A.C. 3638
Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.
Relatore: GIOACCHINO ALFANO (per la maggioranza); BARETTA e BORGHESI (di minoranza)
N. 1.
Seduta del 27 luglio 2010
TITOLO I
STABILIZZAZIONE FINANZIARIA
Capo I
RIDUZIONE DEL PERIMETRO E DEI COSTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
ART. 1.
(Definanziamento delle leggi di spesa totalmente non utilizzate negli ultimi tre anni).
All'articolo 1 premettere il seguente: Art. 01. – (Tavolo straordinario per la riduzione e la riqualificazione della spesa pubblica). – 1. Entro il termine di dieci giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge è convocato un Tavolo straordinario tra il Governo, le regioni e le autonomie
locali, composto dalle rappresentanze dei medesimi e finalizzato ad un accordo interistituzionale da stipularsi entro i successivi 45 giorni, al quale è affidato il compito di verificare i costi di funzionamento delle pubbliche amministrazioni, al fine di individuare le misure di risparmio e riqualificazione della spesa pubblica e l'equa ripartizione tra i diversi livelli di governo, nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica con il disegno di legge di bilancio.
01. 02. Favia, Borghesi, Cambursano.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Le autorizzazioni di spesa aggiungere le seguenti: , ad eccezione di quelle aventi ad oggetto gli investimenti nelle aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002 n. 289,.
Conseguentemente:
all'articolo 20, comma l, sostituire le parole: sono adeguate all'importo di euro cinquemila con le seguenti: sono adeguate all'importo di euro mille;
all'articolo 21, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di importo non inferiore a euro tremila con le seguenti: di importo non inferiore a euro millecinquecento;
all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7.1 All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».
7.2. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma l, capoverso «5-bis», primo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
c) al comma 3, le parole: «96 per cento» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «88 per cento»;
d) al comma 4, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento».
1. 1. Borghesi, Cambursano.
Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , fatte salve le risorse di cui all'articolo 3, comma 155, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, relative al riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia.
Conseguentemente, dopo l'articolo 38 aggiungere i seguenti:
Art. 38-bis. – 1. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi e soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.
Art. 38-ter. – (Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni). – 1. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
3. In deroga a quanto disposto dall'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
1. 6. Galletti, Ciccanti.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione si applica al Ministero dell'interno e al Ministero della difesa con riguardo alle dotazioni finanziarie destinate alle spese rimodulabili non direttamente correlate all'espletamento di servizi di polizia, di soccorso pubblico e di formazione delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dell'attività operativa e addestrativa delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri.
Conseguentemente, all'articolo 55, dopo il comma 7-bis, aggiungere il seguente:
7-ter. Alla copertura degli oneri di cui all'articolo 1, comma 1, ultimo periodo, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.
Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.
Il Ministro e economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 8. Paladini.
ART. 2.
(Riduzione e flessibilità negli stanziamenti di bilancio).
Sostituirlo con il seguente:
Art. 2. – (Riduzione dei consumi intermedi delle pubbliche amministrazioni ed incremento delle risorse per le detrazioni fiscali per i carichi familiari e delle risorse del Fondo per l'occupazione). – 1. A decorrere dall'anno 2011 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, attraverso una riduzione lineare degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2002, incrementata dal tasso di inflazione. Tale rideterminazione è effettuata in modo da comportare una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica esposta nel Documento di programmazione economico finanziaria per gli anni 2010-2013, fino a 3 miliardi di euro, a decorrere dall'anno 2011, per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri, e per un importo complessivo pari a 5 miliardi di euro annui per l'insieme delle pubbliche amministrazioni.
2. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 le regioni, entro il 31 dicembre 2011, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il perseguimento delle finalità di cui al comma 1. La disposizione di cui al presente comma costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del comma 1 sono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno.
3. Entro il termine di trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è convocato un Tavolo straordinario tra il Governo, le regioni e le autonomie locali, composto dalle rappresentanze dei medesimi e finalizzato ad un Accordo interistituzionale da stipularsi entro i successivi quarantacinque giorni, al quale è affidato il compito di verificare i costi di funzionamento delle pubbliche amministrazioni, al fine di individuare le misure di risparmio e riqualificazione della spesa pubblica e l'equa ripartizione tra i diversi livelli di governo, nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica con il disegno di legge di bilancio.
4. I risparmi conseguiti per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, accertati trimestralmente, affluiscono in un apposito fondo costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinati alla realizzazione delle seguenti finalità:
a) aumento delle detrazioni fiscali per i carichi familiari;
b) aumento delle risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, al fine di garantire ed estendere la fruibilità degli ammortizzatori sociali anche nei confronti dei lavoratori atipici.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono determinate le modalità di attuazione dei commi da 1 a 4 in modo da non determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Borghesi.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 2. – (Disposizioni in materia di spese per consumi intermedi della pubblica amministrazione e aumento detrazioni per carichi di famiglia, nonché estensione della fruibilità degli ammortizzatori sociali dei lavoratori atipici). – 1. A decorrere dall'anno 2011 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, attraverso una riduzione lineare degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2002, incrementata dal tasso di inflazione. Tale rideterminazione è effettuata in modo da comportare una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica esposta nel Documento di programmazione economico finanziaria per gli anni 2010-2013, fino a 6 miliardi di euro annui, a decorre dall'anno 2011, per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri, al netto dei risparmi conseguiti per effetto delle disposizioni di cui al successivo articolo 6.
2. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 le regioni, entro il 31 dicembre 2010, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il perseguimento delle finalità di cui al comma 1. La disposizione di cui al presente comma costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del comma 1 sono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno.
3. I risparmi conseguiti per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, accertati trimestralmente, affluiscono in un apposito fondo costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinati alla realizzazione delle seguenti finalità:
a) aumento delle detrazioni fiscali per i carichi familiari fino 3,2 miliardi di giuro;
b) aumento delle risorse dei Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 fino a 400 milioni di giuro al fine di garantire ed estendere la fruibilità degli ammortizzatori sociali anche nei confronti dei lavoratori atipici.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono determinate le modalità di attuazione dei commi 1 e 3 in modo da non determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. 3. Borghesi, Cambursano.
Al comma 1, sopprimere i primi tre periodi.
2. 17. Duilio.
Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole 10 per cento con le seguenti: 20 per cento per il solo anno 2011.
Conseguentemente, all'articolo 14:
sopprimere la lettera d) del comma 1;
dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Il saldo obiettivo di ciascuno comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti in termini di competenza mista equivale al pareggio.
1-ter. Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, il saldo di cui al comma precedente è aumentato di una misura pari al 7,6 per cento della media della spesa totale calcolata con il metodo della competenza mista effettuata nel triennio 2006-2008 per il 2011 , del 12,3 per cento per il 2012 e del 9,8 per cento per il 2013.
2. 24. Borghesi, Cambursano.
All'Allegato 1, voce: Ministero dell'economia e delle finanze sopprimere la missione: 014 – Infrastrutture pubbliche e logistica.
Conseguentemente:
all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: sono adeguate all'importo di euro cinquemila con le seguenti: sono adeguate all'importo di euro mille;
all'articolo 21, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di importo non inferiore a euro tremila con le seguenti: di importo non inferiore a euro millecinquecento;
all'articolo 55, dopo il comma 7-bis, aggiungere i seguenti:
7-ter. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».
7-quater. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso 5-bis, primo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
c) al comma 3, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;
d) al comma 4, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento».
2. 23. Borghesi, Cambursano.
All'Allegato 1, voce: Ministero dell'economia e delle finanze sopprimere la missione: 013 – Diritto alla mobilità.
Conseguentemente:
all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: sono adeguate all'importo di euro cinquemila con le seguenti: sono adeguate all'importo di euro mille;
all'articolo 21, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di importo non inferiore a euro tremila con le seguenti: di importo non inferiore a euro millecinquecento;
all'articolo 55, dopo il comma 7-bis, aggiungere i seguenti:
7-ter. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».
7-quater. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso 5-bis, primo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
c) al comma 3, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;
d) al comma 4, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento».
2. 22. Monai, Borghesi, Cambursano.
All'allegato 1, voce: Ministero della giustizia, missione 006 Giustizia apportare le seguenti variazioni:
2011: – 47.404;
2012: – 48.096;
2013: – 48.096.
Conseguentemente dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente: Art. 39-bis. (Misure fiscali per il settore creditizio). – 1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari all'0,1 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari al 0,2 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari al 0,3 per mille.
2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.
2. 4. Samperi.
All'Allegato 1, voce: Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca sopprimere le missioni: 022 Istruzione scolastico, 023 Istruzione universitaria e 033 Fondi da ripartire.
Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Con provvedimento dei Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica, che deve comunque contenere gli estremi delle modalità di pagamento, delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro millecinquecento.
2. 20. De Pasquale.
All'Allegato 1, voce: Ministero dell'interno sopprimere la missione 007 – Ordine pubblico e sicurezza.
Conseguentemente, dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente: Art. 39-bis. – (Misure fiscali per il settore creditizio). – 1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica dei Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari all'0,1 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari al 0,2 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari al 0,3 per mille.
2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.
2. 5. D'Antona.
Al comma 1, quinto periodo, dopo le parole: Dalle predette riduzioni sono esclusi il fondo ordinario delle Università, aggiungere le seguenti: , i fondi della missione di spesa del Dipartimento della pubblica sicurezza,.
Conseguentemente, dopo l'articolo 38 aggiungere i seguenti: – Art. 38-bis. – La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.
Art. 38-ter. – (Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni). – 1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
Art. 38-quater. – (Deducibilità delle svalutazioni dei crediti per gli enti creditizi e finanziari). – 1. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole «0,30 per cento» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti «0,25 per cento».
2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
2. 19. Galletti, Ciccanti, Bosi.
Al comma 1, quinto periodo, dopo le parole: Dalle predette riduzioni sono esclusi aggiungere le seguenti: le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa del Ministero degli affari esteri, di cui all'allegato 1,.
Conseguentemente, dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente: Art. 39-bis. – (Misure fiscali per il settore creditizio). – 1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica dei Paese, per gli anni 2011, 2012, 2013, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,05 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,1 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,15 per mille.
2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.
2. 8. Tempestini.
Al comma 1, quinto periodo, dopo le parole: Dalle predette riduzioni sono esclusi aggiungere le seguenti: i finanziamenti in favore di Banche e Fondi internazionali, nonché i contributi destinati alla ricostituzione delle risorse in favore dell'Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA), preposta, nell'ambito della Banca Mondiale, all'aiuto dei paesi più poveri e indebitati a livello globale, nei limiti massimi di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012, 2013, e.
Conseguentemente, dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente: Art. 39-bis. (Misure fiscali per il settore creditizio). – 1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica dei Paese, per gli anni 2011, 2012, 2013, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,1 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,2 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,3 per mille.
2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.
2. 14. Barbi.
Al comma 1, quinto periodo, dopo le parole: Dalle predette riduzioni sono esclusi aggiungere le seguenti: le missioni di spesa denominate ordine pubblico e sicurezza dei Ministero dell'interno, dell'economia e finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole e forestali e la missione di spesa denominata «Difesa e sicurezza dei territorio» dei Ministero della difesa.
Conseguentemente:
all'allegato 1:
a) Tabella Ministero dell'interno, missione 007. Ordine Pubblico e Sicurezza apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2011: – 64.549.000;
2012: – 64.585.000;
2013: – 64.591.000.
b) Tabella Ministero della difesa, missione 005. Difesa e Sicurezza del territorio apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2011: – 64.482.000;
2012: – 63.415.000;
2013: – 63.423.000.
c) Tabella Ministero dell'economia e delle finanze, missione 007. Ordine Pubblico e Sicurezza apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2011: – 4.151.000;
2012: – 4.152.000;
2013: – 4.152.000.
d) Tabella Ministero delle infrastrutture e trasporti, missione 007. Ordine Pubblico e Sicurezza apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2011: – 8.528.000;
2012: – 7.164.000;
2013: – 7.522.000.
e) Tabella Ministero delle politiche agricole e forestali, missione 007. Ordine Pubblico e Sicurezza apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
2011: – 901.000;
2012: – 901.000;
2013: – 901.000.
dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente: Art. 39-bis. (Misure fiscali per il settore creditizio). – 1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica dei Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari all'0,1 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari al 0,2 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari al 0,3 per mille.
2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.
2. 6. Bordo.
Al comma 1, quinto periodo, dopo le parole: il fondo ordinario delle università aggiungere le seguenti: e degli enti pubblici di ricerca.
Conseguentemente, all'articolo 38, dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:
13.1. A decorrere dall'esercizio 2011, l'aliquota addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 03 punti percentuali.
13.2. All'aumento dell'aliquota di cui al comma 13-bis si applicano le disposizioni di cui al comma 18 dell'articolo articolo 81 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.
13.3. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, lettera a), le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento»; indi, alla lettera c), sostituire le parole: «il 75 per cento» con le seguenti: «l'80 per cento»;
b) al comma 11, lettera a), le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,15 per cento».
2. 2. Zazzera, Di Giuseppe, Borghesi, Cambursano.
Al comma 1, quinto periodo, dopo le parole: nonché le risorse destinate aggiungere le seguenti: a potenziare le attività di promozione e diffusione della cultura italiana all'estero, a incrementare l'insegnamento della lingua e l'assistenza educativa, scolastica, e culturale dei lavoratori italiani all'estero,.
Conseguentemente:
all'allegato 1, Tabella del Ministero degli affare esteri, missione 004 L'Italia in Europa e nel mondo, rimodulare il taglio lineare nei seguenti termini:
euro 21.117 per l'anno 2011;
euro 21.076 per l'anno 2012;
euro 20.206 per l'anno 2013.
dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente: Art. 39-bis. – (Misure fiscali per il settore creditizio). – 1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, per gli anni 2011, 2012, 2013, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,05 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,1 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,15 per mille.
2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.
2. 16. Narducci.
Al comma 1, quinto periodo, dopo le parole: nonché le risorse destinate aggiungere le seguenti: ai contributi volontari nell'ambito della partecipazione italiana ad organismi internazionali per la realizzazione di programmi in tema di diritti umani, nonché alla specifica attuazione degli impegni assunti a conclusione della revisione periodica universale del consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite del 2010,.
Conseguentemente:
all'allegato 1, Tabella del Ministero degli affare esteri, missione 004 L'Italia in Europa e nel mondo, rimodulare il taglio lineare nei seguenti termini:
euro 21.117 per l'anno 2011;
euro 21.076 per l'anno 2012;
euro 20.206 per l'anno 2013.
dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente: Art. 39-bis. – (Misure fiscali per il settore creditizio). – 1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, per gli anni 2011, 2012, 2013, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,05 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,1 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,15 per mille.
2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.
2. 15. Corsini.
Al comma 1, quinto periodo, dopo le parole: nonché le risorse destinate aggiungere le seguenti: ai programmi di rinnovamento tecnologico, di potenziamento dei servizi informatici e telematici a distanza finalizzati alla realizzazione del cosiddetto «consolato digitale»,.
Conseguentemente:
all'allegato 1, Tabella del Ministero degli affare esteri, missione 004 L'Italia in Europa e nel mondo, rimodulare il taglio lineare nei seguenti termini:
euro 21.117 per l'anno 2011;
euro 21.076 per l'anno 2012;
euro 20.206 per l'anno 2013.
dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente: Art. 39-bis. – (Misure fiscali per il settore creditizio). – 1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, per gli anni 2011, 2012, 2013, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,05 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,1 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,15 per mille.
2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.
2. 13. Fedi.
Al comma 1, quinto periodo, dopo le parole: nonché le risorse destinate aggiungere le seguenti: a garantire il contributo dello Stato al finanziamento del Fondo globale per la lotta contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria,.
Conseguentemente:
all'allegato 1, Tabella del Ministero degli affare esteri, missione 004 L'Italia in Europa e nel mondo, rimodulare il taglio lineare nei seguenti termini:
euro 21.117 per l'anno 2011;
euro 21.076 per l'anno 2012;
euro 20.206 per l'anno 2013.
dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente: Art. 39-bis. – (Misure fiscali per il settore creditizio). – 1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, per gli anni 2011, 2012, 2013, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,05 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,1 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,15 per mille.
2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.
2. 12. Pistelli.
Al comma 1, quinto periodo, dopo le parole: nonché le risorse destinate aggiungere le seguenti: al programma italiani nel mondo e alle politiche migratorie e sociali, per la tutela, l'assistenza dei connazionali e delle collettività italiane all'estero, dei cittadini dell'Unione Europea nei Paesi terzi e dei profughi italiani,.
Conseguentemente:
all'allegato 1, Tabella del Ministero degli affare esteri, missione 004 L'Italia in Europa e nel mondo, rimodulare il taglio lineare nei seguenti termini:
euro 21.117 per l'anno 2011;
euro 21.076 per l'anno 2012;
euro 20.206 per l'anno 2013.
dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente: Art. 39-bis. – (Misure fiscali per il settore creditizio). – 1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, per gli anni 2011, 2012, 2013, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,05 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,1 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,15 per mille.
2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.
2. 11. Porta.
Al comma 1, quinto periodo, dopo le parole: nonché le risorse destinate aggiungere le seguenti: a migliore funzionamento ed efficienza della rete diplomatico consolare,.
Conseguentemente:
all'allegato 1, Tabella del Ministero degli affare esteri, missione 004 L'Italia in Europa e nel mondo, rimodulare il taglio lineare nei seguenti termini:
euro 21.117 per l'anno 2011;
euro 21.076 per l'anno 2012;
euro 20.206 per l'anno 2013.
dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente: Art. 39-bis. – (Misure fiscali per il settore creditizio). – 1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, per gli anni 2011, 2012, 2013, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,05 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,1 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,15 per mille.
2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.
2. 10. Gianni Farina.
Al comma 1, quinto periodo, dopo le parole: nonché le risorse destinate aggiungere le seguenti: alla cooperazione allo sviluppo e alla gestione nelle sfide globali,.
Conseguentemente:
all'allegato 1, Tabella del Ministero degli affare esteri, missione 004 L'Italia in Europa e nel mondo, rimodulare il taglio lineare nei seguenti termini:
euro 21.117 per l'anno 2011;
euro 21.076 per l'anno 2012;
euro 20.206 per l'anno 2013.
dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente: Art. 39-bis. – (Misure fiscali per il settore creditizio). – 1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, per gli anni 2011, 2012, 2013, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,05 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,1 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,15 per mille.
2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.
2. 9. Fassino.
Al comma 1, quinto periodo, dopo le parole: nonché le risorse destinate aggiungere le parole: alla difesa e alla sicurezza nazionale,.
Conseguentemente:
all'allegato 1, sono soppresse la tabella del Ministero dell'interno e quella del Ministero della difesa.
dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente: Art. 39-bis. – (Misure fiscali per il settore creditizio). – 1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, per gli anni 2011, 2012 e 2013, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,5 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari all'1 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari al 2 per mille.
2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.
2. 7. Rugghia.
Al comma 1, quinto periodo, dopo le parole: 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche aggiungere le seguenti: nonché le risorse destinate al comparto difesa e sicurezza e al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.
Conseguentemente, dopo l'articolo 38 aggiungere i seguenti:
Art. 38-bis. 1. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.
Art. 38-ter. – (Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni). – 1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
Art. 38-quater. – (Deducibilità delle svalutazioni dei crediti per gli enti creditizi e finanziari). – 1. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «0,30 per cento» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: «0,25 per cento».
2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
2. 18. Galletti, Ciccanti, Delfino, Bosi.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. (Riduzione e flessibilità degli stanziamenti di bilancio). – 1. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2011 e 2012, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispetto alle dotazioni previste dalla legge di Bilancio, del 2 per cento per ciascun anno. Per gli stessi 2011 e 2012, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, sono ridotte dello 0,5 per cento. Per gli stessi anni, le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun ministero previste dalla legge di bilancio, relative alle categorie oneri comuni di conto capitale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte dello 1,5 per cento per ciascuno dei due anni. Per gli anni 2013, 2014 e 2015 le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun ministero possono aumentare in termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corrispondente registrata nel conto consuntivo dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL nominale previsto dalla decisione di finanza pubblica di cui all'articolo 10 della legge n. 196 del 2009 e fissato nella risoluzione parlamentare approvativa della stessa.
2. Al solo scopo di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati dal comma 1, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, limitatamente al quinquennio 2011-2015, anche al fine di rispettare l'invarianza degli effetti su saldi di finanza pubblica fissati con legge di bilancio, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie tra ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21 commi 6 e 7 della medesima legge n. 196 del 2009. In appositi allegati degli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni di spesa di cui si propongono le modifiche e i corrispondenti importi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.
3. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 1, propone ogni anno, nel disegno di legge di stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili e associa alla legge 4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio, precisi obiettivi di risparmio.
Conseguentemente, all'articolo 14:
al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) i comuni per 750 milioni di euro per l'anno 2011 e per 1.250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, atteso il contributo, certificato dal giudizio di parificazione della Corte dei conti, già apportato al riequilibrio della finanza pubblica, attraverso la riduzione di cui al comma 2.;
al comma 2, settimo periodo, sostituire le parole da: sono ridotti di 1.500 milioni fino alla fine del periodo, con le seguenti: , salvo quelli spettanti per il rimborso del mancato gettito per l'esenzione ICI prima casa ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, sono ridotti di 750 milioni di euro per l'anno 2011 e di 1.250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012;
al comma 2, ottavo periodo, sostituire le parole da: secondo criteri fino alla fine del nono periodo, con le seguenti: dal Ministro dell'interno in proporzione crescente al numero dei valori deficitari certificati rispetto ai parametri obiettivi, di cui al decreto del Ministro dell'interno 24 settembre 2009, emanato ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari, e altresì in proporzione ridotta per gli enti sottodotati ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244.;
al comma 3, primo periodo, dopo le parole: sono ridotti, nell'anno successivo, aggiungere le seguenti: , salvo quelli spettanti per il rimborso del mancato gettito per esenzione ICI prima casa ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126;
al comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: In ogni caso, per gli enti locali che non abbiano certificato alcun valore deficitario rispetto ai parametri obiettivi di cui al decreto del Ministro dell'interno 24 settembre 2009, emanato ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la riduzione dei trasferimenti non può essere superiore al cinque per cento, al netto di quello compensativo per l'esenzione ICI prima casa;
al comma 9, capoverso, sostituire le parole: nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente con le seguenti: assicurando il rispetto dei commi 557 e 557-bis, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
sopprimere il comma 10;
al comma 11, sostituire le parole: abbiano rispettato il patto di stabilità interno relativo all'anno 2009 con le seguenti: non abbiano certificato nell'anno 2009 alcun valore deficitario rispetto ai parametri obiettivi di cui al decreto del Ministro dell'interno 24 settembre 2009, emanato ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
sostituire il comma 13 con il seguente:
13. Per l'anno 2010 è attribuito ai comuni sottoposti al patto di stabilità interno un contributo per un importo complessivo di 200 milioni a parziale copertura della mancata compensazione del minore gettito ICI 2008 come determinato sulla base delle certificazioni prodotte dai comuni da ripartire con decreto del Ministro dell'interno. I suddetti contributi non sono conteggiati ai fini del patto di stabilità interno. Non sono altresì conteggiate ai fini del patto di stabilità interno le spese effettuate dai comuni per far fronte a interventi indifferibili e urgenti nei seguenti settori: in ambito sociale a sostegno di minori, anziani e famiglie disagiate, per la sicurezza urbana, per la manutenzione di edifici scolastici e di immobili comunali ad uso pubblico, e per la salvaguardia idraulica e idrogeologica del territorio, nonché, a decorrere dall'anno 2011, i contributi erogati dai comuni alle scuole d'infanzia paritarie non statali nelle regioni in cui tali scuole coprono almeno il 55 per cento dell'offerta del servizio;
sopprimere il comma 13-bis;
sopprimere il comma 14-bis;
al comma 15, primo periodo, sostituire le parole da: all'entrata del bilancio dello Stato fino a: a 200 milioni di euro annui con le seguenti: in un fondo del bilancio dello Stato appositamente istituito;
al comma 15, secondo periodo, sopprimere le parole: per i finanziamenti di cui al comma 13-bis;
al comma 16 sostituire le parole da: il comune di Roma fino a: per gli enti locali. Per con la seguente: per;
al comma 28:
sopprimere, ovunque ricorra, la parola: obbligatoriamente;
aggiungere, in fine, il seguente periodo: La medesima funzione non può essere svolta da più di una forma associativa.;
sostituire il comma 29 con il seguente:
29. In ogni caso i Comuni, che eroghino i servizi essenziali in relazione ai fabbisogni in condizioni di efficienza e appropriatezza e a costi standard, possono svolgere anche singolarmente le funzioni fondamentali;
al comma 30:
primo periodo:
sopprimere la parola: obbligatoriamente;
sostituire le parole: di economicità, di efficienza e di riduzione delle spese con le seguenti: di sussidiarietà, adeguatezza ed efficienza e con criteri di economicità ed efficacia;
sostituire il terzo periodo con il seguente: In ogni caso i Comuni con un numero di abitanti superiore a 5.000, che eroghino i servizi essenziali in relazione ai fabbisogni in condizioni di efficienza e appropriatezza e a costi standard, possono svolgere anche singolarmente le funzioni fondamentali;
sopprimere il comma 31;
sostituire il comma 32 con il seguente:
32. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 27, sono aggiunte, in fine, le parole: «purché, previa valutazione ex ante e parere favorevole dell'organo di revisione con apposito atto, l'organo competente dimostri:
1) l'assenza in un'ottica dinamica di perdite per la società;
2) l'assenza di aggravi di spesa per l'ente;
3) la chiusura dei bilanci in utile, escludendosi a tal fine qualsiasi trasferimento non riferito a spese per investimento da parte dell'ente affidante o altro ente pubblico. Al fine della chiusura dei bilanci in utile, sono ammesse altresì le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico, concesse a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale ai sensi della decisione 2005/842/CE della Commissione europea riguardante l'applicazione dell'articolo 86, paragrafo 2, del Trattato CE agli aiuti di Stato;
4) il reinvestimento nel servizio almeno dell'80 per cento degli utili per l'intera durata dell'affidamento;
5) l'applicazione di un corrispettivo o di una tariffa per il servizio non superiore alla media di settore;
6) il raggiungimento di costi operativi medi annui che abbiano un'incidenza sul corrispettivo o sulla tariffa non superiore alla media di settore.
b) dopo il comma 27 è aggiunto il seguente:
«27-bis. Al fine di valutare l'opportunità di dismettere o ridurre le quote di partecipazione nelle società, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, verificano l'effettivo rispetto delle condizioni di cui al comma 27 entro la data di approvazione del bilancio annuale con apposito atto dell'organo competente trasmesso alla Corte dei Conti».
c) al comma 29, le parole: «Entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalla seguenti: «Entro il 31 dicembre 2011»;
sopprimere il comma 33;
sopprimere il comma 33-bis;
al comma 33-ter:
all'alinea, sostituire le parole: derivanti dai commi 14-ter e 33-bis con le seguenti: derivanti dal comma 14-ter;
alla lettera a), sopprimere le parole: di cui 10 milioni di euro per il comma 33-bis;
alla lettera b), sopprimere le parole: quanto a 10 milioni di euro per il comma 33-bis, lettere a) e b), per ciascuno degli anni 2011 e successivi e.
aggiungere, in fine, il seguente comma:
33-quinquies. Ai relativi maggiori oneri, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2011, a 1.800 milioni di euro per l'anno 2012 e 1.800 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante l'articolo 2-bis.
2. 0200. Rubinato.
Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. – (Cinque per mille). – 1. Al comma 1 alla lettera b) dell'articolo 63-bis dei decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: «ricerca scientifica e dell'università» sono aggiunte le seguenti: «incluse le Università e le Facoltà Pontificie».
2. 02. Di Biagio.
ART. 3.
(Presidenza del Consiglio dei Ministri e Banca d'Italia – riduzioni di spesa).
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 7 milioni con le seguenti: 2 milioni;
Conseguentemente:
al medesimo articolo:
al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 3 milioni con le seguenti: 6 milioni«;
al comma 1, lettera c) sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 75 milioni;
sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa previste, dal comma 1, pari a 93 milioni di euro per l'anno 2010 sono destinate, quanto a 60 milioni, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato e, quanto a 33 milioni, alle finalità di cui all'articolo 40-ter del presente provvedimento;
dopo l'articolo 40-bis aggiungere il seguente: Art. 40-ter. – (Proroga delle agevolazioni previdenziali per il settore agricolo). – 1. All'articolo 2, comma 49, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole «31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre».
2. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a 89 milioni di euro per l'anno 2010 si provvede, quanto a 35,8 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 come rideterminato dall'articolo 55, comma 6 del presente provvedimento, quanto a 20 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 70, comma 2 del decreto legislativo n. 300 del 1999 come determinata dalla tabella C allegate alla legge 23 dicembre 2009 n. 191, e quanto a 33 milioni di euro mediante quota parte delle somme derivanti dalle riduzioni di spesa di a cui all'articolo 3, comma 1 del presente provvedimento.
3. 3. Oliverio.
Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
2-bis. L'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è abrogato a decorrere dal 1o gennaio 2011, ferma restando l'autonomia organizzativa e regolamentare prevista dal citato decreto legislativo. Conseguentemente, a decorrere dall'anno 2011, le relative risorse finanziarie, iscritte nella tabella C allegate alla legge 29 dicembre 2009, n. 191, sono trasferite in apposito stato di previsione nel bilancio dello Stato da istituire ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e sono contestualmente individuate le missioni e i programmi della spesa, nonché i centri di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
2-ter. Ulteriori disponibilità dalla gestione delle risorse di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione previsto dal comma 2-bis.
2-quater. Dall'anno 2011 sono altresì trasferite allo stato di previsione di cui al comma 2-bis le risorse iscritte nella tabella C della legge 29 dicembre 2009, n. 191, relative alle autorizzazioni di spesa indicate nell'allegato 1 al presente decreto.
2-quinquies. A decorrere dall'anno 2011 le risorse finanziarie di cui all'articolo 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e all'articolo 53-bis della legge 27 aprile 1982, n. 186, sono trasferite in apposite appendici del bilancio dello Stato e sono allegate allo stato di previsione di cui al comma 2-bis, ai sensi dell'articolo 21, comma 10, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
2-sexies. All'articolo 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «a struttura dei bilanci» sono soppresse;
b) al comma 2, le parole da «nei limiti di un fondo» a «Repubblica italiana» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti delle risorse iscritte in appositi programmi dei bilancio dello Stato».
2-septies. All'articolo 53-bis, comma 1, della legge 27 aprile 1982, n. 186, le parole da «nei limiti di un fondo» a «Gazzetta Ufficiale» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti delle risorse iscritte in appositi programmi del bilancio dello Stato».
2-octies. In relazione all'introduzione dello stato di previsione di cui al comma 2-bis, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Ufficio centrale di bilancio del Ministero dell'economia c delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di livello dirigenziale generale, che esercita le funzioni previste dall'articolo 11 `decreto del Presidente della. Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, con riferimento agli atti di gestione delle risorse iscritte nello stato di previsione medesimo nonché agli atti di gestione delle risorse iscritte nelle appendici al bilancio dello Stato di cui al precedente comma 2-quinquies.
2-novies. Per l'attuazione del comma 2-octies, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, è disciplinato, senza nuovi o maggiori oneri, il trasferimento al Ministero dell'economia e delle finanze delle risorse umane, strumentali e finanziarie attualmente utilizzate per lo svolgimento delle funzioni di controllo di regolarità amministrativa e contabile presso le amministrazioni le cui risorse finanziarie risultano trasferite al bilancio dello Stato ai sensi del presente articolo. Il personale trasferito mantiene il trattamento economico in godimento con riferimento al trattamento fondamentale e a quello accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative. Nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Il decreto di cui al presente comma provvede anche all'assegnazione all'Ufficio di cui al comma 2-octies di personale del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
2-decies. Con successivo decreto di natura non regolamentare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede all'individuazione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale in cui si articola il predetto Ufficio, in numero non superiore a quattro.
2-undecies. Le amministrazioni interessate provvedono al contestuale adeguamento delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale.
3. 4. Amici.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. – (Riorganizzazione e razionalizzazione dell'amministrazione periferica dello Stato). – 1. Fino al completamento dei trasferimento delle funzioni statali alle regioni e agli enti locali in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, le funzioni amministrative esercitate dalle amministrazioni periferiche dello Stato, che devono essere conferite alle regioni e agli enti locali, sono concentrate provvisoriamente presso le prefetture – uffici territoriali del governo.
2. Le prefetture – uffici territoriali del governo svolgono specifica attività volta a sostenere e ad agevolare il trasferimento delle funzioni di cui al comma 1 e delle relative risorse concorrendo alle necessarie intese con il sistema delle regioni e degli enti locali.
3. Nell'ambito della riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale, si dà luogo alla riduzione in misura non inferiore al 10 per cento di quelli di livello dirigenziale generale ed al 5 per cento di quelli di livello dirigenziale non generale nonché alla eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti.
4. Al termine dei processo di trasferimento delle funzioni, le residue funzioni statali sul territorio sono esercitate presso le prefetture – uffici territoriali del governo.
5. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla specificazione dei compiti e delle responsabilità delle prefetture – uffici territoriali del governo e all'individuazione delle funzioni da esercitare su scala regionale o sovraregionale, nonché delle modalità atte a garantire la dipendenza funzionale delle prefetture – uffici territoriali del governo, o di singole articolazioni, dai Ministeri di settore per gli aspetti relativi alle materie di competenza.
6. La rideterminazione delle strutture periferiche assicura maggiori livelli di funzionalità attraverso l'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione di servizi comuni e l'uso in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica.
7. Le disposizioni dei presente articolo non si applicano alle amministrazioni periferiche dei Ministeri degli affari esteri, della giustizia e della difesa. Non si applicano inoltre agli uffici i cui compiti sono attribuiti ad agenzie statali.
3. 01. Giovanelli.
ART. 4.
(Modernizzazione dei pagamenti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni).
Sostituirlo con il seguente:
Art. 4. (Cessione alla Cassa depositi e prestiti spa dei crediti dei fornitori di beni e servizi nei confronti delle pubbliche amministrazioni). – 1. I fornitori di beni e servizi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, scaduto il termine per il pagamento di quanto dovuto previsto dal contratto di fornitura, possono cedere alla Cassa depositi e prestiti spa, sulla base di idonei titoli giuridici, i loro crediti scaduti nei confronti di tali amministrazioni. La Cassa depositi e prestiti spa diventa a tutti gli effetti titolare di tali crediti ed eroga l'importo dovuto dalle pubbliche amministrazioni ai fornitori.
2. La Cassa depositi e prestiti spa è autorizzata ad effettuare operazioni di cessione dei crediti acquisiti senza l'autorizzazione del soggetto ceduto.
3. La Cassa depositi e prestiti spa predispone apposita rendicontazione annuale sulla gestione dei crediti di cui al comma 1.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità applicative del presente articolo, in ordine alla natura dei crediti ed ai relativi importi ammissibili alla cessione, al compenso da riconoscere sulle somme erogate, alle modalità, ai tempi ed ai termini di erogazione della Cassa depositi e prestiti spa di quanto alla stessa dovuto.
5. I pagamenti effettuati a favore delle imprese fornitrici non possono comunque essere gravati di oneri, restando gli eventuali oneri ed interessi passivi a carico delle Amministrazioni debitrici.
Testo alternativo del Relatore di minoranza, on. Borghesi.
Sopprimere il comma 4-septies.
Conseguentemente, al medesimo articolo sopprimere i commi 4-octies e 4-nonies.
4. 1. De Torre.
Capo II
RIDUZIONE DEL COSTO DEGLI APPARATI POLITICI ED AMMINISTRATIVI
ART. 5.
(Economie negli Organi costituzionali, di governo e negli apparati politici).
Sostituirlo con il seguente:
Art. 5. – (Economie negli Organi costituzionali, di governo e negli apparati politici). – 1. Per gli anni 2011, 2012 e 2013, gli importi corrispondenti alle riduzioni di spesa che, anche con riferimento alle spese di natura amministrativa e per il personale, saranno autonomamente deliberate entro il 31 dicembre 2010, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte Costituzionale sono versati al bilancio dello Stato per essere rassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398. Al medesimo Fondo sono riassegnati gli importi corrispondenti alle riduzioni di spesa che verranno deliberate dalle regioni, con riferimento ai trattamenti economici degli organi indicati nell'articolo 121 della Costituzione.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2011 i compensi dei componenti gli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria, militare e dei componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) sono ridotti del 10 per cento rispetto all'importo complessivo erogato nel corso del 2009. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio. Per i gettoni di presenza si applica quanto previsto dal comma 3.
3. Ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente, nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta.
Testo alternativo del Relatore di minoranza, on. Borghesi.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: anche con riferimento alle spese di natura amministrativa e per il personale con le seguenti: e con riferimento ai principi di contenimento della spesa per il triennio 2011-2013 contenuti nel presente titolo.
5. 13. Galletti, Ciccanti.
Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
1-bis. Il trattamento pensionistico dei periodi di esercizio del mandato parlamentare è regolato dalle norme generali che disciplinano il sistema pensionistico obbligatorio dei lavoratori dipendenti e autonomi contenute nella legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni.
1-ter. È considerata retribuzione pensionabile ai fini dell'applicazione dell'aliquota contributiva, nonché del calcolo del trattamento pensionistico, l'indennità annua spettante ai parlamentari a norma dell'articolo 69 della Costituzione, stabilita ai sensi della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e rideterminata dall'articolo 1, comma 52, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
1-quater. I parlamentari comunicano agli uffici dell'organo cui appartengono l'ente o l'istituto di previdenza al quale devono essere trasferiti i contributi da loro versati per l'erogazione dell'assegno vitalizio. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, adotta le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente comma.
1-quinquies. Gli Uffici di Presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica adottano le disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi 1, 2 e 3.
1-sexies. Nel rispetto delle competenze costituzionali in materia, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto speciale e ordinario e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono ridotti di una somma corrispondente ai mancati risparmi nel caso in cui, a decorrere dal primo rinnovo del consiglio regionale successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, le medesime regioni e province autonome non provvedano ad adeguare, ove necessario, la disciplina degli assegni vitalizi dei consiglieri regionali e provinciali a quanto previsto dal presente articolo.
1-septies. Ai membri del Parlamento cessati dal mandato non spetta alcun rimborso per spese di viaggio o di trasporto. Gli Uffici di Presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, adottano le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente comma.
1-octies. I risparmi derivanti dall'attuazione del presente articolo, determinati dagli organi interessati, confluiscono in un apposito capitolo dell'entrata.
5. 1. Borghesi, Cambursano.
Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
1-bis. Alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, secondo comma, la parola: «dodicesimo» è sostituita dalla seguente: «decimo»;
b) al medesimo articolo 1, secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale ammontare è ridotto del 50 per cento nel caso in cui il membro del Parlamento percepisca reddito da lavoro». Per i rapporti di pubblico impiego si applica quanto previsto dall'articolo 3 della presente legge;
c) all'articolo 2, primo comma, la parola: «15» è sostituita dalla seguente: «10»;
d) all'articolo 3, secondo comma, le seguenti parole sono soppresse: «, fino alla concorrenza dei quattro decimi del suo ammontare, detratti i contributi per la Cassa di previdenza dei parlamentari della Repubblica,»;
e) all'articolo 5, primo comma, le parole: «, limitatamente ai quattro decimi del suo ammontare e detratti i contributi per la Cassa di previdenza dei parlamentari della Repubblica,» sono soppresse.
1-ter. Nel rispetto delle competenze costituzionali in materia, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto speciale, ordinario ed alle province autonome sono ulteriormente ridotti del 50 per cento rispetto a quanto previsto nel presente decreto nei casi in cui, entro due mesi dalla data in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni a statuto speciale, ordinario e le province autonome non provvedano ad adeguare, ove necessario, il trattamento economico onnicomprensivo dei consiglieri regionali in misura tale che esso non superi il 70 per cento rispetto a quello percepito dai membri dei Parlamento, fissato dalla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, così come modificata dal comma 1-bis del presente articolo.
5. 3. Borghesi, Cambursano.
Al comma 2, sopprimere le parole da: che non siano membri dei Parlamento fino a: n. 212.
5. 12. Vassallo.
Al comma 2, sostituire le parole: del 10 per cento con le seguenti: del 30 per cento.
Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente periodo: Ai ministri, ai vice ministri e ai sottosegretari di stato membri del parlamento nazionale non è riconosciuto alcun rimborso per spese di trasporto e di viaggio previste per deputati e senatori.
5. 7. Cambursano, Borghesi.
Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. A decorrere dal primo gennaio 2011, l'importo di un euro previsto dall'articolo 1, comma 5, primo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, è ridotto del 10 per cento ed è abrogato il quarto periodo del comma 6 del citato articolo 1.
5. 20. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.
Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Alla legge 3 giugno 1999, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'ammontare di ciascuno dei quattro fondi relativi agli organi di cui al comma 1 è pari, per ciascun anno di legislatura degli organi stessi, alla somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 0,50 per il numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per la relativa elezione che hanno effettivamente esercitato il loro diritto elettorale attivo in occasione del rinnovo di ciascuno degli organi per cui si richiede il rimborso.»;
b) all'articolo 1, comma 6, il quarto periodo è sostituito dal seguente: «In caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati il versamento delle quote annuali dei relativi rimborsi è interrotto; la quota ancora non erogata è corrisposta in proporzione alla frazione di anno trascorsa prima dello scioglimento anticipato».
5. 5. Borghesi, Cambursano.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Alla legge 3 giugno 1997, n. 157, al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ”Il medesimo rimborso sarà erogato, entro i limiti di spesa consentiti, limitatamente alle spese effettivamente sostenute e documentate.
5. 200. Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. Al comma 1-bis dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di detrazioni per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici, le parole: «per importi compresi tra 100.000 e 200 milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «per un importo non superiore a 2.066 euro».
5. 4. Borghesi, Cambursano.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. I candidati non eletti alle elezioni politiche del 2006 e del 2008 che hanno procedimenti pendenti per la mancata presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 1, punto 3, della legge 5 luglio 1982, n. 441, vengono rimessi nei termini e le sanzioni comminate sono sospese.
5. 14. Dionisi, Ciocchetti, Galletti, Ciccanti.
Al comma 6, lettera a), capoverso 2, terzo periodo, sostituire le parole: Nessuna indennità è dovuta ai consiglieri circoscrizionali con le seguenti: I consiglieri circoscrizionali hanno diritto ad un gettone di presenza corrispondente al 90 per cento dell'importo attualmente stabilito.
Conseguentemente:
all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: di importo non inferiore a euro tremila con le seguenti: di importo non inferiore a giuro millecinquecento;
all'articolo 55, dopo il comma 7-bis, aggiungere il seguente:
7-ter.1. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».
5. 23. Codurelli.
Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:
11-bis. Ai fini della razionalizzazione e dell'armonizzazione degli assetti territoriali, in conformità all'articolo 133, primo comma, della Costituzione, è ridotto il numero delle province e delle circoscrizioni provinciali, attraverso il loro accorpamento nell'ambito di ciascuna regione.
11-ter. Nessuna provincia può avere una popolazione inferiore ad un milione di abitanti.
11-quater. Le disposizioni di cui al comma 11-ter si applicano a decorrere dal primo anno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
11-quinquies. All'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 11-bis e 11-ter, entro il termine fissato dal comma 11-quater, provvedono il Ministro dell'interno, il Ministro per i rapporti con le regioni, il Ministro per le riforme per il federalismo, il Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le regioni e sentite le province interessate.
5. 8. Borghesi, Cambursano.
Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:
11-bis. Sono soppresse le province la cui popolazione residente risulti, sulla base delle rilevazioni dell'Istituto nazionale di statistica al 1o gennaio 2009, inferiore a trecentomila abitanti.
11-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i comuni già ricompresi nelle circoscrizioni delle province soppresse assumono, secondo le procedure previste dall'articolo 21, comma 3, lettera d), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'iniziativa concernente la propria aggregazione alla circoscrizione provinciale di una nuova provincia o delle province non soppresse nell'ambito della medesima Regione, ferma restando l'integrità del territorio comunale.
11-quater. Il rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie, di cui all'articolo 10 della legge 5 giugno 2003, n. 131, predispone le necessarie forme di coordinamento al fine di garantire che le iniziative dei comuni di cui al comma 11-ter siano adottate in conformità al principio di continuità territoriale.
11-quinquies. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le riforme per il federalismo, con il Ministro per la semplificazione normativa e con il Ministro per i rapporti con le regioni, previa intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, alla nuova determinazione delle circoscrizioni provinciali ai sensi del presente articolo, sulla base dell'iniziativa dei comuni di cui al comma 11-ter e sentita la Regione interessata.
11-sexies. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 11-quinquies, sono adottati uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, secondo la procedura prevista al comma 4, con i quali sono trasferiti i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative della provincia soppressa alla provincia o alle province di aggregazione di cui al comma 11-ter.
11-septies. I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui ai commi 11-quinquies e 11-sexies producono effetti a decorrere dalla data di cessazione degli organi elettivi delle province di cui al comma 11-bis.
11-octies. Il presente articolo non si applica alle province delle regioni a statuto speciale.
5. 16. Galletti, Ciccanti, Tassone.
Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:
11-bis. Sono soppresse le province la cui popolazione residente risulti, sulla base delle rilevazioni dell'Istituto nazionale di statistica al 1o gennaio 2009, inferiore a cinquecentomila abitanti.
11-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i Comuni già ricompresi nelle circoscrizioni delle province soppresse assumono, secondo le procedure previste dall'articolo 21, comma 3, lettera d), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'iniziativa concernente la propria aggregazione alla circoscrizione provinciale di una nuova provincia o delle province non soppresse nell'ambito della medesima regione, ferma restando l'integrità del territorio comunale.
11-quater. Il rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie, di cui all'articolo 10 della legge 5 giugno 2003, n. 131, predispone le necessarie forme di coordinamento al fine di garantire che le iniziative dei comuni di cui al comma 11-ter siano adottate in conformità al principio di continuità territoriale.
11-quinquies. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le riforme per il federalismo, con il Ministro per la semplificazione normativa e con il Ministro per i rapporti con le regioni, previa intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, alla nuova determinazione delle circoscrizioni provinciali ai sensi del presente articolo, sulla base dell'iniziativa dei comuni di cui al comma 11-ter e sentita la regione interessata.
11-sexies. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 11-quinquies, sono adottati uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, secondo la procedura prevista al comma 4, con i quali sono trasferiti i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative della provincia soppressa alla provincia o alle province di aggregazione di cui al comma 11-ter.
11-septies. I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui ai commi 11- quinquies e 11-sexies producono effetti a decorrere dalla data di cessazione degli organi elettivi delle province di cui al comma 11-bis.
11-octies. Il presente articolo non si applica alle province delle regioni a statuto speciale.
5. 15. Galletti, Ciccanti, Tassone.
Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:
11-bis. Le regioni, entro un anno dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sentite le popolazioni interessate, avviano la procedura per la fusione tra comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e dei comuni che hanno costituito una unione da più di dieci anni nelle forme previste dalle rispettive leggi regionali.
11-ter. Al fine di favorire le fusioni di cui al comma 11-bis, oltre ai contributi della regione, lo Stato eroga, per i dieci anni successivi alla fusione stessa, appositi contributi straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono.
