente dal committente dei lavori medesimi.
11. 012.    Messina, Cimadoro, Barbato.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Agenzia per le risorse minerarie ed energetiche e per la sicurezza delle attività estrattive).

      1. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituita l'Agenzia per le risorse minerarie ed energetiche e per la sicurezza delle attività estrattive, di seguito denominata «Agenzia», sottoposta all'indirizzo e alla sorveglianza del medesimo Ministero, con l'obiettivo di valorizzare le risorse naturali del sottosuolo, nonché di garantire la salute dei lavoratori nel settore e la sicurezza delle attività estrattive. Sono trasferite all'Agenzia le competenze e le risorse umane e strumentali anche degli uffici anche periferici della Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche del Dipartimento per l'energia del Ministero dello sviluppo economico. Sono, altresì, trasferite all'Agenzia le relative risorse finanziarie.
      2. L'Agenzia, entro il 31 marzo di ogni anno, presenta al Ministero dello sviluppo economico una relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente, con particolare riguardo all'effettuazione di verifiche e di ispezioni relative alla sicurezza. Nella relazione l'Agenzia può segnalare l'opportunità di modifiche alla normativa di settore, soprattutto in relazione alle necessità di assicurare elevati standard di sicurezza delle attività estrattive.
      3. L'Agenzia, articolata in una sede centrale e in sedi periferiche, coordina e gestisce le attività di controllo, verifica e collaudo degli impianti di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi nel territorio e in mare.
      4. Le sedi saranno ubicate tenendo conto dei territori ove si svolgono le attività di cui al comma 3.
      5. L'Agenzia svolge le seguenti funzioni:

          a) controllo delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi svolte dai titolari di permessi di prospezione e ricerca e di concessioni di coltivazione;

          b) organizzazione e svolgimento dell'attività ispettiva relativa alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in materia di verifiche, sicurezza degli impianti, collaudi, prevenzione di infortuni, sicurezza e salute dei lavoratori, anche con riferimento all'applicazione delle norme di polizia mineraria, sia in terraferma che in mare;

          c) controllo e ottimizzazione della gestione tecnica della coltivazione dei giacimenti di idrocarburi e verifica della produzione;

          d) partecipazione ai programmi di gestione integrata delle emergenze rilevanti e coordinamento dei procedimenti amministrativi e autorizzativi delle attività di competenza delle amministrazioni locali;

          e) monitoraggio dei tempi di svolgimento dei procedimenti di cui alla lettera d);

          f) esercizio di poteri sostitutivi.

      6. L'Agenzia è organizzata nelle seguenti aree di attività:

          a) gestione delle risorse del sottosuolo: struttura organizzativa competente in materia di studi, ricerche relative ai giacimenti e ai loro prodotti, alle analisi chimiche e mineralogiche;

          b) gestione della sicurezza: struttura organizzativa di coordinamento, comprendente uffici periferici, competente in materia di svolgimento dell'attività ispettiva relativa alla produzione, alle verifiche, alla sicurezza degli impianti, ai collaudi, alla prevenzione degli infortuni, alla sicurezza degli impianti e alla salute dei lavoratori, nonché in materia di applicazione delle norme di polizia mineraria, dei piani di sicurezza e dei piani di emergenza, in collaborazione con gli altri organismi dello Stato competenti.

      7. Il direttore generale dell'Agenzia, scelto tra persone di comprovata professionalità ed elevate qualificazione e competenza nel settore, è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
      8. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, è approvato lo statuto dell'Agenzia, che stabilisce i criteri per l'organizzazione, il funzionamento, la regolamentazione e le attività di vigilanza dell'Agenzia, nonché il numero delle unità di personale ad essa adibito. Il suddetto personale deve comunque essere compatibile con le risorse finanziarie di cui ai commi 1 e 12 del presente articolo.
      9. Il compenso spettante al direttore generale dell'Agenzia è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico.
      10. Il direttore generale dell'Agenzia dura in carica cinque anni.
      11. L'Agenzia svolge le funzioni di cui al presente articolo senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
      12. Agli oneri di esercizio dell'Agenzia si provvede tramite la destinazione annuale di una quota, pari al 2 per cento del gettito derivante dalla riscossione delle aliquote di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e successive modificazioni.
      13. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i ruoli tecnici degli uffici periferici della Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche del Dipartimento per l'energia del Ministero dello sviluppo economico sono trasferiti all'Agenzia, entro i limiti di cui al commi 1 e 12.
11. 09.    Taddei.

      Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Programmi di intervento per gli edifici pubblici).

      1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni, le province, le regioni, lo Stato e gli altri enti pubblici approvano un programma di intervento per il risparmio, l'efficienza energetica e lo sviluppo della produzione e dell'impiego di energia da fonti rinnovabili negli edifici pubblici di rispettiva competenza, che riguardi almeno i due terzi di tali edifici, da completare entro il 2020. Il programma deve prevedere interventi per il risparmio e l'efficienza energetica che producano una riduzione almeno pari al 30 per cento della quantità di energia consumata negli edifici pubblici nell'anno precedente a quello di entrata in vigore della presente legge; il programma deve, altresì, prevedere interventi per lo sviluppo dell'utilizzo e della produzione di energia da fonti rinnovabili almeno pari al 30 per cento di quella consumata nei medesimi edifici.
      2. I comuni, le province, le regioni, lo Stato e gli altri enti pubblici, avvalendosi del supporto tecnico fornito anche da operatori economici privati, definiscono i progetti esecutivi degli interventi previsti nel programma di cui al comma 1; tali progetti esecutivi devono indicare la percentuale di risparmio energetico minimo annuale da realizzare al termine di ciascun anno rispetto all'effettivo consumo prodotto dagli edifici pubblici di comuni, province, regioni. Stato e degli altri enti pubblici registrato al termine dell'anno precedente.
      3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, i comuni, le province, le regioni, lo Stato e gli altri enti pubblici indicono una procedura d'evidenza pubblica per la realizzazione nonché la successiva gestione degli interventi di efficientamento. Al termine di ciascun anno, il risparmio energetico effettivo deve essere almeno pari al risparmio energetico minimo annuale individuato nel progetto esecutivo.
      4. I comuni, le province, le regioni, lo Stato e gli altri enti pubblici sono autorizzati, a partire dal 2013 sino al 2020, ad accedere al credito per l'intero ammontare del costo dei progetti di cui al comma 3, nel limite complessivo di 1.600 milioni di euro annui. L'accesso al credito è autorizzato anche in deroga agli obblighi relativi al patto di stabilità interno, di cui rispettivamente:

          a) all'articolo 77-bis, commi da 2 a 31, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti;

          b) all'articolo 77-ter, commi da 2 a 19, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

      5. L'ammontare del risparmio energetico, al netto degli oneri annuali relativi alla realizzazione e alla gestione degli interventi, è destinato, nella misura del 50 per cento, alla restituzione del finanziamento di cui all'articolo 7 fino alla concorrenza con lo stesso.
      6. Gli ulteriori risparmi eccedenti il risparmio energetico minimo annuale individuato nel progetto esecutivo sono attribuiti:

          a) nella misura del 50 per cento al soggetto appaltatore vincitore del bando di gara;

          b) nella misura del 50 per cento ai comuni, alle province, alle regioni, allo Stato e agli altri enti pubblici.

      7. I progetti esecutivi sono corredati di un piano finanziario che prevede il recupero dei costi degli interventi, in quote annuali, per un periodo non superiore a venti anni. I progetti devono altresì includere la certificazione energetica dell'edificio prevista dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.
11. 017.    Vaccaro, Saglia.

      Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Fondo per l'erogazione di anticipazioni per il finanziamento degli interventi di recupero e di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio).

      1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Cassa depositi e prestiti Spa è istituito il Fondo per l'ecoprestito, di seguito denominato «Fondo», di natura rotativa, con una dotazione iniziale di 200 milioni di euro per l'anno 2012. Il Fondo provvede ad erogare anticipazioni di durata decennale, senza pagamento di interessi a carico del beneficiario, fino ad un importo massimo di 30.000 euro, per spese di ristrutturazione edilizia su unità immobiliari adibite ad abitazione principale, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come da ultimo modificato dall'articolo 11 del presente decreto, e per interventi di riqualificazione energetica eseguiti su unità immobiliari ad uso abitativo ai sensi dell'articolo 1, commi da 344 a 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come da ultimo modificati dall'articolo 11 del presente decreto, e del comma 1-bis dell'articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni.
      2. Possono beneficiare delle anticipazioni di cui al comma 1: i proprietari, i conduttori o i comodatari di unità immobiliari di cui al comma 1 adibite ad abitazione principale. Possono altresì beneficiare delle anticipazioni di cui al comma 1 gli ex Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica in proprietà o in gestione degli enti medesimi, nonché gli inquilini assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, per interventi realizzati in base a un progetto autorizzato dall'ente proprietario o gestore, asseverato da un tecnico abilitato.
      3. Le anticipazioni di cui al comma 1 sono rimborsate in un periodo non superiore a dieci anni dai proprietari, dai conduttori, dai comodatari, dagli ex Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica in proprietà o in gestione degli enti medesimi, nonché dagli inquilini assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica; i relativi interessi, determinati e liquidati in base alle disposizioni del comma 4 del presente articolo, sono posti a carico del bilancio dello Stato.
      4. Il tasso d'interesse applicato sulle anticipazioni di cui al comma 1 è stabilito nella misura del tasso di partecipazione alle operazioni di rifinanziamento principali determinato dalla Banca centrale europea.
      5. Entro il 31 dicembre 2012, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, si provvede alla ripartizione delle risorse del Fondo tra le regioni sulla base delle domande di anticipazione presentate per interventi di ristrutturazione e di riqualificazione energetica di immobili situati nel territorio regionale.
      6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i requisiti e le condizioni per l'accesso alle anticipazioni di cui al comma 1. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti, le condizioni e i criteri per la concessione delle anticipazioni nonché le modalità di rimborso dell'anticipazione con oneri a carico del bilancio dello Stato.
      7. Le quote di rimborso delle anticipazioni concesse ai sensi del presente articolo sono destinate all'incremento della dotazione del fondo.
      8. La detrazione di cui al comma 1 dell'articolo 11 si applica alle spese sostenute per gli interventi di ristrutturazione effettuati su unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurale, possedute o detenute e sulle loro pertinenze, purché non di lusso ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969.
11. 021.    Rubinato.

      Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Uso di superfici pubbliche inutilizzate per lo sviluppo delle fonti rinnovabili).

      1. Entro il 31 dicembre di ogni anno, l'Agenzia del demanio, su proposta dei comuni, ovvero, nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, su proposta delle unioni di comuni o delle associazioni di comuni o delle comunità montane, indice una procedura ad evidenza pubblica al fine di affidare, ad operatori economici privati, le superfici pubbliche inutilizzate, per la realizzazione e la successiva gestione di impianti di produzione di energia elettrica o termica, mediante l'impiego di fonti energetiche rinnovabili.
      2. Qualora nel termine di cui al comma 1, l'Agenzia del demanio non provveda ad indire la suddetta procedura d'evidenza pubblica, l'amministrazione e la gestione delle superfici pubbliche inutilizzate vengono affidate ai rispettivi comuni, alle unioni di comuni, alle associazioni di comuni o alle comunità montane.
11. 018.    Vaccaro, Saglia.

      Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Proroga del termine per l'entrata in vigore dei meccanismi incentivanti di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 28/2011).

      1. Al comma 1 dell'articolo 24 del Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sostituire le parole «31 dicembre 2012» con le seguenti: «30 giugno 2013».
11. 020.    Mariani, Realacci, Margiotta, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Motta, Viola.

ART. 12.

      Al comma 1 dopo le parole: città aggiungere: piccoli comuni, conseguentemente dopo la parola: degradate aggiungere la seguente frase: e a quei piccoli comuni con patrimonio abitativo, storico e artistico di riconosciuto valore.

      Alla rubrica sono aggiunte, in fine, le parole: piccoli comuni.
12. 2.    Burtone.

      Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: quelle degradate inserire le seguenti: nonché ai territori di cui al comma 1 dell'articolo 10 del presente decreto.
12. 1.    Bernardo.

      Al comma 1, dopo le parole: dedicato alla riqualificazione delle aree urbane aggiungere le seguenti: ad alta tensione abitativa.

      Conseguentemente al comma 2, dopo le parole: aree urbane aggiungere le seguenti: ad alta tensione abitativa.
12. 3.    Albini.

      Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: a quelle degradate inserire le seguenti: e a quelle interessate da interventi di trasformazione urbanistica conseguenti alla realizzazione di opere di cui al Regolamento (COM(2011)665) concernente la rete transeuropea di trasporti (TEN-T) e alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 inserite nell'Allegato Infrastrutture del DEF.
12. 4.    Lovelli.

      Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Conferenza delle Regioni e delle province autonome, inserire le seguenti: due rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani.

      Conseguentemente, al medesimo periodo, sopprimere le parole: dell'Associazione nazionale comuni italiani.
12. 7.    Albini.

      Al comma 1, dopo le parole: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca inserire le seguenti: dei rappresentanti degli enti pubblici di Ricerca vigilati dal Miur ed esperti internazionali,.
12. 6.    Carella.

      Al comma 1, dopo le parole: della legge 15 luglio 2011, n. 111, da un rappresentante di Federcasa, Federazione italiana per la casa;.
12. 26.    Saglia.

      Al comma 1, dopo le parole: della legge 15 luglio 2011; aggiungere: da un rappresentante di Federcasa, Federazione italiana per la casa;.
12. 5.    Braga, Mariani, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

      Al primo comma, le parole: con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di funzionamento della Cabina di regia sono sostituite dalle seguenti: con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di funzionamento della Cabina di regia, che dovranno, tra l'altro, anche assicurare la consultazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese, dei lavoratori e dei consumatori con lo scopo di coglierne la valutazione professionale relativamente alle dinamiche economiche relazionate allo spazio urbano, alle strutture e alle infrastrutture oggetto degli interventi di Piano.
*12. 9.    Romani.

      Al primo comma, le parole: con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di funzionamento della Cabina di regia sono sostituite dalle seguenti: con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di funzionamento della Cabina di regia, che dovranno, tra l'altro, anche assicurare la consultazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese, dei lavoratori e dei consumatori con lo scopo di coglierne la valutazione professionale relativamente alle dinamiche economiche relazionate allo spazio urbano, alle strutture e alle infrastrutture oggetto degli interventi di Piano.
*12. 8.    Abrignani.

      Al primo comma, le parole: con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di funzionamento della Cabina di regia sono sostituite dalle seguenti: con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di funzionamento della Cabina di regia, che dovranno, tra l'altro, anche assicurare la consultazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese, dei lavoratori e dei consumatori con lo scopo di coglierne la valutazione professionale relativamente alle dinamiche economiche relazionate allo spazio urbano, alle strutture e alle infrastrutture oggetto degli interventi di Piano.
*12. 10.    Fava, Comaroli, Torazzi, Montagnoli, Fugatti, Forcolin.

      Al primo comma, le parole: con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di funzionamento della Cabina di regia sono sostituite dalle seguenti: con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di funzionamento della Cabina di regia, che dovranno, tra l'altro, anche assicurare la consultazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese, dei lavoratori e dei consumatori con lo scopo di coglierne la valutazione professionale relativamente alle dinamiche economiche relazionate allo spazio urbano, alle strutture e alle infrastrutture oggetto degli interventi di Piano.
*12. 11.    Milanato.

      Al primo comma, le parole: con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di funzionamento della Cabina di regia sono sostituite dalle seguenti: con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di funzionamento della Cabina di regia, che dovranno, tra l'altro, anche assicurare la consultazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese, dei lavoratori e dei consumatori con lo scopo di coglierne la valutazione professionale relativamente alle dinamiche economiche relazionate allo spazio urbano, alle strutture e alle infrastrutture oggetto degli interventi di Piano.
*12. 12.    Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri, Poli, Delfino.

      Al primo comma, le parole: con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di funzionamento della Cabina di regia sono sostituite dalle seguenti: con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di funzionamento della Cabina di regia, che dovranno, tra l'altro, anche assicurare la consultazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese, dei lavoratori e dei consumatori con lo scopo di coglierne la valutazione professionale relativamente alle dinamiche economiche relazionate allo spazio urbano, alle strutture e alle infrastrutture oggetto degli interventi di Piano.
*12. 13.    Albini, Froner.

      Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
      1-bis. Il Ministero per lo sviluppo e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti riferiscono alle Commissioni Parlamentari competenti l'attività della Cabina di Regia con apposita relazione allegata al Documento di Programmazione economica e finanziaria.
12. 14.    Morassut, Mariani, Bratti, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Miotto, Realacci, Viola.

      Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

          a) sostituire il primo periodo con il seguente: «2. Ai fini della predisposizione del piano di cui al comma 1, i comuni inviano alla Cabina di regia proposte di Contratti di valorizzazione urbana costituite da un insieme coordinato di interventi con riferimento ad aree urbane degradate, o quanto meno carenti di particolari servizi e infrastrutturazioni, indicando:»;

          b) sostituire la lettera «d) con la seguente: «d) miglioramento della dotazione infrastrutturale anche con riferimento all'efficientamento dei sistemi del trasporto urbano e dei sistemi commerciali e turistici,»;

          c) sostituire la lettera e) con la seguente: «e) miglioramento della qualità urbana, del tessuto sociale ed ambientale, anche attraverso la creazione di poli commerciali e di servizi atti a creare sinergie e luoghi di aggregazione».
12. 18.    Froner.

      Al comma 2, dopo le parole: i Comuni, inserire le seguenti: loro società o soggetti privati provviste di idonee caratteristiche e certificazioni.
12. 22.    Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

      Al comma 2, dopo le parole: i comuni inserire le parole seguenti: coinvolgendo i consigli comunali nelle forme stabilite dai propri regolamenti.
12. 20.    Morassut, Mariani, Bratti, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Miotto, Realacci, Viola.

      Al comma 2 dopo le parole: valorizzazione urbana, inserire le seguenti: fondate anche su processi di riqualificazione e di innovazione dei comparti economici di maggior impatto sulle città e sull'economia urbana.

      Conseguentemente, sono soppresse le parole: con riferimento ad aree urbane degradate.
*12. 15.    Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri, Poli, Delfino.

      Al comma 2 dopo le parole: valorizzazione urbana, inserire le seguenti: fondate anche su processi di riqualificazione e di innovazione dei comparti economici di maggior impatto sulle città e sull'economia urbana.

      Conseguentemente, sono soppresse le parole: con riferimento ad aree urbane degradate.
*12. 23.    Fava, Torazzi, Montagnoli, Fugatti, Forcolin, Comaroli.

      Al comma 2 dopo le parole: valorizzazione urbana, inserire le seguenti: fondate anche su processi di riqualificazione e di innovazione dei comparti economici di maggior impatto sulle città e sull'economia urbana.

      Conseguentemente, sono soppresse le parole: con riferimento ad aree urbane degradate.
*12. 24.    Romani.

      Al comma 2 dopo le parole: valorizzazione urbana, inserire le seguenti: fondate anche su processi di riqualificazione e di innovazione dei comparti economici di maggior impatto sulle città e sull'economia urbana.

      Conseguentemente, sono soppresse le parole: con riferimento ad aree urbane degradate.
*12. 25.    Abrignani.

      Al comma 2, dopo la parola: urbana, inserire le seguenti: fondate anche su processi di riqualificazione e di innovazione dei comparti economici di maggior impatto sulle città e sull'economia urbana.

      Conseguentemente, sono soppresse le parole da: con riferimento a: degradate».
*12. 16. Albini, Froner.

      Al comma 2, dopo la parola: urbana, inserire le seguenti: fondate anche su processi di riqualificazione e di innovazione dei comparti economici di maggior impatto sulle città e sull'economia urbana.

      Conseguentemente, sono soppresse le parole da: con riferimento a: degradate».
*12. 17. Milanato.

      Al comma 2, dopo le parole: i comuni inviano alla cabina di Regia proposte di Contratti di valorizzazione urbana costituite da un insieme coordinato di interventi con riferimento ad aree urbane degradate aggiungere le seguenti parole: utilizzando anche gli strumenti PPP previsti dall'articolo 3 comma 15-ter del decreto legislativo n. 163/2006.
*12. 19. Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

      Al comma 2, dopo le parole: i comuni inviano alla cabina di Regia proposte di Contratti di valorizzazione urbana costituite da un insieme coordinato di interventi con riferimento ad aree urbane degradate aggiungere le seguenti parole: utilizzando anche gli strumenti PPP previsti dall'articolo 3 comma 15-ter del decreto legislativo n. 163.
*12. 21. Graziano, Causi, Albini, Froner.

      Al comma 2, lettera b) dopo le parole: dell'eventuale cofinanziamento del comune proponente aggiungere le seguenti: da escludere ai fini del rispetto del Patto di stabilità interno. Alla copertura degli oneri di cui alla presente lettera si provvede mediante l'utilizzo dei risparmi derivanti dall'applicazione dei provvedimenti legislativi, conseguenti all'attività di razionalizzazione della spesa pubblica in applicazione del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52.
12. 27. Albini.

      All'articolo 12, comma 2, lettera d) dopo le parole: eventuali premialità inserire le seguenti: e compensazioni.
12. 28. Lupi, Vella, Toccafondi, Bernardo, Di Caterina, Gioacchino Alfano.

      Al comma 3, sopprimere le lettere a) e b).

      Conseguentemente dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
      3-bis. Le proposte di Contratti di valorizzazione urbana sono selezionate sulla base dei criteri di cui al precedente comma 3, con particolare riferimento alla lettera c) del medesimo comma, anche tenendo conto dei tempi di cantierabilità degli interventi, nonché della capacità e modalità di coinvolgimento di soggetti e finanziamenti pubblici e privati e di attivazione di un effetto moltiplicatore del finanziamento pubblico nei confronti degli investimenti privati.
12. 29. Cimadoro, Messina, Barbato, Borghesi.

      Al comma 3, sostituire la lettera d), con la seguente:

          d) interventi volti a favorire il risparmio e l'efficienza energetica degli edifici, con particolare riferimento a quelli pubblici.
12. 30.    Cimadoro, Messina, Barbato, Borghesi.

      Al comma 3, sostituire la lettera d), con la seguente:

          d) interventi di riqualificazione e recupero del patrimonio edilizio esistente, anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione in luogo di nuove edificazioni.
12. 31.    Messina, Cimadoro, Barbato, Borghesi.

      Al comma 3, lettera d), sostituire le parole anche con riferimento all'efficientamento dei sistemi del trasporto urbano, con le parole: con particolare riferimento a interventi di adeguamento antisismico e messa in sicurezza statica degli edifici.
12. 32.    Cimadoro, Messina, Barbato, Borghesi.

      Al comma 3, lettera e), dopo la parola ambientale aggiungere le seguenti: e contenimento del consumo di nuovo suolo non edificato.
12. 35.    Morassut, Mariani, Bratti, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Motta, Realacci, Viola.

      Al comma 3, alla lettera e) sono aggiunte le parole: con priorità per interventi rientranti in programmi di riqualificazione urbana in corso di realizzazione.
12. 33.    Iannuzzi, Bonavitacola.

      Al comma 3 dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

          e-bis) messa in sicurezza del patrimonio abitativo storico e artistico dei piccoli comuni.
12. 34.    Burtone.

      Al comma 3 aggiungere la seguente lettera:

          e-bis) opere destinate a sedi di Tribunali, con priorità per il completamento d'interventi in avanzata fase di ultimazione;.
12. 36.    Bonavitacola, Iannuzzi, Boffa.

      Al comma 3, aggiungere in fine la seguente lettera:

          e-bis) insediamento e sviluppo di nuove attività terziarie e produttive con particolare riferimento al settore della ricerca, della formazione e della innovazione tecnologica.
12. 37.    Morassut, Mariani, Bratti, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Motta, Realacci, Viola.

      Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
      3-bis. Le proposte di Contratti di valorizzazione urbana selezionate sulla base dei criteri di cui al precedente comma 3, devono comunque rispettare il piano regolatore, lo strumento urbanistico comunale generale, nonché i vincoli ambientali, paesaggistici o culturali previsti dalla normativa, anche regionale, vigente.
12. 38.    Cimadoro, Messina, Barbato, Borghesi.

      Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
      4-bis. A decorrere dall'anno 2013 la selezione delle proposte dei Contratti di valorizzazione urbana sulla base dei criteri di cui al comma 3, avviene attraverso bando pubblico emanato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
12. 39.    Albini.

      Dopo il comma 5 inserire il seguente:
      5-bis. Il fondo di cui al precedente comma 5 è integrato in misura pari ad euro 100.000.000 annui a decorrere dall'esercizio finanziario 2012 e fino al 31 dicembre 2017, con utilizzo delle risorse del Fondo infrastrutture di cui all'articolo 6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n, 133. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il CIPE provvede alla conseguente rimodulazione del Fondo infrastrutture ed alla conseguente assegnazione delle risorse al Fondo di cui al comma 5.
12. 40.    Bonavitacola, Iannuzzi, Boffa.

      Dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma:
      5-bis. Il Fondo di cui al comma precedente può essere utilizzato anche per l'attuazione di interventi all'interno delle città finalizzati a:

          a) rispettare integralmente le norme in vigore, di cui all'articolo 6 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, in materia di rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e gli spazi pubblici o riservati alle attività collettive e a verde;

          b) impiantare pareti di verde pensile.
12. 42.    Cosenza.

      Dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma:
      5-bis. Il Fondo di cui al comma precedente può essere utilizzato anche per l'attuazione di interventi all'interno delle città finalizzati a:

          rispettare integralmente le norme in vigore, di cui all'articolo 6 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, in materia di rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e gli spazi pubblici o riservati alle attività collettive e a verde;.
12. 41.    Cosenza.

      Dopo il comma 6, aggiungere il seguente comma:
      6-bis. La Cassa Depositi e Prestiti, soggetto facente parte della Cabina di regia di cui al comma 1 e comma 4, interverrà con finanziamenti rinvenienti dal Fondo Strategico Italiano, dalla stessa promosso, con somme non inferiori a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017.
12. 43.    Cambursano.

      Al comma 7, dopo le parole: medesima regione aggiungere le seguenti: purché in comuni dichiarati ad alta tensione abitativa.
12. 46.    Albini.

      Al comma 7, primo periodo, dopo la parola: rilocalizzati e fino alla fine del periodo è sostituito come segue: su richiesta del Soggetto Attuatore, in regioni confinanti ed esclusivamente nei comuni capoluogo di provincia e comuni ad essi contigui. A tal fine il termine per la ratifica degli Accordi di programma di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è fissato al 31 dicembre 2014.
12. 44.    Mattesini, Albini.

      Al comma 7, dopo le parole: comuni capoluogo di provincia aggiungere le seguenti: o dichiarati ad alta tensione abitativa.
12. 45.    Albini.

      Al comma 7, dopo le parole: capoluogo di provincia inserire le seguenti: previo assenso dei comuni direttamente interessati espresso con atto deliberativo secondo i propri regolamenti.
12. 47.    Morassut, Mariani, Bratti, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Motta, Realacci, Viola.

      Al comma 9, il primo periodo è sostituito dal seguente:
      9. Ai fini della completa realizzazione dell'intervento costruttivo, per gli interventi di edilizia sovvenzionata rilocalizzati ai sensi del comma 7, il soggetto attuatore può accedere ad altre forme di finanziamento pubblico, in tal caso non trova applicazione il comma 6 dell'articolo 5 della legge 1o agosto 2002, n. 166.
12. 48.    Mattesini, Albini.

      Dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:
      1. Nell'espletamento delle procedure di evidenza pubblica di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 per l'affidamento del servizio di «bike sharing», le stazioni appaltanti, nell'ambito della scelta dell'operatore economico privato al quale aggiudicare il relativo servizio, valutano – assegnando il relativo punteggio in sede di offerta tecnica – gli eventuali programmi di pianificazione e successiva realizzazione di piste ciclabili presentati da ciascuno dei soggetti in gara.
12. 49.    Vaccaro, Graziano.

      Aggiungere i seguenti commi:
      9-bis. In applicazione del principio di cui all'articolo 42 della Costituzione che attribuisce funzione sociale alla proprietà, le Regioni prevedono con legge regionale la possibilità per i Comuni di ottenere in sede di attuazione dei loro piani urbanistici dai proprietari delle aree di trasformazione interessate da previsioni conformative a fini edificatori e da strumenti urbanistici esecutivi approvati in fase di stipula di convenzione, contributi straordinari, finalizzati alla elevazione delle dotazioni di servizi pubblici, maggiori di quelli ordinariamente prescritti e consistenti in contributi monetari per opere di urbanizzazione e per opere pubbliche primarie e secondarie anche in misura maggiore di quanto stabilito dalle specifiche deliberazioni degli enti competenti, nonché in contributi in forma di cessione gratuita di aree edificabili o di porzioni di edilizia residenziale realizzata finalizzate alla soluzione del fabbisogno di edilizia residenziale pubblica e sociale.
      9-ter. Le Regioni indirizzano i Comuni facenti parte del proprio territorio affinché tali contributi straordinari siano computati garantendo alle amministrazioni il conseguimento di benefici adeguati ai valori attribuiti – al netto dei costi – ai proprietari delle aree.
      9-quater. A questo fine le Regioni operano per dotarsi di strumenti operativi pubblici in grado di fornire ai Comuni adeguati supporti tecnico-estimativi per la valutazione delle operazioni di trasformazione urbana soggette a contributo straordinario.
12. 51.    Morassut, Mariani, Bratti, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Motta, Realacci, Viola.

      Aggiungere il seguente comma:
      9-bis. Al fine di garantire un elevato livello delle prestazioni architettoniche e tecnologiche delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie e in particolare dell'inserimento paesaggistico ed ambientale degli edifici, le regioni possono prevedere incentivazioni urbanistiche, volumetriche e superficiarie, in presenza di iniziative private condotte attraverso procedure di concorso internazionale di architettura, d'intesa con gli ordini professionali territorialmente competenti. L'entità delle incentivazioni è stabilita dai comuni nel rispetto della pianificazione urbanistica strutturale.
12. 52.    Morassut, Mariani, Bratti, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Motta, Realacci, Viola.

      Aggiungere il seguente comma:
      9-bis. Negli ambiti urbani selezionati per la sottoscrizione del Contratto di valorizzazione urbana si impiegano procedure semplificate di approvazione dei piani attuativi e d rilascio dei titoli abilitativi, modalità di formazione e di attuazione dei comparti edificatori e di deliberazione nei condomini improntate a criteri di efficacia, regimi fiscali e tributari adeguati. L'insieme di tal misure, da applicarsi agli ambiti in esame in via sperimentale in vista di una loro eventuale estensione anche ad altri ambiti urbani degradati è definito con successivo atto del Ministero per lo sviluppo economico e le infrastrutture d'intesa con il Ministero per l'economia e sentite le competenti commissioni parlamentari.
12. 54.    Morassut.

      Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:

Art. 12-bis.

      1. Al fine di coordinare le politiche urbane attuate dalle amministrazioni centrali interessate e di concertarle con le regioni e con le autonomie locali, nella prospettiva della crescita, dell'inclusione sociale e della coesione territoriale, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Comitato interministeriale per le politiche urbane (CIPU). Il CIPU è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro con delega specifica e ad esso partecipano il Ministro per la coesione territoriale, il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. A ciascuna seduta del CIPU partecipano, altresì, i singoli Ministri aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche inseriti all'ordine del giorno.
      2. Partecipano alle riunioni del CIPU un rappresentante delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, uno delle province e uno dei comuni nominati dalla componente rappresentativa delle autonomie territoriali nell'ambito della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
      3. Il CIPU svolge i propri compiti nel rispetto delle competenze attribuite dalla Costituzione e dalla legge al Parlamento, al Consiglio dei ministri, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
      4. Per la preparazione delle proprie riunioni, il CIPU si avvale di una segreteria tecnica istituita presso il Segretario generale della Presidenza del
Consiglio dei ministri come struttura generale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n, 303, e successive modificazioni.
      5. Il funzionamento del CIPU e della segreteria tecnica sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Ai componenti del CIPU e della segreteria tecnica non viene corrisposto alcun compenso, indennità o rimborso spese. Gli oneri correlati al funzionamento del CIPU e della segreteria tecnica sono a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.
      6. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
12. 01.    La Loggia, Causi, Lanzillotta, Tabacci, Leo, Bernardo.

      Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

Art. 12-bis.

      1. Sono sospese fino al 31 dicembre 2012 le attività di demolizione dei fabbricati destinati a civile abitazione realizzati in violazione della normativa urbanistica al fine di consentire, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al Dipartimento della protezione civile in raccordo con gli uffici della Protezione civile delle Regioni e gli uffici competenti del comune di istituire un apposito elenco dei medesimi fabbricati secondo i seguenti criteri:

          a) ubicazione dell'immobile;

          b) sistema costruttivo;

          c) consistenza dell'immobile in termini volumetrici o dimensionali;

          d) destinazione dell'immobile.

      2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 pari a 10 milioni di euro si provvede mediante corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo 32 comma 12 del decreto-legge 30 settembre 2003 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
      3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definiti criteri e modalità per l'attuazione del presente articolo.
12. 02.    Gioacchino Alfano.

      Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

Art. 12-bis.

      1. Al fine di consentire un'adeguata ricognizione dei fabbricati destinati a civile abitazione realizzati in violazione della normativa urbanistica, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Dipartimento della protezione civile in raccordo con gli uffici della Protezione civile delle Regioni e gli uffici competenti del comune individuano attraverso un apposito elenco gli immobili siti nel territorio italiano, dichiarati abusivi.
      2. L'individuazione di cui al comma 1, è effettuata sulla base dei seguenti criteri:

          a) ubicazione dell'immobile;

          b) sistema costruttivo;

          c) consistenza dell'immobile in termini volumetrici o dimensionali;

          d) destinazione dell'immobile.

      3. Ai fini dell'attuazione dei commi 1 e 2 sono sospese fino al 31 dicembre 2012 le attività di demolizione.
      4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definiti criteri e modalità per l'attuazione del presente articolo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
12. 03.    Gioacchino Alfano.

      Aggiungere i seguenti commi:
      9-bis. Le Regioni nel disciplinare gli strumenti della pianificazione locale comunale o intercomunale prevedono:

          a) una componente strutturale relativa all'intero territorio comunale o intercomunale;

          b) una componente operativa relativa alle trasformazioni urbanistiche di rilievo;

          c) una componente regolamentare relativa ai sistemi insediativi esistenti, alle zone agricole e alle zone non soggette a trasformazione urbanistica.

      La componente operativa e regolamentare possono essere oggetto di uno solo o di due distinti strumenti di pianificazione.
      9-ter. Nella componente strutturale della pianificazione:

          a) sono recepiti i vincoli ricognitivi previsti da leggi e da piani di settore e possono essere individuati altri valori territoriali meritevoli di tutela, eventualmente proponibili agli enti competenti per il riconoscimento di ulteriori vincoli ricognitivi;

          b) sono indicate le scelte di assetto del territorio e di tutela dell'ambiente, nonché le principali trasformazioni urbanistiche e le necessarie dotazioni infrastrutturali perseguendo l'obbiettivo del contenimento dell'uso del suolo non urbanizzato, della riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e del rinnovo urbano, nonché le scelte fondamentali relative al sistema insediativo e infrastrutturale da tutelare e valorizzare;

          c) sono indicati i carichi insediativi minimi e massimi da rispettare in sede di pianificazione operativa;

          d) sono indicate le regole generali della perequazione, della compensazione e delle incentivazioni urbanistiche e delle relative modalità di applicazione.

      9-quater. Le previsioni e i contenuti della componente strutturale della pianificazione non hanno efficacia conformativa della proprietà e degli altri diritti reali a fini edificatori e non determinano alcuna condizione di edificabilità anche ai fini fiscali.
      9-quinquies. La componente operativa della pianificazione, relativa alle trasformazioni urbanistiche:

          a) approfondisce e sviluppa le scelte fondamentali della componente strutturale;

          b) individua, in coerenza con quanto indicato nella componente strutturale, le aree e gli interventi di trasformazione del territorio da promuovere nell'arco temporale determinato dal Comune, che comunque non deve risultare superiore a cinque anni equivalenti al mandato istituzionale del Sindaco; trascorso tale termine, qualora non sia stata stipulata almeno la convenzione relativa all'intervento di trasformazione urbanistica, le conformazioni edificatorie e gli eventuali vincoli ablativi perdono ogni efficacia;

          c) individua anche in relazione alle scelte relative alla programmazione pluriennale delle opere pubbliche gli interventi occorrenti al fine di promuovere le necessarie dotazioni territoriali di opere e di servizi e imposta i vincoli anche ablativi conseguenti a tale individuazione.

      9-sexies. La componente regolamentare della pianificazione disciplina i tessuti urbani esistenti e gli interventi anche di completamento in essi ammissibili, nonché le aree agricole da conservare e le altre considerate dalla componente strutturale non interessate da trasformazioni urbanistiche; le relative previsioni hanno efficacia conformativa ai fini edificatori fino a nuove diverse conformazioni.
12. 04.    Morassut, Mariani, Bratti, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Motta, Realacci, Viola.

      Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:

Art. 12-bis.

      All'articolo 31, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
      «2-bis. I Comuni, anche in modo coordinato, in particolare nelle aree metropolitane, seguendo i principi di cui al comma 2, predispongono il piano territoriale degli orari dei servizi commerciali e artigianali rivolti al pubblico, in modo da garantirne la piena e costante fruibilità da parte dei cittadini nel rispetto della tutela dei diritti dei lavoratori.
      2-ter. Il piano è redatto, tenendo conto della legge 8 marzo 2000 n. 53, entro il 28 febbraio con cadenza triennale, adottando la procedura di dibattito pubblico, di cui al comma 2-quater.
      2-quater. I sindaci avviano la consultazione delle aziende, delle organizzazioni dei lavoratori e dei consumatori e, almeno quindici giorni prima della data di pubblicazione del piano, attivano anche in via telematica la consultazione pubblica, che deve terminare la settimana antecedente l'entrata in vigore del piano.
      2-quinquies. È fatta salva per gli operatori e i conduttori di esercizi commerciali e artigianali a conduzione familiare la libera prestazione di esercizio di apertura, salvo comunicazione al pubblico».
12. 05.    Lulli.

ART. 13.

      Al comma 1. sopprimere le parole: atti o.
*13. 1. Bernardo.

      Al comma 1. sopprimere le parole: atti o.
*13. 2. Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

      Al comma 1, dopo le parole: amministrazioni competenti, aggiungere le seguenti: da effettuarsi entro il termine perentorio di mesi 6 pena nullità delle suddette certificazioni.
13. 4. Morassut, Mariani, Bratti, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Motta, Realacci, Viola.

      Al comma 1 dell'articolo 13 dopo le parole: amministrazioni competenti., aggiungere le seguenti: L'esecuzione delle verifiche successive deve avvenire entro e non oltre i 30 giorni dalla presentazione delle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni. In caso di mancati accertamenti entro questo termine gli atti si ritengono validi.
13. 3. Di Biagio, Raisi, Scanderebech.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      «1-bis. Resta fermo, nella fase di realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, l'obbligo del titolare dell'attività produttiva di acquisire, ad opera di un professionista abilitato, la valutazione della sicurezza delle costruzioni di cui al capitolo 8.3 del decreto ministeriale 14 gennaio 2008, in forza della quale è consentita la prosecuzione dell'attività d'impresa».
13. 23. Saglia, Bernardo.

      Al comma 2, lettera a), capoverso 1-bis, dopo la parola: paesaggistici inserire la seguente: , archeologici.
13. 6. Morassut, Mariani, Bratti, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Motta, Realacci, Viola.

      Al comma 2, lettera a), capoverso 1-bis apportare le seguenti modifiche: le parole: salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Restano fermi i controlli e la verifica successivi, nonché la vigilanza da parte delle autorità competenti.
13. 5. Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

      Al comma 2, lettera a), capoverso 1-bis, dopo le parole: amministrazioni competenti aggiungere le seguenti: da effettuarsi entro il termine perentorio di mesi 6 pena nullità delle suddette certificazioni.
13. 7. Morassut, Mariani, Bratti, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Motta, Realacci, Viola.

      Dopo il comma 2 inserire i seguenti:
      3. Il regime giuridico relativo all'obbligo di atti preventivi d'assenso per l'esercizio dell'attività economica edilizia è stabilito in conformità ai successivi commi 7, 8 e 9, che si applicano in via immediata e diretta sino all'entrata in vigore degli adeguamenti regionali previsti dagli articoli 34 comma 7 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011 n. 214 ed 1, comma 4 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27.
      4. Il disposto del precedente comma 3 prevale in via immediata sulle difformi previsioni contenute negli strumenti urbanistici generali o attuativi vigenti o adottati e si sostituisce ad esse a far tempo dall'entrata in vigore del presente regolamento e sino a vigenza dei loro adeguamenti al presente regime giuridico.
      5. Le disposizioni dei precedenti commi 3 e 4 si applicano anche a tutte le fattispecie di titoli abilitativi edilizi previste da leggi o regolamenti settoriali, ogni qual volta questi ultimi regolino il conseguimento dei titoli stessi difformemente.
      6. È abrogato l'articolo 5, comma 2, lettera c) del decreto legge 13 maggio 2011 n. 70 convertito in legge 12 luglio 2011 n. 106. L'interpretazione di tutte le norme legali e regolamentari relative ai titoli abilitativi edilizi è sempre effettuata conformemente precetto dell'articolo 1, comma 2 del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27.
      7. L'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 è sostituito come segue: «Art. 22 (L) Regime edilizio liberalizzato mediante segnalazione certificata di inizio attività (decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, articolo 4, commi 7, 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come modificato dall'articolo 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669; decreto-legge 25 marzo 1997 n. 67, articolo 11, convertito, con modifiche, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135; decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, in particolo articoli 34 ss, e 149; articolo 19 della legge 7 agosto 1990 241; articolo 49 comma 4-bis e 4-ter del decreto legge 13 maggio 2010 convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122; articolo 34 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011 n. 214; articolo 1 del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27; decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59).
      1. Sono realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività gli interventi non riconducibili all'elenco di cui all'articolo 6, che siano in conforme attuazione delle previsioni degli strumenti urbanistici generali o attuativi, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente.
      2. Sono, altresì, realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità, tali segnalazioni certificate di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.
      3. In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante segnalazione certificata di inizio attività:

          a) gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e);

          b) gli interventi di nuova costruzione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a) se conformi a quanto prescritto al comma 1 e quelli di ristrutturazione urbanistica di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), questi ultimi se disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni piano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate.
      4. Le regioni a statuto ordinario con legge possono ampliare o ridurre l'ambito applicativo delle disposizioni di cui ai commi precedenti. Restano, comunque, ferme le sanzioni penali previste all'articolo 44.
      5. Gli interventi di cui al comma 3 sono soggetti al contributo di costruzione ai sensi dell'articolo 16. Le regioni possono individuare con legge gli altri interventi soggetti a segnalazione certificata di inizio attività, diversi da quelli di cui al comma 3, assoggettati al contributo di costruzione definendo criteri e parametri per la relativa determinazione.
      6. La realizzazione mediante segnalazione certificata di inizio attività degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistica-ambientale, è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle relative previsioni normative. Nell'ambito delle norme di tutela rientrano, in particolare, le disposizioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42.
      7. È comunque salva la facoltà dell'interessato di chiedere il rilascio di permesso di costruire per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2.
      8. La realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2 mediante permesso di costruire o segnalazione certificata di inizio attività non comporta l'obbligo del pagamento del contributo di costruzione di cui all'articolo 16, salvo quanto previsto dal secondo periodo del comma 5. In questo caso la violazione della disciplina urbanistico-edilizia non comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 44 ed è soggetta all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 37».

      8. L'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 è sostituito come segue; «Art. 23 (L comma 3 e 4 – R comma 1, 2, 5, 6 e 7) Disciplina della segnalazione certificata di inizio attività (legge 24 dicembre 1993, n. 537, articolo 2, comma 10, che sostituisce l'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, articolo 4, commi 8-bis, 9, 10, 11, 14, e 15, come modificato dall'articolo 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669; articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241; articolo 49 comma 4-bis e 4-ter del decreto legge 13 maggio 2010 convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122; articolo 34 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011 n. 214; articolo 1 del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27; decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59)
      1. Il procedimento di segnalazione certificata di inizio attività è regolato dall'articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e la stessa è accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e l'assenza di contrasto con quelli adottati e con i regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.
      2. La segnalazione certificata di inizio attività è corredata dall'indicazione dell'impresa cui si intende affidare i lavori ed è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni. La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova denuncia. L'interessato è comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori.
      3. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, l'efficacia della segnalazione certificata di inizio attività decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia è priva di effetti.
      4. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia allegato alla segnalazione certificata di inizio attività, il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241. n termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, la denuncia è priva di effetti.
      5. La sussistenza del titolo è provata con la copia della segnalazione certificata di inizio attività da cui risulti la data di ricevimento della denuncia, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari.
      6. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il termine indicato al comma 1 sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica all'interessato il provvedimento di cui all'articolo 19, comma 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241, fatta salva l'applicazione del comma 4 del medesimo articolo alle fattispecie ivi previste. Permane comunque la facoltà di ripresentare la segnalazione certificata di inizio attività, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia.
      7. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la segnalazione certificata di inizio attività. Contestualmente presenta ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento. In assenza di tale documentazione si applica la sanzione di cui all'articolo 37, comma J».

      9. Al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 è aggiunto il seguente articolo 23-bis: «Art. 23-bis. (L) Deroghe al regime edilizio liberalizzato.
      1. Quando concorrono una o più fra le condizioni indicate ai successivi comma, gli interventi edilizi indicati al precedente articolo 22, comma 1, 2 e 3 non sono ammessi al regime di segnalazione certificata di inizio attività e sono assoggettati a permesso di costruire, da conseguirsi in conformità ali ’articolo 20 del presente decreto.
      2. Il comma 1 si applica agli interventi realizzati da persone fisiche o giuridiche di diritto privato:

          a) che siano beneficiari di finanziamenti gravanti su bilanci pubblici;

          b) che siano riconducibili all'elencazione di cui all'articolo 7 comma 1, lettere a), b) e c) del presente decreto;

          c) che siano destinati a funzioni istituzionali d'interesse dello Stato o degli altri enti pubblici, in particolare nei settori sanitario, sociosanitario, carcerario, militare, dell'istruzione, della sicurezza, della cultura e della ricerca scientifica o tecnica;

          d) che interessino comuni sprovvisti di strumenti urbanistici ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto;

          e) che siano riconducibili all'elencazione di cui all'articolo 22, comma 1, numeri 1, 2, 3 e 4 del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59;

          f) che fruiscano di deroga ai sensi dell'articolo 14 del presente decreto;

          g) che riguardino, in tutto o in parte, manufatti interessati dalle sanatorie regolate ai Capi III e IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47;

          h) per i quali sia stato legittimamente previsto un limite o contingente complessivo o la relativa determinazione sia demandata a specifici strumenti di programmazione settoriale.
      3. La mera realizzazione a cura di persone fisiche o giuridiche di diritto privato delle opere d'urbanizzazione primaria indicate all'articolo 16 comma 7 e 7-bis del presente decreto non concreta il requisito di cui al precedente comma 2, lettera a) se effettuata in connessione con un titolo abilitativo edilizio o in dipendenza di convenzioni annesse ai piani urbanistici comunque denominati».
13. 9. Bertolini, Bocciardo, Stracquadanio.

      Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
      2-bis. All'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente delle Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, le parole: «al Sindaco ovvero al Presidente del Consiglio comunale, ove esistente, che lo sottopone alla votazione del Consiglio nella prima seduta utile» sono sostituite dalle seguenti: «alla Giunta comunale per l'approvazione».
      2-ter. All'articolo 156, il comma 3, decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è sostituito dal seguente: «3. Le regioni e il Ministero, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 135 stipulano intese, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, per disciplinare lo svolgimento congiunto della verifica e dell'adeguamento dei piani paesaggistici. Nell'intesa è stabilito il termine entro il quale devono essere completati la verifica e l'adeguamento, nonché il termine, che in ogni caso non può essere superiore a novanta giorni, entro il quale la regione approva il piano adeguato. Il piano adeguato è oggetto di accordo fra il Ministero e la regione, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dalla data della sua adozione vigono le misure di salvaguardia di cui all'articolo 143, comma 9. Qualora all'adozione del piano non consegua la sua approvazione da parte della regione, entro i termini stabiliti dall'accordo ovvero entro novanta giorni, il piano medesimo è approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro».
      2-quater. Al Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modifiche:

          a) all'articolo 3, comma 1, lettera d), ultimo periodo, sono eliminate le seguenti parole: «e sagoma»;

          b) all'articolo 5, dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. Lo sportello unico per l'edilizia costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività edilizia, che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento»;

          c) dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

«Art. 9-bis.
(Documentazione amministrativa).

      Ai fini del rilascio o della formazione dei titoli abilitativi previsti dal presente decreto le amministrazioni sono tenute ad acquisire d'ufficio i dati, i documenti e le informazioni che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni ed è fatto divieto alle stesse di richiedere asseverazioni, attestazioni o perizie riguardanti tali dati, documenti e informazioni. Sulle certificazioni rilasciate dalle pubbliche amministrazioni in ordine a stati, qualità personali, fatti e atti è apposta, a pena di nullità, la dicitura: «Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi».

      d) l'articolo 20, comma 8, è sostituito dal seguente:
      8. Ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso decorsi inutilmente novanta giorni, ovvero centocinquanta giorni nei casi contemplati dal comma 7, dalla presentazione della domanda di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 e i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 9 e 10.

      2-quinquies. All'articolo 6, comma 5, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, le parole: «e catastali» sono soppresse.
      2-sexies. All'articolo 146 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 sono apportate le seguenti modifiche:

          a) al comma 5, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Non è richiesto il parere del Soprintendente in caso di positiva verifica da parte del Ministero, su richiesta della regione, della provincia o del comune interessati, dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici alle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1;

          b) al comma 8, le parole: «alla compatibilità paesaggistica» sono sostituite dalle seguenti: «alla legittimità giuridico-formale».
*13. 10. Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

      Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
      2-bis. All'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente delle Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, le parole: «al Sindaco ovvero al Presidente del Consiglio comunale, ove esistente, che lo sottopone alla votazione del Consiglio nella prima seduta utile» sono sostituite dalle seguenti: «alla Giunta comunale per l'approvazione».
      2-ter. All'articolo 156, il comma 3, decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è sostituito dal seguente: «3. Le regioni e il Ministero, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 135 stipulano intese, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, per disciplinare lo svolgimento congiunto della verifica e dell'adeguamento dei piani paesaggistici. Nell'intesa è stabilito il termine entro il quale devono essere completati la verifica e l'adeguamento, nonché il termine, che in ogni caso non può essere superiore a novanta giorni, entro il quale la regione approva il piano adeguato. Il piano adeguato è oggetto di accordo fra il Ministero e la regione, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dalla data della sua adozione vigono le misure di salvaguardia di cui all'articolo 143, comma 9. Qualora all'adozione del piano non consegua la sua approvazione da parte della regione, entro i termini stabiliti dall'accordo ovvero entro novanta giorni, il piano medesimo è approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro».
      2-quater. Al Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modifiche:

          a) all'articolo 3, comma 1, lettera d), ultimo periodo, sono eliminate le seguenti parole: «e sagoma»;

          b) all'articolo 5, dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. Lo sportello unico per l'edilizia costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività edilizia, che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento»;

          c) dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

Art. 9-bis.
(Documentazione amministrativa).

      Ai fini del rilascio o della formazione dei titoli abilitativi previsti dal presente decreto le amministrazioni sono tenute ad acquisire d'ufficio i dati, i documenti e le informazioni che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni ed è fatto divieto alle stesse di richiedere asseverazioni, attestazioni o perizie riguardanti tali dati, documenti e informazioni. Sulle certificazioni rilasciate dalle pubbliche amministrazioni in ordine a stati, qualità personali, fatti e atti è apposta, a pena di nullità, la dicitura: «Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.»

      d) l'articolo 20, comma 8, è sostituito dal seguente:
      8. Ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso decorsi inutilmente novanta giorni, ovvero centocinquanta giorni nei casi contemplati dal comma 7, dalla presentazione della domanda di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 e i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 9 e 10.

      2-quinquies. All'articolo 6, comma 5, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, le parole: «e catastali» sono soppresse.
      2-sexies. All'articolo 146 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 sono apportate le seguenti modifiche:

          a) al comma 5, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Non è richiesto il parere del Soprintendente in caso di positiva verifica da parte del Ministero, su richiesta della regione, della provincia o del comune interessati, dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici alle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1;

          b) al comma 8, le parole: «alla compatibilità paesaggistica» sono sostituite dalle seguenti: «alla legittimità giuridico-formale».
*13. 11. Romani, Casero.

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
      3. All'articolo 15 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modifiche:

          1. Nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori.

          2. Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio dei titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata non può superare i cinque anni dall'inizio dei lavori. Sono esclusi dal suddetto periodo i tempi relativi al rilascio delle autorizzazioni e alla successiva realizzazione delle opere di bonifica, ove necessarie. Entrambi i termini possono essere prorogati, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza venga richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, esclusivamente in considerazione della mole dell'opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.

          3. La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 22. Si procede altresì, ove necessario, al ricalcolo del contributo di costruzione.

          4. Il permesso decade con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di cinque anni dalla data di inizio.

          5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 22.
**13. 14. Saglia, Bernardo.

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
      3. All'articolo 15 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modifiche:

          1. Nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori.

          2. Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio dei titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata non può superare i cinque anni dall'inizio dei lavori. Sono esclusi dal suddetto periodo i tempi relativi al rilascio delle autorizzazioni e alla successiva realizzazione delle opere di bonifica, ove necessarie. Entrambi i termini possono essere prorogati, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza venga richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, esclusivamente in considerazione della mole dell'opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.

          3. La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 22. Si procede altresì, ove necessario, al ricalcolo del contributo di costruzione.

          4. Il permesso decade con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di cinque anni dalla data di inizio.

          5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 22.
**13. 15. Vella, Toccafondi, Bernardo, Gioacchino Alfano, Di Caterina.

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
      3. All'articolo 15 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modifiche:

          1. Nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori.

          2. Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio dei titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata non può superare i cinque anni dall'inizio dei lavori. Sono esclusi dal suddetto periodo i tempi relativi al rilascio delle autorizzazioni e alla successiva realizzazione delle opere di bonifica, ove necessarie. Entrambi i termini possono essere prorogati, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza venga richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, esclusivamente in considerazione della mole dell'opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.

          3. La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 22. Si procede altresì, ove necessario, al ricalcolo del contributo di costruzione.

          4. Il permesso decade con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di cinque anni dalla data di inizio.

          5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 22.
**13. 19. Lorenzin.

      Dopo il comma 2 è inserito il seguente:
      3. Dopo l'articolo 1159-bis del codice civile sono aggiunti i seguenti:
      Art. 1159-ter. – (Riconoscimento dell'usucapione.) – L'acquisto della proprietà e degli altri diritti reali di godimento sui beni immobili effettuato ai sensi degli articoli 1158
e seguenti può formare oggetto di riconoscimento.
      Art. 1159-quater. – (Atto di riconoscimento). – Il riconoscimento dell'usucapione è effettuato mediante atto pubblico unilaterale contenente l'indicazione specifica dei documenti e delle dichiarazioni rese da terzi dinanzi al notaio rogante utili a comprovare il possesso.
      L'atto deve altresì contenere l'indicazione del termine di novanta giorni per la proposizione dell'opposizione di cui all'articolo 1159-sexies.
      Art. 1159-quinquies. – (Pubblicità dell'atto di riconoscimento). – L'atto di riconoscimento deve essere reso noto mediante affissione, per novanta giorni, all'albo del comune in cui sono situati i beni immobili per i quali viene effettuato il riconoscimento del diritto di proprietà, e all'albo del Tribunale. Nelle pubblicazioni deve essere indicato il termine di novanta giorni per l'opposizione di cui all'articolo 1159-sexies.
      L'atto di riconoscimento deve essere altresì notificato, ove ciò sia possibile, agli intestatari catastali ed a coloro che nei registri immobiliari figurano come titolari di diritti reali sull'immobile oggetto di riconoscimento, nonché a coloro che, nel ventennio antecedente alla stipulazione dell'atto, abbiano trascritto o rinnovato la trascrizione di domanda giudiziale non perenta contro l'autore del riconoscimento o i suoi danti causa diretta a rivendicare la proprietà o altri diritti reali di godimento sui beni medesimi.
      L'atto di riconoscimento deve essere trascritto ai sensi dell'articolo 2651. Nella nota di trascrizione va fatta menzione, a norma dell'articolo 2659 secondo comma, della proponibilità dell'opposizione di cui all'articolo 1159-sexies, quale condizione al cui mancato avveramento è subordinato il riconoscimento del diritto di cui all'articolo 1159-septies.
      Art. 1159-sexies. – (Opposizione). – Contro l'atto di riconoscimento è ammessa opposizione, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro novanta giorni dalla data dell'ultima delle notifiche di cui all'articolo 1159-quinquies, secondo comma, ovvero, in mancanza, dalla scadenza del termine di affissione di cui all'articolo 1159-quinquies primo comma.
      L'opposizione va proposta davanti al Tribunale del luogo in cui è situato il bene immobile.
      Art. 1159-septies. – (Riconoscimento del diritto). – Decorso il termine di cui all'articolo 1159-sexies, senza che sia stata proposta opposizione, l'autore può disporre del diritto oggetto del riconoscimento. Il notaio certifica la mancata proposizione dell'opposizione e richiede a norma dell'articolo 2668, terzo comma, la cancellazione della menzione di cui all'articolo 1159-quinquies terzo comma. Ai terzi di buona fede che abbiano acquistato da colui che ha effettuato il riconoscimento del diritto si applica l'articolo 1159.
13. 20. Cesario.

      All'articolo 13 dopo il comma 2 inserire i seguenti:
      2-bis. L'alinea del comma 4, dell'articolo 5, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 è così sostituita: «L'ufficio cura altresì, gli incombenti necessari ai fini dell'acquisizione, mediante conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, degli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio. La conferenza di servizi viene svolta in modalità telematica secondo quanto previsto dai decreti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazione dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. Nel novero di detti assensi rientrano, oltre quelli di cui al comma 3, in particolare:».
      2-ter. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 29 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è così sostituita:

          a) di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, tramite autocertificazione, di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del locatore o del locatario interessato. Nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà;.
13. 12. Lulli.

      Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
      2-bis. L'amministrazione della Difesa, nell'esecuzione dei lavori in economia da realizzare mediante i reparti del Genio delle Forze Armate ovvero in amministrazione diretta, ai sensi delle specifiche norme regolamentari previste dall'articolo 196 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, si avvale, in relazione alle qualifiche per le quali è richiesto il requisito della scuola dell'obbligo, di personale qualificato ai sensi del CCNL, settore edilizia e affini, cui si applicano le previsioni normative di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604, alla legge 23 luglio 1991, n. 223, e alla legge 6 agosto 1975, n. 427.
13. 16. Villecco Calipari, Rugghia, Vico, Ginefra.

      Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
      2-bis. All'articolo 3 (L), comma 1, lettera e.5) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «Non sono considerati interventi di nuova costruzione, in quanto diretti a soddisfare esigenze di carattere meramente temporaneo, gli allestimenti mobili per il pernottamento, collocati all'aperto in strutture turistico-ricettive regolarmente autorizzate e che prevedano non più del 35 per cento della ricettività di roulottes, campers e case mobili, destinati all'esercizio della struttura stessa e comunque, in nessun caso, ad uso di residenza. Le condizioni funzionali e strutturali di tali mezzi sono definite dalle leggi regionali in relazioni alle caratteristiche territoriali della recettività all'aria aperta;».
13. 18. Lazzari.

      Dopo il comma 2, inserire il seguente:
      3. All'articolo 3, comma 1, lettera d) ultimo periodo, del Testo unico delle dispozioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, eliminare le seguenti parole: «e sagoma».
13. 17. Lupi, Vella, Toccafondi, Gioacchino Alfano, Bernardo, Di Caterina.

      Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
      3. La procedura di cui al comma 2 si applica anche alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile, con esclusione di quelli fotovoltaici, purché di potenza elettrica inferiore a 1 MWe.
13. 8. Di biagio, Raisi, Scanderebech.

      Dopo il comma 2 inserire il seguente:
      2-bis. All'articolo 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», al comma 2, alinea, le parole: «La disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m), non si applica» sono sostituite con le seguenti: «La disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), non si applica»
13. 13. Maggioni, Montagnoli, Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Fava, Fugatti.

      Dopo il comma 2, inserire il seguente:
      2-bis. La previsione della esecuzione di nuove opere entro una zona di trenta metri dal ciglio dei terreni elevati sul mare di cui all'articolo 55, comma 1, del codice della navigazione, si applica nel senso che il ciglio è individuato nel punto di intersezione tra il piano inclinato dei terreni elevati sul mare e il normale battente d'acqua.
13. 21. Saglia, Bernardo.

      Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
      2-bis. Le categorie catastali A4 e A5 – abitazioni popolari ed ultrapopolari – sono abolite. Le relative unita immobiliari urbane transitano in categoria A2 – abitazioni di tipo civile – salvo attestata documentazione dei titolari che dimostrino il reale stato di consistenza delle UIU stesse attraverso presentazione presso il Catasto provinciale di relazione tecnica asseverata o richiesta di sopralluogo degli uffici del Catasto entro il termine perentorio del 31 dicembre 2012.
13. 22. Morassut, Mariani, Bratti, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Motta, Realacci, Viola.

      Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

      1. All'articolo 3 del decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
      «6-bis. L'opzione di cui al comma 1 può essere esercitata dalla persona fisica proprietaria o titolare di diritti reali di godimento su unità immobiliari abitative locate ad uso abitativo non nell'esercizio di un'attività d'impresa, o di arti e professioni, nei confronti di persone fisiche, persone giuridiche ed enti a condizione che sia previsto nel contratto di locazione che l'immobile abitativo sia sublocato a studenti universitari ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, con rinuncia all'aggiornamento del canone. La medesima opzione può essere altresì esercitata dalla persona fisica proprietaria o titolare di diritti reali di godimento su unità immobiliari abitative locate ad uso abitativo non nell'esercizio di un'attività d'impresa, o di arti e professioni, nei confronti di società cooperative, a condizione che sia previsto nel contratto di locazione che l'immobile abitativo sia assegnato ai soci studenti universitari, con rinuncia all'aggiornamento del canone di assegnazione.»

      Conseguentemente sostituire l'articolo 69 con il seguente:

Art. 69-bis.
      (Disposizioni finanziarie).

      1. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282. convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è incrementata di 24,9 milioni di euro per l'anno 2012 e di 27,7 milioni di euro per l'anno 2013.
      2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 6, comma 1, 8, comma 1, 9, comma 1, 11, comma 1 e 2, 12, comma 5, 13-bis, 16, commi da 1 a 4, 31, comma 1, 32, 51, 59, comma 4, e comma 1 del presente articolo, pari complessivamente a euro 124.692.408 euro per l'anno 2012, 100.980.489 euro per l'anno 2013, 221.661.620 euro per l'anno 2014,406.887.450 euro per l'anno 2015,308.900.000 euro per l'anno 2016 e 310.500.000 euro a decorrere dall'anno 2017, che aumentano a 178.858.408 euro per l'anno 2012, a 123.980.489 euro per l'anno 2013, a 260.661.620 euro per l'anno 2014, a 455.887.450 euro per l'anno 2015, a 357.900.000 euro per l'anno 2016, 359.500.000 euro per l'anno 2017 ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto, si provvede:

          a) quanto a 178.858.408 euro per l'anno 2012, a 123.980.489 euro per l'anno 2013, a 120 milioni di euro per l'anno 2014 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, con le maggiori entrate e le minori spese derivanti dagli articoli 11, commi 1 e 2, 14, comma 2, e 68, commi 1 e 2 del presente decreto;

          b) quanto a 141.661.620 milioni di euro per l'anno 2014, a 356.887.450 milioni di euro per l'anno 2015, a 258.900.000 euro per l'anno 2016, a 260.500.000 euro per l'anno 2017 e a 210.500.000 a decorrere dall'anno 2018, mediante riduzione lineare delle voci di spesa indicate nell'elenco allegato alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, ad esclusione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini delle successive riduzioni, è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili le predette somme. Le amministrazioni potranno proporre variazioni compensative, anche relative a missioni diverse, tra gli accantonamenti interessati nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica.

      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto.
*13. 08. Pagano.

      Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

      1. All'articolo 3 del decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
      «6-bis. L'opzione di cui al comma 1 può essere esercitata dalla persona fisica proprietaria o titolare di diritti reali di godimento su unità immobiliari abitative locate ad uso abitativo non nell'esercizio di un'attività d'impresa, o di arti e professioni, nei confronti di persone fisiche, persone giuridiche ed enti a condizione che sia previsto nel contratto di locazione che l'immobile abitativo sia sublocato a studenti universitari ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, con rinuncia all'aggiornamento del canone. La medesima opzione può essere altresì esercitata dalla persona fisica proprietaria o titolare di diritti reali di godimento su unità immobiliari abitative locate ad uso abitativo non nell'esercizio di un'attività d'impresa, o di arti e professioni, nei confronti di società cooperative, a condizione che sia previsto nel contratto di locazione che l'immobile abitativo sia assegnato ai soci studenti universitari, con rinuncia all'aggiornamento del canone di assegnazione.»

      Conseguentemente sostituire l'articolo 69 con il seguente:

Art. 69-bis.
      (Disposizioni finanziarie).

      1. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282. convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è incrementata di 24,9 milioni di euro per l'anno 2012 e di 27,7 milioni di euro per l'anno 2013.
      2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 6, comma 1, 8, comma 1, 9, comma 1, 11, comma 1 e 2, 12, comma 5, 13-bis, 16, commi da 1 a 4, 31, comma 1, 32, 51, 59, comma 4, e comma 1 del presente articolo, pari complessivamente a euro 124.692.408 euro per l'anno 2012, 100.980.489 euro per l'anno 2013, 221.661.620 euro per l'anno 2014,406.887.450 euro per l'anno 2015,308.900.000 euro per l'anno 2016 e 2014 310.500.000 euro a decorrere dall'anno 2017, che aumentano a 178.858.408 euro per l'anno 2012, a 123.980.489 euro per l'anno 2013, a 260.661.620 euro per l'anno , a 455.887.450 euro per l'anno 2015, a 357.900.000 euro per l'anno 2016, 359.500.000 euro per l'anno 2017 ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto, si provvede:

          a) quanto a 178.858.408 euro per l'anno 2012, a 123.980.489 euro per l'anno 2013, a 120 milioni di euro per l'anno 2014 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, con le maggiori entrate e le minori spese derivanti dagli articoli 11, commi 1 e 2, 14, comma 2, e 68, commi 1 e 2 del presente decreto;

          b) quanto a 141.661.620 milioni di euro per l'anno 2014, a 356.887.450 milioni di euro per l'anno 2015, a 258.900.000 euro per l'anno 2016, a 260.500.000 euro per l'anno 2017 e a 210.500.000 a decorrere dall'anno 2018, mediante riduzione lineare delle voci di spesa indicate nell'elenco allegato alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, ad esclusione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini delle successive riduzioni, è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili le predette somme. Le amministrazioni potranno proporre variazioni compensative, anche relative a missioni diverse, tra gli accantonamenti interessati nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica.

      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto.
*13. 01. Soglia.

       Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

      1. All'articolo 3 del decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
      «6-bis. L'opzione di cui al comma 1 può essere esercitata dalla persona fisica proprietaria o titolare di diritti reali di godimento su unità immobiliari abitative locate ad uso abitativo non nell'esercizio di un'attività d'impresa, o di arti e professioni, nei confronti di persone fisiche, persone giuridiche ed enti a condizione che sia previsto nel contratto di locazione che l'immobile abitativo sia sublocato a studenti universitari ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, con rinuncia all'aggiornamento del canone. La medesima opzione può essere altresì esercitata dalla persona fisica proprietaria o titolare di diritti reali di godimento su unità immobiliari abitative locate ad uso abitativo non nell'esercizio di un'attività d'impresa, o di arti e professioni, nei confronti di società cooperative, a condizione che sia previsto nel contratto di locazione che l'immobile abitativo sia assegnato ai soci studenti universitari, con rinuncia all'aggiornamento del canone di assegnazione.»

      Conseguentemente sostituire l'articolo 69 con il seguente:

Art. 69-bis.
      (Disposizioni finanziarie).

      1. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282. convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è incrementata di 24,9 milioni di euro per l'anno 2012 e di 27,7 milioni di euro per l'anno 2013.
      2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 6, comma 1, 8, comma 1, 9, comma 1, 11, comma 1 e 2, 12, comma 5, 13-bis, 16, commi da 1 a 4, 31, comma 1, 32, 51, 59, comma 4, e comma 1 del presente articolo, pari complessivamente a euro 124.692.408 euro per l'anno 2012, 100.980.489 euro per l'anno 2013, 221.661.620 euro per l'anno 2014, 406.887.450 euro per l'anno 2015, 308.900.000 euro per l'anno 2016 e 310.500.000 euro a decorrere dall'anno 2017, che aumentano a 178.858.408 euro per l'anno 2012, a 123.980.489 euro per l'anno 2013, a 260.661.620 euro per l'anno 2014, a 455.887.450 euro per l'anno 2015, a 357.900.000 euro per l'anno 2016, 359.500.000 euro per l'anno 2017 ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto, si provvede:

          a) quanto a 178.858.408 euro per l'anno 2012, a 123.980.489 euro per l'anno 2013, a 120 milioni di euro per l'anno 2014 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, con le maggiori entrate e le minori spese derivanti dagli articoli 11, commi 1 e 2, 14, comma 2, e 68, commi 1 e 2 del presente decreto;

          b) quanto a 141.661.620 milioni di euro per l'anno 2014, a 356.887.450 milioni di euro per l'anno 2015, a 258.900.000 euro per l'anno 2016, a 260.500.000 euro per l'anno 2017 e a 210.500.000 a decorrere dall'anno 2018, mediante riduzione lineare delle voci di spesa indicate nell'elenco allegato alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, ad esclusione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini delle successive riduzioni, è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili le predette somme. Le amministrazioni potranno proporre variazioni compensative, anche relative a missioni diverse, tra gli accantonamenti interessati nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica.

      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto.
*13. 013. Pagano.

      Dopo l'articolo 13 inserire il seguente:

Art. 13-bis.

      Al comma 5 dell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 207 del 2010 (attività di qualificazione ed organizzazione delle SOA-Tariffe) dopo le parole “addebito in conto corrente bancario (R.I.D.) per l'intero corrispettivo» sono inserite le seguenti: «Nel caso in cui il predetto addebito in conto corrente non vada a buon fine, ovvero in qualsiasi altro caso di mancata corresponsione da parte dell'impresa attestata dell'intero corrispettivo pattuito con la SOA, quest'ultima è tenuta ad avviare entro 30 giorni dal mancato pagamento una procedura nei confronti dell'impresa inadempiente tramite la quale viene richiesto il pagamento, concedendo il termine massimo di ulteriori 15 giorni; trascorso tale termine senza che l'impresa abbia provveduto, la SOA deve richiedere alla Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici la sospensione della attestazione con contestuale annotazione sul casellario. Solo a seguito del pagamento del relativo corrispettivo da parte dell'impresa si può procedere a dare nuovamente corso di validità all'attestazione sospesa con contestuale cancellazione della predetta annotazione.»
13. 05. Abrignani.

      Dopo l'articolo 13 inserire il seguente:

Art. 13-bis.

      Al comma 1 dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 207 del 2010 (Attività della SOA) dopo le parole: «comprovare il possesso dei requisiti di cui agli articoli 78 e 79» sono inserite le seguenti: «La SOA potrà effettuare le predette verifiche sugli attestati rilasciati dalle altre SOA con una retroattività di 5 anni dalla data di rilascio dell'ultima attestazione che si vorrà sottoporre a verifica».
13. 04. Abrignani.

      Dopo l'articolo 13 inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Requisiti di ordine generale per l'attestazione di qualificazione SOA).

      Al comma 16 dell'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 207 del 2010 (dimostrazione dei requisiti di ordine speciale) le parole «Categoria OS3: 40 per cento; Categoria OS28: 70 per cento;Categoria OS30: 70 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «Categoria OS3: 20 per cento; Categoria OS28: 40 per cento; Categoria OS30: 40 per cento». Dal presente emendamento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
13. 02. Abrignani.

      Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Aggiornamento regola tecnica di prevenzione incendi).

      1. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede ad aggiornare le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994, recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere», semplificando i requisiti prescritti, in particolare per le strutture ricettive turistico-alberghiere fino a 50 posti letto.
*13. 09. Zeller, Brugger.

      Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Aggiornamento regola tecnica di prevenzione incendi).

      1. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede ad aggiornare le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994, recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere», semplificando i requisiti prescritti, in particolare per le strutture ricettive turistico-alberghiere fino a 50 posti letto.
*13. 012. Causi, Marchioni, Froner.

      Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Semplificazione adempimenti per i gestori delle strutture ricettive).

      1. Al comma 3 dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, a 773, e successive modificazioni, le parole: «I soggetti di cui al comma 1 sono altresì tenuti a comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate, mediante consegna di copia della scheda, entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo. In alternativa, il gestore può scegliere di effettuare tale comunicazione inviando, entro lo stesso termine, alle questure territorialmente competenti i dati normativi delle predette schede con mezzi informatici o telematici o mediante fax secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti di cui al comma 1 sono altresì tenuti a comunicare, entro le ventiquattro ore successive all'arrivo, alle questure territorialmente competenti le generalità delle persone alloggiate mediante l'invio dei dati contenuti nella predetta scheda con mezzi informatici o telematici secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali».
      2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2011, i soggetti di cui all'articolo 109, comma 1, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, possono scegliere di effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 109, comma 3, del medesimo testo unico, di cui al regio decreto n. 773 del 1931, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, entro le ventiquattro ore dall'arrivo delle persone alloggiate, mediante consegna all'autorità locale di pubblica sicurezza di copia della scheda di dichiarazione delle loro generalità conforme al modello approvato con decreto del Ministro dell'interno o, in alternativa, inviando, entro lo stesso termine, alle questure territorialmente competenti i dati nominativi della predetta scheda con mezzi informatici o telematici o mediante fax, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno.
      3. All'articolo 7 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
      2-bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende o in roulotte, né ai proprietari o ai gestori di case e di appartamenti per vacanze né agli affittacamere, fermo restando quanto disposto dal comma 3.
13. 022. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

      Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Condotta formalmente autorizzata).

      1. Dopo l'articolo 51 del codice penale è inserito il seguente: «Art. 51-bis(Condotta formalmente autorizzata). – 1. Non è punibile chi pone in essere una condotta consentita da un atto formale della pubblica amministrazione comunque denominato, anche se contrastante con la normativa di riferimento, salvo che l'atto sia conseguenza di un reato alla cui commissione l'autore della condotta autorizzata ha partecipato.»
      2. Dopo l'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è inserito il seguente: «Art. 44-bis. – (Esclusione del reato). – 1. Non costituisce reato la condotta autorizzata da un titolo abilitativo formale, comunque denominato, anche se contrastante con la normativa di riferimento, salvo che il titolo sia conseguenza di un reato alla cui commissione l'autore delta condotta autorizzata ha partecipato.»
13. 024. Montagnoli, Torazzi, Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli.

      Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.

      All'articolo 3, comma 1, lettera d), ultimo periodo, del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, eliminare le seguenti parole: «e sagoma».
13. 034. Lupi, Vella, Toccafondi, Gioacchino Alfano, Bernardo,Di Caterina.

      Dopo l'articolo 13 (Semplificazioni in materia di autorizzazioni e pareri per l'esercizio dell'attività edilizia), inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Definizioni degli interventi edilizi).

      1. All'articolo 3, comma 1, lettera d), ultimo periodo, del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le parole: «e sagoma» sono sostituite dalle parole: «e con possibile modifica della sagoma».
*13. 07.    Lorenzin.

      Dopo l'articolo 13 (Semplificazioni in materia di autorizzazioni e pareri per l'esercizio dell'attività edilizia), inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Definizioni degli interventi edilizi).

      1. All'articolo 3, comma 1, lettera d), ultimo periodo, del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le parole: «e sagoma» sono sostituite dalle parole: «e con possibile modifica della sagoma».
*13. 014.    Saglia, Bernardo.

      Dopo l'articolo 13 (Semplificazioni in materia di autorizzazioni e pareri per l'esercizio dell'attività edilizia), inserire il seguente:

Art. 13-septies.
(Messa in sicurezza rifiuti).

      Dopo il comma 8 dell'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., è aggiunto il seguente comma 8-bis:
      «Ai sensi del successivo articolo 264, comma 1, lettera i) del presente decreto, sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del presente decreto, continuano ad applicarsi le norme di cui agli articoli 5 e 6 del decreto ministeriale 25 ottobre 1999 n. 471, attuativo del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nella parte in cui, in conformità a quanto disposto nell'Allegato 3 alla parte quarta del presente decreto, prevedono la messa in sicurezza permanente dei rifiuti, quale fonte inquinante, previa analisi di rischio».
13. 032.    Lorenzin.

      Dopo l'articolo 13, (Semplificazioni in materia di autorizzazioni e pareri per l'esercizio dell'attività edilizia), inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Lavori edili sul sito oggetto di bonifica).

Dopo il comma 2 dell'articolo 248 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., è aggiunto il seguente comma This:
      «L'esito favorevole della relazione tecnica predisposta dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente è condizione necessaria e sufficiente per l'avvio di eventuali lavori edilizi sul sito oggetto di bonifica. Detti lavori possono pertanto iniziare anche prima del rilascio del formale certificato di avvenuta bonifica da parte della Provincia ai sensi dell'articolo 248, comma 2 del decreto legislativo 152/2006».
*13. 017.    Saglia, Bernardo.

      Dopo l'articolo 13, (Semplificazioni in materia di autorizzazioni e pareri per l'esercizio dell'attività edilizia), inserire il seguente:

Art. 13-quater.
(Lavori edili sul sito oggetto di bonifica).

Dopo il comma 2 dell'articolo 248 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., è aggiunto il seguente comma This:
      «L'esito favorevole della relazione tecnica predisposta dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente è condizione necessaria e sufficiente per l'avvio di eventuali lavori edilizi sul sito oggetto di bonifica. Detti lavori possono pertanto iniziare anche prima del rilascio del formale certificato di avvenuta bonifica da parte della Provincia ai sensi dell'articolo 248, comma 2 del decreto legislativo 152/2006».
*13. 028.    Lorenzin.

      Dopo l'articolo 13, (Semplificazioni in materia di autorizzazioni e pareri per l'esercizio dell'attività edilizia), inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Lavori edili sul sito oggetto di bonifica).

Dopo il comma 2 dell'articolo 248 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., è aggiunto il seguente comma This:
      «L'esito favorevole della relazione tecnica predisposta dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente è condizione necessaria e sufficiente per l'avvio di eventuali lavori edilizi sul sito oggetto di bonifica. Detti lavori possono pertanto iniziare anche prima del rilascio del formale certificato di avvenuta bonifica da parte della Provincia ai sensi dell'articolo 248, comma 2 del decreto legislativo 152/2006».
*13. 029.    Gioacchino Alfano, Bernardo, Di Caterina.

      Dopo l'articolo 13 inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Requisiti acustici degli edifici).

      L'articolo 11 della legge n. 88/2009, come modificato dalla legge n. 96/2010, e sostituito dal seguente:
      «1. La disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, non trova applicazione perché tale decreto non risulta essere stato sottoposto né al visto e alla registrazione della Corte dei Conti, né al parere del Consiglio di Stato, il che ne determina l'inefficacia del provvedimento.
      2. L'entrata in vigore delle disposizioni relative ai requisiti acustici passivi degli edifici contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997, emanato ai sensi dell'articolo 3, lettera e) della legge 26 ottobre 1995, n. 447 («Legge quadro sull'inquinamento acustico»), è in ogni caso differita sino all'entrata in vigore del decreto ministeriale previsto all'articolo 3, lettera f), della stessa legge.
      3. In attesa del riordino della materia la prestazione acustica degli edifici è soddisfatta:

          a) per i nuovi edifici, la cui richiesta di titolo abilitativo è successiva all'entrata in vigore del presente articolo e fino al 31/12/2015, se i requisiti acustici passivi sono pari alla classe III definita dalla norma UNI 11367 con una tolleranza di +/–3 dB. Dal 1o/1/2016 la prestazione acustica per i nuovi edifici è soddisfatta se i requisiti acustici passivi sono pari alla classe II definita dalla norma UNI 11367 con una tolleranza di +/–3 dB;

          b) per gli edifici, la cui richiesta di titolo abilitativo è antecedente all'entrata in vigore del presente articolo, la prestazione acustica degli edifici è soddisfatta se i requisiti acustici passivi sono pari alla classe IV definita dalla norma UNI 11367 con una tolleranza di +/–5 dB.
**13. 016.    Saglia, Bernardo.

      Dopo l'articolo 13 inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Requisiti acustici degli edifici).

      L'articolo 11 della legge n. 88/2009, come modificato dalla legge n. 96/2010, e sostituito dal seguente:
      «1. La disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, non trova applicazione perché tale decreto non risulta essere stato sottoposto né al visto e alla registrazione della Corte dei Conti, né al parere del Consiglio di Stato, il che ne determina l'inefficacia del provvedimento.
      2. L'entrata in vigore delle disposizioni relative ai requisiti acustici passivi degli edifici contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997, emanato ai sensi dell'articolo 3, lettera e) della legge 26 ottobre 1995, n. 447 («Legge quadro sull'inquinamento acustico»), è in ogni caso differita sino all'entrata in vigore del decreto ministeriale previsto all'articolo 3, lettera f), della stessa legge.
      3. In attesa del riordino della materia la prestazione acustica degli edifici è soddisfatta:

          a) per i nuovi edifici, la cui richiesta di titolo abilitativo è successiva all'entrata in vigore del presente articolo e fino al 31/12/2015, se i requisiti acustici passivi sono pari alla classe III definita dalla norma UNI 11367 con una tolleranza di +/–3 dB. Dal 1o/1/2016 la prestazione acustica per i nuovi edifici è soddisfatta se i requisiti acustici passivi sono pari alla classe II definita dalla norma UNI 11367 con una tolleranza di +/–3 dB;

          b) per gli edifici, la cui richiesta di titolo abilitativo è antecedente all'entrata in vigore del presente articolo, la prestazione acustica degli edifici è soddisfatta se i requisiti acustici passivi sono pari alla classe IV definita dalla norma UNI 11367 con una tolleranza di +/–5 dB.
**13. 030.    Lorenzin.

      Dopo l'articolo 13 inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Requisiti acustici degli edifici).

      L'articolo 11 della legge n. 88/2009, come modificato dalla legge n. 96/2010, e sostituito dal seguente:
      «1. La disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, non trova applicazione perché tale decreto non risulta essere stato sottoposto né al visto e alla registrazione della Corte dei Conti, né al parere del Consiglio di Stato, il che ne determina l'inefficacia del provvedimento.
      2. L'entrata in vigore delle disposizioni relative ai requisiti acustici passivi degli edifici contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997, emanato ai sensi dell'articolo 3, lettera e) della legge 26 ottobre 1995, n. 447 («Legge quadro sull'inquinamento acustico»), è in ogni caso differita sino all'entrata in vigore del decreto ministeriale previsto all'articolo 3, lettera f), della stessa legge.
      3. In attesa del riordino della materia la prestazione acustica degli edifici è soddisfatta:

          a) per i nuovi edifici, la cui richiesta di titolo abilitativo è successiva all'entrata in vigore del presente articolo e fino al 31/12/2015, se i requisiti acustici passivi sono pari alla classe III definita dalla norma UNI 11367 con una tolleranza di +/–3 dB. Dal 1o/1/2016 la prestazione acustica per i nuovi edifici è soddisfatta se i requisiti acustici passivi sono pari alla classe II definita dalla norma UNI 11367 con una tolleranza di +/–3 dB;

          b) per gli edifici, la cui richiesta di titolo abilitativo è antecedente all'entrata in vigore del presente articolo, la prestazione acustica degli edifici è soddisfatta se i requisiti acustici passivi sono pari alla classe IV definita dalla norma UNI 11367 con una tolleranza di +/–5 dB.
**13. 031.    Bernardo, Vella, Gioacchino Alfano.

      Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-ter.
(Materiali di Riporto).

      All'articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito con modificazioni, dalla legge n. 28 del 2012.
      Al comma 2 eliminare le seguenti parole: «come disciplinati dal decreto di attuazione dell'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1».
      Al comma 3 sostituire le parole: «Fino all'entrata in vigore del decreto di cui al comma precedente» con le seguenti parole: «Fino all'entrata in vigore del decreto di attuazione dell'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1»;

          dopo le parole: «all'articolo 185», eliminare le seguenti parole: «comma 1, lettere b) e e) e».
***13. 018.    Saglia, Bernardo.

      Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-ter.
(Materiali di Riporto).

      All'articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito con modificazioni, dalla legge n. 28 del 2012.
      Al comma 2 eliminare le seguenti parole: «come disciplinati dal decreto di attuazione dell'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1».
      Al comma 3 sostituire le parole: «Fino all'entrata in vigore del decreto di cui al comma precedente» con le seguenti parole: «Fino all'entrata in vigore del decreto di attuazione dell'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1»;

          dopo le parole: «all'articolo 185», eliminare le seguenti parole: «comma 1, lettere b) e e) e».
***13. 026.    Bernardo, Gioacchino Alfano, Toccafondi, Di Caterina.

      Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-ter.
(Materiali di Riporto).

      All'articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito con modificazioni, dalla legge n. 28 del 2012.
      Al comma 2 eliminare le seguenti parole: «come disciplinati dal decreto di attuazione dell'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1».
      Al comma 3 sostituire le parole: «Fino all'entrata in vigore del decreto di cui al comma precedente» con le seguenti parole: «Fino all'entrata in vigore del decreto di attuazione dell'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1»;

          dopo le parole: «all'articolo 185», eliminare le seguenti parole: «comma 1, lettere b) e e) e».
***13. 027.    Lorenzin.

      Dopo l'articolo 13 inserire il seguente articolo:

Art. 13-bis.
(Responsabilità solidale appalti).

      Al comma 5-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, aggiungere il seguente periodo: «Le disposizioni del periodo precedente si applicano successivamente all'adozione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che stabilisca le modalità per la verifica, da parte del committente o appaltatore, del corretto adempimento degli obblighi fiscali in tema di versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell'IVA inerenti gli appalti, nonché le modalità con cui il committente può dimostrare di avere messo in atto tutte le cautele possibili per evitare l'inadempimento».
13. 015.    Romani, Casero.

      Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

Art. 13-bis.
(Semplificazione delle procedure di estinzione dei mutui per le cooperative edilizie).

      1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a provvedere al pagamento dei conguagli dei contributi di cui all'articolo 16, comma 2, della legge 27 maggio 1975, n. 166, agli articoli 2 e 10 della legge 8 agosto 1977, n. 513, all'articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e all'articolo 6 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito con modificazioni dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, sulla base della certificazione fornita dalle banche relativa ai singoli interventi agevolativi e delle autocertificazioni dei singoli mutuatari in ordine alla sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalle leggi anzidette.
      2. I requisiti oggettivi e soggettivi di cui al comma 1 si considerano sussistenti alla data della certificazione del comma 1, qualora siano trascorsi venti anni dalla data di prima assegnazione degli alloggi a soci di cooperative di abitazione a proprietà divisa od indivisa e ad assegnatari di alloggi ex Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati ovvero siano trascorsi dieci anni dalla data di successivo subentro.
      3. La certificazione di cui al comma 1 evidenzia le posizioni debitorie e creditorie della banca, relative alle leggi richiamate al medesimo comma, nei confronti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla data di entrata in vigore del presente decreto nonché gli eventuali crediti vantati dai mutuatari derivanti anche dal minor utilizzo dei contributi agevolativi nel periodo di preammortamento. Ai fini della determinazione delle posizioni anzidette non si tiene conto dei conguagli relativi alle operazioni oggetto di contenzioso sulla sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti per la fruizione del contributo pubblico.
      4. Le banche sono autorizzate a compensare le posizioni debitorie e creditorie, risultanti dalla certificazione di cui al comma 1, nei confronti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'ambito del gruppo bancario di appartenenza.
      5. Le banche entro il termine di sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto inviano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un prospetto riepilogativo dell'ammontare dei contributi relativi alle operazioni ancora in essere per ciascuno dei successivi periodi di ammortamento.
      6. Sulla base del prospetto di cui al comma 5 e della certificazione di cui al comma 1, il predetto Ministero con proprio decreto provvederà a definire le modalità di liquidazione del credito delle banche, al netto delle compensazioni tra posizioni creditorie e debitorie di cui al comma 4, nei limiti delle disponibilità annuali degli stanziamenti di bilancio destinati ai predetti fini e tenendo conto di quanto precisato al seguente comma 8.
      7. Fino alla completa estinzione del proprio credito, le banche utilizzano quanto corrisposto annualmente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del comma 6, al fine della progressiva liquidazione dei crediti dei mutuatari di cui al comma 3.
      8. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato, tramite convenzioni da stipulare con l'ABI o con singoli istituti di credito, a definire un piano per il rientro degli eventuali debiti risultanti nei confronti dello Stato entro un periodo massimo di tre anni, ovvero a definire l'utilizzo vincolante degli eventuali crediti, corrisposti come dal precedente comma 6, quale quota di capitale per la partecipazione al sistema integrato di fondi immobiliari, di cui al piano nazionale di edilizia abitativa di cui all'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133.
13. 011.    Saglia.

      Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Cedolare secca sui canoni di locazione a finalità turistica per le persone fisiche).

      1. A decorrere dal 2012, i canoni di locazione relativi ai contratti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), della legge 9 dicembre 1998, n 431, sono assoggettati ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione. Sul canone di locazione stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 10 per cento.
      2. Soggetti passivi della cedolare di cui al comma 1 sono esclusivamente le persone fisiche titolari del diritto di proprietà dell'immobile locato. Le persone fisiche che esercitano attività di impresa, le società e gli enti non commerciali continuano ad assoggettare i redditi sui canoni da locazione a finalità turistica nei modi ordinari.
      3. La cedolare deve essere versata al Comune dove l'immobile è situato. Allo stesso Comune il proprietario è tenuto a comunicare, entro 72 ore dalla consegna dell'immobile, copia del contratto di locazione e a presentare la ricevuta dell'avvenuto pagamento dell'imposta. La consegna del contratto e della ricevuta possono avvenire anche in via telematica.
      4. Una quota pari al 21 per cento dell'imposta pagata dai proprietari viene trattenuta dal Comune, che procede a versare all'erario la rimanente quota.
      5. Il reddito assoggettato a cedolare:

          a) è escluso dal reddito complessivo;

          b) su di esso e sulla cedolare stessa non possono essere fatti valere oneri deducibili e detrazioni;

          c) deve essere compreso nel reddito ai fini del riconoscimento della spettanza o della determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo collegati al possesso di requisiti reddituali (determinazione dell'Isee, determinazione del reddito per essere considerato a carico).

      6. Entro il 31 dicembre 2011, il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle Entrate sono delegati ad emanare uno o più provvedimenti attuativi delle disposizioni di cui al presente articolo.
13. 019.    Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Fugatti.

      Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

      1. In deroga all'articolo 19 dello legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, le aziende possono effettuare modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei propri fabbricati, ovvero modificare la destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio d'impresa senza comunicazioni preventive, se le modifiche sono compatibili con gli strumenti urbanistici ed edilizi vigenti.
      6-ter. Entro il 30 novembre di ogni anno è fissato il termine per comunicare, anche in via telematica, alle amministrazioni competenti le eventuali modifiche apportate, contestualmente al pagamento degli eventuali oneri dovuti, inviando, altresì idonea certificazione rilasciata da professionista abilitato attestante la compatibilità con gli strumenti urbanistici ed edilizi vigenti di cui al comma 1.
      6-quater. Ai fini dell'attribuzione della categoria catastale, i locali adibiti ad abitazione del custode sono accertati unitamente alla consistenza dell'azienda.
      6-quinquies. La deroga di cui al comma 1 non si applica nei casi in cui sugli immobili, i fabbricati o le aree interessate sussistano eventuali vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.
      6-sexies. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 4, dopo le parole: «termine fissato» sono aggiunte le seguenti: «non superiore a quindici giorni»;

          b) al comma 8 è aggiunto alla fine il seguente periodo: «Il silenzio-assenso si intende, altresì, formato, nel caso in cui sia stata disposta l'integrazione documentato di cui al comma 5 in mancanza dei presupposti o delle formalità ivi indicati, alla scadenza del termine di novanta giorni, ovvero di centocinquanta giorni nei casi contemplati dal comma 7, dalla presentazione della domanda, salvo quanto previsto dal comma 4.
13. 020.    Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Fugatti, Forcolin.

      Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Contributo di solidarietà sui contratti atipici).

      1. Al fine di coniugare garanzie e flessibilità nel mercato del lavoro, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i rapporti di lavoro instaurati secondo le modalità contrattuali di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono assoggettati ad una contribuzione a carico del datore di lavoro pari al 1 per cento delle retribuzioni imponibili corrisposte ai lavoratori atipici, da destinare alla erogazione delle seguenti prestazioni:

          misure di sostegno al reddito;

          misure di sostegno alla maternità;

          misure di sostegno alla trasformazione delle assunzioni in a tempo indeterminato;

          misure di sostegno ai lavoratori in malattia e spese sanitarie;

          garanzie per l'accesso al credito dei lavoratori atipici attraverso la costituzione di un fondo.
13. 021.    Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Fugatti.

      Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Intervento per l'edilizia carceraria).

      1. Per fronteggiare l'eccessivo affollamento degli istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale, il Ministero della giustizia può individuare beni immobili statali, comunque in uso all'Amministrazione della giustizia, suscettibili di valorizzazione e dismissione in favore soggetti pubblici e privati, mediante permuta, anche parziale, con immobili anche in costruendo da realizzare e destinare a nuovi istituti penitenziari. Le procedure di valorizzazione e dismissione sono effettuate dal Ministero della giustizia, sentita l'Agenzia del demanio, anche in deroga alle norme in materia di contabilità generale dello Stato, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico-contabile.
      2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero della giustizia, valutate le esigenze dell'Amministrazione penitenziaria, individua i comuni all'interno del cui territorio devono insistere gli immobili anche in costruendo da destinare a nuovi istituti penitenziari e determina le opere da realizzare e la relativa stima dei costi. Il Ministero della giustizia provvede quindi a selezionare le proposte per la realizzazione delle nuove infrastrutture penitenziarie, presentate dai soggetti di cui al comma 1, con preferenza per le proposte conformi alla disciplina urbanistico-edilizia vigente.
      3. Per l'approvazione degli interventi volti alla realizzazione delle nuove infrastrutture penitenziarie e di eventuali variazioni degli strumenti urbanistici, il Ministero della giustizia può convocare una o più conferenze di servizi e promuovere accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la partecipazione delle Regioni, degli enti locali e delle altre amministrazioni interessate.
      4. Gli immobili realizzati all'esito delle procedure di cui ai commi 2 e 3 sono oggetto di permuta con immobili statali, comunque in uso all'Amministrazione della giustizia, suscettibili di valorizzazione e/o dismissione. A tal fine, il Ministero della giustizia, sentita l'Agenzia del Demanio, individua con uno o più decreti i beni immobili oggetto di dismissione, secondo le seguenti procedure;

          a) le valorizzazioni e/o dismissioni sono effettuate direttamente dai Ministero della giustizia, che può avvalersi del supporto tecnico-operativo dell'Agenzia del Demanio, e/o dell'Agenzia del Territorio e/o di una società pubblica o a partecipazione pubblica con particolare qualificazione professionale ed esperienza commerciale nel settore immobiliare;

          b) la determinazione del valore degli immobili oggetto di dismissione è decretato dal Ministero della giustizia, previo parere di congruità emesso dall'Agenzia del Demanio, che tiene conto della valorizzazione dell'immobile medesimo. Gli eventuali oneri economici per la stima di tale valore sono posti a carico dei soggetti che risulteranno cessionari dei beni medesimi;

          c) il Ministero della giustizia comunica al Ministero per i beni e le attività culturali l'elenco degli immobili da valorizzare e dismettere, insieme alle schede descrittive di cui all'articolo 12, comma 3 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Il Ministero per i beni e le attività culturali si pronuncia, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, in ordine alla verifica dell'interesse storico-artistico e individua, in caso positivo, le parti degli immobili stessi soggette a tutela, con riguardo agli indirizzi di carattere generale di cui all'articolo 12, comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. Per beni riconosciuti di interesse storico-artistico, l'accertamento della relativa condizione costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 del citato codice. Le approvazioni e le autorizzazioni previste dal citato codice sono rilasciate o negate entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza qualora entro il termine di 60 giorni le amministrazioni competenti non si siano pronunciate, le approvazioni e le autorizzazioni previste dal citato codice si intendono acquisite con esito positivo. Le disposizioni del citato codice, parti prima e secondo, si applicano anche dopo la dismissione;

          d) gli immobili da dismettere sono individuati con decreto dal Ministero della giustizia, sentita l'Agenzia del demanio, ed entrano a far parte del patrimonio disponibile dello Stato;

          e) per l'approvazione della valorizzazione degli immobili individuati e delle conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici, il Ministero della giustizia può convocare una o più conferenze di servizi e promuovere accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la partecipazione delle Regioni, degli enti locali e delle altre amministrazioni interessate;

          f) i contratti di permuta sono approvati dal Ministero della giustizia. L'approvazione può essere negata per sopravvenute esigenze di carattere istituzionale dello stesso Ministero;

          g) eventuali disavanzi di valore tra i beni oggetto di permuta, esclusivamente in favore dell'Amministrazione statale, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per una quota pari al 80 per cento. Lo restante quota del 20 per cento è assegnata agli enti territoriali interessati alle valorizzazioni.

      5. In considerazione della necessità di procedere in via urgente all'acquisizione di immobili da destinare a nuovi istituti penitenziari, le conferenze di servizi di cui ai precedenti commi 3 e 4 lettera e) sono concluse entro il termine di quindici giorni dal loro avvio; e gli accordi di programma di cui ai medesimi commi sono conclusi e approvati entro il termine di trenta giorni dal loro avvio. Ove l'accordo di programma comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco deve essere ratificato dal consiglio comunale entro quindici giorni dall'approvazione dell'accordo, decorsi i quali l'accordo stesso si intende comunque ratificato.
      6. È fatto salvo quanto disposto dagli statuti delle Regioni a statuto speciale o delle Province autonome di Trento e di Bolzano e dalle pertinenti norme di attuazione relativamente al trasferimento dei beni oggetto del presente articolo.
13. 023.    Nicola Molteni, Montagnoli, Torazzi, Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli.

      Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.

      1. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo, denominato «Fondo piccole opere», per il finanziamento di opere pubbliche, così come individuate da una gara ad evidenze pubblica con graduatoria a tempo, e il cui valore economico complessivo non sia superiore a 500 mila euro.
      2. Le risorse del fondo vengono erogate ai Comuni e alle Province definite virtuose, così come individuali dai criteri definiti dall'articolo 20, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98.
      3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede annualmente ad identificare con apposito Decreto le risorse del «Fondo piccole opere» e desumibili dalle autorizzazioni di spesa nella Tabella E, allegata allo legge 12 novembre 2011, n. 183, alla rubrica Sviluppo economico, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo per lo sviluppo e la coesione, gli enti.
13. 025.    Montagnoli, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Fava.

      Dopo il Capo III inserire il seguente:

Capo III-bis
DISCIPLINA DEGLI INTERPORTI E DELLE PIATTAFORME LOGISTICHE TERRITORIALI

Art. 13-bis.
(Princìpi fondamentali).

      1. Il presente capo stabilisce, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nell'ambito delle materie concernenti i porti e gli aeroporti civili, nonché le grandi reti di trasporto e di navigazione, i princìpi fondamentali in materia di interporti e piattaforme logistiche territoriali.
      2. In attuazione di quanto disposto dal comma 1, il presente capo persegue le seguenti finalità:

          a) migliorare e incrementare la concentrazione dei flussi di trasporto;

          b) razionalizzare l'utilizzazione del territorio in funzione del trasporto;

          c) contribuire alla diminuzione dell'impatto ambientale delle attività di trasporto;

          d) superare i limiti del trasporto ferroviario tradizionale e intermodale terrestre e marittimo, promuovendo le effettive potenzialità competitive sui traffici di lunga distanza e la disponibilità di una rete portante di base finalizzata alla crescita delle imprese del trasporto e della logistica.

      3. In ogni caso, sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
      4. Ai sensi del presente capo si intende:

          a) per «piattaforma logistica territoriale», il complesso delle infrastrutture e dei servizi, presenti su un territorio interregionale, destinati a svolgere funzioni connettive di valore strategico per l'intero territorio nazionale, in particolare nei suoi rapporti con la rete transnazionale dei trasporti, per favorire l'interconnessione più efficace al fine di migliorare la competitività del Paese;

          b) per «interporto», il complesso organico di infrastrutture e di servizi integrati di rilevanza nazionale gestito da un soggetto imprenditoriale che opera al fine di favorire la mobilità delle merci tra diverse modalità di trasporto, con l'obiettivo di accrescere l'intermodalità e l'efficienza dei flussi logistici;

          e) per «infrastruttura intermodale», ogni infrastruttura, lineare o nodale, funzionale alla connettività della piattaforma logistica;

          d) per «Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica», l'organismo, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che svolge le funzioni di cui all'articolo 13-quinquies.

Art. 13-ter.
(Programmazione delle strutture).

      1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il parere del Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica, con uno o più decreti, provvede:

          a) alla ricognizione degli interporti già esistenti e rispondenti alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 7 aprile 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 1993;

          b) alla ricognizione delle infrastrutture intermodali.

      2. Il Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere, da rendere entro venti giorni dalla richiesta, della Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica, all'uopo integrata con la partecipazione di rappresentanti degli interporti nonché delle imprese e degli operatori ferroviari o intermodali operanti sul territorio nazionale, elabora il Piano generale per l'intermodalità.
      3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa valutazione ambientale strategica di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con proprio decreto, adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di seguito denominata «Conferenza unificata», approva il Piano generale per l'intermodalità, provvedendo altresì alla definizione delle piattaforme logistiche territoriali e alla relativa disciplina amministrativa.
      4. Lo schema del decreto di cui al comma 3 è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere entro trenta giorni dall'assegnazione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato.
      5. Con il decreto di cui al comma 3 o con successivo decreto adottato con la procedura di cui ai commi 3 e 4, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti determina l'ambito di influenza di ciascuna piattaforma logistica territoriale, in coerenza con i corridoi transeuropei di trasporto, come definiti dalla decisione n. 661/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010.
      6. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere del Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica, con uno o più decreti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, secondo criteri volti alla costituzione di un sistema a rete degli interporti e delle piattaforme logistiche territoriali, provvede all'individuazione di nuovi interporti, verificata la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 13-quater, commi 1 e 2, nonché all'individuazione di nuove infrastrutture intermodali, sulla base delle risultanze dell'attività di ricognizione di cui al comma 1 e del Piano generale per l'intermodalità approvato ai sensi del comma 3 del presente articolo.
      7. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, individua i criteri per l'utilizzo delle risorse finanziarie di cui all'articolo 13-septies, comma 2, finalizzate alla realizzazione e allo sviluppo degli interporti, delle infrastrutture intermodali e delle piattaforme logistiche territoriali.
      8. All'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 13-quater.
(Requisiti delle strutture).

      1. L'individuazione di un nuovo interporto è subordinata alla sussistenza dei seguenti presupposti:

          a) disponibilità di un territorio privo di vincoli paesaggistici, naturalistici o urbanistici che ne compromettano la fattibilità;

          b) collegamenti stradali diretti con la viabilità di grande comunicazione;

          e) collegamenti ferroviari diretti con la rete ferroviaria nazionale prioritaria;

          d) adeguati collegamenti stradali e ferroviari con almeno un porto ovvero un aeroporto;

          e) coerenza con i corridoi transeuropei di trasporto, come definiti dalla decisione n. 661/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010.

      2. Il progetto di un nuovo interporto, nel rispetto del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve altresì prevedere:

          a) un termine ferroviario intermodale, idoneo a formare o ricevere treni completi, conformemente a standard europei, in grado di operare con un numero non inferiore a dieci coppie di treni per settimana;

          b) un'area attrezzata di sosta per i veicoli industriali;

          e) un servizio doganale;

          d) un centro direzionale;

          e) un'area per i servizi destinati alle persone e una per i servizi destinati ai veicoli industriali;

          f) aree diverse destinate, rispettivamente, alle funzioni di trasporto intermodale, di logistica di approvvigionamento, di logistica industriale, di logistica distributiva e di logistica distributiva urbana;

          g) sistemi che garantiscano la sicurezza delle merci, delle aree e degli operatori;

          h) interconnessioni con piattaforme info-telematiche orientate alla gestione dei processi logistici e del trasporto di merci.

      3. Gli interporti già operativi e quelli in corso di realizzazione devono garantire il rispetto delle condizioni di cui ai commi 1 e 2 entro il quinto anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
      4. La progettazione, la realizzazione e la gestione di un interporto devono rispondere a criteri di unitarietà tra le diverse funzioni previste e devono essere conformi ad adeguati e certificati sistemi di sicurezza e di controllo nonché di risparmio energetico.

Art. 13-quinquies.
(Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica).

      1. Ferme restando le competenze delle autorità portuali, il Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica, in conformità con gli obiettivi di cui all'articolo 13-bis, svolge i seguenti compiti:

          a) indirizzo, programmazione e coordinamento di tutte le iniziative inerenti allo sviluppo delle piattaforme logistiche territoriali, ai fini dell'integrazione dei sistemi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale e aereo nonché della semplificazione delle operazioni e del miglioramento dei servizi intermodali e logistici delle merci;

          b) promozione dello sviluppo economico e del miglioramento qualitativo delle aree facenti parte delle piattaforme logistiche territoriali conformemente ai requisiti di cui all'articolo 13-quater.

      2. Con regolamento emanato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti la composizione, l'organizzazione, il funzionamento e la disciplina amministrativa e contabile del Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica, nel rispetto dei seguenti princìpi:

          a) il Comitato è presieduto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o da un suo delegato;

          b) fanno parte del Comitato, quali membri di diritto, i presidenti delle regioni nel cui territorio sono ubicate le piattaforme logistiche territoriali;

          c) la composizione, l'organizzazione e il funzionamento del Comitato sono disciplinati in funzione degli ambiti territoriali interessati dalle iniziative volte alla realizzazione e allo sviluppo degli interporti, delle infrastrutture intermodali e delle piattaforme logistiche territoriali, anche prevedendo la costituzione di appositi sottocomitati;

          d) ai componenti del Comitato non spettano emolumenti, compensi o rimborsi di spese a qualsiasi titolo erogati.

      3. All'articolo 46, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «attraverso atti d'intesa e di coordinamento con» sono inserite le seguenti: «il Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica,».
      4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 13-sexies.
(Natura della gestione degli interporti).

      1. La gestione di un interporto costituisce attività di prestazione di servizi rientrante tra le attività aventi natura commerciale.
      2. I soggetti che gestiscono interporti agiscono in regime di diritto privato, anche se il loro statuto non prevede il fine di lucro. In ogni caso, l'utilizzo di risorse pubbliche è disciplinato dalle norme sulla contabilità di Stato e dal codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. I predetti soggetti provvedono alla realizzazione delle strutture relative ai nuovi interporti ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 13-quater della presente legge, nonché, compatibilmente con l'equilibrio del proprio bilancio, all'adeguamento strutturale degli interporti già operativi e di quelli in corso di realizzazione, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 13-quater.

Art. 13-septies.
(Potenziamento della rete infrastrutturale delle piattaforme logistiche territoriali).

      1. In conformità all'attività di programmazione di cui all'articolo 13-ter, entro il 31 maggio di ogni anno, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica, previa intesa in sede di Conferenza unificata, allo scopo di garantire l'ottimizzazione, l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa, nell'ambito delle risorse di cui al comma 2 del presente articolo, individua, in ordine di priorità, i progetti relativi alla realizzazione e allo sviluppo degli interporti, delle infrastrutture intermodali e delle piattaforme logistiche territoriali.
      2. Ai fini del finanziamento dei progetti di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014. Per gli anni successivi al 2014, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 13-octies.
(Gestione dei rifiuti speciali e trasporto e stoccaggio delle merci pericolose).

      1. Nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea vigente in materia di rifiuti e trasporto delle merci pericolose, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono disciplinate le modalità di gestione dei rifiuti speciali e delle merci pericolose, al fine di favorire, anche attraverso la definizione di procedure semplificate, la diversificazione modale e la sicurezza dei trasporti nell'ambito delle piattaforme logistiche territoriali.

Art. 13-novies.
(Disciplina urbanistica).

      1. Al fine di accelerare la realizzazione delle infrastrutture di trasporto e di viabilità nonché quella di parcheggi, i progetti di cui all'articolo 13-septies, elaborati sulla base del Piano generale per l'intermodalità approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 13-ter, costituiscono a tutti gli effetti variante urbanistica rispetto ai piani urbanistici di competenza delle amministrazioni locali nei cui ambiti territoriali sono ubicate le piattaforme logistiche territoriali, come definite all'articolo 13-bis, comma 4, lettera a).

Art. 13-decies.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'articolo 13-septies, comma 2, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
*13. 06.    Toto.

      Dopo il Capo III inserire il seguente:

Capo III-bis
DISCIPLINA DEGLI INTERPORTI E DELLE PIATTAFORME LOGISTICHE TERRITORIALI

Art. 13-bis.
(Princìpi fondamentali).

      1. Il presente capo stabilisce, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nell'ambito delle materie concernenti i porti e gli aeroporti civili, nonché le grandi reti di trasporto e di navigazione, i princìpi fondamentali in materia di interporti e piattaforme logistiche territoriali.
      2. In attuazione di quanto disposto dal comma 1, il presente capo persegue le seguenti finalità:

          a) migliorare e incrementare la concentrazione dei flussi di trasporto;

          b) razionalizzare l'utilizzazione del territorio in funzione del trasporto;

          c) contribuire alla diminuzione dell'impatto ambientale delle attività di trasporto;

          d) superare i limiti del trasporto ferroviario tradizionale e intermodale terrestre e marittimo, promuovendo le effettive potenzialità competitive sui traffici di lunga distanza e la disponibilità di una rete portante di base finalizzata alla crescita delle imprese del trasporto e della logistica.

      3. In ogni caso, sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
      4. Ai sensi del presente capo si intende:

          a) per «piattaforma logistica territoriale», il complesso delle infrastrutture e dei servizi, presenti su un territorio interregionale, destinati a svolgere funzioni connettive di valore strategico per l'intero territorio nazionale, in particolare nei suoi rapporti con la rete transnazionale dei trasporti, per favorire l'interconnessione più efficace al fine di migliorare la competitività del Paese;

          b) per «interporto», il complesso organico di infrastrutture e di servizi integrati di rilevanza nazionale gestito da un soggetto imprenditoriale che opera al fine di favorire la mobilità delle merci tra diverse modalità di trasporto, con l'obiettivo di accrescere l'intermodalità e l'efficienza dei flussi logistici;

          e) per «infrastruttura intermodale», ogni infrastruttura, lineare o nodale, funzionale alla connettività della piattaforma logistica;

          d) per «Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica», l'organismo, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che svolge le funzioni di cui all'articolo 13-quinquies.

Art. 13-ter.
(Programmazione delle strutture).

      1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il parere del Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica, con uno o più decreti, provvede:

          a) alla ricognizione degli interporti già esistenti e rispondenti alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 7 aprile 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 1993;

              b) alla ricognizione delle infrastrutture intermodali.

      2. Il Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere, da rendere entro venti giorni dalla richiesta, della Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica, all'uopo integrata con la partecipazione di rappresentanti degli interporti nonché delle imprese e degli operatori ferroviari o intermodali operanti sul territorio nazionale, elabora il Piano generale per l'intermodalità.
      3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa valutazione ambientale strategica di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con proprio decreto, adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di seguito denominata «Conferenza unificata», approva il Piano generale per l'intermodalità, provvedendo altresì alla definizione delle piattaforme logistiche territoriali e alla relativa disciplina amministrativa.
      4. Lo schema del decreto di cui al comma 3 è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere entro trenta giorni dall'assegnazione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato.
      5. Con il decreto di cui al comma 3 o con successivo decreto adottato con la procedura di cui ai commi 3 e 4, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti determina l'ambito di influenza di ciascuna piattaforma logistica territoriale, in coerenza con i corridoi transeuropei di trasporto, come definiti dalla decisione n. 661/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010.
      6. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere del Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica, con uno o più decreti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, secondo criteri volti alla costituzione di un sistema a rete degli interporti e delle piattaforme logistiche territoriali, provvede all'individuazione di nuovi interporti, verificata la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 13-quater, commi 1 e 2, nonché all'individuazione di nuove infrastrutture intermodali, sulla base delle risultanze dell'attività di ricognizione di cui al comma 1 e del Piano generale per l'intermodalità approvato ai sensi del comma 3 del presente articolo.
      7. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, individua i criteri per l'utilizzo delle risorse finanziarie di cui all'articolo 13-septies, comma 2, finalizzate alla realizzazione e allo sviluppo degli interporti, delle infrastrutture intermodali e delle piattaforme logistiche territoriali.
      8. All'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 13-quater.
(Requisiti delle strutture).

      1. L'individuazione di un nuovo interporto è subordinata alla sussistenza dei seguenti presupposti:

          a) disponibilità di un territorio privo di vincoli paesaggistici, naturalistici o urbanistici che ne compromettano la fattibilità;

          b) collegamenti stradali diretti con la viabilità di grande comunicazione;

          e) collegamenti ferroviari diretti con la rete ferroviaria nazionale prioritaria;

          d) adeguati collegamenti stradali e ferroviari con almeno un porto ovvero un aeroporto;

          e) coerenza con i corridoi transeuropei di trasporto, come definiti dalla decisione n. 661/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010.

      2. Il progetto di un nuovo interporto, nel rispetto del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve altresì prevedere:

          a) un termine ferroviario intermodale, idoneo a formare o ricevere treni completi, conformemente a standard europei, in grado di operare con un numero non inferiore a dieci coppie di treni per settimana;

          b) un'area attrezzata di sosta per i veicoli industriali;

          e) un servizio doganale;

          d) un centro direzionale;

          e) un'area per i servizi destinati alle persone e una per i servizi destinati ai veicoli industriali;

          f) aree diverse destinate, rispettivamente, alle funzioni di trasporto intermodale, di logistica di approvvigionamento, di logistica industriale, di logistica distributiva e di logistica distributiva urbana;

          g) sistemi che garantiscano la sicurezza delle merci, delle aree e degli operatori;

          h) interconnessioni con piattaforme info-telematiche orientate alla gestione dei processi logistici e del trasporto di merci.

      3. Gli interporti già operativi e quelli in corso di realizzazione devono garantire il rispetto delle condizioni di cui ai commi 1 e 2 entro il quinto anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
      4. La progettazione, la realizzazione e la gestione di un interporto devono rispondere a criteri di unitarietà tra le diverse funzioni previste e devono essere conformi ad adeguati e certificati sistemi di sicurezza e di controllo nonché di risparmio energetico.

Art. 13-quinquies.
(Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica).

1. Ferme restando le competenze delle autorità portuali, il Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica, in conformità con gli obiettivi di cui all'articolo 13-bis, svolge i seguenti compiti:

          a) indirizzo, programmazione e coordinamento di tutte le iniziative inerenti allo sviluppo delle piattaforme logistiche territoriali, ai fini dell'integrazione dei sistemi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale e aereo nonché della semplificazione delle operazioni e del miglioramento dei servizi intermodali e logistici delle merci;

          b) promozione dello sviluppo economico e del miglioramento qualitativo delle aree facenti parte delle piattaforme logistiche territoriali conformemente ai requisiti di cui all'articolo 13-quater.

      2. Con regolamento emanato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti la composizione, l'organizzazione, il funzionamento e la disciplina amministrativa e contabile del Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica, nel rispetto dei seguenti princìpi:

          a) il Comitato è presieduto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o da un suo delegato;

          b) fanno parte del Comitato, quali membri di diritto, i presidenti delle regioni nel cui territorio sono ubicate le piattaforme logistiche territoriali;

          c) la composizione, l'organizzazione e il funzionamento del Comitato sono disciplinati in funzione degli ambiti territoriali interessati dalle iniziative volte alla realizzazione e allo sviluppo degli interporti, delle infrastrutture intermodali e delle piattaforme logistiche territoriali, anche prevedendo la costituzione di appositi sottocomitati;

          d) ai componenti del Comitato non spettano emolumenti, compensi o rimborsi di spese a qualsiasi titolo erogati.

      3. All'articolo 46, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «attraverso atti d'intesa e di coordinamento con» sono inserite le seguenti: «il Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica,».
      4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 13-sexies.
(Natura della gestione degli interporti).

      1. La gestione di un interporto costituisce attività di prestazione di servizi rientrante tra le attività aventi natura commerciale.
      2. I soggetti che gestiscono interporti agiscono in regime di diritto privato, anche se il loro statuto non prevede il fine di lucro. In ogni caso, l'utilizzo di risorse pubbliche è disciplinato dalle norme sulla contabilità di Stato e dal codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. I predetti soggetti provvedono alla realizzazione delle strutture relative ai nuovi interporti ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 13-quater della presente legge, nonché, compatibilmente con l'equilibrio del proprio bilancio, all'adeguamento strutturale degli interporti già operativi e di quelli in corso di realizzazione, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 13-quater.

Art. 13-septies.
(Potenziamento della rete infrastrutturale delle piattaforme logistiche territoriali).

      1. In conformità all'attività di programmazione di cui all'articolo 13-ter, entro il 31 maggio di ogni anno, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica, previa intesa in sede di Conferenza unificata, allo scopo di garantire l'ottimizzazione, l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa, nell'ambito delle risorse di cui al comma 2 del presente articolo, individua, in ordine di priorità, i progetti relativi alla realizzazione e allo sviluppo degli interporti, delle infrastrutture intermodali e delle piattaforme logistiche territoriali.
      2. Ai fini del finanziamento dei progetti di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014. Per gli anni successivi al 2014, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 13-ociies.
(Gestione dei rifiuti speciali e trasporto e stoccaggio delle merci pericolose).

      1. Nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea vigente in materia di rifiuti e trasporto delle merci pericolose, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono disciplinate le modalità di gestione dei rifiuti speciali e delle merci pericolose, al fine di favorire, anche attraverso la definizione di procedure semplificate, la diversificazione modale e la sicurezza dei trasporti nell'ambito delle piattaforme logistiche territoriali.

Art. 13-novies.
(Disciplina urbanistica).

      1. Al fine di accelerare la realizzazione delle infrastrutture di trasporto e di viabilità nonché quella di parcheggi, i progetti di cui all'articolo 13-septies, elaborati sulla base del Piano generale per l'intermodalità approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 13-ter, costituiscono a tutti gli effetti variante urbanistica rispetto ai piani urbanistici di competenza delle amministrazioni locali nei cui ambiti territoriali sono ubicate le piattaforme logistiche territoriali, come definite all'articolo 13-bis, comma 4, lettera a).

Art. 13-decies.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'articolo 13-septies, comma 2, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
*13. 03.    Velo.

ART. 14.

      Sopprimerlo.
14. 1. Borghesi, Cimadoro, Messina, Barbato.

      Sostituirlo con il seguente:

      1. Alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:
      18-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 990, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine di dare compiuta attuazione al processo di autonomia finanziaria delle Autorità portuali e di favorire l'attivazione anche di forme di partenariato pubblico-privato finalizzate alla realizzazione di opere di ammodernamento, sviluppo, riqualificazione ed ampliamento dei porti e dei collegamenti stradali e ferroviari inerenti i porti, alle autorità portuali è devoluta una quota dello 0,8 per cento dell'IVA all'importazione dovuta per merci introdotte nel territorio nazionale per il tramite di ciascun porto e delle accise riscosse sulle merci transitate negli ambiti portuali ricompresi nelle rispettive circoscrizioni, per l'anno 2012, una quota dell'1,6 per cento, per l'anno 2013 e una quota del 2,4 per cento a decorrere dall'anno 2014.

      2. La quota dello 0,2 per cento per l'anno 2012; dello 0,4 per cento per l'anno 2013 e dello 0,6 per cento a decorrere dall'anno 2014 dell'IVA e delle accise riscosse sulle merci transitate negli ambiti portuali ricompresi nelle circoscrizioni delle Autorità Portuali, è versato ad apposito fondo costituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e ripartito, con finalità perequativa, tra le Autorità Portuali per la realizzazione delle opere aventi le medesime finalità di cui al comma i anche mediante attivazione di forme di partenariato pubblico-privato.
      3. Le opere di grande infrastrutturazione da realizzare a cura delle Autorità Portuali con le risorse ad esse devolute a mente di precedenti commi 1 e 2, devono essere previste nei rispettivi Piani operativi triennali e per esse è verificata la coerenza con gli indirizzi strategici di sviluppo del sistema portuale italiano.
14. 2. Meta, Tullo, Velo.

      Sostituirlo con il seguente:

      1. Alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo l'articolo 18 è aggiunto il seguente:
      Art. 18-bis (autonomia finanziaria delle autorità portuali e finanziamento della realizzazione di opere nei porti). – 1. Al fine di agevolare la realizzazione delle opere previste nei rispettivi piani regolatori portuali e nei piani operativi triennali e per il potenziamento della rete infrastrutturale e dei servizi nei porti e nei collegamenti stradali e ferroviari nei porti, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti, alimentato su base annua, in misura pari all'1 per cento dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione dovuta per merci introdotte nel territorio nazionale per il tramite di ciascun porto, nel limite di 70 milioni di euro annui.
      2. Entro il 30 aprile di ciascun esercizio finanziario, il Ministero dell'economia e delle finanze quantifica l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione dovuta per le merci introdotte nel territorio nazionale per il tramite di ciascun porto, nonché la quota da iscrivere nel fondo.
      3. Le autorità portuali trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la documentazione relativa alla realizzazione delle infrastrutture portuali in attuazione del presente articolo.
      4. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, attribuendo a ciascun porto l'ottanta per cento della quota dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione dovuta ad esso relativa e ripartendo il restante venti per cento tra i porti, con finalità perequative, tenendo altresì conto delle previsioni dei rispettivi piani operativi triennali e piani regolatori portuali.
      5. Per la realizzazione delle opere e degli interventi di cui al comma 1, le autorità portuali possono, in ogni caso, fare ricorso a forme di compartecipazione del capitale privato, secondo la disciplina della tecnica di finanza di progetto di cui all'articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni, stipulando contratti di finanziamento a medio e lungo termine con istituti di credito nazionali ed internazionali abilitati, inclusa la Cassa depositi e presti Spa.
      6. Sono abrogati i commi da 247 a 250 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
14. 3. Ventucci.

      Al comma 1, dopo le parole: collegamenti stradali e ferroviari nei porti inserire le seguenti: nonché per potenziare le connessioni fra rete su gomma e scali portuali con linee delle autostrade del mare.
14. 4. Bonavitacola, Meta, Tullo, Velo.

      Al comma 1, sostituire le parole: 1 per cento con le seguenti: 5 per cento.

      Conseguentemente sopprimere, i commi 4 e 9 dell'articolo 16.
14. 5. Fugatti, Montagnoli, Comaroli, Forcolin, Torazzi, Fava.

      Al comma 1, alinea Articolo 18-bis, comma 4, dopo le parole: Province autonome di Trento e di Bolzano inserire le seguenti: e l'associazione Porti italiani.
14. 6. Bonavitacola, Meta, Tullo, Velo.

      Aggiungere, in fine, il seguente comma:
      2-bis. La presente norma entrerà in vigore il 1o gennaio 2014.

      Conseguentemente, sopprimere l'intero articolo 15.
14. 7. Ceroni.

      Aggiungere, in fine, il seguente comma:
      2-bis. Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto interministeriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'Economia e il Ministero dello Sviluppo economico, possono essere emanati regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1998, n. 400, per procedere all'accorpamento delle Autorità portuali di cui all'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, prevedendo che in ogni Regione sia presente non più di una Autorità portuale.
14. 8. Fugatti, Montagnoli, Comaroli, Forcolin, Torazzi, Fava.

ART. 15.

      Sopprimerlo.
15. 1. Cavallaro.

      Sopprimerlo.
15. 2. Borghesi, Cimadoro, Messina, Barbato.

      Sopprimerlo.
15. 3. Velo, Meta.

      Sopprimerlo.
15. 4. Vico.

      Sopprimerlo.
15. 5. Garofalo.

      Sopprimerlo.
15. 6. Ceroni.

      Al comma 1, sostituire le parole: i cui bandi sono stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: i cui bandi saranno pubblicati improrogabilmente entro il 31 dicembre 2013.
* 15. 7. Ceroni.

      Al comma 1, sostituire le parole: i cui bandi di gara sono stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: i cui bandi saranno pubblicati improrogabilmente entro il 31 dicembre 2013.
* 15. 8. Cavallaro.

      Al comma 1 sostituire le parole: di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: del 31 dicembre 2012.
** 15. 9. Velo, Meta.

      Al comma 1 sostituire le parole: di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: del 31 dicembre 2012.
** 15. 10. Garofalo.

      Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
      2. Al fine di consentire in via permanente, alle autorità portuali di stabilire variazioni in aumento fino a un tetto massimo pari al doppio della misura delle tasse di ancoraggio e portuale così come adeguate ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, nonché in diminuzione fino all'azzeramento delle singole tasse medesime, le Autorità Portuali possono, nell'ambito della propria autonomia finanziaria, comunicando adeguata illustrazione nelle relazioni di bilancio di previsione e al conto consuntivo, utilizzare le entrate rivenienti dalla loro autonomia impositiva e tariffaria nonché compensare con riduzioni di spese correnti e con gli eventuali avanzi di amministrazione debitamente vincolati alle predette finalità.
      3. Il collegio dei revisori dei conti nell'ambito della relazione di cui all'articolo 20, comma 3 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, attesta la compatibilità finanziaria delle operazioni poste in essere sulla base di quanto previsto dal comma precedente.
      4. Per gli anni 2013 e 2014 ove le risorse di cui al comma 2 non risultassero sufficienti si provvederà nei limiti di 12 milioni per ciascuno dei predetti anni, con l'utilizzo delle risorse del fondo infrastrutture portuali di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare occorrenti variazioni di bilancio.
* 15. 11. Garofalo.

      Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
      1-bis. Al fine di consentire, in via permanente, alle autorità portuali di stabilire variazioni in aumento fino a un tetto massimo pari al doppio della misura delle tasse di ancoraggio e portuale così come adeguate ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, nonché in diminuzione fino all'azzeramento delle singole tasse medesime, le Autorità Portuali possono, nell'ambito della propria autonomia finanziaria, dandone adeguata illustrazione nelle relazioni di bilancio di previsione e al conto consuntivo, utilizzare le entrate rivenienti dalla loro autonomia impositiva e tariffaria nonché compensare con riduzioni di spese correnti e con gli eventuali avanzi di amministrazione debitamente vincolati alle predette finalità.
      1-ter. Il collegio dei revisori dei conti nell'ambito della relazione di cui all'articolo 20, comma 3 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, attesta la compatibilità finanziaria delle operazioni poste in essere sulla base di quanto previsto dal comma precedente.
      1-quater. Per gli anni 2013 e 2014 ove le risorse di cui al comma 2 non risultassero sufficienti si provvederà nei limiti di 12 milioni per ciascuno dei predetti anni, con l'utilizzo delle risorse del fondo infrastrutture portuali di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare occorrenti variazioni di bilancio.
* 15. 12. Velo.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1-bis. All'articolo 2, comma 2-novies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
      «b-bis) nel limite di 20 milioni di euro per favorire la definizione di accordi di programma per interventi volti all'ammodernamento dei sistemi portuali attraverso percorsi formativi e professionali indirizzati al personale delle imprese che favoriscono lavoro temporaneo ai sensi dell'articolo 17, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni».
15. 13. Tullo.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1-bis. Al fine di ricavare, dalle aree portuali esistenti, nuovi posti barca, all'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, al comma 3, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Tali canoni sono ridotti nella misura del 90 per cento nel caso di realizzazione di strutture amovibili a secco per l'alloggio di natanti da diporto come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, quando tale realizzazione abbia esclusiva finalità di tutela e valorizzazione della nautica sociale attraverso l'applicazione di tariffe di ormeggio tendenzialmente gratuite.
15. 14. Pagano.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1-bis. All'articolo 24 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, parte marittima di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
      «2-bis. Le domande di variazione che non comportano estensione della zona demaniale o alterazione sostanziale al complesso della concessione non sono soggette ad operazioni di pubblicizzazione».
15. 15. Pagano.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1-bis. Le previsioni di cui al presente articolo non si applicano agli scali portuali inseriti nella lista dei porti marittimi del Regolamento «Linee Guida dell'unione Europea per lo sviluppo delle TEN-T». Nelle more dell'approvazione del Regolamento, l'applicazione delle previsioni è sospesa per i porti marittimi inseriti nella lista di cui all'Allegato II della Proposta di Regolamento.
15. 16. Ceroni.

      Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Crescita del comparto industriale della nautica da diporto e misure antifrode).

      1. Ai fini della crescita e della progressiva internazionalizzazione del comparto industriale della nautica da diporto, l'associazione nazionale di categoria maggiormente rappresentativa del comparto istituisce e gestisce un archivio telematico centrale contenente le informazioni di carattere tecnico e giuridico riportate sui registri delle imbarcazioni e delle navi da diporto di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.
      2. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità per il trasferimento dei dati dai registri di cui al comma i all'archivio telematico a cura degli uffici marittimi e della motorizzazione civile, la conservazione della documentazione, la elaborazione e fornitura dei dati e delle statistiche delle unità iscritte, le modalità per la iscrizione e la cancellazione delle imbarcazioni e delle navi dall'archivio, le modalità per il rilascio della licenza di navigazione e l'attribuzione delle sigle di individuazione, le modalità per la pubblicità degli atti anche ai fini antifrode, i tempi di attuazione delle nuove procedure nonché la abrogazione delle norme del codice della nautica da diporto in materia di registri e licenza di navigazione e delle correlate disposizioni di cui al decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146. È gratuita, anche se effettuata mediante supporto informatico o tramite collegamento telematico, qualunque fornitura di dati agli organi giurisdizionali, di polizia e militari, alle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e alle agenzie fiscali, nonché, limitatamente ai casi in cui l'erogazione si renda necessaria ai fini dello svolgimento dell'attività affidata in concessione, ai concessionari del servizio nazionale della riscossione. Su tali forniture non è dovuto all'associazione nazionale alcun rimborso dei costi sostenuti per il collegamento telematico.
      3. Gli oneri per la istituzione e la gestione dell'archivio telematico sono ad esclusivo carico dell'associazione nazionale.
      4. Fino alla data di attuazione delle nuove procedure quale risultante dal regolamento di cui al comma 2, si applica la normativa vigente.
      5. Dalla attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'esecuzione dei compiti loro affidati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
15. 01. Bernardo.

      Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis..
(Crescita del comparto industriale della nautica da diporto e misure antifrode).

      1. Ai fini della crescita e della progressiva internazionalizzazione del comparto industriale della nautica da diporto, l'associazione nazionale di categoria maggiormente rappresentativa del comparto istituisce e gestisce un archivio telematico centrale contenente le informazioni di carattere tecnico e giuridico riportate sui registri delle imbarcazioni e delle navi da diporto di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.
      2. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità per il trasferimento dei dati dai registri di cui al comma 1 all'archivio telematico a cura degli uffici marittimi e della motorizzazione civile, la conservazione della documentazione, [a elaborazione e fornitura dei dati e delle statistiche delle unità iscritte, le modalità per la iscrizione e la cancellazione delle imbarcazioni e delle navi dall'archivio, le modalità per il rilascio della licenza di navigazione e l'attribuzione delle sigle di individuazione, le modalità per la pubblicità degli atti anche ai fini antifrode, i tempi di attuazione delle nuove procedure nonché la abrogazione delle norme del codice della nautica da diporto in materia di registri e licenza di navigazione e delle correlate disposizioni di cui al decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146. È gratuita, anche se effettuata mediante supporto informatico o tramite collegamento telematico, qualunque fornitura di dati agli organi giurisdizionali, di polizia e militari, alle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e alle agenzie fiscali, nonché, limitatamente ai casi in cui l'erogazione si renda necessaria ai fini dello svolgimento dell'attività affidata in concessione, ai concessionari del servizio nazionale della riscossione. Su tali forniture non è dovuto all'associazione nazionale alcun rimborso dei costi sostenuti per il collegamento telematico.
      3. Gli oneri per la istituzione e la gestione dell'archivio telematico sono ad esclusivo carico dell'associazione nazionale.
      4. Fino alla data di attuazione delle nuove procedure quale risultante dal regolamento di cui al comma 2, si applica la normativa vigente.
      5. Dalla attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'esecuzione dei compiti loro affidati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
15. 02. Saglia, Bernardo.

      Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Semplificazioni in materia di dichiarazione doganale).

      Il comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 2010, n. 242 è sostituito dal seguente:

          6.) «I sistemi di cooperazione informatica, di cui all'articolo 5, comma 2, realizzati tra l'Agenzia delle dogane e le altre amministrazioni interessate sono completati entro tre anni dall'attivazione dello sportello unico doganale. Nelle more della predisposizione di tali sistemi, l'Agenzia delle Dogane consente agli operatori la trasmissione anticipata della dichiarazione doganale, subordinando lo svincolo delle merci alla presentazione, a cura dell'operatore, delle certificazioni rilasciate dalle amministrazioni interessate.»
15. 03. Garofalo.

      Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Classificazione dei porti).

      L'articolo 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 è sostituito dal seguente:
      «Art. 4. (Classificazione dei Porti). – 1. I porti marittimi nazionali sono ripartiti nelle seguenti categorie:

          a) categoria I; porti finalizzati alla difesa militare ed alla sicurezza dello Stato;

          b) categoria II: porti di interesse comunitario;

          c) categoria III: porti di rilevanza economica nazionale ed internazionale;

          d) categoria IV: porti di rilevanza economica regionale ed interregionale.

      2. Il Ministro della difesa, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e di intesa con la Regione interessata, procede alla individuazione dei porti di cui alla categoria I; con lo stesso provvedimento, sono disciplinate le attività nei porti di categoria I e le relative baie, rade e golfi. I porti di categoria I sono amministrati dallo Stato.
      3. Appartengono alla categoria II i porti inclusi in un'Autorità portuale regionale, di cui all'articolo con una forte caratterizzazione commerciale in termini di internazionalità dei traffici movimentati rispetto ai volumi di traffico annuo sviluppato, che abbiano una caratterizzazione geografica in termini di consolidata posizione strategica con riferimento ai traffici e al bacino di utenza interregionale e internazionale, con una caratterizzazione nautica strutturale ed infrastrutturale con riferimento ai servizi offerti siano essi di natura diversificata o specializzata, nonché la caratterizzazione gestionale delle attività portuali verso un maggiore ruolo dei soggetti di natura privata. Porti o aggregati di porti facenti riferimento ad un ente di sistema regionale che siano comunque in possesso dei seguenti requisiti:

          a) raggiungimento, riferito al porto o ad un sistema di porti in un ambito regionale o interregionale, di mio dei seguenti volumi di traffico medio annuo:

              1) quindici milioni di tonnellate di merci solide;

              2) trenta milioni di tonnellate di rinfuse liquide;

              3) due milioni di twenty feet equivalent unit (TEU);

          b) presenza di collegamenti alle reti trans europee di trasporto ed ai bacini economico – produttivi delle regioni o degli stati contermini.

      4. Appartengono alla categoria III i porti costituenti nodi di interscambio essenziali per l'esercizio delle competenze dello Stato, in relazione alle dimensioni ed alla tipologia del traffico, all'ubicazione territoriale ed al ruolo strategico (nonché ai collegamenti con le grandi reti di trasporto e di navigazione europei e trans europei). I porti di categoria II e III sono amministrati dalle autorità portuali di cui all'articolo 6, comma I. Nei porti ricompresi nella circoscrizione delle autorità portuali, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa acquisizione del parere vincolante della competente autorità portuale e dell'autorità marittima possono essere individuate specifiche aree finalizzate alla difesa militare, alla sicurezza dello Stato, al controllo del traffico marittimo e alle altre esigenze del Corpo delle capitanerie di porto, nonché delle Forze dell'ordine e dei Vigili del fuoco. Le predette aree sono amministrate dallo Stato.
      5. Ferme restando le competenze statali ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione, per i porti di categoria IV, le Regioni esercitano la funzione legislativa e quella regolamentare. La Regione definisce, con proprio regolamento, le attribuzioni funzionali alle autonomie locali e alle autorità portuali dei porti di rilevanza economica comunitaria.
      6. I porti di cui al comma 1 possono avere, anche congiuntamente, funzione commerciale, di servizio passeggeri, inclusa l'attività crocieristica, industriale e petrolifera, peschereccia e da diporto.
15. 04. Fugatti, Montagnoli, Comaroli, Forcolin, Torazzi, Fava.

      Dopo l'articolo 15 inserire il seguente:

Art. 15-bis.
(Autorità portuale regionale).

      1. A partire dal 1 gennaio 2013, nel rispetto degli obiettivi di decentramento regionale e di maggior integrazione del sistema portuale con le componenti logistiche, presso la Regione Liguria è istituita l'Autorità portuale regionale, con la finalità di comprendere, in un unico piano di programmazione coerente, i singoli piani predisposti dalle Autorità portuali della regione medesima, integrandolo con il Piano Regionale dei Trasporti e con il Piano Nazionale dei Trasporti in riferimento all'intermodalità e i collegamenti viari e ferroviari all'interno e di collegamento con gli ambiti extraregionali ed i corridoi trans europei.
      2. L'Autorità portuale regionale di cui al comma precedente, viene ad interfacciare con il Comitato Nazionale della Portualità per l'individuazione di interventi normativi compatibili con gli obiettivi di decentramento regionale e di integrazione del sistema portuale con le componenti logistiche. All'Autorità portuale regionale nell'ambito del Piano Nazionale Portuale e in conformità a quanto previsto dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha poteri di controllo e vigilanza sui piani regolatori portuali e sui criteri di assegnazione delle ulteriori risorse economiche ai porti della Regione derivanti da riparto di fondi nazionali e/o comunitari, coordinandone e controllandone l'attività esecutiva.
      3. L'Autorità portuale regionale è composta da rappresentanze dei Comuni e delle città in cui le Autorità portuali hanno sede e dalle Autorità portuali stesse. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti vengono definite l'organizzazione, le modalità di gestione e il funzionamento dell'autorità portuale regionale, anche prevedendo la partecipazione, nella propria composizione, di rappresentanze istituzionali, regionali o extraregionali, che abbiano comunità di interessi, nonché di istituti bancari che agevolino la concertazione di supporti finanziari per gli investimenti anche in riferimento alla realizzazione di opere in project financing.
      4. L'Autorità presenta annualmente una relazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sull'attività svolta e presenta un rendiconto di carattere economico finanziario quinquennale in cui si evincono gli investimenti effettuati e le risorse necessarie per la sostenibilità del programma futuro.
15. 05. Fugatti, Montagnoli, Comaroli, Forcolin, Torazzi, Fava.

      Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Destinazione extragettito iva generato dall'Autorità portuale).

      Entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, provvede a rivedere il decreto attuativo dell'articolo 1 del comma 990 della legge 27 dicembre 2006, n.296, secondo le seguenti indicazioni:

          a) la percentuale dell'incremento del gettito IVA, a partire dall'esercizio 2012 quale anno di riferimento per il calcolo degli extragettiti per gli anni successivi, riservata al Fondo per il cofinanziamento di interventi e servizi portuali, è determinata in misura pari al 60 per cento;

          b) la quota dell'extragettito IVA e delle accise trasferita all'Autorità portuale competente, a partire dall'esercizio 2012 in relazione alle operazioni di importazioni, è fissata nella misura del 55 per cento rispetto a quanto riscosso;

          c) una quota pari al 30 per cento dell'extragettito IVA devoluto all'Autorità portuale viene devoluto alla città dove ha sede il porto a compensazione delle esternalità negative sull'ambito urbano derivate dall'attività portuale stessa.
15. 06. Fugatti, Montagnoli, Comaroli, Forcolin, Torazzi, Fava.

ART. 16.

      Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere in fine:
      «e si interviene sull'attuale gestione dei laghi prealpini rendendo possibile l'ingresso ai privati nell'ente pubblico e prevedendo una gestione organizzativa e finanziaria autonoma per ciascun lago.»
16. 1. Montagnoli, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Fava.

      Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo:
      «Sono attribuite altresì risorse pari a 1 milione di euro per potenziare e riqualificare il sistema di collettamento e depurazione delle acque del lago di Garda anche attraverso la realizzazione del nuovo depuratore per la sponda bresciana e, in caso di necessità, il rifacimento delle condotte sub lacuali esistenti con la loro conseguente dismissione».

      Conseguentemente, all'articolo 16, comma 4, sostituire le parole: 40.000.000,00 con le seguenti: 39.000.000,00.
16. 2. Montagnoli, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Fava.

      Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo:
      «Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, viene data concreta attuazione a quanto previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, relativamente al trasferimento a livello regionale della gestione della navigazione sul lago di Garda, anche favorendo la stipula di accordi fra Lombardia, Veneto e Trentino, in attuazione dell'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 concernente il federalismo demaniale.
16. 4. Montagnoli, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Fava.

      Dopo il comma 3, inserire il seguente:
      3-bis. Al fine di garantire adeguati livelli di qualità e di efficienza del servizio di collegamento ferroviario fra l'Italia e la Svizzera, nonché di assicurare la ripresa delle tratte svolte dalla società Cisalpino SA, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo pari a euro 2.000.000,00, destinato all'eventuale copertura delle misure necessarie a raggiungere gli obiettivi di qualità richiesti dall'accordo italo-svizzero. L'accantonamento è garantito a condizione che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, venga ripristinato il servizio di collegamento ferroviario fra i due Stati.

      Conseguentemente, al comma 4 del medesimo articolo sostituire le parole: euro 40.000.000,00 con le seguenti: euro 38.000.000,00.
16. 5. Desiderati, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Fava.

      Sostituire il comma 4 con i seguenti:
      «4. Al fine di consentire l'attivazione delle procedure per il trasferimento della proprietà sociale dello Stato delle Ferrovie della Calabria s.r.l. alla Regione Calabria, nonché per garantire il raggiungimento di obiettivi di efficientamento e razionalizzazione della gestione aziendale, è previsto il ripianamento del complesso dei debiti facenti capo alla citata società, a condizione che i relativi accordi di trasferimento siano sottoscritti con la Regione interessata entro il 31 dicembre 2012.
      4-bis. Al fine di consentire l'attivazione delle procedure per il trasferimento della proprietà sociale dello Stato delle Ferrovie del Sud-Est e Servizi Automobilistici s.r.l., alla Regione Puglia, nonché per garantire il raggiungimento di obiettivi di efficientamento e razionalizzazione della gestione aziendale, è autorizzata la spesa di euro 20.000.000,00, a condizione che i relativi accordi di trasferimento siano sottoscritti con la Regione interessata entro il 31 dicembre 2012.»

      Conseguentemente, all'articolo 69, comma 2, ovunque ricorrano le parole: 178.858.408 euro sono sostituite dalle parole: 258.858.408 euro.
16. 24. Santelli, Bernardo, Dima, Antonino Foti, Galati, Golfo, Traversa.

      Sostituire il comma 4 con i seguenti:
      «4. Al fine di consentire l'attivazione delle procedure per il trasferimento della proprietà sociale dello Stato delle Ferrovie della Calabria s.r.l. alla Regione Calabria, nonché per garantire il raggiungimento di obiettivi di efficientamento e razionalizzazione della gestione aziendale, è previsto il ripianamento del complesso dei debiti facenti capo alla citata società, a condizione che i relativi accordi di trasferimento siano sottoscritti con la Regione interessata entro il 31 dicembre 2012. La copertura degli oneri per il ripianamento dei debiti è a valere sulle risorse di cui al comma 2, lettera b), dell'articolo 69 del presente decreto.
      4-bis. Al fine di consentire l'attivazione delle procedure per il trasferimento della proprietà sociale dello Stato delle Ferrovie del Sud-Est e Servizi Automobilistici s.r.l., alla Regione Puglia, nonché per garantire il raggiungimento di obiettivi di efficientamento e razionalizzazione della gestione aziendale, è autorizzata la spesa di euro 20.000.000,00, a condizione che i relativi accordi di trasferimento siano sottoscritti con la Regione interessata entro il 31 dicembre 2012.»
16. 22. Santelli, Bernardo, Dima, Antonino Foti, Galati, Golfo, Traversa.

      Sostituire il comma 4 con i seguenti:
      «4. Al fine di consentire l'attivazione delle procedure per il trasferimento della proprietà sociale dello Stato delle Ferrovie della Calabria s.r.l. alla Regione Calabria, nonché per garantire il raggiungimento di obiettivi di efficientamento e razionalizzazione della gestione aziendale, è previsto il ripianamento del 50% dei debiti facenti capo alla citata società, a condizione che i relativi accordi di trasferimento siano sottoscritti con la Regione interessata entro il 31 dicembre 2012. A copertura degli oneri per il ripianamento del restante 50% dei debiti, la Regione Calabria può utilizzare le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione ad essa assegnate.
      4-bis. Al fine di consentire l'attivazione delle procedure per il trasferimento della proprietà sociale dello Stato delle Ferrovie del Sud-Est e Servizi Automobilistici s.r.l., alla Regione Puglia, nonché per garantire il raggiungimento di obiettivi di efficientamento e razionalizzazione della gestione aziendale, è autorizzata la spesa di euro 20.000.000,00, a condizione che i relativi accordi di trasferimento siano sottoscritti con la Regione interessata entro il 31 dicembre 2012.»
16. 23. Santelli, Bernardo, Dima, Antonino Foti, Galati, Golfo, Traversa.

      Sostituire il comma 4 con i seguenti:
      «4. Al fine di consentire l'attivazione delle procedure per il trasferimento della proprietà sociale dello Stato delle Ferrovie della Calabria s.r.l. alla Regione Calabria, nonché per garantire il raggiungimento di obiettivi di efficientamento e razionalizzazione della gestione aziendale, è previsto il ripianamento del 50% dei debiti facenti capo alla citata società, a condizione che i relativi accordi di trasferimento siano sottoscritti con la Regione interessata entro il 31 dicembre 2012. A copertura degli oneri per il ripianamento del restante 50% dei debiti, la Regione Calabria può utilizzare le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione ad essa assegnate.
      4-bis. Al fine di consentire l'attivazione delle procedure per il trasferimento della proprietà sociale dello Stato delle Ferrovie del Sud-Est e Servizi Automobilistici s.r.l., alla Regione Puglia, nonché per garantire il raggiungimento di obiettivi di efficientamento e razionalizzazione della gestione aziendale, è autorizzata la spesa di euro 20.000.000,00, a condizione che i relativi accordi di trasferimento siano sottoscritti con la Regione interessata entro il 31 dicembre 2012.»

      Conseguentemente, all'articolo 69, comma 2, ovunque ricorrano le parole: 178.858.408 euro sono sostituite dalle parole: 208.858.408 euro.
16. 25. Santelli, Bernardo, Dima, Antonino Foti, Galati, Golfo, Traversa.

      Sostituire il comma 4 con i seguenti:
      «4. Al fine di consentire l'attivazione delle procedure per il trasferimento della proprietà sociale dello Stato delle Ferrovie della Calabria s.r.l. alla Regione Calabria, nonché per garantire il raggiungimento di obiettivi di efficientamento e razionalizzazione della gestione aziendale, è autorizzato un aumento di capitale della società di euro 20.000.000 a condizione che il relativo accordo di trasferimento sia sottoscritto con la Regione Calabria entro il 30 settembre 2012. Detto accordo dovrà prevedere il trasferimento della proprietà sociale alla Regione Calabria entro il 31 dicembre 2012 ed il completamento, entro tale data, di una ricognizione dei debiti e dei crediti della Società da sottoporre all'approvazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell'Economia e delle Finanze. A copertura degli oneri necessari per la regolazione delle partite debitorie e creditorie rilevate la Regione Calabria può utilizzare le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, ad essa assegnate, entro il limite complessivo di 100 milioni di euro.
      4-bis. Al fine di consentire l'attivazione delle procedure per il trasferimento della proprietà sociale dello Stato delle Ferrovie del Sud-Est e Servizi Automobilistici s.r.l., alla Regione Puglia, nonché per garantire il raggiungimento di obiettivi di efficientamento e razionalizzazione della gestione aziendale, è autorizzata la spesa di euro 20.000.000,00, a condizione che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sia sottoscritto con la regione interessata il relativo accordo di trasferimento entro il 31 dicembre 2012.
16. 21. Santelli, Bernardo, Dima, Antonino Foti, Galati, Golfo, Traversa.

      Sostituire il comma 4 con il seguente:
      4. Al fine di consentire l'attivazione delle procedure per il trasferimento della proprietà sociale dello Stato delle Ferrovie della Calabria s.r.l. e delle Ferrovie del Sud-Est e Servizi Automobilistici s.r.l., rispettivamente alle Regioni Calabria e Puglia, nonché per garantire il raggiungimento di obiettivi di efficientamento e razionalizzazione della gestione aziendale, è autorizzata la spesa complessiva di euro 40.000.000,00, a condizione che entro sessanta giorni dalla data di entrata della legge di conversione del presente decreto lo Stato e la singola Regione, attraverso un accordo di programma, effettuino una ricognizione della consistenza dei debiti e dei crediti delle società, al fine di assicurare che il trasferimento avvenga senza nuovi o maggiori oneri per le singole Regioni.
16. 6. Lazzari, Barba, Di Cagno Abbrescia, Distaso, Fucci, Lisi, Antonio Pepe, Savino, Vitali, Sisto.

      Sostituire il comma 4 con il seguente:
      4-bis. Al fine di garantire una integrazione straordinaria delle risorse finanziarie da destinare al trasporto pubblico locale nei bacini territoriali caratterizzati da importanti insediamenti demografici ed industriali, per il ruolo trainante che rivestono nell'economia nazionale, il Governo assicura il reintegro per un importo pari a 40 milioni di euro per il 2012, dei trasferimenti alle regioni Lombardia, Piemonte, Veneto per assicurare maggiore efficienza nei servizi di trasporto pubblico locale.»
16. 10. Desiderati, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Fava.

      Sostituire il comma 4 con il seguente:
      4. È autorizzata la spesa di euro 40.000.000 per garantire la realizzazione della tratta ferroviaria Trento-Venezia.
16. 7. Lanzarin, Guido Dussin.

      Al comma 1, sostituire le parole: euro 6-000.000,00 con le seguenti: euro 13.000000,00.

      Conseguentemente, al comma 4 del medesimo articolo, sostituire le parole: euro 40.000.000,00 con le seguenti: euro 33.000.000,00.
16. 3. Desiderati, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

      Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
      4-bis) «Al fine di garantire la continuità del servizio pubblico di trasporto ferroviario da e per la Sicilia, sono attribuite, per l'anno 2012, risorse pari a euro 3,700.000,00 milioni per il ripristino dei treni notte a lunga percorrenza.»
      4-ter) Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-bis si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 12, della legge 11 marzo 1988, n. 67.
16. 8. Garofalo, Germanà.

      Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
      4-bis) «Al fine di garantire la continuità del servizio pubblico di trasporto ferroviario da e per la Sicilia, sono attribuite, per l'anno 2012, risorse pari a euro 3,700.000,00 milioni per il ripristino dei treni notte a lunga percorrenza.
      4-ter) Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-bis si provvede mediante riduzione lineare delle voci di spesa indicate nell'elenco allegato alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, ad esclusione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini delle successive riduzioni, è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili le predette somme. Le amministrazioni potranno proporre variazioni compensative, anche relative a missioni diverse, tra gli accantonamenti interessati nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica.
      4-quater) Per le finalità di cui al precedente comma 4-ter), Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto.
16. 9. Garofalo, Germanà.

      Dopo il comma 4, inserire il seguente:
      «4-bis. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo alimentato con le risorse finanziarie costituite dalle entrate erariali derivanti dall'assoggettamento ad IVA degli acquisti di beni e servizi direttamente riferibili all'acquisto e all'esercizio dei natanti, ivi compresi i relativi rifornimenti, destinati all'esercizio del trasporto pubblico marittimo, lacuale, fluviale e lagunare. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, sono dettate le disposizioni per l'attuazione delle finalità di cui al presente comma e per la ripartizione del fondo tra gli enti interessati finalizzato al contenimento delle tariffe.»
*16. 15. Marsilio.

      Dopo il comma 4, inserire il seguente:
      4-bis. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo alimentato con le risorse finanziarie costituite dalle entrate erariali derivanti dall'assoggettamento ad IVA degli acquisti di beni e servizi direttamente riferibili all'acquisto e all'esercizio dei natanti, ivi compresi i relativi rifornimenti, destinati all'esercizio del trasporto pubblico marittimo, lacuale, fluviale e lagunare. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, sono dettate le disposizioni per l'attuazione delle finalità di cui al presente comma e per la ripartizione del fondo tra gli enti interessati finalizzato al contenimento delle tariffe.
*16. 11. Martella, Baretta.

      Dopo il comma 4 inserire il seguente:
      «4-bis. I commi da 295 a 299 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e l'articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 si interpretano nel senso che il gettito della compartecipazione all'accisa sul gasolio per autotrazione delle Regioni a statuto ordinario è direttamente ed esclusivamente destinato e vincolato ai servizi di trasporto pubblico di interesse regionale e locale, compresi quelli di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e successive modificazioni.»
16. 13. Marsilio.

      Dopo il comma 4, inserire il seguente:
      «4-bis. All'articolo 30, comma 3-quater, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: dopo le parole: «locale lagunare» sono aggiunte le seguenti: «ed alle unità navali allo stesso accessorie»; dopo le parole: «si applicano» sono aggiunte le seguenti: «unicamente e con effetto immediato».
16. 14. Marsilio.

      Dopo il comma 4, inserire il seguente comma:
      4-bis. All'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «tranviarie e filoviarie» sono aggiunte le seguenti: «, nonché per l'acquisto di unità navali destinate al trasporto pubblico locale effettuato per via marittima, lagunare, lacuale e fluviale;»
*16. 12. Martella, Baretta.

      Dopo il comma 4, inserire il seguente:
      «4-bis. All'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n.296, dopo le parole: «tranviarie e filoviarie» sono aggiunte le seguenti: «, nonché per l'acquisto di unità navali destinate al trasporto pubblico locale effettuato per via marittima, lagunare, lacuale e fluviale;».
*16. 16. Marsilio.

      Dopo il comma 4, inserire il seguente:
      «4-bis. Al fine di garantire una integrazione straordinaria delle risorse finanziarie da destinare al trasporto pubblico locale nei bacini territoriali caratterizzati da importanti insediamenti demografici ed industriali, per il ruolo trainante che rivestono nell'economia nazionale, il Governo assicura il reintegro per un importo pari a 200 milioni di euro per il 2012, dei trasferimenti alle regioni Lombardia, Piemonte, Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia per assicurare maggiore efficienza nei servizi di trasporto pubblico locale ferroviario.»

      Conseguentemente, sopprimere il primo periodo del comma 9 del medesimo articolo.
16. 17. Fugatti, Torazzi, Fava, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

      Dopo il comma 4, inserire il seguente:
      «4-bis. All'articolo 1, comma 296, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 aggiungere infine il seguente periodo: «Le Regioni a statuto ordinario destinano in via diretta ed esclusiva il gettito derivante dalla compartecipazione di cui al presente comma e ai successivi commi 297 e 298 e dalla compartecipazione di cui all'articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, agli Enti Locali in relazione ai servizi minimi di trasporto pubblico locale, ai servizi di trasporto automobilistici extraurbano affidati e finanziati dalle stesse Regioni, ai servizi di cui all'articolo 8 del Decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, ad eccezione dei servizi di cui all'articolo 9 del Decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.»
16. 19. Marsilio.

