Doc. II, n. 22




RELAZIONE

Onorevoli Colleghi! - La crisi di credibilità che vivono in questo momento i partiti impone alla classe politica di questo Paese una reazione forte, che parta dalla consapevolezza che tale crisi è in grado di riflettersi pesantemente sullo stesso tasso di democraticità delle istituzioni repubblicane. Occorre dunque assumere tutte le iniziative necessarie, a qualunque livello, per riportare il rapporto tra opinione pubblica e sistema politico ad un tasso di fiducia fisiologicamente irrinunciabile in moderne democrazie mature, chiamate a fronteggiare i difficili problemi che in questo frangente storico attraversano le società occidentali. Non può sottrarsi a questa sfida, nemmeno il Parlamento, che deve intervenire a modificare alcune regole che ne disciplinano l'organizzazione ed il funzionamento.
In quest'ottica va, dunque, inquadrata la presente proposta di modificazione al Regolamento della Camera, che va a comporre, insieme ad altre iniziative normative, un mosaico di interventi indispensabili per poter restituire ai protagonisti della vita politica piena legittimazione e credibilità. Ci si riferisce ovviamente, in primis, alla riforma legislativa, già licenziata dalla Camera e attualmente in via di approvazione da parte del Senato, relativa alla riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e alle misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi (A.S. 3321) e a quella, in corso di esame alla Camera, relativa, più in generale, all'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, in materia di democrazia interna dei partiti e finanziamento pubblico (A.C. 244 ed abb.). La presente proposta interviene sullo specifico tema della disciplina dei Gruppi, venendosi a configurare come un naturale completamento della nuova disciplina dei partiti, in via di approvazione in Parlamento.
Appare infatti maturo il momento di superare l'attuale assetto regolamentare minimale che sostanzialmente - fatti salvi i requisiti per la costituzione e una scarna disciplina degli organi direttivi - rimette alla piena autonomia dei Gruppi la determinazione delle modalità del loro funzionamento ed esclude qualsiasi tipo di controllo in ordine all'impiego delle risorse di cui sono destinatari. Un principio generale di responsabilizzazione massima di soggetti costituzionali indefettibili, quali sono i Gruppi parlamentari, chiamati a concorrere al funzionamento delle Camere, richiede che anche sul piano regolamentare siano abbandonati timori e prudenze normative a favore dell'introduzione di una disciplina che fissi chiaramente limiti e responsabilità.
Con la presente proposta si introduce, dunque, all'articolo 15 una disposizione che impone a ciascun Gruppo l'obbligo di adozione dello statuto, da trasmettere al Presidente della Camera. Lo statuto, da pubblicare sul sito internet della Camera, deve contenere l'indicazione sia dell'organo responsabile per la gestione delle attività economiche sia dell'organo competente ad approvare il rendiconto di esercizio annuale, analiticamente disciplinato con il nuovo articolo 15-ter, di cui si propone l'introduzione.
Si opera poi una modifica al comma 3 dell'articolo 15, che nell'attuale formulazione prevede l'assegnazione di risorse finanziarie e materiali a favore dei Gruppi da porre a carico del bilancio della Camera; anche su questo punto è necessaria la previsione di un'espressa finalizzazione dell'impiego di tali risorse all'esercizio delle funzioni che ai Gruppi sono assegnate dal Regolamento in coerenza con il ruolo che la Costituzione riconosce loro; in particolare, quanto ai contributi, essi devono essere effettivamente utilizzati per le specifiche finalità che ne giustificano l'erogazione e per gli scopi istituzionali riferiti all'attività parlamentare ed alle funzioni di studio, editoria e comunicazione ad essa ricollegabili. Non si tratta dunque di esplicitare quello che per certi aspetti sembrerebbe un presupposto logico implicito nella stessa previsione di assegnazione di risorse pubbliche a favore dei Gruppi, ma di delineare un preciso quadro normativo idoneo a conformare prescrittivamente l'agire dei Gruppi medesimi nella gestione delle risorse finanziarie. Da qui, quindi, la necessità di inserire nel Regolamento un nuovo articolo 15-ter, che reca un complesso di disposizioni relative agli obblighi di rendicontazione. Ad una superficiale lettura la nuova normativa potrebbe sembrare eccessivamente dettagliata ed analitica per essere collocata all'interno del testo regolamentare: si tratta, invece, di definire in modo chiaro ed univoco precisi vincoli, sostanziali e procedurali, finalizzati a garantire la correttezza e la regolarità dell'impiego di risorse finanziarie pubbliche.
Nello specifico, quindi, la nuova disciplina prevede in capo a ciascun Gruppo l'obbligo di approvazione di un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo un modello comune approvato dall'Ufficio di Presidenza, e formulato in modo da evidenziare espressamente, in apposite voci, le risorse trasferite al Gruppo dalla Camera, con indicazione specifica del titolo del trasferimento, nonché l'avvenuta destinazione delle risorse medesime alle complessive finalità fissate dal nuovo comma 3 dell'articolo 15.
La trasparenza e la correttezza nella gestione contabile e finanziaria sono quindi assicurate attraverso la previsione che ciascun Gruppo si avvalga di una società di revisione legale, che verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili ed esprime un giudizio sul rendiconto, dando conto in ogni caso della relativa corrispondenza alle prescrizioni di cui al comma 1 del nuovo articolo 15-ter. Il rendiconto è quindi trasmesso al Presidente della Camera, corredato da una dichiarazione del presidente del Gruppo che ne attesti l'avvenuta approvazione da parte dell'organo statutariamente competente e dal giudizio positivo della società di revisione. Il rendiconto è pubblicato sul sito internet della Camera.
La serie di controlli non si esaurisce qui, in quanto sulla conformità dei rendiconti alle prescrizioni regolamentari è chiamato a pronunciarsi, secondo forme e modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza, il Collegio dei Questori che autorizzerà l'erogazione delle risorse finanziarie solo in caso di esito positivo del controllo.
La mancata trasmissione del rendiconto entro i termini fissati dall'Ufficio di Presidenza comporta la decadenza dal diritto all'erogazione delle risorse annuali, decadenza comminata anche in caso di irregolarità dei documenti trasmessi non tempestivamente sanata. La decadenza è accertata con deliberazione del Collegio dei Questori, che ne dà comunicazione all'Ufficio di Presidenza, il quale è chiamato altresì a disciplinare, come detto, i termini e le modalità per l'attuazione delle disposizioni in questione, con possibilità che uno specifico regime di attuazione sia adottato per il Gruppo misto, in considerazione delle peculiarità che lo connotano.
Conclusivamente, ed alla luce delle considerazioni sopra esposte, si raccomanda un sollecito esame della presente proposta da parte della Giunta per il Regolamento e una successiva approvazione da parte dell'Assemblea, auspicando che vi sia una convergenza della generalità delle forze politiche sui suoi contenuti e finalità, nella consapevolezza dell'assoluta improcrastinabilità di misure normative che offrano le dovute garanzie sulla trasparenza, correttezza e regolarità dell'impiego di risorse pubbliche in Parlamento.


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