5. 17. Galletti, Ciccanti, Tassone.
Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:
11-bis. Ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione, le regioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, procedono alla fusione dei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti.
11-ter. Decorso il termine di cui al comma 11-bis le spese relative al funzionamento dei comuni per i quali non sia stata disposta la fusione sono a totale carico delle regioni interessate.
5. 18. Galletti, Ciccanti.
Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:
11-bis. Con decreto del ministro competente le attribuzioni dell'amministrazione periferica dello Stato svolte nell'ambito di una circoscrizione provinciale sono conferite alle prefetture quali uffici territoriali del Governo cui sono accorpate le strutture dell'amministrazione periferica dello Stato. Il personale delle strutture periferiche trasferite è mantenuto nei ruoli di provenienza con dipendenza funzionale dalle stesse per gli aspetti relativi alle materie di competenza.
11-ter. Le amministrazioni procedono all'accorpamento delle proprie strutture periferiche nell'ambito delle prefetture – uffici territoriali del Governo entro un anno dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Sono fatte le salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
5. 19. Galletti, Ciccanti, Tassone.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis – (Riduzione del numero dei Ministri). – 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 376, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il numero dei Dipartimenti retti da Ministri senza portafoglio non può essere superiore a cinque. Qualora particolari esigenze organizzative o connesse allo svolgimento di nuove e più complesse materie lo impongano, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità il Governo può proporre al Parlamento l'incremento del numero dei Ministri e dei Dipartimenti retti da Ministri senza portafoglio in misura non superiore ad un Ministro e a due Dipartimenti per la durata della legislatura in corso.
5. 0200. Borghesi, Cambursano.
Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. – (Dotazione di autovetture di servizio alle amministrazioni pubbliche). 1. La dotazione massima di autovetture di servizio per la pubblica amministrazione statale, regionale e locale, con l'esclusione dei servizi di ordine pubblico ed emergenza, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge è così stabilita:
a) 10 autovetture per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per ciascun ministero con portafoglio, per le regioni con più di 2 milioni di abitanti, per i comuni con oltre un milione di abitanti;
b) 5 autovetture per ciascun ministero senza portafoglio, per le regioni con meno di 2 milioni di abitanti;
c) 2 autovetture per i comuni con oltre 500.000 abitanti e per le province autonome;
d) una autovettura per i comuni con oltre 100.000 abitanti e per ogni Provincia.
2. Le autovetture in esubero rispetto alla dotazione massima di cui al precedente comma 1 devono essere messe in vendita tramite gara, da effettuarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione al presente decreto-legge.
3. Alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è fatto divieto di noleggio di autovetture con autista.
5. 01. Borghesi, Cambursano.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. – (Modifica dell'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di composizione dei consigli). – 1. L'articolo 37 del testo unico è sostituito dal seguente: Art. 37. – (Composizione dei consigli). – 1. Il consiglio comunale è composto dal sindaco e:
a) da 45 membri nei comuni con popolazione superiore ad 1 milione di abitanti;
b) da 40 membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;
c) da 37 membri nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;
d) da 32 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;
e) da 22 membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;
f) da 15 membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
g) da 12 membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;
h) da 10 membri nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti;
i) da 8 membri nei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti.
2. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e:
a) da 36 membri nelle province con popolazione residente superiore a 1.400.000 abitanti;
b) da 30 membri nelle province con popolazione residente compresa tra 700.001 e 1.400.000 abitanti;
c) da 24 membri nelle province con popolazione residente compresa tra 300.000 e 700.000 abitanti;
d) da 20 membri nelle altre province.
3. Il presidente della provincia e i consiglieri provinciali rappresentano l'intera provincia.
4. La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale.
5. 03. Cambursano, Borghesi.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. – (Modifiche all'articolo 17 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di circoscrizioni di decentramento comunale). – 1. All'articolo 17 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «250.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «500.000 abitanti»;
b) il comma 3 è abrogato;
c) al comma 5, le parole: «Nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti,» sono sostituite dalle seguenti: «I comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti possono articolare il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento. Nei medesimi comuni».
5. 04. Borghesi, Cambursano.
ART. 6.
(Riduzione dei costi degli apparati amministrativi).
Sostituirlo con il seguente:
Art. 6. (Riorganizzazione ed accorpamento delle province). – 1. Ai fini della razionalizzazione e dell'armonizzazione degli assetti territoriali, in conformità all'articolo 133, primo comma, della Costituzione, è ridotto il numero delle province e delle circoscrizioni provinciali, attraverso il loro accorpamento nell'ambito di ciascuna regione.
2. Nessuna provincia può avere una popolazione inferiore ad un milione di abitanti.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a decorrere dal primo anno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, entro il termine fissato dal comma 3, provvedono il Ministro dell'interno, il Ministro per i rapporti con le regioni, il Ministro per le riforme per il federalismo, il Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le regioni e sentite le province interessate.
Testo alternativo del Relatore di minoranza, on. Borghesi.
Sopprimere il comma 2.
Conseguentemente, dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente: Art. 38-bis. – (Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni). 1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
6. 21. Galletti, Ciccanti, Vietti, Adornato.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche con le seguenti: rientranti nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Conseguentemente:
sopprimere il terzo periodo.
alla rubrica, aggiungere, in fine, la parola: pubblici.
6. 20. Galletti, Ciccanti, Anna Teresa Formisano.
Al comma 5, primo, periodo, dopo le parole: di diritto privato, aggiungere le seguenti: esclusi i soggetti a composizione mista pubblico-privata che gestiscono servizi pubblici locali.
Conseguentemente, dopo l'articolo 38 aggiungere i seguenti: Art. 38-bis. 1. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.
Art. 38-ter. – (Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni). – 1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
6. 22. Galletti, Ciccanti, Vietti, Adornato.
Al comma 5, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Tale limite si applica anche quando la somma delle partecipazioni di Stato, regioni, enti locali e altri enti pubblici è superiore al 50 per cento del capitale della società.
Conseguentemente, aggiungere, in fine,i seguenti periodi: Le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali non possono assumere o mantenere partecipazioni dirette o indirette, anche di minoranza, in società che hanno per oggetto la produzione di beni e di servizi non strumentali alla loro attività o non strettamente necessarie per il perseguimento delle loro finalità istituzionali, con l'esclusione dei servizi pubblici essenziali ed in ogni caso del servizio idrico. L'assunzione di partecipazioni deve essere autorizzata dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali provvedono a cedere le partecipazioni di cui al citato comma 2 con le modalità previste dall'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni. Le regioni provvedono ad adeguare ai princìpi di cui al presente articolo le loro partecipazioni in società, fatte salve particolari disposizioni previste da norme statutarie per le regioni a statuto speciale.
6. 2. Borghesi, Cambursano.
Al comma 5, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: I componenti dei consigli di amministrazione e dei collegi sindacali degli enti pubblici, anche economici, e degli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, nonché degli enti concessionari di pubblici servizi, non possono far parte contemporaneamente di più di due consigli di amministrazione o di due collegi sindacali.
6. 4. Borghesi, Cambursano.
Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Da tali disposizioni restano esclusi gli enti di gestione delle Aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 349.
Conseguentemente, dopo l'articolo 38 aggiungere i seguenti: Art. 38-bis. 1. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.
Art. 38-ter. (Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni). – 1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modi che di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
6. 23. Libè, Galletti, Ciccanti.
Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dalle disposizioni di cui al presente comma restano escluse le Aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 349.
6. 45. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.
Sostituire il comma 6, con il seguente:
6. Nelle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché nelle società possedute in misura totalitaria, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento dalle predette amministrazioni pubbliche, il compenso dei componenti del consiglio di amministrazione e dei collegio sindacale è ridotto del 10 per cento. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche alle società controllate da regioni ed enti locali.
6. 3. Borghesi, Cambursano.
Al comma 7, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché alle Aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.
6. 46. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.
Al comma 7 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Da tali disposizioni restano esclusi gli enti di gestione delle Aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394. Inoltre, tali limitazioni non si applicano nel caso di spese relative ad incarichi affidati per la realizzazione di progetti ed interventi realizzati tramite i finanziamenti della Unione europea o da privati.
Conseguentemente, dopo l'articolo 38 aggiungere i seguenti: Art. 38-bis. 1. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.
Art. 38-ter. (Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni). – 1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
6. 24. Libè, Galletti, Ciccanti.
Al comma 8, primo periodo, sopprimere la parola: mostre;
Conseguentemente:
al quinto periodo del medesimo comma, sostituire le parole: alle mostre realizzate con le seguenti: alle fiere ed eventi promozionali realizzati.
dopo l'articolo 38 aggiungere i seguenti: Art. 38-bis. 1. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.
Art. 38-ter. (Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni). – 1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
6. 26. Galletti, Ciccanti, Vietti, Adornato.
Al comma 8, terzo periodo, sopprimere le parole da: in ogni caso gli eventi autorizzati fino alla fine del periodo.
6. 35. Melandri.
Al comma 8, terzo periodo, aggiungere in fine le parole: salvo che rientrino per materia in precipui compiti istituzionali culturali.
6. 37. Adornato.
Al comma 8, quarto periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , escluso il personale delle forze armate e delle forze di polizia.
Conseguentemente, dopo l'articolo 38 aggiungere i seguenti: Art. 38-bis. 1. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.
Art. 38-ter. (Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni). – 1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
6. 27. Galletti, Ciccanti, Delfino.
Al comma 8, ultimo periodo, dopo le parole: delle Forze Armate aggiungere le seguenti: , del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente: Art. 38-bis. (Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni). 1. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
6. 28. Libè, Galletti, Ciccanti, Delfino, Bosi.
Al comma 8 ultimo periodo, dopo le parole: delle Forze Armate aggiungere le seguenti: , del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
*6. 11. Libè, Galletti, Ciccanti.
Al comma 8 ultimo periodo, dopo le parole: delle Forze Armate aggiungere le seguenti: , del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
*6. 56. Rosato.
Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e agli enti di gestione delle Aree protette di cui alla 6 dicembre 1991, n. 394. Tali limitazioni non si applicano nel caso di spese relative ad incarichi affidati, per la realizzazione di progetti ed interventi realizzati tramite i finanziamenti della Unione europea o da privati.
Conseguentemente, dopo l'articolo 38 aggiungere i seguenti: Art. 38-bis. 1. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.
Art. 38-ter. (Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni). – 1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
6. 25. Libè, Galletti, Ciccanti.
Al comma 8, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e alle iniziative promosse dagli enti di gestione delle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.
6. 47. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.
Al comma 9 aggiungere, in fine, le seguenti parole: , esclusi contributi pubblici. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle spese relative a sponsorizzazioni culturali.
Conseguentemente, dopo l'articolo 38 aggiungere i seguenti: Art. 38-bis. 1. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.
Art. 38-ter. (Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni). – 1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
6. 29. Galletti, Ciccanti, Vietti, Adornato.
Al comma 12, primo periodo, dopo le parole: della pubblica amministrazione aggiungere le seguenti: con esclusione della scuola statale, università, enti di ricerca, Alta formazione artistica e musicale.
Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Con provvedimento dei Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica, che deve comunque contenere gli estremi delle modalità di pagamento, delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro millecinquecento.
6. 40. Bachelet.
Al comma 12, aggiungere in fine il seguente periodo: Le disposizioni del presente comma non si applicano alle università, agli enti di ricerca e al comparto scuola.
Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica, che deve comunque contenere gli estremi delle modalità di pagamento, delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro millecinquecento.
6. 32. Graziano.
Sopprimere il comma 13.
Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica, che deve comunque contenere gli estremi delle modalità di pagamento, delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro millecinquecento.
6. 33. Antonino Russo.
Al comma 13 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Da tali disposizioni restano esclusi gli enti di gestione delle Aree Protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.
Conseguentemente, dopo l'articolo 38 aggiungere i seguenti: Art. 38-bis. 1. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.
Art. 38-ter. (Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni). – 1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
6. 30. Libè, Galletti, Ciccanti.
Al comma 14, primo periodo, sostituire le parole: all'80 per cento con le seguenti: al 30 per cento.
6. 5. Borghesi, Cambursano.
Al comma 14 aggiungere, in fine, le seguenti parole: e alle autovetture utilizzate dagli enti di gestione delle Aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 per i servizi di vigilanza e le attività connesse alla tutela ambientale.
Conseguentemente, dopo l'articolo 38 aggiungere i seguenti: Art. 38-bis. 1. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.
Art. 38-ter. (Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni). – 1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
6. 31. Libè, Galletti, Ciccanti.
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
14-bis. A decorrere dall'anno 2011, la spesa pubblica per voli di Stato non può superare il 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. I risparmi conseguiti in attuazione delle disposizioni di cui al presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.
6. 13. Giachetti.
Al comma 19, sostituire il secondo periodo con i seguenti: A fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programmi relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti sono consentiti trasferimenti alle società di cui al primo periodo, nonché alle imprese sociali di cui alla legge 13 giugno 2005, n. 118, ed al comma 1, lettera b) dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381. In sede di attuazione della legge 19 novembre 2009, n. 166, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee, le stazioni appaltanti nella stesura dei capitolati di gara prevedono apposite clausole sociali che stabiliscano l'obbligo per i soggetti aggiudicatari di impiegare una quota di soggetti svantaggiati a norma dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381.
6. 19. Argentin.
Al comma 20, primo periodo, dopo le parole: e agli enti del Servizio sanitario nazionale, aggiungere le seguenti: nonché agli altri enti ed organismi ad ordinamento regionale o provinciale.
6. 53. Brugger, Zeller.
Al comma 21, dopo il primo periodo, aggiungere le seguenti parole: e riassegnate, nella misura di 200 milioni annui al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a copertura di mutui o altre operazioni finanziarie per la realizzazione di interventi infrastrutturali nei porti amministrati dalle Autorità portuali e nelle connessioni tra gli stessi porti e le grandi direttrici stradali e ferroviarie. La realizzazione dei predetti interventi negli ambiti portuali è curata da ciascuna Autorità portuale competente in regime di convenzione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica, che deve comunque contenere gli estremi delle modalità di pagamento, delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro millecinquecento.
6. 57. Bonavitacola.
Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21.1. Alle autorità portuali istituite ai sensi dell'articolo 6, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, non si applicano le misure di contenimento della spesa di cui ai commi 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 19 del presente articolo. Le stesse autorità portuali non sono inserite nell'elenco delle amministrazioni pubbliche individuate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica, che deve comunque contenere gli estremi delle modalità di pagamento, delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro millecinquecento.
6. 14. Tullo.
Sopprimere il comma 21-quater.
6. 16. Garofani.
Al comma 21-quater, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: L'istituto di credito di cui al decreto del Ministro della difesa adottato ai sensi dell'articolo 43, comma 4, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, provvede al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle rate di ammortamento dei mutui concessi attraverso il fondo-casa di cui al primo periodo del medesimo articolo 43, comma 4, della legge n. 724 del 1994. Tali somme sono integralmente riassegnate al pertinente capitolo di spesa del Ministero della difesa per l'alimentazione del fondo-casa di cui al periodo precedente.
6. 200. Paglia.
Sopprimere il comma 21-quinquies.
6. 12. Cavallaro.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis – (Modifiche all'articolo 17 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di circoscrizioni di decentramento comunale). – 1. All'articolo 17 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «250.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «500.000 abitanti»;
b) il comma 3 è abrogato;
c) al comma 5, le parole: «Nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti,» sono sostituite dalle seguenti: «I comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti possono articolare il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento. Nei medesimi comuni»;
d) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«5-bis. Ogni circoscrizione non può avere meno di 80.000 abitanti. Per la carica di presidente di circoscrizione può essere prevista un'indennità massima pari a un quinto di quella spettante al sindaco. Per la carica di consigliere circoscrizionale non è corrisposta alcuna indennità».
6. 0200. Borghesi
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis – (Unioni di comuni). – 1. Allo scopo di assicurare un efficace esercizio delle funzioni e dei servizi comunali in ambiti territoriali adeguati, è fatto obbligo ai comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti di costituire un'unione ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fino al raggiungimento del suddetto limite demografico. All'unione di comuni è affidato l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi e in particolare delle:
a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
b) funzioni di polizia locale;
c) funzioni di istruzione pubblica, compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e di refezione, nonché l'edilizia scolastica;
d) funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;
e) funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e dei piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato;
f) funzioni del settore sociale.
2. In ciascuno dei comuni costituenti l'unione di cui al comma 1 è assicurato il funzionamento di uno sportello per il pubblico abilitato al rilascio, anche automatico, delle certificazioni.
3. I comuni provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente articolo entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
6. 0201. Borghesi.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis – (Ricognizione degli enti regionali dotati di indirizzo politico). – 1. Entro due mesi dalla data in vigore della legge di conversione in ciascuna regione il rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie, di cui all'articolo 10 della legge 5 giugno 2003, n. 131, predispone una ricognizione degli enti locali dotati di indirizzo politico presenti sui rispettivi territori. Ove dovesse riscontrare una difformità tra gli enti dotati di indirizzo politico esistenti e quelli menzionati nel testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal presente decreto, ne dà tempestiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. Nei casi di cui al comma 1, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica, previsti agli articoli 119 e 120 della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri, assegna alle regioni interessate un congruo termine per sopprimere gli eventuali enti istituiti, non corrispondenti alle indicazioni contenute nel testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad adottare i provvedimenti necessari per ridurre di una somma corrispondente ai mancati risparmi i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni.
6. 0202. Borghesi, Cambursano.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis – (Modifica dell'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di composizione dei consigli). 1. L'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:
«Art. 37. – (Composizione dei consigli). – 1. Il consiglio comunale è composto dal sindaco e:
a) da 54 membri nei comuni con popolazione superiore a un milione di abitanti;
b) da 44 membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;
c) da 40 membri nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;
d) da 36 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, sono capoluoghi di provincia;
e) da 26 membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;
f) da 18 membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
g) da 14 membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;
h) da 10 membri negli altri comuni.
2. Il consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e:
a) da 43 membri nelle province con popolazione residente superiore a 3 milioni di abitanti;
b) da 40 membri nelle province con popolazione residente superiore a un milione di abitanti.
3. Il presidente della provincia e i consiglieri provinciali rappresentano l'intera provincia.
4. La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale».
6. 0203. Borghesi.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis – (Modifiche all'articolo 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di contenimento degli organi di governo degli enti locali e di riduzione del numero degli assessori comunali e provinciali). – 1. All'articolo 47 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «un terzo, arrotondato aritmeticamente» sono sostituite dalle seguenti: «un quarto, arrotondato per difetto»;
b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Fino all'adozione delle norme statutarie di cui al comma 1, le giunte comunali e provinciali sono composte da un numero di assessori stabilito rispettivamente nelle seguenti misure:
a) non superiore a 3 nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti; non superiore a 4 nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti; non superiore a 6 nei comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti; non superiore a 8 nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti e nei capoluoghi di provincia con popolazione inferiore a 100.000 abitanti; non superiore a 9 nei comuni con popolazione compresa tra 250.001 e 500.000 abitanti; non superiore a 10 nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 e 1.000.000 di abitanti e non superiore a 12 nei comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti;
b) non superiore a 8 per le province a cui sono assegnati 40 consiglieri; non superiore a 10 per le province a cui sono assegnati 43 consiglieri».
6. 0204. Borghesi, Cambursano.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis – (Soppressione dei consorzi tra i comuni compresi nei bacini imbriferi montani) – 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i consorzi tra i comuni compresi nei bacini imbriferi montani, costituiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, di seguito denominati «consorzi BIM», sono soppressi.
2. Le funzioni e i compiti svolti dai consorzi BIM soppressi ai sensi del comma 1 sono attribuiti alle regioni. Le regioni emanano disposizioni al fine di garantire che la tutela dei diritti delle popolazioni di montagna in relazione all'utilizzo delle acque del rispettivo territorio sia attuata in maniera coordinata tra gli enti che hanno competenza in materia, evitando ogni duplicazione di opere e di interventi.
3. Il sovracanone annuo previsto dalla legge 27 dicembre 1953, n. 959, è versato dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per forza motrice e degli impianti di produzione per pompaggio alla regione competente.
4. Il personale che all'atto della soppressione dei consorzi BIM disposta ai sensi del comma 1 risulta alle dipendenze dei medesimi consorzi BIM è trasferito alle dipendenze delle regioni e dei comuni, secondo modalità determinate dalle stesse regioni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
6. 0205. Borghesi, Cambursano.
ART. 7.
(Soppressione ed incorporazione di enti ed organismi pubblici; riduzione dei contributi a favore di enti).
Sostituirlo con il seguente:
Art. 7. – (Soppressione delle comunità montane). 1. Gli articoli 27, 28 e 29 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono abrogati.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i comuni già compresi nell'ambito delle comunità montane soppresse ai sensi di quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, senza alcun onere finanziario per lo Stato o per le regioni, possono costituire unioni di comuni ai sensi dell'articolo 32 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio associato di funzioni proprie o conferite ai medesimi comuni.
3. Le funzioni svolte dalle comunità montane soppresse ai sensi di quanto disposto dal comma 1 del presente articolo sono conferite ai comuni o alle unioni di comuni costituite ai sensi dell'articolo 32 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel cui territorio era collocata totalmente o in misura prevalente la comunità montana soppressa.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sentite, per la parte relativa ai dipendenti, le associazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono determinati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i criteri, le forme e le modalità per l'attribuzione ai comuni, già compresi nell'ambito territoriale delle comunità montane soppresse ai sensi di quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, del patrimonio, delle risorse e del personale delle medesime comunità montane.
Testo alternativo del Relatore di minoranza, on. Borghesi.
Sostituire i commi da 1 a 11 con i seguenti:
1. A decorrere dal 1o gennaio 2011 è costituito l'istituto di previdenza generale (IPG), di seguito «Istituto».
2. L'Istituto esercita le funzioni svolte dai seguenti enti di previdenza, che sono soppressi a decorrere dalla medesima data:
a) Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS);
b) Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP);
c) Istituto postelegrafonici (IPOST);
d) Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS);
e) Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA).
3. L'Istituto succede in tutti i rapporti attivi e passivi in essere dalla data di cui al comma 1. Dalla medesima data sono soppressi i comitati centrali regionali e provinciali dell'INPS e i comitati di vigilanza delle gestioni dell'INPDAP. I ricorsi amministrativi pendenti presso tali organi sono conseguentemente devoluti ai dirigenti dell'Istituto.
4. Dalla data di cui al comma 1 la gestione contro gli infortuni sul lavoro e contro le malattie professionali dell'IPSEMA è trasferita all'INAIL.
5. Con decreto dei Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, è nominato il Commissario straordinario dell'Istituto.
6. Entro il 28 febbraio 2011 il Commissario straordinario predispone lo statuto dell'Istituto, da emanare entro i successivi 60 giorni ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.
7. Lo statuto di cui al comma 6 definisce le attribuzioni degli organi dell'Istituto, che sono individuati come segue:
a) il Presidente, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze;
b) il Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e composto da cinque membri e composto da cinque membri, e dura in carica quattro anni;
c) il Consiglio di indirizzo e vigilanza, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e composto da venti membri, designati dalle rappresentanze sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi; il Consiglio dura in carica quattro anni;
d) il Collegio dei sindaci, composto da tre membri, due dei quali nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze; uno dei componenti nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale svolge le funzioni di Presidente; per ciascuno dei componenti è nominato un membro supplente.
8. Alla costituzione degli organi di cui al comma 7 si provvede a decorrere dal 1o gennaio 2012.
9. Lo statuto di cui al comma 6 reca disposizioni sulla formazione dei bilanci dell'Istituto volte ad assicurare piena e separata evidenza contabile alla gestione delle prestazioni rispettivamente previdenziali, assistenziali, creditizie e sociali.
10. Con il criterio prioritario dell'unicità dei sistemi strumentali per il miglioramento dei servizi, della riduzione degli oneri e della semplificazione di strutture e procedure, nonché con riguardo alla dismissione del patrimonio degli enti previdenziali di cui al comma 2, il Commissario straordinario predispone, entro il 30 giugno 2011, un Piano strategico-operativo per l'organizzazione dell'Istituto e la piena attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, da avviarsi entro il 30 settembre 2011.
11. Il Piano di cui al comma 10 è approvato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.
Conseguentemente, sopprimere i commi da 12 a 14.
7. 52. Santagata.
Sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, al fine di assicurare la piena integrazione delle funzioni di prevenzione, ricerca ed assicurative connesse alla materia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e il coordinamento stabile delle attività previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ottimizzando le risorse ed evitando duplicazioni di attività, l'IPSEMA e l'ISPESL sono soppressi. Per quanto concerne le funzioni dell'IPSEMA esse sono attribuite all'INAIL. l'INAIL succede in tutti i rapporti attivi e passivi dell'IPSEMA;
1-bis. È istituita l'Agenzia nazionale per la ricerca per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (ANRSSL) alle dipendenze dell'INAIL e sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e del Ministero della salute. L'agenzia svolge le funzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 2002, n. 303, con le relative risorse strumentali e di personale del soppresso ISPESL;
Conseguentemente:
al medesimo articolo, sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le commissioni parlamentari competenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro che esprimono entro venti giorni dalla data di assegnazione, sono determinati in coerenza con obiettivi di funzionalità, efficienza ed economicità, gli organi di amministrazione, di controllo, la sede, le modalità di costituzione e di funzionamento, le procedure per la definizione, l'attuazione dei programmi per il funzionamento e per l'utilizzo del personale proveniente dal soppresso ISPESL nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto enti di ricerca e sperimentazione e della normativa vigente nonché per l'erogazione delle risorse all'ANRSSL. In sede di definizione di tale decreto si tiene conto dei risparmi da realizzare a regime per effetto della riduzione degli organi di amministrazione e di controllo dell'ISPESL nonché conseguente alla razionalizzazione delle funzioni amministrative ed organizzative. La ANRSSL sostituisce ad ogni effetto la denominazione ISPESL, Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro. La direzione è affidata, su nomina del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, su proposta del presidente dell'INAIL, nell'ambito degli esperti con elevata qualificazione tecnico scientifica nel settore della tutela della salute e sicurezza del lavoro;
al medesimo articolo, sostituire il comma 5 con i seguenti:
5. Le dotazioni organiche dell'Inps, dell'Inail e dell'ANRSSL sono incrementate di un numero pari alle unità di pianta organica degli enti soppressi. In attesa della definizione dei comparti di contrattazione in applicazione dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al personale transitato dall'Ispels continua ad applicarsi il trattamento giuridico ed economico previsto dalla contrattazione collettiva del comparto ricerca e dell'area VII. Nell'ambito del nuovo comparto di contrattazione di riferimento per gli enti pubblici non economici da definire in applicazione del menzionato articolo 40, comma 2, può essere prevista un'apposita sezione contrattuale per le professionalità impiegate in attività di ricerca scientifica e tecnologica. Per i restanti rapporti di lavoro, l'INPS, l'INAIL e l'ANRSSL subentrano nella titolarità dei relativi rapporti;
5-bis. Nelle more dell'emanazione dei suddetti decreti viene garantita la prosecuzione, con le relative risorse umane e strumentali già finanziate ed approvate dal piano triennale di attività 2009-2011 del soppresso ISPESL. Altresì viene garantita l'attuazione e/o prosecuzione dei progetti di ricerca approvati e/o finanziati da enti terzi alla data di entrata in vigore del presente decreto e di cui l'ANRSSL subentra nella titolarità. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
dopo l'articolo 38 aggiungere i seguenti: Art. 38-bis. 1. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 201, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.
Art. 38-ter. – (Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni). 1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento».
3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
Art. 38-quater. (Deducibilità delle svalutazioni dei crediti per gli enti creditizi e finanziari). 1. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole «0,30 per cento» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti «0,25 per cento».
2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
7. 49. Galletti, Ciccanti, Delfino.
Sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, al fine di assicurare la piena integrazione delle funzioni assicurative connesse alla materia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro e il coordinamento stabile delle attività previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ottimizzando le risorse ed evitando duplicazioni di attività, l'IPSEMA è soppresso e le relative funzioni sono attribuite all'INAIL, sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute; l'INAIL succede in tutti i rapporti attivi e passivi.
1-bis. All'ISPESL in attuazione dell'articolo 9 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, vengono emanate dall'INAIL specifiche direttive sulla materia della sicurezza dei luoghi di lavoro, al fine di assicurare, anche attraverso la previsione di appositi modelli organizzativi a tale scopo finalizzati, l'effettivo coordinamento in materia come previsto dal citato decreto legislativo n. 81 del 2008»;
Conseguentemente,
al comma 4, sopprimere le parole da: nonché, per quanto concerne a Ministro della salute;
al comma 5, sopprimere il secondo e il terzo periodo;
dopo l'articolo 38, aggiungere i seguenti: Art. 38-bis. 1. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.
Art. 38-ter. – (Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni). – 1. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreta del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento».
3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
Art. 38-quater. – (Deducibilità delle svalutazioni dei crediti per gli enti creditizi e finanziari). – 1. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole «0,30 per cento» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti «0,25 per cento».
2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
7. 50. Galletti, Ciccanti, Delfino.
Al comma 1, sostituire le parole: l'IPSEMA e l'ISPESL sono soppressi con le seguenti: l'IPSEMA è soppresso.
Conseguentemente:
al comma 4, sopprimere la parole da: nonché, per quanto concerne a: Ministro della salute,;
al comma 5, sopprimere il secondo e il terzo periodo;
sopprimere il comma 18;
sopprimere il comma 21;
dopo il comma 21 aggiungere il seguente:
21-bis. Con separato decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti i rispettivi Ministeri vigilanti, vengono effettuati i seguenti accorpamenti: ISPESL con ISS; ISAE con ISTAT; INSEAN con CNR. La pianta organica degli enti riceventi gli enti accorpati è pari alla somma delle unità di personale previste nelle piante organiche dei singoli enti. Gli enti riceventi gli enti accorpati mantengono tutti i rapporti giuridici attivi e passivi ivi compresi i rapporti di lavoro in essere e adeguano i propri statuti entro il 31 ottobre 2010».
dopo l'articolo 38 aggiungere i seguenti:
Art. 38-bis. 1. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 204, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.
Art. 38-ter. – (Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni). – 1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento».
3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
Art. 38-quater. – (Deducibilità delle svalutazioni dei crediti per gli enti creditizi e finanziari) – 1. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole «0,30 per cento» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti «0,25 per cento».
2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
7. 28. Galletti, Ciccanti, Delfino.
Al comma 1, sostituire le parole: l'IPSEMA e l'ISPESL sono soppressi, con le seguenti: l'ISPESL è soppresso;
Conseguentemente, dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente: Art. 7-bis. – (Misure per garantire la razionalizzazione nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali per gli addetti ad attività in mare, laghi, fiumi e lagune e per il personale comunque navigante). – 1. Al fine di assicurare la razionalizzazione delle funzioni assicurative e di prevenzione connesse alla materia della salute e sicurezza dei lavoratori marittimi, ottimizzando le risorse e razionalizzando il comparto del mare sono soppressi l'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, gli uffici del servizio di assistenza sanitaria al personale navigante (SASN) di cui al decreto del Presidente della repubblica 31 luglio 1980, n. 620, viene sciolta la Fondazione centro internazionale radio medico (CIRM) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1950, n. 533 e vengono accorpati gli Uffici di Sanità Marittima Aerea e Transfrontaliera (USMAF) limitatamente alle competenze medico legali relative al lavoro marittimo e a quelle di verifica delle condizione di igiene, abitabilità e sicurezza nei luoghi di lavoro.
2. Le funzioni già attribuite all'istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), agli uffici del servizio di assistenza sanitaria al personale navigante (SASN), alla Fondazione centro internazionale radio medico (CIRM) e agli uffici di sanità marittima aerea e transfrontaliera (USMAF), limitatamente alle competenze medico legali relative al lavoro marittimo e a quelle di verifica delle condizione di igiene, abitabilità e sicurezza nei luoghi di lavoro, sono accorpate in unico ente, soggetto alla vigilanza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
3. Il nuovo ente provvede, altresì, in regime di convenzione con l'istituto nazionale della previdenza sociale, all'erogazione delle prestazioni legate agli ammortizzatori sociali, nonché delle misure a sostegno dell'occupazione, previste attualmente per il settore marittimo.
4. Il nuovo ente è autorizzato ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, previa comunicazione all'ISVAP, a svolgere attività assicurativa a favore di soggetti per i quali non vige l'obbligatorietà dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in regime di libera concorrenza.
5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 90 giorni dall'entra in vigore della legge, sono determinati:
a) i soggetti aventi diritto alle prestazioni, includendo, oltre ai soggetti destinatari delle funzioni già demandate all'IPSEMA, coloro che svolgono comunque attività in mare, ovvero in ambito lagunare, lacuale e fluviale, vi compresa la piccola pesca marittima e delle acque interne, la itticoltura e l'acquacoltura, e attività svolte a bordo di tutte le tipologie di piattaforme marittime, nonché il personale comunque navigante, per il quale non esista attualmente la predetta assicurazione obbligatoria;
b) in coerenza con obiettivi di razionalizzazione, funzionalità, efficienza ed economicità, gli organi di amministrazione e controllo, la sede, l'organizzazione, le procedure per la definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e l'utilizzazione del personale nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro dei comparti di appartenenza degli enti e degli uffici soppressi, le piante organiche del nuovo ente, nonché l'erogazione delle risorse del nuovo ente.
6. Per garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali fino all'avvio del nuovo ente, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, nomina un commissario ed un subcommissario.
7. Dall'attuazione dei commi da 1 a 6 del presente articolo, compresa l'attività dei commissari di cui al comma precedente, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
8. Le misure indicate nei commi da 1 a 6 garantiscono la razionalizzazione delle spese nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali per gli addetti ad attività in mare, laghi, fiumi e lagune e per il personale comunque navigante, realizzando un risparmio complessivo non inferiore a 10 milioni di euro.
7. 2. Di Biagio.
Al comma 1, sostituire le parole l'IPSEMA e l'ISPESL sono soppressi con le seguenti: l'ISPESL è soppresso.
Conseguentemente, dopo il comma 31-octies del medesimo articolo, aggiungere i seguenti:
32. Il punto c), comma 7, dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 è sostituito dal seguente: «c) per l'IPSEMA da tre membri, di cui due in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze.»
33. Il comma 1 dell'articolo 10 del Regio decreto-legge 23 settembre 1937, n. 1918, è sostituito dal seguente: «l'indennità giornaliera è calcolata sulla base della retribuzione percepita dall'assicurato nel mese immediatamente precedente a quello in cui si è verificato l'evento di malattia. Nel caso in cui l'evento si è verificato nei primi 30 giorni dall'inizio della decorrenza del rapporto di lavoro, l'indennità giornaliera è calcolata dividendo l'ammontare della retribuzione percepita nel periodo di riferimento per il numero dei giorni retribuiti».
34. È abrogato il comma 4 dell'articolo 10 del Regio decreto-legge 23 settembre 1937, n. 1918.
7. 4. Di Biagio.
Al comma 2, sostituire le parole: l'IPOST è soppresso con le seguenti: l'IPOST e l'ENPALS sono soppressi.
Conseguentemente al comma 3:
sostituire le parole dell'IPOST con le seguenti dell'IPOST e dell'ENPALS;
sostituire le parole attivi e passivi con le seguenti giuridici ed economici attivi e passivi compresi i rapporti di lavoro in essere.
7. 30. Poli, Delfino.
Sopprimere il comma 3-bis.
Conseguentemente, dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente: Art. 38-bis. – (Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni). – 1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento».
7. 36. Ciccanti, Galletti.
Sopprimere il comma 3-bis.
7. 22. Fioroni.
Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: Al fine di assicurare la continuità e lo sviluppo delle funzioni di ricerca e studio esercitate dall'ISPELS, con i regolamenti di cui al presente comma, nell'ambito della struttura organizzativa dell'INAIL, si provvede all'istituzione di un Centro nazionale di ricerca, cui è prioritariamente destinato il personale già in servizio presso l'ISPELS.
7. 23. Schirru.
Sostituire il comma 15 con il seguente:
15. L'Istituto per gli affari sociali, ente di ricerca, riassume l'originaria denominazione di Istituto italiano di medicina sociale (IIMS) e, previo apposito atto di riordino, costituisce il Centro nazionale di ricerca, documentazione e comunicazione in materia di tutela della salute umana, con particolare riguardo agli aspetti socio-sanitari. L'IIMS opera nell'ambito della cooperazione interistituzionale tra amministrazioni centrali, regionali e locali ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della salute.
Conseguentemente, dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente: Art. 38-bis. (Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni). 1. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento».
3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
7. 31. Galletti, Ciccanti.
Sostituire il comma 18 con il seguente:
18. A1 fine di razionalizzare, semplificare e potenziare le funzioni di analisi e di studio in materia di politica economica, l'Istituto di studi e analisi economica (Isae) è soppresso dal 1o gennaio 2011. Le risorse dell'Isae sono utilizzate, nell'ambito del potenziamento delle strutture di supporto del Parlamento per il monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 481, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per la costituzione, con decreto del Presidente della Repubblica da emanare entro il 31 dicembre 2010, di un istituto indipendente di ricerca volto all'analisi economica e degli effetti delle politiche, sottoposto alla vigilanza e all'alta direzione dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, cui sono trasferite le funzioni dell'ISAE. Presso questo istituto sono trasferite le risorse umane, strumentali e finanziarie dell'ISAE, le ultime ridotte di 135.104 euro. Il nuovo istituto subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi i rapporti di lavoro in essere. In attesa della definizione dei comparti di contrattazione in applicazione dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al personale transitato dall'Isae continua ad applicarsi il trattamento giuridico ed economico previsto dalla contrattazione collettiva del comparto ricerca. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per gli anni 2011, 2012 e 2013 in favore di ciascuna Camera per il rifinanziamento del Fondo per il potenziamento e il collegamento delle strutture di supporto per il monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 481, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, mediante utilizzo delle corrispondenti minori spese derivanti dal presente comma. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
7. 66. Maurizio Turco.
Sostituire il comma 18 con il seguente:
18. Al fine di razionalizzare e di semplificare le funzioni di analisi e studio in materia economica e finanziaria e di rafforzare il controllo parlamentare in materia di contabilità e di finanza pubblica in attuazione della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'Istituto di studi e analisi economica (Isae) è soppresso e le relative funzioni e risorse sono assegnate all'ISTAT. Con una o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono conseguentemente ridefinite le funzioni svolte dall'ISTAT, è stabilita la data di effettivo esercizio delle nuove funzioni attribuite all'ISTAT e sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie ricollocate presso l'ISTAT. I dipendenti a tempo indeterminato sono inquadrati nei ruoli dell'ISTAT sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata con uno dei decreti di cui al presente comma e l'ISTAT provvede conseguentemente a rideterminare le proprie dotazioni organiche. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e quantitative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'ISTAT, è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Per i restanti rapporti di lavoro l'ISTAT subentra nella titolarità dei rispettivi rapporti. L'ISTAT provvede ad istituire un'apposita struttura che, sulla base di intese stipulate con la Camera dei deputati e con il Senato della Repubblica, svolge attività di analisi e ricerca in materia economica e finanziaria in collaborazione con i relativi uffici di supporto tecnico elaborando, in particolare, previsioni e analisi economiche, stime relative ai tendenziali di finanza pubblica, verifiche delle metodologie utilizzate dal Governo per la copertura finanziaria delle diverse tipologie di spesa e per la quantificazione degli effetti finanziari derivanti da provvedimenti normativi, analisi delle misure finalizzate al miglioramento della qualità della spesa, con particolare riferimento all'individuazione di indicatori di risultato riferiti ai programmi di bilancio. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
7. 58. Sereni.
Sostituire il comma 19 con il seguente:
19 – l'Ente italiano montagna (EIM), istituito dall'articolo 1, comma 1279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 entro il 31 dicembre 2010 definisce la riorganizzazione funzionale degli organi di direzione e di controllo riducendo le spese per il funzionamento degli stessi in misura pari a 128 mila euro annui a decorrere dall'anno finanziario 2011. Conseguentemente le funzioni del Presidente, dei componenti del consiglio direttivo e del collegio dei revisori dei conti sono esercitate a titolo gratuito.
7. 64. Quartiani.
Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:
19-bis. L'ENIT (Agenzia nazionale del turismo), l'ICE (Istituto per il commercio con l'estero), la SIMEST (Società italiana per le imprese all'estero), L'INFORMEST, la FINEST S.p.A, le camere di commercio italiane all'estero e gli istituti italiani di cultura all'estero sono soppressi.
19-ter. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di natura non regolamentare, di concerto con i Ministeri degli affari esteri, dello sviluppo economico, dei beni culturali e dell'economia e delle finanze, le funzioni e le competenze attribuite agli enti di cui al comma 19-bis sono trasferite alla Presidenza del Consiglio dei ministri che le esercita nel rispetto dei seguenti obiettivi e principi di riunificazione organizzativa e funzionale:
1) istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri del «Dipartimento per la promozione economica e dell'immagine turistica, commerciale, e culturale dell'Italia all'estero» che subentra nelle funzioni degli enti di cui al comma I contestualmente soppressi;
2) coerenza della politica economica e commerciale estera e della promozione del sistema economico italiano in ambito internazionale con le funzioni svolte dall'amministrazione centrale degli affari esteri, dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari in materia di rappresentanza, di coordinamento e di tutela degli interessi italiani in sede internazionale;
3) realizzazione di strategie di promozione economica e dell'immagine turistica, commerciale e culturale dell'Italia all'estero;
4) realizzazione di attività di sostegno alla commercializzazione internazionale dei prodotti italiani e promozione di iniziative imprenditoriali dirette in altri Paesi;
5) realizzazione di attività di promozione e diffusione della cultura italiana all'estero, nonché sostegno dello sviluppo culturale degli italiani residenti all'estero;
6) istituzione, presso le rappresentanze diplomatiche e le sedi consolari, di sportelli unici all'estero denominati «Promo-Italia» – che subentrano sotto il profilo funzionale sia agli sportelli di cui all'artico 1 della legge 31 marzo 2005, n. 56, sia alla rete delle unità operative all'estero dell'ENIT, dell'ICE, di SIMEST, di INFORMEST, di FINEST S.p.A, delle Camere di Commercio e degli Istituti italiani di cultura quali strutture in grado di consentire una più efficace azione di soggetti pubblici e privati operanti nel settore del turismo, del commercio e della diffusione della cultura dell'Italia all'estero;
7) organizzazione e gestione di un sistema informativo finalizzato alla raccolta ed alla elaborazione di banche dati informative ed alla diffusione mediante supporti elettronici e per via telematica, anche ai fini della creazione di un sistema statistico nazionale e di ricerca sulle tendenze di sviluppo del turismo e del commercio internazionale;
8) assorbimento del personale a tempo indeterminato degli enti di cui al comma 1 nell'ambito della struttura del Dipartimento per la promozione dell'immagine turistica, commerciale, e culturale dell'Italia all'estero, nonché nell'ambito degli sportelli «Promo-Italia» di cui al punto 5.
19-quater. Dall'attuazione dei commi 19-bis e 19-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico delle finanza pubblica.
7. 6. Borghesi, Cambursano, Cimadoro.
Al comma 20, primo periodo, dopo le parole: Gli enti, aggiungere le seguenti: e le Società pubbliche.
Conseguentemente, all'allegato 2, di cui all'articolo 7, comma 20, aggiungere la seguente voce:
Buonitalia S.p.A., istituita ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
7. 20. Marco Carra.
Al comma 20, primo periodo, sostituire le parole da: e i compiti fino alla fine del periodo con le seguenti: , sulla base di una previa valutazione in ordine al rapporto costi-benefici, anche in termini di servizio al pubblico e di utilità sociale, e al rispetto di una serie di parametri di efficienza ed economicità individuati con decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali. I compiti e le attribuzioni esercitati sono trasferiti alle amministrazioni corrispondentemente indicate.
7. 37. Galletti, Ciccanti, Vietti.
Al comma 20, secondo periodo, sopprimere le parole: a tempo indeterminato.
Conseguentemente:
al medesimo comma, medesimo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: , sentite le organizzazioni sindacali di riferimento;
al quarto periodo, dopo le parole: I dipendenti trasferiti aggiungere le seguenti: conservano le condizioni di miglio favore previste dal contratto di lavoro precedente e;
al quinto periodo, sopprimere le parole da: riassorbibile fino alla fine del periodo;
al settimo periodo, sostituire le parole: eventuali contribuzioni a carico degli utenti dei servizi per le attività rese dai medesimi enti pubblici con le seguenti: contribuzioni obbligatorie, per le azioni sperimentali per l'industria, previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, e ai sensi del quarto comma del Regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523;
all'ottavo periodo, sostituire le parole: strumentali attualmente utilizzate dai predetti enti con le seguenti: e i beni strumentali, da impiegare nelle attuali sedi.
7. 21. Agostini.
Al comma 20, secondo periodo, dopo le parole: a tempo indeterminato aggiungere le seguenti: ed a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa;.
7. 59. Rampi.
All'allegato 2 di cui al comma 20 sopprimere le seguenti voci.
Stazione Sperimentale per l'industria delle Conserve Alimentari;
Stazione Sperimentale del vetro;
Stazione Sperimentale per la seta;
Stazione Sperimentale per i combustibili;
Stazione Sperimentale Carta, Cartoni e Paste per carta;
Stazione Sperimentale per le Industrie degli Oli e dei Grassi;
Stazione sperimentale per le Industrie delle Essenze e dei Derivati dagli agrumi;
Stazione Sperimentale delle Pelli e Materie Concianti, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540.
Conseguentemente all'articolo 55, dopo il comma 7-bis, aggiungere il seguente:
7-ter. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa della Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 697.000 euro a decorrere dall'anno 2010.
7. 34. Ciccanti.
All'allegato 2 di cui al comma 20, sostituire la voce: Stazione Sperimentale per l'industria delle Conserve Alimentari (SSICA): CCIAA Parma con le seguenti: Stazione Sperimentale per l'industria delle Conserve Alimentari (SSICA) – Sede di Parma: CCIAA Parma; Stazione Sperimentale per l'industria delle Conserve Alimentari (SSICA) – Sede di Angri: CCIAA Salerno.
Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica, che deve comunque contenere gli estremi delle modalità di pagamento, delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro millecinquecento.
7. 18. Motta.
All'allegato 2, di cui al comma 20 sopprimere le parole: Ente teatrale italiano, di cui alla legge 14 dicembre 1978, n. 836.
Conseguentemente, all'articolo 21, sostituire il primo periodo con il seguente: Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica, che deve comunque contenere gli estremi delle modalità di pagamento, delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro millecinquecento.
7. 53. De Biasi.
All'allegato 2 di cui al comma 20 sopprimere la voce: Ente teatrale italiano, di cui alla legge 14 dicembre 1978, n. 836.
Conseguentemente, all'articolo 55, dopo il comma 7-bis, aggiungere il seguente:
7-ter. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa della Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 164.671 euro a decorrere dall'anno 2010.
7. 33. Ciocchetti.
All'allegato 2, di cui al comma 20, sopprimere le voci: Ente Nazionale delle sementi elette (ENSE), istituto con decreto dei Presidente della Repubblica 12 novembre 1955, n. 1461, e Istituto Nazionale Conserve Alimentari.