      Dopo il comma 4, inserire il seguente:
      4-bis. All'articolo 30, comma 3-quater, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo le parole: «locale lagunare» sono aggiunte le seguenti: «ed alle unità navali allo stesso accessorie»;

          b) dopo le parole: «si applicano» sono aggiunte le seguenti: «unicamente e con effetto immediato».
16. 20. Martella, Baretta.

      Al comma 5 dopo le parole: delle società esercenti il trasporto regionale ferroviario aggiungere le seguenti: e delle società capogruppo e/o tenute al consolidamento dei relativi bilanci,

      Dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti commi:

          comma 6-bis: «Non trovano applicazione le disposizioni contenute negli articoli 2502-bis e 2503 c.c.;

          comma 6-ter: «Sono revocati senza indugio tutti gli atti, adottati dalle società di cui al precedente comma 5 successivamente all'approvazione del Piano di stabilizzazione finanziaria della Regione Campania con decreto ministeriale del 20 marzo 2012, da cui derivano incrementi di spesa rispetto all'anno 2010 ove in contrasto con le prescrizioni del Piano indicato o in ogni caso non strettamente necessari al perseguimento delle finalità dello stesso»;

          comma 6-quater: Per le attività di cui al presente articolo, il commissario ad acta può costituire una struttura di supporto, definendone i compiti e le modalità operative. Per il funzionamento della struttura commissariale si utilizzano le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui alla delibera CIPE n. 1/2009 del 6 marzo 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 16 giugno 2009, assegnate alla Regione Campania per gli anni 2012-2013, entro il limite complessivo di 500.000 euro per ciascun anno.
16. 26. Barani.

      Sopprimere il comma 7.
16. 27. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

      Al comma 9, sopprimere il primo periodo del comma 9.
16. 29. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

      Al comma 9, sostituire le parole: A decorrere dall'anno 2013 con le seguenti: 2012.
16. 28. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

      Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
      10-bis. Nell'ambito della continuità dei servizi di trasporto e al fine di garantire la prosecuzione dell'attività dell'azienda Irisbus (Gruppo Fiat Industriai) di Valle Ufita - Flumeri (AV), unica azienda italiana produttrice di mezzi per trasporto pubblico su gomma, autobus, è da attuare un nuovo piano di trasporti nazionale, che preveda una strategia politico-industriale con il coinvolgimento del Gruppo Finmeccanica.
16. 30. Pugliese, Misiti, Fallica, Grimaldi, Iapicca, Miccichè, Pittelli, Soglia, Stagno D'Alcontres, Terranova.

      Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
      10-bis. Ai fini dell'approvazione del progetto definitivo nei tempi stabiliti dai relativi piani finanziari del concessionario, è attribuita priorità alla realizzazione del prolungamento a Nord dell'autostrada A31, già compresa nelle reti transeuropee dei trasporti (TEN-T), secondo le procedure della legge 21 dicembre 2001, n 443, e le relative norme di attuazione.
16. 31. Fugatti, Lanzarin, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

      Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
      10-bis. All'articolo 36, comma 2, lettera f), ultimo periodo del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27 sostituire le parole: massimo con le seguenti parole: minimo.
16. 32. Marsilio.

      Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

Art. 16-bis.
(Continuità nell'erogazione dei servizi pubblici locali).

      All'articolo 4, comma 32-ter del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo le parole: «anche oltre le scadenze ivi previste,», sono aggiunte le seguenti parole: «nel limite di sei mesi dalla scadenza del contratto di servizio o dell'atto di affidamento,».
16. 01. Marsilio.

      Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

      Al fine di ultimare il sistema autostradale meridionale, superando il divario infrastrutturale ed economico fra il Sud e il Centro-Nord del Paese, si devono rendere bancabili i progetti di nuove autostrade attraverso la messa a disposizione delle infrastrutture già realizzate, trasformando i finanziamenti a fondo perduto, prima concessi, in finanziamenti produttivi.
16. 02. Fallica, Pugliese, Misiti, Grimaldi, Iapicca, Miccichè, Pittelli, Soglia, Stagno D'Alcontres, Terranova.

      Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Disposizioni urgenti per il potenziamento dei servizi di trasporto nella città di Messina).

      1. Al fine di garantire maggiore efficienza al sistema dei trasporti e della mobilità delle merci derivante dalla situazione emergenziale ambientale come disposto dal decreto di proroga del 22 dicembre 2010, del Presidente del Consiglio dei Ministri, determinata dal traffico e dalla carenza di infrastrutture stradali tra la città di Messina e il resto del territorio nazionale, sono attribuite per l'anno 2012, risorse pari a euro 5.000.000.
      2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente articolo.
16. 03. Garofalo, Germanà.

      Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Carta di circolazione e archivio unici dei veicoli).

      1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, unico documento del veicolo diventa la carta di circolazione di cui alla direttiva 1999/37/CE, e i mutamenti riguardanti l'intestazione dei veicoli, secondo quanto previsto in materia dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché gli eventi giuridico-patrimoniali sui veicoli medesimi, si registrano in un unico archivio di Stato, Con decreto del Presidente della Repubblica, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinata l'implementazione dell'archivio unico di Stato di cui al periodo precedente con i dati di quello previsto dall'articolo 225, comma 1, lettera b) e 226, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e del Pubblico Registro Automobilistico (PRA). Con il medesimo decreto sono disciplinate la gestione ed il funzionamento dell'archivio stesso, nonché l'assetto del personale centrale e periferico delle strutture pubbliche interessate o, comunque, coinvolto a seguito della sua istituzione.
16. 04. Montagnoli.

      Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Riforma della disciplina giuridica dei veicoli).

      1. Con Regolamento da adottarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è riformata la disciplina, nonché individuati i documenti e le procedure, per la circolazione giuridica e amministrativa dei veicoli. Tale regolamento indica inoltre la data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, data dalla quale viene inoltre soppresso il pubblico registro automobilistico (PRA) e sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili.
      2. Il personale del PRA, senza pregiudizio per lo status maturato fino alla soppressione, passa ad altre Pubbliche Amministrazioni secondo il piano stabilito dal Dipartimento funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali.
16. 05. Fava.

      Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Riduzione e semplificazioni degli adempimenti burocratici per le aziende che effettuano trasporti eccezionali su gomma).

      1. Per semplificare le procedure di rilascio delle autorizzazioni relative ai trasporti eccezionali su gomma, all'articolo 10 del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 9-bis, è sostituito con il seguente:
      «9-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Governo, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, modifica il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, prevedendo che:

          a) per i trasporti eccezionali su gomma sia sufficiente prevedere la trasmissione, per via telematica, della prescritta richiesta di autorizzazione, corredata della necessaria documentazione, all'ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari, e alle regioni per la rimanente rete viaria, almeno quindici giorni prima della data fissata per il viaggio e le autorizzazioni devono essere rilasciate entro quindici giorni dalla loro presentazione;

          b) le autorizzazioni periodiche di cui all'articolo 13 del citato regolamento siano valide per un numero indefinito di viaggi con validità annuale per la circolazione a carico e a vuoto dei convogli indicati sull'autorizzazione;

          c) le autorizzazioni multiple di cui al medesimo articolo 13 siano valide per un numero definito di viaggi da effettuarsi entro sei mesi dalla data del rilascio;

          d) le autorizzazioni singole di cui al medesimo articolo 13 siano valide per un unico viaggio da effettuarsi entro tre mesi dalla data di rilascio;

          e) per le autorizzazioni di tipo periodico non è prevista l'indicazione della tipologia e della natura della merce trasportata;

          f) le disposizioni contenute all'articolo 13, comma 5, non siano vincolate alla invariabilità della natura del materiale e della tipologia degli elementi trasportati;

          g) i trasporti di beni della medesima tipologia ripetuti nel tempo siano soggetti all'autorizzazione periodica prevista dall'articolo 13, così come modificato dal presente comma e che questa sia rilasciata con le modalità semplificate di cui alla lettera a) del presente comma;

          h) tutti i tipi di autorizzazioni, anche con validità scaduta, siano rinnovabili su domanda che deve essere presenta in carta semplice, per non più di tre volte, per un periodo di validità non superiore a tre anni, quando tutti i dati, riferiti sia al veicolo che al suo carico, ed i percorsi stradali siano rimasti invariati;

          i) nelle domande relative alle autorizzazioni di tipo singolo o multiplo, possano essere indicati, con annotazione a parte fino ad un massimo di cinque veicoli costituenti riserva di quelli scelti per il trasporto, pari a cinque sia per il veicolo trattore che per il veicolo rimorchio o semirimorchio e siano ammesse tutte le combinazioni possibili tra i trattori ed i rimorchi o semirimorchi anche incrociate».
16. 06. Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Fugatti.

      Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

      1. Il pubblico registro automobilistico di cui al regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510, e successive modificazioni è abolito. I compiti e le funzioni attribuiti al pubblico registro automobilistico sono trasferiti all'archivio nazionale dei veicoli, di cui agli articoli 225 e 226 del codice della strada. Con uno o più regolamenti, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni relative alle modalità di trasferimento dei dati dal pubblico registro automobilistico all'archivio nazionale dei veicoli, nonché le ulteriori norme necessarie all'attuazione del presente articolo, garantendo l'invarianza degli oneri, con specifico riguardo alla quota di risorse finanziarie attualmente derivanti dall'attività del pubblico registro automobilistico, ove destinate al funzionamento dello stesso.
      2. Il regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436 e il relativo regolamento di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, sono soppressi.
16. 07. Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Fugatti, Forcolin.

      Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

      «Il comma 23 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dal seguente:
      23. Le entrate proprie della società Ente nazionale per le strade (ANAS) Spa, ente pubblico economico, derivanti dai canoni e dai corrispettivi dovuti per le concessioni e le autorizzazioni diverse da quella prevista dall'articolo 20, comma 1, dello statuto della medesima società, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 389, determinate in base ai criteri dell'articolo 27, comma 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono aggiornate ogni anno, con atto dell'amministratore della società in base a delibera del consiglio di amministrazione, da comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'esercizio della vigilanza governativa, da esercitare entro i successivi trenta giorni. Decorso tale termine, l'atto dell'amministratore dell'ente è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. L'eventuale aumento richiesto a ciascun soggetto titolare di concessione o di autorizzazione non può superare, per l'anno di riferimento, il tasso d'inflazione rilevato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nell'anno relativamente precedente».

      Conseguentemente, la ritenuta a titolo d'imposta sulle plusvalenze derivanti dalle operazioni di acquisto e di vendita concluse nella medesima giornata (ed operazioni intraday) effettuate su titoli azionari e valute è applicata nella misura del 30 per cento;
16. 08. Montagnoli, Polledri, Bitonci, Simonetti, Fugatti, Comaroli, Togni, D'Amico, Forcolin, Torazzi, Fava.

ART. 17.

      Sostituire le parole: 31 dicembre 2012 con le seguenti: 31 dicembre 2013.
17. 6. Montagnoli, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Fava.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1-bis. L'articolo 8, comma 2, della legge 15 gennaio 1992 n. 21 è sostituito dal seguente:

          «2. La licenza è riferita ad un singolo veicolo o natante mentre l'autorizzazione è riferita ad uno o più veicoli a seconda la necessità di mercato del titolare o delle forme giuridiche di cui al precedente articolo 7. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. È inoltre ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, ove eserciti con natanti. Le situazioni difformi devono essere regolarizzate entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge».
17. 1. Monai, Cimadoro, Messina, Borghesi, Barbato.

      Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

          «1-bis. A decorrere dal 10 gennaio 2013, 1 decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, alla Tabella A allegata, al punto «12.», alla voce «gasolio», le parole «euro 330,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 600,00»;

          1-ter. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16, dell'articolo 81, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è aumentata di 2 punti percentuali;

          1-quater. A quanto previsto dal comma 1-ter, si applicano le disposizioni di cui al comma 18, dell'articolo 81, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo».
17. 2. Marsilio.

      Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

          «1-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2013, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A – Parte II allegata, aggiungere in fine il seguente punto: «41-quinquies) autovetture di prima immatricolazione adibite agli autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 2, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, alimentate a gas, ibride, elettriche o attrezzate per il trasporto dei disabili.»;

          1-ter. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16, dell'articolo 81, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è aumentata di 2 punti percentuali;

          1-quater. A quanto previsto dal comma 1-ter, si applicano le disposizioni di cui al comma 18, dell'articolo 81, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.
17. 3. Marsilio.

      Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
      1-bis. Il comma 1-quater dell'articolo 29 del decreto-legge 30 dicembre 2008 n. 207, convertito con modificazioni nella legge n. 14 del 27 febbraio 2009 è abrogato.
17. 4. Monai, Cimadoro, Messina, Barbato, Borghesi.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      2. È autorizzata la vendita di libri e giornali su tutti i mezzi di trasporto pubblici.
17. 5. Vaccaro.

      Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Disposizioni a favore del mercato postale).

      1. Nell'ottica di favorire un ulteriore sviluppo del mercato postale, migliorando la qualità dei servizi e preservando i livelli occupazionali delle imprese del settore, il fornitore del servizio universale può prorogare gli appalti in essere con operatori privati già titolari di concessione del Ministero delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1973, n. 156.
      2. Con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono individuate le risorse da destinare al servizio postale universale, al fine della definizione dei bandi di gara per l'assegnazione agli operatori privati di parti del servizio stesso.
*17. 01. Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri, Poli, Delfino.

      Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Disposizioni a favore del mercato postale).

      1. Nell'ottica di favorire un ulteriore sviluppo del mercato postale, migliorando la qualità dei servizi e preservando i livelli occupazionali delle imprese del settore, il fornitore del servizio universale può prorogare gli appalti in essere con operatori privati già titolari di concessione del Ministero delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1973, n. 156.
      2. Con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono individuate le risorse da destinare al servizio postale universale, al fine della definizione dei bandi di gara per l'assegnazione agli operatori privati di parti del servizio stesso.
*17. 04. Meta, Lovelli, Velo, Savino, Lusetti, Bergamini.

      Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Disposizioni a favore del mercato postale).

      1. Nell'ottica di favorire un ulteriore sviluppo del mercato postale, migliorando la qualità dei servizi e preservando i livelli occupazionali delle imprese del settore, il fornitore del servizio universale può prorogare gli appalti in essere con operatori privati già titolari di concessione del Ministero delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1973, n. 156.
      2. Con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono individuate le risorse da destinare al servizio postale universale, al fine della definizione dei bandi di gara per l'assegnazione agli operatori privati di parti del servizio stesso.
*17. 022. Garofalo.

      Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

      «1. In via transitoria e sperimentale nella provincia autonoma di Bolzano le revisioni dei veicoli a motore e loro rimorchi capaci di contenere più di 16 persone compreso il conducente, ovvero con massa complessiva a pieno carico oltre 3,5 t., possono essere effettuate da imprese di autoriparazione, autorizzate dalla provincia autonoma di Bolzano, iscritte nel registro delle imprese o nell'Albo delle imprese artigiane che esercitano effettivamente tutte le attività previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, e da consorzi o società consortili anche in forma di cooperativa, appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna nel registro delle imprese o nell'Albo delle imprese artigiane e che esercitano effettivamente una delle attività previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122».
17. 03. Brugger, Zeller.

      Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Misure in materia di rimborso dell'accisa autotrasporto).

      1. Al primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, dopo le parole: «ciascun trimestre solare», sono inserite le seguenti: «ovvero, previa opzione da comunicarsi all'Agenzia delle dogane secondo le modalità stabilite con apposita determinazione del direttore della medesima agenzia, entro il 30 giugno successivo alla scadenza di ciascun anno solare».
*17. 02. Marsilio.

      Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Misure in materia di rimborso dell'accisa autotrasporto).

      1. Al primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, dopo le parole: «ciascun trimestre solare», sono inserite le seguenti: «ovvero, previa opzione da comunicarsi all'Agenzia delle dogane secondo le modalità stabilite con apposita determinazione del direttore della medesima agenzia, entro il 30 giugno successivo alla scadenza di ciascun anno solare».
*17. 05. Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri, Poli, Delfino.

      Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Misure in materia di rimborso
dell'accisa autotrasporto).

      1. Al primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, dopo le parole: «ciascun trimestre solare», sono inserite le seguenti: «ovvero, previa opzione da comunicarsi all'Agenzia delle dogane secondo le modalità stabilite con apposita determinazione del direttore della medesima agenzia, entro il 30 giugno successivo alla scadenza di ciascun anno solare».
*17. 06. Abrignani.

      Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Misure in materia di rimborso dell'accisa autotrasporto).

      1. Al primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, dopo le parole: «ciascun trimestre solare», sono inserite le seguenti: «ovvero, previa opzione da comunicarsi all'Agenzia delle dogane secondo le modalità stabilite con apposita determinazione del direttore della medesima agenzia, entro il 30 giugno successivo alla scadenza di ciascun anno solare».
*17. 07. Milanato.

      Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Misure in materia di rimborso dell'accisa autotrasporto).

      1. Al primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, dopo le parole: «ciascun trimestre solare», sono inserite le seguenti: «ovvero, previa opzione da comunicarsi all'Agenzia delle dogane secondo le modalità stabilite con apposita determinazione del direttore della medesima agenzia, entro il 30 giugno successivo alla scadenza di ciascun anno solare».
*17. 018. Froner, Baretta.

      Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Misure in materia di rimborso dell'accisa autotrasporto).

      1. Al primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, dopo le parole: «ciascun trimestre solare», sono inserite le seguenti: «ovvero, previa opzione da comunicarsi all'Agenzia delle dogane secondo le modalità stabilite con apposita determinazione del direttore della medesima agenzia, entro il 30 giugno successivo alla scadenza di ciascun anno solare».
*17. 026. Fava, Montagnoli, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Torazzi.

      Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Misure in materia di rimborso dell'accisa autotrasporto).

      1. Al primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, dopo le parole: «ciascun trimestre solare», sono inserite le seguenti: «ovvero, previa opzione da comunicarsi all'Agenzia delle dogane secondo le modalità stabilite con apposita determinazione del direttore della medesima agenzia, entro il 30 giugno successivo alla scadenza di ciascun anno solare».
*17. 027. Romani.

      Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Ulteriori disposizioni per il trasporto aereo).

      1. Ai fini dell'integrazione nazionale e internazionale del sistema aeroportuale italiano, anche con riferimento all'area del Mediterraneo, lo scalo aeroportuale di Comiso viene classificato di interesse nazionale e viene inserito fra gli scali primari nel Contratto di Programma Stato-ENAV 2013-2015. Sono a carico dello Stato, pertanto, gli oneri finanziari derivanti dai servizi di assistenza al volo.

      Conseguentemente all'articolo 69, comma 2, sostituire le parole:

          «2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 6, comma 1, 8, comma 1, 9, comma 1, 11, comma 1 e 2, 12, comma 5, 16, commi da 1 a 4, 31, comma 1, 32, 51, 59, comma 4, e comma 1 del presente articolo, pari complessivamente a euro 123.692.408 euro per l'anno 2012, 99.980.489 euro per l'anno 2013, 220.661.620 euro per l'anno 2014, 405.887.450 euro per l'anno 2015, 307.900.000 euro per l'anno 2016 e 309.500.000 euro a decorrere dall'anno 2017, che aumentano a 178.858.408 euro per l'anno 2012, a 123.980.489 euro per l'anno 2013, a 260.661.620 euro per l'anno 2014, a 455.887.450 euro per l'anno 2015, a 357.900.000 euro per l'anno 2016, 359.500.000 euro per l'anno 2017 ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto, si provvede»; con le seguenti:

              «2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 6, comma 1, 8, comma 1, 9, comma 1, 11, comma 1 e 2, 12, comma 5, 16, commi da 1 a 4, 17-bis, 31, comma 1, 32, 51, 59, comma 4, e comma 1 del presente articolo, pari complessivamente a euro 123.692.408 euro per l'anno 2012, 102.480.489 euro per l'anno 2013, 223.161.620 euro per l'anno 2014, 408.387.450 euro per l'anno 2015, 310.400.000 euro per l'anno 2016 e 312.000.000 euro a decorrere dall'anno 2017, che aumentano a 178.858.408 euro per l'anno 2012, a 125.480.489 euro per l'anno 2013, a 263.161.620 euro per l'anno 2014, a 458.387.450 euro per l'anno 2015, a 360.400.000 euro per l'anno 2016, 362.000.000 euro per l'anno 2017 ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto, si provvede»;

          all'articolo 69, comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

              «b) quanto a 2.500.000 euro per l'anno 2013, 143.161.620 euro per l'anno 2014, a 358.387.450 euro per l'anno 2015, a 260.400.000 euro per l'anno 2016, a 262.000.000 euro per l'anno 2017 e a 212.000.000 a decorrere dall'anno 2018, mediante riduzione lineare delle voci di spesa indicate nell'elenco allegato alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, ad esclusione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 11 Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini delle successive riduzioni, è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili le predette somme. Le amministrazioni potranno proporre variazioni compensative, anche relative a missioni diverse, tra gli accantonamenti interessati nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica».
17. 08. Messina.

      Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Ulteriori disposizioni in materia di trasporto finalizzate allo sviluppo della mobilità sostenibile).

      1. Al fine di sostenere le politiche di incentivazione della mobilità sostenibile attraverso il potenziamento e l'aumento dell'efficienza dei mezzi pubblici, l'incentivazione dell'intermodalità, la valorizzazione degli strumenti del mobilily management e del car sharing, la riorganizzazione e la razionalizzazione del settore di trasporto e di consegna delle merci, attraverso la realizzazione di centri direzionali di smistamento che permetta una migliore organizzazione logistica e la promozione di reti urbane di percorsi destinati alla mobilità ciclistica, al Fondo per la mobilità sostenibile di cui al comma 1121 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è assegnato uno stanziamento di 100 milioni di euro a per ciascun anno del triennio 2012-2014.
      2. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, con decreto del Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definiti le priorità, le modalità, i criteri di utilizzo e l'entità delle ripartizioni del contributo di cui al comma 1.
      3. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo alle detrazioni per oneri, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, dopo la lettera i-octies) è aggiunta la seguente:

              i-novies) le spese, per un importo non superiore a 250 euro, sostenute per l'acquisto di ciascun abbonamento ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. La detrazione spetta sempreché le spese stesse non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12, che si trovino nelle condizioni indicate nel comma 2 del medesimo articolo 12»;

          b) al comma 2, primo periodo, le parole: «c), e), f), i-quinquies) e i-sexies)» sono sostituite dalle seguenti: c), e), f), i-quinquies), i-sexies) e i-novies)».

      4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, nel limite massimo di 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente modifica dell'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:

          alla lettera a) le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;

          alla lettera b) le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti «12,1 per cento»; alla lettera c) le parole «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti «11,1 per cento»; alla lettera d) le parole «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti «9,5 per cento»; alla lettera e) le parole «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti «8,5 per cento».
17. 09. Cimadoro, Monai, Borghesi, Messina, Barbato.

      Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Ulteriori disposizioni in materia di trasporto volte a sviluppare sul territorio nazionale la rete di distribuzione di colonnine di ricarica elettrica).

      1. Al fine di promuovere un'efficace politica di sviluppo sostenibile e di miglioramento della qualità dell'aria, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare stipula appositi accordi di Programma con gli enti locali coinvolti e con le associazioni e le categorie interessate, finalizzati a incentivare e a sviluppare la rete di distribuzione sul territorio nazionale di colonnine di ricarica elettrica.
      2. Per le finalità di cui al comma 1 è previsto un contributo diretto ad aziende che procedono all'installazione di colonnine per la ricarica elettrica, fino a 60 milioni di euro per ciascun anno del triennio 20 12-2014.
      3. L'installazione degli impianti di cui al comma 2 può avvenire sia attraverso il potenziamento di stazioni di rifornimento già esistenti prive di colonnine elettriche, sia attraverso la costruzione di nuove stazioni di servizio.
      4. I contributi si applicano ai costi relativi ai macchinari e alle attrezzature che costituiscono le parti tecnologiche indispensabili per la sicurezza dell'impianto e per l'installazione delle colonnine, ad esclusione dei costi relativi all'approntamento dell'area e agli altri servizi.
      5. Il contributo per ciascun impianto è stabilito in misura pari al 40 per cento dei costi di cui al comma 4, e comunque per un importo non superiore a 200.000 euro.
      6. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle Finanze, sono individuati le modalità operative e i criteri per l'erogazione dei contributi, con particolare riferimento alla necessità di una loro uniforme distribuzione sul territorio nazionale. I contributi non sono comunque cumulabili con eventuali ulteriori contributi di natura nazionale, regionale e locale concessi per le finalità di cui al presente articolo.
      7. Il rilascio del permesso di costruire nuove stazioni di servizio di cui al presente articolo è subordinato all'installazione di impianti di rifornimento di colonnine elettriche per autotrazione. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma, nonché le eventuali deroghe all'obbligo di cui al medesimo comma.
      8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo pari a 60 milioni di euro l'anno, si provvede per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 parzialmente utilizzando le maggiori entrate conseguenti all'applicazione del successivo comma 9,
      9. All'articolo 30-bis. comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

          alla lettera a) le parole «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;

          alla lettera b) le parole «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti «12,1 per cento»; alla lettera c) le parole «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti «11,1 per cento»; alla lettera d) le parole «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti «9,5 per cento»; alla lettera e) le parole «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti «8,5 per cento».
17. 010. Cimadoro, Monai,Borghesi, Messina, Barbato.

      Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Incentivi all'acquisto veicoli a basse emissioni).

      1. A coloro che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica che produce emissioni di anidride carbonica non superiori a 95 g/Km e che consegnano un veicolo per la rottamazione è riconosciuto, nei limiti delle risorse di cui al comma 8 il seguente contributo statale:

          a) nell'anno 2013, fino a 5.000 euro, per i veicoli che producono emissioni inquinanti non superiori a 50 g/Km CO2, e fino a 1.200 euro, per i veicoli che producono emissioni inquinanti superiori a 50 g/Km CO2 e non superiori a 95 g/Km CO2;

          b) nell'anno 2014, fino a 4 mila euro, per i veicoli che producono emissioni inquinanti non superiori a 50 g/Km CO2, e fino a 1.000 euro, per i veicoli che producono emissioni inquinanti superiori a 50 g/Km CO2 e non superiori a 95 g/Km CO2

          c) nell'anno 2015, fino a 3 mila euro, per i veicoli che producono emissioni inquinanti non superiori a 50 g/Km CO2, e fino a 800 euro, per i veicoli che producono emissioni inquinanti superiori a 50 g/Km CO2 e non superiori a 95 g/Km CO2.

      2. Il contributo spetta per gli acquisti effettuati tra il 1o gennaio 2013 e il 31 dicembre 2015 e risultanti da contratto stipulato dal venditore e dall'acquirente nello stesso periodo a condizione che:

          a) sia praticato dal venditore uno sconto almeno pari alla misura del 30 per cento del contributo riconosciuto;

          b) il veicolo acquistato sia un'autovettura o un autoveicolo per trasporto promiscuo, di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non immatricolato in precedenza;

          c) il veicolo consegnato per la rottamazione sia un'autovettura o un autoveicolo per trasporto promiscuo, di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a) e e), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e risulti immatricolato almeno dieci anni prima della data di acquisto del veicolo di cui alla lettera b);

          d) il veicolo consegnato per la rottamazione sia intestato, da data anteriore a quella di acquisto del veicolo nuovo di cui alla lettera 6), allo stesso soggetto intestatario di quest'ultimo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, che sia intestato al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari;

          e) nell'atto di acquisto sia espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione e siano indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale di cui al comma precedente.

      3. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo di consegnare il veicolo usato ad un demolitore e di provvedere direttamente o tramite delega alla richiesta di cancellazione per demolizione al pubblico registro automobilistico.
      4. I veicoli usati, di cui al comma 3, non possono essere rimessi in circolazione e vanno avviati o alle case costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.
      5. Il contributo è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.
      6. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute anche in acconto per l'esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà e per i successivi.
      7. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello ’in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad essi trasmessa dal venditore:

          a) copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto;

          b) copia del libretto e della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato; in caso di loro mancanza, copia dell'estratto cronologico;

          c) copia della domanda di cancellazione per demolizione del veicolo usato e originale del certificato di proprietà rilasciato dal pubblico registro automobilistico;

          d) certificato dello stato di famiglia, nel caso previsto dal comma 2, lettera d).

      8. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, con una dotazione di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui al presente articolo.
      9. Le risorse del fondo sono erogate a beneficio di tutte le categorie di acquirenti, assicurando comunque che una quota del 30 per cento delle risorse medesime sia assegnata a contributi di incentivazione per il rinnovo e per la sostituzione di flotte di veicoli pubblici o privati destinati al trasporto pubblico locale.
      10. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di erogazione dei contributi previsti dal presente articolo a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 9, prevedendo la possibilità di avvalersi di ogni ulteriore disposizione applicativa, al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa, attraverso il tempestivo aggiornamento delle disponibilità del predetto fondo.
      11. Le regioni possono disporre l'esenzione dei veicoli a basse emissioni dalla tassa di proprietà.
      12. Le amministrazioni locali, con propri provvedimenti, possono consentire la circolazione dei veicoli alimentati ad energia elettrica nelle aree a traffico limitato e possono altresì escluderli dai blocchi anche temporanei della circolazione.
      13. Le regioni e amministrazioni locali possono inserire nei bandi di gara per il trasporto pubblico locale specifici punteggi per le società o per le organizzazioni che utilizzano veicoli a basse emissioni in sostituzione dei veicoli da rottamare del rispettivo parco dei veicoli.
      14. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 60 milioni di euro all'anno si provvede per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 parzialmente utilizzando le maggiori entrate conseguenti all'applicazione del successivo comma 15;
      15. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

          alla lettera a) le parole «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;

          alla lettera b) le parole «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti «12,1 per cento»;

          alla lettera c) le parole «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti «11,1 per cento»;

          alla lettera d) le parole «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti «9,5 per cento»;

          alla lettera e) le parole «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti «8,5 per cento».
17. 011. Cimadoro, Monai, Borghesi, Messina, Barbato.

      Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Istituzione del Piano Nazionale dei trasporti).

      1. Al fine di sostenere il mercato degli autobus con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle infrastrutture e trasporti è approvato il Piano nazionale del trasporto pubblico su gomma. Il Piano è aggiornato annualmente ed è sottoposto all'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, e al parere delle competenti commissioni parlamentari.
      2. Il piano di cui al comma 1 contiene linee guida finalizzate al rilancio della presenza pubblica nel riassetto del trasporto su gomma attraverso il rinnovo del parco autobus circolante anche al fine del rispetto delle norme vigenti e degli indirizzi dell'Unione Europea.
      3. Per il finanziamento degli interventi del Piano di cui al comma 1, il Fondo nazionale trasporti è incrementato di 700 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014 e di 600 milioni di euro per l'anno 2015.
      4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, il CIPE individua e ripartisce, per l'anno 2013, le risorse di cui al comma 3.
17. 012. Vico, Lulli, Anna Teresa Formisano.

      Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Nuove disposizioni in materia di sviluppo e liberalizzazione del mercato dell'autotrasporto, nonché istituzione della Banca dati nazionale dell'autotrasporto).

      1. All'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) i commi da 1 a 3 sono sostituiti dai seguenti:

              «1. L'Osservatorio sulle attività di autotrasporto di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, sulla base di un'adeguata indagine a campione e tenuto conto delle rilevazioni effettuate mensilmente dal Ministero dello sviluppo economico sul prezzo medio del gasolio per autotrazione, determina mensilmente il costo medio del carburante per chilometro di percorrenza, con riferimento alle diverse tipologie di veicoli.

              2. L'Osservatorio, con riferimento alle tipologie di veicoli, determina mensilmente la quota, espressa in percentuale, delle oscillazioni del costo medio del carburante per chilometro di percorrenza e la relativa incidenza sul mercato.

              3. Nell'ambito del mercato dell'autotrasporto di cose per conto terzi, al fine di garantire un'equa corresponsione del corrispettivo del trasporto, qualora il costo medio del carburante per chilometro di percorrenza subisca un'oscillazione, individuata ai sensi del comma 2, non inferiore al 10 per cento, si applica di diritto al contratto di autotrasporto, la clausola di eccessiva onerosità sopravvenuta di cui all'articolo 1467 del codice civile)»;

          b) i commi 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies sono abrogati.

      2. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è abrogata.
      3. L'Albo nazionale degli autotrasportatori, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, gestisce e aggiorna gli albi locali degli autotrasportatori.
      4. A decorrere dall'anno 2013, una quota delle risorse non inferiore a 100 milioni di euro, stabilita annualmente dalle leggi di stabilità e di bilancio per il perseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto, è destinata a sostenere l'adozione di misure volte a promuovere il perfezionamento di operazioni di aggregazioni o fusioni tra imprese di autotrasporto.
      5. Le misure di cui al comma 4 possono consistere:

          a) nella concessione di sgravi fiscali o contributivi legati all'incremento della base occupazionale dell'impresa;

          b) nel riconoscimento di agevolazioni fiscali nei confronti delle imprese che, a seguito del perfezionamento delle operazioni di aggregazione o di fusione, hanno assorbito nell'ambito della propria compagine societaria soggetti che escono dal mercato o che esercitano l'attività in conto proprio;

          c) nella progressiva riduzione dell'IRAP.

      6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi di stabilità e di bilancio, sono stabiliti le modalità applicative del comma 10-sexies, i criteri per l'individuazione dei beneficiari e i criteri di riconoscimento delle misure di cui al presente articolo. In ogni caso le misure di cui al presente articolo devono essere concesse in modo proporzionale all'incremento dimensionale delle imprese realizzato a seguito delle operazioni di aggregazione o di fusione e, in particolare, avendo riguardo al numero dei veicoli posseduti da ciascuna impresa prima della conclusione dell'operazione stessa, purché il numero finale dei veicoli non risulti inferiore alle dieci unità.
      7. A decorrere dall'anno 2013, una quota delle risorse non inferiore a 25 milioni di euro, stabilita annualmente dalle leggi di stabilità e di bilancio per il perseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto, è destinata a sostenere le imprese che intendano dotarsi di dispositivi tecnologici che consentano la tracciabilità dei percorsi e la gestione satellitare delle flotte. A tal fine è attribuito un contributo, nella forma di credito di imposta, pari al 50 per cento del costo sostenuto per l'installazione dei localizzatori satellitari e al 30 per cento del costo di abbonamento del servizio. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi di stabilità e di bilancio sono determinati i criteri applicativi della disciplina di cui al presente comma.
      8. È istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la Banca dati nazionale dell'autotrasporto, di seguito denominata «Banca».
      9. Con regolamento adottato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'interno, sono disciplinate le modalità di funzionamento della Banca, la modalità di accesso, l'inserimento in essa dei dati relativi alle imprese di autotrasporto, la gestione dei profili nonché ogni comunicazione e informativa facente riferimento alle imprese stesse. Sono altresì stabiliti i casi e le modalità di cancellazione dalla Banca dei dati relativi alle imprese.
      10. La Banca, anche attraverso l'ausilio di organismi accreditati specializzati nella tracciabilità dei percorsi e nella gestione satellitare delle flotte, consente alle Forze dell'ordine e agli operatori del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di aumentare i livelli di controllo ai fini della sicurezza e della trasparenza del mercato, nonché per limitare la diffusione del cabotaggio abusivo sul territorio nazionale.
      11. La Banca fornisce altresì un rating, anche di merito creditizio, alle imprese di autotrasporto che operano sul territorio nazionale nel pieno rispetto della normativa dell'Unione europea e interna.
      12. Dopo il primo comma dell'articolo 1696 del codice civile è inserito il seguente:

          1-bis. «Nell'ipotesi di cui al primo comma, l'indennizzo è calcolato in base al valore della merce nel luogo e nel tempo in cui il vettore la ha ricevuta e il limite di responsabilità è stabilito in 8,33 diritti speciali di prelievo per ogni chilogrammo lordo di merce trasportata».

      13. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 126 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante le maggiori entrate conseguenti all'applicazione del successivo comma 14.
      14. Gli stanziamenti destinati ai trasferimenti alle imprese, di parte capitale e parte corrente, inclusi i costi burocratici connessi all'erogazione di detti trasferimenti, sono ridotti di un importo pari a 126 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.
17. 013. Borghesi, Cimadoro, Barbato, Messina.

      Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo Codice della strada).

      1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo Codice della strada, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

          a) all'articolo 50:

              1) dopo il primo periodo del comma 1 è aggiunto il seguente: «I mezzi elettrici con bilanciamento assistito ovvero quelli dotati di due ruote in asse con sistemi e sottosistemi di sicurezza ridondanti che hanno una velocità massima di 20 km/h con possibilità di autolimitazione a 6 km/h, concepiti per il trasporto di una sola persona di età non inferiore a 16 anni, sono equiparati alle biciclette con pedalata assistita».

              2) alla rubrica, dopo la parola: «Velocipedi» sono aggiunte le seguenti: «e mezzi elettrici con bilanciamento assistito»;

          b) all'articolo 62, dopo il comma 7-bis, è aggiunto il seguente: «7-ter. Per gli autocaravan, ai fini del calcolo della massa limite, non è considerato il peso di accessori e attrezzature di bordo, quando questi non superino complessivamente 1,5 t;

          c) all'articolo 187:

              1) il comma 2-bis è sostituito con il seguente: «2-bis. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che abbiano fatto uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, i conducenti, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono essere sottoposti ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di fluido del cavo orale prelevati a cura di personale sanitario. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e della salute, sentiti la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche antidroga e il Consiglio superiore di sanità, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di effettuazione degli accertamenti di cui al periodo precedente e le caratteristiche degli strumenti da impiegare negli accertamenti medesimi.»;

              2) il comma 3 è sostituito con il seguente: «3. Nei casi previsti dal comma 2-bis, qualora non sia possibile effettuare il prelievo nell'immediatezza del controllo del conducente, gli agenti di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, lo accompagnano presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate per il prelievo di campioni di fluido del cavo orale o di sangue ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e di soccorso».

              3) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. Qualora gli accertamenti strumentali ovvero analitici di cui ai commi 2-bis o 3 risultino positivi, l'interessato è considerato in stato di alterazione psico-fisica ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo.»;

              4) al comma 6, in fine, sono inseriti i seguenti periodi: «Il prefetto dispone in ogni caso la revisione della patente di guida anche quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ma non è stato possibile rilevare uno stato di alterazione psico-fisica correlata alla loro recente assunzione. Al tale scopo, gli organi di polizia stradale che hanno proceduto all'accertamento ne danno comunicazione al Prefetto entro 5 giorni dal momento in cui sono disponibili i relativi esiti. Alla revisione si applicano le disposizioni dell'articolo 128.

          d) all'articolo 202:

              1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale somma è ridotta del 20 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione»;

              2) al comma 2, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«ovvero in forma elettronica»;

              3) al comma 2, al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o in forma elettronica»;

              4) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

                  «2.1. Qualora l'agente accertatore sia munito di idonea apparecchiatura, il conducente, in deroga a quanto previsto dal comma 2, è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento in forma elettronica, nella misura ridotta di cui al secondo periodo del comma 1. L'agente trasmette il verbale al proprio comando o ufficio e rilascia ricevuta della somma riscossa al trasgressore, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo»;

              5) al comma 2-bis, primo periodo, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «al secondo periodo del comma 1»;

              6) al comma 2-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora l'agente accertatore sia dotato di idonea apparecchiatura, il conducente può effettuare il pagamento anche in forma elettronica»;

          e) all'articolo 219, dopo il comma 3-ter sono inseriti i seguenti:

              3-ter.1. La revoca della patente è sempre disposta, all'accertamento del reato, per il conducente che abbia commesso il reato di cui all'articolo 589, secondo comma, per un fatto commesso con violazione della disciplina sulla circolazione stradale, e terzo comma del codice penale.

              3-ter.2. Quando la revoca della patente è disposta per il conducente che abbia commesso il reato di cui all'articolo 589, secondo comma, del codice penale per un fatto commesso con violazione della disciplina sulla circolazione stradale, non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di cinque anni a decorrere dalla data di accertamento del reato.

              3-ter.3. Quando la revoca della patente è disposta per il conducente che abbia commesso il reato di cui all'articolo 589, terzo comma, del codice penale, non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di quindici anni a decorrere dalla data di accertamento del reato.

      2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e della funzione pubblica, sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni al codice della strada tramite posta certificata nei confronti dei trasgressori abilitati all'utilizzo della posta medesima, escludendo l'addebito delle spese di notificazione a carico di questi ultimi.
17. 015. Valducci.

      Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo Codice della strada).

      1. All'articolo 62 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo Codice della strada, dopo il comma 7-bis, è aggiunto il seguente: «7-ter. Per gli autocaravan, ai fini del calcolo della massa limite, non è considerato il peso di accessori e attrezzature di bordo, quando questi non superino complessivamente 1,5 tonnellate.
17. 016. Velo.

      Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

      «Per l'approvvigionamento energetico della pubblica amministrazione, è consentito stipulare i contratti di fornitura senza ricorrere a gare di evidenza pubblica ovvero al ricorso a procedure ristrette, esclusivamente con soggetti che hanno già concorso pubblicamente per rassegnazione di servizi di gestione economica/finanziaria/tributaria per la medesima amministrazione, purché i contratti medesimi garantiscano alla PA delle condizioni tecnico-economiche più competitive rispetto alle convenzioni offerte per il medesimo servizio da CONSIP».
*17. 014. Bernardo.

      Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

      «Per l'approvvigionamento energetico della pubblica amministrazione, è consentito stipulare i contratti di fornitura senza ricorrere a gare di evidenza pubblica ovvero al ricorso a procedure ristrette, esclusivamente con soggetti che hanno già concorso pubblicamente per rassegnazione di servizi di gestione economica/finanziaria/tributaria per la medesima amministrazione, purché i contratti medesimi garantiscano alla PA delle condizioni tecnico-economiche più competitive rispetto alle convenzioni offerte per il medesimo servizio da CONSIP».
*17. 017. Abrignani.

      Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Norme per il sostegno e lo sviluppo della riqualificazione elettrica dei veicoli circolanti o rottamati).

      1. In deroga a quanto disposto dell'articolo 78 del codice 285, e della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 successive modificazioni, le modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore, limitatamente alla trasformazione dei veicoli in circolazione o rottamati delle categorie internazionali L, M1 ed N1 in veicoli la cui trazione sia ottenuta esclusivamente mediante un motore elettrico, sono consentite senza preventivo nulla osta della casa costruttrice del veicolo e senza visita e prova presso i competenti uffici della Direzione generale per la motorizzazione, qualora siano rispettate le seguenti condizioni:

          a) i componenti elettrici devono corrispondere, ove di pertinenza, alle prescrizioni contenute nelle norme tecniche stabilite dal Comitato elettrotecnico italiano (CEI);

          b) il peso massimo a pieno carico e la potenza del motore elettrico del veicolo trasformato non devono essere superiori a quelli del veicolo omologato circolante prima della trasformazione;

          c) il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a) e b) è certificato da apposita relazione, redatta sulla base di collaudi e di prove effettuati in conformità alla norma CEI-02, e in conformità a disposizioni tecniche previste da eventuali direttive comunitarie ovvero, ove esistenti, da equivalenti regolamenti ECE/ONU; la relazione certifica, in particolare, il rispetto della sicurezza attiva e passiva del veicolo stesso. L'aggiornamento della carta di circolazione è effettuato dagli uffici della Direzione generale per la motorizzazione;

          d) i collaudi di installazione devono essere svolti da un tecnico in possesso di laurea in ingegneria e di master di primo livello nel settore dell'omologazione delle automobili, o di comprovata esperienza nel settore della mobilità elettrica.

      2. Per le modifiche effettuate su un singolo veicolo, impiegando componenti diversi da quelli certificati ai sensi del comma 1, sono obbligatorie la visita e la prova presso uno dei soggetti di cui alla lettera d) del medesimo comma, che attesta l'idoneità delle modifiche apportate in base alle modalità di cui alla lettera c) dello stesso comma e lo svolgimento delle relative verifiche di installazione. Le attestazioni di idoneità delle modifiche e di corretta installazione sono recepite dell'autorità competente attraverso gli uffici della Direzione generale per la motorizzazione, che provvede all'aggiornamento della carta di circolazione.
      3. Chiunque circola con un veicolo al quale sono state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o nella carta di circolazione, senza che tali modifiche siano state realizzate nel rispetto dei commi 1 e 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 370 euro a 1.485 euro. Le suddette violazioni comportano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione secondo le norme del titolo VI, capo 285 e I, sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, numero successive modificazioni.
17. 019. Lulli, Froner, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

      Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Modifiche al Codice della Strada).

      1. All'articolo 23, comma 11, del decreto legislativo legge 30 aprile 1992, n. 2985, le parole: «di una somma da euro 398 a euro 1596», sono sostituite dalle seguenti parole: «di una somma da euro 1.376,55 a euro 13.765,60».
      2. All'articolo 23, comma 12, del decreto legislativo legge 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «di una somma da euro 1.376,55 a euro 13.765,60», sono sostituite dalle seguenti parole: «di una somma da euro 398 a euro 1596».
17. 020. Velo.

      Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Promozione della mobilità ciclistica).

      Una quota non inferiore al dieci per cento dei proventi di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, spettanti ai comuni con popolazione superiore a 50 mila abitanti, è destinata ad interventi finalizzati allo sviluppo della mobilità ciclistica e all'incremento della sicurezza per i ciclisti.
17. 021. Meta.

      Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Servizi di tesoreria e di cassa).

      1. I Comuni con popolazione residente pari o inferiore a 5.000 abitanti possono affidare direttamente, ai sensi dell'articolo 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la gestione dei servizi di tesoreria e di cassa, in deroga a quanto disposto dall'articolo 210 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla società Poste Italiane S.p.A.».
17. 023. Montagnoli.

      Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
      17-bis. Il Governo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare gli articoli del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice delta strada di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992. n. 495, per rendere possibile l'installazione di mezzi pubblicitari sulle rotatorie, sia all'interno che all'esterno dei centri abitati.
17. 024. Maggioni.

      Al Titolo I, dopo il capo IV aggiungere il seguente:

Capo IV-bis.
DISPOSIZIONI PER FAVORIRE LO SVILUPPO DELLA MOBILITÀ MEDIANTE VEICOLI A BASSE EMISSIONI COMPLESSIVE.

Art. 17-bis.
(Finalità e definizioni).

      1. Il presente capo è finalizzato allo sviluppo della mobilità sostenibile, attraverso misure volte a favorire la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e la sperimentazione e la diffusione di flotte pubbliche e private di veicoli a basse emissioni complessive, con particolare riguardo al contesto urbano, nonché l'acquisto di veicoli a trazione elettrica o ibrida.
      2. Ai fini del presente Capo si intende:

          a) per reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica, i prodotti, le reti e gli impianti che consentono ai veicoli alimentati a energia elettrica di riapprovvigionarsi di energia mediante qualsiasi tecnologia, comprese la sostituzione delle batterie o tecnologie equivalenti;

          b) per veicoli a basse emissioni complessive, i veicoli a trazione elettrica, ibrida, a GPL, a metano, a biometano, a biocombustibili e a idrogeno, che producono emissioni di anidride carbonica allo scarico non superiori a 120 g/km, e ridotte emissioni di ulteriori sostanze inquinanti;

          c) per veicoli quelli di cui all'articolo 47, comma 1, lettere e), f, g) e n), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, appartenenti alle categorie L1, L2, L3, L4, L5, M1, ed N1 del comma 2 del medesimo articolo nonché quelli di cui all'articolo 54 comma 1, lettere a), c), d), f), e g) del citato decreto legislativo n. 285 del 1992 e i veicoli appartenenti alle categorie L6e e L7e, come definite dall'articolo 1, comma 3, della direttiva 2002/24/CE;

          d) per veicoli a trazione elettrica, i veicoli dotati di motorizzazione finalizzata alla sola trazione di tipo elettrico, con energia per la trazione esclusivamente di tipo elettrico e completamente immagazzinata a bordo;

          e) per veicoli a trazione ibrida i seguenti:

              1) veicoli dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di un motogeneratore termico volto alla sola generazione di energia elettrica, che integra una fonte di energia elettrica disponibile a bordo (funzionamento ibrido);

              2) veicoli dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di una motorizzazione di tipo termico volta direttamente alla trazione, con possibilità di garantire il normale esercizio del veicolo anche mediante il funzionamento autonomo di una sola delle motorizzazioni esistenti (funzionamento ibrido bimodale);

              3) veicoli dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di una motorizzazione di tipo termico volta sia alla trazione sia alla produzione di energia elettrica, con possibilità di garantire il normale esercizio del veicolo sia mediante il funzionamento contemporaneo delle due motorizzazioni presenti sia mediante il funzionamento autonomo di una sola di queste (funzionamento ibrido multimodale).

      3. Al fine di perseguire i livelli prestazionali in materia di emissioni delle autovetture fissati dal regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, e di contribuire alla strategia europea per i veicoli puliti ed efficienti sul piano energetico, di cui alla comunicazione COM(2010)186 della Commissione, del 28 aprile 2010, la realizzazione sul territorio nazionale delle reti infrastrutturali di cui al comma I costituisce obiettivo prioritario e urgente dei seguenti interventi:

          a) interventi statali e regionali a tutela della salute e dell'ambiente;

          b) interventi per la riduzione delle emissioni nocive in atmosfera, per la diversificazione delle fonti di approvvigionamento energetico e per il contrasto del riscaldamento globale prodotto dall'uso di combustibili fossili;

          c) interventi per l'ammodernamento del sistema stradale urbano ed extraurbano;

          d) interventi per la promozione della ricerca e dello sviluppo nel settore delle tecnologie avanzate;

          e) interventi per l'incentivazione dell'economia reale e per l'adeguamento tecnologico e prestazionale degli edifici pubblici e privati.

      3. Lo Stato, le regioni e gli enti locali perseguono l'obiettivo di cui al comma 2, secondo le rispettive competenze costituzionali, anche mediante interventi di incentivazione, di semplificazione delle procedure, di tariffazione agevolata e di definizione delle specifiche tecniche dei prodotti e dell'attività edilizia.

Art. 17-ter.
(Legislazione regionale).

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni emanano le disposizioni legislative di loro competenza, nel rispetto dei princìpi fondamentali contenuti nel presente capo e dell'intesa di cui al comma 4.
      2. Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol, la Valle d'Aosta/Vallée &Aoste e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a quanto disposto dal comma 1 in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione.
      3. Le disposizioni regionali e provinciali di cui ai commi i e 2 salvaguardano comunque l'unità economica nazionale e i livelli minimi essenziali delle prestazioni sul territorio dello Stato, stabiliti in attuazione del comma 4.
      4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo promuove la stipula di un'intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, per assicurare la realizzazione di posizioni unitarie e l'armonizzazione degli interventi e degli obiettivi comuni sul territorio nazionale in materia di reti infrastrutturali di ricarica a servizio dei veicoli alimentati ad energia elettrica.
      5. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni indicate ai commi 1 e 2 le disposizioni del presente Capo si applicano all'intero territorio nazionale.

Art. 17-quater.
(Normalizzazione).

      1. Fatte salve le competenze dell'Unione europea stabilite dalla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, sono consentite la realizzazione e l'installazione di reti infrastrutturali di ricarica a servizio dei veicoli elettrici rispondenti agli standard fissati dagli organismi di normazione europea ed internazionale IEC (International Electrotechnical Commission) e CENELEC (Comité Européen de Normalisation Electrotechnique).
      2. Gli organismi nazionali di normalizzazione di cui all'articolo I, comma 1, lettera l), della legge 21 giugno 1986, n. 317, provvedono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad assumere i provvedimenti di loro competenza ai fini di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, eventualmente integrando e modificando le determinazioni precedentemente già assunte.
      3. Si applicano le disposizioni degli articoli 5, 6, 9, 9-bis e 9-ter della legge 21 giugno 11986, n. 3117, e successive modificazioni.

Art. 17-quinquies.
(Semplificazione dell'attività edilizia e diritto ai punti di ricarica).

      1. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono inseriti i seguenti:

          «1-bis. Entro il 1o giugno 2014, i comuni adeguano il regolamento di cui al comma 1 prevedendo, con decorrenza dalla medesima data, che ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio sia obbligatoriamente prevista, per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 mq e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia, l'installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box auto, siano essi pertinenziali o meno, in conformità alle disposizioni edilizie di dettaglio fissate nel regolamento stesso.

          1-ter. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1-bis le regioni applicano, in relazione ai titoli abilitativi edilizi difformi da quanto ivi previsto, i poteri inibitori e di annullamento stabiliti nelle rispettive leggi regionali o, in difetto di queste ultime, provvedono ai sensi dell'articolo 39».

      2. Fatto salvo il regime di cui all'articolo 1102 del codice civile, le opere edilizie per l'installazione delle infrastrutture di ricarica elettrica dei veicoli in edifici in condominio sono approvate dall'assemblea di condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall'articolo 1136, secondo comma, del codice civile.
      3. Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni di cui al comma 2, il condomino interessato può installare, a proprie spese, i dispositivi di cui al citato comma 2, secondo le modalità ivi previste. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120, secondo comma, e 1121, terzo comma, del codice civile.

Art. 17-sexies.
(Disposizioni in materia urbanistica).

      1. Le infrastrutture, anche private, destinate alla ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica costituiscono opere di urbanizzazione primaria realizzabili su tutto il territorio comunale in regime di esenzione dal contributo di costruzione, ai sensi degli articoli 16, comma 7, e 17, comma 3, lettera c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
      2. Le leggi regionali stabiliscono contenuti, modalità e termini temporali tassativi affinché gli strumenti urbanistici generali e di programmazione territoriale comunali e sovracomunali siano adeguati con la previsione di uno standard minimo di dotazione di impianti pubblici di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica ed in coerenza con il Piano nazionale di cui all'articolo 17-septies.
      3. Le leggi regionali prevedono, altresì, che gli strumenti urbanistici e di programmazione siano adeguati con la previsione di uno standard minimo di dotazione di impianti di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica ad uso collettivo a corredo delle attività commerciali, terziarie e produttive di nuovo insediamento.

Art. 17-septies.
(Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica).

      1. Al fine di garantire su tutto il territorio nazionale i livelli minimi uniformi di accessibilità al servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è approvato il piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, di seguito denominato «piano nazionale».
      2. Il piano nazionale è aggiornato entro il 30 giugno di ogni anno, nel rispetto della procedura di cui al comma 1.
      3. Il piano nazionale ha ad oggetto la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica nonché interventi di recupero del patrimonio edilizio finalizzati allo sviluppo delle medesime reti.
      4. Il piano nazionale definisce le linee guida per garantire lo sviluppo unitario del servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica sul territorio nazionale, sulla base di criteri oggettivi che tengono conto dell'effettivo fabbisogno presente nelle diverse realtà territoriali, valutato sulla base dei concorrenti profili della congestione di traffico veicolare privato, della criticità dell'inquinamento atmosferico e dello sviluppo della rete stradale urbana ed extraurbana e di quella autostradale. In particolare, il piano nazionale prevede:

          a) l'istituzione di un servizio di ricarica dei veicoli, a partire dalle aree urbane, applicabile nell'ambito del trasporto privato e pubblico e conforme agli omologhi servizi dei Paesi dell'Unione europea, al fine di garantirne l'interoperabilità in ambito internazionale;

          b) l'introduzione di procedure di gestione del servizio di ricarica di cui alla lettera a) basate sulle peculiarità e sulle potenzialità delle infrastrutture relative ai contatori elettronici con particolare attenzione:

              1) all'assegnazione dei costi di ricarica al cliente che la effettua, identificandolo univocamente;

              2) alla predisposizione di un sistema di tariffe differenziate;

              3) alla regolamentazione dei tempi e dei modi di ricarica, coniugando le esigenze dei clienti con l'ottimizzazione delle disponibilità della rete elettrica, assicurando la realizzazione di una soluzione compatibile con le regole del libero mercato che caratterizzano il settore elettrico;

          c) l'introduzione di agevolazioni, anche amministrative, in favore dei titolari e dei gestori degli impianti di distribuzione del carburante per l'ammodernamento degli impianti attraverso la realizzazione di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica;

          d) la realizzazione di programmi integrati di promozione dell'adeguamento tecnologico degli edifici esistenti;

          e) la promozione della ricerca tecnologica volta alla realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica.

      5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove la stipulazione di appositi accordi di programma, approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, al fine di concentrare gli interventi previsti dal comma 4 nei singoli contesti territoriali in funzione delle effettive esigenze, promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società di distribuzione dell'energia elettrica. Decorsi novanta giorni senza che sia stata raggiunta la predetta intesa, gli accordi di programma possono essere comunque approvati.
      6. Per la migliore realizzazione dei programmi integrati di cui al comma 4, lettera d), i comuni e le province possono associarsi ai sensi di quanto previsto dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. I programmi integrati sono dichiarati di interesse strategico nazionale e alla loro attuazione si provvede ai sensi della normativa vigente.
      7. I comuni possono accordare l'esonero e le agevolazioni in materia di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche stabiliti dall'articolo 1, commi 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, in favore dei proprietari di immobili che eseguono interventi diretti all'installazione e all'attivazione d'infrastrutture di ricarica elettrica veicolare a servizio dei veicoli alimentati ad energia.
      8. Ai fini del finanziamento del Piano nazionale, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito fondo, con una dotazione pari a euro 70 milioni per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. Per gli anni successivi al 2015, si provvede ai sensi dell'articolo Il, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
      9. A valere sulle risorse di cui al comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti partecipa al cofinanziamento, fino a un massimo del 50 per cento delle spese sostenute per l'acquisto e per l'installazione degli impianti, dei progetti presentati dalle regioni e dagli enti locali relativi allo sviluppo delle reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli nell'ambito degli accordi di programma di cui al comma 5.
      10. Ai fini del tempestivo avvio degli interventi prioritari e immediatamente realizzabili, previsti in attuazione del piano nazionale, parte del fondo di cui al comma 1, per un ammontare pari a 20 milioni di euro per l'anno 2013, è destinato alla risoluzione delle più rilevanti esigenze nelle aree urbane ad alta congestione di traffico. Alla ripartizione di tale importo tra le regioni interessate si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 17-opties.
(Azioni di sostegno alla ricerca).

      1. Ai fini della promozione della ricerca tecnologica di cui all'articolo 17-septies, comma 4, lettera e), a valere sulle risorse del fondo rotativo di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è attivata un'apposita linea di finanziamento dei programmi di ricerca finalizzati:

          a) alla progettazione dei dati e dei sistemi interconnessi necessari per supportare le reti locali delle stazioni di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica collegati alle reti di distribuzione dell'energia elettrica;

          b) alla pianificazione delle modifiche di progettazione necessarie per garantire un'efficace gestione e funzionamento delle reti di distribuzione dell'energia elettrica;

          c) alla valutazione delle problematiche esistenti e dei probabili sviluppi futuri relativi agli aspetti normativi e commerciali delle reti infrastrutturali;

          d) alla realizzazione di un'unità di bordo che comunica con la stazione di ricarica, volta a ricaricare la batteria automaticamente a un prezzo conveniente quando la rete di distribuzione dell'energia elettrica non è sovraccarica;

          e) allo sviluppo di soluzioni per l'integrazione e l'interoperabilità tra dati e sistemi a supporto delle stazioni di ricarica e relative unità di bordo, di cui ai punti precedenti, con analoghe piattaforme di infomobilità, e relative unità di bordo, per la gestione del traffico in ambito urbano;

          f) alla ricerca sulle batterie ricaricabili.

Art. 17-novies.
(Indicazioni all'Autorità per l'energia elettrica e il gas).

      1. Entro un mese dalla data di approvazione del piano nazionale, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, formula indicazioni all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, concernenti le reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

          a) determinazione da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas di tariffe per il consumo dell'energia elettrica di ricarica dei veicoli che, nel rispetto dell'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481, incentivino l'uso di veicoli alimentati ad energia elettrica ricaricabili nella fase di start up del mercato e almeno per il primo quinquennio;

          b) fissazione dei criteri, specifici e differenziati rispetto a quelli relativi agli altri tipi di consumo;

          c) riconoscimento e recupero dei costi sostenuti nell'interesse generale diretti ad assicurare la qualità, l'efficienza del servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e l'adeguata diffusione del medesimo sul territorio nazionale, proporzionalmente all'effetto positivo che ne deriva sugli obiettivi generali di carattere sociale di ammodernamento del Paese, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse;

          d) opportunità di differenziare il regime tariffario del servizio domestico o privato di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica da quello del servizio pubblico o collettivo svolto in forma di distribuzione commerciale nonché di contabilizzare separatamente i consumi elettrici per tale ricarica;

          e) opportunità di correlare i meccanismi tariffari per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica all'agevolazione del maggior consumo nei casi in cui l'approvvigionamento elettrico è effettuato e contabilizzato separatamente dagli altri usi;

          f) opportunità di correlare i provvedimenti di determinazione tariffaria a tutte le ulteriori specificità della filiera della produzione e della distribuzione dell'energia elettrica per la ricarica dei veicoli.

      2. Entro due mesi dall'avvenuta formulazione delle indicazioni di cui al comma 1, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas assume i provvedimenti di sua competenza, con particolare riferimento a quanto indicato all'articolo 2, comma 12, lettere da d) a h), della legge 14 novembre 1995, n. 481.
      3. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede annualmente a quanto indicato all'articolo 2, comma 12, lettera n), della legge 14 novembre 1995, n. 481, in relazione alla filiera della produzione e della distribuzione dell'energia elettrica per la ricarica dei veicoli, formulando le osservazioni e le proposte di cui alla lettera a) del medesimo comma 12.

Art. 17-decies.
(Incentivi per l'acquisto di veicoli).

      1. A coloro che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica a basse emissioni complessive e che consegnano un veicolo per la rottamazione di cui siano proprietari o utilizzatori, in caso di locazione finanziaria, da almeno 12 mesi, è riconosciuto un contributo pari a:

          a) 20 per cento del prezzo di acquisto, nel 2013 e 2014, fino ad un massimo di 5.000 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 50 g/km;

          b) 15 per cento del prezzo di acquisto, nel 2015, fino ad un massimo di 3.500 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 50 g/km;

          c) 20 per cento del prezzo di acquisto, nel 2013 e 2014, fino ad un massimo di 4.000 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 95 g/km;

          d) 15 per cento del prezzo di acquisto, nel 2015, fino ad un massimo di 3.000 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 95 g/km;

          e) 20 per cento del prezzo di acquisto, nel 2013 e 2014, fino ad un massimo di 2.000 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 120 g/km;

          f) 15 per cento del prezzo di acquisto, nel 2015, fino ad un massimo di 1.800 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 120 g/Km.

      2. Il contributo spetta per i veicoli acquistati e immatricolati tra il 10 gennaio 2013 e il 31 dicembre
2015 a condizione che:

          a) il contributo di cui al comma 1 risulti ripartito in parti uguali tra un contributo statale, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 13, comma 1, ed uno sconto praticato dal venditore;

          b) il veicolo acquistato non sia stato già immatricolato in precedenza;

          c) il veicolo consegnato per la rottamazione appartenga alla medesima categoria del veicolo acquistato e risulti immatricolato almeno dieci anni prima della data di acquisto del veicolo nuovo di cui alla lettera b);

          d) il veicolo consegnato per la rottamazione sia intestato, da almeno 12 mesi dalla data di acquisto del veicolo nuovo di cui alla lettera b), allo stesso soggetto intestatario di quest'ultimo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, che sia intestato, da almeno 12 mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari;

          e) nell'atto di acquisto sia espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione e siano indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale di cui al comma precedente.

      3. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo di consegnare il veicolo usato, pena il non riconoscimento del contributo, ad un demolitore e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.
      4. I veicoli usati, di cui al comma 3, non possono essere rimessi in circolazione e vanno avviati o alle case costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.
      5. Il contributo è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.
      6. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute anche in acconto per l'esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà e per i successivi.
      7. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad essi trasmessa dal venditore:

          a) copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto;

          b) copia del libretto e della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato, in caso di loro mancanza, copia dell'estratto cronologico;

          c) originale del certificato di proprietà relativo alla cancellazione per demolizione rilasciato dallo sportello telematico dell'automobilista di cui al comma 3;

          d) certificato dello stato di famiglia, nel caso previsto dal comma 2, lettera d).

Art. 17-undecies.
(Fondo per l'erogazione degli incentivi).

      1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, con una dotazione di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui all'articolo 17-decies.
      2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono così ripartite per l'anno 2013:

          a) 20 milioni di euro, per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), e c) erogati a beneficio di tutte le categorie di acquirenti, assicurando comunque che le risorse medesime siano assegnate per una quota del 70 per cento alla sostituzione di veicoli pubblici o privati destinati all'uso di terzi come definito all'articolo 82 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o alla sostituzione dei veicoli utilizzati nell'esercizio di imprese arti e professioni, e destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa;

          b) 50 milioni di euro, per provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e), esclusivamente per la sostituzione di veicoli pubblici o privati destinati all'uso di terzi come definito all'articolo 82 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 o alla sostituzione dei veicoli utilizzati nell'esercizio di imprese arti e professioni, e destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa.

              2-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 12, i contributi di cui alla lettera a) del comma 2, non facenti parte della quota del 70 per cento prevista dalla medesima lettera a), sono erogati anche in mancanza della consegna di un veicolo per la rottamazione.

      3. Con decreto di natura non regolamentate del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di erogazione e le condizioni per la fruizione dei contributi previsti dall'articolo 17-decies, a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1, in modo da assicurare che una quota non inferiore a 5 milioni per l'anno 2013 sia destinata all'erogazione dei contributi statali di cui all'articolo 17-decies, comma 1, lettera a), prevedendo la possibilità di avvalersi della collaborazione di organismi esterni alla pubblica amministrazione, nonché ogni ulteriore disposizione applicativa, al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa, attraverso il tempestivo aggiornamento delle disponibilità del predetto fondo.
      4. Per gli anni 2014 e 2015, con decreto di natura non regolamentate del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 15 gennaio di ciascun anno, vengono rideterminate le ripartizioni del fondo di cui al comma 2, sulla base del monitoraggio degli incentivi relativo all'anno precedente.
      5. Le regioni possono disporre l'esenzione dei veicoli a basse emissioni dalla tassa di proprietà. Le amministrazioni locali, con propri provvedimenti, possono consentire la circolazione dei veicoli alimentati ad energia elettrica e da carburanti alternativi, come definiti dal Regolamento CE n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2007, nelle aree a traffico limitato e possono altresì escluderli dai blocchi anche temporanei della circolazione. Le regioni e amministrazioni locali possono inserire nei bandi di gara per il trasporto pubblico locale specifici punteggi per le società o per le organizzazioni che utilizzano veicoli a basse emissioni in sostituzione dei veicoli da rottamare del rispettivo parco dei veicoli.

Art. 17-duodecies.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dagli articoli 17-septies, comma 8, e 17-undecies, comma 1, pari complessivamente a 140 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2013 e 2014, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
17. 025. Lulli, Saglia, Anna Teresa Formisano, Vico, Mariani, Froner, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Zunino, Strizzolo, D'Antoni, Fogliardi, Albini, Carella, Causi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Vaccaro, Verini.

ART. 18.

      Sostituire il comma 1 con il seguente:
      1. La concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e ai vantaggi economici di qualunque genere ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n 241 ad enti pubblici e privati, di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare, sono soggetti alla pubblicità sulla rete internet, ai sensi del presente articolo e secondo il principio di accessibilità totale di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
18. 1.    Ravetto.

      Al comma 4, sopprimere le parole m), e: , i concessionari di servizi pubblici e le società a prevalente partecipazione o controllo pubblico.
18. 2.    Ravetto.

      Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: 4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano, in ogni caso, alle società quotate in mercati regolamentati ed alle società da queste direttamente o indirettamente controllate ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
* 18. 3.    Saglia, Bernardo.

      Dopo il comma 4 aggiungere il seguente: 4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano, in ogni caso, alle società quotate in mercati regolamentati ed alle società da queste direttamente o indirettamente controllate ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
* 18. 4.    Raisi, Di Biagio.

      Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
      4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano, in ogni caso, alle società quotate in mercati regolamentati ed alle società da queste direttamente o indirettamente controllate ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
* 18. 5.    Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

      Sostituire il comma 5 con il seguente:
      5. A decorrere dal 1o gennaio 2013, non si può dare luogo all'emissione dei mandati di pagamento per le concessioni di vantaggi economici successivi all'entrata in vigore del presente decreto-legge, in assenza della pubblicazione ai sensi del presente articolo delle concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare previste dal comma 1, e la sua eventuale omissione o incompletezza è rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali e di controllo, sotto la propria diretta responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico.
** 18. 8.    Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

      Sostituire il comma 5 con il seguente:
      5. A decorrere dal 1o gennaio 2013, non si può dare luogo all'emissione dei mandati di pagamento per le concessioni di vantaggi economici successivi all'entrata in vigore del presente decreto-legge, in assenza della pubblicazione ai sensi del presente articolo delle concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare previste dal comma 1, e la sua eventuale omissione o incompletezza è rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali e di controllo, sotto la propria diretta responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico.
** 18. 9.    Albini, Froner, Graziano.

      Sostituire il comma 5, con il seguente:
      5. A decorrere dal 1o gennaio 2013, per le concessioni e le attribuzioni di cui al comma I successivi all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, l'eventuale omissione o incompletezza della pubblicazione ai sensi del presente articolo è rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali e di controllo, sotto la propria diretta responsabilità dirigenziale e amministrativo-contabile.
* 18. 7.    Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

      Sostituire il comma 5 con il seguente:
      5. A decorrere dal 1o gennaio 2013, per le concessioni e le attribuzioni di cui al comma I successivi all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, l'eventuale omissione o incompletezza della pubblicazione ai sensi del presente articolo è rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali e di controllo, sotto la propria diretta responsabilità dirigenziale e amministrativo-contabile.
* 18. 10.    Romani.

      Sostituire il comma 5 con il seguente:
      5. A decorrere dal 1o gennaio 2013, in caso di inadempienza da parte delle amministrazioni centrali, regionali e locali, nonché da parte dei concessionari di servizi pubblici e delle società a prevalente partecipazione o controllo pubblico degli obblighi fissati dal presente articolo è disposta l'applicazione di una decurtazione pari alla quota del 2 per cento del totale delle somme inscritte in bilancio loro spettanti.
18. 11.    Borghesi, Cimadoro, Barbato, Messina.

      Al comma 5, sostituire le parole: 1o gennaio, con le seguenti: 1o settembre.
18. 6.    Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

      Dopo il comma 6, inserire i seguenti:
      7. La tematica dell'accessibilità dei sistemi informatici, ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione, è principio fondamentale per la definizione di un programma per la digitalizzazione, nonché di qualsiasi attività di formazione, di pianificazione e di regolamentazione del settore delle tecnologie della comunicazione e dell'informazione e, in particolare, dell'innovazione e dell'Agenda digitale nazionale.
      Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, con DPCM, previa consultazione con le associazioni delle persone disabili e con le associazioni di sviluppatori di impresa competenti in materia di accessibilità e di produttori di hardware e di software, sono definite: a) le iniziative di inclusione digitale per le persone disabili nonché per le categorie deboli e svantaggiate; b) le modalità di monitoraggio dell'accessibilità informatica in favore dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 9 gennaio 2004, n. 4, anche avvalendosi del portale per le segnalazioni del cittadino accessibile.gov.it della Presidenza del Consiglio dei ministri previsto dalla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione n. 8/2009 del 26 novembre 2009. c) le competenze di un gruppo di lavoro permanente sulle tematiche dell'accessibilità informatica, formato da rappresentanti della Presidenza dei Consiglio dei ministri, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro per la coesione territoriale, nonché dai rappresentanti delle associazioni delle persone disabili e dette associazioni di sviluppatori di impresa competenti in materia di accessibilità e dei produttori di hardware e di software.
      8. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 9 gennaio 2004, n. 4, adeguano i propri servizi telematici ai requisiti di accessibilità previsti dal decreto di cui al comma 2 del presente articolo entro novanta giorni dalla formale segnalazione da parte di privati cittadini o del portale della Presidenza dei Consiglio dei ministri accessibile.gov.it.
      9. L'inosservanza di quanto previsto dal comma precedente:

          a) è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili ed è oggetto di riduzione di fondi per le attività di informatica e di comunicazione dell'amministrazione nella misura del 5 per cento dei medesimi fondi;

          b) comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ferme restando le eventuali responsabilità penali e civili previste dalle disposizioni vigenti.
18. 12.    Palmieri, Murgia, Stanca, Bergamini, Cassinelli, Formichella.

      Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
      7-bis. All'articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

          7-bis: fermi restando l'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito dalla legge 24 marzo 2012 n. 27 e la vigente normativa in materia di ordine pubblico, al fine di tutelare i soggetti ritenuti maggiormente vulnerabili, o per la giovane età o perché bisognosi di cure di tipo sanitario o socio-assistenziale e di prevenire forme di gioco cosiddetto compulsivo nonché di evitare effetti pregiudizievoli per il contesto urbano, la viabilità e la quiete pubblica, il Sindaco, ai sensi del comma 7, può disciplinare la localizzazione e gli orari di attività delle sale e degli apparecchi e congegni automatici da intrattenimento o da gioco.
** 18. 13.    Lulli.

      Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
      7-bis. All'articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 200, n. 267, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

          7-bis: fermi restando l'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. i convertito dalla legge 24 marzo 2012 n. 27 e la vigente normativa in materia di ordine pubblico, al fine di tutelare i soggetti ritenuti maggiormente vulnerabili, o per la giovane età o perché bisognosi di cure di tipo sanitario o socio-assistenziate e di prevenire forme di gioco cosiddetto compulsivo nonché di evitare effetti pregiudizievoli per il contesto urbano, la viabilità e la quiete pubblica, il Sindaco, ai sensi del comma 7, può disciplinare la localizzazione e gli orari di attività delle sale e degli apparecchi e congegni automatici da intrattenimento o da gioco.
** 18. 14.    Saglia.

      Aggiungere in fine i seguenti commi:
      7-bis.
Sono comunque escluse dal patto di stabilità le spese sostenute da tutti i comuni per l'incremento del personale assetto alla sicurezza. La disposizione opera nei limiti complessivi di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.
      7-ter. Compatibilmente con i vincoli di finanza pubblico e con le assegnazioni già disposte, l'autorizzazione di spesa iscritte nella Tabella E, allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, alla rubrica Sviluppo economico, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo per lo sviluppo e la coesione, iscritte nel cap. 8425, è ridotta di 1.000 milioni di euro per l'anno 2012, di 1.000 milioni per il 2013 e di 1.000 milioni per il 2014.
18. 15.    Bitonci, Montagnoli, Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Torazzi.

      Aggiungere, infine i seguenti commi:
      7-bis. Sono comunque escluse dal patto di stabilità le spese sostenute da tutti i comuni per spese a favore delle attività del sociale per il sostentamento di lavoratori, colpiti dalla crisi economica. La disposizione opera nei limiti complessivi di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.
      7-ter. Compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte, l'autorizzazione di spesa iscritte nella Tabella E, allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, alla rubrica Sviluppo economica, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo ai Fondo per lo sviluppo e la coesione, iscritte nel cap. 8425, è ridotta di 1.000 milioni di euro per l'anno 2012, di 1.000 milioni per il 2013 e di 1.000 milioni per il 2014.
18. 16.    Bitonci, Montagnoli, Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Torazzi.

      Aggiungere infine i seguenti commi:
      7-bis. Il Governo assicura che le risorse recuperate dalla vendita delle quote di socset6 partecipate da parte degli enti locali non rientrino nei vincoli del patto di stabilità interno.
      7-ter. Alla copertura dell'onere derivante dal precedente comma si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente dalle missioni di spesa di ciascun Ministero.
18. 17.    Bragantini, Bitonci, Simonetti, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Fava, Fugatti, Montagnoli.

      Aggiungere infine i seguenti commi:
      7-bis. All'articolo 13, al comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, a 214, al primo periodo, sostituire le parole: «È riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili» con le parole: «È riservata allo Stato la quota di imposta pari al 30 per cento dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili...».
      7-ter. Al minor gettito derivante dalla disposizione, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 196/2009. delle Missioni di spesa di ciascun Ministero.
18. 18.    Montagnoli, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Fava, Fugatti.

      Aggiungere infine il seguente comma:
      7-bis. Al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge 201/2011, sopprimere le parole: «nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo».
18. 19.    Vanalli, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

      Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
      Sono esentati dal pagamento dell'imposta municipale di cui all'articolo 13 del decreto-legge 201/2011, dovuta per l'unità immobiliare non adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, gli immobili concessi dal soggetto passivo in comodato d'uso gratuito ai familiari fino al primo grado.
      La disposizione opera nel limite massimo di 500 milioni di euro per ciascuno degli esercizi 2012 e 2013; al minor introito derivante dalla disposizione si ricorre attraverso la soppressione del comma 4 dell'articolo 8 del medesimo decreto-legge 201/2011.
18. 20.    Vanalli, Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi.

      Aggiungere, infine, il seguente comma:
      7-bis. L'aliquota di base dell'imposta municipale propria di cui articolo 13 del decreto-legge 201/2011, è proporzionalmente ridotta del 50 per cento e fino ad un massimo del 100 per cento per ciascuna persona non autosufficiente, così come individuate ai sensi della legge 104/1992, che appartenga al medesimo nucleo familiare.
      Alla copertura dell'onere derivante dalla presente disposizione, e per un importo massimo di 10.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili delle Missioni di spesa di ciascun Ministero.
18. 21.    Martini, Torazzi, Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

      Aggiungere, in fine, il seguente comma:
      7-bis. Al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

          l'articolo 23-bis è sostituito dal seguente:
      «Art. 23-bis. – (Disposizioni in materia di trattamenti economici o carico delle finanze pubbliche). – 1. Il trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceve o carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o a prevalente partecipazione pubblica nonché loro controllate, e di chiunque ha rapporti di lavoro dipendente o autonomo con la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo ovvero con le testate giornalistiche che beneficiano in forma diretta o indiretta di finanziamenti pubblici; non può superare il trattamento annuo lordo spettante ai membri del Parlamento. Il limite si applica anche ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato al personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, ai presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate, ai presidenti delle autorità indipendenti, ai dirigenti pubblici, nonché ai dirigenti di banche e di istituti di credito disciplinati dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e ai dirigenti delle società o aziende che beneficiano informa diretta o indiretta di interventi pubblici in funzione anticrisi.
18. 22.    D'Amico, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Fugatti, Forcolin.

      Aggiungere, in fine, il seguente comma:
      7-bis. All'articolo 1, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, aggiungere il seguente: Nell'ambito del programma di riorganizzazione
della spesa pubblica presentata dal Governo ai sensi dei commi precedenti, le Regioni a statuto ordinario, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvedono a rimodulare l'organico dei propri dipendenti in modo da conformarlo all'indice determinato, secondo le modalità di cui al comma successiva, con decreto del Ministro dell'Economia, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. L'indice di cui al precedente periodo è determinato assumendo il rapporto più efficiente, ovvero quello che esprime il minor numero di dipendenti in rapporto alla popolazione, espresso da ciascuna Regione a statuto ordinario. L'indice è calcolato sulla base degli ultimi dati Istat per il numero di abitanti di ogni singola Regione e dei dati forniti dalla Ragioneria dello Stato per il numero di dipendenti impiegati all'interno di ciascuna Regione.
18. 23.    D'Amico, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Fugatti.

      Aggiungere, in fine, il seguente comma:
      7-bis. All'articolo 5, comma 5, lettera b), del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, è infine aggiunta la seguente:

          c) segnalare l'eccessiva onerosità di contratti in essere stipulati tra gli enti locali e società ad aziende esterne che erogano servizi all'ente, predisponendo, di concerto con il Commissario stesso, gli idonei strumenti per l'eventuale risoluzione dei contratti stessi.
18. 24.    D'Amico, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

      Aggiungere, in fine, il seguente comma:
      7-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, è infine aggiunto il seguente: Nell'ambito del programma di riorganizzazione della spesa pubblica presentata dal Governo ai sensi del presente decreto, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Commissario, d'intesa con i Ministeri, provvede a formulare un piano per la riduzione delle risorse per gli uffici di diretta collaborazione dei Ministeri stessi per un ammontare pari al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità.
18. 25.    D'Amico, Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi.

      Aggiungere, in fine, il seguente comma:
      7-bis. Il comma 108 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 è abrogato.

      Conseguentemente il comma 39 dell'articolo 2, decreto-legge del 29 dicembre 2010, n. 225 è abrogato.
18. 26.    Bitonci, Montagnoli, Vanalli, Simonetti, Torazzi, Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli.

      Aggiungere, in fine, il seguente comma:
      7-bis. Allo scopo di contenere le spese dell'Amministrazione del Ministero dell'interno, a decorrere dal 1o luglio 2012 sono soppresse le Prefetture-Uffici territoriali del Governo. Le funzioni esercitate dai Prefetti in relazione al mantenimento dell'ordine pubblico vengono imputate ai questori territorialmente competenti. I risparmi conseguenti sono destinati alla riduzione dello stock del debito pubblico della Repubblica Italiana.
18. 27.    Caparini, Grimoldi, Consiglio, Stucchi, Vanalli, Volpi, Fava, Pini, Fedriga, Rainieri, Nicola Molteni, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fugatti, Forcolin.

      Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
      7-bis. Il 4 per cento dei residui passivi in conto capitale ed iscritto nei rendiconti dei Comuni al 31 dicembre 2011 può essere pagato nell'anno 2011 e 2012 fuori dai vincoli stabiliti per il patto di stabilità interno la disposizione opera nei limiti complessivi di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.
      7-bis. Compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte, l'autorizzazione di spesa iscritte nella Tabella E, allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, alla rubrica Sviluppo economico, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo per lo sviluppo e la coesione, iscritte nel cap. 8425, è ridotta di 1.000 milioni di euro per l'anno 2012, di 1.000 milioni per il 2013 e di 1.000 milioni per il 2014.
18. 28.    Bitonci, Montagnoli, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Fava, Fugatti.

      Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
      7-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 7 maggio 2012 n. 52, dopo il comma 4, è infine aggiunto il seguente:
      4-bis. Il Commissario, di concerto con la Ragioneria dello Stato, suddivide i costi sostenuti dalla Pubblica Amministrazione per le funzioni dei consumi pubblici oltre che secondo i livelli di Amministrazione Centrale, Amministrazione locale ed Enti previdenziali anche a livello regionale. Il Commissario adotta, di concerto con il Presidente della Regione interessata, i necessari provvedimenti per adeguare gli eccessivi livelli di spesa ad un indice determinato come al comma c) del presente articolo. L'indice di cui al precedente comma è determinato assumendo il rapporto più efficiente, ovvero quello che esprime il minor costo di funzione, in rapporto alla popolazione, espresso da ciascuna Regione a statuto ordinario. L'indice è calcolato sulla base degli ultimi dati Istat per ti numero di abitanti di ogni singola Regione e sulla base dei dati dei costi forniti dalla Ragioneria dello Stato per ciascuna funziona all'interno di ogni Regione.
18. 29.    Simonetti, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

      Aggiungere, in fine, il seguente comma:
      7-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 7 maggio 2012 n. 52, è infine aggiunto il seguente comma: Il Commissario provvede semestralmente a riferire alle Camere sull'attività di gestione economico finanziaria delle società a partecipazione pubblica fornendo altresì, a fronte dei risultati conseguiti, dettagliate indicazioni sull'opportunità di coinvolgimento del settore pubblico all'interno delle società medesime.
18. 30.    Simonetti, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

      Aggiungere, in fine, il seguente comma:
      7-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, è infine aggiunto il seguente comma: Il Governo, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, riferisce semestralmente al Parlamento sui costi sostenuti dalla partecipazione dello Stato Italiano ai diversi programmi di riduzione del debito pubblico dei diversi Paesi dell'Unione Europea. Il Parlamento esprime parere circa le iniziative di cui al comma a) del presente articolo e valuta le soluzioni più efficienti avvero quelle che incidono in modo più marginale sul debito pubblico nazionale.
18. 31.    Simonetti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Fugatti.

      Aggiungere, in fine, il seguente comma:
      7-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 7 maggio 2012 n. 52, dopo il comma 3, sono infine aggiunti:
      3-bis. Il Commissario, sulla base dei Rendiconti annuali, verifica e certifica i livelli di spesa effettuati dai Comuni e dalle Province sta per quanto riguarda le spese in conto capitale, sia per quelle in conto corrente.
      3-ter. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, gli Enti che evidenziano spese di personale superiori alla media di dipendenti pubblici impiegati in amministrazioni dalle medesime dimensioni, così come desunto dagli ultimi dati Istat per il numero di abitanti provvedono, anche con mobilità, a rimodulare il loro organico.
18. 32.    Simonetti, Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi.

      Aggiungere, in fine, il seguente comma:
      7-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 7 maggio 2012 n. 52, è infine aggiunto il seguente comma:
      8-bis. Il Commissario, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, riferisce semestralmente al Parlamento sui costi sostenuti Ministero degli Affari Esteri per le spese di rappresentanza dello Stato all'estero proponendo altresì programmi di rimodulazione delle medesime spese.
18. 33.    Simonetti, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Fugatti, Forcolin.

      Aggiungere, in fine, il seguente comma:
      7-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 7 maggio 2012 n. 52, è infine aggiunto il seguente comma:
      8-bis. Il Commissario assume la carica di Commissario ad acta per l'esercizio dei poteri sostitutivi nei Comuni e nelle Province che non adempiono nei tempi stabiliti dal comma 5, lettera c)«, dell'articolo 2 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216 alla determinazione dei fabbisogni standard.
18. 34.    Montagnoli, Torazzi, Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli.

      Aggiungere, in fine, il seguente comma:
      7-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012 n. 52 dopo il comma 1, è infine aggiunto il seguente:
      1-bis. Il Commissario suddivide i costi sostenuti dalla Pubblica Amministrazione per le funzioni dei consumi pubblici, oltre che secondo i livelli di Amministrazione Centrale, Amministrazione Locale ed Enti previdenziali, anche a livello regionale, fornendo apposito resoconto all'interno delle relazioni di cui all'articolo 4 della presente legge.
18. 35.    Simonetti, Torazzi, Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

      Aggiungere, in fine, il seguente comma:
      7-bis. La lettera a) del comma 5 dell'articolo 5 del decreto-legge 7 maggio 2012 n. 52 è soppressa.
18. 36.    Montagnoli, Torazzi, Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli.

      Aggiungere, in fine, il seguente comma:
      7-bis. Il comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge 7 maggio 2012 n. 52 è soppresso.
18. 37.    Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Fugatti, Forcolin.

      Aggiungere, in fine, il seguente comma:
      7-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 7 maggio 2012 n. 52, è infine aggiunto il seguente comma:
      8-bis- Il Commissario è autorizzato a provvedere ad una revisione del trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché le loro controllate.
      Il trattamento economico dei soggetti individuati al comma a) non può superare il trattamento annuo lordo spettante ai membri del Parlamento. Il limite si applica anche ai magistrati ordinari; amministrativi e contabili, ai presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate, ai presidenti delle autorità indipendenti, ai dirigenti pubblici, nonché ai dirigenti di banche ed istituti di credito di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, ed ai dirigenti delle società o aziende che beneficiano informa diretta o indiretta di interventi pubblici in funzione anticrisi.
18. 38.    Bitonci, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Fugatti.

      Aggiungere, in fine, il seguente comma:
      7-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 7 maggio 2012 n. 52, è infine aggiunto il seguente comma 8-bis. Entro 6 mesi a far data dall'entrata in vigore della presente legge, il Commissario è delegato a definire, di concerto con il Governo, un decreto legislativo volto a modificare la normativa relativa all'assunzione e licenziamento dei Dirigenti Pubblici nel rispetto dei seguenti principi:

          1. Le assunzioni di tutti i Dirigenti Pubblici deve essere effettuato con contratto a tempo determinato della stessa durata massima del mandato amministrativo del Sindaco, Presidente della Provincia, Presidente della Regione, Mandato di Governo;

          2. Ampliando le possibilità di licenziamento dei Dirigenti Pubblici con contratto a tempo indeterminato mediante la corresponsione di una indennità non superiore a 6 mensilità.
18. 39.    Bitonci, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

      Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

      1. All'articolo 21-nonies, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo le parole: «d'ufficio», le parole: «sussistendone le ragioni di interesse pubblico», sono sostituite con le seguenti: «solo ed esclusivamente in caso di pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica e la difesa nazionale».
18. 01.    Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi.

      Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

      1. All'articolo 21-quinquies, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Solo ed esclusivamente in caso di pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica e la difesa nazionale e in caso di dichiarazioni false e mendaci, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge.
18. 02.    Torazzi, Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

      Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

      1. All'articolo 2, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativamente ai provvedimenti su istanza di parte rilasciati in ritardo dalla pubblica amministrazione, dopo le parole: «sono espressamente indicati il termine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato», sono aggiunte le seguenti: «e negli stessi deve essere proposto e riportato un congruo indennizzo commisurato ai giorni di ritardo e alla portata del provvedimento».
18. 03.    Montagnoli, Torazzi, Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli.

      Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

      1. Al comma 3 dell'articolo 5 della legge 4 aprile 2012, n. 35, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», le parole: «ne, due giorni lavorativi successivi», sono sostituite con le seguenti: «nei trenta giorni successivi».
18. 04.    Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Fugatti.

      Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

      1. All'articolo 6, comma 2, lettera b)«, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, il n. 4 è soppresso e al n. 6 le parole: «nei casi in cui non è prevista la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana degli atti di cui al numero 4) gli stessi» sono sostituite dalle seguenti: «gli atti o documenti la cui produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamento o da atti, indipendentemente dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,».
18. 05.    Torazzi, Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

      Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

      1. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 40 la rubrica è sostituita dalla seguente: «40 (L) Certificati», e sono premessi i seguenti commi:

              01. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.

              02. Sulle certificazioni di cui al comma 01 è sempre apposta, a pena di nullità, la dicitura: «Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.»;

          b) all'articolo 41, il comma 2 è soppresso;

          c) all'articolo 43, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato. (L)»;

          d) dopo l'articolo 44 è inserito il seguente: «44-bis. Acquisizione d'ufficio di informazioni.

      1.(L) Le informazioni relative alla regolarità contributiva sono sempre acquisite d'ufficio dalle pubbliche amministrazioni precedenti. «Ove si tratti di organismi di diritto pubblico, le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio dall'ente pubblico che lo finanzia o lo controlla, ovvero che ne ha nominato i componenti dell'organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza;

          e) l'articolo 72 è sostituito dal seguente: «(L) 72. Responsabilità in materia di accertamento d'ufficio e di esecuzione dei controlli.

              1. Ai fini dell'accertamento d'ufficio di cui all'articolo 43, dei controlli di cui all'articolo 71 e della predisposizione delle convenzioni quadro di cui all'articolo 58 del CAD, le amministrazione certificanti individuano un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti.

              2. Le amministrazioni certificanti, per il tramite dell'ufficio di cui al comma 1, individuano e rendono note, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione.

              3. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione,».

          f) all'articolo 74, comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: a) la richiesta e l'accettazione di certificati o di atti di notorietà» ed è aggiunta la seguente lettera: d) il rilascio di certificati non conformi a quanto previsto all'articolo 40, comma 2.
18. 06.    Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

      Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

Art. 18-bis.
(Anagrafe pubblica degli eletti e dei nominati per l'instaurazione di un rapporto trasparente con la comunità degli amministrati e per una conduzione efficiente efficace ed economica della cosa pubblica ai fini di un miglior funzionamento del sistema paese, con particolare riguardo al settore economico).

      1. Le disposizioni della presente articolo si applicano:

          a) ai membri del Senato delta Repubblica e della Camera dei deputati;

          b) al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministri, ai Sottosegretari di Stato;

          c) ai consiglieri regionali;

          d) ai consiglieri provinciali;

          e) ai consiglieri di comunali;

          f) ai Presidenti di Regione;

          g) ai Presidenti di Provincia;

          h) ai Sindaci;

          i) ai membri della Giunta Regionale;

          l) ai membri della Giunta Provinciale;

          m) ai membri della Giunta comunale;

          n) agli amministratori non elettivi;

          o) ai consulenti delle pubbliche amministrazioni.

      2. 1. Avvenuta la proclamazione degli eletti, il competente ufficio del Ministero dell'interno in materia elettorale raccoglie i dati relativi agli eletti a cariche nazionali, regionali e locali e li inserisce nell'anagrafe pubblica degli eletti, nonché i dati relativi alla tenuta ed all'aggiornamento della stessa, anche in corso di mandato.
      3. L'anagrafe pubblica degli eletti e dei nominati è costituita dalle notizie relative:

          a) i dati anagrafici;

          b) la lista o gruppo di appartenenza o di collegamento;

          c) gli altri incarichi elettivi eventualmente ricoperti nel tempo;

          d) il titolo di studio e la professione esercitata;

          e) il numero di codice fiscale;

          f) Dichiarazione dei finanziamenti ricevuti e delle regalie, doni o altri benefici assimilabili;

          g) la retribuzione percepita per l'incarico svolto, i rimborsi, i gettoni di presenza;

          h) una dichiarazione concernente la titolarità di diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri;

          i) le quote di partecipazione a società;

          l) l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero»;

          m) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;

          n) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero». Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, relative agli eventuali contributi ricevuti;

          o) il registro delle spese ordinarie e straordinarie sostenute, comprensive delle spese per lo staff, per l'ufficio, per viaggi, compresi quelli che dello staff, telefoniche, per la dotazione informatica, nonché le ulteriori spese varie sostenute in ragione dell'incarico ricoperto;

          p) gli atti presentati con relativi iter fino alta loro conclusione;

          q) il quadro delle presenze ai lavori dell'istituzione di cui fa parte e, per gli eletti, i voti espressi sugli atti adottati dalla stessa;

          r) gli adempimenti indicati nelle lettere h), i), l), m), n), o), concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentono;

          s) i senatori di diritto, ai sensi dell'articolo 59 della Costituzione, ed i senatori nominati ai sensi del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione sono tenuti a depositare presso l'ufficio di presidenza del Senato della Repubblica le dichiarazioni di cui alle lettere h), i), l), m), n), o), entro tre mesi, rispettivamente, dalla cessazione dall'ufficio di Presidente della Repubblica o dalla comunicazione della nomina.

      4. I dati relativi all'anagrafe pubblica degli eletti sono acquisiti dall'istituzione nella quale sono stati eletti, anche attraverso i sistemi di comunicazione telematica.
      5. Per gli amministratori eletti e per i consulenti delle pubbliche amministrazioni si applicano, per quanto compatibili, le norme previste dai precedenti commi,.
      6. Per gli amministratori non elettivi l'anagrafe è costituita dai dati indicati al comma 2 consensualmente forniti dagli amministratori stessi.
      7. Al fine di assicurare la massima trasparenza, tutti i dati sono pubblicati sui siti istituzionali a cui appartengono gli eletti, i pubblici amministratori o i consulenti della pubblica amministrazione ed è riconosciuto a chiunque il diritto di prendere visione ed estrarre copia, anche su supporto informatico, dei dati contenuti nell'anagrafe pubblica degli eletti.
      8. Entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i soggetti indicati al comma 2 sono tenuti a depositare un'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui alle lettere h), i), l), m), del secondo comma del medesimo comma 2 intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi.
      9. Entro tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio i soggetti indicati al comma 2 sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui alle lettere h), i), l), m), del medesimo articolo 2 intervenute dopo l'ultima attestazione. Entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine, essi sono tenuti a depositare una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche.
      10. Le dichiarazioni patrimoniali indicate nei precedenti commi vengono effettuate su uno schema di modulo predisposto dagli uffici di presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra loro. Lo schema deve essere utilizzato anche da tutti gli altri organi elettivi.
      11. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge i membri in carica degli organismi elettivi devono provvedere agli adempimenti indicati alle lettere h), i), l), m), n) del secondo comma del presente articolo.
      12. Nel caso di inadempienza degli obblighi imposti dagli articoli 2, 3 e 6 il Presidente dell'organo elettivo alla quale l'inadempiente appartiene lo diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni. Senza pregiudizio di sanzioni disciplinari eventualmente previste nell'ambito della potestà regolamentare, nel caso di inosservanza della diffida il Presidente dell'organo elettivo ne dà notizia all'Assemblea.
      13. Tutti i cittadini hanno diritto di conoscere le dichiarazioni previste nell'articolo 2, secondo le modalità stabilite nel comma 14 del presente articolo. Tutti i cittadini hanno altresì diritto di conoscere, secondo le modalità stabilite dal Presidente della Camera dei deputati, le dichiarazioni previste dal terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659.
      14. Le dichiarazioni previste nelle lettere h), i), l), m) e o) del secondo comma, nonché quelle previste nei commi 3 e 4 vengono riportate in apposito bollettino nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Nello stesso bollettino devono essere riportate, per ciascun soggetto, le notizie risultanti dal quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi, depositata ai sensi della lettera n) del secondo comma. Il bollettino è a disposizione dei soggetti indicati nel comma 13 del presente articolo.
      15. Per i soggetti indicati nel alla lettera b) del comma 1, che non appartengono ad una delle due Camere, competente per l'applicazione di tutte le precedenti disposizioni è il Senato della Repubblica. Per i soggetti indicati nei numeri f, g, h, i, l, e m del comma 1 che non appartengono agli organi elettivi corrispondenti, competente per l'applicazione di tutte Le precedenti disposizioni è il Presidente dell'organo elettivo corrispondente. Per i soggetti indicati nel comma precedente i termini stabiliti dal terzo comma e dal quinto comma del presente articolo decorrono, rispettivamente, dal momento dell'assunzione della carica e dal momento della cessazione dalla medesima.
      16. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 6 e 7 si applicano, con le modificazioni di cui alle successive lettere:

          a) ai presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali di istituti e di enti pubblici, anche economici, la cui nomina, proposta o designazione o approvazione di nomina sia demandata al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Consiglio dei Ministri od a singoli Ministri;

          b) ai presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali delle società al cui capitale concorrano lo Stato o enti pubblici, nelle varie forme di intervento o di partecipazione, per un importo superiore al venti per cento;

          c) ai presidenti, ai vicepresidenti, agli amministratori delegati ed ai direttori generali degli enti o istituti privati, al cui funzionamento concorrano lo Stato o enti pubblici in misura superiore al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio ed a condizione che queste superino la somma annua di lire cinquecento milioni;

          d) ai direttori generali delle aziende autonome dello Stato;

          e) ai direttori generali delle aziende speciali di cui al regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, dei comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore ai centomila abitanti.

      17. Le dichiarazioni e gli atti indicati commi 2, 3, 4 e 6 devono essere trasmessi, per quanto riguarda i soggetti indicati nelle lettere a, b, c, d del comma 16, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e, per quanto riguarda i soggetti indicati alla lettera e del medesimo comma, al sindaco od al presidente dell'amministrazione locale interessata.
      18. La diffida di cui al comma 12 è effettuata per quanto riguarda i soggetti indicati al comma 16, secondo i casi, dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal sindaco o dal presidente dell'amministrazione locale interessata i quali, constatata l'inadempienza, ne danno notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nell'albo comunale o provinciale.
      19. Per i soggetti indicati nel nella lettera a del comma 16, la cui nomina, proposta o designazione o approvazione di nomina spettino ad organi della regione, e per i soggetti indicati nelle lettere b) e c) del medesimo comma 16, per i quali la regione concorra, nella percentuale ivi prevista, al capitale o al funzionamento, le regioni provvedono ad emanare leggi nell'osservanza dei principi dell'ordinamento espressi dalla presente legge.
      20. Lo Stato, le Regioni e Le autonomie locali assicurano sui propri siti internet con link ben visibile nella homepage del sito, nell'ambito dei dati della sezione «Trasparenza, valutazione e merito» di cui al decreto legislativo n. 150 del 2009, la disponibilità dei dati indicati dai comma 2, 3 e 6, che devono essere resi di facile consultazione, accessibili ai motori di ricerca ed in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riuso ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
      21. I soggetti di cui al comma precedente pubblicano, inoltre, sui propri siti internet, le seguenti informazioni:

          a) Il bilancio annuale, il bilancio pluriennale, la relazione revisionale e programmatica, il piano degli investimenti, il piano esecutivo di gestione ed il documento di programmazione finanziaria, comprensivo di tutti gli allegati e, in particolare, l'elenco delle ditte fornitrici e delle consulenze;

          b) Gli atti approvati, suddivisi per anno, argomento, presentatore, iter; essi devono poter essere rintracciati sia con la ricerca avanzata, sia con la ricerca libera nel testo. Ciascuna atto deve essere inserito sul sito entro due giorni dalla sua approvazione;

          c) L'archivio degli altri atti dell'istituzione – interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno – con l'indicazione dei proponenti e lo stato del loro iter amministrativo, pubblicati con le stesse modalità di cui al punto precedente;

          d) I bandi e gli esiti delle gare indette;

          e) I soggetti di cui al comma 1 rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico;

          g) Pubblicità dei lavori dell'istituzione, con relativa archiviazione fruibile, attraverso resoconto stenografico e audiovideo con indicizzazione.

      22. Le disposizioni del primo comma 20 si applicano alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, salvo che sia diversamente stabilito, nel rispetto della loro autonomia organizzativa e comunque nel rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione.
      23. Gli atti formati con strumenti informatici, i dati e i documenti informatici delle pubbliche amministrazioni costituiscono informazione primaria ed originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.
      24. Nelle operazioni riguardanti le attività di produzione, immissione, conservazione, riproduzione e trasmissione di dati, documenti ed atti amministrativi con sistemi informatici e telematici, ivi compresa l'emanazione degli atti con i medesimi sistemi, devono essere indicati e resi facilmente individuabili sia i dati relativi alle amministrazioni interessate, sia il soggetto che ha effettuato l'operazione.
      25. Le copie su supporto informatico di documenti formati in origine su altro tipo di supporto sostituiscono, ad ogni effetto di Legge, gli originali da cui sono tratte, se la loro conformità all'originale è assicurata dal funzionario a ciò delegato nell'ambito dell'ordinamento proprio dell'amministrazione di appartenenza, mediante l'utilizzo della firma digitale e nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi del comma 27.
      26. Le regole tecniche in materia di formazione e conservazione di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni sono definite ai sensi dell'articolo 17, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, nonché d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
      27. All'articolo 2712 del codice civile dopo le parole: «riproduzioni fotografiche» è inserita la seguente: «, informatiche».
      28. I duplicati, le copie, gli estratti del documento informatico, anche se riprodotti su diversi tipi di supporto, sono validi a tutti gli effetti di legge, se conformi alle vigenti regole tecniche.
      29. I documenti informatici contenenti copia o riproduzione di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi è apposta o associata, da parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma digitale o altra firma elettronica qualificata.
      30. Le copie su supporto informatico di documenti originali non unici formati in origine su supporto cartaceo o, comunque, non informatico sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale è assicurata dal responsabile della conservazione mediante l'utilizzo della propria firma digitale.
      31. Le copie su supporto informatico di documenti, originali unici, formati in origine su supporto cartaceo o, comunque, non informatico sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale è autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata.
      32. La spedizione o il rilascio di copie di atti e documenti di cui al comma 3, esonera dalla produzione e dalla esibizione dell'originale formato su supporto cartaceo quando richieste ad ogni effetto di legge.
      33. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti previsti dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici.
      34. Le pubbliche amministrazioni devono formare gli originali dei propri documenti con mezzi informatici secondo le disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e secondo le regole tecniche di cui all'articolo 71 del decreto legislativo stesso.
      35. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la redazione di documenti originali su supporto cartaceo, nonché la copia di documenti informatici sul medesimo supporto è consentita solo ove risulti necessaria e comunque nel rispetto del principio dell'economicità.
      36. Con apposito regolamento, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla proposta dei Ministri delegati per la funzione pubblica, per l'innovazione e le tecnologie e del Ministro per i beni e le attività culturali, sono individuate le categorie di documenti amministrativi che possono essere redatti in originale anche su supporto cartaceo in relazione al particolare valore di testimonianza storica ed archivistica che sono idonei ad assumere.
      37. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con propri decreti, fissa la data dalla quale viene riconosciuto il valore legale degli albi, elenchi, pubblici registri ed ogni altra raccolta di dati concernenti stati, qualità personali e fatti già realizzati dalle amministrazioni, su supporto informatico, in luogo dei registri cartacei.
      38. I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico.
      39. Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all'articolo 2, comma 6 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo il riconoscimento di eventuali costi eccezionali sostenuti dall'amministrazione cedente; è fatto comunque salvo il disposto dell'articolo 43, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
      40. Al fine di rendere possibile l'utilizzo in via telematica dei dati di una pubblica amministrazione da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni l'amministrazione titolare dei dati predispone, gestisce ed eroga i servizi informatici allo scopo necessari, secondo Le regole tecniche del sistema pubblico di connettività di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42.
      41. I siti delle pubbliche amministrazioni centrali contengono necessariamente i seguenti dati pubblici:

          a) i dati di cui ai commi 2, 3, 4, 6 e 7 del presente articolo;

          b) l'organigramma, l'articolazione degli uffici, le attribuzioni e l'organizzazione di ciascun ufficio anche di livello dirigenziale non generale, nonché il settore dell'ordinamento giuridico riferibile all'attività da essi svolta, corredati dai documenti anche normativi di riferimento;

          c) l'elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio di livello dirigenziale non generale, il termine per la conclusione di ciascun procedimento ed ogni altro termine procedimentale, il nome del responsabile e l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, come individuati ai sensi degli articoli 2, 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

          d) le scadenze e le modalità di adempimento dei procedimenti individuati ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

          e) l'elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive, specificando anche se si tratta di una casella di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;

          f) le pubblicazioni di cui all'articolo 26 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché i messaggi di informazione e di comunicazione previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150;

          g) l'elenco di tutti i bandi di gara e di concorso;

          h) l'elenco dei servizi forniti in rete già disponibili e dei servizi di futura attivazione, indicando i tempi previsti per l'attivazione medesima.

      2. Le amministrazioni devono dotarsi di propri siti, realizzando quanto previsto dal comma 1 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente normativa.
      3. I dati pubblici contenuti nei siti delle pubbliche amministrazioni sono fruibili in rete gratuitamente e senza necessità di autenticazione informatica.
      4. Le pubbliche amministrazioni garantiscono che le informazioni contenute sui siti siano conformi e corrispondenti alle informazioni contenute nei provvedimenti amministrativi originali dei quali si fornisce comunicazione tramite il sito internet.

      42. Le pubbliche amministrazioni centrali individuano le modalità di erogazione dei servizi in rete in base a criteri di valutazione di efficacia, economicità ed utilità e nel rispetto dei principi di eguaglianza e non discriminazione, tenendo comunque presenti le dimensioni dell'utenza, la frequenza dell'uso e l'eventuale destinazione all'utilizzazione da parte di categorie in situazioni di disagio.
      43. Le pubbliche amministrazioni centrali progettano e realizzano i servizi in rete mirando alla migliore soddisfazione delle esigenze degli utenti, in particolare garantendo la completezza del procedimento, la certificazione dell'esito e l'accertamento del grado di soddisfazione dell'utente.
      44. Le pubbliche amministrazioni collaborano per integrare i procedimenti di rispettiva competenza alfine di agevolare gli adempimenti di cittadini ed imprese e rendere più efficienti i procedimenti che interessano più amministrazioni, attraverso idonei sistemi di cooperazione.
      45. La spesa annua sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, escluse le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, deve essere non superiore alla spesa annua mediamente sostenuta nel biennio 2006 e 2007, ridotta del 15 per cento. L'affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione in materie e per oggetti rientranti nelle competenze della struttura burocratica dell'ente, deve essere adeguatamente motivato ed è possibile soltanto nei casi previsti dalla legge ovvero nell'ipotesi di eventi straordinari. In ogni caso va preventivamente comunicato agli organi di controllo ed agli organi di revisione di ciascun ente. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Le pubbliche amministrazioni, nell'esercizio dei diritti dell'azionista nei confronti delle società di capitali a totale partecipazione pubblica, adottano le opportune direttive per conformarsi ai princìpi di cui al presente comma. Le predette direttive sono comunicate in via preventiva alla Corte dei conti. La disposizione di cui al presente comma non si applica agli organismi collegiali previsti per legge o per regolamento, ovvero dichiarati comunque indispensabili ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
      46. All'articolo 53, comma 16, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: «dati raccolti» sono inserite le seguenti: «, adotta le relative misure di pubblicità e trasparenza».
      47. All'onere finanziario derivante dal presente articolo si provvede nell'ambito degli stanziamenti di bilancio per il funzionamento di ciascuna Camera. Le regioni, le province ed i comuni provvedono con i fondi stanziati per il funzionamento dei rispettivi consigli.
18. 07.    Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

      Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

Art. 18-bis.
(Efficienza, economicità e trasparenza amministrativa nei contratti pubblici di servizi e forniture).

      1. Al fine di tutelare l'efficienza, l'economicità e la trasparenza dell'azione amministrativa, la disciplina relativa alla qualificazione per eseguire i lavori pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», è estesa ai servizi e alle forniture pubbliche di importo superiore ai 150.000 euro.
      2. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 40, le parole: «lavori pubblici» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «lavori, servizi e forniture pubbliche»;

          b) all'articolo 41, comma 1, alinea, dopo le parole: «Negli appalti di forniture o servizi» sono aggiunte le seguenti: «di importo pari o inferiore a 150.000 euro»;

          c) all'articolo 42, comma 1, alinea, dopo le parole: «Negli appalti di servizi e forniture» sono aggiunte le seguenti: «di importo pari o inferiore a 150.000 euro»;

          d) all'articolo 74, comma 2-bis, le parole: «servizi e forniture o per i contratti relativi a lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «lavori, servizi e forniture pubbliche di importo pari o inferiore a 150.000 euro».

      3. Agli articoli 60 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante «Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163», le parole: «lavori» e le parole: «lavori pubblici» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «lavori, servizi e forniture pubbliche».
      4. Le disposizioni di cui al Capo III del Titolo III, relative ai requisiti per la qualificazione dei lavori pubblici, si applicano ai contratti di servizi e forniture pubbliche in quanto compatibili.
18. 09.    Abrignani.

      Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

      All'articolo 257 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, è aggiunto in fine, il seguente comma:
      «Per le unità abilitate alla pesca costiera ravvicinata entro le 20 miglia nautiche dalla costa nazionale e non superiori a 150 GT ed inferiori ai 24 metri di lunghezza, il marinaio autorizzato alla pesca, che sia in possesso anche del titolo professionale di meccanico navale di 2a classe, può esercitare contemporaneamente entrambi le mansioni di Comandante e Direttore di macchine, nei limiti delle abilitazioni relative ai due titoli e nel rispetto della vigente normativa in materia di orario di lavoro, previo parere favorevole dell'Autorità Marittima, in relazione alle sistemazioni di bordo ed ai requisiti tecnici delle unità stesse».
18. 08.    Di Biagio, Raisi.

ART. 19.

      Sopprimerlo.

      Conseguentemente sopprimere gli articoli 20, 21 e 22.
19. 7. Borghesi, Cimadoro, Messina, Barbato.

      Sostituire gli articoli 19, 20, 21 e 22 con il seguente:

Art. 19.
(Utilizzo dei programmi open source nella Pubblica amministrazione).

      1. In attuazione della direttiva della Presidenza del Consiglio del 19 dicembre 2003, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 7 febbraio 2004, n. 31, le Pubbliche amministrazioni sostituiscono ove possibile, tenendo conto della necessità di sicurezza nell'accesso e nella trasmissione dei documenti, i programmi informatici utilizzati mediante licenza a pagamento con i programmi informatici definiti «open source» o «a codice sorgente aperto». DigitPA sovraintende all'applicazione della citata Direttiva 19 dicembre 2003 e delle disposizioni del presente articolo.
19. 4. Crosetto.

      Sostituire il comma 1 con il seguente:
      1. È istituita l'Agenzia per l'Italia Digitale, sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato.
19. 5. Abrignani.

      Al comma 1 sostituire le parole: alla vigilanza con le seguenti: al coordinamento e sopprimere le parole da: del Ministro dell'economia e delle finanze fino alla fine del comma.
19. 2. Romani.

      Al comma 1 sopprimere le parole: o del Ministro da lui delegato, del Ministro dell'economia e finanze, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
19. 1. Brunetta, Bernardo.

      Al comma 1, dopo la parola: Ministro aggiungere le seguenti: o sottosegretario.
19. 8. Palmieri, Bergamini, Murgia, Cassinelli, Formichella.

      Al comma 1, sopprimere le parole da: del Ministro dell'economia e delle finanze fino alla fine del comma.
19. 9. Palmieri, Bergamini, Murgia, Cassinelli, Formichella.

      Al comma 1, dopo le parole: Ministro dello sviluppo economico, inserire le seguenti: del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
19. 3. Servodio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Trappolino.

      Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: economicità, aggiungere le seguenti: e persegue gli obiettivi di efficacia, efficienza, imparzialità, semplificazione e partecipazione dei cittadini e delle imprese.
19. 6. Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Fugatti.

      Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Incentivi allo sviluppo delle reti di comunicazione elettronica di nuova generazione NGN).

      1. Al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana di cui all'articolo 47, della legge n. 35 del 4 aprile 2012 e, in particolare, all'obiettivo di garantire a tutta la popolazione collegamenti a banda larga veloce che consentono una velocità di trasmissione pari o superiore a 30 Mbit/s, per gli anni 2012-2014 agli abbonati residenziali ai servizi di accesso ad internet, su rete fissa o mobile, è riconosciuto un bonus fiscale di importo pari a 400 euro, relativo all'anno di attivazione o modifica dell'abbonamento.
      2. Il bonus fiscale è riservato alle nuove attivazioni di contratti o alle trasformazioni di contratti vigenti in contratti con le caratteristiche tecniche di cui al precedente comma.
      3. Con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti gli adempimenti necessari per usufruire del bonus fiscale di cui ai commi precedenti, nonché le modalità di conservazione della documentazione pertinente da parte del titolare del contratto.
19. 01. Lazzari.

ART. 20.

      Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , nonché alla realizzazione della Piattaforma logistica digitale per interconnettere le infrastrutture intermodali e logistiche, anche in vista dell'entrata in esercizio della piattaforma satellitare europea Galileo.
20. 1. Saglia, Bernardo.

      Al comma 2, sostituire le parole: fatte salve con le seguenti: ivi comprese e dopo il primo periodo, inserire il seguente: All'Agenzia sono inoltre trasferite le funzioni svolte dal Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico in materia di: tecnologie dell'informazione; sicurezza delle reti; studi e ricerca scientifica nei settori delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione (ICT); normazione tecnica, compresi gli aspetti inerenti alla numerazione, standardizzazione, accreditamento, certificazione ed omologazione nei settori dell'ICT; definizioni degli standard di qualità dei servizi nei settori dell'ICT.
20. 2. Brunetta, Bernardo.

      Al comma 2 sopprimere le parole: fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4.
20. 17. Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

      Al comma 2, dopo le parole: e le funzioni svolte dal Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri inserire le seguenti: , nonché da Retitalia Internazionale S.p.A. per il supporto alle attività di internazionalizzazione ed e-commerce.

      Conseguentemente, all'articolo 22:

          a) alla rubrica, dopo le parole: dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione, inserire le seguenti: di Retitalia Internazionale S.p.A.,;

          b) al comma 1, sostituire le parole: e l'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione con le seguenti: , l'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione e Retitalia Internazionale S.p.A.;

          c) sostituire il comma 2 con il seguente:
      2. Al fine di garantire la continuità dei rapporti facenti capo ai soggetti soppressi, gli organi in carica alla data di approvazione del presente decreto continuano a svolgere le rispettive funzioni fino alla nomina del Direttore generale e deliberano altresì i bilanci di chiusura dei soggetti soppressi alla data di cessazione dei soggetti stessi, corredati della relazione redatta dall'organo interno di controllo in carica alla medesima data e trasmessi per l'approvazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Direttore Generale esercita in via transitoria le funzioni svolte dai soggetti soppressi e dal Dipartimento di cui all'articolo 20, comma 2, in qualità di commissario straordinario fino alla nomina degli altri organi dell'Agenzia.;

          d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: degli enti con le seguenti: dei soggetti.
*20. 3. Abrignani.

      Al comma 2, dopo le parole: e le funzioni svolte dal Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri inserire le seguenti: , nonché da Retitalia Internazionale S.p.A. per il supporto alle attività di internazionalizzazione ed e-commerce.

      Conseguentemente, all'articolo 22:

          a) alla rubrica, dopo le parole: dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione, inserire le seguenti: di Retitalia Internazionale S.p.A.,;

          b) al comma 1, sostituire le parole: e l'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione con le seguenti: , l'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione e Retitalia Internazionale S.p.A.;

          c) sostituire il comma 2 con il seguente:
      2. Al fine di garantire la continuità dei rapporti facenti capo ai soggetti soppressi, gli organi in carica alla data di approvazione del presente decreto continuano a svolgere le rispettive funzioni fino alla nomina del Direttore generale e deliberano altresì i bilanci di chiusura dei soggetti soppressi alla data di cessazione dei soggetti stessi, corredati della relazione redatta dall'organo interno di controllo in carica alla medesima data e trasmessi per l'approvazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Direttore Generale esercita in via transitoria le funzioni svolte dai soggetti soppressi e dal Dipartimento di cui all'articolo 20, comma 2, in qualità di commissario straordinario fino alla nomina degli altri organi dell'Agenzia.;

          d) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: degli enti con le seguenti: dei soggetti.
*20. 4. Di Biagio, Raisi, Scanderebech.

      Sostituire il comma 3 con il seguente:
      In particolare l'Agenzia esercita le sue funzioni verso le Pubbliche Amministrazioni e per promuovere la diffusione delle tecnologie digitali nel Paese:

          a) elabora indirizzi, regole tecniche e linee guida in materia di omogeneità dei linguaggi, delle procedure e degli standard, anche di tipo aperto, per la piena interoperabilità e cooperazione applicativa tra i sistemi informatici della pubblica amministrazione e tra questi e i sistemi dell'Unione Europea;

          b) assicura l'uniformità tecnica dei sistemi informativi pubblici destinati ad erogare servizi ai cittadini ed alle imprese, garantendo livelli omogenei di qualità e fruibilità sul territorio nazionale, nonché la piena integrazione a livello europeo;

          c) supporta e diffonde le iniziative in materia di digitalizzazione dei flussi documentali delle amministrazioni, ivi compresa la fase della conservazione sostitutiva, accelerando i processi di informatizzazione dei documenti amministrativi e promuovendo la rimozione degli ostacoli tecnici che si frappongono alla realizzazione dell'amministrazione digitale e alla piena ed effettiva attuazione del diritto all'uso delle tecnologie di cui all'articolo 3 del Codice dell'amministrazione digitale;

          d) vigila sulla qualità dei servizi e sulla razionalizzazione della spesa in materia informatica, in collaborazione con CONSIP Spa, anche mediante la collaborazione inter-istituzionale nella fase progettuale e di gestione delle procedure di acquisizione dei beni e servizi, al fine di realizzare l'accelerazione dei processi di informatizzazione e risparmi di spesa;

          e) effettua il monitoraggio dell'attuazione dei piani di Information and Communication Technology (ICT) delle pubbliche amministrazioni, redatti in osservanza delle prescrizioni di cui alla lettera b), sotto il profilo dell'efficacia ed economicità proponendo agli organi di governo degli enti e, ove necessario, al Presidente del Consiglio dei Ministri i conseguenti interventi correttivi;

          f) svolge attività di progettazione e coordinamento delle iniziative strategiche e di preminente interesse nazionale, anche a carattere intersettoriale, per la più efficace erogazione di servizi in rete della pubblica amministrazione a cittadini e imprese;

          g) contribuisce alla diffusione dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, allo scopo di favorire l'innovazione e la crescita economica, anche mediante l'accelerazione della diffusione delle Reti di nuova generazione (NGN);

          h) promuove e diffonde le iniziative di alfabetizzazione informatica rivolte ai cittadini, nonché di formazione e addestramento professionale destinate ai pubblici dipendenti, anche mediante intese con la Scuola Superiore della pubblica amministrazione e il Formez, e il ricorso a tecnologie didattiche innovative;

          i) partecipa all'attuazione di programmi europei e nazionali anche al fine di attrarre, individuare, reperire, gestire e monitorare le fonti di finanziamento finalizzate allo sviluppo della Società dell'informazione.
20. 5. Romani.

      Sostituire il comma 3 con il seguente:
      3. In particolare l'Agenzia:

          a) elabora indirizzi, regole tecniche e linee guida in materia di omogeneità dei linguaggi, delle procedure e degli standard, anche di tipo aperto, per la piena interoperabilità e cooperazione applicativa tra i sistemi informatici della pubblica amministrazione e tra questi e i sistemi dell'Unione Europea;

          b) assicura l'uniformità tecnica dei sistemi informativi pubblici destinati ad erogare servizi ai cittadini ed alle imprese, garantendo livelli omogenei di qualità e fruibilità sul territorio nazionale, nonché la piena integrazione a livello europeo;

          c) supporta e diffonde le iniziative in materia di digitalizzazione dei flussi documentali delle amministrazioni, ivi compresa la fase della conservazione sostitutiva, accelerando i processi di informatizzazione dei documenti amministrativi e promuovendo la rimozione degli ostacoli tecnici che si frappongono alla realizzazione dell'amministrazione digitale e alla piena ed effettiva attuazione del diritto all'uso delle tecnologie di cui all'articolo 3 del Codice dell'amministrazione digitale;

          d) vigila sulla qualità dei servizi e sulla razionalizzazione della spesa in materia informatica, in collaborazione con CONSIP Spa, anche mediante la collaborazione inter-istituzionale nella fase progettuale e di gestione delle procedure di acquisizione dei beni e servizi, al fine di realizzare l'accelerazione dei processi di informatizzazione e risparmi di spesa;

          e) effettua il monitoraggio dell'attuazione dei piani di Information and Communication Technology (ICT) delle pubbliche amministrazioni, redatti in osservanza delle prescrizioni di cui alla lettera b), sotto il profilo dell'efficacia ed economicità proponendo agli organi di governo degli enti e, ove necessario, al Presidente del Consiglio dei Ministri i conseguenti interventi correttivi;

          f) svolge attività di progettazione e coordinamento delle iniziative strategiche e di preminente interesse nazionale, anche a carattere intersettoriale, per la più efficace erogazione di servizi in rete della pubblica amministrazione a cittadini e imprese;

          g) contribuisce alla diffusione dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, allo scopo di favorire l'innovazione e la crescita economica, anche mediante l'accelerazione della diffusione delle Reti di nuova generazione (NGN);

          h) promuove e diffonde le iniziative di alfabetizzazione informatica rivolte ai cittadini, nonché di formazione e addestramento professionale destinate ai pubblici dipendenti, anche mediante intese con la Scuola Superiore della pubblica amministrazione e il Formez, e il ricorso a tecnologie didattiche innovative;

          i) partecipa all'attuazione di programmi europei e nazionali anche al fine di attrarre, individuare, reperire, gestire e monitorare le fonti di finanziamento finalizzate allo sviluppo della Società dell'informazione.
20. 7. Abrignani.

      Sostituire il comma 3 con il seguente:
      3. Con Decreto del Presidente della Repubblica da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 23 agosto 1988, sono definiti i compiti e gli organi dell'Agenzia e le modalità e i termini per la confluenza nell'Agenzia di attività, personale e risorse di ISCOM, Fondazione Bordoni e delle funzioni dell'Istituto di Informatica e Telematica (IIT) del CNR pertinenti alla missione dell'Agenzia.

      Conseguentemente, all'articolo 22 apportare le seguenti modificazioni:

          a) sostituire il comma 2 con il seguente:
      2. Al fine di garantire la continuità delle attività e dei rapporti facenti capo agli enti soppressi, gli organi in carica alla data di approvazione del presente decreto continuano a svolgere le rispettive funzioni nel rispetto del proprio ordinamento previgente, fino all'emanazione del Decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 3 dell'articolo 20 del presente decreto e deliberano altresì i bilanci di chiusura degli enti soppressi alla data di cessazione degli enti stessi, corredati della relazione redatta dall'organo interno di controllo in carica alla medesima data e trasmessi per l'approvazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze.

          b) sostituire i commi 4, 5, 6 e 7 con il seguente:
      4. Con il Decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 3 dell'articolo 20 del presente decreto è determinata l'effettiva dotazione delle risorse umane, lo stato giuridico e il trattamento economico e previdenziale del personale nonché le dotazioni finanziarie e strumentali dell'Agenzia, in un'ottica di ottimizzazione delle risorse e di riduzione delle spese per il funzionamento e per le collaborazioni esterne. Il personale attualmente in servizio in posizione di comando presso le amministrazioni di cui all'articolo 20, comma 2, può optare per il transito alle dipendenze dell'Agenzia. Il transito è effettuato, previo interpello, con valutazione comparativa della qualificazione professionale posseduta nonché dell'esperienza maturata nel settore dell'innovazione tecnologica, dell'anzianità di servizio nelle amministrazioni di cui all'articolo 20, comma 2, e dei titoli di studio. Il personale comandato non transitato all'Agenzia ritorna alle amministrazioni o agli enti di appartenenza. I dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza, nonché il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto alla data di entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui risulti più elevato rispetto a quello del comparto Ministeri il personale percepisce per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro delegato, da emanarsi entro la data di adozione del Decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 3 dell'articolo 20 del presente decreto, le strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono adeguate in considerazione del trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 20, comma 2.
20. 6. Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

      Al comma 3, lettera a), dopo le parole: mediante aggiungere le seguenti: lo sviluppo.
20. 8. Brunetta, Bernardo.

      Al comma 3, lettera b), dopo le parole: in materia aggiungere le seguenti: di sicurezza informatica e dopo la parola: assicurare aggiungere le seguenti: anche.
20. 9. Brunetta, Bernardo.

      Al comma 3, lettera c), dopo le parole: sul territorio nazionale, aggiungere le seguenti: la massima partecipazione, trasparenza ed accessibilità delle informazioni,.
20. 10. Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Fugatti, Forcolin.

      Al comma 3, lettera d), dopo le parole: Codice dell'amministrazione digitale aggiungere le seguenti: , nonché del sistema di posta elettronica certificata – PEC, ai sensi dell'articolo 6 del medesimo Codice;.
20. 11. Grimoldi, Montagnoli, Torazzi, Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli.

      Al comma 3, lettera e), sostituire le parole: vigila sulla qualità dei servizi e sulla razionalizzazione della spesa in materia informatica, in collaborazione con CONSIP Spa, anche mediante la collaborazione inter-istituzionale nella fase progettuale e di gestione delle procedure di acquisizione dei beni e servizi, al fine di realizzare l'accelerazione dei processi di informatizzazione e risparmi di spesa con le seguenti: vigila sulla qualità dei servizi e sulla razionalizzazione della spesa in materia informatica, anche in collaborazione con CONSIP Spa e SOGEI Spa.
20. 13. Brunetta, Bernardo.

      Al comma 3, lettera e), dopo la parola: spesa, aggiungere le seguenti: agendo sui centri di costo al fine di eliminare sprechi;.
20. 12. Torazzi, Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

      Al comma 3, lettera f), dopo la parola: innovative, aggiungere le seguenti: nell'ambito delle dotazioni finanziarie disponibili, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;.
20. 14. Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi.

      Al comma 3, dopo la lettera g), aggiungere la seguente: g-bis) procede alle acquisizioni di beni e servizi di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario attraverso il ricorso a Consip, nella sua qualità di centrale di committenza, stipulando con la stessa apposita convenzione diretta a regolamentare i relativi rapporti; al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e comunque le attività di realizzazione e gestione, anche attraverso lo svolgimento di procedure di gara, di progetti di innovazione della pubblica amministrazione, ivi compresi quelli assegnati a DigitPA.
20. 15. Romani.

      Dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

          g-bis) promuove presso ogni pubblica amministrazione centrale e locale l'istituzione dell'Ufficio per la Comunicazione Digitale, che svolge le funzioni di informazione e comunicazione con i cittadini mediante l'utilizzo dei social media.
20. 16. Scanderebech.

      Sopprimere il comma 4.
20. 18. Palmieri, Bergamini, Murgia, Cassinelli, Formichella.

      Al comma 4, dopo le parole: sulla congruità economica sopprimere le seguenti: e tecnica.

      Conseguentemente dopo le parole: e quelle di cui al comma 3 del medesimo articolo aggiungere le seguenti: limitatamente ai pareri sulla congruità economica.
20. 20. Brunetta, Bernardo.

      Al comma 4, dopo le parole: contratti suddetti, aggiungere le seguenti: anche ai fini di razionalizzazione e revisione della spesa informatica e telematica.
20. 19. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

      Al comma 4, sostituire le parole: nonché le funzioni di cui alla lettera d) con le seguenti: nonché le funzioni, attribuite dall'ordinamento a DigitPA, in materia gestione amministrativa delle procedure di acquisizione di beni e servizi delle reti telematiche delle pubbliche amministrazioni, del Sistema Pubblico di Connettività (SPC) e della Rete Internazionale della Pubblica Amministrazione (RIPA).
20. 21. Brunetta, Bernardo.

      Sopprimere il comma 5.
20. 22. Palmieri, Bergamini, Murgia, Cassinelli, Formichella.

      Dopo il comma 5 inserire il seguente:
      6. Dalla data di conversione in legge del presente decreto le funzioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, sono affidate al Geoportale nazionale di cui all'articolo 8 del predetto decreto legislativo, che le svolge anche avvalendosi dell'ISPRA.
20. 23. Saglia.

      Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Princìpi generali a salvaguardia della concorrenza all'interno del mercato della raccolta pubblicitaria operante nel sistema delle comunicazioni visive e sonore e poteri di accertamento e sanzionatori dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato).

      1. Il sistema delle comunicazioni sonore e televisive, a garanzia del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, si conforma ai princìpi di tutela della concorrenza nel mercato della pubblicità, vietando a tale fine la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti o comunque lesive del pluralismo, anche attraverso soggetti controllati o collegati, assicurando la massima trasparenza degli assetti societari.
      2. I soggetti esercenti attività radiotelevisiva in ambito nazionale, a qualunque titolo, possono raccogliere proventi per una quota non superiore al 30 per cento delle risorse del settore televisivo in ambito nazionale, riferito alle trasmissioni via etere terrestre anche in forma codificata. I proventi di cui al periodo precedente sono quelli derivanti da pubblicità nazionale e locale, da spettanze per televendite e da sponsorizzazioni nonché i ricavi da offerta televisiva a pagamento, al netto delle spettanze delle agenzie di intermediazione.
      3. I soggetti destinatari di autorizzazioni per emittenti televisive via cavo ovvero via satellite possono raccogliere proventi non superiori al 30 per cento del totale delle risorse riferito al settore delle emittenti televisive nazionali via cavo e via satellite. Nel caso di programmi offerti in modo coordinato, i limiti di cui al presente comma si applicano con riferimento alle singole emittenti televisive via cavo ovvero via satellite che compongono l'offerta.
      4. I soggetti destinatari di concessioni radiofoniche in ambito nazionale o comunque esercenti a qualunque titolo in ambito nazionale attività radiofoniche possono raccogliere le risorse economiche calcolate sui proventi derivanti da pubblicità e da sponsorizzazioni per una quota non superiore al 30 per cento del totale delle risorse del settore radiofonico.
      5. I soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale attraverso più di una rete non possono, prima del 31 dicembre 2017, acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani. Il divieto si applica anche alle imprese controllate, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
      6. I soggetti che comunque detengono, anche attraverso soggetti controllati o collegati ai medesimi, partecipazioni in imprese operanti nei settori della radiotelevisione e dei media affini, possono raccogliere, sommando i ricavi dei due settori, proventi non superiori al 20 per cento del totale nazionale delle risorse derivanti da pubblicità, spettanze per televendite, sponsorizzazioni, ricavi da offerta televisiva a pagamento, vendite e abbonamenti di quotidiani e periodici, dal mercato dell'editoria elettronica destinata al consumo delle famiglie e dalla diffusione di opere cinematografiche nelle diverse forme di fruizione del pubblico; è fatta salva la disciplina sulle imprese editrici di giornali o periodici, fermo restando il rispetto dei limiti per ogni singolo settore.
      7. Ai fini di cui al comma 6, si considerano media affini: attività di diffusione radiofonica; editoria di quotidiani e periodici; editoria elettronica; comunicazione audiovisiva anche per il tramite della rete internet; diffusione di opere cinematografiche nelle diverse forme di fruizione del pubblico.
      8. Le imprese, anche attraverso società controllate o collegate, i cui ricavi nel mercato delle comunicazioni elettroniche, come definito ai sensi dell'articolo 18 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, sono superiori al 40 per cento dei ricavi complessivi di quel mercato, non possono conseguire nel settore della radiotelevisione e dei media affini ricavi superiori al 10 per cento del sistema medesimo.
      9. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato vigila sulle caratteristiche strutturali del mercato delle pubblicità nel sistema delle comunicazioni sonore e televisive al fine di garantire e tutelare la libera concorrenza.
      10. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, su segnalazione di chi vi ha interesse o, periodicamente, d'ufficio, verifica che non si costituiscano, posizioni dominanti e che siano rispettati i limiti di cui ai commi precedenti.
      11. Qualora l'Autorità garante della concorrenza e del mercato accerti che un'impresa o un gruppo di imprese si trovi nella condizione di poter superare, prevedibilmente, i limiti previsti nei commi precedenti, adotta un atto di pubblico richiamo, segnalando la situazione di rischio e indicando l'impresa o il gruppo di imprese e il singolo mercato interessato. Qualora accerti il compimento di atti o di operazioni idonee a determinare una situazione vietata, ne inibisce la prosecuzione e ordina la rimozione degli effetti mediante la riduzione della quota di proventi raccolti, nelle misura necessaria a non superare i limiti. Qualora riscontri l'esistenza di una posizione dominante, apre un'istruttoria nel rispetto del principio del contraddittorio, al termine della quale adotta un provvedimento affinché essa sia sollecitamente rimossa, proponendo alle imprese che si trovano in posizione dominante di adottare la rimozione e stabilendo nel provvedimento stesso un congruo termine, comunque non superiore a dodici mesi, entro il quale adempiere alle prescrizioni in esso contenute.
      12. Sono fatti salvi i poteri e le competenze attribuiti all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modificazioni, e, per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, le competenze attribuite dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni, e dall'articolo 51 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni.
20. 01. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

ART. 21.

      Sostituirlo con il seguente:

Art. 21.

      1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro delegato, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è approvato lo statuto dell'Agenzia entro 20 giorni dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 3 dell'articolo 20 del presente decreto legge, in conformità ai principi e criteri direttivi previsti dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in quanto compatibili con il presente decreto.
21. 1. Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

      Sostituirlo con il seguente:

      1. Sono organi dell'Agenzia:

          a) il Presidente;

          b) il Consiglio di Amministrazione;

          c) il Collegio dei revisori dei conti.

      2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro delegato, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e finanze nomina, previo avviso pubblico, il Presidente tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale in materia di innovazione tecnologica e in possesso di una documentata esperienza di elevato livello nella gestione di processi di innovazione.
      3. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Agenzia, la dirige e ne è responsabile. Resta in carica tre anni. Il suo mandato è rinnovabile una sola volta, anche non consecutivamente.
      4. Il Consiglio di Amministrazione, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro delegato è composto, oltre che dal Presidente, da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un rappresentante del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, un rappresentante del Ministero dell'economia e finanze e due rappresentanti designati dalla Conferenza Unificata.
      5. Al Consiglio di Amministrazione compete l'approvazione su proposta del Presidente, dei bilanci preventivi e consuntivi, nonché del Piano Triennale di attività dell'Agenzia, che ha carattere scorrevole su base annuale, da sottoporre all'approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri o Ministro delegato.
      6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro delegato, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è approvato lo statuto dell'Agenzia entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente DL, in conformità ai principii e criteri direttivi previsti dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in quanto compatibili con il presente decreto. Con lo statuto sono altresì disciplinate le modalità di nomina del Collegio dei Revisori.
21. 2. Palmieri, Paolucci, Bergamini, Murgia, Cassinelli, Formichella.

      Sostituire i commi 1, 2, 3 con il seguente:

          1. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988, entro 45 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto sono definiti gli organi dell'Agenzia. Detto decreto del Presidente della Repubblica definisce altresì le modalità per la confluenza nell'Agenzia di attività, personale e risorse di ISCOM, Fondazione Bordoni e delle funzioni dell'Istituto UT di Pisa del CNR pertinenti alla missione dell'Agenzia».
21. 3. Palmieri, Paolucci, Bergamini, Murgia, Cassinelli, Formichella.

      Sostituire i commi 2 e 4 con i seguenti:

          2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro delegato, sentiti il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'istruzione, dell'università’ e della ricerca e il Ministro dell'economia e finanze-nomina, previo avviso pubblico, il Direttore generale tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale in materia di innovazione tecnologica e in possesso di una documentata esperienza di elevato livello nella gestione di processi di innovazione.

          4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro delegato, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, è approvato lo statuto dell'Agenzia entro 45 giorni dalla nomina del Direttore generale, in conformità ai princìpi e criteri direttivi previsti dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in quanto compatibili con il presente decreto. Lo Statuto prevede che il Comitato di indirizzo sia composto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro dell'istruzione, dell'università’ e della ricerca, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro dell'economia e finanze e due rappresentanti designati dalla Conferenza Unificata. I rappresentanti partecipano al Comitato di indirizzo senza oneri a carico della finanza pubblica. Con lo statuto sono altresì disciplinate le modalità di nomina, le attribuzioni e le regole di funzionamento del Comitato di indirizzo e le modalità di nomina del Collegio dei Revisori.»
21. 4. Abrignani.

      Al comma 2, sostituire la parola: di concerto con con la seguente: sentiti e conseguentemente sopprimere la parola: con;

      Al comma 4 sostituire la parola: su proposta con la seguente: sentiti, conseguentemente sopprimere le parole: di concerto con. Infine, sostituire la parola: un rappresentante del Ministero con la parola: dal Ministro.
21. 5. Romani.

      Al comma 2, sostituire le parole: di concerto con con le seguenti: sentiti e sopprimere le parole: previo avviso pubblico.
21. 6. Romani.

      Al comma 2, dopo le parole: qualificazione professionale, aggiungere le seguenti: anche estranee alla pubblica amministrazione,.
21. 7. Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Fugatti.

      Sostituire il comma 4 con il seguente:
      «4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro delegato, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è approvato lo statuto dell'Agenzia entro 20 giorni dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1 dell'articolo 21 del presente DL, in conformità ai principi e criteri direttivi previsti dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in quanto compatibili con il presente decreto».
21. 8. Palmieri, Paolucci, Bergamini, Murgia, Cassinelli, Formichella.

      Al comma 4 aggiungere, in fine, le parole: il cui presidente è un consigliere dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
21. 9. Raisi.

      Al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: Collegio dei Revisori, aggiungere le seguenti: composto da tre membri.
21. 10. Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Fugatti, Forcolin.

ART. 22.

      Al Titolo II, dopo la parola: digitale sopprimere la parola: e, e dopo la parola: trasparenza aggiungere la seguente: e l'accessibilità.
22. 16. Palmieri, Stanca, Bergamini, Murgia, Cassinelli, Formichella.

      Al comma 1, dopo le parole: Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione aggiungere le seguenti: e l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione.
22. 1. Brunetta, Bernardo.

      Al comma 2, dopo la parola; continua aggiungere le seguenti: delle attività e.
*22. 3. Palmieri, Bergamini, Murgia, Cassinelli, Formichella.

      Al comma 2, dopo la parola; continua aggiungere le seguenti: delle attività e.
*22. 4. Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

      Al comma 2, sostituire le parole: agli enti soppressi con le parole: alle strutture soppresse.
*22. 2. Brunetta, Bernardo.

      Al comma 2, sostituire le parole: agli enti soppressi con le parole: alle strutture soppresse.
*22. 11. Brunetta, Bernardo.

      Al comma 2, sostituire le parole: fino alla nomina del Direttore Generale con le parole: nel rispetto del proprio previgente ordinamento, fino all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1 dell'articolo 21.
22. 6. Palmieri, Bergamini, Murgia, Cassinelli, Formichella.

      Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.
22. 5. Palmieri, Bergamini, Murgia, Cassinelli, Formichella.

      Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: il Collegio dei Revisori dei conti di DigitPA resta in carica fino alla nomina del nuovo organo di controllo.
22. 7. Raisi.

      Al comma 3, sostituire le parole: di cui all'articolo 20, con: di cui all'articolo 22, comma 1, e dopo le parole neppure giudiziale aggiungere le seguenti: Le risorse finanziarie trasferite all'Agenzia e non ancora impegnate con impegni giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono destinate alle finalità di cui all'articolo 20 e utilizzate dalle stessa agenzia per l'attuazione dei compiti ad essa assegnati.
22. 8. Brunetta, Bernardo.

      Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: il personale di ruolo di DigitPA in comando presso altre Amministrazioni o altri soggetti pubblici può optare per il transito nei ruoli delle Amministrazioni o Enti Pubblici presso cui presta servizio.
22. 10. Abrignani.

      Dopo il comma 4, aggiungere il seguente periodo 4-bis: il personale comandato dalle Amministrazioni di cui all'articolo 20, comma 2, può, altresì, optare per il transito alle dipendenze delle Amministrazioni o altri soggetti pubblici presso i quali presta servizio in posizione di comando.
22. 13. Abrignani.

Sostituire i commi 4, 5, 6 e 7 con il seguente: Con il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1 dell'articolo 21, è determinata l'effettiva dotazione delle risorse umane, lo stato giuridico e il trattamento economico e previdenziale del personale nonché le dotazioni finanziarie e strumentali dell'Agenzia, in un'ottica di ottimizzazione delle risorse e di riduzione delle spese per il funzionamento e per le collaborazioni esterne. Il personale attualmente in servizio in posizione di comando presso le amministrazioni di cui all'articolo 20, comma 2, può optare per il transito alle dipendenze dell'Agenzia. Il transito è effettuato, previo interpello, con valutazione comparativa della qualificazione professionale posseduta nonché dell'esperienza maturata nel settore dell'innovazione tecnologica, dell'anzianità di servizio nelle amministrazioni di cui all'articolo 20, comma 2, e dei titoli di studio. Il personale comandato non transitato all'Agenzia ritorna alle amministrazioni o agli enti di appartenenza. I dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza, nonché il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto alla data di entrata in vigore del presente Decreto Legge. Nel caso in cui risulti più elevato rispetto a quello del comparto Ministeri il personale percepisce per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato, da emanarsi entro la data di adozione del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 3 dell'articolo 20 del presente decreto-legge, le strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri sono adeguate in considerazione del trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 20, comma 2.
22. 9. Palmieri, Bergamini, Murgia, Cassinelli, Formichella.

      Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
      5-bis. All'articolo 80, comma 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo le parole: compiti istruttori sono inserite le seguenti: nonché i compiti relativi alla tenuta della segreteria tecnica e dopo la parola: DigiPA sono aggiunte le seguenti: e Consip S.p.A.
22. 14. Romani.

      Al comma 6, sostituire le parole: 150 unità, con le seguenti: 50 unità, di cui cinque dipendenti nel ruolo di dirigenti.
22. 15. Torazzi, Comaroli, Montagnoli, Fava, Fugatti, Forcolin.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Carta dei servizi digitali dell'impresa agricola).

      1. Al fine di implementare l'attuazione dell'Agenda digitale italiana nell'ambito del settore agricolo e di promuovere la semplificazione nei rapporti tra le aziende agricole e la pubblica amministrazione, la carta dell'agricoltore e del pescatore, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, è rilasciata secondo modalità che consentono l'accesso diretto, attraverso la rete internet, ai servizi connessi all'attività agricola e della pesca, compresi quelli avente natura finanziaria.
      2. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabili le modalità di rilascio della Carta, i dati informativi ed identificativi del titolare contenuti nella stessa, le modalità di funzionamento ed utilizzo nonché i servizi digitali attivabili.
22. 01. Servodio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Trappolino.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Prestito straordinario per lo sviluppo delle piccole e medie imprese).

      l. Al fine di sostenere lo sviluppo, la competitività, l'innovazione e la capitalizzazione delle piccole e medie imprese operanti in Italia, è istituito un prestito straordinario sull'ammontare dei depositi bancari, postali e presso istituti e sezioni per il credito a medio termine, conti correnti, depositi a risparmio e a termine, certificati di deposito, libretti e buoni fruttiferi, da chiunque detenuti. Sono esclusi dall'assoggettamento al prestito: la raccolta interbancaria e intercreditizia, i depositi di titoli, le operazioni a pronti contro termine, i depositi e i conti correnti intrattenuti dal Tesoro presso il sistema bancario e la società Poste italiane Spa, nonché quelli detenuti da Stati esteri e loro rappresentanze diplomatiche e consolari in Italia o da enti e organismi internazionali che godono dell'esenzione dalle imposte sui redditi o da enti e istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza ed enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza e di istruzione. Le banche e la società Poste italiane Spa sono tenute a operare, con obbligo di rivalsa nei confronti dei correntisti e dei depositanti, una ritenuta del 5 per cento, commisurata all'ammontare risultante dalle scritture contabili alla data di entrata in vigore della presente legge. Le somme prelevate non sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi. Entro il termine stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tali somme sono versate a un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato con le modalità previste per il versamento delle ritenute di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, per essere successivamente assegnate al Fondo per lo sviluppo economico nazionale, di seguito denominato «Fondo», istituito presso la Cassa depositi e prestiti (CDP) Spa. Il Fondo costituisce patrimonio destinato, ai sensi dell'articolo 5, comma 18, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
      2. La CDP Spa emette, in favore dei soggetti titolari dei depositi di cui al comma 1, obbligazioni di durata decennale, per un importo pari alla somma prelevata ai sensi del medesimo comma 1. Le obbligazioni sono remunerate con l'applicazione di un tasso di interesse variabile determinato annualmente in misura pari al tasso di inflazione programmato, aumentato di un differenziale dell'1 per cento.
      3. Le risorse del Fondo sono destinate all'erogazione di mutui agevolati a tasso variabile, determinato annualmente in misura pari al tasso di inflazione programmato, aumentato di un differenziale non superiore al 2,5 per cento. I mutui, di durata non superiore a dieci anni, sono destinati a sostenere gli investimenti produttivi, l'innovazione e l'internazionalizzazione delle imprese, delle aggregazioni di imprese e dei distretti produttivi. Sono escluse dall'erogazione dei mutui le imprese del settore bancario, assicurativo e dei servizi finanziari. Le imprese beneficiarie dei mutui si impegnano a non delocalizzare le proprie attività produttive dal territorio nazionale per un periodo di almeno dieci anni. La violazione dell'impegno determina l'obbligo di immediata restituzione dell'intero importo percepito, aumentato di un decimo; tale aumento è calcolato comunque sull'ammontare complessivo del mutuo erogato.
      4. La CDP Spa, sentiti le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le associazioni imprenditoriali nazionali e locali, i consorzi industriali, i distretti produttivi e gli ordini professionali, seleziona le imprese o i comparti di imprese che presentano le migliori prospettive di sviluppo nei mercati nonché le imprese o i comparti di imprese la cui produzione possiede contenuti tecnologici avanzati o innovativi. Costituiscono ulteriori criteri di selezione l'attuazione di piani di sviluppo produttivo e la realizzazione di incrementi della manodopera occupata, nonché il contributo significativo alla diffusione della produzione nazionale all'estero e la realizzazione di sistemi turistici integrati in ambito nazionale. Per la selezione delle micro imprese, comprese le imprese artigiane, la CDP Spa procede sentiti le banche di credito cooperativo e gli istituti di credito locali.
      5. Le domande di accesso alle erogazioni del Fondo sono presentate dalle imprese o dalle loro aggregazioni, tramite le banche e gli intermediari creditizi disciplinati dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ivi comprese le banche cooperative, con particolare riguardo alle micro imprese e alle imprese artigiane. Le banche e gli intermediari di cui al periodo precedente provvedono all'istruttoria sulle domande presentate e le trasmettono, unitamente alla documentazione relativa, al Fondo. Mediante convenzione tra la CDP Spa e l'Associazione bancaria italiana (ABI) sono stabilite regole e garanzie uniformi per la trattazione delle domande. Il compenso per l'istruttoria è stabilito nella misura dell'1 per cento della somma erogata, è comprensivo di ogni spesa e spetta esclusivamente nel caso di effettiva erogazione del mutuo.
      6. La CDP Spa è autorizzata a emettere ulteriori obbligazioni, aventi le caratteristiche indicate al comma 2, da collocare nel mercato mediante offerta al pubblico, secondo la disciplina prevista dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Gli importi corrispondenti alle obbligazioni collocate sono versati al Fondo per le finalità indicate al comma 3.
      7. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo.
22. 02. Pagano.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.

      All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 11 del 2006, sostituire la lettera n) con la seguente:
      n) operazioni di pagamento eseguite tramite qualsiasi dispositivo di telecomunicazione, digitale o informatico, quando i beni o servizi acquistati sono consegnati al dispositivo di telecomunicazione, digitale o informatico, o devono essere utilizzati tramite tale dispositivo, qualora non direttamente fruibili sul dispositivo, siano caratterizzati da un titolo digitale rappresentativo del bene e/o servizio digitale acquistato trasmissibile in forma elettronica, a condizione che l'operatore di telecomunicazione, digitale o informatico, non agisca esclusivamente quale intermediario tra l'utilizzatore di servizi di pagamento ed il fornitore di beni e servizi.
22. 03. Lorenzin, Saglia, Bernardo.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Modifica all'articolo 23 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di pratiche commerciali ingannevoli nell'ambito delle comunicazioni elettroniche).

      l. l. Al comma 1 dell'articolo 23 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

          «bb-bis) utilizzare la comunicazione elettronica per diffondere informazioni o notizie non rispondenti al vero riguardanti prodotti o servizi propri o di soggetti concorrenti;

          bb-ter) indurre, con o senza compenso in denaro o in altra utilità, soggetti terzi a diffondere mediante comunicazioni elettroniche informazioni false o comunque tali da creare perturbazione del mercato, anche tramite l'esaltazione di determinati servizi o prodotti, ovvero tramite la denigrazione di prodotti o di servizi concorrenti;

          bb-quater) inserire comunicazioni elettroniche recanti commenti o informazioni su servizi o su imprese commerciali senza dichiarare che si tratta di comunicazione pubblicitaria o promozionale».
22. 04. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.

      Fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, e al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146, in materia di pratiche commerciali scorrette e di pubblicità ingannevole e comparativa, gli articoli n. 2 e 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e gli articoli 101 e 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, ogni impresa che svolga attività commerciale anche al dettaglio o esclusivamente on line, per quanto concerne il settore dell'editoria, può decidere in autonomia il periodo nel quale effettuare sconti o vendite straordinarie, la durata delle promozioni e l'entità delle riduzioni».
22. 05. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.

      l. Al fine di favorire la creazione di nuove imprese nel settore della tutela dei diritti degli autori, mediante lo sviluppo del pluralismo competitivo e consentendo maggiori economicità di gestione nonché l'effettiva partecipazione e controllo da parte dei titolari dei diritti, l'attività di amministrazione e intermediazione dei diritti d'autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n.633, in qualunque forma attuata, è libera;
      2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge e previo parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, sono individuati, nell'interesse dei titolari aventi diritto, i requisiti minimi necessari ad un razionale e corretto sviluppo del mercato degli intermediari di tali diritti.
      3. Tutte le disposizioni incompatibili con il presente articolo sono abrogate.
22. 06. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Disposizioni in materia di retribuzione).

      l. Il trattamento economico onnicomprensivo dei dirigenti di banche ed istituti di credito di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e dei dirigenti delle società o aziende che beneficiano in forma diretta o indiretta di interventi pubblici in funzione anticrisi, non pub superare il tetto massimo di 350 mila euro annui.
22. 08. Fugatti.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Disposizioni in materia di retribuzione, emolumenti).

      l. Il trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo l, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché le loro controllate, non pub superare il trattamento annuo lordo spettante ai membri del Parlamento. Il limite si applica anche ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, ai presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate, ai presidenti delle autorità indipendenti, ai dirigenti pubblici, nonché ai dirigenti di banche ed istituti di credito di cui al decreto legislativo io settembre 1993, n.385, ed ai dirigenti delle società o aziende che beneficiano in forma diretta o indiretta di interventi pubblici in funzione anticrisi.
22. 09. Fugatti.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Monitoraggio trattamenti economici).

      l. In via sperimentale per il triennio 2012-2014, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, effettua annualmente il monitoraggio, anche per comparto omogeneo, sui trattamenti e sui benefici economici e vitalizi di chiunque percepisca emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica, nonché le loro controllate, autorità indipendenti, ovvero concessionarie di servizi pubblici, ovvero beneficiarie di finanziamenti o contributi pubblici che impiegano non meno di trentacinque dipendenti ovvero hanno un fatturato annuo non inferiore a quattro miliardi di euro. Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, riferisce al Parlamento tutti i casi di compensi che superino il trattamento annuo lordo spettante ai membri del Parlamento, per ciascuno dei quali l'erogante dovrà illustrare le ragioni di mercato, ovvero di congruità pubblica, che hanno condotto all'adozione della relativa politica retributiva. Il primo rapporto dovrà essere presentato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge.
22. 010. Fugatti.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Divieto di cumulo trattamenti di quiescenza con retribuzioni).

      l. I titolari di trattamenti di quiescenza o pensionistici corrisposti per il servizio prestato quali dipendenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di Statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3, dell'articolo 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in caso di instaurazione di un nuovo rapporto di servizio, di consulenza o di collaborazione a qualsiasi titolo con una o più delle predette amministrazioni, non possono cumulare il trattamento di quiescenza con retribuzioni, emolumenti o altri corrispettivi percepiti per tali rapporti. Tali soggetti possono scegliere di avere corrisposto in via esclusiva, invece del trattamento di quiescenza o pensionistico, la retribuzione, l'emolumento o il diverso corrispettivo previsto per il nuovo rapporto.
22. 011. Fugatti, Montagnoli, Bitonci.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.

      1. All'articolo 3 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma secondo, il penultimo periodo è sostituito dal seguente:

              Le carte di identità elettroniche, rilasciate a partire dal 1° gennaio 2012, devono essere munite anche delle impronte digitali della persona a cui si riferiscono;

          b) al comma quinto, è aggiunto il seguente periodo:

              Sulla carta d'identità rilasciata ai minori di anni quattordici è indicato il nome dei genitori o di chi ne fa le veci qualora essi lo richiedano.
22. 012. Montagnoli, Torazzi, Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Deposito contratti sottoscritti con firma digitale).

      1. Il secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile è sostituito dal seguente:
      I contratti di cui al primo comma, sottoscritti con fuma digitale nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ovvero redatti in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, devono essere depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese entro trenta giorni, a cura di un intermediario abilitato al deposito degli atti nel registro delle imprese di cui all'articolo 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340, ovvero a cura dei notaio rogante o autenticante.
22. 013. Montagnoli, Torazzi, Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.

      1. Al fine di realizzare un sistema unitario di interventi nel campo della formazione dei pubblici dipendenti e della misurazione dei risultati e dei costi dell'azione pubblica, la Scuola Superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della Pubblica Amministrazione locale e delle scuole regionali e interregionali prevista dall'articolo 104 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è soppressa e le relative funzioni, compiti e attribuzioni sono esercitate dalla Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno.
      2. Con regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottarsi con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e col Ministro della semplificazione normativa, entro novanta giorni dall'approvazione del presente decreto, sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate presso la Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno. I dipendenti a tempo indeterminato sono inquadrati nei ruoli del Ministero dell'interno, sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata con il medesimo decreto di cui al primo periodo. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento.
22. 014. Torazzi, Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.

      1. Il comma 5 dell'articolo 15 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, 8 soppresso.
      2. Le funzioni di segretario comunale e provinciale possono essere svolte anche da avvocati e dottori commercialisti iscritti nei rispettivi albi professionali.

      Conseguentemente, al Titolo II, dopo la parola: trasparenza, aggiungere le seguenti: e semplificazione.
22. 015. Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Fugatti, Forcolin.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Utilizzo della posta elettronica certificata nel processo civile).

      l. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 125, primo comma, le parole «il proprio indirizzo di posta elettronica certificata» sono sostituite dalle seguenti: «l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine»;

          b) all'articolo 133, il terzo comma è soppresso;

          c) all'articolo 134, il terzo comma è soppresso;

          d) all'articolo 136 sono apportate le seguenti modifiche:

              1) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, ovvero trasmesso a mezzo posta elettronica certificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.»;

              2) il terzo comma è sostituito dal seguente: «Salvo che la legge disponga diversamente, se non è possibile procedere si sensi del comma che precede, il biglietto viene trasmesso a mezzo telefax, o è rimesso all'ufficiale giudiziario per la notifica.»;

              3) il quarto comma è abrogato;

          e) all'articolo 170, al quarto comma, le parole da «Il giudice pub autorizzare per singoli atti» sino a «l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni» sono abrogate;

          f) all'articolo 176, al secondo comma, le parole da «anche a mezzo telefax» sino a «l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di volere ricevere la comunicazione.» sono abrogate;

          g) all'articolo 183, l'ottavo comma è abrogato;

          h) all'articolo 250, il secondo comma è sostituito dal seguente: «L'intimazione al testimone ammesso su richiesta delle parti private a comparire in udienza può essere effettuata dal difensore attraverso l'invio di copia dell'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata o a mezzo telefax.»;

          i) all'articolo 366, sono apportate le seguenti modificazioni:

              1) al secondo comma, dopo le parole «se il ricorrente non ha eletto domicilio in Roma» sono aggiunte le seguenti: «ovvero non ha indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine»;

              2) il quarto comma è sostituito dal seguente: «Le comunicazioni della cancelleria e le notificazioni tra i difensori di cui agli articoli 372 e 390 sono effettuate ai sensi dell'articolo 136, secondo e terzo comma.»;

          l) all'articolo 518, al sesto comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'ufficiale giudiziario trasmette copia del processo verbale al creditore e al debitore che lo richiedono a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando ciò non è possibile, a mezzo telefax o a mezzo posta ordinaria.»;

      2. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 173-bis, al terzo comma, le parole da «a mezzo di posta ordinaria» sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando ciò non è possibile, a mezzo telefax o a mezzo posta ordinaria.»;

          b) all'articolo 173-quinquies, al primo comma, le parole da «a mezzo di telefax» sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando ciò non è possibile, a mezzo telefax, di una dichiarazione contenente le indicazioni prescritte dai predetti articoli.»;

      3. Alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 1, dopo le parole «a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890» sono inserite le seguenti: «ovvero a mezzo della posta elettronica certificata»;

          b) all'articolo 3, il comma 3-bis è sostituito dal seguente: «La notifica è effettuata a mezzo della posta elettronica certificata solo se l'indirizzo del destinatario risulta da pubblici elenchi. 11 notificante procede con le modalità previste dall'articolo 149-bis del codice di procedura civile, in quanto compatibili, specificando nella relazione di notificazione il numero di registro cronologico di cui all'articolo 8»;

          c) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modifiche:

              1) al comma 1, dopo le parole: «può eseguire notificazioni in materia civile, amministrativa e stragiudiziale, direttamente,» sono aggiunte le seguenti: «a mezzo posta elettronica certificata, ovvero»;

              2) al comma 1 le parole «e che sia iscritto nello stesso albo del notificante» sono abrogate;

              3) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La notifica può essere eseguita mediante consegna di copia dell'atto nel domicilio del destinatario se questi ed il notificante sono iscritti nello stesso albo. In tal caso l'originale e la copia dell'atto devono essere previamente vidimati e datati dal consiglio dell'ordine nel cui albo entrambi sono iscritti.»

          d) all'articolo 5 sono apportate le seguenti modifiche:

              1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Nella notificazione di cui all'articolo 4 l'atto deve essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata che il destinatario ha comunicato al proprio ordine, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, ovvero, se ciò non è possibile, consegnato nelle mani proprie del destinatario.»;

              2) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Quando la notificazione viene effettuata ai sensi dell'articolo 4, comma 2, l'atto deve essere consegnato nelle mani proprie del destinatario»;

              3) al comma 3, le parole «In entrambi i casi di cui ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «In entrambi i casi di cui ai commi 1-bis e 2».

      4. All'articolo 16 dei decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il comma 7 è inserito il seguente: «7-bis. L'omessa pubblicazione dell'elenco riservato previsto dal comma 7 ovvero il rifiuto reiterato di comunicare ape pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell'ordine inadempiente».
22. 016. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Misure per la razionalizzazione della spesa per software della Pubblica amministrazione e per una maggiore concorrenza tra i fornitori).

      l. All'articolo 68 della legge del 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, sostituire il comma 1 col seguente: 1. Le pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi informatici, o parti di essi, a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato: a) software sviluppato per conto della pubblica amministrazione; b) riutilizzo di software, o parti di esso, sviluppati per conto della pubblica amministrazione; c) software libero o a codice sorgente aperto; d) software combinazione delle precedenti soluzioni. Solo quando la valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico certifichi l'impossibilità di accedere a soluzioni open source o già sviluppate all'interno della pubblica amministrazione ad un prezzo inferiore è consentita, in via eccezionale, l'acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso.
22. 017. Caparini, Fava, Crosio, Comaroli, Negro, Munerato, Rainieri, Lanzarin, Fugatti, Fedriga, Stucchi, Volpi, Pini, Consiglio, Nicola Molteni, Vanalli.

      Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.

      1. Il trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, dei decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché le loro controllate, non può superare il trattamento annuo lordo spettante ai membri del Parlamento. Il limite si applica anche al magistrati ordinari, amministrativi e contabili, ai presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate, ai presidenti delle autorità indipendenti, ai dirigenti pubblici, nonché ai dirigenti di banche ed istituti di credito di cui ai decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, ed ai dirigenti delle società o aziende che beneficiano in forma diretta o indiretta di interventi pubblici in funzione anticrisi.
22. 018.    Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Fugatti, Forcolin.

      Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Ulteriori disposizioni per la digitalizzazione della pubblica amministrazione).

      1. Le amministrazioni pubbliche statali, centrali e periferiche, e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica statale, diretta o indiretta, si avvalgono, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, di Consip S.p.A., nella sua qualità di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per le acquisizioni di beni e servizi relativi ai sistemi pubblici di informatica e telecomunicazione nel caso di contratti il cui valore sia superiore ai dieci milioni di euro e nel caso di contratti pluriennali il cui valore annuale sia superiore ai cinque milioni di euro.
      2. L'articolo 69 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 si applica alle società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.
      3. Al fine di salvaguardare i livelli di qualità del servizio, le procedure dirette all'acquisizione di servizi informatici sono aggiudicate di preferenza ai sensi dell'articolo 83 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 mediante utilizzazione di formule di attribuzione progressiva del punteggio economico.
22. 019.    Romani.

      Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Semplificazione servizi al cittadino e alle imprese).

      1. Al fine di conseguire maggiore efficienza, tempestività e uniformità su tutto il territorio nazionale nell'erogazione di servizi pubblici e di consentire agli utenti la semplificazione nel relativo accesso, le amministrazioni statali, le regioni e gli enti locali possono stipulare, nel rispetto dei principi di concorrenza e trasparenza, convenzioni con concessionari di pubblici servizi per l'erogazione dei servizi delegati della pubblica amministrazione che necessitino della identificazione personale degli aventi diritto.
      2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato si sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri per la Pubblica amministrazione e semplificazione e dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono individuate le aree dei servizi delegati della pubblica amministrazione, anche a valore aggiunto, di cui al comma precedente, che possono essere oggetto delle convenzioni di cui al comma 1, il livello e le modalità delle relative prestazioni, le caratteristiche che i soggetti erogatori dei servizi di cui al compra 1 devono avere al fine di garantire su tutto il territorio nazionale prestazioni uniformi, tempestive e di qualità nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni nonché in conformità delle previsioni del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni.
      3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento di quanto previsto ai commi precedenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
22. 020.    Montagnoli, Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Torazzi.

      Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Incentivi allo sviluppo delle reti di comunicazione elettronica di nuova generazione NGN).

      1. Al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana di cui all'articolo 47, della legge n. 35 del 4 aprile 2012 e, in particolare, all'obiettivo di garantire a tutta la popolazione collegamenti a banda larga veloce che consentono una velocità di trasmissione pari o superiore a 30 Mbit/s, per gli anni 2012-2014 agli abbonati residenziali ai servizi di accesso ad internet, su rete fissa o mobile, è riconosciuto un bonus fiscale di importo pari a 400 euro, relativo all'anno di attivazione o modifica dell'abbonamento.
      2. Il bonus fiscale è riservato alle nuove attivazioni di contratti o alle trasformazioni di contratti vigenti in contratti con le caratteristiche tecniche di cui al precedente comma.
      3. Con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono definiti gli adempimenti necessari per usufruire del bonus fiscale di cui ai commi precedenti, nonché le modalità di conservazione della documentazione pertinente da parte del titolare del contratto.
22. 021.    Pizzolante.

ART. 23.

      Sostituire l'articolo 23 con il seguente:

Art. 23.
(Fondo per la crescita sostenibile).

      1. Le presenti disposizioni sono dirette a favorire la crescita sostenibile e la creazione di nuova occupazione nel rispetto delle contestuali esigenze di rigore nella finanza pubblica e di equità sociale, in un quadro di sviluppo di nuova imprenditorialità, con particolare riguardo al sostegno alla piccola e media impresa e di progressivo riequilibrio socio-economico, di genere e fra le diverse aree territoriali del Paese.
      2. Il Fondo speciale rotativo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di «Fondo per la crescita sostenibile» (di seguito Fondo). Il Fondo è destinato al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale e regionale sulla competitività del sistema economico e sulla crescita sostenibile, con particolare riguardo alle seguenti finalità:

          a) la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri, dei consorzi e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese;

          b) il rafforzamento della struttura produttiva, in particolare del Mezzogiorno, il riutilizzo di impianti produttivi, il rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite la sottoscrizione di accordi di programma che prevedano anche lo sviluppo delle piccole e medie imprese, dell'artigianato, del commercio, del turismo e dei servizi;

          c) la promozione della presenza internazionale delle imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero, anche in raccordo con le azioni attivate dall'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane;

          d) la crescita del turismo tramite il sostegno ai processi innovativi con particolare riguardo alla riqualificazione delle strutture ricettive turistiche, alle dotazioni infrastrutturali e agli standard di qualità.

      3. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2, con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, sono individuate le priorità e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo, nelle forme del bonus fiscale, della concessione di garanzie, del contributo in conto capitale, del contributo in conto interessi e del finanziamento agevolato, attraverso la revisione, ai fini della semplificazione e dell'adeguamento alle finalità di cui al presente articolo, dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 escluso il credito d'imposta. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al presente comma è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata vigore della legge di conversione del presente decreto-legge ed è trasmesso al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari.
      4. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3 si stabiliscono altresì i termini e le modalità per la concessione ed erogazione delle agevolazioni prevedendo ove possibile procedure in forma automatizzata e stabilendo per quali misure si ritenga indispensabile il ricorso a bandi o direttive. Nel caso in cui si attivino bandi o direttive, il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi, sulla base di apposita convenzione, di società in house ovvero di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalità e le procedure di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Agli oneri derivanti dalle convenzioni e contratti di cui al presente comma si applica quanto previsto dall'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e dall'articolo 19, comma 5 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102.
      5. Gli obiettivi e le priorità del Fondo possono essere periodicamente aggiornati con la medesima procedura di cui ai comma 3 sulla base del monitoraggio dell'andamento degli incentivi relativi agli anni precedenti.
      6. Il Fondo può operare anche attraverso le due distinte contabilità speciali già intestate al Fondo medesimo esclusivamente per l'erogazione di finanziamenti agevolati che prevedono rientri e per gli interventi, anche di natura non rotativa, cofinanziati dall'Unione Europea o dalle regioni, ferma restando la gestione ordinaria in bilancio per gli altri interventi. Per ciascuna delle finalità indicate al comma 2 è istituita un'apposita sezione nell'ambito del Fondo.
      7. Il comitato tecnico previsto dall'articolo 16, comma 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 continua a svolgere le proprie funzioni, sino alla data del 31 dicembre 2015, per le attività e i procedimenti avviati alla data di entrata in vigore del presente decreto, che continuano ad essere disciplinati dalle pertinenti disposizioni attuative della medesima legge.
      8. I finanziamenti agevolati concessi a valere sul Fondo possono essere assistiti da garanzie reali e personali. È fatta salva la prestazione di idonea garanzia per le anticipazioni dei contributi.
      9. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono abrogate le disposizioni di legge indicate dall'allegato 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 13 del presente articolo.
      10. Gli stanziamenti iscritti in bilancio non utilizzati nonché le somme restituite o non erogate alle imprese, a seguito dei provvedimenti di revoca e di rideterminazione delle agevolazioni concesse ai sensi delle disposizioni abrogate dal precedente comma, così come accertate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nel medesimo importo alla contabilità speciale del Fondo, operativa per l'erogazione di finanziamenti agevolati. Le predette disponibilità sono accertate al netto delle risorse necessarie per far fronte agli impegni già assunti e per garantire la definizione dei procedimenti di cui al comma 13.
      11. Limitatamente agli strumenti agevolativi abrogati ai sensi del comma 9, le disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nella titolarità del Ministero dello sviluppo economico e presso l'apposita contabilità istituita presso Cassa Depositi e Prestiti per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 203, lettera J) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nel medesimo importo, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, su richiesta del Ministero dello sviluppo economico, ad apposito capitolo dello stato di previsione dello stesso Ministero per la successiva assegnazione alla contabilità speciale del Fondo operativa per l'erogazione di finanziamenti agevolati. Le predette disponibilità sono accertate al netto delle risorse necessarie per far fronte agli impegni già assunti e per garantire la definizione dei procedimenti di cui al successivo comma 13. Le predette contabilità speciali continuano ad operare fino al completamento dei relativi interventi ovvero, ove sussistano, degli adempimenti derivanti dalle programmazioni comunitarie già approvate dalla UE alla data di entrata in vigore del presente decreto.
      12. Al fine di garantire la prosecuzione delle azioni volte a promuovere la coesione e il riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese, le disponibilità accertate e versate al Fondo ai sensi dei commi 10 e 11, rinvenienti da contabilità speciali o capitoli di bilancio relativi a misure di aiuto destinate alle aree sottoutilizzate sono utilizzate secondo il vincolo di destinazione di cui all'articolo 18, comma 1 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
      13. I procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge sono disciplinati, ai fini della concessione e dell'erogazione delle agevolazioni e comunque fino alla loro definizione, dalle disposizioni delle leggi di cui all'Allegato 1 e dalle norme di semplificazione recate dal presente decreto-legge.
      14. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
23. 1. Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Martella, Marchioni, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

      Al comma 2, sostituire le parole da: con particolare riguardo alle seguenti finalità: fino alla fine del comma con le seguenti: con particolare riguardo alle seguenti finalità, equamente ripartito:

          a) concessione di un credito d'imposta per la ricerca scientifica secondo le modalità stabilite dall'articolo 1, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011 n. 106;

          b) concessione di un credito d'imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno secondo le modalità stabilite dall'articolo 2 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011 n. 106;

          c) concessione di un credito d'imposta per investimenti nelle aree sottoutilizzate secondo le modalità stabilite dall'articolo 1, commi da 271 a 279 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
23. 3. D'Antoni.

      Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

          1) alla lettera a) dopo le parole: Sistema produttivo inserire le seguenti: agroalimentare;

          2) alla lettera b) dopo le parole: Struttura produttiva inserire le seguenti: Compresa quella agroalimentare anche mediante la realizzazione di nuovi progetti di infrastrutturazione per il risparmio idrico.
23. 2. Cenni, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (Pd), Sani, Servodio, Trappolino.

      Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e favorendo la diffusione delle soluzioni di interscambio di dati e documenti in formato elettronico tra operatori economici;.
*23. 4. Bernardo.

      Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e favorendo la diffusione delle soluzioni di interscambio di dati e documenti in formato elettronico tra operatori economici;.
*23. 5. Antonino Foti.

      Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e favorendo la diffusione delle soluzioni di interscambio di dati e documenti in formato elettronico tra operatori economici;.
*23. 8. Froner.

      Al comma 2, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: dando priorità ai progetti presentati dalle piccole e medie imprese.
23. 6. Torazzi, Comaroli, Montagnoli, Forcolin, Torazzi, Fava, Fugatti.

      Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: , anche quelle con sede legale in Italia ma operanti su mercati internazionali.
23. 7. Fugatti, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

      Alla lettera b) del comma 2, sostituire le parole: in particolare del Mezzogiorno, con la seguente: nazionale.
23. 9. Del Tenno.

      Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: in particolare del Mezzogiorno.
*23. 10. Torazzi, Comaroli, Montagnoli, Forcolin, Fava, Fugatti.

      Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: in particolare del Mezzogiorno.
*23. 12. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Fava, Torazzi, Montagnoli.

      Al comma 2, lettera b), le parole: il riutilizzo di impianti produttivi con le parole: il riutilizzo ecosostenibile di impianti produttivi.
23. 13. Cosenza.

      Al comma 2, lettera b), dopo le parole: rilancio di aree, inserire le seguenti: e distretti.
23. 11. Torazzi, Montagnoli, Forcolin, Fava, Fugatti, Comaroli.

      Al comma 2, alla lettera b) dopo le parole: in particolare del Mezzogiorno, inserire il seguente periodo: e delle aree della Campania interna che hanno subito un radicale tracollo industriale e produttivo e dopo le parole: accordi di programma inserire il seguente periodo: nonché la riconversione dei contesti industriali e dei piani produttivi che hanno registrato crisi aziendale e che sono giudicate aree idonee a nuovi processi produttivi.
23. 14. Mario Pepe (PD).

      Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché attraverso il sostegno agli investimenti nel capitale di rischio delle imprese per effettuarne il risarcimento.
23. 15. Vaccaro.

      Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:
      b-bis) il rafforzamento di Centri di ricerca operanti nel Mezzogiorno, quali ENEA e CNR, per la promozione di progetti di sviluppo tecnologico in sinergia con il sistema produttivo ed il rafforzamento della competitività tecnologica delle imprese.
*23. 16. Pagano.

      Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:
      b-bis) il rafforzamento di Centri di ricerca operanti nel Mezzogiorno, quali ENEA e CNR, per la promozione di pro- getti di sviluppo tecnologico in sinergia con il sistema produttivo ed il rafforzamento della competitività tecnologica delle imprese.
*23. 17. Saglia, Bernardo.

      Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
      b-bis) l'ammodernamento e l'ampliamento del sistema infrastrutturale relativo alla tutela dei corpi idrici, alla conservazione del territorio e dell'ambiente biologico, in raccordo con interventi strategici di risanamento idrogeologico finalizzati al perseguimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici prescritti dalla normativa dell'Unione europea, da realizzarsi attraverso la partecipazione di capitali privati;

      Conseguentemente, al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per il perseguimento delle finalità di cui alla lettera b-bis) di cui al comma 2, e per assicurare maggiore efficacia ed efficienza alle azioni di prevenzione e di mitigazione del rischio idrogeologico, all'Ispettorato generale di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito in legge con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, sono attribuite le funzioni di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in materia di difesa del suolo e di servizio idrico integrato. In particolare lo stesso ispettorato provvede a definire un programma complessivo di interventi e ad individuare le modalità e le procedure di finanza di progetto e di partenariato pubblico privato per il conseguimento delle finalità di cui alla predetta lettera b-bis) del comma 2, anche in materia di operazioni dirette alla realizzazione di opere per la tutela dei corpi idrici e superare le criticità nell'ambito del trattamento e della gestione delle acque reflue.
23. 19. Lazzari.

      Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
      b-bis) l'ammodernamento e l'ampliamento del sistema infrastrutturale relativo alla tutela dei corpi idrici, alla conservazione del territorio e dell'ambiente biologico, in raccordo con interventi strategici di risanamento idrogeologico finalizzati al perseguimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici prescritti dalla normativa dell'Unione europea, da realizzarsi attraverso la partecipazione di capitali privati;

      Conseguentemente, al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per il perseguimento delle finalità di cui alla lettera b-bis) di cui al comma 2, e per assicurare maggiore efficacia ed efficienza alle azioni di prevenzione e di mitigazione del rischio idrogeologico, all'Ispettorato generale di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito in legge con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, sono attribuite le funzioni di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in materia di difesa del suolo, lo stesso ispettorato provvede, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a definire un programma complessivo di interventi e ad individuare le modalità e le procedure di finanza di progetto e di partenariato pubblico privato per il conseguimento delle finalità di cui alla predetta lettera b-bis) del comma 2, anche in materia di operazioni dirette alla realizzazione di opere per la tutela dei corpi idrici e superare le criticità nell'ambito del trattamento e della gestione delle acque reflue.
23. 20. Alessandri, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Fava.

      Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
      c-bis) il sostegno per la creazione di «Centri per la promozione dell'innovazione per le micro, piccole e medie imprese» partecipati dalle imprese e dalle loro associazioni rappresentative di sistemi di imprese al fine di accrescere la competitività delle micro, piccole e medie imprese e l'integrazione tra il sistema produttivo ed il sistema nazionale della ricerca.
*23. 21. Abrignani.

      Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
      c-bis) il sostegno per la creazione di «Centri per la promozione dell'innovazione per le micro, piccole e medie imprese» partecipati dalle imprese e dalle loro associazioni rappresentative di, sistemi di sistemi di imprese al fine di accrescere la competitività delle micro, piccole e medie imprese e l'integrazione tra il sistema produttivo ed il sistema nazionale della ricerca.
*23. 23. Romani.

      Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
      c-bis) il sostegno per la creazione di «Centri per la promozione dell'innovazione per le micro, piccole e medie imprese» partecipati dalle imprese e dalle loro associazioni rappresentative di, sistemi di sistemi di imprese al fine di accrescere la competitività delle micro, piccole e medie imprese e l'integrazione tra il sistema produttivo ed il sistema nazionale della ricerca.
*23. 25. Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri, Poli, Delfino.

      Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
      c-bis) il sostegno per la creazione di «Centri per la promozione dell'innovazione per le micro, piccole e medie imprese» partecipati dalle imprese e dalle loro associazioni rappresentative di, sistemi di sistemi di imprese al fine di accrescere la competitività delle micro, piccole e medie imprese e l'integrazione tra il sistema produttivo ed il sistema nazionale della ricerca.
*23. 27. Giovanni Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Montagnoli.

      Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
      c-bis) il sostegno per la creazione di «Centri per la promozione dell'innovazione per le imprese artigiane e le piccole imprese» partecipati dalle piccole imprese e dalle loro associazioni rappresentative di sistemi di imprese di una stessa filiera produttiva al fine di accrescere la competitività delle micro, piccole e medie imprese e l'integrazione tra il sistema produttivo ed il sistema nazionale della ricerca.»
23. 22. Marsilio.

      Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
      c-bis) il miglioramento degli standard qualitativi delle strutture turistico-ricettive, ovvero le strutture che svolgono servizi di accoglienza turistica, con particolare riguardo alle dotazioni infrastrutturali quali piscine, strutture sportive, centri benessere, aree gioco per bambini, all'acquisto degli immobili adibiti ad attività ricettiva da parte dei gestori, all'adeguamento alle condizioni di sicurezza, igiene, sostenibilità ambientale, e agli standard di qualità definiti dal Ministro con delega per il turismo d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
23. 24. Marchioni, Froner, Lulli.

      Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
      c-bis) la ristrutturazione e l'adeguamento degli stabilimenti termali già gestiti dall'Ente autonomo di gestione delle aziende termali (EAGAT), istituito e disciplinato dal titolo I della legge 21 giugno 1960, n. 649, e successivamente soppresso dall'articolo 1-quinquies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641.
23. 26. Cenni.

      Sostituire il comma 3 con i seguenti:
      3. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2, a valere sulle risorse disponibili del Fondo ivi indicato, è disposta la concessione di un contributo sotto forma di credito di imposta nella misura del 30 per cento dei costi aziendali sostenuti dall'impresa per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere a), b) e c) di cui al comma 2, con un limite massimo pari a 200 mila euro annui ad impresa.
      3-bis. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta nei quali lo stesso è utilizzato e non è soggetto al limite annuale di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
      3-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono determinate le modalità di attuazione del credito di imposta di cui ai commi 3 e 3-bis e sono stabiliti i criteri di verifica ed accertamento dell'effettività delle spese sostenute.
23. 28. Borghesi, Cimadoro, Messina, Barbato

      Al comma 3, dopo le parole: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: sentite le Associazioni maggiormente rappresentative delle Micro, Piccole e Medie Imprese.
*23. 31. Abrignani.

      Al comma 3, dopo le parole: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: sentite le Associazioni maggiormente rappresentative delle Micro, Piccole e Medie Imprese.
*23. 33. Marsilio.

      Al comma 3, dopo le parole: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: sentite le Associazioni maggiormente rappresentative delle Micro, Piccole e Medie Imprese.
*23. 34. Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri, Poli, Delfino.

      Al comma 3, dopo le parole: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: sentite le Associazioni maggiormente rappresentative delle Micro, Piccole e Medie Imprese.
*23. 35. Froner, Baretta.

      Al comma 3, dopo le parole: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: sentite le Associazioni maggiormente rappresentative delle Micro, Piccole e Medie Imprese.
*23. 36. Fava, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Montagnoli, Fugatti.

      Al comma 3, dopo le parole: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: sentite le Associazioni maggiormente rappresentative delle Micro, Piccole e Medie Imprese.
*23. 37. Romani.

      Al comma 3, dopo le parole: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, inserire le parole: sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
23. 32. Torazzi, Forcolin, Fava, Fugatti, Comaroli, Montagnoli.

      Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: ad eccezione del credito d'imposta.
*23. 29. Romani.

      Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: ad eccezione del credito d'imposta.
*23. 30. Borghesi, Cimadoro, Barbato, Messina.

      Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: ad eccezione del credito d'imposta.
*23. 38. Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

      Sopprimere il comma 6.
23. 39. Del Tenno.

      Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
      6-bis) A valere sulle risorse del Fondo di cui al presente articolo, per il triennio 2012-2014 vengono rifinanziate le agevolazioni di cui all'articolo 61 comma 13 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289, da erogare con le stesse modalità ivi previste e integrate dalla deliberazione CIPE del 25 luglio 2003 n. 53.
23. 40. Lazzari, Vitali, Barba, Sisto, Distaso, Bernardo.

      Al comma 8, dopo le parole: non utilizzati aggiungere le parole: entro un anno dall'erogazione.
23. 41. Del Tenno.

      Sopprimere il comma 10.
*23. 42. Torazzi, Fava, Fugatti, Comaroli, Montagnoli, Forcolin.

      Sopprimere il comma 10.
*23. 43. Fugatti, Comaroli, Fava, Torazzi, Montagnoli, Forcolin.

      Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
      11-bis. Il comma 1 dell'articolo 15 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è soppresso.
23. 44. Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Fugatti.

      Sostituire il comma 11 con il seguente: I procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge e le procedure avviate per la definizione degli accordi di programma, di cui all'articolo 2 comma 12, lettera h) della legge 99/2009 sono disciplinati, ai fini della concessione e dell'erogazione delle agevolazioni e comunque fino alla loro definizione, dalle disposizioni delle leggi di cui all'Allegato 1 e dalle norme di semplificazione recate dal presente decreto-legge.
23. 45. Lazzari.

      Al comma 11, dopo le parole: I procedimenti avviati sono aggiunte le seguenti: , ivi incluse le attività finalizzate alla sottoscrizione degli accordi di programma di cui all'articolo 2, comma 12, lettera h), della legge 23 luglio 2009, n. 99,.
23. 46. Bernardo, Gelmini, Saglia, Ravetto.

      Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
      12-bis. All'articolo 36, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, le parole 31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2013».
23. 47. Pagano.

      Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
      12-bis. Il comma 1 dell'articolo 37 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è soppresso.
23. 48. Vanalli, Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi.

      Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
      12-bis. A valere sulle risorse di cui al presente articolo, 20 milioni di euro sono riassegnati per la completa attuazione dell'Accordo di Programma per il settore Tessile - Abbigliamento - Calzaturiero, sottoscritto in data 1o aprile 2008 tra Governo, Regione Puglia, Provincia di Lecce, Comune di Casarano, Invitalia S.p.A. e Confindustria Lecce, finalizzato all'attuazione coordinata dell'intervento nell'area di crisi industriale del T.A.C. salentino.
23. 49. Lazzari, Barba, Lisi.

      All'allegato 1, sopprimere il numero 1).
*23. 50. Romani.

      All'allegato 1, sopprimere il numero 1).
*23. 51. Santori.

      All'allegato 1, sopprimere il numero 1).
*23. 52. Delfino, Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

      All'allegato 1, al n. 37, sopprimere le parole: 6, commi da 13 a 19 e le parole: Detassazione degli utili reinvestiti.
**23. 53. Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

      All'allegato 1, al n. 37, sopprimere le parole: 6, commi da 13 a 19 e le parole: Detassazione degli utili reinvestiti.
**23. 54. Romani, Casero.

      All'Allegato 1, sopprimere il numero 41.
23. 55. Fallica, Pugliese, Misiti, Grimaldi, Iapicca, Miccichè, Pittelli, Soglia, Stagno D'Alcontres, Terranova.

      All'Allegato 1, sopprimere le parole: e comma 853.
23. 56. Fallica, Pugliese, Misiti, Grimaldi, Iapicca, Miccichè, Pittelli, Soglia, Stagno D'Alcontres, Terranova.

      All'Allegato 1, sostituire il n. 43), con il seguente:
      43) articolo 2 della legge 23 luglio 2009, n. 99, ad eccezione dei commi 1, 2 e 12, lettera h).
*23. 57. Bernardo, Gelmini, Saglia, Ravetto.

      All'Allegato 1, sostituire il n. 43), con il seguente:
      43) articolo 2 della legge 23 luglio 2009, n. 99, ad eccezione dei commi 1, 2 e 12, lettera h).
*23. 58. Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi.

      Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Misure in favore della competitività dei territori meridionali).

      Al fine di attrarre nel Mezzogiorno capitali e progetti e rendere competitivi i territori meridionali si deve avviare la revisione del contratto nazionale di lavoro, previo accordo quadro che preveda il contributo dell'impresa e dei lavoratori, che rinunceranno per un determinato periodo di tempo a parte dell'utile e del salario.
23. 01. Fallica, Pugliese, Misiti, Grimaldi, Iapicca, Miccichè, Pittelli, Soglia, Stagno D'Alcontres, Terranova.

      Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Misure in materia di tutela del contribuente e delle attività economiche, interessi di mora, dilazione pagamento e limiti al pignoramento e all'espropriazione immobiliare).

      1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 11, comma 1, sono aggiunte le seguenti parole: «, secondo modalità che consentano al debitore la chiara percezione di ciascuna delle componenti»;

          b) all'articolo 25 comma 2, le parole: «redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, secondo modalità che consentano al debitore la chiara percezione dell'originale del debito e di ciascuna delle componenti della somma complessivamente dovuta»;

          c) all'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 la parola: «settantadue» è sostituita dalla seguente «centoventi»;

          d) all'articolo 19, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 1-quater è aggiunto il seguente:
      «1-quinquies. Nel caso in cui il debitore sia un'impresa, ai fini della tutela dell'attività economica, la dilazione è automaticamente concessa fino al massimo della sua estensione, salvo che vi sia comprovato pericolo per la riscossione»;

          e) all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 le parole: «al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi» sono sostituite dalle seguenti: «al tasso del 4,5 per cento annuo»;

          f) dopo l'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 sono aggiunti i seguenti:
      62-bis. – (Pignoramento parziale). – 1. I beni di soggetti che vantino un credito certificato nei confronti di una pubblica amministrazione possono essere pignorati solo per la parte eccedente il credito vantato.
      62-ter. – (Divieto di pignoramento). I beni mobili strumentali all'esercizio di arti, imprese e professioni non sono pignorabili. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero dell'Economia e Finanza, con proprio decreto di natura non regolamentare, definisce i criteri in base ai quali i beni mobili sono qualificati come strumentali ai fini della presente disposizione di legge»;

          g) l'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 è sostituito dal seguente:
      «articolo 76. – (Espropriazione immobiliare). – 1. L'agente della riscossione può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui si procede supera complessivamente cinquantamila euro.
      2. Il concessionario non procede all'espropriazione immobiliare se il valore del bene, determinato ai sensi dell'articolo 79 ovvero del comma 3 del presente articolo per i casi ivi previsti e diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, è inferiore all'importo indicato al comma 1 del presente articolo.
      3. Il concessionario può procedere all'espropriazione immobiliare di edifici abitativi destinati ad abitazione principale della persona fisica debitrice e dei beni immobili strumentali all'esercizio di arti, imprese e professioni soltanto per importi superiori al 30 per cento del valore dell'immobile determinato sulla base della Banca Dati dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia del Territorio».
23. 02. Savino.

      Aggiungere il seguente:
      All'articolo 1 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, è infine aggiunto il seguente: «Dal Programma di spending review, sono escluse le risorse già stanziate per la definizione di Accordi di Programma di cui all'articolo 2 dalla Legge 23 Luglio 2009 n. 99 finalizzati ad interventi di reindustrializzazione, agevolazioni a favore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione e già avviati o sottoscritti alla data dell'entrata in vigore della Legge di conversione del presente decreto.
23. 03. Bitonci, Torazzi, Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

      Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Misure organizzative per l'accelerazione della spesa comunitaria).

      1. Le amministrazioni statali o le regioni, per il tramite delle stesse, possono stipulare apposite convenzioni, con oneri a carico dei relativi stanziamenti, per la gestione di interventi, di strumenti di ingegneria finanziaria o fondi pubblici di sostegno alle attività produttive, nonché per le attività di assistenza e consulenza in favore delle medesime amministrazioni e delle imprese, e di ogni altra attività connessa e accessoria alle stesse, con soggetti individuati, nel rispetto della vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di aiuti Stato, concorrenza e trasparenza, mediante procedura competitive o affidamento diretto, anche ai sensi dell'articolo 44, lettera b), ii) del Regolamento (CE) n. 1083/2006, al soggetto attualmente operante ai sensi dell'articolo 2, comma 169, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, presso il quale è istituita allo scopo una gestione separata, che svolge tali funzioni attraverso il sistema degli intermediari finanziari.
      2. Il Ministero dell'economia e delle finanze esercita il potere di indirizzo della gestione separata di cui al comma 1 e riferisce annualmente al Parlamento sulle attività e sui risultati conseguiti dalla stessa. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione separata con le modalità di cui all'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono altresì determinati i criteri funzionali, organizzativi e contabili della gestione separata».
23. 07. Pagano.

      Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

      1. Per il triennio 2012-2014 sono rifinanziate le agevolazioni di cui all'articolo 61, comma 13, della Legge 27 dicembre 2002 n. 289, da erogare con le stesse modalità ivi previste e integrate dalla deliberazione CIPE del 25 luglio 2003 n. 53.
      2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 80 milioni di euro, si provvede a valere sul Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del presente decreto.
*23. 05. Pisicchio, Fabbri.

      Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

      1. Per il triennio 2012-2014 sono rifinanziate le agevolazioni di cui all'articolo 61, comma 13, della Legge 27 dicembre 2002 n. 289, da erogare con le stesse modalità ivi previste e integrate dalla deliberazione CIPE del 25 luglio 2003 n. 53.
      2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 80 milioni di euro, si provvede a valere sul Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del presente decreto.
*23. 08. Di Pietro, Zazzera, Borghesi, Cimadoro, Messina, Barbato.

      Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

      1. Per il triennio 2012-2014 sono rifinanziate le agevolazioni di cui all'articolo 61, comma 13, della Legge 27 dicembre 2002 n. 289, da erogare con le stesse modalità ivi previste e integrate dalla deliberazione CIPE del 25 luglio 2003 n. 53.
      2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 80 milioni di euro, si provvede a valere sul Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del presente decreto.
*23. 014. Pugliese, Misiti, Fallica, Grimaldi, Iapicca, Miccichè, Pittelli, Soglia, Stagno D'Alcontres, Terranova.

      Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

      1. Per il triennio 2012-2014 sono rifinanziate le agevolazioni di cui all'articolo 61, comma 13, della Legge 27 dicembre 2002 n. 289, da erogare con le stesse modalità ivi previste e integrate dalla deliberazione CIPE del 25 luglio 2003 n. 53.
      2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 80 milioni di euro, si provvede a valere sul Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del presente decreto.
*23. 020. Losacco, Vico.

      Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

      1. Per il triennio 2012-2014 sono rifinanziate le agevolazioni di cui all'articolo 61, comma 13, della Legge 27 dicembre 2002 n. 289, da erogare con le stesse modalità ivi previste e integrate dalla deliberazione CIPE del 25 luglio 2003 n. 53.
      2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 80 milioni di euro, si provvede a valere sul Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del presente decreto.
*23. 025. Caparini, Fava, Crosio, Comaroli, Negro, Munerato, Rainieri, Lanzarin, Fugatti, Fedriga, Stucchi, Volpi, Pini, Consiglio, Nicola Molteni, Vanalli.

      Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Soggetto gestore degli incentivi statali).

      1. Per la gestione di una o più fasi procedimentali riguardanti gli incentivi previsti da norme statali, il Ministero competente può avvalersi di un Soggetto gestore, con il quali può stipulare apposite convenzioni.
      2. Il Soggetto gestore è individuato mediante procedura aperta, ristretta o negoziata o dialogo competitivo in conformità con la disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, oppure è scelto mediante affidamento diretto nei casi previsti dall'ordinamento dell'Unione europea e da quello interno. L'Amministrazione, in particolare, procederà senz'altro ad affidamento diretto qualora, per le caratteristiche dell'erogazione degli incentivi, abbia individuato l'unico organismo in possesso di una rete capillare per l'erogazione di servizi presente in ogni Comune, nonché di tecnologie e mezzi tali da soddisfare le esigenze di celere distribuzione degli incentivi stessi secondo le individuate modalità, in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale ovvero sia titolare di diritti esclusivi. Tale organismo deve altresì essere in possesso di collaudate competenze per l'adeguato svolgimento della tipologia di servizi previsti dalla normativa, in ragione della notevole esperienza maturata nel settore, nell'adempimento di precedenti rapporti convenzionali per analoghi servizi già in atto con lo Stato italiano, ed in particolare nei rapporti convenzionali in essere con le Amministrazioni centrali dello Stato, nonché aver maturato una specifica esperienza nella progettazione e nella gestione di soluzioni integrate di elevata complessità, al fine di favorire l'accesso dei cittadini ai servizi ed alle risorse pubbliche e di consentire la realizzazione di quegli obiettivi di efficienza che l'amministrazione si pone nell'erogazione dei servizi pubblici.
      3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento di quanto previsto ai commi precedenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
23. 06. Pagano.

      Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Fondo rotativo per il servizio idrico integrato).

      1. Per il finanziamento degli interventi finalizzati al mantenimento e allo sviluppo delle infrastrutture idriche, è istituito un Fondo rotativo presso la Cassa depositi e prestiti Spa.
      2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua le priorità di impiego dei finanziamenti.
      3. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'Economia e delle Finanze con propri decreti autorizza e disciplina le attività di Cassa depositi e prestiti per sostenere, a condizioni di mercato, il finanziamento degli interventi di cui al comma 1.
      4. Le risorse destinate al Fondo di cui al comma 1 sono incrementate da una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato definita dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas sulla base dei fabbisogni di investimento del settore.
      5. Le rate di rimborso dei finanziamenti concessi sono destinate all'incremento delle risorse a disposizione del Fondo di cui al comma 1.
      6. La Cassa depositi e prestiti Spa può avvalersi per l'istruttoria, l'erogazione e per tutti gli atti connessi alla gestione dei finanziamenti concessi di uno o più istituti di credito scelti sulla base di gare pubbliche in modo da assicurare una omogenea e diffusa copertura territoriale.
23. 011. Federico Testa, Causi.

      Dopo l'articolo 23, è aggiunto il seguente:

Art. 23-bis.

      1. A partire dal 30 settembre 2012 le riorganizzazioni e le riprogrammazioni riguardanti le erogazioni del Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS), istituito dall'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002 n. 289, modificato con la successiva legge n. 296 del 2006 e, altresì, dei fondi nazionali destinati alle aree sottoutilizzate, devono essere destinati allo sviluppo e al rafforzamento del sistema produttivo e imprenditoriale nazionale. I medesimi fondi devono, altresì, essere indirizzati all'incremento dell'occupazione giovanile.
      2. Il Ministro per la Coesione Territoriale trasmette al Parlamento una relazione semestrale sull'effettivo stato di attuazione della disposizione di cui al comma 6.
23. 012. Vaccaro.

      Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

      L'articolo 2 comma 183 della legge 244/07 (legge finanziaria 2008) è così sostituito:

          1) Le risorse finanziarie derivanti da revoche ed economie della legge 25 febbraio 1992 e successive modificazioni, trattenute dalle Regioni e dalle Province Autonome, sono accertate con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, sulla base di una relazione da rendersi entro il 31 ottobre di ciascun anno di riferimento da parte delle singole Regioni, e ripartite con successivo decreto dello stesso fra le Regioni e le Province autonome secondo i criteri e le modalità definite dal DPCM 23 dicembre 2003, per essere destinate prioritariamente a iniziative a favore dell'imprenditoria femminile;

          2) A tal fine ciascuna Regione e Provincia autonoma trattiene nelle proprie disponibilità le risorse finanziarie derivanti da revoche ed economie della legge 25 febbraio 1992, n. 215 fino alla quota ad essa spettante ai sensi del comma 1. Le somme residue sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riattribuite al Ministero per lo Sviluppo Economico per le finalità di cui al comma 3;

          3) È istituito, presso il Ministero per lo Sviluppo Economico, un fondo alimentato dalle economie e revoche della legge 25 febbraio 1992, n. 215 restituite ai sensi del comma 2. Il fondo è destinato a compensare le Regioni che non raggi ungono la quota loro spettante ai sensi del comma 1. Le Regioni e le Province Autonome che si sono avvalse dell'articolo 7-quater del decreto legge n. 5/2009, convertito nella Legge n. 33/2009 o dell'articolo 1,. comma 143, della legge n. 220/2010, per quanto riguarda i fondi dell'imprenditoria femminile, possono partecipare al fondo per la quota eccedente l'importo già trattenuto, ai sensi delle suddette disposizioni;

          4) Il Ministero dello Sviluppo Economico provvede annualmente al riparto delle risorse di cui al comma 3 tra le Regione e le Province autonome fino alla quota spettante ovvero in proporzione fino all'esaurimento delle medesime risorse;

          5) Il decreto del Presidente della Repubblica n. 314/2000 è abrogato, fatti salvi i procedimenti amministrativi già avviati.
23. 013. Vaccaro, Bernardo.

      Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Misure in materia di riscossione in materia di: intelligibilità dei ruoli e delle cartelle di pagamento, durata della dilazione di pagamento, tutela dell'attività economica, tutela del contribuente in buona fede, limitazione degli interessi di mora, introduzione del principio del pignoramento parziale, limiti all'espropriazione immobiliare, divieto di pignoramento dei beni strumentali all'esercizio di impresa, responsabilità dei funzionari della riscossione).

      1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 11, comma 1, del sono aggiunte infine le seguenti parole: «, secondo modalità che consentano al debitore la chiara percezione di ciascuna delle componenti»;

          b) all'articolo 25 comma 2, dopo le parole: «redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze» aggiungere le seguenti: «, secondo modalità che consentano al debitore la chiara percezione dell'origine del debito e di ciascuna delle componenti della somma complessivamente dovuta».

      2. All'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 le parole: «settantadue» sono sostituite dalle seguenti «centoventi».
      3. All'articolo 19, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 1-bis sono aggiunti i seguenti:
      1-ter. Nel caso in cui il debitore sia un'impresa, vige il principio della tutela dell'attività economica e la dilazione è automaticamente concessa sino al massimo della sua estensione, salvo non vi sia comprovato pericolo per la riscossione.
      1-quater. Nel caso in cui l'impresa, prima dell'avvio dell'attività di accertamento, spontaneamente dichiari di non essere obiettivamente in grado di ottemperare i propri obblighi fiscali e contributivi, è esclusa l'applicazioni di sanzioni e more, comunque definite».
      4. All'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 le parole: «al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi» con le parole: «al tasso del 4,5 per cento annuo».
      5. Dopo l'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 è aggiunto il seguente:
      62-bis. – (Pignoramento parziale). – 1. Il pignoramento nei confronti di colui il quale vanti un credito certificato nei di una Pubblica amministrazione può avvenire solo per la parte eccedente il credito vantato».
      6. Dopo il comma 3 dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 è aggiunto il seguente:
      3-bis. I beni mobili strumentali all'esercizio di arti, imprese e professioni non sono pignorabili. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero dell'Economia e Finanza, con proprio decreto di natura non regolamentare, definisce i criteri di qualificazione della strumentalità dei beni mobili ai fini della presente disposizione di legge».

      7. L'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 è sostituito dal seguente:
      «Art. 76. – (Espropriazione immobiliare). – 1. L'agente della riscossione può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui si procede supera complessivamente ventimila euro.
      2. Il concessionario non procede all'espropriazione immobiliare se il valore del bene, determinato a norma dell'articolo 79 e diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, è inferiore all'importo indicato nel comma.
      3. Il concessionario può procedere all'espropriazione immobiliare di edifici abitativi destinati ad abitazione principale della persona fisica debitrice e dei beni immobili strumentali all'esercizio di arti, imprese e professioni soltanto per importi superiori al 30 per cento del valore dell'immobile determinato sulla base della Banca Dati dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia del Territorio.
      8. Il Governo provvede altresì ad introdurre disposizioni volte a introdurre e tipizzare, anche mediante modifica del decreto legislativo 13 aprile 1999 n. 112, in materia di riordino del servizio nazionale della riscossione, forme di responsabilità e di risarcimento a carico dei funzionari incaricati della riscossione o degli uffici finanziari per l'emissione di documenti palesemente inesatti, duplicazione e reiterazione di documenti, emissione di atti in tutto o in parte falsi o basati su presupposti non veritieri, comportamenti vessatori e violazioni dei principi dello statuto del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente).
23. 016. Crosetto, Pagano, Marinello.

      Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Misure organizzative per l'accelerazione della spesa comunitaria).

      1. Le amministrazioni statali o le regioni, per il tramite delle stesse, possono stipulare apposite convenzioni, con oneri a carico dei relativi stanziamenti, per la gestione di interventi, di strumenti di ingegneria finanziaria o fondi pubblici di sostegno alle attività produttive, nonché per le attività di assistenza e consulenza in favore delle medesime amministrazioni e delle imprese, e di ogni altra attività connessa e accessoria alle stesse, con soggetti individuati, nel rispetto della vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di aiuti Stato, concorrenza e trasparenza, mediante procedura competitive o affidamento diretto, anche ai sensi dell'articolo 44, lettera b), ii) del Regolamento (CE) n. 1083/2006, al soggetto attualmente operante ai sensi dell'articolo 2, comma 169, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, presso il quale è istituita allo scopo una gestione separata rispetto alle attività svolte per proprio conto.
      2. Il Ministero dell'economia e delle finanze esercita il potere di indirizzo della gestione separata di cui al comma 1 e riferisce annualmente al Parlamento sulle attività e sui risultati conseguiti dalla stessa. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione separata con le modalità di cui all'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono altresì determinati i criteri funzionali, organizzativi e contabili della gestione separata.
23. 017. Pagano.

      Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

Art. 23-bis.
(Sostegno ai distretti industriali della concia, del tessile e delle calzature).

      1. Al fine di assicurare efficace sostegno alle iniziative di rilancio produttivo e di tutela occupazionale, tenuto conto dell'attuale congiuntura economico-finanziaria, per l'anno 2012 una quota non inferiore a 10 milioni di euro delle risorse del Fondo di cui al comma 3 dell'articolo 27 destinate alla prestazione di garanzie ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, è destinata alle imprese operanti nei distretti industriali della concia, del tessile e delle calzature ove siano state realizzate opere di carattere collettivo per lo smaltimento o il riciclo dei rifiuti o per il riciclo e la depurazione di almeno il 95 per cento delle acque ad uso industriale.
23. 019. Lulli.

      Dopo l'articolo 23, inserire il seguente:

Art. 23-bis.
(Sostegno allo sviluppo dell'autoimprenditorialità giovanile e femminile nel Mezzogiorno).

      1. Al fine di sviluppare l'autoimprenditorialità giovanile e femminile, per l'anno 2012 una quota non inferiore a 5 milioni di euro delle risorse destinate all'erogazione del bonus fiscale di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, a valere sul Fondo di cui al comma 3 dell'articolo 27, sono destinate a soggetti pubblici o privati, che accompagnano il nuovo imprenditore investendo nell'avviamento e nel sostegno di progetti di incubazione d'impresa o di acquisizione di un'impresa esistente, che prevedano la formazione dei neoimprenditori, l'avvio e l'accompagnamento nella gestione e nello sviluppo della nuova impresa in un periodo minimo di tre anni e massimo di cinque anni, apportando da 25.000 a 250.000 euro quale capitale di rischio nelle nuove imprese e/o mettendo a disposizione la propria esperienza, reti di conoscenze e servizi.
23. 022. Lulli, Vico, Froner, Colaninno, Fadda, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Zunino.

      Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

      1. Al fine di favorire l'acquisto della prima casa, a partire dal 1o gennaio 2012, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo di garanzia per la copertura dei rischi di insolvenza derivanti dalla stipulazione di mutui da parte di giovani coppie o nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, con priorità per quelli i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Con decreto del Ministro della gioventù, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione normativa, d'intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinati, fermo restando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i criteri per l'accesso al Fondo di garanzia.
      2. Il fondo di garanzia di cui al comma 1 è costituito da beni immobili rientranti nel patrimonio disponibile dello Stato individuati con provvedimento dell'Agenzia del demanio da adottarsi nel termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
23. 023. Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi.

      Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Versamenti alle regioni in conformità alla normativa sul federalismo fiscale).

      1. I proventi del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, nonché i proventi della tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, sono versati per il 90 per cento alle regioni, in conformità a quanto stabilito dalla legge 5 maggio 2009, n. 42 in materia di federalismo fiscale, e ripartiti tra le emittenti locali in base al regolamento che sarà emanato dal Ministro dello sviluppo economico entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore delle legge di conversione del presente decreto-legge.
23. 026. Caparini, Fava, Crosio, Comaroli, Negro, Munerato, Rainieri, Lanzarin, Fugatti, Fedriga, Stucchi, Volpi, Pini, Consiglio, Nicola Molteni, Vanalli.

      Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Misure in favore dell'emittenza locale).

      1. La quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 della Legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, equivalente a 270 milioni di euro, viene ridotta del 44 per cento limitatamente agli anni 2011, 2012 e 2013, mentre verrà riconosciuta interamente a decorrere dal 2014.
      2. Alle emittenti radiotelevisive locali sono riconosciuti, fatte salve le quote ancora da ripartire relative agli anni precedenti, 150 milioni di euro negli anni 2011, 2012 e 2013, e 270 milioni di euro a decorrere dal 2014.
      3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2011, 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 e a 165 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede a valere sul Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del presente decreto.
*23. 04. Pisicchio, Fabbri.

      Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Misure in favore dell'emittenza locale).

      1. La quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 della Legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, equivalente a 270 milioni di euro, viene ridotta del 44 per cento limitatamente agli anni 2011, 2012 e 2013, mentre verrà riconosciuta interamente a decorrere dal 2014.
      2. Alle emittenti radiotelevisive locali sono riconosciuti, fatte salve le quote ancora da ripartire relative agli anni precedenti, 150 milioni di euro negli anni 2011, 2012 e 2013, e 270 milioni di euro a decorrere dal 2014.
      3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2011, 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 e a 165 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede a valere sul Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del presente decreto.
*23. 010. Di Pietro, Zazzera, Borghesi, Cimadoro, Messina, Barbato.

      Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Misure in favore dell'emittenza locale).

      1. La quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 della Legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, equivalente a 270 milioni di euro, viene ridotta del 44 per cento limitatamente agli anni 2011, 2012 e 2013, mentre verrà riconosciuta interamente a decorrere dal 2014.
      2. Alle emittenti radiotelevisive locali sono riconosciuti, fatte salve le quote ancora da ripartire relative agli anni precedenti, 150 milioni di euro negli anni 2011, 2012 e 2013, e 270 milioni di euro a decorrere dal 2014.
      3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2011, 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 e a 165 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede a valere sul Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del presente decreto.
*23. 015. Pugliese, Misiti, Fallica, Grimaldi, Iapicca, Miccichè, Pittelli, Soglia, Stagno D'Alcontres, Terranova.

      Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Misure in favore dell'emittenza locale).

      1. La quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 della Legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, equivalente a 270 milioni di euro, viene ridotta del 44 per cento limitatamente agli anni 2011, 2012 e 2013, mentre verrà riconosciuta interamente a decorrere dal 2014.
      2. Alle emittenti radiotelevisive locali sono riconosciuti, fatte salve le quote ancora da ripartire relative agli anni precedenti, 150 milioni di euro negli anni 2011, 2012 e 2013, e 270 milioni di euro a decorrere dal 2014.
      3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2011, 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 e a 165 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede a valere sul Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del presente decreto.
*23. 021. Losacco, Vico.

      Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Misure in favore dell'emittenza locale).

      1. La quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 della Legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, equivalente a 270 milioni di euro, viene ridotta del 44 per cento limitatamente agli anni 2011, 2012 e 2013, mentre verrà riconosciuta interamente a decorrere dal 2014.
      2. Alle emittenti radiotelevisive locali sono riconosciuti, fatte salve le quote ancora da ripartire relative agli anni precedenti, 150 milioni di euro negli anni 2011, 2012 e 2013, e 270 milioni di euro a decorrere dal 2014.
      3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2011, 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 e a 165 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede a valere sul Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del presente decreto.
*23. 024. Caparini, Fava, Crosio, Comaroli, Negro, Munerato, Rainieri, Lanzarin, Fugatti, Fedriga, Stucchi, Volpi, Pini, Consiglio, Nicola Molteni, Vanalli.

      Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Misure in favore dell'emittenza locali).

      1. La quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 della Legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, equivalente a 270 milioni di euro sino al 2013 e a 300 milioni di euro a decorrere dal 2014, viene ridotta del 44 per cento limitatamente agli anni 2011 e 2012, viene ridotta del 33 per cento limitatamente all'anno 2013, mentre verrà riconosciuta interamente a decorrere dal 2014.
      2. Alle emittenti radiotelevisive locali sono quindi riconosciuti, fatte salve le quote ancora da ripartire relative agli anni precedenti, 150 milioni di euro per gli anni 2011 e 2012, 180 milioni di euro per l'anno 2013 e 300 milioni di euro a decorrere dal 2014.
      3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2011, 40 milioni di euro per l'anno 2012, 70 milioni di euro per l'anno 2013 e a 195 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede a valere sul Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del presente decreto.
**23. 018. Boccia.

      Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Misure in favore dell'emittenza locali).

      1. La quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 della Legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, equivalente a 270 milioni di euro sino al 2013 e a 300 milioni di euro a decorrere dal 2014, viene ridotta del 44 per cento limitatamente agli anni 2011 e 2012, viene ridotta del 33 per cento limitatamente all'anno 2013, mentre verrà riconosciuta interamente a decorrere dal 2014.
      2. Alle emittenti radiotelevisive locali sono quindi riconosciuti, fatte salve le quote ancora da ripartire relative agli anni precedenti, 150 milioni di euro per gli anni 2011 e 2012, 180 milioni di euro per l'anno 2013 e 300 milioni di euro a decorrere dal 2014.
      3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2011, 40 milioni di euro per l'anno 2012, 70 milioni di euro per l'anno 2013 e a 195 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede a valere sul Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del presente decreto.
**23. 09. Di Pietro, Zazzera, Borghesi, Cimadoro, Messina, Barbato.

ART. 24.

      Sostituirlo con il seguente:

Art. 24.
(Contributo tramite credito di imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, è concesso un contributo sotto forma di credito d'imposta del 35 per cento, con un limite massimo pari a 200 mila euro annui ad impresa, del costo aziendale sostenuto per le assunzioni a tempo indeterminato di:

          a) personale in possesso di un dottorato di ricerca universitario conseguito presso una università italiana o estera se riconosciuta equipollente in base alla legislazione vigente in materia;

          b) personale in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico o con vocazione all'internazionalizzazione, di cui all'Allegato 2 al presente decreto, impiegato in attività di Ricerca, Sviluppo o internazionalizzazione finalizzati allo sviluppo di rapporti commerciali con l'estero e attivare relazioni internazionali anche in previsione della partecipazioni a progetti e reti europee e internazionali, come specificato al comma 3. Il credito d'imposta è riservato alle assunzioni di personale in possesso dei titoli accademici previsti alle lettere a) e b) del presente comma.

      2. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta nei quali lo stesso è utilizzato e non è soggetto al limite annuale di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
      3. Il credito d'imposta, di cui alla lettera b) del comma 1, è concesso per il personale impiegato nelle seguenti attività:

          a) lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze anche all'estero sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;

          b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);

          c) acquisizione anche all'estero, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati ad uso commerciale;

          d) realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati ad esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili.

      4. Il diritto a fruire del contributo decade:

          a) se il numero complessivo dei dipendenti è inferiore o pari a quello indicato nel bilancio presentato nel periodo di imposta precedente all'applicazione del presente beneficio fiscale;

          b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese ovvero per il periodo di durata dei progetti nel caso di progetti con durata inferiore al periodo sopra indicato;

          c) nei casi in cui vengano definitivamente accertate violazioni non formali, sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, oppure violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, nonché nei casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale.

      5. Per la gestione della misura di agevolazione di cui al presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, potrà avvalersi, sulla base di apposita convenzione, di società in house ovvero di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalità e le procedure di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
      6. Per fruire del contributo le imprese presentano un'istanza, secondo le modalità che saranno individuate con il decreto di cui al comma 11, al Ministero dello sviluppo economico che concede il contributo nel rispetto del previsto limite di spesa di cui al comma 12.
      7. Qualora sia accertata l'indebita fruizione, anche parziale, del contributo per il verificarsi del mancato rispetto delle condizioni previste dalle presenti disposizioni, il Ministero dello sviluppo economico procede, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
      8. I controlli avvengono sulla base di apposita documentazione contabile certificata da un professionista iscritto al registro dei revisori contabili o dal collegio sindacale. Tale certificazione va allegata al bilancio.
      9. Le imprese non soggette a revisione contabile del bilancio e prive di un collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore dei conti o di un professionista iscritto al registro dei revisori contabili che non abbia avuto, nei tre anni precedenti, alcun rapporto di collaborazione o di dipendenza con l'impresa stessa. Le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile di cui al presente comma sono considerate ammissibili entro un limite massimo di 5 mila euro.
      10. Nei confronti del revisore contabile che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui ai commi 8 e 9 si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.
      11. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono adottate le disposizioni applicative necessarie.
      12. All'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la parola «riassegnate» sono inserite le seguenti: «, per la parte eccedente l'importo di 25 milioni di euro per l'anno 2012 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013,».
      13. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2012 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Al relativo onere si provvede con le risorse rivenienti dal comma 12.
*24. 1.    Bernardo, Gelmini, Saglia, Ravetto.

      Sostituirlo con il seguente:

Art. 24.
(Contributo tramite credito di imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, è concesso un contributo sotto forma di credito d'imposta del 35 per cento, con un limite massimo pari a 200 mila euro annui ad impresa, del costo aziendale sostenuto per le assunzioni a tempo indeterminato di:

          a) personale in possesso di un dottorato di ricerca universitario conseguito presso una università italiana o estera se riconosciuta equipollente in base alla legislazione vigente in materia;

          b) personale in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico o con vocazione all'internazionalizzazione, di cui all'Allegato 2 al presente decreto, impiegato in attività di Ricerca, Sviluppo o internazionalizzazione finalizzati allo sviluppo di rapporti commerciali con l'estero e attivare relazioni internazionali anche in previsione della partecipazioni a progetti e reti europee e internazionali, come specificato al comma 3. Il credito d'imposta è riservato alle assunzioni di personale in possesso dei titoli accademici previsti alle lettere a) e b) del presente comma.

      2. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta nei quali lo stesso è utilizzato e non è soggetto al limite annuale di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
      3. Il credito d'imposta, di cui alla lettera b) del comma 1, è concesso per il personale impiegato nelle seguenti attività:

          a) lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze anche all'estero sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;

          b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);

          c) acquisizione anche all'estero, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati ad uso commerciale;

          d) realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati ad esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili.

      4. Il diritto a fruire del contributo decade:

          a) se il numero complessivo dei dipendenti è inferiore o pari a quello indicato nel bilancio presentato nel periodo di imposta precedente all'applicazione del presente beneficio fiscale;

          b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese ovvero per il periodo di durata dei progetti nel caso di progetti con durata inferiore al periodo sopra indicato;

          c) nei casi in cui vengano definitivamente accertate violazioni non formali, sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, oppure violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, nonché nei casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale.

      5. Per la gestione della misura di agevolazione di cui al presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, potrà avvalersi, sulla base di apposita convenzione, di società in house ovvero di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalità e le procedure di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
      6. Per fruire del contributo le imprese presentano un'istanza, secondo le modalità che saranno individuate con il decreto di cui al comma 11, al Ministero dello sviluppo economico che concede il contributo nel rispetto del previsto limite di spesa di cui al comma 12.
      7. Qualora sia accertata l'indebita fruizione, anche parziale, del contributo per il verificarsi del mancato rispetto delle condizioni previste dalle presenti disposizioni, il Ministero dello sviluppo economico procede, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
      8. I controlli avvengono sulla base di apposita documentazione contabile certificata da un professionista iscritto al registro dei revisori contabili o dal collegio sindacale. Tale certificazione va allegata al bilancio.
      9. Le imprese non soggette a revisione contabile del bilancio e prive di un collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore dei conti o di un professionista iscritto al registro dei revisori contabili che non abbia avuto, nei tre anni precedenti, alcun rapporto di collaborazione o di dipendenza con l'impresa stessa. Le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile di cui al presente comma sono considerate ammissibili entro un limite massimo di 5 mila euro.
      10. Nei confronti del revisore contabile che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui ai commi 8 e 9 si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.
      11. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono adottate le disposizioni applicative necessarie.
      12. All'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la parola «riassegnate» sono inserite le seguenti: «, per la parte eccedente l'importo di 25 milioni di euro per l'anno 2012 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013,».
      13. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2012 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Al relativo onere si provvede con le risorse rivenienti dal comma 12.
*24. 3.    Bernardo, Gelmini, Saglia, Ravetto.

      Sostituirlo con il seguente:

Art. 24.
(Contributo tramite credito di imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, è concesso un contributo sotto forma di credito d'imposta del 35 per cento, con un limite massimo pari a 200 mila euro annui ad impresa, del costo aziendale sostenuto per le assunzioni a tempo indeterminato di:

          a) personale in possesso di un dottorato di ricerca universitario conseguito presso una università italiana o estera se riconosciuta equipollente in base alla legislazione vigente in materia;

          b) personale in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico o con vocazione all'internazionalizzazione, di cui all'Allegato 2 al presente decreto, impiegato in attività di Ricerca, Sviluppo o internazionalizzazione finalizzati allo sviluppo di rapporti commerciali con l'estero e attivare relazioni internazionali anche in previsione della partecipazioni a progetti e reti europee e internazionali, come specificato al comma 3. Il credito d'imposta è riservato alle assunzioni di personale in possesso dei titoli accademici previsti alle lettere a) e b) del presente comma.

      2. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta nei quali lo stesso è utilizzato e non è soggetto al limite annuale di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
      3. Il credito d'imposta, di cui alla lettera b) del comma 1, è concesso per il personale impiegato nelle seguenti attività:

          a) lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze anche all'estero sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;

          b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);

          c) acquisizione anche all'estero, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati ad uso commerciale;

          d) realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati ad esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili.

      4. Il diritto a fruire del contributo decade:

          a) se il numero complessivo dei dipendenti è inferiore o pari a quello indicato nel bilancio presentato nel periodo di imposta precedente all'applicazione del presente beneficio fiscale;

          b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese ovvero per il periodo di durata dei progetti nel caso di progetti con durata inferiore al periodo sopra indicato;

          c) nei casi in cui vengano definitivamente accertate violazioni non formali, sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, oppure violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, nonché nei casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale.

      5. Per la gestione della misura di agevolazione di cui al presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, potrà avvalersi, sulla base di apposita convenzione, di società in house ovvero di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalità e le procedure di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
      6. Per fruire del contributo le imprese presentano un'istanza, secondo le modalità che saranno individuate con il decreto di cui al comma 11, al Ministero dello sviluppo economico che concede il contributo nel rispetto del previsto limite di spesa di cui al comma 12.
      7. Qualora sia accertata l'indebita fruizione, anche parziale, del contributo per il verificarsi del mancato rispetto delle condizioni previste dalle presenti disposizioni, il Ministero dello sviluppo economico procede, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
      8. I controlli avvengono sulla base di apposita documentazione contabile certificata da un professionista iscritto al registro dei revisori contabili o dal collegio sindacale. Tale certificazione va allegata al bilancio.
      9. Le imprese non soggette a revisione contabile del bilancio e prive di un collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore dei conti o di un professionista iscritto al registro dei revisori contabili che non abbia avuto, nei tre anni precedenti, alcun rapporto di collaborazione o di dipendenza con l'impresa stessa. Le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile di cui al presente comma sono considerate ammissibili entro un limite massimo di 5 mila euro.
      10. Nei confronti del revisore contabile che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui ai commi 8 e 9 si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.
      11. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono adottate le disposizioni applicative necessarie.
      12. All'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la parola «riassegnate» sono inserite le seguenti: «, per la parte eccedente l'importo di 25 milioni di euro per l'anno 2012 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013,».
      13. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2012 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Al relativo onere si provvede con le risorse rivenienti dal comma 12.
*24. 4.    Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi.

      Sostituirlo con il seguente:

Art. 24.
(Credito di imposta per la ricerca e sviluppo).

      1. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011, è istituito un credito di imposta riservato a tutte le imprese che, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo con iscrizione a bilancio di almeno 50 mila euro annui di spesa ammissibile.
      2. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovute per il periodo d'imposta in cui le spese di cui ai seguenti commi sono state sostenute; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso.
      3. Sull'ammontare delle spese ammissibili, per le attività di ricerca e sviluppo annuali, si applica un beneficio fiscale del 30 per cento, con un credito d'imposta massimo pari a 600 mila euro.
      4. Sono ammissibili al credito d'imposta le seguenti attività di ricerca e sviluppo:

          a) lavori sperimentali o teorici svolti aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;

          b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c);

          c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili;

          d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali. Non sono ammissibili le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

      5. Ai fini della determinazione del credito d'imposta annuale sono ammissibili le spese di personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo con le seguenti aliquote:

          a) per il personale altamente qualificato in possesso di laurea magistrale a carattere tecnico o scientifico o dottorato in ambito tecnico o scientifico, nuovo assunto a tempo indeterminato o a tempo determinato tramite contratto di apprendistato, fino a 100 per cento del costo sostenuto nell'anno fiscale di riferimento;

          b) per il personale in possesso di laurea magistrale o dottorato diversi da quelli indicati alla lettera a) o di laurea triennale a carattere tecnico o scientifico, ovvero di diploma di Istituto Tecnico Superiore, nuovo assunto a tempo indeterminato o a tempo determinato tramite contratto di apprendistato, fino al 80 per cento del costo sostenuto nell'anno fiscale di riferimento;

          c) per il personale in possesso di diploma quinquennale di istruzione secondaria tecnica o professionale, nuovo assunto a tempo indeterminato o a tempo determinato tramite contratto di apprendistato, fino al 60 per cento del costo sostenuto nell'anno fiscale di riferimento;

          d) per il personale interno e per i nuovi assunti con contratto a progetto con qualifica di cui alle lettere a), b) e c) fino al 50 per cento del costo sostenuto nell'anno fiscale di riferimento.

      6. Sono ammissibili le quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze del 31 dicembre 1988, recante coefficienti di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali impiegati nell'esercizio di attività commerciali, arti e professioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 febbraio 1989, n. 27, S.O., in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto di iva, nel limite massimo del 20 per cento delle spese totali in ricerca e sviluppo dichiarate in bilancio.
      7. I costi della ricerca contrattuale, le competenze tecniche e i brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne, sono ammessi, nel limite massimo del 30 per cento delle spese totali in ricerca e sviluppo dichiarate in bilancio, se riferiti ai soli contratti di servizio e consulenza con soggetti le cui attività siano identificate dai seguenti codici di attività ATECO; M 71.20.10 «collaudi e analisi tecniche di prodotti»; M 72.1 «ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria»; M 74.1 «attività di design specializzate».
      8. Ai fini della determinazione del credito d'imposta nel caso in cui le spese ammissibili calcolate sulle voci di cui ai commi 6 e 7 risultino superiori rispetto alle spese effettive, il beneficio fiscale del 30 per cento si applica alle spese effettive e non alle spese ammissibili.
      9. Per la gestione della misura di agevolazione fiscale di cui al presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, potrà avvalersi della collaborazione di organismi esterni alla pubblica Amministrazione, dotati di esperienza tecnologica ed informatica tale da assicurare per la specificità del servizio richiesto una diffusa operatività sul territorio, mediante strumenti convenzionali con i quali sono regolati i reciproci rapporti nell'ambito della gestione dell'agevolazione fiscale e delle relative modalità attuative.
      10. Per fruire del contributo le imprese presentano un'istanza telematica mediante le modalità tecniche predisposte dal Ministero dello sviluppo economico secondo quanto previsto al comma 15. A seguito dell'emanazione di nuova disciplina comunitaria in tema di ricerca, sviluppo e innovazione, gli adeguamenti a quanto previsto dal presente articolo nonché dalle disposizioni applicative vengono effettuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico.
      11. I controlli sulla corretta fruizione del credito d'imposta da parte delle imprese beneficiarie sono effettuati dall'Agenzia delle Entrate nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo. Qualora siano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine alla ammissibilità di specifiche attività ovvero alla pertinenza e congruità dei costi, la predetta Agenzia delle Entrate potrà rivolgersi alle competenti strutture del Ministero dello sviluppo economico per l'acquisizione delle informazioni necessarie al completamento dell'attività di verifica.
      12. I controlli avvengono sulla base di apposita documentazione contabile certificata da un professionista iscritto al registro dei revisori contabili o dal collegio sindacale. Tale certificazione va allegata al bilancio.
      13. Le imprese non soggette a revisione contabile del bilancio e prive di un collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore dei conti o da un professionista iscritto al registro dei revisori contabili, che non abbia avuto, nei tre anni precedenti, alcun rapporto di collaborazione o di dipendenza con l'impresa stessa. Le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile di cui al presente comma sono considerate ammissibili entro un limite massimo di 5 mila euro.
      14. Nei confronti del revisore contabile che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui ai commi 12 e 13 si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.
      15. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono adottate le disposizioni applicative necessarie.
24. 2.    Gelmini, Romani, Casero.

      Al comma 1 sostituire le parole: sotto forma di credito d'imposta del 35 per cento, con le seguenti: sotto forma di credito d'imposta del 24 per cento, e per le regioni del Mezzogiorno del 50 per cento,.
24. 6.    D'Antoni.

      Al comma 1, sostituire le parole: 200.000 euro con le seguenti: 400.000 euro.

      Conseguentemente, all'articolo 69, al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

          a-bis) quanto a 80 milioni di euro per l'anno 2012 e 160 milioni a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C) allegata alla legge 12 novembre 2012, n. 183.
24. 5.    Garagnani.

      Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

          b) personale in possesso di laurea magistrale indipendentemente dalla disciplina, impiegato in attività di Ricerca e Sviluppo, come specificato al comma 3.

      Conseguentemente, sopprimere l'allegato 2.
24. 7.    Di Biagio, Muro.

      Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente lettera:

          b-bis) personale addetto a mansioni per le quali è richiesto il più elevato grado di perfezionamento nella qualifica professionale di mestiere avente una ventennale esperienza nel settore di impiego.

      Conseguentemente, al comma 1, ultimo periodo, dopo la lettera b) aggiungere: e dei requisiti di cui alla lettera c).
24. 8.    Del Tenno.

      Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

          b-bis) personale in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito umanistico, giuridico ed economico, di cui all'Allegato 2 al presente decreto, impiegato in attività di sviluppo e innovazione dei settori di cui al successivo comma 3-bis.

      Conseguentemente, sostituire, all'ultima alinea, le parole: a) e b) con le parole: a), b) e c).

      Conseguentemente:

          a) all'articolo 24, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
      «3-bis. Il credito d'imposta, di cui alla lettera c) del comma 1, è concesso per il personale impiegato nelle seguenti attività:

          a) in riferimento ai settori del turismo, della cultura, dei beni culturali e ambientali e dello sviluppo locale, può trattarsi di attività in imprese cooperative e consortili del turismo integrato, in imprese che si occupano di gestione dei servizi di accoglienza nei beni culturali ed ambientali, o della progettazione e gestione dei sistemi turistici e degli eventi culturali. Possono ricomprendersi attività finalizzate all'acquisizione di conoscenze avanzate nella pianificazione, promozione, comunicazione, commercializzazione e valutazione di prodotti e sistemi turistici complessi, connettendo imprese e strutture preposte alla salvaguardia e la promozione, anche in ambito internazionale, del patrimonio culturale e paesaggistico. Può trattarsi, altresì, di attività di formazione, connesse alla conservazione e valorizzazione del patrimonio artistico, documentario e monumentale o alla diffusione della cultura storica e letteraria, di operatori del settore turistico e culturale;

          b) in riferimento alle relazioni istituzionali e di promozione territoriale, lavori in imprese, private o del terzo settore, operanti nella progettazione, pianificazione e nella definizione di politiche e programmi di trasformazione e riqualificazione del territorio e dell'ambiente. È ricompresa altresì la gestione dei processi di costruzione delle azioni di governo e delle relative forme di comunicazione;

          c) attività di approfondimento di conoscenze fondamentali nei vari ambiti delle scienze della comunicazione, applicazione dei metodi di gestione dei contenuti, nonché ideazione e realizzazione di sistemi comunicativi integrati e redazione di testi e contenuti, con particolare riferimento ai settori dell'informazione e delle nuove tecnologie multimediali. Nell'ambito delle relazioni internazionali di aziende nazionali, operanti nel settore della cooperazione e degli aiuti allo sviluppo, sono ricomprese attività di consulenza specialistica, anche presso enti pubblici. Può trattarsi altresì di attività legate ai servizi dell'industria culturale e degli istituti di cultura, ivi compresa l'editoria elettronica e digitale specializzata, quali la certificazione di qualità dei prodotti multimediali, la realizzazione e presentazione di beni culturali e attività interculturali;

          d) interventi, azioni e servizi di formazione continua e professionale, in aziende che erogano servizi per le imprese, servizi per l'impiego e socio-educativi, nonché consulenza nella programmazione e gestione di servizi formativi nelle scuole. In tale ambito, sono ricomprese attività di formazione di insegnanti e formatori sui temi relativi alle tecnologie comunicative nei contesti scolastici, e attività di diffusione e promozione dell'uso delle nuove tecnologie;

          e) nel settore della gestione delle risorse umane, sono ricomprese attività di applicazione di metodologie innovative e multimediali che mettano in collegamento l'azienda con le istituzioni scolastiche e universitarie, al fine di facilitare la selezione, e la successiva formazione, delle risorse umane da impiegare;

          f) impiego in imprese e cooperative sociali per la definizione, lo sviluppo e la promozione di iniziative, anche economiche, a rilevanza sociale, con particolare riferimento a quelle attività legate alla promozione e diffusione della legalità e al riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata. In tale ambito, sono ricomprese attività di formazione, di pianificazione, di commercializzazione e di informatizzazione dei beni e servizi prodotti»;

          b) all'articolo 24, comma 13, sostituire le parole: «25 milioni» con le parole: «50 milioni» e le parole: «50 milioni» con le parole: «100 milioni»;

          c) all'allegato 2, aggiungere, infine, le seguenti parole:
      «Lauree magistrali in discipline di ambito umanistico, giuridico ed economico

          LM-1 Lauree Magistrali in Antropologia Culturale ed Etnologia

          LM-2 Lauree Magistrali in Archeologia

          LM-3 Lauree Magistrali in Architettura del Paesaggio

          LM-10 Lauree Magistrali in Conservazione dei Beni Architettonici e Ambientali

          LM-11 Lauree Magistrali in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali

          LM-14 Lauree Magistrali in Filologia Moderna

          LM-15 Lauree Magistrali in Filologia, Letterature e Storia dell'Antichità

          LM-l6 Lauree Magistrali in Finanza

          LM-19 Lauree Magistrali in Informazione e Sistemi Editoriali

          LM-38 Lauree Magistrali in Lingue Moderne per la Comunicazione e la Cooperazione Internazionale

          LM-39 Lauree Magistrali in Linguistica

          LM-43 Lauree Magistrali in Metodologie Informatiche per le Discipline Umanistiche

          LM-48 Lauree Magistrali in Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale

          LM-49 Lauree Magistrali in Progettazione e Gestione dei Sistemi Turistici

          LM-50 Lauree Magistrali in Programmazione e Gestione dei Servizi Educativi

          LM-51 Lauree Magistrali in Psicologia

          LM-52 Lauree Magistrali in Relazioni Internazionali

          LM-56 Lauree Magistrali in Scienze dell'Economia

          LM-57 Lauree Magistrali in Scienze dell'Educazione degli Adulti e della Formazione Continua

          LM-59 Lauree Magistrali in Scienze della Comunicazione Pubblica, d'Impresa e Pubblicità

          LM-62 Lauree Magistrali in Scienze della Politica

          LM-63 Lauree Magistrali in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni

          LM-64 Lauree Magistrali in Scienze delle Religioni

          LM-65 Lauree Magistrali in Scienze dello Spettacolo e Produzione Multimediale

          LM-76 Lauree Magistrali in Scienze Economiche per l'Ambiente e la Cultura

          LM-77 Lauree Magistrali in Scienze Economico-Aziendali

          LM-78 Lauree Magistrali in Scienze Filosofiche

          LM-81 Lauree Magistrali in Scienze per la Cooperazione allo Sviluppo

          LM-83 Lauree Magistrali in Scienze Statistiche Attuariali e Finanziarie

          LM-84 Lauree Magistrali in Scienze Storiche

          LM-85 Lauree Magistrali in Scienze Pedagogiche

          LM-87 Lauree Magistrali in Servizio Sociale e Politiche Sociali

          LM-88 Lauree Magistrali in Sociologia e Ricerca Sociale

          LM-89 Lauree Magistrali in Storia dell'Arte

          LM-90 Lauree Magistrali in Studi Europei

          LM-92 Lauree Magistrali in Teorie della Comunicazione

          LM-93 Lauree Magistrali in Teorie e Metodologie dell'E-Learning e della Media Education

          LM-94 Lauree Magistrali in Traduzione Specialistica e Interpretariato».
24. 9.    Picierno.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

      1-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto altresì alle imprese che assumono in carico gli oneri derivanti dall'attribuzione dei contratti ai ricercatori universitari a norma dell'articolo 18 comma 3 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.
24. 11.    Anna Teresa Formisano, Galletti, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

      Al comma 4, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

          b-bis) per ciascun lavoratore per il quale si usufruisce del credito d'imposta, trascorsi 5 anni dall'assunzione.
24. 12.    Cimadoro, Messina, Barbato, Borghesi.

      Al comma 4, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

          d) se l'impresa delocalizza all'estero l'intero o una parte del proprio processo produttivo nei cinque anni successivi al periodo di imposta nel quale ha goduto del credito».
24. 13.    Fugatti, Fava, Torazzi, Montagnoli, Forcolin, Comaroli.

      Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
      9-bis. Per i soggetti non tenuti alla redazione del bilancio sono definite le condizioni per l'accertamento del limite delle spese sostenute per la ricerca e lo sviluppo, con il decreto di cui al successivo comma 11.
**24. 14.    Delfino, Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

      Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
      9-bis. Per i soggetti non tenuti alla redazione del bilancio sono definite le condizioni per l'accertamento del limite delle spese sostenute per la ricerca e lo sviluppo, con il decreto di cui al successivo comma 11.
**24. 15.    Santori.

      Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
      9-bis. Per i soggetti non tenuti alla redazione del bilancio sono definite le condizioni per l'accertamento del limite delle spese sostenute per la ricerca e lo sviluppo, con il decreto di cui al successivo comma 11.
**24. 16.    Romani.

      Al comma 11, dopo le parole: di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, inserire le seguenti: il Ministero dell'ambiente, tutela del territorio e del mare, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali,.
*24. 21.    Santori.

      Al comma 11, dopo le parole: di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, inserire le seguenti: il Ministero dell'ambiente, tutela del territorio e del mare, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali,.
*24. 17.    Romani.

      Al comma 11, dopo le parole: di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, inserire le seguenti: il Ministero dell'ambiente, tutela del territorio e del mare, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali,.
*24. 20.    Delfino, Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

      Al comma 11, aggiungere infine il seguente periodo:
      «L'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato da parte dell'impresa deve avvenire a partire dal giorno della presentazione dell'istanza e non oltre il quindicesimo giorno successivo alla comunicazione telematica della concessione del contributo. L'impresa invia, mediante comunicazione telematica, al Ministero dello sviluppo economico la prova dell'avvenuta assunzione, entro 30 giorni dalla comunicazione della concessione del contributo,».
24. 18. Cimadoro, Borghesi, Messina, Barbato.

      Al comma 11, aggiungere infine il seguente periodo:
      «Le istanze di ammissione al beneficio e l'eventuale documentazione da allegare sono trasmesse dalle imprese esclusivamente in via telematica, mediante servizi di posta certificata».
24. 19. Cimadoro, Borghesi, Messina, Barbato.

      Dopo il comma 12, inserire il seguente:

          12-bis. Una quota pari al 50 per cento delle risorse stanziate è destinata al credito d imposta per le micro e le piccole imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361 della Commissione Europea».
**24. 22. Fava, Comaroli, Torazzi, Montagnoli, Fugatti, Forcolin.

      Dopo il comma 12, inserire il seguente:

          12-bis. Una quota pari al 50 per cento delle risorse stanziate è destinata al credito d imposta per le micro e le piccole imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361 della Commissione Europea».
**24. 23. Romani.

      Dopo il comma 12, inserire il seguente:

          12-bis. Una quota pari al 50 per cento delle risorse stanziate è destinata al credito d imposta per le micro e le piccole imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361 della Commissione Europea».
**24. 24. Froner, Baretta.

      Dopo il comma 12, inserire il seguente:

          12-bis. Una quota pari al 50 per cento delle risorse stanziate è destinata al credito d imposta per le micro e le piccole imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361 della Commissione Europea».
**24. 25. Marsilio.

      Dopo il comma 12, inserire il seguente:

          12-bis. Una quota pari al 50 per cento delle risorse stanziate è destinata al credito d imposta per le micro e le piccole imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361 della Commissione Europea».
**24. 26. Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri, Poli, Delfino.

      Dopo il comma 12, inserire il seguente:

          12-bis. Una quota pari al 50 per cento delle risorse stanziate è destinata al credito d imposta per le micro e le piccole imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361 della Commissione Europea».
**24. 27. Milanato.

      Dopo il comma 12, inserire il seguente:

          12-bis. Una quota pari al 50 per cento delle risorse stanziate è destinata al credito d imposta per le micro e le piccole imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361 della Commissione Europea».
**24. 28. Abrignani.

      Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:
      13-bis. Nel caso in cui l'istanza presentata dall'impresa non venga accolta a causa dell'esaurimento delle risorse di cui al comma 13, 11 Ministero dello sviluppo economico inserisce l'istanza in un elenco, ordinato secondo un criterio temporale di presentazione, e ne da comunicazione all'impresa per via telematica. Nel momento in cui si rendano disponibili altre o nuove risorse per il riconoscimento del contributo di cui ai comma , il Ministero lo concede prioritariamente alle imprese di cui al periodo precedente che possano dimostrare di aver proceduto all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato del personale di cui all'istanza, successivamente alla comunicazione di cui al periodo precedente. In tal caso non si applica il comma 4, lettera b) se il contratto è in essere, rispettivamente, da tre o più anni, ovvero da due o più anni. L'impresa usufruisce del contributo a decorre dal periodo di imposta in cui avviene il riconoscimento da parte del Ministero.
      13-ter. Nei casi di cui al comma 13-bis, il contributo è riconosciuto, altresì, all'impresa che dimostri di aver proceduto all'assunzione, con contratto di lavoro diverso da quello a tempo indeterminato, del lavoratore di cui all'istanza non accolta per esaurimento delle risorse di cui al comma 13, a condizione che il contratto di lavoro sia trasformato in subordinato a tempo indeterminato a decorrere dalla data di riconoscimento del beneficio,.
24. 29. Cimadoro, Borghesi, Messina, Barbato.

      Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
      13-bis. Onde favorire la ripresa economica e garantire il mantenimento dei livelli occupazionali nelle zone colpite dal sisma dei giorni 20 e 29 maggio 2012, una quota pari a 2 milioni di euro per l'anno 2012 e 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al precedente comma 13, è riservata ad assunzioni da parte di imprese che abbiano la sede o unità locali nei territori dei comuni identificati dal comma 1, articolo 1 del DL 74/2012, anche in deroga a quanto previsto ai commi 1 e 3, secondo specifiche modalità da individuarsi con il provvedimento di cui al precedente comma 1.
24. 30. Marchignoli, Lenzi.

      Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

          13-bis. Onde decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 dopo l'articolo 59 è aggiunto il seguente:

Art. 59-bis.
(Potenziamento servizi di somministrazione per l'occupazione giovanile).

      1. All'articolo 1, comma 9, lettera b), capoverso 1-bis della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo le parole: non è richiesto aggiungere nel caso di utilizzo di lavoratori assunti dal soggetto somministratore con contratto a tempo indeterminato, nonché.
24. 31. Marinello.

      All'allegato 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

          Lm 43 Metodologie informatiche per le discipline umanistiche

          Lm 92 Teorie della comunicazione

          Lm 93 Teorie e metodologie dell’e learning e della media education.
24. 32. Rosato.

      Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

Art. 24-bis.
(Contributo tramite credito di imposta per le nuove assunzioni di giovani lavoratori).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e fino al 31 dicembre 2013, a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, è concesso un contributo sotto forma di credito d'imposta del 25%, con un limite massimo pari a 200 mila euro annui ad impresa, del costo aziendale sostenuto per le assunzioni a tempo indeterminato di personale residente di cittadinanza italiana con meno di 35 anni di età al momento dell'assunzione.
      2. Il eredito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative a, periodi d'imposta nei quali lo stesso è utilizzato e non è soggetto al limito annuale di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 o 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente delta Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, e successive modificazioni.
      3. Il diritto a fruire del contributo decade:

          a) se il numero complessivo dei dipendenti è inferiore o pari a quello indicato nel bilancio presentato nel periodo di imposta precedente all'applicazione del presente beneficio fiscale,

          b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese,

          c) nei casi in cui vengano definitivamente accertate violazioni non formali, sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, oppure violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, nonché nei casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale,

          d) se l'impresa delocalizza all'estero l'intero o una parte del proprio processo produttivo nei cinque anni successivi al periodo di imposta nel quale ha goduto del credito.

      4. Per la gestione della misura di agevolazione di cui al presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, potrà avvalersi, sulla base di apposita convenzione, di società in house ovvero di Società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalità e le procedure di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
      5. Per fruire del contributo le imprese presentano un'istanza, secondo le modalità che saranno individuale con il decreto di cui al comma 10, al Ministero dello Sviluppo economico che concede il contributo nel rispetto del previsto limite di spesa di cui al comma 11.
      6. Qualora sia accertata l'indebita fruizione, anche parziale, del contributo per il verificarsi del mancato rispetto delle condizioni previste dalle presenti disposizioni, il Ministero dello sviluppo economico procede, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
      7. I controlli avvengono sulla base di apposita documentazione contabile certificata da un professionista iscritto al registro dei revisori contabili o dal collegio sindacale tale certificazione va allegata al bilancio.
      8. Le imprese non soggette a revisione contabile del bilancio e prive di un collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione di un revisore dei conti o di un professionista iscritto al registro dei revisori contabili che non abbia avuto, nei tre anni precedenti, alcun rapporto di collaborazione odi dipendenza con l'impresa stessa Le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile di cui al presente comma sono considerate ammissibili entro un limite massimo di 5 mila euro.
      9. Nei confronti del revisore contabile che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui ai commi 7 e 8 si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.
      10. Con successivo decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono adottate le disposizioni applicative necessarie.
      11. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2012 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

      Conseguentemente all'articolo 31, dopo il comma 5, inserire il seguente:

          5-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2013, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie «money transfer» ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari al 2 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 5 euro. L'imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati dai cittadini dell'Unione europea nonché per quelli effettuati verso i Paesi dell'Unione europea. Sono esentati i trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale».
24. 01. Fugatti, Torazzi, Montagnoli, Forcolin, Comaroli, Fava.

      Dopo l'articolo 24 inserire il seguente:

Art. 24-bis.
(Rafforzamento patrimoniale dei Confidi).

      1. All'articolo 1, comma 134, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modifiche:

          a) alla fine del primo periodo in Fine è aggiunto il seguente periodo: «alla data del 30 giugno 2007» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2012»;

          b) dopo le parole: «di competenza dell'assemblea ordinaria» sono inserite le parole: «I contributi pubblici ricevuti a qualunque titolo, anche successivamente al 31 dicembre 2012, se non già computati nel patrimonio ai sensi del presente comma, possono comunque essere portati in apposita riserva costituente il patrimonio netto dei Confidi, tramite delibera del Consiglio di Amministrazione ovvero del Consiglio di Gestione e di Sorveglianza, da comunicare all'ente erogante, avverso la quale questi può opporsi entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.»
24. 03. Milanato.

      Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

Art. 24-bis.
(Ulteriori misure per il sostegno all'occupazione).

      1. Alla legge 28 giugno 2012, n. 92 in materia di «Riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita» sono apportate le seguenti modifiche:

          a) all'articolo 2 (Ammortizzatori sociali), al comma 29, lettera b), della legge n. 92/2012, le parole: «entro il 31 dicembre 2011» sono soppresse;

          b) all'articolo 2 (Ammortizzatori sociali), al comma 29, della Legge 92/2012, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: «e) ai contratti a termine attivati in stretta correlazione con l'avvio di nuove attività ovvero di nuovi progetti o aperture».
24. 04. Antonino Foti.

      Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

Art. 24-bis.
(Ulteriori misure per il sostegno all'occupazione).

      1. Alla legge 28 giugno 2012, n. 92 in materia di «Riforma del mercato del lavoro in uno prospettiva di crescita» sono apportate le seguenti modifiche:

          a) all'articolo 2 (Ammortizzatori sociali), al comma 29, lettera b), della legge 92/2012, le parole: «entro il 31 dicembre 2011» sono soppresse;

          b) all'articolo 2 (Ammortizzatori sociali), al comma 29, della Legge 92/2012, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: «e) ai contratti a termine attivati in stretta correlazione con l'avvio di nuove attività ovvero di nuovi progetti o aperture.
24. 05. Bernardo.

      Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

Art. 24-bis.

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, per l'anno 2012 alle imprese di qualsiasi forma giuridica che hanno un volume d'affari non superiore a due milioni di euro annui è riconosciuto un credito d'imposta pari al 50 per cento del valore degli investimenti in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature.
      2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è concesso per la durata di dodici mesi solo se costituisce incremento della base occupazionale dell'impresa.
      3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione dei commi 1 e 2.
      4. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2012. Al relativo onere si provvede con le risorse del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,.
24. 06. Gioacchino Alfano.

      Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

      1. Con decorrenza dal 2013, nell'ambito dei programmi Erasmus di cooperazione universitaria, agli studenti universitari che trascorrono almeno dodici mesi all'estero, è riconosciuto un credito di imposta pari a 1.000 euro per ciascuna mensilità, da utilizzare per attività di lavoro autonomo entro due anni dalla data del conseguimento del titolo di laurea magistrale.
      2. Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con decreto da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, individua le modalità di erogazione del credito di imposta di cui al comma 1.
      3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante l'aumento di 1 euro dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76 e successive modificazioni.
24. 09. Vaccaro, Mosca.

      Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Misure per promuovere l'occupazione e l'emersione del lavoro irregolare).

      1. Al fine di procedere alla regolarizzazione e al riallineamento retributivo e contributivo di rapporti di lavoro non risultanti da scritture o da altra documentazione obbligatoria, i datori di lavoro possono presentare, nelle sedi dell'INPS territorialmente competenti, entro il 30 settembre 2012, apposita istanza ai sensi del comma 2.
      2. L'istanza di cui al comma 1 può essere presentata esclusivamente dai datori di lavoro che abbiano proceduto alla stipula di un accordo aziendale ovvero territoriale, nei casi in cui nelle aziende non siano presenti le rappresentanze sindacali o unitarie, con le organizzazioni sindacali aderenti alle associazioni nazionali comparativamente più rappresentative finalizzato alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro di cui al comma 1. Nell'istanza il datore di lavoro indica le generalità dei lavoratori che intende regolarizzare ed i rispettivi periodi oggetto di regolarizzazione, comunque non anteriori ai cinque anni precedenti alla data di presentazione dell'istanza medesima.
      3. L'accordo sindacale di cui al comma 2, da allegare all'istanza, disciplina la regolarizzazione dei rapporti di lavoro mediante la stipula di contratti di lavoro subordinato e promuove la sottoscrizione di atti di conciliazione individuale che producono, nel rispetto della procedura dettata dalla normativa vigente, l'effetto conciliativo di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile con riferimento ai diritti di natura retributiva, e a quelli ad essi connessi e conseguenti derivanti dai fatti descritti nella istanza di regolarizzazione e per i periodi in essa indicati, nonché ai diritti di natura risarcitoria per i periodi medesimi.
      4. Ai fini del comma 1 si applica il termine di prescrizione quinquennale per i periodi di mancata contribuzione precedenti al periodo oggetto di regolarizzazione di cui al comma 2. L'accesso alla procedura di cui al presente articolo è consentito anche ai datori di lavoro che non siano stati destinatari di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi concernenti il pagamento dell'onere contributivo ed assicurativo evaso o le connesse sanzioni amministrative. Gli effetti di tali provvedimenti sono comunque sospesi fino al completo assolvimento degli obblighi di cui al comma 3. In ogni caso l'accordo sindacale di cui al comma 3 comprende la regolarizzazione delle posizioni di tutti i lavoratori per i quali sussistano le stesse condizioni dei lavoratori la cui posizione sia stata oggetto di accertamenti ispettivi.
      5. All'adempimento degli obblighi contributivi e assicurativi a carico del datore di lavoro relativi ai rapporti di lavoro oggetto della procedura di regolarizzazione si provvede mediante il versamento di una somma pari a due terzi di quanto dovuto tempo per tempo alle diverse gestioni assicurative relative ai lavoratori dipendenti secondo le seguenti modalità: a) versamento all'atto dell'istanza di una somma pari ad un quinto del totale dovuto; «b) per la parte restante, pagamento in sessanta rate mensili di pari importo senza interessi. I lavoratori sono comunque esclusi dal pagamento della parte di contribuzione a proprio carico. La misura del trattamento previdenziale relativa ai periodi oggetto di regolarizzazione è determinata in proporzione alle quote contributive effettivamente versate.
      6. Il versamento della somma di cui al comma 4 comporta l'estinzione dei reati previsti da leggi speciali in materia di versamenti di contributi e premi, nonché di obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connesso alla denuncia e il versamento dei contributi e dei premi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nonché all'articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in materia di sgravi degli oneri sociali.
      7. Nei confronti dei datori di lavoro che hanno presentato l'istanza di regolarizzazione di cui al comma 1, per la durata di un anno a decorrere dalla data di presentazione, sono sospese le eventuali ispezioni e verifiche da parte degli organi di controllo e vigilanza nelle materie oggetto della regolarizzazione, ad esclusione di quelle concernenti la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori Resta ferma la facoltà dell'organo ispettivo di verificare la fondatezza di eventuali elementi nuovi che dovessero emergere nelle materie oggetto della regolarizzazione, al fine dell'integrazione della regolarizzazione medesima da parte del datore di lavoro. L'efficacia estintiva di cui al comma 6 resta condizionata al completo adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.
      8. Le agevolazioni contributive di cui al comma 5 sono temporaneamente sospese nella misura del 50 per cento e definitivamente concesse al termine di ogni anno di lavoro prestato regolarmente dà parte dei lavoratori di cui al comma 3.
      9. La concessione delle agevolazioni di cui al comma 5 resta condizionata al mantenimento in servizio del lavoratore per un periodo non inferiore a ventiquattro mesi dalla regolarizzazione del rapporto di lavoro, salve le ipotesi di dimissioni o di licenziamento per giusta causa.
      10. Ferma restando l'attività di natura istruttoria di spettanza dell'INPS, il direttore della direzione provinciale del lavoro, congiuntamente ai direttori provinciali dell'INPS, dell'INAIL e degli altri enti previdenziali, nell'ambito del coordinamento di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, adottano i provvedimenti di accoglimento delle istanze di cui al comma 1, previa, ove necessario, richiesta di integrazione della documentazione prodotta.
24. 012. Lulli.

      Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Rafforzamento patrimoniale dei Confidi).

      1. All'articolo 1, comma 134, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni;

          a) al primo periodo le parole: «alla data del 30 giugno 2007» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2012»;

          b) dopo le parole: «di competenza dell'assemblea ordinaria.» sono inserite le seguenti: «I contributi pubblici ricevuti a qualunque titolo, anche successivamente al 31 dicembre 2012, se non già computati nel patrimonio ai sensi del presente comma, possono comunque essere portati in apposita riserva costituente il patrimonio netto dei Confidi, tramite delibera del Consiglio di Amministrazione ovvero del Consiglio di Gestione e di Sorveglianza, da comunicare all'ente erogante, avverso la quale questi può opporsi entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa».
24. 013. Froner, Baretta.

      Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Modifiche all'articolo 61 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276).

      1. Dopo il comma 3 dell'articolo 61 del D.Lgs 10 settembre 2003, n. 276 è aggiunto il seguente comma:

          3-bis. Sono disciplinabili mediante la tipologia contrattuale, in deroga a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, le prestazioni lavorative con le seguenti caratteristiche:

          a) che siano connotate da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell'esercizio concreto di attività;

          b) che siano state certificate da uno degli organi di certificazione di cui all'articolo 76;

          c) per l'esercizio delle quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi qualificati e professionali, secondo determinati requisiti e condizioni.

      2. La ricognizione delle predette attività è demandata ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanarsi, in fase di prima applicazione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 63, il compenso corrisposto ai collaboratori deve essere integralmente proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito e deve tener conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo.
24. 014. Mariarosaria Rossi.

      Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Modifiche all'articolo 61 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276).

      1. Dopo il comma 3 dell'articolo 61 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 è aggiunto il seguente comma:

          3-bis. Sono disciplinabili mediante la tipologia contrattuale di cui al presente articolo, in deroga a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione svolti nell'ambito delle attività operative telefoniche offerte dai call center purché siano:

          a) in ogni caso idonee a configurare un risultato, determinato nei suoi contenuti qualificanti, che l'operatore telefonico assume l'obbligo di eseguire entro un termine prestabilito e con possibilità di autodeterminare il ritmo di lavoro;

          b) svolte nel quadro di campagne nelle quali il compito assegnato al collaboratore è prevalentemente quello di rendersi attivo nel contattare, per un arco di tempo predeterminato, l'utenza di un prodotto o servizio riconducibile ad un singolo committente;

          c) che siano certificate da uno degli organi di certificazione di cui all'articolo 76;

      In tale caso, in deroga a quanto previsto dall'articolo 63, il compenso corrisposto ai collaboratori deve essere integralmente proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito e deve tener conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo.
24. 015. Mariarosaria Rossi.

      Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Rafforzamento patrimoniale dei Confidi).

      1. All'articolo 1, comma 134, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modifiche:

          a) alla fine del primo periodo in fine è aggiunto il seguente periodo «alla data del 30 giugno 2007» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2012»;

          b) dopo le parole: «di competenza dell'assemblea ordinaria.» sono inserite le parole: «I contributi pubblici ricevuti a qualunque titolo, anche successivamente al 31 dicembre 2012, se non già computati nel patrimonio ai sensi del presente comma, possono comunque essere portati in apposita riserva costituente il patrimonio netto dei Confidi, tramite delibera del Consiglio di Amministrazione ovvero del Consiglio di Gestione e di Sorveglianza, da comunicare all'ente erogante, avverso la quale questi può opporsi entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.»
**24. 016. Marsilio.

      Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Rafforzamento patrimoniale dei Confidi).

      1. All'articolo 1, comma 134, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modifiche:

          a) alla fine del primo periodo in fine è aggiunto il seguente periodo: «alla data del 30 giugno 2007» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2012»;

          b) dopo le parole: «di competenza dell'assemblea ordinaria» sono inserite le parole: «I contributi pubblici ricevuti a qualunque titolo, anche successivamente al 31 dicembre 2012, se non già computati nei patrimonio al sensi del presente Gomma, possono comunque essere portati in apposita riserva costituente il patrimonio netto dei Confidi, tramite delibere del Consiglio di Amministrazione ovvero del Consiglio di Gestione e di Sorveglianza, da comunicare all'ente erogante, avverso la quale questi può opporsi entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa».
24. 021. Fava, Torazzi, Montagnoli, Fugatti, Forcolin, Comaroli.

      Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

Art. 24-bis.
(Rafforzamento patrimoniale dei Confidi).

      1. All'articolo 1, comma 134, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modifiche:

          a) alla fine del primo periodo in fine è aggiunto il seguente periodo: «alla data del 30 giugno 2007» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2012»;

          b) dopo le parole: «di competenza dell'assemblea ordinaria.» sono inserite le parole: «I contributi pubblici ricevuti a qualunque titolo, anche successivamente al 31 dicembre 2012, se non già computati nel patrimonio ai sensi del presente comma, possono comunque essere portati in apposita riserva costituente il patrimonio netto dei Confidi, tramite delibera del Consiglio di Amministrazione ovvero del Consiglio di Gestione e di Sorveglianza, da comunicare all'ente erogante, avverso la quale questi può opporsi entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa,.
*24. 07. Abrignani.

      Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

Art. 24-bis.
(Rafforzamento patrimoniale dei Confidi).

      1. All'articolo 1, comma 134, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modifiche:

          a) alla fine del primo periodo in fine è aggiunto il seguente periodo: «alla data del 30 giugno 2007» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2012»;

          b) dopo le parole: «di competenza dell'assemblea ordinaria.» sono inserite le parole: «I contributi pubblici ricevuti a qualunque titolo, anche successivamente al 31 dicembre 2012, se non già computati nel patrimonio ai sensi del presente comma, possono comunque essere portati in apposita riserva costituente il patrimonio netto dei Confidi, tramite delibera del Consiglio di Amministrazione ovvero del Consiglio di Gestione e di Sorveglianza, da comunicare all'ente erogante, avverso la quale questi può opporsi entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa,.
*24. 020. Romani, Casero.

      Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

Art. 24-bis.
(Rafforzamento patrimoniale dei Confidi).

      1. All'articolo 1, comma 134, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modifiche:

          a) alla fine del primo periodo in fine è aggiunto il seguente periodo: «alla data del 30 giugno 2007» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2012»;

          b) dopo le parole: «di competenza dell'assemblea ordinaria.» sono inserite le parole: «I contributi pubblici ricevuti a qualunque titolo, anche successivamente al 31 dicembre 2012, se non già computati nel patrimonio ai sensi del presente comma, possono comunque essere portati in apposita riserva costituente il patrimonio netto dei Confidi, tramite delibera del Consiglio di Amministrazione ovvero del Consiglio di Gestione e di Sorveglianza, da comunicare all'ente erogante, avverso la quale questi può opporsi entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa,.
*24. 08. Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri, Poli, Delfino.

      Dopo l'articolo 24 inserire il seguente:

Art. 24-bis.

      1. All'articolo 1 del Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 sono apportate le seguenti modifiche:

          a) al comma 1, le parole: «per gli anni 2011 e 2012,» sono sostituite con le seguenti: «per il quadriennio 2011-2014,»;

          b) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «il credito di imposta compete in tre quote annuali per l'importo percentuale che eccede la media degli investimenti in ricerca effettuati nel triennio 2008-2010 a decorrere da ciascuno degli anni 2011 e 2012 e per l'importo percentuale che eccede la media degli investimenti in ricerca effettuati nel triennio 2010-2012 a decorrere da ciascuno degli anni 2013 e 2014»;

          c) al comma 3, lettera b), punto 1), sostituire le parole: «31 dicembre 2012», con le seguenti: «31 dicembre 2014»;

          d) al comma 5, sostituire le parole: «e di 91 milioni di euro per l'anno 2014.», con le seguenti: «, e di 91 milioni di euro per l'anno 2014, 90 milioni di euro per l'anno 2015 e 90 milioni di euro per l'anno 2016.»

      2. All'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la parola: «riassegnate» sono inserite le seguenti: «, per la parte eccedente l'importo di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015,».
      3. Ai maggiori oneri derivanti dal comma i del presente articolo, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2015 e 90 milioni di euro per l'anno 2016 si provvede:

          per 50 milioni per l'anno 2015 e 50 milioni per l'anno 2016, con le risorse rivenienti dal comma 2;

          per 20 milioni per l'anno 2015 e 20 milioni per l'anno 2016 a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni in materia di giochi pubblici e di modifica dell'aliquota di base dell'accisa sui tabacchi lavorati, di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

          per 20 milioni per l'anno 2015 e 20 milioni per l'anno 2016, mediante riduzione lineare delle voci di spesa indicate nell'elenco allegato alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, ad esclusione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini delle successive riduzioni, è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibili le predette somme. Le amministrazioni potranno proporre variazioni compensative, anche relative a missioni diverse, tra gli accantonamenti interessati nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica.»
24. 017. Gelmini.

      Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

      1. Ai datori di lavoro che, entro trentasei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato lavoratori o Lavoratrici di età superiore ai 40 anni che si trovino in stato di disoccupazione da almeno 12 mesi ovvero di età superiore al 50 anni che si trovino in stato di disoccupazione da almeno 24 mesi, o ancora iscritti nelle liste di mobilità di cui alla legge n. 223/1991, è concesso, nel periodo d'imposta in corso alla data di avvio del contratto di lavoro e nei due periodi successivi, un credito d'imposta che non concorre alla formazione del reddito imponibile e vale ai fini del versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società, dell'imposta regionale sulle attività produttive dell'imposta sul valore aggiunto e delle ritenute alla fonte operate.
      2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è pari al 25 per cento dei redditi di lavoro dipendente corrisposti ai soggetti di cui al medesimo comma 1. Il credito d'imposta che compete a, soli fini del versamento delle imposte di cui al citato comma 1 non è rimborsabile; esso non limita, comunque, il diritto al rimborso di imposte ad altro titolo spettante».
24. 018. Fedriga, Fugatti, Caparini, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Forcolin.

      Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Incentivi per la conversione dei rapporti di lavoro a termine).

      1. In via sperimentale e per un triennio a decorrere dalla data di entrata io vigore della presente legge, la quota di contribuzione a carico dei datori di lavoro che, entro dodici mesi dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge, proceda alla trasformazione a tempo indeterminato di contratti di lavoro precedentemente costituiti a termine e non ancora scaduti, è pari a quella prevista dagli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1995, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni.»
24. 019. Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Fugatti, Forcolin.

      Dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

      1. Al Testo Unico del 26 ottobre 1995, n. 504 sono apportate le seguenti modifiche:

Tabella A («Impieghi degli oli minerali che comportano l'esenzione dell'accisa o l'applicazione di una aliquota ridotta, sotto l'osservanza delle norme prescritte.»).

      Dopo il punto 12 della Tabella A del Testo Unico del 26 ottobre 1995 n. 504 è aggiunto il punto 12-bis:

          «Azionamento delle autovetture di proprietà degli agenti e rappresentanti di commercio e dei soggetti che svolgono attività di promozione finanziaria, benzina: euro 422,52 per 1.000 litri; gasolio: euro 355,92 per 1000 litri; gas di petrolio liquefatti (GPL) 60 per cento aliquota normale; gas naturale 60 per cento aliquota normale. L'agevolazione è concessa entro i seguenti quantitativi giornalieri presumendo, in caso di alimentazione promiscua a benzina e GPL o gas naturale, un consumo di GPL o gas naturale pari al 70 per cento del consumo totale: a) litri 15 o metri cubi 15 relativamente al gas metano per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti; b) litri li o metri cubi li relativamente al gas metano per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, ma non a 500.000 abitanti; c) litri 8 o metri cubi relativamente al gas metano per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione di 100.000 abitanti o meno.» Al punto 13 dopo le parole: «... le autoambulanze» sono inserire le seguenti: «e per quelle di proprietà degli agenti e rappresentanti di commercio e dei soggetti che svolgono attività di promozione finanziaria, ...»; dopo le parole: «... di cui ai punti 12» sono inserite le seguenti: «, 12-bis». Al punto 13 è aggiunto il seguente periodo: «Le agevolazioni previste per le autovetture di proprietà degli agenti e rappresentanti di commercio e dei soggetti che svolgono attività di promozione finanziaria di cui al punto 12-bis sono concesse ai soli soggetti proprietari regolarmente iscritti all'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio, ENASARCO, già riconosciuto con regio decreto del 6 giugno 1939, n. 1305 di cui all'articolo 1 della legge 2 febbraio 1973, n. 12.».
**24. 022. Abrignani.

      Dopo il punto 12 della Tabella A del Testo Unico del 26 ottobre 1995 n. 504 è aggiunto il punto 12-bis:

          «Azionamento delle autovetture di proprietà degli agenti e rappresentanti di commercio e dei soggetti che svolgono attività di promozione finanziaria, benzina: euro 422,52 per 1.000 litri; gasolio: euro 355,92 per 1000 litri; gas di petrolio liquefatti (GPL) 60 per cento aliquota normale; gas naturale 60 per cento aliquota normale. L'agevolazione è concessa entro i seguenti quantitativi giornalieri presumendo, in caso di alimentazione promiscua a benzina e GPL o gas naturale, un consumo di GPL o gas naturale pari al 70 per cento del consumo totale: a) litri 15 o metri cubi 15 relativamente al gas metano per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti; b) litri li o metri cubi li relativamente al gas metano per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, ma non a 500.000 abitanti; c) litri 8 o metri cubi relativamente al gas metano per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione di 100.000 abitanti o meno.» Al punto 13 dopo le parole: «... le autoambulanze» sono inserire le seguenti: «e per quelle di proprietà degli agenti e rappresentanti di commercio e dei soggetti che svolgono attività di promozione finanziaria, ...»; dopo le parole: «... di cui ai punti 12» sono inserite le seguenti: «, 12-bis». Al punto 13 è aggiunto il seguente periodo: «Le agevolazioni previste per le autovetture di proprietà degli agenti e rappresentanti di commercio e dei soggetti che svolgono attività di promozione finanziaria di cui al punto 12-bis sono concesse ai soli soggetti proprietari regolarmente iscritti all'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio, ENASARCO, già riconosciuto con regio decreto del 6 giugno 1939, n. 1305 di cui all'articolo 1 della legge 2 febbraio 1973, n. 12.».
**24. 010. Romani, Casero.

      Dopo il punto 12 della Tabella A del Testo Unico del 26 ottobre 1995 n. 504 è aggiunto il punto 12-bis:

          «Azionamento delle autovetture di proprietà degli agenti e rappresentanti di commercio e dei soggetti che svolgono attività di promozione finanziaria, benzina: euro 422,52 per 1.000 litri; gasolio: euro 355,92 per 1000 litri; gas di petrolio liquefatti (GPL) 60 per cento aliquota normale; gas naturale 60 per cento aliquota normale. L'agevolazione è concessa entro i seguenti quantitativi giornalieri presumendo, in caso di alimentazione promiscua a benzina e GPL o gas naturale, un consumo di GPL o gas naturale pari al 70 per cento del consumo totale: a) litri 15 o metri cubi 15 relativamente al gas metano per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti; b) litri li o metri cubi li relativamente al gas metano per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, ma non a 500.000 abitanti; c) litri 8 o metri cubi relativamente al gas metano per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione di 100.000 abitanti o meno.» Al punto 13 dopo le parole: «... le autoambulanze» sono inserire le seguenti: «e per quelle di proprietà degli agenti e rappresentanti di commercio e dei soggetti che svolgono attività di promozione finanziaria, ...»; dopo le parole: «... di cui ai punti 12» sono inserite le seguenti: «, 12-bis». Al punto 13 è aggiunto il seguente periodo: «Le agevolazioni previste per le autovetture di proprietà degli agenti e rappresentanti di commercio e dei soggetti che svolgono attività di promozione finanziaria di cui al punto 12-bis sono concesse ai soli soggetti proprietari regolarmente iscritti all'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio, ENASARCO, già riconosciuto con regio decreto del 6 giugno 1939, n. 1305 di cui all'articolo 1 della legge 2 febbraio 1973, n. 12.».
**24. 011. Fava, Torazzi, Montagnoli, Fugatti, Forcolin, Comaroli.

      Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

Art. 24-bis.

      Alla legge 28 giugno 2012 n. 92 dopo il comma 25 dell'articolo 1, aggiungere il seguente:

          25-bis. Le università e gli istituti di cui all'articolo 2, legge 14 gennaio 1999, n. 4, possono stipulare, per le attività di docenza e di ricerca, contratti di diritto privato in conformità alle norme sui contratti di insegnamento previste per le università statali, nonché ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile, e dell'articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. In tale ultima ipotesi, l'esistenza del progetto di lavoro è soddisfatta con la precisa e dettagliata indicazione, nel contratto di lavoro a progetto, del corso o dei corsi ovvero delle altre attività di docenza ovvero ricerca svolti dal lavoratore a progetto, anche se reiterati nel tempo. L'attività di docenza e di ricerca di cui al presente comma è considerata ad ogni effetto di legge prestazione di elevata professionalità.»
24. 023. Bernardo.

      Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

Art. 24-bis.

      Al decreto-legislativo 14 settembre 2011 n. 167, all'articolo 7, comma 7, le parole: «da in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite con le seguenti: fino al 31.12.2012.
24. 02. Pizzolante.

ART. 25.

      Dopo il comma 5, inserire il seguente:
      5-bis. I soggetti beneficiari degli interventi di cui al presente decreto-legge si impegnano a privilegiare, nel caso di nuove assunzioni, cittadini residenti di cittadinanza italiana. Il Ministero dello sviluppo economico, senza ulteriore aggravio per il bilancio dello Stato, provvede al monitoraggio dei nuovi inserimenti lavorativi, trasmettendo alle Commissioni parlamentari competenti i risultati entro 6 mesi ed entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
25. 1. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Fava, Torazzi, Montagnoli.

      Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
      6-bis. La fruizione dei benefici di cui al presente decreto-legge viene revocata qualora le imprese beneficiarie delocalizzino all'estero l'intero o parte del processo produttivo nei cinque anni successivi al periodo di imposta nel quale hanno goduto del beneficio. Nel caso il beneficio sia stato già goduto, il Ministero dello sviluppo economico procederà con il recupero del beneficio indebitamente goduto.
25. 2. Fugatti, Montagnoli, Forcolin, Comaroli, Fava, Torazzi.

      Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
      6-bis. L'articolo 2, comma 1 del regolamento approvato con decreto del Ministero delle Comunicazioni 5 novembre 2004, n. 292, in attuazione dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonché l'articolo 2, comma 36 della legge 23 dicembre 1995, n. 549, vanno interpretati nel senso che la cosiddetta regolarità contributiva deve sussistere all'atto dell'erogazione dei contributi e non al momento precedente della presentazione, da parte dei soggetti aventi titolo, delle domande di partecipazione alla procedura di formazione delle graduatorie.
      La presente disposizione si applica a tutte le procedure espletate a decorrere dalla data di approvazione delle disposizioni di legge sopra richiamate e fino all'emanazione di un nuovo regolamento.
25. 3. Antonio Pepe.

      Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
      6-bis. Le aziende che eventualmente necessitano di personale aggiuntivo per la produzione dei beni per i quali sono previsti gli incentivi di cui al presente decreto sono obbligate ad assumere prioritariamente personale di cittadinanza italiana. Il mancato rispetto della norma determina automaticamente il decadimento dell'incentivo stesso.
25. 4. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

      Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, il seguente comma:
      6-bis. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le parole: «2.500 euro», ove occorrano, sono sostituite con le seguenti: «10.000 euro».
25. 01. Montagnoli, Comaroli, Torazzi, Fava, Fugatti, Forcolin.

      Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, il seguente:
      6-bis. I commi da 2 a 2-quinquies dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 sono abrogati. Al comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo le parole: «all'importo non documentato.» sono aggiunte le seguenti: «Qualora siano state contestate ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi, la sanzione è pari al trecento per cento dell'imposta corrispondente all'importo non documentato».
25. 02. Fugatti, Simonetti, Polledri, D'Amico, Bitonci, Bragantini, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Togni, Torazzi, Fava.

      Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, il seguente:
      6-bis. All'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente:
      «3-ter. Dal reddito complessivo delle persone fisiche sono deducibili fino ad un massimo annuo di euro 5.000 le spese documentate sostenute dal contribuente per le spese di beni di prima necessità. Per le famiglie con più di un figlio, l'importo della deduzione viene stabilito in ragione del numero dei figli.
      Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri per la fissazione degli importi massimi della deduzione, l'elenco dei beni il cui costo può essere detratto e le modalità di attuazione del presente comma.
25. 03. Bitonci, Montagnoli, Polledri, Simonetti, Fugatti, Comaroli, Togni, D'Amico, Vanalli, Forcolin, Torazzi, Fava.

ART. 26.

      Al comma 1 sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: diciotto mesi.
26. 1.    Cimadoro, Messina, Borghesi, Barbato.

      Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

Art. 26-bis.

      1. In relazione al mancato pagamento di imposte susseguenti alla crisi economico finanziaria in corso, il Governo è delegato ad adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, le novelle legislative all'articolo 7, comma 2-sexies, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, modificato, da ultimo, dal decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, ritenute necessarie per la riduzione degli oneri derivanti dal mancato pagamento nei termini e dalla conseguente procedura di riscossione coattiva.
      2. Agli oneri derivanti si fa fronte mediante le maggiori entrate derivanti dal comma successivo.
      3. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato adotta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, misure in materia di giochi pubblici finalizzate ad assicurare, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, maggiori entrate necessarie per la copertura finanziaria del presente articolo.
26. 01.    Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

      Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

Art. 26-bis.
(Sospensione delle azioni di recupero dei crediti fiscali, contributivi e per sanzioni nonché delle procedure esecutive relative a crediti bancari nei riguardi delle imprese agricole).

      1. Al fine di garantire un adeguato sostegno alle imprese agricole a fronte della crisi economica e di mercato e di limitarne le conseguenze economiche, finanziarie e sociali è sospesa, per un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previo riconoscimento del debito, ogni azione di recupero per mancati versamenti dei contributi dovuti all'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nonché dei pagamenti di imposte, di tasse e di sanzioni dovuti alle banche, allo Stato, alle regioni e agli enti locali e all'istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISNEA) da parte di aziende agricole e di imprenditori agricoli.
      2. Trascorso il termine di cui al comma 1, i debiti di cui al medesimo comma 1 possono essere pagati, a richiesta del debitore, con una rateizzazione fino a un massimo di settantadue mesi al tasso legale e senza supporto di garanzia ipotecaria per l'intero importo dovuto e non oggetto di formale contestazione.
      3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi i e 2, si provvede con il maggior gettito derivante dalle nuove aliquote per il calcolo del prelievo unico erariale sui giochi di cui al comma 4 del presente articolo.
      4. Al comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) alla, lettera a), le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento:»;

          b) alla lettera b), le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,1 per cento»;

          c) alla lettera c), le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11,1 per cento»;

          d) alla lettera d), le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9,5 per cento»;

          e) alla lettera e), le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 per cento».

      5. È sospesa, per un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, ogni procedura esecutiva per espropriazione immobiliare promossa nei confronti di aziende agricole e di imprenditori agricoli il cui titolo esecutivo è fondato su rapporti bancari oggetto di opposizione da parte del debitore.
      6. Fino alla data di cui al comma 5 del presente articolo è, altresì, sospeso il procedimento di cui all'articolo 15 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. La disposizione si applica nel caso in cui il diritto del creditore istante sia fondato su rapporti bancari e sia oggetto di apposizione da parte dell'imprenditore agricolo.
      7. Le disposizioni dei commi 5 e 6 si applicano a tutte le procedure pendenti, comprese quelle instaurate prima della data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non è stato ancora emesso dal giudice il decreto di trasferimento all'aggiudicatario.
26. 02.    Messina, Di Giuseppe, Rota.

ART. 27.

      Al comma 1, sopprimere la parola complesse e complessa.
27. 1. Torazzi, Fugatti, Comaroli, Montagnoli, Forcolin, Fava.

      Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

      Conseguentemente al comma 8 sostituire le parole: sentita la Conferenza con le seguenti: previa intesa con la Conferenza.
*27. 2. Bernardo, Gelmini, Saglia, Ravetto.

      Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

      Conseguentemente al comma 8 sostituire le parole: sentita la Conferenza con le seguenti: previa intesa con la Conferenza.
*27. 5. Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi.

      Al comma 2 dopo le parole: la riqualificazione delle aree interessate, inserire le seguenti: gli interventi a sostegno dell'indotto,.

      Al comma 7, aggiungere in le parole: ivi compresi quelli dell'indotto.
27. 4. Bernardo, Lazzari.

      Al comma 2, dopo le parole: la formazione del capitale umano inserire le seguenti: in collaborazione con la Regione interessata.
27. 3. Barbato, Cimadoro, Messina, Borghesi.

      Sostituire il comma 7 con il seguente:
      «7. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, elabora misure volte a favorire il ricollocamento professionale dei lavoratori interessati da interventi di riconversione e riqualificazione industriale. Tali misure sono realizzante mediante il coinvolgimento di imprese abilitate allo svolgimento dei servizi di supporto alla ricollocazione, a condizione che siano autorizzate allo svolgimento di tale attività ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
      Le misure di cui al presente comma possono essere cofinanziate dalle Regioni, nell'ambito delle rispettiva azioni di politica attiva del lavoro, nonché dai fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni».
27. 6. Saglia.

      Al comma 7, aggiungere, infine, il seguente periodo: , privilegiando i residenti di cittadinanza italiana.
27. 7. Fugatti, Comaroli, Fava, Torazzi, Montagnoli, Forcolin.

      Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
      10-bis. La riattivazione di siti industriali dismessi o in crisi è considerata di pubblica utilità, e le opere relative sono equiparate alle opere dichiarate indifferibili e urgenti ai fini dell'applicazione delle leggi sulle opere pubbliche.
      10-ter. Le opere necessarie alla ripresa produttiva dei siti di cui al comma 10-bis, nonché alla ripresa produttiva di attività industriali e manifatturiere oggetto di crisi, sono eseguibili previa comunicazione al Comune, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.
27. 8. Di Biagio, Raisi, Scanderebech.

      Dopo il comma 10, aggiungere il seguente comma:

          10-bis. Restano ferme le assegnazioni di 20 milioni di euro già disposte per l'attuazione dell'Accordo di Programma per il TAC salentino sottoscritto il 1o aprile 2008.
27. 9. Lazzari, Barba, Lisi.

      Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
      11-bis. All'articolo 53 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 dopo il comma I sono inseriti i seguenti: 1-bis. Al fine di favorire i processi di ristrutturazione e liberalizzazione relativi alle società totalmente partecipate o controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 dopo la lettera e) è aggiunta la seguente lettera: «e-bis) per l'utilizzo da parte di datori di lavoro pubblici del personale derivante dalle società totalmente partecipate o controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 soppresse o poste in liquidazione con esclusivo riferimento alle funzioni internalizzate dalle stesse;
      11-ter. Ai fini della stipula di contratti di somministrazione a tempo indeterminato per le finalità di cui al precedente comma, si provvede nei limiti della relativa spesa per il personale consolidata, comprensiva della spesa dell'ente e della Società soppressa o posta in liquidazione.
27. 10. Marinello.

      Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:
      Nell'ambito del processo di razionalizzazione dell'uso delle risorse e della riduzione dei tempi d'attesa nelle strutture sanitarie, a decorrere dal 1o gennaio 2013 viene predisposta nel Pronto Soccorso l'attivazione dei percorsi brevi a gestione infermieristica per pazienti non critici.
      Con decreto del Ministro della Sanità di adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri per la definizione dei corsi per la certificazione degli infermieri ad operare in interventi di primo soccorso le modalità di attuazione del presente comma.
27. 01. Bitonci, Montagnoli, Polledri, Simonetti, Fugatti, Comaroli, Togni, D'Amico, Vanalli, Forcolin, Torazzi, Fava.

ART. 28.

      Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Limiti alla protezione accordata dal diritto d'autore).

      1. All'articolo 239 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, la parola «tredici» è sostituita dalla seguente: «cinque».
28. 01.    Saglia.

      Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Semplificazioni fiscali per la crescita).

      1. Al comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 sono apportate le seguenti modificazioni: alla lettera dd), numero 1) le parole: «1o luglio 2012»; alla medesima lettera, al numero 2), al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2013»; alla medesima lettera, al numero 3), al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2013».
28. 02.    Fogliardi.

ART. 29.

      Sopprimerlo.
29. 1.    Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

      Al comma 1, sostituire le parole: e di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215 con le parole: di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215, e degli strumenti di Programmazione negoziata di cui all'articolo 2, comma 203 della legge 662/96.
*29. 3.    Lorenzin, Saglia, Bernardo.

      All'articolo 29, comma 1, sostituire le parole: , e di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215 con le seguenti: di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215, e degli strumenti di Programmazione negoziata di cui all'articolo 2, comma 203 della legge 662/96.
*29. 12.    Crosio, Torazzi, Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

      Al comma 1, sostituire le parole: , e di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215 con le seguenti: di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215, e degli strumenti di Programmazione negoziata di cui all'articolo 2, comma 203 della legge 662/96.
*29. 10.    Fugatti, Montagnoli, Comaroli, Forcolin, Torazzi, Fava.

      Al comma 1, dopo le parole: legge 25 febbraio 1992, n. 215 aggiungere le seguenti: nonché di quelle agevolate nell'ambito dei patti territoriali e dei contratti d'area, e dopo il comma 1 aggiungere il seguente: 1-bis. Per accelerare la realizzazione delle iniziative agevolate, connesse ai programmi di investimento dei patti territoriali e dei contratti d'area ai sensi della legge n. 662/1996, agli stessi non può essere applicato alcun limite temporale differenziato sulla base del montante finanziario previsto. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, delle Infrastrutture e dei Trasporti sono apportate le modifiche necessarie agli atti amministrativi in materia.
29. 2.    Vico, Lo Moro, Graziano, Brandolini, Strizzolo, Bordo.

      Al comma 7, dopo le parole: dei contratti di programma, inserire le seguenti: dei patti territoriali e dei contratti d'area.
29. 8.    Gioacchino Alfano.

      Al comma 7, dopo le parole: contratti di programma inserire le seguenti: nazionali regionali.
**29. 11.    Crosio, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Fugatti, Forcolin.

      Al comma 7, dopo le parole: contratti di programma inserire le seguenti: nazionali e regionali.
**29. 6.    Lorenzin, Saglia, Bernardo.

      Al comma 7, dopo le parole: contratti di programma inserire le seguenti: nazionali e regionali.
**29. 4.    Fugatti, Montagnoli, Comaroli, Forcolin, Torazzi, Fava.

      Al comma 7, dopo le parole: revoca delle agevolazioni inserire le seguenti: Quanto previsto dal presente articolo si applica anche ai regimi regionali di aiuto ai programmi di investimento concessi attraverso contratti di programma regionali.
*29. 7.    Lorenzin, Saglia, Bernardo.

      Al comma 7, dopo le parole: revoca delle agevolazioni inserire le seguenti: Quanto previsto dal presente articolo si applica anche ai regimi regionali di aiuto ai programmi di investimento concessi attraverso contratti di programma regionali.
*29. 13.    Crosio, Montagnoli, Torazzi, Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli.

      Al comma 7, dopo le parole: revoca delle agevolazioni inserire le seguenti: Quanto previsto dal presente articolo si applica anche ai regimi regionali di aiuto ai programmi di investimento concessi attraverso contratti di programma regionali.
*29. 5.    Crosio, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

      Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
      9-bis. Al fine della salvaguardia di iniziative assentite, avviate o finanziate, anche parzialmente, relative ai patti territoriali ed ai contratti d'area, per cui non sia stato ancora emesso provvedimento definitivo di revoca, il Ministero dello sviluppo economico può pervenire, attraverso apposita commissione tecnica valutativa costituita senza oneri a carico della finanza pubblica, a proposte di definizione bonaria dei relativi provvedimenti definitivi anche con la modalità di cui all'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
29. 9.    Vico, Lo Moro, Brandolini, Strizzolo, Rosato, Graziano.

      Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Accelerazione degli interventi strategici per il riequilibrio economico e sociale).

      1. All'articolo 55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
      3. Al fine di accelerare l'attuazione degli interventi di rilevanza strategica per la coesione territoriale e la crescita economica, con particolare riferimento a quelli riguardanti le aree sottoutilizzate del Paese finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, nonché per razionalizzare e rendere più efficienti le relative procedure di spesa, le amministrazioni interessate possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa in qualità di centrale di committenza ai sensi degli articoli 3, comma 34, 19, comma 2, e 33, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
29. 01.    Pugliese.

      Dopo l'articolo 29, è aggiunto il seguente:

Art. 29-bis.

      All'articolo 7-bis del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, in modifica all'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al primo periodo, dopo le parole: «una rinegoziazione dei contratti», sono aggiunte le parole: «compresi quelli di project financing».
29. 02.    Bitonci, Montagnoli, Torazzi, Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli.

      Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Accelerazione degli interventi strategici per il riequilibrio economico e sociale).

      1. All'articolo 55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
      3. Al fine di accelerare l'attuazione degli interventi di rilevanza strategica per la coesione territoriale e la crescita economica, con particolare riferimento a quelli riguardanti le aree sottoutilizzate del Paese finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, nonché per razionalizzare e rendere più efficienti le relative procedure di spesa, le amministrazioni interessate possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa in qualità di centrale di committenza ai sensi degli articoli 3, comma 34, 19, comma 2, e 33, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
**29. 03.    Graziano.

      Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Accelerazione degli interventi strategici per il riequilibrio economico e sociale).

      1. All'articolo 55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
      3. Al fine di accelerare l'attuazione degli interventi di rilevanza strategica per la coesione territoriale e la crescita economica, con particolare riferimento a quelli riguardanti le aree sottoutilizzate del Paese finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, nonché per razionalizzare e rendere più efficienti le relative procedure di spesa, le amministrazioni interessate possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa in qualità di centrale di committenza ai sensi degli articoli 3, comma 34, 19, comma 2, e 33, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
**29. 04.    Romani.

ART. 30.

      All'articolo 30, sopprimere i commi 2 e 5.
30. 1.    Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

      Al comma 2, dopo le parole: Fondo per la crescita sostenibile, inserire le seguenti: a favore delle micro, piccole e medie imprese.
30. 2.    Torazzi, Comaroli, Montagnoli, Forcolin, Fava, Fugatti.

      Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
      3-bis. Il credito di imposta a favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca, in Università ovvero enti pubblici di ricerca, istituito sperimentalmente con la legge 12 luglio 2011, n. 106 per gli anni 2011 e 2012, viene prorogato per gli anni 2013 e 2014 con le medesime modalità indicate agli articoli 1, 2 e 3 della stessa legge a 106 del 2011. A tal fine viene autorizzata la spesa di 75 milioni di euro per l'anno 2012, di 75 milioni di euro per l'anno 2013 e di 50 milioni di euro per l'anno 2014. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede alla riduzione lineare, fino alla concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato, delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono esclusi il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, nonché le risorse destinate alla ricerca e al finanziamento del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché il fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e le risorse destinate alla manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al precedente periodo.

      Conseguentemente all'articolo 31, dopo il comma 5, inserire il seguente:
      5-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2011, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie «money transfer» ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari al 2 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 5 euro. L'imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati dai cittadini dell'Unione europea nonché per quelli effettuati verso i Paesi dell'Unione europea. Sono esentati i trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale.
30. 3.    Munerato, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

      Dopo il comma 5 inserire il seguente:
      5-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è aggiunto il seguente comma:
      859-bis. Per le risorse impegnate dalle regioni e dalle province autonome ai sensi del comma 858 entro il 31 dicembre 2014, nel limite massimo della dotazione di 1.750 milioni di euro, gli oneri per interessi sono posti a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2004, n, 311. Ai fini del presente comma sono da intendersi come impegnate le risorse per le quali risultino già stipulati con le imprese i relativi contratti di finanziamento,.
* 30. 4.    Cambursano.

      Dopo il comma 5 inserire il seguente:
      5-bis.
All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è aggiunto il seguente comma:
      859-bis. Per le risorse impegnate dalle regioni e dalle province autonome ai sensi del comma 858 entro il 31 dicembre 2014, nel limite massimo della dotazione di 1.750 milioni di euro, gli oneri per interessi sono posti a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Ai fini del presente comma sono da intendersi come impegnate le risorse per le quali risultino già stipulati con le imprese i relativi contratti di finanziamento,.
* 30. 6.    Bernardo, Saglia, Brunetta, La Loggia, Leo.

      Dopo il comma 5 inserire il seguente:
      5-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è aggiunto il seguente comma:
      859-bis. Per le risorse impegnate dalle regioni e dalle province autonome ai sensi del comma 858 entro il 31 dicembre 2014, nel limite massimo della dotazione di 1.750 milioni di euro, gli oneri per interessi sono posti a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, Ai fini del presente comma sono da intendersi come impegnate le risorse per le quali risultino già stipulati con le imprese i relativi contratti di finanziamento.
* 30. 7.    Valducci.

      Dopo il comma 5 inserire il seguente:
      5-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è aggiunto il seguente comma:
      859-bis. Per le risorse impegnate dalle regioni e dalle province autonome ai sensi del comma 858 entro il 31 dicembre 2014, nel limite massimo della dotazione di 1.750 milioni di euro, gli oneri per interessi sono posti a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Ai fini del presente comma sono da intendersi come impegnate le risorse per le quali risultino già stipulati con le imprese i relativi contratti di finanziamento.
* 30. 8.    Gava, Mistrello Destro.

      Dopo il comma 5 inserire il seguente:
      5-bis. All'articolo 1 della legge 27dicembre 2006, n. 296 è aggiunto il seguente comma:
      859-bis. Per le risorse impegnate dalle regioni e dalle province autonome ai sensi del comma 858 entro il 31 dicembre 2014, nel limite massimo della dotazione di 1.750 milioni di euro, gli oneri per interessi sono posti a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Ai fini del presente comma sono da intendersi come impegnate le risorse per le quali risultino già stipulati con le imprese i relativi contratti di finanziamento.
* 30. 9.    Duilio, Baretta.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Finanziamento del sistema televisivo locale).

      1. La quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, equivalente a 270 milioni di euro sino al 2013 e a 300 milioni di euro a decorrere dal 2014, viene ridotta del 44 per cento limitatamente agli anni 2011 e 2012, viene ridotta del 33 per cento limitatamente all'anno 2013, mentre verrà riconosciuta interamente a decorrere dal 2014.
      2. Alle emittenti radiotelevisive locali sono quindi riconosciuti, fatte salve le quote ancora da ripartire relative agli anni precedenti, 150 milioni di euro per gli anni 2011 e 2012, 180 milioni di euro per l'anno 2013 e 300 milioni di euro a decorrere dal 2014.
      3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2011, 40 milioni di euro per l'anno 2012, 70 milioni di euro per l'anno 2013 e 195 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, che è incrementato per garantire maggiori entrate pari ai suddetti importi. Il suddetto canone è incrementato mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
30. 01.    Lazzari, Vitali, Barba, Sisto, Distaso, Bernardo.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Finanziamento del sistema televisivo locale).

      1. La quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, equivalente a 270 milioni di euro, viene ridotta del 44 per cento limitatamente agli anni 2012 e 2013, mentre verrà riconosciuta interamente a decorrere dal 2014.
      2. Alle eminenti radiotelevisive locali sono quindi riconosciuti, fatte salve le quote ancora da ripartire relative agli anni precedenti, 150 milioni di euro negli anni 2012 e 2013, e 270 milioni di euro a decorrere dal 2014.
      3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 e a 165 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, che è incrementato per garantire maggiori entrate pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 e a 165 milioni di euro a decorrere dal 2014. Il suddetto canone è incrementato mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
30. 02.    Lazzari, Vitali, Barba, Sisto, Distaso, Bernardo.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(IVA sui libri elettronici).

      1. Al numero 18 e al numero 35 della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la parola «libri», aggiungere le seguenti: «anche se fissati su supporto diverso da quello cartaceo e distribuiti attraverso piattaforma telematica».
      2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fitti del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per Fanno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
30. 03.    Raisi.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(IVA sui prodotti audiovisivi).

      1. Al numero 18 e al numero 35 della tabella A, pane II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «prodotti audiovisivi distribuiti anche su supporto elettronico».
      2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a partire dal 1o gennaio 2013.
      3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di pane corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
30. 04.    Raisi.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(IVA su oggetti d'arte, d'antiquariato, o da collezione).

      1. Al numero 127-septies-decies della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole «ceduti dagli autori, dai loro eredi o legatari» sono soppresse.
      2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a partire dal 1o gennaio 2013.
      3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
30. 05.    Raisi.

ART. 31.

      Sopprimere il comma 5.
31. 3.    Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Fava, Torazzi.

      Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
      5-bis. Al fine di favorire il rilancio del settore legno arredo e per il riavvio delle attività nell'ambito dell'edilizia abitativa, nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n.633, alla TABELLA A Parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento», dopo il numero 24 è inserito il seguente: «24-bis) arredi forniti in sede di costruzione, anche in economia, dei fabbricati di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, e delle costruzioni rurali di cui al numero 21-bis),».
      5-ter. La misura si applica limitatamente agli anni 2012, 2013 e 2015 ed è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea ai sensi della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato di cui all'articolo 167, comma 2 lettera b) del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, ratificato con la legge 7 aprile 2005, n. 57.
      5-quater. All'onere del presente articolo, valutato in 450 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2015 si provvede mediante l'incremento di un punto percentuale, per il medesimo periodo temporale, dell'imposta regionale sulle attività produttive a carico dei soggetti di cui agli articoli 6 e 7 di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
      5-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
31. 28.    Caparini, Togni, Montagnoli, Forcolin, Fava, Fugatti, Torazzi, Comaroli.

      Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
      5-bis. Al fine di ridurre la concorrenzialità delle rivendite di benzine situate nei territori degli Stati confinanti con l'Italia, l'onere finanziario a carico dello Stato, di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto ministeriale 25 febbraio 2009, in attuazione dell'articolo 2-ter del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, recante: «Disposizioni in materia di regime fiscale dei carburanti per autotrazione», è innalzato a 70 milioni di euro.
      5-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità con cui allargare i benefici fiscali anche ai territori confinanti con l'Austria e le modalità con cui le Regioni interessate possono rimodulare le agevolazioni e introdurre nuove agevolazioni per t'acquisto del gasolio per autotrazione. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter, si provvede tramite disposizione di cui al comma 5-quater.
      5-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie «money transfer» ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari al 2 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 5 euro. L'imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati dai cittadini dell'Unione europea nonché per quelli effettuati verso i Paesi dell'Unione europea. Sono esentati i trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale.
31. 21.    Fugatti, Nicola Molteni, Fava, Torazzi, Montagnoli, Comaroli, Forcolin.

      Sono infine aggiunti i seguenti commi:
      5-bis. Al fine di rilanciare lo strumento delle carte commerciali, mediante il quale le piccole e medie imprese possono soddisfare le loro necessità di finanziamento a breve termine, al comma l dell'articolo 1 della legge 13 gennaio 1994, n. 43, le parole: «ed aventi una scadenza non inferiore a tre mesi e non superiore a dodici mesi dalla data di emissione» sono sostituite dalle seguenti: «e aventi una scadenza non inferiore a un mese e non superiore a trentasei mesi dalla data di emissione».
      5-ter. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge 13 gennaio 1994, n. 43, sono inseriti i seguenti:
      «2-bis. Le cambiali finanziarie possono essere emesse da:

          a) società ed enti con titoli negoziati in un mercato regolamentato;

          b) società che hanno avuto l'ultimo bilancio in utile e certificato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili. I titoli devono essere assistiti da garanzie in misura non inferiore al 25 per cento del loro valore di sottoscrizione, rilasciate da soggetti vigilati o dalle fondazioni bancarie, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e successive modificazioni.

      2-ter. Al fine di contenere i costi di emissione a carico delle imprese, con regolamento della Commissione nazionale per le società e la borsa e della Banca d'Italia, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite modalità semplificate di predisposizione e di comunicazione del prospetto informativo relativo all'emissione delle cambiali finanziarie».
      5-quater. Dopo la lettera d) del comma 7 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 111, è aggiunta la seguente:

          «d-bis) cambiali finanziarie di cui alla legge 13 gennaio 1994, n. 43».
31. 41.    Montagnoli, Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Torazzi.

      Aggiungere, in fine i seguenti commi:
      5-bis. Al fine di sostenere con adeguate garanzie le piccole e medie imprese potenzialmente destinatarie dei fondi di venture capital, all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e fatta salva l'attività di prestazione di garanzia in favore delle imprese di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nel rispetto della disciplina vigente dettata dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385».
      5-ter. Le modalità di svolgimento dell'attività di prestazione di garanzia di cui al comma 1 sono definite con provvedimento della Banca d'Italia, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      5-quater. All'articolo 1, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 17 maggio 1999. n. 153, dopo le parole: «4) arte, attività e beni culturali» sono inserite le seguenti: «; 4-bis) prestazione di garanzia in favore delle imprese di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111».
31. 40.    Montagnoli, Torazzi, Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli.

      Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
      5-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2013, la percentuale di ammortamento di cui alle tabelle annesse al decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, attuativo dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con riferimento ai mobili di ufficio è elevata dal 12 al 20 per cento, tenuto conto di quanto prescritto dall'articolo 6 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, a condizione che le attrezzature rispondano ai criteri di certificazione UNI, individuati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto n. 400.
      5-ter. All'onere di cui al comma 1, valutato in 250 milioni di euro nell'anno 2014, 94 milioni nel 2015 e 50 milioni a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni, per i medesimi anni, del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
      5-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
31. 29.    Caparini, Togni, Comaroli, Montagnoli, Forcolin, Fava, Fugatti, Torazzi.

      Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
      5-bis. All'articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:

          «g-bis) le spese sostenute da famiglie di nuova costituzione, per l'acquisto dei mobili destinati all'arredo della unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Tali spese sono riconosciute nella misura massima di lire 2.500 Euro, purché relative ad acquisti effettuati nell'anno di costituzione del nucleo familiare e nel successivo. La detrazione spetta una sola volta per nucleo familiare ed è ripartita in quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei due periodi d'imposta successivi.
      5-ter. All'onere di cui al comma 1, valutato in 50 milioni per l'anno 2013, 110 milioni di euro nell'anno 2014, 80 milioni nel 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni, per i medesimi anni, del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
      5-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
31. 30.    Caparini, Togni, Torazzi, Comaroli, Montagnoli, Forcolin, Fava, Fugatti.

      Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
      5-bis. Al fine di ridurre la concorrenzialità delle rivendite di benzine situate in Svizzera, Stato non facente parte dell'Unione europea, l'onere finanziario a carico dello Stato, di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto ministeriale 25 febbraio 2009, in attuazione dell'articolo 2-ter del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, recante; «Disposizioni in materia di regime fiscale dei carburanti per autotrazione», è innalzato a 60 milioni di euro.
      5-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità con cui le Regioni interessate possono rimodulare le agevolazioni e introdurre nuove agevolazioni per l'acquisto del gasolio per autotrazione. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter, si provvede tramite disposizione di cui al comma 5-quater.
      5-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie «money transfer» ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari al 2 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 5 euro. L'imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati dai cittadini dell'Unione europea nonché per quelli effettuati verso i Paesi dell'Unione europea. Sono esentati i trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale.
31. 20.    Nicola Molteni, Fava, Torazzi, Montagnoli, Comaroli, Fugatti, Forcolin.

      Dopo il comma 5, inserire i seguenti:
      5-bis. Al fine di evitare il trasferimento di aziende in Stati confinanti con l'Italia, per le imprese che hanno sede legale a meno di 50 km dal confine di Stato, l'aliquota dell'imposta sul reddito delle società di cui all'articolo 72 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è applicata con l'aliquota del 13,5 per cento per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012 e per il successivo.
      5-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative della disposizione di cui al comma precedente.

      Conseguentemente, dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 31-bis.
(Fondo per il finanziamento della riduzione della flessione fiscale per le imprese di confine).

      3. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, un Fondo per il finanziamento della riduzione della pressione fiscale per le imprese di confine. Il Fondo è alimentato con le risorse derivanti dalle riduzioni degli stanziamenti di cui al comma 2.
      4. Compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e anche attraverso una revisione delle assegnazioni già disposte, l'autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione, come rideterminata dalla Tabella E alleata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, è ridotta di 5.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.
31. 4.    Cavallotto, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Fugatti.

      Dopo il comma 5, inserire i seguenti:
      5-bis. L'aliquota dell'imposta sui redditi delle società, di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è applicata, a decorrere dal 1o gennaio 2013, nella misura del 32,5 per cento per le banche che destinano una percentuale inferiore al 70 per cento su base annua delle risorse ricevute dalla Banca Centrale Europea all'erogazione di credito verso le piccole e medie imprese.
      5-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite ABI e Banca d'Italia, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede ad emanare le disposizioni attuative della disposizione di cui al comma precedente.
31. 39.    Fugatti, Comaroli, Fava, Montagnoli, Torazzi.

      Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
      5-bis.
1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) con apposita delibera provvede ad innalzare la soglia di censimento della Centrale dei Rischi, gestita dalla Banca d'Italia, dall'attuale limite di 30.000 euro a 250.000 euro.
      2. La Banca d'Italia è autorizzata ad apportare le dovute modifiche alla circolare 11 febbraio 1991, n. 139, e successivi aggiornamenti, per l'attuazione della presente norma.
31. 42.    Montagnoli, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Fava.

      Dopo il comma 5, inserire i seguenti:
      5-bis. Al fine di favorire la ripresa dell'attività delle imprese italiane in Libia, è costituito presso il Ministero dello sviluppo economico un Fondo di garanzia per le imprese italiane già operanti in Libia prima della crisi del 2011. Tale Fondo è alimentato con le entrate di cui all'articolo 3 della legge 6 febbraio 2009, n. 7 e ha lo scopo di garantire i finanziamenti che le imprese devono sottoscrivere per la riapertura dei cantieri in Libia.
      5-ter. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ABI, provvede ad emanare, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i decreti di attuazione della disposizione di cui al comma precedente.
31. 18.    Gidoni, Montagnoli, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Fava, Torazzi.

      Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
      5-bis. L'Agenzia delle Entrate, al fine di favorire il rapporto con i contribuenti, elabora un piano di valutazione delle società di riscossione operanti sull'intero territorio nazionale, secondo le modalità previste dal comma successivo, per giungere all'attribuzione di un attestato di riconoscimento per le agenzie che si distinguono per la correttezza e l'efficienza nei rapporti con i contribuenti. Tale attestato dovrà essere esposto in modo visibile all'esterno dell'agenzia.
      5-ter. I criteri di valutazione delle agenzie sono stabiliti con apposito Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite le associazioni dei consumatori, da sottoporre alle Commissioni parlamentari competenti entro i 30 giorni successivi.
31. 22.    Fugatti, Fava, Torazzi, Montagnoli, Comaroli, Forcolin.

      Dopo il comma 5, inserire il seguente:
      5-bis. L'aliquota dell'imposta sul reddito delle società di cui all'articolo 72 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dovuta dai soggetti di cui al decreto del Ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, è applicata con l'aliquota del 13,5 per cento per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012 e per il successivo.

      Conseguentemente, dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 31-bis.
(Istituzione dell'imposta anti-evasione).

      1. A decorrere dal periodo di imposta 2013 è istituita l'imposta anti-evasione.
      2. Presupposto dell'imposta è la titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale, ai sensi del comma 5, su fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli siti nel territorio dello Stato, su navi o imbarcazioni da diporto con scafo di lunghezza superiore a 10 metri, misurata secondo gli standard armonizzati EN/ISO/DIS 8666, su autovetture con potenza superiore a 200 chilowatt su aerei con potenza oltre i 100 HP e su elicotteri con potenza oltre i 150 HP, su cavalli da corsa o da equitazione il cui valore di acquisto sia superiore ai 50.000 euro e sulle opere d'arte il cui valore assicurativo sia superiore a 200.000 euro.
      3. Ai fini dell'imposta di cui al presente articolo, si applica la definizione di fabbricati ed aree di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.
      4. Sono esenti dall'imposta:

          a) gli immobili, ad esclusione di quelli appartenenti alle categorie A1, A8 e A9, adibiti ad abitazione principale ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

          b) gli immobili ad uso residenziale non locali per i quali titolari dei diritti di cui al comma 5 risultino soggetti di età superiore a 65 anni o soggetti disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente. L'esenzione si applica ad un solo immobile per ciascun soggetto passivo dell'imposta;

              b) i fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa, ad esclusione di quelli appartenenti alle categorie A1, A8 e A9;

              c) per le società aventi come oggetto principale la compravendita, la locazione, la locazione finanziaria o la gestione degli immobili, anche mediante l'istituto giuridico del trust, il noleggio o la locazione finanziaria di navi o imbarcazioni da diporto, di autovetture o di aeromobili, esclusivamente gli immobili presso i quali è fissata la sede legale della società;

              d) gli immobili appartenenti alle categorie di cui all'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

              e) i terreni agricoli coltivati direttamente dal soggetto passivo dell'imposta;

              f) i beni acquisiti a titolo di successione a causa di morte nei tre anni precedenti al periodo di imposta di riferimento.

      5. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sui beni di cui al comma 2, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è d concessionario. Nel caso di concorso di più diritti reali sul medesimo bene, il soggetto passivo dell'imposta è il titolare del possesso del bene stesso.
      6. La base imponibile, con riferimento ai beni immobili, è determinata ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Con riferimento agli altri beni di cui al comma 2, la base imponibile è rappresentata dal valore di acquisto.
      7. L'aliquota è fissata nella misura del 10 per cento della base imponibile.
8. Dall'imposta di cui al presente articolo sono detraibili:

          a) l'imposta media netta corrisposta a titolo di IRE o di IRES in tre periodi di imposta compresi nell'ultimo quinquennio, incrementata delle detrazioni di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

          b) la somma corrisposta a titolo di imposta comunale sugli immobili o di imposta municipale propria nel periodo di imposta precedente.

      9. Per le persone giuridiche, gli importi di cui al comma 8 sono detraibili in misura non superiore al 50 per cento.
      10. Se l'ammontare delle detrazioni di cui ai commi 8 e 9 supera l'imposta lorda, al contribuente non è consentito computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.
      11. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi di cui al comma 5 proporzionalmente alla quota di titolarità dei diritti di cui al comma 5 ed ai mesi dell'anno nei quali tale titolarità si è protratta; a tal fine, il mese durante il quale la titolarità di tali diritti si è protratta per almeno quindici giorni è computato per intero. Per le modalità e termini di dichiarazione, versamento, riscossione e sanzioni si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI).
      12. L'imposta di cui al presente articolo non è deducibile dal reddito imponibile ai fini fiscali.
      13. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 novembre 2012, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo.
31. 9.    Fava, Fugatti, Comaroli, Torazzi, Montagnoli, Forcolin.

      Dopo il comma 5, inserire il seguente:
      5-bis. All'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 2) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 , sostituire le parole «un importo pari a 4.600 euro» con le seguenti: «un importo pari a 6.500 euro».

      Conseguentemente dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 31-bis.
(Fondo per il finanziamento della riduzione della pressione fiscale per le imprese).

      1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, un Fondo per il finanziamento della riduzione della pressione fiscale per le imprese. Il Fondo è alimentato con le risorse derivanti dalle riduzioni degli stanziamenti di cui al comma 2.
      2. Compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e anche attraverso una revisione delle assegnazioni già disposte, l'autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione, come rideterminata dalla Tabella E alleata alla Legge 12 novembre 2011, n. 183, è ridotta di 5.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013, 2014 e 2015.
31. 10.    Fedriga, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

      Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
      5-bis. In via sperimentale i lavoratori cassaintegrati inoccupati che intraprendono un'attività imprenditoriale sono esenti da imposta sui redditi per i primi due periodi di imposta e, se assumono almeno tre dipendenti a tempo indeterminato, sono esenti per i primi quattro anni. Le modalità di attuazione della presente disposizione sono affidate ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

      Conseguentemente dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

Art. 31-bis.
(Fondo per il finanziamento di interventi urgenti per il sostegno della crescita economica e la salvaguardia delle FMI).

      1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, un Fondo per il finanziamento di interventi finalizzati a fronteggiare la fase di recessione ed a salvaguardare prioritariamente la sopravvivenza delle PMI. Il Fondo è alimentato con le risorse derivanti dalle riduzione degli stanziamenti di cui al comma 2.
      2. Compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte, l'autorizzazione di spesa iscritte nella Tabella E, allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, alla rubrica Sviluppo economico, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo per Io sviluppo e la coesione, iscritte nel cap. 8425, è ridotta di 2.000 milioni di euro per l'anno 2012, di 8.000 milioni per il 2013 e di 4.000 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015.
31. 11.    Caparini, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

      Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
      5-bis. In via sperimentale le imprese straniere che aprono una nuova impresa in Italia, per i primi tre anni godono delle seguenti agevolazioni:

          a) esenzione dal pagamento dell'IMU e riduzione del 50 per cento delle imposte sul reddito se insediano le unità produttive in aree industriali dismesse;

          b) riduzione del 50 per cento dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro.
      Le modalità di attuazione della presente disposizione sono affidate ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

      Conseguentemente dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 31-bis.
(Fondo per il finanziamento dell'insediamento delle nuove iniziative imprenditoriali in Italia).

      1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, un Fondo per il finanziamento dell'insediamento delle nuove iniziative imprenditoriali in Italia. Il Fondo è alimentato con le risorse derivanti dalle riduzioni degli stanziamenti di cui al comma 2.
      2. Compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e anche attraverso una revisione delle assegnazioni già disposte, l'autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione, come rideterminata dalla Tabella E allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, è ridotta di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013, 2014 e 2015.
31. 12.    Caparini, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

      Dopo il comma 5, inserire il seguente:
      5-bis. L'aliquota dell'imposta sul reddito delle società di cui all'articolo 72 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dovuta dai soggetti di cui al decreto del Ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, è applicata con l'aliquota del 13,5 per cento per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012 e per il successivo.

      Conseguentemente dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 31-bis.
(Fondo per il finanziamento della riduzione della pressione fiscale per le PMI).

      1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, un Fondo per il finanziamento della riduzione della pressione fiscale per le PMI. Il Fondo è alimentato con le risorse derivanti dalle riduzioni degli stanziamenti di cui al comma 2.
      2. Compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e anche attraverso una revisione delle assegnazioni già disposte, l'autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione, come rideterminata dalla Tabella E alleata alla Legge 12 novembre 2011, n. 183, è ridotta di 10.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.
31. 8.    Fugatti, Fava, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Montagnoli.

      Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
      5-bis. In via sperimentale e per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le imprese che assumono alle proprie dipendenze con contratto a tempo indeterminato lavoratori cittadini italiani sono esonerate dal pagamento dei relativi oneri previdenziali ed assicurativi.

      Conseguentemente dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 31-bis.
(Fondo per il finanziamento di interventi urgenti per il sostegno della crescita economica e la salvaguardia delle PMI).

      1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, un Fondo per il finanziamento di interventi finalizzati a fronteggiare la fase di recessione ed a salvaguardare prioritariamente la sopravvivenza delle PMI. Il Fondo è alimentato con le risorse derivanti dalle riduzione degli stanziamenti di cui al comma 2.
      2. Compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte, l'autorizzazione di spesa iscritte nella Tabella E, allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, alla rubrica sviluppo economico, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo per lo sviluppo e la coesione, iscritte nel cap. 8425, è ridotta di 2.000 milioni di euro per l'anno 2012, di 8.000 milioni per il 2013 e di 4.000 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015.
31. 24.    Fugatti, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Fava, Montagnoli.

      Dopo il comma 5, inserire il seguente:
      5-bis. All'articolo 16, comma 1-bis, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, dopo la lettera c), inserire la seguente: «d) al decreto del Ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005, pubblicato sulla G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005, si applica l'aliquota del 2,9 per cento».

      Conseguentemente dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 31-bis.
(Fondo per il finanziamento riduzione della pressione fiscale per le imprese).

      1. È istituito, nello stato di previsione dei Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, un Fondo per il finanziamento della riduzione della pressione fiscale per le imprese. Il Fondo è alimentato con le risorse derivanti dalle riduzioni degli stanziamenti di cui al comma 2.
      2. Compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e anche attraverso una revisione delle assegnazioni già disposte, l'autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione, come rideterminata dalla Tabella E alleata alla Legge 12 novembre 2011, n, 183, è ridotta di 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013, 2014 e 2015.
31. 17.    Cavallotto, Torazzi, Montagnoli, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Fava.

      Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
      5-bis. Il termine del trasferimento di residenza per godere delle agevolazioni in materia di imposta di registro e di imposta sul valore aggiunto sugli immobili nel caso di acquisto di immobili in corso di costruzione destinati ad abitazione principale si intende decorrere dal giorno in cui l'immobile è divenuto idoneo all'utilizzo, cioè dal momento in cui il comune rilascia il certificato di agibilità dell'immobile.
31. 25.    Bragantini, Torazzi, Forcolin, Fava, Comaroli, Montagnoli.

      Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
      5-bis. I commi da 2 a 2-quinquies dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono abrogati. Al comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo le parole «all'importo non documentato.» sono aggiunte le seguenti: «Qualora siano state contestate ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi la san- zione è pari al trecento per cento dell'imposta corrispondente all'importo non documentato.».
31. 23.    Fugatti, Torazzi, Montagnoli, Comaroli, Forcolin, Fava.

      Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
      5-bis. All'articolo 8-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, della legge 24 novembre 2003, n. 326, sono aggiunti infine i seguenti periodi, «Il Fondo Strategico Italiano, di cui al decreto del Ministero dell'economia delle finanze del 3 maggio 2011, è autorizzato ad acquisire partecipazioni, anche con quote maggioritarie, nelle banche italiane considerate di importanza strategica. A tal fine, la dotazione del Fondo Strategico Italiano può essere incrementata con le procedure previste dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 9 ottobre 2008, n 155, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 comma l, della legge 4 dicembre 2008, n. 190».
31. 31.    Fugatti, Forcolin Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

      Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
      5-bis. All'articolo 12, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso le transazioni di importo inferiore ai 2.500 euro, regolate con carta di credito non dovranno essere gravate da commissioni, né a carico degli esercenti, né a carico degli acquirenti,».
31. 32.    Fugatti, Fedriga, Forcolin Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

      Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
      5-bis. Al fine di rispondere ai nuovi requisiti di capitale degli istituii di credito, in attesa del formale recepimento dal cosiddetto «accordo di Basilea III», nell'Unione europea e tenuto conto delle decisioni dell'Autorità bancaria europea, la Banca d'Italia è autorizzata ad individuare modalità volte a compensare l'eventuale differenziale tra il valore di mercato dei titoli italiani detenuti dagli istituti di credito e il valore a scadenza dei medesimi titoli pubblici. Le banche che accedono a tali compensazioni sono obbligate ad individuare modalità per erogare maggiori quote di finanziamento a famiglie e piccole e medie imprese.
31. 34.    Fugatti, Comaroli, Forcolin, Montagnoli, Torazzi, Fava.

      Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
      5-bis. All'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La Banca d'Italia, nel valutare i soggetti a cui concedere garanzia, deve privilegiare le banche che svolgono attività di credito tradizionale rispetto alle banche d'investimento».
31. 35.    Fugatti, Montagnoli, Comaroli, Forcolin, Torazzi, Fava.

      Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
      5-bis. A decorrere dal 2012, i premi di produttività e tutte le altre voci variabili di retribuzione dei militari della Guardia di Finanza e del personale dell'Agenzia dell'Entrate sono parametrati non alle somme contestate attraverso gli atti di riscossione, ma alle somme effettivamente recuperate dall'Erario dopo la conclusione del contenzioso tributario.
31. 33.    Fugatti, Montagnoli, Bitonci, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Fava.

      Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
      5-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, promuove la nascita di un Tavolo di confronto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed i rappresentanti delle categorie imprenditoriali al fine di proporre alla Commissione ed al Consiglio dell'Unione europea l'adozione di un regolamento per l'introduzione di dazi antidumping sulle importazioni extra UE.
31. 19.    Maggioni, Fugatti, Caparini, Fava, Torazzi, Montagnoli, Forcolin, Comaroli.

      Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
      5-bis. Dopo il comma 14 dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è aggiunto il seguente: «14-bis. Le Regioni provvedono a formulare piani di formazione professionale e tecnica per gli operatori commerciali non italiani o comunitari operanti su aree pubbliche di entrambi i settori merceologici. La frequenza a tali corsi, che si svolgono a cadenza triennale, è obbligatoria».
31. 5.    Comaroli, Fugatti, Forcolin, Montagnoli, Torazzi, Fava.

      Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
      5-bis.Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, gli Organi Costituzionali, nel rispetto della propria autonomia, adottano i relativi provvedimenti atti ad applicare ai propri dipendenti il limite di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 124.
31. 37.    Fugatti, Comaroli, Forcolin, Montagnoli, Torazzi, Fava.

      Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
      5-bis. Al fine di accelerare e semplificare l'organizzazione degli ambiti territoriali e determinare un risparmio di spesa, e tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 23, comma 22, del decreto-legge n. 201 del 2012 in relazione a qualsiasi carica, ufficio o organo di natura elettiva di un ente territoriale non previsto dalla Costituzione, che può essere conferita solo a titolo esclusivamente onorifico e non può essere fonte di alcuna forma di remunerazione, indennità o gettone di presenza, la Provincia autonoma di Trento provvede, nell'ambito della propria autonomia statutaria, a ridurre i costi delle comunità di valle, rendendo a titolo esclusivamente onorifico la titolarità di cariche all'interno dell'ente Comunità di Valle, arrivando anche a prevedere eventualmente la abrogazione del predetto ente.
31. 36.    Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

      Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
      5-bis. All'articolo 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il comma 3 è soppresso e così sostituito: «3. Le risorse derivanti dal Fondo per le aree sottoutilizzate vengono ripartite per il 50 per cento alle Regioni del Mezzogiorno e per il 50 per cento alle Regioni del Centro-Nord».
31. 38.    Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

      Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
      5-bis. Le Regioni, nell'esercizio della potestà normativa in materia di disciplina delle attività economiche, possono stabilire che l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio, sia soggetta alla presentazione da parte del richiedente, qualora sia un cittadino extra-comunitario, di un certificato attestante il superamento dell'esame di base della lingua italiana, rilasciato da appositi enti accreditati.
31. 6.    Comaroli, Fugatti, Forcolin, Montagnoli, Torazzi, Fava.

      Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
      5-bis. Le Regioni, nell'esercizio della potestà normativa in materia di disciplina delle attività economiche, possono stabilire che l'autorizzazione da parte dei Comuni alla posa delle insegne esterne ad un esercizio commerciale è condizionata all'uso di una delle lingue ufficiali dei Paesi appartenenti all'Unione europea ovvero del dialetto locale.
31. 7.    Comaroli, Fugatti, Forcolin, Montagnoli, Torazzi, Fava.

      Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
      5-bis. Tutti i software di controllo dell'Agenzia delle Entrate devono essere resi disponibili entro il 31 gennaio del periodo d'imposta da porre in verifica.
31. 13.    Caparini, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

      Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
      5-bis. All'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In via residuale possono far parte dei confidi anche persone fisiche.
31. 14.    Caparini, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

      Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
      5-bis. Il comma 4-bis dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito con il seguente:
      «4-bis. Nella determinazione dei redditi di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo per il quale il giudice abbia emesso sentenza di condanna penale, ancorché soggetta ad impugnazione. Qualora intervenga, sia essa indifferentemente a favore del soggetto emittente il documento o il soggetto che lo ha utilizzato, una sentenza definitiva di assoluzione ai sensi dell'articolo 530 del codice di procedura penale ovvero una sentenza definitiva di non luogo a procedere ai sensi dell'articolo 425 dello stesso codice, ovvero non più soggetta alla impugnazione ai sensi dell'articolo 428 dello stesso codice, ovvero una sentenza definitiva di non doversi procedere ai sensi dell'articolo 529 del codice di procedura penale, i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio oggetto dell'azione penale sono totalmente ammessi in deduzione, ovvero compete il rimborso delle maggiori imposte versate in relazione alla non ammissibilità in deduzione prevista dal periodo precedente e dei relativi interessi».
31. 15.    Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

      Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
      5-bis. È escluso dall'imposizione sul reddito di impresa il 20 per cento del valore degli investimenti in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 16 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007, fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2013. L'agevolazione di cui al presente comma può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta di effettuazione degli investimenti. All'onere, valutato in 700 milioni di euro per l'anno 2012 si provvede mediante corrisponderne riduzione delle dotazioni del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
31. 27.    Torazzi, Montagnoli, Forcolin, Fava, Fugatti, Comaroli.

      Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
      5-bis. Al fine di valorizzare le risorse energetiche nazionali con i relativi impatti economici e occupazionali e con l'obiettivo di incentivare gli Investimenti per lo sviluppo dei giacimenti a mare, ai soggetti titolari di concessioni di coltivazione è riconosciuta, in quote costanti per quattro anni a partire dal periodo di imposta corrispondente all'entrata in produzione dell'installazione, l'esclusione dall'imposizione sul reddito di impresa e addizionali, del 30 per cento dei costi sostenuti per la realizzazione di nuove installazioni di coltivazione, con riferimento alle piattaforme marine e assimilabili, ai pozzi di sviluppo, alle condotte e agli sviluppi sottomarini. Il beneficio fiscale di cui dalla presente disposizione non può comunque eccedere il maggiore gettito, relativo a ciascun periodo d'imposta di riferimento, derivante dall'aumento del 3 per cento delle aliquote di prodotto di cui all'articolo 19 comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625.
31. 16.    Saglia, Bernardo.

      Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
      5-bis. All'articolo 55-bis, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Per le finalità di cui al presente comma, nonché per accelerare la realizzazione degli interventi strategici razionalizzando e rendendo più efficaci le procedure di spesa, la Cassa Depositi e Prestiti Spa è autorizzata a fornire all'Agenzia nazionale per la coesione territoriale e lo sviluppo d'impresa Spa la provvista vincolata necessaria per effettuare operazioni di finanziamento destinate alla realizzazione di interventi strategici per la coesione territoriale. Le modalità ed i termini delle operazioni di finanziamento sono definite con apposite convenzioni, anche ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1.».
31. 26.    Lazzari, Bernardo.

      Aggiungere, in fine, il seguente comma:

          5-bis. Al comma 8 dell'articolo 114 del d.lgs. n. 58 del 1998 e successive modificazioni, dopo: «I soggetti che producono o diffondono ricerche e valutazioni» le parole: «esclude le società di rating sono sostituite dalle seguenti: «comprese le società di rating.
31. 43. Montagnoli, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Fava, Fugatti.

      Aggiungere, infine il seguente comma:

          5-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 138/2011 convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 14 dicembre 2011, n. 148, sostituire la parola: fino al 31 dicembre 2013 con la parola: fino al 31 dicembre 2014.
31. 44. Montagnoli, Polledri, Bitonci, Simonetti, Fugatti, Comaroli, Togni, D'Amico, Forcolin, Torazzi, Fava.

      Aggiungere, infine il seguente comma:

      All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 138/2011 convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 14 settembre 2011, n. 148, sostituire la parola: 200.000 con la parola: 150.000.
31. 45. Montagnoli, Polledri, Bitonci, Simonetti, Fugatti, Comaroli, Togni, D'Amico, Forcolin, Torazzi, Fava.

      Aggiungere, in fine, il seguente comma:
      5-bis. All’’articolo 3, comma 32, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo la lettera c) 1«aggiungere la seguente:

          «d) prestazioni integrative, in termini di importi o durate, rispetto a quelle stabilite dall'articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151».
31. 46. De Girolamo.

      Dopo l'articolo inserire i seguenti:

Art. 31-bis.
(Regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali).

      1. Per le nuove iniziative imprenditoriali costituite sotto la forma di società di capitali dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2013, è istituito un regime fiscale sostitutivo delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive; l'aliquota di imposta è fissata nella misura del 20 per cento.
      2. Il regime di cui al precedente comma 1 ha lo scopo di favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani ovvero di coloro che perdono il lavoro e si applica a condizione che:

          a) i soci della società non abbiano compiuto, alla data di costituzione, il trentacinquesimo anno di età, oppure, se di età superiore, siano lavoratori in mobilità o che abbiano perso il lavoro per chiusura dell'attività;

          b) l'attività da esercitare non costituisca, in alcun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente, autonomo, o sotto forma di società, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;

      3. Il beneficio di cui al precedente comma si applica per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi.
      4. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione della presente disposizione.»

Art. 31-ter.
(Fondo per il finanziamento della riduzione della pressione fiscale per le nuove imprese).

      1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, un Fondo per il finanziamento della riduzione della pressione fiscale per le nuove imprese. Il Fondo è alimentato con le risorse derivanti dalle riduzioni degli stanziamenti di cui al comma 2.
      2. Compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e anche attraverso una revisione delle assegnazioni già disposte, l'autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione, come rideterminata dalla Tabella E alleata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, è ridotta di 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.
31. 033. Cavallotto, Fava, Torazzi, Montagnoli, Fugatti, Forcolin, Comaroli.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Agevolazione fiscale in favore della capitalizzazione delle società e utili reinvestiti).

      1. Il comma 3-ter dell'articolo 5 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è sostituito dal seguente:
      3-ter. Per gli aumenti di capitale di società di capitali o di persone di importo fino a un milione di euro perfezionati da persone fisiche mediante conferimenti ai sensi degli articoli 2342 e 2464 del codice civile si presume un rendimento del 3 per cento annuo, che viene escluso da imposizione fiscale per il periodo di imposta in corso alla data di perfezionamento dell'aumento di capitale e per i quattro periodi di imposta successivi».

      2. Sono esclusi dall'imposizione sul reddito di impresa gli utili reinvestiti in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2010 per un ammontare complessivo annuale non superiore a un milione di euro. L'agevolazione di cui al presente comma può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta di effettuazione degli investimenti.

      Conseguentemente dopo l'articolo 68, inserire il seguente:

Art. 68-bis.
(Riduzione dei trasferimenti alle imprese).

      1. A decorrere dall'anno 2013 gli stanziamenti destinati ai trasferimenti alle imprese, di parte capitale e parte corrente sono ridotti, ad eccezione dei trasferimenti al settore del trasporto pubblico locale ed alle Ferrovie dello Stato s.p.a, al fine di determinare un risparmio annuo di spesa valutato a decorrere dal 2013 fino 1.000 milioni di euro.
      2. Al fine di garantire la continuità delle erogazioni già deliberate, con decreti interministeriali di natura non regolamentare, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attraverso le quali assicurare la compiuta attuazione del presente articolo.
      3. Ai fini del concorso delle autonomie territoriali al rispetto degli obblighi comunitari per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono norme di principio e di coordinamento. Conseguentemente gli enti interessati provvedono ad adeguare i propri interventi alle disposizioni di cui al presente articolo.
      4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono determinate le modalità di attuazione del presente articolo.
31. 04. Borghesi, Messina, Cimadoro, Barbato.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Pagamento dell'IVA al momento dell'effettiva riscossione del corrispettivo).

      1. All'articolo 7 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, sono apportate le seguenti modifiche:

          c) al comma 1, le parole: «L'imposta diviene, comunque, esigibile dopo il decorso di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione; il limite temporale non si applica nel caso in cui il cessionario o il committente, prima del decorso del termine annuale, sia stato assoggettato a procedure concorsuali o esecutive,» sono soppresse;

          d) al comma 2, le parole: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è stabilito, sulla base della predetta autorizzazione e delle risorse derivanti dal presente decreto, il volume d'affari dei contribuenti nei cui confronti è applicabile la disposizione del comma 1 nonché ogni altra disposizione di attuazione del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedano di realizzare un volume d'affari non superiore a un milione di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite, sulla base della predetta autorizzazione, le disposizioni di attuazione del presente articolo.»

      Conseguentemente dopo l'articolo 68, inserire il seguente:

Art. 68-bis.
(Riduzione dei trasferimenti alle imprese).

      1. A decorrere dall'anno 2013 gli stanziamenti destinati ai trasferimenti alle imprese, di parte capitale e parte corrente sono ridotti, ad eccezione dei trasferimenti al settore del trasporto pubblico locale ed alle Ferrovie dello Stato s.p.a, al fine di determinare un risparmio annuo di spesa valutato a decorrere dal 2013 fino 1.000 milioni di euro.
      2. Al fine di garantire la continuità delle erogazioni già deliberate, con decreti interministeriali di natura non regolamentare, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attraverso le quali assicurare la compiuta attuazione del presente articolo.
      3. Ai fini del concorso delle autonomie territoriali al rispetto degli obblighi comunitari per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono norme di principio e di coordinamento. Conseguentemente gli enti interessati provvedono ad adeguare i propri interventi alle disposizioni di cui al presente articolo.
      4. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono determinate le modalità di attuazione del presente articolo.
31. 06. Barbato, Messina, Cimadoro, Borghesi.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Pagamento dell'IVA al momento dell'effettiva riscossione del corrispettivo).

      1. All'articolo 7 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:

          a) al comma 1, le parole: «L'imposta diviene, comunque, esigibile dopo il decorso di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione; il limite temporale non si applica nel caso in cui il cessionario o il committente, prima del decorso del termine annuale, sia stato assoggettato a procedure concorsuali o esecutive.» sono soppresse;

          b) al comma 2, le parole: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è stabilito, sulla base della predetta autorizzazione e delle risorse derivanti dal presente decreto, il volume d'affari dei contribuenti nei cui confronti è applicabile la disposizione del comma 1 nonché ogni altra disposizione di attuazione del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedano di realizzare un volume d'affari non superiore a un milione di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite, sulla base della predetta autorizzazione, le disposizioni di attuazione del presente articolo.»
31. 07. Borghesi, Messina, Cimadoro, Barbato.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Esenzione IVA su cessioni di beni).

      Alla Tabella A-bis (articolo 50-bis comma 4, lettera d)) del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, è aggiunta la seguente voce: «Latte fresco da fornitori nazionali».
31. 08. Nastri, Crosetto.

      Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 31-bis.
(Abolizione imposta sugli intrattenimenti).

      1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 640, e successive modificazioni, concernente l'imposta sugli intrattenimenti, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 14, relativo agli imponibili medi;

              1) nel comma 1, la lettera a) è abrogata;

              2) nel comma 2, il primo periodo è abrogato. Nel secondo periodo le parole: «Per quelli» sono sostituite dalle seguenti: «Per i soggetti»;

          b) nella tariffa allegata, il punto 1 è abrogato.

      2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 633, e successive modificazioni, recante l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, alla tabella C, spettacoli e altre attività, nel numero 3, le parole: «qualora l'esecuzione di musica dal vivo sia di durata pari o superiore al 50 per cento dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio «sono soppresse».

      Conseguentemente dopo il comma 5, inserire il seguente:
      «5-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2013, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie «money transfer» ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari al 2 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 5 euro. L'imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati dai cittadini dell'Unione europea nonché per quelli effettuati verso i Paesi dell'Unione europea. Sono esentati i trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice Fiscale.»
31. 012. Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Montagnoli.

      Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 31-bis.
(Modifiche ed integrazioni alla legge 27 febbraio 1985, n. 49).

      1. All'articolo 17, comma 5, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: «le società finanziarie possono assumere partecipazioni temporanee di minoranza nelle cooperative», sono inserite le seguenti: «anche in più soluzioni, e sottoscrivere, anche successivamente all'assunzione delle partecipazioni, gli strumenti finanziari di cui all'articolo 2526 del codice civile».
      2. All'articolo 17, comma 3, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni ed integrazioni, sopprimere il seguente periodo: «Il Ministero esclude dalla ripartizione le società finanziarie che non hanno effettuato erogazioni pari ad almeno l'80 per cento delle risorse conferite, decorsi due anni dal conferimento delle stesse».
      3. All'articolo 17, comma 4, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni ed integrazioni, sopprimere le seguenti parole: «essere iscritte nell'elenco previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385».
31. 01. Froner, Baretta.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Modifiche ed integrazioni alla legge 31 gennaio 1992, n. 59).

      1. All'articolo 20 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, sono apportate le seguenti modifiche:

          a) al comma 1 è soppressa la lettera b);

          b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. I contributi di cui all'articolo 11, comma 6, della presente legge sono destinati agli enti costituiti ai sensi della legge 27 febbraio 1985, n. 49, titolo II e successive modificazioni ed integrazioni».

      2. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di impiego delle risorse di cui al precedente comma da parte delle società finanziarie costituite ai sensi dell'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni ed integrazioni.
31. 02. Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri, Delfino.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Modifiche ed integrazioni alla legge 27 febbraio 1985, n. 49).

      1. All'articolo 17, comma 5, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: «le società finanziarie possono assumere partecipazioni temporanee di minoranza nelle cooperative», sono inserite le seguenti: «anche in più soluzioni, e sottoscrivere, anche successivamente all'assunzione delle partecipazioni, gli strumenti finanziari di cui all'articolo 2526 del codice civile».
      2. All'articolo 17, comma 3, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni ed integrazioni, sopprimere il seguente periodo: «Il Ministero esclude dalla ripartizione le società finanziarie che non hanno effettuato erogazioni pari ad almeno l'80 per cento delle risorse conferite, decorsi due anni dal conferimento delle stesse».
      3. All'articolo 17, comma 4, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni ed integrazioni, sopprimere le seguenti parole: «essere iscritte nell'elenco previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385».
31. 03. Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri, Delfino.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Agevolazione fiscale in favore della capitalizzazione delle società e utili reinvestiti).

      1. Il comma 3-ter dell'articolo 5 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è sostituito dal seguente:
      «3-ter. Per gli aumenti di capitale di società di capitali o di persone di importo fino a un milione di euro perfezionati da persone fisiche mediante conferimenti ai sensi degli articoli 2342 e 2464 del codice civile si presume un rendimento del 3 per cento annuo, che viene escluso da imposizione fiscale per il periodo di imposta in corso alla data di perfezionamento dell'aumento di capitale e per i quattro periodi di imposta successivi».

      2. Sono esclusi dall'imposizione sul reddito di impresa gli utili reinvestiti in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2010 per un ammontare complessivo annuale non superiore a un milione di euro. L'agevolazione di cui al presente comma può essere fruita esclusivamente in sede di versamento dei saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta di effettuazione degli investimenti.
31. 05. Borghesi, Messina, Cimadoro, Barbato.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.

      1. Al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 sono apportate le seguenti modifiche:

          a) All'articolo 8, comma 1, al primo periodo dopo le parole: «TFR maturando» sono inserite le seguenti: «nonché di ogni altra maggiorazione retributiva stabilita da accordi o contratti collettivi, anche territoriali o aziendali, connessa allo svolgimento di lavoro straordinario, lavoro domenicale, lavoro notturno, lavoro supplementare, clausole elastiche, clausole flessibili».

          b) All'articolo 8, aggiungere il seguente comma 11:
      «Nel caso in cui il lavoratore intenda contribuire alla forma pensionistica complementare mediante il conferimento delle maggiorazioni retributive di cui al comma 1, detto contributo affluisce alla forma pensionistica prescelta dal lavoratore stesso, secondo le modalità stabilite dagli statuti e dai regolamenti di detta forma pensionistica complementare».

          c) All'articolo 11, comma 7, inserire la seguente lettera c-bis):

              «c-bis) decorsi 2 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 20 per cento, per i casi cui all'articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 10 per cento.

          d) All'articolo 11, comma 7, lettera d), le parole: «e c)» sono sostituite dalle parole: c) e c-bis).
31. 09. De Girolamo.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.

      1. All'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 dopo il comma 1 è inserito il seguente:
      1-bis. I fondi di cui al comma 1 possono inoltre finanziare iniziative di sostegno al reddito, anche in occasione di congedi parentali ulteriori rispetto a quelli stabiliti dall'articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 direttamente connesse ai piani formativi, concordati tra le parti.
      2. Al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) All'articolo 8, comma 1, al primo periodo dopo le parole: «TFR maturando» sono inserite le seguenti: «nonché di ogni altra maggiorazione retributiva stabilita da accordi o contratti collettivi, anche territoriali o aziendali, connessa allo svolgimento di lavoro straordinario, lavoro domenicale, lavoro notturno, lavoro supplementare, clausole elastiche, clausole flessibili».

          b) All'articolo 8, aggiungere il seguente comma 11:
      «Nel caso in cui il lavoratore intenda contribuire alla forma pensionistica complementare mediante il conferimento delle maggiorazioni retributive di cui al comma 1, detto contributo affluisce alla forma pensionistica prescelta dal lavoratore stesso, secondo le modalità stabilite dagli statuti e dai regolamenti di detta forma pensionistica complementare».

          c) All'articolo 11, comma 7, inserire la seguente lettera c-bis):

          «c-bis) decorsi 2 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 20 per cento, per i casi cui all'articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 10 per cento».
31. 010. De Girolamo.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Istituzione di una zona franca nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012).

      1. Il territorio dei comuni emiliano-romagnoli, lombardi e veneti interessati dai fenomeni sismici iniziati il 20 maggio 2012, individuati nell'allegato 1 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, costituisce, fino al 31 dicembre 2022, territorio extra-doganale, ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.
      2. Il regime di zona franca non ha effetto nei riguardi dei monopoli di Stato.
      3. Il Ministro per l'economia e le finanze, di concerto con i Ministri per lo sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole, alimentari e forestali, per i beni e attività culturali, provvede con proprio decreto ad individuare tabelle merceologiche e prodotti che richiedono specifica disciplina.
      4. Gli atti emanati in applicazione della presente disposizione che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui gli aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari d'esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.»
31. 011. Rainieri, Fava, Pini, Munerato, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Fava, Torazzi, Montagnoli.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Semplificazione degli adempimenti contabili e fiscali).

      1. A partire dai 1o gennaio 2013, le società a responsabilità limitata che non abbiano nominato il Collegio Sindacale possono redigere il bilancio secondo uno schema semplificato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le voci e la struttura che compongono lo schema di bilancio semplificato e le modalità di attuazione del presente articolo.
      2. I soggetti in contabilità semplificata e i lavoratori autonomi che effettuano operazioni con incassi e pagamenti interamente tracciabili possono sostituire gli estratti conto bancari alla tenuta delle scritture contabili.
      3. I limiti per la liquidazione trimestrale dell'IVA sono i medesimi di quelli fissati per il regime di contabilità semplificata.»
31. 013. Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Fugatti, Forcolin.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.

      1. Per i fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera gg) del decreto legislativo 1o agosto 2003. n. 259, che svolgono investimenti nell'acquisto di apparati e relativo sistema trasmissivo di banda targa mobile, viene riconosciuto un credito d'imposta per gli anni 2012, 2013 e 2014 da utilizzare in compensazione pari al 30 per cento dei costi sostenuti per la realizzazione dei menzionati investimenti».
31. 014. Lorenzin, Saglia, Bernardo.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.

      1. Per i fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera gg) del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, porgli anni 2012, 2013 e 2014, la base imponibile IRES potrà essere ridotta fino ad un massimo del 30 per cento degli investimenti per l'acquisizione delle frequenze radio e in investimenti nell'acquisto di apparati, inclusi quelli d'utente, e relativo sistema trasmissivo di banda larga mobile».
31. 015. Lorenzin, Saglia, Bernardo.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Separazione tra banche d'affari e banche commerciali).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalia data di entrata in vigore della presente legge e secondo i principi e i criteri direttivi di cui al successivo articolo 2, uno o più decreti legislativi recanti norme per la separazione tra le banche commerciali e le banche d'affari, prevedendo il divieto esplicito per le banche che effettuano la raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione di svolgere qualsivoglia attività legata alla negoziazione di valori mobiliari in genere.
      2. I decreti legislativi di cui al precedente comma 1 si informano ai seguenti principi e criteri direttivi:

          a) prevedere il divieto per le banche commerciali, ovvero le banche che effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico, di effettuare qualsiasi attività legata alla negoziazione e all'intermediazione dei valori mobiliari, sancendo così la separazione tra le funzioni delle banche commerciali da quelle delle banche d'affari;

          b) prevedere il divieto per le banche commerciali di detenere partecipazioni o di stabilire accordi di collaborazione commerciale di qualsiasi natura con i seguenti soggetti: le banche d'affari, le banche d'investimento, le società di intermediazione mobiliare e in generale tutte le società finanziarie che non effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico;

          c) prevedere il divieto per i rappresentanti, i direttori, i soci di riferimento e gli impiegati delle banche d'affari, le banche d'investimento, le società di intermediazione mobiliare e in generale tutte le società finanziarie che non effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico di ricoprire cariche direttive e detenere posizioni di controllo nelle banche commerciali;

          d) prevedere un congruo periodo, comunque non superiore a due anni dalla data di emanazione del primo decreto legislativo di attuazione della presente delega, durante il quale le banche possano risolvere le incompatibilità di cui alla presente legge.

          e) prevedere un diverso trattamento fiscale tra le banche commerciali e le banche d'affari, al fine di favorire le prime, tenuto conto della loro attività a sostegno dell'economia reale ed in particolar modo a favore delle piccole e medie imprese.

      3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al precedente comma 1 sono trasmessi alle Camere entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega di cui al medesimo comma 1, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro quarantacinque giorni dalla data dell'assegnazione.
31. 016. Fugatti, Forcolin, Fava, Torazzi, Montagnoli, Comaroli.

      Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 31-bis.
(Sterilizzazione aumento prezzi carburanti).

      1. Al fine di calmierare gli aumenti del prezzo finale dei carburanti, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, emana il decreto di cui all'articolo 1, comma 290 e seguenti della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
      2. Ogni tre mesi, a decorrere dalla data di emanazione del decreto di cui al comma precedente, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, procede alla verifica dell'incremento del prezzo finale dei carburanti e procede, se del caso, all'emanazione del decreto di cui all'articolo 1, comma 290 e seguenti, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.»
31. 017. Fugatti, Forcolin, Fava, Torazzi, Montagnoli, Comaroli.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Agevolazioni fiscali al sistema bancario).

      1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, viene istituita una commissione composta da un rappresentante dell'ABI, da un rappresentante delle associazioni imprenditoriali e presieduta dal Ministro dell'economia e delle finanze, con lo scopo di introdurre sgravi fiscali per gli istituti bancari che sostengono l'economia reale attraverso adeguate erogazioni di credito alle imprese, soprattutto le PMI.
      2. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze relaziona alle commissioni parlamentari competenti sull'esito dei lavori della commissione.
      3. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo emana il decreto-legge per introdurre nella legislazione lavori della commissione.
31. 018. Fugatti, Fava, Torazzi, Montagnoli, Comaroli, Forcolin.

      Dopo l'articolo aggiungere i seguenti:

Art. 31-bis.
(Definizione dei noli e degli omessi versamenti non iscritti).

      1. Al fine di garantire la riscossione dei crediti da parte dell'Amministrazione finanziaria e di agevolare li pagamento dei debiti tributari e previdenziali da parte dei contribuenti, considerata la straordinaria fase di crisi che il sistema industriale sta attraversando, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di riscossione, viene prevista per le piccole imprese una procedura di definizione dei ruoli e degli omessi versamenti non ancora iscritti, con le seguenti caratteristiche:

          a) pagamento della quota capitale in forma dilazionata in un periodo che varia dai 24 ai 60 mesi;

          b) azzeramento degli interessi legali, di mora e delle sanzioni;

          c) sospensione dei provvedimenti di recupero coattivo da parte di Equitalia per coloro che aderiscono alla definizione dei ruoli.

      2. Possono accedere alla definizione tutte le piccole imprese, secondo la definizione di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea.
      3. Oggetto della definizione sono i ruoli e gli omessi versamenti di imposte, ritenute e contributi previdenziali ed assistenziali, non ancora iscritti, relativi ai periodi di imposta 2008, 2009 e 2010, per cui sono state presentate nei tempi previsti dalla normativa le dichiarazioni fiscali.
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad emanare, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto uno o più provvedimenti per stabilire le modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi.
      5. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede secondo le disposizioni di cui all'articolo 31-ter.

Art. 31-ter.
(Fondo per il finanziamento della definizione dei ruoli).

      1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, un Fondo per il finanziamento della definizione dei ruoli. Il Fondo è alimentato con le risorse dai vanti dalle riduzioni degli stanziamenti di cui al comma 2.
      2. Compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e anche attraverso una revisione delle assegnazioni già disposte, l'autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione, come rideterminata dalla Tabella E alleata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, è ridotta di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.
31. 019. Torazzi, Cavallotto, Fava, Fugatti, Montagnoli, Comaroli, Forcolin.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Disposizioni per favorire l'accesso al credito alle PMI per il pagamento dei debiti tributari).

      1. Al fine di fronteggiare con urgenza l'insolvenza delle PMI per debiti tributari, causata dalla crisi di liquidità, correlata al mancato incasso di crediti commerciali vantati nei confronti di pubbliche amministrazioni, sia centrali che locali, ed evitare la chiusura delle imprese, ovvero gli eventi drammatici dei suicidi degli imprenditori in difficoltà, entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro dell'economia e finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, promuove un protocollo di intesa con la Banca d'Italia, l'ABI, le associazioni di impresa e gli istituti di credito, per la stipula di un accordo, entro e non oltre il 30 settembre 2012, finalizzato a concedere alle PMI, che abbiano un numero di dipendenti non superiore a 50 unità, un aumento dell'affidamento in conto corrente sulla base dei crediti vantati verso la pubblica amministrazione secondo le seguenti condizioni:

          a) i crediti vantati devono essere documentati all?istituto di credito, che concede l?affidamento, previa presentazione di attestazione di riconoscimento di debito dell'organo debitore, che è obbligato a rilasciarla entro 15 giorni dalla richiesta della società creditrice;

          b) gli istituti di credito devono concedere l'affidamento straordinario per un importo non inferiore al 75 per cento dell'ammontare dei crediti verso la pubblica amministrazione e per un importo totale massimo di 1 milione di euro per società richiedente;

          c) gli istituti di credito devono concedere l'affidamento straordinario alle medesime condizioni già accordate alle società richiedenti, ovvero a condizioni più vantaggiose correlate al tasso BCE, nel caso in cui l'Istituto concedente abbia beneficiato dei finanziamenti erogati dalla Banca Centrale Europea in occasione dell'ultima asta LTRO dello scorso febbraio 2012;

          d) l'affidamento straordinario deve essere utilizzato dalla società beneficiaria per l'estinzione dei debiti tributari in misura non inferiore al 70 per cento del fido concesso;

          e) il pagamento dei crediti certificati deve essere effettuato dall'ente pubblico debitore presso l'istituto di credito, che ha erogato il fido; le relative somme sono utilizzate dalla banca per il graduale rientro dell'affidamento concesso;

          f) la concessione dell'affidamento straordinario prescinde da eventuali segnalazioni di sofferenze alla Centrale Rischi a carico della società creditrice richiedente.

      2. Nelle more dell'attuazione del protocollo di cui al comma precedente ed, in ogni caso, fino al 30 novembre 2012, è sospesa ogni procedura di riscossione conseguente ad avvisi di pagamento e ad iscrizioni a ruolo di debiti tributari nei confronti delle PMI, che abbiano un numero di dipendenti non superiore a 50 unità e che vantino crediti nei confronti della pubblica amministrazione.
31. 020. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.

      1. Il secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dai seguenti: «Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso di almeno due dei seguenti requisiti:

          a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;

          b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;

          c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro trecentomila».
31. 021. Fugatti, Forcolin, Fava, Comaroli, Montagnoli.

      Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 31-bis.
(Regime dei minimi).

      1. Il comma 98 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è soppresso e sostituito dai seguenti:
      «98. Per le persone fisiche che intraprendono un'attività d'impresa, arte o professione o che l'hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre 2007, l'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali prevista dal comma 105 è ridotta al 5 per cento.
      98-bis. Il beneficio di cui al precedente comma 98 ha lo scopo di favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani ovvero di coloro che perdono il lavoro e si applica ai giovani fino al compimento del trentacinquesimo anno di età e ai lavoratori in mobilità a condizione che:

          a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;

          b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;

          c) qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore a 30.000 euro.

      98-ter. Il beneficio di cui al precedente comma si applica per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi; è applicabile anche oltre il quarto periodo di imposta successivo a quello di inizio dell'attività ma non oltre il periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età.
      98-quater. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi da 98 a 98-quater».

      Conseguentemente dopo l'articolo 27 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 11, è abrogato.
      Conseguentemente, dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Istituzione dell'imposta anti-evasione).

      13. A decorrere dal periodo di imposta 2012 è istituita l'imposta anti-evasione.
      14. Presupposto dell'imposta è la titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale, ai sensi del comma 5, su fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli siti nel territorio dello Stato, su navi o imbarcazioni da diporto con scafo di lunghezza superiore a 10 metri, misurata secondo gli standard armonizzati EN/ISO/DIS 8666, su autovetture con potenza superiore a 200 chilowatt, su aerei con potenza oltre i 100 HP e su elicotteri con potenza oltre i 150 HP, su cavalli da corsa o da equitazione il cui valore di acquisto sia superiore ai 50,000 euro e sulle opere d'arte il cui valore assicurativo sia superiore a 200.000 euro.
      15. Ai fini dell'imposta di cui al presente articolo, si applica la definizione di fabbricati ed aree di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.
      16. Sono esenti dall'imposta:

          g) gli immobili, ad esclusione di quelli appartenenti alle categorie A1, A8 e A9, adibiti ad abitazione principale ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

          b) gli immobili ad uso residenziale non locati per i quali titolari dei diritti di cui al comma 5 risultino soggetti di età superiore a 65 anni o soggetti disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente. L'esenzione si applica ad un solo immobile per ciascun soggetto passivo dell'imposta;

          h) i fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa, ad esclusione di quelli appartenenti alle categorie A1,A8 e A9;

          i) per le società aventi come oggetto principale la compravendita, la locazione, la locazione finanziaria o a gestione degli immobili, anche mediante l'istituto giuridico del trust, il noleggio o la locazione finanziaria di navi o imbarcazioni da diporto, di autovetture o di aeromobili, esclusivamente gli immobili presso i quali è fissata la sede legale della società;

          j) gli immobili appartenenti alle categorie di cui dell'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

          k) i terreni agricoli coltivati direttamente dal soggetto passivo dell'imposta;

          l) i beni acquisiti a titolo di successione a causa di morte nei tre anni precedenti al periodo di imposta di riferimento.

      17. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sui beni di cui al comma 2, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Nei caso di concorso di più diritti reali sul medesimo bene, il soggetto passivo dell'imposta è il titolare del possesso del bene stesso.
      18. La base imponibile, con riferimento ai beni immobili, è determinata ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Con riferimento agli altri beni di cui ai comma 2, la base imponibile è rappresentata dal valore di acquisto.
      19. L'aliquota è fissata nella misura del 10 per cento della base imponibile.
      20. Dall'imposta di cui al presente articolo sono detraibili:

          c) l'imposta media netta corrisposta a titolo di IRE o di IRES in tre periodi di imposta compresi nell'ultimo quinquennio, incrementata delle detrazioni di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi di cui ai decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

          d) la somma corrisposta a titolo di imposta comunale sugli immobili o di imposta municipale propria nel periodo di imposta precedente.

      21. Per le persone giuridiche, gli importi di cui al comma 8 sono detraibili in misura non superiore al 50 per cento.
      22. Se l'ammontare delle detrazioni di cui ai commi 8 e 9 supera l'imposta lorda, al contribuente non è consentito computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.
      23. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi di cui al comma 5 proporzionalmente alla quota di titolarità dei diritti di cui al comma 5 ed ai mesi dell'anno nei quali tale titolarità si è protratta; a tal fine, il mese durante il quale la titolarità di tali diritti si è protratta per almeno quindici giorni è computato per intero. Per le modalità e termini di dichiarazione, versamento, riscossione e sanzioni si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI).
      24. L'imposta di cui al presente articolo non è deducibile dal reddito imponibile ai fini fiscali. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 agosto 2012, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo.
31. 022. Fugatti, D'Amico, Forcolin, Polledri, Comaroli, Simonetti, Montagnoli, Bitonci, Fava, Torazzi.

      Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 31-bis.
(Liquidazione di enti e società pubbliche).

      1. In caso di liquidazione, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di enti o società partecipati al 100 per cento da enti locali, le eventuali plusvalenze derivanti dalla cessione delle partecipazioni non concorrono a formare reddito imponibile e quindi non sono soggette a tassazione in capo all'ente locale stesso.

      Conseguentemente, dopo il comma 5, inserire il seguente:

          5-bis. A decorrere dalla data di entrata In vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie money transfer ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari al 2 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 5 euro. L'imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati dai cittadini dell'Unione europea nonché per quelli effettuati verso i Paesi dell'Unione europea. Sono esentati i trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale.
31. 023. Bragantini, Fava, Torazzi, Montagnoli, Comaroli, Forcolin, Fugatti.

      Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 31-bis.
(Iscrizione ruolo periti ed esperti).

      1. È consentita l'iscrizione nei ruolo dei periti ed esperti tenuto dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, sub-categoria «Tributi» a coloro che, oltre al possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5 del decreto ministeriale 29 dicembre 1979, abbiano conseguito uno dei titoli di studio indicati dall'articolo 69 della legge 427/1993.
      2. Gli iscritti al ruolo hanno l'obbligo di corrispondere un diritto annuale alle Camere di Commercio nei termini e nella misura stabiliti da apposito decreto del Ministero dello Sviluppo Economico. I soggetti iscritti in un albo professionale con competenze in materie economiche, fiscali, amministrative o del lavoro, possono richiedere l'iscrizione al ruolo camerale sub-categoria tributi, di cui al comma precedente, in deroga ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 dicembre 1979.
31. 024. Forcolin, Fava, Torazzi, Montagnoli, Comaroli, Fugatti.

      Dopo l'articolo, inserire li seguente:

Art. 31-bis.
(Attività di assistenza fiscale).

      1. L'assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di reddito di lavoro autonomo e di impresa, di cui all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 può essere esercitata da tutti gli intermediari fiscali autorizzati.
31. 025. Forcolin, Torazzi, Montagnoli, Comaroli, Fugatti, Fava.

      Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 31-bis.
(Rappresentanza dinanzi agli Uffici Finanziari).

      1. All'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

          a) al secondo comma, terzo periodo, dopo le parole «31 dicembre 1992 n. 545» sono inserite le seguenti; «e nell'articolo 3 comma 3 di cui al regolamento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998 n. 322».
31. 026. Forcolin, Montagnoli, Comaroli, Fugatti, Fava, Torazzi.

      Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 31-bis.
(Attestazione cause non congruità).

      1. Al comma 3-ter dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998 n. 146, sostituire le parole «soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3 dell'articolo 3» con «soggetti indicati dal comma 3 dell'articolo 3».
31. 027. Forcolin, Comaroli, Fugatti, Fava, Torazzi, Montagnoli.

      Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 31-bis.
(Trasferimento partecipazioni nelle s.r.l.).

      1. L'atto di trasferimento di cui al secondo comma dell'articolo 2470 del codice civile può essere sottoscritto con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ed è depositato, entro trenta giorni, presso l'ufficio dei registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a cura di una delle parti o di un intermediario abilitato di cui all'articolo 3 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998 n. 322. L'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo, su richiesta dell'alienante o dell'acquirente, dietro esibizione del titolo da cui risultano il trasferimento e l'avvenuto deposito.
31. 028. Forcolin, Fugatti, Fava, Torazzi, Montagnoli, Comaroli.

      Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 31-bis.
(Apposizione visto di conformità).

      1. Al comma 7 dell'articolo 10 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dopo il primo periodo, d inserito il seguente: Tale visto di conformità può essere rilasciato dai soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
31. 029. Forcolin, Fava, Torazzi, Montagnoli, Comaroli, Fugatti.

      Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 31-bis.
(Istituzione dell'imposta anti-evasione).

      14. A decorrere dal periodo di imposta 2013 è istituita l'imposta anti-evasione.
      15. Presupposto dell'imposta è la titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale, ai sensi del comma 5, su fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli siti nel territorio dello Stato, su navi o imbarcazioni da diparto con scafo di lunghezza superiore a 10 metri, misurata secondo gli standard armonizzati ENASO/DIS 8666, su autovetture con potenza superiore a 200 chilowatt, su aerei con potenza oltre i 100 HP e su elicotteri con potenza oltre i 150 HP, su cavalli da corsa o da equitazione di cui valore di acquisto sia superiore ai 50.000 euro e sulle opere d'arte il cui valore assicurativo sia superiore a 200.000 euro.
      16. Ai fini dell'imposta di cui al presente articolo, si applica la definizione di fabbricati ed aree di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.
      17. Sono esenti dall'imposta:

          g) gli immobili, ad esclusione di quelli appartenenti alle categorie A1, A8 e A9, adibiti ad abitazione principale ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

          b) gli immobili ad uso residenziale non locati per i quali titolari dei diritti di cui al comma 3 risultino soggetti di età superiore a 65 anni o soggetti disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente. L'esenzione si applica ad un solo immobile per ciascun soggetto passivo dell'imposta;

          h) i fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa, ad esclusione di quelli appartenenti alle categorie A1, A8 e A9;

          i) per le società aventi come oggetto principale la compravendita, la locazione, la locazione finanziaria o la gestione degli immobili, anche mediante l'istituto giuridica del trust, il noleggio o la locazione finanziaria di navi o imbarcazioni da diporto, di autovetture o di aeromobili, esclusivamente gli immobili presso i quali è fissata la sede legale della società;

          j) gli immobili appartenenti alle categorie di cui dell'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

          k) i terreni agricoli coltivati direttamente dal soggetto passivo dell'imposta;

          l) i beni acquisiti a titolo di successione a causa di morte nei tre anni precedenti al periodo di imposta di riferimento.

      18. Soggetti passivi dell'imposta sono li proprietario, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sui beni di cui al comma 2, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività. Nei caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Nel caso di concorso, di più diritti reali sul medesimo bene, il soggetto passivo dell'imposta è il titolare del possesso del bene stesso.
      19. La base imponibile, con riferimento ai beni immobili, è determinata ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Con riferimento agli altri beni di cui al comma 2, la base imponibile è rappresentata dal valore di acquisto.
      20. L'aliquota è fissata nella misura del 10 per cento della base imponibile.
      21. Dall'imposta di cui al presente articolo sono detraibili:

          c) l'imposta media netta corrisposta a titolo di IRE o di IRES in tre periodi di imposta compresi nell'ultimo quinquennio, incrementata delle detrazioni di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

          d) la somma corrisposta a titolo di imposta comunale sugli immobili o di imposta municipale propria nel periodo di imposta precedente.

      22. Per le persone giuridiche, gli importi di cui al comma 8 sono detraibili in misura non superiore al 50 per cento.
      23. Se l'ammontare delle detrazioni di cui ai commi 8 e 9 supera l'imposta lorda, al contribuente non è consentito computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.
      24. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi di cui al comma 5 proporzionalmente alla quota di titolarità dei diritti di cui al comma 5 ed ai mesi dell'anno nei quali tale titolarità si è protratta; a tal fine, il mese durante il quale la titolarità di tali diritti si è protratta per almeno quindici giorni è computato per intero. Per le modalità e termini di dichiarazione, versamento, riscossione e sanzioni si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI).
      25. L'imposta di cui al presente articolo non è deducibile dal reddito imponibile ai fini fiscali.
      26. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 novembre 2012, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo.
31. 031. Fugatti, Fava, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Forcolin.

      Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 31-bis.
(Costituzione di diritto di superficie e di usufrutto su beni del demanio marittimo).

      1. I beni del demanio marittimo su cui insistono opere di facile rimozione sono conferiti in diritto di superficie per la durata di cinquanta anni in favore dei soggetti che siano comunque nel godimento del bene e che siano in regola con il pagamento dei crediti per il periodo di utilizzo precedente.
      2. Il diritto di superficie è costituito limitatamente all'area di sedime delle opere e può comprendere una superficie di pertinenza entro e non oltre i tre metri del confine dell'opera.
      3. Il prezzo per la costituzione del diritto di superficie è stabilito dall'Agenzia del Demanio territorialmente competente e comunicarlo all'avente diritto che può aderire alla proposta entro trenta giorni dalla comunicazione. Decorso tale termine, in carenza di adesione, il diritto di superficie può essere posto a gara con decorrenza dal giorno 1o gennaio 2016.
      4. Il diritto di superficie costituisce titolo per il conferimento a trattativa privata senza pubblicazione di bando delle aree confinanti o di pertinenza nei limiti di quanto previsto dai Piani dell'Arenile vigenti.
      5. Le pertinenze del demanio marittimo possono essere conferite in usufrutto per la durata di cinquanta anni alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dalla presente legge.
      6. Le contestazioni avverso il prezzo di vendita spettano alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario competente per territorio e sono proposte con le modalità previste dall'articolo 702-bis del codice di procedura civile entro trenta giorni dalla comunicazione a pena di decadenza. L'azione giudiziaria non comporta la sospensione della procedura di vendita.
      7. Le entrate derivanti dai conferimenti di cui al presente articolo, quantificate in 4 miliardi di euro, sono destinate a contenere l'aumento dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 18 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
31. 032. Pini, Comaroli, Fugatti, Fava, Montagnoli, Forcolin.

      Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 31-bis.
(Semplificazione della tenuta dei libri sociali).

      1. All'articolo 2215-bis del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) i commi terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti:
      «Gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, almeno una volta all'anno, della marcatura temporale e della firma digitale dell'imprenditore o di altro soggetto dal medesimo delegato.
      Qualora per un anno non siano state eseguite registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale devono essere apposte all'atto di una nuova registrazione e da tale apposizione decorre il periodo annuale di cui al terzo comma;

          b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «Per i libri e per i registri la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento di natura tributaria, il termine di cui al terzo comma opera secondo le norme in materia di conservazione digitale contenute nelle medesime disposizioni».
31. 034. Caparini, Fugatti, Forcolin, Montagnoli, Comaroli, Fava.

      Dopo l'articolo, inserire il seguente:
      31-bis. Al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 16, comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Le disposizioni del presente articolo non si applicano al commercio al dettaglio su aree pubbliche»;

          b) il comma 5 dell'articolo 70 è sostituito dal seguente:
      5. Al fine di garantire l'uniforme applicazione su tutto il territorio nazionale della disciplina in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche, con intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sono individuati i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e a quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino all'applicazione di tali disposizioni transitorie»; Invia transitoria, la durata delle concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche scadute o in scadenza nel periodo successivo alla data di entrata in vigore dei presente decreto e prima che venga approvata l'intesa di cui sopra è prorogata fino al 31 dicembre 2019.
31. 035. Fugatti, Montagnoli, Forcolin, Fava, Torazzi, Comaroli.

      Dopo l'articolo 31 inserire il seguente:

Art. 31-bis.
(Modifiche all'articolo 14 comma 2 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504).

      1. All'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il secondo periodo terminante con le parole: «entro due anni dalla data del pagamento», è aggiunto il seguente periodo: «L'Amministrazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, e dell'articolo 10, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, è tenuta a comunicare al contribuente la sussistenza di un credito rimborsabile allo scopo di consentire la richiesta di rimborso. In difetto, il termine di decadenza decorre dell'avvenuta conoscenza, da parte del contribuente, dell'esistenza del maggior credito spettante».
      2. La presente disposizione si implica ai crediti sorti e non comunicati dalla data di entrata in vigore della legge 27 luglio 2000, n. 212.
31. 036.    Consiglio, Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

      Dopo l'articolo 31 inserire il seguente:

Art. 31-bis.
(Zone a burocrazie zero in via sperimentale).

      1. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2013, sull'intero territorio nazionale si applica la disciplina delle zone a burocrazia zero prevista dall'articolo 43 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
      2. A tale scopo, fino al 31 dicembre 2013, i provvedimenti di cui al primo periodo della lettera a), del comma 2, dell'articolo 43, sono adottati, ferme restando le altre previsioni ivi contenute, in via esclusiva e all'unanimità, dall'Ufficio Locale dei Governi, istituito in ciascun capoluogo di provincia, su richiesta della regione, d'intesa con gli enti interessati e su proposta del Ministro dell'interno, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. La trasmissione dei dati e dei documenti previsti dal terzo comma della medesima lettera, avviene in favore del medesimo Ufficio.
      3. L'Ufficio Locale dei Governi è presieduto dal Prefetto e composto da un rappresentante della regione, da un rappresentante della provincia, da un rappresentante della città metropolitana ove esistente, e da un rappresentante del comune interessato. Il dissenso di uno o più dei componenti, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella riunione convocata dal Prefetto, deve essere congruamente motivato e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche e delle integrazioni eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non partecipa alla riunione medesima, ovvero non esprime definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata.
      4. Resta esclusa l'applicazione dei commi 6-bis, 6-ter e 6-quater ai soli procedimenti amministrativi di natura tributaria e alle nuove iniziative produttive avviate su aree soggette a vincolo.
      5. Le previsioni del presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e la partecipazione all'Ufficio Territoriale dei Governi è a titolo gratuito e non comporta rimborsi.
31. 037.    Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Fugatti, Forcolin.

      Dopo l'articolo 31 inserire il seguente:

Art. 31-bis.
(Modifiche ed integrazioni alla legge 27 febbraio 1985, n. 49).

      1. All'articolo 17, comma 5, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: «le società finanziarie possono assumere partecipazioni temporanee di minoranza nelle cooperative», sono inserite le seguenti: «anche in più soluzioni, e sottoscrivere, anche successivamente all'assunzione delle partecipazioni, gli strumenti finanziari di cui all'articolo 2526 del codice civile».
      2. All'articolo 17, comma 3, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni ed integrazioni, sopprimere il seguente periodo: «Il Ministero esclude dalla ripartizione le società finanziarie che non hanno effettuato erogazioni pari ad almeno l'80 per cento delle risorse conferite, decorsi due anni dal conferimento delle stesse».
      3. All'articolo 17, comma 4, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni ed integrazioni, sopprimere le seguenti parole: «essere iscritte nell'elenco previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385».
31. 038.    Lazzari, Bernardo.

      Dopo l'articolo 31 inserire il seguente:

Art. 31-bis.
(Modifiche ed integrazioni alla legge 31 gennaio 1992, n. 59).

      1. All'articolo 20, comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, sopprimere la lettera b).
      2. All'articolo 20, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, aggiungere il seguente comma: «I contributi di cui all'articolo 11, comma 6, della presente legge sono destinati agli enti costituiti ai sensi della legge 27 febbraio 1985, n. 49, titolo II e successive modificazioni ed integrazioni».
      3. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di impiego delle risorse di cui al precedente comma 2 da parte delle società finanziarie costituite ai sensi dell'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni ed integrazioni.
31. 039.    Froner, Baretta.

      Dopo l'articolo 31 inserire il seguente:

Art. 31-bis.
(Modifiche ed integrazioni alla legge 31 gennaio 1992, n. 59).

      1. All'articolo 20, comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, sopprimere la lettera b).
      2. All'articolo 20, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, aggiungere il seguente comma: «I contributi di cui all'articolo 11, comma 6, della presente legge sono destinati agli enti costituiti ai sensi della legge 27 febbraio 1985, n. 49, titolo II e successive modificazioni ed integrazioni».
      3. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di impiego delle risorse di cui al precedente comma 2 da parte delle società finanziarie costituite ai sensi dell'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni ed integrazioni.
31. 040.    Lazzari, Bernardo.

      Dopo l'articolo 31 inserire il seguente:

Art. 31-bis.
(Trasferimento al patrimonio disponibile di beni demaniali e cessione ai privati).

      1. I beni e le pertinenze del demanio marittimo assentiti in concessione per l'esercizio delle attività con finalità turistico ricreative indicate all'articolo 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, non destinati all'esercizio di una pubblica funzione, sono trasferiti al patrimonio disponibile dello Stato.
      2. I beni sono posti in vendita al prezzo di mercato stabilito dall'Agenzia del Demanio previo esercizio del diritto di prelazione da parte del concessionario manifestato entro trenta giorni dalla comunicazione del prezzo di vendita.
      3. L'acquisto deve essere effettuato entro sei mesi dalla comunicazione del prezzo di vendita.
      4. Decorso i termini indicati ai commi 2 e 3 in assenza di esercizio del diritto di prelazione ovvero di acquisto i beni vengono posti all'asta secondo le norme ordinarie di contabilità dello stato con decorrenza dal giorno 1 gennaio 2016.
      5. Sui beni aventi natura di lido e spiaggia è costituita servitù di pubblico passaggio per l'accesso al mare.
      6. Le presenti disposizioni non si applicano alle concessioni aventi ad oggetto strutture destinate alla nautica da diporto ed alle concessioni per atto formale avente ad oggetto opere di difficile rimozione.
      7. Le contestazioni avverso il prezzo di vendita spettano alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario competente per territorio e sono proposte con le modalità previste dall'articolo 702-bis del codice di procedura civile entro trenta giorni dalla comunicazione a pena di decadenza. L'azione giudiziaria non comporta la sospensione della procedura di vendita.
      8. Le entrate derivanti dai trasferimenti di cui al presente articolo, quantificate in 10 miliardi di euro, sono destinate a diminuire l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto sui beni e servizi del settore turistico e a contenere l'aumento dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
31. 030.    Pini, Fugatti, Comaroli, Forcolin, Fava, Torazzi.

ART. 32.

      Sostituire i commi da 1 a 7 con i seguenti:
      1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 13 gennaio 1994, n. 43, le parole: «ed aventi una scadenza non inferiore a tre mesi e non superiore a dodici mesi dalla data di emissione» sono sostituite dalle seguenti: «ed aventi una scadenza non inferiore a un mese e non superiore a trentasei mesi dalla data di emissione».
      2. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge 13 gennaio 1994, n. 43, sono aggiunti i seguenti:
      «1-bis. Le cambiali finanziarie possono essere emesse da società di capitali, nonché da società cooperative e mutue assicuratrici, diverse dalle banche e dalle micro-imprese, come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003. Le società e gli enti non aventi titoli negoziati in mercati regolamentati o non regolamentati possono emettere cambiali finanziarie subordinatamente alla presenza dei seguenti requisiti:

          a) l'emissione deve essere assistita, in qualità di sponsor, da una banca o da un'impresa di investimento, da una SGR, da una società di gestione armonizzata, da una SICAV o da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco di cui all'articolo 107 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, anche avente sede legale in uno Stato extracomunitario, purché con succursale costituita nel territorio della Repubblica, che assiste l'emittente nella procedura di emissione dei titoli e lo supporta nella fase di collocamento dei titoli stessi;

          b) lo sponsor mantiene nel proprio portafoglio, fino alla naturale scadenza, una quota dei titoli emessi non inferiore:

              1) al 5 per cento del valore di emissione dei titoli, per le emissioni fino a 5 milioni di euro;

              2) al 3 per cento del valore di emissione eccedente 5 milioni di euro, fino a 10 milioni di euro, in aggiunta alla quota risultante dall'applicazione della percentuale di cui al numero 1);

              3) al 2 per cento del valore di emissione eccedente IO milioni di euro, in aggiunta alla quota risultante dall'applicazione delle percentuali di cui ai numeri l) e 2).

          c) l'ultimo bilancio deve essere certificato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritta al registro dei revisori contabili;

          d) le cambiali finanziarie devono essere emesse e girate esclusivamente in favore di investitori professionali che non siano, direttamente o indirettamente, soci della società emittente; il collocamento presso investitori professionali in rapporto di controllo con il soggetto che assume il ruolo di sponsor è disciplinato dalle vigenti norme in materia di conflitti di interesse.
      2-ter. Lo sponsor deve segnalare, per la singola emittente, se l'ammontare di cambiali finanziarie in circolazione è superiore al totale dell'attivo corrente come rilevabile dall'ultimo bilancio approvato. Per attivo corrente si intende l'importo delle attività in bilancio con scadenza entro l'anno dalla data di riferimento del bilancio stesso. Nel caso in cui l'emittente sia tenuto alla redazione del bilancio consolidato o sia controllato da una società o ente a ciò tenuto, può essere considerato l'ammontare rilevabile dall'ultimo bilancio consolidato approvato. Lo sponsor classifica l'emittente al momento dell'emissione, distinguendo almeno cinque categorie di qualità creditizia dell'emittente (ottima, buona, soddisfacente, scarsa e negativa), da incrociarsi, per le operazioni garantite, con i livelli di garanzia elevata, normale o bassa. Lo sponsor rende pubbliche le descrizioni della classificazione adottata.
      2-quater. In deroga a quanto previsto dal comma 2-bis, lettere a) e b), del presente articolo, le società diverse dalle medie e dalle piccole imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, possono rinunciare alla nomina dello sponsor.
      2-quinquies. Si può derogare al requisito di cui al comma 2-bis, lettera b), qualora l'emissione sia assistita, in misura non inferiore al 25 per cento del valore di emissione, da garanzie prestate da una banca o da un'impresa di investimento, ovvero prestate da un consorzio di garanzia collettiva fidi per le cambiali emesse da società aderenti al consorzio.
      2-sexies. Per un periodo di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione di cui al comma 2-bis lettera c), si può derogare all'obbligo, ivi previsto, di certificazione del bilancio, qualora l'emissione sia assistita, in misura non inferiore al 50 per cento del valore di emissione delle cambiali, da garanzie prestate da una banca o da un'impresa di investimento, ovvero prestate da un consorzio di garanzia collettiva fidi per le cambiali emesse da società aderenti al consorzio. In tal caso la cambiale non può avere durata superiore al predetto periodo di diciotto mesi.»

      3. Dopo l'articolo 1 della legge 13 gennaio 1994, n. 43, è inserito il seguente: «Art. 1-bis. – 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13-bis, comma 1, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, le cambiali finanziarie possono essere emesse anche in forma dematerializzata; a tal fine l'emittente si avvale esclusivamente di una società autorizzata alla prestazione del servizio di gestione accentrata di strumenti finanziari.
      2. Per l'emissione di cambiali finanziarie in forma dematerializzata, l'emittente invia una richiesta alla società di gestione accentrata, contenente la promessa incondizionata di pagare alla scadenza le somme dovute ai titolari delle cambiali finanziarie che risultano dalle scritture contabili degli intermediari depositari.
      3. Nella richiesta sono specificati altresì;

          a) l'ammontare totale dell'emissione;

          b) l'importo di ogni singola cambiale;

          c) il numero delle cambiali;

          d) l'importo dei proventi, totale e suddiviso per singola cambiale;

          e) la data di emissione;

          f) gli elementi specificati nell'articolo 100, primo comma, numeri da 3) a 7), del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669;

          g) le eventuali garanzie a supporto dell'emissione, con l'indicazione dell'identità del garante e l'ammontare della garanzia;

          h) l'ammontare del capitale sociale versato ed esistente alla data dell'emissione;

          i) la denominazione, l'oggetto e la sede dell'emittente;

          l) l'ufficio del registro delle imprese al quale l'emittente è iscritto.

      4. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni contenute nel Capo II del Titolo II della Parte III del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.
      5. Le cambiali emesse ai sensi del presente articolo sono esenti dall'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, ferma restando comunque l'esecutività del titolo.»

      3. Al fine di favorire la maggiore diffusione delle cambiali finanziarie presso gli investitori professionali, ivi incluse le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo disciplina, con proprio regolamento adottato ai sensi degli articoli 5, comma 2, 38, comma 2, 39, comma 3, 40, comma 3, 42, comma 3, e 191, comma 1, lettera d), del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, disciplina le modalità, i limiti e le condizioni alle quali le stesse imprese possono utilizzare, a copertura delle riserve tecniche ai sensi degli articoli 38, comma 1, e A2-bis, comma l, attivi costituiti da cambiali finanziarie.»

      Conseguentemente: al comma 8, sostituire le parole: i titoli similari, emessi dai soggetti di cui al comma 1, con le seguenti: le cambiali finanziarie, emesse da società non emittenti strumenti finanziari quotati su mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione, diverse dalle banche e dalle micro-imprese, come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003,;
      al comma 9, dopo le parole: delle obbligazioni aggiungere le seguenti: delle cambiali finanziarie;
      sopprimere i commi 11, 12, 14, 15, 17 e 18;
      al comma 19, sostituire le parole: da società di cui al comma 1 con le seguenti: da società non emittenti strumenti finanziari quotati su mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione, diverse dalle banche e dalle micro-imprese, come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003, e sostituire le parole: 60 mesi con le seguenti: 36 mesi.
32. 1. Ventucci.

      Al comma 1, dopo le parole: diverse dalle banche sopprimere le parole: e dalle micro-imprese, come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003.
* 32. 4. Romani.

      Al comma 1, dopo le parole: diverse dalle banche sopprimere le parole: e dalle micro-imprese, come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003.
* 32. 5. Fava, Montagnoli, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Torazzi.

      Al comma 1, dopo le parole: diverse dalle banche sopprimere le parole: e dalle micro-imprese, come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003.
* 32. 6. Marsilio.

      Al comma 1, dopo le parole: diverse dalle banche sopprimere le parole: e dalle micro-imprese, come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003.
* 32. 7. Abrignani.

      All'articolo 32, apportare le seguenti modificazioni:
      Sostituire il comma 2 con il seguente:
      «2. Anche in deroga all'articolo 11 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1973, n. 385, le società possono emettere le cambiali finanziarie come definite dalla legge 13 gennaio 1994, n. 43, a condizione che l'ultimo bilancio dell'emittente sia assoggettato a revisione contabile da parte di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nel Registro dei revisori legali e delle società di revisione, e che i titoli siano:

          a) collocati esclusivamente presso investitori qualificati che non siano, direttamente o indirettamente, soci della società emittente, e siano destinati alla circolazione esclusivamente tra tali investitori;

          b) collocati presso il pubblico, qualora l'emissione sia assistita da uno sponsor. Ai fini delle norme contenute nel presente articolo le cambiali finanziarie sono titoli similari alle obbligazioni.»;
      al comma 4, sopprimere le parole: e 19, 20, 21, 22, 23, 24 (clausole di subordinazione e partecipazione), nonché le parole: oggetto di offerta al pubblico ai sensi dell'articolo l, comma l, lettera t), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e;
      al comma 6, premettere le parole:
Nel caso previsto dal comma 2, lettera b),; sopprimere il comma 18;
      al comma 26, capoverso, sostituire le parole: dal seguente con le seguenti: dai seguenti, sopprimere le parole: di acquisire ovvero ed aggiungere, in fine, le parole: , emesse ai sensi dell'articolo 2420-bis, a condizione che:

          a) la durata del diritto di conversione sia la medesima del prestito obbligazionario e il diritto sia esercitabile almeno con frequenza semestrale/annuale;

          b) le obbligazioni siano destinate esclusivamente a investitori qualificati, ai sensi dell'articolo 100 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, qualora le azioni da attribuire in conversione non siano quotate su mercati regolamentati e/o negoziate su sistemi multilaterali di negoziazione. Ai fini del rispetto del limite di cui al primo comma, le obbligazioni convertibili già emesse ma non ancora convertite sono conteggiate.»
32. 3. Savino.

      Apportare le seguenti modificazioni:

          a) il comma 2 è sostituito dai seguente:

              2. Anche in deroga all'articolo 11 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, le società possono emettere cambiali finanziarie, come definite alla legge 13 gennaio 1994, n. 43, a condizione che l'ultimo bilancio dell'emittente sia assoggettato a revisione contabile da parte di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nel Registro dei revisori legali e delle società di revisione nonché che i titoli siano:

                  a) collocati esclusivamente presso investitori qualificati che non siano, direttamente o indirettamente, soci della società emittente, e siano destinati alla circolazione esclusivamente tra tali investitori;

                  b) collocati presso il pubblico, qualora l'emissione sia assistita da uno sponsor.

      Ai fini delle norme contenute nel presente articolo le cambiali finanziarie sono titoli similari alle obbligazioni.»

          b) al comma 4 sono sopprimere le parole: «e 19, 20, 21, 22, 23, 24 (clausole di subordinazione e partecipazione)» e sono soppresse la parole «oggetto di offerta al pubblico ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e».

          c) al comma 6, premettere le seguenti parole: «Nel caso previsto dal comma 2 lettera b),.

      Sopprimere il comma 18.
      Al comma 26, sopprimere le parole «di acquisire ovvero» e dopo le parole «di sottoscrivere azioni», è inserito: «emesse ai sensi dell'articolo 2420-bis, a condizione che: a) la durata del diritto di conversione sia la medesima del prestito obbligazionario e il diritto sia esercitabile almeno con frequenza annuale; b) le obbligazioni siano destinate esclusivamente a investitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, qualora le azioni da attribuire in conversione non siano quotate su mercati regolamenti e/o negoziate su sistemi multilaterali di negoziazione.
      Ai fini del rispetto del limite del primo comma, le obbligazioni convertibili già emesse ma non ancora convertite sono conteggiate.»

32. 9. Pagano.

      Apportare le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2, lett. a) sostituire la parola «sponsor» con «intermediario»;

          b) al comma 4, eliminare le parole: 5, 16, 17 (sponsor) e»;

          c) sostituire i commi 14, 15, 16 17 con il seguente: «14. Con successivo decreto ministeriale verranno individuati gli intermediari autorizzati ad assistere le piccole e medie imprese nell'emissione e distribuzione di obbligazioni e cambiali finanziarie nonché i criteri e le modalità cui gli stessi dovranno attenersi nello svolgimento di tali attività.»

          d) al comma 18, sostituire e parole: «nomina dello sponsor» sono sostituite da «nomina dell'intermediario».
32. 8. Pagano.

      Al comma 2, sopprimere la lettera j).
32. 10. Romani.

      Al comma 2, ultimo periodo sostituire le parole: Ai fini delle norme contenute nel presente articolo le cambiali finanziarie sono titoli similari alle obbligazioni con le seguenti: Le cambiali finanziarie sono soggette allo stesso regime fiscale previsto per le obbligazioni.
* 32. 11. Romani.

      Al comma 2, ultimo periodo sostituire le parole: Ai fini delle norme contenute nel presente articolo le cambiali finanziarie sono titoli similari alle obbligazioni con le seguenti: Le cambiali finanziarie sono soggette allo stesso regime fiscale previsto per le obbligazioni.
* 32. 12. Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

      Al comma 2, ultimo periodo sostituire le parole: Ai fini delle norme contenute nel presente articolo le cambiali finanziarie sono titoli similari alle obbligazioni con le seguenti: Le cambiali finanziarie sono soggette allo stesso regime fiscale previsto per le obbligazioni.
* 32. 13. Pagano.

      Al comma 3, sostituire le parole: presente articolo con le seguenti: comma 7.
** 32. 15. Pagano.

      Al comma 3, sostituire le parole: presente articolo con le seguenti: comma 7.
** 32. 16. Romani.

      Sostituire il comma 4 con il seguente:
      4. Sono esclusi dalle disposizioni dei commi 2 e 3, nonché dei successivi commi 15, 16, 17 (sponsor) e 19, 20,21, 22, 23, 24 (clausole di subordinazione e partecipazione) gli strumenti finanziari quotati in un mercato regolamentato italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea ovvero oggetto di offerta al pubblico ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, salvo che non ricorra un'ipotesi di esenzione dal, o di inapplicabilità del regime dell'offerta al pubblico, e ammessi alle negoziazioni in un sistema multilaterale di negoziazione italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea.
32. 14. Pagano.

      Sostituire il comma 6 con il seguente:
      6. In ciascun esercizio l'ammontare medio delle cambiali finanziarie in circolazione non può eccedere il totale dell'attivo corrente come rilevabile dall'ultimo bilancio approvato. Per attivo corrente si intende l'importo delle voci dell'attivo circolante di cui alla lettera c), n. II e IV, dell'articolo 2424 del codice civile. Nel caso in cui l'emittente sia tenuto alla redazione del bilancio consolidato o sia controllato da una società o ente a ciò tenuto, può essere considerato l'ammontare rilevabile dall'ultimo bilancio consolidato approvato.
* 32. 17. Romani.

      Sostituire il comma 6 con il seguente:
      6. In ciascun esercizio l'ammontare medio delle cambiali finanziarie in circolazione non può eccedere il totale dell'attivo corrente come rilevabile dall'ultimo bilancio approvato. Per attivo corrente si intende l'importo delle voci dell'attivo circolante di cui alla lettera c), n. II e IV, dell'articolo 2424 del codice civile. Nel caso in cui l'emittente sia tenuto alla redazione del bilancio consolidato o sia controllato da una società o ente a ciò tenuto, può essere considerato l'ammontare rilevabile dall'ultimo bilancio consolidato approvato.
* 32. 18. Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

      Sostituire il comma 8, con il seguente:
      8. Le disposizioni dell'articolo 3, comma 115, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, non si applicano alle emissioni sottoscritte da investitori qualificati che non siano, anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, direttamente o indirettamente soci della società emittente nonché nei casi in cui le obbligazioni e titoli similari siano negoziati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Le disposizioni del periodo precedente si applicano agli interessi maturati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.
** 32. 19. Pagano.

      Sostituire il comma 8, con il seguente:
      8. Le disposizioni dell'articolo 3, comma 115, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, non si applicano alle emissioni sottoscritte da investitori qualificati che non siano, anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, direttamente o indirettamente soci della società emittente nonché nei casi in cui le obbligazioni e titoli similari siano negoziati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Le disposizioni del periodo precedente si applicano agli interessi maturati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.
** 32. 20. Romani.

      Dopo il comma 26, inserire i seguenti:
      26-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 13 a 16 dell'articolo 18 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, non si applicano alle comunicazioni relative ai piani di azionariato diffuso e di partecipazione dei dipendenti agli utili di impresa.
      26-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui al comma precedente, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 2,5 milioni di euro per l'anno 2012 e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013.
32. 28. Quartiani, Baretta.

      Dopo il comma 26, inserire i seguenti:
      26-bis. Al comma 2-ter dell'articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come modificato dal comma 1 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «fondi sanitari» sono aggiunte le seguenti: «e per i piani di partecipazione rivolti alla generalità dei dipendenti realizzati tramite sottoscrizione di azioni che prevedano un periodo di detenzione minimo di tre anni».
      26-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui al comma precedente, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 2,5 milioni di euro per l'anno 2012 e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013.
32. 29. Baretta.

      Dopo il comma 26, inserire i seguenti;
      26-bis. È introdotta una franchigia di 15.000 euro all'ammontare degli investimenti per i piani di partecipazione rivolti alla generalità dei dipendenti realizzati tramite sottoscrizione di azioni che prevedano un periodo di detenzione minimo di 3 anni.
      26-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui al comma precedente, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 2,5 milioni di euro per l'anno 2012 e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013.
32. 30. Baretta.

      Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:
      26-bis. Alle operazioni di cartolarizzazione sintetica realizzate da un confidi e da una o più banche partecipa, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-bis, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito nella legge 9 aprile 2009, n. 33, anche la Cassa depositi e prestiti s.p.a.. La disposizione si applica, salva ogni altra pattuizione contraria, qualora le operazioni siano regolate alle seguenti condizioni:

          a) conformità della garanzia ai requisiti minimi indicati dalle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia per il riconoscimento a fini prudenziali del trasferimento del rischio di credito derivante da un'operazione di cartolarizzazione sintetica con segmentazione del rischio (c.d. tranched);

          b) trasferimento al confidi della tranche junior destinata a coprire le prime perdite del portafoglio di crediti della banca identificato nell'accordo, determinata in misura pari al 3 per cento dell'insieme delle garanzie del confidi relative a detti crediti, con costituzione presso la banca di un apposito fondo monetario vincolato a garanzia e liberazione del confidi dalle altre garanzie rilasciate alla banca in relazione ai crediti in portafoglio;

          c) trasferimento a un fondo interconsortile di garanzia costituito ai sensi dell'articolo 13, commi da 20 a 22, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 e alla Cassa depositi e prestiti s.p.a. della tranche mezzanine nella misura, rispettivamente, dell'1 per cento e del 3 per cento dell'insieme delle garanzie del confidi relative ai fidi in portafoglio. La quota sottoscritta dal fondo interconsortile di garanzia è escussa per prima e, ferma la responsabilità solidale verso la banca dei sottoscrittori della tranche mezzanine, il fondo escusso non può rivalersi nei confronti della Cassa depositi e prestiti. In mancanza dell'intervento di un fondo interconsortile la tranche mezzanine sottoscritta da Cassa depositi e prestiti s.p.a. è pari al 2 per cento e quella junior sottoscritta dal confidi ai sensi della precedente lett. b) è pari al 5 per cento;

          d) trattenimento della tranche senior da parte della banca;

          e) destinazione di un importo pari alla metà della quota del patrimonio di vigilanza della banca liberato in ragione dell'operazione di cartolarizzazione sintetica al credito in favore delle piccole e medie imprese.
32. 42. Pagano.

      Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:
      26-bis. All'articolo 46 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1 dopo le parole: «da parte di banche alle imprese» sono aggiunte le parole: «, nonché i crediti vantati dai Confidi iscritti (ex-art 107, ex-art 155 comma 4) per effetto dell'escussione da parte della banca finanziatrice della garanzia prestata»;

          b) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
      «5-bis. Il privilegio a favore dei crediti dei Confidi di cui al comma 1 si colloca immediatamente dopo gli altri privilegi speciali di cui al presente articolo ed ha effetto solo a seguito dell'integrale soddisfacimento del credito vantato dalla banca per il finanziamento assistito dalla garanzia del Confidi stesso».
32. 21. Pagano.

      Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
      27. Con regolamento della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della disciplina vigente in materia di offerta di servizi di investimento, sono individuati i requisiti dei piani di risparmio a lungo termine, di cui all'articolo 2, comma 7, lettera d), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n, 148, nel rispetto dei seguenti principi:

          a) i piani di risparmio a lungo termine devono avere una durata non inferiore a cinque anni e un limite annuo ai versamenti effettuabili pari a 100.000 euro;

          b) al fine di usufruire del regime fiscale agevolato di cui al citato articolo 2, comma 7, lettera d), del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, una quota pari ad almeno il 50 per cento della raccolta deve essere investita nei fondi di venture capital di cui all'articolo 31 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n 111.
32. 39. Montagnoli, Comaroli, Torazzi, Fava, Fugatti, Forcolin.

      Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:
      26-bis. All'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62, dopo il capoverso comma 1-quinquies inserire il seguente:
      «1-sexies. Sulla base del monitoraggio di cui al comma 1-ter, l'Osservatorio provvede alla elaborazione e alla attribuzione di un «rating di liquidità» per ciascun istituto di credito o intermediario finanziario di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 operante nel territorio nazionale, secondo i criteri e le modalità stabilite da un regolamento congiunto della Banca d'Italia e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentita la Consob, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».
32. 40. Fugatti, Mauri, Montagnoli, Comaroli, Fava, Torazzi, Forcolin.

      Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
      26-bis. Al comma 2-ter dell'articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come modificato dal comma 1 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «fondi sanitari» sono aggiunte le seguenti: «e per i piani di partecipazione rivolti alla generalità dei dipendenti realizzati tramite sottoscrizione di azioni che prevedano un periodo di detenzione minimo di tre anni.»
* 32. 23. Poli, Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

      Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
      26-bis. Al comma 2-ter dell'articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come modificato dal comma 1 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «fondi sanitari» sono aggiunte le seguenti: «e per i piani di partecipazione rivolti alla generalità dei dipendenti realizzati tramite sottoscrizione di azioni che prevedano un periodo di detenzione minimo di tre anni.»
* 32. 32. Graziano.

      Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
      26-bis. Al comma 2-ter dell'articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come modificato dal comma 1 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «fondi sanitari» sono aggiunte le seguenti: «e per i piani di partecipazione rivolti alla generalità dei dipendenti realizzati tramite sottoscrizione di azioni che prevedano un periodo di detenzione minimo di tre anni.»
* 32. 37. Raisi.

      Dopo il comma 26, inserire il seguente:
      26-bis. Dopo il comma 2-ter dell'articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come modificato dal comma 1 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «di rimborso» aggiungere il seguente comma: 2.ter.bis comunicazioni relative alle azioni di società non quotate che abbiano un valore.
32. 26. Bobba.

      Dopo il comma 26, inserire il seguente:
      26-bis. È introdotta una franchigia di euro 15.000,00 all'ammontare degli investimenti per i piani di partecipazione rivolti alla generalità dei dipendenti realizzati tramite sottoscrizione di azioni di società non quotate in borsa che prevedano un periodo di detenzione minimo di 3 anni.
32. 27. Bobba.

      Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
      26-bis. È introdotta una franchigia di euro 15.000 all'ammontare degli investimenti per i piani di partecipazione rivolti alla generalità dei dipendenti realizzati tramite sottoscrizione di azioni che prevedano un periodo di detenzione minimo di 3 anni.
32. 24. Gioacchino Alfano, Bernardo, Soglia.

      Dopo il comma 26, è aggiunto il seguente:
      26-bis. Al comma 7 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: «e) piani di partecipazione rivolti alla generalità dei dipendenti, realizzati tramite sottoscrizione di azioni che prevedano un periodo di detenzione minimo di 3 anni e un ammontare non superiore a 15.000 euro».
32. 31. Graziano.

      Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
      26-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 13 a 16 dell'articolo 18 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 44 del 26 aprile 2012 n. 44 non si applicano alle comunicazioni relative ai piani di partecipazione rivolti alla generalità dei dipendenti realizzati tramite sottoscrizione di azioni che prevedano un periodo di detenzione minimo di tre anni.
* 32. 25. Bernardo, Gioacchino Alfano, Soglia.

      Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
      26-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 13 a 16 dell'articolo 18 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge del 26 aprile 2012, n. 44 non si applicano alle comunicazioni relative ai piani azionariato diffuso e di partecipazione dei dipendenti agli utili di impresa.
* 32. 34. Quartiani.

      Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
      26-bis. Il comma 2 dell'articolo 2412 del codice civile è così sostituito: «2. Il limite di cui al primo comma può essere superato se le obbligazioni emesse in eccedenza, anche ai sensi del regolamento del prestito, non sono destinate a clienti al dettaglio di cui all'articolo 4, comma primo, n. 12 della Direttiva 2004/39/CE.».
32. 22. Pagano.

      Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:
      26-bis. All'articolo 2810 del codice civile dopo il numero 4 è aggiunto il seguente numero: «5) i diritti edificatori comunque denominati, previsti da normative statali o regionali, ovvero da strumenti di pianificazione territoriale» (articolo 2643 n. 2-bis).
* 32. 2. Savino.

      Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:
      26-bis. All'articolo 2810 del codice civile dopo il numero 4 è aggiunto il seguente numero: «5) i diritti edificatori comunque denominati, previsti da normative statali o regionali, ovvero da strumenti di pianificazione territoriale» (articolo 2643 n. 2-bis).
32. 38. Cesario.

      Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:
      26-bis. I confidi possono imputare al fondo consortile, al capitale sociale o ad apposita riserva i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici esistenti alla data del 31 dicembre 2011. Le risorse sono attribuite unitariamente al patrimonio, anche a fini di vigilanza, dei relativi confidi, senza vincoli di destinazione. Le eventuali azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie delle banche o dei confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo né sono computate nel capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. La relativa delibera, da assumere è di competenza dell'assemblea ordinaria.».
32. 41. Pagano.

      Dopo l'articolo inserire il seguente capo:

«Capo II-bis.
LOTTA CONTRO I RITARDI DI PAGAMENTO NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI TRA IMPRESE E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 32-bis.
(Disposizioni in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali in cui il debitore è la pubblica amministrazione).

      1. Il presente Capo si applica, a decorrere dal 1o gennaio 2013, a ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale in cui il debitore è la pubblica amministrazione. Ai fini del presente Capo sono:

          a) «transazioni commerciali»: transazioni tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano la fornitura di merci o la prestazione di servizi dietro pagamento di un corrispettivo;

          b) «pubblica amministrazione»: le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

          c) «impresa»: ogni soggetto organizzato, diverso dalle pubbliche amministrazioni, che agisce nell'ambito di un'attività economica o professionale indipendente, anche quando tale attività è svolta da una sola persona;

          d) «ritardo di pagamento»: pagamento non effettuato durante il periodo di pagamento contrattuale o legale;

          e) «interessi di mora»: gli interessi legali o negoziati, concordati nella transazione;

          f) «interessi legali»: gli interessi di mora quali interessi semplici a un tasso ottenuto sommando al tasso di riferimento otto punti percentuali;

          g) «tasso di riferimento»: il tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali o il tasso di interesse marginale risultante dalle procedure di appalto a tasso variabile per le più recenti operazioni di rifinanziamento principali della Banca centrale europea;

          h) «importo dovuto»: la somma principale che avrebbe dovuto essere pagata entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento;

          i) «riserva di proprietà»: l'accordo contrattuale in base al quale il venditore rimane proprietario delle merci fino al completo pagamento del prezzo;

          l) «titolo esecutivo»: ogni decisione, sentenza o ordine di pagamento, sia immediato che rateale, pronunciato da un'autorità giurisdizionale o altra autorità competente, inclusi i provvedimenti provvisoriamente esecutivi, che consenta al creditore di ottenere, mediante esecuzione forzata; il soddisfacimento della propria pretesa nei confronti dei debitore.

Art. 32-ter.
(Transazioni fra imprese e pubbliche amministrazioni).

      1. Nelle transazioni commerciali, il creditore ha diritto alla scadenza del periodo di cui ai commi 2, 3 e 5 agli interessi legali di mora senza che sia necessario un sollecito, se il creditore, pur avendo adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge, non ha ricevuto nei termini l'importo dovuto e il ritardo è imputabile al debitore.
      2. Nelle transazioni commerciali la data di ricevimento della fattura non può essere soggetta a un accordo contrattuale tra debitore e creditore e il periodo di pagamento non può superare uno dei termini seguenti:

          a) trenta giorni di calendario dal ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta equivalente di pagamento;

          b) se non vi è certezza sulla data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, trenta giorni di calendario dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi;

          c) se la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi, trenta giorni di calendario dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi;

          d) se la legge o il contratto prevedono una procedura di accettazione o di verifica diretta ad accertare la conformità delle merci o dei servizi al contratto e se il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento anteriormente o alla stessa data dell'accettazione o della verifica, trenta giorni di calendario da quella data.

      3. Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto all'articolo 32-quinquies, comma 2, i termini di cui al comma 2, lettera a) possono essere prorogati fino ad un massimo di 60 giorni di calendario per:

          a) qualsiasi amministrazione pubblica che svolga attività economiche di natura industriale o commerciale offrendo merci o servizi sul mercato e che sia soggetta, come impresa pubblica, ai requisiti di trasparenza di cui alla direttiva 2006/111/CE della Commissione, del 16 novembre 2006, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e alla trasparenza finanziaria all'interno di talune imprese;

          b) enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tal fine.

      4. La durata massima della procedura di accettazione o di verifica di cui al comma 2 lettera d) non può eccedere i 30 giorni di calendario dalla data di ricevimento dei beni o servizi, salvo diversamente concordato nel contratto e nella documentazione di gara e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore.
      5. Il periodo di pagamento stabilito nel contratto non può eccedere quello di cui al comma 2, se non diversamente concordato espressamente nel contratto e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche, e non superi comunque sessanta giorni di calendario.
      6. Il tasso di riferimento applicabile per il primo semestre di ciascun anno è quello in vigore il 1o gennaio dell'anno medesimo, per il secondo semestre è quello in vigore il 1o luglio dell'anno medesimo.
      7. Le parti possono concordare termini di pagamento che prevedano il versamento a rate. In tali casi, qualora una delle rate non sia pagata alla data concordata, gli interessi e il risarcimento sono calcolati esclusivamente sulla base degli importi scaduti.

Art. 32-quater.
(Risarcimento delle spese di recupero).

      1. Quando gli interessi di mora diventino esigibili, il creditore ha il diritto di ottenere dal debitore, come minimo, un importo forfettario di 40 euro. L'importo forfettario è esigibile senza che sia necessario un sollecito, quale risarcimento dei costi di recupero sostenuti dal creditore,
      2. Il creditore, oltre all'importo forfettario di cui al comma 1, ha diritto di esigere dal debitore un risarcimento ragionevole per ogni costo di recupero che ecceda tale importo forfettario sostenuto a causa del ritardo di pagamento del debitore, comprese le spese che il creditore eventualmente sostenute per aver affidato un incarico a un avvocato o a una società di recupero crediti.

Art. 32-quinquies.
(Clausole contrattuali e prassi inique).

      1. Una clausola contrattuale o una prassi relativa alla data o al periodo di pagamento, al tasso dell'interesse di mora o al risarcimento per i costi di recupero non può essere fatta valere o dare diritto a un risarcimento del danno qualora risulti gravemente iniqua per il creditore, con particolare riguardo alle clausole o alle prassi che escludono l'applicazione di interessi di mora o il risarcimento per i costi di recupero di cui all'articolo 32-quater. Per determinare se una clausola contrattuale o una prassi sia gravemente iniqua per il creditore, si tiene conto di tutte le circostanze, ed in particolare:

          a) qualsiasi grave scostamento dalla corretta prassi commerciale, in contrasto con il principio della buona fede e della correttezza;

          b) la natura del prodotto o del servizio,

          c) se il debitore abbia qualche motivo oggettivo per derogare al tasso d'interesse di mora legale, al periodo di pagamento di cui ai commi 2, lettera a), 3 e 5 dell'articolo articolo 32-ter o all'importo forfettario di cui al comma 1 dell'articolo 32-quater.

      2. Con decreto del Ministro del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si provvede a individuare misure efficaci ed idonee per impedire il continuo ricorso a condizioni gravemente inique ai sensi dei precedenti commi, comprese disposizioni che consentano alle organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese agiscano a norma della legislazione vigente dinanzi alle autorità giurisdizionali o agli organi amministrativi competenti qualora le clausole contrattuali o le prassi siano gravemente inique ai sensi del comma 1, in modo che possano ricorrere a mezzi appropriati ed efficaci per impedire il ricorso continuo a tali clausole.

Art. 32-sexies.
(Trasparenza e sensibilizzazione).

      1. Al fine di assicurare piena trasparenza in merito ai diritti e agli obblighi derivanti dal presente Capo, il Ministro dell'economia e delle finanze rende pubblico semestralmente il tasso d'interesse legale di mora applicabile. Il Ministero dello sviluppo economico pubblica su Internet informazioni circa i tassi d'interesse legali applicati in caso di ritardo nei pagamenti commerciali.
      2. Il Ministro dello sviluppo economico incoraggia la creazione di codici di pagamento rapido che prevedano termini di pagamento chiaramente definiti e un adeguato procedimento per trattare tutti i pagamenti oggetto di controversia o qualsiasi altra iniziativa che affronti la questione cruciale dei ritardi di pagamento e contribuisca a sviluppare una cultura di pagamento rapido.

Art. 32-septies.
(Riserva di proprietà e procedure di recupero di crediti non contestati).

      1. Il venditore conserva il diritto di proprietà sulle merci fintanto che non siano state pagate totalmente, qualora sia stata esplicitamente concordata una clausola di riserva di proprietà tra l'acquirente e il venditore prima della consegna delle merci.
      2. Un titolo esecutivo può essere ottenuto, anche mediante una procedura accelerata e indipendentemente dall'importo del debito, di norma entro 90 giorni di calendario dalla data in cui il creditore ha presentato un ricorso o ha proposto una domanda dinanzi al giudice o altra autorità competente, ove non siano contestati il debito o gli aspetti procedurali. Con il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 32-quinquies si provvede a stabilire la disciplina della procedura accelerata
      3. Sono esclusi dal calcolo del periodo di cui ai comma 1 i periodi necessari per le notificazioni e qualsiasi ritardo imputabile al creditore, come i termini necessari per regolarizzare il ricorso o la domanda.
32. 05. Lulli, Albini, Carella, Causi, Colaninno, D'Antoni, Fadda, Fogliardi, Froner, Graziano, Marchignoli, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Piccolo, Pizzetti, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Sposetti, Strizzolo, Federico Testa, Vaccaro, Verini, Vico, Zunino.

      Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 32-bis.
(Disposizioni per l'equità e la modernizzazione dell'economia mediante la lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali).

      1. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale.
      2. Le disposizioni della presente legge non trovano applicazione per:

          a) debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore;

          b) richieste di interessi inferiori a 5 euro;

          c) pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno ivi compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore.

      3. Ai fini della presente legge si intende per:

          a) «transazioni commerciali», i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un
prezzo;

          b) «pubblica amministrazione», le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti pubblici territoriali e le loro unioni, gli enti pubblici non economici, ogni altro organismo dotato di personalità giuridica, istituito per soddisfare specifiche finalità d'interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale, la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali, da altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico, o la cui gestione è sottoposta al loro controllo o i cui organi d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sono costituiti, almeno per la metà, da componenti designati dai medesimi soggetti pubblici;

          c) «imprenditore», ogni soggetto, diverso dalle pubbliche amministrazioni esercente un'attività economica professionalmente organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi o una qualsiasi professione intellettuale;

          d) «interessi di mora», gli interessi legali o negoziati, concordati tra imprese;

          e) «interessi legali», gli interessi di mora quali interessi semplici ad un tasso ottenuto sommando al tasso di riferimento dieci punti percentuali;

          f) «tasso di riferimento», il tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali o tasso di interesse marginale risultante dalle procedure di appalto a tasso variabile per tali operazioni;

          g) «ritardi di pagamento», l'inosservanza dei termini di pagamento contrattuali o legali di cui all'articolo 3, comma 2 o all'articolo 5, comma 2;

          h) «riserva di proprietà»: l'accordo in base al quale il venditore rimane proprietario delle merci fino al completo pagamento del prezzo, secondo le disposizioni previste all'articolo 1523 del codice civile;

          i) «prodotti alimentari deteriorabili» quelli definiti tali da apposito decreto del Ministro delle attività produttive. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, e comunque fino alla data di entrata in vigore del citato decreto del Ministro delle attività produttive, per prodotti alimentari deteriorabili si intendono quelli come tali definibili ai sensi dell'articolo 1 del decreto ministeriale 16 dicembre 1993 del Ministro della sanità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1993.

      4. Il saggio degli interessi, ai fini del presente decreto, è determinato in misura pari al saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di dieci punti percentuali, il tasso di riferimento applicabile è:

          a) per il primo semestre dell'anno quello in vigore il 1o gennaio dell'anno stesso;

          b) per il secondo semestre dell'anno quello in vigore il 1o luglio dell'anno stesso;

      5. Il Ministero dell'economia e delle finanze dà notizia del tasso di cui al comma precedente, curandone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare.
      6. Nelle transazioni commerciali tra imprese, il creditore ha diritto agli interessi senza che sia necessaria la costituzione in mora e senza che sia necessario un sollecito, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, nel caso in cui vengano rispettate le seguenti condizioni:

          a) il creditore abbia adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge;

          b) il creditore non abbia ricevuto nei termini l'importo dovuto, a meno che il ritardo non sia imputabile al debitore;

      7. Qualora vengano rispettate le condizioni di cui al comma 6, è assicurato quanto segue: agli interessi di mora di cui alla lettera b) del comma primo, decorrono automaticamente dal giorno successivo alla data di scadenza o alla fine del periodo di pagamento stabiliti dal successivo articolo 6, comma 4, mentre se la data o il periodo di pagamento non sono stabiliti nel contratto, gli interessi di mora iniziano a decorrere automaticamente, senza che sia necessario un sollecito, entro uno dei termini seguenti:

          a) trascorsi 30 giorni dal ricevimento della fattura da parte del debitore o di una richiesta equivalente di pagamento;

          b) se la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi, trascorsi 30 giorni dal ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi stessi;

          c) se la legge o il contratto prevedono una procedura di accettazione o di verifica diretta ad accertare la conformità delle merci o dei servizi al contratto, e se il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento anteriormente o alla stessa data dell'accettazione o della verifica, trascorsi 30 giorni da tale data.

      8. Per i contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti alimentari deteriorabili, il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato entro il termine legale di sessanta giorni dalla consegna o dal ritiro dei prodotti medesimi e gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. In questi casi il saggio degli interessi di cui all'articolo 3, comma 1, è maggiorato di ulteriori due punti percentuali ed è inderogabile.
      9. Il creditore ha diritto al risarcimento dei costi non giudiziali sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrispostegli, salva la prova del maggior danno, ove il debitore non dimostri che il ritardo non sia a lui imputabile.
      10. Nel caso in cui gli interessi di mora siano dovuti in base alle disposizioni dell'articolo 3 e se non altrimenti specificato nel contratto, il creditore ha il diritto di ottenere dal debitore, uno dei seguenti importi:

          a) per un debito inferiore a euro 1.000, una somma fissa pari a euro 40;

          b) per un debito compreso tra euro 1.000 e euro 10.000, una somma fissa pari a euro 70;

          c) per un debito superiore a euro 10.000, una somma equivalente all'1 per cento dell'importo per il quale sono dovuti gli interessi di mora.

      11. Gli importi di cui al comma 10 diventano esigibili senza che sia necessario un sollecito e costituiscono un risarcimento dei costi di recupero sostenuti dal creditore.
      12. Nelle transazioni commerciali aventi per oggetto la fornitura di beni, somministrazioni ed appalti o la prestazione di servizi a favore delle pubbliche amministrazioni contro il pagamento di un prezzo, il creditore ha diritto agli interessi di mora equivalenti agli interessi legali, senza che sia necessario un sollecito, nel caso in cui vengano rispettate le seguenti condizioni:

          a) il creditore abbia adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge;

          b) il creditore non abbia ricevuto nei termini l'importo dovuto, a meno che il ritardo non sia imputabile al debitore.

      13. Qualora vengano rispettate le condizioni di cui al comma 12 del presente articolo: gli interessi di mora iniziano a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza o alla fine del periodo di pagamento stabiliti al successivo articolo 6, comma 4, ovvero, se la data o il periodo di pagamento non sono stabiliti nel contratto, gli interessi iniziano a decorrere automaticamente entro uno dei termini seguenti:

          a) trascorsi 30 giorni dal ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta equivalente di pagamento;

          b) se la data in cui il debitore riceve la fattura, o la richiesta equivalente di pagamento, è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi, trascorsi 30 giorni dal ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi;

          c) se la legge o il contratto prevedono una procedura di accettazione, o di verifica, diretta ad accertare la conformità delle merci o dei servizi al contratto, e se il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento anteriormente alla data stessa dell'accettazione o della verifica, trascorsi 30 giorni da quella data.

      14. La durata massima della procedura di accettazione o di verifica di cui al comma 2, lettera c), del presente articolo non può eccedere i 30 giorni, salvo altra scadenza specificata e debitamente giustificata nella documentazione di gara o nel contratto.
      15. Il periodo di pagamento stabilito nel contratto non può eccedere quello previsto al comma 2, lettera b) del presente articolo, fatti salvi accordi specifici tra il debitore ed il creditore, debitamente giustificati da circostanze particolari quali esigenze oggettive di programmare il pagamento su un periodo più lungo.
      16. Nel caso in cui gli interessi di mora sono dovuti, il creditore ha il diritto di ricevere un risarcimento forfettario pari al 5 per cento dell'importo dovuto. Tale risarcimento si intende aggiunto agli interessi di mora.
      17. Il tasso di riferimento applicabile a transazioni commerciali aventi per oggetto la fornitura di beni o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo ad autorità pubbliche è quello previsto al comma 5.
      18. Qualsiasi transazione commerciale avente quali parti: produttori, fornitori di servizi, grossisti o importatori comporta l'obbligo di comunicazione, in capo agli stessi soggetti, delle proprie condizioni generali di vendita a qualunque acquirente di prodotti o richiedente di prestazioni o servizi, che ne faccia la richiesta per un'attività professionale. Queste ultime costituiscono la base per la negoziazione commerciale. Esse comprendono:

          a) le condizioni di vendita;

          b) il listino dei prezzi unitari;

          c) le riduzioni di prezzo;

          d) le condizioni di pagamento.

      19. Le condizioni generali di vendita possono essere differenziate secondo le categorie di acquirenti dei prodotti o di richiedenti delle prestazioni o servizi. In questo caso, l'obbligo di comunicazione previsto al comma precedente riporta le condizioni generali di vendita applicabili agli acquirenti di prodotti o ai richiedenti di prestazioni di servizi di una stessa categoria.
      20. Qualsiasi produttore, fornitore di servizi, grossista o importatore può stabilire, con un acquirente di prodotti o un richiedente di prestazioni di servizi, particolari condizioni di vendita che non siano sottoposte all'obbligo di comunicazione previsto al comma precedente.
      21. Salvo disposizioni contrarie indicate nelle condizioni di vendita o stabilite tra le parti, il termine di pagamento delle somme dovute è stabilito al trentesimo giorno a decorrere dalla data di ricevimento delle merci o di esecuzione della prestazione richiesta.
      22. Il termine stabilito tra le parti per il pagamento delle somme dovute non può oltrepassare quarantacinque giorni dalla fine del mese o sessanta giorni dalla data di emissione della fattura.
      23. I professionisti di un settore, clienti e fornitori, possono decidere congiuntamente di ridurre il termine massimo di pagamento stabilito al comma precedente. Essi possono inoltre proporre di considerare la data di ricevimento delle merci o di esecuzione della prestazione di servizi come termine iniziale. Saranno conclusi accordi a tal fine dalle rispettive organizzazioni professionali. Un apposito regolamento del Ministro delle attività produttive, emanato ai sensi dell'articolo 17, della legge n. 400 del 1988, stabilisce il nuovo termine massimo di pagamento a tutti gli operatori del settore o, eventualmente, convalidare la nuova modalità di calcolo ed estenderla agli operatori stessi.
      24. I commi da 18 a 23 del presente articolo non si applicano ai settori del trasporto stradale delle merci, del nolo di veicoli con o senza conducente, per la commissione di trasporto nonché per le attività di spedizioniere, di agente marittimo e di trasporto aereo, di sensale di trasporto e di spedizioniere doganale, l termini di pagamento convenuti non possono in alcun caso oltrepassare trenta giorni a decorrere dalla data di emissione della fattura.
      25. Le condizioni di pagamento devono obbligatoriamente precisare le condizioni di attuazione ed il tasso d'interesse delle penalità di mora esigibili il giorno successivo alla data di pagamento indicata sulla fattura nel caso in cui le somme dovute fossero pagate oltre tale data. Salvo disposizione contraria, che non può tuttavia fissare un tasso inferiore a tre volte il tasso d'interesse legale, tale tasso sarà uguale al tasso d'interesse applicato dalla Banca centrale europea nella sua operazione di rifinanziamento più recente, maggiorato di dieci punti percentuali. Le penalità di mora sono esigibili senza che sia necessario un sollecito.
      26. La comunicazione prevista al primo comma sarà effettuata con qualsiasi mezzo conforme agli usi della professione.
      27. È punito con un'ammenda, compresa tra euro 5.000 e euro 15.000, il mancato rispetto dei termini di pagamento menzionati al terzo e al quarto comma, nonché il fatto di fissare un tasso o condizioni di esigibilità secondo modalità non conformi alle disposizioni della presente legge.
      28. Accordi interprofessionali in uno specifico settore possano definire un termine di pagamento massimo superiore a quello previsto ai precedenti comma 3 e 4 del presente articolo, se soddisfano le seguenti condizioni:

          a) che il superamento del termine legale sia motivato per ragioni economiche obiettive e specifiche relative al settore interessato, in particolare per quel che riguarda i termini di pagamento verificati in tale settore nel 2009 o a causa della particolare situazione di rotazione delle merci;

          b) che l'accordo preveda l'avvicinamento progressivo del termine in deroga verso il termine legale con la previsione del pagamento degli interessi di mora, in caso di mancato rispetto del termine di deroga stabilito nell'accordo stesso;

          c) che la durata dell'accordo sia limitata e non vada oltre il 1o gennaio 2015.

      29. Gli accordi , conclusi entro il 1o gennaio 2012, possono essere stipulati se soddisfano tali condizioni. A questo fine si delega il Ministro delle attività produttive, ad emanare un apposito regolamento, ai sensi dell'articolo 17, della legge n. 400 del 1988, sentito il parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Tale decreto può estendere il termine in deroga a tutti gli operatori la cui attività è riconducibile alle organizzazioni professionali che hanno sottoscritto l'accordo.
      30. Se, in un determinato settore di attività non è stato possibile sottoscrivere un accordo interprofessionale, un apposito regolamento del Ministro delle attività produttive emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988 , sentito il parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, fondato su un'analisi delle condizioni specifiche del settore, può prorogare tale scadenza ad una data successiva.
      31. In caso di ordini detti aperti, in cui il committente non assume alcun impegno vincolante riguardo alla quantità dei prodotti o allo scadenzario delle prestazioni o delle consegne, si applicano i controlli delle transazioni commerciali posteriori al 9 giugno 2012.
      32. Una clausola contrattuale relativa alla data del pagamento, o al tasso di interesse di mora, o ai costi di recupero, è nulla e dà diritto al risarcimento del danno se, avuto riguardo alla corretta prassi commerciale, alla natura della merce o dei servizi oggetto del contratto, alla condizione dei contraenti ed ai rapporti commerciali tra i medesimi, nonché ad ogni altra circostanza, essa risulti gravemente iniqua nei confronti del creditore.
      33. Ai fini della determinazione di clausole che risultino gravemente iniqua ai danni del creditore, si terrà conto di tutte le circostanze del caso, ivi compresa la corretta prassi, o uso commerciale, e la natura del prodotto o del servizio.
      34. Si considera, in particolare, gravemente iniquo l'accordo che, senza essere giustificato da ragioni oggettive, abbia come obiettivo principale quello di procurare al debitore liquidità aggiuntiva a spese del creditore, ovvero l'accordo con il quale l'appaltatore o il subfornitore principale imponga ai propri fornitori o subfornitori termini di pagamento ingiustificatamente più lunghi rispetto ai termini di pagamento ad esso concessi.
      35. Il giudice, anche d'ufficio, dichiara la nullità dell'accordo e, avuto riguardo all'interesse del creditore, alla corretta prassi commerciale ed alle altre circostanze di cui al comma 1, applica i termini legali ovvero riconduce ad equità il contenuto dell'accordo medesimo.
      36. Le clausole che escludono l'applicazione di interessi di mora sono sempre considerate gravemente inique.
      37. Le associazioni di categoria degli imprenditori presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), prevalentemente in rappresentanza delle piccole e medie imprese di tutti i settori produttivi e degli artigiani, sono legittimate ad agire, a tutela degli interessi collettivi, richiedendo al giudice competente:

          a) di accertare la grave iniquità, ai sensi dell'articolo 8, delle condizioni generali concernenti la data del pagamento o le conseguenze del relativo ritardo e di inibirne l'uso;

          b) di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate;

          c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani a diffusione nazionale oppure locale nei casi in cui la pubblicità del provvedimento possa contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle violazioni accertate.

      38. L'inibitoria è concessa, quando ricorrono giusti motivi di urgenza, ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile.
      39. In caso di inadempimento degli obblighi stabiliti dal provvedimento reso nel giudizio di cui ai commi 1 e 2, il giudice, anche su domanda dell'associazione che ha agito, dispone il pagamento di una somma di denaro, da euro 1.000 a euro 2.000, per ogni giorno di ritardo, tenuto conto della gravità del fatto.
      40. La riserva della proprietà di cui all'articolo 1523 del codice civile, preventivamente concordata per iscritto tra l'acquirente ed il venditore, è opponibile ai creditori del compratore se è confermata nelle singole fatture delle successive forniture aventi data certa anteriore al pignoramento e regolarmente registrate nelle scritture contabili.
      41. È abrogato il decreto legislativo n. 231, del 9 ottobre 2002.
      42. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai contratti conclusi prima del 9 luglio 2007.
      43. Sono fatte salve le vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali che contengono una disciplina più favorevole per il creditore.
      44. Agli oneri derivanti si fa fronte mediante le maggiori entrate derivanti dal comma successivo.
      45. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato adotta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, misure in materia di giochi pubblici finalizzate ad assicurare, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, maggiori entrate necessarie per la copertura finanziaria del presente articolo.
32. 04. Beltrandi, Mecacci, Bernardini, Maurizio Turco, Farina Coscioni, Zamparutti.

      Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:

Art. 32-bis.

      All'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, i commi 7-ter e 7-quater sono sostituiti dai seguenti:
      «7-ter. All'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato si provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,08 per mille dei ricavi al netto delle imposte risultanti dall'ultimo bilancio approvato dalle società di capitale, superiori ai 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'articolo 16 della presente legge. La soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima.
      7-quater. Ferme restando, per l'anno 2012, tutte le attuali forme di finanziamento, ivi compresa l'applicazione dell'articolo 2, comma 241, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in sede di prima applicazione, per l'anno 2013, il contributo di cui al comma 7-ter è versato direttamente all'Autorità con le modalità determinate dall'Autorità medesima con propria deliberazione, entro il 30 ottobre 2012. Per gli anni successivi, a decorrere dall'anno 2014, il contributo è versato, entro il 31 luglio di ogni anno, direttamente all'Autorità con le modalità determinate dall'Autorità medesima con propria deliberazione. Eventuali variazioni della misura e delle modalità di contribuzione possono essere adottate dall'Autorità medesima con propria deliberazione, nel limite massimo dello 0,5 per mille del fatturato risultante dal bilancio approvato precedentemente all'adozione della delibera, ferma restando la soglia massima di contribuzione di cui al comma 7-ter».
32. 03. Bernardo.

      Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:
      32-bis. Le modalità previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 3, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 del 2012, convertito con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 si applicano anche per l'acquisto di merci all'interno dei mercati agroalimentari all'ingrosso da parte di operatori di cittadinanza diversa da quella italiana.
32. 01. Bernardo.

      Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:
      32-bis. All'articolo 81, comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al secondo periodo, sono apportate le seguenti modifiche:

          a) le parole: «imprese con fatturato inferiore a quello previsto» sono sostituite dalle seguenti: «imprese con fatturato superiore a quello previsto»;

          b) in fondo, inserire il seguente periodo: «A decorrere dal 2013, all'onere derivante, si provvede mediante riduzione, fino a concorrenza dell'onere, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili».
32. 02. Bernardo.

      Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:

Art. 32-bis.

      1. Per il triennio 2013-2015 sono reintrodotte le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 12 e 13, della legge 23 agosto 2004, n. 243.
32. 06. Fedriga, Torazzi, Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

      Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.

      1. Al fine di garantire un adeguato flusso di finanziamenti all'economia per contrastare la grave recessione, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad istituire un tavolo tecnico con il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio, la Banca d'Italia e l'Associazione bancaria italiana, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per il perseguimento dei seguenti obiettivi:

          a) stabilire forme di vigilanza sugli istituti di credito, finalizzata ad assicurare che le risorse attinte dai medesimi dallo Stato o dalla BCE, erogate allo scopo di ridurre il fenomeno del «credit crunch», siano effettivamente immesse sul mercato finanziario come maggiori liquidità a favore del sistema produttivo e dei consumatori privati;

          b) individuare i casi in cui si ritiene insufficiente 1’ utilizzo delle risorse di cui alla lettera a) a sostegno dell'economia nazionale, per favorire finalità bancarie diverse o a carattere prettamente speculativo, al fine di autorizzare la procedura di commissariamento e gestione provvisoria, previste rispettivamente dagli articolo 70 e 76 del T.U. bancario di cui al d.lgs. 385/1993;

          c) valutare l'opportunità di stabilire procedure e condizioni per procedere all'acquisizione della maggioranza azionaria di banche o istituti di credito, utilizzando per l'acquisizione del pacchetto di controllo anche il conferimento di beni patrimoniali pubblici, ovvero le risorse non utilizzate, ovvero da acquisire, ai sensi dell'articolo 12 , comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n 185, convertito, con modificazioni, in legge 28 gennaio 2009, n. 2.
32. 09. Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Montagnoli.

      Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Defiscalizzazione delle misure di compensazione alle TV Locali).

      1. La plusvalenza derivante dall'incasso della misura economica di natura compensativa di cui all'articolo I comma 9 della Legge 13 dicembre 2010 n. 220, non concorre alla formazione del reddito imponibile, ai fini delle imposte dirette, in quanto esente, qualora e nella misura in cui , entro il termine della presentazione della dichiarazione dei redditi dell'esercizio del loro conseguimento, l'Operatore di Rete effettui investimenti in immobilizzazioni materiali, immateriali ovvero sottoscriva o acquisti partecipazioni in società che svolgano attività nel settore televisivo.
32. 08. Caparini, Fava, Crosio, Comaroli, Negro, Munerato, Rainieri, Lanzarin, Fugatti, Fedriga, Stucchi, Volpi, Pini, Consiglio, Nicola Molteni, Vanalli, Torazzi, Forcolin, Montagnoli.

      Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Defiscalizzazione delle misure di compensazione alle TV Locali).

      1. La plusvalenza derivante dall'incasso della misura economica di natura compensativa di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 13 dicembre 2010 n. 220, non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette.
32. 07. Caparini, Fava, Crosio, Comaroli, Negro, Munerato, Rainieri, Lanzarin, Fugatti, Fedriga, Stucchi, Volpi, Pini, Consiglio, Nicola Molteni, Vanalli, Forcolin, Torazzi, Montagnoli.

      Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Modifiche al Testo unico bancario).

      1. Al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, sono apportate le seguenti modifiche:

          a) all'articolo 70, al comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

              «d) risulta non ottemperato l'obbligo di impiego delle risorse finanziarie concesse a lasso agevolato o dallo Stato ovvero correlate alle emissioni speciali della BCE, finalizzate al sostegno dell'economia reale tramite l'ampliamento della concessione di credito alle imprese ed ai consumatori»;

          b) all'articolo 76, al comma 2, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «, salvo nel caso previsto alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 70.»
32. 010. Fugatti, Fava, Montagnoli, Forcolin, Comaroli, Torazzi.

      Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Modifica al decreto dei Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972. n. 633).

      1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
      «5-bis. Qualora il pagamento del corrispettivo non avvenga entro i trenta giorni successivi alla scadenza contrattualmente prevista tra le parti ed espressamente indicata in fattura, il soggetto passivo di cui all'articolo 17, comma 1, ha la facoltà di non considerare a debito, nella liquidazione del periodo di riferimento, l'IVA relativa alle fatture insolute. Qualora sia stata già versata TWA relativa alle fatture insolute, il soggetto passivo ha la facoltà di portare in detrazione l'importo nella prima liquidazione periodica utile.
      5-ter. Nel caso si avvalga della facoltà di cui al comma 5-bis il cedente o prestatore ha l'obbligo di comunicarlo all'Agenzia delle entrate e al cessionario o committente.
      5-quater. Il cessionario o committente che riceve la comunicazione di cui al comma 5-ter non deve esercitare il diritto alla detrazione di cui all'articolo 19, comma 1, per gli importi comunicati, o, qualora tale diritto sia già stato esercitato, deve provvedere al versamento all'erario dei relativi importi effettivamente portati in detrazione alla prima liquidazione periodica utile.
      5-quinquies. Le modalità con cui effettuare, preferibilmente in via telematica, le comunicazioni di cui al comma 5-ter, sono stabilite con provvedimento dell'Agenzia delle entrate.

      2. Il provvedimento di cui al comma 5-quinqiues dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotta dal comma 1 del presente articolo è adottato dalla Agenzia delle entrate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.»
32. 011. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Montagnoli, Fava.

ART. 33.

      Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera a) premettere la seguente:

              0a) All'articolo 15, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il tribunale può disporre che gli imprenditori in regime di contabilità semplificata, al fine di dimostrare il possesso congiunto dei requisiti indicati dall'articolo 1, possono produrre le altre scritture contabili o dichiarazioni obbligatorie ai fini fiscali».

          b) alla lettera b) premettere le seguenti:

              0b) All'articolo 120, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono cancellate d'ufficio le iscrizioni dei provvedimenti dichiarativi di fallimento da tutti i certificati del casellario giudiziale disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313»;

              0b-bis) all'articolo 142, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «, ad eccezione dei familiari del fallito persona fisica, esclusi gli affini, di cui all'articolo 230-bis del codice civile, sempre che siano soddisfatte, in quanto applicabili ai familiari medesimi, le condizioni previste dal presente articolo»;

              0b-ter) all'articolo 143, comma 1, dopo le parole: «debitore già dichiarato fallito» sono inserite le seguenti: «e dei suoi familiari, esclusi gli affini, di cui all'articolo 230-bis del codice civile».
*33. 1.    Froner, Baretta.

      Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera a) premettere la seguente:

              0a) All'articolo 15, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il tribunale può disporre che gli imprenditori in regime di contabilità semplificata, al fine di dimostrare il possesso congiunto dei requisiti indicati dall'articolo 1, possono produrre le altre scritture contabili o dichiarazioni obbligatorie ai fini fiscali».

          b) alla lettera b) premettere le seguenti:

              0b) All'articolo 120, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono cancellate d'ufficio le iscrizioni dei provvedimenti dichiarativi di fallimento da tutti i certificati del casellario giudiziale disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313»;

              0b-bis) all'articolo 142, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «, ad eccezione dei familiari del fallito persona fisica, esclusi gli affini, di cui all'articolo 230-bis del codice civile, sempre che siano soddisfatte, in quanto applicabili ai familiari medesimi, le condizioni previste dal presente articolo»;

              0b-ter) all'articolo 143, comma 1, dopo le parole: «debitore già dichiarato fallito» sono inserite le seguenti: «e dei suoi familiari, esclusi gli affini, di cui all'articolo 230-bis del codice civile».
*33. 2.    Romani.

      Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

          0a) L'articolo 1 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 va interpretato nel senso che non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che si trovano in stato di liquidazione risultante dall'iscrizione nel registro delle imprese, in data anteriore al deposito del ricorso di fallimento, se gli elementi attivi del patrimonio consentano di assicurare l'eguale e integrale soddisfacimento dei creditori sociali.
33. 4.    Calderisi, Lazzari, Milanato.

      Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

          0a) Il secondo comma dell'articolo 5 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 va interpretato nel senso che non costituisce manifestazione di insolvenza la crisi finanziaria dell'imprenditore dovuta esclusivamente a inadempimento delle proprie obbligazioni pecuniarie da parte della Pubblica Amministrazione.
33. 5.    Calderisi, Ravetto, Lazzari, Milanato.

      Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

          0a) all'articolo 67, secondo comma, le parole: «entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento» sono sostituite con le seguenti: «entro tre mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento».
33. 3.    Bernardo, Saglia.

      Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
      1) dopo la lettera a), numero 2) inserire i seguenti:
      2-bis) dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:

          a-bis) I pagamenti, con qualsiasi mezzo effettuati, dei canoni di locazione finanziaria aventi ad oggetto beni strumentali all'esercizio dell'attività di impresa, nonché i pagamenti, con qualsiasi mezzo effettuati, del prezzo pattuito per l'arguiste dalla proprietà del bene strumentale oggetto di locazione finanziaria;
      2-ter) alla lettera c) dopo le parole: «entro il terzo grado» sono aggiunte le seguenti parole: «ovvero immobili ad uso non abitativo destinati a costituire il luogo principale ove il debitore esercita l'attività d'impresa».
      2) dopo la lettera a), inserire le seguenti:

          a-bis) all'articolo 72-quater, sono apportate le seguenti modificazioni: al secondo comma, le parole «per le somme già riscosse si applica l'articolo 67, terzo comma, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «salvo quanto previsto dall'articolo 67, terzo comma, lettera a-bis), ai pagamenti ricevuti nei termini d'uso, si applica l'articolo 67, terzo comma, lettera a)».

          a-ter) dopo l'articolo 160 è inserito il seguente:

Art. 160-bis.
(Disposizioni in tema di gruppi di imprese).

      La proposta di concordato preventivo può essere unica per più imprese in stato di crisi tra le quali sussista un rapporto di controllo diretto o indiretto o di collegamento anche contrattuale ovvero esercitino o siano soggette ad una comune attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti del codice civile. La proposta può basarsi su di un piano unitario predisposto ai sensi degli articoli 161, secondo comma, lettera e) e, nel caso di prosecuzione dell'attività di impresa, ai sensi dell'articolo 186-bis della legge fallimentare, ferma restando, in ogni caso, l'autonomia delle masse attive e passive delle singole imprese proponenti.
      Il piano può prevedere trattamenti differenziati, pur all'interno della stessa classe di creditori, a seconda delle condizioni patrimoniali di ogni singola impresa cui la proposta di concordato si riferisce. Il piano può altresì prevedere la cessione di tutti i beni di alcune imprese soltanto o di loro singoli rami d'azienda e la prosecuzione dell'attività delle altre imprese o dei rami d'azienda non ceduti.
      La domanda per l'ammissione al concordato preventivo di cui al presente articolo è proposta con un unico ricorso per tutte le imprese cui la proposta di concordato si riferisce, sottoscritto da ciascun debitore, al tribunale del luogo ove l'impresa madre – o che esercita l'attività di direzione e coordinamento – ha la sua sede principale.
      Il tribunale può ammettere al concordato di cui al presente articolo anche soltanto alcune delle imprese proponenti, quando verifica che, per le altre, non ricorrono i presupposti di ammissione di cui al primo comma. In tal caso, assegna alle imprese per le quali sussistono i presupposti di ammissione un termine, non superiore a trenta giorni, per apportare le necessarie modificazioni al piano, decorso inutilmente il quale l'intera proposta è dichiarata inammissibile.
      Salvo quanto disposto dal comma precedente, l'inammissibilità, la revoca, l'annullamento e la risoluzione del concordato che riguardino anche una soltanto delle imprese proponenti si estendono all'intera proposta e il tribunale, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, dichiara il fallimento delle imprese proponenti o sottoposte alla procedura, per le quali accerti i presupposti di cui agli articoli 1 e 5.
      Quando dichiara aperto il concordato di gruppo a norma dell'articolo 163, il tribunale delega un unico giudice alla procedura e nomina un unico commissario giudiziale nonché un unico liquidatore osservate le disposizioni di cui agli articoli 28 e 29, salvo il caso in cui, per la eccezionale complessità della procedura, ritenga necessaria la nomina di tre commissari giudiziali o di più liquidatori. In caso di nomina di tre commissari giudiziali, gli stessi deliberano a maggioranza.
      Ai fini della deliberazione del concordato, la proposta è unica per l'intero gruppo di imprese ammesse alla procedura.
      È altresì unico il decreto con cui il tribunale omologa il concordato di gruppo ai sensi dell'articolo 180. Se nei termini stabiliti non si raggiungono le maggioranze richieste dal primo comma dell'articolo 177, il giudice delegato ne riferisce immediatamente al tribunale, che provvede a norma del quinto comma del presente articolo.
      Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni del presente titolo in quanto compatibili.
      3) dopo la lettera d), inserire la seguente:

          d-bis) all'articolo 178 sono apportate le seguenti modificazioni:
      1) al primo comma, dopo le parole: «rispettivi crediti.» è aggiunto il seguente periodo: «È altresì inserita l'indicazione nominativa dei creditori assenti ed astenuti e dell'ammontare dei loro crediti».
      2) al terzo comma, le parole: «senza bisogno di avviso» sono sostituite dalle seguenti: «dandone comunicazione».
      3) il quarto comma è sostituito dal seguente: «I creditori che non siano comparsi all'udienza di cui agli articoli 174 e seguenti o che, comparendo, si siano astenuti dal voto, possono far pervenire il proprio dissenso per telegramma o per lettera o per telefax o per posta elettronica nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale. In mancanza, si ritengono consenzienti e come tali sono considerati ai fini del computo della maggioranza dei crediti. Le manifestazioni di dissenso e gli assensi, anche presunti ai sensi del presente comma, sono annotati dal cancelliere in calce al verbale».
      4) dopo la lettera i), inserire la seguente:

          i-bis) l'articolo 217-bis, è sostituito dal seguente articolo:

Art. 217-bis.
(Esenzioni dai reati di bancarotta).

      Le disposizioni di cui all'articolo 216, terzo comma, e 217 non si applicano ai pagamenti ed alle operazioni compiuti in seguito alla presentazione od in esecuzione di una domanda di concordato preventivo di cui agli articoli 160, 160-bis e 186-bis, purché la procedura sia stata dichiarata aperta a norma dell'articolo 163, ovvero in seguito alla presentazione ed in esecuzione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis che sia stato omologato, ovvero in esecuzione del piano di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d)».
*33. 6.    Margiotta, Iannuzzi, Mariani, Bratti, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Marantelli, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

      Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
      1) dopo la lettera a), numero 2) inserire i seguenti:
      2-bis) dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:

          a-bis) I pagamenti, con qualsiasi mezzo effettuati, dei canoni di locazione finanziaria aventi ad oggetto beni strumentali all'esercizio dell'attività di impresa, nonché i pagamenti, con qualsiasi mezzo effettuati, del prezzo pattuito per l'arguiste dalla proprietà del bene strumentale oggetto di locazione finanziaria;
      2-ter) alla lettera c) dopo le parole: «entro il terzo grado» sono aggiunte le seguenti parole: «ovvero immobili ad uso non abitativo destinati a costituire il luogo principale ove il debitore esercita l'attività d'impresa».
      2) dopo la lettera a), inserire le seguenti:

          a-bis) all'articolo 72-quater, sono apportate le seguenti modificazioni: al secondo comma, le parole «per le somme già riscosse si applica l'articolo 67, terzo comma, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «salvo quanto previsto dall'articolo 67, terzo comma, lettera a-bis), ai pagamenti ricevuti nei termini d'uso, si applica l'articolo 67, terzo comma, lettera a)».

          a-ter) dopo l'articolo 160 è inserito il seguente:

Art. 160-bis.
(Disposizioni in tema di gruppi di imprese).

      La proposta di concordato preventivo può essere unica per più imprese in stato di crisi tra le quali sussista un rapporto di controllo diretto o indiretto o di collegamento anche contrattuale ovvero esercitino o siano soggette ad una comune attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti del codice civile. La proposta può basarsi su di un piano unitario predisposto ai sensi degli articoli 161, secondo comma, lettera e) e, nel caso di prosecuzione dell'attività di impresa, ai sensi dell'articolo 186-bis della legge fallimentare, ferma restando, in ogni caso, l'autonomia delle masse attive e passive delle singole imprese proponenti.
      Il piano può prevedere trattamenti differenziati, pur all'interno della stessa classe di creditori, a seconda delle condizioni patrimoniali di ogni singola impresa cui la proposta di concordato si riferisce. Il piano può altresì prevedere la cessione di tutti i beni di alcune imprese soltanto o di loro singoli rami d'azienda e la prosecuzione dell'attività delle altre imprese o dei rami d'azienda non ceduti.
      La domanda per l'ammissione al concordato preventivo di cui al presente articolo è proposta con un unico ricorso per tutte le imprese cui la proposta di concordato si riferisce, sottoscritto da ciascun debitore, al tribunale del luogo ove l'impresa madre – o che esercita l'attività di direzione e coordinamento – ha la sua sede principale.
      Il tribunale può ammettere al concordato di cui al presente articolo anche soltanto alcune delle imprese proponenti, quando verifica che, per le altre, non ricorrono i presupposti di ammissione di cui al primo comma. In tal caso, assegna alle imprese per le quali sussistono i presupposti di ammissione un termine, non superiore a trenta giorni, per apportare le necessarie modificazioni al piano, decorso inutilmente il quale l'intera proposta è dichiarata inammissibile.
      Salvo quanto disposto dal comma precedente, l'inammissibilità, la revoca, l'annullamento e la risoluzione del concordato che riguardino anche una soltanto delle imprese proponenti si estendono all'intera proposta e il tribunale, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, dichiara il fallimento delle imprese proponenti o sottoposte alla procedura, per le quali accerti i presupposti di cui agli articoli 1 e 5.
      Quando dichiara aperto il concordato di gruppo a norma dell'articolo 163, il tribunale delega un unico giudice alla procedura e nomina un unico commissario giudiziale nonché un unico liquidatore osservate le disposizioni di cui agli articoli 28 e 29, salvo il caso in cui, per la eccezionale complessità della procedura, ritenga necessaria la nomina di tre commissari giudiziali o di più liquidatori. In caso di nomina di tre commissari giudiziali, gli stessi deliberano a maggioranza.
      Ai fini della deliberazione del concordato, la proposta è unica per l'intero gruppo di imprese ammesse alla procedura.
      È altresì unico il decreto con cui il tribunale omologa il concordato di gruppo ai sensi dell'articolo 180. Se nei termini stabiliti non si raggiungono le maggioranze richieste dal primo comma dell'articolo 177, il giudice delegato ne riferisce immediatamente al tribunale, che provvede a norma del quinto comma del presente articolo.
      Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni del presente titolo in quanto compatibili.
      3) dopo la lettera d), inserire la seguente:

          d-bis) all'articolo 178 sono apportate le seguenti modificazioni:
      1) al primo comma, dopo le parole: «rispettivi crediti.» è aggiunto il seguente periodo: «È altresì inserita l'indicazione nominativa dei creditori assenti ed astenuti e dell'ammontare dei loro crediti».
      2) al terzo comma, le parole: «senza bisogno di avviso» sono sostituite dalle seguenti: «dandone comunicazione».
      3) il quarto comma è sostituito dal seguente: «I creditori che non siano comparsi all'udienza di cui agli articoli 174 e seguenti o che, comparendo, si siano astenuti dal voto, possono far pervenire il proprio dissenso per telegramma o per lettera o per telefax o per posta elettronica nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale. In mancanza, si ritengono consenzienti e come tali sono considerati ai fini del computo della maggioranza dei crediti. Le manifestazioni di dissenso e gli assensi, anche presunti ai sensi del presente comma, sono annotati dal cancelliere in calce al verbale».
      4) dopo la lettera i), inserire la seguente:

          i-bis) l'articolo 217-bis, è sostituito dal seguente articolo:

Art. 217-bis.
(Esenzioni dai reati di bancarotta).

      Le disposizioni di cui all'articolo 216, terzo comma, e 217 non si applicano ai pagamenti ed alle operazioni compiuti in seguito alla presentazione od in esecuzione di una domanda di concordato preventivo di cui agli articoli 160, 160-bis e 186-bis, purché la procedura sia stata dichiarata aperta a norma dell'articolo 163, ovvero in seguito alla presentazione ed in esecuzione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis che sia stato omologato, ovvero in esecuzione del piano di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d)».
*33. 7.    Marsilio.

      Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
      1) dopo la lettera a), numero 2) inserire i seguenti:
      2-bis) dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:

          a-bis) I pagamenti, con qualsiasi mezzo effettuati, dei canoni di locazione finanziaria aventi ad oggetto beni strumentali all'esercizio dell'attività di impresa, nonché i pagamenti, con qualsiasi mezzo effettuati, del prezzo pattuito per l'arguiste dalla proprietà del bene strumentale oggetto di locazione finanziaria;
      2-ter) alla lettera c) dopo le parole: «entro il terzo grado» sono aggiunte le seguenti parole: «ovvero immobili ad uso non abitativo destinati a costituire il luogo principale ove il debitore esercita l'attività d'impresa».
      2) dopo la lettera a), inserire le seguenti:

          a-bis) all'articolo 72-quater, sono apportate le seguenti modificazioni: al secondo comma, le parole «per le somme già riscosse si applica l'articolo 67, terzo comma, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «salvo quanto previsto dall'articolo 67, terzo comma, lettera a-bis), ai pagamenti ricevuti nei termini d'uso, si applica l'articolo 67, terzo comma, lettera a)».

          a-ter) dopo l'articolo 160 è inserito il seguente:

Art. 160-bis.
(Disposizioni in tema di gruppi di imprese).

      La proposta di concordato preventivo può essere unica per più imprese in stato di crisi tra le quali sussista un rapporto di controllo diretto o indiretto o di collegamento anche contrattuale ovvero esercitino o siano soggette ad una comune attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti del codice civile. La proposta può basarsi su di un piano unitario predisposto ai sensi degli articoli 161, secondo comma, lettera e) e, nel caso di prosecuzione dell'attività di impresa, ai sensi dell'articolo 186-bis della legge fallimentare, ferma restando, in ogni caso, l'autonomia delle masse attive e passive delle singole imprese proponenti.
      Il piano può prevedere trattamenti differenziati, pur all'interno della stessa classe di creditori, a seconda delle condizioni patrimoniali di ogni singola impresa cui la proposta di concordato si riferisce. Il piano può altresì prevedere la cessione di tutti i beni di alcune imprese soltanto o di loro singoli rami d'azienda e la prosecuzione dell'attività delle altre imprese o dei rami d'azienda non ceduti.
      La domanda per l'ammissione al concordato preventivo di cui al presente articolo è proposta con un unico ricorso per tutte le imprese cui la proposta di concordato si riferisce, sottoscritto da ciascun debitore, al tribunale del luogo ove l'impresa madre – o che esercita l'attività di direzione e coordinamento – ha la sua sede principale.
      Il tribunale può ammettere al concordato di cui al presente articolo anche soltanto alcune delle imprese proponenti, quando verifica che, per le altre, non ricorrono i presupposti di ammissione di cui al primo comma. In tal caso, assegna alle imprese per le quali sussistono i presupposti di ammissione un termine, non superiore a trenta giorni, per apportare le necessarie modificazioni al piano, decorso inutilmente il quale l'intera proposta è dichiarata inammissibile.
      Salvo quanto disposto dal comma precedente, l'inammissibilità, la revoca, l'annullamento e la risoluzione del concordato che riguardino anche una soltanto delle imprese proponenti si estendono all'intera proposta e il tribunale, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, dichiara il fallimento delle imprese proponenti o sottoposte alla procedura, per le quali accerti i presupposti di cui agli articoli 1 e 5.
      Quando dichiara aperto il concordato di gruppo a norma dell'articolo 163, il tribunale delega un unico giudice alla procedura e nomina un unico commissario giudiziale nonché un unico liquidatore osservate le disposizioni di cui agli articoli 28 e 29, salvo il caso in cui, per la eccezionale complessità della procedura, ritenga necessaria la nomina di tre commissari giudiziali o di più liquidatori. In caso di nomina di tre commissari giudiziali, gli stessi deliberano a maggioranza.
      Ai fini della deliberazione del concordato, la proposta è unica per l'intero gruppo di imprese ammesse alla procedura.
      È altresì unico il decreto con cui il tribunale omologa il concordato di gruppo ai sensi dell'articolo 180. Se nei termini stabiliti non si raggiungono le maggioranze richieste dal primo comma dell'articolo 177, il giudice delegato ne riferisce immediatamente al tribunale, che provvede a norma del quinto comma del presente articolo.
      Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni del presente titolo in quanto compatibili.
      3) dopo la lettera d), inserire la seguente:

          d-bis) all'articolo 178 sono apportate le seguenti modificazioni:
      1) al primo comma, dopo le parole: «rispettivi crediti.» è aggiunto il seguente periodo: «È altresì inserita l'indicazione nominativa dei creditori assenti ed astenuti e dell'ammontare dei loro crediti».
      2) al terzo comma, le parole: «senza bisogno di avviso» sono sostituite dalle seguenti: «dandone comunicazione».
      3) il quarto comma è sostituito dal seguente: «I creditori che non siano comparsi all'udienza di cui agli articoli 174 e seguenti o che, comparendo, si siano astenuti dal voto, possono far pervenire il proprio dissenso per telegramma o per lettera o per telefax o per posta elettronica nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale. In mancanza, si ritengono consenzienti e come tali sono considerati ai fini del computo della maggioranza dei crediti. Le manifestazioni di dissenso e gli assensi, anche presunti ai sensi del presente comma, sono annotati dal cancelliere in calce al verbale».
      4) dopo la lettera i), inserire la seguente:

          i-bis) l'articolo 217-bis, è sostituito dal seguente articolo:

Art. 217-bis.
(Esenzioni dai reati di bancarotta).

      Le disposizioni di cui all'articolo 216, terzo comma, e 217 non si applicano ai pagamenti ed alle operazioni compiuti in seguito alla presentazione od in esecuzione di una domanda di concordato preventivo di cui agli articoli 160, 160-bis e 186-bis, purché la procedura sia stata dichiarata aperta a norma dell'articolo 163, ovvero in seguito alla presentazione ed in esecuzione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis che sia stato omologato, ovvero in esecuzione del piano di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d)».
*33. 8.    Romani, Lazzari, Saglia.

      Al comma 1, lettera c), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:
      1-bis. Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:
      «A decorrere dalla data di presentazione del ricorso e sino all'adempimento del concordato stesso, la prescrizione dei diritti dei creditori rimane sospesa ai sensi dell'articolo 2941 n. 6 Codice Civile».
33. 9.    Bernardo, Saglia.

      Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

          d-bis) all'articolo 180, quarto comma, sostituire la parola: «contesta» con le seguenti: «, ovvero, nell'ipotesi di mancata formazione delle classi, almeno tre creditori dissenzienti, contestano»;
      aggiungere, in fine, il seguente comma:
      5-bis) all'articolo 47, comma 4-bis, legge 29 dicembre 1990, n. 428, sono aggiunte le seguenti lettere:

          c) per le quali vi sia stata la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo ai sensi dell'articolo 163, primo comma, del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267;

          d) per le quali vi sia stata omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.
33. 10.    Romani.

      Al comma 1, lettera e), numero 1, aggiungere infine le parole: L'accordo vincola tutti i creditori laddove sia approvato da tanti creditori rappresentanti il 90 per cento dei crediti.
33. 11.    Lazzari.

      Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

          e-bis) All'articolo 182-ter sono apportate le seguenti modificazioni:

              a) Al comma 1, dopo la parola: «accessori» sopprimere le parole: «limitatamente alla quota del debito avente natura chirografaria».

              b) Dopo il comma 7, è inserito il seguente comma:
      8. L'articolo 32, comma 6, decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito con legge 28 gennaio 2009, n. 2 è abrogato.
33. 12.    Simeoni, Lazzari.

      Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

          e-bis) all'articolo 182-ter sono apportate le seguenti modificazioni:

              a) Al primo comma, dopo la parola: «accessori» le parole: «limitatamente alla quota del debito avente natura chirografaria» sono soppresse.

              b) Dopo il comma 7, è inserito il seguente:
      8. L'articolo 32, sesto comma, decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito con legge 28 gennaio 2009, n. 2 è abrogato.
33. 13.    Abrignani.

      Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

          e-bis) all'articolo 182-ter, dopo le parole: «trattamento più favorevole» sono aggiunte le seguenti: «Nel caso in cui il debitore non è assistito da garanzie, fa fede il piano industriale asseverato».
33. 14.    Abrignani.

      Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

          e-bis) all'articolo 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è abrogato il seguente periodo: «limitatamente alla quota di debito avente natura chirografaria, anche se non iscritti a ruolo, ad eccezione dei tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea; con riguardo all'imposta sul valore aggiunto e alle ritenute operate e non versate la proposta può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento».
33. 15.    Lazzari.

      Al comma 1, lettera f), capoverso 182-quinquies, aggiungere, in fine, le parole: Ai finanziamenti, pagamenti ed atti di prelazione compiuti ai sensi dei precedenti commi si applicano le esenzioni previste dall'articolo 217-bis.
33. 16.    Bernardo, Saglia.

      Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

          i-bis) l'articolo 233 è soppresso.
33. 17.    Bernardo, Saglia.

      Sostituire il comma 3 con il seguente:
      3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai procedimenti di concordato preventivo e per l'omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti introdotti anche precedentemente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché ai piani di cui al comma 1, lettera a), n. 1).
33. 18.    Di Biagio, Raisi, Scanderebech.

      Sostituire il comma 3 con il seguente:
      3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai procedimenti di concordato preventivo e per l'omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti introdotti dal 1o gennaio 2012, nonché ai piani di cui al comma 1, lettera a), n. 1).
33. 19.    Di Biagio, Raisi, Scanderebech.

      Al comma 5, dopo le parole: regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 aggiungere le parole: ovvero un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, lettera d) regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, pubblicato nel registro delle imprese.

      Dopo il comma 5 aggiungere il seguente comma:
      6. All'articolo 26, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «procedure esecutive rimaste infruttuose», inserire le seguenti: «o a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, lettera d) regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, pubblicato nel registro delle imprese.
34. 23.     Romani.

      Al comma 5, capoverso comma 5, sostituire il secondo periodo con i seguenti:
      Ai fini del presente comma, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese. Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002 gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in dipendenza di eventi estintivi.
33. 20.    Saltamartini, Pagano.

      Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
      5-bis. Ai lavoratori interessati da interventi straordinari di integrazione salariale e ai lavoratori collocati in mobilità, ai quali siano offerti contratti di lavoro a termine ovvero a tempo indeterminato, da parte di nuove imprese è corrisposto un trattamento economico costituito congiuntamente:

          a) dal trattamento straordinario di integrazione salariale ovvero dall'indennità di mobilità, nell'entità e per tutto il periodo della concessione, come previsti dalla normativa vigente;

          b) da una quota di contribuzione, a carico del nuovo datore di lavoro, pari all'ultima retribuzione mensile corrisposta al lavoratore detratta l'indennità di cui alla lettera a).
      5-ter. Il trattamento di cui al comma 5-bis è condizionato all'impegno del lavoratore di porsi a disposizione delle iniziative di formazione e di riqualificazione professionale predisposte dal nuovo datore di lavoro.
      5-quater. Per beneficiare di quanto previsto dal comma 5-bis, lettera b), le imprese che promuovono offerte di lavoro:

          a) non devono aver proceduto a effettuare licenziamenti negli ultimi dodici mesi;

          b) assumono ogni tre lavoratori, come individuati al comma 1, almeno un lavoratore di età non superiore a 35 anni, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, che risulti alla data di assunzione disoccupato o inoccupato;

          c) mantengono, nel periodo in cui godono del beneficio, il livello occupazionale medio degli ultimi dodici mesi.
33. 22.    Graziano.

      Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
      5-bis. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il secondo comma è sostituito dal seguente:
      2. Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa dell'avvio di procedure concorsuali, procedure esecutive rimaste infruttuose o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'articolo 25. Il cessionario o committente, che abbia già registrato l'operazione ai sensi di quest'ultimo articolo, deve in tal caso registrare la variazione a norma dell'articolo 23 o dell'articolo 24, salvo il suo diritto alla restituzione dell'importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa. Se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis r.d. 16 marzo 1942, n. 267, il diritto alla detrazione dell'imposta corrispondente alla variazione spetta a decorrere dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.
33. 21.    Saltamartini, Pagano.

      Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

Art. 33-bis.

      All'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, le parole: «al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi» sono sostituite dalle seguenti: «al tasso del 3,5 per cento annuo».
33. 01.    Gioacchino Alfano.

      Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

Art. 33-bis.

      Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente decreto-legge, l'amministrazione finanziaria competente può con apposito regolamento, prevedere e disciplinare le modalità di un concordato per il pagamento delle cartelle esattoriali notificate entro la data di entrata in vigore della presente decreto-legge, relativamente alle somme dovute quale capitale con esclusione delle voci di qualsiasi altro interesse, diritto o spesa accessoria.
33. 02.    Gioacchino Alfano.

      Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

Art. 33-bis.

      1. È concesso l'accesso al credito bancario da parte di soggetti privi di occupazione che intendano avviare attività imprenditoriali e professionali.
      2. All'onere derivante da quanto previsto dal precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
33. 03.    Saltamartini, Pagano.

      Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

Art. 33-bis.

      1. All'articolo 48, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, dopo le parole: «la vendita è effettuata» sono aggiunte le parole: «, in via prioritaria,».
33. 04.    Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Fugatti.

ART. 34.

      Prima del comma 1 inserire il seguente: 0.1 All'articolo 21, comma 1, alla lettera b) del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è aggiunto il seguente periodo: L'utilizzatore di biometano è il soggetto fisico o giuridico che preleva da un qualsiasi punto di riconsegna della rete un quantitativo di metano non superiore a quello acquistato dal soggetto produttore ed effettivamente immesso in rete; l'utilizzatore del biometano ha diritto ai certificati di immissione al consumo sia nel caso di utilizzo diretto del metano come carburante, sia nel caso di utilizzo del metano come componente per la fabbricazione di carburanti per autotrazione. Nei casi previsti dalla presente lettera, il biometano è assimilato a un biocarburante ed è sottoposto ai criteri di sostenibilità di cui agli articoli 33, 38 e 39;.
* 34. 1.    Realacci.

      Prima del comma 1, premettere il seguente:
      01. All'articolo 21, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'utilizzatore di biometano è il soggetto fisico o giuridico che preleva da un qualsiasi punto di riconsegna della rete un quantitativo di metano non superiore a quello acquistato dal soggetto produttore ed effettivamente immesso in rete; l'utilizzatore del biometano ha diritto ai certificati di immissione al consumo sia nel caso di utilizzo diretto del metano come carburante, sia nel caso di utilizzo del metano come componente per la fabbricazione di carburanti per autotrazione. Nei casi previsti dalla presente lettera, il biometano è assimilato a un biocarburante ed è sottoposto ai criteri di sostenibilità di cui agli articoli 33, 38 e 39;”.».
* 34. 2.    Federico Testa, Bratti.

      Abrogare il comma 1.
34. 3.    Germanà.

      All'articolo 34 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 «Misure urgenti per la crescita del Paese», recante disposizioni per la gestione e la contabilizzazione dei biocarburanti, il primo comma recita:
      1. All'articolo 33, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono aggiunte all'inizio le parole: «Al fine di permettere ai produttori di biocarburanti comunitari di attuare le modificazioni tecnologiche necessarie alla produzione dei biocarburanti di seconda generazione, fino al 31 dicembre 2014» e all'ultimo periodo le parole: «pari a 9 Giga-calorie» sono sostituite dalle parole: «pari a 8 giga-calorie».
34. 4.    Germanà.

      Al comma 1, sopprimere le parole da: e all'ultimo periodo fino alla fine e sostituirle con le seguenti: e alla fine del primo periodo sono eliminate le parole: e utilizzino materia prima proveniente da coltivazioni effettuate nel territorio dei medesimi Stati. Inoltre, all'ultimo periodo del medesimo comma 4 sono aggiunte dopo le parole: 9 Giga-calorie, le parole: qualora prodotta in stabilimenti ubicati in Stati dell'Unione europea, utilizzando materia prima proveniente da Paesi extra-europei e pari ad 8 Giga-calorie qualora prodotta in stabilimenti ubicati in Stati dell'Unione europea, utilizzando materia prima proveniente da coltivazioni effettuate nel territorio degli Stati dell'Unione europea.
34. 5.    Saltamartini, Pagano.

      Al comma 2, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: , che non presentino altra utilità produttiva o commerciale al di fuori del loro impiego per la produzione di carburanti o a fini energetici,.
34. 6.    Santori.

      All'articolo 34 comma 2 eliminare le parole: che non presentino altra utilità produttiva o commerciale al di fuori del loro impiego per la produzione di carburanti o a fini energetici.
34. 7.    Saglia, Bernardo.

      Al comma 3, sopprimere il capoverso 5-ter.
34. 8.    Santori.

      All'articolo 34, comma 3, capoverso 5-sexies, eliminare le parole: Gli oneri gestionali sono posti a carico dei soggetti obbligati e con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ne è determinata l'entità in funzione delle Giga calorie di biocarburante da immettere in consumo e le relative modalità di versamento al Gestore dei servizi energetici S.p.A..
* 34. 9.    Di Biagio, Raisi, Scanderebech.

      All'articolo 34, comma 3, punto 5-sexies, eliminare le parole: Gli oneri gestionali sono posti a carico dei soggetti obbligati e con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ne è determinata l'entità in funzione delle Giga calorie di biocarburante da immettere in consumo e le relative modalità di versamento al Gestore dei servizi energetici S.p.A..
* 34. 10.    Saglia, Bernardo.

      All'articolo 34, comma 3, punto 5-sexies, dopo le parole: a carico dei soggetti obbligati aggiungere le seguenti: da intendersi, esclusivamente per il fine di tale comma, i soggetti produttori o importatori.
* 34. 12.    Di Biagio, Raisi, Scanderebech.

      All'articolo 34, comma 3, punto 5-sexies, dopo le parole: a carico dei soggetti obbligati aggiungere le seguenti: da intendersi, esclusivamente per il fine di tale comma, i soggetti produttori o importatori.
* 34. 19.    Saglia, Bernardo.

      All'articolo 34, comma 3, punto 5-sexies, dopo le parole: da immettere in consumo sono inserite le seguenti: al netto delle Giga calorie di biocarburante non miscelate dal medesimo soggetto obbligato.
* 34. 13.    Di Biagio, Raisi, Scanderebech.

      All'articolo 34, comma 3, punto 5-sexies, dopo le parole: da immettere in consumo sono inserite le seguenti: al netto delle Giga calorie di biocarburante non miscelate dal medesimo soggetto obbligato.
34. 20.    Saglia, Bernardo.

      Al comma 4, sostituire le parole: prodotti in Paesi non appartenenti all'Unione Europea con le parole: prodotti in Paesi non appartenenti all'OCSE (Organizzazione per la Cooperazione Economica e per lo Sviluppo).
* 34. 21.    Lazzari, Romani.

      Al comma 4, sostituire le parole: prodotti in Paesi non appartenenti all'Unione Europea con le parole: prodotti in Paesi non appartenenti all'OCSE (Organizzazione per la Cooperazione Economica e per lo Sviluppo).
* 34. 22.    Lulli.

      Al comma 6, dopo le parole: redatte in lingua italiana aggiungere le seguenti: o inglese.

      Conseguentemente al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: I documenti redatti in altra lingua con le seguenti: i documenti redatti in altre lingue.
* 34. 24.    Lazzari, Romani.

      Al comma 6, dopo le parole: redatte in lingua italiana aggiungere le seguenti: o inglese.

      Conseguentemente al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: i documenti redatti in altra lingua con le seguenti: I documenti redatti in altre lingue.
* 34. 25.    Froner.

      Dopo il comma 7, inserire il seguente:
      7-bis. Al fine garantire una maggiore efficienza delle infrastrutture energetiche nazionali e contenere gli oneri indiretti dovuti alla crescita delle fonti rinnovabili non programmabili, l'Autorità per l'energia elettrica e gas entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento definisce le modalità per la selezione e remunerazione dei servizi di flessibilità assicurati dagli impianti di produzione abilitati.
34. 26.    Saglia.

      All'articolo 34, dopo il comma 7 inserire i seguenti:
      7-bis. A decorrere dall'anno 2013 la quota minima di cui all'articolo 2-quater, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come sostituito dall'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è determinata in una quota percentuale di tutto il carburante, benzina e gasolio, immesso in consumo nello stesso anno solare, calcolata sulla base del tenore energetico.
      7-ter. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto interdirettoriale del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio si provvede ad aggiornare le condizioni, i criteri e le modalità di attuazione dell'obbligo, ai sensi dell'articolo 1, comma 368, punto 3 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, coerentemente con quanto disposto al precedente comma.
* 34. 33.    Saglia, Bernardo.

      Dopo il comma 7 inserire i seguenti:
      7-bis. A decorrere dall'anno 2013 la quota minima di cui all'articolo 2-quater, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge li marzo 2006, n. 81, come sostituito dall'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è determinata in una quota percentuale di tutto il carburante, benzina e gasolio, immesso in consumo nello stesso anno solare, calcolata sulla base del tenore energetico.
      7-ter. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto interdirettoriale del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio si provvede ad aggiornare le condizioni, i criteri e le modalità di attuazione dell'obbligo, ai sensi dell'articolo 1, comma 368, punto 3 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, coerentemente con quanto disposto al precedente comma.
* 34. 32.    Carella.

      All'articolo 34, dopo il comma 7 inserire i seguenti:
      7-bis. A partire dall'anno 2013 la quota minima di cui all'articolo 2-quater, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come sostituito dall'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è determinata in una quota percentuale di tutto il carburante, benzina e gasolio, immesso in consumo nello stesso anno solare, calcolata sulla base del tenore energetico.
      7-ter. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto interdirettoriale del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio si provvede ad aggiornare le condizioni, i criteri e le modalità di attuazione dell'obbligo, ai sensi dell'articolo 1, comma 368, punto 3 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, coerentemente con quanto disposto al precedente comma.
* 34. 27.    Di Biagio, Raisi, Scanderebech.

      All'articolo 34, dopo il comma 7, inserire i seguenti:
      7-bis. A partire dall'anno 2013 la quota minima di cui all'articolo 2-quater, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come sostituito dall'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è determinata in una quota percentuale di tutto il carburante, benzina e gasolio, immesso in consumo nello stesso anno solare, calcolata sulla base del tenore energetico.
      7-ter. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto interdirettoriale del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio si provvede ad aggiornare le condizioni, i criteri e le modalità di attuazione dell'obbligo, ai sensi dell'articolo 1, comma 368, punto 3 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, coerentemente con quanto disposto al precedente comma.
* 34. 03.    Bernardo.

      All'articolo 34, dopo il comma 7 inserire i seguenti:
      7-bis. A partire dall'anno 2013 la quota minima di cui all'articolo 2-quater, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come sostituito dall'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è determinata in una quota percentuale di tutto il carburante, benzina e gasolio, immesso in consumo nello stesso anno solare, calcolata sulla base del tenore energetico.
      7-ter. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto interdirettoriale del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio si provvede ad aggiornare le condizioni, i criteri e le modalità di attuazione dell'obbligo, ai sensi dell'articolo 1, comma 368, punto 3 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, coerentemente con quanto disposto al precedente comma.
34. 30.    Di Biagio, Raisi, Scanderebech.

All'articolo 34, dopo il comma 7 inserire i seguenti:
      7-bis.
A partire dall'anno 2013 la quota minima di cui all'articolo 2-quater, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come sostituito dall'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è determinata in una quota percentuale di tutto il carburante, benzina e gasolio, immesso in consumo nello stesso anno solare, calcolata sulla base del tenore energetico.
      7-ter. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto interdirettoriale del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio si provvede ad aggiornare le condizioni, i criteri e le modalità di attuazione dell'obbligo, ai sensi dell'articolo 1, comma 368, punto 3 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, coerentemente con quanto disposto al precedente comma.
34. 31.    Di Biagio, Raisi, Scanderebech.

      Dopo l'articolo 34 è inserito il seguente:

Art. 34-bis.
(Misure per la salvaguardia ambientale e per lo sviluppo della mobilità eco-sostenibile).