7. 11. Bellotti.
All'allegato 2 di cui al comma 20, sopprimere la voce: Ente Nazionale delle Sementi Elette (ENSE), istituito con decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1955, n. 1461.
7. 19. Mario Pepe (PD).
Alla tabella contenuta nell'allegato 2 di cui al comma 20, aggiungere, in fine, la seguente voce:
ENTI SOPPRESSI | Amministrazione subentrante nell'esercizio dei relativi compiti ed attribuzioni |
U.N.I.R.E. Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine, istituito con regio decreto 24 maggio 1932 n. 624 | Ministero per le politiche agricole e forestali |
7. 32. Enzo Carra, Ria, Lusetti, Galletti, Ciccanti.
Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:
21-bis. Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2001, n. 200, è accorpato all'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) istituito con Regio decreto n. 1418 del 10 maggio 1928.
21-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il presidente ed i componenti del consiglio di amministrazione dell'ISMEA decadono. Le funzioni e le risorse dell'ISMEA sono assegnate all'INEA che succede in tutti i rapporti attivi e passivi.
21-quater. Le funzioni svolte dall'ISMEA sono trasferite all'INEA con uno o più decreti delegati di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; con gli stessi decreti sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate presso l'INEA.
21-quinquies. I dipendenti a tempo indeterminato sono inquadrati nel ruoli dell'INEA sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata con uno dei decreti di natura non regolamentare di cui al presente comma. L'INEA provvede conseguentemente a rimodulare o a rideterminare le proprie dotazioni organiche. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'INEA, è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Per i restanti rapporti di lavoro l'INEA subentra nella titolarità dei rispettivi rapporti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
21-sexies. Entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA), nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cede a terzi le partecipazioni nelle società AGRIPLAN S.r.L. e BUONITALIA S.p.A., PISA S.p.A, in quanto non strategiche per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.
7. 39. Ruvolo, Galletti, Ciccanti.
Dopo il comma 21 aggiungere il seguente:
21-bis. L'unione nazionale per l'incremento delle razze equine (U.N.I.R.E.), istituito con Regio decreto 24 maggio 1932 n. 624 è soppresso. Le funzioni e le relative risorse svolte dall'U.N.I.R.E. sono trasferite al Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con gli stessi decreti sono stabilite le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate presso il Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali, nonché, limitatamente al personale con profilo di ricercatore e tecnologo, presso gli enti le istituzioni di ricerca. I dipendenti a tempo indeterminato sono inquadrati nei ruoli del Ministero medesimo sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata con uno dei decreti di natura non regolamentare di cui al presente comma. Le amministrazioni di cui al presente comma provvedono conseguentemente a rimodulare o a rideterminare le proprie dotazioni organiche. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero, è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Per i restanti rapporti di lavoro le amministrazioni di destinazione subentrano nella titolarità dei rispettivi rapporti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
7. 38. Enzo Carra, Ria, Lusetti, Galletti, Ciccanti.
Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21-bis. La società Difesa Servizi spa, di cui ai commi 23 a 36 dell'articolo 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 è soppressa.
7. 26. Giacomelli.
Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21-bis. Entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge la società SIN srl, costituita in base al decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, è sciolta e si procede alla liquidazione del socio privato. La gestione e lo sviluppo del SIAN sono attribuite all'AGEA. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggior oneri a carico della finanza pubblica.
7. 40. Ruvolo, Galletti, Ciccanti.
Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21-bis. Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la società mista a partecipazione pubblica maggioritaria, SIN srl – sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura – di cui all'articolo 14, comma 10-bis del decreto legislativo 29 Marzo 2004, n. 99, così come modificato dall'articolo 4 del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito della legge 11 novembre 2005, n. 231, è soppressa e le relative funzioni sono attribuite all'AGEA che succede in tutti i rapporti attivi e passivi della SIN e alla quale sono trasferite le relative risorse finanziarie, umane e strumentali. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggior oneri a carico della finanza pubblica.
7. 41. Ruvolo, Galletti, Ciccanti.
Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21-bis. Entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cede a terzi le partecipazioni nelle società Agripart S.p.A., nella società consortile a responsabilità limitata CO.AN.AN SCARL e nella TELAER s.r.l. in quanto non strategiche per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali,.
7. 42. Ruvolo, Galletti, Ciccanti, Delfino.
Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
21-bis. Con effetto dal data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA) è soppresso e le relative funzioni sono trasferite al CNR che succede in tutti i rapporti attivi e passivi, ivi compresi i rapporti di lavoro in essere. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziare da ricollocare presso il CNR. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggior oneri a carico della finanza pubblica.
7. 43. Ruvolo, Galletti, Ciccanti.
Al comma 23 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: La nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione della Sogin S.p.A è effettuata dal Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, d'intesa con i Ministeri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze.
7. 7. Cimadoro, Borghesi, Cambursano.
Dopo il coma 23, aggiungere i seguenti:
23-bis. Con effetto dalla data, di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2001, n. 200, è accorpato all'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) istituito con Regio decreto 10 maggio 1928, n. 1418;
23-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge il presidente ed i componenti del consiglio di amministrazione dell'ISMEA decadono. Le funzioni e le risorse dell'ISMEA sono assegnate all'INEA che succede in tutti i rapporti attivi e passivi.
23-quater. Le funzioni svolte dall'ISMEA sono trasferite all'INEA con uno o più decreti delegati di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; con gli stessi decreti sono stabilite le date di. effettivo esercizio delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie riallocate presso l'INEA.
23-quinquies. I dipendenti a tempo indeterminato sono inquadrati nel ruoli dell'INEA sulla base di apposita tabella di corrispondenza approvata con uno dei decreti di natura non regolamentare di cui al presente comma. L'INEA provvede conseguentemente a rimodulare o a rideterminare le proprie dotazioni organiche. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'INEA, e’ attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Per i restanti rapporti di lavoro l'INEA subentra nella titolarità dei rispettivi rapporti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
23-sexies. Entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, l'istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cede a terzi le partecipazioni nelle società AGRIPLAN S.r.L. e BUONITALIA S.p.A., l'ISA S.p.A, in quanto non strategiche per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.
Conseguentemente, dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente: Art. 38-bis. – (Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni). – 1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento».
3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
7. 44. Ruvolo, Galletti, Ciccanti.
Sopprimere il comma 24.
Conseguentemente all'articolo 55, dopo il comma 7-bis, aggiungere il seguente:
7-ter. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa della Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 31.480.000 euro per l'anno 2010 e a 26.241.800 euro annui a decorrere dall'anno 2011.
7. 45. Enzo Carra, Ria, Galletti, Ciccanti.
Sopprimere il comma 24.
Conseguentemente, dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente: Art. 39-bis. – (Misure fiscali per il settore creditizio). – 1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuto un'imposta pari allo 0,02 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuto un'imposta pari al 0,04 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari al 0,06 per mille.
2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.
7. 27. Mazzarella.
Al comma 24, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ; il predetto taglio non si applica nei confronti degli Enti parco nazionali di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
Conseguentemente, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
24-bis. Alla copertura degli oneri derivanti dall'esclusione dalle misure di cui al comma 24 degli enti parco, pari a 58 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.
7. 70. Nicco, Brugger, Zeller.
Al comma 24, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad esclusione di quelli storici e della memoria.
Conseguentemente dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente: Art. 39-bis. – (Misure fiscali per il settore creditizio) – 1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011 e fino all'anno 2015, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari all'0,1 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari al 0,2 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari al 0,3 per mille.
2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari
7. 71. Verini.
Al comma 24, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ad eccezione di quelli, assegnati al Ministero della difesa dall'articolo 14, comma 7-bis, della legge 27 febbraio 2009, n. 14.
7. 25. Migliavacca.
Al comma 24, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Da tali disposizioni restano esclusi gli Enti di gestione delle Aree Protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.
Conseguentemente, dopo l'articolo 38 aggiungere i seguenti: Art. 38-bis. 1. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativa ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.
Art. 38-ter. – (Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni). – 1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento».
2. A1 decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento».
3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello incorso al 31 dicembre 2009.
7. 47. Libè, Galletti, Ciccanti.
Al comma 24, secondo periodo, dopo le parole: predetti enti aggiungere le seguenti: nonché al potenziamento e miglioramento delle modalità e degli strumenti normativi e regolamentari volti a favorire la sinergia e la collaborazione tra gli istituti di cultura italiani e le fondazioni bancarie in termini economici e finanziari.
7. 46. Enzo Carra, Ria, Galletti, Ciccanti.
Al comma 24, aggiungere in fine il seguente periodo: Dalle disposizioni di cui al presente comma restano esclusi gli Enti di gestione delle Aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.
Conseguentemente, all'articolo 55, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, lettera a), sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «20 per cento».
b) al comma 11, lettera a), sostituire le parole «0,30 per cento», con le seguenti: «0, 15 per cento».
7. 9. Borghesi, Piffari, Cambursano, Scilipoti.
Al comma 24, aggiungere infine, il seguente periodo: Dalle disposizioni di cui al presente comma restano escluse le Aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.
7. 67. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.
Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
24-bis. Le disposizioni di cui al precedente comma 24 e le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 7, 8, 12 e 13, del presente decreto-legge non si applicano agli enti parco nazionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.
Conseguentemente, dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente: Art. 39-bis. – (Misure fiscali per il settore creditizio). – 1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,2 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,4 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,6 per mille.
2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.
7. 17. Esposito.
Al comma 25, sopprimere le parole: e nelle Province a speciale autonomia.
7. 69. Brugger, Zeller.
Sopprimere il comma 26.
7. 10. Messina, Scilipoti, Zazzera, Aniello Formisano, Barbato, Di Giuseppe.
Sostituire il comma 27 con il seguente:
27. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 26, il Presidente del Consiglio dei ministri si avvale del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico, ad eccezione della Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali, il quale dipende funzionalmente dalla predetta autorità.
Conseguentemente, al comma 28 sopprimere il seguente periodo: Le risorse del fondo per le aree sottoutilizzate restano nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.
7. 48. Galletti, Ciccanti.
Dopo il comma 31-octies aggiungere il seguente:
31-novies Il personale con rapporto di lavoro a tempo non indeterminato in servizio a qualsiasi titolo, compreso il lavoro somministrato, presso gli enti oggetto di soppressione ed assorbimento in forza del presente articolo rimane in servizio presso le amministrazioni riceventi fino alla scadenza del rapporto in essere al momento di entrata in vigore del presente decreto.
Conseguentemente, all'articolo 38, dopo il comma 13-septies aggiungere il seguente:
13-octies. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «5-bis, primo periodo», sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «86 per cento»;
b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «87 per cento»;
c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «86 per cento»;
d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «87 per cento»;
e) al comma 6, lettera a), sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «15 per cento»; indi, alla lettera c), sostituire le parole: «il 75 per cento» con le seguenti: «l'80 per cento»;
f) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,15 per cento».
7. 68. Porcino, Borghesi, Cambursano.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis. –(Soppressione dei consorzi di bonifica). – 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, d'intesa con lo Stato, procedono alla soppressione dei consorzi di bonifica previsti dal capo I del titolo V delle norme di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, facendo comunque salvi le funzioni e i compiti svolti, alla stessa data, dai medesimi consorzi e le relative risorse, inclusa qualsiasi forma di contribuzione di carattere statale e regionale. Le regioni adottano disposizioni al fine di garantire che la difesa del suolo sia attuata in maniera coordinata tra gli enti che hanno competenza in materia, nel rispetto dei princìpi dettati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, evitando ogni duplicazione di opere e di interventi, nonché disponendo il subentro in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo ai consorzi suddetti. Per l'adempimento dei fini istituzionali dei medesimi consorzi agli enti subentranti è attribuita la potestà, già riconosciuta agli stessi consorzi ai sensi dell'articolo 59 delle citate norme di cui al regio decreto n. 215 del 1933, di imporre contributi alle proprietà consorziate nei limiti dei costi sostenuti per le relative attività.
2. Il personale che all'atto della soppressione dei consorzi di bonifica disposta ai sensi del comma 1 risulta alle dipendenze dei medesimi è trasferito alle dipendenze delle regioni e dei comuni, secondo modalità determinate dalle regioni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. A tale fine la soppressione di consorzi di bonifica per i quali si evidenziano squilibri di bilancio ed esposizioni debitorie è subordinata alla previa definizione di un piano finanziario che individua le necessarie misure compensative.
7. 0200. Borghesi, Cambursano.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis. – (Trasferimento del personale delle soppresse autorità d'ambito territoriale ottimale). – 1. Il personale che all'atto della soppressione delle autorità d'ambito territoriale ottimale disposta dall'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, risulta alle dipendenze delle medesime autorità è trasferito alle dipendenze delle regioni, secondo modalità determinate dalle stesse regioni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
7. 0201. Borghesi.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis. – (Chiusura delle sedi di rappresentanza delle regioni all'estero ed istituzione del «Palazzo Italia» a Bruxelles). – 1. Al fine di concorrere agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere la soppressione delle loro sedi di rappresentanza all'estero.
2. Per lo stesso fine di cui al comma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro per le politiche europee, coordina un progetto, in accordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la realizzazione di una sede unica denominata «Palazzo Italia» sita in Bruxelles dove ubicare tutte le rappresentanze delle regioni italiane presso l'Unione europea al fine di ridurre i loro costi di gestione ed ottimizzare le risorse.
3. Nel rispetto delle competenze costituzionali in materia, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto speciale, ordinario ed alle province autonome sono ulteriormente ridotti, rispetto a quanto previsto a legislazione vigente, di una somma corrispondente ai mancati risparmi nei casi in cui, entro le date previste dal presente articolo, le regioni a statuto speciale, ordinario e le province autonome non provvedano alla chiusura delle loro sedi di rappresentanza all'estero.
7. 0202. Borghesi, Cambursano.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis. – (Soppressione delle comunità montane). 1. Gli articoli 27, 28 e 29 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono abrogati.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni già compresi nell'ambito delle comunità montante soppresse ai sensi di quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, senza alcun onere finanziario per lo Stato o per le regioni, possono costituire unioni di comuni ai sensi dell'articolo 32 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio associato di funzioni proprie o conferite ai medesimi comuni.
3. Le funzioni svolte dalle comunità montane soppresse ai sensi di quanto disposto dal comma 1 del presente articolo sono conferite ai comuni o alle unioni di comuni costituite ai sensi dell'articolo 32 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel cui territorio era collocata totalmente o in misura prevalente la comunità montana soppressa.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sentite, per la parte relativa ai dipendenti, le associazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono determinati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri, le forme e le modalità per l'attribuzione ai comuni, già compresi nell'ambito territoriale delle comunità montane soppresse ai sensi di quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, del patrimonio, delle risorse e del personale delle medesime comunità montane.
7. 01. Borghesi, Cambursano.
ART. 8.
(Razionalizzazione e risparmi di spesa delle amministrazioni pubbliche).
Sostituirlo con il seguente:
Art. 8. – (Riduzione dei costi degli apparati amministrativi). – 1. Nelle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché nelle società possedute in misura totalitaria, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto dalle predette amministrazioni pubbliche, il compenso dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale è ridotto del 10 per cento. La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dalla prima scadenza del consiglio o del collegio successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società quotate.
2. Tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti. In ogni caso, le Amministrazioni vigilanti provvedono all'adeguamento della relativa disciplina di organizzazione, mediante i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici rispettivamente vigilati, al fine di apportare gli adeguamenti previsti ai sensi del presente comma. La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione previsti dal presente comma nei termini indicati determina responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli.
3. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità. Al fine di ottimizzare la produttività del lavoro pubblico e di efficientare i servizi delle pubbliche Amministrazioni, a decorrere dal 1o luglio 2010 l'organizzazione di convegni, di giornate e feste celebrative, nonché di cerimonie di inaugurazione e di altri eventi similari, da parte delle Amministrazioni dello Stato e delle Agenzie, nonché da parte degli enti e delle strutture da esse vigilati è subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministro competente; l'autorizzazione è rilasciata nei soli casi in cui non sia possibile limitarsi alla pubblicazione, sul sito internet istituzionale, di messaggi e discorsi ovvero non sia possibile l'utilizzo, per le medesime finalità, di video/audio conferenze da remoto, anche attraverso il sito internet istituzionale; in ogni caso gli eventi autorizzati, che non devono comportare aumento delle spese destinate in bilancio alle predette finalità, si devono svolgere al di fuori dall'orario di ufficio. Il personale che vi partecipa non ha diritto a percepire compensi per lavoro straordinario ovvero indennità a qualsiasi titolo, né a fruire di riposi compensativi. Per le magistrature e le autorità indipendenti, fermo il rispetto dei limiti anzidetti, l'autorizzazione è rilasciata, per le magistrature, dai rispettivi organi di autogoverno e, per le autorità indipendenti, dall'organo di vertice. Per le forze armate e le forze di polizia, l'autorizzazione è rilasciata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca, nonché alle mostre realizzate, nell'ambito dell'attività istituzionale, dagli enti vigilati dal Ministero per i beni e le attività culturali ed agli incontri istituzionali connessi all'attività di organismi internazionali o comunitari.
Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Borghesi.
Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: legge 31 dicembre 2009, n. 196, aggiungere le seguenti: ; sono esclusi dagli obblighi di comunicazione gli enti di previdenza privati disciplinati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.
8. 19. Mattesini.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Per l'anno 2010, la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2009 ridotta dell'1,8 per cento. Per gli anni dal 2011 al 2015 la medesima spesa per consumi intermedi è rideterminata in modo da garantire una spesa annua complessiva corrispondente alla spesa del 2009 ridotta dello 0,36 per cento.
Conseguentemente, all'articolo 39, sostituire il comma 1, con il seguente:
1. La sospensione della riscossione dei tributi, tasse e contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali di cui all'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 è prorogata per tutti i contribuenti al 31 dicembre 2010.
8. 8. Di Stanislao, Borghesi, Cambursano.
Al comma 5, quarto periodo, dopo le parole: spesa annua per consumi intermedi aggiungere le seguenti: , esclusi quelli destinati alla difesa e alla sicurezza nazionale.
Conseguentemente dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:
Art. 39-bis. – (Misure fiscali per il settore creditizio) – 1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,1 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,2 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,3 per mille.
2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.
8. 14. Recchia.
Al comma 5, dopo il quarto periodo, aggiungere i seguenti: Tali riduzioni non devono riguardare contratti di fornitura ancora in corso, aggiudicati mediante gara e/o procedura concorsuale ad evidenza pubblica. Alle riduzioni di spesa corrispondono proporzionali riduzioni delle prestazioni di servizio e di fornitura di beni rispetto ai precedenti contratti.
Conseguentemente, dopo l'articolo 38 aggiungere i seguenti:
Art. 38-bis. – La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.
Art. 38-ter. – (Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni). – 1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7 comma 2 le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000 n. 212 le modificazioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
8. 16. Galletti, Ciccanti.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 68 della legge del 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, al comma 1 sostituire la lettera d) con la seguente: «riacquisizione di programmi informatici appartenenti alla categoria del software libero o a codice sorgente aperto.
8. 27. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 68 della legge del 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, dopo il comma 1 inserire il seguente comma 1-bis:
«a) La pubblica amministrazione, nella scelta dei programmi per elaboratore elettronico necessari alla propria attività, privilegia programmi appartenenti alla categoria del software libero o, in alternativa, programmi a codice sorgente aperto. In quest'ultimo caso il fornitore deve consentire la modificabilità del codice sorgente, senza costi aggiuntivi per l'amministrazione. La disponibilità del codice sorgente è posta in relazione anche alla opportunità per la pubblica amministrazione di modificare i programmi per elaboratore in modo da adattarli alle proprie esigenze;
b) La pubblica amministrazione che intenda avvalersi di un software non libero deve motivare analiticamente la ragione della scelta».
8. 28. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.
Sopprimere il comma 10.
*8. 1. Borghesi, Cambursano.
Sopprimere il comma 10.
*8. 10. Mariani.
Sostituire il comma 10 con i seguenti.:
10. Al fine di rafforzare la trasparenza e la legalità delle procedure in materia di appalti pubblici nonché contribuire alla riduzione della spesa pubblica all'articolo 17, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 le parole: «esclusivamente» sono sostituite dalle seguenti: «al controllo preventivo nonché».
10-bis. L'articolo 14 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, è abrogato.
8. 26. Fogliardi.
Al comma 11-bis , primo periodo, sopprimere le parole: delle peculiari esigenze.
8. 9. Libè, Galletti, Ciccanti.
Al comma 11-bis, primo periodo, sostituire le parole da: un fondo fino a: 2011 e 2012 con le seguenti: un fondo da ripartire, con una dotazione di 150 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2011 e 2012 e 2013.
Conseguentemente:
al medesimo comma 11-bis, secondo periodo, dopo le parole: su proposta dei Ministri competenti aggiungere le seguenti: e d'intesa con le organizzazioni sindacali e i COCER in considerazione della loro funzione rappresentativa delle parti sociali coinvolte;
dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente: Art. 39-bis. – (Misure fiscali per il settore creditizio). – 1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, per gli anni 2011 e 2012, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari all'0,1 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari al 0,2 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari al 0,3 per mille.
2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.
8. 22. Fiano.
Al comma 11-bis, primo periodo, sostituire le parole: 80 milioni con le seguenti: 200 milioni
Conseguentemente:
al medesimo comma 11-bis:
secondo periodo, dopo le parole: su proposta dei ministri competenti aggiungere le seguenti: e d'intesa con le organizzazioni sindacali e i COCER in considerazione della loro funzione rappresentativa delle parti sociali coinvolte;
sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: Ai relativi oneri si fa fronte, per una quota pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente provvedimento e per la restante quota di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 mediante le maggiori entrate di cui al comma 11-ter.
dopo il comma 11-bis, aggiungere il seguente:
11-ter. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,25 per cento».
8. 29. Di Stanislao, Cambursano, Borghesi.
Al comma 11-bis, primo periodo, sostituire le parole: 80 milioni con le seguenti: 150 milioni.
Conseguentemente, dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:
Art. 39-bis. (Misure fiscali per il settore creditizio). – 1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria d ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari all'0,1 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari al 0,2 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari al 0,3 per mille.
2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari, periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento».
8. 12. Minniti.
Sopprimere il comma 12.
8. 2. Paladini, Porcino, Cambursano, Borghesi.
Al comma 12, sopprimere le parole: nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e
8. 18. Libè, Galletti, Ciccanti, Anna Teresa Formisano.
Al comma 12, sopprimere le parole: e quello di cui all'articolo 3, comma 2, primo periodo, del medesimo decreto legislativo è differito di dodici mesi.
8. 3. Porcino, Paladini, Cambursano, Borghesi.
Sopprimere il comma 13.
Conseguentemente, all'articolo 38, dopo il comma 13-septies, aggiungere i seguenti:
13-octies. A decorrere dall'esercizio 2011, l'aliquota addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 0,3 punti percentuali.
13-novies. All'aumento dell'aliquota di cui comma 13-octies si applicano le disposizioni di cui al comma 18 dell'articolo 81 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.
8. 4. Paladini, Porcino, Cambursano, Borghesi.
Sopprimere il comma 13.
Conseguentemente, dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:
Art. 39-bis. – (Misure fiscali per il settore creditizio) – 1. In considerazione della straordinaria necessita ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,1 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,2 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,3 per mille.
2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.
8. 23. Berretta.
Sopprimere il comma 14.
Conseguentemente:
all'articolo 9 sostituire il comma 23 con il seguente: 23. Le risorse di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono destinate permanentemente alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della scuola alla copertura delle spese derivanti dagli incrementi economici di carriera previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti.
dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:
Art. 39-bis. – (Misure fiscali per il settore creditizio) – 1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,2 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,4 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,6 per mille.
2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.
8. 15. Coscia.
Sopprimere il comma 14.
8. 32. Zazzera, Di Giuseppe, Cambursano, Borghesi.
Al comma 14, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Le risorse previste dal presente comma sono destinate alla maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti per il personale docente amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola per gli anni 2010, 2011 e 2012.
Conseguentemente,
All'articolo 9, sopprimere il comma 23.
dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:
Art. 39-bis. – (Misure fiscali per il settore creditizio) – 1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,2 per mille. Per la quota eccedente il rapporto i 5, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,4 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari allo 0.6 per mille.
2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.
8. 20. Pes.
Al comma 15, dopo le parole: sono subordinate alla verifica, aggiungere le seguenti: della salvaguardia della natura sociale e della destinazione di social housing del patrimonio immobiliare ad uso residenziale di detti enti e delle eventuali ricadute sociali, avendo riguardo alle aree urbane con tensione abitativa, e;
Conseguentemente, al medesimo comma 15, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono in ogni caso fatte salve le garanzie e le tutele legislative già previste in favore dei conduttori.
8. 5. Borghesi, Piffari, Cambursano, Scilipoti.
Dopo il comma 15-bis, aggiungere i seguenti:
15-ter. In considerazione della grave emergenza abitativa che sta interessando il territorio nazionale, preliminarmente alla vendita, ai rinnovi e/o disdette di contratti di locazione, degli immobili relativi agli enti previdenziali privatizzati di cui a decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede a istituire entro e non oltre il 30 settembre 2010, un tavolo tecnico composto da tre membri indicati dai Ministri di cui al precedente comma 1 5, e da rappresentanti degli enti locali, dei prefetti, degli enti privatizzati, dei sindacati e dei comitati degli inquilini, al fine di individuare opportune soluzioni volte a meglio tutelare i diritti degli attuali conduttori degli immobili di proprietà dei medesimi enti. La conclusione dei lavori del Tavolo tecnico di cui al presente articolo dovrà avvenire entro 60 giorni, che decorreranno dalla data della sua costituzione. Nelle more delle conclusioni del medesimo Tavolo, e comunque non prima della presentazione della relazione di cui al successivo comma, sono sospese tutte le procedure di dismissioni immobiliari degli enti privatizzati ai sensi del medesimo decreto legislativo n. 509 del 1994, i rinnovi di contratti di locazione, nonché le procedure di finita locazione o di sfratto.
15-quater. Il tavolo tecnico di cui al comma 15-bis, dovrà verificare: i presupposti per l'abrogazione e/o la modifica dell'articolo 1, comma 38, della legge 23 agosto 2004, n. 243, anche in relazione ai benefìci che gli enti previdenziali privatizzati, hanno ottenuto in relazione al loro patrimonio immobiliare; se la costruzione degli immobili di proprietà di enti previdenziali privatizzati, è avvenuta con i benefici di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni; la possibile revisione della normativa vigente in materia, nonché tutti quegli interventi volti a realizzare una dismissione e/o gestione del patrimonio immobiliare equa e corretta sia per gli enti previdenziali che per i conduttori degli stessi immobili, onde evitare situazioni di grave emergenza sociale, individuando, in casi di vendita, opportune forme di tutela degli inquilini più deboli anche attraverso la garanzia del diritto all'abitazione o all'usufrutto. Al termine dei lavori, il tavolo tecnico, è tenuto a presentare al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, un'apposita relazione sul lavoro svolto e le relative conclusioni.
15-quinquies. In caso di alienazione delle unità immobiliari a uso residenziale da parte degli enti previdenziali privatizzati, poste in vendita dopo la presentazione della relazione di cui al comma 15-ter, saranno comunque offerte agli inquilini con riconoscimento del diritto di prelazione così come già previsto dall'articolo 6, comma 5 del decreto legislativo del 16 febbraio 1996, n. 104, e le vendite avverranno secondo le modalità previste del medesimo articolo della suddetta legge n. 104 del 1996.
15-sexies. Tutti gli enti privatizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509, che procederanno alle dismissioni di patrimonio immobiliare, successivamente al rifiuto dell'inquilino affittuario di procedere all'acquisto della propria unità abitativa, dovranno riconoscere il diritto di prelazione agli enti locali dove sono ubicati gli immobili, i quali potranno decidere in situazioni di emergenza abitativa di acquistare gli immobili anche attraverso le aziende territoriali per l'Edilizia residenziale pubblica (ATER) competenti per territorio, ovvero utilizzando gli strumenti urbanistici, delle zone da destinare all'edilizia residenziale sociale, di cui all'articolo 1, comma 258, della legge 24 dicembre 2007 n. 244.
8. 7. Borghesi, Piffari, Cambursano, Scilipoti.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.- (Riduzione dei componenti degli organi di società a partecipazione pubblica). – 1. I consigli di amministrazione delle società a capitale interamente o prevalentemente pubblico non possono essere composti da più di tre consiglieri. Tale limite si applica anche quando la somma delle partecipazioni di Stato, regioni, enti locali e altri enti pubblici è superiore al 50 per cento del capitale della società.
2. I componenti dei consigli di amministrazione e dei collegi sindacali degli enti pubblici, anche economici, e degli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, nonché degli enti concessionari di pubblici servizi, non possono far parte contemporaneamente di più di due consigli di amministrazione o di due collegi sindacali.
3. Le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali non possono assumere o mantenere partecipazioni dirette o indirette, anche di minoranza, in società che hanno per oggetto la produzione di beni e di servizi non strumentali alla loro attività o non strettamente necessarie per il perseguimento delle loro finalità istituzionali.
4. L'assunzione di partecipazioni deve essere autorizzata dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali provvedono a cedere le partecipazioni di cui al citato comma 2 con le modalità previste dall'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni.
5. Le regioni provvedono ad adeguare ai principi di cui al presente articolo le loro partecipazioni in società, fatte salve particolari disposizioni previste da norme statutarie per le regioni a statuto speciale.
8. 0200. Borghesi, Cambursano.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.- (Contenimento dell'uso degli strumenti derivati da parte di regioni ed enti locali). – 1. Il divieto alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali di stipulare contratti relativi agli strumenti finanziari derivati di cui all'articolo 62, comma 6, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è valido per un periodo minimo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
8. 0201. Borghesi.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8- bis. – (Autovetture di servizio nelle amministrazioni pubbliche). – 1. La dotazione massima di autovetture di servizio per la pubblica amministrazione statale, regionale e locale, con l'esclusione dei servizi di ordine pubblico ed emergenza, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è così stabilita:
a) 10 autovetture per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per ciascun Ministero, per i comuni con oltre un milione di abitanti;
b) 5 autovetture per ciascun Ministro senza portafoglio, per i comuni con oltre 500.000 abitanti, per le regioni;
c) 2 autovetture per i comuni con oltre 250.000 abitanti e per le province autonome;
d) una autovettura per i comuni con oltre 100.000 abitanti e per ogni provincia.
2. Le autovetture in esubero rispetto alla dotazione massima di cui al comma 1 devono essere messe in vendita tramite gara, da effettuarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è fatto divieto di noleggio di autovetture con autista.
4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
8. 0202. Borghesi.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8- bis. – (Soppressione di Difesa Servizi Spa).- 1. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 27, 32, 33, 34, 35 e 36 sono abrogati;
b) al comma 28, le parole «, anche avvalendosi della società di cui al comma 27,» e «, anche avvalendosi dell'apposita società,» sono soppresse.
8. 0203. Borghesi, Di Stanislao, Cambursano.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8- bis. – (Riduzione delle spese per sistemi d'arma). – 1. Gli accantonamenti finanziari in essere a legislazione vigente presso il Ministero dello sviluppo economico per programmi di elevato contenuto tecnologico destinati alle Forze armate nel triennio 2011-2013 non possono superare il limite del 2009 ridotto del 30 per cento.
8. 0204. Borghesi, Di Stanislao, Evangelisti, Cambursano.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis. – (Riassegnazione delle somme relative ai rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite). – 1. Le somme relative ai rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di pace, sono riassegnati al fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace previsto dall'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A tale fine non si applicano i limiti stabiliti dall'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. La disposizione del presente comma si applica anche ai rimborsi corrisposti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e non ancora riassegnati.
8. 0205. Borghesi.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis. – (Soppressione del Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio). – 1. Il comma 3-quater dell'articolo 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato. I relativi importi, corrispondenti a disponibilità finanziarie non impegnate, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.
8. 0206. Borghesi, Cambursano.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis. – (Razionalizzazione delle procedure della Protezione civile). – 1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, il comma 5 è abrogato.
2. All'articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, il comma 2 è abrogato.
3. L'articolo 14 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, è abrogato.
4. All'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, le parole: «altri eventi che, per intensità ed estensione,» sono sostituite dalle seguenti: «altri eventi non prevedibili che, per intensità ed estensione,».
5. All'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «fermi i poteri dell'Autorità di vigilanza sugli appalti pubblici e dell'Osservatorio sui lavori pubblici di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163»;
b) al comma 5-bis:
1) al penultimo periodo, le parole: « e all'ISTAT» sono sostituite dalle seguenti: «, all'ISTAT e alla competente sezione regionale della Corte dei Conti»;
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di garantire la trasparenza dei flussi finanziari e della rendicontazione di cui al presente comma sono vietati girofondi tra le contabilità speciali aperte per l'attuazione degli interventi di emergenza, salvo che non siano espressamente autorizzati da norma di legge».
8. 02. Borghesi.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis. – (Modificazioni al Piano casa di cui all'articolo 11 del decreto 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133) – 1. In ottemperanza della sentenza della Corte costituzionale del 22-26 marzo 2010, n. 121, relativamente al Piano casa di cui all'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e in particolare al comma 3, lettera e) del suddetto articolo, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa delibera del comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, si provvede alle necessarie modificazioni e integrazioni al 16 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 agosto 2009 n. 191, e recante il «Piano nazionale di edilizia abitativa».
2. Le modificazioni al suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 luglio 2009 di cui al precedente comma, devono operarsi in piena coerenza alla suddetta sentenza della Corte Costituzionale 121/2010, ed essere quindi volte a escludere che, nel previsto piano nazionale di edilizia abitativa, trovino posto programmi integrati per promuovere interventi di edilizia residenziale non aventi carattere sociale, e finanziamenti di programmi integrati nei quali siano presenti anche alloggi di edilizia residenziale non pubblica.
3. Sono nulli gli effetti prodotti dal 16 luglio 2009, e di ogni altro provvedimento attuativo dell'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, laddove in contrasto con la suddetta sentenza della Corte Costituzionale del 22-26 marzo 2010, n. 121.
8. 01. Borghesi, Piffari, Cambursano, Scilipoti.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis. – (Attribuzione alle regioni delle funzioni e del personale degli Uffici scolastici regionali di livello dirigenziale generale). – 1. A decorrere dal 30 giugno 2011, gli uffici scolastici regionali, di livello dirigenziale generale, previsti dall'articolo 75, comma 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono soppressi.
2. Al fine di consentire alle regioni l'effettivo esercizio delle competenze previste dall'articolo 117 della Costituzione, dal 1o luglio 2011, il personale degli uffici scolastici regionali e delle loro articolazioni interne, compreso il personale di livello dirigenziale non generale, nella misura del 60 per cento delle piante organiche di ciascun ufficio scolastico regionale, e assegnato alle regioni.
3. A partire dal 1o luglio 2011, le funzioni relative alla gestione del personale della scuola attribuite dalla normativa vigente agli Uffici scolastici regionali e, in particolare, quelle relative alla assegnazione delle risorse finanziarie e di personale alle istituzioni scolastiche, così come individuate dall'intesa della Conferenza Stato-regioni ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge n. 42 del 2009, sono esercitate dalle regioni, ferme restando la competenza dello Stato in materia di disciplina privatistica del rapporto di lavoro e la dimensione provinciale dei ruoli del personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario.
4. Entro tale data le singole regioni, tenendo conto anche del personale assegnato ai sensi del comma 2, definiscono la disciplina e individuano l'apparato istituzionale idoneo a svolgere le funzioni di cui al comma 3 nel proprio ambito territoriale secondo i tempi e i modi necessari ad evitare soluzioni di continuità del servizio, disagi agli alunni e al personale e carenze nel funzionamento delle istituzioni scolastiche. Nelle regioni in cui entro tale data non sono state determinate le condizioni normative e organizzative idonee all'esercizio di tali funzioni, e fino alla loro realizzazione, continuano ad operare gli Uffici scolastici regionali.
8. 04. Nicolais.
Capo III
CONTENIMENTO DELLE SPESE IN MATERIA DI IMPIEGO PUBBLICO, INVALIDITÀ E PREVIDENZA
ART. 9.
(Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico).
Sopprimerlo.
Conseguentemente dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:
Art. 39-bis. – (Misure fiscali per il settore creditizio) – 1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,5 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari all'1 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari all'1,5 per mille.
2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.
9. 137. Miglioli.
Sostituire l'articolo 9 con il seguente:
Art. 9-bis. – (Trattamento pensionistico dei parlamentari nazionali e soppressione delle spese di viaggio e di trasporto per i parlamentari cessati dal mandato). – 1. Il trattamento pensionistico dei periodi di esercizio del mandato parlamentare è regolato dalle norme generali che disciplinano il sistema pensionistico obbligatorio dei lavoratori dipendenti e autonomi contenute nella legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni.
2. È considerata retribuzione pensionabile ai fini dell'applicazione dell'aliquota contributiva, nonché del calcolo del trattamento pensionistico, l'indennità annua spettante ai parlamentari a norma dell'articolo 69 della Costituzione, stabilita ai sensi della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e rideterminata dall'articolo 1, comma 52, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
3. I parlamentari comunicano agli uffici dell'organo cui appartengono l'ente o l'istituto di previdenza al quale devono essere trasferiti i contributi da loro versati per l'erogazione dell'assegno vitalizio. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, adotta le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente comma.
4. Gli Uffici di Presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica adottano le disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi 1, 2 e 3.
5. Nel rispetto delle competenze costituzionali in materia, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto speciale e ordinario e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono ridotti di una somma corrispondente ai mancati risparmi nel caso in cui, a decorrere dal primo rinnovo del consiglio regionale successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le medesime regioni e province autonome non provvedano ad adeguare, ove necessario, la disciplina degli assegni vitalizi dei consiglieri regionali e provinciali a quanto previsto dal presente articolo.
6. Ai membri del Parlamento cessati dal mandato non spetta alcun rimborso per spese di viaggio o di trasporto. Gli Uffici di Presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, adottano le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente comma.
7. I risparmi derivanti dall'attuazione del presente articolo, determinati dagli organi interessati, confluiscono in un apposito capitolo dell'entrata.
Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Borghesi.
Sopprimere il comma 1.
Conseguentemente:
sopprimere il comma 21
dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:
Art. 39-bis. – (Misure fiscali per il settore creditizio). – 1. In via straordinaria per gli anni 2011 e 2012, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,1 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,2 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,3 per mille.
2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.
9. 119. Bressa.
Al comma 1, sostituire le parole il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti con le seguenti: i trattamenti economici complessivi dei dipendenti di ciascuna amministrazione
Conseguentemente:
al medesimo comma:
sostituire le parole il trattamento accessorio con le seguenti: i trattamenti accessori;
sostituire le parole: il trattamento ordinariamente spettante con le seguenti: i trattamenti ordinariamente spettanti
dopo l'articolo 38 aggiungere i seguenti:
Art. 38-bis. – 1. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.
Art. 38-ter. – (Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni). – 1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento».
In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modificazioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
9. 59. Galletti, Ciccanti.
Al comma 1, dopo le parole: dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, aggiungere le seguenti: ad esclusione del personale delle forze armate e delle forze di polizia,.
Conseguentemente, dopo l'articolo 38 aggiungere i seguenti:
Art. 38-bis. – 1. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.
Art. 38-ter. – (Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni) – 1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole, «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento».
3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modificazioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
9. 60. Galletti, Ciccanti, Bosi.
Al comma 1, dopo le parole: ivi compreso il trattamento accessorio aggiungere le seguenti: con l'eccezione del personale del comparto sicurezza, difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
9. 149. Paladini.
Al comma 1, dopo le parole: ordinariamente spettante per l'anno 2010 aggiungere le seguenti: incrementato in maniera corrispondente alla variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati.
Conseguentemente, all'articolo 38, dopo il comma 13 aggiungere il seguente:
13.1. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, della legge 6 agosto 2008, n. 133, al comma 11, lettera a), le parole «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,15 per cento».
9. 7. Paladini, Borghesi, Cambursano.
Al comma 1, sostituire le parole: fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, con le seguenti: da promozioni, modificazioni di stato giuridico nonché assunzioni di incarichi o funzioni che prevedano per legge trattamenti economici specifici.
Conseguentemente:
sopprimere il comma 21.
dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:
Art. 39-bis. – (Misure fiscali per il settore creditizio). – 1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, per gli anni 2011, 2012 e 2013, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,2 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,4 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,6 per mille.
2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.
9. 33. Rigoni.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e, per il personale del comparto sicurezza-difesa, quanto previsto in caso di attribuzione di compensi accessori connessi con lo svolgimento del servizio, di corresponsione di assegni connessi con la maturazione di requisiti di servizio o merito, di promozione o di modifica della posizione di impiego.
Conseguentemente, dopo l'articolo 38 aggiungere i seguenti:
Art. 38-bis. – 1.La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.
Art. 38-ter. – (Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni). – 1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento».
3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modificazioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
9. 61. Galletti, Ciccanti.
Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: È fatta salva, per la dirigenza del Servizio sanitario nazionale che contempli progressioni di carriera conseguenti a valutazione positiva di precedente incarico o di incarico iniziale o ad affidamento di incarico superiore, l'applicazione delle rispettive disposizioni già finanziate dal vigente CCNL. Il presente comma si applica anche al personale delle autorità competenti come individuate dall'articolo 2 decreto legislativo 6 novembre 2007 n. 193.;
Conseguentemente:
al medesimo articolo:
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per gli enti del servizio sanitario nazionale, per gli anni 2011, 2012 e 2013, il trattamento complessivo erogato ai dipendenti non può comportare maggiori oneri per la finanza pubblica;
al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole da: non possono essere stabiliti fino a: del medesimo titolare con le seguenti: non possono comportare maggiori oneri per la finanza pubblica
al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: presente decreto aggiungere le seguenti: fatte salve, per gli enti del Servizio sanitario nazionale, le risorse aggiuntive contrattualizzate e finalizzate al raggiungimento di specifici obiettivi messe a disposizione dalle regioni e finalizzate al raggiungimento di specifici obiettivi senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica.;
al comma 5, aggiungere, infine, il seguente periodo: Al fine di assicurare la continuità assistenziale e l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, le disposizioni del presente comma non si applicano agli enti del Servizio sanitario nazionale.;
al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di assicurare la continuità assistenziale erogazione dei livelli essenziali di assistenza, le disposizioni del presente comma non si applicano agli enti del Servizio sanitario nazionale;
al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di assicurare la continuità assistenziale e l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, le disposizioni del presente comma non si applicano agli enti del Servizio sanitario nazionale;
al comma 17, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Di conseguenza anche le disposizioni di cui al Titolo III del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e l'articolo 65 del medesimo decreto legislativo in materia di contrattazione integrativa decentrata sono comunque differite alla sottoscrizione del CCNL 2013/2015.
al comma 21, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni dell'ultimo periodo del comma 21 non si applicano al personale degli enti del Servizio sanitario nazionale;
al comma 28, terzo periodo, sostituire le parole: e gli enti del servizio sanitario nazionale» con le seguenti: con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale e, dopo le parole: Servizio sanitario nazionale aggiungere il seguente periodo: Per gli enti del Servizio sanitario nazionale non si applica la percentuale del 50 per cento. Gli stessi possono avvalersi di personale a tempo determinato nel limite della dotazione organica complessiva dell'anno precedente per assicurare la continuità assistenziale e l'erogazione delle prestazioni sanitarie essenziali;
al comma 32, aggiungere in fine, il seguente periodo: Per gli enti del Servizio sanitario nazionale resta in vigore la normativa contrattuale vigente.
dopo l'articolo 38 aggiungere i seguenti:
Art. 38-bis. – 1. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno o appartenente all'Unione europea.
Art. 38-ter. – (Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni). – 1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento».
3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modificazioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
9. 58. Galletti, Ciccanti, Nunzio Francesco Testa.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È fatta salva, per la dirigenza del Servizio sanitario nazionale che contempli progressioni di carriera conseguenti a valutazione positiva di precedente incarico o di incarico iniziale o ad affidamento di incarico superiore, l'applicazione delle rispettive disposizioni già finanziate dal vigente CCNL. Il presente comma si applica anche al personale delle autorità competenti come individuate dall'articolo 2 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193.
Conseguentemente, ai relativi oneri si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:
all'articolo 55, dopo il comma 7-bis, aggiungere i seguenti:
«7-ter. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».
7-quater. All'articolo 82 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n, 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
d) al comma 4, secondo periodo, sostituite le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento».
9. 47. Bossa.
Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono fatti salvi, per la dirigenza del Servizio sanitario nazionale, i casi in cui siano contemplate progressioni di carriera conseguenti a valutazione positiva di precedente incarico o di incarico iniziale o ad affidamento di incarico superiore, nonché l'applicazione delle rispettive disposizioni già finanziate dal vigente CCNL e le disposizioni concernenti l'utilizzo degli istituti del salario accessorio direttamente collegati alla erogazione di prestazioni assistenziali ricomprese nei livelli essenziali di assistenza.
Conseguentemente, dopo l'articolo 38 aggiungere i seguenti:
Art. 38-bis. – 1. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di un Stato appartenente all'Unione europea.
Art. 38-ter. – (Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni). – 1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modiche:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento».
3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modificazioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
9. 63. Galletti, Ciccanti, Nunzio Francesco Testa.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione di cui al presente comma non si applica al personale del comparto sicurezza-difesa ed al corpo nazionale dei vigili del fuoco
Conseguentemente, dopo l'articolo 38 aggiungere i seguenti:
Art. 38-bis. – 1. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di un Stato appartenente all'Unione europea.
Art. 38-ter. – (Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni). – 1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modiche:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento».
3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modificazioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009
9. 62. Galletti, Ciccanti.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È fatta eccezione per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco per le indennità e trattamenti accessori legati all'impiego in Patria e all'estero, all'attività operativa, alla progressione di carriera ed ai passaggi di ruolo.
Conseguentemente, all'articolo 55, dopo il comma 7-bis, aggiungere i seguenti:
7-ter. Alla copertura degli oneri di cui all'articolo 9, comma 1, ultimo periodo, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto, e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.
7-ter. Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009, con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.
7-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
9. 200. Paglia.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Per il personale che ha terminato il periodo di prova non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 21, secondo e terzo periodo.
Conseguentemente all'articolo 21, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica, che deve comunque contenere gli estremi delle modalità di pagamento, delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro millecinquecento.
9. 120. Capano.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale, per gli anni 2011, 2012 e 2013, il trattamento complessivo erogato ai dipendenti non può comportare maggiori oneri per la finanza pubblica.
9. 64. Galletti, Ciccanti, Nunzio Francesco Testa.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di natura dirigenziale, aggiungere le seguenti: , escluso il personale delle forze armate e delle forze di polizia,.
Conseguentemente, dopo l'articolo 38 aggiungere i seguenti:
Art. 38-bis. – 1. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di un Stato appartenente all'Unione europea.
Art. 38-ter. – (Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni). – 1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modiche:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento».
3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modificazioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009
9. 65. Galletti, Ciccanti, Bosi.
Al comma 2, sostituire le parole: 5 per cento e 10 per cento con le seguenti: 7 per cento e 12 per cento.
Conseguentemente all'articolo 38 dopo il comma 13 aggiungere il seguente:
13.1 All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: 2009 e 2010« sono sostituite dalle seguenti: 2009, 2010 e 2011»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La detrazione relativa all'anno 2011 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2012».
9. 4. Di Biagio, Angeli, Berardi.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 7 per cento
Conseguentemente:
al medesimo comma, medesimo periodo, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 12 per cento.
dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:
Art. 44-bis. – (Sostegno alla stampa italiana all'estero). – 1. All'articolo 10-sexies, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2010, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) le parole: «limitatamente alle minoranze linguistiche» sono soppresse e dopo le parole: «legge 23 dicembre 200, n. 338,» aggiungere le seguenti: «all'articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modificazioni,»;
b) alla lettera d) le parole: «dall'articolo 3, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, limitatamente ai quotidiani italiani editi e diffusi all'estero, dall'articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, nonché» sono soppresse.
9. 5. Di Biagio, Berardi, Angeli.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 7 per cento
Conseguentemente:
al medesimo comma, medesimo periodo, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 12 per cento.
dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Imposta comunale sugli immobili per i soggetti non residenti).
1. All'articolo 1, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, al secondo comma, dopo le parole: «considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni» sono inserite le seguenti: «nonché quella, non locata, dei cittadini italiani iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero – AIRE.
9. 6. Di Biagio, Berardi, Angeli.
Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: non possono essere stabiliti in misura superiore a quella indicata nel contratto stipulato dal precedente titolare ovvero, in caso di rinnovo, dal medesimo titolare con le seguenti: non possono comportare maggiori oneri per la finanza pubblica.
9. 66. Galletti, Ciccanti.
Al comma 2-bis dopo le parole: non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 aggiungere le seguenti: incrementato in maniera corrispondente alla variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati.
Conseguentemente, all'articolo 38, dopo il comma 13 aggiungere il seguente:
13.1 All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, della legge 6 agosto 2008, n. 133, al comma 11, lettera a), le parole «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,15 per cento».
9. 8. Paladini, Porcino, Borghesi, Cambursano.
Sopprimere il comma 4.
Conseguentemente, all'articolo 38, dopo il comma 13 aggiungere il seguente:
13.1 All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, lettera a), le parole: 30 per cento sono sostituite dalle seguenti: 15 per cento; e alla lettera c), le parole: il 75 per cento sono sostituite dalle seguenti: l'80 per cento;
b) al comma 11, lettera a), le parole: 0,30 per cento sono sostituite dalle seguenti: 0,15 per cento.
9. 9. Porcino, Paladini, Borghesi, Cambursano.
Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.
Conseguentemente, all'articolo 38, dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:
13.1. A decorrere dall'esercizio 2011, l'aliquota addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 0,3 punti percentuali.
13.2. All'aumento dell'aliquota di cui al comma 13.1 si applicano le disposizioni di cui al comma 18 dell'articolo articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.
9. 10. Porcino, Paladini, Borghesi, Cambursano.
Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: La disposizione di cui al presente comma si applica anche ai contratti ed accordi stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto fatte salve, per gli enti del Servizio sanitario nazionale, le risorse aggiuntive contrattualizzate e finalizzate al raggiungimento di specifici obiettivi messe a disposizione dalle regioni, senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica; le clausole difformi contenute nei predetti contratti ed accordi sono inefficaci a decorrere dalla mensilità successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto i trattamenti retributivi saranno conseguentemente adeguati.
Conseguentemente, all'articolo 38, dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:
13.1. A decorrere dall'esercizio 2011, l'aliquota addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 0,3 punti percentuali.
13.2. All'aumento dell'aliquota di cui al comma 13.1 si applicano le disposizioni di cui al comma 18 dell'articolo articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.
9. 11. Paladini, Porcino, Borghesi, Cambursano.
Al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: al comparto sicurezza-difesa aggiungere le seguenti: , al personale di cui al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139,.
Conseguentemente, dopo l'articolo 38 aggiungere i seguenti:
Art. 38-bis. – 1. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di un Stato appartenente all'Unione europea.
Art. 38-ter. – (Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni). – 1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modiche:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento».
3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modificazioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009
9. 67. Galletti, Ciccanti, Bosi.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Ai fini della copertura dell'organico dei Vigili del fuoco si attinge, estinguendola ed entro il termine di validità della stessa, dalla graduatoria degli idonei pubblicata con decreto ministeriale del 9 maggio 2000 sul bollettino ufficiale del Ministero dell'interno n. 1112 dell'8 giugno 2000 e comunicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4a serie speciale n. 45 del 9 giugno 2000, così come prorogata da ultimo dall'articolo 2, comma 8 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, tra i soggetti in possesso, alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto-legge, del requisito dell'età di cui all'articolo 1, comma 7 della legge 10 agosto 2000, n. 246.
Conseguentemente, all'articolo 55, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 l'aliquota addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è elevata a 6,8 punti percentuali.
1-ter. All'aumento dell'aliquota di cui al comma 1-bis si applicano le disposizioni di cui al comma 18 dell'articolo articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.
9. 12. Paladini, Porcino, Cambursano, Borghesi.
Sopprimere i commi 5, 6 e 7.
Conseguentemente, dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:
Art. 39-bis. – (Misure fiscali per il settore creditizio). – 1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2014, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,1 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,2 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,3 per mille.
2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.
9. 117. Mogherini Rebesani.
Sopprimere il comma 5.
Conseguentemente:
sopprimere il comma 7.
all'articolo 55, dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:
7.1 All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».
7.2 All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso 5-bis), primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento».
9. 14. Paladini, Porcino, Cambursano, Borghesi.
Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di assicurare la continuità assistenziale e l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, le disposizioni del presente comma non si applicano agli enti del Servizio sanitario nazionale.
Conseguentemente, all'articolo 38, dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:
13.1 A decorrere dall'esercizio 2011, l'aliquota addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 0,3 punti percentuali.
13.2 All'aumento dell'aliquota di cui al comma 13.1 si applicano le disposizioni di cui al comma 18 dell'articolo articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.
9. 13. Mura, Palagiano, Paladini, Porcino, Cambursano, Borghesi.
Al comma 5 aggiungere, in fine il seguente periodo: Al fine di assicurare la continuità assistenziale e l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, le disposizioni del presente comma non si applicano agli enti del Servizio sanitario nazionale.
Conseguentemente, dopo l'articolo 38 aggiungere i seguenti:
Art. 38-bis. – 1. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di un Stato appartenente all'Unione europea.
Art. 38-ter. – (Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni). – 1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modiche:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento».
3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modificazioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009
9. 68. Galletti, Ciccanti, Nunzio Francesco Testa, Bosi.
Al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: Al fine di assicurare la continuità assistenziale e l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, le disposizioni del presente comma non si applicano agli enti del Servizio sanitario nazionale.
Conseguentemente, dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:
Art. 39-bis. – (Misure fiscali per il settore creditizio). – 1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari all'0,3 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari al 0,6 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari al 0,9 per mille.
2. La banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.
9. 48. Burtone.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. All'articolo 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, comma 8-quinquies, sono aggiunte, in fine, le parole: «Al fine di garantire la tutela dell'ordine pubblico e il buon funzionamento e Ministero dell'interno, le disposizioni contenute nel comma 8-quater non si applicano alle strutture del comparto sicurezza e dell'amministrazione generale del governo sul territorio, ricomprendendo in tal senso anche le assunzioni del personale dell'amministrazione civile preposto a quelle strutture utilmente inserito in graduatorie dalle quali l'ente abbia già attinto entro tale data al fine dell'esaurimento delle medesime.»
Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica, che deve comunque contenere gli estremi delle modalità di pagamento, delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro millecinquecento.
9. 127. Losacco.
Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di assicurare la continuità assistenziale e l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, le disposizioni del presente comma non si applicano agli enti del Servizi sanitario nazionale.
Conseguentemente, dopo l'articolo 38 aggiungere i seguenti:
Art. 38-bis. – 1. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di un Stato appartenente all'Unione europea.
Art. 38-ter. – (Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni). – 1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modiche:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento».
3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modificazioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009
9. 69. Galletti, Ciccanti, Nunzio Francesco Testa.
Al comma 7 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di assicurare la continuità assistenziale e l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, le disposizioni del presente comma non si applicano agli enti del servizio sanitario nazionale.
Conseguentemente, dopo l'articolo 38 aggiungere i seguenti:
Art. 38-bis. – 1. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di un Stato appartenente all'Unione europea.
Art. 38-ter. – (Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni). – 1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modiche:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento».
3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modificazioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009
9. 70. Galletti, Ciccanti, Nunzio Francesco Testa.
Sopprimere i commi 8 e 9.
Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica, che deve comunque contenere gli estremi delle modalità di pagamento, delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro millecinquecento.
9. 125. Merloni.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Al fine di procedere al progressivo ripianamento degli organici, nei confronti del corpo nazionale dei vigili del fuoco sono autorizzate, a decorrere dall'anno 2011, assunzioni di personale operativo mediante l'utilizzo del 95 per cento delle risorse finanziarie già ordinariamente stanziate per i richiami in servizio a tempo determinato del personale volontario dei vigili del fuoco, contestualmente riducendo al 5 per cento il limite di spesa per il richiamo di questi ultimi. Per tali assunzioni si procede utilizzando la graduatoria in vigore relativa alle procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 1, commi 519 e 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Conseguentemente, dopo l'articolo 38 aggiungere i seguenti:
Art. 38-bis. – 1. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di un Stato appartenente all'Unione europea.
Art. 38-ter. – (Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni). – 1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modiche:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento».
3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modificazioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009
9. 71. Galletti, Ciccanti, Delfino.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Ai fini della razionalizzazione delle risorse, derivanti dall'applicazione dell'articolo 7 del decreto ministeriale 30 luglio 2007, in ottemperanza alle disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, che stabilisce le modalità abbreviate per il corso di formazione al quale deve partecipare il personale stabilizzato, all'articolo 2, comma 209, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il secondo periodo è sostituito dai seguenti:
«Le assunzioni nelle carriere iniziali dei Corpi di polizia negli anni 2010, 2011 e 2012 sono destinate ai volontari in ferma breve, in ferma prefissata e in rafferma delle forze armate, in servizio o in congedo, nelle percentuali previste dall'articolo 16, comma 1, della legge 23 agosto 2004, n. 226. Le assunzioni nelle carriere iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli anni 2010, 2011 e 2012 sono destinate agli idonei di cui alla graduatoria del decreto ministeriale 30 luglio 2007, in ottemperanza all'articolo 1, commi 519 e 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
9. 72. Galletti, Ciccanti.
Sopprimere i commi 9 e 10.
Conseguentemente, all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7.1. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».
7.2. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;
c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento».
9. 16. Porcino, Paladini, Cambursano, Borghesi.
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. In attesa della definitiva stabilizzazione, i contratti di lavoro individuali a tempo determinato di cui alla procedura concorsuale indetta con decreto del Ministero dell'interno dell'11 settembre 2007, stipulati dall'Amministrazione dell'interno il 31 dicembre 2008 e di durata di ventiquattro mesi sono prorogati di ulteriori 12 mesi.
Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. – (Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni). – 1. All’ articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento».
3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modificazioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
9. 73. Compagnon, Galletti, Ciccanti.
Sopprimere il comma 15.
Conseguentemente, all'articolo 38, dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. i 33, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, lettera a), sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «20 per cento»;
b) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,15 per cento».
9. 20. Zazzera, Di Giuseppe, Borghesi, Cambursano.
Al comma 15, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano ai docenti di sostegno degli studenti autistici al fine di assicurare la continuità didattica per ogni ciclo di studi.
9. 105. Castagnetti.
Sopprimere i commi 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.
Conseguentemente, dopo l'articolo 18, aggiungere i seguenti:
Art. 18-bis. – (Ripristino di norme per il contrasto all'evasione e l'elusione fiscale). – 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;
b) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:
a) i commi 12, 12-bis e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 37-ter dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;
c) il comma 4-bis dell'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-bis nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
d) i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Art. 18-ter. – (Contrasto ai fenomeni delle società di comodo). – 1. L'imponibile dell'imposta sul reddito delle società in caso di possesso da parte di una società di uno o più autoveicoli di lusso, di aerei per il trasporto di persone, di natanti di lusso o di immobili ad uso residenziale, qualora non inerenti all'attività oggetto precipuo della società, non può essere inferiore al reddito determinato dal possesso di tali beni mediante le modalità accertative definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale.
2. Il comma 35 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2007, n. 244, è soppresso.
Art. 18-quater. – (Recupero all'entrata del bilancio dello Stato delle somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si erano avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289). – 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, al fine di recuperare all'entrata del bilancio dello Stato le somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si erano avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni ed integrazioni, anche dopo l'iscrizione a ruolo e la notifica delle relative cartelle di pagamento, l'Agenzia delle entrate provvede, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad una ricognizione di detti contribuenti. Nei successivi trenta giorni, l'Agenzia provvede altresì ad avviare nei confronti di ciascuno dei contribuenti di cui al periodo precedente ogni azione coattiva necessaria al fine dell'integrale recupero delle somme dovute e non corrisposte, maggiorate dagli interessi maturati, anche mediante l'invio, da parte del concessionario per la riscossione Equitalia Spa, di un'intimazione a pagare quanto concordato e non versato alla prevista scadenza, inderogabilmente entro il termine ultimo del 3 1 settembre 201 0, a pena del venir meno dell'efficacia del condono e delle sanatorie di cui alla citata legge n. 289 del 2002.
2. In caso di omesso pagamento delle somme dovute e iscritte a ruolo, anche con riferimento al mancato versamento di singole rate, la sanatoria non produce effetto e la lite non può considerarsi estinta. In caso di mancato o ritardato pagamento delle somme dovute e non corrisposte le sanzioni e gli interessi previsti dalla legislazione vigente sono raddoppiati.
Art. 18-quinquies. – (Contributo di solidarietà dei soggetti che hanno usufruito dei vantaggi fiscali disposti in relazione al rimpatrio e alla regolarizzazione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero). – 1. Coloro che hanno usufruito dei vantaggi fiscali disposti in relazione al rimpatrio e alla regolarizzazione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero, ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, sono tenuti al versamento di un contributo di solidarietà pari al 7,5 per cento del valore delle operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione perfezionate a tutto il 30 aprile 2010.
2. Il direttore dell'Agenzia delle entrate stabilisce con proprio provvedimento le disposizioni e gli adempimenti, anche dichiarativi, per l'attuazione del presente articolo.
Art. 18-sexies. – (Ripristino dell'ICI sulle case di lusso). – 1. L'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, è soppresso a decorrere dallo gennaio 2011.
2. All'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: «2-bis. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae, a decorrere dall'anno 2011, un ulteriore importo pari all'1,33 per mille della base imponibile di cui all'articolo 5. L'ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
2-ter. L'ulteriore detrazione di cui al comma 2-bis si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9».
Art. 18-septies. – (Tassazione dei redditi di capitale e di redditi diversi di natura finanziaria). – 1. Le aliquote delle ritenute sui redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria o delle misure delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, con l'esclusione dei redditi derivanti da titoli emessi dallo Stato, sono unificate ad un valore pari al 20 per cento.
2. Sono confermate le disposizioni vigenti che prevedono l'esenzione ovvero la non imponibilità dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, definisce le modalità attuative del presente articolo concernenti il riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria, nonché delle gestioni individuali di patrimoni e degli organismi di investimento collettivo mobiliare, e recanti modificazioni al regime delle ritenute alla fonte sui redditi di capitale o delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi.
4. Con il medesimo decreto di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze definisce eventuali misure compensative anche aventi natura di deduzioni o detrazioni di imposta, a favore dei soggetti economicamente più deboli, avendo comunque cura di semplificare le procedure al fine di ridurre i costi amministrativi a carico degli intermediari.
5. Nel medesimo decreto il Ministro provvede al coordinamento della nuova disciplina con le disposizioni vigenti, nei rispetto del principio dell'equivalenza di trattamento tra i diversi redditi e strumenti di natura finanziaria, salvo quanto previsto dal comma 1, nonché tra gli intermediari finanziari, ed al necessario coordinamento della nuova disciplina con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre i 973, n. 600, nel testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed in ogni altra legge, regolamento, decreto o provvedimento vigenti.
6. Dall'adozione del decreto di cui al comma 3 devono derivare maggiori entrate non inferiori a 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.
Art. 18-octies. – (Incremento dell'addizionale Ires delle società operanti nel campo energetico). – 1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 l'aliquota addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è elevata a 6,8 punti percentuali.
2. All'aumento dell'aliquota di cui al comma I del presente articolo si applicano le disposizioni di cui al comma 18 dell'articolo articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.
Art. 18-nonies. – (Riduzione deducibilità banche e assicurazioni). – 1. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. I 33, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 , capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «86 per cento»;
b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «87 per cento»;
c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «86 per cento»;
d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «87 per cento»;
e) al comma 6, lettera a), sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «15 per cento»; indi, alla lettera c), sostituire le parole: «il 75 per cento» con le seguenti: «l'80 per cento»;
f) al comma 11 , lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,15 per cento».
9. 22. Paladini, Porcino, Messina, Barbato, Cambursano, Borghesi.
Sopprimere i commi 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24.
Conseguentemente, dopo l'articolo 18, aggiungere i seguenti:
Art. 18-bis. – (Ripristino di norme per il contrasto all'evasione e l'elusione fiscale). – 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;
b) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:
a) i commi 12, 12-bis e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 37-ter dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;
c) il comma 4-bis dell'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-bis nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
d) i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Art. 18-ter. – (Contrasto ai fenomeni delle società di comodo). – 1. L'imponibile dell'imposta sul reddito delle società in caso di possesso da parte di una società di uno o più autoveicoli di lusso, di aerei per il trasporto di persone, di natanti di lusso o di immobili ad uso residenziale, qualora non inerenti all'attività oggetto precipuo della società, non può essere inferiore al reddito determinato dal possesso di tali beni mediante le modalità accertative definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale.
2. Il comma 35 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2007, n. 244, è soppresso.
Art. 18-quater. – (Recupero all'entrata del bilancio dello Stato delle somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si erano avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289). – 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, al fine di recuperare all'entrata del bilancio dello Stato le somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si erano avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni ed integrazioni, anche dopo l'iscrizione a ruolo e la notifica delle relative cartelle di pagamento, l'Agenzia delle entrate provvede, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad una ricognizione di detti contribuenti. Nei successivi trenta giorni, l'Agenzia provvede altresì ad avviare nei confronti di ciascuno dei contribuenti di cui al periodo precedente ogni azione coattiva necessaria al fine dell'integrale recupero delle somme dovute e non corrisposte, maggiorate dagli interessi maturati, anche mediante l'invio, da parte del concessionario per la riscossione Equitalia Spa, di un'intimazione a pagare quanto concordato e non versato alla prevista scadenza, inderogabilmente entro il termine ultimo del 3 1 settembre 201 0, a pena del venir meno dell'efficacia del condono e delle sanatorie di cui alla citata legge n. 289 del 2002.
2. In caso di omesso pagamento delle somme dovute e iscritte a ruolo, anche con riferimento al mancato versamento di singole rate, la sanatoria non produce effetto e la lite non può considerarsi estinta. In caso di mancato o ritardato pagamento delle somme dovute e non corrisposte le sanzioni e gli interessi previsti dalla legislazione vigente sono raddoppiati.
Art. 18-quinquies. – (Contributo di solidarietà dei soggetti che hanno usufruito dei vantaggi fiscali disposti in relazione al rimpatrio e alla regolarizzazione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero). – 1. Coloro che hanno usufruito dei vantaggi fiscali disposti in relazione al rimpatrio e alla regolarizzazione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero, ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, sono tenuti al versamento di un contributo di solidarietà pari al 7,5 per cento del valore delle operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione perfezionate a tutto il 30 aprile 2010.
2. Il direttore dell'Agenzia delle entrate stabilisce con proprio provvedimento le disposizioni e gli adempimenti, anche dichiarativi, per l'attuazione del presente articolo.
Art. 18-sexies. – (Ripristino dell'ICI sulle case di lusso). – 1. L'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, è soppresso a decorrere dallo gennaio 2011.
2. All'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: «2-bis. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae, a decorrere dall'anno 2011, un ulteriore importo pari all'1,33 per mille della base imponibile di cui all'articolo 5. L'ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
2-ter. L'ulteriore detrazione di cui al comma 2-bis si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9».
Art. 18-septies. – (Tassazione dei redditi di capitale e di redditi diversi di natura finanziaria). – 1. Le aliquote delle ritenute sui redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria o delle misure delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, con l'esclusione dei redditi derivanti da titoli emessi dallo Stato, sono unificate ad un valore pari al 20 per cento.
2. Sono confermate le disposizioni vigenti che prevedono l'esenzione ovvero la non imponibilità dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, definisce le modalità attuative del presente articolo concernenti il riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria, nonché delle gestioni individuali di patrimoni e degli organismi di investimento collettivo mobiliare, e recanti modificazioni al regime delle ritenute alla fonte sui redditi di capitale o delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi.
4. Con il medesimo decreto di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze definisce eventuali misure compensative anche aventi natura di deduzioni o detrazioni di imposta, a favore dei soggetti economicamente più deboli, avendo comunque cura di semplificare le procedure al fine di ridurre i costi amministrativi a carico degli intermediari.
5. Nel medesimo decreto il Ministro provvede al coordinamento della nuova disciplina con le disposizioni vigenti, nei rispetto del principio dell'equivalenza di trattamento tra i diversi redditi e strumenti di natura finanziaria, salvo quanto previsto dal comma 1, nonché tra gli intermediari finanziari, ed al necessario coordinamento della nuova disciplina con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre i 973, n. 600, nel testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed in ogni altra legge, regolamento, decreto o provvedimento vigenti.
6. Dall'adozione del decreto di cui al comma 3 devono derivare maggiori entrate non inferiori a 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.
Art. 18-octies. – (Incremento dell'addizionale Ires delle società operanti nel campo energetico). – 1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 l'aliquota addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è elevata a 6,8 punti percentuali.
2. All'aumento dell'aliquota di cui al comma I del presente articolo si applicano le disposizioni di cui al comma 18 dell'articolo articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.
Art. 18-nonies. – (Riduzione deducibilità banche e assicurazioni). – 1. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. I 33, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 , capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «86 per cento»;
b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «87 per cento»;
c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «86 per cento»;
d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «87 per cento»;
e) al comma 6, lettera a), sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «15 per cento»; indi, alla lettera c), sostituire le parole: «il 75 per cento» con le seguenti: «l'80 per cento»;
f) al comma 11 , lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,15 per cento»”.
9. 17. Porcino, Paladini, Cambursano, Borghesi.
Sopprimere il comma 16.
Conseguentemente, dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:
Art. 39-bis. – (Misure fiscali per il settore creditizio). – 1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari all'0,3 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari al 0,6 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari al 0,9 per mille.
2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.
9. 49. D'Incecco.
Sopprimere i commi 17 e 18.
Conseguentemente all'articolo 55 dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Per gli anni 2010, 2011 e 2012 gli importi e le percentuali dell'addizionale sull'imposta sul reddito delle società (IRES) di cui all'articolo 3 della legge 6 febbraio 2009, n. 7, sono incrementati in misura tale da produrre un maggior gettito pari a 600 milioni di euro annui.”.
9. 3. Di Biagio.
Sopprimere i commi 17 e 18.
Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica, che deve comunque contenere gli estremi delle modalità di pagamento, delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro millecinquecento”.
9. 132. Luongo.
Al comma 17, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione di cui al presente comma non si applica al personale del comparto sicurezza-difesa ed al corpo nazionale dei Vigili del fuoco, in ragione della riconosciuta specificità lavorativa.
Conseguentemente, dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. – (Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni). – 1. All’ articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento».
3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modificazioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
9. 74. Galletti, Ciccanti.
Al comma 17, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'applicazione delle disposizioni di cui al Titolo III del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 «Merito e Premi» e all'articolo 65 del medesimo decreto legislativo in materia di contrattazione integrativa decentrata è comunque differita alla sottoscrizione del Contratto collettivo nazionale di lavoro 2013-2015
9. 75. Galletti, Ciccanti.
Al comma 17, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per il conglobamento dell'indennità di vacanza contrattuale nelle retribuzioni del personale del comparto sicurezza e difesa saranno attivate le procedure di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
9. 76. Galletti, Ciccanti, Delfino, Bosi.
Al comma 18, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) comma 14, per l'anno 2011 in 222 milioni di euro e, a decorrere dall'anno 2012, complessivamente in 301 milioni di euro annui, con specifica destinazione, rispettivamente, di 135 e 214 milioni di euro annui per il personale delle forze armate e dei corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
Conseguentemente, all'articolo 55, dopo il comma 7-bis, aggiungere il seguente:
7-ter. Sono ridotti in maniera lineare gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa indicate nella tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191 in modo da assicurare una minore spesa pari a 79 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.
9. 115. Galletti, Ciccanti, Delfino, Bosi.
Sopprimere i commi 21 e 22.
Conseguentemente, all'articolo 38, dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:
13-bis. A decorrere dall'esercizio 2011, l'aliquota addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 0,3 punti percentuali.
13-ter. All'aumento dell'aliquota di cui al comma 13-bis si applicano le disposizioni di cui al comma 18 dell'articolo articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.
13-quater. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, lettera a), sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «75 per cento»; indi, alla lettera c), sostituire le parole: «il 75 per cento» con le seguenti: «l'80 per cento»;
b) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,15 per cento».
9. 18. Porcino, Paladini, Borghesi, Cambursano.
Sostituire il comma 21 con il seguente:
21. Con effetto dal 1o gennaio 2011, per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i meccanismi di adeguamento retributivo così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e la maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti, sono differiti, una tantum, per un periodo di trentasei mesi, alla scadenza del quale è attribuito il corrispondente valore economico maturato. Il periodo di differimento è utile anche ai fini della maturazione delle ulteriori successive classi di stipendio o degli ulteriori aumenti biennali. Per il medesimo personale che, nel corso del periodo di differimento di trentasei mesi effettua passaggi di qualifica o progressioni di carriera comportanti valutazione economica di anzianità pregressa, alla scadenza di tale periodo e con decorrenza dal 1o gennaio 2014 si procede a rideterminare il trattamento economico spettante nella nuova qualifica considerando a tal fine anche il valore economico della classe di stipendio o dell'aumento biennale maturato. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate, ivi compresi i passaggi dalla II alla I fascia del ruolo unico dei professori universitari, per gli anni 2011, 2012 e 2013 possono essere disposte a fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici.
Conseguentemente, dopo l'articolo 38 aggiungere i seguenti:
Art. 38-bis. – A decorrere dall'anno 2011 la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.
Art. 38-ter. – (Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni). – 1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti de! 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modificazioni di cui ai commi i e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010.
9. 116. Galletti, Ciccanti, Vietti.
Al comma 21, primo periodo, dopo le parole: I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato aggiungere le seguenti: , escluso il personale delle forze armate e delle forze di polizia,.
Conseguentemente, dopo l'articolo 38 aggiungere i seguenti:
Art. 38-bis. – A decorrere dall'anno 2011 la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.
Art. 38-ter. – (Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni). – 1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti de! 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modificazioni di cui ai commi i e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010.
9. 77. Galletti, Ciccanti, Delfino, Bosi.
Al comma 21, primo periodo, sostituire le parole: , e non danno comunque luogo a successivi recuperi con le seguenti: e, a decorrere dall'anno 2014, l'adeguamento retributivo sarà corrisposto con restituzione del 50 per cento di quanto dovuto nel triennio di sospensione.
Conseguentemente, dopo l'articolo 38 aggiungere i seguenti:
Art. 38-bis. – A decorrere dall'anno 2011 la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.
Art. 38-ter. – (Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni). – 1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti de! 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modificazioni di cui ai commi i e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010.
9. 78. Galletti, Ciccanti, Delfino.
Al comma 21, sostituire il secondo periodo con il seguente: Per il predetto personale con effetto dal primo gennaio 2011, la maturazione dell'aumento biennale o della classe di stipendio è differita, una tantum, per un periodo di trentasei mesi, alla scadenza del quale è attribuito il corrispondente valore economico maturato. Il periodo di trentasei mesi di differimento è utile anche ai fini della maturazione delle ulteriori successive classi di stipendio o degli ulteriori aumenti biennali. Per il medesimo personale che, nel corso del periodo di differimento di trentasei mesi effettua passaggi di qualifica comportanti valutazione economica di anzianità pregressa, alla scadenza di tale periodo e decorrenza dal 1o gennaio 2014 si procede a rideterminare il trattamento economico spettante nella nuova qualifica considerando a tal fine anche il valore economico della classe di stipendio o dell'aumento biennale maturato.
Conseguentemente, dopo l'articolo 38 aggiungere i seguenti:
Art. 38-bis. – A decorrere dall'anno 2011 la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.
Art. 38-ter. – (Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni). – 1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti de! 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modificazioni di cui ai commi i e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010.
9. 79. Galletti, Ciccanti.
Al comma 21, secondo periodo, dopo le parole: Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, aggiungere le seguenti: escluse le categorie del personale delle forze armate e delle forze di polizia,.
Conseguentemente, dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. – (Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni). – 1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modificazioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010.
9. 83. Galletti, Ciccanti, Delfino, Bosi.
Al comma 21, secondo periodo, sostituire le parole da: gli anni 2011, 2012 e 2013 fino alla fine del periodo con le seguenti: con effetto dal 1o gennaio 2011, la maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti è differita una tantum per un periodo di trentasei mesi, alla scadenza del quale è attribuito il corrispondente valore economico.
Conseguentemente, dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. – (Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni). – 1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modificazioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010.
9. 80. Galletti, Ciccanti, Delfino.
Al comma 21, secondo periodo, sostituire le parole: gli anni 2011, 2012, 2013 non con le seguenti: per gli anni 2011, 2012, e 2013 la corresponsione del maturato economico delle classi e degli scatti è sospesa, ma detti anni sono
Conseguentemente, dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. – (Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni). – 1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modificazioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010.
9. 81. Galletti, Ciccanti.
Al comma 21, sopprimere il terzo periodo.
Conseguentemente, all'articolo 55, dopo il comma 7-bis, aggiungere i seguenti:
7-ter. Alla copertura degli oneri di cui all'articolo 9, comma 1, ultimo periodo, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto, e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.
7-ter. Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009, con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.
7-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
9. 201. Paglia.
Al comma 21, terzo periodo, dopo le parole: di carriera comunque denominate, aggiungere le seguenti: , escluse le progressioni di carriera del personale delle forze armate e delle forze di polizia,.
Conseguentemente, dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. – (Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni). – 1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modificazioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010.
9. 84. Galletti, Ciccanti, Delfino.
Al comma 21, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Per il personale dei comparti sicurezza e difesa le progressioni di carriera comunque denominate disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetti ai fini giuridici ed economici.
Conseguentemente, dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. – (Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni). – 1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modificazioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010.
9. 82. Galletti, Ciccanti, Delfino, Bosi.
Al comma 21, quarto periodo, dopo le parole: Per il personale contrattualizzato aggiungere le seguenti: , con esclusione del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Conseguentemente, all'articolo 55, dopo il comma 7-bis, aggiungere i seguenti:
7-ter. Alla copertura degli oneri di cui all'articolo 9, comma 1, ultimo periodo, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto, e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.
7-ter. Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009, con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.
7-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
9. 202. Paglia.
Al comma 21, quarto periodo, dopo le parole: Per il personale contrattualizzato aggiungere le seguenti: , escluso il personale contrattualizzato delle forze armate e delle forze di polizia.
Conseguentemente, dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. – (Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni). – 1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modificazioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010.
9. 85. Galletti, Ciccanti, Delfino, Bosi.
Al comma 21, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In considerazione della specificità della sua funzione, le disposizioni di cui al terzo periodo del presente comma non si applicano al personale della carriera diplomatica.
Conseguentemente:
all'articolo 21, comma 1, sostituire primo periodo con il seguente: Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica, che deve comunque contenere gli estremi delle modalità di pagamento, delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro millecinquecento;
all'articolo 22, comma 1, dopo le parole: con effetto per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto aggiungere le seguenti: e per quelli relativi ai cinque anni precedenti;
all'articolo 22, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, aggiungere il seguente comma «Per le persone fisiche che svolgono l'esercizio di imprese commerciali o di arti e professioni il maggior reddito accertato sinteticamente è considerato rispettivamente reddito d'impresa e reddito di lavoro autonomo, salva la facoltà di provarne l'appartenenza ad altre categorie di reddito.
1-ter. La rettifica operata sinteticamente ai fini delle imposte dirette ha effetto anche per l'imposta regionale sulle attività produttive e per l'imposta sul valore aggiunto, relativamente alle fattispecie per esse rilevanti. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è liquidata applicando, sui maggiori componenti positivi di reddito rilevanti ai fini della stessa, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili e di quella considerata detraibile forfettariamente in relazione ai singoli regimi speciali adottati, e il volume d'affari incrementato delle operazioni non soggette ad imposta e di quelle per le quali non sussiste l'obbligo di dichiarazione.
dopo l'articolo 39 aggiungere i seguenti:
Art. 39-bis. – (Modalità di pagamento degli oneri deducibili e detraibili ai fini dell'Irpef). – 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10 e 15 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a decorrere dal 1o gennaio 2011 i pagamenti degli oneri devono essere effettuati con mezzi diversi dal contante.
Art. 39-ter. – (Tracciabilità dei compensi). – 1. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti: »I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese.
2. I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 1000 euro.
9. 136. Maran.
Al comma 21, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al precedente periodo non si applicano al personale degli enti del servizio sanitario nazionale.
Conseguentemente, dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. – (Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni). – 1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modificazioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010.
9. 87. Galletti, Ciccanti, Nunzio Francesco Testa.
Al comma 21, aggiungere in fine il seguente periodo: Le disposizioni di cui al precedente periodo non si applicano al personale di area sanitaria.
Conseguentemente dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:
Art. 39-bis. – (Misure fiscali per il settore creditizio). – 1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e i! patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari all'0,3 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari al 0,6 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari al 0,9 per mille.
2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.
9. 52. Pedoto.
Al comma 21 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al personale del comparto sicurezza-difesa ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Conseguentemente, dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. – (Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni). – 1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modificazioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010.
9. 86. Galletti, Ciccanti, Delfino, Bosi.
Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:
22-bis. Per il personale dei comparti sicurezza e difesa, gli adeguamenti annuali di cui all'articolo 24, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non sono erogati, senza possibilità di recupero, per gli anni 2011, 2012 e 2013 e l'adeguamento da corrispondere nell'anno 2014 non può essere inferiore a quello corrisposto nell'anno 2010. Per il predetto personale, con effetto dal primo gennaio 2011, la maturazione della classe o dello scatto biennale di stipendio è differita, una tantum, per un periodo di 36 mesi, alla scadenza del quale è attribuito il corrispondente valore economico maturato. Il periodo di trentasei mesi di differimento è utile anche ai fini della maturazione delle ulteriori successive classi di stipendio o degli ulteriori scatti biennali. Per il predetto personale che, nel corso del periodo di differimento di trentasei mesi, cessa dal servizio con diritto a pensione, alla scadenza di tale periodo e con decorrenza dal 1o gennaio 2014 si procede a rideterminare il trattamento di pensione, considerando a tal fine anche il valore economico della classe o dello scatto di stipendio biennale maturato; il corrispondente valore forma oggetto di contribuzione per i mesi di differimento.
Conseguentemente dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:
Art. 39-bis. – (Misure fiscali per il settore creditizio) – 1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, per l'anno 2014, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,1 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,2 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pan allo 0,3 per mille.
2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.
9. 31. La Forgia.
Sopprimere il comma 23.
Conseguentemente, all'articolo 38, dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:
13-bis. A decorrere dall'esercizio 2011, l'aliquota addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 0,3 punti percentuali.
13-ter. All'aumento dell'aliquota di cui al comma 13-bis si applicano le disposizioni di cui al comma 18 dell'articolo articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.
13-quater. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, lettera a), sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «75 per cento»; indi, alla lettera c), sostituire le parole: «il 75 per cento» con le seguenti: «80 per cento»;
b) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,15 per cento».
9. 147. Zazzera, Di Giuseppe, Borghesi, Cambursano.
Sopprimere il comma 23.
Conseguentemente, dopo l'articolo 38 aggiungere i seguenti:
Art. 38-bis. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.
Art. 38-ter. – (Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni). – 1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modificazioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010.
Art. 38-quater. – (Deducibilità delle svalutazioni dei crediti per gli enti creditizi e finanziari). – 1. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «0,30 per cento» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: «0,25 per cento».
2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
9. 88. Pezzotta, Galletti, Ciccanti.
Al comma 23, sostituire le parole da: non sono utili fino alla fine del periodo, con le seguenti: sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali ed i relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti sono differiti, una tantum, per un periodo di ventiquattro mesi, alla scadenza del quale è attribuito il corrispondente valore economico maturato.
Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica, che deve comunque contenere gli estremi delle modalità di pagamento, delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro millecinquecento.
9. 108. Pompili.
Sopprimere il comma 25.
Conseguentemente, dopo l'articolo 38 aggiungere i seguenti:
Art. 38-bis. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.
Art. 38-ter. – (Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni). – 1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modificazioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010.
9. 89. Galletti, Ciccanti.
Al comma 25, terzo periodo, sostituire le parole da: In relazione alla presenza fino alla fine del comma, con le seguenti: In relazione alla presenza di posizioni soprannumerarie in un'area, viene reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario in aree della stessa amministrazione che presentino vacanze in organico. In coerenza con quanto previsto dal presente comma il personale, già appartenente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato distaccato presso l'ente tabacchi italiani, dichiarato in esubero a seguito di ristrutturazioni aziendali e ricollocato presso uffici delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, a decorrere dal 1o gennaio 2011 su istanza del dipendente è inquadrato, anche in posizione di soprannumero, salvo riassorbimento al verificarsi delle relative vacanze in organico, nei ruoli degli enti presso i quali presta servizio alla data del presente decreto. Al predetto personale, sarà garantito lo stesso trattamento economico e i benefici acquisiti, è attribuito un assegno personale non riassorbibile pari alla differenza tra il trattamento economico in godimento ed il trattamento economico spettante nell'ente di destinazione. Su dichiarazione dei relativi enti è riconosciuta l'eventuale professionalità acquista con l'assegnazione della qualifica o profilo spetta agli enti. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ad assegnare agli enti le relative risorse finanziarie.
Fino al completo riassorbimento, alle amministrazioni interessate è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualunque titolo e con qualsiasi contratto.
Conseguentemente, dopo l'articolo 38 aggiungere i seguenti:
Art. 38-bis. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.
Art. 38-ter. – (Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni). – 1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modificazioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010.
9. 90. Galletti, Ciccanti.
Al comma 25, quarto periodo, dopo parole: 1o gennaio 2011 aggiungere le seguenti: su istanza del dipendente;
Conseguentemente:
al quinto periodo, sostituire le parole: Al predetto personale è attribuito un assegno personale riassorbibile con le seguenti: Al predetto personale, al quale sarà garantito lo stesso trattamento economico e i benefici acquisiti, è attribuito un assegno personale non riassorbibile;
dopo il quinto periodo aggiungere i seguenti: Su dichiarazione dei relativi enti è riconosciuta l'eventuale professionalità acquisita con l'assegnazione della qualifica o profili corrispondenti. La spesa aggiuntiva per l'assegnazione della qualifica o profilo spetta agli enti.
aggiungere, in fine, il seguente periodo: Fino al completo riassorbimento, alle amministrazioni interessate è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualunque titolo e con qualsiasi contratto.
Conseguentemente, dopo l'articolo 38 aggiungere i seguenti:
Art. 38-bis. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.
Art. 38-ter. – (Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni). – 1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modificazioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010.
9. 91. Galletti, Ciccanti.
Al comma 25, quarto periodo, dopo le parole: inquadrato aggiungere le seguenti: a domanda da presentare entro il 31 dicembre 2010,.
9. 92. Poli, Galletti, Ciccanti.
Al comma 25, quinto periodo, sostituire la parola: riassorbibile con le seguenti: non riassorbibile.
9. 93. Poli, Galletti, Ciccanti.
Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:
27-bis. Al fine di contemperare l'esigenza di celere potenziamento dell'Amministrazione finanziaria e in particolare dell'Agenzia delle entrate in conformità con il principio economicità e per completare il piano di assunzioni previsto dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 per la lotta all'evasione fiscale, tenuto anche conto della disposizione recata dal comma 7 dell'articolo 17 del decreto-legge 1o luglio, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, la citata Agenzia, senza avviare nuove procedure concorsuali, attinge, fino alla loro completa utilizzazione, dalle graduatorie regionali dei candidati che hanno riportato un punteggio utile per accedere al tirocinio della selezione pubblica dell'Agenzia delle entrate per l'assunzione a tempo indeterminato di 825 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario, per attività amministrativo-tributaria di cui alla Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale, n. 101 del 30 dicembre 2008. Per gli stessi fini a detta graduatoria potranno quindi attingere tutte le Agenzie fiscali che siano state autorizzate all'assunzione di personale con la qualifica di funzionario.
9. 23. Messina, Barbato, Borghesi, Cambursano, Piffari.
Sopprimere il comma 28.
Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica, che deve comunque contenere gli estremi delle modalità di pagamento, delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro millecinquecento.
9. 109. Madia.
Sopprimere il comma 28.
Conseguentemente, dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:
Art. 39-bis. – (Misure fiscali per il settore creditizio) – 1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,1 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,2 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,3 per mille.
2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.
9. 57. Gatti.
Al comma 28, primo periodo sopprimere le parole: le università.
Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate modalità termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica, che deve comunque contenere gli estremi delle modalità di pagamento, delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro millecinquecento.
9. 110. Rossa.
Al comma 28, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Nei confronti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il limite di richiamo di personale a tempo determinato è fissato al 5 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Le risorse finanziarie non ancora impegnate per l'anno 2010 dovranno essere destinate al ripianamento delle carenze di organico mediante stabilizzazione del personale precario di cui all'articolo 1, commi 519 e 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il limite del 5 per cento ed il corrispondente risparmio di spesa operano definitivamente a decorrere dal 2011 per le predette finalità di stabilizzazione.
Conseguentemente, dopo l'articolo 38 aggiungere i seguenti:
Art. 38-bis. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.
Art. 38-ter. – (Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni). – 1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modificazioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010.
Art. 38-quater. – (Deducibilità delle svalutazioni dei crediti per gli enti creditizi e finanziari). – 1. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «0,30 per cento» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: «0,25 per cento».
2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
9. 94. Galletti, Ciccanti, Delfino.
Al comma 28, sopprimere il terzo periodo.
Conseguentemente dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:
Art. 39-bis. – (Misure fiscali per il settore creditizio). – 1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari all'0,3 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari al 0,6 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari al 0,9 per mille.
2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.
9. 118. Misiani.
Al comma 28, terzo periodo, sostituire le parole: e gli enti del Servizio sanitario nazionale con le seguenti: , con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale.
Conseguentemente, dopo l'articolo 38 aggiungere i seguenti:
Art. 38-bis. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.
Art. 38-ter. – (Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni). – 1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modificazioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010.
9. 95. Galletti, Ciccanti, Nunzio Francesco Testa.
Al comma 28, quarto periodo, aggiungere, in fine, le parole: , così come disposto dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508.
9. 40. Galletti, Ciccanti.
Sopprimere il comma 30.
Conseguentemente, dopo l'articolo 38 aggiungere i seguenti:
Art. 38-bis. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.
Art. 38-ter. – (Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni). – 1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modificazioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010.
9. 41. Galletti, Ciccanti.
Sopprimere il comma 30.
Conseguentemente, dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:
Art. 39-bis. – (Misure fiscali per il settore creditizio). – 1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,3 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,6 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,9 per mille.
2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.
9. 35. Farinone.
Sopprimere il comma 30.
Conseguentemente, all'articolo 55, dopo il comma 7-bis, aggiungere i seguenti:
7-ter. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.
7-quater. Alla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191 tutte le autorizzazioni di spesa di parte corrente sono ridotte del 3 per cento a decorrere dall'anno 2011.
9. 97. Galletti, Ciccanti.
Al comma 30, in fine, aggiungere il seguente periodo:
Conseguentemente le relative risorse residue da destinare al riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia sono rideterminate nei seguenti temi:
a) per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, in 375,9 milioni di euro;
b) a decorrere dall'anno, 2014 in 119 milioni di euro.
Conseguentemente all'articolo 55, dopo il comma 7-bis aggiungere i seguenti:
7-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dall'articolo 30, ultimo periodo, si provvede per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni, a decorrere dall'anno 2012, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche. Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.
7-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
9. 148. Paladini.
Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:
31-bis. I professori universitari sono posti in quiescenza al termine dell'anno accademico nel quale compiono il settantesimo anno di età. I professori posti in quiescenza per raggiunti limiti di età mantengono su richiesta e previo consenso da parte delle facoltà di appartenenza, i diritti e i doveri già propri delle posizioni di fuori ruolo fino al termine dell'anno accademico nel quale compiono il settantacinquesimo anno di età.
Conseguentemente, dopo l'articolo 38 aggiungere i seguenti:
Art. 38-bis. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.
Art. 38-ter. – (Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni). – 1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modificazioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010.
9. 42. Mantini, Galletti, Ciccanti.
Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:
31-bis. I professori universitari sono posti in quiescenza al termine dell'anno accademico nel quale compiono il settantesimo anno di età. I professori posti in quiescenza per raggiunti imiti di età mantengono su richiesta e previo consenso da parte delle Facoltà di appartenenza, i diritti e i doveri già propri delle posizioni di fuori ruolo fino al termine dell'anno accademico nel quale compiono il settantacinquesimo annodi età.
Conseguentemente all'articolo 55, dopo il comma 7-bis, aggiungere il seguente:
7-ter. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa della Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare fino al 3 per cento a decorrere dall'anno 2010.
9. 98. Mantini.
Sopprimere il comma 32.
9. 142. Miotto.
Al comma 32, primo periodo, sostituire le parole: anche in assenza con le seguenti: in assenza.
Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: , anche di valore economico inferiore con le seguenti: dello stesso valore economico.
9. 43. Galletti, Ciccanti.
Al comma 32, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per gli enti del Servizio sanitario nazionale resta in vigore la normativa contrattuale vigente.
Conseguentemente, dopo l'articolo 38 aggiungere i seguenti:
Art. 38-bis. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.
Art. 38-ter. – (Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni). – 1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modificazioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010.
9. 44. Galletti, Ciccanti, Nunzio Francesco Testa.
Sopprimere il comma 35.
Conseguentemente, dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. – (Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni). – 1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento».
3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modificazioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
9. 45. Galletti, Ciccanti.
Sopprimere il comma 35.
Conseguentemente all'articolo 55, dopo il comma 7-bis, aggiungere il seguente:
7-ter. Sono ridotti in maniera lineare fino ad un importo pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
9. 100. Galletti, Ciccanti.
Dopo il comma 35-bis, aggiungere i seguenti:
35-ter. All'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, le parole: «Per un periodo di 11 anni dall'entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2015».
35-quater. Il comma 4 dell'articolo 43 della legge 19 maggio 1986, n. 224, si interpreta nel senso che le cessazioni dal servizio permanente a domanda, ivi previste, sono equiparate a tutti gli effetti a quelle per raggiungimento del limite di età.