      Successivamente all'articolo 34 è inserito il seguente:
      «Art. 34-bis. 1. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale ed al fine di incentivare la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo di categoria «euro 0», «euro 1» o «euro 2», immatricolati fino al 31 dicembre 2001, con autovetture nuove di categoria «euro 5» o «Euro 6» che emettono non oltre 130 grammi di CO2 per chilometro, oppure non oltre 120 grammi di CO2 per chilometro se alimentate a gasolio, è concesso un contributo di euro 1500 per il 2012, ridotto a euro 1200 per il 2013 e a 1.050 euro per il 2014.
      2. Per la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione di veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere c), d), f), g), ed m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di massa massima fino a 3.500 chilogrammi e di categoria «euro 0», «euro 1» o «euro 2», immatricolati fino al 31 dicembre 2001, con veicoli nuovi di cui all'articolo 54, comma 1, lettere c), d), f), g), ed m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di massa massima fino a 3.500 chilogrammi, di categoria «euro 5» 0 «euro 6», è concesso un credito di imposta pari al 10 per cento del costo d'acquisto per gli anni 2012 e 2013 e del 5 per cento per il 2014.
      3. Per l'acquisto di autovetture nuove di fabbrica ed omologate dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano, nonché mediante alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno, il contributo è aumentato di 2000 euro per le auto a gas metano e ibride, di 4.000 euro per le auto elettriche e di 800 euro per le auto a gas gpl.
      4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno validità per veicoli nuovi acquistati, anche in locazione finanziaria o noleggio a lungo termine, con contratto stipulato tra venditore ed acquirente a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 2014, purché immatricolati non oltre il 31 marzo 2015.
      5. Il comma 1 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è sostituito dal seguente:
      «1. Al comma 21 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «A partire dall'anno 2012 l'addizionale erariale della tassa automobilistica di cui al primo periodo è fissata sulla base dell'emissione di C02 del veicolo secondo i seguenti valori:

          da a 150 gr a 180 gr euro 250;

          da 181 gr a 200 gr euro 500;

          da 201 gr a 300 gr euro 1000;

          superiore a 301 gr euro 2000.

      Gli importi si intendono ridotti in misura del 40 per cento dopo cinque anni dalla data di costruzione, del 70 per cento dopo dieci anni dalla data di costruzione, dell'85 per cento dopo quindici anni dalla data di costruzione; oltre i venti anni dalla data di costruzione i veicoli sono esentati dall'addizionale erariale».

      6. All'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera b), le parole: «nella misura del 27,5 per cento» e le parole: «nella suddetta misura del 27.5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 40 per cento»: b) alla lettera b-bis), le parole: «nella misura del 70 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 90 per cento».
      7. Successivamente al comma 2 dell'articolo 102, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è aggiunto il seguente:
      «2-bis. Per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b) la misura massima indicata nel comma 2 può essere superata in proporzione alla più intensa utilizzazione dei beni rispetto a quella normale del settore.
      La misura stessa può essere elevata fino a due volte per ammortamento anticipato nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione e nei due successivi; nell'ipotesi di beni già utilizzati da parte di altri soggetti, l'ammortamento anticipato può essere eseguito dal nuovo utilizzatore soltanto nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione».

      8. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il comma 12, dell'articolo 1 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 è soppresso.
34. 01.    Bertolini, Bocciardo, Stracquadanio.

Dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.

      Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono apportate modifiche al decreto 23 gennaio 2012 recante Sistema nazionale di certificazione per biocarburanti e bioliquidi riconoscendo:

          a) le modalità di funzionamento del Sistema nazionale di certificazione della sostenibilità esclusivamente per il settore dei bioliquidi destinati alla produzione di energia elettrica;

          b) i dettagli e i nuovi termini di applicazione dei requisiti di sostenibilità per i bioliquidi;.
34. 04.    Di Biagio, Raisi, Scanderebech.

      Dopo l'articolo 34 inserire il seguente articolo:

Art. 34-bis.
(Disposizioni per lo sviluppo delle fondi rinnovabili elettriche).

      1. All'Art. 24, comma 1 del decreto legislativo n. 28 del 2011 «Meccanismi di incentivazione» nel primo capoverso le parole: «dopo il 31 dicembre 2012» sono sostituite con le parole: «dopo il 31 dicembre 2013».
      2. Il comma 4 dell'Art. 25, del decreto legislativo n. 28 del 2011 «Disposizioni transitorie e abrogazioni» è sostituito con il seguente comma:
      «4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 148, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, il GSE ritira trimestralmente su richiesta del produttore tutti i certificati verdi rilasciati per le produzioni da fonti rinnovabili dal 2011, eventualmente eccedenti quelli necessari per i rispetto della quota d'obbligo. Il prezzo di ritiro dei predetti certificati è pari al 85 per cento del prezzo di cui al citato comma 148. Il GISE ritira altresì i certificati verdi, rilasciati per li produzioni di cui ai medesimi anni, relativi agli impianti di cogenerazione abbinati teleriscaldamento di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto del Ministro delle attività produttive del 24 ottobre 2005, pubblicato nel Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale 11 novembre 2005, n. 265. Il prezzo di ritiro dei certificati di cui al precedente periodo è pari a prezzo medio di mercato registrato nel 2010.

      Conseguentemente a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati commi 149 e 149-bis dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007 n. 244.
34. 05.    Abrignani.

      Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:
      «Art. 34-bis. Al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 12, dopo la lettera c) inserire la seguente:

              c-bis) la promozione o la presentazione di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o altre attività preparatorie volte alla conclusione di tali contratti;

          b) all'articolo 26, dopo il comma 2, aggiungere il, seguente:
      2-bis) Gli agenti assicurativi che abbiano effettivamente svolto l'attività di promozione e conclusione di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto legge hanno sei mesi dalla data di costituzione dell'Organismo per presentare istanza di iscrizione all'elenco di cui all'articolo 128-quinquies. Essi sono esonerati dal superamento dell'esame di cui all'articolo 128-quinquies a condizione che l'esperienza maturata sia certificata dagli intermediari per cui hanno operato».
34. 02.    Bernardo.

ART. 35.

      All'articolo 35, comma 1, capoverso comma 17, sopprimere le parole da: fatti salvi fino a: dalle attività di cui al primo periodo.
35. 1.    Margiotta, Realacci, Mariani, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Motta, Viola.

      Al comma 1, capoverso comma 17, primo periodo dopo le parole: in attuazione di atti e convenzioni aggiungere le seguenti: comunitari e.
35. 21. Realacci, Margiotta, Mariani, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Motta, Viola.

      Al comma 1, capoverso comma 17, primo periodo, dopo le parole: convenzioni internazionali aggiungere le seguenti: e all'esterno del perimetro delle medesime aree marine protette per un raggio di 12 miglia;

      Conseguentemente, al comma 1, capoverso (comma 17), secondo periodo, dopo le parole: costiero nazionale sopprimere le seguenti: e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette,.
35. 23. Realacci, Margiotta, Mariani, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Motta, Viola.

      Al comma 1, capoverso comma 17, primo periodo, le parole: idrocarburi liquidi e gassosi in mare sono sostituite dalie seguenti: idrocarburi liquidi in mare.
35. 6. Federico Testa, Quartiani.

      Al comma 1, capoverso comma 17, primo periodo, in fine aggiungere le seguenti parole: con esclusione comunque di quelli ricadenti nelle dodici miglia dai confini delle aree marine protette.
35. 17. Germanà.

      Al comma 1, capoverso comma 17, secondo periodo, le parole: Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia sono sostituite dalle seguenti: Il divieto per i soli idrocarburi liquidi è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia.
35. 24. Saglia, Bernardo.

      Al comma 1 capoverso 17, al secondo e terzo periodo, sostituire le parole: dodici miglia con le seguenti: cinque miglia.
35. 34. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Fugatti.

      Al comma 1 capoverso 17, secondo periodo, sostituire le parole: nelle zone di mare poste entro dodici miglia con le seguenti: nelle zone di mare e nei giacimenti posti entro cinque miglia.
35. 14. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Fugatti.

      Al comma 1, capoverso comma 17, secondo periodo, sostituire le parole: linea di costa con le seguenti: linea di base.
35. 11. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

      Al comma 1, capoverso comma 17, secondo periodo, sopprimere le parole da fatti salvi i procedimenti sino alla fine del periodo.
*35. 2. Realacci, Margiotta, Mariani, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Motta, Viola.

      Al comma 1, capoverso comma 17, secondo periodo, sopprimere le parole da fatti salvi i procedimenti sino alla fine del periodo.
*35. 4. Germanà.

      All'articolo 35, comma 1, capoverso comma 17 secondo periodo, sostituire le parole: procedimenti concessori con le seguenti: provvedimenti concessori;

      Conseguentemente, al medesimo comma 1, capoverso comma 17, dopo le parole legge n. 9 del 1991 le parole in corso alla sono sostituite dalle seguenti: rilasciati entro la.
35. 5. Realacci, Margiotta, Mariani, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Motta, Viola.

      Al comma 1, capoverso comma 17, secondo periodo, sostituire le parole: i procedimenti concessori con le seguenti: le concessioni.
35. 12. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

      Al comma 1, capoverso comma 17, secondo periodo, sostituire le parole: in corso con le seguenti: in atto.
35. 13. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

      Al comma 1, capoverso comma 17, secondo periodo, sopprimere le parole: i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi,.
**35. 3. Messina, Cimadoro, Borghesi, Barbato.

      Al comma 1, capoverso comma 17, secondo periodo, sopprimere le parole: i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi,.
**35. 9. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

      Al comma 1, capoverso comma 17, secondo periodo, dopo le parole: fatti salvi i procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 ed i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, aggiungere le seguenti: purché rientranti nel predetto divieto di dodici miglia,.
35. 25. Borghesi, Messina, Cimadoro, Barbato.

      Al comma 1, capoverso comma 17, secondo periodo, sopprimere le parole: da autorizzare nell'ambito dei titoli stessi, delle eventuali relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi.
35. 10. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

      Al comma 1 capoverso 17, terzo periodo, sostituire le parole: le predette attività con le seguenti: le attività di ricerca, di prospezione e di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, ivi comprese quelle legate ai titoli e procedimenti di cui al periodo precedente.
35. 15. Lanzarin, Dussin, Togni, alessandri, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Fugatti.

      Al comma 1, capoverso comma 17, terzo periodo, sostituire le parole: sentito il parere degli enti locali con le seguenti: previa intesa con gli enti locali.
35. 7. Messina, Borghesi, Barbato, Cimadoro.

      Al comma 1, capoverso, comma 17, terzo periodo, dopo le parole aree marine e costiere interessare dalle attività di cui al primo periodo, aggiungere le seguenti: fatto salvo quanto disposto dall'articolo 1, comma 82-sexies della legge 23 agosto 2004, n. 239 il cui procedimento autorizzativo è soggetto alla competenza esclusiva dell'Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e la Geotermia.
35. 18. Saglia, Bernardo.

      Al comma 1, capoverso comma 17, sostituire il quarto periodo con il seguente:
      Per le produzioni di idrocarburi, liquidi e gassosi, ottenuti ai sensi del presente comma, a decorrere dall'anno 2013, l'aliquota di prodotto che il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è stabilita nella misura del 50 per cento.
35. 8. Messina, Cimadoro, Barbato, Borghesi.

      Al comma 1 capoverso 17, quinto periodo, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 9 per cento e le parole: 7 per cento le seguenti: 6 per cento.
35. 16. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Fugatti.

      Al comma 1, capoverso comma 17, quinto periodo, aggiungere in fine le seguenti parole:
      , nonché per lo sviluppo ed il miglioramento occupazionale ed economico egli enti locali nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni di idrocarburi liquidi e gassosi di cui al presente comma.
35. 27. Messina, Cimadoro, Borghesi, Barbato.

      Al comma 1, capoverso 17, dopo il quinto periodo aggiungere il seguente: L'aliquota di prodotto resta invariata al 7 per cento per le produzioni a gas realizzate a partire da nuovi impianti purché posti oltre il limite delle dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle sopracitate aree marine e costiere protette.
*35. 26. Vico, Lulli, Froner.

      Al comma 1, capoverso 17, dopo il quinto periodo aggiungere il seguente: L'aliquota di prodotto resta invariata al 7 per cento per le produzioni a gas realizzate a partire da nuovi impianti purché posti oltre il limite delle dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle sopracitate aree marine e costiere protette.
*35. 19. Raisi.

      Al comma 1, capoverso 17, dopo il quinto periodo aggiungere il seguente: L'aliquota di prodotto resta invariata al 7 per cento per le produzioni a gas realizzate a partire da nuovi impianti purché posti oltre il limite delle dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle sopracitate aree marine e costiere protette.
*35. 20. Saglia, Bernardo.

      All'articolo 35, comma 1, capoverso comma 17 aggiungere in fine il seguente periodo:
      Al fine di garantire la tempestiva e più rapida attivazione delle azioni di monitoraggio e contrasto dell'inquinamento marino, sulla base delle previsioni di gettito prodotte dall'aumento delle aliquote di cui al periodo precedente il Ministero dell'economia e finanze anticipa all'inizio dell'anno finanziario le somme corrispon- denti sui competenti capitoli del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
35. 22. Realacci, Margiotta, Mariani, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Motta, Viola.

      Sopprimere il comma 2.
*35. 28. Schirru, Calvisi, Fadda, Marrocu, Melis, Pes.

      Sopprimere il comma 2.
*35. 29. Mariani, Realacci, Bratti, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

      Sopprimere il comma 2.
*35. 30. Cimadoro, Palomba, Borghesi, Messina, Barbato.

      Sopprimere il comma 2.
*35. 31. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

      All'articolo 35, dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
      2-bis
. Al fine di valorizzare le risorse energetiche nazionali con i relativi impatti economici e occupazionali e con l'obiettivo di incentivare gli investimenti per la realizzazione di nuove installazioni per lo sviluppo dei giacimenti a mare, ai soggetti titolari di concessioni di coltivazione è riconosciuta, in quote costanti per quattro anni a partire dal periodo di imposta dell'entrata in produzione dell'installazione, una deduzione figurativa ai fini dell'imposizione sul reddito di impresa e addizionali, complessivamente pari al 30 per cento dei costi sostenuti per la realizzazione di installazioni di coltivazione di nuovi campi, comprese le piattaforme marine e assimilabili, i pozzi di sviluppo, le condotte e gli sviluppi sottomarini.
      2-ter. Le minori imposte derivanti dalla norma di cui al comma 2-bis sono riconosciute nei limiti del maggiore gettito derivante dall'aumento delle aliquote di prodotto della coltivazione della quantità di idrocarburi liquidi e gassosi estratti, di cui al comma 17 dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
35. 32. Fogliardi, Federico Testa.

      Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
      2-bis. Nell'Attuazione del Programma Nazionale di Riforma 2012 – Agenda per la crescita nella parte relativa al rilancio della produzione nazionale d'idrocarburi, il Governo si attiene ai seguenti ai seguenti principi:

              pieno coinvolgimento delle Regioni interessate nell'attuazione dell'obiettivo, valutando con le medesime la possibilità di introdurre quote riservate, da riservare ad obiettivi di sviluppo economico regionale;

              adozione di misure volte a ridurre i rischi derivanti da incidenti nell'estrazione degli idrocarburi nel Mare Mediterraneo, con riferimento: 1) all'individuazione dei requisiti di esperienza ed affidabilità delle società affidatarie; 2) alla fissazione di requisiti di capitale minimo, di coperture assicurative, bancarie o d'altra natura delle società affidatarie; 3) all'obbligo di utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, al fine di minimizzare i rischi di incidente, eventualmente introducendo forme di sostegno al loro impiego.
      2-ter. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge il Governo riferisce al Parlamento sull'attuazione del presente articolo. Nella medesima relazione il Governo presenta le proprie valutazioni sugli effetti, in termini economici e produttivi, dell'inserimento diretto della produzione nazionale di idrocarburi al consumo nazionale, con particolare riferimento agli effetti sui prezzi al consumo finale e sui costi energetici delle imprese, sulla certezza degli approvvigionamenti, nonché sugli effetti economici del valore della prossimità tra produzione – trasformazione e consumo e sui risparmi derivanti dalla riduzione dei passaggi intermedi nell'ambito del mercato degli idrocarburi.
35. 33. Saglia, Bernardo, Pagano, Marinello.

      Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Riutilizzo per usi produttivi di aree
in corso di bonifica).

      1. Nell'ambito delle procedure di bonifica di cui all'articolo 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006, previa apposita istanza del soggetto interessato, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, all'esito della Conferenza di servizi, può autorizzare, in presenza di suoli non contaminati o di cui sia stato approvato il progetto di bonifica, il riutilizzo delle aree destinate alla realizzazione di infrastrutture strategiche per il territorio o a nuovi investimenti nel settore della produzione di energia da fonti ritrovabili anche in pendenza dell'approvazione del progetto di bonifica della falda, purché le opere e gli impianti connessi a tali iniziative non interferiscano con la falda medesima o non comportino impedimento od ostacolo ai successivi interventi di bonifica della stessa. Ai fini del riutilizzo delle aree anzidette, in sede di Conferenza di servizi possono essere stabilite apposite prescrizioni idonee anche a tutelare la salute dei lavoratori e delle altre persone coinvolte.
35. 01. Torazzi, Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

ART. 36.

      Sostituire il comma 1 con il seguente:

      Sostituire l'articolo 57, comma 9, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni nella legge 4 aprile 2012, n. 35 recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo» con il seguente: «Nel caso di chiusura di un impianto di raffinazione e sua trasformazione in deposito, i sistemi di messa in sicurezza operativa già in atto possono continuare ad essere eserciti senza necessità di procedere con testualmente alla bonifica. La realizzazione di attività di reindustrializzazione delle aree dismesse dei siti contaminati, anche di interesse nazionale, è soggetta ad autorizzazione del progetto di riutilizzo delle aree interessate, attestante la non compromissione dei successivi interventi di bonifica, ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
36. 4.    Saglia, Bernardo.

      Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
      3-bis. Al decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 5 dell'articolo 17 è eliminata la frase: «se tale ultimo obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo»;

          b) al comma 1 dell'articolo 18 è eliminata la frase: «posti al di fuori dei centri abitati, quali definiti ai sensi del codice della strada o degli strumenti urbanistici comunali».
*36. 5.    Bernardo.

      Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
      3-bis. Al decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 5 dell'articolo 17 è eliminata la frase: «se tale ultimo obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo»;

          b) al comma 1 dell'articolo 18 è eliminata la frase: «posti al di fuori dei centri abitati, quali definiti ai sensi del codice della strada o degli strumenti urbanistici comunali».
*36. 6.    Antonino Foti.

      Al comma 4, dopo il capoverso 15-bis, inserire il seguente:
      15-ter. Dopo il comma 2 dell'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:
      «2-bis. Ove la rilevazione dei valori di fondo effettuata da parte degli organi competenti non venga resa disponibile entro 30 giorni dalla presentazione del Piano di caratterizzazione, si ritengono valide, fatte salve eventuali determinazioni successive dell'autorità competente, le rilevazioni dei valori di fondo effettuate dal soggetto procedente sulla base della normativa tecnica vigente e presentate nel corso delle attività di cui al presente articolo».
*36. 8.    Lazzari, Romani.

      Al comma 4, dopo il capoverso 15-bis, inserire il seguente:
      15-ter. Dopo il comma 2 dell'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:
      «2-bis. Ove la rilevazione dei valori di fondo effettuata da parte degli organi competenti non venga resa disponibile entro 30 giorni dalla presentazione del Piano di caratterizzazione, si ritengono valide, fatte salve eventuali determinazioni successive dell'autorità competente, le rilevazioni dei valori di fondo effettuate dal soggetto procedente sulla base della normativa tecnica vigente e presentate nel corso delle attività di cui al presente articolo».
*36. 9.    Lulli.

      Al comma 4, dopo il capoverso 15-bis, inserire il seguente:
      15-ter. All'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:

          a) al comma 9, le parole: «di messa in sicurezza degli impianti e delle reti tecnologiche» sono sostituite dalle seguenti: «di messa in sicurezza degli impianti, delle reti tecnologiche e delle strutture interrate»;

          b) al comma 9, è inserito infine il seguente periodo: «Alle medesime condizioni, sono altresì consentiti, anche laddove ricadano in aree da bonificare, gli interventi di adeguamento normativa degli impianti e quelli autorizzati o prescritti nell'ambito dei procedimenti di cui agli articoli 29-bis e seguenti e 269 e seguenti».
**36. 7.    Lazzari, Romani.

      Al comma 4, dopo il capoverso 15-bis, inserire il seguente:
      15-ter. All'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:

          a) al comma 9, le parole: «di messa in sicurezza degli impianti e delle reti tecnologiche» sono sostituite dalle seguenti: «di messa in sicurezza degli impianti, delle reti tecnologiche e delle strutture interrate»;

          b) al comma 9, è inserito infine il seguente periodo: «Alle medesime condizioni, sono altresì consentiti, anche laddove ricadano in aree da bonificare, gli interventi di adeguamento normativa degli impianti e quelli autorizzati o prescritti nell'ambito dei procedimenti di cui agli articoli 29-bis e seguenti e 269 e seguenti».
**36. 10.    Marchioni.

      All'articolo 36 sono apportate le seguenti modifiche:

          a) dopo il comma 4, inserire il seguente:
      4-bis. All'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:

              1. dopo il comma 2 è inserito il seguente:
      «2-bis. Ove la rilevazione dei valori di fondo effettuata da parte degli organi competenti non venga resa disponibile entro 30 giorni dalla presentazione del Piano di caratterizzazione, si ritengono valide, fatte salve eventuali determinazioni successive dell'autorità competente, le rilevazioni dei valori di fondo effettuate dal soggetto procedente sulla base della normativa tecnica vigente e presentate nel corso delle attività di cui al presente articolo.»;

              2. al comma 9, le parole: «di messa in sicurezza degli impianti e delle reti tecnologiche» sono sostituite dalle seguenti: «di messa in sicurezza degli impianti, delle reti tecnologiche e delle strutture interrate» ed è infine inserito il seguente periodo: «Alle medesime condizioni, sono altresì consentiti, anche laddove ricadano in aree da bonificare, gli interventi di adeguamento normativo degli impianti e quelli autorizzati o prescritti nell'ambito dei procedimenti di cui agli articoli 29-bis e seguenti e 269 e seguenti»;

          b) al comma 5, prima alinea, sostituire la rubrica con la seguente: «Semplificazione amministrativa in materia di infrastrutture strategiche e impianti di produzione a ciclo continuo o per la fornitura di servizi essenziali»;

          c) sostituire la rubrica con la seguente: «Semplificazioni di adempimenti per il settore petrolifero e per i siti soggetti a bonifica».
*36. 2.    Romani.

      All'articolo 36 sono apportate le seguenti modifiche:

          a) dopo il comma 4, inserire il seguente:
      4-bis. All'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:

              1. dopo il comma 2 è inserito il seguente:
      «2-bis. Ove la rilevazione dei valori di fondo effettuata da parte degli organi competenti non venga resa disponibile entro 30 giorni dalla presentazione del Piano di caratterizzazione, si ritengono valide, fatte salve eventuali determinazioni successive dell'autorità competente, le rilevazioni dei valori di fondo effettuate dal soggetto procedente sulla base della normativa tecnica vigente e presentate nel corso delle attività di cui al presente articolo.»;

              2. al comma 9, le parole: «di messa in sicurezza degli impianti e delle reti tecnologiche» sono sostituite dalle seguenti: «di messa in sicurezza degli impianti, delle reti tecnologiche e delle strutture interrate» ed è infine inserito il seguente periodo: «Alle medesime condizioni, sono altresì consentiti, anche laddove ricadano in aree da bonificare, gli interventi di adeguamento normativo degli impianti e quelli autorizzati o prescritti nell'ambito dei procedimenti di cui agli articoli 29-bis e seguenti e 269 e seguenti»;

          b) al comma 5, prima alinea, sostituire la rubrica con la seguente: «Semplificazione amministrativa in materia di infrastrutture strategiche e impianti di produzione a ciclo continuo o per la fornitura di servizi essenziali»;

          c) sostituire la rubrica con la seguente: «Semplificazioni di adempimenti per il settore petrolifero e per i siti soggetti a bonifica».
*36. 3.    Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

      Al comma 5, capoverso Art. 54-bis, sostituire la rubrica con la seguente: Semplificazione amministrativa in materia di infrastrutture strategiche, impianti di produzione a ciclo continuo o per la fornitura di servizi essenziali.
36. 11.    Lazzari, Romani.

      Dopo il comma 7 inserire il seguente:
      7-bis. Il privilegio di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 504 del 26 ottobre 1995 si applica altresì ai crediti vantati verso i cessionari dei prodotti dai titolari di licenza per l'esercizio di depositi commerciali di prodotti energetici ad imposta assolta, relativamente all'importo dell'accisa corrispondente ai prodotti ceduti, sempre che tale importo risulti separatamente evidenziato nella fattura relativa alla cessione del prodotto.
*36. 13.    Saglia, Bernardo.

      Dopo il comma 7 inserire il seguente:
      7-bis. Il privilegio di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 504 del 26 ottobre 1995 si applica altresì ai crediti vantati verso i cessionari dei prodotti dai titolari di licenza per l'esercizio di depositi commerciali di prodotti energetici ad imposta assolta, relativamente all'importo dell'accisa corrispondente ai prodotti ceduti, sempre che tale importo risulti separatamente evidenziato nella fattura relativa alla cessione del prodotto.
*36. 14.    Di Biagio, Raisi, Scanderebech.

      Dopo il comma 7 inserire il seguente:
      7-bis. Al comma 18 dell'articolo 81 del decreto-legge 112 del 25 giugno 2008 convertito con legge 133 del 6 agosto 2008 si aggiunge, la frase «La vigilanza dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas si estende ai soli soggetti il cui fatturato è superiore a quello previsto dall'articolo 16, comma 1, prima ipotesi, della legge 287/90».
**36. 12.    Saglia, Bernardo.

      Dopo il comma 7 inserire il seguente:
      7-bis. Al comma 18 dell'articolo 81 del decreto-legge 112 del 25 giugno 2008 convertito con legge 133 del 6 agosto 2008 si aggiunge, la frase «La vigilanza dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas si estende ai soli soggetti il cui fatturato è superiore a quello previsto dall'articolo 16, comma 1, prima ipotesi, della legge 287/90».
**36. 20.    Di Biagio, Raisi, Scanderebech.

      Dopo il comma 7, inserire il seguente:
      Dopo l'articolo 1 del decreto legge 7 febbraio 2002, n.7, convertito, con modificazioni, in legge 9 aprile 2002, n. 55, inserire il seguente articolo 1-bis:

      «Art. 1-bis. – (Procedura semplificata per modifiche di impianti di produzione di energia elettrica o delle relative opere connesse). – 1. Il Ministero dello Sviluppo Economico rilascia con procedura semplificata l'autorizzazione di cui all'articolo 1 per interventi di modifica degli impianti o delle relative opere connesse per i quali è stata disposta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'esclusione dalla procedura di V.I.A. ai sensi dell'articolo 20 del decreti legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e che non comportino aumenti di potenza termica pari o superiori a 50 MW, né l'attivazione di procedure espropriative. Il non assoggettamento alla procedura di screening equivale, ai fini del presente articolo, all'esclusione dalla procedura di VIA.
      2. Sono escluse dalla procedura semplificata di cui al comma 1 le dismissioni di unità produttive e le variazioni di combustibile negli impianti che comportino un incremento delle emissioni.
      3. A seguito della comunicazione di esclusione dalla procedura di V.I.A. o di screening, il Ministero dello sviluppo economico richiede il parere sull'istanza alle Amministrazioni statali, alla Regione e agli Enti locali nel cui territorio è ubicato l'impianto o l'opera connessa oggetto di modifica, i quali sono tenuti ad esprimersi nel termine perentorio di 30 giorni. Il Ministero dello sviluppo economico, valutati i pareri pervenuti e le eventuali prescrizioni, si pronuncia sull'istanza entro 90 giorni dalla comunicazione di esclusione dalla V.I.A.
      4. Nel caso in cui le Amministrazioni interessate evidenzino nel proprio parere elementi ostativi alle modifiche proposte, le stesse Amministrazioni sono tenute ad indicare contestualmente le variazioni a tali modifiche che permettano di superare gli impedimenti riscontrati. Il Ministero dello sviluppo economico convoca, ai fini del rilascio dell'eventuale autorizzazione, la Conferenza di Servizi in sede decisoria, durante la quale sono esaminate le variazioni alle modifiche proposte, anche ai fini del permanere delle condizioni di esclusione dalla VIA.
      5. In ogni caso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si esprime sulla necessità di aggiornamento dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto.
      6. L'autorizzazione rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi del presente articolo sostituisce autorizzazioni, concessioni, ed atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a intervenire sull'impianto in conformità al progetto approvato.
      7. La procedura di cui al presente articolo non si applica alle istanze già presentate, salvo esplicita richiesta del proponente».
36. 27.    Abrignani.

      Sostituire la rubrica con la seguente: Semplificazioni di adempimenti per il settore petrolifero e per i sui soggetti a bonifica.
36. 1.    Lazzari, Romani.

      Dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Modifica all'articolo 10 della legge del 16 aprile 1973, n. 171).

      1. All'articolo 10 della legge 16 aprile 1973, n. 171 dopo le parole: «non servite da metanodotto» sono aggiunte le seguenti: «e per gli impianti di produzione di calore da biomassa legnosa proveniente in via esclusiva dalla con terminazione lagunare a servizio di reti di teleriscaldamento o finalizzati alla cogenerazione di energia termica ed elettrica».
36. 02.    Baretta, Martella, Viola, Murer.

      Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

Art. 36-bis.
(Modifica all'articolo 124 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di scarichi idrici).

      1. All'articolo 124, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Salvo quanto previsto dal Titolo III-bis della parte seconda del presente decreto, l'autorizzazione è valida per sei anni dal momento del rilascio. Le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate in seguito all'evoluzione della migliore tecnologia disponibile nonché alla evoluzione della situazione ambientale.
*36. 01.    Peluffo.

      Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

Art. 36-bis.
(Modifica all'articolo 124 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di scarichi idrici).

      1. All'articolo 124, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Salvo quanto previsto dal Titolo III-bis della parte seconda del presente decreto, l'autorizzazione è valida per sei anni dal momento del rilascio. Le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate in seguito all'evoluzione della migliore tecnologia disponibile nonché alla evoluzione della situazione ambientale.
*36. 03.    Lazzari, Romani.

      Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

Art. 36-bis.
(Modifica all'articolo 124 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di scarichi idrici).

      1. All'articolo 124, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Salvo quanto previsto dal Titolo III-bis della parte seconda del presente decreto, l'autorizzazione è valida per sei anni dal momento del rilascio. Le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate in seguito all'evoluzione della migliore tecnologia disponibile nonché alla evoluzione della situazione ambientale.
*36. 04.    Romani.

ART. 37.

      Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*37. 1.    Gibiino.

      Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*37. 2.    Saglia, Bernardo.

      Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*37. 3.    Pagano.

      Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

          b-bis. Il comma 9 dell'articolo 15 è così sostituito:
      9. Gli affidamenti le concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto sono mantenuti per la durata in essi stabilita e comunque per un periodo non superiore a dodici anni a partire dal 31 dicembre 2012.
37. 4.    Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

      Dopo il comma 2, inserire il seguente:
      2-bis. I Comuni possono comunque richiedere all'attuale soggetto gestore della distribuzione del gas naturale, l'adempimento alle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 sue modifiche ed integrazioni, indipendente dalla data di scadenza della concessione e fino all'affidamento della gara d'ambito.
37. 5.    Albini, Froner, Graziano.

      Dopo il comma 3 inserire i seguenti:
      3-bis. In relazione alle nuove gare d'ambito per l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale, la stazione appaltante può inserire nel bando o nella lettera d'invito, quale condizione migliorativa dell'offerta economica, l'obbligo del soggetto aggiudicatario di versare un corrispettivo una tantum fino al 25 per cento della remunerazione del capitale di località relativo ai servizi di distribuzione e misura, compresa la relativa quota di ammortamento annuale. La stazione appaltante, in sede di gara, assegna uno specifico punteggio a tale parametro.
      3-ter. Nel caso in cui la stazione appaltante inserisca nel bando o nella lettera d'invito la condizione di cui al comma 3-bis, quest'ultima può essere alternativa ad eventuali riferimenti a titoli di efficienza energetica aggiuntivi.
37. 7.    Albini, Froner, Graziano.

      Dopo il comma 3, inserire il seguente:
      3-bis. Il comma 4, dell'articolo 24, del decreto legislativo 1o giugno 2011, n. 93, è sostituito dal seguente:
      4. Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui agli articoli 1 e 2, dell'articolo 46-bis, del decreto legge 1o ottobre 2007, n. 159 convertito in legge 29 novembre 2007, n. 222, gli enti locali che, per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale, abbiano procedimenti di gara in corso che non siano arrivati all'aggiudicazione dell'impresa vincitrice, possono procedere all'affidamento del servizio secondo le procedure applicabili alla data di indizione della relativa gara. È nulla ogni altra previsione contraria alla presente disposizione.
37. 8.    Montagnoli, Forcolin, Fava, Fugatti, Torazzi, Comaroli.

      Dopo il comma 3 inserire il seguente:
      3-bis. Per gli interventi di metanizzazione di cui all'articolo 23, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, per i quali sia già intervenuto il decreto ministeriale di approvazione delle risultanze finali dell'intervento medesimo, i termini di cui allo stesso comma 4 decorrono dalla entrata in esercizio dell'impianto, indipendentemente dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale.
*37. 6.    Graziano, Froner, Albini.

      Dopo il comma 3 inserire il seguente:
      3-bis. Per gli interventi di metanizzazione di cui all'articolo 23, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, per i quali sia già intervenuto il decreto ministeriale di approvazione delle risultanze finali dell'intervento medesimo, i termini di cui allo stesso comma 4 decorrono dalla entrata in esercizio dell'impianto, indipendentemente dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale.
*37. 9.    Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

      Sopprimere i commi 4, 5, 6 e 8.
*37. 10.    Vico, Lulli, Froner.

      Sopprimere i commi 4, 5, 6 e 8.
**37. 11.    Graziano.

      Sopprimere i commi 4, 5, 6 e 8.
**37. 12.    Saglia, Bernardo.

      Sostituire i commi 4, 5, 6 e 7 con i seguenti:
      4. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti modifiche:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
      1. L'amministrazione competente, cinque anni prima dello scadere di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico e nei casi di decadenza, rinuncia e revoca, fermo restando quanto previsto dal comma 4, ove non ritenga sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, indice una gara ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente e dei princìpi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza e non discriminazione, per l'attribuzione a titolo oneroso della concessione per un periodo di durata trentennale avendo riguardo prioritariamente all'offerta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, alle misure di compensazione territoriale, alla consistenza e qualità del piano di interventi programmati per assicurare la conservazione della capacità utile di invaso, all'offerta economica per l'acquisizione dell'uso della risorsa idrica e all'aumento dell'energia prodotta o della potenza installata.

          b) al comma 2, è aggiunto il seguente periodo: «Con lo stesso decreto è determinata la percentuale dell'offerta economica di cui al comma 1, risultata aggiudicataria, da destinare alla riduzione dei costi dell'energia elettrica a beneficio delle imprese aventi almeno una unità produttiva nel territorio della provincia in cui insistono gli impianti afferenti alla concessione aggiudicata, con riferimento ai punti di fornitura localizzati nella provincia medesima, secondo modalità definite nel medesimo decreto».
      5. Fermo restando quanto previsto per i casi di decadenza, rinuncia o termine dell'utenza idroelettrica dall'articolo 25, comma 1, del Testo Unico di cui al Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il bando di gara per l'attribuzione di una concessione di grande derivazione ad uso idroelettrico prevede, per garantire la continuità gestionale, il trasferimento dal concessionario uscente al nuovo concessionario della titolarità del ramo d'azienda relativo all'esercizio della concessione, comprensivo di tutti i rapporti giuridici afferenti alla concessione.
      6. Al concessionario uscente spetta un corrispettivo predeterminato e concordato tra questi e l'amministrazione concedente prima della fase di offerta e reso noto nel bando di gara. Il corrispettivo è determinato con riferimento al valore di mercato dei beni materiali e dei rapporti giuridici ricompresi nel ramo d'azienda relativo all'esercizio della concessione, inteso come valore di ricostruzione a nuovo diminuito nella misura dell'ordinario degrado. In caso di mancato accordo, si provvede attraverso tre qualificati ed indipendenti soggetti terzi, di cui due indicati rispettivamente da ciascuna delle parti, che ne sopportano i relativi oneri, ed il terzo dal presidente del Tribunale delle Acque Pubbliche territorialmente competente, i quali operano secondo sperimentate metodologie, applicando il criterio del valore di ricostruzione a nuovo diminuito nella misura dell'ordinario degrado, e rendono la pronuncia entro novanta giorni dalla nomina.
      7. Al fine di assicurare un'omogenea disciplina sul territorio nazionale delle attività di generazione idroelettrica legate agli usi delle acque, nonché una ragionevole omogeneità di condizioni concorrenziali tra gli operatori economici, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono stabiliti, secondo criteri di economicità e ragionevolezza, i valori massimi dei canoni di concessione ad uso idroelettrico.
37. 13.    Abrignani.

      Sostituire il comma 4, con il seguente:
      All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti modifiche:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
      1. L'amministrazione competente, cinque anni prima dello scadere di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico e nei casi di decadenza, rinuncia e revoca, fermo restando quanto previsto dal comma 4, ove non ritenga sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, indice una gara ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente e dei princìpi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza e non discriminazione, per l'attribuzione a titolo oneroso della concessione per un periodo di durata trentennale, avendo riguardo all'offerta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, e prioritariamente, alle misure di compensazione territoriale, alla consistenza e qualità del piano di interventi programmati per assicurare la conservazione della capacità utile di invaso nonché all'offerta economica per l'acquisizione dell'uso della risorsa idrica e degli altri beni oggetto di concessione e all'aumento dell'energia prodotta o della potenza installata.

          b) al comma 2, è aggiunto il seguente periodo: «Con lo stesso decreto è determinata la percentuale dell'offerta economica di cui al comma 1, risultata aggiudicataria, da destinare alla riduzione dei costi dell'energia elettrica a beneficio della generalità dei clienti finali residenti nella provincia o nell'unione dei comuni insistenti nel medesimo territorio, secondo modalità definite nel medesimo decreto»;

          c) sostituire al comma 2 le parole: «30 aprile 2012» con le seguenti: «30 dicembre 2012».
37. 14.    Del Tenno, Codurelli.

      Apportare le seguenti modifiche:

          a) alla lettera a) del comma 4, sostitutiva del comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), le parole: «L'amministrazione competente» sono sostituite dalle parole: «Le regioni e le province autonome»; la parola: «ritenga» è sostituita dalla parola: «ritengano»; le parole: «indice una gara» sono sostituite dalle parole: «indicono una gara»; le parole: «durata ventennale» sono sostituite dalle parole: «durata massima trentennale»; le parole: «alle misure di compensazione territoriale, alla consistenza e qualità del piano di interventi programmati per assicurare la conservazione della capacità utile di invaso e, prioritariamente, all'offerta economica per l'acquisizione dell'uso della risorsa idrica e degli altri beni oggetto di concessione e all'aumento dell'energia prodotta o della potenza installata» sono sostituite dalle seguenti: «alla consistenza e qualità del piano di interventi programmati per assicurare la conservazione della capacità utile di invaso, all'offerta economica per l'acquisizione dell'uso della risorsa idrica e degli altri beni oggetto di concessione da riconoscere alle regioni e alle province autonome, all'aumento dell'energia prodotta o della potenza installata e prioritariamente alle misure di compensazione economica, energetica ed ambientale dei territori interessati dalle infrastrutture».

          b) al comma 4, la lettera b) è soppressa.

          c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
      4-bis. Non possono partecipare alla gara i soggetti titolari di concessione di derivazione che (, alla data di emanazione del bando,) non hanno integralmente corrisposto i canoni di concessione dovuti.

          d) Al comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Sono esclusi da tale trasferimento i beni di cui all'articolo 25, comma 1, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), nonché i beni di cui all'articolo 25, comma 2, del medesimo regio decreto, nel caso in cui l'amministrazione competente eserciti la facoltà di entrarne in possesso. Le facoltà e i diritti dello Stato di cui all'articolo 25, commi 1 e 2, del r.d. 1775/1933 si intendono riferiti alle regioni e alle province autonome».

          e) al comma 6 le parole: «e con riferimento agli investimenti effettuati sui beni di cui al citato articolo 25, comma 1, e non ammortizzati alla data di scadenza della concessione. In caso di mancato accordo, si provvede attraverso tre qualificati ed indipendenti soggetti terzi, di cui due indicati rispettivamente da ciascuna delle parti, che ne sopportano i relativi oneri, ed il terzo dal presidente del Tribunale delle Acque Pubbliche territorialmente competente, i quali operano secondo sperimentate metodologie e rendono la pronuncia entro novanta giorni dalla nomina» sono sostituite dalle seguenti: «astraendo da qualsiasi valutazione del reddito da essi ricavabile».
*37. 18.    Bernardo, Gelmini, Saglia, Ravetto.

      Apportare le seguenti modifiche:

          a) alla lettera a) del comma 4, sostitutiva del comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), le parole: «L'amministrazione competente» sono sostituite dalle parole: «Le regioni e le province autonome»; la parola: «ritenga» è sostituita dalla parola: «ritengano»; le parole: «indice una gara» sono sostituite dalle parole: «indicono una gara»; le parole: «durata ventennale» sono sostituite dalle parole: «durata massima trentennale»; le parole: «alle misure di compensazione territoriale, alla consistenza e qualità del piano di interventi programmati per assicurare la conservazione della capacità utile di invaso e, prioritariamente, all'offerta economica per l'acquisizione dell'uso della risorsa idrica e degli altri beni oggetto di concessione e all'aumento dell'energia prodotta o della potenza installata» sono sostituite dalle seguenti: «alla consistenza e qualità del piano di interventi programmati per assicurare la conservazione della capacità utile di invaso, all'offerta economica per l'acquisizione dell'uso della risorsa idrica e degli altri beni oggetto di concessione da riconoscere alle regioni e alle province autonome, all'aumento dell'energia prodotta o della potenza installata e prioritariamente alle misure di compensazione economica, energetica ed ambientale dei territori interessati dalle infrastrutture».

          b) la lettera b) del comma 4 è abrogata.

          c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
      4-bis. Non possono partecipare alla gara i soggetti titolari di concessione di derivazione che (, alla data di emanazione del bando,) non hanno integralmente corrisposto i canoni di concessione dovuti.

          d) al comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Sono esclusi da tale trasferimento i beni di cui all'articolo 25, comma 1, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), nonché i beni di cui all'articolo 25, comma 2, del medesimo regio decreto, nel caso in cui l'amministrazione competente eserciti la facoltà di entrarne in possesso. Le facoltà e i diritti dello Stato di cui all'articolo 25, commi 1 e 2, del r.d 1775/1933 si intendono riferiti alle regioni e alle province autonome.

          e) al comma 6 le parole: «e con riferimento agli investimenti effettuati sui beni di cui al citato articolo 25, comma 1, e non ammortizzati alla data di scadenza della concessione. In caso di mancato accordo, si provvede attraverso tre qualificati ed indipendenti soggetti terzi, di cui due indicati rispettivamente da ciascuna delle parti, che ne sopportano i relativi oneri, ed il terzo dal presidente del Tribunale delle Acque Pubbliche territorialmente competente, i quali operano secondo sperimentate metodologie e rendono la pronuncia entro novanta giorni dalla nomina.» sono sostituite dalle seguenti: «astraendo da qualsiasi valutazione del reddito da essi ricavabile.».

          f) il comma 7 è abrogato.
*37. 33.    Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi.

      Al comma 4, sostituire la lettera a), con la seguente:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
      1. L'amministrazione competente, cinque anni prima dello scadere di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico e nei casi di decadenza, rinuncia e revoca, fermo restando quanto previsto dal comma 4, ove non ritenga sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, indice una gara ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente e dei princìpi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza e non discriminazione, per l'attribuzione a titolo oneroso della concessione per un periodo di durata trentennale, avendo riguardo all'offerta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, alle misure di compensazione territoriale, alla consistenza e qualità del piano di interventi programmati per assicurare la conservazione della capacità utile di invaso e, prioritariamente, all'offerta economica per l'acquisizione dell'uso dei beni oggetto di concessione diversi dall'acqua a fini di produzione di energia elettrica e all'aumento dell'energia prodotta o della potenza installata;.
37. 21.    Vico, Lulli, Froner.

      Apportare le seguenti modifiche:
      alla lettera a) del comma 4, sostitutiva del comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), le parole: «L'amministrazione competente» sono sostituite dalle parole: «Le regioni e le province autonome»; la parola: «ritenga» è sostituita dalla parola: «ritengano»; le parole: «indice una gara» sono sostituite dalle parole: «indicono una gara»; le parole: «durata ventennale» sono sostituite dalle parole: «durata massima trentennale»; le parole: «alle misure di compensazione territoriale, alla consistenza e qualità del piano di interventi programmati per assicurare la conservazione della capacità utile di invaso e, prioritariamente, all'offerta economica per l'acquisizione dell'uso della risorsa idrica e degli altri beni oggetto di concessione e all'aumento dell'energia prodotta o della potenza installata» sono sostituite dalle seguenti: «alla consistenza e qualità del piano di interventi programmati per assicurare la conservazione della capacità utile di invaso, all'offerta economica per l'acquisizione dell'uso della risorsa idrica e degli altri beni oggetto di concessione da riconoscere alle regioni e alle province autonome, all'aumento dell'energia prodotta o della potenza installata e prioritariamente alle misure di compensazione economica, energetica ed ambientale dei territori interessati dalle infrastrutture».
*37. 20.    Del Tenno.

      Apportare le seguenti modifiche:
      alla lettera a) del comma 4, sostitutiva del comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), le parole: «L'amministrazione competente» sono sostituite dalle parole: «Le regioni e le province autonome»; la parola: «ritenga» è sostituita dalla parola: «ritengano»; le parole: «indice una gara» sono sostituite dalle parole: «indicono una gara»; le parole: «durata ventennale» sono sostituite dalle parole: «durata massima trentennale»; le parole: «alle misure di compensazione territoriale, alla consistenza e qualità del piano di interventi programmati per assicurare la conservazione della capacità utile di invaso e, prioritariamente, all'offerta economica per l'acquisizione dell'uso della risorsa idrica e degli altri beni oggetto di concessione e all'aumento dell'energia prodotta o della potenza installata» sono sostituite dalle seguenti: «alla consistenza e qualità del piano di interventi programmati per assicurare la conservazione della capacità utile di invaso, all'offerta economica per l'acquisizione dell'uso della risorsa idrica e degli altri beni oggetto di concessione da riconoscere alle regioni e alle province autonome, all'aumento dell'energia prodotta o della potenza installata e prioritariamente alle misure di compensazione economica, energetica ed ambientale dei territori interessati dalle infrastrutture».
*37. 22.    Codurelli.

      Al comma 4, lettera a), le parole: L'amministrazione competente sono sostituite dalle parole: Le regioni e le province autonome; la parola: ritenga è sostituita dalla parola: ritengano, le parole: indice una gara sono sostituite dalle parole: indicono una gara; le parole: durata ventennale sono sostituite dalle parole: durata massima trentennale; le parole: alle misure di compensazione territoriale, alla consistenza e qualità del piano di interventi programmati per assicurare la conservazione della capacità utile di invaso e, prioritariamente, all'offerta economica per l'acquisizione dell'uso della risorsa idrica e degli altri beni oggetto di concessione e all'aumento dell'energia prodotta o della potenza installata sono sostituite dalle seguenti: alla consistenza e qualità del piano di interventi programmati per assicurare la conservazione della capacità utile di invaso, all'offerta economica per l'acquisizione dell'uso della risorsa idrica e degli altri beni oggetto di concessione da riconoscere alle regioni e alle province autonome, all'aumento dell'energia prodotta o della potenza installata e prioritariamente alle misure di compensazione economica, energetica ed ambientale dei territori interessati dalle infrastrutture.
*37. 45.    Crosio, Fava, Caparini, Volpi, Torazzi, Fugatti, Montagnoli, Comaroli, Forcolin.

      Al comma 4, lettera a), sono apportate le seguenti modificazioni:

          le parole: «L'amministrazione competente» sono sostituite dalle seguenti: «Le regioni e le province autonome»;

      Conseguentemente

          la parola: ritenga è sostituita dalla seguente: ritengano; la parola: indice è sostituita dalla seguente: indice;

          le parole: durata ventennale sono sostituite dalle seguenti: durata massima trentennale;

          le parole da: alle misure di compensazione territoriale fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: alla consistenza e qualità del piano di interventi programmati per assicurare la conservazione della capacità utile di invaso, all'offerta economica per l'acquisizione dell'uso della risorsa idrica e degli altri beni oggetto di concessione da riconoscere alle regioni e alle province autonome, all'aumento dell'energia prodotta o della potenza installata e prioritariamente alle misure di compensazione economica, energetica ed ambientale dei territori interessati dalle infrastrutture.
*37. 37.    Raisi.

      Al comma 4, lettera a) le parole da: ventennale a: offerta sono sostituite dalle parole: trentennale, avendo riguardo prioritariamente all'offerta.

      Conseguentemente all'ultimo inciso sono soppresse le parole: e, prioritariamente.
37. 24.    Quartiani.

      Al comma 4, lettera a), apportare le seguenti modifiche:

          1) sostituire la parola: «ventennale» con la parola: «trentennale»;

          2) dopo le parole: «prioritariamente, all'offerta economica per l'acquisizione dell'uso» eliminare le parole: «della risorsa idrica e degli altri» e inserire la parole: «dei»;

          3) dopo le parole: «beni oggetto di concessione» inserire le parole: «diversi dall'acqua a fini di produzione di energia elettrica».
*37. 23.    Graziano.

      Al comma 4 lettera a) sono apportate le seguenti modifiche:

          a) sostituire la parola «ventennale» con la parola «trentennale»;

          b) dopo le parole «prioritariamente, all'offerta economica per l'acquisizione dell'uso» eliminare le parole «della risorsa idrica e degli altri» e inserire la parole «dei»;

          c) dopo le parole «beni oggetto di concessione» inserire le parole «diversi dall'acqua a fini di produzione di energia elettrica».
*37. 38.    Saglia, Bernardo.

      Al comma 4, sostituire la parola: «ventennale è sostituita con la seguente: trentennale.
**37. 15.    Saglia, Bernardo.

      Al comma 4, sostituire la parola: ventennale con la seguente: trentennale.
**37. 16.    Bratti, Mariani, Braga, Motta.

      Al comma 4, sostituire la parola: ventennale con la seguente: trentennale.
**37. 17.    Crosio, Fava, Caparini, Volpi, Fugatti, Montagnoli, Comaroli, Forcolin, Torazzi.

      Al comma 4 lettera a) sostituire la parola: ventennale con la seguente: trentennale.
**37. 25. Del Tenno, Codurelli.

      Al comma 4, lettera a), sostituire la parola: ventennale, con la seguente: trentennale.
**37. 26. Roberto Rosso.

      Al comma 4, capoverso lettera a) sostituire le parole: avendo riguardo all'offerta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, alle misure di compensazione territoriale, alla consistenza e qualità del piano di interventi programmati per assicurare la conservazione della capacità utile di invaso e, prioritariamente, all'offerta economica per l'acquisizione dell'uso della risorsa idrica e degli altri beni oggetto di concessione e all'aumento dell'energia prodotta o della potenza installata con le seguenti: avendo riguardo prioritariamente all'offerta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, alle misure di compensazione territoriale, alla consistenza e qualità del piano di interventi programmati per assicurare la conservazione della capacità utile di invaso e, inoltre, all'offerta economica per l'acquisizione dell'uso della risorsa idrica e all'aumento dell'energia prodotta o della potenza installata;.
37. 30. Crosio, Fava, Caparini, Volpi, Fugatti, Montagnoli, Comaroli, Forcolin, Torazzi.

      Al comma 4, lettera a), dopo le parole: avendo riguardo aggiungere la seguente: prioritariamente.
37. 34. Federico Testa.

      All'articolo 37, comma 4 lettera a) dopo le parole: ... del bacino idrografico di pertinenza, aggiungere le parole: e prioritariamente,; sopprimere le parole: e prioritariamente, che precede le parole: , all'offerta economica; aggiungere la parola: «nonché dopo le parole: utile di invaso.
37. 27. Del Tenno.

      Al comma 4, lettera a), sopprimere le parole: e, prioritariamente,”.
37. 36. Federico Testa.

      Al comma 4 lettera a) sopprimere la parola: prioritariamente, che precede le parole: all'offerta economica.
37. 28. Del Tenno, Codurelli.

      Apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 4, lettera a), dopo le parole: dell'uso della risorsa idrica sopprimere le seguenti: e degli altri beni oggetto di concessione;

          b) al comma 5, dopo le parole: «Fermo restando quanto previsto» aggiungere le seguenti: «per i casi di decadenza, rinuncia o termine dell'utenza idroelettrica»;

          c) sostituire il comma 6 con il seguente:
      «6. Al concessionario uscente spetta un corrispettivo predeterminato e concordato tra questi e l'amministrazione concedente prima della fase di offerta e reso noto nel bando di gara. Con riferimento ai beni materiali ed ai rapporti giuridici ricompresi nel ramo d'azienda relativo all'esercizio della concessione diversi da quelli di cui all'articolo 25, comma 1, del Testo Unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il corrispettivo è determinato sulla base del valore di mercato inteso come valore di ricostruzione a nuovo diminuito nella misura dell'ordinario degrado. Con riferimento ai beni di cui all'articolo 25, comma 1 del Testo Unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il corrispettivo è determinato sulla base del metodo del costo storico rivalutato, calcolato al netto dei contributi pubblici in conto capitale ricevuti dal concessionario pro tempore per la realizzazione e la manutenzione di tali opere. In caso di mancato accordo, si provvede attraverso tre qualificati ed indipendenti soggetti terzi, di cui due indicati rispettivamente da ciascuna delle parti, che ne sopportano i relativi oneri, ed il terzo dal presidente del Tribunale delle Acque Pubbliche territorialmente competente, i quali operano secondo sperimentate metodologie, applicando i criteri di cui al presente comma, e rendono la pronuncia entro novanta giorni dalla nomina.
37. 19. Quartiani.

      Al comma 4, lettera a), sopprimere le parole: e degli altri beni oggetto di concessione.
*37. 31. Crosio, Fava, Caparini, Volpi, Torazzi, Fugatti, Montagnoli, Comaroli, Forcolin.

      Al comma 4 lettera a) sopprimere le parole: e degli altri beni oggetto di concessione.
*37. 35. Saglia, Bernardo.

      Al comma 4, lettera a), aggiungere in fine, il seguente periodo: In fase di prima attuazione, il periodo di cinque anni di cui al presente comma decorre a partire dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2.
**37. 29. Quartiani.

      Al comma 4, lettera a), aggiungere in fine il seguente periodo: In fase di prima attuazione, il periodo di cinque anni di cui al presente comma decorre a partire dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2.
**37. 32. Saglia, Bernardo.

      Al comma 4, lettera a), aggiungere, in fine: In fase di prima attuazione, il periodo di cinque anni di cui al presente comma decorre a partire dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2.
**37. 39. Fava, Crosio, Caparini, Volpi, Forcolin, Torazzi, Fugatti, Montagnoli, Comaroli.

      Al comma 4, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: In fase di prima attuazione, il periodo di cinque anni di cui al presente comma decorre a partire dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2.
**37. 40. Bratti, Mariani, Braga, Motta.

      Al comma 4, lettera a), aggiungere in fine, il seguente: In fase di prima attuazione, il periodo di cinque anni di cui al presente comma decorre a partire dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2.
**37. 41. Saglia, Bernardo.

      Al comma 4, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: In fase di prima applicazione, il periodo di cinque anni di cui al presente comma decorre dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2.
**37. 44. Federico Testa.

      Al comma 4, lettera a) aggiungere in fine le se seguenti parole: L'attribuzione della concessione può avvenire anche a società a partecipazione mista pubblica e privata, ai sensi dell'articolo 3, comma 15-ter del decreto legislativo n. 163 del 2006, a condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità, le quali procedure abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione della grande derivazione e che al socio sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40 per cento.
37. 43. Crosio, Fava, Caparini, Montagnoli, Comaroli, Volpi, Forcolin, Torazzi, Fugatti.

      Dopo la lettera a) del comma 4 dell'articolo 37 inserire la seguente:

          a-bis) sostituire al comma 2 le parole: «30 aprile 2012» con le seguenti: «30 dicembre 2012».
37. 53. Del Tenno, Codurelli.

      Al comma 4 sopprimere la lettera b).
*37. 46. Crosio, Fava, Caparini, Montagnoli, Comaroli, Volpi, Fugatti, Forcolin, Torazzi.

      Al comma 4, sopprimere la lettera b).
*37. 47. Del Tenno.

      Al comma 4, sopprimere la lettera b).
*37. 48. Codurelli.

      Al comma 4, sopprimere la lettera b).
*37. 49. Raisi.

      Al comma 4, sopprimere la lettera b) con la seguente:

          b) al comma 2, è aggiunto il seguente periodo: ”Con lo stesso decreto è determinata la percentuale dell'offerta economica di cui al comma 1, risultata aggiudicataria, da destinare alla riduzione dei costi dell'energia elettrica a beneficio, a titolo di compensazione territoriale, delle imprese aventi almeno una unità produttiva nel territorio della provincia in cui insistono gli impianti afferenti alla concessione aggiudicata, con riferimento ai punti di fornitura localizzati nella provincia medesima, secondo modalità definite nel medesimo decreto.
*37. 50. Crosio, Fava, Caparini, Volpi, Comaroli, Forcolin, Torazzi, Fugatti, Montagnoli.

      Al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:

          b) al comma 2, è aggiunto il seguente periodo:
      Con lo stesso decreto è determinata la percentuale dell'offerta economica di cui al comma 1, risultata aggiudicataria, da destinare alla riduzione dei costi dell'energia elettrica a beneficio dei clienti finali localizzati nel territorio della provincia in cui insistono gli impianti afferenti alla concessione aggiudicata, con riferimento ai punti di fornitura localizzati nella provincia medesima, secondo modalità definite nel medesimo decreto.
**37. 51. Federico Testa.

      Al comma 4 lettera b) dopo le parole: clienti finali aggiungere le seguenti: residenti nella provincia o nell'unione dei comuni insistenti nel medesimo territorio.
37. 52. Del Tenno, Codurelli.

      Dopo il comma 4, inserire il seguente:
      4-bis. Non possono partecipare alla gara i soggetti titolari di concessione di derivazione che, alla data di emanazione del bando, non hanno integralmente corrisposto i canoni di concessione dovuti.
*37. 54. Raisi.

      Dopo il comma 4 inserire il seguente:
      4-bis. Non possono partecipare alla gara i soggetti titolari di concessione di derivazione che alla data di emanazione del bando non hanno integralmente corrisposto i canoni di concessione dovuti.
* 37. 55. Del Tenno.

      Dopo il comma 4 inserire il seguente:
      4-bis. Non possono partecipare alla gara i soggetti titolari di concessione di derivazione che , alla data di emanazione del bando, non hanno integralmente corrisposto i canoni di concessione dovuti.
* 37. 56. Codurelli.

      Dopo il comma 4 inserire il seguente:
      4-bis. Non possono partecipare alla gara i soggetti titolari di concessione di derivazione che alla data di emanazione del bando non hanno integralmente corrisposto i canoni di concessione dovuti.
* 37. 57. Crosio, Fava, Caparini, Volpi, Comaroli, Forcolin, Torazzi, Fugatti, Montagnoli.

      Al comma 5, dopo le parole: Fermo restando quanto previsto è aggiunto: per i casi di decadenza, rinuncia o termine dell'utenza idroelettrica.
**37. 58. Bratti, Mariani, Braga, Motta.

      Al comma 5, dopo le parole: Fermo restando quanto previsto è aggiunto: per i casi di decadenza, rinuncia o termine dell'utenza idroelettrica,.
**37. 59. Quartiani.

      Al comma 5, dopo le parole: Fermo restando quanto previsto è aggiunto: per i casi di decadenza, rinuncia o termine dell'utenza idroelettrica.
** 37. 60. Fava, Crosio, Caparini, Volpi, Comaroli, Forcolin, Torazzi, Fugatti, Montagnoli.

      Al comma 5, dopo le parole: Fermo restando quanto previsto sono aggiunte le seguenti: per i casi di decadenza, rinuncia o termine dell'utenza idroelettrica,.
** 37. 61. Saglia, Bernardo.

      Al comma 5, dopo le parole: Fermo restando quanto previsto aggiungere le seguenti: per i casi di decadenza, rinuncia o termine della concessione idroelettrica.
** 37. 62. Federico Testa.

      Al comma 5 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Sono esclusi da tale trasferimento i beni di cui all'articolo 25, comma 1, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), nonché i beni di cui all'articolo 25, comma 2, del medesimo regio decreto, nel caso in cui l'amministrazione competente eserciti la facoltà di entrarne in possesso. Le facoltà e i diritti dello Stato di cui all'articolo 25, commi 1 e 2, del r.d. 1775/1933 si intendono riferiti alle regioni e alle province autonome.
** 37. 63. Codurelli.

      Al comma 5 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Sono esclusi da tale trasferimento i beni di cui all'articolo 25, comma 1, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), nonché i beni di cui all'articolo 25, comma 2, del medesimo regio decreto, nel caso in cui l'amministrazione competente eserciti la facoltà di entrarne in possesso. Le facoltà e i diritti dello Stato di cui all'articolo 25, commi 1 e 2, del r.d. 1775/1933 si intendono riferiti alle regioni e alle province autonome.
** 37. 64. Raisi.

      Al comma 5 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Sono esclusi da tale trasferimento i beni di cui all'articolo 25, comma 1, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), nonché i beni di cui all'articolo 25, comma 2, del medesimo regio decreto, nel caso in cui l'amministrazione competente eserciti la facoltà di entrarne in possesso. Le facoltà e i diritti dello Stato di cui ali ’articolo 25, commi 1 e 2, del r.d. 1775/1933 si intendono riferiti alle regioni e alle province autonome.
*** 37. 65. Crosio, Fava, Caparini, Volpi, Comaroli, Forcolin, Torazzi, Fugatti, Montagnoli.

      Al comma 5 aggiungere, in fine, i seguenti periodi:
      Sono esclusi da lede trasferimento i beni di cui air articolo 25, comma 1, del regio decreto li dicembre 1933. n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), nonché i beni di cui ali ’articolo 25, comma 2, del medesimo regio decreto, nel caso in cui l'amministrazione competente eserciti la facoltà di entrarne in possesso. Le facoltà e i diritti dello Stato di cui all'articolo 25, commi 1 e 2, del r.d. 1775/1933 si intendono riferiti alle regioni e alle province autonome.
*** 37. 66. Del Tenno.

      Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
      Le parole «Lo Stato» di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 25 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 – Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici – sono sostituite da: «l'amministrazione competente».
*** 37. 67. Del Tenno.

      Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
      5-bis. Con riferimento alla ripresa della piena attività del polo petrolifero di Gela (CL), considerato strategico ai sensi dell'articolo 1, comma 7 lettera i) della legge 23 agosto 2044, n. 239, nell'ambito delle misure di semplificazione del presente articolo, il Governo provvede alla sollecita attuazione degli adempimenti di sua competenza per la sollecita attuazione dei protocolli d'intesa 3 febbraio 2011 e 29 febbraio 2012 tra la Regione Sicilia e le parti imprenditoriali. In Attuazione del Programma Nazionale di Riforma 2012 - Agenda per la crescita nella parte relativa al rilancio della produzione nazionale d'idrocarburi, il polo petrolifero di Gela è considerato terminale privilegiato per la lavorazione e la raffinazione della produzione offshore nelle acque del Mediterraneo.
37. 68. Saglia, Bernardo, Pagano, Marinello.

      Sostituire il comma 6 con il seguente:
      Al concessionario uscente spetta un corrispettivo predeterminato e concordato tra questi e l'amministrazione concedente prima della fase di offerta e reso noto nel bando di gara. Con riferimento ai beni materiali ed ai rapporti giuridici ricompresi nel ramo d'azienda relativo all'esercizio della concessione, diversi da quelli di cui all'art, 25 comma 1 del Testo Unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il corrispettivo è determinato sulla base del valore di mercato inteso come valore di ricostruzione a nuovo diminuito nella misura dell'ordinario degrado. Con riferimento ai beni di cui all'articolo 25 comma 1 del Testo Unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il corrispettivo è determinato sulla base del metodo del costo storico rivalutato, calcolato al netto dei contributi pubblici in conto capitale ricevuti dal concessionario pro tempore per la realizzazione e la manutenzione di tali opere. In caso di mancato accordo, si provvede attraverso tre qualificati ed indipendenti soggetti terzi, di cui due indicati rispettivamente da ciascuna delle parti, che ne sopportano i relativi oneri, ed il terzo dal presidente del Tribunale delle Acque Pubbliche territorialmente competente, i quali operano secondo sperimentate metodologie, applicando i criteri di cui al presente comma 6, e rendono la pronuncia entro novanta giorni dalla nomina.
* 37. 69. Scarpetti.

      Sostituire il comma 6 con il seguente:
      Al concessionario uscente spetta un corrispettivo predeterminato e concordato tra questi e l'amministrazione concedente prima della fase di offerta e reso noto nel bando di gara. Con riferimento ai beni materiali ed ai rapporti giuridici ricompresi nel ramo d'azienda relativo all'esercizio della concessione, diversi da quelli di cui all'articolo 25 comma 1 del Testo Unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il corrispettivo è determinato sulla base del valore di mercato inteso come valore di ricostruzione a nuovo diminuito nella misura dell'ordinario degrado. Con riferimento ai beni di cui all'articolo 25 comma 1 del Testo Unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il corrispettivo è determinato sulla base del metodo del costo storico rivalutato, calcolato al netto dei contributi pubblici in conto capitale ricevuti dal concessionario pro tempore per la realizzazione e la manutenzione di tali opere. In caso di mancato accordo, si provvede attraverso tre qualificati ed indipendenti soggetti terzi, di cui due indicati rispettivamente da ciascuna delle parti, che ne sopportano i relativi oneri, ed il terzo dal presidente del Tribunale delle Acque Pubbliche territorialmente competente, i quali operano secondo sperimentate metodologie, applicando i criteri di cui al presente comma 6, e rendono la pronuncia entro novanta giorni dalla nomina.
*** 37. 71. Crosio, Fava, Caparini, Volpi, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fugatti.

      Sostituire il comma 6 con il seguente:
      Al concessionario uscente spetta un corrispettivo predeterminato e concordato tra questi e l'amministrazione concedente prima della fase di offerta e reso noto nel bando di gara. 11 corrispettivo è determinato con riferimento al valore di mercato dei beni materiali, inteso come valore di ricostruzione a nuovo diminuito nella misura dell'ordinario degrado, e dei rapporti giuridici ricompresi nel ramo d'azienda relativo all'esercizio della concessione. In caso di mancato accordo, si provvede attraverso tre qualificati ed indipendenti soggetti terzi, di cui due indicati rispettivamente da ciascuna delle parti, che ne sopportano i relativi oneri, ed il terzo dal presidente del Tribunale delle Acque Pubbliche territorialmente competente, i quali operano secondo sperimentate metodologie, applicando il criterio del costo di ricostruzione a nuovo diminuito nella misura dell'ordinario degrado, e rendono la pronuncia entro novanta giorni dalla nomina.
** 37. 70. Bratti, Mariani, Braga, Motta.

      Sostituire il comma 6 con il seguente: Al concessionario uscente spetta un corrispettivo predeterminato e concordato tra questi e l'amministrazione concedente prima della fase di offerta e reso noto nel bando di gara. Il corrispettivo è determinato con riferimento al valore di mercato dei beni materiali e dei rapporti giuridici ricompresi nel ramo d'azienda relativo all'esercizio della concessione, inteso come valore di ricostruzione a nuovo diminuito nella misura dell'ordinario degrado. In caso di mancato accordo, si provvede attraverso tre qualificati ed indipendenti soggetti terzi, di cui due indicati rispettivamente da ciascuna delle parti, che ne sopportano i relativi oneri, ed il terzo dal presidente del Tribunale delle Acque Pubbliche territorialmente competente, i quali operano secondo sperimentate metodologie, applicando il criterio del costo di ricostruzione a nuovo diminuito nella misura dell'ordinario degrado, e rendono la pronuncia entro novanta giorni dalla nomina.
** 37. 72. Quartiani.

      Sostituire il comma 6 con il seguente: Al concessionario uscente spetta un corrispettivo predeterminato e concordato tra questi e l'amministrazione concedente prima della fase di offerta e reso noto nel bando di gara. Il corrispettivo è determinato con riferimento al valore di mercato dei beni materiali, inteso come valore di ricostruzione a nuovo diminuito nella misura dell'ordinario degrado, e dei rapporti giuridici ricompresi nel ramo d'azienda relativo all'esercizio della concessione. In caso di mancato accordo, si provvede attraverso tre qualificati ed indipendenti soggetti terzi, di cui due indicati rispettivamente da ciascuna delle parti, che ne sopportano i relativi oneri, ed il terzo dal presidente del Tribunale delle Acque Pubbliche territorialmente competente, i quali operano secondo sperimentate metodologie, applicando il criterio del costo di ricostruzione a nuovo diminuito nella misura dell'ordinario degrado, e rendono la pronuncia entro novanta giorni dalla nomina.
*** 37. 73. Fava, Crosio, Caparini, Volpi, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Fugatti, Montagnoli.

      Sostituire il comma 6 con il seguente: Al concessionario uscente spetta un corrispettivo predeterminato e concordato tra questi e l'amministrazione concedente prima della fase di offerta e reso noto nel bando di gara. Il corrispettivo è determinato con riferimento al valore di mercato dei beni materiali, inteso come valore di ricostruzione a nuovo diminuito nella misura dell'ordinario degrado, e dei rapporti giuridici ricompresi nel ramo d'azienda relativo all'esercizio della concessione. In caso di mancato accordo, si provvede attraverso tre qualificati ed indipendenti soggetti terzi, di cui due indicati rispettivamente da ciascuna delle parti, che ne sopportano i relativi oneri, ed il terzo dal presidente del Tribunale delle Acque Pubbliche territorialmente competente, i quali operano secondo sperimentate metodologie, applicando il criterio del costo di ricostruzione a nuovo diminuito nella misura dell'ordinario degrado, e rendono la pronuncia entro novanta giorni dalla nomina.
*** 37. 74. Saglia, Bernardo.

      Al comma 6, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il corrispettivo è determinato con riferimento al valore di mercato dei beni materiali e dei rapporti giuridici ricompresi nel ramo di azienda relativo all'esercizio della concessione, inteso come valore di ricostruzione a nuovo diminuito nella misura dell'ordinario degrado, ivi compresi i beni materiali di cui all'articolo 25, comma 1, del Testo Unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 limitatamente per i casi in cui gli impianti non rientrino nella disponibilità dell'amministrazione pubblica ai fini dell'attribuzione della concessione a società a partecipazione mista pubblica e privata.
37. 76. Crosio, Fava, Caparini, Volpi, Forcolin, Torazzi, Fugatti, Montagnoli, Comaroli.

      Al comma 6, sostituire il secondo periodo con il seguente:
      Il corrispettivo è determinato con riferimento al valore di mercato dei beni materiali e dei rapporti giuridici ricompresi nel ramo d'azienda relativo all'esercizio della concessione, inteso come valore di ricostruzione a nuovo diminuito nella misura dell'ordinario degrado.
37. 75. Federico Testa.

      Al comma 6 secondo periodo, le parole: e con riferimento agli investimenti effettuali sui beni di cui al citato articolo 25, comma 1, fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: astraendo da qualsiasi valutazione del reddito da essi ricavabile.
* 37. 77. Del Tenno.

      Al comma 6 le parole: e con riferimento agli investimenti effettuati sui beni di cui al citato articolo 25, comma 1, e non ammortizzati alla data di scadenza della concessione. In caso di mancato accordo, si provvede attraverso tre qualificati ed indipendenti soggetti terzi, di cui due indicati rispettivamente da ciascuna delle parti, che ne sopportano i relativi oneri, ed il terzo dal presidente del Tribunale delle Acque Pubbliche territorialmente competente, i quali operano secondo sperimentate metodologie e rendono la pronuncia entro novanta giorni dalla nomina sono sostituite dalle seguenti: astraendo da qualsiasi valutazione del reddito da essi ricavabile.
37. 78. Crosio, Fava, Caparini, Volpi, Forcolin, Torazzi, Fugatti, Montagnoli, Comaroli.

      Al comma 6, secondo periodo, le parole: e con riferimento agli investimenti effettuali sui beni di cui al citato articolo 25, comma 1, fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: astraendo da qualsiasi valutazione del reddito da essi ricavabile.
* 37. 79. Codurelli.

      Al comma 6 le parole: e con riferimento agli investimenti effettuati sui beni di cui al citato articolo 25, comma 1, fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: estraendo da qualsiasi valutazione del reddito da essi ricavabile.
* 37. 80. Raisi.

      Al comma 6 dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: il corrispettivo è determinato anche con riferimento ai certificati verdi o ad altre forme equivalenti di incentivazione della produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile già riconosciute e da percepire negli anni successivi al trasferimento dal concessionario uscente al nuovo concessionario della titolarità del ramo di azienda.
37. 83. Quartiani.

      Al comma 6, ultimo periodo, dopo le parole: i quali operano secondo sperimentate metodologie aggiungere le seguenti: applicando il criterio del valore di ricostruzione a nuovo diminuito nella misura dell'ordinario degrado,.
37. 81. Federico Testa.

      Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In fase di prima applicazione, al concessionario uscente spetta un corrispettivo pari alla valorizzazione della produzione equivalente ad un periodo di cinque anni e del valore dei certificati verdi.
37. 82. Federico Testa.

      Sopprimere il comma 7.
* 37. 84. Raisi.

      Sopprimere il comma 7.
* 37. 85. Crosio, Fava, Caparini, Volpi, Torazzi, Fugatti, Montagnoli, Comaroli, Forcolin.

      Sopprimere il comma 7.
* 37. 86. Codurelli.

      Sopprimere il comma 7.
* 37. 87. Del Tenno.

      Sostituire il comma 7, con i seguenti:
      7. Al fine di assicurare un'omogenea disciplina sul territorio nazionale delle attività di generazione idroelettrica e parità di trattamento tra gli operatori economici, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri generali per la determinazione secondo criteri di economicità e ragionevolezza, da parte delle regioni, di valori massimi dei canoni di concessione ad uso idroelettrico, di cui all'articolo 35 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 775, e successive modificazioni. Con il medesimo decreto, viene stabilita la misura del sovracanone annuo per le utenze di acqua pubblica, a beneficio degli enti rivieraschi. Il sovracanone è calcolato sulla base di due componenti:

          a) la potenza nominale concessa o riconosciuta;

          b) la produzione media annua.

      7-bis. I livelli del canone di concessione e del sovracanone, possono essere aggiornati con cadenza biennale con la procedura di cui al comma 7 e devono essere tali da determinare una incidenza complessiva non superiore al 20 per cento del totale del valore della produzione. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, cessano di avere efficacia il sovracanone di cui all'articolo 53 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e il sovracanone di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 959.
37. 88. Federico Testa.

      Dopo il comma 7 dell'articolo 37 inserire il seguente:
      7-bis. Il comma 2 lettera a) dell'articolo 6 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici) è sostituito dal seguente:

          a) per produzione di forza motrice: potenza nominale media annua kW 10.000;
37. 89. Del Tenno, Codurelli.

      Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
      8-bis. In relazione alla definizione del Valore Industriale Residuo (VIR) degli impianti, per le nuove gare d'ambito di affidamento della concessione del servizio di distribuzione del gas naturale, la parte della rete di distribuzione del gas naturale realizzata con finanziamenti pubblici comunque elargiti, da opere di urbanizzazione eseguite a scomputo del contributo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 sue modifiche e integrazioni, da allacci privati e, comunque, con oneri non a carico del gestore, diventa di proprietà dei Comuni di riferimento.
      8-ter. Nel bando o nella lettera d'invito delle gare d'ambito sarà precisato se la parte di rete individuata ai sensi del comma precedente verrà acquistata dal gestore entrante previo pagamento del rispettivo valore come scomputato nel VTR dell'intero impianto del Comune di riferimento, in unica soluzione alla stipula del contratto, oppure in rate annuali anticipate, per i 12 anni di durata della concessione. Ai sensi del periodo precedente il Comune comunica alla stazione appaltante, prima della pubblicazione del bando o della lettera d'invito, la volontà di cedere la rete acquisita ai sensi del precedente comma ovvero di volerne mantenere la proprietà. La mancata comunicazione equivale alla volontà di mantenere la proprietà della rete.
37. 90. Froner, Graziano, Albini.

      Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
      8-bis. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi infrastrutturali da parte dei comuni e dei bacini imbriferi montani, all'articolo 15 comma 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, la dizione «grande derivazione» si intende, al fine della rivalutazione del sovracanone, quella di potenza nominale media superiore a 220 Kw come previsto dagli articoli 1 e 2 della legge 925/80.
37. 91. Rosso.

      Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
      8-bis. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi infrastrutturali da parte dei comuni e dei bacini imbriferi montani, i sovracanoni idroelettrici, previsti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono estesi con decorrenza dal 1° gennaio 2012 a tutti gli impianti di produzione di energia idroelettrica superiori a 220 kW di potenza nominale media, le cui opere di presa ricadano in tutto o in parte nei territori dei comuni compresi in un bacino imbrifero montano già delimitato.
37. 92. Rosso.

      Dopo il comma 8 inserire il seguente:
      8-bis. A decorrere dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Consorzio che, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 21, comma 12, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, provvede alla regolazione del livello idrometrico dei laghi, incrementa del 30 per cento la quota di contributo gravante su ciascun consorziato concessionario di grande derivazione d'acqua, sia valle che a monte dell'impianto di sbarramento, allo scopo di ripartire i relativi introiti tra i comuni lacuali, proporzionalmente all'estensione della rispettiva riva di competenza, come determinata mediante protocollo d'intesa fra le Province nel cui territorio essi ricadono. Gli introiti incrementali di cui al periodo precedente sono destinati, a titolo di contributo speciale, ad opere di manutenzione della fascia costiera e azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque da individuare mediante accordo di programma fra ciascuna Provincia e il Consorzio.
37. 93. Nicola Molteni, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Fugatti.

      Dopo il comma 8 inserire il seguente:
      8-bis. Al fine di salvaguardare gli equilibri ambientali e la tutela del bilancio idrico e di scongiurare il prodursi di gravi alterazioni dell'ecosistema nei territori della vai Camonica, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per un periodo di due anni, le nuove concessioni per grandi e piccole derivazioni di acque ad uso idroelettrico sul fiume Oglio sono rilasciate previo parere del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del marche allo scopo si avvale del supporto dell'ISPRA.
37. 94. Caparini, Montagnoli, Forcolin, Torazzi, Fugatti, Fava, Comaroli.

ART. 38.

      Sostituire il comma 1 con il seguente:
      1. All'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente comma 8-bis. «Fatte salve le disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale, nel caso di mancata espressione da parte delle amministrazioni regionali degli atti di assenso o di intesa comunque denominati inerenti alle funzioni di cui all'articolo 1, comma 7 e 8, entro il termine di centocinquanta giorni dalla richiesta nonché, nel caso di mancata definizione dell'intesa di cui al comma 5 dell'articolo 52-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327, il Ministero dello sviluppo economico invita le medesime a provvedere entro un termine non superiore a trenta giorni. In caso di ulteriore inerzia da parte delle amministrazioni regionali interessate io stesso Ministero rimette gli atti alla Presidenza del Consiglio dei ministri, la quale provvede in merito con la partecipazione della Regione interessata». Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai procedimenti amministrativi in corso e sostituiscono il comma 6 dell'articolo 52-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327.
38. 2. Gibiino.

      Al comma 1, dopo le parole: amministrazioni regionali interessate sostituire le parole da: lo stesso Ministero fino alla fine del comma con le seguenti: si intende formato il silenzio rifiuto.
38. 1. Bratti, Mariani, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Realacci, Viola.

      Al comma 1, capoverso comma 8-bis, sostituire il secondo periodo con il seguente: In caso di ulteriore inerzia da parte delle amministrazioni regionali interessate lo stesso Ministero rimette gli atti alla Presidenza del Consiglio dei ministri la quale provvede, dopo aver assicurato il pieno coinvolgimento della Regione interessata ed aver ottenuto il consenso preventivo da parte degli enti locali e delle comunità nel cui ambito si intendano realizzare le infrastrutture energetiche.
38. 3. Borghesi, Messina, Cimadoro, Barbato.

      Al comma 1 dopo le parole: centocinquanta giorni dalla richiesta aggiungere le seguenti: nonché, nel caso di mancata definizione dell'intesa di cui al comma 5 dell'articolo 52-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327, e nell'ultimo periodo dopo le parole si applicano anche ai procedimenti amministrativi in corso aggiungere le seguenti e sostituiscono il comma 6 dell'articolo 52-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327.
38. 4. Pagano.

      Dopo il comma 1, inserire il seguente:
      «1-bis. Il conseguimento dell'autorizzazione alla costruzione e gestione di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto in area demaniale, portuale o limitrofa ai sensi dell'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre a comportare la conformità agli strumenti urbanistici vigenti, costituisce titolo per il rilascio della concessione demaniale. Nell'ambito del procedimento per il rilascio della concessione demaniale di cui all'articolo 52 del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, l'eventuale parere definitivo del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici viene reso entro 120 giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti invita il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici a provvedere entro un termine non superiore ad ulteriori trenta giorni decorsi i quali il parere si intende reso in senso favorevole, salve le prescrizioni tecniche che potranno essere disposte anche successivamente fino al rilascio della concessione, e si procede alla conclusione del procedimento di concessione demaniale entro i successivi 60 giorni. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai procedimenti amministrativi in corso.
38. 6. Graziano.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1-bis. Il punto 2, lettera m) dell'allegato IV alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è modificato come segue: m) impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza di concessione superiore a 200 kW e, limitatamente agli impianti idroelettrici realizzati ai sensi dell'articolo 166 del decreto legislativo 152/2006, realizzati su canali o condotte esistenti e senza incremento della portata già derivata, con potenza di concessione superiore a 500 kw.
38. 7. Marinello.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1-bis. Al fine di garantire la competitività del sistema produttivo nazionale, l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, provvede a rimodulare il sistema delle tariffe di trasmissione introducendo, ove non presenti, meccanismi di premio e penalità per il gestore della rete di trasmissione nazionale secondo criteri di efficacia ed in funzione dei risultati conseguiti, anche in relazione al rispetto dei programmi di realizzazione degli elettrodotti utili alla riduzione dei costi di congestione.
*38. 5. Graziano.

      Dopo il comma 1, inserire il seguente:
      1-bis. Al fine di garantire la competitività del sistema produttivo nazionale, l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, provvede a rimodulare il sistema delle tariffe di trasmissione introducendo, ove non presenti, meccanismi di premio e penalità per il gestore della rete di trasmissione nazionale secondo criteri di efficacia ed in funzione dei risultati conseguiti, anche in relazione al rispetto dei programmi di realizzazione degli elettrodotti utili alla riduzione dei costi di congestione.
*38. 8. Fava, Forcolin, Fugatti, Torazzi, Comaroli, Montagnoli.

      All'articolo 38, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1-bis. All'articolo 36 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 il comma 4 è soppresso. Conseguentemente, al comma 5 sono apportate le seguenti modificazioni:

          1) dopo le parole: «da pompaggio» aggiungere le seguenti: «e mediante accumulo diffuso a batteria»;

          2) all'ultimo periodo sostituire le parole: «l'esclusivo» con le parole: «il prioritario».
**38. 10. Graziano.

      All'articolo 38, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1-bis. All'articolo 36 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 il comma 4 è soppresso. Conseguentemente, al comma 5 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo le parole: «da pompaggio» sono aggiunte le seguenti: «e mediante accumulo diffuso a batteria»;

          b) all'ultimo periodo sono sostituite le parole: «l'esclusivo» con le parole: «il prioritario».
**38. 9. Fava, Fugatti, Torazzi, Comaroli, Montagnoli, Forcolin.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1-bis. Il punto 2. lettera m) dell'allegato IV alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è modificato come segue: m) impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza di concessione superiore a 200 kW e, limitatamente agli impianti idroelettrici realizzati ai sensi dell'articolo 166 del decreto legislativo 152/2006, realizzati su canali o condotte esistenti e senza incremento della portata già derivata, con potenza di concessione superiore a 500 kw.
38. 11. Oliverio.

      Sopprimere il comma 2.
*38. 12. Abrignani.

      Sopprimere il comma 2.
*38. 13. Sbrollini.

      Sostituire il comma 2 con il seguente:
      2. All'articolo 14 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

          a) il comma 3 è sostituito dai seguente:
      3. Con il decreto del Ministero dello sviluppo economico da emanare ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dal decreto legislativo 1o giugno 2011, n. 93, è altresì determinata la parte dello spazio di stoccaggio di modulazione destinato alle esigenze dei clienti di cui all'articolo 12, comma 7, lettera a) del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dal decreto legislativo 10 giugno 2011, n. 93, da assegnare con procedure che prevedano il conferimento pro-quota in funzione delle esigenze degli stessi clienti e l'applicazione delle tariffe previste per il servizio di modulazione. Procedure di asta competitiva sono invece utilizzate per le ulteriori capacità di stoccaggio di gas naturale disponibili per altre tipologie di servizio, incluse quelle eventualmente non assegnate ai sensi del comma 1. Le maggiori entrate rispetto alla remunerazione tariffaria dei servizi di modulazione relative all'offerta degli altri tipi di servizi di stoccaggio sono destinate dalla stessa Autorità alla riduzione delle tariffe di distribuzione e di trasporto;

          b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
      3-bis. Lo spazio di stoccaggio di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), punto 2) del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130, è offerto, nell'anno contrattuale di stoccaggio in cui diviene, anche parzialmente, fisicamente disponibile, a tutti gli utenti del sistema del gas naturale mediante procedure di asta competitiva. Le maggiori entrate rispetto alla remunerazione tariffaria dei servizi di stoccaggio sono destinate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas alla riduzione delle tariffe di trasporto.
38. 14. Federico Testa.

      Sostituire il comma 2 con il seguente:
      2. All'articolo 14 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

          a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
      3. Con il decreto del Ministero dello sviluppo economico da emanare ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dal decreto legislativo 10 giugno 2011, n. 93, è altresì determinata la parte dello spazio di stoccaggio di modulazione destinato alle esigenze dei clienti di cui all'articolo 12, comma 7, lettera a) del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dal decreto legislativo 10 giugno 2011, n. 93, da assegnare, per le esigenze degli stessi clienti, con procedure di asta competitiva. Le stesse procedure sono utilizzate anche per le ulteriori capacità di stoccaggio di gas naturale disponibili per altre tipologie di servizio, incluse quelle eventualmente non assegnate ai sensi del comma 1. Le maggiori entrate rispetto alla remunerazione tariffaria dei servizi di modulazione relativi ai clienti sopra citati sono destinate dalla stessa Autorità alla riduzione delle tariffe di distribuzione, mentre quelle relative all'offerta degli altri tipi di servizi di stoccaggio sono destinate alla riduzione della tariffa di trasporto.
38. 15. Torazzi, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Fava.

      Al comma 2 lettera a), capoverso 3, sostituire il primo periodo con i seguenti: Con il decreto del Ministero dello sviluppo economico da emanare ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dal decreto legislativo 10 giugno 2011, n. 93, è altresì determinata la quota parte dello stoccaggio di modulazione di cui all'articolo 12, comma 7, lettera a) del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dal decreto legislativo 1o giugno 2011, n. 93, da assegnare mediante procedure di asta competitiva con modalità e per quantitativi tali da non pregiudicare il rispetto degli obblighi di modulazione vigenti. A tal fine sono titolati a partecipare all'asta competitiva esclusivamente i soggetti che svolgono attività di vendita ai clienti di cui all'articolo 18 comma 3 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, come modificato dal decreto legislativo 1o giugno 2011, n.93. Con il medesimo decreto sono altresì definiti i limiti massimi di attribuzione con asta competitiva della capacità di stoccaggio a ciascun soggetto partecipante, anche in funzione del fabbisogno dei clienti serviti.
38. 17. Vico, Lulli, Froner.

      Al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: la parte dello spazio di stoccaggio fino a: con procedure di asta competitiva con le seguenti: la quota parte dello stoccaggio di modulazione di cui all'articolo 12, comma 7, lettera a) del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dal decreto legislativo 1o giugno 2011, n. 93, da assegnare mediante procedure di asta competitiva con modalità e per quantitativi tali da non pregiudicare il rispetto degli obblighi di modulazione vigenti. A tal fine sono titolati a partecipare all'asta competitiva esclusivamente i soggetti che svolgono attività di vendita ai clienti di cui all'articolo 18 comma 3 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dal decreto legislativo 1o giugno 2011, n. 93. Con il medesimo decreto sono altresì definiti i limiti massimi di attribuzione con asta competitiva della capacità di stoccaggio a ciascun soggetto partecipante, anche in funzione del fabbisogno dei clienti serviti.
**38. 16. Raisi.

      Al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: la parte dello spazio di stoccaggio fino a: con procedure di asta competitiva con le seguenti: la quota parte dello stoccaggio di modulazione di cui all'articolo 12, comma 7, lettera a) del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dal decreto legislativo 1o giugno 2011, n. 93, da assegnare mediante procedure di asta competitiva con modalità e per quantitativi tali da non pregiudicare il rispetto degli obblighi di modulazione vigenti. A tal fine sono titolati a partecipare all'asta competitiva esclusivamente i soggetti che svolgono attività di vendita ai clienti di cui all'articolo 18 comma 3 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dal decreto legislativo 1o giugno 2011, n. 93. Con il medesimo decreto sono altresì definiti i limiti massimi di attribuzione con asta competitiva della capacità di stoccaggio a ciascun soggetto partecipante, anche in funzione del fabbisogno dei clienti serviti.
**38. 18. Saglia, Bernardo.

      Al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: la parte dello spazio di stoccaggio fino a: con procedure di asta competitiva con le seguenti: la quota parte dello stoccaggio di modulazione di cui all'articolo 12, comma 7, lettera a) del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dal decreto legislativo 1o giugno 2011, n. 93, da assegnare mediante procedure di asta competitiva con modalità e per quantitativi tali da non pregiudicare il rispetto degli obblighi di modulazione vigenti. A tal fine sono titolati a partecipare all'asta competitiva esclusivamente i soggetti che svolgono attività di vendita ai clienti di cui all'articolo 18 comma 3 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dal decreto legislativo 1o giugno 2011, n. 93. Con il medesimo decreto sono altresì definiti i limiti massimi di attribuzione con asta competitiva della capacità di stoccaggio a ciascun soggetto partecipante, anche in funzione del fabbisogno dei clienti serviti.
**38. 19. Fava, Torazzi, Comaroli, Montagnoli, Forcolin, Fugatti.

      Al comma 2 lettera b) dopo le parole: riduzione delle tariffe di trasporto inserire le seguenti: del gas naturale applicate ai clienti finali che utilizzano il gas naturale esclusivamente per la produzione di energia elettrica destinata alla rete per la cessione a terzi.
**38. 20. Saglia, Bernardo.

      Al comma 2 lettera b) dopo le parole: riduzione delle tariffe di trasporto inserire le seguenti: del gas naturale applicate ai clienti finali che utilizzano il gas naturale esclusivamente per la produzione di energia elettrica destinata alla rete per la cessione a terzi.
**38. 21. Fava, Montagnoli, Forcolin, Fugatti, Torazzi, Comaroli.

      Al comma 2 lettera b) dopo le parole: riduzione delle tariffe di trasporto inserire le seguenti: del gas naturale applicate ai clienti finali che utilizzano il gas naturale esclusivamente per la produzione di energia elettrica destinata alla rete per la cessione a terzi.
**38. 22. Graziano.

      Dopo il comma 2, inserire il seguente:
      2-bis. All'articolo 65, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo le parole: che hanno conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono inserite le seguenti: o per i quali sia stata presentata richiesta per il conseguimento del titolo entro il 24 gennaio 2012.
38. 23. Romani.

      Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
      2-bis. Al fine di garantire la competitività del settore termoelettrico, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto- legge, provvede a rimodulare il sistema delle tariffe di trasporto sulle reti del gas naturale secondo criteri che rendano più flessibile ed economico il processo di prenotazione della capacità di trasporto anche attraverso meccanismi di degressività.
38. 24. Graziano.    

      Dopo il comma 2, inserire il seguente
      2-bis. All'articolo 65, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo le parole: «che hanno conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto», sono inserite le seguenti: «o per i quali sia stata presentata richiesta per il conseguimento del titolo entro il 24 gennaio 2012».
38. 25. Santori.

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
      2-bis. Al fine di garantire la competitività dei settore termoelettrico l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore legge di conversione del presente decreto, provvede a rimodulare il sistema delle tariffe di trasporto sulle reti del gas naturale secondo criteri che rendano più flessibile ed economico il processo di prenotazione della capacità di trasporto anche attraverso meccanismi di degressività.
38. 26. Saglia, Bernardo.

      Dopo il comma 2,aggiungere il seguente:
      2-bis. All'articolo 65, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo le parole: «che hanno conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto», sono inserite le seguenti: »o per i quali sia stata presentata richiesta per il conseguimento del titolo entro il 24 gennaio 2012».
38. 27. Delfino, Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzetta, Ruggeri.

      Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
      3-bis. I proprietari di strade private sono tenuti a consentire il passaggio di tubazioni per l'allacciamento alla rete del gas di utenze domestiche o aziendali, compresa l'installazione di contatori. Ai fini del rispetto dell'obbligo di cui al presente comma, il sindaco del comune territorialmente competente, su richiesta degli interessati, autorizza, con ordinanza, l'esecuzione dei lavori di allacciamento alla rete del gas su strade private. L'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma non dà luogo alla corresponsione di indennità, salvo il risarcimento del danno.
*38. 28. Romani.

      Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
      3-bis. I proprietari di strade private sono tenuti a consentire il passaggio di tubazioni per l'allacciamento alla rete del gas di utenze domestiche o aziendali, compresa l'installazione di contatori. Ai fini del rispetto dell'obbligo di cui al presente comma, il sindaco del comune territorialmente competente, su richiesta degli interessati, autorizza, con ordinanza, l'esecuzione dei lavori di allacciamento alla rete del gas su strade private. L'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma non dà luogo alla corresponsione di indennità, salvo il risarcimento del danno.
*38. 31. Santori.

      Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
      3-bis. I proprietari di strade private sono tenuti a consentire il passaggio di tubazioni per l'allacciamento alla rete del gas di utenze domestiche o aziendali, compresa l'installazione di contatori. Ai fini del rispetto dell'obbligo di cui al presente comma, il sindaco del comune territorialmente competente, su richiesta degli interessati, autorizza, con ordinanza, l'esecuzione dei lavori di allacciamento alla rete del gas su strade private. L'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma non dà luogo alla corresponsione di indennità, salvo il risarcimento del danno.
*38. 32. . Delfino, Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri

      Dopo il comma 3, aggiungere il seguente
      3-bis. I proprietari di strade private sono tenuti a consentire il passaggio di tubazioni per l'allacciamento alla rete del gas di utenze domestiche o aziendali, compresa l'installazione di contatori. Ai fini del rispetto dell'obbligo di cui al presente comma, il sindaco del comune territorialmente competente, su richiesta degli interessati, autorizza, con ordinanza, l'esecuzione dei lavori di allacciamento alla rete del gas su strade private. L'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma non dà luogo alla corresponsione di indennità, salvo il risarcimento del danno.
*38. 29. Zucchi, Oliverio, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

      Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
      3-bis. All'articolo 52-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

          2-bis. La localizzazione e la realizzazione di oleodotti e gasdotti che abbiano diametro superiore o uguale a 800 millimetri e lunghezza superiore a 40 km e di impianti termoelettrici e di compressione a gas naturale connessi agli stessi, è incompatibile nelle aree sismiche classificate di prima categoria.
38. 30. Verini, Lolli, Mariani, Vannucci.

      Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente articolo:

Art. 38-bis.
(Inserimento dell'energia geotermica tra le fonti energetiche strategiche).

      All'articolo 57, comma 1, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35, dopo la lettera f), inserire la seguente: «g) gli impianti per l'estrazione di energia geotermica secondo la disciplina di cui al decreto legislativo li febbraio 2010, n. 22».
38. 03. Cosenza.

      Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente articolo:

Art. 38-bis.

      1. Sono realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività, le operazioni finalizzate a migliorare le prestazioni degli impianti di coltivazione di idrocarburi, compresa la perforazione, nell'ambito del programma lavori già approvato, se effettuate da medesima area pozzi, centrale di raccolta e trattamento esistente, piattaforma di produzione esistente, rete di raccolta e altre pertinenze minerarie esistenti, e nei limiti della produzione annuale massima prevista nell'ultimo progetto di coltivazione approvato, comunque compresa nei limiti complessivi di produzione previsti nel programma dei lavori della concessione, nonché nei profili di produzione aggiornati in base al decreto del Ministero dello sviluppo economico approvato ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625.
**38. 04. Saglia.

      Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente articolo:

Art. 38-bis.

      1. Sono realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività, le operazioni finalizzate a migliorare le prestazioni degli impianti di coltivazione di idrocarburi, compresa la perforazione, nell'ambito del programma lavori già approvato, se effettuate da medesima area pozzi, centrale di raccolta e trattamento esistente, piattaforma di produzione esistente, rete di raccolta e altre pertinenze minerarie esistenti, e nei limiti della produzione annuale massima prevista nell'ultimo progetto di coltivazione approvato, comunque compresa nei limiti complessivi di produzione previsti nel programma dei lavori della concessione, nonché nei profili di produzione aggiornati in base al decreto del Ministero dello sviluppo economico approvato ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625.
**38. 05. Abrignani.

      Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38.
(Individuazione degli impianti di produzione di energia elettrica necessari per situazione di emergenza e delle relative condizioni di esercizio e funzionamento).

      1. Al fine di ridurre il consumo di gas naturale nel settore termoelettrico nelle situazioni di emergenza gas e garantire la sicurezza delle forniture di energia elettrica a famiglie e imprese, anche tenendo conto di quanto previsto all'articolo 38, il Ministro dello sviluppo economico, sulla base degli elementi evidenziati dal Comitato per l'emergenza gas e da Terna, entro il 31 luglio di ogni anno individua con proprio decreto le esigenze di potenza produttiva, alimentabile ad olio combustile e altri combustibili diversi dal gas, di cui garantire la disponibilità nonché le procedure atte ad individuare, nei successivi 30 giorni e secondo criteri di trasparenza e contenimento degli oneri, gli specifici impianti di produzione di energia elettrica con potenza termica nominale superiore a 300 MW, anche tra quelli non in esercizio a motivo di specifiche prescrizioni contenute nelle relative autorizzazioni, destinati a far fronte ad emergenze nel successivo anno termico.
      Il termine per l'individuazione delle esigenze di potenza produttiva da parte del Ministro dello sviluppo economico è fissato, in sede di prima applicazione, al 30 settembre 2012.
      2. I gestori degli impianti di cui al comma 1 garantiscono la disponibilità degli impianti stessi per il periodo 1 gennaio – 31 marzo di ciascun anno termico e possono essere chiamati in esercizio in via di urgenza, nell'arco di tempo suddetto, per il solo periodo di tempo necessario al superamento della situazione di emergenza.
      3. Tenuto conto del limitato periodo di possibile esercizio degli impianti di cui al comma 1 e della loro finalità, a detti impianti si applicano esclusivamente i valori limite di emissione in atmosfera previsti dalla normativa vigente, in deroga a più restrittivi limiti di emissioni in atmosfera o alla qualità dei combustibili, eventualmente prescritti dalle specifiche autorizzazioni di esercizio, ivi incluse le autorizzazioni integrate ambientali rilasciate ai sensi della Parte Seconda, titolo III bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.
      Sono sospesi altresì gli obblighi relativi alla presentazione di piani di dismissione previsti nelle medesime autorizzazioni.
      4. Fermo restando quanto previsto al comma 3, per il periodo di cui al comma 2, i gestori degli impianti di cui al comma 1 sono esentati dall'attuazione degli autocontrolli previsti nei piani di monitoraggio e controllo, con deroga alle eventuali specifiche prescrizioni contenute nelle relative autorizzazioni integrate ambientali per il caso di utilizzo di combustibili liquidi, nonché dall'attuazione delle prove periodiche sui sistemi di misurazione in continuo delle emissioni di cui alla Parte Quinta, Allegato 2, parte 2, sezione 8, punto 3 come previste in Allegato 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152. Le esenzioni di cui sopra si applicano anche nel caso in cui gli impianti non vengano chiamati in esercizio al di fuori del periodo di cui al comma 2. Ai medesimi gestori non si applica quanto previsto all'articolo 1 quinquies, comma 1 del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con legge 27 ottobre 2003, n. 290.
      5. Con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas da emanare entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, sono stabilite le modalità per il dispacciamento degli impianti di cui al comma 1, nonché le modalità per il riconoscimento dei costi sostenuti per i medesimi impianti in ciascun anno termico, quali oneri generali per la sicurezza del sistema del gas naturale, in analogia a quanto attualmente previsto per la reintegrazione dei costi delle unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico.
38. 06. Saglia, Bernardo.

      Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente articolo:

Art. 38-bis.
(Disposizioni per lo sviluppo dell'energia geotermica nel Mezzogiorno).

      12-bis. Al fine di favorire l'utilizzo dell'energia dalle fonti geotermiche di cui al decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni, è avviato un programma nazionale di ricerca e sviluppo della geotermia nel Mezzogiorno. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto dei Ministro dello sviluppo economico, dei trasporti e delle infrastrutture, adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabilite:

          a) le modalità di applicazione al settore della geotermia dei principi di diversificazione e sviluppo tecnologico nel settore energetico di cui all'articolo 1, comma 3, della Legge 23 agosto 2004, n. 239;

          b) le modalità di applicazione al settore della geotermia dei principi di semplificazione amministrativa già previsti, nel comma 12 del presente articolo, per la metanizzazione delle regioni meridionali.
38. 02. Cosenza.

ART. 39.

      Sostituirlo con il seguente:

Art. 39.

      1. Con uno o più decreti dei Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 31 dicembre 2012, sono definite, in applicazione dell'articolo 17 della Direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003, le imprese manifatturiere secondo codice ATECO a forte consumo di energia, in base a requisiti e parametri relativi a livelli minimi di consumo superiori a 1.000.000 kWh/anno ed incidenza dei costo dell'energia sul valore dell'attività d'impresa.
      2. I decreti di cui al comma 1 sono finalizzati alla successiva determinazione di un sistema di aliquote di accisa sull'elettricità e sui prodotti energetici impiegati come combustibili rispondente a principi di semplificazione ed equità nel complesso degli incentivi erogati in materia di energia elettrica, nel rispetto delle condizioni poste dalla direttiva 2003/96/CE dei Consiglio del 27 ottobre 2003, da cui mar derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, né maggiori entrate per il bilancio della Stato (è stato soppresso «né maggiori oneri per i consumatori domestici»).
      3. I corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema elettrico ed i criteri di ripartizione dei medesimi oneri a carico dei clienti finali sono rideterminati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas entro 60 giorni dalla data di emanazione dei decreti di cui al comma l, in modo da tener conto della definizione di imprese manifatturiere secondo codice ATECO a forte consumo di energia contenuta nei decreti di cui al medesimo comma 1 e nel rispetto dei vincoli di cui al comma 2, secondo indirizzi dei Ministro dello sviluppo economico. Dalla data di entrata in vigore della rideterminazione e conseguentemente abrogato l'ultimo periodo del comma 11 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
      4. In attuazione dell'articolo 3, comma 13-bis, del decreto-legge n. 16 del 2 marzo 2012, convertito con modificazioni in legge n. 44 del 26 aprile 2012, e limitatamente ai periodi individuati dalla medesima norma, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas adotta i provvedimenti necessari a garantire che la componente tariffaria compensativa riconosciuta ai soggetti di cui alla citata norma, successivamente al loro passaggio al libero mercato dell'energia elettrica, non risulti inferiore a quella che sarebbe stata riconosciuta in caso di permanenza sul mercato vincolato. Restano salvi gli effetti delle decisioni della Commissione europea in materia.
39. 1. Torazzi, Fava, Forcolin, Fugatti, Comaroli, Montagnoli.

      Al comma 1 dopo le parole: dell'attività d'impresa. inserire le seguenti: e avendo, altresì, particolare riguardo all'ambito territoriale in cui hanno sede.
39. 2. Del Tenno.

      Sopprimere il comma 3.
*39. 3. Romani.

      Sopprimere il comma 3.
*39. 4. Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Montagnoli.

      Sopprimere il comma 3.
*39. 5. Torazzi, Comaroli, Montagnoli, Forcolin, Fugatti, Fava.

      Sopprimere il comma 3.
*39. 8. Marsilio.

      Sopprimere il comma 3.
*39. 9. Abrignani.

      Sopprimere il comma 3.
*39. 10. Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri, Poli, Delfino.

      Al comma 3, dopo le parole: secondo indirizzi del Ministero dello sviluppo economico, inserite le seguenti: in modo da non generare aumenti degli oneri e carico delle piccole e medie imprese.
39. 6. Fava, Torazzi, Comaroli, Montagnoli, Forcolin, Fugatti.

      Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: dalla presente disposizione non devono derivare nuovi oneri e carico dei clienti domestici e delle piccole e medie imprese.
39. 7. Fava, Forcolin, Fugatti, Torazzi, Comaroli, Montagnoli.

      Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
      «4-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è stabilito il valore del quoziente perequativo da applicarsi alle tariffe incentivanti sulla produzione di energia elettrica prodotta da impianti solari fotovoltaici, fissate dai decreti attuativi del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, collegato ai gradi-giorni delle zone climatiche elencate nell'Allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, in modo da uniformare il valore dell'incentivo su tutto il territorio nazionale. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del periodo precedente sono finalizzate alla copertura degli oneri generali del sistema elettrico a carico delle imprese».
39. 11. Fava, Torazzi, Comaroli, Montagnoli, Forcolin, Fugatti.

      Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
      «4-bis. A carico degli impianti di produzione di energia elettrica di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 1999, n. 79, fatta salva quella prodotta da impianti idroelettrici di potenza superiore a 10 MW, è applicato un corrispettivo unitario pari a euro 24,5 per ogni mwh prodotto ed immesso in rete. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di erogazione del corrispettivo e sono indicati i criteri per il suo utilizzo al fine della revisione in diminuzione, nella componente tariffaria A3, dell'aliquota applicata ai clienti domestici e alle imprese con un consumo inferiore a 5 gigawatt mensili che non godono di altre agevolazioni fiscali».
39. 12. Fava, Montagnoli, Forcolin, Fugatti, Torazzi, Comaroli.

      Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
      «4-bis. Agli impianti industriali la cui produzione è caratterizzata da un alto consumo di energia elettrica ubicati nelle vicinanze di centrali di produzione di energia elettrica non si applicano gli oneri di dispacciamento, di trasporto e distribuzione dell'energia elettrica attualmente in vigore. Trascorsi trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas ne determinerà i modi ed i criteri con un suo apposito provvedimento.
39. 13. Mereu, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

      Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39.

      All'energia elettrica prodotta dalle fonti di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 1999, n. 79, fatta salva quella prodotta da impianti di potenza installata inferiore ai 10 Kw nonché quella prodotta da impianti, idroelettrici di potenza istallata superiore a 10 MW, è applicato a carico dei proprietari degli impianti, un onere unitario pori a euro 24,5 MWh in base all'energia ritirata dal gestore della rete nazionale di trasmissione elettrica.
      2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono indicate le linee guida relative all'applicazione e all'utilizzo delle risorse economiche ricavate dalla misura di cui al precedente comma in base alle quali l'autorità per l'energia elettrica e il gas, con propria deliberazione, definisce, a parità di gettito, la diminuzione delle aliquote focali relative alla componente tariffaria A3 applicata alle imprese con consumo inferiore a 5 Gw mensile che non godono di altre agevolazioni fiscali.
39. 01. Comaroli, Torazzi, Fava, Fugatti, Forcolin, Montagnoli.

      Dopo l'articolo 39 inserire il seguente:

Art. 39-bis.
(Revisione della distribuzione degli oneri generali di sistema del settore elettrico).

      1. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas determina, nell'ambito dei propri poteri e a tutela dei consumatori finali, ed entro 90 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento, i corrispettivi massimi sostenibili a copertura degli oneri di sistema individuati ai sensi del decreto ministeriale dei 26 gennaio 2000.
      2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 30 novembre 2012, sono determinate le modalità per reperire sulla fiscalità generale le risorse necessarie per la copertura della quota parte degli oneri generali di sistema non coperta dal sistema di prelievo tariffario.
      3. Gli effetti dei provvedimenti attesi decorrono a partire dal 1o gennaio 2013».
*39. 02. Marsilio.

      Dopo l'articolo 39 inserire il seguente:

Art. 39-bis.
(Revisione della distribuzione degli oneri generali di sistema del settore elettrico).

      1. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas determina, nell'ambito dei propri poteri e a tutela dei consumatori finali, ed entro 90 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento, i corrispettivi massimi sostenibili a copertura degli oneri di sistema individuati ai sensi del decreto ministeriale dei 26 gennaio 2000.
      2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 30 novembre 2012, sono determinate le modalità per reperire sulla fiscalità generale le risorse necessarie per la copertura della quota parte degli oneri generali di sistema non coperta dal sistema di prelievo tariffario.
      3. Gli effetti dei provvedimenti attesi decorrono a partire dal 1o gennaio 2013».
*39. 06. Abrignani.

      Dopo l'articolo 39 inserire il seguente:

Art. 39-bis.
(Revisione della distribuzione degli oneri generali di sistema del settore elettrico).

      1. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas determina, nell'ambito dei propri poteri e a tutela dei consumatori finali, ed entro 90 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento, i corrispettivi massimi sostenibili a copertura degli oneri di sistema individuati ai sensi del decreto ministeriale dei 26 gennaio 2000.
      2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 30 novembre 2012, sono determinate le modalità per reperire sulla fiscalità generale le risorse necessarie per la copertura della quota parte degli oneri generali di sistema non coperta dal sistema di prelievo tariffario.
      3. Gli effetti dei provvedimenti attesi decorrono a partire dal 1o gennaio 2013».
*39. 09. Romani, Casero.

      Dopo l'articolo 39 inserire il seguente:

Art. 39-bis.
(Revisione della distribuzione degli oneri generali di sistema del settore elettrico).

      1. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas determina, nell'ambito dei propri poteri e a tutela dei consumatori finali, ed entro 90 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento, i corrispettivi massimi sostenibili a copertura degli oneri di sistema individuati ai sensi del decreto ministeriale dei 26 gennaio 2000.
      2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 30 novembre 2012, sono determinate le modalità per reperire sulla fiscalità generale le risorse necessarie per la copertura della quota parte degli oneri generali di sistema non coperta dal sistema di prelievo tariffario.
      3. Gli effetti dei provvedimenti attesi decorrono a partire dal 1o gennaio 2013».
*39. 018. Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri, Poli, Delfino.

      Dopo l'articolo 39 inserire il seguente:

Art. 39-bis.
(Revisione della distribuzione degli oneri generali di sistema del settore elettrico).

      1. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas determina, nell'ambito dei propri poteri e a tutela dei consumatori finali, ed entro 90 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento, i corrispettivi massimi sostenibili a copertura degli oneri di sistema individuati ai sensi del decreto ministeriale dei 26 gennaio 2000.
      2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 30 novembre 2012, sono determinate le modalità per reperire sulla fiscalità generale le risorse necessarie per la copertura della quota parte degli oneri generali di sistema non coperta dal sistema di prelievo tariffario.
      3. Gli effetti dei provvedimenti attesi decorrono a partire dal 1o gennaio 2013».
*39. 021. Fava, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Montagnoli, Fugatti.

      Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.
(Modifiche all'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99).

      1. All'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole: «Nelle more del recepimento nell'ordinamento nazionale della normativa comunitaria in materia,» sono soppresse;

          b) al comma 2, le parole: «ferma restando l'erogazione, da parte della società Terna Spa, dei servizio di dispacciamento alle singole unità di produzione e di consumo connesse alla RIU» sono soppresse;

          c) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Fatto salvo quanto previsto al comma 6, nonché quanto previsto all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, a decorrere dal 1o agosto 2012 i corrispettivi tariffari a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, sono determinati facendo esclusivo riferimento al consumo di energia elettrica dei clienti finali o a parametri relativi al punto di connessione dei medesimi clienti finali. I corrispettivi tariffari di trasmissione e distribuzione proporzionali all'energia elettrica sono corrisposti esclusivamente sull'energia elettrica prelevata nel punto di connessione con la rete pubblica. 1 corrispettivi tariffari di trasmissione e distribuzione proporzionali alla potenza sono corrisposti esclusivamente sulla potenza impegnata nel punto di connessione con la rete pubblica. l'Autorità per l'energia elettrica e il gas può disporre l'applicazione di una componente tariffaria per il servizio di parallelo alla rete elettrica, proporzionale alla potenza in immissione impegnata nel punto di connessione con la rete pubblica, posta a carico degli impianti di generazione che non forniscono servizi di rete. L'Autorità provvede affinché dall'applicazione del presente comma non derivino nuovi oneri a carico dei consumatori».
39. 03. Federico Testa.

      Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.
(Estensione dello scambio sul posto agli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 10 MW).

      1. All'articolo 2, comma 150, lettera a) della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «200 kW» sono sostituite dalle parole: «10 MW».
* 39. 04. Federico Testa.

      Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.
(Estensione dello scambio sul posto agli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 10 MW).

      1. All'articolo 2, comma 150, lettera a) della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «200 kW» sono sostituite dalle parole: «10 MW».
* 39. 019. Realacci.

      Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.
(Modifiche dell'aliquota di accisa per il gasolio usato come combustibile per riscaldamento e per il metano utilizzato per usi civili).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'aliquota di accisa sul Gasolio usato come combustibile per riscaldamento, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, viene fissata in euro 200,00 per mille litri di prodotto.
      2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le agevolazioni previste per il gasolio usato come combustibile per riscaldamento di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e sue successive modifiche ed integrazioni e relative disposizioni di attuazione.
      3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa per il gas naturale per combustione per usi civili, di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni di cui all'articolo 2,comma 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n.26, vengono aumentate nella misura di euro 0,008 per metro cubo.
** 39. 07. Saglia, Bernardo.

      Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.
(Modifiche dell'aliquota di accisa per il gasolio usato come combustibile per riscaldamento e per il metano utilizzato per usi civili).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'aliquota di accisa sul Gasolio usato come combustibile per riscaldamento, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, viene fissata in euro 200,00 per mille litri di prodotto.
      2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le agevolazioni previste per il gasolio usato come combustibile per riscaldamento di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e sue successive modifiche ed integrazioni e relative disposizioni di attuazione.
      3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa per il gas naturale per combustione per usi civili, di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni di cui all'articolo 2,comma 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n.26, vengono aumentate nella misura di euro 0,008 per metro cubo.
** 39. 08. Di Biagio, Raisi, Scanderebech.

      Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

      Alla tabella A allegata al Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e sue successive modifiche a integrazioni, al punto 11 aggiungere il seguente periodo: «Il regime di esenzione applicato alla produzione di energia elettrica da oli vegetali non modificati chimicamente si estende altresì al caso in cui si produca, dai medesimi combustibili impiegati per la produzione di energia elettrica e in contemporanea a questa, energia termica e/o frigorigena da destinarsi alla rivendita o per usi interni».
39. 014. Di Biagio, Raisi, Scanderebech.

      Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

      1. Al fine di ridurre i consumi energetici delle pubbliche amministrazioni e degli enti inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'ISTAT ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 18 aprile 2006, n. 196, attraverso la realizzazione di interventi di incremento dell'efficienza energetica, con l'esclusione degli interventi relativi ad impianti fotovoltaici, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo di garanzia per la copertura dei rischi derivanti da operazioni di credito e favore delle ESCO, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, certificate ai sensi dell'articolo 16 del medesimo decreto legislativo, costituito da beni immobili rientranti nel patrimonio disponibile dello Stato individuati con provvedimento dell'Agenzia del demanio da adottarsi nel termine di 30 giorni dall'entrata in vigore dei presente decreto. Gli interventi ammessi ai benefici del Fondo di garanzia sono preventivamente approvati dall'ENEA, senza ulteriori oneri a carico dei bilancio pubblico.
      2. La percentuale dell'importo corrispondente all'effettivo risparmio conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui al comma che precede da corrispondere alla ESCO quale corrispettivo per l'attività svolta non può superare l'80 per cento.
      3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinati, fermo restando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i criteri per l'accesso al fondo di cui al comma 9-bis.
39. 020. Torazzi, Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

      Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.
(Deducibilità degli interessi passivi per le piccole e medie imprese fornitrici di acqua ed energia).

      1. Al comma 5, ultimo periodo, dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre! 1986, n. 917, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «nonché alle piccole e medie imprese che gestiscono reti ed impianti per la fornitura di acqua ed energia».
      2. La disposizione di cui al comma precedente trova applicazione dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
      3. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al primo comma, valutate in 3,75 milioni di euro per il 2013 e a 2 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
      4. 11 Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
39. 05. Abrignani.

      Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

      All'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) le parole «anche in relazione al servizio erogato a clienti forniti sul mercato libero» limitatamente alle utenze danneggiate. L'Acquirente Unico fornisce ai venditori l'elenco di tutte le informazioni necessarie per individuare le utenze danneggiate su base di indicazioni stabilite dalla Autorità Per l'energia elettrica e il gas;

          b) prima delle parole «entro 120 giorni» sono inserite le seguenti: «L'Autorità per l'energia elettrica e il gas determina entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente legge, un meccanismo tariffario compensativo transitorio, avvalendosi della Cassa Conguaglio per il Settore Energetico, limitatamente al periodo di sospensione dei pagamenti, volto a garantire l'equilibrio economico e finanziario degli operatori della vendita interessato».

          c) al primo periodo, dopo le parole: «come individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1» sono aggiunte le seguenti: «... individuando anche le modalità per la compensazione dell'esposizione finanziaria nonché per la copertura degli oneri finanziarie dei comprovati crediti non recuperati attraverso componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativi».
39. 022. Abrignani.

      Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

      All'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) le parole da «anche in relazione al servizio» fino a «forniti sul mercato libero» sono sostituite dalle seguenti: per i clienti aventi diritto alla tutela, e limitatamente alle utenze danneggiate per i soli clienti non aventi diritto alla tutela»;

          b) prima delle parole «entro 120 giorni» sono inserite le seguenti: «L'Autorità per l'energia elettrica e il gas determina entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente legge, un meccanismo tariffario compensativo transitorio, avvalendosi della Cassa Conguaglio per il Settore Energetico, limitatamente al periodo di sospensione dei pagamenti, volto a garantire l'equilibrio economico e finanziario degli operatori della vendita interessato».

          c) al primo periodo, dopo le parole: «come individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1» sono aggiunte le seguenti: «... individuando anche le modalità per la compensazione dell'esposizione finanziaria nonché per la copertura degli oneri finanziarie dei comprovati crediti non recuperati attraverso componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativi».
39. 023. Abrignani.

ART. 40.

      Sopprimerlo.
40. 1. Bragantini, Montagnoli, Torazzi, Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli.

      Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
      4-bis. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, in collaborazione con l'Agenzia del demanio, ai fini della riduzione del debito pubblico, provvede a verificare ed attuare il completamento del percorso del federalismo demaniale previsto dal presente decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, relativo all'attribuzione alle autonomie territoriali di un proprio patrimonio.
40. 2. Bragantini, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

      Aggiungere in fine il seguente comma: All'articolo 23 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 18, è quindi aggiunto il seguente comma:
      19. Entro il 1o settembre 2012, le Province trasferiscono l'esercizio e le funzioni di Polizia Provinciale alle Regioni. Le Regioni, con proprio regolamento, disciplinano le attività della Polizia dall'articolo 12 della Legge 65/1986. In caso di mancato trasferimento delle funzioni da parte delle province entro il 1o settembre 2012, si provvede in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, con legge dello Stato.
40. 01. Comaroli, Fugatti, Forcolin, Montagnoli, Torazzi, Fava.

      Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.
(Soppressione dei consorzi di Bonifica).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono soppressi i consorzi di bonifica di cui al Regio Decreto 13 febbraio 1933, n. 215.
      2. I compiti e le funzioni dei consorzi di bonifica, soppressi ai sensi del comma 1, sono trasferiti alle regioni territorialmente competenti.
40. 02. Caparini, Fava, Crosio, Comaroli, Negro, Munerato, Rainieri, Lanzarin, Fugatti, Fedriga, Stucchi, Volpi, Pini, Consiglio, Nicola Molteni, Vanalli, Forcolin, Montagnoli, Torazzi.

      Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.
(Soppressione dei consorzi tra i comuni compresi nei bacini imbriferi montani).

      1. A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i consorzi tra i comuni compresi nei bacini imbriferi montani (BIM), costituiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono soppressi.
      2. Le funzioni e i compiti svolti dai BIM soppressi ai sensi del comma 1 sono attribuiti ai comuni o alle regioni. Le regioni emanano disposizioni al fine dì garantire che la tutela dei diritti delle popolazioni di montagna in relazione all'utilizzo delle acque del rispettivo territorio sta attuata in maniera coordinata tra gli enti che hanno competenza in materia, evitando ogni duplicazione di opere e di interventi.
      3. I comuni ovvero le unioni dei comuni subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo ai BIM soppressi ai sensi del comma 1.
      4. Il sovracanone annuo previsto dalla legge 27 dicembre 1933, n. 959, è versato dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per forza motrice e dagli impianti di produzione per pompaggio alla provincia a cui i comuni compresi nei BIM appartengono.
      5. I criteri per la determinazione delle modalità di riparto delle somme di cui al comma 4 è definita nella misura del:

          a) 50 per cento come quote fisse ripartite m parte uguale a ciascun comune;

          b) 50 per cento come quote variabili rispetto al numero di abitanti di ciascun comune calcolato in base all'ultimo censimento effettuato dall'Istituto nazionale di statistica.

      6. Il personale che all'atto della soppressione risulta alle dipendenze dei BIM passa alle dipendenze delle regioni, delle province e dei comuni, secondo modalità determinate dalle regioni medesime sulla base di accordi sanciti in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n, 281, e successive modificazioni.

      Conseguentemente:

          1. L'articolo 2 e l'articolo 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, c l'articolo 6-bis del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, sono abrogati.

          2. Le somme presenti sull'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di CUI all'artìcolo 6-bis, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono riassegnate ai comuni appartenenti al BIM con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unifica di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
40. 03. Caparini, Fava, Crosio, Comaroli, Negro, Munerato, Rainieri, Lanzarin, Fugatti, Fedriga, Stucchi, Volpi, Pini, Consiglio, Nicola Molteni, Vanalli, Forcolin, Montagnoli, Torazzi.

      Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

      1. All'articolo 21 della legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione in legge del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, dopo il comma 19 è inserito il seguente comma:
      19-bis. Entro 90 giorni dalla emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 19, Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede alla determinazione del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito in legge dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.
40. 04. Montagnoli, Comaroli, Fava, Forcolin, Fugatti, Torazzi.

ART. 41.

      Al comma 1, lettera a), numero 4, sostituire le parole: , di Alleanza delle Cooperative italiane, con le seguenti: , di Alleanza delle Cooperative italiane, e da una rappresentanza delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative.
41. 1. Zucchi, Oliverio, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu.

      Al comma 1, lettera a), numero 4, sostituire le parole: , di Alleanza delle cooperative italiane con le seguenti: , di Alleanza delle Cooperative italiane, della Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana.
* 41. 2. Romani.

      Al comma 1, lettera a), numero 4, sostituire le parole: , di Alleanza delle Cooperative italiane con le seguenti: , di Alleanza delle Cooperative italiane, della Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana.
* 41. 6. Santori.

      Al comma 1, lettera a), sostituire il punto 4 con il seguente:

          4) dopo le parole: «di R.E.T.E. Imprese Italia» sono inserite le seguenti: «di Alleanza delle Cooperative italiane e da un rappresentante delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, individuato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali».
41. 3. Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

      Al comma 1, lettera a), numero 4, sostituire le parole: , di Alleanza delle Cooperative italiane con le seguenti: , di Alleanza delle Cooperative italiane, delle Organizzazioni Professionali Agricole.
41. 4. Delfino, Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

      Al comma 1, lettera a), sostituire il punto 4 con il seguente:

          4) dopo le parole: «di RE.T.E. Imprese Italia» sono inserite le seguenti: «di Alleanza delle Cooperative italiane e dell'organizzazione agricola maggiormente rappresentativa a livello nazionale».
41. 5. Paolo Russo.

      Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

          a) alla lettera b), la parola: 450 è sostituita dalla seguente: 600;

          b) alla lettera e), la parola: 450 è sostituita dalla seguente: 600.
* 41. 9. Vico.

      Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

          a) alla lettera b), la parola: 450 è sostituita dalla seguente: 600;

          b) alla lettera e), la parola: 450 è sostituita dalla seguente: 600.
* 41. 10. Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

      Apportare le seguenti modificazioni:

          1) al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

          «b-bis. Dopo il comma 24 inserire il seguente:
      “24-bis. In relazione ai compiti in materia di internazionalizzazione del settore agroalimentare all'Agenzia sono trasferite le risorse umane, strumentali e finanziarie della società Buonitalia Spa. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro dello sviluppo economico, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con proprio decreto stabilisce le modalità di attuazione del predetto trasferimento. Il Consiglio di amministrazione dell'Agenzia delibera le necessarie modifiche alla dotazione organica del personale di cui al comma 24 nel limite massimo di 469 unità”.»;

          2) al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

          «d-bis) Al comma 26-ter dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: “A decorrere dall'anno 2012 per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 24-bis, la dotazione finanziaria destinata alle spese di funzionamento di cui al periodo precedente, è incrementata di 1,5 milioni di euro annui a valere sulle risorse disponibili del fondo strategico del Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, della legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni, come integrato ai sensi dell'articolo 22-ter del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, della legge del 3 agosto 2009, n. 103 e successive modificazioni”».
** 41. 7. Oliverio, Zucchi, Quartiani, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Trappolino.

      Apportare le seguenti modificazioni:

          1) al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

          «b-bis. Dopo il comma 24 inserire il seguente:
      “24-bis. In relazione ai compiti in materia di internazionalizzazione del settore agroalimentare all'Agenzia sono trasferite le risorse umane, strumentali e finanziarie della società Buonitalia Spa. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro dello sviluppo economico, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con proprio decreto stabilisce le modalità di attuazione del predetto trasferimento. Il Consiglio di amministrazione dell'Agenzia delibera le necessarie modifiche alla dotazione organica del personale di cui al comma 24 nel limite massimo di 469 unità”.»;

          2) al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

          «d-bis) Al comma 26-ter dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: “A decorrere dall'anno 2012 per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 24-bis, la dotazione finanziaria destinata alle spese di funzionamento di cui al periodo precedente, è incrementata di 1,5 milioni di euro annui a valere sulle risorse disponibili del fondo strategico del Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, della legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni, come integrato ai sensi dell'articolo 22-ter del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, della legge del 3 agosto 2009, n. 103 e successive modificazioni”».
** 41. 8. Delfino, Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

      Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Rientrano nei rapporti giuridici attivi e passivi da trasferire all'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane – e al Ministero dello sviluppo economico le graduatorie dei concorsi pubblici per centosette posti nei ruoli del personale dell'istituto per il Commercio estero, area funzionale C, posizione economica C1, indetto con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4a serie speciale – n. 82 del 21 ottobre 2008, approvata con decreto 8 aprile 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – 4a serie speciale – n. 34 del 30 aprile 2010 e per cinque posti di architetto da inserire nell'area professionisti ICE, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale, Concorsi ed esami, n. 80 del 14 ottobre 2008.
* 41. 11. Vico.

      Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Rientrano nei rapporti giuridici attivi e passivi da trasferire all'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane - e al Ministero dello sviluppo economico le graduatorie dei concorsi pubblici per centosette posti nei ruoli del personale dell'istituto per il Commercio estero, area funzionale C, posizione economica C1, indetto con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4a serie speciale – n. 82 del 21 ottobre 2008, approvata con decreto 8 aprile 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – 4a serie speciale – n. 34 del 30 aprile 2010 e per cinque posti di architetto da inserire nell'area professionisti ICE, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale, Concorsi ed esami, n. 80 del 14 ottobre 2008.
* 41. 13. Schirru.

      Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Rientrano nei rapporti giuridici attivi e passivi da trasferire all'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane – e al Ministero dello sviluppo economico le graduatorie dei concorsi pubblici per centosette posti nei ruoli del personale dell'Istituto per il Commercio estero, area funzionale C, posizione economica C1, indetto con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4a serie speciale – n. 82 del 21 ottobre 2008, approvata con decreto 8 aprile 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – 4a serie speciale – n. 34 del 30 aprile 2010 e per cinque posti di architetto da inserire nell'area professionisti ICE, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale, Concorsi ed esami, n. 80 del 14 ottobre 2008.
* 41. 15. Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

      Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

          d-bis) dopo il comma 26-bis, inserire il seguente:
      «26-bis.1 L'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane - e il Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di contenimento della spesa del personale, attingono, in relazione a loro fabbisogno, alle graduatorie dei concorsi pubblici per centosette posti nei ruoli del personale dell'istituto per il Commercio estero, area funzionale C, posizione economica C1, indetto con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4a serie speciale – n. 82 del 21 ottobre 2008, approvata con decreto 8 aprile 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – 4a serie speciale – n. 34 del 30 aprile 2010, e per cinque posti di architetto da inserire nell'area professionisti ICE, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale, Concorsi ed esami, n. 80 del 14 ottobre 2008, per il reclutamento di personale a tempo indeterminato, fino ad esaurimento delle stesse, prima di indire nuovi concorsi pubblici per figure professionali corrispondenti o analoghe a quelle previste nei bandi dei concorsi ai quali si riferiscono le graduatorie medesime».
** 41. 12. Vico.

      Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

          d-bis) dopo il comma 26-bis, inserire il seguente:
      «26-bis.1. L'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane – e il Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di contenimento della spesa del personale, attingono, in relazione a loro fabbisogno, alle graduatorie dei concorsi pubblici per centosette posti nei ruoli del personale dell'Istituto per il Commercio estero, area funzionale C, posizione economica C1, indetto con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale1 – 4a serie speciale – n. 82 del 21 ottobre 2008, approvata con decreto 8 aprile 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – 4a serie speciale – n. 34 del 30 aprile 2010, e per cinque posti di architetto da inserire nell'area professionisti ICE, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale, Concorsi ed esami, n. 80 del 14 ottobre 2008, per il reclutamento di personale a tempo indeterminato, fino ad esaurimento delle stesse, prima di indire nuovi concorsi pubblici per figure professionali corrispondenti o analoghe a quelle previste dei bandi dei concorsi ai quali si riferiscono le graduatorie medesime».
** 41. 14. Schirru.

      Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

          d-bis) dopo il comma 26-bis, inserire il seguente:
      «26-bis.. L'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane – e il Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di contenimento della spesa del personale, attingono, in relazione a loro fabbisogno, alle graduatorie dei concorsi pubblici per centosette posti nei ruoli del personale dell'Istituto per il Commercio estero, area funzionale C, posizione economica C1, indetto con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4a serie speciale – n. 82 del 21 ottobre 2008, approvata con decreto 8 aprile 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – 4a serie speciale – n. 34 del 30 aprile 2010, e per cinque posti di architetto da inserire nell'area professionisti ICE, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale, Concorsi ed esami, n. 80 del 14 ottobre 2008, per il reclutamento di personale a tempo indeterminato, fino ad esaurimento delle stesse, prima di indire nuovi concorsi pubblici per figure professionali corrispondenti o analoghe a quelle previste dei bandi dei concorsi ai quali si riferiscono le graduatorie medesime».
** 41. 16. Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1-bis. Nell'ambito delle operazioni cli cessione della quota di partecipazione del Ministero dello sviluppo economico in Simest Spa, viene disposto il contestuale trasferimento a Simest di tutte le attività per l'attrazione degli investimenti esteri in Italia attualmente gestite da Invitalia Spa.
41. 17. Pagano.

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
      2-bis. Al fine di assicurare la necessaria continuità degli interventi a sostegno del sistema agroalimentare italiano le funzioni svolte dalla società Buonitalia p.a in liquidazione sono attribuite all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane di cui al comma 1 del presente articolo. Le risorse umane, strumentali e finanziarie della società sono trasferite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, alla predetta Agenzia, ovvero presso l'istituto sviluppo agroalimentare s.p.a. I dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso la predetta Società sono inquadrati nei ruoli degli enti di destinazione sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza approvata con il predetto decreto. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. L'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, è soppresso.
41. 18. Saglia.

      Sostituire il comma 3, con i seguenti:
      3. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'ICE Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese svolge le funzioni e le competenze affidate all'ENIT – Agenzia nazionale per il turismo che viene contestualmente soppressa. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro con delega al turismo ed il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è individuato il limite di contingente massimo di personale di ruolo dell'ENIT da trasferire all'ICE. Con tale decreto sono altresì trasferite all'ICE le risorse finanziarie e strumentali dell'ENIT, ivi comprese le sedi all'estero che ancora non siano state assorbite dal Ministero degli affari esteri.
      3-bis. Dall'attuazione del comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

      Conseguentemente, all'articolo 42, sono apportate le seguenti modifiche:

          a) sostituire il comma 2 con il seguente:
      «2. Le risorse iscritte nel capitolo 2501 del Ministero dello sviluppo economico per contributi in favore di istituti, enti, associazioni, consorzi per l'internazionalizzazione e di Camere di commercio italiane all'estero di cui alla legge 10 luglio 1970, n. 518, per lo svolgimento di specifiche attività promozionali, di rilievo nazionale, per l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese, sono revocate per essere riassegnate con apposito decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico all'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese per la promozione di progetti di volti a favorire la penetrazione commerciale all'estero delle piccole e medie imprese italiane, anche attraverso il coinvolgimento di altri soggetti pubblici e privati. La relazione sulla realizzazione delle attività effettuate in ciascun anno viene trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari entro il 31 marzo dell'anno successivo»;

          b) al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: È altresì ammessa la partecipazione di enti privati, di banche e di imprese di grandi dimensioni, purché non controllate o partecipate a livello pubblico;

          c) sopprimere i commi 6 e 7

      Conseguentemente, sostituire l'articolo 64 con il seguente:

Art. 64.

      1. Le risorse effettivamente disponibili sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2012, finalizzate alla diffusione della pratica sportiva, quanto a 14 milioni di euro, sul capitolo di spesa 984 iscritto al Centro di responsabilità (CRD) n. 18 «Sport» e quanto a 9 milioni di euro, sulla revoca di fondi rivenienti dal capitolo 991 – esercizio finanziario 2009 – dello stesso CRD, trasferiti all'Istituto per il credito sportivo per la mancata realizzazione di impianti sportivi, sono destinate a sostenere l'attività dell'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

      Conseguentemente, sostituire l'articolo 66 con il seguente:

Art. 66.

      1. Le risorse effettivamente disponibili sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, per l'anno 2012, a valere sul capitolo 990 – Centro responsabilità n. 17 «Sviluppo e competitività del turismo», sono destinate a sostenere l'attività dell'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

      Conseguentemente, sostituire l'articolo 67 con il seguente:

Art. 67.

      1. Le risorse effettivamente disponibili sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri a valere sui capitoli 796, 805 e 868, per un importo complessivo pari a 1.843.100 euro per l'anno 2012, 2.000.000 euro per l'anno 2013 e 2.000.000 euro per l'anno 2014 del Centro di responsabilità n. 17 «Sviluppo e competitività del turismo», sono destinate a sostenere l'attività dell'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
41. 19. Borghesi, Cimadoro, Messina, Barbato.

      Sostituire il comma 3, con i seguenti:
      3. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'ICE Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese svolge le funzioni e le competenze affidate all'ENIT – Agenzia nazionale per il turismo che viene contestualmente soppressa. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro con delega al turismo ed il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è individuato il limite di contingente massimo di personale di ruolo dell'ENIT da trasferire all'ICE. Con tale decreto sono altresì trasferite all'ICE le risorse finanziarie e strumentali dell'ENIT, ivi comprese le sedi all'estero che ancora non siano state assorbite dal Ministero degli affari esteri.
      3-bis. Dall'attuazione del comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

      Conseguentemente, sostituire l'articolo 64 con il seguente:

Art. 64.

      1. Le risorse effettivamente disponibili sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2012, finalizzate alla diffusione della pratica sportiva, quanto a 14 milioni di euro, sul capitolo di spesa 984 iscritto al Centro di responsabilità (CRD) n. 18 «Sport» e quanto a 9 milioni di euro, sulla revoca di fondi rivenienti dal capitolo 991 – esercizio finanziario 2009 – dello stesso CRD, trasferiti all'Istituto per il credito sportivo per la mancata realizzazione di impianti sportivi, sono destinate a sostenere l'attività dell'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
41. 21. Borghesi, Cimadoro, Messina, Barbato.

      Sostituire il comma 3 con i seguenti:
      3. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese svolge le funzioni e le competenze affidate all'ENIT – Agenzia nazionale per il turismo che viene contestualmente soppressa. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro con delega al turismo ed il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è individuato il limite di contingente massimo di personale di ruolo dell'ENIT da trasferire all'ICE. Con tale decreto sono altresì trasferite all'ICE le risorse finanziarie e strumentali dell'ENIT, ivi comprese le sedi all'estero che ancora non siano state assorbite dal Ministero degli affari esteri.
      3-bis. Dall'attuazione del comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Conseguentemente, sostituire l'articolo 66 con il seguente:

Art. 66.

      1. Le risorse effettivamente disponibili sul bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, per l'anno 2012, a valere sul capitolo 990 – Centro responsabilità n. 17 «Sviluppo e competitività del turismo», sono destinate a sostenere l'attività dell'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
41. 22. Cimadoro, Borghesi, Messina, Barbato.

      Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
      3-bis. Allo scopo di far fronte con efficacia e celerità alla crescente domanda turistica, il Ministero degli affari esteri collabora, attraverso la rete delle rappresentanze diplomatiche e consolari, alla promozione dei flussi turistici verso l'Italia assicurando, con l'ENIT – Agenzia nazionale per il turismo, anche laddove l'Ente non è presente con propri dipendenti, i servizi connessi al disbrigo delle pratiche relative ai visti turistici, accelerando le procedure per il loro rilascio e prevedendo l'introduzione delle pratiche per via telematica, con l'obiettivo di incrementare i flussi turistici verso l'Italia e gli investimenti esteri da e verso l'Italia nel settore turistico. Con decreto del Ministro degli affari regionali, del turismo e dello sport, si provvede alla semplificazione delle procedure dei visti turistici con particolare riguardo al rilascio dei medesimi per via telematica.
41. 20. Froner, Marchioni, Lulli.

      Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Riordino degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali).

      1. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi resi alle imprese del settore agricolo, conformemente a quanto previsto dall'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con uno o più regolamenti, da emanare entro il 30 settembre 2012, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale, sono soppressi e messi in liquidazione gli enti e gli organismi pubblici vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nonché le società strumentali dagli stessi controllate, previsti nell'allegato annesso alla presente legge. Le relative competenze e funzioni sono riorganizzate istituendo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, quattro agenzie, nel rispetto delle seguenti norme generali regolatrici della materia:

          a) gestione dei flussi finanziari connessi alla politica agricola comune e coordinamento con gli organismi pagatori e con gli istituti di credito convenzionati con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e con le regioni;

          b) gestione e coordinamento dei servizi economico-finanziari a sostegno delle imprese agricole, attraverso la promozione dell'utilizzo degli strumenti finanziari privati e il sostegno ai consorzi di garanzia collettiva dei fidi;

          c) trattamento delle informazioni e delle analisi dei dati attinenti al comparto agroalimentare raccolti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), anche al fine di delineare elaborazioni socio-economiche a supporto delle linee di intervento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e delle regioni;

          d) realizzazione e promozione dell'attività di ricerca e di sperimentazione nel settore agroalimentare anche attraverso la stipula di protocolli di intesa con le università, gli enti di ricerca e i soggetti privati operanti nel settore e il
coordinamento con le regioni.

      2. Per gli enti soppressi e messi in liquidazione, lo Stato risponde delle passività nei limiti dell'attivo della singola liquidazione in conformità alle norme sulla liquidazione coatta amministrativa.
      3. Con i regolamenti di cui al comma 1 sono abrogate le disposizioni legislative riferite agli enti ed organismi soppressi o trasformati nell'agenzie di cui al comma 1.

Allegato.
(Articolo 41-bis, comma 1)

      AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura)
      ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo e alimentare)
      INRAN (Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione)
      INEA (Istituto nazionale di economia agraria)
      CRA (Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura)
      ISA (Istituto per lo sviluppo agroalimentare)
      SIN (gestore Sistema informatico agricolo nazionale)
      AGECONTROL
      BUONITALIA
      AGENSUD
41. 01. Servodio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Trappolino.

      Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 41-bis.
(Garante del Consumatore e delle piccole e medie imprese presso l'Autorità Garante della Concorrenza e del mercato).

      1. Al fine di razionalizzare l'intervento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e di apprestare un sistema di tutela delle piccole e medie imprese e dei consumatori, sono disposte le seguenti misure.
      2. Presso l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è istituito il Garante del Consumatore e delle piccole e medie imprese cui spetta in via esclusiva la proposta al Collegio della medesima Autorità dei provvedimenti finali e sanzionatori previsti dall'articolo 27 del Codice del consumo, dall'articolo 37-bis del Codice del consumo dell'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, e dell'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192. Il Garante esercita tutti i poteri istruttori conferiti di cui alle suddette norme e può adottare provvedimenti cautelari soggetti a conferma dell'Autorità.
      3. Il Garante al quale compete in autonomia la responsabilità della gestione, è nominato per sette anni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente dell'Autorità Garante della Concorrenza e del mercato, tra giuristi di notoria indipendenza da individuarsi tra magistrati del Consiglio di Stato o della Corte di Cassazione, professori universitari ordinari di materie giuridiche. In sede di prima attuazione del presente articolo, al fine di contenere la spesa, il Garante è scelto entro il 1o settembre 2012 tra gli attuali Componenti dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e dura in carica sette anni, indipendentemente dalla scadenza del mandato di componente dell'Autorità. Il Garante così individuato continua a svolgere entrambe le funzioni senza diritto ad alcuna indennità o rimborso spese per il nuovo incarico, fino alla scadenza del mandato di Componente dell'Autorità. Successivamente l'indennità omnicomprensiva del Garante da corrispondersi in via esclusiva è stabilita con decreto del Presidente della Repubblica. Al Garante compete in via autonoma la gestione delle risorse umane e strumentali ad esso attribuite dall'Autorità e può avvalersi delle risorse di cui al comma 4 dell'articolo 5-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, come convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
      4. Ove la pratica commerciale sia posta in essere da un soggetto sottoposto alla vigilanza di un'Autorità di settore e la pratica stessa comporti la violazione di specifiche disposizioni normative o regolamentari per le quali sia previsto uno specifico potere sanzionatorio delle Autorità di settore che si pronunciano entro trenta giorni, il Garante esercita i poteri e le funzioni di cui al presente articolo sentite le suddette Autorità. Il Garante, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori e delle imprese, promuove la costituzione di collegi arbitrali presso le camere di commercio per la risoluzione stragiudiziale delle controversie tra professionisti e consumatori.
      5. L'onere finanziario è a carico del bilancio dell'Autorità Garante della Concorrenza e del mercato e non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
41. 02. Saglia, Lazzari.

ART. 42.

      Al comma 1, lettera c), dopo le parole: al 70 per cento annuo aggiungere le seguenti: Entro il 30 giugno di ciascun anno, il Ministro dello sviluppo economico con proprio provvedimento determina il piano previsionale dei fabbisogni finanziari del fondo.
42. 1. Bernardo.

      Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
      1-bis. Le funzioni attribuite alla società Buonitalia Spa dalla normativa vigente sono trasferite all'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane. Le risorse di cui all'articolo 10, comma 10, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono conseguentemente trasferite al Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese, di cui all'articolo 14, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni.
      1-ter. I dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso Buonitalia S.p.a. alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere trasferiti, sulla base di una valutazione selettiva dei titoli, all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, denominata «ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane», e mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio percepito, limitatamente alle voci fisse e continuative, fino al momento della effettiva contrattualizzazione da parte dell'Agenzia. A tal fine l'Agenzia è autorizzata ad utilizzare anche le risorse del fondo di cui all'articolo 10 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, che residuano a seguito delle operazioni liquidatone. Le predette somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'Economica e delle Finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, al Fondo di cui all'articolo 14, comma 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011 n. 111.
42. 2. Paolo Russo, Beccalossi, Delfino, Di Giuseppe, Oliverio.

      All'articolo 42 sono apportate le seguenti modifiche:

          a) sostituire il comma 2 con il seguente:
      «2. Le risorse iscritte nel capitolo 2501 dei Ministero dello sviluppo economico per contributi in favore di istituti, enti, associazioni, consorzi per l internazionalizzazione e di Camere di Commercio italiane all'estero di cui alla legge luglio 1970, n. 518, per lo svolgimento di specifiche attività promozionali, di rilievo nazionale, per l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese, sono revocate per essere riassegnate con apposito decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico air ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese per la promozione di progetti volti a favorire la penetrazione commerciale all'estero delle piccole e medie imprese italiane, anche attraverso il coinvolgimento di altri soggetti pubblici e privati. La relazione sulla realizzazione delle attività effettuate in ciascun anno viene trasmessa alle competenti Commissioni Parlamentari entro il 31 marzo dell'anno successivo»;

          b) al comma 5 sostituire il secondo periodo con il seguente:

              «È altresì ammessa la partecipazione di enti privati, di banche e di imprese di grandi dimensioni, purché non controllate o partecipate a livello pubblico»;

          c) sopprimere i commi 6 e 7.

      Conseguentemente all'articolo 41 sostituire il comma 3 con i seguenti:
      «3. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese svolge le funzioni e le competenze affidate all'ENIT – Agenzia nazionale per il turismo che viene contestualmente soppressa. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro con delega al turismo ed il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è individuato il limite di contingente massimo di personale di ruolo dell'ENIT da trasferire all'ICE. Con tale decreto sono altresì trasferite all'ICE le risorse finanziarie e strumentali dell'ENIT, ivi comprese le sedi all'estero che ancora non siano state assorbite dal Ministero degli affari esteri.
      3-bis. Dall'attuazione del comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
42. 3. Borghesi, Cimadoro, Messina, Barbato.

      Al comma 2:

          dopo le parole: è effettuato aggiungere le seguenti: entro il 31 gennaio di ogni anno;

          l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: Una relazione sulle attività promozionali finanziate in ciascun anno e sul loro stato di realizzazione, viene trasmessa, entro il 31 marzo dell'anno successivo, alle competenti Commissioni parlamentari.

      Al comma 4, dopo le parole: sono ricomprese aggiungere le seguenti: le attività e le azioni promozionali sui mercati esteri, nonché i servizi e le attività di consulenza.
42. 4. Gelmini.

      Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: e agroalimentari con le seguenti: agricole e agroalimentari.
*42. 6. Romani.

      Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: e agroalimentari con le seguenti: agricole e agroalimentari.
*42. 7. Zucchi, Oliverio, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

      Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: e agroalimentari con le seguenti: agricole e agroalimentari.
*42. 9. Delfino, Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

      Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: e agroalimentari con le seguenti: agricole e agroalimentari.
*42. 10. Santori.

      Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: del settore commerciale con le seguenti: del settore agricolo e del settore commerciale.
**42. 5. Romani.

      Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: del settore commerciale con le seguenti: del settore agricolo e del settore commerciale.
**42. 8. Delfino, Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

      Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: del settore commerciale con le seguenti: del settore agricolo e del settore commerciale.
**42. 11. Santori.

      Dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

Art. 42-bis.
(Succursali e prestazione di servizi senza stabilimento all'estero).

      1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001 n. 144 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
      «2-bis. Poste può stabilire succursali negli altri Stati comunitari ed extracomunitari nonché esercitare le attività di bancoposta ammesse al mutuo riconoscimento in uno Stato comunitario senza stabilirvi succursali ed operare in uno Stato extracomunitario senza stabilirvi succursali»;

          b) al comma 3 dopo le parole: gli articoli 5, 12, aggiungere le seguenti: 15, commi 1, 2 e 5, 16, commi 1, 2 e 5;

          c) al comma 4 eliminare le parole: limitatamente ai mercati regolamentati italiani e aggiungere dopo la parola: 25, la seguente: 29,.
42. 01. Bernardo.

      Dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

Art. 42-bis.
(Succursali e prestazione di servizi senza stabilimento all'estero e offerta fuori sede).

      1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001 n. 144 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. Poste può stabilire succursali negli altri Stati comunitari ed extracomunitari nonché esercitare le attività di bancoposta ammesse al mutuo riconoscimento in uno Stato comunitario senza stabilirvi succursali ed operare in uno Stato extracomunitario senza stabilirvi succursali»;

          b) al comma 3 dopo le parole: gli articoli 5, 12, aggiungere le seguenti: 15, commi 1, 2 e 5, 16, commi 1, 2 e 5;

          c) al comma 4 eliminare le parole: limitatamente ai mercati regolamentati italiani e aggiungere dopo la parola: 25, la seguente: 29,;

          d) dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
      «10. Poste, nell'esercizio dell'attività di bancoposta, può svolgere attività di promozione e collocamento di prodotti e servizi bancari e finanziari fuori sede.
42. 02. Bernardo.

ART. 43.

      Al comma 1, premettere il seguente:
      01. Dopo il comma 48, dell'articolo 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è aggiunto il seguente: «48-bis. Al fine di consentire ai consumatori finali di ricevere un'adeguata informazione sul processo di lavorazione dei prodotti, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 6, comma 1, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, è istituito un sistema di etichettatura obbligatoria dei prodotti finiti e intermedi che evidenzi il luogo di origine di ciascuna fase di lavorazione e assicuri la tracciabilità dei prodotti stessi. È vietato il commercio sul territorio nazionale di qualsiasi prodotto che non riporti, in forme chiaramente leggibili e ben visibili, le indicazioni di cui al precedente periodo. Chiunque immette direttamente al consumo un prodotto che debba essere etichettato, senza che esso sia munito delle indicazioni di origine e di composizione è punito con la sanzione da 10.000 euro a 50.000 euro».
43. 1.    Fugatti, Fava, Forcolin, Torazzi, Comaroli, Montagnoli.

      Al comma 1, capoverso 49-quater, premettere le parole: Le Regioni o.
43. 2.    Torazzi, Comaroli, Montagnoli, Forcolin, Fugatti, Fava.

      Al comma 1, sostituire le parole: Camere di commercio industria artigianato ed agricoltura territorialmente competenti con le seguenti: I Comuni.
43. 4.    Borghesi, Cimadoro, Messina, Barbato.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1-bis. All'articolo 4, comma 49-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per i prodotti alimentari per effettiva origine si intende il luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola utilizzata nella produzione e nella preparazione dei prodotti e il luogo in cui è avvenuta la trasformazione sostanziale».
*43. 3.    Brandolini, Oliverio, Zucchi, Agostini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1-bis. All'articolo 4, comma 49-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per i prodotti alimentari per effettiva origine si intende il luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola utilizzata nella produzione e nella preparazione dei prodotti e il luogo in cui è avvenuta la trasformazione sostanziale».
*43. 5.    Paolo Russo.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1-bis. All'articolo 4, comma 49-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per i prodotti alimentari per effettiva origine si intende il luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola utilizzata nella produzione e nella preparazione dei prodotti e il luogo in cui è avvenuta la trasformazione sostanziale».
*43. 6.    Delfino, Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

      Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
      1-bis. All'articolo 1, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, dopo le parole «la promozione del sistema italiano delle imprese all'estero» aggiungere le seguenti: «e la tutela del made in Italy.
43. 7.    Anna Teresa Formisano, Galletti, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

      Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
      1-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono emanati i decreti di cui al comma 3 dell'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4.
43. 8.    Montagnoli, Fogliato, Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Torazzi.

      Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
      1-bis. In attesa dell'entrata in vigore delle disposizioni dell'Unione europea in materia di etichettatura dei prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri, i decreti previsti dall'articolo 2 della legge 8 aprile 2010, n. 55, sono adottati entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
43. 9.    Montagnoli, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Fava.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Articolo 43-bis.
(Misure per il rilancio del settore legno arredo).

      1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:

          «g-bis) le spese sostenute da famiglie di nuova costituzione, per l'acquisto dei mobili destinati all'arredo della unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Tali spese sono riconosciute nella misura massima di lire 2500 Euro, purché relative ad acquisti effettuati nei dodici mesi precedenti o successivi al matrimonio. La detrazione spetta una sola volta ed è ripartita in quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi, a partire dall'anno successivo a quello di esecuzione».

      2. All'onere di cui al comma 1, valutato 10,3 milioni di euro neI 2013, 21 milioni di euro nel 2014, 31 milioni di euro neI 2015 e 41 milioni di euro nel 2016, fino a 103,4 milioni di euro nel 2022, che aumentano a 18 milioni di euro nel 2014, 30 milioni di euro nel 2015, 40 milioni di euro nel 2016, fino a 120 milioni di euro nel 2022, ai fui della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C) allegata alla legge 12 novembre 2012, n. 183.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
43. 03.    Lupi, Bernardo, Saglia, Lazzari, Garagnani.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Articolo 43-bis.
(Misure per il rilancio del settore legno arredo).

      1. Al fine di rilanciare il settore del legno arredo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2013 sono detraibili, sono detraibili, secondo le modalità previste dal comma i dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute da famiglie di nuova costituzione, per [’acquisto dei mobili destinati all'arredo della unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Tali spese sono riconosciute nella misura massima di lire 2500 Euro, a condizione che il matrimonio sia stato celebrato nel 2012 o nel 2013. La detrazione è ripartita in quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi, a partire dall'anno successivo a quello di esecuzione.
      2. All'onere di cui al comma 1, valutato 10,3 milioni di euro nel 2013 e 21 milioni di euro a decorrere dal 2014, che aumentano a 18 milioni di euro nel 2014 e a 30 milioni di euro a decorrere dal 2015, ai fui della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C) allegata alla legge 12 novembre 2012, n. 183.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
43. 04.    Lupi, Bernardo, Saglia, Lazzari.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Diritto annuale Camere di Commercio).

      1. All'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
      «4-bis. È data facoltà alle camere di commercio di diminuire la misura del diritto annuale, fino ad arrivare all'esenzione, anche distinguendo per classi di fatturato, per gli imprenditori agricoli, i coltivatori diretti, nonché per le società semplici agricole iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese».
43. 05.    Brugger, Zeller.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Poteri sanzionatori in materia di proprietà intellettuale).

      1. Fatta salva la competenza generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero per i beni e le attività culturali, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni esercita:

          a) i poteri di vigilanza previsti dall'articolo 182-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, sulle attività rientranti nell'ambito di propria competenza;

          b) i poteri previsti dagli articoli 14, 15, 16 e 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, in capo all'autorità amministrativa avente funzione di vigilanza;

      2. Alla predetta Autorità è affidata la risoluzione delle controversie avente ad oggetto l'applicazione sulle reti telematiche della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni In caso di violazione degli ordini impartiti all'Autorità ai applicano le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 31, delle legge 31 luglio 1997, n. 249, nonché quelle previste dall'articolo 1-ter, comma 8, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
*43. 07.    Fava, Pini, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Forcolin, Fugatti.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Poteri sanzionatori in materia di proprietà intellettuale).

      1. Fatta salva la competenza generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero per i beni e le attività culturali, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni esercita:

          a) i poteri di vigilanza previsti dall'articolo 182-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, sulle attività rientranti nell'ambito di propria competenza;

          b) i poteri previsti dagli articoli 14, 15, 16 e 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, in capo all'autorità amministrativa avente funzione di vigilanza;

      2. Alla predetta Autorità è affidata la risoluzione delle controversie avente ad oggetto l'applicazione sulle reti telematiche della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni. In caso di violazione degli ordini impartiti dall'Autorità si applicano le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, nonché quelle previste dall'articolo 1-ter, comma 8, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
*43. 09.    Romani.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.

      1. Le disposizioni di cui all'articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, si applicano a partire dal 1o gennaio 2013.
43. 08.    Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Fugatti.