9. 203. Paglia.
Dopo il comma 37, aggiungere il seguente: 37-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli enti di previdenza privati disciplinati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.
Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica, che deve comunque contenere gli estremi delle modalità di pagamento, delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro millecinquecento.
9. 143. Boccuzzi.
Dopo il comma 37 aggiungere il seguente: 37-bis. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, presso cui prestano servizio, alla data di conversione del presente decreto legge, lavoratori titolari di contratti a termine stipulati in attuazione di processi di stabilizzazione di soggetti appartenenti al bacino dei lavori socialmente utili ovvero stipulati ai sensi di speciali disposizioni di legge, sono autorizzate, al di fuori dei limiti alle assunzioni a tempo indeterminato di cui alla presente decreto legge e delle vigenti disposizioni in materia e nell'ambito delle possibilità di assunzioni a tempo indeterminato previste dalle disposizioni in deroga nel periodo dal 1997 al 2010 nei limiti dei posti disponibili in organico, ad assumere a tempo indeterminato, entro il 31 dicembre 2013 e fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilità, i predetti lavoratori purché gli stessi siano in possesso di una anzianità complessiva non inferiore a otto anni nell'ultimo decennio, al momento dell'assunzione, per attività lavorativa o per utilizzazione in attività socialmente utile e purché abbiano avuto accesso al lavoro e/o all'utilizzazione mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge secondo quanto disposto dall'articolo 17 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Le medesime amministrazioni pubbliche, nelle more e comunque entro il 31 dicembre 2013 , al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, sono autorizzate ad avvalersi del personale, individuato nel presente comma, in servizio al 31 dicembre 2009, in deroga a quanto previsto dalle disposizioni di cui al presente decreto e dalle vigenti disposizioni in materia di rinnovi di contratti a tempo determinato. Gli oneri relativi all'applicazione del presente comma sono posti a carico dei bilanci annuali e pluriennali delle amministrazioni pubbliche che procedono alla trasformazione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato ovvero alla loro proroga. Dall'applicazione del presente comma non possono derivare superamenti dei limiti imposti dal rispetto del patto di stabilità.
Conseguentemente, dopo l'articolo 38 aggiungere i seguenti:
Art. 38-bis. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.
Art. 38-ter. – (Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni). – 1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modificazioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010.
Art. 38-quater. – (Deducibilità delle svalutazioni dei crediti per gli enti creditizi e finanziari). – 1. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «0,30 per cento», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «0,25 per cento».
2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
9. 39. Galletti, Ciccanti.
Dopo il comma 37 aggiungere il seguente: 37-bis. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, presso cui prestano servizio, alla data di conversione del presente decreto legge, lavoratori titolari di contratti a termine stipulati in attuazione di processi di stabilizzazione di soggetti appartenenti al bacino dei lavori socialmente utili ovvero stipulati ai sensi di speciali disposizioni di legge, sono autorizzate, al di fuori dei limiti alle assunzioni a tempo indeterminato di cui alla presente decreto legge e delle vigenti disposizioni in materia e nell'ambito delle possibilità di assunzioni a tempo indeterminato previste dalle disposizioni in deroga nel periodo dal 1997 al 2010 nei limiti dei posti disponibili in organico, ad assumere a tempo indeterminato, entro il 31 dicembre 2013 e fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilità, i predetti lavoratori purché gli stessi siano in possesso di una anzianità complessiva non inferiore a otto anni nell'ultimo decennio, al momento dell'assunzione, per attività lavorativa o per utilizzazione in attività socialmente utile e purché abbiano avuto accesso al lavoro o all'utilizzazione mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge secondo quanto disposto dall'articolo 17 del decreto legge 1o luglio 2009 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Le medesime amministrazioni pubbliche, nelle more e comunque entro il 31 dicembre 2013 , al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, sono autorizzate ad avvalersi del personale, individuato nel presente comma, in servizio al 31 dicembre 2009, in deroga a quanto previsto dalle disposizioni di cui al presente decreto e dalle vigenti disposizioni in materia di rinnovi di contratti a tempo determinato. Gli oneri relativi all'applicazione del presente comma sono posti a carico dei bilanci annuali e pluriennali delle amministrazioni pubbliche che procedono alla trasformazione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato ovvero alla loro proroga. Dall'applicazione del presente comma non possono derivare superamenti dei limiti imposti dal rispetto del patto di stabilità.
Conseguentemente all'articolo 55, dopo il comma 7-bis aggiungere i seguenti:
7-ter. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.
7-quater. Le autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191 sono ridotte del 3 per cento a decorrere dall'anno 2010.
9. 101. Galletti, Ciccanti, Delfino.
Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
37-bis. La Regione Sicilia, nell'ambito della propria potestà legislativa, potrà emanare, in deroga alle disposizioni statali vigenti in materia di assunzioni di personale e di patto di stabilità, norme volte a garantire la stabilizzazione di personale destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili da almeno dieci anni ovvero titolare di contratti a tempo determinato, stipulati a seguito di processi di stabilizzazione di lavoratori impegnati in attività socialmente utili, da almeno tre anni.
9. 112. Siragusa.
Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
37-bis. Al fine di consentire la stabilizzazione dei soggetti destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili ed impegnati nelle predette attività, ovvero titolari di contratti a termine in attuazione di processi di stabilizzazione, complessivamente da almeno otto anni, i limiti alle assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato di cui alla presente legge e delle vigenti disposizioni in materia non trovano applicazione per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, presso cui prestano servizio o svolgano la loro attività. Le amministrazioni pubbliche che attuano le procedure di stabilizzazione di cui al presente comma sono autorizzate, ai finì della determinazione degli obiettivi stabiliti dagli articoli 76 e 77-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ad escludere dai relativi calcoli le somme connesse al processo di stabilizzazione. Le amministrazioni pubbliche, nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione ed al fine di non compromettere l'azione amministrativa dalle stesse svolte, sono autorizzate ad avvalersi del personale, individuato nel presente comma in servizio al 31 dicembre 2009 anche in deroga a quanto previsto delle vigenti disposizioni in materia e dagli articoli 76 e 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Dall'applicazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
9. 113. Genovese.
Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:
37-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano in via diretta alle Regioni a Statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché agli enti ed organismi ad ordinamento regionale e provinciale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica per il conseguimento degli obiettivi concordati, secondo quanto disposto dall'articolo 14.
9. 150. Brugger, Zeller.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis. – (Disposizioni in materia di rimborsi elettorali). – 1. All'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'ammontare di ciascuno dei quattro fondi relativi agli organi di cui al comma 1 è pari, per ciascun anno di legislatura degli organi stessi, alla somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 0,50 per il numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per la relativa elezione che hanno effettivamente esercitato il loro diritto elettorale attivo in occasione del rinnovo di ciascuno degli organi per cui si richiede il rimborso»;
b) al comma 6, il quarto periodo è sostituito dal seguente: «In caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati il versamento delle quote annuali dei relativi rimborsi è interrotto; la quota ancora non erogata è corrisposta in proporzione alla frazione di anno trascorsa prima dello scioglimento anticipato».
9. 0200. Borghesi.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis. – (Trattamento economico dei parlamentari, modifiche alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e riduzione della indennità dei consiglieri regionali). – 1. L'indennità parlamentare è comprensiva di tutte le voci del trattamento economico dei parlamentari, esistenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Oltre all'indennità prevista dall'articolo 69 della Costituzione, come determinata ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e dell'articolo 1, comma 52, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, spettano ai membri del Parlamento una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma, secondo le disposizioni dell'articolo 2 della citata legge n. 1261 del 1965, come modificato dal comma 6 del presente articolo, nonché il rimborso delle spese inerenti al rapporto tra eletto ed elettori e di quelle di cui al comma 4. Nessun altro trattamento è dovuto ai membri del Parlamento, salvo quanto eventualmente stabilito con deliberazioni dell'Ufficio di presidenza della Camera di appartenenza in materia di assistenza sanitaria, di assegno di fine mandato, di assegno vitalizio e di indennità d'ufficio.
2. L'Assemblea di ciascuna Camera delibera sull'adeguamento del trattamento economico di cui al comma 1.
3. Sono rimborsate ai membri del Parlamento le spese sostenute per viaggi e per soggiorni riconducibili esclusivamente all'esercizio del mandato e quelle relative ai viaggi di andata e di ritorno dal luogo di residenza alla sede dell'Assemblea parlamentare di appartenenza. Le spese di cui al presente comma non possono in alcun modo essere rimborsate ai parlamentari cessati dal mandato.
4. Ai membri del Parlamento è corrisposto un rimborso, per le spese inerenti al rapporto tra eletto ed elettori, nella misura massima di 2.000 euro mensili. Tale importo è aggiornato ogni due anni in relazione al tasso di inflazione programmato.
5. L'erogazione della diaria, il rimborso delle spese inerenti al rapporto tra eletto ed elettori nonché delle spese di viaggio e di soggiorno sono effettuati esclusivamente su richiesta dell'interessato e devono essere corredati dalla relativa documentazione attestante l'entità e la finalità delle spese medesime.
6. All'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Gli Uffici di Presidenza delle due Camere ne determinano l'ammontare in misura non superiore a un importo di 2.000 euro mensili, da aggiornare ogni due anni in relazione al tasso d'inflazione programmato; possono altresì stabilire le modalità per le ritenute da effettuarsi per ogni assenza dalle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni».
7. Nel rispetto delle competenze costituzionali in materia, ai fini del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto speciale e ordinario e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono ridotti di una somma corrispondente ai mancati risparmi nel caso in cui, a decorrere dal primo rinnovo del consiglio regionale successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le medesime regioni e province autonome non provvedono ad adeguare, ove necessario, la disciplina del trattamento economico complessivo dei consiglieri regionali e provinciali in modo che esso non superi il 70 per cento dell'importo del trattamento percepito dai membri del Parlamento ai sensi della legge 31 ottobre 1965, n. 1261.
9. 0201. Borghesi, Cambursano.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis. – (Indennità e rimborsi dei Ministri) – 1. A decorrere dal 1o gennaio 2011 il trattamento economico complessivo dei Ministri, dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato che non sono membri del Parlamento nazionale, previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, è ridotto del 30 per cento.
2. Ai Ministri, ai Vice Ministri e ai Sottosegretari di Stato membri del Parlamento nazionale non è riconosciuto alcun rimborso per spese di trasporto e di viaggio in aggiunta a quanto loro spettante in quanto componenti della rispettiva Assemblea parlamentare.
9. 0202. Borghesi.
ART. 10.
(Riduzione della spesa in materia di invalidità).
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10. – (Intensificazione dei controlli in materia di invalidità). – 1. Alle prestazioni di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità nonché alle prestazioni di invalidità a carattere previdenziale erogate dall'INPS si applicano, limitatamente alle risultanze degli accertamenti di natura medico-legale, le disposizioni dell'articolo 9 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e dell'articolo 55, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 88.
2. Fermo quanto previsto dal codice penale, agli esercenti una professione sanitaria che intenzionalmente attestano falsamente uno stato di malattia o di handicap, cui consegua il pagamento di trattamenti economici di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità successivamente revocati ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698, per accertata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nei casi di cui al presente comma il medico, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di trattamenti economici di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità nei periodi per i quali sia accertato il godimento da parte del relativo beneficiario, nonché il danno all'immagine subiti dall'amministrazione. Gli organi competenti alla revoca sono tenuti ad inviare copia del provvedimento alla Corte dei conti per eventuali azioni di responsabilità. Sono altresì estese le sanzioni disciplinari di cui al comma 3 dell'articolo 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. Al fine di proseguire anche per gli anni 2011 e 2012 nel potenziamento dei programmi di verifica del possesso dei requisiti per i percettori di prestazioni di invalidità civile nel contesto della complessiva revisione delle procedure in materia stabilita dall'articolo 20 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, al comma 2 dello stesso articolo 20 il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Per il triennio 2010-2012 l'INPS effettua, con le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente, in via aggiuntiva all'ordinaria attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali, un programma di 100.000 verifiche per l'anno 2010 e di 250.000 verifiche annue per ciascuno degli anni 2011 e 2012 nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile».
4. Nell'ambito dei piani straordinari di accertamenti di verifica nei confronti dei titolari di trattamenti economici di invalidità civile previsti dalle vigenti leggi, l'INPS è autorizzato, d'intesa con le regioni, ad avvalersi delle commissioni mediche delle aziende sanitarie locali, nella composizione integrata da un medico INPS, quale componente effettivo ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Borghesi.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Dal 1o gennaio 2011 avverso i verbali di accertamento delle minorazioni civili, dell’handicap di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e della disabilità ai sensi della legge 19 marzo 1999, n. 68, è ammesso ricorso amministrativo entro 60 giorni dalla notifica dei relativi verbali, presso l'INPS territorialmente competente. Con uno o più decreti, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economica e con il Ministero della salute, sentito il parere della Conferenza Stato – Regioni, stabilisce le modalità operative per l'applicazione del presente comma.
10. 4. Pezzotta, Galletti, Ciccanti, Delfino.
Al comma 4, sostituire le parole: 250.000 verifiche con le seguenti: 300.000 verifiche.
Conseguentemente:
al comma 4-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le predette commissioni mediche delle aziende sanitarie locali, così come integrate, devono essere costituite e operare sulla base di criteri soggettivi rotativi in ambito regionale.
dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:
4-ter. Il 15 per cento dei risparmi conseguiti a seguito del potenziamento dei programmi di verifica di cui al comma 4, sono utilizzati al fine dell'adeguamento dei trattamenti economici di invalidità civile, previsti dalla legislazione vigente ed erogati dall'INPS. A tal fine, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, stabilisce le modalità attraverso le quali l'INPS provvede all'adeguamento dei trattamenti economici di invalidità civile, anche sulle base delle procedure stabilite dall'articolo 20 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
10. 1. Borghesi, Cambursano.
Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: classificati come rivedibili.
Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere i seguenti:
Art. 38-bis. – 1. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.
Art. 38-ter. – (Deducibilità degli interessi passivi per banche e assicurazioni). – 1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
10. 5. Galletti, Ciccanti, De Poli.
Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: classificati come rivedibili.
Conseguentemente, all'articolo 55, dopo il comma 7-bis, aggiungere i seguenti:
7-ter. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.
7-quater. Alla tabella C allegata legge 23 dicembre 2009 n. 191, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 5 per cento a decorrere dall'anno 2011.
10. 12. Galletti, Ciccanti, De Poli.
Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Sono pertanto soppresse le funzioni di verifica delle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, trasferite all'INPS dall'articolo 10 del decreto-legge 30 settembre 2005, convertito con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248».
10. 6. Romano, Galletti, Ciccanti, Delfino.
Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta in ogni caso ferma l'esenzione da ogni tipo di visita di controllo sulla permanenza dello stato invalidante dei soggetti che soffrono delle patologie indicate nel decreto ministeriale 2 agosto 2007, senza che a essi possa essere richiesta la presentazione di ulteriore documentazione sanitaria già acquisita dalle commissioni preposte all'accertamento, o comunque disponibile presso qualunque altra autorità amministrativa».
Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. (Deducibilità delle svalutazioni dei crediti per gli enti creditizi e finanziari). – 1. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «0, 25 per cento».
2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
10. 7. Romano, Galletti, Ciccanti, Delfino.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Con decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti termini e modalità di attuazione del piano straordinario di cui al comma 4, avuto riguardo, in particolare, alla definizione di criteri selettivi in ragione dell'incidenza territoriale dei beneficiari di prestazioni rispetto alla popolazione residente nonché alle sinergie con le diverse banche dati presenti nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, tra le quali quelle con l'amministrazione finanziaria e la motorizzazione civile.
4-ter. Il decreto di cui al comma 4-bis fissa, altresì, le modalità di verifica dei requisiti sanitari che hanno dato titolo al riconoscimento di invalidità civile, cecità civile, sordità prelinguale e dello stato di handicap di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nei dipendenti della pubblica amministrazione assunti in forza delle disposizioni vigenti in materia di collocamento al lavoro degli invalidi civili, sordi prelinguali e non vedenti, a prescindere dalla loro titolarità di provvidenze economiche erogate al titolo della minorazione civile. Il medesimo decreto fissa, infine, le modalità di comunicazione degli esiti delle relative visite di controllo che rilevino l'insussistenza parziale o totale dei requisiti che hanno dato luogo al riconoscimento dello stato invalidante dell’handicap, all'amministrazione di cui la persona è dipendente.
10. 8. Pezzotta, Galletti, Ciccanti, Delfino.
Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: dagli articoli 12 e 13 con le seguenti: dagli articoli 4, 12, comma 7, e 13.
10. 2. Galletti, Ciccanti, Binetti.
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. Al fine di garantire adeguata assistenza e qualità di vita alle persone ultrasessantacinquenni non auto sufficienti e sostegno alle loro famiglie, a decorrere dal 1o gennaio 2011 è istituito il Fondo per la non auto sufficienza. Il Fondo eroga assegni di cura e buoni servizio per l'assistenza in ambito domiciliare nonché, ove necessario, la quota sociale di ricovero in residenza sanitaria assistita, commisurati alla gravità ed alla complessità assistenziale.
5-ter. Entro novanta giorni dal l'approvazione della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, vengono definiti:
a) le modalità di finanziamento e di funzionamento del Fondo;
b) i criteri di riparto tra le Regioni;
c) i livelli essenziali delle prestazioni sociali esigibili dalle persone di cui al presente articolo da garantire su tutto il territorio nazionale;
d) i criteri e le modalità di riconoscimento del titolo di accesso alle prestazioni.
5-quater. A decorrere dal 1o gennaio 2011 sono trasferite al Fondo la quota di risorse di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, destinata all'indennità di accompagnamento per le persone ultrasessantacinquenni, nonché il fondo per le non auto sufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5-quinquies. In fase di attuazione dei programmi regionali per la realizzazione di residenze sanitarie assistite ed altri servizi similari per le persone non autosufficienti, anche al fine di promuovere nei territori azioni diffuse di sussidiarietà, di partecipazione e di coesione sociale, le Regioni danno priorità alle iniziative promosse da organizzazioni senza fini di lucro.
Conseguentemente:
all'articolo 14:
comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) le regioni a statuto ordinario per 3.600 milioni di euro per l'anno 2011 e per 4.100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012;
comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: I trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario, ad eccezione di quelli riguardanti il Fondo per la non autosufficienza, sono ridotti in misura pari a 3.600 milioni di euro per l'anno 2011 e 4.100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012.
dopo l'articolo 39, aggiungere i seguenti:
Art. 39-bis. – (Misure fiscali per il settore creditizio). – 1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,5 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari all'1 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari al 2 per mille.
2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.
Art. 39-ter. – (Revisione della tassazione sulle rendite finanziarie). – 1. In attesa del definitivo riordino del trattamento tributario dei redditi di natura finanziaria, sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote delle ritenute sui redditi i capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria e delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, di cui agli articoli 44 e 67 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917. Resta fermo il regime previsto per i fondi pensione.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai redditi maturati a decorrere dal 1o gennaio 2011. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrat,e da emanarsi entro il 31 ottobre 2010, sono effettuati i necessari interventi di coordinamento normativo.
3. Dalle disposizioni del presente articolo sono esclusi i titoli di Stato cui continua ad applicarsi l'aliquota del 12,5 per cento.
10. 14. Livia Turco.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. La programmazione dei controlli fiscali dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza deve assicurare una vigilanza sistematica, basata su specifiche analisi di rischio, relativamente alla corretta applicazione delle agevolazioni relative all'imposta sul valore aggiunto previste dall'articolo 8, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, dall'articolo 50, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, dall'articolo 30, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. Nella programmazione dei controlli fiscali sono pianificate almeno 10.000 verifiche, per gli anni 2011 e 2012, relative ad altrettanti benefici concessi a partire dal 1o gennaio 2005.
10. 3. Pezzotta, Galletti, Ciccanti, Delfino, Binetti.
ART. 10-bis.
(Accertamenti in materia di micro-invalidità conseguenti ad incidenti stradali).
Sopprimerlo.
10-bis. 1. Grassi.
ART. 11.
(Controllo della spesa sanitaria).
Sostituirlo con il seguente:
Art. 11. – (Modifiche alla legge 23 luglio 2009, n. 99, in materia di delega al Governo per la promozione economica e dell'immagine turistica, commerciale e culturale dell'Italia all'estero, nonché per l'istituzione degli sportelli unici «Promo-Italia»). – 1. All'articolo 12 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è abrogato;
b) al comma 3, le parole: «decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «decreti legislativi di cui al comma 1» e le parole: «dai medesimi commi» sono sostituite dalle seguenti: «dal medesimo comma».
2. Dopo l'articolo 12 della legge 23 luglio 2009, n. 99, come modificato dal comma 1 è inserito il seguente:
«Art. 12-bis. – (Promozione economica e dell'immagine turistica, commerciale e culturale dell'Italia all'estero, nonché istituzione degli sportelli unici “Promo-Italia”). – 1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più decreti legislativi ai fini della riunificazione in un unico organismo pubblico delle funzioni e delle competenze attribuite agli enti operanti nel settore della promozione economica e dell'immagine turistica, commerciale e culturale dell'Italia di cui alla lettera a), secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri del Dipartimento per la promozione economica e dell'immagine turistica, commerciale e culturale dell'Italia all'estero, che subentra nelle funzioni dei seguenti enti, che sono soppressi a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato ai sensi della presente lettera:
1) Agenzia nazionale del turismo (ENIT);
2) Istituto nazionale per il commercio estero (ICE);
3) Società italiana per le imprese all'estero (SIMEST);
4) Agenzia per lo sviluppo e la cooperazione economica internazionale (INFORMEST);
5) FINEST Spa;
6) camere di commercio italiane all'estero;
7) istituti italiani di cultura all'estero;
b) rispetto dei compiti attribuiti al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero degli affari esteri e al Ministero dell'economia e delle finanze dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143;
c) adeguamento delle disposizioni legislative vigenti che regolano i singoli enti di cui alla lettera a) nell'ambito del quadro delineato dal decreto legislativo istitutivo del Dipartimento per la promozione economica e dell'immagine turistica, commerciale e culturale dell'Italia all'estero adottato ai sensi della medesima lettera;
d) riunificazione organizzativa e funzionale degli enti operanti nel settore della promozione economica e dell'immagine turistica, commerciale e culturale dell'Italia all'estero, in base ai seguenti obiettivi:
1) coerenza della politica economica e commerciale estera e della promozione del sistema economico italiano in ambito internazionale con le funzioni svolte dall'amministrazione centrale degli affari esteri, dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari in materia di rappresentanza, di coordinamento e di tutela degli interessi italiani in sede internazionale;
2) realizzazione di strategie di promozione economica e dell'immagine turistica, commerciale e culturale dell'Italia all'estero;
3) realizzazione di attività di sostegno alla commercializzazione internazionale dei prodotti italiani e promozione di iniziative imprenditoriali dirette in altri Paesi;
4) realizzazione di attività di promozione e di diffusione della cultura italiana all'estero, nonché sostegno dello sviluppo culturale degli italiani residenti all'estero;
5) istituzione, presso le rappresentanze diplomatiche e le sedi consolari, di sportelli unici all'estero denominati “Promo-Italia”, quali strutture in grado di consentire una più efficace azione di soggetti pubblici e privati operanti nel settore del turismo, del commercio e della diffusione della cultura dell'Italia all'estero. Previsione, altresì, che gli sportelli unici all'estero denominati “Promo-Italia” subentrano, sotto il profilo funzionale, agli sportelli di cui all'articolo 1 della legge 31 marzo 2005, n. 56, alla rete delle unità operative all'estero dell'ENIT, dell'ICE, della INFORMEST, della FINEST Spa, delle camere di commercio italiane all'estero e degli istituti italiani di cultura all'estero, soppressi ai sensi della lettera a);
6) organizzazione e gestione di un sistema informativo finalizzato alla raccolta e all'elaborazione di banche dati informative nonché alla diffusione mediante supporti elettronici e per via telematica, anche ai fini della creazione di un sistema statistico nazionale e di ricerca sulle tendenze di sviluppo del turismo e del commercio internazionali;
7) assorbimento del personale degli enti di cui alla lettera a) nell'ambito della struttura del Dipartimento per la promozione economica e dell'immagine turistica, commerciale e culturale dell'Italia all'estero, istituito ai sensi della lettera a), in relazione alle rinnovate esigenze imposte dal quadro economico-finanziario pubblico, nonché nell'ambito degli sportelli unici all'estero denominati »Promo-Italia« di cui al numero 5).
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere emanate disposizioni correttive e integrative dei decreti stessi, nel rispetto delle modalità e dei principi e criteri direttivi stabiliti dal medesimo comma».
Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Borghesi.
Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
11. 6. Occhiuto, Ciccanti, Galletti, Vietti.
Sostituire il comma 6 con i seguenti:
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è ridotto del 10 per cento.
6.1. Sono soppressi il secondo, il terzo ed il quarto periodo del comma 40 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni.
11. 1. Scilipoti, Borghesi, Cambursano.
Sopprimere i commi 13 e 14.
Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere i seguenti:
Art. 38-bis. – La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.
Art. 38-ter. – 1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
Art. 38-quater. – (Deducibilità delle svalutazioni dei crediti per gli enti creditizi e finanziari). – 1. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «0,25 per cento».
2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
11. 5. Galletti, Ruvolo, Delfino, Ciccanti, De Poli.
Sopprimere i commi 13 e 14.
Conseguentemente, all'articolo 55, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, lettera a), sostituire le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento»;
b) al comma 11, lettera a), le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0, 15 per cento».
11. 2. Borghesi, Palagiano, Mura, Cambursano.
Sopprimere i commi 13 e 14.
11. 15. Lenzi.
Sostituire il comma 13, con il seguente:
13. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che la somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale è rivalutata secondo il tasso d'inflazione.
Conseguentemente:
sopprimere il comma 14;
all'articolo 55, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, lettera a), le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento»;
b) al comma 11, lettera a), le parole: «0,30 per cento» sono sostituite seguenti: «0, 15 per cento».
11. 3. Borghesi, Palagiano, Mura, Cambursano.
Al comma 15, secondo periodo, sostituire le parole: a decorrere dall'anno 2011 con le seguenti: per il 2011 e il 2012.
Conseguentemente:
al comma 16:
primo periodo, dopo le parole: il Ministero dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: , d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica;
aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'invio telematico dei predetti dati sostituisce a tutti gli effetti la prescrizione medica in formato cartaceo.
dopo l'articolo 11, aggiungere i seguenti:
Art. 11-bis. – (Fascicolo sanitario elettronico). – 1. Il fascicolo sanitario elettronico (FSE) è l'insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e sociosanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l'assistito.
2. Il fascicolo sanitario elettronico ha valenza nazionale ed è alimentato in maniera continuativa dai soggetti che prendono in cura l'assistito nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e dei servizi socio-sanitari regionali.
3. Il fascicolo sanitario elettronico è istituito dalle regioni e province autonome, secondo criteri comuni di interoperabilità, a fini di:
a) prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione;
b) studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico;
c) programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
4. Le finalità di cui alla lettera a) del comma 3 sono perseguite dai soggetti del Servizio sanitario nazionale e dei servizi socio-sanitari regionali che prendono in cura l'assistito.
5. La consultazione dei dati e documenti presenti nel fascicolo sanitario elettronico di cui al comma 1, per le finalità di cui alla lettera a) del comma 3, può essere realizzata soltanto con il consenso dell'assistito, salvo i casi di emergenza sanitaria secondo modalità individuate dal regolamento di cui al comma 7. Il mancato consenso non pregiudica il diritto all'erogazione della prestazione sanitaria.
6. Le finalità di cui alle lettere b) e c) del comma 3 sono perseguite dalle regioni e dalle province autonome, nonché dal Ministero della salute nei limiti delle rispettive competenze attribuite dalla legge senza l'utilizzo dei dati identificativi degli assistiti e dei documenti clinici presenti nel fascicolo sanitario elettronico, secondo livelli di accesso, modalità e logiche di organizzazione ed elaborazione dei dati definiti, con regolamento di cui al successivo comma 7, in conformità ai principi di proporzionalità, necessità e indispensabilità nel trattamento dei dati personali.
7. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti: i contenuti del fascicolo sanitario elettronico, le garanzie e le misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali nel rispetto dei diritti dell'assistito, i criteri di interoperabilità e di cooperazione fra le soluzioni di fascicolo sanitario elettronico istituite a livello regionale, le modalità e i livelli diversificati di accesso al fascicolo sanitario elettronico da parte dei soggetti di cui ai commi 4, 5 e 6, la definizione e le relative modalità di attribuzione di un codice identificativo univoco dell'assistito che non consenta l'identificazione diretta dell'interessato.
8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 11-ter. – (Misure per la digitalizzazione dei servizi del SSN). – 1. Al fine di accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini, riducendone i costi connessi, le aziende sanitarie del Servizio sanitario nazionale adottano, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, procedure telematiche per consentire il pagamento on line delle prestazioni erogate, nonché la consegna, tramite web, posta elettronica certificata o altre modalità digitali, dei referti medici.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2012, le aziende sanitarie del Servizio sanitario nazionale devono mettere a disposizione dell'utenza il servizio di pagamento on line ed effettuare la consegna dei referti medici esclusivamente in forma digitale, fatto salvo il diritto dell'interessato di ottenere gratuitamente copia cartacea del referto redatto in forma elettronica.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro della salute e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione normativa, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato; le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate, in conformità con le regole tecniche previste dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le disposizioni necessarie per l'attuazione di quanto disposto dai commi 1 e 2.
Art. 11-quater. – (Conservazione cartelle cliniche). – 1. La conservazione delle cartelle cliniche da parte delle strutture del servizio sanitario nazionale e delle strutture private convenzionate è effettuata esclusivamente in formato digitale senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le copie delle cartelle cliniche sono rilasciate agli interessati, su richiesta, anche in forma cartacea, previo pagamento di un corrispettivo.
2. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta dei Ministri della salute e per la pubblica amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 41 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, sono stabilite le modalità tecniche di attuazione del comma 1 del presente articolo, nonché la decorrenza degli adempimenti di cui al medesimo comma 1.
11. 17. Bindi.
Sostituire il comma 16 con i seguenti:
16. A decorrere dal 1o gennaio 2011, per le finalità individuate dal comma 1 dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e al fine di ridurre i costi, di assicurare il monitoraggio della spesa farmaceutica e specialistica, nonché di migliorare i servizi per i cittadini e per gli operatori sanitari, le prescrizioni sanitarie farmaceutiche e specialistiche dei medici del Servizio sanitario nazionale, abilitati dalle regioni a effettuare prescrizioni, sono sostituite ad ogni effetto di legge dal documento elettronico, salvo il diritto del cittadino a ottenere copia cartacea del contenuto della prescrizione dall'erogatore del servizio. Il passaggio dal documento cartaceo al documento elettronico avviene in forma progressiva dal 1o gennaio 2011, in ragione del 40 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2011, dell'80 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2012 e del 100 per cento delle prescrizioni entro il 31 dicembre 2013.
16-bis. Ai fini di cui al comma 16, il Governo adotta, entro il 30 novembre 2010, un apposito regolamento, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle quali sono stabilite le modalità tecniche ed operative per rinvio e di monitoraggio delle prescrizioni sanitarie farmaceutiche e specialistiche. Le disposizioni del regolamento sono adottate in conformità a quanto già previsto per la trasmissione telematica dei dati delle ricette al Ministero dell'economia e delle finanze dal comma 5-bis dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28 maggio 2008.
16-ter. Dalle disposizioni di cui al comma 16-bis e 16-ter devono derivare risparmi non inferiori a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. I risparmi devono essere conseguiti dall'amministrazione sanitaria ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 16, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.
Conseguentemente, all'articolo 39, dopo il comma 4-quater aggiungere il seguente:
4-quinquies. I comuni della provincia de L'Aquila in stato di dissesto possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilita interno relativo a ciascun esercizio finanziario del triennio 2010-2012 gli investimenti in conto capitale deliberati entro il 31 dicembre 2010 anche a valere sui contributi già assegnati negli anni precedenti. E altresì autorizzata la spesa di 2 milioni di euro, per l'anno 2010, quale contributo ai comuni di cui ai presente comma in stato di dissesto finanziario per far fronte al pagamento dei debiti accertati dalla Commissione straordinaria di liquidazione, nominata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 254 e 255 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
11. 21. Ginoble.
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis. – (Interventi in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti degli eventi sismici del 6 aprile 2009). – 1. È assegnata al commissario delegato di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009 n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, la somma di 120 milioni di euro per l'anno 2011 per speciali elargizioni in favore dei familiari delle vittime degli eventi sismici del 6 aprile 2009 e in favore di coloro che a causa degli eventi citati hanno riportato lesioni gravi e gravissime.
2. Il sindaco del comune de L'Aquila, d'intesa con il commissario delegato di cui al comma 1, individua i familiari delle vittime e i soggetti che hanno riportato lesioni gravi e gravissime di cui al comma 1 e determina la somma spettante a ciascuno di essi. Per ciascuna vittima è attribuita ai familiari una somma complessiva non inferiore a euro 200.000, che è determinata tenuto conto anche dello stato di effettiva necessità. Ai soggetti che hanno riportato lesioni gravi e gravissime è attribuita una somma determinata, nell'ambito dell'importo complessivo stabilito dal comma 1 , in proporzione alla gravità delle lesioni subite e tenuto conto dello stato di effettiva necessità. All'attribuzione delle speciali elargizioni di cui al presente articolo si provvede nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1.
3. Le elargizioni di cui al comma 1 spettanti ai familiari delle vittime sono assegnate e corrisposte secondo il seguente ordine:
a) al coniuge superstite, con esclusione del coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e del coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, e ai figli se a carico;
b) ai figli, in mancanza del coniuge superstite o nel caso di coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato;
c) ai genitori;
d) ai fratelli e alle sorelle se conviventi a carico;
e) ai conviventi a carico negli ultimi tre anni precedenti l'evento;
f) al convivente more uxorio.
4. Il commissario delegato di cui al comma 1, in conformità con l'atto del sindaco del comune de L'Aquila di cui al comma 2, adotta i provvedimenti di elargizione.
5. Le elargizioni di cui al comma 1 sono esenti da ogni imposta o tassa e sono assegnate in aggiunta ad ogni altra somma cui i soggetti beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo ai sensi della normativa vigente.
Conseguentemente, all'articolo 55, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 l'aliquota addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è elevata a 6,8 punti percentuali.
1-ter. All'aumento dell'aliquota di cui al comma 1-bis si applicano le disposizioni di cui al comma 18 dell'articolo articolo 81 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.
1-quater. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso 5-bis, primo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «86 per cento»;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «87 per cento»;
c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «86 per cento»;
d) al comma 4, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «87 per cento»;
e) al comma 6, lettera a), le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento» e alla lettera c), le parole: «il 75 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «l'80 per cento»;
f) al comma 11, lettera a), le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0, 15 per cento».
11. 01. Di Stanislao, Borghesi, Cambursano.
ART. 12.
(Interventi in materia previdenziale).
Sopprimerlo.
Conseguentemente, dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:
Art. 39-bis. – (Misure fiscali per il settore creditizio). – 1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari all'1 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari al 2 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari al 3 per mille.
2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.
12. 23. Bobba.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 12. – (Interventi in materia previdenziale). – 1. All'articolo 22-ter del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. In attuazione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 13 novembre 2008 nella causa C-46/07, all'articolo 2, comma 21, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: »A decorrere dal 1o gennaio 2010, per le predette lavoratrici il requisito anagrafico di sessanta anni di cui al primo periodo del presente comma e il requisito anagrafico di sessanta anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono incrementati di un anno. Tali requisiti anagrafici sono ulteriormente incrementati di quattro anni dal 1o gennaio 2012 ai fini del raggiungimento dell'età di sessantacinque anni. Restano ferme la disciplina vigente in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e le disposizioni vigenti relative a specifici ordinamenti che prevedono requisiti anagrafici più elevati, nonché le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165. Le lavoratrici di cui al presente comma, che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2009 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti alla predetta data ai fini del diritto all'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia nonché quelle che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente alla predetta data, conseguono il diritto alla prestazione pensionistica secondo la predetta normativa e possono chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto«»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le economie derivanti dall'attuazione del comma 1 confluiscono in un Fondo a sostegno del lavoro femminile, appositamente istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per interventi dedicati a politiche di sostegno alla maternità, al riconoscimento del valore economico delle attività di cura e familiari svolti soprattutto dalle donne, per l'innalzamento della presenza femminile nel mondo del lavoro, per l'eliminazione delle differenze salariali e contributive tra lavoro maschile e femminile e per favorire la continuità lavorativa femminile. La dotazione del predetto Fondo è di 120 milioni di euro nell'anno 2010, di 242 milioni di euro nell'anno 2011, 252 milioni di euro nell'anno 2012, 392 milioni di euro nell'anno 2013, 492 milioni di euro nell'anno 2014, 592 milioni di euro nell'anno 2015, 542 milioni di euro nell'anno 2016, 442 milioni di euro nell'anno 2017, 342 milioni di euro nell'anno 2018, 292 milioni di euro nell'anno 2019 e 242 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.».
Testo alternativo del Relatore di minoranza, on. Borghesi.
Sopprimere i commi da 1 a 6.
12. 6. Porcino, Paladini, Borghesi, Cambursano.
Sopprimere i commi 1 e 2.
Conseguentemente, dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:
Art. 39-bis. – (Misure fiscali per il settore creditizio). – 1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari all'1 per mille, per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari al 2 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari al 3 per mille.
2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari
12. 24. Andrea Orlando.
Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).
Conseguentemente, dopo l'articolo 38 aggiungere i seguenti:
Art. 38-bis. – 1. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione Europea.
Art. 38-ter. – (Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni). – 1. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
Art. 38-quater. – (Deducibilità delle svalutazioni dei crediti per gli enti creditizi e finanziari). – 1. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «0.30 per cento», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «0,25 per cento».
2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
12. 15. Galletti, Ciccanti.
Al comma 2, alinea, dopo le parole: con età inferiori a quelle indicati dal comma 1 aggiungere le seguenti: , escluso il personale delle forze armate e delle forze di polizia.
Conseguentemente, dopo l'articolo 38 aggiungere i seguenti:
Art. 38-bis. – 1. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione Europea.
Art. 38-ter. – (Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni). – 1. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009
12. 16. Galletti, Ciccanti.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai lavoratori che abbiano maturato il requisito di anzianità contributiva pari ad almeno quaranta anni.
Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica, che deve comunque contenere gli estremi delle modalità di pagamento, delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro millecinquecento.
12. 25. Damiano.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai lavoratori che abbiano maturato il requisito di anzianità contributiva pari ad almeno quaranta anni.
Conseguentemente, dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:
Art. 39-bis. – (Misure fiscali per il settore creditizio). – 1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10, e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,3 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,9 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari allo 0.9 per mille.
2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari
12. 18. Pollastrini.
Al comma 4, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) personale del comparto sicurezza-difesa e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Conseguentemente, dopo l'articolo 38 aggiungere i seguenti:
Art. 38-bis. – 1. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione Europea.
Art. 38-ter. – (Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni). – 1. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
12. 17. Galletti, Ciccanti.
Al comma 4, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) lavoratori iscritti all'AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all'estero);
Conseguentemente:
dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:
Art. 39-bis. – (Misure fiscali per il settore creditizio). – 1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dal 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,1 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,2 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,3 per mille.
2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.
all'articolo 55, dopo il comma 7-bis, aggiungere il seguente:
7-ter. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 12, comma 4, lettera b-bis, valutato in euro 80 milioni per il 2011, 80 milioni per il 2012, 80 milioni per 2013, si provvede con le maggiori entrate derivanti dalle misure fiscali per il settore creditizio.
12. 13. D'Alema.
Al comma 5, alinea, sopprimere le parole: , nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari,
Conseguentemente
al medesimo comma, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) ai lavoratori che devono accedere, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010, alle prestazioni straordinarie a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
al comma 6 sopprimere il secondo periodo.
dopo l'articolo 38, aggiungere i seguenti:
Art. 38-bis. – 1. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.
Art. 38-ter. – (Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni). – 1. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
12. 14. Galletti, Ciccanti, Delfino.
Al comma 5, alinea, sopprimere le parole: , nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari,
Conseguentemente
al medesimo comma, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) ai lavoratori che, alla data 30 aprile 2010, abbiano perso il lavoro per motivi indipendenti dalla loro volontà.
dopo l'articolo 39, aggiungere i seguenti:
Art. 39-bis. – (Misure fiscali per il settore creditizio). – 1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,3 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,6 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,9 per mille.
2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alle forma giuridica degli intermediari.
Art. 39-quinquies. – (Revisione della tassazione sulle rendite finanziarie). – 1. In attesa del definitivo riordino del trattamento tributario dei redditi di natura finanziaria, sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote delle ritenute sui redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria e delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, di cui agli articoli 44 e 67 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917. Resta fermo il regime previsto per i fondi pensione.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai redditi maturati a decorrere dal 1o gennaio 2011. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro il 31 ottobre 2010 sono effettuati i necessari interventi di coordinamento normativo.
3. Dalle disposizioni del presente articolo sono esclusi i titoli di Stato cui continua ad applicarsi l'aliquota del 12,5 per cento.
12. 19. Bellanova.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Al fine dell'attuazione dei principi di cui all'articolo 31 della Costituzione ed in particolare della valorizzazione del lavoro di cura familiare svolto dai genitori sono stabiliti i seguenti benefici previdenziali in favore delle madri, o dei padri in caso di totale assenza della madre:
a) due anni di contribuzione figurativa per ogni figlio naturale o adottivo;
b) cinque anni di contribuzione figurativa per ogni figlio naturale o adottivo, in caso di disabilità grave riconosciuta ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
c) due anni di contribuzione figurativa per la valorizzazione ed il sostegno delle responsabilità familiari di cui all'articolo 16, comma 3, lettera d) della legge n. 328 del 2000.
Conseguentemente, dopo l'articolo 38 aggiungere i seguenti:
Art. 38-bis. – 1. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.
Art. 38-ter. – (Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni). – 1. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
Art. 38-quater. – (Deducibilità delle svalutazioni dei crediti per gli enti creditizi e finanziari). – 1. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «0,30 per cento», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «0,25 per cento».
2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
Art. 38-quinquies. – 1. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro».
Art. 38-sexies. – 1. All'articolo 30, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,5 per cento».
Art. 38-septies. – 1. All'allegato I del Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Le parole: «Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado Plato»;
b) Le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro»;
c) Le parole: «Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etolico: euro 880,01 per ettolitro anidro».
12. 8. Galletti, Ciccanti, Delfino, Poli.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 35-novies e 35-decies, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, si applicano al personale dipendente della pubblica amministrazione a condizione che oltre al compimento dei 40 anni di contribuzione abbia raggiunto anche i limiti di età per il collocamento in quiescenza.
Conseguentemente, dopo l'articolo 38 aggiungere i seguenti:
Art. 38-bis. – 1. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.
Art. 38-ter. – (Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni). – 1. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
12. 9. Ciccanti.
Sopprimere i commi da 7 a 9.
12. 7. Paladini, Porcino, Borghesi, Cambursano.
Al comma 7, alinea, dopo le parole: dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento aggiungere le seguenti: e comunque non oltre il 31 dicembre 2013.
Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. – (Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni). – 1. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
12. 41. Libè, Galletti, Ciccanti.
Al comma 7, alinea, dopo le parole: con riferimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche come individuate dall'Istituto Nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 aggiungere le seguenti: , escluso il personale delle forze armate e delle forze di polizia,
Conseguentemente, dopo l'articolo 38 aggiungere i seguenti:
Art. 38-bis. – 1. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.
Art. 38-ter. – (Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni). – 1. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
12. 43. Galletti, Ciccanti.
Al comma 7, lettera b), sostituire le parole: in due importi annuali con le seguenti: in due importi da corrispondere entro un anno dalla data di cessazione dall'impiego
Conseguentemente:
al medesimo comma:
alla medesima lettera:
sostituire le parole: primo importo annuale con le seguenti: primo importo;
sostituire le parole: secondo importo annuale con le seguenti: secondo importo;
alla lettera c):
sostituire le parole: in tre importi annuali con le seguenti: in tre importi da corrispondere entro un anno dalla data di cessazione dall'impiego;
sostituire le parole: primo importo annuale con le seguenti: primo importo;
sostituire le parole: secondo importo annuale con le seguenti: secondo importo;
sostituire le parole: terzo importo annuale con le seguenti: terzo importo;
dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. – (Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni). – 1. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
12. 40. Libè, Galletti, Ciccanti.
Al comma 9, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 30 novembre con le seguenti: 31 dicembre.
12. 200. Vassallo.
Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per il personale del comparto sicurezza e difesa resta in vigore la disciplina preesistente fino alla data di sottoscrizione dell'accordo di concertazione previdenziale.
Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere i seguenti:
Art. 38-bis. – 1. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.
Art. 38-ter. – (Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni). – 1. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
12. 42. Galletti, Ciccanti, Delfino, Bosi.
Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per il personale delle Forze di Polizia, delle Forze Armate e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di recepimento degli accordi in materia di previdenza integrativa.
Conseguentemente, dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:
Art. 39-bis. – (Misure fiscali per il settore creditizio). – 1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2014, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,1 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,2 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,3 per mille.
2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.
12. 10. Carella.
Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al personale delle Forze di Polizia, delle Forze Armate e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di recepimento delle procedure di negoziazione e di concertazione previste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, ai sensi dell'articolo 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonché dagli articoli 36, comma 1, lettera c), e 82, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, ovvero, a decorrere, comunque, dal 1o gennaio 2014.
Conseguentemente, all'articolo 55, dopo il comma 7-bis, aggiungere i seguenti:
7-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dall'articolo 12, comma 10, ultimo periodo, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche. Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2 per cento, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.
7-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
12. 38. Paladini.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. La disposizione di cui al comma 10 non si applica al personale del comparto sicurezza-difesa ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in ragione della riconosciuta specificità lavorativa.
Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere i seguenti:
Art. 38-bis. – 1. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti, o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.
Art. 38-ter. – (Deducibilità interessi passivi per banche ed assicurazioni). – 1. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
12. 44. Galletti, Ciccanti, Delfino, Bosi.
Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
11-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2011 i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano iniziato a maturare i requisiti minimi per l'accesso al pensionamento di anzianità anteriormente alla data del 31 dicembre 1995, al raggiungimento di tali requisiti minimi e previo consenso del datore di lavoro secondo le modalità indicate al comma 11-quater, possono rinunciare all'accredito contributivo relativo all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive della medesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta facoltà i contributi versati dal datore di lavoro vengono accreditati esclusivamente sulla posizione contributiva dei figli che abbiano una anzianità di iscrizione ai centri per l'impiego non inferiore ad anni 5 e siano iscritti, a far data dal 1o gennaio 1996, a forme pensionistiche obbligatorie o non ancora iscritti, ovvero che esercitino l'opzione per il sistema contributivo.
11-ter All'atto del pensionamento il trattamento liquidato a favore del lavoratore che abbia esercitato la facoltà di cui al comma 11-bis è pari a quello che sarebbe spettato alla data della prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà, sulla base dell'anzianità contributiva maturata alla data della medesima scadenza. Sono in ogni caso fatti salvi gli adeguamenti del trattamento pensionistico spettanti per effetto della rivalutazione automatica al costo della vita durante il periodo di posticipo del pensionamento.
11-quater L'esercizio della facoltà di cui al comma 11-bis è in ogni caso subordinato al consenso del datore di lavoro interessato. L'eventuale rifiuto dello stesso non costituisce infrazione disciplinare, né integra gli estremi dell'inadempimento contrattuale. L'effettivo svolgimento della predetta facoltà è obbligatoriamente formalizzato attraverso uno specifico patto scritto, da sottoscriversi entro 30 giorni dalla maturazione dei requisiti minimi per l'accesso al pensionamento di anzianità.
11-quinquies Sulla posizione contributiva dei figli beneficiari i contributi accreditati sono attribuiti temporalmente in corrispondenza dei periodi di versamento. I contributi, come sopra determinati, sono validi ai fini della misura e del diritto alla pensione; qualora il periodo sia già coperto da altra contribuzione, vi si aggiungono ai soli fini della misura. Qualora la contribuzione giornaliera sia inferiore ai limiti minimi di retribuzione di cui all'articolo 1 del decreto legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, i periodi di assicurazione da accreditare ai fini del diritto a pensione sono ridotti in proporzione alla somma versata. I contributi previdenziali sono accreditati sulla posizione contributiva dei figli secondo le seguenti modalità:
a) i contributi versati da parte dei lavoratori dipendenti del settore privato che svolgono le attività usuranti rientranti e individuate nell'elenco del decreto ministeriale del 19 maggio 1999, n. 208, e successive modificazioni, sono accreditati, nella loro totalità, sulla posizione contributiva dei figli beneficiari, secondo le modalità indicate dai precedenti commi;
b) i contributi versati da parte dei lavoratori dipendenti del settore privato sono accreditati, nella loro totalità, sulla posizione contributiva dei figli beneficiari che abbiano una invalidità in misura non inferiore all'80 per cento ovvero sono destinati ad integrare l'ammontare della pensione di inabilità di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, dei figli che non siano iscritti a forme pensionistiche;
c) i contributi versati da parte degli altri lavoratori dipendenti del settore privato sono accreditati, nella misura del 60 per cento, sulla posizione contributiva dei figli beneficiari, secondo le modalità indicate dai precedenti commi. La contribuzione eccedente affluisce al fondo di cui al comma 11-septies.
11-sexies L'accredito di cui al comma 11-ter avviene fino a concorrenza dei limiti minimi di retribuzione di cui all'articolo 1 del decreto legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537 (Misure per il contenimento della spesa previdenziale e adeguamento delle contribuzioni).
11-septies È istituito il fondo per l'incremento delle pensioni contributive, finanziato con le maggiori entrate di cui ai commi precedenti. Il fondo è volto ad incrementare il rendimento pensionistico dei contributi per i soggetti la cui pensione è calcolata con il metodo di calcolo contributivo. Con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è determinato annualmente, sulla base delle risorse del fondo, il trattamento minimo delle pensioni contributive, ai fini dell'integrazione delle pensioni di importo inferiore.
12. 35. Vaccaro.
Al comma 12-bis, primo periodo, sostituire le parole: a cadenza triennale con le seguenti: a cadenza quinquennale.
Conseguentemente:
al comma 12-ter:
all'alinea:
sostituire la parola: triennio con la seguente: quinquennio;
sostituire la parola: triennale con la seguente: quinquennale;
lettera a), sostituire la parola: triennio con la seguente: quinquennio;
lettera b), sostituire le parole da: Al fine di uniformare fino alla fine della lettera con le seguenti: , al fine di uniformare la periodicità temporale dell'adeguamento dei requisiti di cui al presente comma a quella prevista per la procedura di cui all'articolo 1, comma 11, della citata legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificata dall'articolo 1, comma 11, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
al comma 12-quinquies, sostituire, la parola: triennale con la seguente: quinquennale.
12. 3. Paladini, Porcino, Borghesi, Cambursano.
Al comma 12-ter, lettera a), sostituire le parole: in misura pari all'incremento con le seguenti in misura pari alla metà dell'incremento.
Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: in misura pari al valore con le seguenti in misura pari alla metà del valore.
12. 4. Paladini, Porcino, Borghesi, Cambursano.
Al comma 12-quater, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , nonché in relazione ai lavoratori che svolgono lavori usuranti o particolarmente usuranti.
12. 5. Porcino, Paladini, Borghesi, Cambursano.
Al comma 12-sexies, lettera a), capoverso comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Tali requisiti anagrafici sono ulteriormente incrementati di due anni dal 1o gennaio 2012 e di due anni dal 1o gennaio 2013 ai fini del raggiungimento dell'età di sessantacinque anni»;
Conseguentemente, al medesimo comma:
dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, il comma 40 è sostituito dai seguenti:
“40. Per i trattamenti pensionistici delle lavoratrici e dei lavoratori del settore pubblico, sono riconosciuti i seguenti periodi di accredito figurativo:
a) per assenza dal lavoro per periodi di educazione e assistenza dei figli fino all'ottavo anno di età in ragione di ventiquattro mesi per ciascun figlio;
b) per assenza dal lavoro per assistenza a figli dal sesto anno di età, al coniuge e al genitore purché conviventi, nel caso ricorrano le condizioni previste dall'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per la durata di venticinque giorni complessivi l'anno, nel limite massimo complessivo di ventiquattro mesi;
c) a prescindere dall'assenza o meno dal lavoro al momento del verificarsi dell'evento maternità, è riconosciuto alla lavoratrice un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 19 pari a ventiquattro mesi per ogni figlio e nel limite di sessanta mesi. In alternativa al detto anticipo la lavoratrice può optare per la determinazione del trattamento pensionistico con applicazione del moltiplicatore di cui all'allegata Tabella A, relativo all'età di accesso al trattamento pensionistico, maggiorato di due anni in caso di un figlio, e maggiorato di quattro anni in caso di due o più figli.
40-bis. A decorrere da gennaio 2011, per i trattamenti pensionistici determinati secondo il sistema esclusivamente retributivo o secondo il sistema pro quota di cui al comma 12, è riconosciuto alla lavoratrice un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla di vecchiaia pari a ventiquattro mesi per ogni figlio e nel limite massimo di sessanta mesi”»;
c) alla lettera b), sostituire il capoverso con il seguente:
«3. A valere sulle economie derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede prioritariamente ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis. Eventuali eccedenze positive confluiscono nel Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, per interventi dedicati a politiche sociali e familiari con particolare attenzione alla non autosufficienza e all'esigenza di conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare delle lavoratrici.»
12. 30. Gnecchi.
Al comma 12-sexies, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le economie derivanti dall'attuazione del comma 1 confluiscono in un Fondo a sostegno del lavoro femminile, appositamente istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per interventi dedicati a politiche di sostegno alla maternità, al riconoscimento del valore economico delle attività di cura e familiari svolti soprattutto dalle donne, per l'innalzamento della presenza femminile nel mondo del lavoro, per l'eliminazione delle differenze salariali e contributive tra lavoro maschile e femminile e per favorire la continuità lavorativa femminile. La dotazione del predetto Fondo è di 120 milioni di euro nell'anno 2010, di 242 milioni di euro nell'anno 2011, 252 milioni di euro nell'anno 2012, 392 milioni di euro nell'anno 2013, 492 milioni di euro nell'anno 2014, 592 milioni di euro nell'anno 2015, 542 milioni di euro nell'anno 2016, 442 milioni di euro nell'anno 2017, 342 milioni di euro nell'anno 2018, 292 milioni di euro nell'anno 2019 e 242 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.»
12. 2. Di Giuseppe, Mura, Paladini, Porcino.
Al comma 12-sexies, lettera b), sostituire le parole da: Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale fino a: legge 28 gennaio 2009, n. 2 con le seguenti: Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
12. 1. Mura, Paladini, Di Giuseppe, Porcino.
Al comma 12-sexies, lettera b), sostituire le parole: 120 milioni con le seguenti: 17 milioni.
Conseguentemente:
all'articolo 14, comma 15, secondo periodo, sostituire le parole: 200 milioni, con le seguenti: 20 milioni.
dopo l'articolo 14, è aggiunto il seguente:
Art. 14-bis. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 21, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, alla Regione Friuli-Venezia Giulia è assegnato, nel corso dell'esercizio finanziario 2010, l'ulteriore importo di 283 milioni di euro, determinato con la procedura stabilita dal sopra richiamato dettato normativo, quale compartecipazione erariale spettante ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137, e in ottemperanza della sentenza della Corte Costituzionale n. 74 del 13 marzo 2009.
12. 51. Strizzolo.
Sopprimere il comma 12-terdecies.
Conseguentemente, all'articolo 55, dopo il comma 7-bis aggiungere il seguente:
7-ter. Alla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 3 per cento a decorrere dall'anno 2011.
12. 45. Galletti, Ciccanti, Anna Teresa Formisano.
Dopo il comma 12-terdecies, aggiungere il seguente:
12-quaterdecies. Le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, si applicano, per gli anni 2010 e 2011, nei territori montani particolarmente svantaggiati e nelle zone agricole svantaggiate, nelle misure determinate dall'articolo 01, comma 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.
Conseguentemente all'articolo 55, dopo il comma 7-bis, aggiungere il seguente:
7-ter. Agli oneri derivanti dall'articolo 12, comma 12-quaterdecies, si provvede mediante riduzione lineare, fino ad un importo pari a 450 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
12. 47. Ruvolo.
Dopo il comma 12-terdecies aggiungere il seguente:
12-quaterdecies. Sono prorogate per il triennio 2010-2012 le agevolazioni previste dall'articolo 01, commi 1 e 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.
Conseguentemente, all'articolo 55, dopo il comma 7-bis, aggiungere il seguente:
7-ter. Agli oneri derivanti dall'articolo 12, comma 12-quaterdecies, si provvede mediante riduzione lineare, per un importo pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
12. 48. Ruvolo, Galletti, Ciccanti.
Dopo il comma 12-terdecies aggiungere il seguente:
12-quaterdecies. Nel corso del 2010 è prevista la riapertura della ristrutturazione dei debiti dovuti all'INPS dalle imprese agrozootecniche. Alle imprese agricole è data facoltà di ripianare le pendenze relative ai pagamenti INPS scaduti a fronte di un pagamento complessivo non superiore al 19 per cento delle somme dovute. Entro il 30 aprile 2011, compiuto l'esame dei saldi e delle posizioni debitorie risultanti dopo le precedenti ristrutturazioni, al fine di evitare disparità di condizioni e di consentire alle aziende la fuoriuscita da condizioni di crisi finanziaria viene definita una modalità di rateazione dei debiti risultanti secondo una rateazione congrua alle possibilità finanziarie del comparto. Fino alla data della piena applicazione della rateazione disposta dal Governo e, comunque, per un periodo non inferiore ad un anno è disposta la sospensione di tutte le procedure esecutive in danno delle aziende agricole coinvolte ed è sospesa l'applicazione delle procedure restrittive per l'accesso a progetti e misure di incentivo derivanti dalla sussistenza di posizioni debitorie nei confronti dell'INPS.
Conseguentemente, all'articolo 55, dopo il comma 7-bis, aggiungere il seguente:
7-ter. Agli oneri derivanti dall'articolo 12, comma 12-quaterdecies, si provvede mediante riduzione lineare, per un importo fino al 5 per cento a decorrere dall'anno 2010, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
12. 49. Ruvolo.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.- (Soppressione di ulteriori enti). – 1. Alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto risultano altresì soppressi i seguenti enti:
1) Cassa mutua provinciale per gli esercenti attività commerciali della provincia di Reggio Calabria;
2) Cassa mutua provinciale per gli esercenti attività commerciali della provincia di Roma;
3) Cassa mutua provinciale per gli esercenti attività commerciali della provincia di Trento;
4) Cassa mutua provinciale per gli esercenti attività commerciali della provincia di Varese;
5) Cassa mutua provinciale per gli esercenti attività commerciali della provincia di Vercelli;
6) Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Catanzaro;
7) Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Imperia;
8) Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Messina;
9) Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Nuoro;
10) Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Pistoia;
11) Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Siracusa;
12) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Agrigento;
13) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Campobasso;
14) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Cremona;
15) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Foggia;
16) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Frosinone;
17) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Gorizia;
18) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti dell'Aquila;
19) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Massa Carrara;
20) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Modena;
21) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Nuoro;
22) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Pesaro;
23) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Pescara;
24) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Reggio Emilia;
25) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Teramo;
26) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Terni;
27) Cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Venezia;
28) Cassa Soccorso Azienda Trasporti Municipalizzati (Milano);
29) Cassa Soccorso azienda municipale autobus (Reggio Calabria);
30) Cassa soccorso fra i dipendenti dell'azienda trasporti autofilovari consorzio salernitano (Salerno);
31) Comitato di coordinamento e compensazione casse mutue aziendali per l'assistenza di malattia ai dipendenti delle zone municipalizzate del gas;
32) Comitato di coordinamento e compensazione tra le casse mutue di malattia per le aziende private del gas;
33) Consorzio Idraulico di III C.T.G. «Basso Toce» di Gravellona Toce (Novara);
34) Consorzio Idraulico di III C.T.G «Fiume Bacchiglione» di Vicenza;
35) Consorzio Idraulico di III C.T.G «Fiume Mella» di Brescia;
36) Consorzio Idraulico di III C.T.G «Fiume Tesna superiore e affluenti» di Vicenza;
37) Consorzio Idraulico di III C.T.G. «Fiume Toce» di Domodossola (Novara);
38) Consorzio Idraulico di III C.T.G. «Fiume Topino e utenze irrigue derivate di Foligno» (Perugia);
39) Consorzio Idraulico di III C.T.G. «Interprovinciale Difesa Sponda Sinistra fiume Secchia» di Campogalliano (MO);
40) Consorzio Idraulico di III C.T.G. «Tergola-Muson Vecchio» di Camposampietro (PD);
41) ENPAIA-gestione assistenza sanitaria.
12. 0200. Borghesi, Favia, Cambursano.
ART. 13.
(Casellario dell'assistenza).
Sopprimerlo.
13. 2. Zampa.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 13. – (Riduzione dei trasferimenti alle imprese e riduzione del costo del lavoro dall'imponibile Irap). – 1. A decorrere dall'anno 2011 gli stanziamenti destinati ai trasferimenti alle imprese, di parte capitale e parte corrente sono ridotti, ad eccezione dei trasferimenti al settore del trasporto pubblico locale ed alle Ferrovie dello Stato s.p.a, al fine di determinare un risparmio annuo di spesa valutato a decorrere dal 2011 fino a 2 miliardi e 750 milioni di euro.
2. Al fine di garantire la continuità delle erogazioni già deliberate, con decreti interministeriali di natura non regolamentare, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attraverso le quali assicurare la compiuta attuazione del presente articolo.
3. Ai fini del concorso delle autonomie territoriali al rispetto degli obblighi comunitari per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono norme di principio e di coordinamento. Conseguentemente gli enti interessati provvedono ad adeguare i propri interventi alle disposizioni di cui al presente articolo.
4. I risparmi conseguiti per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, accertati trimestralmente, affluiscono in un apposito fondo costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinati alla riduzione dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per le piccole e medie imprese come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE, con esclusione delle imprese che hanno ottenuto e successivamente non rimborsato aiuti di Stato dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione europea.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono determinate le modalità di attuazione del presente articolo in modo da non determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Borghesi.
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis. – 1. Il sistema nazionale dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, in attuazione dell'articolo 38 della Costituzione, a decorrere dal 1o gennaio 2011 è riordinato in base alla progressiva abolizione del monopolio INAIL in materia, fermo restando il principio dell'obbligatorietà dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Conseguentemente:
a) il mercato delle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro sarà liberalizzato;
b) sarà garantito l'accesso e l'esercizio dell'attività di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro da parte di imprese private di assicurazione o di riassicurazione nel rispetto dei criteri e requisiti, in quanto compatibili, definiti dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
c) a carico dei datori di lavoro permarrà l'obbligo di stipulare, con oneri interamente a proprio carico, una polizza assicurativa per tutti i lavoratori da essi dipendenti, come individuati dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
d) per il mercato residuale, al fine di consentire l'assolvimento dell'obbligo assicurativo da parte dei datori di lavoro che non abbiano avuto accesso alla sottoscrizione di un contratto con imprese private di assicurazione, rimarrà in vigore la disciplina contenuta all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
13. 01. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.
ART. 14.
(Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali).
Sostituirlo con il seguente:
Art. 14. – (Disposizioni su enti territoriali). – 1. I comuni della provincia dell'Aquila in stato di dissesto possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo a ciascun esercizio finanziario del triennio 2010-2012 gli investimenti in conto capitale deliberati entro il 31 dicembre 2010, anche a valere sui contributi già assegnati negli anni precedenti, fino alla concorrenza massima di 2,5 milioni di euro annui; con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 settembre, si provvede alla ripartizione del predetto importo sulla base di criteri che tengano conto della popolazione e della spesa per investimenti sostenuta da ciascun ente locale. È altresì autorizzata la spesa di 2 milioni di euro, per l'anno 2010, quale contributo ai comuni di cui al presente comma in stato di dissesto finanziario per far fronte al pagamento dei debiti accertati dalla Commissione straordinaria di liquidazione, nominata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 254 e 255 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La ripartizione del contributo è effettuata con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro il 15 settembre 2010, in misura proporzionale agli stessi debiti.
Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Borghesi.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: 4.000 milioni fino alla fine della lettera con le seguenti: per 1.100 milioni di euro per l'anno 2011, per 2.400 milioni di euro per l'anno 2012 e 3.700 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013.
Conseguentemente:
al medesimo comma:
lettera b), sostituire le parole da: 500 milioni fino alla fine della lettera con le seguenti: 200 milioni di euro per l'anno 2011, per 500 milioni di euro per l'anno 2012 e per 800 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013;
sostituire la lettera c) con le seguente:
c) le province per 100 milioni di euro per l'anno 2011, per 300 milioni di euro per l'anno 2012 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013 attraverso la riduzione di cui al comma 2;
sostituire la lettera d) con le seguente:
d) i comuni per 400 milioni di euro per l'anno 2011, per 1.300 milioni di euro per l'anno 2012 e per 2.100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013, attraverso la riduzione di cui al comma 2.
al comma 2:
primo periodo, sostituire le parole: pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2011 e a 4.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012 con le seguenti: pari a 1.100 milioni di euro per l'anno 2011, a 2.400 milioni di euro per l'anno 2012 e a 3.700 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013;
sesto periodo, sostituire le parole: 300 milioni per l'anno 2011 e di 500 milioni annui a decorrere dall'anno 2012 con le seguenti: 100 milioni di euro per l'anno 2011, 300 milioni di euro per l'anno 2012 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013;
settimo periodo, sostituire le parole: 1.500 milioni per l'anno 2011 e di 2.500 milioni annui a decorrere dall'anno 2012 con le seguenti: 400 milioni di euro per l'anno 2011, 1.300 milioni di euro per l'anno 2012 e 2.100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013.
all'articolo 21, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate modalità e termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica, che deve comunque contenere gli estremi delle modalità di pagamento, delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a puro millecinquecento.
dopo l'articolo 39, aggiungere i seguenti:
Art. 39-bis. – (Contributo straordinario a carico dei soggetti beneficiari dello scudo fiscale). – 1. I contribuenti che hanno beneficiato delle norme in materia di attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori dei territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e dell'articolo l, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, sono tenuti al versamento di un'imposta straordinaria per l'anno 2011 pari al 5 per cento delle attività rimpatriate o regolarizzate.
2. L'imposta è prelevata dall'Intermediario finanziario che ha curato il rimpatrio o la regolarizzazione, ovvero da quello cui il relativo rapporto è stato trasferito successivamente al rimpatrio od alla regolarizzazione, previa provvista da parte del contribuente della somma dovuta di cui al comma 1.
3. Il versamento dell'imposta di cui al comma 1 si effettua con le medesime modalità di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, entro il 31 marzo 2011.
4. Qualora il contribuente non fornisca la provvista finanziaria di cui al comma 1 entro il termine di cui al comma 3, l'intermediario finanziario competente è tenuto a compiere atti dispositivi sul patrimonio affidatogli ai sensi delle norme indicate al comma 1 allo scopo specifico di procurarsi la provvista idonea ad adempiere al versamento di cui al comma 3 nei sei mesi successivi alla scadenza del detto termine. Si applicano sino alla data dell'effettivo versamento gli interessi di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602. È inoltre applicabile la sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471.
Art. 39-ter. – (Procedure per la competitività nell'utilizzo delle frequenze analogiche). – 1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni individua, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le frequenze della banda 790-860 MHz da destinare ai nuovi servizi in banda larga da reti mobili. I diritti d'uso di tali frequenze sono assegnati con gara ad offerta economica da indire, sulla base di un disciplinare approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dal Ministero dello sviluppo economico entro il 31 luglio 2011.
2. Il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze e il Piano nazionale di assegnazione delle frequenze sono adeguati alle disposizioni del presente articolo.
3. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo confluiscono in un Fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2012 come stabiliti dal presente provvedimento secondo tempi e modalità definiti con durato del Ministro dell'economia e delle finanze, in modo da assicurare l'invarianza ai fini dei saldi di finanza pubblica.
Art. 39-quater. – (Misure fiscali per il settore creditizio). – 1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica dei Paese, a decorrere dall'anno 2012, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari all'1 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari al 2 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari al 3 per mille.
2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.
Art. 39-quinquies. – (Revisione della tassazione sulle rendite finanziarie). – 1. In attesa dei definitivo riordino del trattamento tributario dei redditi di natura finanziaria, sono stabilite nella misura dei 20 per cento le aliquote delle ritenute sui redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria e delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, di cui agli articoli 44 e 67 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Resta fermo il regime previsto per i fondi pensione.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai redditi maturati a decorrere dal 1o gennaio 2011. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro il 31 ottobre 2010 sono effettuati i necessari interventi di coordinamento normativo.
3. Dalle disposizioni del presente articolo sono esclusi i titoli di Stato cui continua ad applicarsi l'aliquota del 12,5 per cento.
14. 35. Franceschini.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 4.000 milioni di euro per l'anno 2011 e per 4.500 milioni con le seguenti: 2.500 milioni di euro per l'anno 2011 e per 3.000 milioni.
Conseguentemente:
al comma 2:
sostituire il primo e il secondo periodo con il seguente: I trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario sono ridotti in misura pari a 2.500 milioni di euro per l'anno 2011 e a 3.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012;
quinto periodo, sopprimere le parole: e quarto;
dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:
Art. 39-bis. – (Misure fiscali per il settore creditizio). – 1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari all'1 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari al 2 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari al 3 per mille.
2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.
14. 34. Lovelli.
Al comma 2, sopprimere il primo periodo.
Conseguentemente:
all'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: sono adeguate all'importo di euro cinquemila con le seguenti: sono adeguate all'importo di euro mille;
all'articolo 21, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di importo non inferiore a euro tremila con le seguenti: di importo non inferiore a euro millecinquecento;
all'articolo 55, dopo il comma 7-bis, aggiungere i seguenti:
7-ter All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso 5-bis, primo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
c) al comma 3, le parole: «96 per cento», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;
d) al comma 4, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
e) al comma 11, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».
14. 2. Borghesi, Cambursano.
Al comma 2, settimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e al netto dei trasferimenti compensativi dell'ICI prima casa di cui al decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2008, n. 126.
14. 41. Marchi.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Entro il 30 ottobre 2010, in sede di Conferenza Stato-Città, vengono individuate nuove regole di funzionamento del patto di stabilità interno al fine di superare l'attuale modalità di imputazione della manovra, in particolare con la finalità di sostituire il taglio dei trasferimenti erariali con saldi-obiettivo e di fornire una regola stabile di equilibrio dei bilanci comunali, fino all'attuazione del federalismo fiscale.
14. 9. Cambursano, Borghesi.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Ai fini della misurazione del raggiungimento degli obiettivi stabiliti dall'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, non concorrono a formare il saldo finanziario dell'esercizio 2010 gli incassi e i pagamenti derivanti dai contributi pluriennali stanziati per le finalità di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 139, con conseguente allineamento del calcolo del saldo finanziario dell'esercizio 2007. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, nel limite massimo di 35 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede a valere sulle risorse di cui al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rideterminato dall'articolo 55, comma 6 del presente decreto.
14. 30. Murer.
Sopprimere il comma 3.
Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: dai commi 3 e 4 con le seguenti: dal comma 4.
14. 11. Cambursano, Borghesi.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 27, comma 1, della legge 5 maggio 2009, n. 42, per il triennio 2011-2013, le regioni a statuto speciale assicurano, anche con riferimento agli enti locali, agli enti strumentali e agli enti del servizio sanitario regionale da esse direttamente finanziati, la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 1, lettera b), con azioni di riduzione della spesa corrente da definirsi con legge regionale, anche in alternativa alle misure di cui agli articoli 5, 6, 8, 9 e 14, commi 7 e seguenti, del presente decreto-legge. In mancanza, le misure di cui predetti articoli 5, 6, 8, 9 e 14, commi 7 e seguenti, si applicano in via diretta alle regioni a statuto speciale a decorrere dal 1o gennaio 2011, fermo restando quanto previsto dal comma 4.
14. 66. Nicco.
Al comma 7. capoverso «557-bis», dopo le parole: di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000; n. 267, aggiungere le seguenti: nonché per il personale di cui all'articolo 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e per il lavoro accessorio.
14. 22. Galletti, Ciccanti.
Al comma 7, dopo il capoverso «557-ter», aggiungere i seguenti:
«557-quater. Eventuali deroghe ai sensi dell'articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, 448, fermi restando i vincoli fissati dal patto di stabilità per l'esercizio in corso, devono comunque assicurare il rispetto delle seguenti ulteriori condizioni:
a) che l'ente abbia rispettato il patto di stabilità nell'ultimo triennio;
b) che il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non sia superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario;
c) che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superi quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto.
557-quinquies. Ai fini dell'applicazione della presente norma, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di impiego pubblico, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente».
14. 23. Galletti, Ciccanti.
Al comma 9, capoverso, sostituire le parole da: ; i restanti enti possono procedere fino alla fine del comma con le seguenti: . A decorrere dal 1o gennaio 2011, gli enti sottoposti al patto di stabilità possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nei limiti della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, secondo le seguenti percentuali:
a) enti con rapporto tra spesa di personale e spesa corrente pari o superiore al 38 per cento: 30 per cento;
b) enti con rapporto tra spesa di personale e spesa corrente pari o superiore al 36 per cento: 50 per cento.
c) enti con rapporto tra spesa di personale e spesa corrente pari o superiore al 34 per cento: 70 per cento;
d) enti con rapporto tra spesa di personale e spesa corrente inferiore al 34 per cento: 100 per cento”. Ai fini del presente comma la verifica della sussistenza del rapporto spesa di personale su spesa corrente è effettuata con riferimento ai dati del bilancio consuntivo relativo all'anno 2009.
14. 5. Cambursano, Borghesi.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. I comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, in deroga alle disposizioni di cui ai commi precedenti, possono procedere all'assunzione di personale dei corpi di polizia urbana, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente.
14. 29. Tocci.
Al comma 11. sostituire le parole: 0,78 per cento con le seguenti: 4 per cento.
14. 7. Cambursano, Borghesi.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. A decorrere dal 2011, per le province e i comuni con più di 5.000 abitanti, nel saldo finanziario rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le entrate derivanti da dividendi relativi a partecipazioni azionarie in società aventi per oggetto sociale lo svolgimento di servizi pubblici locali. Conseguentemente sono ridotti in misura proporzionale gli stanziamenti di parte corrente della Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.
14. 59. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. A decorrere dall'anno 2011, i trasferimenti erariali a favore di ciascun ente locale sono ridotti di una cifra pari al valore dei dividendi derivanti, nell'anno 2010, da partecipazioni azionarie in società aventi per oggetto sociale lo svolgimento di servizi pubblici locali. Conseguentemente sono ridotti in misura proporzionale, gli stanziamenti della Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.
14. 55. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. All'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «In favore delle società che presentano, entro il 31 luglio 2010, in accordo con gli enti locali che vi detengono partecipazioni al capitale sociale, un piano per l'alienazione entro i due anni successivi di almeno il 50 per cento della partecipazione pubblica, si fa luogo alla rateizzazione delle somme dovute al sensi dell'articolo 19 del decreto dei Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, senza maggiorazione di ulteriori interessi derivanti dalla predetta dilazione e tenuto conto di quanto eventualmente già versato ai sensi dei comma 1. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche europee, sono stabilite le modalità di predisposizione e presentazione dei suddetti piani di alienazione. Ai fini della copertura del relativo onere sono ridotti in misura proporzionale, gli stanziamenti di parte corrente della Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191».
14. 56. Farina Coscioni, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.
Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
12-bis. Nelle società, enti e consorzi partecipati, anche indirettamente dalle regioni, dagli enti locali e dallo Stato, ad esclusione delle società quotate, gli amministratori nominati dalla regione, dalla provincia, dal comune o dallo Stato sono scelti tra i dipendenti delle amministrazioni medesime ed i relativi compensi sono riversati a favore dell'amministrazioni cui sono contrattualmente legati.
12-ter. Le disposizioni di cui al comma 12-bis si applicano a partire dai primi rinnovi utili degli organi delle società, enti e consorzi interessati.
14. 36. Galletti, Ciccanti.
Dopo il comma 12 aggiungere i seguenti:
12-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, dopo il comma 4-sexies è aggiunto il seguente:
«4-sexies.1. A decorrere dall'anno 2011 la Regione può autorizzare gli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno precedente ad effettuare pagamenti in conto capitale nei limiti degli importi e secondo i criteri definiti in sede di Consiglio delle autonomie locali. A tal fine gli enti locali che rientrano nelle condizioni definite dal periodo precedente dichiarano all'Associazione nazionale dei comuni italiani, all'Unione delle province d'Italia e alla regione, entro il 30 aprile di ciascun anno, l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. La regione a sua volta definisce e comunica agli enti locali entro il 31 maggio l'ammontare dei pagamenti che possono essere esclusi dal saldo finanziario e contestualmente procede alla rideterminazione del proprio obiettivo programmatico del patto di stabilità interno per l'anno in corso per un ammontare pari all'entità complessiva degli importi autorizzati, trasmettendo altresì al Ministero dell’ economia e delle finanze entro il successivo mese di giugno, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.»
14. 24. Galletti, Ciccanti, Delfino.
Al comma 13 sopprimere l'ultimo periodo.
*14. 12. Borghesi, Cambursano.
Al comma 13, sopprimere l'ultimo periodo.
*14. 39. Garavini.
Dopo il comma 13-bis, aggiungere i seguenti:
13-ter. L'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di cui al comma 11 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni è incrementata di 20 centesimi. Tale incremento è destinato direttamente a favore dei comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti, secondo la media delle seguenti percentuali:
a) percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime;
b) percentuale della superficie totale del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati.
13-quater. Il riparto delle somme di cui al comma 13-ter è effettuato con decreto del Ministro dell'interno, di intesa con la Conferenza stato-Città ed autonomie locali, da emanarsi entro il 31 marzo di ciascun anno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
14. 27. Martella.
Al comma 16, sostituire la lettera f) con la seguente:
f) contributo straordinario sulle valorizzazioni immobiliari e sui programmi urbanistici indiretti e sugli interventi diretti per i quali sono previste incentivazioni urbanistiche dalle norme sullo strumento urbanistico generale vigente (PRG) mediante l'applicazione di un contributo straordinario sul valore aggiuntivo derivante; tale contributo è esclusivamente finalizzato alla realizzazione di opere pubbliche e di urbanizzazione primaria e secondaria e quindi indirizzato al capitolo di bilancio per gli investimenti; a tali fini il predetto contributo è computato fino al limite massimo dell'80 per cento del valore aggiuntivo;
14. 21. Morassut.
Al comma 16, sostituire la lettera h) con le seguenti:
h) utilizzo dei proventi derivanti dal servizio cimiteriale e dalle concessioni di manufatti o aree cimiteriali per la gestione e manutenzione dei cimiteri.
h-bis) nella gestione di cimiteri affidata a terzi dal comune i fondi accantonati per garantire l'esecuzione di operazioni cimiteriali future a scadenza della concessione o al termine di inumazioni ordinarie, come anche per la gestione e manutenzione necessarie nel periodo di concessione cimiteriale, non sono soggetti ad imposte quando corrispondano ad accantonamenti conseguenti ad incassi in unica soluzione delle tariffe o canoni corrispondenti; nei casi di affidamento dei servizi cimiteriali dell'esercizio cimiteriale, il conferimento in disponibilità di manufatti ed aree realizzate dal comune in epoche passate e necessari per garantire l'esecuzione dei servizio non è soggetto ad alcuna imposta.
14. 6. Borghesi, Cambursano.
Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:
16-bis. I comuni possono applicare un contributo straordinario sulle valorizzazioni immobiliari e sui programmi urbanistici indiretti e sugli interventi diretti per i quali sono previste nelle norme dello strumento urbanistico generale vigente (PRG) incentivazioni urbanistiche, calcolato sul valore aggiuntivo da essere derivante. Tale contributo è esclusivamente finalizzato alla realizzazione di opere pubbliche e di urbanizzazione primaria e secondaria e quindi indirizzato sul capitolo di bilancio degli investimenti. A tali fini il predetto contributo viene computato fino al limite massimo dell'80 per cento del valore aggiuntivo.
14. 20. Bocci.
Sostituire i commi 24-bis e 24-ter con i seguenti:
24-bis. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, presso cui prestano servizio, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lavoratori socialmente utili e lavoratori titolari di contratti a tempo determinato stipulati in attuazione di processi di stabilizzazione di soggetti appartenenti al bacino dei lavori socialmente utili ovvero stipulati ai sensi di speciali disposizioni di legge, sono autorizzate ad assumere a tempo indeterminato, entro il 31 dicembre 2015, i predetti soggetti purché gli stessi siano in possesso di un'anzianità complessiva non inferiore a otto anni nell'ultimo decennio, al momento dell'assunzione, per attività lavorativa o per utilizzazione in attività socialmente utile e purché abbiano avuto accesso al lavoro o all'utilizzazione mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Le medesime amministrazioni pubbliche, nelle more e comunque entro il 31 dicembre 2015, al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, sono autorizzate ad avvalersi del personale individuato dal presente comma, in servizio al 31 dicembre 2009 in deroga a quanto previsto dalle disposizioni di cui al presente decreto e dalle vigenti disposizioni in materia di rinnovi di contratti a tempo determinato.
24-ter. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono autorizzate a internalizzare, entro il 30 giugno 2011, i servizi erogati attraverso aziende possedute in misura totalitaria. Il personale delle aziende interessate dal processo di internalizzazione deve essere assunto a tempo indeterminato dalla pubblica amministrazione che ha adottato i provvedimenti di internalizzazione dei servizi. Nelle more della definizione del processo di internalizzazione e della consequenziale assunzione del personale, le aziende e le pubbliche amministrazioni sono autorizzate ad adottare i provvedimenti per distaccare il personale presso le pubbliche amministrazioni che detengono la proprietà totale dell'azienda. Contestualmente all'adozione dei provvedimenti di distacco del personale, l'azienda e la pubblica amministrazione devono adeguare i contratti di servizio riducendo i relativi corrispettivi in funzione del costo globale del personale distaccato.
24-quater. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che nel periodo 2007-2010 hanno proceduto alla stabilizzazione di soggetti appartenenti al bacino dei lavori socialmente utili ai sensi delle relative disposizioni legislative sono autorizzate ad adottare rispettivamente entro il 31 dicembre 2011, un programma di progressioni verticali, limitato al personale in servizio al 31 dicembre 2006, che coniughi la migliore utilizzazione delle risorse umane con il diritto allo sviluppo professionale dei dipendenti.
24-quinquies. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che nel periodo 2010-2015 definiranno le assunzioni disciplinate dal presente articolo sono autorizzate ad adottare entro il 31 dicembre 2015, un programma di progressioni verticali, che coniughi la migliore utilizzazione delle risorse umane con il diritto allo sviluppo professionale dei dipendenti.
24-sexies. Le dotazioni organiche delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, interessate dalle assunzioni di cui al presente articolo sono incrementate di un numero pari alle unità assunte. Le superiori assunzioni e le superiori progressioni verticali sono autorizzate anche in deroga ai vincoli legislativi in materia di assunzioni, di spesa annuale di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di contenimento della spesa del personale secondo i rispettivi regimi limitativi, al patto di stabilità ai vincoli che disciplinano il rapporto dipendenti/popolazione e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, con particolare riferimento agli articoli 24 e 62.
24-septies. Le amministrazioni pubbliche che provvedono alle procedure di assunzione, internalizzazione, distacco e di progressione verticale disciplinate dai commi 24-bis e seguenti, sono autorizzate, ai fini della determinazione degli obiettivi stabiliti in tema di patto di stabilità interno dagli articoli 76, 77-bis e 77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dal presente decreto, ad escludere dal calcolo le somme connesse alle richiamate procedure di assunzione, internalizzazione, distacco e di progressione verticale.
24-octies. Al fine di garantire i servizi di pubblica istruzione, gli enti interessati negli anni 2010 e 2011 possono procedere, sentite le organizzazioni sindacali, in deroga ai vincoli legislativi vigenti in materia di assunzioni, alla stabilizzazione del personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, esclusivamente per i profili professionali relativi all'area scolastica.
24-nonies. È concessa alle amministrazioni pubbliche di cui ai commi 24-bis e seguenti, che provvedono nel periodo 2010-2015 a trasformare i contratti di lavoro a tempo parziale determinato e indeterminato, stipulati a seguito dei processi di stabilizzazione ai sensi delle relative disposizioni legislative, in rapporti di lavoro a tempo pieno la sospensione per mesi sessanta della liquidazione e del pagamento degli oneri riflessi, relativi al costo del lavoro del personale i cui contratti sono oggetto della trasformazione. Alle superiori trasformazioni sono estese le deroghe e le esclusioni autorizzate dal presente comma. L'importo complessivo relativo agli oneri sospesi di cui al periodo precedente deve essere regolarizzato dai beneficiari entro i sessanta mesi successivi al periodo di sospensione.
24-decies. Fatti salvi i trasferimenti autorizzati dalla vigente normativa, gli eventuali oneri aggiuntivi dovuti all'applicazione delle misure disciplinate dal presente articolo sono posti a carico dei bilanci annuali e pluriennali delle amministrazioni che procedono alla loro definizione, e in alcun modo dall'applicazione del presente articolo potranno derivare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato.
Conseguentemente, all'articolo 55, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 l'aliquota addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è elevata a 6,8 punti percentuali.
1-ter. All'aumento dell'aliquota di cui al comma 1-bis si applicano le disposizioni di cui al comma 18 dell'articolo articolo 81 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.
1-quater. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso 5-bis, primo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «86 per cento»;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «87 per cento»;
c) al comma 3, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «86 per cento»;
d) al comma 4, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «87 per cento»;
e) al comma 6, lettera a), le parole: «90 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento»; alla lettera c), le parole: «il 75 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «l'80 per cento»;
f) al comma 11, lettera a), le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,15 per cento».
14. 3. Paladini, Porcino, Cambursano, Borghesi.
Al comma 24-bis, primo periodo, sostituire le parole: a statuto speciale, nonché degli enti territoriali facenti parte delle predette regioni, con le seguenti: , nonché degli enti territoriali che ne fanno parte.
14. 33. Touadi.
Sopprimere i commi da 25 a 32.
14. 25. Ferrari.
Sostituire il comma 28 con i seguenti:
28. Allo scopo di assicurare un efficace esercizio delle funzioni e dei servizi comunali in ambiti territoriali adeguati, è fatto obbligo ai comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti di costituire un'unione ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle leggi nell'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, fino al raggiungimento dei suddetto limite demografico. All'unione di comuni è affidato l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi e in particolare delle:
a) funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70 per cento delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della presente disposizione;
b) funzioni di polizia locale;
c) funzioni di istruzione pubblica, compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e di refezione, nonché l'edilizia scolastica;
d) funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;
e) funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e dei piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato;
f) funzioni del settore sociale.
28-bis. In ciascuno dei comuni costituenti l'unione di cui al comma 28 è assicurato il funzionamento di uno sportello per il pubblico abilitato al rilascio, anche automatico, delle certificazioni.
28-ter. I comuni provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 28 e 28-bis entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
14. 4. Borghesi, Cambursano.
Al comma 28, primo periodo, sostituire le parole: fino a 5.000 con le seguenti: fino a 15.000.
14. 1. Borghesi, Cambursano.
Sopprimere il comma 32.
14. 60. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.
Al comma 32, primo periodo, sostituire le parole: 30.000 abitanti con le seguenti: 250.000 abitanti.
Conseguentemente:
al medesimo comma, terzo periodo:
sostituire le parole: la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti con le seguenti: la cui popolazione complessiva superi i 250.000 abitanti;
sopprimere le parole: i comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione di una sola società.
dopo il comma 32 aggiungere il seguente:
32-bis. Fermo quanto previsto dall'articolo 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le province con popolazione inferiore a 500.000 abitanti non possono costituire società. Entro il 31 dicembre 2010 le province mettono in liquidazione le società già costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ne cedono le partecipazioni. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società, con partecipazione paritaria, ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più province la cui popolazione complessiva superi i 500.000 abitanti; entro il 31 dicembre 2010 le predette province mettono in liquidazione le altre società già costituite.
14. 37. Galletti, Ciccanti.
Al comma 32, primo periodo, sostituire le parole 30.000 abitanti con le seguenti: 100.000 abitanti.
Conseguentemente, al medesimo comma, terzo periodo:
sostituire le parole: superi i 30.000 abitanti con le seguenti: superi i 100.000 abitanti;
sostituire le parole: 30.000 e 50.000 con le seguenti: 100.000 e 200.000.
14. 57. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.
Sopprimere il comma 33.
14. 58. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.
Dopo il comma 33-quater, aggiungere il seguente:
33-quinquies. Per il triennio 2011-2013 la regione Trentino-Alto Adige e le province autonomie di Trento e Bolzano concorrono agli obiettivi di finanza pubblica previsti da questa legge nei limiti e secondo le modalità previste dall'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come modificato dall'articolo 2, comma 107, della legge n. 191 del 2009. A tal fine la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e Bolzano concordano con il Ministero dell'economia e delle finanze il loro concorso in termini di indebitamento netto ai predetti obiettivi ai sensi dei comma 3 dell'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, anche con riferimento agli enti locali e agli altri enti e organismi del sistema regionale e provinciale; la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano per i rispettivi ordinamenti le misure volte al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica pesti in questa legge in attuazione del predetto articolo 79.
14. 65. Brugger, Zeller.
Dopo il comma 33-quater, aggiungere il seguente:
33-quinquies. All'articolo 4, comma 4-quinquies, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, le parole: «sono tenuti ad» sono sostituite dalla seguente: «possono».
14. 10. Borghesi, Cambursano.
Dopo il comma 33-quater, aggiungere il seguente:
33-quinquies. All'articolo 4 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 26 marzo 2010, n. 42, il comma 4-novies è sostituito dal seguente:
«4-novies. Gli interventi realizzati direttamente dagli enti locali in relazione allo svolgimento di iniziative di cui all'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, e l'esecuzione delle opere di preminente interesse nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, sono equiparati, ai fini del patto di stabilità interno, agli interventi di cui all'articolo 77-bis, comma 7-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Per le opere di cui al precedente periodo, gli enti locali possono effettuare impegni in conto capitale pluriennali in relazione al cronoprogramma dei lavori come consentito dal comma 1 dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».
Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere i seguenti:
Art. 38-bis. – 1. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.
Art. 38-ter. – (Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni). – 1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo dell'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
14. 67. Galletti, Ciccanti.
Dopo il comma 33-quater, aggiungere il seguente:
33-quinquies. All'articolo 77-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 7-quinquies, è aggiunto il seguente comma:
«7-sexies. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le spese di parte corrente e in conto capitale sostenute per interventi relativi all'edilizia scolastica».
14. 13. Borghesi, Cambursano.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis. – (Qualificazione delle stazioni appaltanti). – 1. È istituito presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di seguito Autorità, un sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti finalizzato a:
a) promuovere nelle Stazioni appaltanti l'introduzione di modelli organizzativi per la gestione del ciclo dei contratti pubblici di sistemi qualità conformi alle norme UNI EN della serie ISO 9000;
b) promuovere un sistema di qualificazione delle Stazioni Appaltanti per la gestione della fase di progettazione affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici.
2. Il sistema di qualificazione è volto a verificare che la Stazione appaltante sia in grado di gestire il proprio sistema di approvvigionamento in modo efficiente, efficace e trasparente in relazione ad una determinata classe di importo del contratto o a una tipologia di appalto particolarmente complessa.
3. Le stazioni appaltanti si accreditano nel sistema di qualificazione secondo i criteri e le procedure previsti da un apposito regolamento emanato dalla Autorità. La valutazione della capacità amministrativa delle singole stazioni appaltanti è effettuata, tra l'altro, sulla base dei seguenti criteri: aspetti organizzativi, le capacità della struttura tecnica e del personale, i sistemi di controllo interno, le procedure utilizzate, le iniziative anticorruzione adottate, il contesto ambientale, misure di contrasto dei lavoro nero, controllo dei subappalti.
4. Le stazioni appaltanti provvedono ad acquisire lavori servizi e forniture attraverso le strutture della propria amministrazione, ovvero nei casi previsti dal sistema di qualificazione, attraverso strutture tecniche di altre amministrazioni di cui si avvalgono ai sensi dell'articolo 33, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006.
14. 013. Braga.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis. – (Commissione per la valutazione la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti pubblici). – 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, ciascuna amministrazione pubblica è tenuta ad adeguare le proprie attività agli indirizzi, ai requisiti e ai criteri formulati dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità del l'amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. A decorrere dalla stessa data:
a) in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla medesima Commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente:
b) è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale;
c) è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.
2. Dall'attuazione del comma 3 devono derivare risparmi non inferiori a 80 milioni di euro per l'anno 2010 e a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato”.
2. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2010 e 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012, si provvede ai sensi dell'articolo 14-bis.
Conseguentemente, dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:
Art. 54.1. – 1. Sono stanziati 80 milioni di euro per l'anno 2010 e 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 in favore del fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19 della legge n. 230 del 1998, recante nuove norme in materia di obiezione di coscienza.
14. 014. Sarubbi.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis. – (Disposizioni sulle entrate comunali). – 1. Nelle more della definitiva attuazione del nuovo assetto delle entrate comunali determinato dalla legge 8 maggio 2009, n. 42, i comuni possono attivare, attraverso appositi regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, gli strumenti previsti per il rientro del debito pregresso del Comune di Roma, di cui all'articolo 14, comma 14, lettere a) e b) e comma 16, lettere e), f), g), ed h), con decorrenza non anteriore al 1o gennaio 2011.