ART. 44.

      Sopprimerlo.
44. 1. Garagnani.

      Sostituirlo con il seguente:

Art. 44.
(Società a responsabilità limitata semplificata).

      1. La Società a responsabilità semplificata può essere costituita con contratto o con atto unilaterale.
      2. L'atto costitutivo deve essere redatto per iscritto e deve indicare gli elementi di cui al secondo comma dell'articolo 2463 del codice civile, con l'eccezione dei requisiti previsti dai numeri 4) e 5). Si applicano alle società a responsabilità limitata le disposizioni degli articoli 2329, numero 3), 2331, 2332, escluso il primo comma, numero 1), e 2341 del codice civile in quanto compatibili.
      3. Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo, ovvero gli amministratori se questo è redatto con scrittura privata, devono depositano entro venti giorni presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 2329, numero 3).
      4. Nel caso in cui l'atto costitutivo sia redatto con scrittura privata, l'ufficiale del registro deve accertare la sussistenza delle condizioni e procedere all'iscrizione entro il termine perentorio di venti giorni. Si applica l'articolo 2189. Decorso inutilmente il termine indicato per l'iscrizione, il giudice del registro, su richiesta degli amministratori o, se questi non vi provvedono, dei soci e verificata la sussistenza delle condizioni, ordina l'iscrizione con decreto.
      5. Le modificazioni dell'atto costitutivo sono deliberate dall'assemblea dei soci a norma dell'articolo 2479-bis del codice civile. Il verbale è depositato entro venti giorni presso l'ufficio del registro delle imprese a cura degli amministratori, che sono tenuti anche ad allegare i documenti comprovanti il rispetto delle condizioni stabilite dalla legge. L'ufficio del registro delle imprese, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive la delibera nel registro. Se il verbale è redatto dal notaio si applica l'articolo 2436.
      6. La denominazione di società a responsabilità limitata semplificata, la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico.
      7. Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla società a responsabilità limitata semplificata le disposizioni del libro V, titolo V, capo VII in quanto compatibili.
      8. L'articolo 3 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 è abrogato.
* 44. 2. Lulli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

      Sostituirlo con il seguente:

Art. 44.
(Società a responsabilità limitata semplificata).

      1. La Società a responsabilità semplificata può essere costituita con contratto o con atto unilaterale.
      2. L'atto costitutivo deve essere redatto per iscritto e deve indicare gli elementi di cui al secondo comma dell'articolo 2463 del codice civile, con l'eccezione dei requisiti previsti dai numeri 4) e 5). Si applicano alle società a responsabilità limitata le disposizioni degli articoli 2329, numero 3), 2331, 2332, escluso il primo comma, numero 1), e 2341 del codice civile in quanto compatibili.
      3. Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo, ovvero gli amministratori se questo è redatto con scrittura privata, devono depositano entro venti giorni presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 2329, numero 3).
      4. Nel caso in cui l'atto costitutivo sia redatto con scrittura privata, l'ufficiale del registro deve accertare la sussistenza delle condizioni e procedere all'iscrizione entro il termine perentorio di venti giorni. Si applica l'articolo 2189. Decorso inutilmente il termine indicato per l'iscrizione, il giudice del registro, su richiesta degli amministratori o, se questi non vi provvedono, dei soci e verificata la sussistenza delle condizioni, ordina l'iscrizione con decreto.
      5. Le modificazioni dell'atto costitutivo sono deliberate dall'assemblea dei soci a norma dell'articolo 2479-bis del codice civile. Il verbale è depositato entro venti giorni presso l'ufficio del registro delle imprese a cura degli amministratori, che sono tenuti anche ad allegare i documenti comprovanti il rispetto delle condizioni stabilite dalla legge. L'ufficio del registro delle imprese, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive la delibera nel registro. Se il verbale è redatto dal notaio si applica l'articolo 2436.
      6. La denominazione di società a responsabilità limitata semplificata, la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico.
      7. Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla società a responsabilità limitata semplificata le disposizioni del libro V, titolo V, capo VII in quanto compatibili.
      8. L'articolo 3 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 è abrogato.
* 44. 3. Romani.

      Sostituirlo con il seguente:

Art. 44.
(Società a responsabilità limitata a capitale ridotto).

      1. Dopo l'articolo 2463-bis del codice civile è aggiunto il seguente:
      Art. 2463-ter (Società a responsabilità limitata a capitale ridotto) – Fermo quanto previsto dall'articolo 2463-bis, la società a responsabilità limitata a capitale ridotto può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione. Il capitale sociale non può essere posseduto in misura maggiore al 20 per cento da soggetti diversi da persone fisiche.
      L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve indicare gli elementi di cui al secondo comma dell'articolo 2463-bis, ma per disposizione dello stesso atto costitutivo l'amministrazione della società può essere affidata a una o più persone fisiche anche diverse dai soci.
      La denominazione di società a responsabilità limitata a capitale ridotto, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della Società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico.
      Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla società a responsabilità limitata a capitale ridotto le disposizioni del libro V, titolo V, capo VII in quanto compatibili.
44. 4. Rosato.

      Al comma 1, premettere le parole: 1. Dopo l'articolo 2463-bis del codice civile è aggiunto il seguente: 463-ter – (Società a responsabilità limitata a capitale ridotto).

      Conseguentemente, ai commi 1 e 2 sopprimere, ove ricorrano le parole: del codice civile.
44. 5. Contento.

      Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
      5. L'articolo 768-quater del codice civile è sostituito dal seguente:
      «768-quater. (Partecipazione e liquidazione). – Al contratto possono partecipare anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell'imprenditore o del titolare delle partecipazioni societarie.
      Al fine di consentirne la partecipazione al contratto, il disponente, a pena di inefficacia del contratto medesimo, deve notificare a tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel suo patrimonio, e che non siano assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni sociali, l'intenzione di stipulare il patto, con preavviso di almeno 8 giorni mediante avviso inoltrato con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.
      Gli assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni societarie devono liquidare gli altri legittimari che partecipano al contratto, ove questi non vi rinunzino in tutto o in parte, con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote previste dagli articoli 536 e seguenti, calcolato sulla massa rappresentata dall'azienda o dalle partecipazioni societarie. I contraenti possono convenire che la liquidazione, in tutto o in parte, avvenga in natura.
      Alla liquidazione dei non assegnatari può provvedere direttamente l'imprenditore o il titolare delle partecipazioni societarie, in denaro o con beni in natura, anche mediante imputazione di pregresse donazioni disposte a loro favore, previa rivalutazione del valore delle stesse alla data del patto. In tal caso, il valore della quota ad essi spettante a norma degli articoli 536 e seguenti è calcolato su una massa comprensiva sia dell'azienda o delle partecipazioni societarie, sia di quanto attribuito ai non assegnatari stessi a titolo di liquidazione eventualmente rivalutato alla data del contratto.
      Quanto ricevuto dall'assegnatario dell'azienda o delle partecipazioni sociali e dai non assegnatari a titolo di liquidazione della quota non è soggetto a collazione e riduzione.
      Le assegnazioni di somme o beni in natura effettuate con lo stesso contratto ai partecipanti non assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni, eccedenti il valore delle quote previste dagli articoli 536 e seguenti, sono imputate alle quote di legittima loro spettanti nella futura successione.
      Le assegnazioni di cui ai precedenti commi possono essere disposte anche con successivo contratto che sia espressamente dichiarato collegato al primo».

      6. L'articolo 768-quinquies del codice civile è sostituito dal seguente:
      «768-quinquies. – Vizi del consenso. – Il patto può essere impugnato dai partecipanti ai sensi degli articoli 1427 e seguenti.
      Il partecipante al patto, il quale provi che il valore dei beni ricevuti a liquidazione della propria quota di riserva è inferiore di oltre un quarto all'entità della quota stessa, ha diritto ad ottenere un supplemento di liquidazione.
      L'azione si prescrive nel termine di un anno.

      7. L'articolo 368-sexies è sostituito dal seguente:
      «768-sexies. – Rapporti con i terzi. – All'apertura della successione i legittimari sopravvenuti e gli altri legittimari che non abbiano partecipato al contratto possono chiedere ai beneficiari del contratto stesso unicamente il pagamento della somma prevista dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 768-quater, aumentata degli interessi legali».

      8. Gli articoli 768-septies e 768-octies sono soppressi».
44. 6. Cesario.

      Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
      4-bis. I costi dei servizi notarili richiesti per la costituzione delle società a responsabilità limitata i cui soci sono persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione, non possono superare l'importo di un euro.
44. 7. Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Fugatti.

      Dopo il comma 4, inserire il seguente:
      4-bis. Al fine di favorire l'accesso al credito dei giovani imprenditori, il Ministro dell'economia e delle finanze promuove un Accordo con ABI per fornire credito a condizioni agevolate ai giovani al di sotto dei 35 anni di età che intraprendono attività imprenditoriale attraverso la costituzione della s.r.l. a capitale ridotto.
44. 8. Fugatti, Fava, Torazzi, Montagnoli, Forcolin, Comaroli.

      Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
      4-bis. Al fine di favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo delle imprese giovanili, alle società a responsabilità limitata semplificata di cui all'articolo 2463-bis del codice civile, costituite a far data dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è applicata un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi al 20 per cento dell'imponibile, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi.
44. 9. Graziano.

      Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:
Art. 44-bis. (Modifiche alla disciplina in materia di patto di famiglia).
      1. L'articolo 768-quater del codice civile è sostituito dal seguente:
      «768-quater (Partecipazione e liquidazione). – Al contratto possono partecipare anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell'imprenditore o del titolare delle partecipazioni societarie.
      Al fine di consentirne la partecipazione al contratto, il disponente, a pena di inefficacia del contratto medesimo, deve notificare a tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel suo patrimonio, e che non siano assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni sociali, l'intenzione di stipulare il patto, con preavviso di almeno 8 giorni mediante avviso inoltrato con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.
      Gli assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni societarie devono liquidare gli altri legittimari che partecipano al contratto, ove questi non vi rinunzino in tutto o in parte, con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote previste dagli articoli 536 e seguenti, calcolato sulla massa rappresentata dall'azienda o dalle partecipazioni societarie. I contraenti possono con venire che la liquidazione, in tutto o in parte, avvenga in natura.
      Alla liquidazione dei non assegnatari può provvedere direttamente l'imprenditore o il titolare delle partecipazioni societarie, in denaro o con beni in natura, anche mediante imputazione alla suddetta liquidazione di pregresse donazioni disposte a loro favore, previa rivalutazione del valore delle stesse alla data del patto. In tal caso, il valore della quota ad essi spettante a norma degli articoli 536 e seguenti è calcolato su una massa comprensiva sia dell'azienda o delle partecipazioni societarie, sia di quanto attribuito ai non assegnatari stessi a titolo di liquidazione eventualmente rivalutato alla data del contratto.
      Quanto ricevuto dall'assegnatario dell'azienda o delle partecipazioni sociali e dai non assegnatari a titolo di liquidazione della quota non è soggetto a collazione e riduzione.
      Le assegnazioni di somme o beni in natura effettuate con lo stesso contratto ai partecipanti non assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni, eccedenti il valore delle quote previste dagli articoli 536 e seguenti, sono imputate alle quote di legittima loro spettanti nella futura successione.
      Le assegnazioni di cui ai precedenti commi possono essere disposte anche con successivo contratto che sia espressamente dichiarato collegato al primo».

      2. L'articolo 768-quinquies del codice civile è sostituito dal seguente:
      «768-quinquies. Vizi del consenso. – Il patto può essere impugnato dai partecipanti ai sensi degli articoli 1427 e seguenti.
      Il partecipante al patto, il quale provi che il valore dei beni ricevuti a liquidazione della propria quota di riserva è inferiore di oltre un quarto all'entità della quota stessa, ha diritto ad ottenere un supplemento di liquidazione.
      L'azione si prescrive nel termine di un anno».

      3. L'articolo 768-sexies è sostituito dal seguente:
      «768-sexies. Rapporti con i terzi. – All'apertura della successione i legittimari sopravvenuti e gli altri legittimari che non abbiano partecipato al contratto possono chiedere ai beneficiari del contratto stesso unicamente il pagamento della somma prevista dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 768-quater, aumentata degli interessi legali».
      4. Gli articoli 768-septies e 768-octies sono soppressi».
44. 01. Savino.

      Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Incentivi fiscali per i giovani che costituiscono una S.r.l. semplificata).

      1. Al fine di favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo delle imprese giovanili, alle società a responsabilità limitata semplificata di cui all'articolo 2463-bis del codice civile, costituite a far data dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche secondo le disposizioni di cui al comma 2. L'opzione è esercitata mediante comunicazione da inviare all'Agenzia delle entrate secondo le modalità definite dalla stessa Agenzia con successi va circolare da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; essa ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è esercitata, fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, per almeno un triennio.
      2. Nei confronti dei soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui al comma 1 e che nel corso del periodo d'imposta hanno superato il limite di 250.000 euro di fatturato, cessano di applicarsi le disposizioni della presente legge con effetto dal mese successivo a quello in cui il limite è superato.
      3. I soggetti di cui al comma 1 che hanno esercitato l'opzione sono esonerati dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili prescritti dagli articoli 14, 15, 16, 18 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. Sono, altresì, esonerati dagli obblighi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
      4. I soggetti che fruiscono dell'esonero devono annotare in un apposita dichiarazione d'incasso qualsiasi provento conseguito nell'esercizio dell'attività.
      5. Sui proventi di cui al comma 4, l'imposta sul valore aggiunto si applica sulla stessa base imponibile con la detrazione di cui all'articolo 19, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 forfettizzata in misura pari al cinquanta per cento dell'imposta relativa alle operazioni imponibili. Le singole imprese hanno la facoltà di optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari dandone comunicazione all'Agenzia delle entrate, secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442; l'opzione ha effetto fino a quando non è revocata ed è comunque vincolante per un triennio.
      6. Le fatture emesse e le fatture di acquisto devono essere numerate progressivamente per anno solare e conservate o norma dell'articolo 39, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Sono fatte salve le disposizioni previste dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, in materia di ricevuta fiscale, dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, in materia di documento di accompagnamento dei beni viaggianti, nonché dalla legge 26 gennaio 1983, n. 18, in materia di scontrino fiscale.
      7. In deroga alle disposizioni contenute nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il reddito imponibile dei soggetti di cui al comma 1 è determinato applicando all'ammontare dei proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali il coefficiente di redditività del 20 per cento e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali.
      8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono approvati il modello di dichiarazione d'incasso di cui al comma 4 e stabilite le relative modalità di compilazione.
44. 02. Graziano.

      Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Regime fiscale agevolato per la prima attività d'impresa di persone fisiche che costituiscono la società a responsabilità limitata a capitale ridotto).

      1. I soggetti di cui al comma 1 del precedente articolo 44 che avviano un'attività d'impresa, il cui modello societario è individuato dal medesimo articolo e che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 73 testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, possono avvalersi, per il periodo di imposta in cui l'attività d'impresa è iniziata e per i quattro periodi successivi, di un regime fiscale agevolato con il pagamento di un'imposta sostitutiva pari al 12,5 per cento del reddito prodotto.
      2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto a condizione che i soggetti di cui al comma 1 non abbiano esercitato nei precedenti tre anni un'attività d'impresa, anche in forma associata o familiare ed abbiano regolarmente adempiuto agli obblighi previdenziali, assicurativi e contributivi previsti dalla legislazione vigente in materia.
      3. Ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari, nonché del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la posizione dei contribuenti che si avvalgono del regime agevolato previsto dal comma 1 del presente articolo è valutata tenendo conto dell'ammontare che, ai sensi dello stesso comma 1, costituisce base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva.
      4. Ai fini del presente articolo, per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi. Nei confronti dei contribuenti che hanno fruito del regime agevolato di cui al presente articolo e per i quali risultano inesistenti le condizioni richieste per fruire dello stesso si applicano, in particolare, le sanzioni stabilite dall'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
      5. I soggetti dl cui al comma 1, sono esentati, altresì, dall'imposizione ai fini dell'imposta sulle attività produttive (IRAP) per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi successivi.
      6. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede mediante, corrispondente riduzione di quanto previsto, dall'articolo 9 della legge 15 giugno 1999, n. 157.
44. 03. Nastri.

      Dopo l'articolo 44 è inserito il seguente:

Art. 44-bis.
(Misure per il credito alle Società a responsabilità limitata a capitale ridotto).

      1. Al fine di facilitare l'accesso al credito alla società di cui all'articolo 44, entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dello sviluppo economico e l'Associazione bancaria italiana, definiscono apposita convenzione, aperta all'adesione delle banche e degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, le modalità ed i criteri di accesso a finanziamenti e altre forme di prestito bancario agevolato, nei confronti delle persone fisiche che intendono avviare un’ impresa il cui modello societario è individuato dal precedente articolo 44.
      2. Le agevolazioni di cui al comma 1 concernono tutti i tipi di contratti bancari e consistono nella riduzione del costo del servizio non inferiore ai due terzi del tasso euribor da applicare nei periodi di validità del certificato.
      3. Per le finalità del presente articolo, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'anno 2012, un apposito fondo di garanzia con una dotazione pari a 30 milioni di euro, alla copertura del relativo onere, pari a 50 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione di quanto previsto dall'articolo 9 della legge 15 giugno 1999, n. 157.
44. 04. Nastri.

      Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Modifiche alla disciplina in materia di riconoscimento giuridico dei quadri intermedi).

      1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge 13 maggio 1985, n. 190, è sostituito dal seguente:
      . La categoria dei quadri è costituita dai prestatori di lavoro subordinato che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, svolgono con carattere continuativo funzioni di elevata responsabilità e di rilevante importanza ai fini della programmazione, della gestione, dello sviluppo o del raggiungimento dei risultati dell'impresa».

      2. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della legge 13 maggio 1985, n. 190, è inserito il seguente:
      «2-bis. La contrattazione collettiva nazionale per la categoria dei quadri può essere integrata dalla contrattazione collettiva territoriale stipulata tra le organizzazioni datoriali e le organizzazioni sindacali della categoria maggiormente rappresentative a livello territoriale. La contrattazione territoriale può trattare istituti e materie diversi rispetto a quelli stabiliti dal livello nazionale».

      3. Le organizzazioni sindacali della categoria dei quadri maggiormente rappresentative a livello nazionale o settoriale possono costituire autonome rappresentanze sindacali aziendali che possono promuovere la stipulazione di contratti collettivi aziendali.
      4. Agli organismi, ai comitati e alle commissioni di gestione di enti pubblici nazionali, nei quali sono previste rappresentanze dei lavoratori, partecipano anche rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale o settoriale della categoria dei quadri.
      5. La contrattazione collettiva può prevedere, per la categoria dei quadri, la costituzione di appositi fondi bilaterali di pensione integrativa, di assistenza sanitaria integrativa e per la formazione continua.
44. 05. Scanderebech.

      Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Aumenti di capitale di società quotate).

      1. Al comma 1 dell'articolo 134 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n, 58 e successive modifiche ed integrazioni, le parole «è ridotto alla metà» sono sostituite dalle parole «è ridotto ad un terzo». Al comma 3, secondo periodo dell'articolo 2441 del codice civile, le parole «per almeno cinque riunioni» sono sostituite dalle parole «al massimo per cinque riunioni».
      2. All'articolo 2441 del codice civile:

          al comma 5, le parole «, approvata da tanti soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale, anche se la deliberazione è presa in assemblea di convocazione successiva alla prima» sono soppresse;

          il comma 8 è sostituito dal seguente «Con deliberazione dell'assemblea ordinaria può essere escluso il diritto di opzione limitatamente ad un quarto delle azioni di nuova emissione, se queste sono offerte in sottoscrizione ai dipendenti della società o di società che la controllano o che sono da essa controllate. L'esclusione dell'opzione in misura superiore al quarto è approvata con delibera dell'assemblea assunta con la maggioranza richiesta per le assemblee straordinarie».

      3. Al comma 2 dell'articolo 2443 codice civile, le parole «approvata con la maggioranza prevista dal quinto comma dell'articolo 2441» sono soppresse.
44. 06. Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi.

      Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Procedura semplificata di trasferimento di quote di Srl).

      1. Il comma 1-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, deve intendersi nel senso che l'atto di trasferimento delle partecipazioni di società a responsabilità limitata ivi disciplinato è in deroga al secondo comma dell'articolo 2470 del codice civile ed è sottoscritto con la firma digitale di all'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
44. 07. Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi.

ART. 45.

      Sostituirlo con il seguente:

Art. 45.
(Contratto di Rete).

      1. Il periodo dalle parole «Ai fini degli adempimenti» alle parole «deve indicare» del comma 4-ter dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito nella legge 9 aprile 2009, n. 33 è sostituito dal seguente:
      «Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater, il contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti, trasmesso ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso il modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico e deve indicare:»
      2. Al comma 4-quater dell'articolo 3 del decreto-legge n. 5 del 10 febbraio 2009, convertito in legge n. 33 del 9 aprile 2009 sono aggiunti infine i seguenti periodi.
      «Il contratto di rete è soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante. L'iscrizione avviene a cura dell'impresa indicata nell'atto costitutivo, presso la sezione dei registro delle imprese presso cui è iscritta la stessa impresa. L'ufficio del registro delle imprese provvede alla comunicazione, della avvenuta iscrizione della costituzione del contratto di rete, a tutti gli altri uffici del registro delle imprese presso cui sono iscritte le altre partecipanti, che provvederanno alle relative annotazioni d'ufficio. La stessa modalità è prevista per le modifiche apportate al contratto di rete e l'efficacia del contratto, per la prima iscrizione e per le modifiche successive inizia a decorrere da quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni. Le modifiche al contratto di rete, sono redatte e depositate per l'iscrizione, a cura dell'impresa indicata nell'atto modificativo, presso la sezione del registro delle imprese presso cui è iscritta la stessa impresa. L'ufficio del registro delle imprese provvede alla comunicazione della avvenuta iscrizione delle modifiche al contratto di rete, a tutti gli altri uffici del registro delle imprese presso cui sono iscritte le altre partecipanti, che provvederanno alle relative annotazioni d'ufficio della modifica».
      3. Al contratto di rete di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge IO febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, così come sostituito dall'articolo 42. comma 2-bis, dei decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano le disposizioni di cui alla legge 3 maggio 1982, n. 203.
      4. All'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, dopo il comma 4-quater sono aggiunti i seguenti:
      «4-quinquies. Se è prevista la costituzione del fondo comune, la rete è altresì soggetta ad iscrizione nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede; in tal caso, con l'iscrizione nel registro delle imprese, la rete può acquistare soggettività tributaria piena.
      4-sexies. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012, è istituito un credito di imposta riservato alle reti di imprese, costituite ai sensi dell'articolo 42 della legge 122/2010, per progetti di innovazione sviluppati in collaborazione con organismi tecnici, scientifici e di ricerca. Sull'ammontare delle spese ammissibili, per le attività di ricerca e sviluppo annuali, si applica un beneficio fiscale del 30% con un credito d'imposta massimo pari a 500 mila euro”.
* 45. 1. Gelmini, Romani.

      Sostituirlo con il seguente:

Art. 45.
(Contratto di Rete).

      1. Il periodo dalle parole «Ai fini degli adempimenti» alle parole «deve indicare» del comma 4-ter dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito nella legge 9 aprile 2009, n. 33 è sostituito dal seguente:
      «Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater, il contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti, trasmesso ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso il modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico e deve indicare:».
      2. Al comma 4-quater dell'articolo 3 del decreto-legge n. 5 del 10 febbraio 2009, convertito in legge n. 33 del 9 aprile 2009 sono aggiunti infine i seguenti periodi.
      «Il contratto di rete è soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante. L'iscrizione avviene a cura dell'impresa indicata nell'atto costitutivo, presso la sezione dei registro delle imprese presso cui è iscritta la stessa impresa. L'ufficio del registro delle imprese provvede alla comunicazione, della avvenuta iscrizione della costituzione del contratto di rete, a tutti gli altri uffici del registro delle imprese presso cui sono iscritte le altre partecipanti, che provvederanno alle relative annotazioni d'ufficio. La stessa modalità è prevista per le modifiche apportate al contratto di rete e l'efficacia del contratto, per la prima iscrizione e per le modifiche successive inizia a decorrere da quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni. Le modifiche al contratto di rete, sono redatte e depositate per l'iscrizione, a cura dell'impresa indicata nell'atto modificativo, presso la sezione del registro delle imprese presso cui è iscritta la stessa impresa. L'ufficio del registro delle imprese provvede alla comunicazione della avvenuta iscrizione delle modifiche al contratto di rete, a tutti gli altri uffici del registro delle imprese presso cui sono iscritte le altre partecipanti, che provvederanno alle relative annotazioni d'ufficio della modifica».
      3. Al contratto di rete di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, così come sostituito dall'articolo 42. comma 2-bis, dei decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano le disposizioni di cui alla legge 3 maggio 1982, n. 203.
      4. All'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, dopo il comma 4-quater sono aggiunti i seguenti:
      «4-quinquies. Se è prevista la costituzione del fondo comune, la rete è altresì soggetta ad iscrizione nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede; in tal caso, con l'iscrizione nel registro delle imprese, la rete può acquistare soggettività tributaria piena.
      4-sexies. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012, è istituito un credito di imposta riservato alle reti di imprese, costituite ai sensi dell'articolo 42 della legge 122/2010, per progetti di innovazione sviluppati in collaborazione con organismi tecnici, scientifici e di ricerca. Sull'ammontare delle spese ammissibili, per le attività di ricerca e sviluppo annuali, si applica un beneficio fiscale del 30 per cento con un credito d'imposta massimo pari a 500 mila euro».
* 45. 2. Marsilio.

      Sostituirlo con il seguente:

Art. 45.
(Contratto di Rete).

      1. Il periodo dalle parole «Ai fini degli adempimenti» alle parole «deve indicare» del comma 4-ter dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito nella legge 9 aprile 2009, n. 33 è sostituito dal seguente.
      «Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater, il contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti, trasmesso ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso il modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico e deve indicare:».
      2. Al comma 4-quater dell'articolo 3 del decreto-legge n. 5 del 10 febbraio 2009, convertito in legge n. 33 del 9 aprile 2009 sono aggiunti infine i seguenti periodi.
      «Il contratto di rete è soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante. L'iscrizione avviene a cura dell'impresa indicata nell'atto costitutivo, presso la sezione dei registro delle imprese presso cui è iscritta la stessa impresa. L'ufficio del registro delle imprese provvede alla comunicazione, della avvenuta iscrizione della costituzione del contratto di rete, a tutti gli altri uffici del registro delle imprese presso cui sono iscritte le altre partecipanti, che provvederanno alle relative annotazioni d'ufficio. La stessa modalità è prevista per le modifiche apportate al contratto di rete e l'efficacia del contratto, per la prima iscrizione e per le modifiche successive inizia a decorrere da quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni. Le modifiche al contratto di rete, sono redatte e depositate per l'iscrizione, a cura dell'impresa indicata nell'atto modificativo, presso la sezione del registro delle imprese presso cui è iscritta la stessa impresa. L'ufficio del registro delle imprese provvede alla comunicazione della avvenuta iscrizione delle modifiche al contratto di rete, a tutti gli altri uffici del registro delle imprese presso cui sono iscritte le altre partecipanti, che provvederanno alle relative annotazioni d'ufficio della modifica».

      3. Al contratto di rete di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, così come sostituito dall'articolo 42. comma 2-bis, dei decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano le disposizioni di cui alla legge 3 maggio 1982, n. 203.
      4. All'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, dopo il comma 4-quater sono aggiunti i seguenti:
      «4-quinquies. Se è prevista la costituzione del fondo comune, la rete è altresì soggetta ad iscrizione nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede; in tal caso, con l'iscrizione nel registro delle imprese, la rete può acquistare soggettività tributaria piena.
      4-sexies. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012, è istituito un credito di imposta riservato alle reti di imprese, costituite ai sensi dell'articolo 42 della legge 122/2010, per progetti di innovazione sviluppati in collaborazione con organismi tecnici, scientifici e di ricerca. Sull'ammontare delle spese ammissibili, per le attività di ricerca e sviluppo annuali, si applica un beneficio fiscale del 30 per cento con un credito d'imposta massimo pari a 500 mila euro».
* 45. 3. Fava, Comaroli, Torazzi, Montagnoli, Fugatti, Forcolin.

      Sostituirlo con il seguente:

Art. 45.
(Contratto di Rete).

      1. Il periodo dalle parole «Ai fini degli adempimenti» alle parole «deve indicare» del comma 4-ter dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito nella legge 9 aprile 2009, n. 33 è sostituito dal seguente:
      «Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui ai comma 4-quater, il contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti, trasmesso ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso il modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico e deve indicare:».

      2. Al comma 4-quater dell'articolo 3 del decreto-legge n. 5 del 10 febbraio 2009, convertito in legge n. 33 del 9 aprile 2009 sono aggiunti infine i seguenti periodi:
      «Il contratto di rete è soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante. L'iscrizione avviene a cura dell'impresa indicata nell'atto costitutivo, presso la sezione del registro delle imprese presso cui è iscritta la stessa impresa. L'ufficio del registro delle imprese provvede alla comunicazione, della avvenuta iscrizione della costituzione del contratto di rete, a tutti gli altri uffici del registro delle imprese presso cui sono iscritte le altre partecipanti, che provvederanno alle relative annotazioni d'ufficio. La stessa modalità è prevista per le modifiche apportate al contratto di rete e l'efficacia del contratto, per la prima iscrizione e per le modifiche successive inizia a decorrere da quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni. Le modifiche al contratto di rete, sono redatte e depositate per l'iscrizione, a cura dell'impresa indicata nell'atto modificativo, presso la sezione del registro delle imprese presso cui è iscritta la stessa impresa. L'ufficio del registro delle imprese provvede alla comunicazione della avvenuta iscrizione delle modifiche al contratto di rete, a tutti gli altri uffici del registro delle imprese presso cui sono iscritte le altre partecipanti, che provvederanno alle relative annotazioni d'ufficio della modifica».
      3. Al contratto di rete di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, così come sostituito dall'articolo 42, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano le disposizioni di cui alla legge 3 maggio 1982, n. 203.
      4. All'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, dopo il comma 4-quater sono aggiunti i seguenti commi:
      «4-quinquies. Se è prevista la costituzione del fondo comune, la rete è altresì soggetta ad iscrizione nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede; in tal caso, con l'iscrizione nel registro delle imprese, la rete può acquista soggettività tributaria piena.
      4-sexies. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012, è istituito un credito di imposta riservato alle reti di imprese, costituite ai sensi dell'articolo 42 della legge 122/2010, per progetti di innovazione sviluppati in collaborazione con organismi tecnici, scientifici e di ricerca. Sull'ammontare delle spese ammissibili, per le attività di ricerca e sviluppo annuali, si applica un beneficio fiscale del 30% con un credito d'imposta massimo pari a 500 mila euro».
* 45. 5. Abrignani.

      Sostituirlo con il seguente:

Art. 45.
(Contratto di Rete).

      1. Il periodo dalle parole «Ai fini degli adempimenti» alle parole «deve indicare» del comma 4-ter dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n 5, convertito nella legge 9 aprile 2009, n. 33 è sostituito dal seguente:
      «Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater, il contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti, trasmesso ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso il modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze c con il Ministro dello sviluppo economico e deve indicare:».

      2. Al comma 4-quater dell'articolo 3 del decreto-legge n. 5 del IO febbraio 2009, convertito in legge n. 33 del 9 aprile 2009 sono aggiunti infine i seguenti periodi:
      «Il contratto di rete è soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante. L'iscrizione avviene a cura dell'impresa indicata nell'atto costitutivo, presso la sezione del registro delle imprese presso cui è iscritta la stessa impresa. L'ufficio del registro delle imprese provvede alla comunicazione, della avvenuta iscrizione della costituzione del contratto di rete, a tutti gli altri uffici del registro delle imprese presso cui sono iscritte le altre partecipanti, che provvederanno alle relative annotazioni d'ufficio. La stessa modalità è prevista per le modifiche apportate al contratto di rete e l'efficacia del contratto, per la prima iscrizione e per le modifiche successive inizia a decorrere da quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni. Le modifiche al contratto di rete, sono redatte e depositate per l'iscrizione, a cura dell'impresa indicata nell'atto modificativo, presso la sezione del registro delle imprese presso cui è iscritta la stessa impresa. L'ufficio del registro delle imprese provvede alla comunicazione della avvenuta iscrizione delle modifiche al contratto di rete, a tutti gli altri uffici del registro delle imprese presso cui sono iscritte le altre partecipanti, che provvederanno alle relative annotazioni d'ufficio della modifica».
      3. Al contratto di rete di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, così come sostituito dall'articolo 42, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010. n. 122, non si applicano le disposizioni di cui alla legge 3 maggio 1982, n. 203.
      4. All'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, dopo il comma 4-quater sono aggiunti i seguenti commi:
      «4-quinquies. Se è prevista la costituzione del fondo comune, la rete è altresì soggetta ad iscrizione nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede; in tal caso, con l'iscrizione nel registro delle imprese, la rete può acquistare soggettività tributaria piena.
      4-sexies. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012, è istituito un credito di imposta riservato alle reti di imprese, costituite ai sensi dell'articolo 42 della legge 122/2010, per progetti di innovazione sviluppati in collaborazione con organismi tecnici, scientifici e di ricerca. Sull'ammontare delle spese ammissibili, per le attività di ricerca e sviluppo annuali, si applica un beneficio fiscale del 30 per cento con un credito d'imposta massimo pari a 500 mila euro.
* 45. 6. Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri, Poli, Delfino.

      Sostituirlo con il seguente:

Art. 45.
(Contratto di Rete).

      1. Il periodo dalle parole «Ai fini degli adempimenti» alle parole «deve indicare» del comma 4-ter dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito nella legge 9 aprile 2009, n. 33 è sostituito dal seguente:
      «Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater, il contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti, trasmesso ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso il modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico e deve indicare:»

      2. Al comma 4-quater dell'articolo 3 del decreto-legge n. 5 del 10 febbraio 2009, convertito in legge n. 33 del 9 aprile 2009 sono aggiunti infine i seguenti periodi:
      «Il contratto di rete è soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante. L'iscrizione avviene a cura dell'impresa indicata nell'atto costitutivo, presso la sezione del registro delle imprese presso cui è iscritta la stessa impresa. L'ufficio del registro delle imprese provvede alla comunicazione, della avvenuta iscrizione della costituzione del contratto di rete, a tutti gli altri uffici del registro delle imprese presso cui sono iscritte le altre partecipanti, che provvederanno alle relative annotazioni d'ufficio. La stessa modalità è prevista per le modifiche apportate al contratto di rete e l'efficacia del contratto, per la prima iscrizione e per le modifiche successive inizia a decorrere da quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni. Le modifiche al contratto di rete, sono redatte e depositate per l'iscrizione, a cura dell'impresa indicata nell'atto modificativo, presso la sezione del registro delle imprese presso cui è iscritta la stessa impresa. L'ufficio del registro delle imprese provvede alla comunicazione della avvenuta iscrizione delle modifiche al contratto di rete, a tutti gli altri uffici del registro delle imprese presso cui sono iscritte le altre partecipanti, che provvederanno alle relative annotazioni d'ufficio della modifica».
      3. Al contratto di rete di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, così come sostituito dall'articolo 42, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applicano le disposizioni di cui alla legge 3 maggio 1982, n. 203.
      4. All'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, dopo il comma 4-quater è aggiunto il seguente comma:
      «4-quinquies. Se è prevista la costituzione del fondo comune, la rete è altresì soggetta ad iscrizione nella sezione ordinaria del Registro delle imprese, nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede; in tal caso, con l'iscrizione nel registro delle imprese, la rete può acquistare soggettività tributaria piena.
* 45. 4. Froner, Baretta.

      Dopo il comma 2 inserire il seguente:
      2-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla 9 aprile 2009, n. 33, dopo il comma 4-quater è inserito il seguente:
      «4-quater. «Le reti di imprese possono ottenere il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361. A tal fine, fermi gli ulteriori requisiti richiesti dal comma 4-ter, il contratto deve prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale adeguato alla realizzazione degli obiettivi strategici indicati nel contratto e la nomina di un organo comune incaricato di rappresentare la rete. Deve altresì soddisfare i requisiti previsti dal codice civile per l'atto costitutivo e lo statuto della persona giuridica.».
* 45. 10. Lulli, Causi, Froner, Vico.

      Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
      «3-bis. Le nuove adesioni o i recessi anticipati non importano modificazione del contratto a condizione che essi siano oggetto di comunicazione da parte delle imprese interessate secondo le modalità previste dal presente comma, corredata da formale atto di accoglimento della richiesta da parte del soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune della rete ovvero, in sua assenza, di tutte le imprese partecipanti, secondo i criteri previsti dal contratto.».
45. 11. Causi, Froner, Lulli.

      Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
      3-bis. All'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
      «3-bis. Le imprese agricole appartenenti allo stesso gruppo di cui al comma 1, ovvero riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado o collegate con contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009 n.5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n.33, possono procedere congiuntamente all'assunzione di lavoratori dipendenti per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le relative aziende. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definite le modalità con le quali si procede alle assunzioni congiunte di cui al presente comma. I datori di lavoro rispondono in solido delle obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge che scaturiscono dal rapporto di lavoro instaurato con le modalità disciplinate dal presente comma.
* 45. 12. Romani.

      Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
      3-bis. All'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
      «3-bis. Le imprese agricole appartenenti allo stesso gruppo di cui al comma 1, ovvero riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado o collegate con contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009 n.5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, possono procedere congiuntamente all'assunzione di lavoratori dipendenti per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le relative aziende. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definite le modalità con le quali si procede alle assunzioni congiunte di cui al presente comma. I datori di lavoro rispondono in solido delle obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge che scaturiscono dal rapporto di lavoro instaurato con le modalità disciplinate dal presente comma.
* 45. 13. Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

      Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
      3-bis. All'articolo 31 del decreto legislativo IO settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
      «3-bis. Le imprese agricole appartenenti allo stesso gruppo di cui al comma 1, ovvero riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado o collegate con contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009 n.5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n.33, possono procedere congiuntamente all'assunzione di lavoratori dipendenti per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le relative aziende. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definite le modalità con le quali si procede alle assunzioni congiunte di cui al presente comma. I datori di lavoro rispondono in solido delle obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge che scaturiscono dal rapporto di lavoro instaurato con le modalità disciplinate dal presente comma.»
* 45. 14. Delfino, Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

      Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
      3-bis. All'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
      «3-bis. Le imprese agricole appartenenti allo stesso gruppo di cui al comma 1, ovvero riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado o collegate con contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009 n.5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n.33, possono procedere congiuntamente all'assunzione di lavoratori dipendenti per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le relative aziende. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definite le modalità con le quali si procede alle assunzioni congiunte di cui al presente comma. I datori di lavoro rispondono in solido delle obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge che scaturiscono dal rapporto di lavoro instaurato con le modalità disciplinate dal presente comma.
* 45. 15. Santori.

      Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 45-bis.
(Misure per migliorare il posizionamento delle imprese italiane nelle catene globali del valore).

      1. Al fine di migliorare la capacità di commercializzazione sui mercati esteri, attraverso adeguati investimenti definiti all'interno del programma di rete, le reti di imprese di cui all'articolo 5 del decreto legge 10 febbraio 2009 n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, possono:

          a) emettere le obbligazioni e i titoli di debito di cui all'articolo 1;

          b) usufruire degli strumenti di finanziamento di cui all'articolo 32;

          c) essere beneficiarie delle misure di sostegno all'internazionalizzazione di cui all'articolo 42.

      2. Le facoltà di cui al comma 1 sono condizionate all'acquisizione della personalità giuridica da parte della rete di imprese, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
45. 05. Causi, Lulli, Vico, Froner.

      Dopo l'articolo 45, inserire il seguente:

Art. 45-bis.
(vendita di prodotti fuori sede).

      1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001. n. 144, dopo il comma 9, aggiungere il seguente: 10. Poste, nell'esercizio dell'attività di bancoposta, può svolgere attività di promozione e collocamento di prodotti e servizi bancari e finanziari fuori sede.»
45. 01. Bernardo.

      Dopo l'articolo 45, è inserito il seguente:

Art. 45-bis.
(Disposizioni in materia di Confidi).

      1. All'articolo 46 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1, dopo le parole: «da parte di banche alle imprese» sono aggiunte le parole: nonché i crediti vantati dai Confidi iscritti, ai sensi degli articoli 106 e 112 del Testo unico bancario, per effetto dell'escussione da parte della banca finanziatrice della garanzia prestata»; dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
      «5-bis. Il privilegio a favore dei crediti dei Confidi di cui al comma 1 si colloca immediatamente dopo gli altri privilegi speciali di cui al presente articolo, ed ha effetto solo a seguito dell'integrale soddisfacimento del credito vantato dalla banca per il finanziamento assistito dalla garanzia del Confidi stesso».
45. 02. Pagano.

      Dopo l'articolo 45, è inserito il seguente:

Art. 45-bis.
(Disposizioni in materia di Confidi).

      1. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo le parole «e successive modificazioni» sono aggiunte le seguenti: «nonché dei confidi disciplinati dall'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.».
45. 03. Pagano.

      Dopo l'articolo 45, è inserito il seguente:

Art. 45-bis.
(Disposizioni in materia di Confidi).

      I confidi possono imputare al fondo consortile, al capitale sociale o ad apposita riserva i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici esistenti alla data del 31 dicembre 2011. Le risorse sono attribuite unitariamente a) patrimonio, anche a fini di vigilanza, dei relativi confidi, senza vincoli di destinazione. Le eventuali azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie delle banche o dei confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo né sono computate nel capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. La relativa delibera, da assumere è di competenza dell'assemblea ordinaria.
45. 04. Pagano.

      Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

Art. 45-bis.
(Semplificazioni in materia di microimprese).

      1. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo le parole «Ai consumatori» sono inserite le seguenti; alle microimprese.
      2. All'articolo 18, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, dopo il comma 4, inserire il seguente comma:
      «4-bis. E data facoltà alle camere di commercio di diminuire la misura del diritto annuale, fino ad arrivare all'esenzione, anche distinguendo per classi di fatturato, per gli imprenditori agricoli, i coltivatori diretti, nonché per le società semplici agricole iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese».
45. 06. Brugger, Zeller.

      Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

Art. 45-bis.
(Partecipazione corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro).

      1. All'articolo 21, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: «all'articolo 37» sono sostituite con le seguenti: «agli articoli 37 e 73».
45. 07. Brugger, Zeller.

ART. 46.

      Al comma 1 premettere il seguente:

      1. Al decreto legislativo 2 agosto 2002, n.220, sono apportate le seguenti modifiche:

          a) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: «gli enti cooperativi» sono inserite le seguenti: «il cui volume di affari è superiore a euro 1 milione»;

          b) all'articolo 2, comma 2, la parola: «due» è sostituita dalla parola: «quattro»;

          c) all'articolo 6, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: «7-bis. Per le cooperative non soggette a revisione, il possesso dei requisiti mutualistici viene certificato mediante dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente».
46. 1. Marinello.

      Al comma 1 sostituire le parole: la sanzione amministrativa da euro 50.000 a euro 500.000, con le seguenti: una sanzione amministrativa in proporzione al volume d'affari e comunque non inferiore ad euro 100.000 e non superiore ad euro 1.000.000.
46. 3. Garagnani.

      Al comma 1, capoverso sostituire le parole: da euro 50.000 ad euro 500.000 con le seguenti: da euro 5.000 ad euro 50.000.
46. 2. Marchignoli.

      Dopo il comma 1, inserire il seguente:
      1-bis. All'articolo 13, comma 11, quarto periodo, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, dopo le parole: «le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione di quelle previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,».

      Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 46 dopo le parole: Adeguamento del sistema sanzionatorio delle cooperative aggiungere le seguenti: e IMU per le cooperative sociali;
*46. 7. Anna Teresa Formisano, Galletti, Cera, Pezzotta, Ruggeri, Delfino.

      Dopo il comma 1, inserire il seguente:
      1-bis. All'articolo 13, comma 11, quarto periodo, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, dopo le parole: «le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione di quelle previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,».

      Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 46 dopo le parole: Adeguamento del sistema sanzionatorio delle cooperative aggiungere le seguenti: e IMU per le cooperative sociali;
*46. 5. Pagano.

      Dopo il comma 1, inserire il seguente:
      1-bis. All'articolo 1, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo la lettera d), è inserita la seguente: «e) previsione di un percorso per l'acquisizione, attraverso procedure selettive pubbliche, delle risorse umane che abbiano svolto specifici progetti formativi a livello regionale o provinciale, mediante valorizzazione delle esperienze acquisite nei tirocini di reinserimento, finalizzati all'orientamento, alla formazione e al potenziamento delle competenze dei lavoratori già in cassa integrazione e mobilità, disoccupati, inoccupati o dei lavoratori socialmente utili, con particolare riferimento alle specifiche professionalità nel campo della collaborazione amministrativa, organizzativa e tecnica presso gli uffici giudiziari».
46. 4. Moffa.

      Dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:

Art.46-bis.

      1. All'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo il comma 21 è inserito il seguente: «21-bis. Per i periodi di fruizione dell'indennità Mini¬ASpi sono riconosciuti i contributi figurativi pari alle settimane di contribuzione nell'ultimo anno.»;

          b) al comma 22 1a cifra «10» è soppressa.
46. 01. Gatti, Madia, Miglioli, Gnecchi, Codurelli, Boccuzzi, Mattesini, Santagata, Schirru, Rampi.

      Dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

      1. All'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo il comma 20, sono inseriti i seguenti:
      «20-bis. A decorrere dall'anno 2015, l'indennità di cui al comma 20 è riconosciuta altresì ai collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a condizione che possano far valere almeno tre mensilità di contribuzione alla predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, negli ultimi dodici mesi.
      20-ter. Con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2015, una quota pari all'1 per cento delle aliquote di cui al comma 57, è corrisposta quale contributo a carico del datore di lavoro per il finanziamento del trattamento di cui al comma 20-bis.
      20-quater. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 20-bis e 20-ter si provvede, a decorrere dall'anno 2015, entro il limite di 800 milioni di euro annui, a valere su quota parte dei maggiori risparmi di spesa derivanti dalla disposizione di cui al comma 20-quinquies.
      20-quinquies. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo almeno pari a 50 milioni di euro per gli anni 2012, 2013 e 2014 e 300 milioni a decorrere dall'anno 2015 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 50 milioni di euro per gli anni 2012, 2013 e 2014 e 500 milioni a decorrere dall'anno 2015. Le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente di un ammontare aggiuntivo pari a 10 milioni di euro per gli anni 2012, 2013 e 2014 e 50 milioni a decorrere dall'anno 2015. Il Governo, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, del Piano industriale di cui all'articolo 01 decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e delle disposizioni di cui al presente comma, per ogni anno del triennio producano effettivi maggiori risparmi di spesa».

      Conseguentemente al comma 25, sostituire le parole: finanziamento delle indennità di cui ai commi da 1 a 24 con le seguenti: finanziamento delle indennità di cui ai commi da 1 a 20 e da 21 a 24.
46. 02. Miglioli, Madia, Gatti, Gnecchi, Codurelli, Boccuzzi, Mattesini, Santagata, Schirru, Rampi.

      Dopo l'articolo 46 è aggiunto il seguente:

Art. 46-bis.

      1. All'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, sostituire i commi 51 e 52 con il seguente:
      «51. Il comma 2 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

          2. A valere sulle risorse di cui al comma 1, integrate nella misura di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 con copertura del relativo onere mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nei casi di conclusione del rapporto di lavoro o di interruzione della prestazione, è riconosciuta una somma come sostegno al reddito liquidata in un'unica soluzione, pari al 35 per cento del minimale contributivo mensile di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per il numero di mensilità non coperte da contribuzione, in favore di seguenti soggetti: collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori a progetto di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335; associati in partecipazione di cui all'articolo 2549 del codice civile iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS di cui al citato articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni:

              a) operino in regime di monocommittenza; la condizione di monocommittenza deve essere riferita all'ultimo rapporto di lavoro, ossia quello per il quale si è verificata la conclusione del rapporto di lavoro;

              b) risultino accreditate nell'anno precedente almeno tre mensilità presso la Gestione separata dell'INPS di cui al citato articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.

          2-bis. Possono accedere al trattamento di cui al comma 2 i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni:

              a) risultino accreditate nell'anno precedente almeno tre mensilità presso la Gestione separata dell'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

              b) ai lavoratori iscritti alla gestione separata istituita presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, rientranti nei limiti previsti per il regime dei contribuenti minimi in attuazione dell'articolo 1, commi 96, 97, 98 e 99, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

          2-ter. La richiesta dell'indennità deve essere inoltrata nell'anno successivo al periodo. di inattività. I lavoratori di cui al comma 2-bis devono presentare la domanda successivamente alla dichiarazione IVA dei committenti e al saldo contributivo dell'anno precedente. Sono indennizzati i mesi di lavoro non coperti da contribuzione per un numero di mensilità pari a quelle accreditate nell'anno antecedente alla domanda. Per tutti i soggetti percettori dell'indennità è accreditata, a valere sugli stessi fondi, una contribuzione figurativa per la durata corrispondente a quella della percezione dell'indennità secondo le aliquote stabilite dall'INPS per la Gestione separata del medesimo INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

          2-quater. Al fine di monitorare lo stato di attuazione e valutare l'efficacia delle disposizioni di cui ai commi precedenti, è istituito presso l'INPS un sistema di monitoraggio e valutazione. L'INPS provvede, altresì, a pubblicare con cadenza semestrale sul proprio sito internet le informazioni relative al numero di richieste ricevute, di richieste accolte e l'importo erogato per farvi fronte».

      Conseguentemente sopprimere il comma 56.
46. 03. Madia, Miglioli, Gatti, Gnecchi, Codurelli, Boccuzzi, Mattesini, Santagata, Schirru, Rampi.

      Dopo l'articolo 46, inserire il seguente:

Art.46-bis.
(Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92, e misure in materia di accordi di lavoro).

      1. Alla legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 1, comma 9, lettera h), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «i termini ridotti di cui al primo periodo trovano applicazione per le attività di cui all'articolo 5, comma 4-ter, e in ogni altro caso previsto dai contratti collettivi stipulati ad ogni livello dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale»;

          b) all'articolo 1, dopo il comma 17 è inserito il seguente: 17-bis. Al comma 3 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo la lettera: «1-bis)» è inserita la seguente: «i-ter)» in tutti i settori produttivi, in caso di utilizzo da parte del somministratore di uno o più lavoratori assunti con contratto di apprendistato;

          c) all'articolo 1, dopo il comma 23 è aggiunto il seguente 23-bis. Le parole : «prestatore di lavoro» di cui al primo comma dell'articolo 2116 del codice civile si interpretano nel senso che esse si intendono riferite anche ai lavoratori iscritti alla Gestione separata presso l'Inps, istituita ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, chiamati a svolgere in via esclusiva le attività per le quali sono iscritti alla Gestione stessa. Ai medesimi lavoratori sono pertanto riconosciute le tutele previste dal predetto articolo 2116 del codice civile;

          d) all'articolo 1, comma 26, capoverso ART. 69-bis, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
      1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) che la collaborazione con il medesimo committente abbia una durata complessiva superiore a otto mesi annui per due anni consecutivi»;
      2) alla lettera b), le parole: «corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco dello stesso anno solare» sono sostituite dalle seguenti: «corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco di due anni solari consecutivi»;

          e) all'articolo 1, comma 32, lettera a), capoverso articolo 70, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali e nel limite massimo di 3.000 euro di corrispettivo per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio»;

          f) all'articolo 2, comma 57, le parole da: «al 27 per cento per l'anno 2012» sino a: «33 per cento a decorrere dall'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «al 27 per cento per gli anni 2012 e 2013, al 28 per cento per l'anno 2014, al 29 per cento per l'anno 2015, al 30 per cento per l'anno 2016, al 31 per cento per l'anno 2017, al 32 per cento per l'anno 2018 e al 33 per cento a decorrere dal 2019»;

          g) all'articolo 2, il comma 70 è sostituito dal seguente: «70». All'articolo 3, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, le parole: «qualora la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata» sono sostituite dalle seguenti: «quando sussistano prospettive di continuazione o ripresa dell'attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione»;

          h) all'articolo 4, comma 27, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: «della presente legge,» sono inserite le seguenti: «i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi,».

      2. Tutti i termini di entrata in vigore della normativa in materia di Assicurazione Sociale per l'impiego e delle correlate disposizioni finanziarie, di cui all'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, 1. 92, sono differiti di un anno. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il 30 ottobre 1013, effettua, attraverso un confronto con le parti sociali, una ricognizione delle disposizioni differite e un monitoraggio del sistema di ammortizzatori sociali vigente, in relazione alla congiuntura economica e ai livelli occupazionali in essere alla predetta data, al fine di verificare eventuali ulteriori misure da assumere.
      3. All'articolo 47, comma 4-bis, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti lettere:

          c) per le quali vi sia stata la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo;

          d) per le quali vi sia stata omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti.
46. 04. Moffa, Damiano, Cazzola, Antonino Foti, Bellanova, Poli, Muro, Berretta, Pelino, Bobba, Lulli, Saglia, Causi, Del Tenno.

      Dopo l'articolo 46, inserire il seguente:

Art. 46-bis.

      Il comma 31-bis dell'articolo 24 del decreto-legge n. 211 dei 2011 è sostituito dal seguente:
      «31-bis. Il primo periodo del comma 22-bis dell'articolo 18 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, in legge n. 111 del 2011, è sostituito dal seguente: In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 1 gennaio 2012, i trattamenti pensionistici complessivi corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari:

          a) al 10 per cento della parte eccedente l'importo di 90.000 euro lordi annui fino a 120.000 euro lordi annui;

          b) al 15 per cento della parte eccedente l'importo di 120.000 euro lordi annui fino a 150.000 euro lordi annui;

          c) al 20 per cento della parte eccedente l'importo di 150.000 euro lordi annui fino a 200.000 euro lordi annui;

          d) al 25 per cento della parte eccedente l'importo di 200.000 euro lordi annui fino a 260.000 euro lordi annui;

          e) al 30 per cento della parte eccedente l'importo di 260.000 euro lordi annui fino a 300.000 euro lordi annui;

          f) al 35 per cento della parte eccedente l'importo di 300.000 euro lordi annui fino a 350.000 euro lordi annui;

          g) al 40 per cento della parte eccedente l'importo di 350.000 euro lordi annui fino a 390.000 euro lordi annui;

          h) al 50 per cento della parte eccedente l'importo di 390.000 euro lordi annui.
46. 05. Fedriga, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Fugatti, Forcolin.

      Dopo l'articolo 46, inserire il seguente:

Art. 46-bis.
(Reintroduzione delle disposizioni dell'articolo 1, commi 12 e 13, della legge 23 agosto 2004, n. 243, concernenti la facoltà di rinunzia all'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive della medesima, per i lavoratori che abbiano maturato i requisiti minimi).

      1. Per il periodo 2012-2015, al fine di incentivare il posticipo del pensionamento, ai fini del contenimento degli oneri nel settore pensionistico, i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano maturato i requisiti minimi di legge per (accesso al pensionamento di anzianità previsti dalle vigenti disposizioni, possono rinunciare all'accredito contributivo relativo all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive della medesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla contribuzione che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore.
      2. All'atto del pensionamento il trattamento liquidato a favore del lavoratore che abbia esercitato la facoltà di cui al comma 1 è pari a quello che sarebbe spettato alla data della prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà, sulla base dell'anzianità contributiva maturata alla data della medesima scadenza. Sono in ogni caso fatti salvi gli adeguamenti del trattamento pensionistico spettanti per effetto della rivalutazione automatica al costo della vita durante il periodo di posticipo del pensionamento.
46. 06. Fedriga, Montagnoli, Torazzi, Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli.

      Dopo l'articolo 46, inserire il seguente:

      1. Al fine di incentivare la conversione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in contratto di lavoro a tempo indeterminato, in via sperimentale, per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è consentita (apposizione di clausole nel contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato che attribuiscono al datore di lavoro la facoltà di:

          a) diminuire (orario di lavoro normale settimanale;

          b) aumentare l'orario di lavoro normale settimanale, ferma restando la durata massima stabilita dall'articolo 4 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni;

          c) modificare le mansioni stabilite dal contratto anche in deroga all'articolo 2103 del codice civile, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, cortina 3.

      2. Le clausole di cui al comma 1 devono risultare da atto scritto. Copia dei contratto contenente le clausole è consegnata al lavoratore non oltre il primo giorno di inizio della prestazione lavorativa, a pena di nullità della stessa clausola.
      3. Il datore di lavoro può esercitare la facoltà prevista dal comma 1 solo in presenza di comprovate e specifiche esigenze di carattere tecnico, organizzativo o produttivo.
      4. Il datore di lavoro, a pena di inefficacia della clausola di cui all'articolo 1 e fermo restando che alla scadenza di quest'ultima il lavoratore riacquista per intero i diritti maturati fino al momento dell'esercizio della facoltà di cui al medesimo articolo 1, comunica per scritto al lavoratore:

          a) le esigenze tecniche, organizzative o produttive che giustificano l'apposizione delle clausole con un preavviso di almeno cinque giorni;

          b) il periodo temporale di durata delle clausole, nel limite massimo della durata di tre anni.

      5. La facoltà di modifica peggiorativa delle mansioni del lavoratore può essere esercitata solo qualora la clausola sia sottoscritta dal lavoratore, insieme al datore di lavoro, presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio in base alla residenza del lavoratore con l'assistenza o con la rappresentanza di un delegato sindacale o di un avvocato di fiducia al quale lo stesso lavoratore conferisce mandato e non incide sulla progressione in carriera.
      6. Per l'attività lavorativa prestata in attuazione della clausola di cui al comma 1 la retribuzione è riproporzionata sulla base delle modifiche contrattuali ed è prevista la riduzione di tre punti percentuali degli oneri contributivi dovuti dal datore di lavoro, senza effetti negativi sulla determinazione dell'importo pensionistico del lavoratore.
      7. La retribuzione di cui al comma 6 non può comunque essere inferiore ai minimi contrattuali stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro del settore interessato.
      8. Qualora la deroga all'articolo 2103 del codice civile, prevista ai sensi del comma 1, lettera c), abbia una durata superiore a sei mesi o pari all'intero periodo transitorio di tre anni, di cui al medesimo articolo 1, comma 1, al lavoratore spetta un'indennità economica di flessibilità il cui ammontare non può essere inferiore al 15 per cento della retribuzione minima stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro per il nuovo livello di inquadramento. Tale indennità è riconosciuta per dodici mensilità e non ha alcun effetto sugli istituti retributivi indiretti quali il trattamento di fine rapporto, le mensilità aggiuntive, le ferie, la riduzione dell'orario di lavoro per malattia e il preavviso.
      9. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 29 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, l'indennità di cui al comma 9 del presente articolo è esente dall'imposizione contributiva previdenziale. Tale indennità è soggetta, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'aliquota del 10 per cento per i lavoratori con un reddito da lavoro dipendente inferiore o pari a 35.000 euro annui e all'aliquota del 20 per cento in caso di redditi superiori a tale limite.
      10. Allo scopo di conservare le competenze e le conoscenze professionali acquisite, il lavoratore è tenuto a svolgere un programma di formazione continua di almeno venti ore annue, la cui organizzazione e i cui costi sono posti a carico del datore di lavoro. Il programma ha per oggetto le materie relative all'area professionale del lavoratore. L'estraneità delle materie all'area professionale o la mancata effettuazione del programma di formazione per cause imputabili al datore di lavoro determina la nullità delle clausole di flessibilità sottoscritte. I costi del programma di formazione sono deducibili dall'imponibile dell'azienda ai fini dell'applicazione dell'imposta regionalesulle attività produttive (IRAP). A tale scopo rientrano tra i costi deducibili per ogni programma annuale di formazione:

          a) i costi sostenuti per docenze esterne, entro il limite di 1.400 euro;

          b) i costi per l'affitto di aule o di attrezzature di docenza, entro il limite di 500 euro; c) il costo orario del lavoratore che partecipa al programma di formazione.

      11. Le agevolazioni di cui al comma 10 sono sempre cumulabili con quelle già previste, anche per gli stessi lavoratori, ai fini della determinazione dell'imponibile soggetto all'IRAP.
      12. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, a decorrere dall'anno 2013, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
46. 07. Fedriga, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Fugatti.

      Dopo l'articolo 46, inserire il seguente:

Art. 46-bis.

      1. In considerazione della eccezionalità della situazione economica nazionale ed internazionale, in via sperimentale per un triennio, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, sui redditi percepiti dal personale di cui all'articolo 15 e seguenti del decreto legislativo n.165 del 2001, è applicato un contributo di perequazione del 2 per cento, destinato ad alimentare i fondi di cui all'articolo 3, comma 19 e seguenti, della legge 28 giugno 2012, n.92.
46. 08. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

      Dopo l'articolo 46, inserire il seguente:

Art. 46-bis.

      1. I commi 12-sexies, 12-septies, 12-octies, 12-novies, 12-decies e 12-undecies dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono abrogati.
      2. E'dovuta da parte dell'Inps la restituzione agli interessati delle somme versate per le finalità di cui ai commi da 12-sexies a 12-undecies dell'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010 nel periodo intercorrente dal 30 luglio 2010 alla data di entrata in vigore della presente legge.
      3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, quantificato in 475 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2013 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per lo Sviluppo e la Coesione come ridefinito dall'articolo 4 del decreto-legge n. 88 del 2011.
46. 09. Fedriga, Caparini, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

      Dopo l'articolo 46, inserire il seguente:

Art. 46-bis.

      1. All'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al corona 14:

              1) all'alinea, le parole: «nei limiti delle risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base della procedura ivi disciplinata» sono soppresse;

              2) le parole: «4 dicembre 2011», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2012»;

              3) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) ai lavoratori che siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione e che abbiano presentato la relativa domanda alla data dei 31 gennaio 2012»;

              4) è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «e-ter) ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 2011 si trovino in mobilità o in cassa integrazione guadagni e che maturino requisiti di accesso alla pensione secondo il sistema previgente prima della data di entrata in vigore del presente decreto nel periodo di percezione del trattamento di sostegno al reddito ovvero entro i due anni successivi al termine del trattamento medesimo»;

          b) al comma 15, il terzo periodo è soppresso.

      2. All'articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) le parole: «nei limiti delle risorse e» sono soppresse;

          b) le parole: «il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti» sono sostituite dalle seguenti: «il cui rapporto di lavoro si risolva in ragione di accordi individuali sottoscritti entro il 31 gennaio 2012»;

          c) le parole: «la decorrenza del trattamento medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «la maturazione del diritto al trattamento pensionistico».

      3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo si provvede, a decorrere dall'anno 2013, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
46. 010. Fedriga, Caparini, Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi.

      Dopo l'articolo 46, inserire il seguente:

Art. 46-bis.

      1. All'articolo 2, comma 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modifiche:

          alla lettera a), sostituire le parole: «di dodici mesi» con le seguenti: «di diciotto mesi»;

          alla lettera b) sostituire le parole: «di diciotto mesi» con le seguenti: «di ventiquattro».

      Conseguentemente ai fine di consentire alle amministrazioni centrali di conseguire una progressiva riduzione delle spesa corrente primaria in rapporto al PIL per gli anni 2012 e 2013, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, 1 spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ulteriormente ridotte, rispettivamente nella misura dello 0,5 per cento per ciascun anno rispetto alle spese risultanti dal bilancio consuntivo relativo all'anno 2010 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spese di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte di un ulteriore 2,0 per cento. Nella medesima misura prevista dal periodo precedente, per gli stessi anni le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relativa agli oneri comuni di parte corrente e di conto capitale, sono ridotte di un ulteriore 2,0 per cento per ciascuno dei due anni, fermo restando che per gli anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del bilancio dello Stato può aumentare i termini nominali, in ciascun anno, rispetto alla spesa corrispondente registrata nel rendiconto dell'anno precedente, c una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL previsto dal Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come approvato nella apposita risoluzione parlamentare. Il Governo, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta misure intese a consentire che provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, del piano industriale di cui all'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e delle disposizioni di cui al comma 4-quater, per ogni anno del triennio producano effettivi maggiori risparmi di spesa.

      Conseguentemente dopo l'articolo 69, sono aggiunti i seguenti commi:
      69-bis. A decorrere dal 1oagosto 2012, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, su tutti i redditi di importo superiore a 90.000 euro lordi annui, è dovuto un contributo di solidarietà del 5 per cento sulla parte eccedente predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10 per cento sulla parte eccedente 150.000 euro.
      69-ter. Il comma 31-bis dell'articolo 24 del decreto-legge n 211 del 2011 è sostituito dal seguente:

          31-bis. II primo periodo del comma 22-bis dell'articolo 18 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, ce modificazioni, in legge n. 111 del 2011, è sostituito dal seguente: «In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, a decorrere dal 10 gennaio 2012, i trattamenti pensionistici complessivi corrisposti da en gestori di forme di previdenza obbligatorie, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari:

              a) al 10 per cento della parte eccedente l'importo di 90.000 euro lordi annui fino a 120.000 euro lordi annui;

              b) al 15 per cento della parte eccedente l'importo di 120.000 euro lordi annui fino a 150.000 euro lordi annui;

              c) al 20 per cento della parte eccedente (importo di 150.000 curo lordi annui fino a 200.000 euro lordi annui d) al 25 per cento della parte eccedente l'importo di 200.000 euro lordi annui fino a 260.000 euro lordi annui; e) al 30 per cento della parte eccedente l'importo di 260.000 euro lordi annui fino a 300.000 euro lordi annui;

              f) al 35 per cento della parte eccedente l'importo di 300.000 euro lordi annui fino a 350.000 euro lordi annui;

              g) al 40 per cento della parte eccedente l'importo di 350.000 euro lordi annui fino a 390.000 euro lordi annui;

              h) al 50 per cento della parte eccedente l'importo di 390.000 euro lordi annui».
46. 011. Fedriga, Caparini, Torazzi, Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

      Dopo l'articolo 46, inserire il seguente:

Art. 46-bis.

      1. Il comma 57 dell'articolo 2, della legge 28 giugno 2012, n.92, è abrogato.
      2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 del presente articolo si provvede, a decorrere dall'anno 2013, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
46. 012. Fedriga, Caparini, Montagnoli, Torazzi, Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli.

      Dopo l'articolo 46, inserire il seguente:

Art. 46-bis.

      1. Il comma 28 dell'articolo 2, della legge 28 giugno 2012, n.92, è abrogato.
      2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 del presente articolo si provvede, a decorrere dall'anno 2013, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
46. 013. Fedriga, Caparini, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Fugatti, Forcolin.

      Dopo l'articolo 46, inserire il seguente:

Art. 46-bis.

      1. All'articolo 1, comma 9, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modifiche:

          1. alla lettera b), capoverso 1-bis, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «ventiquattro mesi».

          2. alla lettera b), capoverso 1-bis, sostituire la parola: «6 per cento» con la seguente: «9 per cento».

          3. alla lettera g), sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «venti giorni» e le parole: «novanta giorni» con le seguenti: «trenta giorni».

      2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 del presente articolo si provvede, a decorrere dall'amo 2013, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
46. 014. Fedriga, Caparini, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Fugatti.

      Dopo l'articolo 46, inserire il seguente:

Art. 46-bis.

      1. All'articolo 2, comma 11, della legge 28 giugno 2012, n.92, sostituire le parole: «1ogennaio 2016» con le seguenti: «1o gennaio 2018».
      2. All'onere derivante dall'attuazione del comma I del presente articolo si provvede, a decorrere dall'anno 2013, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo fil della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

      Conseguentemente al fine di consentire alle amministrazioni centrali di conseguire una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL per gli anni 2012 e 2013, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ulteriormente ridotte, rispettivamente, nella misura dello 0,5 per cento per ciascun anno rispetto alle spese risultanti dal bilancio consuntivo relativo all'anno 2010 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spese di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte di un ulteriore 2,0 per cento. Nella medesima misura prevista dal periodo precedente, per gli stessi anni le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente e di conto capitale, sono ridotte di un ulteriore 2,0 per cento per ciascuno dei due anni, fermo restando che per gli anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del bilancio dello Stato pub aumentare in termini nominali, in ciascun anno, rispetto alla spesa corrispondente registrata nel rendiconto dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL previsto dal Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come approvato nella apposita risoluzione parlamentare. Il Governo, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, del piano industriale di cui all'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e delle disposizioni di cui al comma 4-quater, per ogni anno del triennio producano effettivi maggiori risparmi di spesa.
46. 015. Fugatti, Fedriga, Caparini, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

      Dopo l'articolo 46, inserire il seguente:

Art. 46-bis.
(Riduzione della spesa pensionistica).

      1. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare i 6000 euro netti mensili Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo.
      2. Qualora il trattamento di cui al comma 1 sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non pub superare i 10.000 euro netti mensili.
46. 016. Fugatti, Torazzi, Fava, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

      Dopo l'articolo 46, inserire il seguente:

Art. 46-bis.

      1. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le parole: «di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 8 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 16 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta.
            2. Per le attività svolte negli anni 2013, 2014 e 2015 non si procede all'adeguamento dei compensi previsto nell'articolo 38 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 38.
46. 017. Fugatti, Fedriga, Torazzi, Fava, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

      Dopo l'articolo 46, inserire il seguente:

Art. 46-bis.

      1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2013 la spesa annua per aspettative, distacchi e permessi sindacali nei confronti delle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2 e 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base ai contingenti fusati dagli accordi quadro di cui all’ articolo 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dai contratti collettivi di cui al comma 4 dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo, non può essere superiore, rispettivamente, al 30 per cento per i distacchi sindacali ed ai 70 per cento per i permessi sindacali di quella sostenuta nell'anno 2011.
46. 018. Fugatti, Fedriga, Montagnoli, Torazzi, Fava, Forcolin, Comaroli.

      Dopo l'articolo 46, inserire il seguente:

Art. 46-bis.

      1. Per potenziare l'azione di contrasto alle frodi in materia di invalidità civile, in attuazione del piano di verifiche straordinario di cui al decreto legge n.112 del 2008, come integrato dalla legge 23 dicembre 2009, n.191, è consentito l'intervento degli enti territoriali, con titolo ad una quota di partecipazione all'accertamento pari al 20 per cento dei risparmi derivanti dalle verifiche effettuate riscossi a titolo definitivo».
46. 019. Fugatti, Fedriga, Montagnoli, Torazzi, Fava, Forcolin, Comaroli.

      Dopo l'articolo 46, inserire il seguente:

Art. 1-bis.

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2013, i sindacati e le loro associazioni, sia di lavoratori sia di datori di lavoro, pubblici e privati, comunque costituiti, che percepiscono a qualsiasi titolo contributi da parte degli iscritti, dello Stato o di enti pubblici, e che sono ammessi alla contrattazione collettiva, sono tenuti alla redazione del bilancio di esercizio ed alla sua pubblicazione entro il 30 giugno di ogni anno su almeno tre quotidiani, di cui uno a diffusione nazionale, il bilancio di esercizio corredato di una sintesi della relazione sulla gestione e della nota integrativa.
      2. Il bilancio di esercizio, corredato di una sintesi della relazione sulla gestione e della nota integrativa, sottoscritti dal rappresentante legale o dal tesoriere del sindacato o dell'associazione, della relazione e dei revisori dei conti, da essi sottoscritta, nonché delle copie dei quotidiani ove è avvenuta la pubblicazione, è trasmesso dal rappresentante legale o dal tesoriere entro il mese di giugno di ogni anno al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
46. 020. Fedriga, Fugatti, Caparini, Torazzi, Fava, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

      Dopo l'articolo 46, inserire il seguente:

Art. 1-bis.

      1. L'articolo 23-octies del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito dalla legge 11 agosto 1972, n. 485, è abrogato.
      2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, a decorrere dall'anno 2013, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, si. 289, e successive modificazioni, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
46. 021. Fedriga, Fugatti, Torazzi, Fava, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

      Dopo l'articolo 46, inserire il seguente:

Art. 46-bis.
(Riduzione della spesa pensionistica).

      1. Il pagamento delle quote associative ai sindacati, da parte del lavoratore dipendente o autonomo, avviene attraverso diretto versamento volontario. La legge 4 giugno 1973, n. 311 è abrogata.
46. 022. Fedriga, Fugatti, Torazzi, Fava, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

      Dopo l'articolo 46, inserire il seguente:

Art. 46-bis.

      1. Ai datori di lavoro che, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato soggetti di età superiore a quarantacinque anni che si trovano da almeno sei mesi in stato di disoccupazione a seguito di perdita di occupazione ovvero iscritti nelle liste di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, l'importo di cui all'articolo li, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, è elevato di duemila euro per ogni assunzione effettuata.
      2. Ai redditi da lavoro dei lavoratori di cui al comma 1 del presente articolo, in via sperimentale per un quinquennio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le aliquote dell'IRPEF stabilite dal comma 1 dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, si. 917, e successive modificazioni, ridotte:

          a) di 17 punti percentuali, nel primo asino di assunzione;

          b) di 15 punti percentuali, nel secondo anno di assunzione;

          c) di 13 punti percentuali, nel terzo annodi assunzione;

          d) di 11 punti percentuali, nel quarto anno di assunzione;

          e) di 9 punti percentuali, nel quinto anno di assunzione.

      3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo si provvede, a decorrere dall'anno 2013, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. e successive modificazioni, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.
46. 023. Pini, Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi.

      Dopo l'articolo 46, inserire il seguente:

Art. 46-bis.

      1. I titolari di trattamenti di quiescenza o pensionistici corrisposti per il servizio prestato quali dipendenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di Statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3, dell'articolo 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in caso di instaurazione di un nuovo rapporto di servizio, di consulenza o di collaborazione a qualsiasi titolo con una o più delle predette amministrazioni, non possono cumulare il trattamento di quiescenza con retribuzioni, emolumenti o altri corrispettivi percepiti per tali rapporti. Tali soggetti possono scegliere di avere corrisposto in via esclusiva, invece del trattamento di quiescenza o pensionistico, la retribuzione, l'emolumento o il diverso corrispettivo previsto per il nuovo rapporto.
46. 024. Fugatti, Fava, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi.

      Dopo l'articolo 46, inserire il seguente:

Art. 46-bis.

      1. La legge 11 giugno 1974, n. 252 è abrogata.
46. 025. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

      Dopo l'articolo 46, inserire il seguente:

Art. 46-bis.

      1. All'articolo 2215-bis del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) i commi terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti:
      «Gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, almeno una volta all'anno, della marcatura temporale e della firma digitale dell'imprenditore o di altro soggetto dal medesimo delegato.
      2. Qualora per un anno non siano state eseguite registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale devono essere apposta all'atto di una nuova registrazione e da tale apposizione decorre il periodo annuale di cui al terzo comma»;

          b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Per i libri e per i registri la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento di natura tributaria, il termine di cui al terzo comma opera secondo le nonne in materia di conservazione digitale contenute nelle medesime disposizioni».
46. 026. Caparini, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Fugatti.

      Dopo l'articolo 46, inserire il seguente:

Art. 46-bis.
(Semplificazione della denuncia di infortunio o malattia professionale).

      1. Al testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, si. 1124, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma dell'articolo 54 la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «quindici»;

          b) all'articolo 56, il primo comma è sostituito dal seguente:
      «L'istituto assicuratore, ricevuta la denuncia di cui all'articolo 53, deve rimettere entro il primo giorno non festivo successivo al verificarsi dell'evento, per ogni caso di infortunio denunciato, in conseguenza del quale un prestatore d'opera sia deceduto o abbia sofferto lesioni tali da doversene prevedere la morte o un'inabilità superiore a trenta giorni, quando si tratti di lavoro soggetto all'obbligo dell'assicurazione, un esemplare della denuncia alla direzione provinciale del lavoro competente per territorio, con riferimento al luogo dell'infortunio. All'adempimento di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili dell'istituto assicuratore, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
46. 027. Caparini, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Fugatti, Forcolin.

      Dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Misure per l'iscrizione al Registro delle Imprese e ulteriori misure di semplificazione per le società di mutuo soccorso).

      1. Le società di mutua soccorso di cui alla legge 15 aprile 1886, n. 3818, sono iscritte nella sezione delle imprese sociali presso il registro delle imprese secondo criteri e modalità stabilite con un decreto del Ministro dello Sviluppo Economico. Con il medesimo decreto è istituita un'apposita sezione dell'albo delle società cooperative, di cui al decreto legisLativo 2 agosto 2002, n. 220, cui le società di mutua soccorso sono automaticamente iscritte.
      2. L'articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, è sostituito dal seguente:
      «Le società di mutuo soccorso conseguono la personalità giuridica nei modi stabiliti dalla presente Legge. Esse non hanno finalità di lucro, ma perseguono finalità di interesse generale, sulla base del principio costituzionale di sussidiarietà, attraverso l'esclusivo svolgimento in favore dei soci e dei toro familiari conviventi di una o più delle seguenti attività:

          a) erogazione di trattamenti e prestazioni socio-sanitari nei casi di infortunio, malattia ed invalidità al lavoro, nonché in presenza di inabilità temporanea o permanente;

          b) erogazione di sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni;

          c) erogazione di servizi di assistenza familiare o di contributi economici ai familiari dei soci deceduti;

          d) erogazione di contributi economici e di servizi di assistenza ai soci che si trovino in condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell'improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche.

      Le attività previste dalle lettere a) e b) possono essere svolte anche attraverso l'istituzione o la gestione dei fondi sanitari integrativi di cui al decreto LegisLativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni.

      3. L'articolo 2 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, è sostituito dal seguente:
      «Le società possono inoltre promuovere attività di carattere educativo e culturale dirette a realizzare finalità di prevenzione sanitaria e di diffusione dei valori mutualistici.
      Le società di mutuo soccorso non possono svolgere attività diverse da quelle previste dalla presente legge, né possono svolgere attività di impresa.
      Salvi i casi previsti da disposizioni dileggi speciali, compreso quello relativo alla istituzione e gestione dei fondi sanitari integrativi, Le attività di cui al comma i sono svolte dalle Società nei limiti deLle proprie disponibilità finanziarie e patrimoniali.
      4. All'articolo 3 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, è aggiunto il seguente comma:
      Possono divenire soci ordinari delle società di mutuo soccorso le persone fisiche. Inoltre, possono divenire soci altre società di mutuo soccorso o enti mutualistici, a condizione che i membri persone fisiche di queste siano beneficiari delle prestazioni rese dalla Società, nonché i Fondi sanitari integrativi di cui all'articolo 2 in rappresentanza dei lavoratori iscritti.

      5. All'articolo 8 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, è aggiunto il seguente comma:
      «In caso di liquidazione o di perdita della natura di società di mutuo soccorso, il patrimonio è devoluto ad altre società di mutuo soccorso ovvero ad uno dei Fondi mutualistici o al corrispondente capitolo del bilancio dello Stato ai sensi degli articoli 11 e 20 della legge 31 gennaio 1992, n. 59».

      6. All'articolo 18 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, sono aggiunti i seguenti commi:
      «Le società di mutuo soccorso sono sottoposte alla vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico e delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo ai sensi del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220. Queste ultime potranno svolgere le revisioni anche nei confronti delle società di mutuo soccorso aderenti ad Associazioni di rappresentanza delle stesse sulla base di apposita convenzione.
      In reLazione alle caratteristiche peculiari delle Società, i modelli di verbale di revisione e di ispezione straordinaria sono approvati con decreto del Ministero dello Sviluppo economico entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.
      La vigilanza sulle società di mutuo soccorso ha lo scopo di accertare (a conformità dell'oggetto sociale alle disposizioni dettate dagli articoli 1 e 2 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, nonché la loro osservanza in fatto.
      In caso di accertata violazione delle suddette disposizioni, gli uffici competenti del Ministero dispongono La perdita della qualifica di società di mutuo soccorso e la cancellazione dal Registro delle Imprese e dall'Albo delle società cooperative.

      e conseguentemente la rubrica dell'arti colo 18 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 è sostituita dalla seguente: Vigilanza sulle banche di credito cooperativo e sulle società di mutuo soccorso.
46. 028. Marchioni, Marchignoli, Lulli.

      Dopo l'articolo 46, inserire il seguente:

Art. 46-bis.

      1. In considerazione della eccezionale crisi economica internazionale e della conseguente necessità della riprogrammazione nell'utilizzo delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione territoriale e le competenze regionali, al fine di perseguire l'obiettivo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 1081/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio deI 5 luglio 2006, nell'ambito delle operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo sono ammissibili le spese relative agli interventi per il ricollocamento lavorativo di:

          a) Coloro che alla data del 31 dicembre 2011 si trovino in mobilità o in cassa integrazione guadagni e che maturino i requisiti di accesso alla pensione secondo il sistema previgente alla data di entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, e successive modificazioni, nel periodo di percezione del trattamento di sostegno al reddito ovvero entro i due anni successivi al termine del trattamento medesimo;

          b) Coloro che siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione e che abbiano presentato la relativa domanda alla data del 31 gennaio 2012;

          c) Coloro il cui rapporto di lavoro si risolva in ragione di accordi individuali sottoscritti entro il 31 gennaio 2012.
46. 029. Pini, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Fava, Torazzi.

      All'articolo 46, e aggiunto il seguente:
      L'articolo 1, comma 23-bis, del decreto-legge n. 138 del 2011 convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 14 settembre 2011, n. 148. è abrogato.
46. 030. Polledri, Montagnoli, Bitonci, Simonetti, Fugatti, Comaroli, Togni, D'Amico, Vanalli, Forcolin, Torazzi, Fava.

      All'articolo 46, è infine aggiunto il seguente:
      «I dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono svolgere più di un incarico dirigenziale.
46. 031. D'Amico, Montagnoli, Simonetti, Fugatti, Comaroli, Togni, Bitonci, Forcolin, Torazzi, Fava.

      All'articolo 46, è infine aggiunto:
      All'articolo 40 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 come modificato dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 3 è soppresso.
46. 032. Bitonci, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

ART. 47.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 47-bis.
(Rivalutazione immobili di impresa).

      1. I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché le società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate e le fondazioni bancarie, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni immobili, ad esclusione delle aree fabbricabili e degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di Impresa, risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2010.
      2. Per l'attuazione della rivalutazione di cui al comma precedente, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 16 e seguenti del DL 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
47. 01.    Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 47-bis.

      1. Gli adempimenti burocratici previsti dalle discipline in materia antincendio, anti-infortunistica e di tutela della privacy sono sostituite da autocertificazioni per le imprese con un numero di addetti non superiore a cinque. Con decreto del Ministro dello Sviluppo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della semplificazione normativa sono stabilite le modalità di esecuzione di tali adempimenti.
47. 02.    Torazzi, Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

ART. 48.

      Dopo il comma 2 aggiungere i seguente:
      2-bis. Il comma 1 dell'articolo 241 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
      «1. Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'articolo 240, possono essere deferite ad arbitri, previa autorizzazione motivata da parte dell'organo di governo dell'amministrazione. L'inclusione della clausola compromissoria, senza preventiva autorizzazione, nel bando o nell'avviso con cui è indetta la gara ovvero, per le procedure senza banco, nell'invito, o il ricorso all'arbitrato, senza preventiva autorizzazione, sono nulli».

      2-ter. Le disposizioni relative al ricorso ad arbitri, di cui all'articolo 241, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come sostituito dal comma 5 del presente articolo, si applicano anche alle controversie relative a concessioni e appalti pubblici di opere, servizi e forniture in cui sia parte una società a partecipazione pubblica o che comunque abbiano ad oggetto opere o forniture finanziate con risorse a carico dei bilanci pubblici. A tal fine, l'organo amministrativo rilascia l'autorizzazione di cui al citato comma 1 dell'articolo 241 del codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, come sostituito dal comma 5 del presente articolo.
      2-quater. La nomina degli arbitri per la risoluzione delle controversie nelle quali è parte una pubblica amministrazione avviene nel rispetto dei principi di pubblicità e di rotazione e secondo le modalità previste dai commi 8, 9 e 10 del presente articolo, oltre che nel rispetto delle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in quanto applicabili.
      2-quinquies. Qualora la controversia si svolga tra due pubbliche amministrazioni, gli arbitri di parte sono individuati esclusivamente tra dirigenti pubblici.
      2-sexies. Qualora la controversia abbia luogo tra una pubblica amministrazione e un privato, l'arbitro individuato dalla pubblica amministrazione è scelto preferibilmente tra i dirigenti pubblici. Qualora non risulti possibile alla pubblica amministrazione nominare un arbitro scelto tra i dirigenti pubblici, la nomina è disposta, con provvedimento motivato, nel rispetto delle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
      2-septies. La pubblica amministrazione stabilisce, a pena di nullità della nomina, l'importo massimo spettante al dirigente pubblico per l'attività arbitrale.
      L'eventuale differenza tra l'importo spettante agli arbitri nominati e l'importo massimo stabilito per il dirigente è acquisita al bilancio della pubblica amministrazione che ha indetto la gara.
      2-octies. Le disposizioni di cui ai commi 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 2-sexies e 2-septies non si applicano agli arbitrati conferiti o autorizzati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
48. 2.    Lo Moro, Giovanelli, Mariani, Ferranti.

      Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
      2-bis. Ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, agli avvocati e procuratori dello Stato e ai componenti delle commissioni tributarie è vietata, pena la decadenza dagli incarichi e la nullità degli atti compiuti, la partecipazione a collegi arbitrali o l'assunzione di incarico di arbitro unico.
      2-ter. La norma di cui al comma 2-bis non si applica agli arbitrati conferiti o autorizzati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
48. 1.    Lo Moro, Giovanelli, Mariani, Ferranti.

      Aggiungere, in fine, il seguente comma:
      2-bis. All'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, sostituire le parole «fino al 31 Dicembre 2011» con le parole «fino al 31 Dicembre 2014».
48. 3.    Bitonci, Vanalli, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Fugatti.

      Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 48-bis.

      1. Al comma 28 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio del 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2006, n. 248, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente nonché le modalità di verifica, da parte del committente o appaltatore, del corretto adempimento degli obblighi fiscali in tema di versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell'IVA inerenti gli appalti, senza che siano previsti nuovi obblighi documentali a carico del committente imprenditore o datore di lavoro. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano a decorrere dal novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del decreto attuativo di cui al comma precedente.
*48. 01.    Fogliardi.

      Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 48-bis.

      1. Al comma 28 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio del 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2006, n. 248, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente nonché le modalità di verifica, da parte del committente o appaltatore, del corretto adempimento degli obblighi fiscali in tema di versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell'IVA inerenti gli appalti, senza che siano previsti nuovi obblighi documentali a carico del committente imprenditore o datore di lavoro. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano a decorrere dal novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del decreto attuativo di cui al comma precedente.
*48. 03.    Abrignani.

      Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 48-bis.
(Modifiche all'articolo 211 del codice degli appalti).

      1. All'articolo 211, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) sopprimere il primo, il secondo e il quarto trattino;

          b) al quinto trattino sopprimere le parole «, e servizi logistici».
48. 02.    Del Tenno.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 48-bis.

      1. Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo il comma 2 dell'articolo 22, come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 4 maggio 2006, n. 182, sono aggiunti i seguenti:
      «3-bis. In caso di mancato o ritardato versamento da parte del notaio dei tributi dovuti in relazione agli atti da lui rogati o autenticati, se per il fatto viene ascritta un'ipotesi di reato e il danno non è coperto da polizza assicurativa, il soggetto preposto alla riscossione può richiederne direttamente il pagamento al Fondo. L'erogazione è subordinata:

          a) all'esercizio dell'azione penale nei confronti del notaio;

          b) all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo dei tributi, senza che l'efficacia esecutiva del ruolo risulti sospesa.

      3-ter. Il Fondo, quando provvede al pagamento dei tributi di cui al comma 3-bis, è legalmente surrogato nei confronti del notaio in tutte le ragioni, azioni e privilegi spettanti all'amministrazione finanziaria. Il Fondo può provvedere alla riscossione coattiva del credito e degli accessori mediante iscrizione a ruolo senza che ricorrano i presupposti dell'articolo 21 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Si applicano i commi 1 e 2 dell'articolo 24 del predetto decreto legislativo.
      3-quater. Se è accertato con decisione passata in cosa giudicata che il notaio non ha commesso il fatto ovvero che il fatto non costituisce reato, il soggetto della riscossione rimborsa senza indugio le somme pagate al Fondo o, se il fondo ha recuperato le somme dal notaio, al notaio medesimo.»;

          b) al comma 4 dell'articolo 22, come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 4 maggio 2006, n. 182, sono aggiunte alla fine le seguenti parole: «fatto salvo il caso di cui al comma 3-bis, nel quale il danno è dimostrato con l'esibizione dell'atto esecutivo ed è indennizzato in misura pari all'ammontare del credito risultante dallo stesso atto.»;

          c) dopo il comma 2 dell'articolo 93-bis, inserito dall'articolo 10 del decreto legislativo 1o agosto 2006, n. 249, è aggiunto il seguente:
      «2-bis. I consigli notarili distrettuali assumono periodicamente informazioni presso l'amministrazione finanziaria in merito alla regolarità del versamento dei tributi dovuti dal notaio in relazione agli atti da lui rogati o autenticati. La stessa, quando ne risulta omesso o ritardato il versamento, ne informa senza indugio il consiglio notarile distrettuale presso il quale il notaio è iscritto.»;

          d) al comma 1 dell'articolo 142-bis, inserito dall'articolo 25 del decreto legislativo 1o agosto 2006, n. 249, è aggiunto alla fine il seguente periodo: «Il notaio è punito in ogni caso con la destituzione quando commette un reato omettendo o ritardando il versamento di tributi dovuti in relazione agli atti da lui rogati o autenticati.»;

          e) dopo il comma 1 dell'articolo 144, come sostituito dall'articolo 26 del decreto legislativo 1o agosto 2006, n. 249, è aggiunto il seguente:
      «1-bis. Nell'ipotesi di cui all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 142-bis, la sospensione per un anno è sostituita alla destituzione solo se il notaio ha riparato interamente il danno e non è recidivo nella stessa infrazione».
48. 04.    Torazzi, Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 48-bis.

      1. In caso di cessioni intracomunitarie effettuate secondo il termine di resa «franco fabbrica», ai fini dell'applicazione dell'articolo 41 del decreto-legge 30 agosto 1993 n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993 n. 427, il requisito nel trasporto o spedizione dei beni nel territorio di altro Stato membro può essere provato con ogni documento amministrativo riferibile alla vendita comunitaria di cui dispone l'azienda cedente nazionale e sia riscontrabile l'indicazione dell'operazione nell'elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 50, comma 6, del predetto decreto-legge n. 331 del 1993, alla prova dell'effettuazione del pagamento della stessa da parte del cessionario o la richiesta del pagamento stesso da parte del cedente.
48. 05.    Fugatti, Fava, Forcolin, Torazzi, Comaroli, Montagnoli.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 48-bis.

      1. Le aziende, le società di capitali pubbliche o con quota di partecipazione pubblica maggioritaria, dall'entrata in vigore del presente decreto legge non possono erogare contributi finanziari per la partecipazione alle Associazioni di categoria.
48. 06.    Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 48-bis.

      1. Gli atti di recepimento di direttive comunitarie non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, salvo quanto previsto al comma 3.
      2. Costituiscono livelli di regolazione superiori a quello minimo richiesto dalle direttive comunitarie:

          a) l'introduzione o il mantenimento di requisiti, standard, obblighi e oneri non strettamente necessari per l'attuazione delle direttive;

          b) l'estensione dell'ambito soggettivo o oggettivo di applicazione delle regole rispetto a quanto previsto dalle direttive, ove comporti maggiori oneri amministrativi per i destinatari;

          c) l'introduzione o il mantenimento di sanzioni, procedure o meccanismi operativi più gravosi o complessi di quelli strettamente necessari per l'attuazione delle direttive.

      3. L'amministrazione, nell'analisi d'impatto della regolazione o, per gli atti normativi per i quali non sia prevista, in una apposita relazione, deve dar conto delle circostanze eccezionali in relazione alle quali si rende necessario il superamento del livello minimo di regolazione comunitaria sulla base dell'analisi dei costi e dei benefici delle opzioni esaminate e dei risultati della consultazione di tutte le parti interessate.
      4. All'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) alla fine del comma 1, è aggiunto il seguente periodo: «Nella individuazione e comparazione delle opzioni, le amministrazioni competenti tengono conto della necessità di assicurare il corretto funzionamento concorrenziale del mercato e la tutela delle libertà individuali.»;

          b) al comma 5, la lettera a) è sostituita con la seguente:

          «a) i criteri generali e le procedure dell'AIR da concludere con apposita relazione nonché le relative fasi di consultazione.»;

          c) dopo il comma 5, è inserito il seguente:
      «5-bis
. La relazione AIR di cui al comma 5, lettera a), dà conto, tra l'altro, in apposite sezioni, della valutazione dell'intervento ai fini del rispetto dei livelli minimi di regolazione comunitaria, ai sensi delle vigenti disposizioni della valutazione dell'impatto sulle piccole e medie imprese, degli oneri amministrativi nonché della stima dei relativi costi introdotti o eliminati nei confronti di cittadini e imprese. Per oneri amministrativi si intendono gli adempimenti cui cittadini ed imprese sono tenuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni nell'ambito del procedimento amministrativo, compreso qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.
48. 07.    Montagnoli, Torazzi, Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli.

ART. 49.

      Al comma sostituire le parole: 31 dicembre 2013 con le seguenti: 31 dicembre 2012.

      Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: per ciascuno degli anni 2012 e 2013 con le seguenti: per l'anno 2012.
49. 1. Montagnoli, Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Fava, Fugatti.

      Dopo il comma 3 inserire il seguente:
      3-bis. Al fine di assicurare la celere ultimazione degli interventi necessari per garantire un miglioramento significativo e rapido della sicurezza stradale e delle condizioni di salute dei cittadini, anche tenuto conto dello stato di avanzamento delle opere, le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito dalla legge [...] non si applicano alle gestioni commissariali per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino-Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia, nonché nel territorio dei comuni di Treviso e Vicenza. Lo stato di emergenza delle medesime gestioni commissariali può essere prorogato anche in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, allo scopo di assicurare il rapido completamento dei procedimenti avviati.
*49. 2. Bernardo, Saglia, Brunetta, La Loggia, Leo.

      Dopo il comma 3 inserire il seguente:
      3-bis. Al fine di assicurare la celere ultimazione degli interventi necessari per garantire un miglioramento significativo e rapido della sicurezza stradale e delle condizioni di salute dei cittadini, anche tenuto conto dello stato di avanzamento delle opere, le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legge 15 maggio 2012. n. 59, convertito dalla legge [...] non si applicano alle gestioni commissariali per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino-Trieste e nel raccordo autostradale Viilesse-Gorizia, nonché nel territorio dei comuni di Treviso e Vicenza. Lo stato di emergenza delie medesime gestioni commissariali può essere prorogato anche in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, allo scopo di assicurare il rapido completamento dei procedimenti avviati.
*49. 3. Valducci.

      Dopo il comma 3 inserire il seguente:
      3-bis. Al fine di assicurare la celere ultimazione degli interventi necessari per garantire un miglioramento significativo e rapido della sicurezza stradale e delle condizioni di salute dei cittadini, anche tenuto conto dello stato di avanzamento delle opere, le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legge 15 maggio 2012. n. 59, convertito dalla legge [...] non si applicano alle gestioni commissariali per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino-Trieste e nel raccordo autostradale Viilesse-Gorizia, nonché nel territorio dei comuni di Treviso e Vicenza. Lo stato di emergenza delie medesime gestioni commissariali può essere prorogato anche in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, allo scopo di assicurare il rapido completamento dei procedimenti avviati.
*49. 4. Gava, Mistrello Destro.

      Dopo il comma 3 inserire il seguente:
      3-bis. Al fine di assicurare la celere ultimazione degli interventi necessari per garantire un miglioramento significativo e rapido della sicurezza stradale e delle condizioni di salute dei cittadini, anche tenuto conto dello stato di avanzamento delle opere, le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legge 15 maggio 2012. n. 59, convertito dalla legge [...] non si applicano alle gestioni commissariali per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino-Trieste e nel raccordo autostradale Viilesse-Gorizia, nonché nel territorio dei comuni di Treviso e Vicenza. Lo stato di emergenza delie medesime gestioni commissariali può essere prorogato anche in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, allo scopo di assicurare il rapido completamento dei procedimenti avviati.
*49. 5. Cambursano.

      Dopo il comma 3 inserire il seguente:
      3-bis. Al fine di assicurare la celere ultimazione degli interventi necessari per garantire un miglioramento significativo e rapido della sicurezza stradale e delle condizioni di salute dei cittadini, anche tenuto conto dello stato di avanzamento delle opere, le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legge 15 maggio 2012. n. 59, convertito dalla legge [...] non si applicano alle gestioni commissariali per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino-Trieste e nel raccordo autostradale Viilesse-Gorizia, nonché nel territorio dei comuni di Treviso e Vicenza. Lo stato di emergenza delie medesime gestioni commissariali può essere prorogato anche in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, allo scopo di assicurare il rapido completamento dei procedimenti avviati.
*49. 7. Baretta.

      Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
      3-bis. In deroga alle disposizioni dell'articolo 5 della legge n. 255 del 1992, e successive modificazioni, restano, altresì, fermi gli effetti della deliberazione del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2008, in relazione al settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino – Trieste e nel raccordo autostradale Vìllesse-Gorizia, ivi inclusi quelli del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 175 del 28 luglio 2008, dei successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2009, 17 dicembre 2010 e 13 dicembre 2011, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del 4 gennaio 2010, n 3 del 5 gennaio 2011, n. 300 del 27 dicembre 2011 e delle conseguenti ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 2008 n. 3702 e 22 luglio 2011 n. 3954, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 213 dell'11 settembre 2008 e n 185 del 10 agosto 2011. La relativa gestione corniliissariale è prorogata fino al completamento e l'entrata in esercizio delle opere infrastrutturali. Le disposizioni di cui al presente comma non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
49. 8. Lanzarin, Dussin, Montagnoli, Fugatti, Togni, Alessandri, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Fava, Fugatti.

      Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
      3-bis. In deroga alle disposizioni dell'articolo 5 della legge n. 255 del 1992, e successive modificazioni, restano, altresì, fermi gli effetti della deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 luglio 2009, in relazione al settore del traffico e della mobilità nel territorio delle province di Treviso e Vicenza, ivi inclusi quelli del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n 188 del 14 agosto 2009, dei successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2010, 17 dicembre 2010 e 13 dicembre 2011, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 170 del 23 luglio 2010, n. 3 del 5 gennaio 2011, n. 300 del 27 dicembre 2011 e delle conseguenti ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 agosto 2009 n. 3802 e dell'articolo 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 gennaio 2011 n 3920, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 193 del 21 agosto 2009 e n. 33 del 10 febbraio 2011 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 dicembre 2011. La relativa gestione commissariale è prorogala fino al completamento e l'entrata in esercizio delle opere infrastrutturali. Le disposizioni di cui al presente comma non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
49. 9. Lanzarin, Dussin Guido, Montagnoli, Togni, Alessandri, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Fava, Fugatti.

      Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
      3-bis. Le gestioni commissariali relative ad opere infrastrutturali in corso di realizzazione, che operano ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, alla data di entrata in vigore del presente decreto, connesse all'emergenza traffico di Messina, all'emergenza traffico di Roma, alla realizzazione del tratto dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino – Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia, all'ammodernamento del tratto autostradale A3 tra Bagnara e Reggio Calabria, all'emergenza traffico delle province di Treviso e Vicenza e all'emergenza traffico della provincia di Sassari Olbia – Tempio sono prorogate fino al completamento e all'entrata in esercizio delle medesime opere, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
49. 10. Lanzarin, Guido Dussin, Montagnoli, Togni, Alessandri, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Fava, Fugatti.

ART. 50.

      Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

          0a) al comma 2 dell'articolo 2 la lettera a) è sostituita dalla seguente:

          a) lavoratori subordinati non inferiori a duecento da almeno un anno, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni e i lavoratori subordinati di tutte le società cessionarie di rami d'azienda ceduti dalla società dichiarata in Stato di insolvenza nei tre anni precedenti la data di tale dichiarazione;

          dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
      «1-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347 - Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza – convertito in legge con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004. n. 39, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

          a) lavoratori subordinati non inferiori a cinquecento da almeno un anno, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni e i lavoratori subordinati di tutte le società cessionarie di rami d'azienda ceduti dalla società dichiarata in stato di insolvenza nei tre armi precedenti la data ditale dichiarazione;

          alla rubrica aggiungere le parole: e al decreto-legge 23 dicembre 2003. n. 347, convertito in legge con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.
50. 2.    Borghesi, Aniello Formisano, Cimadoro, Messina, Barbato.

      Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente: 0a) al comma 1 dell'articolo 2, alla lettera a), dopo le parole «dei guadagni» sono inserite le seguenti: «, singolarmente o, come gruppo di imprese, anche assoggettate a comune controllo, costituito da almeno un anno,»;

      Dopo il comma 1, inserire il seguente:
      «1-bis. All'articolo 1, comma 1 del decreto legge 23 dicembre 2003 n. 347, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004 n. 39 dopo le parole «gruppo di imprese» sono inserite le seguenti: «, anche assoggettate a comune controllo».
50. 3.    Aniello Formisano, Cimadoro, Borghesi, Messina, Barbato.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      «1-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 31 - Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza - convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

          a) lavoratori subordinati non inferiori a cinquecento da almeno un anno, compresi quelli annessi al trattamento di integrazione dei guadagni e i lavoratori subordinati di tutte le società cessionarie di rami d'azienda ceduti dalla società dichiarata in stato di insolvenza nei tre anni precedenti la data di tale dichiarazione;

      Conseguentemente, alla rubrica aggiungere le seguenti: e al decreto-legge 23 dicembre 2003. n 347, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.
50. 1.    Borghesi, Aniello Formisano, Cimadoro, Messina, Barbato.

      Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 50-bis.
(Modifiche alla legge 28 giugno 2012 n. 92).

      1. All'articolo 1, comma 23, della legge 28 giugno 2012 n. 92, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

          a-bis) al comma 2 dell'articolo 61 la parola: «escluse» è sostituita dalle seguenti: «esclusi i rapporti di collaborazione degli specialisti di vendite telefoniche, i rapporti dei prestatori la cui attività richiede l'iscrizione ad un ordine professionale ovvero ad appositi registri, albi ruoli o elenchi professionali qualificati, nonché».
50. 01.    Scandroglio, Bernini Bovicelli, Del Tenno.

      Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 50-bis.
(Modifiche alla legge 28 giugno 2012 n. 92).

      1. All'articolo 4, comma 17, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono aggiunte, in fine, le parole: «nonché presso gli uffici della Consigliera di parità territorialmente competenti».
50. 02.    Bernini Bovicelli.

ART. 51.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1-bis. All'articolo 490 del codice di procedura civile, dopo le parole: «forme della pubblicità commerciale.» è aggiunto il seguente periodo: «Il giudice dispone infine che l'avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto, anche mediante annunci sulle televisioni locali in digitale terrestre specializzate in vendite e aste giudiziarie e aventi maggiori i ascolti secondo le rilevazioni dell'Auditel.»
51. 1. Lazzari, Vitali, Barba, Sisto, Distaso, Bernardo.

      Dopo l'articolo 51, inserire il seguente:

Art. 51-bis.
(Misure per lo sviluppo delle imprese culturali dello spettacolo).

      1. Agli organismi dello spettacolo, nelle diverse articolazioni di genere e di settori di attività cinematografiche, teatrali, musicali, di danza, di circhi e di spettacoli viaggianti, costituiti in forma di impresa, è riconosciuta la qualifica di micro, piccola e media impresa ai sensi della disciplina comunitaria vigente in materia.
      2. Le imprese di cui al comma 1 usufruiscono delle agevolazioni nazionali e comunitarie previste dalla normativa vigente per le piccole e medie imprese, in attuazione del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 238 del 12 ottobre 2005.
      3. All'articolo 3, comma 1, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo la lettera h) inserire la seguente:
      «h-bis) All'articolo 10, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
      “2-bis. Sono esclusi dalla disciplina sulla proroga dei contratti e sulla scadenza del termine e le sanzioni amministrative di cui agli articoli 4 e 5 del presente decreto legislativo i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro del settore dello spettacolo e i lavoratori appartenenti alle categorie professionali stabilite dall'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947 e successive modificazioni e integrazioni”.».

      4. L'ultimo capoverso del comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è sostituito dal seguente: «La disposizione del presente comma non si applica agli enti previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del 1999 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque alle università, alle camere di commercio, agli enti del servizio sanitario nazionale, agli enti indicati nella tabella C della legge finanziaria (con il termine “indicati” sono da intendersi tutti gli enti titolari o beneficiari dei contributi di cui alla tabella stessa), agli enti previdenziali ed assistenziali nazionali».
      5. A parziale modifica dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è aumentato fino a nove il numero dei componenti degli organi di amministrazione degli organismi pubblici con personalità di diritto privato che operano nel settore culturale purché i nuovi ingressi siano in rappresentanza di soggetti privati che si impegnano finanziariamente a sostegno dell'istituzione.
      6. Per l'applicazione dell'articolo 2 della legge 15 luglio 2009, n. 94, con decreto del Ministero dell'interno verranno definite le specifiche modalità attuative per le attività della musica popolare contemporanea effettuate in spazi non tradizionali aperti al pubblico con espresso riferimento alle modalità per la selezione, la formazione e il relativo impiego del personale addetto ai servizi di controllo.
      7. Nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, all'articolo 26, comma 3, primo periodo dopo le parole «negli esercizi di ristorazione» sono aggiunte le seguenti «nelle sale cinematografiche e nelle sale di spettacolo».
      8. All'articolo 17 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, al comma 1 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

          «L) La pubblicità effettuata mediante proiezioni all'interno delle sale cinematografiche in quanto e laddove percepibile esclusivamente dai titolari dei titoli d'ingresso».

      9. All'articolo 74-quater del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, il comma 6-ter è sostituito dal seguente:
      «6-ter. Coloro che effettuano le prestazioni di servizi indicate nella tabella C, numeri 1) e 4), allegata al presente decreto possono avvalersi della facoltà di acquistare, anche tramite commissionari, o importare beni e servizi senza pagamento dell'imposta con l'aliquota indicata nell'articolo 16, comma primo, entro il limite pari alla metà dell'ammontare complessivo delle prestazioni di servizi medesime effettuate nel corso dell'anno solare precedente. A tal fine, i soggetti interessati esprimono la relativa opzione secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, entro il 31 gennaio di ogni anno; l'opzione ha effetto fino a quando non è revocata ed è comunque vincolante per un triennio».

      10. Sono esclusi dalla base imponibile rilevante ai fini del calcolo del compenso per diritto d'autore di tutti i contributi erogati all'attività da qualsiasi ente pubblico (quali a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, la Comunità Economica Europea e gli Organismi sovrannazionali) e da enti privati istituzionali, di qualsiasi natura essi siano a prescindere dalla finalità per cui sono stati erogati, fatta eccezione per i contributi erogati per le «singole manifestazioni gratuite» che, al contrario, concorrono alla formazione del base imponibile ai fini del calcolo del compenso per diritto d'autore in misura pari al 50 per cento dell'importo netto erogato.
      11. Dall'attuazione dei commi 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 10 non debbono derivare oneri alla finanza dello Stato; la copertura finanziaria per l'attuazione dei commi 1, 2 e 7, per un importo di 2 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.
51. 04. De Biasi, Coscia, Ghizzoni, Carlucci.

      Dopo l'articolo 51 inserire il seguente:

Art. 51-bis.
(Misure per lo sviluppo delle imprese culturali dello spettacolo).

      1. Agli organismi dello spettacolo, nelle diverse articolazioni di genere, e di settori di attività cinematografiche, teatrali, musicali, di danza, di circhi e di spettacoli viaggianti, costituiti in forma di impresa, è riconosciuta la qualifica di micro, piccola e media impresa, ai sensi della disciplina comunitaria vigente in materia.
      2. Le imprese di cui al comma 1 usufruiscono delle agevolazioni nazionali e comunitarie previste dalla normativa vigente per le piccole e medie imprese, in attuazione del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005.
      3. Al comma 9, dell'articolo 1, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo la lettera i) è inserita la seguente:

          «i-bis) All'articolo 10, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
      “2-bis. Sono esclusi dalla disciplina sulla proroga dei contratti e sulla scadenza del termine e le sanzioni amministrative di cui agli articoli 4 e 5 del presente decreto legislativo i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro del settore dello spettacolo e i lavoratori appartenenti alle categorie professionali stabilite dall'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16tuglio 1947 e successive modificazioni e integrazioni”.».

      4. Al comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, il quarto periodo è sostituito dal seguente: «La disposizione del presente comma non si applica agli enti previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del 1999 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque alle Università, alle Camere di commercio, agli enti del servizio sanitario nazionale, agli enti previdenziali ed assistenziali nazionali».
      5. All'articolo 6, comma 5, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «I componenti degli organi di amministrazione degli organismi pubblici con personalità di diritto privato che operano nel settore culturale può essere aumentato fino a nove, purché i nuovi ingressi siano in rappresentanza di soggetti privati che si impegnano finanziariamente a sostegno dell'istituzione».
      6. Per l'applicazione dell'articolo 2 della legge 15 luglio 2009, n. 94, con decreto del Ministro dell'interno verranno definite le specifiche modalità attuative per le attività della musica popolare contemporanea effettuate in spazi non tradizionali aperti al pubblico con espresso riferimento alle modalità per la sezione, la formazione e il relativo impiego del personale addetto ai servizi di controllo.
      7. All'articolo 26, comma 3, primo periodo, del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dopo le parole: «negli esercizi di ristorazione» sono aggiunte le seguenti: «nelle sale cinematografiche e nelle sale di spettacolo».
      8. All'articolo 17 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, al comma 1 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

          «L) La pubblicità effettuata mediante proiezioni all'interno delle sale cinematografiche in quanto e laddove percepibile esclusivamente dai titolari dei titoli d'ingresso».

      9. All'articolo 74-quater del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, il comma 6-ter è sostituito dal seguente:
      «6-ter. Coloro che effettuano le prestazioni di servizi indicate nella tabella C, numeri 1) e 4), allegata al presente decreto possono avvalersi della facoltà di acquistare, anche tramite commissionari, o importare beni e servizi senza pagamento dell'imposta con l'aliquota indicata nell'articolo 16, comma primo, entro il limite pari alla metà dell'ammontare complessivo delle prestazioni di servizi medesime effettuate nel corso dell'anno solare precedente. A tal fine, i soggetti interessati esprimono la relativa opzione secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, entro il 31 gennaio di ogni anno; l'opzione ha effetto fino a quando non è revocata ed è comunque vincolante per un triennio».

      10. Sono esclusi dalla base imponibile rilevante ai fini del calcolo del compenso per diritto d'autore tutti i contributi erogati all'attività da qualsiasi ente pubblico (quali a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, la Comunità Economica Europea e gli Organismi sovrannazionali) e da enti privati istituzionali, di qualsiasi natura essi siano, a prescindere dalla finalità per cui sono stati erogati, fatta eccezione per i contributi erogati per le «singole manifestazioni gratuite» che, al contrario, concorrono alla formazione della base imponibile ai fini del calcolo del compenso per diritto d'autore in misura pari al 50 per cento dell'importo netto erogato.
      11. La copertura degli oneri recati dal presente articolo è a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, nella quota destinata alle attività cinematografiche.
51. 08. Ceccacci Rubino.

      Dopo l'articolo 51 aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.
(Misure per la crescita delle imprese culturali dello spettacolo).

      1. Agli organismi dello spettacolo, nelle diverse articolazioni di genere e di settori di attività cinematografiche, teatrali, musicali, di danza, di circhi e di spettacoli viaggianti, costituiti in forma di impresa, è riconosciuta la qualifica di micro, piccola e media impresa ai sensi della disciplina comunitaria vigente in materia.
      2. Le imprese di cui al comma 1 usufruiscono delle agevolazioni nazionali e comunitarie previste dalla normativa vigente per le piccole e medie imprese, in attuazione del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005.
51. 01. Ceccacci Rubino.

      Dopo l'articolo 51 aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.
(Imprese del settore creativo e culturale).

      1. Ai soggetti produttori di attività, beni e servizi culturali, così come definiti ai commi 4 e 5 dell'articolo 4 della Convenzione UNESCO sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali, conclusasi a Parigi il 20 ottobre 2005 e ratificata dall'Italia il 19 febbraio 2007 con legge n. 19, costituiti in forma di impresa, è riconosciuta la qualifica di micro, piccola e media impresa ai sensi della disciplina comunitaria vigente in materia.
      2. Le imprese di cui al comma 1 accedono alle agevolazioni e alle misure di sostegno nazionali e comunitarie previste dalla normativa per le piccole e medie imprese, ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005.
51. 05. Vico.

      Dopo l'articolo 51 aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.
(Interventi per il contenimento della delocalizzazione delle produzioni cinematografiche e audiovisive italiane).

      1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 177 del 2005, dopo la lettera o) sono inserite le seguenti lettere:

          «o-bis) “opera cinematografica”, “opera filmica” o “film”, l'opera dell'ingegno ai sensi della disciplina sulla protezione del diritto d'autore, realizzata su supporto di qualsiasi natura, di carattere narrativo, documentaristico o di animazione e destinata dal titolare dei diritti di utilizzazione, prioritariamente, allo sfruttamento economico nelle sale cinematografiche;

          o-ter) “opera audiovisiva”, l'opera dell'ingegno ai sensi della disciplina sulla protezione del diritto d'autore, realizzata su supporto di qualsiasi natura, di carattere narrativo, documentaristico o di animazione, destinata dal titolare dei diritti di utilizzazione, prioritariamente, allo sfruttamento economico attraverso qualunque tecnologia, supporto, sistema o piattaforma di diffusione e distribuzione diversi dalla sala cinematografica;».

      2. All'articolo 44 del decreto legislatico n. 177 del 2005, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al terzo periodo le parole: «assegnando una quota adeguata» sono sostituite con le parole: «assegnando una quota non inferiore al 50 per cento»;

          b) le parole «ovunque prodotte», ovunque ricorrano nel testo, sono soppresse;

          c) l'ultimo periodo del comma 3, dalle parole: «Con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro peri beni e le attività culturali» e fino alle parole: «dello sviluppo del mercato e della disponibilità delle stesse.», è soppresso.

      3. All'articolo 44 del decreto legislativo n. 177 del 2005, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
      «4-bis. Ai fini degli obblighi stabiliti dal presente articolo, sono opere cinematografiche e audiovisive di espressione originale italiana, le opere che possiedono i seguenti requisiti:

          a) regista italiano;

          b) autore del soggetto italiano o autori in maggioranza italiani;

          c) sceneggiatore italiano o sceneggiatori in maggioranza italiani;

          d) interpreti principali in maggioranza italiani;

          e) interpreti secondari per tre quarti italiani;

          f) ripresa sonora diretta in lingua italiana;

          g) autore della fotografia cinematografica italiano;

          h) montatore italiano;

          i) autore della musica italiano;

          l) scenografo italiano;

          m) costumista italiano;

          n) troupe italiana;

          o) riprese, localizzazione dei set in esterno e uso di teatri di posa situati in Italia;

          p) utilizzo d'industrie tecniche italiane;

          q) effettuazione in Italia di almeno il 70 per cento della spesa complessiva dell'opera, con riferimento alle componenti tecniche di cui alle lettere n), o) e p), nonché agli oneri sociali».
51. 02. Vico.

      Dopo l'articolo 51 inserire il seguente:

Art. 51-bis.
(Tax credit e tax shelter per lo spettacolo dal vivo).

      1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso dal 1o gennaio 2013, è riconosciuto alle persone fisiche e giuridiche che esercitano attività d'impresa, anche fuori del settore dello spettacolo dal vivo, un credito d'imposta nella misura del 40 per cento, fino al limite massimo complessivo di 100.000 euro annui per ciascun soggetto, per gli investimenti effettuati nello svolgimento di attività di spettacolo dal vivo.
      2. Non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette, nella misura del 40 per cento, fino al limite massimo complessivo di 100.000 euro annui per ciascun soggetto, gli utili dichiarati dalle persone fisiche e giuridiche che esercitano attività d'impresa, anche fuori del settore dello spettacolo dal vivo, impiegati per gli investimenti effettuati nello svolgimento di attività di spettacolo dal vivo.
      3. I requisiti e le modalità per la fruizione delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, le tipologie degli investimenti e delle spese agevolabili, nonché le relative disposizioni applicative, sono definiti con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
      4. La copertura degli oneri recati dal presente articolo, per un importo massimo di 10 milioni di euro annui, è a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163.
51. 06. Ceccacci Rubino.

      Dopo l'articolo 51 inserire il seguente:

Art. 51-bis.
(Compensi ai componenti degli organi societari delle istituzioni culturali).

      1. L'ultimo capoverso del comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è sostituito dal seguente:
      «La disposizione del presente comma non si applica agli enti previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del 1999 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque alle università, alle camere di commercio, agli enti del servizio sanitario nazionale, agli enti indicati nella tabella C della legge finanziaria (con il termine «indicati» sono da intendersi tutti gli enti titolari o beneficiari dei contributi di cui alla tabella stessa), agli enti previdenziali ed assistenziali nazionali.
51. 03. De Biasi, Coscia, Ghizzoni.

      Dopo l'articolo 51 inserire il seguente:

Art. 51-bis.
(Disposizioni in materia di farmacie comunali e servizi aggiuntivi).

      1. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 153 del 2009, fino alla piena operatività delle disposizioni previste dallo stesso, l'adesione delle farmacie pubbliche ai servizi di cui al primo periodo di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 153 del 2009 e successive modificazioni e integrazioni, avviene in base alle convenzioni di cui al successivo comma 4 del medesimo decreto, nella quali le succitate farmacie si impegnano a rispettare il contenimento degli oneri ed altri limiti di spese, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni in materia rispetto alla forma giuridica scelta per la gestione delle stesse farmacie comunali.
51. 07. Albini, Graziano.

      Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

Art. 51-bis.

      1. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2012, alle imprese editrici che abbiano diritto ai contributi previsti dai commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater e 3 dell'articolo 3 e all'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, ai commi 2 e 4 dell'articolo 153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è corrisposto, in presenza dei requisiti di legge, un contributo fino al 100 per cento dell'importo calcolato secondo i parametri stabiliti dalla legislazione vigente. Tale importo non può comunque essere superiore a quello percepito per i contributi attinenti all'anno 2010.
      2. L'onere per il rimborso alla Società Poste Italiane SPA dei ratei dovuti ai sensi del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, pari a 50,8 milioni di euro per gli anni 2012, 2013 e 2014, rientra negli oneri del contratto di servizio universale e le relative risorse del fondo editoria sono destinate alle politiche di sostegno della legge 7 agosto 1990, n. 250.
      3. All'articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, il sesto periodo è sostituito dal seguente: «La disposizione di cui al primo periodo della presente lettera c) si applica anche se i giornali quotidiani, i periodici ed i libri sono ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi: in tal caso l'imposta si applica con l'aliquota dei beni diversi».
51. 09. De Biasi.

ART. 52.

      Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 2013 con le seguenti: 31 dicembre 2012.
52. 1.    Borghesi, Cimadoro, Messina, Barbato.

      Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 2013 con le seguenti: 31 dicembre 2013.

      Al comma 2, sopprimere le parole da: , e sino al termine fino a: le relative prestazioni.
52. 17.    Prestigiacomo.

      Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 2013 con le seguenti: 31 dicembre 2013.
52. 2.    Montagnoli, Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Fava, Fugatti.

      Al comma 2, sopprimere le parole da: , e sino al termine fino a: le relative prestazioni.
52. 18.    Prestigiacomo.

      Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità per la restituzione agli utenti dei contributi già versati per gli anni 2010 e 2011.
52. 11.    Montagnoli, Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Fava, Fugatti.

      Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
      2-bis. Al fine di garantire la regolare prosecuzione dell'attività dell'impianto termovalorizzatore di Acerra, la regione Campania è autorizzata a rinegoziare, anche mediante modifica della tipologia contrattuale, il rapporto negoziale in essere alla data del 14 febbraio 2012, tra la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della protezione civile ed il soggetto aggiudicatario delle procedure di affidamento della gestione del predetto impianto. L'Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), a seguito della negoziazione, da concludere entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei successivi trenta giorni effettua una valutazione di congruità tecnico-economica delle previsioni contrattuali concordate. In caso di mancata conclusione della negoziazione entro il termine di cui al precedente periodo, ovvero di mancata adesione, entro quindici giorni dalla comunicazione, alle determinazioni della citata Agenzia da parte di uno dei soggetti contraenti, la regione provvede, entro e non oltre il 31 dicembre 2012, all'affidamento dell'impianto, sulla base delle previsioni degli articoli 56 o 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni. Fino alla stipulazione del contratto di cui al precedente periodo e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012, la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della protezione civile prosegue nel predetto rapporto negoziale, avvalendosi a tal fine dell'Unità Tecnica Amministrativa di cui all'OPCM 4018/2012, fermo restando il trasferimento alla regione Campania dei ricavi netti della vendita di energia a far data dal 14 febbraio 2012.
      2-ter. All'articolo 32, comma 4, lettera n-ter), della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo le parole: «dalla vendita di energia» sono aggiunte le seguenti: «ovvero dal canone di affitto o di concessione dell'impianto medesimo e del compendio immobiliare».
      2-quater. Al fine di assicurare il finanziamento e la realizzazione urgente delle attività di cui all'articolo 1, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1, definite con le procedure ivi indicate, la regione Campania è autorizzata ad avvalersi delle risorse già concesse per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 1, 1-bis e 1-ter, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, e non utilizzate alla data del 31 dicembre 2011. Le predette risorse, trasferite dalla Cassa depositi e prestiti alla regione Campania, sono assegnate ad uno specifico Fondo del bilancio regionale per essere destinate integralmente alla realizzazione degli interventi di cui al precedente periodo. Le risorse assegnate al Fondo di cui al presente comma sono escluse ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno della medesima regione.

      Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Disposizioni in materia di tracciabilità e di smaltimento dei rifiuti.
52. 7.    Barani.

      Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
      2-bis. Al fine di garantire la regolare prosecuzione dell'attività dell'impianto termovalorizzatore di Acerra, la regione Campania è autorizzata a rinegoziare, anche mediante modifica della tipologia contrattuale, il rapporto negoziale in essere alla data del 14 febbraio 2012, tra la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della protezione civile ed il soggetto aggiudicatario delle procedure di affidamento della gestione del predetto impianto. L'Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), a seguito della negoziazione, da concludere entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei successivi trenta giorni effettua una valutazione di congruità tecnico-economica delle previsioni contrattuali concordate. In caso di mancata conclusione della negoziazione entro il termine di cui al precedente periodo, ovvero di mancata adesione, entro quindici giorni dalla comunicazione, alle determinazioni della citata Agenzia da parte di uno dei soggetti contraenti, la regione provvede, entro e non oltre il 31 dicembre 2012, all'affidamento dell'impianto, sulla base delle previsioni degli articoli 56 o 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni. Fino alla stipulazione del contratto di cui al precedente periodo e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012, la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della protezione civile prosegue nel predetto rapporto negoziale, avvalendosi a tal fine dell'Unità Tecnica Amministrativa di cui all'OPCM 4018/2012, fermo restando il trasferimento alla regione Campania dei ricavi netti della vendita di energia a far data dal 14 febbraio 2012.
      2-ter. All'articolo 32, comma 4, lettera n-ter), della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo le parole: «dalla vendita di energia» sono aggiunte le seguenti: «ovvero dal canone di affitto o di concessione dell'impianto medesimo e del compendio immobiliare.

      Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Disposizioni in materia di tracciabilità e di smaltimento dei rifiuti.
52. 3.    Barani, Vessa.

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
      2-bis. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 183, comma 1, lettera bb), dopo le parole: «della cooperativa agricola» sono aggiunte le seguenti: «, ivi compresi i consorzi agrari,»;

          b) all'articolo 193, comma 9-bis, secondo periodo, dopo le parole: «della cooperativa agricola» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi i consorzi agrari,».
*52. 4.    Paolo Russo.

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
      2-bis. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 183, comma 1, lettera bb), dopo le parole: «della cooperativa agricola» sono aggiunte le seguenti: «, ivi compresi i consorzi agrari,»;

          b) all'articolo 193, comma 9-bis, secondo periodo, dopo le parole: «della cooperativa agricola» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi i consorzi agrari,».
*52. 5.    Zeller, Brugger.

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
      2-bis. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 183, comma 1, lettera bb), dopo le parole: «della cooperativa agricola» sono aggiunte le seguenti: «, ivi compresi i consorzi agrari,»;

          b) all'articolo 193, comma 9-bis, secondo periodo, dopo le parole: «della cooperativa agricola» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi i consorzi agrari,».
*52. 10.    Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
      2-bis. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 183, comma 1, lettera bb), dopo le parole: «della cooperativa agricola» sono aggiunte le seguenti: «, ivi compresi i consorzi agrari,»;

          b) all'articolo 193, comma 9-bis, secondo periodo, dopo le parole: «della cooperativa agricola» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi i consorzi agrari,».
*52. 19.    Delfino, Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
      2-bis. All'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, apportare la seguente modificazione:

          a) al comma 9-bis, primo periodo, sopprimere le parole: «e la distanza fra i fondi non sia superiore a dieci chilometri».
52. 8.    Brugger, Zeller.

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
      2-bis. All'articolo 188-ter, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole «non pericolosi» sono inserite le seguenti: «e imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che producono e conferiscono rifiuti speciali pericolosi per non più di 100 kg/l all'anno».
52. 9.    Brugger, Zeller.

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
      2-bis. Con apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro 3 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di rimborso del contributo annuo di cui al decreto ministeriale 17 dicembre 2009, così come modificato dal decreto ministeriale 1o febbraio 2010, sostenuto per gli anni 2010-2011 dagli operatori ai fini della copertura degli oneri derivanti dal funzionamento del sistema.
52. 6.    Di Biagio, Raisi, Scanderebech.

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
      2-bis. Le somme di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, versate dai soggetti di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale medesimo come contributi di iscrizione al SISTRI per le annualità 2010 e 2011 sono destinate a ridurre i contributi previdenziali e assistenziali e i premi per l'assicurazione obbligatoria a favore degli stessi soggetti, con riferimento a quelli dovuti a decorrere dal periodo di paga in corso al momento della entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
*52. 13.    Abrignani.

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
      2-bis. Le somme di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, versate dai soggetti di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale medesimo come contributi di iscrizione al SISTRI per le annualità 2010 e 2011 sono destinate a ridurre i contributi previdenziali e assistenziali e i premi per l'assicurazione obbligatoria a favore degli stessi soggetti, con riferimento a quelli dovuti a decorrere dal periodo di paga in corso al momento della entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
*52. 14.    Romani.

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
      2-bis. Le somme di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, versate dai soggetti di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale medesimo come contributi di iscrizione al SISTRI per le annualità 2010 e 2011 sono destinate a ridurre i contributi previdenziali e assistenziali e i premi per l'assicurazione obbligatoria a favore degli stessi soggetti, con riferimento a quelli dovuti a decorrere dal periodo di paga in corso al momento della entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
*52. 15.    Milanato, Lazzari.

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
      2-bis. Le somme di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, versate dai soggetti di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale medesimo come contributi di iscrizione al SISTRI per le annualità 2010 e 2011 sono destinate a ridurre i contributi previdenziali e assistenziali e i premi per l'assicurazione obbligatoria a favore degli stessi soggetti, con riferimento a quelli dovuti a decorrere dal periodo di paga in corso al momento della entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
*52. 16.    Fava, Torazzi, Montagnoli, Fugatti, Forcolin, Comaroli.

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
      2-bis. Le somme di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, versate dai soggetti di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale medesimo come contributi di iscrizione al SISTRI per le annualità 2010 e 2011 sono destinate a ridurre i contributi previdenziali e assistenziali e i premi per l'assicurazione obbligatoria a favore degli stessi soggetti, con riferimento a quelli dovuti a decorrere dal periodo di paga in corso al momento della entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
*52. 20.    Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri, Poli, Delfino.

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
      2-bis. Le somme di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, versate dai soggetti di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale medesimo come contributi di iscrizione al SISTRI per le annualità 2010 e 2011 sono destinate al sostegno delle imprese danneggiate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo le modalità e gli strumenti di cui agli articoli 10 e 11 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74.
52. 12.    Marsilio.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Ulteriori disposizioni di sostegno alle imprese, all'autoimprenditorialità e l'occupazione femminile).

      1. Alle donne titolari di reddito d'impresa con figli a carico è riconosciuta, per i primi tre anni decorrenti dall'avvio dell'attività d'impresa, una detrazione forfettaria aggiuntiva a titolo di sostegno per le spese di assistenza familiare e cura di figli minori, nel limite di 600 euro per il primo figlio, più 400 euro per ciascun figlio successivo. Nel caso di figli gemelli l'importo delta detrazione è moltiplicato per il loro numero. In caso di incapienza, totale o parziale, il beneficio non goduto è corrisposto sotto forma di assegno alla lavoratrice madre. Con riferimento alle imprenditrici operanti nelle «zone assistite» ai sensi dell'articolo 2, numero 9), del regolamento (CE) n. 800/2008 ubicate nelle regioni ammissibili agli aiuti a finalità regionale come stabilito nella carta degli aiuti a finalità regionale approvata dallo Stato per il periodo 2007-2013, in conformità alle disposizioni previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il beneficio è riconosciuto in misura maggiorata del 30 per cento.
      2. Al finanziamento dei progetti di formazione finalizzati al perseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 42 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, autorizzati secondo le procedure previste dagli articoli 25, 26 e 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e approvati dal Fondo sociale europeo, è destinata una quota non inferiore al 25 per cento del Fondo di rotazione istituito dall'articolo 25 della medesima legge n. 845 del 1978. La finalizzazione dei progetti di formazione attinenti alle attività d'impresa avviate a sensi della presente legge viene accertata, entro il 31 marzo dell'anno in cui l'iniziativa deve essere attuata, dalla commissione regionale per l'impiego.
      3. La quota del Fondo di rotazione di cui al comma 2 è ripartita tra le regioni in misura proporzionale all'ammontare dei contributi richiesti per i progetti approvati e all'ammontare delle risorse stanziate da ciascuna regione:

          a) per il 75 per cento tra tutte le regioni in misura proporzionale all'ammontare dei contributi richiesti per i progetti approvati e all'ammontare delle risorse stanziate da ciascuna regione per le medesime finalità;

          b) per il 25 per cento tra le regioni in cui il tasso di occupazione femminile, come rilevato dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT), è inferiore alla inedia nazionale, in proporzione alla popolazione residente.

      4. Al fine di sostenere l'avvio di imprese femminili, secondo le modalità previste dal presente articolo, il Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile di cui all'articolo 54 dei codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è finanziato nella misura di 100 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dal 2010 e per un triennio.
      5. A valere sulle disponibilità del Fondo di cui al comma 4 possono essere concesse, in via prioritaria, agevolazioni per le seguenti finalità:

          a) ai progetti aziendali relativi all'acquisizione di servizi destinati all'innovazione tecnologica, gestionale e organizzativa, allo sviluppo di sistemi di qualità e al trasferimento di tecnologie;

          b) alla realizzazione di progetti di ricerca di mercato per il collocamento dei prodotti e la prestazione dei servizi.

      6. Per le finalità indicate dal comma 5 possono essere riconosciute agevolazioni integrative nella forma di prestazioni di garanzia per l'accesso al credito.
      7. Per l'attuazione delle finalità di cui al comma 5 il Fondo di cui al comma 4 viene ripartito tra le regioni sulla base dell'ultima rilevazione dell'imprenditorialità femminile effettuata dall'ISTAT, secondo criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro per le pari opportunità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra io Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in accordo con le organizzazioni maggiormente rappresentative della categoria. Le regioni hanno potestà di finanziare piani di intervento a integrazione delle quote di competenza regionale del Fondo.
      8. Al capo IX del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, dopo l'articolo 56 è aggiunto il seguente:
      «Art. 56-bis. – (Misure di sostegno al reinserimento delle madri nel mondo del lavoro).1. Nel caso d'instaurazione di un rapporto di lavoro con una lavoratrice nei due anni successivi al parto, le aliquote contributive previdenziali e assistenziali previste dalla legislazione vigente sono ridotte nella misura del 75 per cento per i primi trentasei mesi, ferma restando la contribuzione a carico della lavoratrice nelle misure previste per la generalità dei lavoratori.
      2. Le disposizioni del comma i non si applicano qualora il rapporto di lavoro tra i soggetti interessati sia stato interrotto nei ventiquattro mesi antecedenti all'assunzione della lavoratrice».

      9. I datori di lavoro, pubblici e privati, che assumono con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno le donne che presentano una riduzione della capacità lavorativa inferiore alla percentuale di cui all'articolo 13, comma 1, lettera h), della legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni, possono versare i contributi previdenziali richiesti dalle nomine vigenti nella misura di un terzo di quelli dovuti, per un periodo di cinque anni dalla data di decorrenza del rapporto di lavoro, qualora sia stata superata la misura massima riferibile alle quote di riserva di cui all'articolo 3 della citata legge n. 68 del 1999. Tali agevolazioni si applicano anche nei casi di stipulazione di contratti di lavoro subordinato a tempo parziale, nonché nelle ipotesi di riassunzione e di reintegro di lavoratrici disabili i cui contratti sono scaduti antecedentemente all'intervenuta disabilità.
      10. I datori di lavoro, pubblici e privati, con un numero di dipendenti non superiore a cinquanta, che assumono donne che presentano una riduzione della capacità lavorativa inferiore alla percentuale di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), della legge 12 marzo 1999, n. 68, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, nonché con contratto di lavoro a tempo determinato nelle forme di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, possono versare i contributi previdenziali richiesti dalle norme vigenti nella misura di due terzi di quelli dovuti. Tali agevolazioni si applicano anche nei casi di riassunzione e di reintegro di lavoratrici disabili i cui contratti sono scaduti antecedentemente all'intervenuta disabilità.
      11. Il contratto di apprendistato di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è stipulato in presenza di un contesto produttivo e organizzativo tale da garantire l'inserimento della lavoratrice disabile ai sensi dei commi 5 e 6 del presente articolo sulla base delle professionalità e delle mansioni accertate dalle commissioni previste dall'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sentito il comitato tecnico di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni. La definizione del percorso formativo della lavoratrice disabile è individuata dal datore di lavoro, d'intesa con il comitato tecnico di cui al citato articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 469 del 1997, e successive modificazioni. il datore di lavoro, pubblico e privato, che stipula un contratto di apprendistato ai sensi del presente comma è tenuto al versamento dei contributi previdenziali richiesti dalle norme vigenti nella misura di due terzi di quelli dovuti. La stipulazione di contratti di apprendistato ai sensi del presente comma può avvenire anche in deroga ai limiti di età previsti dalla normativa vigente, il datore di lavoro che, al termine del contratto di apprendistato, assume la lavoratrice con contratto a tempo indeterminato, versa i contributi previdenziali richiesti dalla normativa vigente nella misura di un terzo di quelli dovuti per un periodo massimo di tre animi.
      12. Al fine di conseguire l'obiettivo di assicurare, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la realizzazione su tutto il territorio nazionale di almeno mille nuovi asili nido in attuazione dell'obiettivo comune della copertura territoriale del 33 per cento fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000, le risorse di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono incrementate nella misura di 100 milioni di euro per l'anno 2012, 2013 e 2014.
      13. Le maggiori risorse di cui al comma 12 sono destinate al cofinanziamento degli investimenti promossi dalle amministrazioni territoriali per la costruzione ovvero per la riqualificazione di strutture destinate ad asili nido, individuati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      14. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, entro il limite massimo di 500 milioni di euro all'anno, per ciascun anno del triennio 2012, 2013 e 2014 si provvede:

          a) parzialmente utilizzando le risorse derivanti dal Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni, e le risorse di cui all'articolo 1, comma 8-ter, del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

          b) parzialmente utilizzando le risorse derivanti dal Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 2, comma 547, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni;

          c) parzialmente utilizzando le risorse derivanti dal Fondo per la finanza d'impresa di cui all'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dal Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni;

          d) parzialmente utilizzando le risorse derivanti dal Fondo per la finanza d'impresa di cui all'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

          e) utilizzando, nel limite massimo di 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, le risorse derivanti dalla corrispondente modifica dell'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:

              alla lettera a) le parole «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;

              alla lettera b) le parole «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti «12,1 per cento»;

              alla lettera c) le parole «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti «11,1 per cento»;

              alla lettera d) le parole «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti «9,5 per cento»;

              alla lettera e) le parole «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti «8,5 per cento».
52. 08.    Mura, Cimadoro, Borghesi, Messina, Barbato.

      Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Ulteriori disposizioni urgenti per lo sviluppo economico delle imprese).

      1. Il presente articolo, in attuazione dell'articolo 3 della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011, relativo alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese, si applica ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale tra imprese. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo i debiti che formano oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito.
      2. Ai fini del presente articolo si applicano le seguenti definizioni:

          a) «transazioni commerciali», le transazioni tra imprese che comportano la fornitura di merci o la prestazione di servizi dietro pagamento di un corrispettivo;

          b) «impresa», ogni soggetto organizzato, diverso dalle pubbliche amministrazioni, che agisce nell'ambito di un'attività economica o professionale indipendente, anche quando tale attività è svolta da una sola persona;

          c) «ritardo di pagamento», il pagamento non effettuato durante il periodo di pagamento contrattuale o legale, determinato secondo le disposizioni del comma 5, qualora siano soddisfatte le condizioni di cui al comma 3;

          d) «interessi di mora», gli interessi legali di mora o interessi ad un tasso concordato tra imprese, soggetti alle disposizioni di cui ai commi da 11 a 14;

          e) «interessi legali di mora»: interessi semplici di mora ad un tasso che è pari al tasso di riferimento maggiorato di otto punti percentuali;

          f) «tasso di riferimento»: il tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alte sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali;

          g) «importo dovuto», la somma principale che avrebbe dovuto essere pagata entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli onori applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento;

          h) «riserva di proprietà»: l'accordo contrattuale in base al quale il venditore rimane proprietario delle merci fino al completo pagamento del prezzo;

          i) «titolo esecutivo»: ogni decisione, sentenza o ordine di pagamento, sia immediato che rateale, pronunciato da un'autorità giurisdizionale o altra autorità competente, inclusi i provvedimenti provvisoriamente esecutivi, che consenta al creditore di ottenere, mediante esecuzione forzata, il soddisfacimento della propria pretesa nei confronti del debitore.

      3. Nelle transazioni di cui al comma 1 il creditore ha diritto agli interessi legali di mora o agli interessi ad un tasso concordato tra le imprese interessate, senza che sia necessario un sollecito, qualora il creditore abbia adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge, non abbia ricevuto nei termini l'importo dovuto, e quando il ritardo di pagamento sia imputabile al debitore.
      4. Nei casi di cui ai comma 3, il tasso di riferimento applicabile per il primo semestre dell'anno in cui debbono essere versati gli interessi di mora è quello in vigore il 1o gennaio dell'anno medesimo, per il secondo semestre è quello in vigore il 1o luglio dell'anno medesimo.
      5. Qualora siano soddisfatti i criteri di cui al comma 3:

          a) il creditore ha diritto agli interessi di mora a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza o alla fine del periodo di pagamento stabiliti nel contratto;

          b) se la data di scadenza o il periodo di pagamento non sono stabiliti nel contratto, il creditore ha diritto agli interessi di mora alla scadenza di uno dei termini seguenti:

              1) trenta giorni di calendario dalla data in cui il debitore ha ricevuto la fattura o una richiesta equivalente di pagamento;

              2) se non vi è certezza sulla data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, trenta giorni di calendario dalla data in cui il debitore ha ricevuto le merci o la prestazione dei servizi;

              3) se la data in cui il debitore ha ricevuto la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi, trenta giorni di calendario dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi;

              4) se la legge o il contratto prevedono una procedura di accettazione o di verifica diretta ad accertare la conformità delle merci o dei servizi al contratto e se il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento anteriormente o alla stessa data dell'accettazione o della verifica, trenta giorni di calendario da tale data.

      6. Ove sia prevista una procedura di accettazione o di verifica diretta ad accertare la conformità delle merci o dei servizi al contratto, la durata massima di tale procedura non può superare i trenta giorni di calendario dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi, se non diversamente concordato espressamente nel contratto e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore ai sensi dei commi da 11 a 14.
      7. Il periodo di pagamento stabilito nel contratto non può superare sessanta giorni di calendario, se non diversamente concordato espressamente nel contratto e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore ai sensi dei commi da 11 a 14.
      8. Il presente articolo non pregiudica la facoltà delle parti di concordare, fatte salve le vigenti disposizioni di legge, termini di pagamento che prevedano il versamento a rate. In tali casi, qualora una delle rate non sia pagata alta data concordata, gli interessi e il risarcimento previsti dal presente articolo sono calcolati esclusivamente sulla base degli importi scaduti.
      9. Ove gli interessi di mora siano esigibili in una transazione commerciale ai sensi del comma 5, il creditore ha diritto di ottenere dal debitore, come minimo, un importo forfetario di 40 euro. L'importo forfetario è esigibile senza che sia necessario un sollecito e quale risarcimento dei costi di recupero sostenuti dal creditore.
      10. Il creditore, oltre all'importo forfetario di cui al comma 9, ha diritto di esigere dal debitore un risarcimento ragionevole per ogni costo di recupero che ecceda tale importo forfetario sostenuto a causa del ritardo di pagamento del debitore, comprese le spese che il creditore abbia eventualmente sostenuto per l'affidamento di un incarico a un avvocato o a una società di recupero dei crediti.
      11. Una clausola contrattuale o una prassi relativa alla data o al periodo di pagamento, al tasso dell'interesse di mora o al risarcimento per i costi di recupero non può essere fatta valere o dare diritto a un risarcimento del danno qualora risulti gravemente iniqua per il creditore.
      12. Ai sensi del comma 11 una clausola contrattuale o una prassi è in particolare gravemente iniqua per il creditore nel caso in cui si verifichi qualsiasi grave scostamento dalla corretta prassi commerciale. Per determinare se una clausola contrattuale o una prassi sia gravemente iniqua per il creditore, ai sensi del presente comma, si tiene conto di tutto le circostanze del caso, ed in particolare:

          a) di qualsiasi grave scostamento dalla corretta prassi commerciale, in contrasto con il principio della buona fede e della correttezza;

          b) della natura del prodotto o del servizio;

          c) della circostanza che il debitore abbia un motivo oggettivo per derogare al tasso d'interesse legale di mora di cui al comma 3, al periodo di pagamento di cui ai commi 5, 6 e 7 o all'importo forfetario di cui al comma 9.

      13. Ai fini di cui al comma 11, si considerano clausole contrattuali o prassi gravemente inique quelle che escludono l'applicazione degli interessi di mora di cui al comma 3 e il risarcimento per i costi di recupero di cui al comma 10.
      14. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, calcola semestralmente il tasso d'interesse legale di mora applicabile ai sensi dei commi 2, lettera e), e 3, che è pubblicato senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale.
      15. Il venditore conserva il diritto di proprietà sulle merci finché che non siano state pagate totalmente, qualora sia stata esplicitamente concordata una clausola di riserva di proprietà tra l'acquirente e il venditore prima della consegna delle merci.
      17. Ai sensi dell'articolo 1992 del codice civile, un titolo esecutivo di pagamento come definito dall'articolo 474 del codice di procedura civile può essere ottenuto, anche mediante una procedura accelerata e indipendentemente dall'importo del debito, di norma entro novanta giorni di calendario dalla data in cui il creditore ha presentato un ricorso o ha proposto una domanda dinanzi all'autorità giurisdizionale o un'altra autorità competente, o si sia avvalso delle procedure di cui agli articoli 3, 4 e 5, ove non siano contestati il debito o gli aspetti procedurali. Per calcolare il periodo di cui al presente comma non si tiene conto dei periodi necessari per le notificazioni e di qualsiasi ritardo imputabile al creditore, come i termini necessari per regolarizzare il ricorso o la domanda.
      18. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle medesime condizioni a tutti i creditori stabiliti nell'Unione europea.
      19. Sono fatte salve le vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali che contengono una disciplina più favorevole per il creditore.
      20. Dall'applicazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
52. 09.    Cimadoro, Borghesi, Messina, Barbato.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Articolo 52-bis.
(Modifiche alla legge 28 giugno 2012 n. 92).

      Alla legge 28 giugno 2012 n. 92, sono apportate le seguenti modifiche:

          a) all'articolo 1, comma 10, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

          «c-bis) all'articolo 20, comma 5-ter, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

          “c-bis) di lavoratori assunti dall'agenzia con contratto di lavoro a tempo indeterminato”. »;

          b) all'articolo 1, comma 9, lettera h), dopo le parole «nell'ambito di» sono aggiunte le seguenti: «attività di carattere stagionale nonché di»;

          c) all'articolo 1, comma 9, lettera i), sono aggiunte alla fine le parole: «, sempre che non si tratti di lavoratori assunti a tempo indeterminato dal soggetto somministratore»;

          d) all'articolo 1, comma 10, le lettere a) e c) sono soppresse;

          e) all'articolo 1, comma 16, lettera d), al punto 3-bis dopo le parole «giusta causa» sono aggiunte «nonché l'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale»;

          f) all'articolo 1, comma 16, alla fine dopo la parola «unità» sono aggiunte le seguenti «assunte con contratto a tempo indeterminato»;

          g) all'articolo 1 dopo il comma 17 è inserito il seguente: «17-bis. Al comma 3 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, dopo la lettera i-bis) è inserita la seguente: i-ter) in tutti i settori produttivi privati, in caso di utilizzo di uno o più lavoratori assunti dal soggetto somministratore con contratto di apprendistato, secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 167 del 2011; in questo caso la durata massima del contratto di somministrazione coincide con la durata del contratto di apprendistato prevista per il tipo di mansione, dal contratto collettivo applicato dal soggetto somministratore»;

          h) all'articolo 1, comma 23, dopo la lettera a) è inserita la seguente: a-bis) al comma 2 dell'articolo 61, sostituire la parola «escluse» con le seguenti: «esclusi i rapporti di collaborazione degli specialisti di vendite telefoniche, nonché»;

          i) all'articolo 1, dopo il comma 23 è aggiunto il seguente: «23-bis (Interpretazione autentica) – Le parole «prestatore di lavoro» di cui al primo comma dell'articolo 2116 del codice civile si interpretano nel senso che esse si intendono riferite anche ai lavoratori iscritti alla Gestione separata presso l'Inps, istituita ai sensi dell'articolo e, comma 26, della legge 8 agosto 1995 n. 335, chiamati a svolgere in via esclusiva le attività per le quali sono iscritti alla Gestione stessa. Ai medesimi lavoratori sono pertanto riconosciute le tutele previste dal predetto articolo 2116 del codice civile.»;

          j) all'articolo 1, capoverso ART. 69-bis, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

              a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) che la collaborazione con il medesimo committente abbia una durata complessiva superiore a otto mesi annui per due annui consecutivi»;

              b) alla lettera b), le parole «corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco dello stesso anno solare» sono sostituite dalle seguenti: «corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco di due anni solari consecutivi.»;

          k) all'articolo 2 il comma 39 è soppresso;

          l) all'articolo 2, comma 71, la lettera a) è soppressa;

          m) all'articolo 4, comma 27, lettera a),
dopo le parole «occupati ai sensi della presente legge», sono aggiunte le seguenti: «i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a 6 mesi».
52. 012.    Scandroglio, Bernini Bovicelli, Vincenzo Antonio Fontana, Ceccacci Rubino, Del Tenno.

      Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Apprendistato per la qualifica e il diploma).

      1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2001, n. 167, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale può realizzarsi anche mediante contratti stagionali a tempo determinato».
      2. All'articolo 2, comma 1, lettera a-bis) del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, dopo le parole «dall'articolo 4, comma 5», sono aggiunte le seguenti: «e dall'ultimo periodo dell'articolo 3, comma 1».
52. 01.    Zeller, Brugger.

      Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Conferma in servizio degli apprendisti).

      1. All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2001, n. 167, le parole: «trentasei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi».
52. 02.    Zeller, Brugger.

      Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Conferma in servizio degli apprendisti).

      1. All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2001, n. 167, prima delle parole «L'assunzione di nuovi apprendisti», sono inserite le seguenti: «Salvo diversa previsione dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative,».
52. 03.    Zeller, Brugger.

      Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Conferma in servizio degli apprendisti).

      1. All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2001, n. 167, dopo le parole «giusta causa», sono inserite le seguenti: «, nonché per ulteriori motivi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative».
52. 04.    Zeller, Brugger.

      Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Successione dei contratti a tempo determinato).

      1. All'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, le parole da «nei casi in cui l'assunzione a termine» fino a «commessa consistente» sono soppresse.
52. 011.    Zeller, Brugger.

      Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Semplificazione delle assunzioni nel settore del turismo e dei pubblici esercizi).

      1. Nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, in presenza delle fattispecie individuate dalla contrattazione collettiva ai sensi del comma 3 dell'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, il datore di lavoro può procedere all'instaurazione del rapporto di lavoro anche avvalendosi dell'istituto del lavoro intermittente di cui agli articoli 33 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 o dell'istituto del lavoro accessorio di cui agli articoli 70 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
52. 014.    Zeller, Brugger.

      Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Successione dei contratti a tempo determinato).

      1. All'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dopo la parola «consistente» sono aggiunte le seguenti: «da intensificazioni dell'attività nel settore del turismo».
52. 010.    Zeller, Brugger.

      Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Semplificazioni delle comunicazioni inerenti i lavoratori stranieri).

      1. Per i lavoratori stranieri alloggiati il datore di lavoro assolve agli obblighi previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 attraverso la comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1996, n. 608 e successive modifiche ed integrazioni.
      2. Con decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'Interno e il Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modifiche necessarie al decreto interministeriale 30 ottobre 2007.
52. 015.    Zeller, Brugger.

      Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Prestazioni lavorative extra-scolastiche svolte dai docenti degli istituti tecnici e professionali).

      1. All'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
      «2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle prestazioni lavorative extrascolastiche che i docenti degli istituti tecnici e professionali svolgono presso le aziende turistico ricettive, entro i limiti ed alle condizioni stabiliti da convenzioni stipulate tra il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca e le organizzazioni nazionali dei datori di lavoro maggiormente rappresentative nella categoria».
52. 07.    Zeller, Brugger.

      Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Semplificazione delle comunicazioni concernenti i rapporti di lavoro nel settore del turismo e dei pubblici esercizi).

      1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 4 novembre 2010, n. 183, è sostituito dal seguente:
      «2. Nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, la comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo 9 bis del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito in legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modifiche ed integrazioni, può essere effettuata entro il quinto giorno successivo all'instaurazione del rapporto di lavoro, a condizione che – prima dell'inizio della prestazione lavorativa – vengano comunicati le generalità del datore di lavoro, la data di inizio della prestazione e il numero di lavoratori interessati; tale comunicazione può essere effettuata a mezzo fax o con le modalità che saranno stabilite con uno o più decreti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentite le organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente rappresentative nella categoria».
52. 05.    Zeller, Brugger.

      Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.

      1. Per le locazioni di immobili strumentali allo svolgimento di attività industriali, le parti, con l'assistenza adesiva delle articolazioni provinciali competenti per territorio delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori partecipanti alla Convenzione nazionale di cui all'articolo 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, nonché delle organizzazioni firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro relativamente alle predette attività, possono stipulare contratti di durata quadriennale, consensualmente rinnovabili alla scadenza, che, sulla base di specifica motivazione negli stessi indicata particolarmente in ordine al canone concordato e al relativo aggiornamento, prevedano deroghe, se del caso quantificandone misura e limiti, a tutte o a parte delle disposizioni di cui agli articoli 32, 34 e 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392. Il contenuto e i criteri dell'assistenza per la stipula dei contratti nonché per la determinazione dei corrispettivi richiesti ai non soci sono stabiliti in una o più riunioni apposite della citata Convenzione nazionale, allargata alle organizzazioni firmatarie dei predetti contratti collettivi nazionali di lavoro.
52. 06.    Raisi.

      Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Modifiche alla legge 24 marzo 2012, n. 28).

      1. All'articolo 2 della legge 24 marzo 2012, n. 28, sono apportate le seguenti modifiche:

          a) al comma 1 dopo le parole «con polimeri», sono aggiunte le seguenti: «che raggiungano livelli di biodegradazione superiori al 70 per cento in due anni misurati secondo la norma UNI EN 17556:2003 e»;

          b) al comma 3 le parole «alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002» sono sostituite dalle seguenti «di cui al comma 1».
*52. 025.    Bonciani, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

      Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Modifiche alla legge 24 marzo 2012, n. 28).

      1. Alla legge 24 marzo 2012 n. 28 sono apportate le seguenti modifiche:

          a) al comma 1 dell'articolo 2, dopo le parole «con polimeri», sono aggiunte le seguenti «che raggiungano livelli di biodegradazione superiori al 70 per cento in due anni misurati secondo la norma UNI EN 17556:2003 e»;

          b) al comma 3 dell'articolo 2, le parole «alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002» sono sostituite dalle seguenti «di cui al comma 1».
*52. 047.    Abrignani.

      Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Modifiche alla legge 24 marzo 2012, n. 28).

      1. Alla legge 24 marzo 2012 n.22 sono apportate le seguenti modifiche:

          a) al comma 1 dell'articolo 2, dopo le parole «con polimeri», sono aggiunte le seguenti «che raggiungano livelli di biodegradazione superiori al 70 per cento in due anni misurati secondo la norma UNI EN 17556:2003 e»;

          b) al comma 3 dell'articolo 2, le parole «alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002» sono sostituite dalle seguenti «di cui al comma 1».
*52. 074.    Di Biagio, Raisi, Scanderebech.

      Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Modifiche alla legge 24 marzo 2012, n. 28).

      1. Alla legge 24 marzo 2012 n. 28 sono apportate le seguenti modifiche:

          a) al comma 1 dell'articolo 2, dopo le parole «con polimeri», sono aggiunte le seguenti «che raggiungano livelli di biodegradazione superiori al 70 per cento in due anni misurati secondo la norma UNI EN 17556:2003 e»;

          b) al comma 3 dell'articolo 2, le parole «alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002» sono sostituite dalle seguenti «di cui al comma 1».
*52. 0110.    Lazzari.

      Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Modifiche alla legge 24 marzo 2012, n. 28).

      1. Alla legge 24 marzo 2012 n. 28 sono apportate le seguenti modifiche:

          a) al comma 1 dell'articolo 2, dopo le parole «con polimeri», sono aggiunte le seguenti «che raggiungano livelli di biodegradazione superiori al 70 per cento in due anni misurati secondo la norma UNI EN 17556:2003 e»;

          b) al comma 3 dell'articolo 2, le parole «alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002» sono sostituite dalle seguenti «di cui al comma 1».
*52. 096.    Scanderebech, Toto.

      Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Modifiche alla legge 24 marzo 2012, n. 28).

      1. Alla legge 24 marzo 2012 n. 28, comma 1 dell'articolo 2, dopo le parole «con polimeri», sono aggiunte le seguenti «che raggiungano livelli di biodegradazione superiori al 70 per cento in due anni misurati secondo la norma UNI EN 17556:2003 e».
**52. 046.    Abrignani.

      Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Modifiche alla legge 24 marzo 2012, n. 28).

      1. Alla legge 24 marzo 2012 n. 28, comma 1 dell'articolo 2, dopo le parole «con polimeri», sono aggiunte le seguenti «che raggiungano livelli di biodegradazione superiori al 70 per cento in due anni misurati secondo la norma UNI EN 17556:2003 e».
**52. 063.    Scanderebech, Toto.

      Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Modifiche alla legge 24 marzo 2012, n. 28).