2. I limiti di esercizio delle facoltà di cui al comma 1 sono i seguenti:
a) l'ulteriore misura dell'addizionale sui diritti di imbarco di cui al comma 11 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è fissata in euro 0,50, ferma restando la facoltà di attivazione ai sensi del presente articolo in capo ai comuni interessati in quanto sedi di sedime aeroportuale o con esso confinanti. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno sono stabilite le modalità di erogazione diretta ai comuni della ulteriore misura di prelievo eventualmente deliberata, in coerenza con i criteri dettati dalla citata norma istitutiva dei predetti diritti. In deroga alle vigenti norme, l'efficacia della deliberazione comunale decorre dal primo giorno del secondo mese successivo alla sua comunicazione per la pubblicazione sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze;
b) l'incremento dell'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non può superare la misura massima stabilita dalle leggi vigenti al momento dell'adozione della relativa deliberazione comunale. Restano ferme tutte le disposizioni vigenti in materia di disciplina del prelievo, efficacia del provvedimento comunale e riscossione;
c) la disciplina del contributo di soggiorno, di cui al comma 16, lettera e) dell'articolo 14, si adegua a principi di semplificazione delle procedure e minimizzazione degli adempimenti richiesti agli operatori. Il limite massimo giornaliero per i comuni di popolazione inferiore ai 30.000 abitanti è ridotto del 40 per cento. Il contributo è richiesto agli operatori del settore turistico ricettivo, con facoltà di traslazione dell'onere sul cliente. La graduazione delle tariffe giornaliere deve essere determinata secondo criteri di ragionevolezza e graduazione in base alla tipologia, qualità e ritraibilità economica media degli esercizi ricettivi, anche mediante l'utilizzo di metodi forfetari adeguatamente motivati. Non sono ammesse esenzioni se non per attività che erogano servizi ricettivi a titolo completamente gratuito. La disciplina delle sanzioni si adegua ai principi e ai criteri delle sanzioni tributarie non penali. In deroga alle vigenti norme, l'efficacia della deliberazione comunale decorre dal primo giorno del secondo mese successivo alla sua comunicazione per la pubblicazione sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze;
d) il contributo straordinario di cui al comma 16, lettera f), dell'articolo 14, viene regolamentato dal comune nell'ambito delle proprie funzioni di regolazione dell'urbanistica e dell'edilizia. I comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti possono applicare il contributo computando il valore aggiuntivo derivante da sopravvenute previsioni urbanistiche fino al limite massimo del 48 per cento;
e) la maggiorazione, fino al 3 per mille, dell'ICI sulle abitazioni diverse dalla prima casa, tenute a disposizione, di cui al comma 16, lettera g) dell'articolo 14, si intende con riferimento all'aliquota ordinaria stabilita dal comune.
14. 07. Nannicini.
Capo IV
ENTRATE NON FISCALI
ART. 15.
(Pedaggiamento rete autostradale ANAS e canoni di concessione).
Sostituirlo con il seguente:
Art. 15. – (Disposizioni in materia di gestione dello spettro radioelettrico). – 1. Al fine di massimizzare la gestione efficiente delle radiofrequenze e di destinare adeguate risorse a servizi di telefonia mobile con l'utilizzo parziale della banda 790-862 MHz, con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le risorse frequenziali da destinare ai servizi di telefonia mobile, i cui diritti d'uso saranno assegnati mediante procedure di evidenza pubblica competitiva.
2. La base d'asta delle procedure di cui al comma 1 è determinata tenendo conto della media delle valutazioni economiche riscontrate negli altri paesi dell'Unione europea.
3. In conformità a quanto disposto dall'articolo 3, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e dai criteri previsti dalla delibera n. 181/09/CONS dell'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, del 7 aprile 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2009, l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, con proprio provvedimento, adegua i contenuti della delibera n. 300/10/CONS a quanto previsto dal presente articolo, individuando un numero di reti nazionali tale da garantire l'effettiva riserva prevista per legge in favore delle emittenti locali, per ogni area tecnica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 10 ottobre 2008, di un terzo delle risorse frequenziali pianificabili nel rispetto del coordinamento internazionale.
4. È sempre consentito all'operatore di rete locale di fornire i propri servizi trasmissivi alle emittenti nazionali.
Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Borghesi.
Sopprimere i commi da 1 a 5.
Conseguentemente, dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:
Art. 39-bis. – (Contributo aggiuntivo a carico dei soggetti beneficiari dello scudo fiscale). – 1. I contribuenti che hanno beneficiato delle norme in materia di attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori del territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dell'articolo 1, commi 1 e 2 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, sono tenuti al versamento di un'imposta aggiuntiva per gli anni 2011 e 2010 pari all'1 per cento delle attività rimpatriate o regolarizzate.
2. L'imposta è prelevata dall'intermediario finanziario che ha curato il rimpatrio o la regolarizzazione, ovvero da quello cui il relativo rapporto è stato trasferito successivamente al rimpatrio od alla regolarizzazione, previa provvista da parte del contribuente della somma dovuta di cui al comma 1.
3. Il versamento dell'imposta di cui al comma 1 si effettua con le medesime modalità di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, entro il 31 marzo 2011.
4. Qualora il contribuente non fornisca la provvista finanziaria di cui al comma 1 entro il termine di cui al comma 3, l'intermediario finanziario competente è tenuto a compiere atti dispositivi sul patrimonio affidatogli ai sensi delle norme indicate al comma 1 allo scopo specifico di procurarsi la provvista idonea ad adempiere al versamento di cui al comma 3 nei sei mesi successivi alla scadenza del detto termine. Si applicano sino alla data dell'effettivo versamento gli interessi di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. È inoltre applicabile la sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
15. 10. Ceccuzzi.
Sopprimere i commi 1, 2, 3 e 5.
Conseguentemente, dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:
Art. 39-bis. – (Misure fiscali per il settore creditizio). – 1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari all'1 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari al 2 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari al 3 per mille.
2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.
15. 5. Margiotta.
Sopprimere i commi da 1 a 3.
Conseguentemente, all'articolo 38, dopo il comma 13-septies, aggiungere il seguente:
13-octies. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma l, capoverso 5-bis, primo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «86 per cento»;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «87 per cento»;
c) al comma 3, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «86 per cento»;
d) al comma 4, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «87 per cento»;
e) al comma 6, lettera a), le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento»; indi, alla lettera c), le parole: «il 75 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «l'80 per cento»;
f) al comma 11, lettera a), le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,15 per cento».
15. 1. Borghesi, Cambursano, Monai.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Sono comunque esclusi dall'elenco delle tratte sottoposte a pedaggio individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 il raccordo autostradale «Ra03 Siena-Firenze» e «Ra 6 – Raccordo autostradale Bettolle-Perugia».
Conseguentemente, dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:
Art. 39-bis. – (Contributo aggiuntivo a carico dei soggetti beneficiari dello scudo fiscale). – 1. I contribuenti che hanno beneficiato delle norme in materia di attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori del territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dell'articolo 1, commi 1 e 2 del decreto-legge 30 dicembre 2009 n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, sono tenuti al versamento di un'imposta aggiuntiva per gli anni 2011 e 2010 pari all'1 per cento delle attività rimpatriate o regolarizzate.
2. L'imposta è prelevata dall'intermediario finanziario che ha curato il rimpatrio o la regolarizzazione, ovvero da quello cui il relativo rapporto è stato trasferito successivamente al rimpatrio od alla regolarizzazione, previa provvista da parte del contribuente della somma dovuta di cui al comma 1.
3. Il versamento dell'imposta di cui al comma 1 si effettua con le medesime modalità di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, entro il 31 marzo 2011.
4. Qualora il contribuente non fornisca la provvista finanziaria di cui al comma 1 entro il termine di cui al comma 3, l'intermediario finanziario competente è tenuto a compiere atti dispositivi sul patrimonio affidatogli ai sensi delle norme indicate al comma 1 allo scopo specifico di procurarsi la provvista idonea ad adempiere al versamento di cui al comma 3 nei sei mesi successivi alla scadenza del detto termine. Si applicano sino alla data dell'effettivo versamento gli interessi di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. È inoltre applicabile la sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
15. 11. Zaccaria.
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: delle autostrade a pedaggio aggiungere le seguenti: , con almeno tre corsie per ogni senso di marcia,
Conseguentemente, dopo l'articolo 38 aggiungere i seguenti:
Art. 38-bis. – (Ritenuta sui redditi di natura finanziaria). – 1. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.
Art. 38-ter. – (Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni). – 1. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
15. 6. Occhiuto, Tassone, Vietti.
Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: , l'Anas Spa destina tali entrate, provenienti dai singoli pedaggi delle autostrade e dei raccordi autostradali, ai rispettivi compartimenti regionali.
15. 9. Sposetti.
Sopprimere i commi da 6 a 6-quinquies.
15. 8. Federico Testa.
Al comma 6, sopprimere le parole: Per i comuni e i consorzi dei bacini imbriferi montani,
Conseguentemente:
dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6.1. I sovracanoni di cui al comma 1 sono assegnati alle regioni interessate, e concessi da queste ultime a favore del territorio circostante e degli enti locali nei quali sono ubicati gli impianti di grande derivazione di acqua per uso idroelettrico. I suddetti sovra canoni sono conseguentemente territorialmente ripartiti per il 10 per cento alla Provincia o alle Province nel cui territorio è ubicato l'impianto, per il 55 per cento al comune o ai comuni ove è ubicato l'impianto e per il 35 per cento ai comuni limitrofi, intesi come quelli la cui superficie ricada in tutto o gran parte all'interno di un'area compresa nei 10 chilometri dal perimetro dell'impianto di brande derivazione di acqua per uso idroelettrico. Il contributo spettante a questi ultimi comuni è calcolato in proporzione alla superficie ed alla popolazione residente all'interno delle distanze indicate, tenendo conto, tra l'altro, di criteri di perequazione territoriale.
al comma 6-ter, sopprimere le lettere b) e d).
15. 17. Piffari, Borghesi, Cambursano.
Al comma 6, sopprimere le parole: Per i comuni e i consorzi dei bacini imbriferi montani,
Conseguentemente:
dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6.1. I sovracanoni di cui al comma 6 sono assegnati alle regioni interessate, e concessi da queste ultime a favore del territorio circostante e degli enti locali nei quali sono ubicati gli impianti di grande derivazione di acqua per uso idroelettrico. I suddetti sovra canoni sono conseguentemente territorialmente ripartiti per il 10 per cento alla Provincia o alle Province nel cui territorio è ubicato l'impianto, per il 55 per cento al comune o ai comuni ove è ubicato l'impianto e per il 35 per cento ai comuni limitrofi, intesi come quelli la cui superficie ricada in tutto o gran parte all'interno di un'area compresa nei 10 chilometri dal perimetro dell'impianto di brande derivazione di acqua per uso idroelettrico. Il contributo spettante a questi ultimi comuni è calcolato in proporzione alla superficie ed alla popolazione residente all'interno delle distanze indicate, tenendo conto, tra l'altro, di criteri di perequazione territoriale.
al comma 6-ter, lettera d):
al primo periodo:
sostituire le parole: capitale sociale dalle province con le seguenti: capitale sociale dagli enti locali e dalle regioni;
sostituire le parole: società a controllo provinciale con le seguenti: società a controllo regionale o degli enti locali;
ultimo periodo, sostituire le parole: La partecipazione delle predette province con le seguenti: La partecipazione delle predette regioni o enti locali.
15. 16. Piffari, Borghesi, Cambursano.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis. – (Interventi per il potenziamento del trasporto ferroviario in ambito interregionale, regionale e locale). – 1. Al fine di realizzare una migliore correlazione tra lo sviluppo economico, l'assetto territoriale e l'organizzazione sul territorio nazionale del trasporto ferroviario, con specifico riferimento al trasporto pendolare in ambito interregionale, regionale e locale e con particolare riguardo alle aree del Mezzogiorno, è riconosciuto a decorrere dall'anno 2011 un contributo quindicennale alla società Ferrovie dello Stato Spa, dell'importo di 300 milioni di euro annui, finalizzato all'acquisto di nuovi veicoli ferroviari da destinare al trasporto di passeggeri.
2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni del comma 1 si provvede con quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 3.
3. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale per l'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione e per l'esercizio successivo e di 3 punti percentuali a decorrere dall'esercizio 2012.
4. All'aumento dell'aliquota di cui al comma 3 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui al comma 18 del citato articolo 81 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.
15. 01. Meta.
ART. 17.
(Interventi a salvaguardia dell'euro).
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis. – (Modifiche alla disciplina sulle aliquote di prodotto della coltivazione degli idrocarburi e nuove norme finalizzate ad abbattere le emissioni nocive derivanti dalle attività di idrodesulfurizzazione e di lavorazione del petrolio). – 1. Per le produzioni di idrocarburi, liquidi e gassosi, ottenuti in terraferma e in mare, a decorrere dall'anno 2009, l'aliquota di prodotto che il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è stabilita nella misura del 50 per cento.
2. Per le produzioni ottenute a decorrere dall'anno 2010 per ciascuna concessione di coltivazione situata in terraferma, il valore dell'aliquota calcolato in applicazione del comma 1 è corrisposto per il 60 per cento alla regione a statuto ordinario e per il 20 per cento ai comuni interessati. La regione e i comuni destinano tali risorse allo sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche, all'incremento industriale e ad interventi di miglioramento ambientale e di tutela della salute pubblica, nei territori nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni di idrocarburi. Con la medesima decorrenza alle regioni a statuto ordinario dei Mezzogiorno è corrisposta, per il finanziamento di strumenti della programmazione negoziata nelle aree di estrazione e in quelle adiacenti, anche l'aliquota del 20 per cento destinata allo Stato.
3. Nel caso di concessione con impianti di coltivazione che interessino più regioni, la quota di spettanza regionale è corrisposta nella misura del 25 per cento alla regione ove ha sede la eventuale centrale di raccolta e trattamento definitivo prima dell'avviamento al consumo, ancorché situata al di fuori del perimetro della concessione, e per la restante parte è ripartita tra le regioni ove sono ubicati i pozzi collegati alla centrale, all'impianto di diretta utilizzazione, o alla rete di distribuzione, proporzionalmente al numero dei pozzi stessi e in base alla situazione esistente al 31 dicembre dell'anno cui si riferiscono le aliquote. Nel caso di concessione con impianti di coltivazione che interessino il territorio di più comuni, la ripartizione della quota di spettanza comunale è effettuata con gli stessi criteri di cui al primo periodo.
4. Per le produzioni ottenute a decorrere dall'anno 2010 per ciascuna concessione di coltivazione situata nel territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il valore dell'aliquota di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è calcolato ai sensi del comma 1. Nel caso di concessione con impianti di coltivazione ricadenti nel territorio di più regioni a statuto speciale o province autonome, si applicano i criteri di ripartizione di cui al comma 3.
5. Per le produzioni ottenute a decorrere dall'anno 2010, il valore dell'aliquota calcolato in applicazione del comma 1, quando è relativo a un giacimento situato in tutto o prevalentemente nel sottofondo del mare territoriale, è corrisposto per il 60 per cento alla regione adiacente. Nel caso di giacimenti antistanti la costa di due regioni, la quota di spettanza regionale è ripartita nella misura prevista dal comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625.
6. Al fine di abbattere le emissioni nocive ed inquinanti in atmosfera, con particolare riferimento a quelle derivanti da attività di idrodesulfurizzazione e di lavorazione del petrolio, nonché al fine di prevenire i rischi per la salute pubblica, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono ridefiniti ed aggiornati i valori minimi e massimi di emissione dell'idrogeno solforato in modo da adeguarli ai livelli raccomandati dall'Organizzazione mondiale della sanità. Tale decreto definisce altresì le modalità di monitoraggio e di rilevazione dell'idrogeno solforato nelle aree interessate dalla presenza di centri di lavorazione del petrolio da parte delle competenti strutture pubbliche, con oneri a carico delle società di gestione degli impianti.
7. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo preordinato alla riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per i residenti delle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi, di seguito denominato «Fondo». Il Fondo è alimentato dagli importi rivenienti dalle maggiorazioni di aliquota di cui al comma 1 di spettanza dello Stato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono periodicamente individuate, nell'ambito del Fondo, le somme spettanti per le iniziative a favore dei residenti in ciascuna regione interessata. In caso di mancata capienza del Fondo, alle relative integrazioni si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8. Le società che fanno richiesta di titoli minerari per prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi devono allegare alla domanda una polizza assicurativa che copra anche i rischi ambientali di tali attività.
9. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, stabilisce i contenuti minimi della polizza di cui al comma 8.
10. Il Ministero dello sviluppo economico assicura un costante monitoraggio e la puntuale verifica dell'estratto e del prodotto della coltivazione di idrocarburi e trasmette una relazione annuale al Parlamento sulla corrispondenza tra il quantitativo derivante dall'attività di estrazione, il quantitativo prodotto e l'aliquota effettivamente pagata dal titolare di ciascuna concessione di coltivazione.
17. 01. Messina, Borghesi, Scilipoti, Cambursano.
TITOLO II
CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA
ART. 18.
(Partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario e contributivo).
All'articolo 18, premettere il seguente:
Art. 018. – (Ripristino di norme per il contrasto all'evasione e all'elusione fiscale). – 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;
b) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:
a) i commi 12, 12-bis e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 37-ter dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;
c) il comma 4-bis dell'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-bis nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
d) i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
018. 03. Messina, Barbato, Cambursano, Borghesi.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 18. – (Partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario e contributivo). – 1. All'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005 n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Per potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, in attuazione dei principi di economicità, efficienza e collaborazione amministrativa, la partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale e contributivo è incentivata mediante il riconoscimento di una quota pari al 50 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo nonché delle sanzioni civili applicate sui maggiori contributi riscossi a titolo definitivo, a seguito dell'intervento del comune che abbia contribuito all'accertamento stesso»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, emanato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, d'intesa con l'INPS e la Conferenza unificata, sono stabilite le modalità tecniche di accesso alle banche dati e di trasmissione ai comuni, anche in via telematica, di copia delle dichiarazioni relative ai contribuenti in essi residenti o aventi interessi rilevanti ai fini fiscali, nonché quelle della partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale e contributivo di cui al comma 1. Per le attività di supporto all'esercizio di detta funzione di esclusiva competenza comunale, i comuni possono avvalersi delle società e degli enti partecipati dai comuni stessi ovvero degli affidatari delle entrate comunali i quali, pertanto, devono garantire ai comuni l'accesso alle banche dati utilizzate. Con il medesimo provvedimento sono altresì individuate le ulteriori materie per le quali i comuni partecipano all'accertamento fiscale e contributivo; in tale ultimo caso, il provvedimento, adottato d'intesa con il direttore dell'Agenzia del territorio e con il direttore dell'Agenzia delle dogane per i tributi di relativa competenza, può prevedere anche una applicazione graduale in relazione ai diversi tributi»;
2. All'articolo 83, comma 17, ultimo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito; con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento».
3. Per le finalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, d'intesa con la Conferenza unificata, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità tecniche per assicurare il massimo apporto informativo dei comuni ai fini della formazione degli accertamenti erariali ai sensi dell'articolo 38, quarto comma e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, avvalendosi dei sistemi telematici dedicati all'interscambio informativo con i comuni. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con l'INPS, la Guardia di finanza e la Conferenza unificata sono stabilite le modalità tecniche di trasmissione delle informazioni rilevanti ai fini della partecipazione dei comuni al contrasto dell'evasione fiscale e contributiva, mediante l'utilizzo dei sistemi informatici dell'Agenzia stessa.
4. Nelle more di eventuali modifiche derivanti dall'attuazione del presente articolo, restano fermi i provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate e del direttore dell'Agenzia del territorio emanati ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, con particolare riferimento alle modalità tecniche di accesso dei comuni alle banche dati e alle dichiarazioni dei contribuenti, alle modalità di partecipazione dei comuni stessi all'accertamento fiscale e alla fruizione delle informazioni inerenti la banca dati ipotecaria ai fini dell'allineamento con le titolarità risultanti in catasto.
5. Gli importi che lo Stato riconosce ai comuni a titolo di partecipazione all'accertamento sono calcolati al netto delle somme spettanti all'Unione europea. Il calcolo dei medesimi importi sulle somme spettanti alle Regioni statuto ordinario, a quelle a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, viene effettuato prima della ripartizione tra le amministrazioni beneficiarie a cura dell'amministrazione centrale competente per tipo di entrata, che comunica le informazioni necessarie per i pagamenti al Ministero dell'interno inviandole per conoscenza alle regioni o province autonome interessate”.
18. 1. Cesare Marini.
Dopo l'articolo 18, aggiungere i seguenti:
Art. 18-bis. – (Ripristino di norme per il contrasto all'evasione e all'elusione fiscale). – 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;
b) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:
a) i commi 12, 12-bis e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 37-ter dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;
c) il comma 4-bis dell'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-bis nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
d) i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Art. 18-ter. – (Contrasto ai fenomeni delle società di comodo) – 1. L'imponibile dell'imposta sul reddito delle società in caso di possesso da parte di una società di uno o più autoveicoli di lusso, di aerei per il trasporto di persone, di natanti di lusso o di immobili ad uso residenziale, qualora non inerenti all'attività oggetto precipuo della società, non può essere inferiore al reddito determinato dal possesso di tali beni mediante le modalità accertative definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale.
2. Il comma 35 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2007, n. 244, è abrogato.
Art. 18-quater. – (Recupero all'entrata del bilancio dello Stato delle somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si erano avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289). – 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di recuperare all'entrata del bilancio dello Stato le somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si erano avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modifiche ed integrazioni, anche dopo l'iscrizione a ruolo e la notifica delle relative cartelle di pagamento, l'Agenzia delle entrate provvede, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ad una ricognizione di detti contribuenti. Nei successivi trenta giorni, l'Agenzia provvede altresì ad avviare nei confronti di ciascuno dei contribuenti di cui al periodo precedente ogni azione coattiva necessaria al fine dell'integrale recupero delle somme dovute e non corrisposte, maggiorate dagli interessi maturati, anche mediante l'invio, da parte del concessionario per la riscossione Equitalia Spa, di un'intimazione a pagare quanto concordato e non versato alla prevista scadenza, inderogabilmente entro il termine ultimo del 31 settembre 2010, a pena del venir meno dell'efficacia del condono e delle sanatorie di cui alla citata legge n. 289 del 2002.
2. In caso di omesso pagamento delle somme dovute e iscritte a ruolo, anche con riferimento al mancato versamento di singole rate, la sanatoria non produce effetto e la lite non può considerarsi estinta. In caso di mancato o ritardato pagamento delle somme dovute e non corrisposte le sanzioni e gli interessi previsti dalla legislazione vigente sono raddoppiati.
Art. 18-quinquies. – (Contributo di solidarietà dei soggetti che hanno usufruito dei vantaggi fiscali disposti in relazione al rimpatrio e alla regolarizzazione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero). – 1. Coloro che hanno usufruito dei vantaggi fiscali disposti in relazione al rimpatrio e alla regolarizzazione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero, ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, sono tenuti al versamento di un contributo di solidarietà pari al 7,5 per cento del valore delle operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione perfezionate a tutto il 30 aprile 2010.
2. Il direttore dell'Agenzia delle entrate stabilisce con proprio provvedimento le disposizioni e gli adempimenti, anche dichiarativi, per l'attuazione del presente articolo.
Art. 18-sexies. – (Ripristino dell'ICI sulle case di lusso). – 1. L'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, è abrogato a decorrere dal 1o gennaio 2011.
2. All'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae, a decorrere dall'anno 2011, un ulteriore importo pari all'1,33 per mille della base imponibile di cui all'articolo 5. L'ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
2-ter. L'ulteriore detrazione di cui al comma 2-bis si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9».
Art. 18-septies. – (Tassazione dei redditi di capitale e di redditi diversi di natura finanziaria). – 1. Le aliquote delle ritenute sui redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria o delle misure delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, con l'esclusione dei redditi derivanti da titoli emessi dallo Stato, sono unificate ad un valore pari al 20 per cento.
2. Sono confermate le disposizioni vigenti che prevedono l'esenzione ovvero la non imponibilità dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, definisce le modalità attuative del presente articolo concernenti il riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria, nonché delle gestioni individuali di patrimoni e degli organismi di investimento collettivo mobiliare, e recanti modifiche al regime delle ritenute alla fonte sui redditi di capitale o delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi.
4. Con il medesimo decreto di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze definisce eventuali misure compensative anche aventi natura di deduzioni o detrazioni di imposta, a favore dei soggetti economicamente più deboli, avendo comunque cura di semplificare le procedure al fine di ridurre i costi amministrativi a carico degli intermediari.
5. Nel medesimo decreto il Ministro provvede al coordinamento della nuova disciplina con le disposizioni vigenti, nel rispetto del principio dell'equivalenza di trattamento tra i diversi redditi e strumenti di natura finanziaria, salvo quanto previsto dal comma 1, nonché tra gli intermediari finanziari, ed al necessario coordinamento della nuova disciplina con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nel testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed in ogni altra legge, regolamento, decreto o provvedimento vigenti.
6. Dall'adozione del decreto di cui al comma 3 devono derivare maggiori entrate non inferiori a 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.
Art. 18-octies. – (Incremento dell'addizionale Ires delle società operanti nel campo energetico). – 1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 l'aliquota addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è elevata a 6,8 punti percentuali.
2. All'aumento dell'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui al comma 18 dell'articolo articolo 81 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.
Art. 18-nonies. – (Riduzione deducibilità banche e assicurazioni). – 1. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso 5-bis, primo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «86 per cento»;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «87 per cento»;
c) al comma 3, le parole: «96 per cento», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «86 per cento»;
d) al comma 4, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «87 per cento»;
e) al comma 6, lettera a), le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento»; indi, alla lettera c), le parole: «il 75 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «l'80 per cento»;
f) al comma 11, lettera a), le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,15 per cento».
Art. 18-decies. – (Imposta sulla pubblicità televisiva ed aumento del canone di concessione per le emittenti televisive nazionali). – 1. È istituita l'imposta sulla pubblicità televisiva, secondo le disposizioni del presente articolo.
2. La base imponibile dell'imposta di cui al comma 1 del presente articolo è costituita dai corrispettivi, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, percepiti dalle emittenti televisive a carattere nazionale analogiche, digitali terrestre, via cavo oppure satellitari, per la trasmissione di pubblicità e per lo svolgimento di televendite o di telepromozioni.
3. L'aliquota dell'imposta di cui al comma 1 è stabilita nella misura del 2 per cento della base imponibile.
4. L'imposta di cui al comma 1 è liquidata e versata annualmente dall'emittente televisiva, con le modalità e nei termini stabiliti dal regolamento previsto dal comma 6.
5. Per la dichiarazione, gli acconti, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, il contenzioso, le sanzioni e tutti gli aspetti non disciplinati espressamente dal presente articolo e dal regolamento previsto dal comma 6, si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi.
6. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.
7. A decorrere dal 1o gennaio 2011, alla lettera a) del comma 9 dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: «pari all'1 per cento del fatturato» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 5 per cento del fatturato».
Art. 18-undecies. – (Disposizioni in materia di gestione dello spettro radioelettrico). – 1. Al fine di massimizzare la gestione efficiente delle radiofrequenze e di destinare adeguate risorse a servizi di telefonia mobile con l'utilizzo parziale della banda 790-862 MHz, con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le risorse frequenziali da destinare ai servizi di telefonia mobile, i cui diritti d'uso saranno assegnati mediante procedure di evidenza pubblica competitiva.
2. La base d'asta della procedure di cui al comma 1 è determinata tenendo conto della media delle valutazioni economiche riscontrate negli altri paesi dell'Unione europea.
3. In conformità a quanto disposto dall'articolo 3, comma 5 della legge 31 luglio 1997, n. 249 ed ai criteri previsti dalla delibera n. 181/09/CONS dell'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, del 7 aprile 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2009, di cui all'articolo 8-novies del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 giugno 2008, n. 101, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, con proprio provvedimento, adegua i contenuti della Delibera n. 300/10/CONS a quanto previsto dal presente articolo, individuando un numero di reti nazionali tale da garantire l'effettiva riserva prevista per legge in favore delle emittenti locali, per ogni area tecnica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 settembre 2008 recante «Definizione di un calendario per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre, con l'indicazione delle aree territoriali interessate e delle rispettive scadenze», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 10 ottobre 2008, di un terzo delle risorse frequenziali pianificabili nel rispetto del coordinamento internazionale.
4. È sempre consentito all'operatore di rete locale di fornire i propri servizi trasmissivi alle emittenti nazionali.
Art. 18-duodecies. – (Modifiche alla disciplina sulle aliquote di prodotto della coltivazione degli idrocarburi e nuove norme finalizzate ad abbattere le emissioni nocive derivanti dalle attività di idrodesulfurizzazione e di lavorazione del petrolio). – 1. Per le produzioni di idrocarburi, liquidi e gassosi, ottenuti in terraferma e in mare, a decorrere dall'anno 2009, l'aliquota di prodotto che il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è stabilita nella misura del 50 per cento.
2. Per le produzioni ottenute a decorrere dall'anno 2010 per ciascuna concessione di coltivazione situata in terraferma, il valore dell'aliquota calcolato in applicazione del comma 1 è corrisposto per il 60 per cento alla regione a statuto ordinario e per il 20 per cento ai comuni interessati. La regione e i comuni destinano tali risorse allo sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche, all'incremento industriale e ad interventi di miglioramento ambientale e di tutela della salute pubblica, nei territori nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni di idrocarburi. Con la medesima decorrenza alle regioni a statuto ordinario del Mezzogiorno è corrisposta, per il finanziamento di strumenti della programmazione negoziata nelle aree di estrazione e in quelle adiacenti, anche l'aliquota del 20 per cento destinata allo Stato.
3. Nel caso di concessione con impianti di coltivazione che interessino più regioni, la quota di spettanza regionale è corrisposta nella misura del 25 per cento alla regione ove ha sede la eventuale centrale di raccolta e trattamento definitivo prima dell'avviamento al consumo, ancorché situata al di fuori del perimetro della concessione, e per la restante parte è ripartita tra le regioni ove sono ubicati i pozzi collegati alla centrale, all'impianto di diretta utilizzazione, o alla rete di distribuzione, proporzionalmente al numero dei pozzi stessi e in base alla situazione esistente al 31 dicembre dell'anno cui si riferiscono le aliquote. Nel caso di concessione con impianti di coltivazione che interessino il territorio di più comuni, la ripartizione della quota di spettanza comunale è effettuata con gli stessi criteri di cui al primo periodo.
4. Per le produzioni ottenute a decorrere dall'anno 2010 per ciascuna concessione di coltivazione situata nel territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il valore dell'aliquota di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è calcolato ai sensi del comma 1. Nel caso di concessione con impianti di coltivazione ricadenti nel territorio di più regioni a statuto speciale o province autonome, si applicano i criteri di ripartizione di cui al comma 3.
5. Per le produzioni ottenute a decorrere dall'anno 2010, il valore dell'aliquota calcolato in applicazione del comma 1, quando è relativo a un giacimento situato in tutto o prevalentemente nel sottofondo del mare territoriale, è corrisposto per il 60 per cento alla regione adiacente. Nel caso di giacimenti antistanti la costa di due regioni, la quota di spettanza regionale è ripartita nella misura prevista dal comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625.
6. Al fine di abbattere le emissioni nocive ed inquinanti in atmosfera, con particolare riferimento a quelle derivanti da attività di idrodesulfurizzazione e di lavorazione del petrolio, nonché al fine di prevenire i rischi per la salute pubblica, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono ridefiniti ed aggiornati i valori minimi e massimi di emissione dell'idrogeno solforato in modo da adeguarli ai livelli raccomandati dall'Organizzazione mondiale della sanità. Tale decreto definisce altresì le modalità di monitoraggio e di rilevazione dell'idrogeno solforato nelle aree interessate dalla presenza di centri di lavorazione del petrolio da parte delle competenti strutture pubbliche, con oneri a carico delle società di gestione degli impianti.
7. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo preordinato alla riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per i residenti delle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi, di seguito denominato «Fondo». Il Fondo è alimentato dagli importi rivenienti dalle maggiorazioni di aliquota di cui al comma 1 di spettanza dello Stato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono periodicamente individuate, nell'ambito del Fondo, le somme spettanti per le iniziative a favore dei residenti in ciascuna regione interessata. In caso di mancata capienza del Fondo, alle relative integrazioni si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Conseguentemente:
all'articolo 38, dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2011, con riferimento al periodo di imposta 2010, quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto di ciascun anno supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno precedente, si provvede a neutralizzare integralmente gli effetti dell'ulteriore pressione fiscale non rispondenti a incrementi reali di reddito. Ai fini della restituzione integrale del drenaggio fiscale si provvede mediante l'adeguamento delle detrazioni e dei limiti di reddito previsti negli articoli 11, 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
8-ter. Entro il 30 settembre di ciascun anno, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, si procede alla ricognizione della variazione percentuale di cui al comma 8-bis e si stabiliscono i conseguenti adeguamenti delle detrazioni e dei limiti di reddito; gli importi dei limiti di reddito sono arrotondati a 100 euro per difetto se la frazione non è superiore a 50 euro o per eccesso se è superiore. Il decreto ha effetto per l'anno successivo. Il primo decreto è emanato entro il 30 settembre 2010.
8-quater. Le disposizioni di cui ai commi da 8-bis a 8-sexies non possono eccedere il limite massimo di spesa di 2.200 milioni di euro annui.
8-quinquies. È abrogato l'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1989 n. 69.
8-sexies. A decorrere dal 1o gennaio 2011, le detrazioni per carichi di famiglia disciplinate dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, sono proporzionalmente incrementate nel limite stabilito dal decreto di cui al comma 8-ter, fino alla concorrenza di 4.400 milioni di euro annui. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti gli incrementi proporzionali delle detrazioni per carichi di famiglia previsti dal comma 8-bis.
dopo l'articolo 39 aggiungere i seguenti:
Art. 39-bis. – (Disposizioni in materia di rimborsi elettorali). – 1. Alla legge 3 giugno 1999, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'ammontare di ciascuno dei quattro fondi relativi agli organi di cui al comma 1 è pari, per ciascun anno di legislatura degli organi stessi, alla somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 0,50 per il numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per la relativa elezione che hanno effettivamente esercitato il loro diritto elettorale attivo in occasione del rinnovo di ciascuno degli organi per cui si richiede il rimborso.»;
b) all'articolo 1, comma 6, il quarto periodo è sostituito dal seguente: «In caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati il versamento delle quote annuali dei relativi rimborsi è interrotto; la quota ancora non erogata è corrisposta in proporzione alla frazione di anno trascorsa prima dello scioglimento anticipato».
Art. 39-ter. – (Modifica all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente delta Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di limite alle detrazioni per erogazioni liberali in favore dei partiti e dei movimenti politici). – 1. Al comma 1-bis dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di detrazioni per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici, le parole: «per importi compresi tra 100.000 e 200 milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «per un importo non superiore a 2.066 euro».
Art. 39-quater. – (Riduzione delle spese per sistemi d'arma). – 1. Gli accantonamenti finanziari in essere a legislazione vigente presso il ministero delle attività produttive per programmi di elevato contenuto tecnologico destinati alle Forze armate nel triennio 2011-2013 non possono superare il limite del 2009 ridotto del 30 per cento.
Art. 39-quinquies. – (Riduzione dei consumi intermedi delle pubbliche amministrazioni ed incremento delle risorse per le detrazioni fiscali per i carichi familiari e delle risorse del Fondo per l'occupazione). – 1. A decorrere dall'anno 2011 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, attraverso una riduzione lineare degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2002, incrementata dal tasso di inflazione. Tale rideterminazione è effettuata in modo da comportare una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica esposta nel Documento di programmazione economico finanziaria per gli anni 2010-2013, fino a 3 miliardi di euro, a decorrere dall'anno 2011, per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri, e per un importo complessivo pari a 5 miliardi di euro annui per l'insieme delle pubbliche amministrazioni.
2. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 le regioni, entro il 31 dicembre 2011, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il perseguimento delle finalità di cui al comma 1. La disposizione di cui al presente comma costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del comma 1 sono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono determinate le modalità di attuazione del presente articolo in modo da non determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
18. 01. Cambursano, Borghesi, Paladini, Porcino.
Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18-bis. – (Dichiarazione di emersione di lavoro irregolare e conseguente aumento del gettito fiscale). – 1. Chiunque occupi alle proprie dipendenze cittadini stranieri privi di titolo di soggiorno che abbiano presentato le domande di nulla osta al lavoro valide ed ammissibili a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007, risultate in esubero rispetto alla quota complessiva di ingressi autorizzata sulla base dell'articolo 1 dello stesso decreto, può denunciare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la sussistenza del rapporto di lavoro alla prefettura-ufficio territoriale del governo competente, mediante presentazione di una dichiarazione di emersione nelle forme previste dal presente articolo. La dichiarazione di emersione è presentata dal richiedente, a proprie spese, agli uffici postali. Per quanto concerne la data, fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.
2. La dichiarazione deve contenere, a pena di inammissibilità:
a) le generalità del datore di lavoro;
b) una dichiarazione attestante la cittadinanza italiana o, comunque, la regolarità della sua presenza in Italia;
c) l'indicazione delle generalità e della nazionalità dei lavoratori occupati;
d) l'indicazione della categoria e qualifica degli stessi;
e) l'indicazione del tipo di rapporto di lavoro intercorrente con ciascuno di essi;
f) l'indicazione della retribuzione convenuta, in misura non inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento;
g) l'indicazione delle generalità del datore di lavoro presso il quale il lavoratore era alle dipendenze al momento della domanda di nulla osta, presentata ai sensi del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2007, nel caso in cui nel periodo di tempo intercorso fra la data della domanda di nulla osta e il momento della presentazione della dichiarazione di emersione il lavoratore non sia più alle dipendenze dello stesso datore di lavoro.
3. Ai fini della ricevibilità, alla dichiarazione di emersione sono allegati:
a) attestato di pagamento di un contributo forfetario a favore della prefettura-ufficio territoriale del governo, di euro 100 come partecipazione alle spese di istruzione della pratica;
b) copia di impegno a stipulare con il prestatore d'opera, nei termini di cui al comma 4 del presente articolo, il contratto di soggiorno previsto dall'articolo 5-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
4. Nei sessanta giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di cui al comma 1, la prefettura-ufficio territoriale del Governo competente verifica l'ammissibilità e la ricevibilità della dichiarazione stessa e la questura competente per territorio accerta se sussistono motivi ostativi all'eventuale rilascio del permesso di soggiorno della durata di un anno, dandone comunicazione alla prefettura – ufficio territoriale del Governo, che assicura la tenuta di un registro informatizzato di coloro che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 e dei lavoratori extracomunitari cui essa è riferita.
5. Nei trenta giorni successivi alla comunicazione della mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno, di cui al comma 4, la prefettura-ufficio territoriale del Governo invita le parti a presentarsi per stipulare il contratto di soggiorno nelle forme previste dall'articolo 5-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e alle condizioni contenute nella dichiarazione di emersione e per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno, permanendo le condizioni soggettive di cui al comma 4. Il permesso di soggiorno è rinnovabile previo accertamento da parte dell'organo competente della prova della continuazione del rapporto e della regolarità della posizione contributiva della manodopera occupata. La mancata presentazione delle parti comporta l'archiviazione del relativo procedimento.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro che occupino prestatori d'opera extracomunitari:
a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno;
b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato. Le disposizioni del presente articolo non costituiscono impedimento all'espulsione degli stranieri che risultino pericolosi per la sicurezza dello Stato.
7. Qualora, pur in assenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 4, non pervenga alle parti, nei termini previsti e comunque entro centoventi giorni dalla ricezione della dichiarazione di cui al comma 1, l'invito a presentarsi di cui al comma 5, il lavoratore può presentarsi presso la prefettura-ufficio territoriale del governo, per chiedere il rilascio immediato del permesso di soggiorno.
8. I soggetti di cui al comma 1, che presentano la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare, e i lavoratori stranieri di cui al medesimo comma 1 non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro, di carattere finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale, nonché per gli altri reati e le violazioni amministrative comunque afferenti all'occupazione dei lavoratori stranieri privi di titolo di soggiorno indicati nella dichiarazione di emersione compiute antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino alla data di rilascio del permesso di soggiorno ovvero fino alla data della comunicazione della sussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno. Ai soggetti di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 14 e 16, della legge 15 luglio 2009, n. 94, fino alla data di rilascio del permesso di soggiorno ovvero fino alla data della comunicazione della sussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno.
9. Dall'applicazione del presente articolo non devono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
10. Il gettito derivante dal contributo di cui al comma 3, lettera a), è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'interno che lo destina interamente alla copertura degli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti ai procedimenti di competenza del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, compresi quelli relativi all'assunzione di personale destinato alle prefetture per l'espletamento delle attività previste dalla presente legge.
18. 05. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.
ART. 19.
(Aggiornamento del catasto).
Sostituirlo con il seguente:
Art. 19. – (Aggiornamento del catasto) – 1. A decorrere dalla data del 1o gennaio 2011 è attivata l’«Anagrafe Immobiliare Integrata», costituita e gestita dall'Agenzia del territorio secondo quanto disposto dall'articolo 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, attivando le idonee forme di collaborazione con i comuni in coerenza con gli articoli 2 e 3 del proprio statuto. L'Anagrafe Immobiliare Integrata attesta, ai fini fiscali, lo stato di integrazione delle banche dati disponibili presso l'Agenzia del territorio per ciascun immobile, individuandone il soggetto titolare di diritti reali.
2. L'accesso gratuito all'Anagrafe Immobiliare Integrata è garantito ai comuni sulla base di un sistema di regole tecnico-giuridiche emanate entro e non oltre sessanta giorni dal termine di cui al comma 1 con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
3. I decreti di cui al comma 2 devono assicurare comunque ai comuni la piena accessibilità ed interoperabilità applicativa delle banche dati con l'Agenzia del territorio, relativamente ai dati catastali, anche al fine di contribuire al miglioramento ed aggiornamento della qualità dei dati, secondo le specifiche tecniche e le modalità operative stabilite con i medesimi decreti.
4. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze viene disciplinata l'introduzione della attestazione integrata ipotecario-catastale, prevedendone le modalità di erogazione, gli effetti, nonché la progressiva implementazione di ulteriori informazioni e servizi. Con il predetto decreto sono, inoltre, fissati i diritti dovuti per il rilascio della predetta attestazione.
5. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 66 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, la consultazione delle banche dati del catasto terreni, censuaria e cartografica, del catasto edilizio urbano, nonché dei dati di superficie delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria, è garantita, a titolo gratuito, ai comuni su tutto il territorio nazionale, ad esclusione delle province autonome di Trento e di Bolzano, attraverso il Sistema telematico, il Portale per i comuni ed il Sistema di interscambio, gestiti dall'Agenzia del territorio.
5. Nella fase di prima attuazione, al fine di accelerare il processo di aggiornamento e allineamento delle banche dati catastali, le funzioni catastali connesse all'accettazione e alla registrazione degli atti di aggiornamento sono svolte dai comuni e dall'Agenzia del territorio sulla base di un sistema di regole tecnico-giuridiche uniformi, e in attuazione dei princìpi di flessibilità, gradualità, adeguatezza, stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le suddette regole tecnico-giuridiche costituiscono princìpi fondamentali dell'ordinamento e si applicano anche nei territori delle regioni a statuto speciale. Ove non esercitate dai comuni, le attività connesse alle predette funzioni sono esercitate dall'Agenzia del territorio, sulla base del principio di sussidiarietà.
6. Per assicurare l'unitarietà del sistema informativo catastale nazionale e in attuazione dei princìpi di accessibilità ed interoperabilità applicativa delle banche dati, i comuni utilizzano le applicazioni informatiche e i sistemi di interscambio messi a disposizione dall'Agenzia del territorio, anche al fine di contribuire al miglioramento dei dati catastali, secondo le specifiche tecniche ed operative formalizzate con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
7. Presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali è costituito, senza oneri per la finanza pubblica, un organo paritetico di indirizzo sulle modalità di attuazione e la qualità dei servizi assicurati dai comuni e dall'Agenzia del territorio nello svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo. L'organo paritetico riferisce con cadenza semestrale al Ministro dell'economia e delle finanze che può proporre al Consiglio dei Ministri modifiche normative e di sviluppo del processo di decentramento.
8. Sono in ogni caso mantenute allo Stato e sono svolte dall'Agenzia del territorio le funzioni in materia di:
a) individuazione di metodologie per l'esecuzione di rilievi ed aggiornamenti topografici e per la formazione di mappe e cartografie catastali;
b) controllo della qualità delle informazioni catastali e dei processi di aggiornamento degli atti;
c) gestione unitaria e certificata della base dei dati catastali e dei flussi di aggiornamento delle informazioni di cui alla lettera b), anche trasmessi con il Modello unico digitale per l'edilizia, assicurando il coordinamento operativo per la loro utilizzazione ai fini istituzionali attraverso il sistema pubblico di connettività e garantendo l'accesso ai dati a tutti i soggetti interessati;
d) gestione unitaria dell'infrastruttura tecnologica di riferimento per il Modello unico digitale per l'edilizia sulla base di regole tecniche uniformi stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;
e) gestione dell'Anagrafe Immobiliare Integrata;
f) vigilanza e controllo sullo svolgimento delle funzioni di cui al comma 5, nonché poteri di applicazione delle relative sanzioni determinate con decreto di natura regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
9. L'Agenzia del territorio, entro il 30 settembre 2010, conclude le operazioni previste dal secondo periodo dell'articolo 2, comma 36, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni.
10. Entro il 31 dicembre 2010 i titolari di diritti reali sugli immobili che non risultano dichiarati in Catasto individuati secondo le procedure previste dal predetto articolo 2, comma 36, del citato decreto-legge n. 262 del 2006, con riferimento alle pubblicazioni in Gazzetta Ufficiale effettuate dalla data del 1o gennaio 2007 alla data del 31 dicembre 2009, sono tenuti a procedere alla presentazione, ai fini fiscali, della relativa dichiarazione di aggiornamento catastale. L'Agenzia del territorio, successivamente alla registrazione degli atti di aggiornamento presentati, rende disponibili ai comuni le dichiarazioni di accatastamento per i controlli di conformità urbanistico-edilizia, attraverso il Portale per i comuni. La regolarizzazione catastale di cui al presente comma è applicabile ai soli immobili realizzati in conformità con la normativa urbanistica ed edilizia vigente, secondo le prescrizioni del piano regolatore generale ed in zona compatibile con la destinazione urbanistica, con esclusione comunque degli immobili abusivi e di quelli realizzati in aree a rischio sismico o idrogeologico.
11. Entro il medesimo termine del 31 dicembre 2010 i titolari di diritti reali sugli immobili oggetto di interventi edilizi che abbiano determinato una variazione di consistenza ovvero di destinazione non dichiarata in catasto, sono tenuti a procedere alla presentazione, ai fini fiscali, della relativa dichiarazione di aggiornamento catastale. Restano salve le procedure previste dal comma 336 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché le attività da svolgere in surroga da parte dell'Agenzia del territorio per i fabbricati rurali per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 36, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, della legge 24 novembre 2006, n. 286, nonché quelle di accertamento relative agli immobili iscritti in catasto, come fabbricati o loro porzioni, in corso di costruzione o di definizione che siano divenuti abitabili o servibili all'uso cui sono destinati. La regolarizzazione catastale di cui al presente comma è applicabile ai soli immobili realizzati in conformità con la normativa vigente, secondo le prescrizioni del piano regolatore generale ed in zona compatibile con la destinazione urbanistica, nonché in conformità con il vincolo, ove esistente, e comunque con esclusione degli immobili abusivi.
12. Le dichiarazioni di aggiornamento di cui ai commi 10 e 11 riguardano esclusivamente gli immobili, sottoposti ad interventi, che dispongono dei titoli concessori urbanistici edilizi rilasciati dal comune.