      1. Alla legge 24 marzo 2012 n. 28, comma 1 dell'articolo 2, dopo le parole «con polimeri», sono aggiunte le seguenti «che raggiungano livelli di biodegradazione superiori al 70 per cento in due anni misurati secondo la norma UNI EN 17556:2003 e».
**52. 075.    Di Biagio, Raisi, Scanderebech.

      Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Modifiche alla legge 24 marzo 2012, n. 28).

      1. Alla legge 24 marzo 2012 n. 28, comma 1 dell'articolo 2, dopo le parole «con polimeri», sono aggiunte le seguenti «che raggiungano livelli di biodegradazione superiori al 70 per cento in due anni misurati secondo la norma UNI EN 17556:2003 e».
**52. 0109.    Lazzari.

      Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Modifiche alla legge 24 marzo 2012, n. 28).

      1. Alla legge 24 marzo 2012 n. 28 sono apportate le seguenti modifiche:

          a) al comma 1 dell'articolo 2, dopo le parole «organismi accreditati» sono aggiunte le seguenti: «di quelli biodegradabili di natura tale da poter subire una decomposizione fisica, chimica, termica o biologica grazie alla quale la maggior parte (più del 50 per cento) della massa risultante finisca per decomporsi in biossido di carbonio, biomassa e acqua, in due anni dall'inizio del processo, in conformità allo standard tecnico UNI EN 17556:03»;

          b) al comma 3 dell'articolo 2, le parole «alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002» sono sostituite dalle seguenti «di cui al comma 1».
*52. 040.    Abrignani.

      Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Modifiche alla legge 24 marzo 2012, n. 28).

      1. Alla legge 24 marzo 2012 n. 28 sono apportate le seguenti modifiche:

          a) al comma 1 dell'articolo 2, dopo le parole «organismi accreditati» sono aggiunte le seguenti: «di quelli biodegradabili di natura tale da poter subire una decomposizione fisica, chimica, termica o biologica grazie alla quale la maggior parte (più del 50 per cento) della massa risultante finisca per decomporsi in biossido di carbonio, biomassa e acqua, in due anni dall'inizio del processo, in conformità allo standard tecnico UNI EN 17556:03»;

          b) al comma 3 dell'articolo 2, le parole «alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002» sono sostituite dalle seguenti «di cui al comma 1».
*52. 084.    Lazzari.

      Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Modifiche alla legge 24 marzo 2012, n. 28).

      1. Alla legge 24 marzo 2012 n. 28 sono apportate le seguenti modifiche:

          a) al comma 1 dell'articolo 2, dopo le parole «organismi accreditati» sono aggiunte le seguenti: «di quelli biodegradabili di natura tale da poter subire una decomposizione fisica, chimica, termica o biologica grazie alla quale la maggior parte (più del 50 per cento) della massa risultante finisca per decomporsi in biossido di carbonio, biomassa e acqua, in due anni dall'inizio del processo, in conformità allo standard tecnico UNI EN 17556:03»;

          b) al comma 3 dell'articolo 2, le parole «alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002» sono sostituite dalle seguenti «di cui al comma 1».
*52. 088.    Di Biagio, Raisi, Scanderebech.

      Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Modifiche alla legge 24 marzo 2012, n. 28).

      1. Alla legge 24 marzo 2012 n. 28 sono apportate le seguenti modifiche:

          b) al comma 1 dell'articolo 2, dopo le parole «organismi accreditati» sono aggiunte le seguenti: «di quelli biodegradabili di natura tale da poter subire una decomposizione fisica, chimica, termica o biologica grazie alla quale la maggior parte (più del 50 per cento) della massa risultante finisca per decomporsi in biossido di carbonio, biomassa e acqua, in due anni dall'inizio del processo, in conformità allo standard tecnico UNI EN 17556:03»;

          c) al comma 3 dell'articolo 2, le parole «alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002» sono sostituite dalle seguenti «di cui al comma 1».
*52. 099.    Scanderebech, Toto.

      Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Modifiche alla legge 24 marzo 2012, n. 28).

      1. All'articolo 2, comma 1, della legge 24 marzo 2012, n. 28, dopo le parole «organismi accreditati» sono aggiunte le seguenti: «di quelli biodegradabili di natura tale da poter subire una decomposizione fisica, chimica, termica o biologica grazie alla quale la maggior parte (più del 50 per cento) della massa risultante finisca per decomporsi in biossido di carbonio, biomassa e acqua, in due anni dall'inizio del processo, in conformità allo standard tecnico UNI EN 17556:03».
**52. 024.    Bonciani, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

      Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Modifiche alla legge 24 marzo 2012, n. 28).

      1. All'articolo 2, comma 1, della legge 24 marzo 2012, n. 28, dopo le parole «organismi accreditati» sono aggiunte le seguenti: «di quelli biodegradabili di natura tale da poter subire una decomposizione fisica, chimica, termica o biologica grazie alla quale la maggior parte (più del 50 per cento) della massa risultante finisca per decomporsi in biossido di carbonio, biomassa e acqua, in due anni dall'inizio del processo, in conformità allo standard tecnico UNI EN 17556:03».
**52. 069.    Scanderebech, Toto.

      Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Modifiche alla legge 24 marzo 2012, n. 28).

      1. All'articolo 2, comma 1, della legge 24 marzo 2012, n. 28, dopo le parole «organismi accreditati» sono aggiunte le seguenti: «di quelli biodegradabili di natura tale da poter subire una decomposizione fisica, chimica, termica o biologica grazie alla quale la maggior parte (più del 50 per cento) della massa risultante finisca per decomporsi in biossido di carbonio, biomassa e acqua, in due anni dall'inizio del processo, in conformità allo standard tecnico UNI EN 17556:03».
**52. 034.    Abrignani.

      Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Modifiche alla legge 24 marzo 2012, n. 28).

      1. All'articolo 2, comma 1, della legge 24 marzo 2012, n. 28, dopo le parole «organismi accreditati» sono aggiunte le seguenti: «di quelli biodegradabili di natura tale da poter subire una decomposizione fisica, chimica, termica o biologica grazie alla quale la maggior parte (più del 50 per cento) della massa risultante finisca per decomporsi in biossido di carbonio, biomassa e acqua, in due anni dall'inizio del processo, in conformità allo standard tecnico UNI EN 17556:03».
**52. 076.    Di Biagio, Raisi, Scanderebech.

      Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Modifiche alla legge 24 marzo 2012, n. 28).

      1. All'articolo 2, comma 1, della legge 24 marzo 2012, n. 28, dopo le parole «organismi accreditati» sono aggiunte le seguenti: «di quelli biodegradabili di natura tale da poter subire una decomposizione fisica, chimica, termica o biologica grazie alla quale la maggior parte (più del 50 per cento) della massa risultante finisca per decomporsi in biossido di carbonio, biomassa e acqua, in due anni dall'inizio del processo, in conformità allo standard tecnico UNI EN 17556:03».
**52. 0108.    Lazzari.

      Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Modifiche alla legge 24 marzo 2012, n. 28).

      1. Alla legge 24 marzo 2012, n. 28, al comma 2 dell'articolo 2, le parole «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti «non prima del 30 giugno 2013.
*52. 052.    Abrignani.

      Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Modifiche alla legge 24 marzo 2012, n. 28).

      1. Alla legge 24 marzo 2012, n. 28, al comma 2 dell'articolo 2, le parole «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti «non prima del 30 giugno 2013.
*52. 026.    Bonciani, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

      Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Modifiche alla legge 24 marzo 2012, n. 28).

      1. Alla legge 24 marzo 2012, n. 28, al comma 2 dell'articolo 2, le parole «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti «non prima del 30 giugno 2013.
*52. 073.    Di Biagio, Raisi, Scanderebech.

      Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Modifiche alla legge 24 marzo 2012, n. 28).

      1. Alla legge 24 marzo 2012, n. 28, al comma 2 dell'articolo 2, le parole «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti «non prima del 30 giugno 2013.
*52. 0111.    Lazzari.

      Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Modifiche alla legge 24 marzo 2012, n. 28).

      1. Alla legge 24 marzo 2012, n. 28, al comma 2 dell'articolo 2, le parole «31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti «non prima del 30 giugno 2013.
*52. 095.    Scanderebech, Toto.

      Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Modifiche alla legge 24 marzo 2012, n. 28).

      1. All'articolo 2, comma 2, della legge 24 marzo 2012, n. 28, sono soppresse le parole «anche prevedendo forme di promozione della conversione degli impianti esistenti».
**52. 022.    Bonciani, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

      Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Modifiche alla legge 24 marzo 2012, n. 28).

      1. All'articolo 2, comma 2, della legge 24 marzo 2012, n. 28, le parole «anche prevedendo forme di promozione della conversione degli impianti esistenti» sono soppresse.
**52. 045.    Abrignani.

      Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Modifiche alla legge 24 marzo 2012, n. 28).

      1. All'articolo 2, comma 2, della legge 24 marzo 2012, n. 28, le parole «anche prevedendo forme di promozione della conversione degli impianti esistenti» sono soppresse.
**52. 060.    Lazzari.

      Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Modifiche alla legge 24 marzo 2012, n. 28).

      1. All'articolo 2, comma 2, della legge 24 marzo 2012, n. 28, le parole «anche prevedendo forme di promozione della conversione degli impianti esistenti» sono soppresse.
**52. 078.    Di Biagio, Raisi, Scanderebech.

      Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Modifiche alla legge 24 marzo 2012, n. 28).

      1. All'articolo 2, comma 2, della legge 24 marzo 2012, n. 28, le parole «anche prevedendo forme di promozione della conversione degli impianti esistenti» sono soppresse.
**52. 094.    Scanderebech, Toto.

      Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Modifiche alla legge 24 marzo 2012, n. 28).

      1. All'articolo 2, comma 2, della legge 24 marzo 2012 n. 28, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per favorire la riconversione degli impianti che producono polimeri non conformi a quanto previsto dal comma 1, è istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico un Fondo finanziato con l'applicazione di una tassazione sui sacchi da asporto merci conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002».
*52. 021.    Bonciani, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

      Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Modifiche alla legge 24 marzo 2012, n. 28).

      1. All'articolo 2, comma 2, della legge 24 marzo 2012 n. 28, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per favorire la riconversione degli impianti che producono polimeri non conformi a quanto previsto dal comma 1, è istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico un Fondo finanziato con l'applicazione di una tassazione sui sacchi da asporto merci conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002».
*52. 035.    Abrignani.

      Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Modifiche alla legge 24 marzo 2012, n. 28).

      1. All'articolo 2, comma 2, della legge 24 marzo 2012 n. 28, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per favorire la riconversione degli impianti che producono polimeri non conformi a quanto previsto dal comma 1, è istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico un Fondo finanziato con l'applicazione di una tassazione sui sacchi da asporto merci conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002».
*52. 080.    Lazzari.

      Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Modifiche alla legge 24 marzo 2012, n. 28).

      1. All'articolo 2, comma 2, della legge 24 marzo 2012 n. 28, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per favorire la riconversione degli impianti che producono polimeri non conformi a quanto previsto dal comma 1, è istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico un Fondo finanziato con l'applicazione di una tassazione sui sacchi da asporto merci conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002».
*52. 092.    Di Biagio, Raisi, Scanderebech.

      Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Modifiche alla legge 24 marzo 2012, n. 28).

      1. All'articolo 2, comma 2, della legge 24 marzo 2012 n. 28, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per favorire la riconversione degli impianti che producono polimeri non conformi a quanto previsto dal comma 1, è istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico un Fondo finanziato con l'applicazione di una tassazione sui sacchi da asporto merci conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002».
*52. 098.    Scanderebech, Toto.

      Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Modifiche alla legge 24 marzo 2012, n. 28).

      1. Alla legge 24 marzo 2012, n. 28, al comma 2 dell'articolo 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per favorire la riconversione degli impianti che producono polimeri non conformi alla UNI EN 13432:2002, è istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico un Fondo finanziato con l'applicazione di una tassazione sui sacchi da asporto merci conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002».
**52. 044.    Abrignani.

      Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Modifiche alla legge 24 marzo 2012, n. 28).

      1. Alla legge 24 marzo 2012, n. 28, al comma 2 dell'articolo 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per favorire la riconversione degli impianti che producono polimeri non conformi alla UNI EN 13432:2002, è istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico un Fondo finanziato con l'applicazione di una tassazione sui sacchi da asporto merci conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002».
**52. 086.    Lazzari.

      Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Modifiche alla legge 24 marzo 2012, n. 28).

      1. Alla legge 24 marzo 2012, n. 28, al comma 2 dell'articolo 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per favorire la riconversione degli impianti che producono polimeri non conformi alla UNI EN 13432:2002, è istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico un Fondo finanziato con l'applicazione di una tassazione sui sacchi da asporto merci conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002».
**52. 087.    Di Biagio, Raisi, Scanderebech.

      Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Modifiche alla legge 24 marzo 2012, n. 28).

      1. Alla legge 24 marzo 2012, n. 28, al comma 2 dell'articolo 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per favorire la riconversione degli impianti che producono polimeri non conformi alla UNI EN 13432:2002, è istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico un Fondo finanziato con l'applicazione di una tassazione sui sacchi da asporto merci conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002».
**52. 097.    Scanderebech, Toto.

      Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Modifiche alla legge 24 marzo 2012, n. 28).

      1. All'articolo 2, comma 4, della legge 24 marzo 2012 n. 28 sono soppressi il secondo e il terzo periodo.
52. 023.    Bonciani, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

      Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Modifiche alla legge 24 marzo 2012, n. 28).

      1. Alla legge 24 marzo 2012 n. 28, al comma 4 dell'articolo 2 sono soppressi il terzo e quarto periodo.
*52. 039.    Abrignani.

      Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Modifiche alla legge 24 marzo 2012, n. 28).

      1. Alla legge 24 marzo 2012 n. 28, al comma 4 dell'articolo 2 sono soppressi il terzo e quarto periodo.
*52. 068.    Scanderebech, Toto.

      Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Modifiche alla legge 24 marzo 2012, n. 28).

      1. Alla legge 24 marzo 2012 n. 28, al comma 4 dell'articolo 2 sono soppressi il terzo e quarto periodo.
*52. 089.    Di Biagio, Raisi.

      Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Modifiche alla legge 24 marzo 2012, n. 28).

      1. Alla legge 24 marzo 2012 n. 28, al comma 4 dell'articolo 2 sono soppressi il terzo e quarto periodo.
*52. 083.    Lazzari.

      Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Modifiche alla legge 24 marzo 2012, n. 28).

      1. Alla legge 24 marzo 2012 n. 28, al comma 4 dell'articolo 2 dopo le parole «articolo 13» sono aggiunte le seguenti «commi 1, 3, 4, 5,».
**52. 037.    Abrignani.

      Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Modifiche alla legge 24 marzo 2012, n. 28).

      1. Alla legge 24 marzo 2012 n. 28, al comma 4 dell'articolo 2 dopo le parole «articolo 13» sono aggiunte le seguenti «commi 1, 3, 4, 5,».
**52. 090.    Di Biagio, Raisi, Scanderebech.

      Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Modifiche alla legge 24 marzo 2012, n. 28).

      1. Alla legge 24 marzo 2012 n. 28, al comma 4 dell'articolo 2 dopo le parole «articolo 13» sono aggiunte le seguenti «commi 1, 3, 4, 5,».
**52. 065.    Scanderebech, Toto.

      Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Modifiche alla legge 24 marzo 2012, n. 28).

      1. Alla legge 24 marzo 2012 n. 28, al comma 4 dell'articolo 2 dopo le parole «articolo 13» sono aggiunte le seguenti «commi 1, 3, 4, 5,».
**52. 082.    Lazzari.

      Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Modifiche alla legge 24 marzo 2012, n. 28).

      Alla legge 24 marzo 2012, n. 28, al comma 4 dell'articolo 2, dopo le parole «organi di polizia amministrativa» sono inserite le seguenti «in via secondaria o concomitante al pagamento delle sanzioni di cui al primo periodo».
*52. 067.    Scanderebech.

      Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Modifiche alla legge 24 marzo 2012, n. 28).

      Alla legge 24 marzo 2012, n. 28, al comma 4 dell'articolo 2, dopo le parole «organi di polizia amministrativa» sono inserite le seguenti «in via secondaria o concomitante al pagamento delle sanzioni di cui al primo periodo».
*52. 091.    Di Biagio, Raisi, Scanderebech.

      Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Modifiche alla legge 24 marzo 2012, n. 28).

      Alla legge 24 marzo 2012, n. 28, al comma 4 dell'articolo 2, dopo le parole «organi di polizia amministrativa» sono inserite le seguenti «in via secondaria o concomitante al pagamento delle sanzioni di cui al primo periodo».
*52. 081.    Lazzari.

      Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Modifiche alla legge 24 marzo 2012, n. 28).

      Alla legge 24 marzo 2012, n. 28, al comma 4 dell'articolo 2, dopo le parole «organi di polizia amministrativa» sono inserite le seguenti «in via secondaria o concomitante al pagamento delle sanzioni di cui al primo periodo».
*52. 036.    Abrignani.

      Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Determinazione per cassa del reddito degli esercenti attività d'impresa).

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2013, i soggetti che si avvalgono delle disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, determinano, previa opzione con vincolo triennale, il reddito d'impresa come differenza tra l'ammontare dei ricavi o proventi percepiti nel periodo d'imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso.
      2. Nei confronti dei soggetti che hanno optato per la determinazione del reddito ai sensi del comma 1, la base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 è pari alla differenza tra l'ammontare dei ricavi percepiti e l'ammontare delle spese sostenute inerenti l'attività esercitata, esclusi gli interessi passivi e le spese per il personale dipendente e assimilato. I ricavi, le spese e gli altri componenti si assumono così come rilevanti ai fini della dichiarazione dei redditi.
      3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono dettate le disposizioni attuative del presente articolo.
*52. 016.    Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri, Poli, Delfino.

      Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Determinazione per cassa del reddito degli esercenti attività d'impresa).

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2013, i soggetti che si avvalgono delle disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, determinano, previa opzione con vincolo triennale, il reddito d'impresa come differenza tra l'ammontare dei ricavi o proventi percepiti nel periodo d'imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso.
      2. Nei confronti dei soggetti che hanno optato per la determinazione del reddito ai sensi del comma 1, la base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 è pari alla differenza tra l'ammontare dei ricavi percepiti e l'ammontare delle spese sostenute inerenti l'attività esercitata, esclusi gli interessi passivi e le spese per il personale dipendente e assimilato. I ricavi, le spese e gli altri componenti si assumono così come rilevanti ai fini della dichiarazione dei redditi.
      3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono dettate le disposizioni attuative del presente articolo.
*52. 029.    Abrignani.

      Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Determinazione per cassa del reddito degli esercenti attività d'impresa).

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2013, i soggetti che si avvalgono delle disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, determinano, previa opzione con vincolo triennale, il reddito d'impresa come differenza tra l'ammontare dei ricavi o proventi percepiti nel periodo d'imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso.
      2. Nei confronti dei soggetti che hanno optato per la determinazione del reddito ai sensi del comma 1, la base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 è pari alla differenza tra l'ammontare dei ricavi percepiti e l'ammontare delle spese sostenute inerenti l'attività esercitata, esclusi gli interessi passivi e le spese per il personale dipendente e assimilato. I ricavi, le spese e gli altri componenti si assumono così come rilevanti ai fini della dichiarazione dei redditi.
      3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono dettate le disposizioni attuative del presente articolo.
*52. 042.    Marsilio.

      Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Determinazione per cassa del reddito degli esercenti attività d'impresa).

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2013, i soggetti che si avvalgono delle disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, determinano, previa opzione con vincolo triennale, il reddito d'impresa come differenza tra l'ammontare dei ricavi o proventi percepiti nel periodo d'imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso.
      2. Nei confronti dei soggetti che hanno optato per la determinazione del reddito ai sensi del comma 1, la base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 è pari alla differenza tra l'ammontare dei ricavi percepiti e l'ammontare delle spese sostenute inerenti l'attività esercitata, esclusi gli interessi passivi e le spese per il personale dipendente e assimilato. I ricavi, le spese e gli altri componenti si assumono così come rilevanti ai fini della dichiarazione dei redditi.
      3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono dettate le disposizioni attuative del presente articolo.
*52. 057.    Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Montagnoli.

      Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Determinazione per cassa del reddito degli esercenti attività d'impresa).

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2013, i soggetti che si avvalgono delle disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, determinano, previa opzione con vincolo triennale, il reddito d'impresa come differenza tra l'ammontare dei ricavi o proventi percepiti nel periodo d'imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso.
      2. Nei confronti dei soggetti che hanno optato per la determinazione del reddito ai sensi del comma 1, la base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 è pari alla differenza tra l'ammontare dei ricavi percepiti e l'ammontare delle spese sostenute inerenti l'attività esercitata, esclusi gli interessi passivi e le spese per il personale dipendente e assimilato. I ricavi, le spese e gli altri componenti si assumono così come rilevanti ai fini della dichiarazione dei redditi.
      3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono dettate le disposizioni attuative del presente articolo.
*52. 071.    Romani.

      Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Alloggi per i dipendenti-retribuzione imponibile).

      1. Ai fini dell'applicazione del comma 3 dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 e dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, il valore dell'alloggio fornito dal datore di lavoro al dipendente di aziende alberghiere è determinato in via convenzionale con appositi decreti del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria.
52. 013.    Zeller, Brugger.

      Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Esenzione IRAP per le attività d'impresa prive di organizzazione).

      1. All'articolo, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

          «c-bis) le persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, qualora non si avvalgano, se non in modo occasionale, di lavoro altrui e non utilizzino beni strumentali eccedenti le necessità minime per l'esercizio dell'attività. Con Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate è stabilito, per categoria, anche sulla base dei dati desunti dagli studi di settore, il valore dei beni strumentali non eccedenti le necessità minime per l'esercizio dell'attività».
*52. 017.    Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri, Poli, Delfino.

      Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Esenzione IRAP per le attività d'impresa prive di organizzazione).

      1. All'articolo, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

          «c-bis) le persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, qualora non si avvalgano, se non in modo occasionale, di lavoro altrui e non utilizzino beni strumentali eccedenti le necessità minime per l'esercizio dell'attività. Con Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate è stabilito, per categoria, anche sulla base dei dati desunti dagli studi di settore, il valore dei beni strumentali non eccedenti le necessità minime per l'esercizio dell'attività».
*52. 031.    Abrignani.

      Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Esenzione IRAP per le attività d'impresa prive di organizzazione).

      1. All'articolo, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

          «c-bis) le persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, qualora non si avvalgano, se non in modo occasionale, di lavoro altrui e non utilizzino beni strumentali eccedenti le necessità minime per l'esercizio dell'attività. Con Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate è stabilito, per categoria, anche sulla base dei dati desunti dagli studi di settore, il valore dei beni strumentali non eccedenti le necessità minime per l'esercizio dell'attività».
*52. 043.    Marsilio.

      Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Esenzione IRAP per le attività d'impresa prive di organizzazione).

      1. All'articolo, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

          «c-bis) le persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, qualora non si avvalgano, se non in modo occasionale, di lavoro altrui e non utilizzino beni strumentali eccedenti le necessità minime per l'esercizio dell'attività. Con Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate è stabilito, per categoria, anche sulla base dei dati desunti dagli studi di settore, il valore dei beni strumentali non eccedenti le necessità minime per l'esercizio dell'attività».
*52. 058.    Fava, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Montagnoli, Fugatti.

      Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Esenzione IRAP per le attività d'impresa prive di organizzazione).

      1. All'articolo, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

          «c-bis) le persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, qualora non si avvalgano, se non in modo occasionale, di lavoro altrui e non utilizzino beni strumentali eccedenti le necessità minime per l'esercizio dell'attività. Con Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate è stabilito, per categoria, anche sulla base dei dati desunti dagli studi di settore, il valore dei beni strumentali non eccedenti le necessità minime per l'esercizio dell'attività».
*52. 072.    Romani.

      Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Regime di liquidazione dell'IVA di cassa).

      1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate dai soggetti passivi con volume d'affari non superiore a 2 milioni di euro nei confronti di altri titolari di partita IVA, diviene esigibile al momento del pagamento del corrispettivo dal parte del cessionario o committente. Per gli stessi soggetti l'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta relativa agli acquisti dei beni o dei servizi sorge al momento del pagamento del corrispettivo.
      2. Il regime di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto di cui al comma precedente, si rende applicabile dietro opzione da esercitare secondo le modalità individuate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.
      3. L'imposta diviene, comunque, esigibile dopo il decorso di due anni dal momento di effettuazione dell'operazione; il limite temporale non si applica nel caso in cui il cessionario o il committente, prima del decorso del termine biennale, sia stato assoggettato a procedure concorsuali o esecutive.
      4. Le disposizioni non si applicano ai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell'imposta.
      5. I contribuenti che si avvalgono delle disposizioni appongono apposita annotazione sulle fatture emesse.
      6. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore dalla data stabilita con il decreto di cui al successivo comma, dalla stessa data è abrogato l'articolo 7 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
      7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni di attuazione.
**52. 041.    Marsilio.

      Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Regime di liquidazione dell'IVA di cassa).

      1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate dai soggetti passivi con volume d'affari non superiore a 2 milioni di euro nei confronti di altri titolari di partita IVA, diviene esigibile al momento del pagamento del corrispettivo dal parte del cessionario o committente. Per gli stessi soggetti l'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta relativa agli acquisti dei beni o dei servizi sorge al momento del pagamento del corrispettivo.
      2. Il regime di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto di cui al comma precedente, si rende applicabile dietro opzione da esercitare secondo le modalità individuate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.
      3. L'imposta diviene, comunque, esigibile dopo il decorso di due anni dal momento di effettuazione dell'operazione; il limite temporale non si applica nel caso in cui il cessionario o il committente, prima del decorso del termine biennale, sia stato assoggettato a procedure concorsuali o esecutive.
      4. Le disposizioni non si applicano ai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell'imposta.
      5. I contribuenti che si avvalgono delle disposizioni appongono apposita annotazione sulle fatture emesse.
      6. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore dalla data stabilita con il decreto di cui al successivo comma, dalla stessa data è abrogato l'articolo 7 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
      7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni di attuazione.
**52. 030.    Abrignani.

      Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Regime di liquidazione dell'IVA di cassa).

      1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate dai soggetti passivi con volume d'affari non superiore a 2 milioni di euro nei confronti di altri titolari di partita IVA, diviene esigibile al momento del pagamento del corrispettivo dal parte del cessionario o committente. Per gli stessi soggetti l'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta relativa agli acquisti dei beni o dei servizi sorge al momento del pagamento del corrispettivo.
      2. Il regime di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto di cui al comma precedente, si rende applicabile dietro opzione da esercitare secondo le modalità individuate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.
      3. L'imposta diviene, comunque, esigibile dopo il decorso di due anni dal momento di effettuazione dell'operazione; il limite temporale non si applica nel caso in cui il cessionario o il committente, prima del decorso del termine biennale, sia stato assoggettato a procedure concorsuali o esecutive.
      4. Le disposizioni non si applicano ai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell'imposta.
      5. I contribuenti che si avvalgono delle disposizioni appongono apposita annotazione sulle fatture emesse.
      6. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore dalla data stabilita con il decreto di cui al successivo comma, dalla stessa data è abrogato l'articolo 7 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
      7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni di attuazione.
**52. 019.    Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri, Poli, Delfino.

      Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Regime di liquidazione dell'IVA di cassa).

      1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate dai soggetti passivi con volume d'affari non superiore a 2 milioni di euro nei confronti di altri titolari di partita IVA, diviene esigibile al momento del pagamento del corrispettivo dal parte del cessionario o committente. Per gli stessi soggetti l'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta relativa agli acquisti dei beni o dei servizi sorge al momento del pagamento del corrispettivo.
      2. Il regime di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto di cui al comma precedente, si rende applicabile dietro opzione da esercitare secondo le modalità individuate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.
      3. L'imposta diviene, comunque, esigibile dopo il decorso di due anni dal momento di effettuazione dell'operazione; il limite temporale non si applica nel caso in cui il cessionario o il committente, prima del decorso del termine biennale, sia stato assoggettato a procedure concorsuali o esecutive.
      4. Le disposizioni non si applicano ai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell'imposta.
      5. I contribuenti che si avvalgono delle disposizioni appongono apposita annotazione sulle fatture emesse.
      6. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore dalla data stabilita con il decreto di cui al successivo comma, dalla stessa data è abrogato l'articolo 7 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
      7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni di attuazione.
**52. 056.    Fava, Montagnoli, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Torazzi.

      Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Regime di liquidazione dell'IVA di cassa).

      1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate dai soggetti passivi con volume d'affari non superiore a 2 milioni di euro nei confronti di altri titolari di partita IVA, diviene esigibile al momento del pagamento del corrispettivo dal parte del cessionario o committente. Per gli stessi soggetti l'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta relativa agli acquisti dei beni o dei servizi sorge al momento del pagamento del corrispettivo.
      2. Il regime di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto di cui al comma precedente, si rende applicabile dietro opzione da esercitare secondo le modalità individuate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.
      3. L'imposta diviene, comunque, esigibile dopo il decorso di due anni dal momento di effettuazione dell'operazione; il limite temporale non si applica nel caso in cui il cessionario o il committente, prima del decorso del termine biennale, sia stato assoggettato a procedure concorsuali o esecutive.
      4. Le disposizioni non si applicano ai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell'imposta.
      5. I contribuenti che si avvalgono delle disposizioni appongono apposita annotazione sulle fatture emesse.
      6. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore dalla data stabilita con il decreto di cui al successivo comma, dalla stessa data è abrogato l'articolo 7 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
      7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni di attuazione.
**52. 070.    Romani.

      Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633).

      1. All'articolo 8, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto», e successive modificazioni, dopo le parole «dall'ufficio doganale o dall'ufficio postale su un esemplare della fattura» aggiungere le seguenti «o da equivalente documentazione doganale, anche telematica, che comprovi l'uscita dei beni dal territorio comunitario».
*52. 049.    Sanga.

      Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633).

      1. All'articolo 8, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto», e successive modificazioni, dopo le parole «dall'ufficio doganale o dall'ufficio postale su un esemplare della fattura» aggiungere le seguenti «o da equivalente documentazione doganale, anche telematica, che comprovi l'uscita dei beni dal territorio comunitario».
*52. 0104.    Lazzari, Romani.

      Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.

      1. Al fine di consentire alle aziende di aumentare la propria capacità di autofinanziamento, anche in considerazione delle difficoltà di accesso al credito riscontrate in questa contingenza economica da parte delle medesime, in via sperimentale e comunque fino al 31 dicembre 2012, il termine di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, entro il quale cui il contribuente deve effettuare il versamento periodico dell'imposta sul valore aggiunto, è differito al 76o giorno di ciascun mese. Resta ferma la possibilità per l'amministrazione finanziaria di prevedere interessi di mora in caso di tardivo o mancato pagamento dell'imposta entro il termine di cui al precedente periodo.
52. 027.    Ruggeri, Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Poli.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Proroga in materia di concessioni demaniali lacuali e portuali).

      1. La proroga delle concessioni demaniali marittime al 31 dicembre 2015, disposta dall'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, si intende comunque disposta anche a favore delle concessioni in essere alla data del 31 dicembre 2009 sul demanio lacuale e portuale, anche ad uso diverso dal turistico-ricreativo.
52. 028. Ciccanti, Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

      Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 52-bis.
(Modifica al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 in materia di «modifica unilaterale delle condizioni contrattuali» nel contratto di locazione finanziaria).

      1. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 118 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, è aggiunto il seguente:
      2-ter. In caso di recesso dell'utilizzatore dal contratto di locazione finanziaria, il concedente ha diritto di ottenere il credito residuo in linea capitale qualora questo non venga coperto da quanto realizzato dalla vendita o dalla riallocazione del bene».
52. 032. Abrignani.

      Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Norme in favore delle aziende di distribuzione di lampade professionali).

      1. All'articolo 18-bis del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «4-bis. Per i prodotti dell'illuminazione quali apparecchi e sorgenti luminose, il provvedimento di autorizzazione esonera i clienti successivi della catena distributiva dagli obblighi previsti dal presente decreto e dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860.
52. 048. Santelli, Bernardo.

      Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Misure a sostegno della tutela dei dati personali, della sicurezza nazionale e della concorrenza nelle attività svolte da call center).

      1. Le misure del presente articolo si applicano alle attività svolte da call center con almeno 20 dipendenti, inclusi quelli a tempo parziale.
      2. Qualora un'azienda decida di spostare attività di call center fuori dal territorio nazionale deve darne comunicazione, almeno 120 giorni prima del trasferimento, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali indicando lavoratori coinvolti. Inoltre deve darne comunicazione all'Autorità garante per la protezione dei dati personali indicando quali misure vengono adottate per il rispetto della legislazione nazionale, in particolare del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del Registro delle Opposizioni. Analoga informativa deve essere fornita dalle aziende che già oggi operano su paesi esteri.
      3. In attesa di procedere alla ridefinizione del sistema degli incentivi all'occupazione nel settore dei call center, i benefici previsti dalla 29 dicembre 1990, n. 407, non potranno essere erogati ad aziende che delocalizzano attività in paesi esteri.
      4. Quando un cittadino effettua una chiamata ad un call center deve essere informato preliminarmente sul paese estero in cui l'operatore con cui parla è fisicamente collocato e deve, al fine di poter essere garantito rispetto la protezione dei suoi dati personali, poter scegliere che il servizio richiesto sia reso tramite un operatore collocato sul territorio nazionale.
      5. Quando un cittadino è destinatario di una chiamata da call center deve essere preliminarmente informato sul Paese estero in cui l'operatore è fisicamente collocato.
      6. Il mancato rispetto delle di cui al presente articolo comporta la sanzione di 10.000 euro per ogni giornata di violazione.
52. 050. Vico, Lulli.

      Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici).

      1. Al comma 3, dell'articolo 44 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al terzo periodo le parole «assegnando una quota adeguata» sono sostituite con le parole: «assegnando una quota non inferiore al 50 per cento»;

          b) le parole «ovunque prodotte», ovunque ricorrano nel testo, sono soppresse;

              c) l'ultimo periodo sono soppresse le parole da «Con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per beni e le attività culturali» tino a: «dello sviluppo del mercato e della disponibilità delle stesse».
52. 053. Caparini, Fava, Crosio, Comaroli, Negro, Munerato, Rainieri, Lanzarin, Fugatti, Fedriga, Stucchi, Volpi, Pini, Consiglio, Nicola Molteni, Vanalli.

      Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici).

      1. All'articolo 44 del decreto legislativo n. 177 del 2005, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
      «4-bis. Ai fini degli obblighi stabiliti dal presente articolo, sono opere cinematografiche e audiovisive di espressione originale italiana, le opere che possiedono i seguenti requisiti:

          a) regista italiano;

          b) autore del soggetto italiano o autori in maggioranza italiani;

          c) sceneggiatore italiano o sceneggiatori in maggioranza italiani;

          d) interpreti principali in maggioranza italiani;

          e) interpreti secondari per tre quarti italiani;

          f) ripresa sonora diretta in lingua italiana;

          g) autore della fotografia cinematografica italiano;

          h) montatore italiano;

          i) autore della musica italiano;

          l) scenografo italiano;

          m) costumista italiano;

          n) troupe italiana;

          o) riprese, localizzazione dei set in esterno e uso di teatri di posa situati in Italia;

          p) utilizzo d'industrie tecniche italiane;

          q) effettuazione in Italia di almeno il 70 per cento della spesa complessiva del l'opera, con riferimento alle componenti tecniche di cui alle lettere n), o), p), nonché agli oneri sociali.
52. 054. Caparini, Fava, Crosio, Comaroli, Negro, Munerato, Rainieri, Lanzarin, Fugatti, Fedriga, Stucchi, Volpi, Pini, Consiglio, Nicola Molteni, Vanalli.

      Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Piano di numerazione automatica della televisione digitale terrestre).

      1. In ragione del preminente interesse generale dell'utenza televisiva, il piano di numerazione automatica della televisione digitale terrestre di cui all'articolo 32, comma 2 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, e successive modificazioni viene definito come previsto dalla deliberazione n. 366/l0/CONS del 15 luglio 2010, della Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale parte prima, serie generale n. 185 del 10 agosto 2010.
52. 055. Caparini, Fava, Crosio, Comaroli, Negro, Munerato, Rainieri, Lanzarin, Fugatti, Fedriga, Stucchi, Volpi, Pini, Consiglio, Nicola Molteni, Vanalli.

      Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Modifiche al Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 – Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche).

      1. All'articolo 8 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole «anche in relazione alla comprovata valenza artistica degli autori», sono soppresse;

          b) al comma 2 le lettere a) e d) sono soppresse;

          c) il comma 4 è sostituito con il seguente:
      «4. Con decreto ministeriale sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle norme di coi al comma 2 nonché la composizione e le modalità di organizzazione e funzionamento delle sottocommissioni di cui al comma 1».
52. 059. Caparini, Fava, Crosio, Comaroli, Negro, Munerato, Rainieri, Lanzarin, Fugatti, Fedriga, Stucchi, Volpi, Pini, Consiglio, Nicola Molteni, Vanalli.

      Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Misure per favorire la diffusione nazionale dell'emittenza radiotelevisiva locale).

      1. Ai fornitori di servizi di media in ambito locale che raggiungano una copertura pari ad almeno l'80 per cento della popolazione nazionale, attraverso accordi con operatori di rete locali, e che abbiano un patrimonio netto non inferiore a euro 6.200.000 ed impieghino non meno diventi dipendenti in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia fiscale, previdenziale e contributiva, vengono attribuite numerazioni automatiche dei canali della televisione digitale terrestre destinate ai canali nazionali, incluse le numerazioni destinate ai diversi generi di programmazione.
52. 061. Caparini, Fava, Crosio, Comaroli, Negro, Munerato, Rainieri, Lanzarin, Fugatti, Fedriga, Stucchi, Volpi, Pini, Consiglio, Nicola Molteni, Vanalli.

      Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Emittenti autorizzate alla trasmissione differenziata).

      1. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 26 del Decreto Legislativo 31 luglio 2005 n. 177 e successive modifiche e integrazioni viene Sostituito dal seguente «Successivamente all'attuazione dei predetti piani, le emittenti locali precedentemente autorizzate alla trasmissione differenziata dovranno essere messe nelle condizioni di continuare la differenziazione anche in sistema digitale.
52. 062. Caparini, Fava, Crosio, Comaroli, Negro, Munerato, Rainieri, Lanzarin, Fugatti, Fedriga, Stucchi, Volpi, Pini, Consiglio, Nicola Molteni, Vanalli.

      Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.

      1. Nelle more della completa attuazione dello Sportello Unico Doganale, secondo i termini previsti dall'articolo 6, comma 6, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 novembre 2010 n. 242, il direttore regionale dell'Agenzia delle Dogane competente, laddove sussistano le condizioni tecniche necessarie e dietro motivata richiesta degli operatori, procede all'attivazione delle modalità previste dall'articolo 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 novembre 2010, n. 242. A tal fine si attiva presso le Amministrazioni competenti per ottenere il rilascio delle certificazioni necessarie alla definizione del procedimento doganale nel rispetto dei tempi di cui alla Tabella B del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 novembre 2010 n. 242. Ove il rispetto dei suddetti tempi non sia possibile entro l'orario di apertura dell'ufficio dell'Amministrazione competente, il responsabile dello stesso deve assicurare il rilascio del certificato necessario anche al di là dell'orario di ufficio, a fronte del pagamento del costo del servizio a carico degli operatori.
      2. All'articolo 1 del decreto legislativo 8 novembre 1990 n. 374, dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
      «8-bis. Gli uffici doganali dovranno garantire tutti i giorni, compresi i festivi, dalle ore 01,00 alle ore 24,00 l'accettazione delle dichiarazioni in procedura ordinaria e in procedura semplificata presentate in via telematica, nonché il riscontro telematico agli operatori dei relativi esiti scaturiti automaticamente dal sistema, li riscontro telematico dovrà consistere nell'immediata comunicazione all'operatore dell'esito di svincolo delle merci, ovvero di richiesta di ulteriore documentazione, ovvero di visita delle merci. Alla presentazione telematica da parte dell'operatore dell'ulteriore documentazione richiesta, l'Ufficio ne darà riscontro nel più breve tempo possibile comunicando il relativo esito all'operatore. Per garantire l'effettiva disponibilità del Servizio Doganale Telematico nei termini di cui ai criteri precedenti, è consentito alle Direzioni territorialmente competenti dell'Agenzia delle Dogane di stipulare convenzioni con le associazioni di categoria interessate per potersi avvalere, con i relativi oneri a carico delle suddette associazioni, di doganalisti iscritti agli albi professionali di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1612, e di loro ausiliari accreditati in dogana, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 25 luglio 2000, n. 213».
52. 085. Bernardo.

      Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Modifiche alla legge 3 agosto 2009, n. 102).

      1. All'articolo 23, comma 21-novies, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole «1o gennaio 2011» sono sostituite dalle seguenti «1o gennaio 2014».
* 52. 020. Bonciani, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

      Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Modifiche alla legge 3 agosto 2009, n. 102).

      1. All'articolo 23, comma 21-novies, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole «1o gennaio 2011» sono sostituite dalle seguenti «1o gennaio 2014».
* 52. 033. Abrignani.

      Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Modifiche alla legge 3 agosto 2009, n. 102).

      1. All'articolo 23, comma 21-novies, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole «1o gennaio 2011» sono sostituite dalle seguenti «1o gennaio 2014».
* 52. 066. Scanderebech, Toto.

      Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Modifiche alla legge 3 agosto 2009, n. 102).

      1. All'articolo 23, comma 21-novies, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole «1o gennaio 2011» sono sostituite dalle seguenti «1o gennaio 2014».
* 52. 079. Lazzari.

      Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Modifiche alla legge 3 agosto 2009, n. 102).

      1. All'articolo 23, comma 21-novies, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole «1o gennaio 2011» sono sostituite dalle seguenti «1o gennaio 2014».
* 52. 093. Di Biagio, Raisi, Scarderebech.

      Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 52-bis.
(Modifica al decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161).

      1. Al comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161 e successive modificazioni, le parole «, nei quattro anni successivi alle date ivi previste,» sono soppresse.
** 52. 051. Scarpetti.

      Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 52-bis.
(Modifica al decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161).

      1. Al comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161 e successive modificazioni, le parole «, nei quattro anni successivi alle date ivi previste,» sono soppresse.
** 52. 0105. Lazzari, Romani.

      Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 52-bis.
(Modifica al decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161).

      1. Al comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161 e successive modificazioni, le parole «, nei quattro anni successivi alle date ivi previste,» sono soppresse.
** 52. 0106. Romani, Casero.

      Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Disposizioni in materia di prevenzione della produzione dei rifiuti).

      1. All'articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 n. 28, sono apportate le seguenti modifiche:

          a) al comma 2, le parole: «come disciplinati dal decreto di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24/01/2012 n. I,» sono soppresse e dopo le parole «possono trovarsi materiali estranei» sono aggiunte le seguenti: «, quali residui di lavorazioni industriali e residui in generale, come, a mero titolo esemplificativo, materiali di demolizione, materiali litoidi, pietrisco tolto d'opera, conglomerati bituminosi e non, scorie spente, loppe di fonderia, detriti e fanghi di lavorazione e lavaggio di inerti»;

          b) al comma 3 le parole «Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24/01/2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 n. 27» e le parole: «all'articolo 185, commi 1, lettere b) e c), e 4,» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 185, comma 4»;

          c) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
      «6-bis. Il suolo, in presenza di materiali di riporto, qualora potenzialmente contaminato, viene caratterizzalo con le modalità definite dall'al1egato 2 al titolo V parte IV del decreto legislativo 152/2006, realizzando, in caso di superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione, di cui alle colonne A e B della tabella 1 all'allegato 5 Titolo V, Parte IV del decreto legislativo 152/2006, eventuali approfondimenti analitici, mediante test di cessione, sul materiale di origine aniropica contenuto nei riporti, al fine di individuare l'eventuale presenza di sorgenti di contaminazione primaria».

      2. All'articolo 186 del decreto legislativo 152/2006, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente;
      1-bis. Nel caso in cui le terre e rocce da scavo, siano ottenute dalla realizzazione di un'opera ubicata in un sito in cui, per fenomeni naturali, le concentrazioni degli elementi superano le concentrazioni di cui alla Tab 1, allegato 5, del Titolo V, Parte quarta del decreto legislativo 152/2006, tali concentrazioni sono assunte pari al valore di fondo naturale esistente per tutti i parametri superati. In tal caso, l'utilizzo delle terre e rocce da scavo è consentito nell'ambito dello stesso sito di produzione, ovvero, nell'ipotesi di riutilizzo in sito diverso, in un ambito territoriale con fondo naturale analogo per tutti i parametri superati.
*** 52. 0102. Fava.

      Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Disposizioni in materia di prevenzione della produzione dei rifiuti).

      1. All'articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 n. 28, sono apportate le seguenti modifiche:

          a) al comma 2, le parole: «come disciplinati dal decreto di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24/01/2012 n. I,» sono soppresse e dopo le parole «possono trovarsi materiali estranei» sono aggiunte le seguenti: «, quali residui di lavorazioni industriali e residui in generale, come, a mero titolo esemplificativo, materiali di demolizione, materiali litoidi, pietrisco tolto d'opera, conglomerati bituminosi e non, scorie spente, loppe di fonderia, detriti e fanghi di lavorazione e lavaggio di inerti»;

          b) al comma 3 le parole «Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24/01/2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 n. 27» e le parole: «all'articolo 185, commi 1, lettere b) e c), e 4,» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 185, comma 4»;

          c) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
      «6-bis. Il suolo, in presenza di materiali di riporto, qualora potenzialmente contaminato, viene caratterizzalo con le modalità definite dall'al1egato 2 al titolo V parte IV del decreto legislativo 152/2006, realizzando, in caso di superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione, di cui alle colonne A e B della tabella 1 all'allegato 5 Titolo V, Parte IV del decreto legislativo 152/2006, eventuali approfondimenti analitici, mediante test di cessione, sul materiale di origine aniropica contenuto nei riporti, al fine di individuare l'eventuale presenza di sorgenti di contaminazione primaria».

      2. All'articolo 186 del decreto legislativo 152/2006, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente;
      1-bis. Nel caso in cui le terre e rocce da scavo, siano ottenute dalla realizzazione di un'opera ubicata in un sito in cui, per fenomeni naturali, le concentrazioni degli elementi superano le concentrazioni di cui alla Tab 1, allegato 5, del Titolo V, Parte quarta del decreto legislativo 152/2006, tali concentrazioni sono assunte pari al valore di fondo naturale esistente per tutti i parametri superati. In tal caso, l'utilizzo delle terre e rocce da scavo è consentito nell'ambito dello stesso sito di produzione, ovvero, nell'ipotesi di riutilizzo in sito diverso, in un ambito territoriale con fondo naturale analogo per tutti i parametri superati.
*** 52. 0100. Bernardo, Gelmini, Saglia, Ravetto.

      Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici sul sistema televisivo locale).

      1. Al comma 1 dell'articolo 41 del Decreto Legislativo 31 luglio 2005 n. 177 e successive modifiche e integrazioni, sostituire e parole «15 per cento» con le parole: «35 per cento» e sostituire le parole: «50 per cento» con le parole: «30 per cento».
52. 0101. Caparini, Fava, Crosio, Comaroli, Negro, Munerato, Rainieri, Lanzarin, Fugatti, Fedriga, Stucchi, Volpi, Pini, Consiglio, Nicola Molteni, Vanalli.

      Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Modifica all'articolo 1 della legge 11 aprile 1974, n. 138).

      1. All'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 11 aprile 1974, n. 138, e successive modificazioni, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «, ad eccezione dello yogurt e latte fermentato».
52. 0103. Gottardo.

      Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Materiali di riporto).

      1. Ferma restando la disciplina in materia di bonifica dei suoli contaminati, i riferimenti al «suolo» contenuti all'articolo 185, comma 1, lettere b) e c), e 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si intendono come riferiti anche alle matrici materiali di riporto di cui all'Allegato 2 degli Allegati al Titolo V alla Parte IV, del presente decreto legislativo.
      2. All'articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Con il medesimo decreto sono stabilite le condizioni alle quali le matrici materiali di riporto possono essere considerati sottoprodotti.
52. 0112. Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi.

      Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.
(Disposizioni in materia di tutela dell'ambiente relative alla disciplina d'uso dei sacchi per l'asporto delle merci secondo criteri di priorità nella gestione dei rifiuti).

      1. Ai fini della tutela ambientale, della protezione del territorio e della riduzione delle omissioni climalteranti, nonché per prevenire la produzione di rifiuti e ridurre quelli derivanti da imballaggi e concorrere alla lotta contro comportamenti illeciti o fraudolenti a danno dell'ambiente e dei consumatori, in conformità a quanto previsto dai commi 1129 e 1130 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, nelle more dell'emanazione di criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello comunitario atti a definire l'effettiva biodegradabilità dei sacchi per l'asporto delle merci e di norme tecniche armonizzate atte a consentire la certificazione della conformità dei predetti sacchi biodegradabili per l'asporto delle merci rispetto alle stesse norme tecniche armonizzate, i sacchi per l'asporto delle merci che possono essere commercializzati, devono essere realizzati in conformità alle norme EN 13432:2002 ovvero riutilizzabili e riciclabili.
      2. I sacchi per l'asporto delle merci conformi alle disposizioni di cui al comma 1 devono riportare le seguenti corrispondenti diciture informative di conformità.
52. 0113. Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi.

      Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.

      1. Al Testo Unico del 26 ottobre 1995, n. 504 sono apportate le seguenti modifiche alla Tabella A («Impieghi degli oli minerali che comportano l'esenzione dell'accisa o l'applicazione di una aliquota ridotta, sotto l'osservanza delle norme prescritte»):

          a) dopo il punto 12 della Tabella A del Testo Unico del 26 ottobre 1995 n. 504 è aggiunto il punto 12-bis: «Azionamento delle autovetture di proprietà degli agenti e rappresentanti di commercio e dei soggetti che svolgono attività di promozione finanziaria, benzina: euro 422,52 per 1.000 litri; gasolio: euro 355,92 per 1.000 litri; gas di petrolio liquefatti (GPL) 60 per cento aliquota normale; gas naturale 60 per cento aliquota normale. L'agevolazione è concessa entro i seguenti quantitativi giornalieri presumendo, in caso di alimentazione promiscua a benzina e GPL o gas naturale, un consumo di GPL o gas naturale pari al 70 per cento del consumo totale: a) litri 15 o metri cubi 15 relativamente al gas metano per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti; b) litri 11 o metri cubi 11 relativamente al gas metano per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, ma non a 500.000 abitanti; c) litri 8 o metri cubi 8 relativamente al gas metano per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione di 100.000 abitanti o meno.»;

          b) al punto 13 dopo le parole: «le autoambulanze» sono inserite le seguenti: «e per quelle di proprietà degli agenti e rappresentanti di commercio e dei soggetti che svolgono attività di promozione finanziaria,»; dopo le parole: «, di cui ai punti 12» sono inserite le seguenti: «, 12-bis»;

          c) al punto 13 è aggiunto il seguente periodo: «Le agevolazioni previste per le autovetture di proprietà degli agenti e rappresentanti di commercio e dei soggetti che svolgono attività di promozione finanziaria di cui al punto 12-bis sono concesse ai soli soggetti proprietari regolarmente iscritti all'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio, ENASARCO, già riconosciuto con regio decreto del 6 giugno 1939, n. 1305 di cui all'articolo 1 della legge 2 febbraio 1973, n. 12.».
52. 018.    Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri, Poli, Delfino.

ART. 53.

      Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

          Oa) all'articolo 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

              1) al comma 36-decies, le parole: «per tre periodi d'imposta consecutivi» sono sostituite dalle seguenti: «per cinque periodi d'imposta consecutivi» e le parole: «successivo quarto periodo d'imposta» sono sostituite dalle seguenti: «successivo sesto periodo d'imposta»;

              2) al comma 36-undecies, le parole: «le società e gli enti siano per due periodi d'imposta in perdita fiscale» sono sostituite dalle seguenti: «le società e gli enti siano per quattro periodi d'imposta in perdita fiscale» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Il comma 36-decies non trova applicazione, per le finalità di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 30 della citata legge n. 724 del 1994, ai soggetti che abbiano avviato iniziative per l'incremento, ammodernamento, adeguamento, ampliamento dei propri cespiti produttivi e ai soggetti che abbiano avviato investimenti mediante ricorso al capitale di debito e che, pur avendo conseguito un risultato positivo in termini di gestione caratteristica, per l'incidenza degli oneri finanziari e degli ammortamenti, abbiano registrato un risultato pluriennale negativo».
53. 1. Fogliardi.

      Al comma 1, lettera a), numero 1), premettere il seguente:

          01) le parole: «a rete» sono soppresse;

      Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), numero 6), sopprimere le parole: e rete.
53. 2. Favia.

      Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 3) con il seguente:

          3) Le parole: «30 giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2013».
53. 5. Montagnoli, Lanzarin, Guido Dussin, Togni, Alessandri, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Fugatti.

      Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine il seguente capoverso:
      4-bis) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
      6-bis. Il presente articolo non si applica ai servizi idrici.
53. 6. Montagnoli, Lanzarin, Guido Dussin, Togni, Alessandri, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Fugatti.

      Al comma 1, lettera b), sopprimere i numeri 1) e 2).
*53. 8. Bernardo.

      Al comma 1, lettera b), sopprimere i numeri 1) e 2).
*53. 7. Bernardo, Saglia, Brunetta, La Loggia, Leo.

      Al comma 1, lettera b), sopprimere i numeri 1) e 2).
*53. 9. Cambursano.

      Al comma 1, lettera b), sopprimere i numeri 1) e 2).
*53. 10. Gava, Mistrello Destro.

      Al comma 1, lettera b), sopprimere i numeri 1) e 2).
*53. 11. Romani.

      Al comma 1, lettera b), sopprimere i numeri 1) e 2).
*53. 12. Valducci.

      Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso a) sostituire le parole: 200.000 euro, con le seguenti: un milione di euro.
53. 4. Montagnoli, Lanzarin, Guido Dussin, Togni, Alessandri, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Fugatti.

      Al comma 1, lettera b), numero 2), dopo la lettera a) è inserita la seguente:

          a-bis) le parole: «entro dodici mesi dall'entrata in vigore dei presente decreto e poi» sono soppresse.
53. 13. Froner, Graziano, Albini.

      Al comma 1, lettera b), numero 2) capoverso a), aggiungere la seguente:

          b) le parole: «entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2012»;

      Conseguentemente, al comma 1, lettera b), dopo il numero 4), inserire i seguenti:
      4-bis) al comma 32, lettera a), sono apportate le seguenti, modificazioni:

          1) le parole «cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente afidante,», le parole: «alla data del 31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 marzo 2013»;

          2) le parole «devono essere perfezionati», le parole: «entro il termine del 31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine del 31 marzo 2013»;

          3) le parole: «a decorrere dal gennaio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1o aprile 2013»;

          4-ter) al comma 32, lettera b), le parole: «alla data del 31 marzo 2013» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 30 giugno 2013».

      Conseguentemente al comma 1, lettera b), sostituire il numero 6) con il seguente:

          6) dopo il comma 35 sono inseriti i seguenti:
      35-bis. Fatta salvo quanto previsto dal comma 35, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, la verifica di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, le attività di cui al comma 5 e le procedure di cui ai commi 8, 12 e 13 per il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, sono effettuate unicamente per ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei di cui all'articolo 3-bis dagli enti di governo degli stessi istituiti o designati ai sensi del medesimo articolo.
      35-ter. I soggetti che intendono svolgere le attività economiche che, all'esito della verifica della gestione concorrenza di cui al comma 1, sono state liberalizzate, presentano un'istamia di autorizzazione all'ente che ha effettuato la predetta verifica. I presupposti e i requisiti, anche tecnico-organizzativi ed economico-finanziari, per poter ottenere l'autorizzazione, nonché le condizioni di espletamento del servizio sono predeterminati dall'ente, con propri provvedimenti, anche sulla base eh quanto contenuto nella delibera quadro di cui ai commi 2, 3 e 4. Il silenzio dell'amministrazione, decorsi trenta giorni dalla presentazioni, qualora la medesima amministratone non comunica all'interessato nello stesso termine il provvedimento di diniego, equivale a provvedimento di accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241. I rapporti tra l'amministratone autorizzante e il soggetto che espleta l'attività sono regolati da contratto di servizio che dovrà, tra l'altro, prevedere:

          a) gli obblighi di servilo pubblico e universale da garantire;

          b) gli standard di efficienza e di qualità del servizio da svolgere;

          c) il piano economico finanziario e le garante inerenti all'espletamento dell'attività;

          d) le misure di coordinamento con gli altri soggetti che svolgono la medesima attività.
53. 3. Lazzari.

      Al comma 1, lettera b), numero 2), dopo la lettera a) inserire la seguente:

          a-bis) le parole «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di adozione del decreto di cui al successivo comma 33-ter del presente articolo».
53. 14. Albini.

      Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), inserire il seguente:
      2-bis) al comma 5, dopo le parole «alle aziende esercenti i servizi stessi», sono aggiunte le seguenti: «determinate con particolare riferimento al trasporto pubblico regionale e locale, secondo il criterio dei costi standard che tenga in adeguata considerazione l'ammortamento degli investimenti effettuati, e che dovrà essere osservato dagli enti affidanti, compresi quelli delle Regioni a Statuto Speciale e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano, nella quantificazione dei corrispettivi da porre a base d'asta previsti nel bando di gara 0 nella lettera di invito di cui al successivo comma 11.
53. 26. Saltamartini, Pagano.

      Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), inserire il seguente:
      2-bis) al comma 5, dopo le parole «alle aziende esercenti i servizi stessi,» sono aggiunte le seguenti: «determinate, con particolare riferimento al trasporto pubblico regionale e locale, secondo il criterio dei costi standard che tenga in adeguata considerazione l'ammortamento degli investimenti effettuati, e che dovrà essere osservato dagli enti affidanti ivi comprese le Regioni a Statuto Speciale nella quantificazione dei corrispettivi da porre a base d'asta previsti nel bando di gara o nella lettera di invito di cui al successivo comma 11.
*53. 17. Lo Presti.

      Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), inserire il seguente:
      2-bis) al comma 5, dopo le parole «alle aziende esercenti i servizi stessi,» sono aggiunte le seguenti: «determinate, con particolare riferimento al trasporto pubblico regionale e locale, secondo il criterio dei costi standard che tenga in adeguata considerazione l'ammortamento degli investimenti effettuati, e che dovrà essere osservato dagli enti affidanti ivi comprese le Regioni a Statuto Speciale nella quantificazione dei corrispettivi da porre a base d'asta previsti nel bando di gara o nella lettera di invito di cui al successivo comma 11.
*53. 19. Lo presti, Raisi.

      Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), inserire il seguente:
      2-bis) al comma 5, dopo le parole «alle aziende esercenti i servizi stessi», sono aggiunte le seguenti «determinate, con particolare riferimento al trasporto pubblico regionale e locale, secondo il criterio dei costi standard che tenga in adeguata considerazione l'ammortamento degli investimenti effettuati, e che dovrà essere osservato dagli enti affidanti nella quantificazione dei corrispettivi da porre a base d'asta previsti nel bando di gara o nella lettera di invito di cui al successivo comma 11».
53. 18. Bruno.

      Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire il capoverso 4 con il seguente:
      4) la lettera a) del comma 32 è sostituita dalla seguente:

          a) gli affidamenti diretti relativi a servizi il cui valore economico sia superiore alla somma di cui al comma 13 ovvero non conformi a quanto previsto al medesimo comma, nonché gli affidamenti diretti che non rientrano nei casi di cui alle successive lettere da b) a d) cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre 2012. In deroga, l'affidamento per la gestione può avvenire a favore di un'unica azienda, perfezionata entro il 31 dicembre 2012, risultante dalla integrazione operativa di preesistenti gestioni in affidamento diretto a società a totale o prevalente capitale pubblico e gestioni in economia, tale da configurare un unico gestore del servizio a livello di ambito o di bacino territoriale ottimale ai sensi dell'articolo 3-bis. In tal caso il contratto di servizio dovrà prevedere indicazioni puntuali riguardanti il livello di qualità del servizio reso, il prezzo medio per utente, il livello di investimenti programmati ed effettuati e obbiettivi di performance (reddittività, qualità, efficienza). La valutazione dell'efficacia e dell'efficienza della gestione e il rispetto delle condizioni previste nel contratto di servizio sono sottoposti a verifica annuale da parte dell'Autorità di regolazione di settore. La durata dì tale affidamento all'azienda risultante dall'integrazione non può essere in ogni caso superiore a cinque anni a decorrere dal gennaio 2013.
53. 15. Favia.

      Al comma 1, lettera b), numero 4), le parole: lettera a), terzo punto, le parole: «... in capo alla» sono soppresse, sono sostituite dalle seguenti: «primo periodo», le parole: «31».

      Conseguentemente, al comma 1, lettera b) numero 4), aggiungere in fine le seguenti parole: e al sesto periodo le parole: «1o gennaio 2013» sono sostituite dalle seguenti: 1o gennaio 2014.
53. 20. Montagnoli, Lanzarin, Guido Dussin, Togni, Alessandri, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Fugatti.

      Al comma 1, lettera b) dopo il numero 4, inserire il seguente:
      4-bis) dopo il comma 32 sono sggiunti i seguenti:
      32-bis. Al fine di valorizzare le gestioni pubbliche di eccellenza c la loro funzione di riferimento, anche tariffario, del mercato, è consentito, eventualmente anche in deroga ai commi 8, 9, 10, 11, l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani secondo il modello comunitario «in house» qualora siano e/o restino verificate le condizioni di seguito riportate:

          a. la chiusura dei bilanci in utile, escludendosi a tal fine qualsiasi trasferimento non riferito a spese per investimento da parte dell'ente affidante o altro ente pubblico. A tale fine, sono ammesse al computo le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico concesse a imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale ai sensi della decisione 2005/842/CE della Commissione europea riguardante l'applicazione dell'articolo 86, paragrafo 2, del Trattato CE agli aiuti di Stato;

          b. il reinvestimento nel servizio almeno dell'80 per cento degli utili per l'intera durata dell'affidamento;

          c. l'applicazione di un corrispettivo o di una tariffa per il servizio inferiore alla media nazionale di settore;

          d. il raggiungimento anticipato, nel territorio oggetto di affidamento, dei seguenti obiettivi:

              raccolta differenziata superiore a quanto stabilito all'articolo 205, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 3 aprile 2006. n 152;

              quantità di rifiuto urbano residuo CER 200301 prodotto e avviato a smaltimento inferiore a 150 kg prò capite annui o, se inferiore, alla media nazionale di settore;

              quota dei rifiuti urbani biodegradabili conferiti in discarica inferiore a quanto stabilito all'articolo 5, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n 36.

          e. il mantenimento di cui alle lettere precedenti, mediante periodica dimostrazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

      32-ter. Per le società di cui al precedente comma 32-bis non trovano applicazione:

          a. il comma 14 del presente articolo;

          b. l'articolo 18, comma 2-bis, della legge 6 agosto 2008, n. 133, introdotto dall'articolo 19, comma 1, legge n. 102 del 3 agosto 2009;

          c. gli articoli 9 e 14 della legge n. 122 del 30 luglio 2010;

      32-quater. Le società di cui al precedente comma 1 non rientrano nel computo del numero di società previsto dal comma 32 dell'articolo 14 del ordente decreto-legge.
53. 22. Lanzarin, Guido Dussin, Montagnoli, Togni, Alessandri, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Fava, Fugatti.

      Al comma 1, lettera b) dopo il numero 4 inserire il seguente numero:
      4-bis) dopo il comma 32 è aggiunto il seguente:
      «32-bis. In materia di rifiuti, l'azienda costituita da soli enti locali, anche in forma di società di capitali partecipata unicamente da enti locali, derivante dalla trasformazione di consorzi o aziende speciali ai sensi della lettera a), risultante dall'integrazione operativa, perfezionata entro il termine del 31 dicembre 2012, di preesistenti gestioni dirette o in house tale da configurare un unico gestore del servizio a livello di bacino, può costituire ambito territoriale ottimale, purché la popolazione servita sia pari o superiore a 250.000 abitanti, salvo che la regione fissi un limite inferiore per particolari situazioni locali. In tale caso detta azienda diventa autorità d'ambito a tutti gli effetti e l'affidamento dei servizi di raccolta e di smaltimento o comunque afferenti al ciclo integrato dei rifiuti avviene direttamente all'azienda stessa anche in deroga all'articolo 3-bis e al presente articolo. I contratti stipulati a seguito di regolare gara mantengono efficacia fino alla naturale scadenza. Singoli comuni non facenti originariamente parte dell'azienda possono entrare a fame parte, se ricorrano per gli stessi motivate esigenze di efficacia, efficienza ed economicità. Nel caso in cui i predetti comuni facciano parte di ambiti territoriali ottimali differenti, essi devono chiedere autorizzazione alla regione».
53. 23.    Montagnoli, Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Fava, Fugatti.

      Al comma 1, lettera b), dopo il numero 4, inserire i seguenti:
      4-bis. Al comma 32, lettera a), sostituire le parole «31 dicembre 2012» con le seguenti: «31 dicembre 2013».
      4-ter. Al comma 32, lettera a), il penultimo periodo è così sostituito: «La durata dell'affidamento in house all'azienda risultante l'integrazione non può essere in ogni caso superiore a cinque anni a decorrere dal 1o gennaio 2014».
53. 21.    Fugatti, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Forcolin.

      Al comma 1, lettera b), dopo il numero 5) aggiungere i seguenti:
      5-bis. Al comma 33 apportare le seguenti modificazioni:

          a) al primo periodo dopo le parole «gestione di servizi ulteriori» sono inserite le seguenti «relativi allo stesso segmento di attività»;

          b) al secondo periodo le parole «a partecipazione mista pubblica e privata» sono eliminate;

          c) al terzo periodo le parole «nell'ultimo anno» sono sostituite dalle seguenti «negli ultimi due anni».

      5-ter. Dopo il comma 33-ter aggiungere i seguenti:
      33-quater. Fino al 31 dicembre 2014 il divieto di cui al precedente comma 33 si applica esclusivamente agli operatori di servizio pubblico locale che non possono fornire la prova che il valore dei servizi da essi gestiti in virtù di affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica ovvero non ai sensi del comma 12, è inferiore alla metà del valore di tutti i servizi pubblici locali da essi gestiti avendo riguardo allo stesso settore ed allo stesso segmento di attività.
      33-quinquies. Il divieto di cui al precedente comma 33 non si applica ai servizi affidati direttamente oggetto di contratti di servizio in regime di proroga o affidati ai sensi del precedente comma 32 lettera a), secondo periodo.
53. 24. Romani, Bernardo.

      Al comma 1, lettera b), numero 6), capoverso 35-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: entro il 31 dicembre 2012.
53. 16. Froner, Graziano, Albini.

      Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
      1-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 2449 del Codice civile è aggiunto il seguente periodo: «Lo Stato e gli enti pubblici che hanno partecipazioni in una società per azioni indicano gli amministratori, i sindaci e i componenti dei consigli di sorveglianza scegliendoli all'interno di terne di nomi selezionate attraverso procedure di evidenza pubblica a pena di nullità delle nomine stessa.
       1-ter. Il governo provvede, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988 n.400, a disciplinare le procedure di evidenza pubblica previste dal secondo comma dell'articolo 2449 del Codice Civile, introdotto dal comma 1-bis del presente articolo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigere della presente legge».
53. 25. Morassut, Mariani, Bratti, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Motta, Realacci, Viola.

      Dopo l'articolo 53 è inserito il seguente:

Art. 53-bis.
(Modifiche all'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante – Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229).

      Al comma 2, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

          «g) abbiano sedi proprie in almeno la metà delle regioni e in almeno un terzo delle province del territorio nazionale, ove presenti ai sensi della precedente lettera c). Al fine del rispetto del successivo comma 3, è in ogni caso vietato che le sedi vengano ospitate presso studi professionali».
53. 01. Bertolini, Bocciardo, Stracquadanio.

      Dopo l'articolo 53 aggiungere il seguente:

Art. 53-bis.
(Carta dei servizi degli enti locali).

      1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza Stato Regioni enti locali, di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è introdotta, anche con riferimento ai servizi pubblici locali di cui all'articolo 53, la Carta dei servizi degli enti locali.
      2. Scopo della Carta è di stabilire e garantire i diritti degli utenti dei servizi comunali. La Carta individua una sene di indicatori di qualità del servizio, suddivisi in indicatori generali (caratterizzanti cioè la qualità globale del servizio offerto) ed indicatori specifici, direttamente percepibili dall'utente.
      3. La Carta è regolata secondo i seguenti principi di eguaglianza ed imparzialità di trattamento, continuità dei servizi, accessibilità e tempi certi nella loro erogazione, diritto dell'utente ad ottenere le informazioni che lo riguardano e le informazioni relative ai responsabili di procedimento ed ai responsabili delle strutture, chiarezza e comprensibilità delle informazioni e delle comunicazioni.
53. 02.    Pagano.

      Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

Art. 53-bis.
(Tutela della concorrenza nel settore delle assicurazioni).

      1. Dopo il comma 2-ter dell'articolo 131 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente:
      «2-quater. In deroga all'articolo 1899 del codice civile, per il contratto di assicurazione obbligatoria di responsabilità civile dei veicoli, sono nulle le clausole di tacito rinnovo. L'impresa di assicurazione è comunque obbligata ad informare il contraente della scadenza del contratto almeno trenta giorni prima della medesima scadenza».

      2. La Concessionaria servizi assicurativi pubblici (CONSAP) Spa è autorizzata a promuovere la costituzione di gruppi di acquisto, cui possono liberamente aderire i cittadini, su base provinciale, per la stipula di contratti individuali di assicurazione per la responsabilità civile dei veicoli ad uso privato. Le spese di funzionamento dei gruppi sono a carico degli aderenti.
      3. Ai sensi dell'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la Concessionaria servizi informatici pubblici (CONSIP) Spa è autorizzata a scegliere, su incarico di CONSAP Spa, l'offerta contrattuale più conveniente per la sottoscrizione della polizza di responsabilità civile dei veicoli da parte degli aderenti ai gruppi di cui al comma 2 del presente articolo. Nel rispetto delle disposizioni del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e torniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, CONSIP Spa seleziona le offerte maggiormente competitive, presentate da imprese di assicurazione ed intermediari, e sottoscrive convenzioni secondo le modalità previste dal decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 24 febbraio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2000, prevedendo procedure semplificate di adesione alle medesime da parte dei gruppi di cui al citato comma 2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e le procedure attuative delle disposizioni di cui al presente comma.
      4. Al fine di tutelare pienamente la concorrenza nell'ambito dell'attività assicurativa tra le imprese aventi la sede legale in uno Stato membro dell'Unione europea , al Titolo II, Capo III – Imprese aventi la sede legale in un altro Stato membro, del Codice delle assicurazioni, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, gli articoli dal 23 al 27, sono sostituiti dai seguenti:
      «23 – Attività in regime di stabilimento.

      1. L'accesso all'attività dei rami vita o dei rami darmi in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica, da parte di un'impresa avente la sede legale in un altro Stato membro, è permesso qualora l'impresa sia autorizzata a tali attività nello Stato in cui ha sede legale dall'autorità di vigilanza di tale Stato. Se l'impresa si propone di assumere rischi concernenti rassicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, l'impresa deve aderire all'Ufficio centrale italiano ed al Fondo di garanzia per le vittime della strada.
      2. Il rappresentante generale della sede secondaria deve essere munito di un mandato comprendente espressamente anche i poteri di rappresentare l'impresa in giudizio e davanti a tutte le autorità della Repubblica, nonché quello di concludere e sottoscrivere i contratti e gli altri atti relativi alle attività esercitate nel territorio della Repubblica. Il rappresentante generale deve avere domicilio air indirizzo della sede secondaria. Qualora la rappresentanza sia conferita ad una persona giuridica, questa deve avere la sede legale nel territorio della Repubblica e deve a sua volta designare come proprio rappresentante una persona fisica che abbia domicilio in Italia e che sia munita di un mandato comprendente i medesimi poteri.

      24 – Attività in regime di prestazione di servizi.

      1. L'accesso all'attività dei rami vita o dei rami darmi in regime di liberta’ di prestazione dì servizi nel territorio della Repubblica, da parte di una impresa avente la sede legale in un altro Stato membro, è permesso qualora l'impresa sia autorizzata a tali attività nello Stato in cui ha sede legale dall'autorità di vigilanza di tale Stato. Se l'impresa si propone di assumere rischi concernenti rassicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, l'impresa deve aderire all'Ufficio centrale italiano ed al fondo di garanzia per le vittime della strada, e deve comunicare all'ISVAP il nominativo e l'indirizzo del rappresentante per la gestione dei sinistri.
      2. Ai fini dell'esercizio dell'attività, in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, l'impresa non può avvalersi di sedi secondarie, di agenzie o di qualsiasi altra presenza permanente nel territorio italiano, neppure se tale presenza consista in un semplice ufficio gestito da personale dipendente, o tramite una. persona indipendente, ma incaricata di agire in permanenza per conto dell'impresa stessa.

      25 - Rappresentante per la gestione dei sinistri.

      1. L'impresa, qualora intenda operare nel territorio della Repubblica in regime di libertà di prestazione di servizi per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nomina un rappresentante incaricato della gestione dei sinistri e della liquidazione dei relativi risarcimenti. Al rappresentante possono essere indirizzate le richieste di risarcimento da parte dei terzi aventi diritto.
      2. Il rappresentante non è obbligato a risiedere nel territorio della Repubblica.
      3. Il rappresentante deve essere munito di un mandato comprendente espressamente i poteri di rappresentare l'impresa in giudizio e davanti a tutte le autorità competenti per quanto riguarda le richieste di risarcimento dei danni, nonché di attestare l'esistenza e la validità dei contratti stipulati dall'impresa in regime di libertà di prestazione di servizi.
      4. Le funzioni del rappresentante per la gestione dei sinistri possono essere esercitate anche dal rappresentante fiscale.
      5. Le generalità e l'indirizzo del rappresentante sono indicati nel contratto di assicurazione, nel contrassegno e nel certificato.

      26 – Elenco delle imprese comunitarie operanti in Italia.

      1. L'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (European Insurance and Occupational Pensions Authority – EIOPA) è autorizzata a pubblicare sul proprio sito web l'elenco delle imprese ammesse ad accedere all'esercizio dei rami vita e dei rami danni nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o in libertà di prestazione di servizi.

      27 – Rispetto delle norme di interesse generale.

      1. Al fine di tutelare pienamente la concorrenza nell'ambito dell'attività assicurativa tra le imprese aventi la sede legale in uno Stato membro dell'Unione europea, sono disposte, con regolamento da emanarsi entro il 30 giugno 2012, ai sensi dell'articolo 17. comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per lo sviluppo economico, le misure attuati ve del presente capo in materia di attività in regime dì stabilimento c di prestazione di servizi di cui agli articoli dal 23 al 27, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificati dalla legge di conversione del presente decreto.

      Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo VI con la seguente:
«Misure per accelerare l'apertura dei servizi, nonché dei servizi pubblici locali, alla concorrenza ed al mercato».
53. 03. Borghesi, Barbato, Messina, Cimadoro.

      Dopo l'articolo 53, inserire il seguente:

Art. 53-bis.
(Dismissioni degli enti locali e patto di stabilità interno).

      1. I proventi da dismissioni di partecipazioni azionarie in società esercenti servizi pubblici locali di rilevanza economica, diversi dal servizio idrico, e di patrimonio di proprietà dell'ente locale sono comunque esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno, purché siano impiegati per la realizzazione di opere pubbliche e per la manutenzione straordinaria e la ristrutturazione, anche finalizzate all'efficienza e al risparmio energetico, del patrimonio pubblico esistente. L'esclusione dal patto di stabilità interno dei proventi e del loro impiego è altresì prevista se la cessione della partecipazione o della proprietà immobiliare è avvenuta secondo le normali procedure di offerta di vendita in ambito borsistico o di evidenza pubblica e, nel caso di quote di società, la partecipazione residua detenuta dall'ente dopo la dismissione non sia superiore al 20 per cento. Delle modalità di dismissione, dell'entità dei proventi e del loro impiego è obbligatoriamente data comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato.
53. 04. Romani.

      Dopo l'articolo 53, è aggiunto il seguente:

Art. 53-bis.

      1. Al fine di semplificare e razionalizzare i procedimenti e le attività di cui alla legge 24 novembre 1981. n. 689, riconducibili alla competenza del Prefetto, il Ministero dell'Interno, d'intesa con i Ministeri interessati competenti per materia, promuove forme di collaborazione con altre amministrazioni, enti locali, società ed enti anche di natura privata, per razionalizzare il flusso di informazioni attraverso l'implementazione ed il potenziamento dei sistemi informativi e di comunicazione già in uso con le Prefetture, attuando altresì con procedure informatizzate e semplificate la graduale sostituzione del flusso informatico a quello cartaceo.
      2. Per le finalità di cui al comma precedente, le amministrazioni interessate possono stipulare convenzioni, contratti di «sponsorizzazione» o di «partenariato pubblico privato» ed avvalersi di ogni altra forma di collaborazione prevista dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nei limiti di una somma definita per l'anno di riferimento in misura pari al 5 per cento dei proventi delle sanzioni amministrative di competenza del Prefetto effettivamente versate nell'anno precedente nei pertinenti capitoli di entrata del bilancio dello Stato.
      3. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n 400, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione, del presente articolo.
53. 05. Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Fugatti, Forcolin.

      Dopo l'articolo 53, è aggiunto il seguente:

Art. 53-bis.

      1. All'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n, 2, sono apportate le seguenti modifiche:

          a) le parole: «, nel rispetto dei limiti di cut agli articoli 77-bis e 77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n, 133,» sono soppresse e sono sostituite dalle parole: «nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di patto di stabilità intento»;

          b) dopo le parole: «possono certificare» sono inserite le seguenti: motivando le eventuali ragioni di diniego,»;

          c) le parole; «entro il termine di venti giorni» sono sostituite dalle parole: «entro il termine di trenta giorni»;

          d) dopo le parole: «legislazione vigente» sono inserite le seguenti: ovvero rilevano l'insussistenza o r inesigibilità del credito;

          e) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: Le regioni e gli enti locali assoggettati al patto di stabilità interno, ove non provvedono al pagamento dei crediti secondo i termini previsti indicati nella certificazione, ceduti prosoluto a banche o ad intermediari finanziari, nell'anno finanziario in cui il credilo è divenuto esigibile, sono obbligati ad effettuare il pagamento entro e non oltre il primo trimestre dell'anno finanziario successivo.

      2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata m vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n 281, sono disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni recate dal comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dal comma 1 del presente articolo.
      3. All'articolo 210 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267, dopo il comma 2 è aggiunto li seguente:
      «2-bis. La convenzione di cui al comma 2 deve prevedere l'obbligo per il tesoriere di accettare, su apposita istanza del creditore, crediti pro-soluto certificati dall'ente ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 9 decreto legge 29 novembre 2008, n 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n 2.
      4. L'obbligo di cui al comma 2-bis dell'articolo 210 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come introdotto dal comma 3 del presente articolo, trova applicazione con riferimento alle convenzioni stipulate successivamente alla data di entrata m vigore della legge di conversione del presente decreto.
53. 06. Torazzi, Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

      Dopo l'articolo 53, è aggiunto il seguente:

Art. 53-bis.

      1. La partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento di cui all'articolo 18 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e il riconoscimento della quota del 33 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo attiene anche al prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.
      2. All'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, le parole: «1o ottobre 2011» sono sostituite dalle seguenti; «1o gennaio 2012».
53. 07. Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Fugatti, Forcolin.

      Dopo l'articolo 53, inserire il seguente:
      «All'articolo 19, comma 14, del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, le parole: «Fino al 21 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2012 e comunque non oltre il 30 giugno 2013».
53. 08. Bernardo.

ART. 54.

      Sopprimerlo.
* 54. 1. Di Pietro, Palomba, Borghesi.

      Sopprimerlo.
* 54. 2. Contento.

      Sopprimerlo.
* 54. 3. Garagnani.

      Sopprimerlo.
* 54. 4. Nicola Molteni, Lussana, Isidori, Follegot, Paolini, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

      Sostituirlo con il seguente:

Art. 54.
(Appello).

      1. Al codice di procedura civile, libro secondo, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo il primo comma dell'articolo 343 sono aggiunti i seguenti commi:
      «La comparsa di risposta con appello incidentale deve contenere in calce, a pena di inammissibilità, l'istanza di spostamento della prima udienza. Il giudice, entro cinque giorni dalla richiesta, fissa la data della nuova udienza con decreto.
      Il decreto di fissazione della nuova udienza deve essere notificato all'appellante e a tutte le altre parti, a cura dell'appellante incidentale, unitamente alla comparsa di risposta, nel rispetto dei termini dell'articolo 163-bis.»;

          b) il terzo comma dell'articolo 350 è sostituito dai seguenti commi:
      «Nella stessa udienza il giudice dichiara la contumacia dell'appellato, provvede alla riunione degli appelli proposti contro la stessa sentenza e, nell'ipotesi in cui venga proposto appello incidentale ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 343, rinvia la causa ad udienza successiva assegnando alle altre parti un termine non inferiore a trenta giorni prima di tale udienza per depositare eventuali memorie di replica.
      Nella stessa udienza il giudice, ove ritenga l'impugnazione manifestamente fondata o manifestamente infondata, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, anche mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e il riferimento a precedenti conformi. La sentenza così pronunciata s'intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene.»;

          c) il quarto comma dell'articolo 351 è sostituito dal seguente:
      «Il giudice, all'udienza prevista dal primo comma, se ritiene la causa matura per la decisione, provvede ai sensi dell'articolo 350, quarto comma. Se per la decisione sulla sospensione è stata fissata l'udienza di cui al terzo comma, il giudice fissa apposita udienza per la decisione della causa nel rispetto dei termini a comparire.”;

          d) il primo comma dell'articolo 352 è sostituito dai seguenti commi:
      «Esaurita l'attività prevista negli articoli 350 e 351, il giudice, ove non provveda ai sensi dell'articolo 356, invita le parti a discutere la causa e pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In caso di particolare complessità della controversia il giudice fissa nel dispositivo un termine non superiore a sessanta giorni per il deposito della sentenza.
      Nel caso in cui provveda all'assunzione di prove il giudice, esaurita l'attività istruttoria, dispone lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica a norma dell'articolo 190; la sentenza è depositata in cancelleria entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.”;

          e) nel quarto comma dell'articolo 437, dopo le parole: «le disposizioni di cui», sono aggiunte le seguenti: «al quarto comma dell'articolo 350 e».

      2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), trovano applicazione anche nei giudizi di appello già pendenti, nei quali non si sia ancora svolta l'udienza di cui all'articolo 350; le disposizioni di cui al comma 1, lettera d), trovano applicazione anche nei giudizi di appello già pendenti, nei quali non vi sia stata la precisazione delle conclusioni.
54. 6. Capano, Contento, Angela Napoli, Ria.

      Al comma 1, lettera a), capoverso «A4rt. 348-bis», sostituire la rubrica con la seguente: (Sentenza in forma breve).

      Conseguentemente:

          a) al comma 1, capoverso «A4rt. 348-bis“2» sostituire le parole da: l'impugnazione fino a: accolta con le seguenti: il giudice competente dichiara l'impugnazione, ove ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta infondatezza con sentenza in forma breve. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto odi diritto ritenuto risolutivo e specifici riferimenti a precedenti conformi;

          b) al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso «A4rt. 348-bis» con il seguente: «Pronuncia sulla sentenza in forma breve). – All'udienza di cui all'articolo 350 il giudice, prima di procedere alla trattazione, verifica se la causa può essere decisa ai sensi dell'articolo 348-bis. Il giudice provvede alle spese a norma dell'articolo 91.»;

          c) al comma 1, sopprimere le lettere b) e c);

          d) al comma 1, lettera d), capoverso «A4rt. 436-bis» sostituire la rubrica con la seguente: (Sentenza in forma e pronuncia);

          d) sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:
      2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di conversione del presente decreto.
54. 5. Nicola Molteni, Isidori, Paolini, Follegot, Lussana, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Fugatti.

      Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere le seguenti:

          e-bis) all'articolo 345, terzo comma, le parole: «che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero» sono soppresse;

          e-ter) all'articolo 702-quater, primo comma, la parola– «rilevanti» è sostituita dalla seguente: «indispensabili».
54. 11. Ferranti.

      Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

          e-bis) all'articolo 490 del codice di procedura civile, dopo le parole: «forme della pubblicità commerciale» è aggiunto il seguente periodo: «Il giudice dispone infine che l'avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto anche sulle televisioni locali in digitale terrestre specializzate in vendite e aste giudiziarie aventi maggiori ascolti certificati Auditel (contatti netti, media mensile)».
* 54. 7. Losacco, Vico.

      Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

          e-bis) all'articolo 490 del codice di procedura civile, dopo le parole: «forme della pubblicità commerciale.» è aggiunto il seguente periodo: «Il giudice dispone infine che l'avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto anche sulle televisioni locali in digitale terrestre specializzate in vendite e aste giudiziarie aventi maggiori ascolti certificati Auditel (contatti netti, media mensile)».
* 54. 8. Di Pietro, Zazzera, Borghesi, Cimadoro, Messina, Barbato.

      Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

          e-bis) all'articolo 490 del codice di procedura civile, dopo le parole: «forme della pubblicità commerciale.» è aggiunto il seguente periodo: «Il giudice dispone infine che l'avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto anche sulle televisioni locali in digitale terrestre specializzate in vendite e aste giudiziarie aventi maggiori ascolti certificati Auditel (contatti netti, media mensile)».
* 54. 12. Pisicchio, Fabbri.

      Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

          e-bis) all'articolo 490 del codice di procedura civile, dopo le parole: «forme della pubblicità commerciale.» è aggiunto il seguente periodo: «Il giudice dispone infine che l'avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto anche sulle televisioni locali in digitale terrestre specializzate in vendite e aste giudiziarie aventi maggiori ascolti certificati Auditel (contatti netti, media mensile)».
* 54. 9. Pugliese, Misiti, Fallica, Grimaldi, Iapicca, Miccichè, Pittelli, Soglia, Stagno d'Alcontres, Terranova.

      Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

          e-bis) all'articolo 232, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
      «Se la parte contumace non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio ritiene come ammessi i falli dedotti nell'interrogatorio».
54. 10. Causi.

      Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
      3-bis. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          «a) all'articolo 2919, comma uno, dopo le parole: «possesso di buona fede» sono aggiunte le parole: «e della trascrizione»;

          b) alla rubrica dell'articolo 2920, dopo le parole: «cosa mobile» sono aggiunte le parole: «o immobile»;

          c) all'articolo 2920 del codice civile, dopo le parole: «cosa mobile» sono aggiunte le parole: «o immobile»; dopo le parole: «nei confronti dell'acquirente di buona fede» sono aggiunte le parole: «che abbia conseguito il possesso della cosa mobile, o abbia trascritto il proprio acquisto ai sensi dell'articolo 2643, numero 6)»;

          d) all'articolo 2923 del codice civile, al primo comma, dopo le parole: «possesso in buona fede» sono aggiunte le parole: «o, trattandosi di beni immobili, l'acquirente sia in buona fede e sia stato trascritto il suo acquisto ai sensi dell'articolo 2643, numero 6)»; al secondo comma, dopo le parole. «dall'inizio della locazione» sono aggiunte le parole: «salvo quanto disposto dal comma precedente»;

          e) all'articolo 2926, dopo le parole: «beni mobili» sono aggiunte le parole: «o immobili», e dopo le parole: «ricevuto in buona fede il possesso» sono aggiunte le parole: «della cosa mobile, o contro l'assegnatario di buona fede il cui acquisto sia stato trascritto ai sensi dell'articolo 2643, numero 6)».

      3-ter. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 497 del codice di procedura civile, la parola: «novanta» è sostituita dalla parola: «trenta»;

          b) all'articolo 630 del codice di procedura civile, al secondo comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'estinzione opera di diritto, ed è rilevata d'ufficio dal giudice»;

          e) all'articolo 591, secondo comma, del codice di procedura civile, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle parole: «trenta giorni», e la parola: «novanta» è sostituita con la parola «sessanta»;

          d) all'articolo 567 del codice di procedura civile, la parola: «centoventi», ovunque ricorra, è sostituita con la parola: «sessanta»;

          e) all'articolo 569 del codice di procedura civile, la parola: «centoventi», ovunque ricorra, è sostituita con la parola: «sessanta»; la parola: «novanta» è sostituita con la parola: «trenta»;

          f) all'articolo 571 del codice di procedura civile, al terzo comma, la parola: «centoventi» è sostituita con la parola: «sessanta«;

          g) all'articolo 576 del codice di procedura civile, al numero 7, la parola: «sessanta» è sostituita dalla parola: «quaranta»;

          h) all'articolo 581 del codice di procedura civile, al terzo comma, le parole: «siano trascorsi tre minuti» sono sostituite con le parole: «sia trascorso un minuto»;

          i) all'articolo 586 del codice di procedura civile, le parole: «Avvenuto il versamento del prezzo» sono sostituite con le parole: «Entro trenta giorni dalla data in cui è avvenuto il versamento del prezzo»;

          l) all'articolo 591-bis del codice di procedura civile, al numero 1, prima delle parole: «alla determinazione del valore» sono inserite le parole: «entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza di delega, o dal deposito della relazione dell'esperto, se successiva»; le parole: «Avvenuto il versamento del prezzo» sono sostituite con le parole: «Entro trenta giorni dalla data in cui è avvenuto il versamento del prezzo».
54. 15. Rao, Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

      Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
      3-bis. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo l'articolo 203 è aggiunto il seguente:

Art. 203-bis.
(Delega al notaio per l'assunzione dei mezzi di prova).

      Nelle cause di cui all'articolo 50-bis, primo comma, n. 6), anche se i mezzi di prova non debbono assumersi fuori della circoscrizione del tribunale, il giudice istruttore può commettere l'assunzione della prova a un notaio avente sede nel relativo circondano e designato d'intesa con le parti.
      Il notaio è ausiliario del giudice. Si applica, in ogni caso, l'articolo 203, secondo, terzo e quarto comma»;

          b) all'articolo 205, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
      «La disposizione precedente si applica anche al notaio delegato a nonna dell'articolo 203-bis. Tuttavia, se sorgono questioni sui suoi poteri o sui limiti della delega conferitagli, egli deve informare il giudice delegante, salvo che la parte interessata vi provveda con ricorso. Il ricorso della parte non sospende l'assunzione dei mezzi di prova. Il giudice delegante, sentite le parti, dà i provvedimenti opportuni.»;

          c) all'articolo 207 alla fine del primo comma sono aggiunte le seguenti parole: «o del notaio delegato a nonna dell'articolo 203-bis»;

          d) dopo l'articolo 791 è aggiunto il seguente:

Art. 791-bis.
(Procedimento volontario di deferimento a notaio della determinazione di quote).

      1. Gli eredi o condomini tra i quali non sussiste lite sul diritto alla divisione ereditaria e allo scioglimento della comunione possono, con ricorso congiunto al Presidente del Tribunale competente a nonna degli articoli 22 e 23 del codice di procedura civile, domandare la designazione di un notaio avente sede nel circondano al quale commettere le operazioni di divisione. Il Presidente, assunte informazioni anche in relazione a eventuali creditori opponenti, provvede a nonna degli articoli 737 e seguenti.
      2. Il notaio designato, previa audizione dei condividenti, predispone il progetto di divisione nel termine assegnato nel decreto di nomina, prorogabile a nonna dell'articolo 154. 11 progetto è comunicato alle parti. Ciascuna può ricorrere al Tribunale nel successivo termine perentorio di 30 giorni per opporsi alla vendita di beni, ovvero alla formazione delle quote e dei lotti. Decorso tale termine il progetto diviene esecutivo e il notaio dirige le operazioni di divisione. Si applicano in quanto compatibili, le disposizioni relative al professionista delegato di cui al Titolo V, capo V, Libro IV del codice di procedura civile.
      3. Sulle eventuali contestazioni il Tribunale provvede con un'unica ordinanza, autorizzando l'esecuzione del progetto ovvero dando le disposizioni necessarie per la formazione del progetto esecutivo, che deve essere depositato nella cancelleria entro i successivi 60 giorni. In tal caso il tribunale può autorizzare il notaio al compimento delle operazioni con decreto comunicato anche alle parti.
      4. L'ordinanza o il decreto sono reclamabili davanti alla Corte d'Appello nel termine perentorio di 30 giorni esclusivamente per il caso che autorizzi l'esecuzione di disposizioni manifestamente inique o erronee. Il reclamo non sospende gli effetti del provvedimento impugnato; si applica l'articolo 283 del codice di procedura civile.
      5. Il Presidente della Corte, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro sessanta giorni. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, è notificato, a cura del reclamante, alle altre parti e al notaio designato entro i successivi dieci giorni. Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni. Le parti resistenti devono costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza.
      6. All'udienza, il collegio, sentite le parti, assume anche d'ufficio, nel rispetto del contraddittorio, i mezzi di prova che ritiene necessari, eventualmente delegando un suo componente.
      7. La Corte provvede sul ricorso con sentenza.
      8. Se il reclamo è accolto, il compenso del notaio per l'opera prestata è liquidato dalla Corte. In ogni altro caso l'ammontare delle spese e dell'onorario del notaio, ove la liquidazione da lui proposta non sia stata accettata dalle parti è rimessa al Presidente che ha provveduto alla designazione, con decreto che costituisce titolo esecutivo contro ciascuna delle parti.
      9. Le parti sono tenute solidalmente al pagamento, salvo rivalsa tra loro.
54. 19. Rao, Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

      Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
      3-bis. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 726 dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:
      «3. Sono esclusi dalla stima e dalla formazione delle porzioni i beni che siano stati alienati da uno o più eredi limitatamente alla quota a ciascuno spettante. L'alienazione della quota è soggetta al dettato dell'articolo 732.
      4. Sono pure esclusi dalla stima e dalla formazione delle porzioni i crediti di cui uno o più eredi abbiano domandato l'adempimento limitatamente alla quota a ciascuno spettante».

          b) all'articolo 757, all'inizio del primo comma sono aggiunte le seguenti parole: «Fatto salvo quanto previsto dal terzo e quarto comma dell'articolo 726»;

          e) dopo l'articolo 1115 del codice civile è aggiunto il seguente:

Art. 1115-bis.
(Divisione per atto unilaterale).

      1. Se la cosa non può essere comodamente divisa in parti corrispondenti alle quote dei partecipanti, ciascun partecipante può, mediante dichiarazione per atto pubblico, manifestare la volontà di far propria la cosa con liquidazione in denaro delle quote degli altri partecipanti.
      2. La dichiarazione di cui al comma precedente deve indicare, a pena di nullità, la quota esatta spettante a ciascuno dei partecipanti e la stima della cosa comune risultante da relazione giurata di un esperto nominato dal presidente del tribunale del luogo in cui la cosa si trova. Essa deve essere notificata a tutti i partecipanti alla comunione.
      3. Entro novanta giorni dall'ultima delle notificazioni, ciascun partecipante a sua volta può, con dichiarazione per atto pubblico notificata al notaio che ha raccolto la prima dichiarazione, manifestare la volontà di far propria la cosa comune con liquidazione in denaro delle quote degli altri partecipanti. In questo caso, però, l'autore della dichiarazione deve indicare un valore di stima della cosa comune superiore di almeno un quinto rispetto al valore risultante dalla relazione giurata.
      4. Qualora l'autore della prima dichiarazione non provveda entro novanta giorni a notificare una nuova dichiarazione, con aumento del valore di stima di almeno un quinto, al notaio che ha raccolto la dichiarazione in cui è stato indicato il più alto valore di stima, la cosa dovrà intendersi assegnata all'autore di quest'ultima dichiarazione. Se sussistono più dichiarazioni con indicazione di un identico valore di stima si procede mediante sorteggio tra gli autori di queste dichiarazioni. In ogni caso, l'assegnazione diviene efficace solo con il pagamento del conguaglio a tutti gli aventi diritto o con l'offerta reale eseguita ai sensi dell'articolo 1208.
      5. Quando si tratti di immobili, la trascrizione in favore dell'assegnatario si esegue ai sensi dell'articolo 2646.
      6. L'autorità giudiziaria può sospendere la divisione promossa ai sensi del presente articolo, se la sua attuazione immediata può pregiudicare gli interessi degli altri partecipanti. In caso di mancato accoglimento dell'istanza, i termini di cui ai commi precedenti riprendono a decorrere dalla data di deposito del provvedimento reso dall'autorità giudiziaria.
54. 18. Rao, Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

      Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
      3-bis. Alla legge 28 febbraio 1913, n. 89, dopo l'articolo 29 è inserito il seguente:

Art. 29-bis.

      Il notaio richiesto per un atto del quale è parte un minore, un incapace o il beneficiano di un'amministrazione di sostegno, o avente ad oggetto beni ereditari, e per il quale non sia stata già domandata ovvero negata l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria di cui agli articoli 169, 320, 321, 374, 375, 376, 394, 411 e 424 del codice civile ovvero di cui agli articoli 747 e 748 del codice di procedura civile, se ritiene sussistenti le condizioni previste dalla legge, procede ai sensi dei commi seguenti.
      Il notaio, prima di procedere alla stipula dell'atto, ne dà preventiva comunicazione al Pubblico Ministero, nonché ai seguenti soggetti:

          a) al Giudice Tutelare, al coniuge, ai genitori, ai figli e ai fratelli ed alle sorelle maggiorenni dell'incapace, se vi sono, quando dell'atto è parte un minore, un incapace o il beneficiano di un'amministrazione di sostegno;

          b) ai creditori risultanti dall'inventano, nonché, nel caso di cui all'articolo 747, quarto comma, del codice di procedura civile, al legatario, quando l'atto ha per oggetto beni ereditari.

      Il notaio provvede altresì alla nomina del curatore speciale, se la legge lo richiede, e determina, quando è previsto dalla legge ovvero lo ritiene comunque opportuno, le cautele necessarie per il reimpiego del corrispettivo.
      Se nessuno dei soggetti destinatari comunica al notaio la propria opposizione entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il notaio, entro i sessanta giorni successivi, stipula l'atto in forma pubblica. Nel caso di più comunicazioni, il termine per la stipula dell'atto decorre dalla data di ricevimento di quella pervenuta per ultima. Nell'atto la parte attesta che alla data della stipula i fatti, dai quali dipende la sussistenza delle condizioni per il ricevimento dell'atto, non hanno subito rilevanti modificazioni.
      La comunicazione prevista dal presente articolo è effettuata con mezzi idonei a dare certezza del suo ricevimento e contiene l'indicazione dell'oggetto e delle condizioni dell'atto richiesto al notaio, l'indicazione dell'eventuale curatore speciale e delle cautele individuate per il reimpiego del corrispettivo, nonché l'espresso avvertimento che, decorso il termine previsto dal quarto comma, in assenza di opposizioni, il notaio procederà alla stipula e che è facoltà delle parti, in ogni caso, adire l'autorità giudiziaria per richiedere l'autorizzazione al compimento dell'atto.
      Se il notaio ritiene che non sussistono le condizioni prescritte dalla legge per la concessione delle autorizzazioni previste dal primo comma, ovvero se alcuna delle parti richiede all'autorità giudiziaria le medesime autorizzazioni, salva l'ipotesi di cui all'articolo 493, primo comma, del codice civile, l'atto non può essere ricevuto.
54. 14. Cesario.

      Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
      3-bis. Al comma 9 dell'articolo 591-bis del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tuttavia, se il professionista delegato è un notaio, a quest'ultimo può essere commessa anche la pronuncia del decreto col quale si trasferisce all'aggiudicatario il bene espropriato. Il decreto contiene gli ordini e le ingiunzioni di cui all'articolo 586, produce i medesimi effetti di quello pronunciato dall'autorità giudiziaria ed è impugnabile con l'opposizione di cui all'articolo 617 del codice di procedura civile».
54. 16. Rao, Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

      Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
      3-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano al processo tributario di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
54. 17. Strizzolo.

      Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
      4) Il comma 4-bis dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito seguente:
      «4-bis. Nella determinazione dei redditi di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo per il quale il giudice abbia emesso sentenza di condanna penale, ancorché soggetta ad impugnazione. Qualora intervenga, sia essa indifferentemente a favore del soggetto emittente il documento o il soggetto che lo ha utilizzato, una sentenza definitiva di assoluzione ai sensi dell'articolo 530 del codice di procedura penale ovvero una sentenza definitiva di non luogo a procedere ai sensi dell'articolo 425 dello stesso codice, ovvero non più soggetta alla impugnazione ai sensi dell'articolo 428 dello stesso codice, ovvero una sentenza definitiva di non doversi procedere ai sensi dell'articolo 529 del codice di procedura penale, i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio oggetto dell'azione penale sono totalmente ammessi in deduzione, ovvero compete il rimborso delle maggiori imposte versate in relazione alla non ammissibilità in deduzione prevista dal periodo precedente e dei relativi interessi».
54. 20. Fugatti, Giorgetti, Montagnoli, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Fava.

      Dopo l'articolo 54, è aggiunto il seguente:

Art. 54-bis.

      1. All'articolo 11, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la parola: «centoventi» è sostituita dalla seguente: «novanta».
      2. All'articolo 21, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, al secondo periodo, le parole: «centoventi» e «sessanta» sono sostituite dalle seguenti: «novanta».
54. 01. Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Fugatti.

      Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

Art. 54-bis.
(Modifica della disciplina del contributo unificato nel processo civile).

      1. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il comma 3 è sostituito dal seguente:
      «3. La parte che modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa o svolge intervento autonomo, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato».
54. 02. Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Fugatti.

ART. 55.

      Sopprimerlo.
55. 1.    Nicola Molteni, Paolini, Follegot, Isidori, Lussana, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Fugatti, Forcolin.

      Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: comportamento delle parti con le seguenti: comportamento delle parti risultante da riscontri oggettivi.
55. 2.    Nicola Molteni, Lussana, Follegot, Isidori, Paolini, Montagnoli, Torazzi, Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli.

      Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 2-bis aggiungere, in fine, il seguente periodo: Decorsi più di 12 mesi dalla scadenza dei termini di durata massima delle indagini preliminari senza che si siano verificate le condizioni previste dal periodo precedente, il processo si considera iniziato dal primo giorno successivo al decorso degli stessi.
55. 3.    Contento.

      Al comma 1, lettera a), numero 2, capoverso 2-quinquies, sopprimere la lettera d).
55. 6.    Contento.

      Al comma 1, lettera a), numero 2, capoverso 2-quinquies, sopprimere la lettera f).
55. 5.    Contento.

      Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 2-quinquies, lettera f), sostituire le parole da: in ogni altro fino a: procedimento con le seguenti: In ogni altro caso di abuso dei poteri processuali evidente e provato riscontri oggettivi che abbiano determinato una ingiustificata dilazione dei tempi del procedimento.
55. 4.    Nicola Molteni, Isidori, Follegot, Paolini, Lussana, Torazzi, Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

      Al comma 1, lettera b), capoverso, comma 2, lettera d), sopprimere le parole da: valutati fino alla fine della lettera.
55. 7.    Contento.

      Al comma 1, lettera c), capoverso, comma 2, sostituire le parole: giudice ordinario con le seguenti: nei confronti di chi esercita la funzione requirente giurisdizionale ordinaria.
55. 8.    Nicola Molteni, Follegot, Paolini, Lussana, Isidori, Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi.

      Al comma 1, lettera c), capoverso, sostituire il comma 3 con il seguente:
      3. Unitamente al ricorso deve essere presentata una memoria nella quale sono indicati per sommi capi, in quanto atti già in possesso dell'Amministrazione ed in relazione al procedimento rispetto al quale la violazione si assume verificata, l'atto di citazione, il ricorso, le comparse, le memorie, i verbali di causa, i provvedimenti del giudice e il provvedimento che ha definito irrevocabilmente il giudizio.

      Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera c), capoverso, comma 7), lettera e), aggiungere infine il seguente periodo: «Il procedimento è sempre avviato qualora il procuratore della Corte dei conti, anche su istanza della parte danneggiata, ravvisi gravi e perduranti violazioni dei termini procedimentali.».
55. 10.    Garagnani.

      Al comma 1, lettera c), capoverso, comma 3, alinea, dopo la parola: depositata, aggiungere le seguenti: , a pena di inammissibilità,.
55. 9.    Contento.

      Dopo l'articolo 55, inserire il seguente:

Art. 55-bis.
(Definizione agevolata delle controversie).

      Le disposizioni di cui all'articolo 39, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011. n. 98, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111, si applicano anche alle liti fiscali di valore superiore a 20.000 euro pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, nella sola ipotesi in cui l'Amministrazione finanziaria dello Stato sia risultata soccombente in entrambi i giudizi di primo e secondo grado, di natura non cautelare, resi alla data di presentazione della domanda di definizione della controversia. La definizione si perfeziona mediante pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della lite, cosi come definito dall'articolo16, comma 3, lett. c), della legge 27 dicembre 2002, n. 289. A tal fine:

          a) la domanda di definizione è presentata e le somme dovute sono versate, in unica soluzione, entro il 30 settembre 20.12, secondo le modalità e le procedure ed ogni altra disposizione applicativa che saranno determinate con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge;

          b) le liti fiscali che possono essere definite ai sensi della presente disposizione sono sospese fino al 31 dicembre 2012. Per le stesse sono altresì sospesi, sino al 31 dicembre 2012, i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controncorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio.
*55. 01.    Lupi, Vella, Di Caterina, Bernardo, Toccafondi, Gioacchino Alfano.

      Dopo l'articolo 55, inserire il seguente:

Art. 55-bis.
(Definizione agevolata delle controversie).

      Le disposizioni di cui all'articolo 39, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011. n. 98, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111, si applicano anche alle liti fiscali di valore superiore a 20.000 euro pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, nella sola ipotesi in cui l'Amministrazione finanziaria dello Stato sia risultata soccombente in entrambi i giudizi di primo e secondo grado, di natura non cautelare, resi alla data di presentazione della domanda di definizione della controversia. La definizione si perfeziona mediante pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della lite, cosi come definito dall'articolo16, comma 3, lett. c), della legge 27 dicembre 2002, n. 289. A tal fine:

          a) la domanda di definizione è presentata e le somme dovute sono versate, in unica soluzione, entro il 30 settembre 20.12, secondo le modalità e le procedure ed ogni altra disposizione applicativa che saranno determinate con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge;

          b) le liti fiscali che possono essere definite ai sensi della presente disposizione sono sospese fino al 31 dicembre 2012. Per le stesse sono altresì sospesi, sino al 31 dicembre 2012, i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controncorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio.
*55. 02.    Lorenzin.

      Dopo l'articolo 55, inserire il seguente:

Art. 55-bis.
(Definizione agevolata delle controversie).

      Le disposizioni di cui all'articolo 39, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011. n. 98, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111, si applicano anche alle liti fiscali di valore superiore a 20.000 euro pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, nella sola ipotesi in cui l'Amministrazione finanziaria dello Stato sia risultata soccombente in entrambi i giudizi di primo e secondo grado, di natura non cautelare, resi alla data di presentazione della domanda di definizione della controversia. La definizione si perfeziona mediante pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della lite, cosi come definito dall'articolo16, comma 3, lett. c), della legge 27 dicembre 2002, n. 289. A tal fine:

          a) la domanda di definizione è presentata e le somme dovute sono versate, in unica soluzione, entro il 30 settembre 20.12, secondo le modalità e le procedure ed ogni altra disposizione applicativa che saranno determinate con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge;

          b) le liti fiscali che possono essere definite ai sensi della presente disposizione sono sospese fino al 31 dicembre 2012. Per le stesse sono altresì sospesi, sino al 31 dicembre 2012, i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controncorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio.
*55. 03.    Saglia, Bernardo.

      Dopo l'articolo 55, inserire il seguente:

Art. 55-bis.
(Misure per la definizione del contenzioso in materia RC auto).

      1. All'articolo 149 del Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modifiche:

          a) al comma 1, la parola «devono» è sostituita dalla seguente: «possono» e dopo la parola «risarcimento» è inserita la parola «anche»;

          b) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall'articolo 148 odi mancato accordo, il danneggiato può proporre l'azione diretta di cui all'articolo 145, comma 2, nei confronti della propria impresa di assicurazIone o nei confronti di quella del responsabile del sinistro. Nel primo caso l'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime secondo gli accordi da queste stipulati nell'ambito del sistema di risarcimento diretto.
55. 04.    Montagnoli, Torazzi, Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli.

ART. 56.

      Sopprimerlo.
56. 1. Nicola Molteni, Follegot, Paolini, Lussana, Isidori, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

      Al comma 1, sopprimere la lettera a).
56. 4. Vanalli, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

      Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: il comma 5 è sostituito dal seguente con le seguenti: il comma 5 è soppresso.

      Conseguentemente, al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso.
56. 3. Vanalli, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

      Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso con il seguente:
      5. Con decreto dei Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono individuate le tre sedi della Scuola di Magistratura (Catanzaro, Benevento e Firenze).

56. 2. Mario Pepe (PD).

      Dopo l'articolo 56, inserire il seguente:

Art. 56-bis.

      Le sezioni distaccate di Borgo Valsugara, Cavalese, Cles Tione di Trento di cui è proposta la soppressione alla tabella A dello schema di decreto legislativo recante «Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, in attuazione dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148» sono mantenute sui rispettivi territori del distretto e circondario della Provincia autonoma di Trento, che si fa integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo messo a disposizione dell'ente medesimo.
56. 01. Fugatti, Torazzi, Fava, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

      Dopo l'articolo 56, inserire il seguente:

Art. 56-bis.

      1. All'articolo 58, comma 7-bis, del decreto legislativo del 21 novembre 2007, n. 231, il primo periodo è soppresso.
* 56. 02. Laffranco.

      Dopo l'articolo 56, inserire il seguente:

Art. 56-bis.

      1. All'articolo 58, comma 7-bis, del decreto legislativo del 21 novembre 2007, n. 231, il primo periodo è soppresso.
* 56. 03. Laffranco.

      Dopo l'articolo 56, inserire il seguente:

Art. 56-bis.

      All'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
      1. Sono inopponibili all'amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare, anche mediante abuso di diritto e pur se non venga violata alcuna specifica disposizione di legge, obblighi e divieti previsti dall'ordinamento tributario e a ottenere riduzioni di imposte, rimborsi o risparmi, altrimenti indebiti. Costituisce abuso di diritto utilizzo distorto o artificioso di una o più disposizioni di legge, precipuamente finalizzato a ottenere vantaggi fiscali illegittimi o, comunque, contrari alle finalità perseguite dalla normativa tributaria.

          b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
      1-bis. È fatta salva la facoltà per il contribuente di scegliere le forme giuridiche negoziali o i modelli organizzativi che comportino l'applicazione del regime di imposizione più favorevole.

          c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
      2. L'amministrazione finanziaria disconosce i vantaggi tributari conseguiti mediante gli atti, i fatti e i negozi di cui al comma 1, applicando le imposte determinate in base alle disposizioni eluse o aggirate, anche mediante abuso di diritto, al netto delle imposte dovute per effetto del comportamento inopponibile all'amministrazione. È preclusa, in ogni caso, l'applicazione di qualsivoglia sanzione, anche penale;

          d) il comma 3 è abrogato;

          e) il comma 5 è sostituito dal seguente:
      5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 42, l'avviso d'accertamento deve essere specificatamente motivato, a pena di nullità, in relazione alle circostanze di fatto per le quali si ritiene applicabile il disposto del comma 1, tenuto conto delle giustificazioni fornite dal contribuente; le imposte o le maggiori imposte devono essere calcolate tenendo conto di quanto previsto al comma 2.

          f) alla rubrica, dopo la parola: «antielusive», sono aggiunte le seguenti: «e di contrasto dell'abuso di diritto».

      2. Sono fatti salvi gli effetti di operazioni, effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, diverse da quelle elencate nel comma 3 dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nel testo vigente alla medesima data, nonché delle operazioni richiamate dalle disposizioni di cui all'articolo 7-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1992, n. 429, poste in essere prima della data di entrata in vigore del decreto-legge medesimo.
56. 04. Bernardo.

      Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.

      1. All'articolo 3 comma 5 del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, le parole da «Gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati» a «i seguenti princìpi:» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire seguenti princìpi:».
      2. All'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
      5-bis. Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali sorto abrogate con effetto dall'entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5.
56. 05. Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Fugatti, Forcolin.

      Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.
(Pubblicità delle aste giudiziarie).

      1. All'articolo 490 c.p.c., dopo le parole: «forme della pubblicità commerciale» aggiungere il seguente periodo: «Il giudice dispone infine che l'avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto sulle televisioni locali in digitale terrestre specializzate in vendite e aste giudiziarie aventi maggiori ascolti certificati Auditel (ascolto medio e contatti netti, media mensile).
56. 06. Caparini, Fava, Crosio, Comaroli, Negro, Munerato, Rainieri, Lanzarin, Fugatti, Fedriga, Stucchi, Volpi, Pini, Consiglio, Nicola Molteni, Vanalli, Montagnoli, Forcolin.

      Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.

      1. All'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148, sostituire le parole: «dodici mesi», con le seguenti: «ventiquattro mesi».
56. 07. Montagnoli, Torazzi, Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli.

ART. 57.

      Al comma 1, dopo le parole: tasso agevolato a soggetti aggiungere le seguenti: pubblici, limitatamente ad una quota non superiore al 20 per cento delle risorse disponibili, e a soggetti;

      Conseguentemente dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
      «1-bis, le risorse del fondo di cui al comma 1, limitatamente alla quota del 20 per cento riservata ai soggetti pubblici, sono prioritariamente assegnate:

          a) ai comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti e ai comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti che, associati tra loro, raggiungano una popolazione di almeno 5000 abitanti;

          b) agli istituti universitari ed agli istituti di ricerca compresi i loro consorzi;

          c) agli enti di gestione delle aree protette di cui alla legge 394/91, comprese le aree marine protette e quelle d'interesse regionale e locale.

      Ai soggetti pubblici non si applica la condizione di cui al comma 2.
57. 1.    Realacci, Margiotta, Mariani, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Motta, Viola.

      Al comma 1, sostituire le parole: soggetti privati con le seguenti: soggetti pubblici e privati.
57. 9.    Lanzarin, Guido Dussin, Togni, Alessandri, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

      Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

          b-bis) ricerca, sviluppo e produzione mediante bioraffinerie di intermedi chimici da biomasse e scarti vegetali;
57. 2.    Saglia, Bernardo.

      Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

          alla lettera c) sopprimere le parole: solare fotovoltaico;

          alla lettera d), dopo le parole: nei settori civile aggiungere le seguenti: industriale, della pubblica amministrazione.
57. 3.    Pagano.

      Al comma 1, lettera c), dopo le parole: solare termodinamico, sopprimere le parole: solare fotovoltaico.
57. 4.    Pagano.

      Al comma 1, lettera c), dopo le parole: solare termo-dinamico, sopprimere le parole: solare fotovoltaico,.

      Conseguentemente, alla lettera d) del medesimo articolo dopo le parole: nei settori civile aggiungere le seguenti: , industriale, della pubblica amministrazione e terziario.
57. 5.    Saglia, Bernardo.

      Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

          d-bis) attività di valorizzazione agricola e di produzione biologica nelle grandi aree urbane.
57. 6.    Morassut, Mariani, Bratti, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Motta, Realacci, Viola.

      Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

          d-bis) processi di produzione o valorizzazione di prodotti, processi produttivi/organizzativi o servizi, che, rispetto alle alternative disponibili, comportino una riduzione dell'inquinamento e dell'uso delle risorse nell'arco dell'intero ciclo di vita;
57. 7.    Realacci, Margiotta, Mariani, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Motta, Viola.

      Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

          d-bis) pratiche di gestione forestale sostenibile attuate attraverso interventi diretti a ridurre il depauperamento dello stock di carbonio nei suoli forestali e nelle foreste;
57. 8.    Realacci, Margiotta, Mariani, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Morassut, Motta, Viola.

      Dopo il comma 2, inserire il seguente:
      2-bis. I soggetti con particolare vocazione o attestazioni professionali nella green economy o nelle attività dell'agrofiliera, di età inferiore a trent'otto anni, se uomini, e le donne, a prescindere dall'età anagrafica, residenti nelle «zone assistite» ai sensi dell'articolo 2, numero 9), del regolamento (CE) n. 800/2008 ubicate nelle regioni ammissibili agli aiuti a finalità regionale, che si iscrivono per la prima volta alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi ovvero che per almeno dodici mesi, non essendo più iscritti ad una gestione previdenziale dei lavoratori autonomi, hanno svolto attività di lavoro non autonomo o sono rimasti disoccupati, oppure hanno svolto attività di collaborazione secondo le tipologie contrattuali previste dalla normativa vigente in materia, possono avviare un'attività imprenditoriale, usufruendo di un regime speciale di agevolazione e di incentivazione, ai sensi dei successivi commi 2 e 3, per un periodo di trentasei mesi decorrenti dalla data di inizio dell'attività d'impresa effettuato nell'arco temporale di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. I soggetti suindicati versano alle rispettive gestioni previdenziali un'aliquota della contribuzione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti di cui alla legge 2 agosto 1990, n. 233, ridotta del 50 per cento per i primi dodici mesi o frazione di essi, del 35 per cento per i successivi dodici mesi o frazione di essi e del 25 per cento per gli ulteriori dodici mesi o frazione di essi. I datori di lavoro, operanti nelle «zone assistite» ai sensi dell'articolo 2, numero 9), del regolamento (CE) n. 800/2008 ubicate nelle regioni ammissibili agli aiuti a finalità regionale, che, nei primi trentasei mesi di esercizio dell'attività d'impresa, assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato, di lavoratore molto svantaggiato o di lavoratore disabile di cui all'articolo 2, numeri 18), 19) e 20), del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, è concesso un credito d'imposta d'importo pari a euro 300 per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese, ridotto a 200 euro e a 100 euro rispettivamente per il secondo e il terzo anno di esercizio. In caso di lavoratrici donne il credito d'imposta è concesso nella misura di euro 400 per ciascuna lavoratrice e per ciascun mese, ridotto a 300 euro e a 200 euro rispettivamente per il secondo e il terzo anno di esercizio Il medesimo credito di imposta è concesso in favore dei datori di lavoro rientranti nelle categorie di soggetti beneficiari di cui all'articolo 1, comma 1, che nei primi trentasei mesi di esercizio dell'attività d'impresa, assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori precari con contratto di lavoro flessibile a tempo determinato o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto in regime di monocommittenza.
57. 10.    Mario Pepe (PD).

      Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
      7-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, è aggiunto in fine il seguente periodo: «l'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale può realizzarsi anche mediante contratti stagionali a tempo determinato».

      Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera a-bis) del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 dopo le parole: dell'articolo 4, comma 5, inserire le seguenti: e dall'ultimo periodo dell'articolo 3, comma 1.
57. 11.    Marchioni, Froner.

      Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
      7-bis. Sono comunque escluse dal patto di stabilità le spese sostenute da tutti i comuni per l'utilizzo di sistemi e tecnologie di energie rinnovabili. La disposizione opera nei limiti complessivi di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.
      7-ter. Compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte, l'autorizzazione di spesa iscritte nella Tabella E, allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, alla rubrica Sviluppo economico, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al fondo per lo sviluppo e la coesione, iscritte nel cap. 8425. è ridotta di 1.000 milioni di euro per l'anno 2012 di 1.000 milioni per il 2013 e di 1.000 milioni per il 2014.
57. 12.    Bitonci, Montagnoli, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Fava.

      Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.

      1. Nell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991 n. 381, come modificato dall'articolo 1 comma 2 della legge 22 giugno 2000 n. 193, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate di cui al presente articolo sono ridotte a zero».
      2. All'articolo 2 della legge 22 giugno 2000 n. 193 le parole «comma 3-bis» sono soppresse.
      3. L'articolo 3 della legge 22 giugno 2000 n. 193 è sostituito dal seguente:
      «1. Alle imprese che assumono lavoratori detenuti e internati ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975 n. 354 per un tempo non inferiore a trenta giorni o che svolgono effettivamente attività formative nei loro confronti è concesso un credito mensile d'imposta di 700 euro per ogni lavoratore assunto.
      2. Alle imprese che assumono detenuti semiliberi provenienti dalla detenzione per un periodo non inferiore a trenta giorni o che svolgono effettivamente attività formative nei loro confronti è concesso un credito mensile d'imposta di 350 euro per ogni lavoratore assunto.
      3. Gli sgravi fiscali previsti dal presente articolo si applicano per un ulteriore periodo di sei mesi successivo alla cessazione dello stato di detenzione».
      4. Dopo l'articolo 3 della legge 22 giugno 2000 n. 193 è introdotto l'articolo 3-bis: «1. Alle imprese che affidano lavori alle cooperative sociali da eseguirsi con detenuti all'interno degli istituii penitenziari è concesso un credito d'imposta pari al 10 per cento del lavoro affidato, fino a un limite massimo da stabilire di anno in anno con l'apposito decreto di cui al successivo articolo 4, da utilizzare per innovazioni tecnologiche, ricerca scientifica, formazione e nuove attrezzature».
      5. L'articolo 4 della legge 22 giugno 2000 n. 193 è sostituito dal seguente: «1. Il limite massimo dell'agevolazione di cui all'articolo 3-bis introdotto dalla presente articolo sarà determinato annualmente sulla base delle risorse finanziarie di cui al successivo articolo 6, con apposito Decreto del Ministro della Giustizia».
      6. Per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2012 e 50 milioni di euro a decorrere dal 2013. Il Ministero dell'economia e delle finanze- Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta misure in materia di giochi pubblici, con particolare riferimento ai giochi on line, alle lotterie istantanee e agli apparecchi e congegni di gioco finalizzati ad assicurare, con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il reperimento di 25 milioni di euro per l'anno 2012, e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.
57. 01.    Lupi, Toccafondi, Renato Farina.

      Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Misure per lo sviluppo dell'occupazione nel settore delle agroenergie).

      Al fine di promuovere l'occupazione nel settore delle agroenergie e di favorire la riduzione delle emissioni in atmosfera il Ministero dello Sviluppo Economico provvede a garantire un adeguato livello di incentivazione agli interventi di riconversione di impianti alimentati da fonti fossili in impianti alimentati da biomasse. Ai fini dell'inclusione nella categoria della riconversione, l'intervento deve rispettare le seguenti condizioni: (a) potenza nominale dell'impianto alimentato da biomassa non inferiore a 100 MW e non superiore al 50 per cento della potenza dell'impianto preesistente; (b) potenza nominale del preesistente impianto non inferiore a 300 MWe (c) rilascio di emissioni dell'impianto alimentato da biomassa non superiori al 50 per cento dei limiti previsti per i grandi impianti di combustione di cui alle sezioni 1, 4 e 5 della parte II dell'allegato II alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; (d) riutilizzo delle infrastrutture elettriche, delle opere infrastrutturali interrate e degli edifici connessi al funzionamento del preesistente impianto; (e) mantenimento della forza lavoro precedentemente impiegata nel preesistente impianto.
57. 02.    Lusetti, Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

      Dopo l'articolo 57 è inserito il seguente:

Art. 57-bis.
(Avvio di un programma nazionale per la progressiva introduzione della fiscalità ambientale).

      1. Al fine di favorire o sviluppo della green economy è avviato un programma nazionale che ha lo scopo, attraverso la concertazione con le regioni, di studiare sistemi in grado di introdurre la fiscalità ambientale.
      2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore dei presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e dei mare sono stabilite le modalità e la tempistica del programma d fine di formulare al Parlamento proposte che hanno lo scopo di introdurre gradualmente la fiscalità ambientale intesa in particolare come strumento utile a:

          a) razionalizzare la produzione e la gestione dei rifiuti;

          b) diffondere l'utilizzo di imballaggi monomateriale ed ecosostenibili;

          c) incentivare il rinnovo del parco veicoli;

          d) modernizzare il patrimonio edilizia;

          e) approfondire la ricerca di tecnologie pulite in campo scientifico e universitario,

          f) sviluppare gli investimenti del settore industriale per la prevenzione dell'inquinamento causato dai processi produttivi;

          g) consentire la sostenibilità finanziaria della fiscalità ambientale mediante la piena attuazione dei principio del «chi inquina paga» di cui all'articolo 174 del Trattato istitutivo dell'Unione europea, grazie alla previsione di misure che penalizzino i soggetti, anche aventi natura di personalità giuridica, che causano inquinamento dell'aria, del territorio e del mare.
57. 03.    Cosenza.

ART. 58.

      Sostituirlo con il seguente:

Art. 58.
(Fondo per la distribuzione di derrate alimentali alle persone indigenti).

      1. È istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un fondo per il finanziamento dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti nel territorio della Repubblica Italiana. Le derrate alimentari sono distribuite agli indigenti tramite i comuni, che possono essere supportati delle organizzazioni caritatevoli conformemente alle modalità previste dal regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, così come modificato dal Regolamento (UE) n. 121/2012.
      2. Il fondo è gestito da organismi per le erogazioni in agricoltura operanti a livello regionale secondo quanto disposto da regolamenti attuativi che saranno opportunamente elaborati entro il 31dicembre 2012 dal Ministro delle politiche agricole, forestali e alimentari.
      3. Le Regioni e le province autonome entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, devono istituire un proprio organismo pagatore per attività connesse alla gestione e controllo delle risorse messe a disposizione dello Stato membro dalla Politica agricola comune e per la gestione regionale delle risorse messe a disposizione dal programma nazionale di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti. Se entro il termine di cui al presente comma, le regioni e le province autonome non abbiano provveduto ad istituire un proprio organismo pagatore, il Ministro delle politiche agricole, forestali e alimentari, provvede alla nomina di un commissario ad acta senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
      4. L'istituzione di organismi pagatori regionali si rende necessaria allo scopo di rendere più efficiente e maggiormente legata alle esigenze del territorio l'erogazione delle risorse finanziare messe a disposizione dalla politica agricola comune e dai citati programmi di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti.
      3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione, previo parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, viene adottato, entro il 30 giugno di ciascun anno, il programma annuale di distribuzione che identifica le tipologia di prodotto, i comuni da beneficiare in base a criteri di reddito procapite e popolazione residente, nonché le modalità di attuazione, anche in relazione alle erogazioni liberali e donazioni fomite da parte di soggetti privati e tese ad incrementare le dotazioni del fondo di cui al comma 1. Ai fini fiscali, in questi casi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460.
      4. Gli operatori della filiera agroalimentare possono destinare all'attuazione del programma annuale di cui al comma 2 derrate alimentari, a titolo di erogazioni liberali, secondo modalità stabilite dal decreto di cui al comma precedente. Ai fini fiscali, in questi casi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460.
      5. Il Ministro delle politiche agricole e forestali e gli organismi regionali pagatori sono i soggetti responsabili dell'attuazione del programma di cui al comma 3 e controlla le erogazioni degli organismi pagatori regionali.
      7. Ai fini del reperimento sul mercato dei prodotti identificati dal programma di cui ai comma 2, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, opera secondo criteri di economicità dando preferenza, a parità di condizioni, alle forniture offerte da organismi rappresentativi.
58. 1. Di Giuseppe, Messina, Rota.

      Sostituirlo con il seguente:

Art. 58.
(Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti).

      1. È istituito presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali un fondo per il finanziamento dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti nel territorio della Repubblica italiana. Le derrate alimentari sono distribuite agli indigenti tramite i comuni, che possono essere supportati delle organizzazioni caritatevoli conformemente alle modalità previste dal Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, articolo 27, così come modificato dal Regolamento (UE) n. 121/2012.
      2. Con decreto del ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione, previo parere della Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, viene adottato, entro il 30 giugno di ciascun anno, il programma annuale di distribuzione che identifica le tipologia di prodotto, i comuni da beneficiare in base a criteri di reddito procapite e popolazione residente, nonché le modalità di attuazione, anche in relazione alle erogazioni liberali e donazioni fornite da parte di soggetti privati e tese ad incrementare le dotazioni del Fondo di cui al comma 1. Ai fini fiscali, in questi casi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460.
      3. Gli operatori della filiera agroalimentare possono destinare all'attuazione del programma annuale di cui al comma 2 derrate alimentari, a titolo di erogazioni liberali, secondo modalità stabilite dal decreto di cui al comma precedente. Ai fini fiscali, in questi casi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460.
      4. Il Ministro delle politiche agricole e forestali è il soggetto responsabile dell'attuazione del programma di cui al comma 2.
      5. Ai fini del reperimento sul mercato dei prodotti identificati dal programma di cui al comma 2, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali opera secondo criteri di economicità dando preferenza, a parità di condizioni, alle forniture offerte da organismi rappresentativi.
58. 2. Di Giuseppe, Messina, Rota.

      All'articolo 58 apportare le seguenti modifiche:

          a) al comma 1 sostituire le parole: «l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura» con le seguenti: «il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» e sopprimere infine le seguenti parole: «conformemente alle modalità previste dal Regolamento CE n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007»;

          b) al comma sopprimere le parole: «di concerto con il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione»;

          c) al comma 3 sostituire le parole: «dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura» con le seguenti: «dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

          d) al comma 4 sostituire le parole: «l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura» con le seguenti: «il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

          e) al comma 5 sostituire le parole: «l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura» con le seguenti: «il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».
58. 3. Callegari, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

      Al comma 2 sopprimere le parole: di concerto con il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione.
58. 4. Callegari, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

ART. 59.

      Sopprimere il comma 1.
59. 3. Fiorio, Trappolino.

      Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: e comma 6 ed aggiungere, in fine, il seguente periodo:
      «In caso di inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 17, comma 6, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio dell'importo accertato».
*59. 4. Delfino, Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

      Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: e comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo:
      «In caso di inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 17, comma 6 è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio dell'importo accertato».
*59. 5. Trappolino, Fiorio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio.

      Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: e comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo:
      «In caso di inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 17, comma 6 è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio dell'importo accertato».
*59. 6. Paolo Russo.

      Al comma 2, sostituire le parole: Per gli illeciti previsti al comma 3, 3-bis e al comma 4 con le seguenti: Per gli illeciti previsti ai commi 3 e 3-bis.
**59. 7. Delfino, Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

      Al comma 2, sostituire le parole: Per gli illeciti previsti al comma 3, 3-bis e al comma 4 con le seguenti: Per gli illeciti previsti ai commi 3 e 3-bis.
**59. 8. Paolo Russo.

      Al comma 2, sostituire le parole: Per gli illeciti previsti al comma 3, 3-bis e al comma 4 con le seguenti: Per gli illeciti previsti ai commi 3 e 3-bis.
**59. 9. Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

      Sopprimere i commi da 3 a 5.
59. 10. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

      Al comma 3, sostituire le parole: sono destinate a finanziare misure a sostegno del settore agricolo e specifici interventi di contrasto alla crisi di mercato con le seguenti: sono destinate a finanziare nuove misure a sostegno del settore agricolo e nuovi specifici interventi di contrasto alle crisi di mercato ad opportuna integrazione degli strumenti di sostegno già previsti dalla politica agricola comune.
59. 11. Messina, Di Giuseppe.

      Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: di cui 15 milioni di euro al fine di sostenere le filiere del parmigiano reggiano e del grana padano sono destinati a risarcire i caseifici colpiti dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012.
59. 12. Saglia, Beccalossi, Biava, Bertolini, Garagnani.

      Dopo il comma 3, inserire il seguente:

          3-bis. Un importo pari al dieci per cento delle somme di cui al comma 3 è destinato alla copertura degli oneri degli interessi passivi a carico dei consorzi di bonifica per le anticipazioni bancarie assunte in attuazione della sospensione del versamento dei contributi consortili di bonifica, esclusi quelli per il servizio irriguo, gravanti sugli immobili agricoli ed extragricoli, così come previsto dall'articolo 8, comma 1, numero 4), del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74.
59. 13. Rainieri, Fogliato, Callegari, Negro, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

      Sopprimere il comma 7.
59. 14. Borghesi.

      Al comma 7, dopo le parole: delle opere irrigue, inserire le seguenti: con priorità per gli investimenti nelle attività agroalimentari.
59. 15. Faenzi.

      Al comma 7, dopo le parole: alle opere irrigue inserire le seguenti: al completamento, alla sistemazione ed alla messa in funzione della diga del Tammaro-Campolattaro (BN).
59. 16. Mario Pepe (PD).

      Dopo il comma 7 inserire i seguenti:
      7-bis. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi di opere infrastrutturali irrigue e le attività di progettazione del Piano irriguo nazionale, finalizzate a sostenere il comparto agroalimentare italiano, sono attribuite per l'anno 2012, risorse pari a euro 50 milioni di euro.
      7-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 7-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 12, della legge 11 marzo 1988, n. 67.
59. 17. Faenzi.

      Sopprimere i commi 8, 9 e 10.
59. 18. Di Biagio, Raisi, Scanderebech.

      Sostituire i commi 8, 9 e 10 con i seguenti:
      8. A decorrere dal 2013 le regioni e province autonome inviano annualmente, entro il 31 gennaio, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali una relazione sul rapporto tra la superficie agricola utilizzata (SAU) investita per la produzione di biomasse agricole e forestali da destinare alla produzione di energie rinnovabili e la superficie agricola utilizzata investita per produzioni agricole, sia food che non-food, e forestali con destinazione diversa da quella energetica. Il rapporto deve contenere informazioni relative all'uso energetico di sottoprodotti e scarti derivanti dalle attività agricole e zootecniche e dall'industria agroalimentare e del legno. In particolare, tale relazione dovrà consentire di evidenziare:

          a) produzione reale di biomassa di origine agro-forestale destinata ad alimentare impianti per la produzione di energia in esercizio sul territorio nazionale;

          b) potenziale di produzione delle biomasse di origine agro-forestale da destinare a nuovi impianti che potranno entrare in esercizio sul territorio nazionale nel corso dell'anno seguente;

          c) disponibilità reale di biomasse di origine agro-forestale nel bacino regionale utile a dimensionare il contributo che la regione o la provincia autonoma forniscono per il raggiungimento degli obiettivi nazionali di produzione di energie rinnovabili e di lotta al cambiamento climatico;

          d) valutazione dell'equilibrio di approvvigionamento e stima dei possibili effetti economici e fondiari indotti utili a mettere in atto opportuni strategie di governo che evitino distorsioni e sperequazioni nel settore agricolo, forestale e alimentare.

      9. Con successivo provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente delle regioni e delle province autonome, sono definiti i criteri omogenei e le modalità per la redazione della relazione di cui al comma 8, nonché la predisposizione degli strumenti necessari alla raccolta delle informazioni richieste.
      10. Le informazioni ottenute in attuazione del comma 8 sono utilizzate dalle amministrazioni competenti al fine di:

          a) favorire il coordinamento delle azioni messe in atto a livello nazionale, regionale e locale per il raggiungimento degli impegni internazionali in materia di energie rinnovabili e lotta al cambiamento climatico;

          b) contribuire all'organica attuazione del Piano di azione nazionale per le energie rinnovabili dell'Italia predisposto dal Ministero dello sviluppo economico in conformità alla direttive 2009/28/CE e alla decisione della Commissione del 30 giugno 2009;

          c) garantire nuove opportunità di reddito e di crescita economica per gli addetti e le imprese della filiera agroalimentare, forestale e zootecnica, specie in aree rurali marginali;

          d) predisporre in itinere strumenti e strategie di governo e di incentivazione volte a favorire la crescita equilibrata e sostenibile del settore delle agroenergie;

          e) valutare la sostenibilità ambientale, economica e sociale nonché la fattibilità tecnica propedeutiche al rilascio delle autorizzazioni per l'entrata in esercizio di nuovi impianti per la produzione di energia da biomasse agro-forestali;

          f) costruire in modo opportuno ed efficace gli strumenti nazionali e regionali di programmazione da realizzarsi in conformità ai regolamenti della politica comunitaria di sviluppo rurale e di sviluppo regionale 2014-2020.
59. 19. Di Giuseppe, Messina.

      Sopprimere il comma 10.
*59. 20. Santori.

      Sopprimere il comma 10.
*59. 21. Servodio, Oliverio, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Trappolino.

      Dopo il comma 10 inserire il seguente:
      10-bis. La produzione di energia elettrica o termica da parte di imprenditori agricoli derivante da fonti rinnovabili nella potenza massima di 200 KWp costituisce attività agricola connessa ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile.
59. 22. Marrocu, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

      Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
      «Le medesime disposizioni si applicano al rinnovo delle autorizzazioni per gli impianti già in esercizio.».
*59. 23. Romani.

      Al comma 11, aggiungere in fine, il seguente periodo:
      «Le medesime disposizioni si applicano al rinnovo delle autorizzazioni per gli impianti già in esercizio.».
*59. 24. Sani, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Servodio, Trappolino.

      Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
      «Le medesime disposizioni si applicano al rinnovo delle autorizzazioni per gli impianti già in esercizio.».
*59. 25. Delfino, Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

      Al comma 11 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le medesime disposizioni si applicano al rinnovo delle autorizzazioni per gli impianti già in esercizio.
*59. 26.    Santori.

      Al comma 13, dopo le parole: del settore della pesca, inserire le seguenti: e dell'acquacoltura.
**59. 27.    Delfino, Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

      Al comma 13, dopo le parole: del settore della pesca, inserire le seguenti: e dell'acquacoltura.
**59. 28.    Santori.

      Al comma 13, dopo le parole: del settore della pesca, inserire le seguenti: e dell'acquacoltura.
**59. 29.    Romani.

      Dopo il comma 13, inserire i seguenti:
      13-bis. Gli imprenditori ittici e gli acquacoltori, singoli o associati, possono vendere direttamente al consumatore finale in tutto il territorio della Repubblica e senza limiti di quantitativi, i prodotti provenienti prevalentemente dall'esercizio della propria attività, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, igienico-sanitaria e fiscale.
      13-ter. La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti ottenuti a seguito di attività di manipolazione e/o trasformazione dei prodotti ittici.
      13-quater. Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori ittici e dell'acquacoltura, singoli o associati e gli amministratori di persone giuridiche che abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per reati in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
      13-quinquies. Per la corretta e completa attuazione dei criteri e degli obiettivi previsti dal Titolo V del regolamento (CE)1224/09, articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

          «g) ai cacciatori, singoli o associati, che vendano al pubblico, al dettaglio, la cacciagione proveniente esclusivamente dall'esercizio della loro attività e a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari»;

          b) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

          «n) agli imprenditori ittici e dell'acquacoltura singoli o associati, che esercitano attività di vendita diretta al consumatore finale di prodotti provenienti prevalentemente dall'esercizio della propria attività».

      13-sexties. Sono abrogati i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 18 della legge n. 99 del 2009.
59. 30.    Delfino, Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

      Dopo il comma 13, inserire i seguenti:
      13-bis. Gli imprenditori ittici e gli acquacoltori, singoli o associati, possono vendere direttamente al consumatore finale in tutto il territorio della Repubblica e senza limiti di quantitativi, i prodotti provenienti prevalentemente dall'esercizio della propria attività, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, igienico-sanitaria, di etichettatura e fiscale.
      13-ter. La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti ittici.
      13-quater. Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori ittici e dell'acquacoltura, singoli o associati e gli amministratori di persone giuridiche che abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per reati in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
      13-quinquies. Per la corretta e completa attuazione dei criteri e degli obiettivi previsti dal Titolo V del regolamento (CE) 1224/09, all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

          «g) ai cacciatori, singoli o associati, che vendano al pubblico, al dettaglio, la cacciagione proveniente esclusivamente dall'esercizio della loro attività e a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari, nonché agli imprenditori ittici e dell'acquacoltura singoli o associati, che esercitano attività di vendita diretta al consumatore finale di prodotti provenienti prevalentemente dall'esercizio della propria attività».

      13-sexties. Sono abrogati i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 18 della legge n. 99 del 2009.
59. 35.    Agostini, Oliverio, Zucchi, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

      Dopo il comma 13, inserire i seguenti:
      13-bis. Ai fini della tutela e del miglior rendimento delle risorse biologiche, per sottotaglia si intendono gli esemplari non allevati delle specie animali, viventi nel mare, non pervenuti alle dimensioni indicate nella normativa comunitaria vigente.
      13-ter. La taglia minima dell'acciuga (engraulis encrasicolus) di cui all'allegato III del Reg. CE 1967/2006, è convertita in 110 esemplari per Kg.
      13-quater. La taglia minima della sardina (sardina pilchardus) di cui all'allegato III del Reg. CE 1967/2006, è convertita in 55 esemplari per Kg.
      13-quinquies. Al fine di assicurare un razionale sfruttamento delle specie ittiche considerate di particolare importanza biologica, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima e l'acquacoltura, nell'adozione dei Piani di gestione nazionale di cui all'articolo 19 del Reg. (CE) 1967/2006 può istituire nuove taglie minime.
      13-sexties. È abrogata ogni disposizione nazionale che definisce taglie minime ulteriori o diverse rispetto a quelle stabilite da norme comunitarie, fatte salve quelle recate nei Piani di gestione nazionali.
59. 31.    Delfino, Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

      Dopo il comma 13, inserire il seguente:
      13-bis. Fatto salvo quanto previsto nell'articolo 4 del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, le risorse assegnate alle società cooperative esercenti attività di garanzia collettiva fidi per la realizzazione delle iniziative di intervento strutturale nell'ambito del programma SFOP 1994/1999, permangono nel patrimonio dei beneficiari, con il vincolo di destinazione esclusiva ad interventi nella filiera ittica in coerenza con gli obiettivi del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura, di cui all'articolo 2, commi 5-decies, 5-undecies e 5-duodecies del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.
*59. 32.    Delfino, Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

      Dopo il comma 13, inserire il seguente:
      13-bis. Fatto salvo quanto previsto nell'articolo 4 del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, le risorse assegnate alle società cooperative esercenti attività di garanzia collettiva fidi per la realizzazione delle iniziative di intervento strutturale nell'ambito del programma SFOP 1994/1999, permangono nel patrimonio dei beneficiari, con il vincolo di destinazione esclusiva ad interventi nella filiera ittica in coerenza con gli obiettivi del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura, di cui all'articolo 2, commi 5-decies, 5-undecies e 5-duodecies del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.
*59. 34.    Lazzari.

      Dopo il comma 13, inserire i seguenti:
      13-bis. Le disposizioni di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 453, relative alla integrazione dei salari in favore dei lavoratori agricoli sono estese al personale dipendente imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima, ivi compresi i soci lavoratori delle cooperative di piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, e degli armatori della piccola pesca imbarcati.
      13-ter. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le modalità di attuazione del comma 13-bis.
59. 33.    Agostini, Oliverio, Zucchi, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

      All'articolo 59, apportare le seguenti modifiche:

          a) al comma 14, sostituire la parola: «possono» con la seguente: «devono»;

          b) al comma 15, sostituire le parole: «la facoltà» con la seguente: «l'obbligatorietà», successivamente sostituire la parola «può» con la seguente: «deve»;

          c) al comma 18, sopprimere le parole: «avvalendosi anche alternativamente delle facoltà di cui al comma 1.
59. 37.    Messina, Di Giuseppe, Rota.

      Al comma 14, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Allo scopo di assicurare la piena osservanza delle disposizioni di cui al presente comma, anche ai fini di cui ai commi 18 e 19, si procede ai sensi dell'articolo 18, comma 15, della legge 23 luglio 2009, n. 99. A tal fine la disposizione di cui all'articolo 4, comma 31-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 139, si interpreta nel senso che le maggiori entrate ivi richiamate e destinate alla finalità ivi indicata, sono determinate dalla differenza tra gli importi delle tariffe indicati nella tabella D allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, e gli importi indicati nella tabella D come reintrodotta dal citato articolo 4, comma 31-bis, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.
*59. 1.    Cesario.

      Al comma 14, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Allo scopo di assicurare la piena osservanza delle disposizioni di cui al presente comma, anche ai fini di cui ai commi 18 e 19, si procede ai sensi dell'articolo 18, comma 15, della legge 23 luglio 2009, n. 99. A tal fine la disposizione di cui all'articolo 4, comma 31-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 139, si interpreta nel senso che le maggiori entrate ivi richiamate e destinate alla finalità ivi indicata, sono determinate dalla differenza tra gli importi delle tariffe indicati nella tabella D allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, e gli importi indicati nella tabella D come reintrodotta dal citato articolo 4, comma 31-bis, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.
*59. 36.    Lazzari.

      Al comma 14, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Allo scopo di assicurare la piena osservanza delle disposizioni di cui al presente comma, anche ai fini di cui ai commi 18 e 19, si procede ai sensi dell'articolo 18, comma 15, della legge 23 luglio 2009, n. 99. A tal fine la disposizione di cui all'articolo 4, comma 31-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 139, si interpreta nel senso che le maggiori entrate ivi richiamate e destinate alla finalità ivi indicata, sono determinate dalla differenza tra gli importi delle tariffe indicati nella tabella D allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, e gli importi indicati nella tabella D come reintrodotta dal citato articolo 4, comma 31-bis, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.
*59. 38.    Abrignani.

      Al comma 14, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Allo scopo di assicurare la piena osservanza delle disposizioni di cui al presente comma, anche ai fini di cui ai commi 18 e 19, si procede ai sensi dell'articolo 18, comma 15, della legge 23 luglio 2009, n. 99. A tal fine la disposizione di cui all'articolo 4, comma 31-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 139, si interpreta nel senso che le maggiori entrate ivi richiamate e destinate alla finalità ivi indicata, sono determinate dalla differenza tra gli importi delle tariffe indicati nella tabella D allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, e gli importi indicati nella tabella D come reintrodotta dal citato articolo 4, comma 31-bis, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.
*59. 82.    Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Fugatti.

      Al comma 14, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Allo scopo di assicurare la piena osservanza delle disposizioni di cui al presente comma, anche ai fini di cui ai commi 18 e 19, si procede ai sensi dell'articolo 18, comma 15, della legge 23 luglio 2009, n. 99. A tal fine la disposizione di cui all'articolo 4, comma 31-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 139, si interpreta nel senso che le maggiori entrate ivi richiamate e destinate alla finalità ivi indicata, sono determinate dalla differenza tra gli importi delle tariffe indicati nella tabella D allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, e gli importi indicati nella tabella D come reintrodotta dal citato articolo 4, comma 31-bis, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.
*59. 39.    Scanderebech.

      Dopo il comma 14,aggiungere il seguente:
      14-bis. Al fine di fornire una più dettagliata informazione al consumatore e valorizzare le produzioni tipiche nazionali i soggetti che effettuano la vendita e la commercializzazione di prodotti dell'olivicoltura nazionali sono tenuti a utilizzare nella etichetta e anche nella segnalazione sugli scaffali di vendita la dicitura «prodotto italiano». Suddetta dicitura va estesa anche al settore agrumicolo italiano al fine di evitare concorrenza sleale.
59. 40.    Burtone, Cuomo.

      Al comma 15, sostituire la parola: direttamente con le seguenti: all'origine.
*59. 41.    Froner, Baretta, Quartiani.

      Al comma 15, sostituire la parola: direttamente con le seguenti: all'origine.
*59. 42.    Bernardo.

      Al comma 15, sostituire la parola: direttamente con le seguenti: all'origine.
*59. 43.    Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

      Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
      19-bis. Alla Tabella A, punto 5, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il terzo capoverso è sostituito con il seguente: «L'agevolazione è concessa anche mediante l'utilizzazione di crediti d'imposta in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base di criteri stabiliti, in relazione alla estensione dei terreni, alla qualità delle colture ed alla dotazione delle macchine agricole effettivamente utilizzate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400».
**59. 44.    Romani.

      Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
      19-bis. Alla Tabella A, punto 5, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il terzo capoverso è sostituito con il seguente: «L'agevolazione è concessa anche mediante l'utilizzazione di crediti d'imposta in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base di criteri stabiliti, in relazione alla estensione dei terreni, alla qualità delle colture ed alla dotazione delle macchine agricole effettivamente utilizzate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400».
**59. 48.    Zucchi, Oliverio, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

      Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
      19-bis. Alla Tabella A, punto 5, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n 504, il terzo capoverso è sostituito con il seguente:
      «L'agevolazione è concessa anche mediante l'utilizzazione di crediti d'imposta in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, sulla base di criteri stabiliti, in relazione alla estensione dei terreni, alla qualità delle colture ed alla dotazione delle macchine agricole effettivamente utilizzate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n 400.
** 59. 59.    Santori.

      Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
      19-bis. Alla Tabella A, punto 5, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n 504, il terzo capoverso è sostituito con il seguente:
      «L'agevolazione è concessa anche mediante l'utilizzazione di crediti d'imposta in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, sulla base di criteri stabiliti, in relazione alla estensione dei terreni, alla qualità delle colture ed alla dotazione delle macchine agricole effettivamente utilizzate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n 400.
** 59. 66.    Delfino, Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

      Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
      19-bis. All'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera ff) è inserita la seguente:

          ff-bis) «digestato da non rifiuto»: prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di prodotti o di sottoprodotti di cui all'articolo 184-bis che sia utilizzabile come ammendante ai sensi della normativa vigente in materia.
59. 45.    Trappolino.

      Dopo il comma 19 aggiungere i seguenti:
      19-bis
. Ai sensi dell'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 1521e del decreto ministeriale 7 aprile 2006, è consentita l'utilizzazione agronomica del digestato proveniente da impianti di biogas alimentati con effluenti di allevamento o biomasse agricole di origine vegetali anche se miscelati tra di loro.
      19-ter. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono le modalità di calcolo e di determinazione dell'azoto in ingresso e in uscita dai sistemi di trattamento distinguendo quello derivante dagli afflussi zootecnici da quello derivante dalla eventuale addizione di biomasse.
      19-quater. Ai fini delle modalità di utilizzazione agronomica, il digestato, è assimilato al concime organico.
      19-quinquies. Alla Parte II, paragrafo 1, sezione 4, dell'Allegato X alla Parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte le seguenti lettere:

          «h) residui organici costituiti da escrementi avicoli e cunicoli e materiale di lettiera a base vegetale;

          i) frazione solida di materiale organico derivante da procedimenti di digestione anaerobica di biomasse agricole di origine vegetale e animale».
* 59. 53.    Servodio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Trappolino.

      Dopo il comma 19 aggiungere i seguenti:
      19-bis. Ai sensi dell'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 1521e del decreto ministeriale 7 aprile 2006, è consentita l'utilizzazione agronomica del digestato proveniente da impianti di biogas alimentati con effluenti di allevamento o biomasse agricole di origine vegetali anche se miscelati tra di loro.
      19-ter. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono le modalità di calcolo e di determinazione dell'azoto in ingresso e in uscita dai sistemi di trattamento distinguendo quello derivante dagli afflussi zootecnici da quello derivante dalla eventuale addizione di biomasse.
      19-quater. Ai fini delle modalità di utilizzazione agronomica, il digestato, è assimilato al concime organico.
      19-quinquies. Alla Parte II, paragrafo 1, sezione 4, dell'Allegato X alla Parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunte le seguenti lettere:

          «h) residui organici costituiti da escrementi avicoli e cunicoli e materiale di lettiera a base vegetale;

          i) frazione solida di materiale organico derivante da procedimenti di digestione anaerobica di biomasse agricole di origine vegetale e animale».
* 59. 58.    Delfino, Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

      Dopo il comma 19 aggiungere il seguente:
      19-bis. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1 dell'articola 112, dopo le parole: effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari, sulla base di quanto previsto dalla legge 11 novembre 1996, n. 574,» sono aggiunte le seguenti: «del digestato ottenuto dalla digestione anaerobica di prodotti di origine vegetale, sottoprodotti di origine vegetale o effluenti di allevamento, da soli o in miscela tra loro,»;

          b) la lettera qq) del comma 1 dell'articolo 183 è sostituita dalla seguente:

          «qq) “sottoprodotto”: qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 184-bis, comma 1 o commi 2-bis e 2-ter, ovvero che rispetta i criteri stabiliti in base all'articolo 184-bis, comma 2.»;

          c) dopo il comma 2 dell'articolo 184-bis sono aggiunti i seguenti:
      «2-bis. È comunque considerato un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a) il digestato ottenuto in impianti aziendali o interaziendali dalla digestione anaerobica, eventualmente associata anche ad altri trattamenti di tipo fisico-meccanico, di prodotti di origine vegetale, sottoprodotti di origine vegetale o effluenti di allevamento, da soli o in miscela tra loro, e utilizzato a fini agronomici nel rispetto dei criteri e delle condizioni stabilite dalla normativa statale e regionale attuativa dell'articolo 112.
      2-ter. Il digestato, di cui al precedente comma 2-bis, è equiparato, per quanto attiene agli effetti fertilizzanti, ai concimi di origine chimica. La definizione delle caratteristiche del digestato equiparabile, delle modalità di impiego e dei livelli di efficienza fertilizzante sono stabilite con decreto ministeriale entro il 30 settembre 2012».
59. 63.    Bernardo, Gelmini, Saglia, Ravetto.

      Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:
      19-bis. All'articolo 112, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «dalla legge 11 novembre 1996, n. 574,» sono inserite le seguenti: «del digestato ottenuto dalla digestione anaerobica di effluenti di allevamento o residui di origine vegetale o residui delle trasformazioni o delle valorizzazioni delle produzioni vegetali effettuate dall'agro-industria, conferiti come sottoprodotti ai sensi dell'articolo 184-bis, anche se miscelati tra di loro».
      19-ter. Nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è considerato come sottoprodotto il digestato ottenuto in impianti aziendali o interaziendali dalla digestione anaerobica, eventualmente associata anche ad altri trattamenti di tipo fisico-meccanico, di effluenti di allevamento o residui di origine vegetale o residui delle trasformazioni o delle valorizzazioni delle produzioni vegetali effettuate dall'agroindustria, conferiti come sottoprodotti, anche se miscelati tra di loro, ed utilizzato ai fini agronomici nel rispetto della normativa statale e regionale di attuazione dell'articolo 112 del citato decreto legislativo. A tale scopo, rientrano nella normale pratica industriale le operazioni di disidratazione, sedimentazione, chiarificazione, centrifugazione ed essiccatura.
      19-quater. Entro 90 giorni dalla data di entrata n vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, definisce le caratteristiche e le modalità di impiego del digestato equiparabile, per quanto attiene agli effetti fertilizzanti e all'efficienza di uso, ai concimi di origine chimica.
59. 65.    Paolo Russo.

      Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:
      19-bis. Al fine di consentire la realizzazione delle operazioni di concentrazione delle imprese agricole cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, a mutualità prevalente, alle medesime imprese è concessa la facoltà di rivalutare gratuitamente ai fini fiscali i cespiti rientranti nelle operazioni entro i valori di stima giurata, e comunque non superando la somma di 5 milioni di euro, o, in alternativa, la facoltà, per l'impresa che risulta dall'operazione, di usufruire nei successivi tre anni di un credito d'imposta, commisurato al 20 per cento del patrimonio netto riportato dal bilancio di fusione, di importo massimo ammontante a 1,4 milioni di euro.
      19-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 19-bis, nel limite massimo di spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede mediante recupero delle risorse residue nel bilancio dell'AGFA.
59. 46.    Brandolini, Oliverio, Zucchi, Agostini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

      Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
      19-bis. Al fine della tutela delle produzioni agricole nazionali e dei relativi processi di trasformazione alimentare, dopo l'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente:

«Art. 34-ter.
(Regime speciale perla trasformazione dei prodotti agricoli).

      1. Le imprese agricole e di trasformazione aumentare che usufruiscono dell'aliquota ridotta del 4 per cento sui beni prodotti, possono richiedere l'applicazione della medesima aliquota in relazione al prodotto di base agricolo del processo di produzione, qualora questo sia gravato da un'aliquota superiore.
      2. All'attuazione del presente articolo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni agricole maggiormente rappresentative.
      3. Il decreto di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come introdotto dal comma 19-bis, è emanato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
59. 47.    Crosetto.

      Dopo il comma 19, inserire il seguente:
      19-bis. Al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 6 settembre 2011 all'articolo 14, lettera a), dopo le parole: «253, 253-bis sono inserite le seguenti: «254, 254-bis, 257» e le parole: «entro il 31 luglio 2009» sono sostituite con le seguenti: «entro il 31 luglio 2010».

      Conseguentemente, al medesimo articolo sostituire: 18 mesi con 36 mesi.
* 59. 49.    Agostini, Oliverio, Zucchi, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

      Dopo il comma 19, inserire il seguente:
      19-bis. Al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 6 settembre 2011 all'articolo 14, lettera a), dopo le parole: «253, 253-bis sono inserite le seguenti: «254, 254-bis, 257» e le parole: «entro il 31 luglio 2009» sono sostituite con le seguenti: «entro il 31 luglio 2010».

      Conseguentemente, al medesimo articolo sostituire: 18 mesi con 36 mesi.
* 59. 74.    Delfino, Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

      Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
      19-bis. All'articolo 45, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

          «c) se riguarda un'area non edificabile, è calcolato aumentando del cinquanta per cento l'importo dovuto ai sensi dell'articolo 41, comma 4;

          d) se riguarda un'area non edificabile, coltivata direttamente dal proprietario, è calcolato moltiplicando per tre l'importo dovuto ai sensi dell'articolo 41, comma 4. In tal caso non compete l'indennità aggiuntiva di cui all'articolo 40, comma 4».
* 59. 50.    Oliverio.

      Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
      19-bis. All'articolo 45, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

          «c) se riguarda un'area non edificabile, è calcolato aumentando del cinquanta per cento l'importo dovuto ai sensi dell'articolo 41, comma 4;

          d) se riguarda un'area non edificabile, coltivata direttamente dal proprietario, è calcolato moltiplicando per tre l'importo dovuto ai sensi dell'articolo 41, comma 4. In tal caso non compete l'indennità aggiuntiva di cui all'articolo 40, comma 4».
** 59. 67.    Delfino, Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

      Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
      19-bis. All'articolo 45, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

          «c) se riguarda un'area non edificabile, è calcolato aumentando del cinquanta per cento l'importo dovuto ai sensi dell'articolo 41, comma 4;

          d) se riguarda un'area non edificabile, coltivata direttamente dal proprietario, è calcolato moltiplicando per tre l'importo dovuto ai sensi dell'articolo 41, comma 4. In tal caso non compete l'indennità aggiuntiva di cui all'articolo 40, comma 4».
** 59. 70.    Paolo Russo.

      Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:
      19-bis. Ai fini degli adempimenti previsti dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nei porti ove non sia presente un impianto portuale di raccolta ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 182, i rifiuti speciali provenienti dai pescherecci si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti.
      19-ter. I soggetti che svolgono l'attività di raccolta e trasporto di cui al precedente comma 1 aderiscono al sistema SISTRI, ai sensi dell'articolo 188-ter, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
59. 54.    Agostini, Oliverio, Zucchi, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

      Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:
      19-bis. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in conformità all'accordo, concernente l'applicazione della direttiva n. 91/676/CEE del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, procedono all'aggiornamento delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, anche sulla base dei criteri contenuti nel medesimo accordo. Qualora le regioni e le province autonome, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non abbiano provveduto, il Governo esercita il potere sostitutivo secondo quanto previsto dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
      19-ter. Considerata l'attuale situazione di crisi delle imprese agricole di allevamento, nelle more della attuazione del piano strategico nazionale nitrati, tenuto conto della relazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare redatta ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 91/676 CEE, nonché a seguito dei monitoraggi e delle analisi effettuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, nelle zone vulnerabili da nitrati si applicano, per un periodo di dodici mesi a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del pre- sente decreto-legge, le disposizioni previste per le zone non vulnerabili.
* 59. 52.    Marco Carra, Zucchi, Oliverio, Agostini, Brandolini, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

      Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:
      19-bis. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in conformità all'accordo, concernente l'applicazione della direttiva n. 91/676/CEE del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, procedono all'aggiornamento delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, anche sulla base dei criteri contenuti nel medesimo accordo. Qualora le regioni e le province autonome, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non abbiano provveduto, il Governo esercita il potere sostitutivo secondo quanto previsto dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
      19-ter. Considerata l'attuale situazione di crisi delle imprese agricole di allevamento, nelle more della attuazione del piano strategico nazionale nitrati, tenuto conto della relazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare redatta ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 91/676 CEE, nonché a seguito dei monitoraggi e delle analisi effettuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, nelle zone vulnerabili da nitrati si applicano, per un periodo di dodici mesi a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le disposizioni previste per le zone non vulnerabili.
* 59. 57.    Delfino, Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

      Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
      19-bis. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in conformità all'Accordo, concernente l'applicazione della direttiva europee n. 91/676/CEE del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, procedono all'aggiornamento delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, anche sulla base dei criteri contenuti nel medesimo accordo. Qualora le regioni e le province autonome, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, non abbiano provveduto il Governo esercita il potere sostitutivo secondo quanto previsto dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
59. 71.    Paolo Russo.

      Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
      19-bis. Considerata l'attuale situazione di crisi delle imprese agricole di allevamento, nelle more della attuazione del piano strategico nazionale nitrati, tenuto conto della relazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare redatta ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 91/676 CEE, nonché a seguito dei monitoraggi e delle analisi effettuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, nelle zone vulnerabili da nitrati si applicano, per un periodo di dodici mesi a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le disposizioni previste per le zone non vulnerabili.
59. 72.    Paolo Russo.

      Dopo il comma 19, inserire i seguenti:
      19-bis
. All'articolo 2, comma 339 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 dopo la parola: «ICRAM» sono inserite le seguenti: «tre esperti locali designati dalle associazioni nazionali della pesca professionale comparativamente più rappresentative».
      19-ter. All'articolo 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, le parole «o associazioni ambientaliste riconosciute anche consorziate fra loro» sono sostituite dalle seguenti «associazioni ambientaliste riconosciute, cooperative di pesca o loro associazioni nazionali, anche consorziate tra loro o associazioni o consorzi di impresa o loro associazioni nazionali.
59. 55.    Agostini, Oliverio, Zucchi, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

      Dopo il comma 19 aggiungere i seguenti:
      19-bis. Al fine di potenziare e qualificare l'aggregazione imprenditoriale e la conduzione associata di terreni le cooperative di conferimento di prodotti agricoli, promuovono la costituzione delle «banche della terra» per consentire un uso associato e collettivo dei fondi di proprietà dei soci e mantenere la produttività dei suoli.
      19-ter. Contributi per l'assistenza tecnica e l'avviamento della banca della terra sono erogati, nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro per ciascun anno 2013, 2014 e 2015, alle imprese agricole che vi partecipano, ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato nel settore agricolo ed agroalimentare, con modalità da definirsi con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
      19-quater. Agli oneri derivanti dal comma 19-ter, pari a 1 milione di euro per ciascun anno 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.
      19-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
59. 56.    Brandolini, Oliverio, Zucchi, Agostini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

      Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:
      19-bis. Al fine di promuovere gli investimenti e aumentare l'offerta di servizi finanziari da parte di istituto sviluppo agroalimentare (ISA) è autorizzata la vendita di quote azionarie dell'ISA, per favorire l'apertura alla partecipazione azionaria nella società a strumenti privati quali fondi mutualistici della cooperazione ed altri fondi venture capital.
      19-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, è determinato il valore definitivo di trasferimento in misura non superiore al 45 per cento del valore del patrimonio netto contabile come risultante dal bilancio, consolidato ove redatto, al 31 dicembre 2011, nonché i requisiti dei soggetti acquirenti, i criteri e le modalità per l'acquisto delle quote azionarie dell'ISA.
59. 60.    Oliverio.

      Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
      19-bis. L'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, è sostituito dal seguente:
      «2. I coltivatori diretti coloni e mezzadri, e gli imprenditori agricoli professionali, per i quali trova applicazione l'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono optare per il versamento dei contributi previdenziali nella misura prevista per una delle fasce, a scelta, di reddito agrario superiore a quello di appartenenza».
59. 61.    Brugger, Zeller.

      Aggiungere, in fine, il seguente:
      19-bis. Al fine di tutelare i consumatori ed elevare la protezione commerciale contro le frodi e le contraffazioni nel settore dell'olio extravergine di oliva, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in collaborazione con le associazioni del settore olivicolo allo scopo interessate, sotto la propria vigilanza concorre a realizzare un progetto sperimentale di garanzia della tracciabilità degli oli extravergine di oliva prodotti a partire da olive totalmente coltivate e raccolte sul territorio nazionale, in tal senso prevedendo che i predetti oli extravergine di oliva siano immessi al consumo in bottiglia o in altri recipienti di determinate capacità, se del caso in conformità a specifiche disposizioni recate dai relativi disciplinari di produzione, muniti, a cura delle ditte imbottigliatrici, di uno speciale contrassegno, stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, applicato in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza l'inattivazione del contrassegna stesso Esso è fornito di una serie e di un numero di identificazione. Con proprio provvedimento e d'intesa con le associazioni olivicole direttamente interessate il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali stabilisce le caratteristiche, le diciture, nonché le modalità per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione, il controllo e la gestione telematica dei contrassegni. Per la realizzazione del progetto sperimentale è autorizzata una spesa di 500.000 euro alla cui copertura si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 30, comma 8-quater del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».
59. 2.    Soglia.

      Dopo il comma 19 inserire il seguente:
      19-bis. Al fine di tutelare i consumatori ed elevare la protezione commerciale contro le frodi e le contraffazioni nel settore dell'olio extravergine di oliva, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in collaborazione con le associazioni del settore olivicolo allo scopo interessate, sotto la propria vigilanza concorre a realizzare un progetto sperimentale di garanzia della tracciabilità degli oli extravergine di oliva prodotti a partire da olive totalmente coltivate e raccolte sul territorio nazionale, in tal senso prevedendo che i predetti oli extravergine di oliva siano immessi al consumo in bottiglia o in altri recipienti di determinate capacità, se del caso in conformità a specifiche disposizioni recate dai relativi disciplinari di produzione, muniti, a cura delle ditte imbottigliatrici, di uno speciale contrassegna, stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, applicato in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza l'inattivazione del contrassegno stesso. Esso è fornito di una serie e di un numero di identificazione. Con proprio provvedimento e d'intesa con le associazioni olivicole direttamente interessate il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali stabilisce le caratteristiche, le diciture, nonché le modalità per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione, il controllo e la gestione telematica dei contrassegni. Per la realizzazione del progetto sperimentale è autorizzata una spesa di euro 500.000 euro alla cui copertura si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 30, comma 8-quater del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
* 59. 62.    Del Tenno.

      Dopo il comma 19, aggiungere, in fine, il seguente:
      «19-bis. Al fine di tutelare i consumatori ed elevare la protezione commerciale contro le frodi e le contraffazioni nel settore dell'olio extravergine di oliva, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in collaborazione con le associazioni del settore olivicolo allo scopo interessate, sotto la propria vigilanza concorre a realizzare un progetto sperimentale di garanzia della tracciabilità degli oli extravergine di oliva prodotti a partire da olive totalmente coltivate e raccolte sul territorio nazionale, in tal senso prevedendo che i predetti oli extravergine di oliva siano immessi al consumo in bottiglia o in altri recipienti di determinate capacità, se del caso in conformità a specifiche disposizioni recate dai relativi disciplinari di produzione, muniti, a cura delle ditte imbottigliatrici, di uno speciale contrassegno, stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, applicato in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza l'inattivazione del contrassegno stesso. Esso è fornito di una serie e di un numero di identificazione. Con proprio provvedimento e d'intesa con le associazioni olivicole direttamente interessate il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali stabilisce le caratteristiche, le diciture, nonché le modalità per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione, il controllo e la gestione telematica dei contrassegni. Per la realizzazione del progetto sperimentale è autorizzata una spesa di 500.000 euro alla cui copertura si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 30, comma 8-quater, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».
* 59. 81. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

      Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
      19-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
      «1-bis. Alle organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo non possono aderire soggetti diversi dai soci imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile iscritti nel registro delle imprese. Le Regioni revocano il riconoscimento alle organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo che non provvedono ad adeguare la compagine sociale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».
* 59. 64. Delfino, Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

      Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
      19-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
      «1-bis. Alle organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo non possono aderire soggetti diversi dai soci imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile iscritti nel registro delle imprese. Le Regioni revocano il riconoscimento alle organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo che non provvedono ad adeguare la compagine sociale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».
* 59. 69. Paolo Russo.

      Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
      19-bis. Conformemente all'Accordo del 29 aprile 2010 in sede di Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome, le imprese agricole in possesso di autorizzazione o nullaosta sanitario, di una registrazione o di comunicazione o dichiarazione di inizio attività prevista per l'esercizio delle attività agricole non sono tenute agli adempimenti relativi alla registrazione di cui all'articolo 6 del Regolamento 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile del 2004.
** 59. 68. Delfino, Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

      Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
      19-bis. Conformemente all'Accordo del 29 aprile 2010 in sede di Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome, le imprese agricole in possesso di autorizzazione o nullaosta sanitario, di una registrazione o di comunicazione o dichiarazione di inizio attività prevista per l'esercizio delle attività agricole non sono tenute agli adempimenti relativi alla registrazione di cui all'articolo 6 del Regolamento 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile del 2004.
** 59. 73. Paolo Russo.

      Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:
      «19-bis. È escluso dall'imposizione sul reddito di impresa il 50 per cento del valore degli investimenti in macchine innovative fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2013 dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. L'esclusione vale a decorrere dal periodo di imposta 2012.
      19-ter. L'incentivo fiscale è revocato se l'imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all'acquisto.
      19-quater. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, quantificati in 10 milioni di euro/anno, si provvede tramite la disposizione di cui al comma 5-bis dell'articolo 31».

      Conseguentemente all'articolo 31, dopo il comma 5, inserire il seguente:
      «5-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2013, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie money transfer ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari al 2 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 5 euro. L'imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati dai cittadini dell'Unione europea nonché per quelli effettuati verso i Paesi dell'Unione europea. Sono esentati i trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale».
59. 80. Fogliato, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

      Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
      19-bis. Per la cessione di prodotti ittici, le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 62 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, in legge 24 marzo 2012, n. 27 si intendono assolte in presenza di sistemi di tracciabilità del prodotto di cui agli articoli 59 e seguenti del Regolamento (CE) 1224/2009.
* 59. 75. Delfino, Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

      Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
      19-bis. Per la cessione di prodotti ittici, le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 62 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, in legge 24 marzo 2012, n. 27 si intendono assolte in presenza di sistemi di tracciabilità del prodotto di cui agli articoli 59 e seguenti del Regolamento (CE) 1224/2009.
* 59. 78. Marinello, Pagano.

      Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
      19-bis. Per la cessione di prodotti ittici, le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 62 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, in legge 24 marzo 2012, n. 27 si intendono assolte in presenza di sistemi di tracciabilità del prodotto di cui agli articoli 59 e seguenti del Regolamento (CE) 1224/2009.
* 59. 79. Lazzari.

      Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:
      19-bis. I centri e le unità di ricerca del settore vitivinicolo ed enologico dipendenti dal Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), di cui all'articolo 1 comma 4 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, possono beneficiare dei contributi di cui al decreto ministeriale n. 4123 del 22 luglio 2010.
      19-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di applicazione del comma 19-bis.
59. 51. Fiorio, Trappolino.

      Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
      19-bis. All'articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:
      1-bis) Nell'ambito del piano triennale delle attività è riservata specifica attenzione ai progetti di ricerca riguardanti il settore vitivinicolo ed enologico a cui sono assegnati il 10 per cento delle entrate di cui all'articolo 6.
59. 76. Fiorio, Trappolino.

      Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.
(Taglie minime).

      1. Ai fini della tutela e del miglior rendimento delle risorse biologiche, per sottotaglia si intendono gli esemplari non allevati delle specie animali, viventi nel mare, non pervenuti alle dimensioni indicate nei regolamenti comunitari vigenti.
      2. La taglia minima dell'acciuga (Engraulis encrasicolus) di cui all'allegato III del regolamento 1967/2006, è convertita in 110 esemplari per Kg.
      3. La taglia minima della sardina (Sardina pilchardus) di cui all'allegato III del regolamento 1967/2006, è convertita in 55 esemplari per Kg.
      4. Al fine di assicurare un razionale sfruttamento delle specie ittiche considerate di particolare importanza biologica, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima e l'acquacoltura, nell'adozione dei piani di gestione nazionale di cui all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006 può istituire nuove taglie minime.
      5. È abrogata ogni disposizione nazionale che definisce «taglie minime» ulteriori o diverse rispetto a quelle stabilite da norme comunitarie, fatte salve quelle recate nei Piani di gestione nazionali.
* 59. 01. Lazzari.

      Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.
(Taglie minime).

      1. Ai fini della tutela e del miglior rendimento delle risorse biologiche, per sottotaglia si intendono gli esemplari non allevati delle specie animali, viventi nel mare, non pervenuti alle dimensioni indicate nei regolamenti comunitari vigenti.
      2. La taglia minima dell'acciuga (Engraulis encrasicolus) di cui all'allegato III del regolamento 1967/2006, è convertita in 110 esemplari per Kg.
      3. La taglia minima della sardina (Sardina pilchardus) di cui all'allegato III del regolamento 1967/2006, è convertita in 55 esemplari per Kg.
      4. Al fine di assicurare un razionale sfruttamento delle specie ittiche considerate di particolare importanza biologica, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima e l'acquacoltura, nell'adozione dei piani di gestione nazionale di cui all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006 può istituire nuove taglie minime.
      5. È abrogata ogni disposizione nazionale che definisce «taglie minime» ulteriori o diverse rispetto a quelle stabilite da norme comunitarie, fatte salve quelle recate nei Piani di gestione nazionali.
* 59. 03. Marinello, Pagano.

      Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.
(Carburante per la pesca in acque interne).

      1. Al punto 3 della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo le parole: «trasporto delle merci» inserire «e alla pesca». All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, valutato in 0,4 milioni di euro per l'anno 2012 e 0,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dei relativi stanziamenti di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, come rifinanziata dalla legge 12 novembre 2011, n. 183.
** 59. 02. Marinello, Pagano.

      Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.
(Carburante per la pesca in acque interne).

      1. Al punto 3 della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo le parole: «trasporto delle merci» inserire «e alla pesca». All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, valutato in 0,4 milioni di euro per l'anno 2012 e 0,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dei relativi stanziamenti di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, come rifinanziata dalla legge 12 novembre 2011, n. 183.
** 59. 014. Delfino, Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

      Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.
(Carburante per la pesca in acque interne).

      1. Al punto 3 della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo le parole: «trasporto delle merci» inserire «e alla pesca». All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, valutato in 0,4 milioni di euro per l'anno 2012 e 0,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dei relativi stanziamenti di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, come rifinanziata dalla legge 12 novembre 2011, n. 183.
** 59. 030. Lazzari.

      Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4).

      L'articolo 7, comma 3, secondo periodo del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, e l'articolo 10, comma 2, secondo periodo del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono soppressi.
*** 59. 04. Marinello, Pagano.

      Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4).

      L'articolo 7, comma 3, secondo periodo del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, e l'articolo 10, comma 2, secondo periodo del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono soppressi.
*** 59. 029. Lazzari.

      Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.
(Misure urgenti per favorire la concentrazione delle imprese cooperative in agricoltura).

      1. Al fine di consentire la realizzazione delle operazioni di concentrazione delle imprese agricole cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo del 18 maggio 2001, n. 228, a mutualità prevalente, alle medesime imprese è concessa la facoltà di rivalutare gratuitamente ai fini fiscali i cespiti rientranti nelle operazioni entro i valori di stima giurata, e comunque non superando la somma di 5 milioni di euro, o, in alternativa, la facoltà, per l'impresa che risulta dall'operazione, di usufruire nei successivi tre anni di un credito d'imposta, commisurato al 20 per cento del patrimonio netto riportato dal bilancio di fusione, di importo massimo ammontante a 1,4 milioni di euro.
      2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma l, nel limite massimo di spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede mediante .......
59. 016. Delfino, Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

      Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.
(Norme in materia di licenze di pesca).

      l. La tassa di concessione governativa è dovuta ogni otto anni, indipendentemente dalla scadenza indicata nella licenza di pesca rilasciata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Direzione generale per la pesca marittima e l'acquacoltura. È ammesso il pagamento tardivo della tassa di concessione governativa anche oltre il termine di scadenza degli otto anni purché lo stesso avvenga entro i sei mesi successivi. In tal caso viene applicata a titolo di sanzione una sovratassa pari al 5 per cento dell'importo della tassa ordinaria.
      2. La tassa è altresì dovuta, prima della scadenza degli otto anni, in caso di variazioni sostanziali della licenza di pesca che comportano l'emanazione di un nuovo atto amministrativo.
      3. Nei casi indicati al comma 2 la nuova licenza permane in vigore otto anni a decorrere dalla data del pagamento della medesima tassa.
      4. Fatta eccezione per quanto previsto al comma 2, in nessun caso la licenza di pesca perde validità prima della scadenza del periodo di otto anni indicato al comma 1, ivi compresa l'ipotesi di pagamento tardivo di cui al comma 1.
      5. Ferma restando la scadenza naturale dell'atto amministrativo, la tassa di concessione governativa sulla licenza di pesca non è dovuta in caso di cambio di armatore se il passaggio avviene tra la cooperativa ed i suoi soci o viceversa, durante il periodo di vigenza della licenza.
      6. Con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanarsi entro il 31 dicembre 2012, sono definite le variazioni sostanziali che comportano l'emanazione di una nuova licenza.
*59. 05. Marinello, Pagano.

      Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.
(Norme in materia di licenze di pesca).

      l. La tassa di concessione governativa è dovuta ogni otto anni, indipendentemente dalla scadenza indicata nella licenza di pesca rilasciata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Direzione generale per la pesca marittima e l'acquacoltura. È ammesso il pagamento tardivo della tassa di concessione governativa anche oltre il termine di scadenza degli otto anni purché lo stesso avvenga entro i sei mesi successivi. In tal caso viene applicata a titolo di sanzione una sovratassa pari al 5 per cento dell'importo della tassa ordinaria.
      2. La tassa è altresì dovuta, prima della scadenza degli otto anni, in caso di variazioni sostanziali della licenza di pesca che comportano l'emanazione di un nuovo atto amministrativo.
      3. Nei casi indicati al comma 2 la nuova licenza permane in vigore otto anni a decorrere dalla data del pagamento della medesima tassa.
      4. Fatta eccezione per quanto previsto al comma 2, in nessun caso la licenza di pesca perde validità prima della scadenza del periodo di otto anni indicato al comma 1, ivi compresa l'ipotesi di pagamento tardivo di cui al comma 1.
      5. Ferma restando la scadenza naturale dell'atto amministrativo, la tassa di concessione governativa sulla licenza di pesca non è dovuta in caso di cambio di armatore se il passaggio avviene tra la cooperativa ed i suoi soci o viceversa, durante il periodo di vigenza della licenza.
      6. Con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanarsi entro il 31 dicembre 2012, sono definite le variazioni sostanziali che comportano l'emanazione di una nuova licenza.
*59. 015. Delfino, Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

      Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.
(Norme in materia di licenze di pesca).

      l. La tassa di concessione governativa è dovuta ogni otto anni, indipendentemente dalla scadenza indicata nella licenza di pesca rilasciata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Direzione generale per la pesca marittima e l'acquacoltura. È ammesso il pagamento tardivo della tassa di concessione governativa anche oltre il termine di scadenza degli otto anni purché lo stesso avvenga entro i sei mesi successivi. In tal caso viene applicata a titolo di sanzione una sovratassa pari al 5 per cento dell'importo della tassa ordinaria.
      2. La tassa è altresì dovuta, prima della scadenza degli otto anni, in caso di variazioni sostanziali della licenza di pesca che comportano l'emanazione di un nuovo atto amministrativo.
      3. Nei casi indicati al comma 2 la nuova licenza permane in vigore otto anni a decorrere dalla data del pagamento della medesima tassa.
      4. Fatta eccezione per quanto previsto al comma 2, in nessun caso la licenza di pesca perde validità prima della scadenza del periodo di otto anni indicato al comma 1, ivi compresa l'ipotesi di pagamento tardivo di cui al comma 1.
      5. Ferma restando la scadenza naturale dell'atto amministrativo, la tassa di concessione governativa sulla licenza di pesca non è dovuta in caso di cambio di armatore se il passaggio avviene tra la cooperativa ed i suoi soci o viceversa, durante il periodo di vigenza della licenza.
      6. Con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanarsi entro il 31 dicembre 2012, sono definite le variazioni sostanziali che comportano l'emanazione di una nuova licenza.
*59. 028. Lazzari.

      Dopo l'articolo 59 aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.
(Delega al Governo in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per estendere al settore della pesca professionale le forme di integrazione salariale previste in favore dei lavoratori agricoli dalla legge 8 agosto 1972, n. 457, nonché di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria, in favore dei lavoratori imbarcati su navi adibite alla pesca marittima, ivi compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

          a) sostenere il reddito dei lavoratori in tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca stabilita con provvedimento delle Autorità competenti, causata da crisi di mercato, da avversità meteo marine o da circostanze connesse alla gestione delle risorse marine, nonché nei casi di malattia ed inabilità temporanea al lavoro;

          b) garantire stabilità occupazionale per tutti i casi di sospensione straordinaria dell'attività connessi ad interventi straordinari di manutenzione, ammodernamento e messa in sicurezza del peschereccio, fenomeni di inquinamento ambientale, alla presenza di agenti patogeni che colpiscono la risorsa ittica, crisi strutturali di mercato, ristrutturazioni aziendali, cessazione attività ed ogni altro evento, imprevisto e/o imprevedibile, comunque non imputabile alla volontà del datore di lavoro.

      2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, acquisito il parete del Consiglio di Stato e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
      3. Il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, accompagnati dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli schemi dei decreti legislativi. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
      4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dal comma 1 possono essere emanate disposizioni correttive ed integrative nel rispetto delle procedure di cui ai commi da 1 a 3.
      5. Nelle more dell'entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, si applica al settore della pesca l'ammortizzatore previsto dall'articolo 4-ter del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, a valere sulle risorse di cui all'articolo 33, comma 21, della legge 12 novembre 2011, n. 183.
      6. L'articolo 3, comma 2-bis della legge 3 aprile 2001, n. 142 è soppresso.
**59. 06. Marinello, Pagano.

      Dopo l'articolo 59 aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.
(Delega al Governo in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per estendere al settore della pesca professionale le forme di integrazione salariale previste in favore dei lavoratori agricoli dalla legge 8 agosto 1972, n. 457, nonché di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria, in favore dei lavoratori imbarcati su navi adibite alla pesca marittima, ivi compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

          a) sostenere il reddito dei lavoratori in tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca stabilita con provvedimento delle Autorità competenti, causata da crisi di mercato, da avversità meteo marine o da circostanze connesse alla gestione delle risorse marine, nonché nei casi di malattia ed inabilità temporanea al lavoro;

          b) garantire stabilità occupazionale per tutti i casi di sospensione straordinaria dell'attività connessi ad interventi straordinari di manutenzione, ammodernamento e messa in sicurezza del peschereccio, fenomeni di inquinamento ambientale, alla presenza di agenti patogeni che colpiscono la risorsa ittica, crisi strutturali di mercato, ristrutturazioni aziendali, cessazione attività ed ogni altro evento, imprevisto e/o imprevedibile, comunque non imputabile alla volontà del datore di lavoro.

      2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, acquisito il parete del Consiglio di Stato e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
      3. Il Governo trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, accompagnati dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli schemi dei decreti legislativi. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
      4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dal comma 1 possono essere emanate disposizioni correttive ed integrative nel rispetto delle procedure di cui ai commi da 1 a 3.
      5. Nelle more dell'entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, si applica al settore della pesca l'ammortizzatore previsto dall'articolo 4-ter del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, a valere sulle risorse di cui all'articolo 33, comma 21, della legge 12 novembre 2011, n. 183.
      6. L'articolo 3, comma 2-bis della legge 3 aprile 2001, n. 142 è soppresso.
**59. 027. Lazzari.

      Dopo l'articolo 59 aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.
(Informatizzazione del registro pescatori marittimi).

      1. Presso ogni Capitaneria di porto è istituito il registro elettronico dei pescatori marittimi (REPM), contenente le informazioni previste dall'articolo 32 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.
      2. Coloro che intendono esercitare la pesca marittima professionale devono conseguire l'iscrizione al registro di cui al comma 1.
      3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono definite le modalità operative per il passaggio dal registro in formato cartaceo a quello in formato elettronico.
***59. 07. Marinello, Pagano.

      Dopo l'articolo 59 aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.
(Informatizzazione del registro pescatori marittimi).

      1. Presso ogni Capitaneria di porto è istituito il registro elettronico dei pescatori marittimi (REPM), contenente le informazioni previste dall'articolo 32 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.
      2. Coloro che intendono esercitare la pesca marittima professionale devono conseguire l'iscrizione al registro di cui al comma 1.
      3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono definite le modalità operative per il passaggio dal registro in formato cartaceo a quello in formato elettronico.
***59. 012. Delfino, Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

      Dopo l'articolo 59 aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.
(Informatizzazione del registro pescatori marittimi).

      1. Presso ogni Capitaneria di porto è istituito il registro elettronico dei pescatori marittimi (REPM), contenente le informazioni previste dall'articolo 32 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.
      2. Coloro che intendono esercitare la pesca marittima professionale devono conseguire l'iscrizione al registro di cui al comma 1.
      3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono definite le modalità operative per il passaggio dal registro in formato cartaceo a quello in formato elettronico.
***59. 025. Lazzari.

      Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.
(Informatizzazione del registro imprese di pesca).

      1. Presso ogni Capitaneria di porto è istituito il registro elettronico delle imprese di pesca (REIP), contenente le informazioni previste dall'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.1639.
      2. Sono soggetti all'obbligo di iscrizione nel registro di cui al comma 1, gli imprenditori ittici che esercitarlo la pesca marittima.
      3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono definite le modalità operative per il passaggio dal registro in formato cartaceo a quello in formato elettronico.
****59. 010. Marinello, Pagano.

      Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.
(Informatizzazione del registro imprese di pesca).

      1. Presso ogni Capitaneria di porto è istituito il registro elettronico delle imprese di pesca (REIP), contenente le informazioni previste dall'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.1639.
      2. Sono soggetti all'obbligo di iscrizione nel registro di cui al comma 1, gli imprenditori ittici che esercitarlo la pesca marittima.
      3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono definite le modalità operative per il passaggio dal registro in formato cartaceo a quello in formato elettronico.
****59. 011. Delfino, Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

      Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.
(Informatizzazione del registro imprese di pesca).

      1. Presso ogni Capitaneria di porto è istituito il registro elettronico delle imprese di pesca (REIP), contenente le informazioni previste dall'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.1639.
      2. Sono soggetti all'obbligo di iscrizione nel registro di cui al comma 1, gli imprenditori ittici che esercitarlo la pesca marittima.
      3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono definite le modalità operative per il passaggio dal registro in formato cartaceo a quello in formato elettronico.
****59. 024. Lazzari.

      Dopo l'articolo 59 aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.
(Norma di interpretazione autentica).

      1. Al fine di favorire l'attività di acquacoltura a mare, l'articolo 48, secondo comma, lettera e) del testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, si interpreta nel senso che tra i beneficiari sono ricomprese anche le imprese aventi ad oggetto iniziative di piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura, alghicoltura, nonché di manufatti per il conferimento, il mantenimento, la depurazione, l'eventuale trasformazione e la prima commercializzazione del prodotto allevato o pescato dalle stesse imprese.
*****59. 08. Marinello, Pagano.

      Dopo l'articolo 59 aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.
(Norma di interpretazione autentica).

      1. Al fine di favorire l'attività di acquacoltura a mare, l'articolo 48, secondo comma, lettera e) del testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, si interpreta nel senso che tra i beneficiari sono ricomprese anche le imprese aventi ad oggetto iniziative di piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura, alghicoltura, nonché di manufatti per il conferimento, il mantenimento, la depurazione, l'eventuale trasformazione e la prima commercializzazione del prodotto allevato o pescato dalle stesse imprese.
*****59. 013. Delfino, Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

      Dopo l'articolo 59 aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.
(Norma di interpretazione autentica).

      1. Al fine di favorire l'attività di acquacoltura a mare, l'articolo 48, secondo comma, lettera e) del testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, si interpreta nel senso che tra i beneficiari sono ricomprese anche le imprese aventi ad oggetto iniziative di piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura, alghicoltura, nonché di manufatti per il conferimento, il mantenimento, la depurazione, l'eventuale trasformazione e la prima commercializzazione del prodotto allevato o pescato dalle stesse imprese.
*****59. 026. Lazzari.

      Dopo l'articolo 59, inserire il seguente:

Art. 59-bis.
(Sistemi di sicurezza contro le contraffazioni dei prodotti agricoli e alimentari).

      1. Al fine di contrastare le pratiche ingannevoli nel commercio delle produzioni agricole e alimentari a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geografica protetta (IGP), di specialità tradizionale garantita (STG) o certificate come biologiche ovvero che devono soddisfare determinati requisiti merceologici o specifiche qualitative richiesti da norme relative a organizzazioni comuni di mercato (OCM), consistenti, tra l'altro, in contraffazioni, falsificazioni, imitazioni e altre operazioni non veritiere apportate sulle menzioni, sulle indicazioni, sui marchi di fabbrica o di commercio, sulle immagini o sui simboli che si riferiscono al prodotto agricolo o alimentare e che figurano direttamente sull'imballaggio o sull'etichetta appostavi o sul dispositivo di chiusura o su cartelli, anelli o fascette legati al prodotto medesimo o, in mancanza, sui documenti di accompagnamento del prodotto agricolo o alimentare, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, definisce le modalità per l'integrazione nell'etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari con sistemi di sicurezza realizzati dall'istituto poligrafico e zecca dello stato, basati prioritariamente su elementi elettronici o telematici, anche in collegamento con    ance dati, e prevedendo, ove possibile, l'utilizzo, ai fini dei relativi controlli, di dispositivi o mezzi tecnici di controllo e di rilevamento a distanza. 11 regolamento definisce, altresì, le caratteristiche ed i requisiti di tali sistemi e fissa il termine, non superiore ad un anno, dalla data della sua entrata in vigore, di applicazione del relativo processo di garanzia della sicurezza.
59. 021. Fugatti, Comaroli, Fava, Forcolin, Montagnoli, Torazzi.

      Dopo l'articolo 59, inserire il seguente:

Art. 59-bis.
(Etichettatura dei prodotti agricoli ed agroalimentari).

      1. Al fine di assicurare ai consumatori una completa e corretta informazione sulle caratteristiche dei prodotti alimentari commercializzati, trasformati, parzialmente trasformati o non trasformati, in particolare di quelli ortofrutticoli, nonché al fine di rafforzare la prevenzione e la repressione delle frodi alimentari, i soggetti che effettuano la vendita al dettaglio e la somministrazione dei predetti prodotti agricoli ed agroalimentari possono utilizzare nelle etichette di tali prodotti e in qualsiasi altra informazione fornita per iscritto al consumatore, oltre alle indicazioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, la dicitura «prodotto italiano» o l'indicazione del luogo di origine o di provenienza e, in conformità alla normativa dell'Unione europea, dell'eventuale utilizzazione di ingredienti in cui vi sia presenza di organismi geneticamente modificati in qualunque fase della catena alimentare, dal luogo di produzione iniziale fino al consumo finale.
      2. Per i prodotti alimentari non trasformati, l'indicazione del luogo di origine o di provenienza riguarda il Paese di produzione dei prodotti. Per i prodotti alimentari trasformati, l'indicazione riguarda il luogo in cui è avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale e il luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola prevalente utilizzata nella preparazione o nella produzione dei prodotti.
      3. La facoltà di cui al precedente comma 1 può essere esercitata esclusivamente per i prodotti acquistati direttamente da imprese agricole ed agroalimentari, anche cooperative, organizzazioni dei produttori che siano in grado di dimostrare l'esattezza delle informazioni relative all'origine del prodotto con gli strumenti di rintracciabilità garantiti da organismi di controllo e di certificazione riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale nei settori della produzione e della trasformazione agroalimentare, vengono definiti i dettagli applicativi delle disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 ai fini della definizione dell'attestazione di origine, nonché le disposizioni relative alla tracciabilità dei prodotti agricoli di origine o di provenienza del territorio nazionale. In sede di prima applicazione, il procedimento di cui al presente comma è attivato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
      4. Con il decreto di cui al comma 3 sono altresì definiti, relativamente a ciascuna filiera, i prodotti alimentari soggetti alla facoltà dell'indicazione di cui al comma 1 nonché il requisito della prevalenza della materia prima agricola utilizzata nella preparazione o produzione dei prodotti.
      5. Fatte salve le competenze del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni dispongono i controlli sull'applicazione delle disposizioni del presente articolo e dei decreti di cui al comma 3, estendendoli a tutte le filiere interessate.
      6. Ai soggetti che, avvalendosi anche alternativamente, delle facoltà di cui al comma 1, forniscano ai consumatori un'informazione non corretta si applicano le sanzioni previste dall'articolo 18, comma 1, decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109.
59. 022. Fugatti, Forcolin, Fava, Comaroli, Torazzi, Montagnoli.

      Dopo l'articolo 59 inserire il seguente:

Art. 59-bis.
(Agromeccanico professionale).

      1. Dopo l'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, recante «Disposizioni in materia di soggetti cattività, integrità aziendale esemplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere ff) della legge 7 marzo 2003, n. 38» è inserito il seguente:

Art. 5-bis.
(Agromeccanico professionale).

      1. È «agromeccanico professionale», il soggetto che svolge attività agromeccanica, così come definita nel precedente articolo 5, sia sotto forma di impresa individuale che in forma societaria.
      2. Ai fini dell'applicazione della normativa statale è «agro meccanico professionale» colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi all'attività agromeccanica di cui al precedente articolo 5, direttamente o in qualità di socio, almeno il 50 per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dall'attività medesima almeno il 50% del proprio reddito globale di lavoro.
      3.    Le regioni, mediante apposito regolamento, accertano ad ogni effetto il possesso dei requisiti di cui al comma 2.
      4 Le società di persone e di capitali sono considerate «Agromeccanici Professionali» qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale principale l'esercizio dell'attività agromeccanica di cui al precedente articolo 5 e siano in possesso dei seguenti requisiti:

          nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di «agromeccanico professionale»;

          nel caso di società di capitali quando almeno un amministratore sia in possesso della qualifica di «agro meccanico professionale»

      5. All'Agromeccanico Professionale si applica il trattamento previdenziale previsto per l'imprenditore agricolo professionale (I.A.P.) così come definito dall'articolo 2135 del codice civile.
      6. I lavoratori autonomi di cui al precedente comma 5, in possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, della qualifica di artigiano, possono mantenere tale qualifica ed il relativo trattamento previdenziale e contributivo, mediante opzione da comunicare alle competenti commissioni provinciali dell'artigianato e sedi provinciali dell'INPS da effettuare non oltre 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      7. Ai lavoratori dipendenti delle imprese agromeccaniche si applica il trattamento previdenziale previsto per i lavoratori del settore agricolo con l'esclusione delle agevolazioni previste per le aziende con sede in zone svantaggiate e montane.
      8. L'imprenditore agromeccanico può realizzare opere e fabbricati da adibire all'esercizio dell'attività agromeccanica, anche in tutte le aree destinate dagli strumenti urbanistici generali a zona agricola. Per la realizzazione, sia in zona agricola che in altre zone, delle opere e fabbricati da adibire all'esercizio dell'attività agromeccanica, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 3, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 380 del 2001.
59. 017. Marco Carra.

      Dopo l'articolo 59 aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.

      All'articolo 18, comma 1, della legge n. 300 del 1970, sostituire le parole: «o determinato da un nuovo illecito determinante ai sensi dell'articolo 1345 codice civile» con le parole: «o determinato da un motivo illecito determinante ed esclusivo ai sensi dell'articolo 1345 codice civile».
59. 018. Di Biagio, Muro.

      Dopo l'articolo 59 aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.

All'articolo 1, comma 26, della legge n. 92 del 2012, il comma 4, primo periodo, dell'articolo 69-bis, del decreto legislativo n. 276 del 2003 è sostituito dal seguente:
      4. La presunzione    di cui al comma 1 determina l'integrale applicazione della disciplina di cui al presente capo, con esclusione di quanto disposto dall'articolo 62 e dall'articolo 69, comma 1.
59. 019. Di Biagio, Muro.

      Dopo l'articolo 59 aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.

      Lettera c) dell'articolo 1, comma 23 della legge n. 92 del 2012 è sostituita dalla seguente:

          c) l'articolo 63 è sostituito dal seguente: «Art. 63 – Il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto deve essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro eseguito. Salve diverse specifiche intese sottoscritte a livello nazionale da associazioni di datori di lavoro e da organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative, il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto non può comunque essere inferiore, a parità di estensione temporale dell'attività oggetto di prestazione, alle retribuzioni minime previste per il livello di inquadramento intermedio dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicati nel settore di riferimento. Nel caso in cui il contratto collettivo nazionale preso a riferimento preveda un numero pari di livelli di inquadramento il riferimento è la media dei due livelli retributivi intermedi».
59. 020. Di Biagio, Muro.

      Dopo l'articolo 59 inserire il seguente:

Art. 59-bis.

      In applicazione del principio di specificità di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, le disposizioni di cui al comma 221 decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, non si applicano al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili dei Fuoco. AI fine di garantire l'invarianza del saldo derivante dai risparmi di spesa di cui al citato comma 22, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il triennio 2011-2013».
59. 023. Di Biagio, Muro, Paglia.

ART. 60.

      Al comma 1, dopo le parole: di ricerca fondamentale, inserire la seguente parola: medico-biologica.

      Conseguentemente, dopo il comma 3, inserire il seguente:
      3-bis. I ricercatori, inseriti in team di ricerca presso università e centri di eccellenza biomedica, possono a domanda presentare piani o risultati di ricerca di notevole valore scientifico per accedere agli interventi di cui sopra.
60. 1. Mario Pepe (PD).

      Dopo il comma 1 inserire il seguente:
      1-bis. Ai sensi del comma 1 sono prioritarie le seguenti azioni:

          a) l'occupazione per il rafforzamento della ricerca pubblica;

          b) l'avvio di iniziative a sostegno dei giovani ricercatori, attraverso l'incremento di borse dottorali e post dottorali della durata minima di tre anni;

          c) la competitività dei laboratori pubblici di ricerca, attraverso l'attivazione di bandi per programmi concernenti nuove linee di ricerca, orientati soprattutto verso la ricerca nel settore medico e terapeutico, delle nanotecnologie, della chimica, delle biotecnologie per giovani di talento post-doc, impegnati singolarmente o in unità di ricerca gestite in associazioni di rete;

          d) la definizione dei settori prioritari della ricerca a livello nazionale e regionale:

          e) la creazione di «Poli di competitività» a carattere regionale, favorendo partenariati tra imprese, centri di formazione e enti di ricerca pubblica e privata per progetti a carattere innovativo in una determinata area geografica, particolarmente attiva nel campo della ricerca, costituita da Regioni confinanti e Paesi esteri non necessariamente limitrofi;

          e) il rilancio della politica industriale tramite la ricerca, l'innovazione e il management, favorendo le sinergie tra il settore pubblico e privato.
60. 2. Rivolta, Fugatti, Forcolin, Fava, Torazzi, Comaroli, Montagnoli.

      Al comma 4, sostituire l'alinea con il seguente: Sono ammissibili le seguenti tipologie di intervento da attuare anche in stretto raccordo con le Regioni:.
*60. 7. Bernardo, Gelmini, Saglia, Ravetto.

      Al comma 4, sostituire l'alinea con il seguente: Sono ammissibili le seguenti tipologie di intervento da attuare anche in stretto raccordo con le Regioni:.
*60. 8. Fava, Torazzi, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

      Al comma 4, dopo le parole: interventi di ricerca fondamentale, diretti a sostenere l'avanzamento della conoscenza; inserire le seguenti: compresa la ricerca di frontiera, anche su proposte presentate da singoli ricercatori.
60. 9. Zazzera.

      Al comma 4, dopo le parole: azioni di innovazione sociale (social innovation) aggiungere le seguenti: e di ricerca interdisciplinare nell'ambito delle scienze umane.
60. 10. Mazzarella.

      AI comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: interventi di razionalizzazione territoriale delle strutture formative, didattiche, degli istituti di ricerca, della residenza universitaria, dei servizi e delle sedi amministrative delle università pubbliche nelle grandi aree urbane in coerenza con le reti delle infrastrutture.
60. 4. Morassut, Mariani, Bratti, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Motta, Realacci, Viola.

      Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: interventi di ricerca agroalimentare e di ricerca di nuove tecnologie applicabili al settore primario orientate a favorirne uno sviluppo sostenibile in particolare mediante progetti di risparmio idrico.
60. 5. Cenni, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

      Al comma 4 aggiungere in fine le parole: e regionale.
60. 6. Cavallotto, Comaroli, Fugatti, Fava, Forcolin, Montagnoli, Torazzi.

      Sostituire il comma 5, con il seguente:
      5. Sono strumenti a sostegno degli interventi di cui al comma 4:

          a) i contributi a fondo perduto;

          b) il credito agevolato;

          c) il credito di imposta ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;

          d) la prestazione di garanzie;

          e) le agevolazioni fiscali cui all'articolo 7, commi 1 e 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

          f) i voucher individuali di innovazione che le imprese possono utilizzare per progetti di innovazione sviluppati in collaborazione con gli organismi di ricerca presenti sul territorio nazionale. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, con Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, vengono fissate le modalità di accesso al voucher per interventi di minore importo finalizzati all'innovazione e a favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di innovazione tecnologica, e per la diffusione di nuove forme di collaborazione tra gli organismi di ricerca presenti sul territorio nazionale e le micro e piccole imprese.
*60. 11. Abrignani.

      Sostituire il comma 5, con il seguente:
      5. Sono strumenti a sostegno degli interventi di cui al comma 4:

          a) i contributi a fondo perduto;

          b) il credito agevolato;

          c) il credito di imposta ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;

          d) la prestazione di garanzie;

          e) le agevolazioni fiscali cui all'articolo 7, commi 1 e 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

          f) i voucher individuali di innovazione che le imprese possono utilizzare per progetti di innovazione sviluppati in collaborazione con gli organismi di ricerca presenti sul territorio nazionale. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, con Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, vengono fissate le modalità di accesso al voucher per interventi di minore importo finalizzati all'innovazione e a favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di innovazione tecnologica, e per la diffusione di nuove forme di collaborazione tra gli organismi di ricerca presenti sul territorio nazionale e le micro e piccole imprese.
*60. 12. Froner, Baretta.

      Sostituire il comma 5, con il seguente:
      5. Sono strumenti a sostegno degli interventi di cui al comma 4:

          a) i contributi a fondo perduto;

          b) il credito agevolato;

          c) il credito di imposta ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;

          d) la prestazione di garanzie;

          e) le agevolazioni fiscali cui all'articolo 7, commi 1 e 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

          f) i voucher individuali di innovazione che le imprese possono utilizzare per progetti di innovazione sviluppati in collaborazione con gli organismi di ricerca presenti sul territorio nazionale. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, con Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, vengono fissate le modalità di accesso al voucher per interventi di minore importo finalizzati all'innovazione e a favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di innovazione tecnologica, e per la diffusione di nuove forme di collaborazione tra gli organismi di ricerca presenti sul territorio nazionale e le micro e piccole imprese.
*60. 13. Gelmini, Romani.

      Sostituire il comma 5, con il seguente:
      5. Sono strumenti a sostegno degli interventi di cui al comma 4:

          a) i contributi a fondo perduto;

          b) il credito agevolato;

          c) il credito di imposta ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;

          d) la prestazione di garanzie;

          e) le agevolazioni fiscali cui all'articolo 7, commi 1 e 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

          f) i voucher individuali di innovazione che le imprese possono utilizzare per progetti di innovazione sviluppati in collaborazione con gli organismi di ricerca presenti sul territorio nazionale. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, con Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, vengono fissate le modalità di accesso al voucher per interventi di minore importo finalizzati all'innovazione e a favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di innovazione tecnologica, e per la diffusione di nuove forme di collaborazione tra gli organismi di ricerca presenti sul territorio nazionale e le micro e piccole imprese.
*60. 14. Marsilio.

      Sostituire il comma 5, con il seguente:
      5. Sono strumenti a sostegno degli interventi di cui al comma 4:

          a) i contributi a fondo perduto;

          b) il credito agevolato;

          c) il credito di imposta ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;

          d) la prestazione di garanzie;

          e) le agevolazioni fiscali cui all'articolo 7, commi 1 e 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

          f) i voucher individuali di innovazione che le imprese possono utilizzare per progetti di innovazione sviluppati in collaborazione con gli organismi di ricerca presenti sul territorio nazionale. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, con Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, vengono fissate le modalità di accesso al voucher per interventi di minore importo finalizzati all'innovazione e a favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di innovazione tecnologica, e per la diffusione di nuove forme di collaborazione tra gli organismi di ricerca presenti sul territorio nazionale e le micro e piccole imprese.
*60. 15. Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri, Poli, Delfino.

      Sostituire il comma 5, con il seguente:
      5. Sono strumenti a sostegno degli interventi di cui al comma 4:

          a) i contributi a fondo perduto;

          b) il credito agevolato;

          c) il credito di imposta ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;

          d) la prestazione di garanzie;

          e) le agevolazioni fiscali cui all'articolo 7, commi 1 e 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

          f) i voucher individuali di innovazione che le imprese possono utilizzare per progetti di innovazione sviluppati in collaborazione con gli organismi di ricerca presenti sul territorio nazionale. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, con Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, vengono fissate le modalità di accesso al voucher per interventi di minore importo finalizzati all'innovazione e a favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di innovazione tecnologica, e per la diffusione di nuove forme di collaborazione tra gli organismi di ricerca presenti sul territorio nazionale e le micro e piccole imprese.
*60. 16. Fava, Comaroli, Torazzi, Montagnoli, Fugatti, Forcolin.

      Dopo l'articolo 60 aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, in materia di reclutamento degli atenei).

      1. Al fine di agevolare e potenziare le attività di ricerca e sviluppo delle università nazionali e stabilizzare il personale ricercatore in attesa di assunzione, al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, sono apportate le seguenti modifiche:

          a) all'articolo 1, comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
      c) le assunzioni di personale ricercatore a tempo indeterminato le cui procedure concorsuali siano terminate prima dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo, in deroga ai limiti previsti dal precedente comma 1.
60. 01. Picierno.

      All'articolo 60 aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.

      All'articolo 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modifiche in legge dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, è infine aggiunto il seguente comma:
      9. Il Commissario, entro centoottanta giorni dalla conversione del presente decreto in Legge, predispone, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e delle ricerca, un piano per ima redistribuzione dell'organico docente presso le

istituzioni scolastiche tra le renani sulla base dell'analisi regionale di due indicatori, ovvero del rapporto tra alunni e classi e del rapporto tra alunni e posti di docenza.
60. 02. Simonetti, Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi.

      All'articolo 60 aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.

      All'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modifiche dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, è infine aggiunto il seguente comma:
      9. Commissario, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e delle ricerca, relaziona annualmente al Consiglio dei Ministri e alle Commissioni Parlamentari competenti, per le spese sostenute, suddivise per ogni regione, per i dipendenti pubblici impiegati all'interno del Ministero stesso al netto delle spese dei distacchi e dei trasferimenti, segnalando altresì le iniziative che possono essere adottate per una razionalizzazione di queste voci di spesa.
60. 03. Simonetti, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava, Fugatti, Forcolin.

      All'articolo 60 aggiungere il seguente:

Art. 60-bis.

      All'articolo 5 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modifiche in legge dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, è infine aggiunto il seguente comma:
      9. Il Commissario, entro centoottanta giorni dalla conversione del presente Decreto in Legge, predispone, di concerto con il Ministero dell'Istruzione, dell'università e delle ricerca, un modello per una valutazione annuale delle performance degli istituti universitari su base regionale e che consideri, all'interno dei criteri di valutazione, anche i seguenti parametri:

          a) Il numero di studenti iscritti;

          b) Il rapporto tra iscritti e laureati, suddiviso per ciascun corso di laurea attivato:

          c) Il tempo medio necessario ad uno studente per conseguire il titolo di studio;

          d) Il costo medio sostenuto da uno studente per le quote annuali di iscrizione al corso di laurea;

          e) Il numero di ricercatori e di dottorati;
60. 04. Simonetti, Montagnoli, Torazzi, Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli.

ART. 61.

      Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alla ripartizione del fondo destinando una congrua quota delle disponibilità complessive del fondo al finanziamento dei progetti per l'Università e gli Enti di Ricerca.
61. 1. Zazzera.

      Al comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole gli autosnodati e filosnodati adibiti a servizio di linea per il trasporto di persone destinati a percorrere itinerari prestabiliti possono raggiungere la lunghezza massima di 18 metri sono sostituite dalle seguenti: gli autosnodati e filosnodati adibiti al servizio di linea per il trasporto di persone destinati a percorrere itinerari prestabiliti possono raggiungere rispettivamente la lunghezza massima di 18 metri per i primi e 24 metri per i secondi.
61. 2. Montagnoli, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Fava.

      Dopo il comma 2, inserire il seguente:
      2-bis. L'European Brain Research Institute (EBRI) Fondazione Rita Levi-Montalcini è riconosciuto come Centro di eccellenza nel campo delle Neuroscienze. Per spese di personale e di funzionamento viene assegnata all'EBRI, a decorrere dall'anno 2012, la somma annuale di 1 milione di euro. Ai ricercatori dell'EBRI sarà inoltre consentito di partecipare, alle medesime condizioni previste per l'Università ed Enti di ricerca pubblici, ad iniziative promosse dal MIUR, dal Ministero della Salute e da altre Istituzioni pubbliche. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, a decorrere dall'anno 2012 dell'autorizzazione di spesa cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Il Ministro dell'economia e del bilancio è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
61. 3. Abrignani, Colaninno, Zampa, Tassone, Gelmini, Crimi.

      All'articolo 61, sono infine aggiunti i seguenti commi:
      2-bis. Sono comunque escluse dal patto di stabilità le spese sostenute da tutti i comuni per la realizzazione e la messa in sicurezza degli edifici scolastici. La disposizione opera nei limiti complessivi dl 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.
      2-ter. Compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte, l'autorizzazione di spesa iscritte nella Tabella E, allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, alla rubrica Sviluppo economico, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo per lo sviluppo e la coesione, iscritte nel cap. 8425, è ridotta di 1.000 milioni di euro per l'anno 2012, di 1.000 milioni per il 2013 e di 1.000 milioni per il 2014.
61. 01. Bitonci, Montagnoli, Comaroli, Torazzi, Fava, Fugatti, Forcolin.

      Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente:

Art. 61-bis.

      L'articolo 6 della Tariffa Parte Prima allegata al dpr n. 131/1986 è sostituito dal seguente:
      1. Cessioni di crediti, compensazioni e remissioni di debiti, quietanze, tranne quelle rilasciate mediante scrittura privata non autenticata e tranne le cessioni di crediti a garanzia di debiti del cedente; garanzie reali e personali a favore di terzi, se non richieste dalla legge: 0,50 per cento».
61. 02. Abrignani.

ART. 62.

      Al comma 1, dopo le parole: n. 123, adotta aggiungere le seguenti: entro la fine del mese di dicembre antecedente al triennio.
*62. 1. Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

      Al comma 1, dopo le parole: n. 123, adotta aggiungere le seguenti: entro la fine del mese di dicembre antecedente al triennio.
*62. 2. Romani.

      Al comma 2, dopo le parole: Con uno o più decreti di natura non regolamentare emanati aggiungere le seguenti: entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente testo.
**62. 3. Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

      Al comma 2, dopo le parole: Con uno o più decreti di natura non regolamentare emanati aggiungere le seguenti: entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente testo.
**62. 4. Romani.

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
      2-bis. Al fine di promuovere la cooperazione scientifica nazionale e internazionale, il Ministro dell'istruzione, università e ricerca stabilisce l'entità di un sussidio da erogare su richiesta delle cosiddette reti scientifiche di ricercatori ai propri affiliati impegnati in uno scambio costante, tematico e operativo, sotto forma di incontri di lavoro e convegni, per la copertura di viaggi e soggiorni, nonché per i costi di eventuali strumentazioni e pubblicazioni, a valere sul Fondo di cui all'articolo 61. Tale sussidio non può superare la durata di 3 anni e vale per un massimo di 6 incontri di lavoro, in Italia e all'estero.
62. 5. Grimoldi, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

      Al comma 3, dopo le parole: in apposito elenco del Ministero aggiungere le seguenti: che comprenda anche esperti industriali e dopo le parole: Comitato nazionale dei garanti della ricerca (CNGR) aggiungere le seguenti: da integrarsi con altri esperti del sistema della ricerca industriale.
*62. 6. Galletti, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

      Al comma 3, dopo le parole: in apposito elenco del Ministero aggiungere le seguenti: che comprenda anche esperti industriali e dopo le parole: Comitato nazionale dei garanti della ricerca (CNGR) aggiungere le seguenti: da integrarsi con altri esperti del sistema della ricerca industriale.
*62. 7. Romani.

      Dopo l'articolo 62, inserire il seguente:

Art. 62-bis.
(Monitoraggio e valutazione delle attività di ricerca e innovazione a livello regionale per la separazione delle competenze tra Stato e Regioni).

      1. Ai fini di una equilibrata ripartizione di competenze tra Stato e Regioni, prevista dall'articolo 117, terzo comma della Costituzione, in materia di ricerca scientifica e tecnologica, e di sostegno all'innovazione per i settori produttivi, nonché per evitare sprechi, duplicazioni e frammentazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione università e ricerca è attuato un Progetto di coordinamento per il monitoraggio e valutazione delle politiche di ricerca a livello regionale e intraregionale.
      2. Con il medesimo decreto, di cui al comma 1, sono altresì definite le modalità per la separazione delle competenze Stato-Regione, attraverso l'individuazione di mappe settoriali che definiscano le priorità esclusivamente nazionali ed esclusivamente regionali in materia di ricerca, sviluppo e innovazione.
62. 01. Goisis, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

ART. 63.

      Sopprimere il comma 4.
63. 1.    Zazzera.

      All'articolo 63, sono apportate le seguenti modifiche:

          1) sostituire il comma 4 con il seguente:
      «4. L'articolo 20 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è così modificato: “I progetti di ricerca fondamentale libera e fondamentale di tipo strategico finanziati a carico del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono assoggettati a valutazione tramite appositi comitati di selezione nominati dal Comitato nazionale dei garanti per la ricerca di cui al successivo articolo 21 e composti per almeno un terzo da studiosi operanti all'estero, secondo criteri stabiliti con decreto ministeriale di natura non regolamentare, tenendo conto in particolare dei principi della tecnica di valutazione tra pari. Una percentuale di almeno il dieci per cento del Fondo è destinata ad interventi in favore di giovani ricercatori di età inferiore a 40 anni secondo procedure stabilite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Le attività del presente comma sono svolte a valere sulle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente”»;

          2) aggiungere, in fine, il seguente comma:
      «5. Il comma 3 dell'articolo 31 del decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è abrogato.
63. 2.    Gelmini.

      Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
      4-bis.
Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, articolo 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sostituire «sperimentalmente per gli anni 2011 e 2012» con «sperimentalmente per gli anni 2011, 2012 e 2013». All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 si provvede ai sensi del comma 4-ter.
      4-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.
63. 5.    Federico Testa.

      Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
      4-bis. Al comma 2 dell'articolo 23 della legge 5 maggio 2009, n. 42, è soppressa la parola: «Bologna».
63. 3.    Garagnani.

      Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
      4-bis. All'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
      «2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle prestazioni lavorative extrascolastiche che i docenti degli istituti tecnici e professionali svolgono presso aziende turistico ricettive, entro i limiti ed alle condizioni stabiliti da convenzioni stipulate tra il ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le organizzazioni nazionali dei datori di lavoro maggiormente rappresentative della categoria».
63. 4.    Marchioni, Froner.

      Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente comma:
      Il Fondo per le scuole paritarie di cui al comma 15 dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, come ripartito dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica 26 marzo 2012, n. 24, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 20 giugno 2012, n. 142, è incrementato di 50 milioni di euro».

      Conseguentemente, all'articolo 69, al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

          e-bis) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2012 mediante corrispondente riduzione delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C) allegata alla legge 12 novembre 2012, n. 183.
63. 7.    Garagnani.

      Aggiungere, in fine, il seguente comma:
      4-bis.Nella prima tornata di abilitazioni di cui all'articolo 16, legge n. 240 del 2010, è sospesa l'efficacia dell'allegato B del decreto ministeriale n. 76 del 2012 e si applicano i criteri e parametri di cui agli articoli 4 e 5 del suddetto decreto ministeriale n. 76.
63. 6.    Zazzera.

      Dopo l'articolo 63 è inserito il seguente:

Art. 63-bis.

      All'articolo 17 del decreto legislativo 24 aprile 2006, dopo il comma 2, inserire i seguenti:
      «2-bis. Per i medicinali di cui al comma 1 dell'articolo 16, non è richiesta la presentazione del modulo 4 di cui all'allegato 1 del presente decreto. Se il medicinale contiene additivi o contaminanti, il legale rappresentante dell'azienda produttrice presenta un'autocertificazione recante l'indicazione degli additivi ovvero dei contaminanti utilizzati, nonché l'indicazione dei relativi fornitori.
      2-ter. Ai fini della registrazione è richiesto il pagamento di un corrispettivo da versare all'Agenzia Italiana del Farmaco, determinato con decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro il 31 ottobre 2012, proporzionato nel suo ammontare alla quota parte che i prodotti omeopatici rappresentano all'interno del mercato farmaceutico».
63. 01.    Raisi, Mosella.

ART. 64.

      Sopprimerlo.
64. 1.    Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

      Sostituire l'articolo 64 con il seguente:

Art. 64.

      1. Nel limite di spesa di 23 milioni di euro per l'anno 2013, le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui all'articolo 69, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 10.000 euro.
      2. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1, si provvede, nel limite di spesa di 23 milioni di euro per l'anno 2013, a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Per l'anno 2012, il medesimo Fondo di cui al primo periodo, è incrementato di 23 milioni di euro mediante corrispondente riduzione delle risorse effettivamente disponibili sul bilancia della Presidenza del Consiglio dei ministri, per l'anno 2012, finalizzate alla diffusione della pratica sportiva, senza nuovi o maggiori oneri perla finanza pubblica.

      Conseguentemente, all'articolo 23, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, dopo le parole: medesima legge inserire le seguenti: nonché, nel limite di 23 milioni di euro, per le finalità di cui all'articolo 69, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed aggiungere, in fine, il seguente periodo: I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al presente comma sono adottati entro il 31 maggio 2013.
64. 2.    Raisi, Barbaro.

      Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: sentito il CONI e aggiungere le seguenti: d'intesa con.
64. 7.    Contento.

      Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: sono definiti i criteri per l'erogazione delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 1 inserire le seguenti: , da destinarsi prioritariamente al completamento delle strutture già esistenti.
64. 6.    Ria, Anna Teresa Formisano, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

      Al comma 2, sostituire il secondo periodo, con il seguente: Con successivo decreto adottato dal Capo del dipartimento per gli affari regionali, previo accordo con le regioni territorialmente interessate, sono individuati gli interventi ammessi al relativo finanziamento.
*64. 3.    Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi.

      Al comma 2, sostituire il secondo periodo, con il seguente: Con successivo decreto adottato dal Capo del dipartimento per gli affari regionali, previo accordo con le regioni territorialmente interessate, sono individuati gli interventi ammessi al relativo finanziamento.
*64. 4.    Bernardo, Gelmini, Saglia, Ravetto.

      Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
      3-bis. Della dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 1, la somma di 5 milioni di euro è destinata al Fondo di cui all'articolo 90, commi 12 e 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
      3-ter. I commi 12 e 13 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono sostituiti dai seguenti commi:
      «12. Presso l'Istituto per il Credito Sportivo è istituito il Fondo di garanzia per la fornitura di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, da parte di società o associazioni sportive, nonché da ogni altro soggetto pubblico e privato che persegua anche indirettamente finalità sportive.
      13. Il Fondo è gestito in base a criteri approvati dal Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, su proposta dell'Istituto per il Credito Sportivo, sentito il CONI. Al Fondo possono essere destinati ulteriori apporti conferiti direttamente o indirettamente da enti pubblici.
64. 8.    Lazzari, Palmieri.

      Dopo l'articolo 64 aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Costituzione dell'Osservatorio crocieristico).

      1. Al fine di sviluppare il turismo crocieristico e per la corretta gestione delle quote di mercato di settore, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, è costituito presso la Presidenza del Consiglio l'Osservatorio finalizzato ad analizzare i flussi del turismo crocieristico al fine di evitare dispersioni ed inefficienze, coordinare e comparare i suggerimenti e le esperienze recepite dalle Compagnie e dalle Autorità che gestiscono i porti d'imbarco, individuando le aree ove è opportuno procedere ad investimenti, monitorare le evoluzioni della cantieristica di settore, nonché individuare le necessarie semplificazioni di proceduta ed razionalizzazioni di competenze necessarie allo sviluppo del settore.
      2. Alla costituzione dell'Osservatorio si procede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.
64. 01.    Pagano.

      Dopo l'articolo 64 aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Tutela sanitaria degli sportivi dilettanti abili e disabili).

      1. Lo Stato, al fino di migliorare la qualità di vita dei cittadini favorisce la promozione e l'incremento dell'attività fisica, in quanto finalizzata ad un corretto stile di vita, coinvolgendo anche i soggetti diversamente abili. L'attività sportiva, praticata a livello dilettantistico, è diretta anche alla salvaguardia della salute, mediante le visite mediche obbligatorie. Al fine di tutelare i diritti, dei quali lo sportivo è titolare, si configurano quali specifici obiettivi:

          a) lo sviluppo fisico, nonché l'esercizio della pratica sportiva, secondo le proprie capacità individuali;

          b) il contrasto al fenomeno della dispersione sportiva;

          c) l'armonizzazione del rapporto tra gli sportivi e le associazioni sportive dilettantistiche, mediante l'adeguamento dei regolamenti, al fine del riconoscimento del diritto fondamentale, degli sportivi medesimi, alla salute ed al suo mantenimento;

          d) la promozione dell'educazione sanitaria relativa all'attività sportiva ed alla cultura del primo soccorso.

      2. Gli interventi previsti al comma 1, lettere a), b) c) e d) sono rivolti ai seguenti soggetti:

          a) a coloro che praticano, o intendono praticare, in forma organizzata, attività sportive non agonistiche, o ludico-motorie e ricreative;

          b) a coloro che praticano, o intendono praticare, attività sportive, anche agonistiche, a livello dilettantistico;

          c) ai tecnici sportivi ed agli ufficiali di gara;

          d) al personale sanitario, per quanto attiene all'aggiornamento professionale, allo studio ed alla ricerca in materia di medicina dello sport;

          e) ai disabili che praticano, o intendano praticare, attività sportiva.

      3. Ogni società od associazione sportiva dilettantistica deve, all'atto dell'iscrizione al campionato di competenza, comunicare agli organismi di relativa affiliazione, il nominativo del medico di riferimento.
      4. Al fine di monitorare la tutela e l'integrità fisica degli sportivi dilettanti, nonché di studiare e di predisporre i controlli medici, in grado di prevenire le patologie connesse all'attività sportiva è istituita, presso i Comitati Regionali delle Federazioni sportive una banca dati, relativa alle informazioni sanitarie sui singoli atleti dilettanti.
      5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al commi precedenti, si provvede, nel limite di spesa di 23 milioni di euro, nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, per l'anno 2012, finalizzate alla diffusione della pratica sportiva, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
64. 02.    Fugatti, Montagnoli, Comaroli, Forcolin, Torazzi, Fava.

      Dopo l'articolo 64 aggiungere il seguente:

Art. 64-bis.
(Esercizio nella pratica del tiro a segno).

      1. All'articolo 8, comma 6, della legge 18 aprile 1975, n. 110, dopo le parole: «tiro a segno nazionale» inserire le seguenti: «ovvero da un titolare di licenza di campo di tiro o poligono privato autorizzato ai sensi dell'articolo 57 del testo unico dalle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773».
      2. All'articolo 251 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, dopo le parole: «tiro a segno nazionale» inserire le seguenti: «ovvero ad un campo di tiro o poligono privato autorizzato ai sensi dell'articolo 57 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773»;

          b) al comma 2, dopo le parole: «tiro a segno nazionale» inserire le seguenti: «ovvero ad un campo di tiro o poligono privato autorizzato ai sensi dell'articolo 57 del lesto unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773».
64. 03.    Caparini, Fava, Crosio, Comaroli, Negro, Munerato, Rainieri, Lanzarin, Fugatti, Fedriga, Stucchi, Volpi, Pini, Consiglio, Nicola Molteni, Vanalli, Monagnoli, Torazzi, Forcolin.

ART. 65.

      Dopo l'articolo 65 inserire il seguente:

Art. 65-bis.
(Istituzione dello sportello informativo multimediale e della carta dei servizi per la promozione dell'attività motoria e sportiva degli studenti abili e disabili delle scuole primarie e secondarie di primo grado di ogni regione).

      1. Al fine di migliorare il coordinamento, l'amministrazione e il monitoraggio dei servizi per l'educazione fisica motoria e sportiva nelle scuole, svolta dagli Uffici scolastici territoriali, nonché per promuovere l'educazione fisica e sportiva degli alunni abili e/o diversamente abili della scuola primaria e secondaria di primo grado, a tutela del benessere corporeo e sociale degli studenti in età evolutiva, il Ministro dell'istruzione, università e della ricerca, di concerto con il Ministro degli affari regionali, turismo e sport, istituisce lo «sportello multimediale».
      2. Lo sportello di cui al comma 1, svolge i seguenti servizi:

          a) consulenza e assistenza per il raccordo scuola-territorio, tramite il servizio di sportello e/o il servizio on-line, avvalendosi di una o più risorse docenti, nonché di uno psicologo, un medico sportivo, un esperto proveniente dalle Federazioni sportive giovanili riconosciuto, in orari limitati, predefiniti e pubblicizzati, secondo linee di intervento programmate dal gruppo di esperti multidisciplinare operante nell'ufficio di educazione fisica motoria e sportiva delle singole direzioni scolastiche provinciali;

          b) promozione del rispetto del principio di eguaglianza prescindendo in particolare dalle condizioni psico fisiche;

          c) informazioni sull'organizzazione del sistema sportivo territoriale (centri di avviamento allo sport, federazioni e associazioni sportive, eccetera) e sull'imipiantistica scolastica centri scolastici sportivi).

      3. Gli organi di governo delle scuole promuovono il patto di educazione allo sport tra studenti, scuola, famiglia e comunità locale, che trova espressione nella «carta dei servizi di educazione al benessere motorio e sportivo», quale strumento che definisce i diritti dell'utente in relazione all'organizzazione e all'erogazione del servizio, e informa gli studenti e le famiglie sui principi fondamentali, sui contenuti specifici e sull'organizzazione dell'offerta formativa, ai fini dell'individuazione della disciplina sportiva adeguata alle caratteristiche fisiche e psichiche.
      4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, corrispondenti a 500 mila euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 si provvede per l'anno 2012 nel limite di spesa di 23 milioni di euro, nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, per l'anno 2012, finalizzate alla diffusione della pratica sportiva, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; per gli anni 2013 e 2014 mediante la riduzione degli stanziamenti di cui alla tabella e, allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183, alla rubrica sviluppo economico, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al fondo per lo sviluppo e la coesione, iscritti nel capitolo 8425.
65. 01.    Fugatti, Montagnoli, Comaroli, Forcolin, Torazzi, Fava.

      Dopo l'articolo 65, inserire il seguente:

Art. 65-bis.

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro 60 giorni dall'approvazione del presente decreto, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina dell'utilizzo di targhe sostitutive per motoveicoli in occasione di competizioni sportive, per prevenire il danneggiamento o la perdita delle stesse.
65. 03.    Desiderati.

      Dopo l'articolo 65, inserire il seguente:

Art. 65-bis.

      All'articolo 1, comma 1, del decotto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 188, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

          «d-bis) cancellazione delle federazioni sportive al fine di assicurare giusta attuazione della normativa nazionale ed internazionale in materia di sport. L'attuale Commissario Straordinario è prorogato sino alla data di insediamento degli organi ordinari dell'Ente e, comunque, massimo per sei mesi».
*65. 04.    Desiderati, Montagnoli.

ART. 66.

      Al comma 1, dopo le parole territorio nazionale aggiungere le seguenti: tra le micro, piccole e medie imprese che intendono consolidarsi in un unico soggetto per aumentare la competitività, razionalizzando i costi e integrando capacità, competenze e risorse.
66. 2.    Goisis, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

      Al comma 1, dopo le parole territorio nazionale aggiungere le seguenti: , progetti innovativi finalizzati al miglioramento del sistema infrastrutturale, gestionale o organizzativo delle imprese.
66. 3.    Rivolta, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

      Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
      1-bis. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, dopo le parole «la delimitazione dei distretti è effettuata» sono aggiunte le seguenti: «, entro il 31 dicembre 2012,».
66. 4.    Anna Teresa Formisano, Galletti, Cera, Pezzotta, Ruggeri.

      Dopo l'articolo 66 aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.
(Incentivazione dei flussi imprenditoriali e turistici verso l'Italia e promozione delle relazioni economiche in ambito internazionale).

      1. Nell'ambito dell'adeguamento dei servizi offerti a cittadini ed imprese dalla rete all'estero del Ministero degli affari esteri, nell'ottica di favorire maggiori flussi imprenditoriali e turistici verso l'Italia e di velocizzare i tempi di rilascio e incentivare la promozione delle relazioni economiche in ambito internazionale, un importo pari ai maggiori introiti calcolati sulla base del numero dei visti emessi nell'anno precedente e, comunque non superiore alla quota del 10 per cento delle entrate complessive riscosse ogni anno dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari provenienti dall'applicazione della tariffa consolare di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, con esclusione dei diritti introitati ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e finanze del 9 maggio 2006 per il rilascio del passaporti elettronici, è destinata al finanziamento delle seguenti misure:

          a) interventi strutturali e informatici a favore degli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri;

          b) potenziamento stagionale delle dotazioni di impiegati temporanei degli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri, di cui al comma secondo dell'articolo 153, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, anche oltre il limite del contingente previsto al comma primo dell'articolo 152 del medesimo decreto;

          c) potenziamento delle dotazioni di impiegati temporanei presso le unirà all'estero dell'ENIT operanti nell'ambito delle rappresentanze diplomatiche e consolari ai sensi dell'articolo 41 comma 3 del presente decreto, al fine di garantire l'incremento del numero e l'accelerazione delle procedure di rilascio di visti turistici da parte delle sedi diplomatiche italiane all'estero, di cui alla legge 12 dicembre 2002, n. 273.

      2. Dette maggiori entrate, certificate con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro il 31 gennaio di ciascun anno, confluiscono nel fondo di cui all'articolo 3, comma 39, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
      3. Gli uffici destinatari delle misure di cui al primo comma sono individuati dal Ministero degli affari esteri che determina altresì l'importo dei relativi finanziamenti tenendo conto dell'incremento registrato del volume delle rispettive attività.
      4. Le unità all'estero dell'ENIT destinatarie delle misure di cui al primo comma sono individuate d'intesa con il Ministero degli affari esteri che determina altresì l'importo dei relativi finanziamenti tenendo conto del volume dei servizi, connessi al disbrigo di pratiche relative ai visti turistici, realizzati presso le rappresentanze diplomatiche e consolari.
      5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro degli affari esteri, è autorizzato a effettuare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.
66. 01.    Pugliese.

      Dopo l'articolo 66 aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.
(Incentivazione dei flussi imprenditoriali e turistici verso l'Italia e promozione delle relazioni economiche in ambito internazionale).

      1. Nell'ambito dell'adeguamento dei servizi offerti a cittadini ed imprese dalla rete all'estero del Ministero degli affari esteri, nell'ottica di favorire maggiori flussi imprenditoriali e turistici verso l'Italia e di velocizzare i tempi di rilascio e incentivare la promozione delle relazioni economiche in ambito internazionale, un importo pari ai maggiori introiti calcolati sulla base del numero dei visti emessi nell'anno precedente e, comunque non superiore alla quota del 10 per cento delle entrate complessive riscosse ogni anno dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari provenienti dall'applicazione della tariffa consolare di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, con esclusione dei diritti introitati ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e finanze del 9 maggio 2006 per il rilascio del passaporti elettronici, è destinata al finanziamento delle seguenti misure:

          a) interventi strutturali e informatici a favore degli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri;

          b) potenziamento stagionale delle dotazioni di impiegati temporanei degli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri, di cui al comma secondo dell'articolo 153, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, anche oltre il limite del contingente previsto al comma primo dell'articolo 152 del medesimo decreto;

          c) potenziamento delle dotazioni di impiegati temporanei presso le unirà all'estero dell'ENIT operanti nell'ambito delle rappresentanze diplomatiche e consolari ai sensi dell'articolo 41 comma 3 del presente decreto, al fine di garantire l'incremento del numero e l'accelerazione delle procedure di rilascio di visti turistici da parte delle sedi diplomatiche italiane all'estero, di cui alla legge 12 dicembre 2002, n. 273.

      2. Dette maggiori entrate, certificate con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro il 31 gennaio di ciascun anno, confluiscono nel fondo di cui all'articolo 3, comma 39, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
      3. Gli uffici destinatari delle misure di cui al primo comma sono individuati dal Ministero degli affari esteri che determina altresì l'importo dei relativi finanziamenti tenendo conto dell'incremento registrato del volume delle rispettive attività.
      4. Le unità all'estero dell'ENIT destinatarie delle misure di cui al primo comma sono individuate d'intesa con il Ministero degli affari esteri che determina altresì l'importo dei relativi finanziamenti tenendo conto del volume dei servizi, connessi al disbrigo di pratiche relative ai visti turistici, realizzati presso le rappresentanze diplomatiche e consolari.
      5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro degli affari esteri, è autorizzato a effettuare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.
66. 02.    Antonino Foti.

ART. 67.

      Sopprimerlo.
67. 1. Del Tenno.

      Sostituirlo con il seguente:

Art. 67.
(Interventi in favore della sicurezza del turismo in montagna).

      1. Il contributo previsto dall'articolo 1 della legge 24 luglio 2007, n. 119, in favore del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico (CNSAS) del Club alpino italiano (CAI) per le finalità istituzionali del medesimo Corpo è integrato di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.
      2. Il contributo annuo a carico dello Stato destinato al pagamento dei premi per l'assicurazione contro i rischi di morte, invalidità permanente e responsabilità civile verso terzi, ivi compresi gli altri soccorritori, dei volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico (CNSAS) del Club alpino italiano (CAI) impegnati nelle operazioni di soccorso o nelle esercitazioni, previsto dall'articolo 3 della legge 18 febbraio 1992, n. 162, è integrato di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.
      3. Il contributo previsto dall'articolo 5 della legge 26 gennaio 1963 in favore del Club alpino italiano (CAI) per le proprie finalità istituzionali, con particolare riguardo alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine e delle attrezzature alpinistiche, è integrato di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.
      4. Al finanziamento degli interventi di cui ai precedenti commi si provvede nel limite di spesa di euro 2 milioni per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e finalizzate al settore del turismo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»
*67. 2. Quartiani, Froner, Rosato, De Biasi, Delfino, Motta.

      Sostituirlo con il seguente:

Art. 67.
(Interventi in favore della sicurezza del turismo in montagna).

      1. Il contributo previsto dall'articolo 1 della legge 24 luglio 2007, n. 119, in favore del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico (CNSAS) del Club alpino italiano (CAI) per le finalità istituzionali del medesimo Corpo è integrato di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.
      2. Il contributo annuo a carico dello Stato destinato al pagamento dei premi per l'assicurazione contro i rischi di morte, invalidità permanente e responsabilità civile verso terzi, ivi compresi gli altri soccorritori, dei volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico (CNSAS) del Club alpino italiano (CAI) impegnati nelle operazioni di soccorso o nelle esercitazioni, previsto dall'articolo 3 della legge 18 febbraio 1992, n. 162, è integrato di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.
      3. Il contributo previsto dall'articolo 5 della legge 26 gennaio 1963 in favore del Club alpino italiano (CAI) per le proprie finalità istituzionali, con particolare riguardo alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine e delle attrezzature alpinistiche, è integrato di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.
      4. Al finanziamento degli interventi di cui ai precedenti commi si provvede nel limite di spesa di euro 2 milioni per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e finalizzate al settore del turismo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»
*67. 4. Del Tenno.

      Sostituirlo con il seguente:

«Art. 67.

      1. Le risorse effettivamente disponibili sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri a valere sui capitoli 796, 805 e 868, per un importo complessivo pari a 1.843.100 euro per l'anno 2012, 2.000.000 euro per l'anno 2013 e 2.000.000 euro per l'anno 2014 del Centro di responsabilità n. 17 “Sviluppo e competitività del turismo”, sono destinate a sostenere l'attività dell'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

      Conseguentemente all'articolo 4L sostituire il comma 3 con i seguenti:
      3. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese svolge le funzioni e le competenze affidate all'ENIT – Agenzia nazionale per il turismo che viene contestualmente soppressa. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro con delega al turismo ed il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è individuato il limite di contingente massimo di personale di ruolo dell'ENIT da trasferire all'ICE. Con tale decreto sono altresì trasferite all'ICE le risorse finanziarie e strumentali dell'ENIT, ivi comprese le sedi all'estero che ancora non siano state assorbite dal Ministero degli affari esteri.
      3-bis. Dall'attuazione del comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
67. 3. Borghesi, Cimadoro, Messina, Barbato.

      Al comma 1 sopprimere le parole: di cui all'obiettivo Convergenza.
67. 5. Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

      Al comma 1, dopo le parole: obiettivo Convergenza inserire le seguenti: , nonché la Regione Sardegna.
67. 6. Cimadoro, Borghesi, Palomba, Messina, Barbato.

      Al comma 2 dopo le parole: Università degli Studi individuate dallo Statuto aggiungere le seguenti: nonché con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.
67. 7. Pagano.

      Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

          «5-bis. All'articolo 117, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2, lettera e), la parola: «guida» è sostituita con la seguente: «visita»,

          b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. I servizi di visita e assistenza didattica possono essere svolti da soggetti titolari di laurea in lettere con indirizzo in storia dell'arte o in archeologia o titolo equipollente, salva la previa verifica delle conoscenze linguistiche e del territorio di riferimento. Non è richiesta alcuna abilitazione alla professione di guida turistica o accompagnatore turistico. Gli istituti e i luoghi della cultura possono stabilire ulteriori requisiti in relazione al tipo di beni da essi gestiti o ad altre specifiche esigenze.»
67. 8. Causi, De Biasi, Ghizzoni.

      Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Accesso alle professioni turistiche).

      1. Le attività di guida turistica e accompagnatore turistico, come disciplinate dal decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, recante «Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio», non possono essere subordinate all'obbligo di autorizzazioni preventive, al rispetto di parametri numerici e a requisiti di residenza, fermo restando il possesso dei requisiti di qualificazione professionale previsti dalle normative regionali. Ai soggetti titolari di laurea in lettere con indirizzo in storia dell'arte o in archeologia o titolo equipollente, l'esercizio dell'attività di guida turistica non può essere negato, né subordinato allo svolgimento dell'esame abilitante o di altre prove selettive, salva la previa verifica delle conoscenze linguistiche e del territorio di riferimento. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta del servizio in relazione a specifici territori o contesti tematici, le regioni promuovono sistemi di accreditamento, non vincolanti, per le guide turistiche specializzate in particolari siti, località e settori. Ai soggetti titolari di laurea o diploma universitario in materia turistica o titolo equipollente non può essere negato l'esercizio dell'attività di accompagnatore turistico, fatta salva la previa verifica delle conoscenze specifiche quando non siano state oggetto del corso di studi l soggetti abilitati allo svolgimento dell'attività di guida turistica nell'ambito dell'ordinamento giuridico del Paese comunitario di appartenenza operano in regime di libera prestazione dei servizi senza necessità di alcuna autorizzazione, né abilitazione, sia essa generale o specifica».
67. 01. Causi, De Biasi, Ghizzoni.

      Dopo l'articolo 67 aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Misure per affrontare la crisi dell'isola di Lampedusa).

      1. In considerazione del permanere dello stato di crisi nell'isola di Lampedusa, il termine del 16 dicembre 2011, previsto dall'articolo 3 della ordinanza di protezione civile n. 3947 del 16 giugno 2011, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 147, il 27 giugno 2011, relativo agli adempimenti ed ai versamenti dei tributi, nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sospesi in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa è differito alla data del 30 dicembre 2012.
      2. Il territorio del comune di Lampedusa costituisce zona franca urbana ai sensi dell'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Al fine di assicurare l'effettiva compatibilità comunitaria della presente disposizione, la sua efficacia è subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria.
67. 03. Rosato.

      Dopo l'articolo 67 aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.

      1. Al fine di sostenere le attività economiche e favorire la nascita di nuove imprese nel Comune di Campione d'Italia anche in riferimento alle speciali condizioni di concorrenza dettate dal loro inquadramento territoriale nel contesto economico del Cantone Ticino e alla prossimità con analoghe zone di fiscalità di vantaggio, le piccole e medie imprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003 che iniziano dal 10 giugno 2012 una nuova attività economica con sede e attività prevalente nel Comune di Campione d'Italia beneficiano della esenzione dalle imposte sui redditi, dall'imposta regionale sulle attività produttive e dall'imposta comunale sugli immobili per gli immobili posseduti in Campione d'Italia e destinati all'esercizio dell'attività economica per i primi cinque periodi di imposta a partire dall'anno 2013. Per i periodi di imposta successivi, l'esenzione è ridotta del 20 per cento per anno. Gli aiuti sono concessi fino alla concorrenza dei limiti imposti dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione europea del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis). All'onere derivante dal presente comma, valutato in 1 milione di euro annui, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21 , comma 5 lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196 dei Programmi del Ministero dell'economia e delle finanze.
67. 02. Codurelli.

      Dopo l'articolo 67 aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.

      1. Al fine di sostenere le attività economiche e favorire la nascita di nuove imprese nel Comune di Campione d'Italia anche in riferimento alle speciali condizioni di concorrenza dettate dal loro inquadramento territoriale nel contesto economico del Cantone Ticino e alla prossimità con analoghe zone di fiscalità di vantaggio, le piccole e medie imprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003 che iniziano dal 10 giugno 2012 una nuova attività economica con sede e attività prevalente nel Comune di Campione d'Italia beneficiano della esenzione dalle imposte sui redditi, dall'imposta regionale sulle attività produttive e dall'imposta comunale sugli immobili per gli immobili posseduti in Campione d'Italia e destinati all'esercizio dell'attività economica per i primi cinque periodi di imposta a partire dall'anno 2013. Per i periodi di imposta successivi, l'esenzione è ridotta del 20 per cento per anno. Gli aiuti sono concessi fino alla concorrenza dei limiti imposti dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione europea del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis). Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. 11 Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»
67. 04. Codurelli.

      Dopo l'articolo 67 aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Modifiche alla Legge 22 aprile 1941, n. 633 – Protezione del diritta d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio).

      Il comma 1-bis dell'articolo 70 è sostituito dal seguente:

          1-bis. È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Entro il 31 dicembre 2012 con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell'Università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all'uso didattico o scientifico di cui ai presente comma.»
67. 05. Caparini, Fava, Crosio, Comaroli, Negro, Munerato, Rainieri, Lanzarin, Fugatti, Fedriga, Stucchi, Volpi, Pini, Consiglio, Nicola Molteni, Vanalli, Montagnoli, Forcolin, Torazzi.

      Dopo l'articolo 67 aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Soppressione dell'Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (IMAIE) e modifiche alle leggi 22 aprile 1941, n. 633, e 5 febbraio 1992, n. 93, concernenti il trasferimento delle sue competenze alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE)).

      1. Agli articoli 5, 6 e 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 93, e successive modificazioni, la parola: «IMAIE», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «SIAE».
      2. All'articolo 84, comma 4, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, le parole: «l'istituto mutualistico artisti interpreti esecutori» sono sostituite dalle seguenti: «la società italiana degli autori ed editori (SIAE)».
      3. L'articolo 180-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente;

          Art. 180-bis. – 1. Il diritto esclusivo di autorizzare la ritrasmissione via cavo è esercitato dai titolari dei diritti d'autore e dai detentori dei diritti connessi esclusivamente attraverso la Società italiana degli autori ed editori (SIAE).

      4. I titolari non associati alla SIAE possono far valere i propri diritti entro il termine di tre anni dalla data della ritrasmissione via cavo che comprende la loro opera o altro elemento protetto.
      5. Gli organismi di radiodiffusione sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1 per la gestione dei diritti delle proprie emissioni sia che si tratti di diritti propri sia che si tratti di titolarità acquisita».
      6. Ai sensi degli articoli 71-octies, comma 2, 73, comma 1, e 73-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, i compensi spettanti agli artisti interpreti o esecutori sono versati alla Società italiana degli autori e editori (SIAE) dai produttori di fonogrammi o dalle loro associazioni di categoria corredati della necessaria documentazione per l'identificazione degli aventi diritto.
      7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i compiti e le funzioni attribuiti ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, al nuovo Istituto mutualistico per la tutela dei diritti degli artisti interpreti esecutori (IMAIE) e, in particolare, il compito di incassare e di ripartire, tra gli artisti interpreti esecutori aventi diritto, i compensi di cui agli articoli 71-septies, 71-octies, 73, 73-bis, 80, 84 e 180-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come da ultimo modificati dalla presente legge, 5 e 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 93, come da ultimo modificati dalla presente leggo, sono trasferiti alla SIAE Alla SIAE sono altresì trasferiti, dalla data di costituzione, il personale del nuovo IMAIE in liquidazione, l'eventuale residuo attivo e i crediti maturati Limitatamente a tale fine si applica l'articolo 2112 del codice civile La SIAE determina l'ammontare dei compensi spettanti agli artisti, interpreti ed esecutori, conformemente allo statuto e ai regolamenti attuativi, ai sensi dell'articolo 82 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.
      8. Qualora l'IMAlE abbia siglalo, prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, accordi bilaterali di tipo A con associazioni, enti, istituzioni o società del settore, operanti all'estero, la SIAE determina i compensi maturati dagli artisti, interpreti o esecutori nel territorio ove opera uno dei predetti organismi, in conformità con le disposizioni di legge in vigore presso ciascun Paese interessato.
      9. Entro sei mesi della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge la SIAE adegua il proprio statuto e il proprio regolamento, al fine di tutelare i diritti degli artisti, interpreti ed esecutori in conformità con le disposizioni degli articoli 82 e 84 della legge 22 aprile 1941, n. 633, come da ultimo modificato dalla presente legge, della legge 5 febbraio 1992, n. 93, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 154, nonché perfezionando gli accordi bilaterali con gli organismi esteri, di cui al comma 3 del presente articolo, finalizzati anche allo scambio di informazioni e di dati.
      10. L'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 93, e successive modificazioni, e l'articolo 7 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertilo, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, sono abrogati.
      11. Il nuovo IMAIE è sciolto ed è posto in liquidazione.
      12. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro per i beni e le attività culturali nomina il commissario straordinario del nuovo IMAIE, con il compito di provvedere alla liquidazione del disciolto ente.
67. 06. Caparini, Fava, Crosio, Comaroli, Negro, Munerato, Rainieri, Lanzarin, Fugatti, Fedriga, Stucchi, Volpi, Pini, Consiglio, Nicola Molteni, Vanalli, Montagnoli, Forcolin, Torazzi.

      Dopo l'articolo 67 aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Soppressione delle comunità montane).

      1. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore delta legge di conversione del presente decreto-legge, le Regioni adottano disposizioni finalizzate a prevedere la soppressione delle comunità montane, isolane e di arcipelago esistenti, disciplinando l'attribuzione delle funzioni già spettanti a tali comunità, nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le riforme istituzionali, assegnato all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari, è autorizzato ad adottare i provvedimenti di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Il provvedimento adottato in sede di esercizio del potere sostitutivo disciplina l'attribuzione delle funzioni già spettanti a tali comunità, nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 118 della Costituzione».
67. 07. Caparini, Fava, Crosio, Comaroli, Negro, Munerato, Rainieri, Lanzarin, Fugatti, Fedriga, Stucchi, Volpi, Pini, Consiglio, Nicola Molteni, Vanalli, Montagnoli, Forcolin, Torazzi.

      Dopo l'articolo 67 aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Federalismo demaniale relativo ai beni culturali).

      «A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il parere della Conferenza unificata si provvede all'istruzione della richiesta di trasferimento di cose e beni culturali inalienabili indicati in specifici accordi di valorizzazione, di cui all'articolo 54 comma 3 e all'articolo 112, comma 4, del Codice dei beni ambientali, avanzata dai singoli enti territoriali alla Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici e alla filiale dell'Agenzia del Demanio competente per territorio specificando le finalità e le linee strategiche generali che si intende perseguire con l'acquisizione del bene.
67. 08. Montagnoli, Comaroli, Forcolin, Fugatti, Fava, Torazzi.

      Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Disposizioni per favorire l'accesso alle vacanze).

      Al fine di sviluppare il mercato interno del turismo e di facilitare l'accesso alle vacanze dei cittadini italiani, con particolare riguardo ai soggetti meno abbienti, i buoni vacanze previsti dall'articolo 27 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, recante il codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, sono gestiti a livello nazionale da un soggetto gestore partecipato dallo Stato e dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale delle imprese turistiche e del turismo sociale, che emette i buoni vacanze a favore dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, a tempo parziale, o a tempo determinato, degli apprendisti e dei collaboratori, dei pensionati, delle famiglie e dei singoli cittadini.
      Il gestore di cui al comma 1, anche in base a quanto stabilito da una specifica convenzione stipulata con il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri, è responsabile del funzionamento e dell'erogazione del sistema dei buoni vacanze nonché degli oneri che gravano sui prestatori di servizi turistici e accessori alla vacanza, con i quali stipula apposite convenzioni.
      Il Ministro per il turismo relaziona annualmente al Consiglio dei ministri e alle Camere sulle attività svolte nell'anno precedente dal gestore di cui al comma 1, sull'evoluzione del sistema dei buoni vacanze, sulle eventuali modifiche da apportare alla disciplina nazionale dei buoni vacanze, sui risultati e sull'esperienza acquisita nella gestione del sistema, sugli obiettivi che si intendono perseguire nel triennio successivo.
      Per beneficiari delle presenti disposizioni s'intendono i nuclei familiari i cui componenti siano cittadini italiani o dell'Unione europea residenti in Italia ovvero extracomunitari con regolare permesso di soggiorno e di residenza, che si trovano nella condizione socio-economica prevista dai seguenti commi 7 e 8.
      I buoni vacanze, utilizzabili sulla base delle convenzioni di cui al comma 2, possono essere richiesti sul territorio nazionale una sola volta per nucleo familiare per anno solare.
      Ferma restando la facoltà dei lavoratori di cui all'articolo 1, comma 1, di determinare liberamente la quantità di retribuzione a proprio carico da destinare alle vacanze, nei contratti di lavoro sono fissate le modalità di versamento della contribuzione totale o parziale a carico del datore di lavoro finalizzata all'erogazione dei buoni vacanze.
      Le spese per l'acquisto di buoni vacanze effettuate dai lavoratori e dai pensionati di cui al comma 1, con una situazione reddituale familiare, attestata da dichiarazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), pari o inferiore a 25.000 euro, sono deducibili dal reddito ai sensi dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
      Le spese di cui al comma 7 sono deducibili dal reddito per un importo annuo non superiore per i lavoratori a:

          a) 700 euro in caso di nucleo familiare composto da una sola persona;

          b) 1.100 euro in caso di nucleo familiare composto da due persone;

          c) 1.500 euro in caso di nucleo familiare composto da due persone;

          d) 2.000 euro in caso di nucleo familiare composto da quattro o più persone e non superiore per i pensionati a:

              a) 1.200 euro in caso di nucleo familiare composto da una sola persona;

              b) 1.600 euro in caso di nucleo familiare composto da due persone;

              c) 2.000 euro in caso di nucleo familiare composto da tre persone;

              d) 2.350 euro in caso di nucleo familiare composto da quattro o più persone.

      Tali importi possono essere modificati annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
      Il contributo versato dal datore di lavoro ai sensi del comma 6 non può in ogni caso essere considerato quale componente salariale ed è comunque interamente deducibile dalla base imponibile dell'impresa o dell'attività di lavoro autonomo e professionale.
      I lavoratori dipendenti dei settori pubblici e privati che intendono beneficiare delle agevolazioni previste dalla presente legge formulano una richiesta al proprio datore di lavoro, accompagnata da idonea documentazione comprovante la composizione del nucleo e del reddito lordo familiare con le modalità previste dal decreto di cui al comma 11.
      Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione di cui al presente articolo e, allo scopo di permettere l'accesso alla vacanze anche ai beneficiari privi di reddito o a soggetti appartenenti a categorie particolarmente svantaggiate, è regolamentato il Fondo buoni vacanze previsto dall'articolo 27 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79.
      Eventuali avanzi di gestione del gestore di cui al comma 1, sono riversati nel Fondo buoni vacanze al fine di coprire progressivamente gli oneri dello Stato derivanti dalla creazione del sistema dei buoni vacanze.
      Il Fondo buoni vacanze è incrementato di 3 milioni di euro per l'anno 2012 e di 5 milioni di euro per l'anno 2013, finalizzati allo sviluppo del sistema dei buoni vacanze, a valere su parte della quota destinata allo Stato di cui al secondo comma dell'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, determinata con le procedure vigenti.
67. 09. Marchioni.

      Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Interventi in materia di disciplina igienica, della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande).

      1. L'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980 n. 327 è sostituito dal seguente:

          17) «Con riguardo alle attività di controllo e di vigilanza di rispettiva pertinenza, il Ministro della Salute e le autorità di cui all'articolo 3, comma primo, n. 2), del presente regolamento, possono affidare, ai sensi dell'articolo 1 della legge, gli accertamenti ad istituti e laboratori, sia pubblici che privati, che operano, sono valutati e accreditati conformemente alle norme europee di cui all'articolo 12, paragrafo 2 del Reg. (CE) n. 882/2004.»
67. 010. Garofalo, Germanà.

      Dopo l'articolo 67 aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici).

      1. Al comma 1, dell'articolo 2 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo la lettera o) sono inseguite le seguenti:

          o-bis) “opera cinematografica”, “opera filmica” o “film”, l'opera dell'ingegno ai sensi della disciplina sulla protezione del diritto d'autore, realizzata su supporto di qualsiasi natura, di carattere narrativo, documentaristico o di animazione e destinata dal titolare dei diritti di utilizzazione, prioritariamente, allo sfruttamento economico nelle sale cinematografiche;

          o-ter) “opera audiovisiva”:

              1. L'opera dell'ingegno ai sensi della disciplina sulla protezione del diritto d'autore, realizzata su supporto di qualsiasi natura, di carattere narrativo, documentaristico o di animazione, destinata dal titolare dei diritti di utilizzazione, prioritariamente, allo sfruttamento economico attraverso qualunque tecnologia, supporto, sistema o piattaforma di divisione e distribuzione diversi dalla sala cinematografica;

              2. Videoclip musicali con immagini in movimento realizzati a sostegno promozionale del fonogramma interpretato da un artista, fatti salvi i diritti in capo all'artista, al produttore fonografico e agli autori dell'opera musicale o di altre opere dell'ingegno eventualmente incorporate nel videogramma.”».
67. 011. Caparini, Fava, Crosio, Comaroli, Negro, Munerato, Rainieri, Lanzarin, Fugatti, Fedriga, Stucchi, Volpi, Pini, Consiglio, Nicola Molteni, Vanalli, Montagnoli, Forcolin, Torazzi.

      Dopo l'articolo 67 aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Modifiche alla legge 22 aprile 1941. n. 633, e successive modificazioni, in materia di diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio).

      All'articolo 71-quinquies sono apportate le seguenti modificazioni:

          1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I titolari dei diritti sono altresì tenuti a rimuovere tali misure, su espressa richiesta di una delle istituzioni di cui all'articolo 68, comma 2, o all'articolo 69, comma 1, o all'articolo 69-bis, per consentire l'esercizio delle eccezioni ivi previste;

          2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

              2. In ogni caso i titolari dei diritti sono tenuti, anche solo temporaneamente, a rimuovere o ad autorizzare la rimozione delle misure di protezione di cui all'articolo 102-quater per consentire l'esercizio delle eccezioni di cui al presente capo, su espressa richiesta dei beneficiari, a condizione che questi abbiano acquisito il possesso legittimo degli esemplari dell'opera o del materiale protetto, o che vi abbiano avuto acceso legittimo ai fini del loro utilizzo, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 55, 68, commi 1 e 2, 69, comma 2, 70, comma 1, 71-bis e 71-quater, compresa la corresponsione dell'equo compenso, ove previsto»;

              3) al comma 3 le parole: «avvenga sulla base di accordi contrattuali» sono sostituite dalle seguenti: «all'opera protetta dalle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater è consentito sulla base di accordi contrattuali”.».
67. 012. Caparini, Fava, Crosio, Comaroli, Negro, Munerato, Rainieri, Lanzarin, Fugatti, Fedriga, Stucchi, Volpi, Pini, Consiglio, Nicola Molteni, Vanalli, Montagnoli, Forcolin, Torazzi.

      Dopo l'articolo 67 aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Servizio pubblico radiotelevisivo).

      1. Entro il 30 dicembre 2012, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, avvia il procedimento per l'alienazione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa. Entro il 30 settembre 2012, i Ministeri dello sviluppo economico e dell'economia, con uno o più decreti, provvedono a definire i tempi, le modalità, i requisiti, le condizioni e ogni altro elemento delle offerte pubbliche di vendita, anche relative a specifici rami d'azienda.
      2. La vendita dell'intera partecipazione e di tutte le quote deve concludersi entro e non oltre il 31 giugno 2013. I proventi derivanti dal procedimento di cui sopra, sono destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni. Attraverso la stipula di contratti di servizio fra il Ministero dello sviluppo economico e le televisioni private nazionali, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 3 maggio 2004, n. 112, si definiscono gli obblighi di programmazione per l'espletamento del servizio pubblico radiotelevisivo, che tutte le televisioni devono garantire, comunque assicurando il servizio pubblico generale televisivo con trasmissioni, anche nelle fasce orarie di maggior ascolto, che rispondano ai criteri qualitativi previsti dagli articoli 6 e 17 della legge 3 maggio 2004, n. 112.
      3. A decorrere dal 1o gennaio 2014, il canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, nonché la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, sono aboliti. Conseguentemente, l'articolo 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103, l'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'articolo 47 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono abrogati».
67. 013. Caparini, Fava, Crosio, Comaroli, Negro, Munerato, Rainieri, Lanzarin, Fugatti, Fedriga, Stucchi, Volpi, Pini, Consiglio, Nicola Molteni, Vanalli, Montagnoli, Forcolin, Torazzi.

      Dopo l'articolo 67 aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(IVA libri su supporto elettronico).

      1. Al numero 18 e al numero 35 della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo «libri» aggiungere «anche se fissati su supporto diverso da quello cartaceo e distribuiti attraverso piattaforma telematica».
      2. All'onere derivante dal comma precedente si provvede mediante corrispondente riduzione di 1 milione di euro per Panno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali».
67. 014. Caparini, Fava, Crosio, Comaroli, Negro, Munerato, Rainieri, Lanzarin, Fugatti, Fedriga, Stucchi, Volpi, Pini, Consiglio, Nicola Molteni, Vanalli, Montagnoli, Forcolin, Torazzi.

      Dopo l'articolo 67 aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Misure per la promozione e la vendita di libri su supporto elettronico).

      1. All'articolo 2, comma 2, della legge 27 luglio 2011, n. 128, sostituire le parole: «compresa la vendita per corrispondenza anche nel caso in cui abbia luogo mediante attività di commercio elettronico» con: «esclusa la vendita per corrispondenza che abbia luogo mediante attività di commercio elettronico».
      2. Al numero 18 e al numero 35 della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo «libri» aggiungere «anche se fissati su supporto diverso da quello cartaceo e distribuiti attraverso piattaforma telematica».
      3. All'onere derivante dal comma precedente si provvede mediante corrispondente riduzione di 1 milione di euro per l'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali».
67. 015. Caparini, Fava, Crosio, Comaroli, Negro, Munerato, Rainieri, Lanzarin, Fugatti, Fedriga, Stucchi, Volpi, Pini, Consiglio, Nicola Molteni, Vanalli, Montagnoli, Forcolin, Torazzi.

      Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.

      Al termine del comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 è aggiunto il seguente periodo: «L'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale può realizzarsi anche mediante contratti stagionali a tempo determinato».

      Conseguentemente:

          all'articolo 2, comma 1, lettera a-bis) del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 dopo le parole: «dall'articolo 4, comma 5», inserire le seguenti: «e dall'ultimo periodo dell'articolo 3, comma 1».
67. 016. Pizzolante, Del Tenno, Bernini Bovicelli.

      Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.

      1. All'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

          2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle prestazioni lavorative extra-scolastiche che i docenti degli istituti tecnici e professionali svolgono presso le aziende turistico ricettive, entro i limiti ed alle condizioni stabiliti da convenzioni stipulate tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca e le organizzazioni nazionali dei datori di lavoro maggiormente rappresentative nella categoria.
67. 017. Pizzolante, Del Tenno, Bernini Bovicelli.

ART. 68

      Sostituirlo con i seguenti:

Art. 68.
(Misure per tutelare pienamente la concorrenza nell'ambito dell'attività assicurativa tra le imprese aventi la sede legale in uno Stato membro dell'Unione europea).

      1. Al Titolo II, Capo III – Imprese aventi la sede legale in un altro Stato membro, del Codice delle assicurazioni, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, gli articoli dal 23 al 27, sono sostituiti dai seguenti:

          «23 – Attività in regime di stabilimento.

              1. L'accesso all'attività dei rami vita o dei rami danni in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica, da parte di un'impresa avente la sede legate in un altro Stato membro, è permesso qualora l'impresa sia autorizzata a tali attività nello Stato in cui ha sede legale dall'autorità di vigilanza di tale Stato Se l'impresa si propone di assumere rischi concernenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, l'impresa deve aderire all'Ufficio centrale italiano ed al Fondo di garanzia per le vittime della strada.

              2. Il rappresentante generale della sede secondaria deve essere munito di un mandato comprendente espressamente anche i poteri di rappresentare l'impresa in giudizio e davanti a tutte le autorità della Repubblica, nonché quello di concludere e sottoscrivere i contratti e gli altri atti relativi alle attività esercitate nel territorio della Repubblica. Il rappresentante generale deve avere domicilio all'indirizzo della sede secondaria. Qualora la rappresentanza sia conferita ad una persona giuridica, questa deve avere la sede legale nel territorio delta Repubblica e deve a sua volta designare come proprio rappresentante una persona fisica che abbia domicilio in Italia e che sia munita di un mandato comprendente i medesimi poteri.

          24 – Attività in regime di prestazione di servizi.

              1. L'accesso all'attività dei rami vita o dei rami danni in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, da parte di una impresa avente la sede legale in un altro Stato membro, è permesso qualora l'impresa sia autorizzata a tali attività nello Stato in cui ha sede legale dall'autorità di vigilanza di tale Stato. Se l'impresa si propone di assumere rischi Concernenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, l'impresa deve aderire all'Ufficio centrale italiano ed al fondo di garanzia per le vittime della strada, e deve comunicare all'ISVAP il nominativo e l'indirizzo del rappresentante per la gestione dei sinistri.

              2. Ai fini dell'esercizio dell'attività in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, l'impresa non può avvalersi di sedi secondarie di agenzie o di qualsiasi altra presenza permanente nel territorio italiano, neppure se tale presenza consista in un semplice ufficio gestito da personale dipendente, o tramite una persona indipendente, ma incaricata di agire in permanenza per conto dell'impresa stessa.

          25 – Rappresentante per la gestione dei sinistri.

              1. L'impresa, qualora intenda operare nel territorio della Repubblica in regime di libertà di prestazione di servizi per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nomina un rappresentante incaricato della gestione dei Sinistri e della liquidazione dei relativi risarcimenti. Al rappresentante possono essere indirizzate le richieste di risarcimento da parte dei terzi aventi diritto.

              2. Il rappresentante non è obbligato a risiedere nel territorio della Repubblica.

              3. Il rappresentante deve essere munito di un mandato comprendente espressamente i poteri di rappresentare l'impresa in giudizio e davanti a tutte le autorità competenti per quanto riguarda le richieste di risarcimento dei danni, nonché di attestare l'esistenza e la validità dei contratti stipulati dall'impresa in regime di libertà di prestazione di servizi.

              4. Le funzioni del rappresentante per la gestione dei sinistri possono essere esercitate anche dal rappresentante fiscale.

              5. Le generalità e l'indirizzo del rappresentante sono indicati nel contratto di assicurazione nel contrassegno e nel certificato.

          26 – Elenco delle imprese comunitarie operanti in Italia.

              1. L'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (European Insurance and Occuparional Pensions Authority – FEOPA) è autorizzata a pubblicare sul proprio sito web (elenco delle imprese ammesse ad accedere all'esercizio dei rami vita e dei rami danni nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o in libertà di prestazione di servizi.

          27 – Rispetto delle norme di interesse generale.

              1. Al fine di tutelare pienamente la concorrenza nell'ambito dell'attività assicurativa tra le imprese aventi la sede legale in uno Stato membro dell'Unione europea, sono disposte con regolamento da emanarsi entro il 30 giugno 2012, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per lo sviluppo economico, le misure attuative del presente capo in materia di attività in regime di stabilimento e di prestazione di servizi di cui agli articoli dal 23 al 27, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificati dalla legge di conversione del presente decreto».

Art. 68-bis.
(Modifica delle aliquote per il calcolo del prelievo eroriale unico sui giochi).

      1. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

          «1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2011, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento».

      e, di conseguenza all'articolo 69, comma 2, alla lettera a), sostituire le parole: 68, commi 1 e 2, con le seguenti: 68-bis.
68. 1.    Borghesi, Cimadoro, Barbato, Mura, Messina.

      Sostituirlo con il seguente:

Art. 68.
(Modifica delle aliquote per il calcolo del prelievo erariale unico sui giochi).

      1. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

          «1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 10 gennaio 2011, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari ai 15 per cento».

      e, di conseguenza all'articolo 69, comma 2, alla lettera a), sostituire le parole: 68, commi 1 e 2, con le seguenti: 68.
68. 2.    Borghesi, Cimadoro, Barbato, Mura, Messina.

      All'articolo 68, aggiungere, in fine, il seguente comma:
      3-bis. All'articolo 2, al comma 35-octies del decreto-legge 138/2011, sostituire le parole «2 per cento» con le parole: «3 per cento» e le parole: «3 euro» con le parole «5 euro».
68. 3.    Montagnoli, Torazzi, Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli.

      All'articolo 68, aggiungere, in fine, il seguente comma:
      3-bis. All'articolo 2, al comma 35-octies del decreto-legge 138/2011, sopprimere gli ultimi due periodi.
68. 4.    Montagnoli, Torazzi, Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli.

      All'articolo 68, aggiungere, in fine, il seguente comma:
      3-bis. All'articolo 12, al comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 214, sostituire le parole: «euro mille» con le parole «euro cinque mila» ovunque ricorrano.
68. 5.    Montagnoli, Comaroli, Torazzi, Fava, Fugatti, Forcolin.

      Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

Art. 68-bis.
(Incentivi per la fusione dei Comuni).

      1. Al fine di promuovere la fusione fra i Comuni con la popolazione fino a cinquemila abitanti e i progetti di gestione associata di funzioni e servizi, il Governo stanzia parte delle risorse recuperate dalla riorganizzazione e revisione della spesa pubblica, in misura da determinarsi secondo le modalità di cui all'articolo 1 del presente decreto, ad incentivi economici rivolti con priorità alle fusioni di Comuni rispetto alle altre forme associative.
68. 01.    Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi, Fava.

      Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

Art. 68-bis.
(Soppressione enti inutili).

      1. Nell'ambito della razionalizzazione della spesa pubblica, il Governo provvede alla soppressione e messa in liquidazione degli enti pubblici inutili e degli aliti enti, autorità, agenzie, organismi, ufficio soggetti pubblici comunque denominati e sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, verificando ed attuando il procedimento di riordino previsto dalla normativa taglia-enti di cui al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008. n. 133 e al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
68. 02.    Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli, Torazzi.

      Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

Art. 68-bis.

      All'articolo 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

          a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Agli effetti delle disposizioni del presente articolo, per farmacie soprannumerarie si intendono le farmacie aperte in base al criterio “topografico” o “della distanza” ai sensi dell'articolo 104 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, 11.1265 e successive modificazioni, sia anteriormente sia posteriormente all'entrata in vigore della legge 8 novembre 1991, n. 362, che non risultino riassorbite nella determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in base al parametro della popolazione di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo»;

          b) al comma 7, le parole «di età non superiore a 40 anni,» sono soppresse.
68. 03.    Froner.

      Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

Art. 68-bis.
(Rinegoziazione dei mutui contratti degli enti locali con la Cassa depositi e prestiti).

      1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, autorizza la Cassa depositi e prestiti a rinegoziare i mutai contratti con i comuni, le province, le comunità montane, isolane e di arcipelago e le unioni di comuni.
      2. Il decreto ministeriale di cui al comma 1 determina:

          a) la tipologia di mutai che da rinegoziare, tenendo conto del tasso fisso di interesse nominale annuo, della scadenza e dell'ammontare del debito residuo;

          b) le condizioni del nuovo piano di ammortamento con riferimento alle modalità di pagamento, alla durata e alla misura del saggio di interesse.

      3. La Cassa depositi e prestiti inoltra ai comuni, che hanno diritto alla rinegoziazione, una proposta indicante tutti gli elementi informativi utili alla sua valutazione, specificando i presupposti istruttori e le garanzie dell'operazione.
      4. La rinegoziazione non comporta alcuna modifica in merito all'eventuale concorso statale concesso sul mutuo.
68. 04.    Montagnoli, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Torazzi, Fava.

      Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

Art. 68-bis.
(Livelli essenziali delle prestazioni nell'ambito dei servizi farmaceutici).

      1. All'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 475 è inserito il seguente:

          «7-bis. Al fine tutelare il diritto alla salute di cui all'articolo 32 Cost., nella determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti il servizio di distribuzione farmaceutica e la somministrazione dei farmaci sul territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera m) della Costituzione, il titolare della farmacia deve comunicare all'unità sanitaria locale competente per territorio ai sensi del comma 2, lettera g) il nominativo del farmacista iscritto all'ordine dei farmacisti che lo sostituisce per il periodo delle sue ferie e che garantisce la continuità dell'apertura della medesima sede farmaceutica».
68. 05.    Lulli.

      Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

Art. 68-bis.
(Contrasto all'abuso del diritto e all'elusione fiscale).

      1. Dopo l'articolo 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212, è inserito il seguente:

          «Art. 10-bis. – (Abuso del diritto ed elusione fiscale). – 1. Sono inopponibili all'Amministrazione finanziaria gli alti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro, che pur non contrastando formalmente con alcuna disposizione, costituiscono aggiramento di obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario al fine di ottenere riduzioni o rimborsi di imposte e tasse indebiti in quanto in contrasto, sulla base di comprovabili elementi oggettivi, con lo scopo delle norme tributarie applicate dal contribuente. Costituisce, viceversa, legittimo risparmio d'imposta la scelta del contribuente tra diverse fattispecie previste dall'ordinamento che pur avendo un differente regime tributario producono effetti economici sostanzialmente equivalenti.

          2. Non si considerano tu ogni caso indebiti ai sensi del comma 1, primo periodo, i vantaggi tributari conseguiti per effetto di comportamenti e scelte prevalentemente giustificati da ragioni diverse dal risparmio fiscale e, in particolare, da ragioni extrafiscali non marginali, ivi comprese quelle che non producono necessariamente una redditività immediata, ma rispondono ad esigenze di natura organizzativa e consistono in un miglioramento strutturale e funzionale dell'attività esercitata dal contribuente.

          3. Nei casi di cui al comma 1, primo periodo, l'Amministrazione finanziaria disconosce i vantaggi fiscali indebiti e applica i tributi derivanti dalle disposizioni eluse, al netto di quelli dovuti per effetto delle condotte contestate.

          4. Ai fini dell'applicazione del comma 3:

              a) l'Amministrazione finanziaria ha l'onere di dimostrare, sulla base di comprovabili elementi oggettivi, il disegno abusivo o elusivo perseguito dal contribuente ed in particolare il contrasto della sua condotta con lo scopo delle norme tributarie applicate;

              b) il contribuente ha l'onere di dimostrare l'esistenza di valide ragioni extrafiscali alternative o concorrenti che giustifichino i regimi giuridici applicati.

          5. Nei casi di cui al comma 1, primo periodo, l'Amministrazione finanziaria deve, prima dell'emanazione dell'avviso di accertamento o di liquidazione e a pena di nullità, richiedere al contribuente, anche mediante lettera raccomandata, chiarimenti circa la condotta contestata, da inviare per iscritto entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa, nella quale devono essere indicati i motivi per i quali si reputano applicabili i commi 1 e 2. Salvo quanto previsto dall'ordinamento comunitario, in nessun caso le disposizioni del comma 1 possono essere applicate d'ufficio dal giudice, in qualsiasi stato e grado di giudizio, in mancanza di specifica e motivata contestazione nell'avviso di accertamento impugnato, con le modalità e con le garanzie per il contribuente stabilite nel presente comma.

          6. Fermi restando i contenuti previsti dalle norme tributarie in materia di atti di accertamento e liquidazione, gli atti emessi, anche in contraddittorio con il contribuente, ai sensi dei commi precedenti devono, a pena di nullità:

              a) contenere una formale e puntuale individuazione della condotta abusiva o elusiva, secondo le indicazioni di cui al comma 4, lettera a);

              b) essere specificamente motivati in relazione alle giustificazioni fornite dal contribuente.

          7. I tributi o i maggiori tributi accertati ai sensi dei commi precedenti, unitamente a sanzioni amministrative e interessi, sono riscossi, secondo i criteri di cui all'articolo 68 del decreto legislativo 21 dicembre 1992, n.546, dopo la sentenza della Commissione tributaria provinciale.

          8. I soggetti diversi da quelli cui sono applicate le disposizioni dei commi precedenti possono richiedere il rimborso dei tributi pagati a seguito delle condotte disconosciute dall'Amministrazione finanziaria; a tal fine detti soggetti possono proporre, entro un anno dal giorno in cui l'accertamento è divenuto definitivo o è stato definito mediante adesione o conciliazione giudiziale, istanza di rimborso all'Amministrazione, che provvede nei limiti del tributo e degli interessi effettivamente riscossi a seguito di tali procedure.

          9. Le norme tributarie che, allo scopo di contrastare condotte elusive, limitino deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni soggettive altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario, possono essere disapplicate qualora il contribuente dimostri che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non potevano verificarsi. A tal fine il contribuente deve presentare istanza al direttore regionale dell'Agenzia delle entrate competente per territorio, descrivendo compiutamente l'operazione e indicando le disposizioni normative di cui chiede la disapplicazione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità per l'applicazione del presente comma.

          10. Il contribuente può richiedere di conoscere l'avviso dell'Amministrazione finanziaria circa la natura e il relativo trattamento fiscale di una condotta che intende porre in essere, avvalendosi dell'interpello di cui all'articolo 11.».

      2. Dalla data di entrata in vigore della disposizione di cui al comma 1,
l'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, è abrogato.
      3. All'articolo 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, dopo il
comma 1 è inserito il seguente:

          «1-bis. Sono soggetti a sanzione amministrativa, ridotta alla metà, i comportamenti inopponibili all'amministrazione finanziaria di cui all'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212».

      4. La disposizione di cui al comma 3 si applica agli atti di irrogazione delle sanzioni notificati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Per gli atti notificati anteriormente a tale data, salvo diversa pronuncia degli organi giurisdizionali, restano ferme le sanzioni applicate dall'Amministrazione Finanziaria. Se la sanzione è già stata irrogata con atto divenuto definitivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento il debito residuo si estingue, ma non è ammessa ripetizione di quanto pagato.
      5. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche con riferimento ai
periodi di imposta per i quali i termini per l'accertamento non sono scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge. Le predette disposizioni si applicano altresì per la definizione delle controversie in corso alla medesima data.
      6. All'articolo 1, lettere f), del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dopo le parole «relativo termine» è inserito il seguente periodo: «. Ai fini del presente decreto, non si considera “imposta evasa” la differenza di cui al precedente periodo conseguente alle condotte disciplinate all'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212».
      7. L'articolo 16 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, è sostituito dal seguente:

          «Art. 16. – (Adeguamento al parere dell'Amministrazione finanziaria) – 1. Non dà luogo a fatto punibile a norma del presente decreto la condotta di chi, nei casi previsti dall'articolo 11, comma 13 e dall'articolo 21, comma 2, secondo periodo, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, avvalendosi della procedura stabilita dal richiamato articolo 21, comma 9, si è uniformato al parere della competente direzione dell'Amministrazione finanziaria previsto dalle medesime disposizioni ovvero ha compiuto le operazioni esposte nell'istanza sulla quale si è formato il silenzio-assenso».
68. 06.    Leo, Strizzolo.

      Dopo l'articolo 68 aggiungere il seguente:

Art. 68-bis.
(Ritardati od omessi versamenti).

      1. Le sanzioni previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applicano ai contribuenti e ai sostituti d'imposta che alla data del 31 ottobre 2012 effettuano i pagamenti delle imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate entro il 30 settembre 2011, per le quali il termine di versamento è scaduto anteriormente a tale data. Se gli importi da versare per ciascun periodo di imposta eccedono, per le persone fisiche e i soggetti di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la somma di 3.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 6.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in sei rate, di pari importo, entro il 31 ottobre 2013, il 31 dicembre 2013, il 31 ottobre 2014, il 31 dicembre 2014, il 2 aprile 2015 e il 31 dicembre 2013, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 31 ottobre 2012. In caso di pagamento rateale eseguito in ritardo, il contribuente può avvalersi del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. L'omesso versamento delle somme dovute entro le date stabilite e senza fruire del ravvedimento determina l'inefficacia della definizione.
      2. Se le imposte e le ritenute non versate e le relative sanzioni sono state iscritte in ruoli già emessi, le sanzioni di cui al comma 1 non sono dovute limitatamente alle rate non ancora scadute alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, a condizione che le imposte e le ritenute non versate iscritte a ruolo siano state pagate o vengano pagate alle relative scadenze del molo; le sanzioni di cui al comma 1 non sono dovute anche relativamente alle rate scadute alla predetta data se i soggetti interessati dimostrano che il versamento non è stato eseguito per fatto doloso di terzi denunciato, anteriormente al 31 dicembre 2010, all'autorità giudiziaria.
      3. Per avvalersi delle disposizioni dei commi 1 e 2 i soggetti interessati sono tenuti a presentare una dichiarazione integrativa, in via telematica, direttamente ovvero avvalendosi degli intermediari abilitati indicati dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, indicando in apposito prospetto le imposte o le ritenute dovute per ciascun periodo di imposta e i dati del versamento effettuato, nonché gli estremi della cartella di pagamento nei casi di cui al comma 2.
      4. Sulla base della dichiarazione di cui al comma 3, gli uffici provvedono allo sgravio delle sanzioni indicate al comma i iscritte a ruolo, o al loro annullamento se ne è stato intimato il pagamento con ingiunzione, non ancora versate alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sempre che il mancato pagamento non dipenda da morosità, ovvero al rimborso di quelle pagate a partire dalla data medesima; il rimborso compete altresì per le somme a tale titolo pagate anteriormente, se i soggetti interessati dimostrano che il versamento non è Stato eseguito tempestivamente per fatto doloso di terzi denunciato, anteriormente alla data del 31 dicembre 2010, all'autorità giudiziaria. Restano fermi gli interessi iscritti a ruolo; le somme da versare, diverse da quelle iscritte a ruolo, devono essere maggiorate, a titolo di interessi, del 3 per cento annuo.
68. 07.    Leo.

      Dopo l'articolo 68 aggiungere il seguente:

Art. 68-bis.
(Definizione degli importi non versati).

      1. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati agli agenti della riscossione fino al 31 dicembre 2010, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere gli interessi di mora e con il pagamento esclusivamente:

          a) di una somma pari al 100 per cento dell'importo iscritto a ruolo;

          b) delle somme dovute all'agente della riscossione a titolo di rimborso per le spese Sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate dallo stesso.

      2. Nei sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente disposizione, relativamente ai ruoli affidati fino al 31 dicembre 2010, gli agenti della riscossione informano i debitori di cui al comma 1 che, entro il 3 1 ottobre 2012, possono sottoscrivere apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi della facoltà attribuita dal Citato comma 1, versando contestualmente almeno il 25 per cento delle somme di cui al medesimo comma 1. La differenza può essere versata in due rate di pari importo entro il 30 giugno 2013 ed entro il 31 dicembre 2013, maggiorate degli interessi legali a decorrere dal 1o aprile 2012. In caso di pagamento rateale eseguito in ritardo, il contribuente può avvalersi del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. L'omesso versamento delle somme dovute entro le date stabilite e senza fruire del ravvediniento determina l'inefficacia della definizione Sulle somme riscosse agli agenti della riscossione spetta un agio pari al 4 per cento.
      3. In caso di importi iscritti a ruolo in base alla disciplina di cui agli articoli da 7 a 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è ammessa la definizione agevolata a condizione che il contribuente versi per intero le somme a suo tempo dovute, maggiorate di una sanzione del 30 per cento, in unica soluzione, entro il 31 ottobre 2012. Non si fa comunque luogo a rimborso di somme già versate.
      4. Restano comunque dovute per intero le somme relative ai dazi costituenti risorse proprie dell'Unione europea.
      5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate è approvato il modello dell'atto di cui al comma 2 e sono stabilite le modalità di versamento delle somme pagate dai debitori, di riversamento in tesoreria da parte degli agenti della riscossione, di rendicontazione delle somme riscosse, di invio dei relativi flussi informativi e di definizione dei rapporti contabili connessi all'operazione.
68. 08.    Leo.

      Dopo l'articolo 68 aggiungere il seguente:

Art. 68-bis.
(Applicabilità dell'Irap ai professionisti e alle imprese di ridotte dimensioni).

      1. Ai fini dell'imposta sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le persone fisiche esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e i soggetti cui si applica l'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono tenute al versamento del predetto tributo nei casi in cui utilizzino esclusivamente beni strumentali, esclusi gli immobili, al costo complessivo non superiore a 100 mila euro e non si avvalgono di dipendenti e di altri collaboratori stabili Nel caso dei soggetti cui si applica l'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986. n. 917, il predetto importo si riferisce a ciascun artista associato, professionista associato o socio.
      2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano a partire dai periodo d'imposta per il quale il termine per la presentazione della dichiarazione ai fini Irap scade successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

      Conseguentemente, dopo l'articolo 68 aggiungere il seguente:

Art. 68-bis.
(Definizione delle liti pendenti).

      1. Al fine di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie e quindi concentrare gli impegni amministrativi e le risorse sulla proficua e spedita gestione del procedimento di cui al comma 9 le liti fiscali in cui è parte l'Agenzia delle entrate, pendenti alla data del 31 dicembre 2011 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle somme determinate ai sensi dell'articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n.289. A tale fine, si applicano le disposizioni di cui ai citato articolo 16, con le seguenti specificazioni:

          a) le somme dovute ai sensi dei presente comma sono versate entro il 31 ottobre 2012 secondo le ordinarie modalità previste per il versamento diretto dei tributi cui la lite si riferisce esclusa in ogni caso la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Dette somme possono essere versate anche ratealmente in un massimo di sei rate trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano 50.000 euro. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel primo periodo. Gli interessi legali sono calcolati dal 31 ottobre 2012 sull'importo delle rate successive. In caso di pagamento rateale eseguito in ritardo, il contribuente può avvalersi del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. L'omesso versamento delle somme dovute entro le date stabilite e senza fruire del ravvedimnento determina l'inefficacia della definizione;

          b) la domanda di definizione è presentata entro il 31 dicembre 2012;

          c) le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente comma sono sospese fino al 31 gennaio 2013. Per le stesse sono altresì sospesi in udienza, sino al 31 gennaio 2013, i termini per la proposizione di appelli, controdeduzioni, ricorsi per Cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio;

          d) gli uffici competenti trasmettono alle commissioni tributarie, ai tribunali e alle corti di appello nonché alla Corte di Cassazione, entro il 30 giugno 2013, un elenco delle liti pendenti per le quali è stata presentata domanda di definizione. Tali liti sono sospese fino al 30 settembre 2013. La comunicazione degli uffici attestano la regolarità della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto deve essere depositata entro il 30 settembre 2013. Entro la stessa data deve essere comunicato e notificato l'eventuale diniego della definizione;

          e) restano comunque dovute per intero le somme relative al recupero di aiuti di Stato illegittimi;

          f) in caso di controversie riguardanti la disciplina di cui agli articoli da 7 a 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è ammessa la definizione agevolata a condizione che il contribuente versi per intero le somme a suo tempo dovute, maggiorate di una sanzione del 30 per cento, in unica soluzione, entro il 31 ottobre 2012. Non si fa comunque luogo a rimborso di somme già versate;

          g) con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di versamento di presentazione della domanda di definizione ed ogni altra disposizione applicativa dei presente comma».
68. 09.    Leo.

      Dopo l'articolo 68 aggiungere il seguente:

Art. 68-bis.
(Raddoppio dei termini di accertamento).

      1. Nell'articolo 43 del decreto del Presidente delta Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e nell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il terzo comma è sostituito dal seguente: «In caso di violazione punibile ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione, a condizione che la relativa denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale sia inviata entro i termini previsti dai precedenti commi».
68. 010.    Leo.

ART. 69

      Al comma 2, lettera b), dopo le parole: mediante riduzione lineare delle voci di spesa indicate nell'elenco allegato alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, ad esclusione, aggiungere le seguenti: delle voci di spesa del medesimo elenco indicate nella rubrica «Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca», e.
69. 1. Zazzera, Borghesi, Cimadoro, Barbato, Mura, Messina.

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: mediante riduzione lineare delle voci di spesa indicate nell'elenco allegato alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, ad esclusione, aggiungere le seguenti: delle voci di spesa del medesimo elenco indicate nella rubrica «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare», e.
69. 2. Piffari, Borghesi, Cimadoro, Barbato, Mura, Messina.

      Al comma 2, lettera b), dopo le parole: ad esclusione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, aggiungere le seguenti: e delle voci di spesa di cui all'allegato 3 al presente decreto.

      Conseguentemente, dopo l'allegato 2, aggiungere il seguente:
      Allegato 3 – articolo 69, comma 2, lettera b) – Voci di spesa da escludere dalla riduzione lineare
      Voci di spesa di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge n. 225 del 1992

      MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

          3892 Fondo per il diritto al lavoro dei disabili

      MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

          1768 Interventi in favore dei detenuti tossicodipendenti e di quelli affetti da infezione HIV, ivi compresi quelli relativi all'adeguamento e sistemazione delle strutture penitenziarie. Trattamento socio-sanitario, recupero e reinserimento dei tossicodipendenti. Convenzioni con strutture esterne, corsi di addestramento e riqualificazione del personale dell'amministrazione penitenziaria

          2131 Spese per l'organizzazione e l'attuazione degli interventi nei confronti dei minori

          2151 Oneri derivanti dalla convenzione europea, sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento, della convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori e delle convenzioni in materia di protezione e di rimpatrio dei minori. Attività internazionali

      MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

          Sono escluse tutte le voci di spesa indicate nella rubrica «Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca» di cui all'elenco allegato alla legge 24 febbraio 1992, n. 225.

      MINISTERO DELL'INTERNO

          1905 Spese per il potenziamento delle esigenze operative del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco

          1971 Installazione, noleggio, manutenzione, riparazioni di apparecchiature per centri elettronici e relative spese per il materiale di consumo e per la trasmissione dati per la meccanizzazione dei servizi antincendi e di protezione civile

          2629 Spese di carattere riservato per la lotta alla delinquenza organizzata ed altre inerenti alla prevenzione e repressione dei reati, nonché alla ricerca ed estradizione degli imputati o condannati rifugiati all'estero

          2632 Fondo per il contrasto della pedopornografia su Internet e per la protezione delle infrastrutture informatiche di interesse nazionale

          2671 Spese di funzionamento della Direzione investigativa antimafia

          2672 Spese riservate della Direzione investigativa antimafia

          2840 Spese riservate per l'attuazione dello speciale programma di protezione per coloro che collaborano con la giustizia e per coloro che prestano testimonianza, nonché per i prossimi congiunti e per i conviventi

          7325 Acquisto di impianti, automezzi, aeromobili, unità navali, natanti, attrezzature, strumenti e materiali per le attività del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco

          7481 Acquisto di attrezzature atte a prestare soccorso in caso di calamità

      MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

          Sono escluse tutte le voci di spesa indicate nella rubrica «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» di cui all'elenco allegato alla legge 24 febbraio 1992, n. 225.

      MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

          1321 Spese per interventi urgenti al verificarsi di emergenze, relativi alla salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici, per la realizzazione di progetti di gestione di modelli museali, archivistici e librari, nonché di progetti di tutela paesaggistica e archeologico monumentale e di progetti per la manutenzione, il restauro e la valorizzazione di beni culturali e paesaggistici

          1442 Somme occorrenti per misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», posti sotto la tutela dell'UNESCO

          7952 Conservazione, potenziamento e realizzazione di progetti sperimentali, ivi compresa la manutenzione straordinaria di locali attinenti il patrimonio storico, archeologico, architettonico e artistico nazionale

          8120 Spese per il sistema cartografico paesaggistico nazionale; per l'attività di censimento e catalogazione dei beni paesaggistici; per la redazione dei piani paesaggistici; per la ricerca, la programmazione e la progettazione di interventi di tutela e riqualificazione paesaggistica, nonché per la realizzazione di interventi di recupero e di riqualificazione delle aree e dei beni paesaggistici compromessi

      MINISTERI DELLA SALUTE

          2410 Spese per la costituzione e funzionamento dei centri di pronto soccorso dei porti ed aeroporti civili

          2440 Somme da assegnare alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano per le tecniche di procreazione medicalmente assistita

          3174 Spese per studi e ricerche contro la sterilità e la infertilità

          3392 Fondo occorrente per il finanziamento delle attività di ricerca corrente e finalizzata, nonché di sperimentazione in materia sanitaria

          3399 Somme da destinare all'Istituto superiore di sanità per un programma straordinario di ricerca oncotecnologica

          3603 Fondo da ripartire per provvedere a dotare luoghi, strutture e mezzi di trasporto di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni

          4110 Borse di studio per la formazione e qualificazione del personale addetto alle strutture – italiane ed estere – per i prelievi e trapianti di organi e tessuti, nonché per l'incentivazione della relativa ricerca

          4400 Somme da assegnare alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano per la realizzazione di nuovi centri specializzati per la prevenzione della cecità, per l'educazione e la riabilitazione visiva, nonché per il potenziamento dei centri già esistenti.
69. 7. Borghesi, Cimadoro, Barbato, Mura, Messina.

      Al comma 2, lettera b), dopo le parole: ad esclusione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, aggiungere le seguenti: e delle voci di spesa di cui all'allegato 3 al presente decreto.

      Conseguentemente, dopo l'allegato 2, aggiungere il seguente:
      Allegato 3 – articolo 69, comma 2, lettera b) – Voci di spesa da escludere dalla riduzione lineare
      Voci di spesa di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge n. 225 del 1992

      MINISTERO DELL'INTERNO

          1905 Spese per il potenziamento delle esigenze operative del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco

          1971 Installazione, noleggio, manutenzione, riparazioni di apparecchiature per centri elettronici e relative spese per il materiale di consumo e per la trasmissione dati per la meccanizzazione dei servizi antincendi e di protezione civile

          2629 Spese di carattere riservato per la lotta alla delinquenza organizzata ed altre inerenti alla prevenzione e repressione dei reati, nonché alla ricerca ed estradizione degli imputati o condamiati rifugiati all'estero

          2632 Fondo per il contrasto della pedopomografia su Internet e per la protezione delle infrastrutture informatiche di interesse nazionale

          2671 Spese di funzionamento della Direzione investigativa antimafia

          2672 Spese riservate della Direzione investigativa antimafia

          2840 Spese riservate per l'attuazione dello speciale programma di protezione per coloro che collaborano con la giustizia e per coloro che prestano testimonianza, nonché per i prossimi congiunti e per i conviventi

          7325 Acquisto di impianti, automezzi, aeromobili, unità navali, natanti, attrezzature, strumenti e materiali per le attività del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.
69. 6. Favia, Borghesi, Cimadoro, Barbato, Mura, Messina.

      Al comma 2, lettera b), dopo le parole: ad esclusione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, aggiungere le seguenti: e delle voci di spesa di cui all'allegato 3 al presente decreto.

      Conseguentemente, dopo l'allegato 2, aggiungere il seguente:
      Allegato 3 – articolo 69, comma 2, lettera b) – Voci di spesa da escludere dalla riduzione lineare
      Voci di spesa di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge n. 225 del 1992

      MINISTERI DELLA SALUTE

          2410 Spese per la costituzione e funzionamento dei centri di pronto soccorso dei porti ed aeroporti civili

          2440 Somme da assegnare alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano per le tecniche di procreazione medicalmente assistita

          3174 Spese per studi e ricerche contro la sterilità e la infertilità

          3392 Fondo occorrente per il finanziamento delle attività di ricerca corrente e finalizzata, nonché di sperimentazione in materia sanitaria

          3399 Somme da destinare all'Istituto superiore di sanità per un programma straordinario di ricerca oncotecnologica

          3603 Fondo da ripartire per provvedere a dotare luoghi, strutture e mezzi di trasporto di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni

          4110 Borse di studio perla formazione e qualificazione del personale addetto alle strutture – italiane ed estere – per i prelievi e trapianti di organi e tessuti, nonché per l'incentivazione della relativa ricerca

          4400 Somme da assegnare alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano per la realizzazione di nuovi centri specializzati per la prevenzione della cecità, per l'educazione e la riabilitazione visiva, nonché per il potenziamento dei centri già esistenti.
69. 4. Palagiano, Borghesi, Cimadoro, Barbato, Mura, Messina.

      Al comma 2, lettera b), dopo le parole: ad esclusione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, aggiungere le seguenti: e delle voci di spesa di cui all'allegato 3 al presente decreto.

      Conseguentemente, dopo l'allegato 2, aggiungere il seguente:
      Allegato 3 – articolo 69, comma 2, lettera b) – Voci di spesa da escludere dalla riduzione lineare
      Voci di spesa di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge n. 225 del 1992

      MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

          1321 Spese per intendenti urgenti al verificarsi di emergenze, relativi alla salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici, per la realizzazione di progetti di gestione di modelli museali, archivistici e librari, nonché di progetti di tutela paesaggistica e archeologico monumentale e di progetti per la manutenzione, il restauro e la valorizzazione di beni culturali e paesaggistici

          1442 Somme occorrenti per misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», posti sotto la tutela dell'UNESCO

          1952 Conservazione, potenziamento e realizzazione di progetti sperimentali, ivi compresa la manutenzione straordinaria di locali attinenti il patrimonio storico, archeologico, architettonico e artistico nazionale

          8120 Spese per il sistema cartografico paesaggistico nazionale; per l'attività di censimento e catalogazione dei beni paesaggistici; per la redazione dei piani paesaggistici; per la ricerca, la programmazione e la progettazione di interventi di tutela e riqualificazione paesaggistica, nonché per la realizzazione di interventi di recupero e di riqualificazione delle aree e dei beni paesaggistici compromessi
69. 3. Zazzera, Borghesi, Cimadoro, Barbato, Mura, Messina.

      Al comma 2, lettera b), dopo le parole: ad esclusione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, aggiungere le seguenti: e delle voci di spesa di cui all'allegato 3 al presente decreto.

      Conseguentemente, dopo l'allegato 2, aggiungere il seguente:
      Allegato 3 – articolo 69, comma 2, lettera b) – Voci di spesa da escludere dalla riduzione lineare
      Voci di spesa di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge n. 225 del 1992

      MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

          1768 Interventi in favore dei detenuti tossicodipendenti e di quelli affetti da infezione HIV, ivi compresi quelli relativi all'adeguamento e sistemazione delle strutture penitenziarie. Trattamento socio-sanitario, recupero e reinserimento dei tossicodipendenti. Convenzioni con strutture esterne, corsi di addestramento e riqualificazione del personale dell'amministrazione penitenziaria

          2131 Spese per l'organizzazione e l'attuazione degli interventi nei confronti dei minori

          2151 Oneri derivanti dalla convenzione europea, sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento, della convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori e delle convenzioni in materia di protezione e di rimpatrio dei minori. Attività internazionali
69. 5. Palomba, Borghesi, Cimadoro, Barbato, Mura, Messina.

      Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
      2-bis. Ai fini dell'attuazione del presente decreto, le risorse ricavate dalla riorganizzazione e revisione della spesa delle amministrazioni pubbliche sono destinati all'elusione fiscale, alla riduzione della pressione fiscale in particolare sui redditi da lavoro e da impresa.
69. 8. Torazzi, Fava, Fugatti, Forcolin, Comaroli, Montagnoli.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 69-bis.
(Modifiche legge 29 ottobre 1961, n. 1216)

      1. All'articolo 4-bis della legge della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a)    il comma 5 è sostituito dal seguente:
      5. Il rappresentante fiscale deve presentare alla competente Direzione Provinciale II di Roma entro il 31 maggio di ciascun anno la denuncia dei premi ed accessori incassati nell'anno solare precedente, distinguendo i premi stessi per categoria e per aliquota applicabile. Si applicano al rappresentante fiscale le disposizioni dell'articolo 9.;

          b)    al comma 6-bis sono aggiunti i seguenti periodi: «Le imprese assicuratrici che operano nel territorio della Repubblica in regime di libera prestazione di servizi, ove non si avvalgano di un rappresentante fiscale, presentano alla competente Direzione Provinciale II di Roma entro il 31 maggio di ciascun anno la denuncia dei premi ed accessori incassati nell'anno solare precedente, distinguendo i premi stessi per categoria e per aliquota applicabile. Si applicano al rappresentante fiscale le disposizioni dell'articolo 9.»
69. 014. Laffranco, Pagano.

      Dopo l'articolo 69 aggiungere il seguente:

Art. 69-bis.
(Modifiche alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216).

      1. Alla legge 29 ottobre 1961, n. 1261, all'articolo 24, primo comma, lettera h), dopo le parole: «dal cento ai duecento dell'imposta» è inserita la seguente: «residua».
69. 013. Laffranco, Pagano.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 69-bis.
(Modifiche alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216).

      1. Alla legge 29 ottobre 1961, n. 1261, alla tariffa allegato C, è aggiunto, in fine, il seguente articolo: «Art. 12. – «Assicurazioni contro le malattie», in corrispondenza della «natura delle assicurazioni», e «Assicurazioni contro le malattie, comprese le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana», in corrispondenza dell’«indicazione delle operazioni».
69. 011. Laffranco, Pagano.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 69-bis.
(Modifiche alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216).

      1. Alla legge 29 ottobre 1961, n. 1261, alla tariffa allegato C, è aggiunto, in fine, il seguente articolo: «Art. 12. – «Assicurazioni dei rischi catastrofali», in corrispondenza della «natura delle assicurazioni», e «Assicurazioni contro le catastrofi naturali», in corrispondenza dell’«indicazione delle operazioni».
69. 012. Laffranco, Pagano.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 69-bis.

      1. Dopo l'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserito il seguente:

«Art. 10-bis.
(Oneri deducibili per erogazioni liberali a sostegno delle manifestazioni culturali).

      1. Dal reddito complessivo delle persone fisiche e dal reddito delle imprese sono integralmente deducibili derogazioni liberali a favore di soggetti, anche compresi quelli di cui all'articolo 15, comma 1, lettera h), che organizzano eventi culturali, artistici, musicali e turistici, ivi comprese le erogazioni per l'organizzazione di mostre e di esposizioni.
      2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni applicative della disposizione di cui al comma 1.»

      2. A    decorrere dall'anno 2013, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2013, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto.
      3.Fermi    restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare.
      4. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.
      5. Al    fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, ferma restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento.
69. 018. Pagano, Frassinetti.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 69-bis.
(Modifiche al TUIR).

      1. All'articolo 10, comma 1, lettera e-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo le parole: «i contributi» sono aggiunte le seguenti: «e i premi di assicurazione»;

          b) dopo le parole: «e successive modificazioni,» sono aggiunte le seguenti: «e alle imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione malattia e contro Il rischio di non autosufficienza».
69. 017. Laffranco, Pagano.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 69-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209).

      1. All'articolo 133 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al comma 1, il penultimo periodo è sostituito con il seguente: «Le predette variazioni in aumento o diminuzione dei premio si applicano automaticamente alla tariffa in vigore al momento della stipulazione o del rinnovo del contratto, nella misura preventivamente quantificata in rapporto alla classe di appartenenza attribuita alla polizza ed esplicitamente indicata nel contratto.».
      2. All'articolo 148 dei codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, primo periodo, la parola: «due» è sostituita dalla seguente: «Cinque».

          b) al comma 2-bis, terzo periodo, le parole: «Entro trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «Entro novanta giorni».

          c) al comma 2-bis, il quarto periodo è sostituito dal seguente: «All'esito degli approfondimenti condotti ai sensi del primo periodo, l'impresa comunica al danneggiato le sue determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento».
69. 03. Laffranco, Pagano.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 69-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252).

      1. All'articolo 6 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 6, dopo le parole «di cui al ramo VI dei rami vita» sono aggiunte le seguenti: «e anche, limitatamente all'attuazione dei comparti garantiti, mediante contratti di capitalizzazione di ramo V e contratti di assicurazione sulla vita di rendita vitalizia differita di ramo I».

          b)    Al comma 9 dell'articolo 6 sono apportate le seguenti modificazioni:

              alla fine del primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: «o di un rendimento minimo garantito.»;

              dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «Ai contratti di capitalizzazione di ramo V e ai contratti di assicurazione sulla vita di rendita vitalizia differita di ramo I si applicano le regole di investimento e di contabilizzazione di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2005, n. 209, e 26 maggio 1997, n. 173.».
69. 05. Laffranco, Pagano.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 69-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252).

      1. Al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) All'articolo 8, comma 10, quarto periodo, le parole: «nei limiti e secondo le modalità stabilite dai predetti contratti o accordi» sono soppresse.

          b) All'articolo 14, comma 6, quarto periodo, le parole: «nei limiti e secondo le modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali» sono soppresse.
69. 07. Laffranco, Pagano.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 69-bis.
(Modifiche ai decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252).

      1. Al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, all'articolo 8, comma 1, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Il finanziamento alle citate forme può essere altresì attuato in favore del convivente “more uxorio” ovvero di parenti o affini entro il secondo grado, anche se non fiscalmente a carico».
69. 06. Laffranco, Pagano.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 69-bis.
(Modifiche ai decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252).

      1. 1. All'articolo 8, comma 4, primo periodo del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, indicizzato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;».
69. 015. Laffranco, Pagano.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 69-bis.
(Modifiche ai decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252).

      1. All'articolo 8 il comma 5 è sostituito dal seguente:
      5. Per i contributi versati nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 8, comma 1, terzo e quarto periodo, la deduzione spetta al soggetto che ha versato il contributo per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito nel comma 4.
69. 016. Laffranco, Pagano.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 69-bis.
Modifiche al Patto di stabilità interno).

      All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 apportare le seguenti modificazioni:

          a)    il comma l è sostituito dal seguente:
      1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

          b)    il comma 2 è sostituito dal seguente :
      2. Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, le province e i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti applicano, alla media della spesa corrente registrata negli armi 2006-2008, così come desunta dai certificati di conto consuntivo, le percentuali di seguito indicate; a) per le province le percentuali sono pari a 16,5 per cento per l'anno 2012 e a 19,7 per cento per gli anni 2013 e successivi; b) per i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti le percentuali sono pari a 15,6 per cento per l'armo 2012 e a 15,4 per cento per gli armi 2013 e successivi;
      Le percentuali di cui alle lettere a), b) si applicano nelle more dell'adozione del decreto previsto dall'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

          c)    al comma 6 sostituire le parole: «a 1.000 abitanti» con le parole: «a 10.000 abitanti»; alla lettera b) sostituire le parole: «superiore a 5.000 abitanti» con le parole: «superiore a 10.000 abitanti»; la lettera c) è soppressa;

          d) il comma 19 è sostituito dal seguente:
      19. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per l'acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione debitoria, le province e i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti trasmettono semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito web «www.pattostabilita.rgs.tesoro.it» le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Con lo stesso decreto è definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato ai sensi del presente articolo. La mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del predetto decreto nella Gazzetta Ufficiale costituisce inadempimento al patto di stabilità interno.
69. 01. Ceroni.

      All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 apportare le seguenti modificazioni:

          a)    al comma 1: sostituire le parole: «a decorrere dall'anno 2013» con le parole: «a decorrere dall'anno 2015»;

          b)    al comma 2, lettera c) sostituire la parola: «2013» con la parola: «2015»;

          c)    al comma 4 dopo le parole: «gli enti di cui al comma 1» inserire le seguenti: «ad esclusione dei comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti»;

          d)    al comma 6, lettera c) sostituire la parola: «2013» con la parola: «2015»;

          e)    al comma 19 sostituire le parole: «a decorrere dall'anno 2013» con le parole «a decorrere dall'anno 2015»;
69. 02. Ceroni.

      Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 69-bis.
(Dismissioni degli enti locali e patto di stabilità interno).

      1. I proventi da dismissioni di partecipazioni azionarie in società esercenti servizi pubblici locali di rilevanza economica, diversi dal servizio idrico, e di patrimonio di proprietà dell'ente locale sono comunque esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno, purché siano impiegati per la realizzazione di opere pubbliche e per la manutenzione straordinaria e la ristrutturazione, anche finalizzate all'efficienza e al risparmio energetico, del patrimonio pubblico esistente. Delle modalità di dismissione, dell'entità dei proventi e del loro impiego è obbligatoriamente data comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato.
*69. 020. Cambursano.

      Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 69-bis.
(Dismissioni degli enti locali e patto di stabilità interno).

      1. I proventi da dismissioni di partecipazioni azionarie in società esercenti servizi pubblici locali di rilevanza economica, diversi dal servizio idrico, e di patrimonio di proprietà dell'ente locale sono comunque esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno, purché siano impiegati per la realizzazione di opere pubbliche e per la manutenzione straordinaria e la ristrutturazione, anche finalizzate all'efficienza e al risparmio energetico, del patrimonio pubblico esistente. Delle modalità di dismissione, dell'entità dei proventi e del loro impiego è obbligatoriamente data comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato.
*69. 021. Bernardo.

      Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 69-bis.
(Dismissioni degli enti locali e patto di stabilità interno).

      1. I proventi da dismissioni di partecipazioni azionarie in società esercenti servizi pubblici locali di rilevanza economica, diversi dal servizio idrico, e di patrimonio di proprietà dell'ente locale sono comunque esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno, purché siano impiegati per la realizzazione di opere pubbliche e per la manutenzione straordinaria e la ristrutturazione, anche finalizzate all'efficienza e al risparmio energetico, del patrimonio pubblico esistente. Delle modalità di dismissione, dell'entità dei proventi e del loro impiego è obbligatoriamente data comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato.
*69. 022. Gava, Mistrello Destro.

      Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 69-bis.
(Dismissioni degli enti locali e patto di stabilità interno).

      1. I proventi da dismissioni di partecipazioni azionarie in società esercenti servizi pubblici locali di rilevanza economica, diversi dal servizio idrico, e di patrimonio di proprietà dell'ente locale sono comunque esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno, purché siano impiegati per la realizzazione di opere pubbliche e per la manutenzione straordinaria e la ristrutturazione, anche finalizzate all'efficienza e al risparmio energetico, del patrimonio pubblico esistente. Delle modalità di dismissione, dell'entità dei proventi e del loro impiego è obbligatoriamente data comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato.
*69. 023. Valducci.

      Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 69-bis.
(Dismissioni degli enti locali e patto di stabilità interno).

      1. I proventi da dismissioni di partecipazioni azionarie in società esercenti servizi pubblici locali di rilevanza economica, diversi dal servizio idrico, e di patrimonio di proprietà dell'ente locale sono comunque esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno, purché siano impiegati per la realizzazione di opere pubbliche e per la manutenzione straordinaria e la ristrutturazione, anche finalizzate all'efficienza e al risparmio energetico, del patrimonio pubblico esistente. Delle modalità di dismissione, dell'entità dei proventi e del loro impiego è obbligatoriamente data comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato.
*69. 024. Bernardo, Saglia, Brunetta, La Loggia, Leo.

      Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 69-bis.
(Dismissioni degli enti locali e patto di stabilità interno).

      1. I proventi da dismissioni di partecipazioni azionarie in società esercenti servizi pubblici locali di rilevanza economica, diversi dal servizio idrico, e di patrimonio di proprietà dell'ente locale sono comunque esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno, purché siano impiegati per la realizzazione di opere pubbliche e per la manutenzione straordinaria e la ristrutturazione, anche finalizzate all'efficienza e al risparmio energetico, del patrimonio pubblico esistente. Delle modalità di dismissione, dell'entità dei proventi e del loro impiego è obbligatoriamente data comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato.
*69. 026. Quartiani.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 69-bis.
(Modifiche al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27).

      1. Al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, l'articolo 32, comma 3-quinquies, è sostituito dal seguente:
      3-quinquies. Le compagnie sono tenute ad utilizzare i fattori tariffari legati alla residenza degli assicurati in modo coerente con il livello di rischiosità risultante dalle basi tecniche, al fine di evitare la pratica di offerte discriminatorie basate sulla residenza degli assicurati».
69. 04. Laffranco, Pagano.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 69-bis.
(Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92).

      1. Alla legge 28 giugno 2012, n. 92, all'articolo 1, comma 9, lettera h), dopo le parole: dal rinnovo o dalla proroga di una commessa consistente» sono aggiunte le seguenti: «nonché in tutti gli altri casi specificamente indicati dai contratti collettivi medesimi».
69. 09. Laffranco, Pagano.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 69-bis.
(Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92).

      1. Alla legge 28 giugno 2012, n. 92, all'articolo 1, comma 40, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La procedura di cui al presente articolo può essere altresì svolta presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative».
69. 010. Laffranco, Pagano.

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 69-bis.
(Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92).

      1. Alla legge 28 giugno 2012, n. 92, all'articolo 3, comma 31, la parola: «un ottavo» è sostituita dalla seguente: «un terzo».
69. 08. Laffranco, Pagano.

      Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 69-bis.
(Contratto di disponibilità).

      1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 160-ter, inserito dall'articolo 44, comma 1, lettera d) del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito dalla legge n. 27 del 2012, è inserito alla fine del comma 2, il seguente periodo: «Il contratto determina le modalità di ripartizione dei rischi tra le parti, che possono comportare variazioni dei corrispettivi dovuti per gli eventi incidenti sul progetto, sulla realizzazione o sulla gestione tecnica dell'opera, derivanti dal sopravvenire di norme o provvedimenti cogenti di pubbliche autorità. Salvo diversa determinazione contrattuale, i rischi sulla costruzione e gestione tecnica dell'opera derivanti da mancato o ritardato rilascio di autorizzazioni, pareri, nulla-osta e ogni altro atto di natura amministrativa sono a carico del soggetto aggiudicatore.»;

          b) all'articolo 160-ter inserito dall'articolo 44, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 1 del 2012 è inserito, alla fine del comma 5, il seguente periodo: «L'amministrazione aggiudicatrice può attribuire all'affidatario di ruolo di autorità espropriante ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327».

      Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 69-bis.
(Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92).

      1. Alla legge 28 giugno 2012, n. 92, all'articolo 1, comma 9, lettera h), dopo le parole: dal rinnovo o dalla proroga di una commessa consistente» sono aggiunte le seguenti: «nonché in tutti gli altri casi specificamente indicati dai contratti collettivi medesimi.
69. 025. Cambursano.