13. Se i titolari di diritti reali sugli immobili non provvedono a presentare ai sensi del comma 10 le dichiarazioni di aggiornamento catastale entro il termine del 31 dicembre 2010, l'Agenzia del territorio, nelle more dell'iscrizione in catasto attraverso la predisposizione delle dichiarazioni redatte in conformità al decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701, procede all'attribuzione, con oneri a carico dell'interessato da determinare con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, da emanare entro il 31 dicembre 2010, di una rendita presunta, da iscrivere transitoriamente in catasto, anche sulla base degli elementi tecnici forniti dai comuni. Per tali operazioni l'Agenzia del territorio può stipulare apposite convenzioni con gli organismi rappresentativi delle categorie professionali.
14. Se i titolari di diritti reali sugli immobili non provvedono a presentare ai sensi del comma 11 le dichiarazioni di aggiornamento catastale entro il termine del 31 dicembre 2010, l'Agenzia del territorio procede agli accertamenti di competenza anche con la collaborazione dei comuni. Per tali operazioni l'Agenzia del territorio può stipulare apposite convenzioni con gli organismi rappresentativi delle categorie professionali.
15. A decorrere dal 1o gennaio 2011, l'Agenzia del territorio, sulla base di nuove informazioni connesse a verifiche tecnico-amministrative, da telerilevamento e da sopralluogo sul terreno, provvede ad avviare un monitoraggio costante del territorio, individuando, in collaborazione con i comuni, ulteriori fabbricati che non risultano dichiarati al catasto. In tal caso si rendono applicabili le disposizioni di cui al citato articolo 2, comma 36, del decreto-legge n. 262 del 2006. Qualora i titolari di diritti reali sugli immobili individuati non ottemperino entro il termine previsto dal predetto articolo 2, comma 36, l'Agenzia del territorio procede all'attribuzione della rendita presunta ai sensi del comma 13. Restano salve le procedure previste dal comma 336 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Restano altresì fermi i poteri di controllo dei comuni in materia urbanistico-edilizia e l'applicabilità delle relative sanzioni.
16. Gli uffici dell'Agenzia del territorio, per lo svolgimento delle attività istruttorie connesse all'accertamento catastale, si avvalgono delle attribuzioni e dei poteri di cui agli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
17. All'articolo 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, è aggiunto il seguente comma:
«1-bis. Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari.».
18. La richiesta di registrazione di contratti, scritti o verbali, di locazione o affitto di beni immobili esistenti sul territorio dello Stato e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, deve contenere anche l'indicazione dei dati catastali degli immobili. La mancata o errata indicazione dei dati catastali è considerata fatto rilevante ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro ed è punita con la sanzione prevista dall'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
19. Le disposizioni di cui ai commi 17 e 18 si applicano a decorrere dal 1o luglio 2010. A tal fine è concesso ai notai l'accesso alle banche dati del catasto, per estrarre le planimetrie. Con riferimento agli immobili realizzati in assenza di titolo abilitativo o su aree inedificabili oppure in eccesso rispetto alla volumetria consentita, nonché per l'insediamento di destinazioni d'uso non previste dalla disciplina urbanistica o in contrasto con le prescrizioni edilizie di legge o di regolamenti vigenti, il comune resta in ogni caso tenuto a disporre l'abbattimento, con oneri a carico del titolare del diritto reale sull'immobile medesimo. Nel rispetto dei principi desumibili dal presente articolo, nei territori in cui vige il regime tavolare le regioni a statuto speciale e le province autonome adottano disposizioni per l'applicazione di quanto dallo stesso previsto al fine di assicurare il necessario coordinamento con l'ordinamento tavolare.
20. All'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al comma 7, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche per quanto attiene alla alienazione degli immobili di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560».
Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Borghesi.
Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: catastali connesse all'accettazione e alla registrazione degli atti di aggiornamento sono svolte dai comuni e dall'Agenzia del territorio con le seguenti: di cui all'articolo 66 del decreto legislativo n. 112 del 1998 e successive modificazioni ed integrazioni, sono svolte dai comuni.
Conseguentemente:
al medesimo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al presente comma definisce anche il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie allo svolgimento delle funzioni di competenza dei comuni; la possibilità che, ove non esercitate dagli stessi, le attività connesse alle predette funzioni siano esercitate dall'Agenzia del territorio sulla base di apposita convenzione; i casi in cui, accertata l'assenza dei requisiti minimi per l'esercizio delle funzioni assegnate, l'Agenzia si sostituisce ai comuni nell'esercizio delle predette attività;
al comma 14, capoverso 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle unità immobiliari urbane di cui siano proprietari o titolari di altro diritto reale gli enti pubblici territoriali.
19. 2. Cambursano, Borghesi.
Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: catastali connesse all'accettazione e alla registrazione degli atti di aggiornamento sono svolte dai comuni e dall'Agenzia del territorio con le seguenti: di cui all'articolo 66 del decreto legislativo n. 112 del 1998 e successive modificazioni ed integrazioni, sono svolte dai comuni.
Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire il terzo periodo con il seguente: Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al presente comma definisce anche il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie allo svolgimento delle funzioni di competenza dei comuni; la possibilità che, ove non esercitate dagli stessi, le attività connesse alle predette funzioni siano esercitate dall'Agenzia del territorio sulla base di apposita convenzione; i casi in cui, accertata l'assenza dei requisiti minimi per l'esercizio delle funzioni assegnate, l'Agenzia si sostituisce ai comuni nell'esercizio delle predette attività.
19. 12. Galletti, Ciccanti, Lusetti.
Al comma 6, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: , con particolare riferimento alla validazione degli atti di classamento.
19. 9. Galletti, Ciccanti.
Al comma 6, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
f-bis) validazione degli atti di classamento.
19. 10. Galletti, Ciccanti.
Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La regolarizzazione catastale di cui al presente comma è applicabile ai soli immobili realizzati in conformità con la normativa urbanistica ed edilizia vigente, secondo le prescrizioni del piano regolatore generale ed in zona compatibile con la destinazione urbanistica, con esclusione comunque degli immobili abusivi e di quelli realizzati in aree a rischio sismico o idrogeologico.
19. 3. Borghesi, Cambursano, Piffari, Scilipoti.
Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La regolarizzazione catastale di cui al presente comma è applicabile ai soli immobili realizzati in conformità con la normativa vigente, secondo le prescrizioni del piano regolatore generale ed in zona compatibile con la destinazione urbanistica, nonché in conformità con il vincolo, ove esistente, e comunque con esclusione degli immobili abusivi.
19. 4. Borghesi, Cambursano, Piffari, Scilipoti.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Le dichiarazioni di aggiornamento di cui ai commi 8 e 9 riguardano esclusivamente gli immobili, sottoposti ad interventi, che dispongono dei titoli concessori urbanistici edilizi rilasciati dal comune.
Conseguentemente, all'articolo 55, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, della legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,26 per cento».
19. 5. Borghesi, Cambursano, Piffari, Scilipoti.
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. L'aggiornamento catastale di cui ai commi precedenti non è consentito per gli immobili o parte degli stessi non conformi agli strumenti urbanistico-edilizi.
Conseguentemente, dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:
Art. 39-bis. – (Misure fiscali per il settore creditizio). – 1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,2 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,4 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,6 per mille.
2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.
19. 8. Cuperlo.
Al comma 14, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle unità immobiliari urbane di cui siano proprietari o titolari di altro diritto reale gli enti pubblici territoriali.
Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-ter. – (Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni). – 1. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
19. 11. Galletti, Ciccanti.
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
15-bis. I redditi da fabbricati e immobili ad uso residenziale costituiti da canoni di locazione percepiti da persone fisiche per contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sono soggetti ad imposizione sostitutiva dell'imposta sui redditi con aliquota del 20 per cento.
19. 1. Di Biagio.
Al comma 16, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: A tal fine è concesso ai notai l'accesso alle banche dati del catasto, per estrarre le planimetrie. Con riferimento agli immobili realizzati in assenza di titolo abilitativo o su aree inedificabili oppure in eccesso rispetto alla volumetria consentita, nonché per l'insediamento di destinazioni d'uso non previste dalla disciplina urbanistica o in contrasto con le prescrizioni edilizie di legge o di regolamenti vigenti, il Comune resta in ogni caso tenuto a disporre l'abbattimento, con oneri a carico del titolare del diritto reale sull'immobile medesimo.
19. 6. Borghesi, Cambursano, Piffari, Scilipoti.
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis. – 1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la caparra, fino a tre mensilità, relativa ai contratti di locazione vigenti rinnovati o stipulati ai sensi delle legge n. 431 del 1998, è versata dal conduttore in un apposito Fondo istituito presso l'Amministrazione comunale ove è ubicato l'immobile.
2. La caparra di cui al comma 1 è produttiva degli interessi legali annuali ed è restituita al conduttore alla scadenza del contratto di locazione, salvo richiesta da parte del locatore di rimborso per danni causati dal conduttore o per inadempienze contrattuali accertate.
3. Le risorse, provenienti dal versamento delle suddette caparre, versate al Fondo di cui al comma 1, possono essere utilizzate in misura non superiore al 50 per cento per sostenere programmi di interventi relativi alla costruzione, recupero di alloggi di edilizia residenziale pubblica sociale da locare a tempo indeterminato con canone definito dalla legge regionale da assegnare a famiglie collocate utilmente in graduatoria, e nella misura non superiore al 20 per cento a iniziative di recupero e costruzione di alloggi di social housing a canone agevolato.
4. Le Amministrazioni comunali, con apposita delibera di Giunta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definiscono con apposito regolamento le modalità per il versamento delle caparre presso il Fondo di cui al presente articolo, nonché le modalità e i criteri di utilizzo della quota parte finalizzata ai programmi e agli interventi di cui al comma 2 dandone comunicazione all'assessorato regionale competente.
19. 02. Borghesi, Piffari, Cambursano, Scilipoti.
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis. – (Modifiche al Testo Unico delle imposte sui redditi in materia di detrazioni per oneri di locazione e di assoggettamento ad aliquota sostitutiva dei redditi da locazione immobiliare a canone calmierato). – 1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione, stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, regolarmente registrati ai sensi della disciplina vigente in materia, spetta una detrazione, rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, pari al 20 per cento del canone di locazione effettivamente corrisposto al soggetto locatore dell'immobile»;
2) i commi 01 e 1-bis sono abrogati.
b) all'articolo 37 il comma 4-bis è sostituito dai seguenti:
«4-bis. Il canone risultante da contratti di locazione, stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, regolarmente registrati ai sensi della disciplina vigente in materia, è assoggettato ad imposta con aliquota unica del 20 per cento. Il predetto canone non concorre alla determinazione del reddito complessivo, anche ai fini dell'applicazione delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.
4-ter. Per fruire dei benefici di cui al comma 4-bis, il locatore è tenuto a indicare nella dichiarazione dei redditi gli estremi di registrazione del contratto di locazione nonché quelli della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili.
4-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 4-bis e 4-ter».
2. Gli effetti delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo decorrono dal 1o gennaio 2011.
Conseguentemente, dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:
Art. 39-bis. – (Revisione della tassazione sulle rendite finanziarie). – 1. In attesa del definitivo riordino del trattamento tributario dei redditi di natura finanziaria, sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote delle ritenute sui redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria e delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, di cui agli articoli 44 e 67 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917. Resta fermo il regime previsto per i fondi pensione.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai redditi maturati a decorrere dal 1o gennaio 2011. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro il 31 ottobre 2010 sono effettuati i necessari interventi di coordinamento normativo.
3. Dalle disposizioni del presente articolo sono esclusi i titoli di Stato cui continua ad applicarsi l'aliquota del 12,5 per cento.
19. 04. Veltroni.
ART. 20.
(Adeguamento alle disposizioni comunitarie delle limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore).
Sostituirlo con il seguente:
Art. 20. – (Ripristino di norme per il contrasto all'evasione e l'elusione fiscale). – 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;
b) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:
a) i commi 12, 12-bis e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 37-ter dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;
c) il comma 4-bis dell'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-bis nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
d) i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Borghesi.
Al comma 1, sostituire le parole: euro cinquemila con le seguenti: euro mille.
Conseguentemente:
all'articolo 21, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: euro tremila con le seguenti: euro millecinquecento;
dopo l'articolo 40-bis, aggiungere il seguente:
Art. 40-ter. – 1. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la lettera i-septies) è sostituita dalle seguenti:
«i-septies) le spese documentate, per un importo non superiore a 5.000 euro annui, sostenute per i servizi di assistenza e cura di figli minori, nonché per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non auto sufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo non supera 40.000 euro;
i-octies) le spese documentate sostenute per il pagamento di rette relative alla frequenza degli asili nido, per un importo complessivamente non superiore a 3.000 euro annui per ogni figlio»;
2. Il riconoscimento delle detrazioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettera i-septies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è condizionato all'integrale applicazione, nei confronti degli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare occupati nel nucleo familiare, della parte economica e normativa nonché di quella obbligatoria dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni e organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, nonché all'integrale versamento, nei confronti dei medesimi addetti, dei contributi previdenziali e assistenziali previsti dalla legislazione vigente in materia. Ai fini dell'accesso alle detrazioni, il contribuente deve indicare nella dichiarazione fiscale il codice fiscale del lavoratore o dei lavoratori domestici interessati.
3. Nel caso di impiego nel nucleo familiare di lavoratori addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare per i quali sia stata adottata una procedura di emersione o regolarizzazione contributiva e fiscale, la detrazione ulteriore delle spese sostenute per la regolarizzazione per l'anno d'imposta in cui è avvenuta la regolarizzazione.
all'articolo 55, dopo il comma 7-bis, aggiungere i seguenti:
7-ter. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».
7-quater. All'articolo 82 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;
b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
c) al comma 3, le parole: «96 per cento», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;
d) al comma 4, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento».
20. 9. Mosca.
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis. – (Contributo di solidarietà dei soggetti che hanno usufruito dei vantaggi fiscali disposti in relazione al rimpatrio e alla regolarizzazione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero). – 1. Coloro che hanno usufruito dei vantaggi fiscali disposti in relazione al rimpatrio e alla regolarizzazione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero, ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, sono tenuti al versamento di un contributo di solidarietà pari al 7,5 per cento del valore delle operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione perfezionate a tutto il 30 aprile 2010.
2. Gli intermediari versano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le somme di cui al comma 1. Il direttore dell'Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce con proprio provvedimento le disposizioni e gli adempimenti, anche dichiarativi, per l'attuazione del presente articolo.
20. 0200. Borghesi.
ART. 21.
(Comunicazioni telematiche alla Agenzia delle Entrate).
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto con le seguenti: delle fatture di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
21. 3. Galletti, Ciccanti, Anna Teresa Formisano.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: euro tremila con la seguente: euro millecinquecento.
21. 4. Galletti, Ciccanti.
Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis. – 1. Il limite del volume di affari dei soggetti ammessi alla esigibilità differita dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 7 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è elevato a euro un milione.
Conseguentemente:
dopo l'articolo 38, aggiungere i seguenti:
Art. 38-ter. (Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni). – 1. All'articolo 96 del teso unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modificazioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
4. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa della Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare fino al 2 per cento a decorrere dall'anno 2010.
21. 01. Poli, Galletti.
ART. 22.
(Aggiornamento dell'accertamento sintetico).
Sostituirlo con il seguente:
Art. 22. – (Determinazione sintetica preventiva del reddito delle persone fisiche e rettifica delle dichiarazioni pregresse). – 1. L'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:
”Art. 38. (Determinazione sintetica preventiva del reddito delle persone fisiche e rettifica delle dichiarazioni pregresse). – 1. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 ottobre 2010, sono individuate le modalità per l'introduzione di una determinazione sintetica preventiva del reddito complessivo netto delle persone fisiche in relazione al contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva sulla base dei dati in possesso delle pubbliche amministrazioni, utilizzando anche al riguardo l'indicatore della situazione economica equivalente (Isee) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni.
2. Il decreto di cui al comma 1 stabilisce l'inserimento, nel modello della dichiarazione dei redditi, di un modulo nel quale il contribuente deve indicare gli elementi necessari alla compilazione dell'indicatore della situazione economica equivalente.
3. L'Agenzia delle entrate pubblica, con tre mesi di anticipo rispetto alla scadenza delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, i moduli per l'auto determinazione da parte di ogni singolo contribuente dell'ammontare dell'imposta attesa. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia si provvede all'introduzione graduale delle dichiarazioni dei redditi precompilate per i contribuenti che possono trasmetterla on line con la firma digitale utilizzando forme di pagamento telematico.
4. L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dall'articolo 39, può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta, salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile.
5. La determinazione sintetica può essere altresì fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale.
6. L'ufficio delle imposte procede alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche in base alla determinazione sintetica di cui al presente articolo a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato. La rettifica viene notificata al contribuente e contiene in dettaglio tutti gli elementi presi a base dei calcolo.
7. Entro 30 giorni dalla notifica il contribuente può inviare all'Ufficio documentazione comprovante l'inesistenza degli elementi presi a base per la determinazione sintetica.
8. L'ufficio se ritiene comprovate e documentate le segnalazioni del contribuente procede ad una nuova rettifica a modifica della precedente dandogliene comunicazione.
9. Immediatamente dopo la nuova rettifica o trascorso inutilmente il termine di trenta giorni di cui al comma 7, l'ufficio provvede all'iscrizione a ruolo dell'imposta come determinata in maniera sintetica con le procedure di cui ai commi precedenti.
10. Per il contribuente che aderisce alla rettifica dell'ufficio entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'iscrizione a ruolo le sanzioni relative alle rettifiche sono ridotte ad un ottavo di quanto disposto dalla normativa vigente. L'eventuale ricorso non sospende il pagamento delle imposte iscritte a ruolo.
11. Al di fuori dei casi previsti dai commi precedenti l'ufficio può sempre procedere alla determinazione sintetica del reddito anche sulla base di elementi diversi da quelli ivi previsti. In tal caso il contribuente che non intenda aderire all'ammontare dell'imposta che deriva dalla determinazione sintetica, fatto salva la sua facoltà di fare ricorso all'autorità giudiziaria, deve produrre entro 30 giorni dalla data di scadenza fissata per il pagamento dell'imposta sul reddito, elementi, dati, notizie e comunque tutto ciò che possa provare o giustificare le ragioni dello scostamento del valore dell'imposta pagata da quello dell'imposta calcolata induttivamente.
12. In caso di contestazione da parte del contribuente, esso deve essere convocato dagli uffici tributari competenti entro centottanta giorni dalla data del ricorso onde verificare la possibilità di addivenire ad una conciliazione sull'ammontare dell'imposta dovuta. Trascorso tale termine senza che il contribuente sia stato convocato, la dichiarazione del contribuente viene considerata valida.
13. In sede di prima applicazione della determinazione sintetica di cui dai commi 1 a 10 l'ufficio delle imposte procede alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche nei quattro anni precedenti il periodo d'imposta in corso alla data di entrata della presente disposizione sulla base delle procedure di cui al presente articolo, tenendo conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale calcolato dall'Istituto nazionale di statistica e degli indicatori presuntivi di reddito per il singolo contribuente riferiti ai diversi periodi d'imposta. Le procedure sono le medesime di cui ai commi precedenti.
Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Borghesi.
Al comma 1, dopo le parole: con effetto per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto aggiungere le seguenti: e per quelli relativi ai cinque anni precedenti.
Conseguentemente:
dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Per le persone fisiche che svolgono l'esercizio di imprese commerciali o di arti e professioni il maggior reddito accertato sinteticamente è considerato rispettivamente reddito d'impresa e reddito di lavoro autonomo, salva la facoltà di provarne l'appartenenza ad altre categorie di reddito».
1-ter. La rettifica operata sinteticamente ai fini delle imposte dirette ha effetto anche per l'imposta regionale sulle attività produttive e per l'imposta sul valore aggiunto, relativamente alle fattispecie per esse rilevanti. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è liquidata applicando, sui maggiori componenti positivi di reddito rilevanti ai fini della stessa, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili e di quella considerata detraibile forfetariamente in relazione ai singoli regimi speciali adottati, e il volume d'affari incrementato delle operazioni non soggette ad imposta e di quelle per le quali non sussiste l'obbligo di dichiarazione.
dopo l'articolo 39, aggiungere i seguenti:
Art. 39-bis. – (Stabilizzazione degli incentivi fiscali per la ricerca, per la riqualificazione energetica e per gli investimenti nelle aree sottoutilizzate, ripristino dell'automatismo dei crediti d'imposta per la ricerca e per gli investimenti nelle aree sottoutilizzate).- 1. All'articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «entro il 31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1o gennaio 2008»;
b) al secondo periodo, le parole: «entro il 31 dicembre 2009» sono sostitute dalle seguenti: «a decorrere dal 1o gennaio 2008».
2. Il beneficio di cui all'articolo 1, commi da 280 a 283, è fruibile dalle imprese a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010.
3. All'articolo 1, comma 271, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013» sono soppresse.
4. All'articolo 29 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5, del decreto-legge n. 138 del 2002 sul monitoraggio dei crediti di imposta si applicano anche con riferimento a tutti i crediti di imposta vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto tenendo conto degli oneri finanziari previsti in relazione alle disposizioni medesime. Sono comunque fatti salvi il credito di imposta per spese per attività di ricerca di cui all'articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e il credito di imposta per gli investimenti nelle aree sottoutilizzate di cui all'articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i quali continuano ad applicarsi le normative vigenti. In materia di crediti di imposta, l'Agenzia delle entrate attiva un controllo sostanziale entro l'anno successivo a quello della presentazione delle dichiarazioni.»;
b) i commi da 2 a 5 sono soppressi.
5. L'articolo del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, è soppresso.
Art. 39-ter. – (Misure fiscali per il settore creditizio). – 1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica dei Paese, a decorrere dall'anno 2012, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari all'1 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari al 2 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari al 3 per mille.
2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.
Art. 39-quater. – (Revisione della tassazione sulle rendite finanziarie). – 1. In attesa del definitivo riordino del trattamento tributario dei redditi di natura finanziaria, sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote delle ritenute sui redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria e delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, di cui agli articoli 44 e 67 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917. Resta fermo il regime previsto per i fondi pensione.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai redditi maturati a decorrere dal 1o gennaio 2011. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro il 31 ottobre 2010 sono effettuati i necessari interventi di coordinamento normativo.
3. Dalle disposizioni del presente articolo sono esclusi i titoli di Stato cui continua ad applicarsi l'aliquota del 12,5 per cento.
Art. 39-quinquies. – (Tracciabilità dei compensi). – 1. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:
«I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercito dell'attività e dai quali sono effettuai i prelevamenti per il pagamento delle spese.
I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 1.000 euro.».
22. 3. Bersani.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Nella selezione delle posizioni ai fini della determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche a norma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è data priorità ai contribuenti per i quali sussistono elementi indicativi di capacità contributiva:
a) che non presentano la dichiarazione dei redditi;
b) che non evidenziano nella dichiarazione alcun debito d'imposta e sulla cui dichiarazione non è apposto il visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
c) diversi da quelli che dichiarano prevalentemente redditi scaturenti dallo svolgimento di attività che presentano, anche per effetto dell'adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori al livello della congruità ai fini degli studi di settore, di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e per i quali è stata rilasciata l'asseverazione di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
22. 2. Galletti, Ciccanti, Delfino, Anna Teresa Formisano.
ART. 24.
(Contrasto al fenomeno delle imprese in perdita «sistemica»).
Sostituirlo con il seguente:
Art. 24. – (Contrasto ai fenomeni delle società di comodo, delle imprese in perdita «sistematica» e dei «Paradisi fiscali»). – 1. L'imponibile dell'imposta sul reddito delle società (IRES) in caso di possesso da parte di una società di uno o più autoveicoli di lusso, di aerei per il trasporto di persone, di natanti di lusso o di immobili ad uso residenziale, qualora non costituenti oggetto principale dell'attività della società, non può essere inferiore al reddito determinato dal possesso di tali beni secondo i criteri già previsti dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come da ultimo sostituito dall'articolo 22 del presente decreto-legge, e mediante le modalità accertative definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale.
2. Il comma 35 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2007, n. 244, è soppresso.
3. La programmazione dei controlli fiscali dell'Agenzia delle entrate e del Corpo della guardia di finanza deve assicurare una vigilanza sistematica, basata su specifiche analisi di rischio, sulle imprese che presentano dichiarazioni in perdita fiscale, non determinata da compensi erogati ad amministratori e a soci, per più di un periodo d'imposta e non abbiano deliberato e interamente liberato nello stesso periodo uno o più aumenti di capitale a titolo oneroso di importo almeno pari alle perdite fiscali stesse.
4. Anche ai fini di cui al comma 3, nei confronti dei contribuenti non soggetti agli studi di settore né a tutoraggio, l'Agenzia delle entrate e il Corpo della guardia di finanza realizzano piani coordinati di intervento annuali elaborati sulla base di analisi di rischio a livello locale che riguardino almeno un quinto della platea di riferimento.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere dichiarati non riconosciuti i costi basati su documenti contabili provenienti da Paesi, già ricompresi nella black list dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), e con i quali non sia stato stipulato dal Governo italiano un accordo per la lotta all'evasione fiscale e la conseguente disponibilità delle autorità del Paese interessato a dare tempestiva richiesta a tutte le informazioni richieste dal Governo italiano anche su conti bancari intrattenuti con citta-dini o imprese operanti sul territorio italiano.
Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Borghesi.
ART. 25.
(Contrasto di interessi).
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera l-quater) è aggiunta la seguente:
«l-quinquies) le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione relative agli immobili, ivi compresi gli impianti elettrici, idraulici e quelle generici di riscaldamento e condizionamento e quelle di manutenzione e riparazione dei beni mobili registrati, eccedenti complessivamente 2.000 euro ed entro il limite complessivo di 35.000 euro, oggetto di fattura ai sensi di legge, non ricomprese nelle lettere precedenti o nelle spese detraibili di cui agli articoli 14, 15 e 16 e dall'articolo 1 della legge n. 449 del 1997».
Conseguentemente, dopo l'articolo 38, aggiungere i seguenti:
Art. 38-bis. – 1. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.
Art. 38-ter. – (Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni). – 1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modificazioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
25. 2. Galletti, Ciccanti.
ART. 29.
(Concentrazione della riscossione nell'accertamento).
Sostituirlo con il seguente:
Art. 29. – (Concentrazione della riscossione nell'accertamento). – 1. Le attività di riscossione relative agli atti indicati nella seguente lettera a) notificati a partire dal 1o luglio 2011 e relativi ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi, sono potenziate mediante le seguenti disposizioni:
a) l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle entrate ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto ed il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del ricorso ed a titolo provvisorio, degli importi stabiliti dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L'intimazione ad adempiere al pagamento è altresì contenuta nei successivi atti da notificare al contribuente, anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto ed ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, anche ai sensi dell'articolo 8, comma 3-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. In tali ultimi casi il versamento delle somme dovute deve avvenire entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata;
b) gli atti di cui alla lettera a) divengono esecutivi decorsi sessanta giorni dalla notifica e devono espressamente recare l'avvertimento che, decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, è affidata in carico agli agenti della riscossione anche ai fini dell'esecuzione forzata, con le modalità determinate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato;
c) in presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione, decorsi sessanta giorni dalla notifica degli atti di cui alla lettera a), la riscossione delle somme in essi indicate, nel loro ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni, può essere affidata in carico agli agenti della riscossione anche prima dei termini previsti alle lettere a) e b);
d) all'atto dell'affidamento e, successivamente, in presenza di nuovi elementi, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate fornisce, anche su richiesta dell'agente della riscossione, tutti gli elementi utili ai fini del potenziamento dell'efficacia della riscossione, acquisiti anche in fase di accertamento;
e) l'agente della riscossione, sulla base del titolo esecutivo di cui alla lettera a) e senza la preventiva notifica della cartella di pagamento, procede ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previste dalle disposizioni che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. Decorso un anno dalla notifica degli atti indicati alla lettera a), l'espropriazione forzata è preceduta dalla notifica dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L'espropriazione forzata, in ogni caso, è avviata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo;
f) a partire dal primo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione del ricorso, le somme richieste con gli atti di cui alla lettera a) sono maggiorate degli interessi di mora nella misura indicata dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, calcolati a partire dal giorno successivo alla notifica degli atti stessi; all'agente della riscossione spettano l'aggio, interamente a carico del debitore, e il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, previsti dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
g) ai fini della procedura di riscossione contemplata dal presente comma, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati agli atti indicati nella lettera a) ed i riferimenti alle somme iscritte a ruolo si intendono effettuati alle somme affidate agli agenti della riscossione secondo le disposizioni del presente comma; la dilazione del pagamento prevista dall'articolo 19 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, può essere concessa solo dopo l'affidamento del carico all'agente della riscossione e in caso di ricorso avverso gli atti di cui alla lettera a) si applica l'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
h) in considerazione della necessità di razionalizzare e velocizzare tutti i processi di riscossione coattiva, assicurando il recupero di efficienza di tale fase dell'attività di contrasto all'evasione, con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche in deroga alle norme vigenti, sono introdotte disposizioni finalizzate a razionalizzare, progressivamente, coerentemente con le norme di cui al presente comma, le procedure di riscossione coattiva delle somme dovute a seguito dell'attività di liquidazione, controllo e accertamento sia ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto che ai fini degli altri tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate e delle altre entrate riscuotibili a mezzo ruolo.
2. All'articolo 182-ter del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo le parole: «con riguardo all'imposta sul valore aggiunto» sono inserite le seguenti: «ed alle ritenute operate e non versate»;
b) il secondo periodo del sesto comma è sostituito dai seguenti: «La proposta di transazione fiscale, unitamente con la documentazione di cui all'articolo 161, è depositata presso gli uffici indicati nel secondo comma, che procedono alla trasmissione ed alla liquidazione ivi previste. Alla proposta di transazione deve altresì essere allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o dal suo legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la documentazione di cui al periodo che precede rappresenta fedelmente ed integralmente la situazione dell'impresa, con particolare riguardo alle poste attive del patrimonio.»;
c) dopo il sesto comma è aggiunto il seguente: «La transazione fiscale conclusa nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182-bis è revocata di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro 90 giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali ed agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.».
3. All'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. L'agente della riscossione cui venga comunicata la proposta di concordato, ai sensi degli articoli 125 o 126 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la trasmette senza ritardo all'Agenzia delle entrate, anche in deroga alle modalità indicate nell'articolo 36 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e la approva, espressamente od omettendo di esprimere dissenso, solamente in base a formale autorizzazione dell'Agenzia medesima.».
4. L'articolo 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, è sostituito dal seguente:
«Art. 11. – (Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte). – 1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simultaneamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.
2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.».
5. All'articolo 27, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: «In relazione agli importi iscritti a ruolo in base ai provvedimenti indicati al comma 6 del presente articolo, le misure cautelari» sono sostituite dalle seguenti: «Le misure cautelari, che, in base al processo verbale di constatazione, al provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi, al provvedimento di irrogazione della sanzione oppure all'atto di contestazione, sono».
6. In caso di fallimento, il curatore, entro i quindici giorni successivi all'accettazione a norma dell'articolo 29 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, comunica ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, i dati necessari ai fini dell'eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale. Per la violazione dell'obbligo di comunicazione sono raddoppiate le sanzioni applicabili.
7. All'articolo 319-bis del codice penale, dopo le parole: «alla quale il pubblico ufficiale appartiene» sono aggiunte le seguenti: «nonché il pagamento o il rimborso di tributi».
Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Borghesi.
Al comma 1, alinea, premettere le parole: Fermi restando i diritti previsti dallo Statuto del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212.
29. 2. Galletti, Ciccanti.
Al comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le parole: con lo stesso provvedimento sono determinate le modalità per garantire al contribuente la facoltà di avvalersi della dilazione di pagamento, di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in ogni fase del procedimento di riscossione;
Conseguentemente: al medesimo comma 1, lettera g) sopprimere le parole da: la dilazione del pagamento, fino a: all'agente della riscossione e.
dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:
Art. 38-ter. – (Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni). – 1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7 comma 2 le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000 n. 212 le modificazioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
29. 3. Galletti, Ciccanti, Anna Teresa Formisano.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Sono comunque sospese, a decorrere dall'entrata in vigore di conversione del presente decreto legge e fino al 31 luglio 2011, le procedure esecutive per la riscossione cattiva dei tributi vantati dalla amministrazione finanziaria, messe in atto o in procinto di essere eseguite dagli agenti concessionari della riscossione, indipendentemente dall'importo del credito vantato.
Conseguentemente, dopo l'articolo 38 aggiungere i seguenti:
Art. 38-bis. – La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.
Art. 38-ter. – (Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni). – 1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7 comma 2 le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000 n. 212 le modificazioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
29. 4. Galletti, Ciccanti, Vietti, Delfino.
Al comma 7, sopprimere il secondo periodo.
*29. 1. Favia, Cambursano, Borghesi.
Al comma 7, sopprimere il secondo periodo.
*29. 5. Ferranti.
Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:
Art. 29-bis. – (Recupero all'entrata del bilancio dello Stato delle somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si erano avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289). – 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di recuperare all'entrata del bilancio dello Stato le somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si erano avvalsi dei condoni e delle sanatorie dei cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni ed integrazioni, anche dopo l'iscrizione al ruolo e la notifica delle relative cartelle di pagamento, l'Agenzia delle entrate provvede, entro e non oltre un mese dalla medesima data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad una ricognizione di detti contribuenti. Nei successivi trenta giorni, l'Agenzia provvede altresì ad avviare nei confronti di ciascuno dei contribuenti di cui al periodo precedente ogni azione coattiva necessaria al fine dell'integrale recupero delle somme dovute e non corrisposte, maggiorate dagli interessi maturati, anche mediante l'invio, da parte del concessionario per la riscossione Equitalia Spa, di un'intimazione a pagare quanto concordato e non versato alla prevista scadenza, inderogabilmente entro il termine ultimo del 31 settembre 2010, a pena del venir meno dell'efficacia del condono e delle sanatorie di cui alla citata legge n. 289 del 2002.
2. In caso di omesso pagamento delle somme dovute e iscritte a ruolo, anche con riferimento al mancato versamento di singole rate, la sanatoria non produce effetto e la lite non può considerarsi estinta. In caso di mancato o ritardo pagamento delle somme dovute e non corrisposte le sanzioni e gli interessi previsti dalla legislazione vigente sono raddoppiati.
29. 01. Borghesi, Cambursano.
Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:
Art. 29-bis. – 1. L'articolo 12, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sostituito dal seguente:
«1. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli, di ammontare non superiore a duecentocinquantamila euro, emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 31 dicembre 2009, i debiti possono estinguere il debito entro il 31 dicembre 2010 senza corrispondere gli interessi di mora e con il pagamento:
a) di una somma pari al 25 per cento dell'importo iscritto a ruolo;
b) delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate dallo stesso».
Conseguentemente all'articolo 55, dopo il comma 6, aggiungere il seguente: 6-bis. Per l'anno 2010, gli importi e le percentuali dell'addizionale sull'imposta sul reddito delle società (IRES) di cui all'articolo 3 della legge 6 febbraio 2009, n. 7, sono incrementati in misura tale da produrre un maggior gettito pari a 700 milioni di euro.
29. 02. Di Biagio.
ART. 30.
(Potenziamento dei processi di riscossione dell'INPS).
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono esclusi dalle nuove procedure di riscossione i pensionati titolari di prestazione italiana, autonoma o in convenzione, residenti all'estero ai quali continuerà ad applicarsi la normativa sul recupero degli indebiti vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto.
Conseguentemente, dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:
Art. 39-bis. – (Misure fiscali per il settore creditizio). – 1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dal 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,1 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,2 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,3 per mille.
2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.
30. 1. Bucchino.
ART. 31.
(Preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi).
Sostituirlo con il seguente:
Art. 31. – (Preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi). – 1. A decorrere dal 1o gennaio 2011, la compensazione dei crediti di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento. In caso di inosservanza del divieto di cui al periodo precedente si applica la sanzione del 50 per cento dell'importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato. La sanzione non può essere applicata fino al momento in cui sull'iscrizione a ruolo penda contestazione giudiziale o amministrativa e non può essere comunque superiore al 50 per cento di quanto indebitamente compensato; nelle ipotesi di cui al periodo precedente, i termini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, decorrono dal giorno successivo alla data della definizione della contestazione. È comunque ammesso il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte, con le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore dalla legge di conversione del presente decreto. Nell'ambito delle attività di controllo dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza è assicurata la vigilanza sull'osservanza del divieto previsto dal presente comma anche mediante specifici piani operativi. A decorrere dal 1o gennaio 2011 le disposizioni di cui all'articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, non operano per i ruoli di ammontare non superiore a millecinquecento euro.
2. In relazione alle disposizioni di cui al presente articolo, le dotazioni finanziarie del programma di spesa «Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010, sono ridotte di 700 milioni di euro per l'anno 2011, di 2.100 milioni di euro per l'anno 2012 e di 1.900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.
Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Borghesi.
ART. 32.
(Riorganizzazione della disciplina fiscale dei fondi immobiliari chiusi).
Sostituirlo con il seguente:
Art. 32. – (Imposta sulla pubblicità televisiva ed aumento del canone di concessione per le emittenti televisive nazionali). – 1. È istituita l'imposta sulla pubblicità televisiva, secondo le disposizioni del presente articolo.
2. La base imponibile dell'imposta di cui al comma 1 è costituita dai corrispettivi, al netto dell'IVA, percepiti dalle emittenti televisive operanti in ambito nazionale in modalità analogica, digitale terrestre, via cavo o satellitare, per la trasmissione di pubblicità e per lo svolgimento di televendite o di telepromozioni.
3. L'aliquota dell'imposta di cui al comma 1 è stabilita nella misura del 2 per cento della base imponibile.
4. L'imposta di cui al comma 1 è liquidata e versata annualmente dall'emittente televisiva, con le modalità e nei termini stabiliti dal regolamento previsto dal comma 6.
5. Per la dichiarazione, gli acconti, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, il contenzioso, le sanzioni e tutti gli aspetti non disciplinati espressamente dal presente articolo e dal regolamento previsto dal comma 6, si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi.
6. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.
7. A decorrere dal 1o gennaio 2011, alla lettera a) del comma 9 dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 le parole: «pari a l'1 per cento del fatturato» sono sostituite con le seguenti: «pari al 5 per cento del fatturato».
Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Borghesi.
Al comma 1, lettera a), capoverso lettera j) aggiungere infine le parole: ; per pluralità di investitori deve intendersi una molteplicità di soggetti fra i quali deve essere presente almeno un investitore istituzionale ovvero sia costituita da almeno dieci investitori.
32. 2. Lusetti, Galletti, Ciccanti.
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) all'articolo 36, comma 6, dopo le parole: «nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima società», sono inserite le seguenti: «; delle obbligazioni contratte per suo conto risponde, esclusivamente, il fondo comune di investimento con il proprio patrimonio»;.
32. 3. Mantini, Galletti, Ciccanti.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Le società di gestione del risparmio che hanno istituito fondi comuni d'investimento immobiliare per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultano soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 82, commi da 17 a 20 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i quali devono intendersi in ogni caso privi dei requisiti indicati nell'articolo 1, comma 1, lettera j) del predetto decreto legislativo n. 58 del 1998, come modificata dal comma 1, lettera a), adottano le conseguenti delibere di adeguamento entro trenta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2.
32. 4. Mantini, Galletti, Ciccanti.
Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: delibere di adeguamento aggiungere le seguenti: relative ai fondi comuni di investimento immobiliare di cui al comma 3.
32. 5. Mantini, Galletti, Ciccanti.
Al comma 6, sostituire le parole: commi precedenti con le seguenti: commi 4 e 5.
32. 6. Mantini, Galletti, Ciccanti.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. Il comma 8 dell'articolo 41-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è abrogato.
32. 7. Galletti, Ciccanti.
Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:
Art. 32-bis. – (Ripristino della detrazione dall'ICI per l'abitazione principale). – 1. L'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, è abrogato a decorrere dal 1o gennaio 2011.
2. All'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae, a decorrere dall'anno 2011, un ulteriore importo pari all'1,33 per mille della base imponibile di cui all'articolo 5. L'ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
2-ter. L'ulteriore detrazione di cui al comma 2-bis si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9».
32. 0200. Borghesi, Cambursano.
ART. 33.
(Stock options ed emolumenti variabili).
Sostituirlo con il seguente:
Art. 33. – (Inserimento delle stock option ed emolumenti variabili nella base imponibile dell'IRPEF). – 1. I compensi derivanti da forme di remunerazione operate sotto forma di bonus e stock options attribuiti ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nonché ai titolari di contratti di lavoro a progetto costituiscono parte integrante della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, definisce le modalità di attuazione del comma 1.
Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Borghesi.
ART. 37.
(Disposizioni antiriciclaggio).
Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis. – (Imposta straordinaria a carico dei contribuenti che hanno usufruito dello «scudo fiscale»). – 1. È istituita per l'anno 2010 un'imposta straordinaria pari al 5 per cento delle attività rimpatriate o regolarizzate a carico dei contribuenti che hanno beneficiato delle norme in materia di attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori del territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.
2. Il versamento dell'imposta di cui al comma 1 si effettua con le medesime modalità di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, entro il 31 ottobre 2010 ed è posto a carico dell'intermediario finanziario che ha curato il rimpatrio o la regolarizzazione.
3. L'intermediario è tenuto ad informare il contribuente dell'entità dell'imposta a suo carico. Al contribuente spetta l'obbligo di assicurare la provvista finanziaria entro i termini del versamento. In caso di ritardo o mancato pagamento si applicano gli interessi di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e le vigenti sanzioni.
4. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo sono destinate:
a) per 500 milioni di euro al bilancio del Ministero della difesa in funzione delle esigenze di funzionamento e di ammodernamento della difesa, nonché delle progressioni del personale;
b) per 500 milioni di euro al bilancio del Ministero dell'interno in funzione delle esigenze di funzionamento e di ammodernamento della pubblica sicurezza, nonché delle progressioni del personale;
c) per 500 milioni di euro al bilancio del Ministero della giustizia per il potenziamento degli uffici giudiziari;
d) per 1.000 milioni alle Regioni a statuto ordinario, ripartiti secondo le modalità previste dai Fondi perequativi e destinate alla copertura di esigenze finanziarie inderogabili, sopravvenute a seguito della riduzione dei trasferimenti prevista dal presente decreto-legge;
e) per la parte residua alle finalità individuate dal comma 4 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2009, n. 191
f) per la parte residua al rafforzamento degli obiettivi di stabilizzazione della finanza pubblica individuati dal presente decreto-legge.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
37. 0200. Vitali.
ART. 38.
(Altre disposizioni in materia tributaria).
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Sono esentate dalla ritenuta fiscale, limitatamente alla quota di contributi a carico dello Stato, le somme di cui alla lettera c), comma 1, articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Conseguentemente all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis Agli oneri derivanti dall'articolo 38, comma 4-bis, si provvede mediante riduzione lineare, per un importo fino al 5 per cento a decorrere dall'anno 2010, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
38. 2. Galletti, Ciccanti.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13.1. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, lettera a), le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento»; indi, alla lettera c), le parole: «il 75 per cento» sono sostituite dalle seguenti: 80 per cento»;
b) al comma 11, lettera a), le parole: »0,30 per cento« sono sostituite dalle seguenti: »0,15 per cento”.
38. 10. Cambursano, Borghesi, Monai.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13.1. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente trovano applicazione anche nei confronti dei dipendenti pubblici, non residenti nel territorio dello Stato, titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49 del testo unico sulle imposte dei redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917».
38. 1. Di Biagio, Berardi, Angeli.
Dopo il comma 13-septies aggiungere il seguente:
13-octies. In ossequio ai principi della competenza e della prudenza nonché al principio di determinazione del valore di realizzo dei crediti, le perdite per crediti inesigibili gravano sugli esercizi in cui le stesse si possono ragionevolmente prevedere e non sul conto economico degli esercizi futuri in cui tali perdite si manifesteranno con certezza. Il contribuente che abbia la ragionevole certezza della inesigibilità del credito può autocertificare l'inesigibilità del credito stesso con atto notorio, iscrivendo in bilancio la conseguente perdita ed emettendo nota di variazione ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche oltre il limite di un anno dall'effettuazione dell'operazione di cessione. Qualora trattasi di società soggetta al controllo del collegio sindacale lo stesso potrà certificarne la legittimità.
Conseguentemente, dopo l'articolo 38 aggiungere i seguenti:
Art. 38-bis. – La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.
Art. 38-ter. – (Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni). – 1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7 comma 2 le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000 n. 212 le modificazioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
38. 5. Ruggeri, Galletti, Ciccanti.
Dopo il comma 13-septies, aggiungere il seguente:
13-octies. Il triennio 2006-2008 di cui all'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81 è prorogato di ulteriori 3 anni.
Conseguentemente all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 38, comma 13-octies, si provvede mediante riduzione lineare, per un importo pari a 195 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
38. 4. Ruvolo, Galletti, Ciccanti.
Dopo il comma 13-septies aggiungere il seguente;
13-octies. Al comma 5 dell'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono aggiunte in fine le parole: «, laddove sia prevista l'obbligatorietà della formazione permanente si intendono totalmente deducibili». Ai maggiori oneri derivante dal presente comma, valutati nel limite di spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa della Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.
38. 3. Mantini, Galletti, Ciccanti.
Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. – 1. All'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «non superiore a 2.840,51 euro» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a 5.000 euro».
2. A decorrere dall'anno 2010 la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.
3. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado Plato»;
b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro»;
c) le parole: «Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etolico: euro 880,01 per ettolitro anidro».
4. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa della Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare fino al 3 per cento a decorrere dall'anno 2010.
38. 027. Galletti, Ciccanti, Delfino, Capitanio Santolini.
Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. – (Cedolare secca per i contratti di locazione immobiliare a canone calmierato). – 1. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, può essere assoggettato, sulla base della decisione del locatore, ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nella misura del 20 per cento.
2. La base imponibile dell'imposta sostitutiva è costituita dall'importo che rileva ai fini delle imposte sui redditi.
3. L'imposta sostitutiva è versata entro il termine stabilito per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.
4. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardanti l'imposta sostitutiva di cui al presente articolo si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
5. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di dichiarazione e di versamento dell'imposta sostitutiva di cui al presente articolo, nonché ogni altra disposizione utile ai fini dell'attuazione del presente articolo, anche allo scopo di contenere l'onere entro il limite di spesa di 90 milioni di euro per il 2010 e di 175 mm di euro a decorrere dal 2011.
38. 01. Di Biagio.
Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. – 1. A decorrere dall'anno 2010 il canone risultante da contratti di locazione di unità mobiliari adibite ad abitazione, regolarmente registrati ai sensi della disciplina vigente in materia, è assoggettato ad imposta sostitutiva con l'aliquota del 20 per cento. Il predetto canone non concorre alla determinazione del reddito complessivo, anche ai fini dell'applicazione delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.
2. Per fruire dei benefici di cui al comma 18-bis, il locatore è tenuto a indicare nella dichiarazione dei redditi gli estremi di registrazione del contratto di locazione nonché quelli della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 2 e 3.
4. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro».
5. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso 5-bis, primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «85 per cento»;
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «8 per cento»;
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «85 per cento»;
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,15 per cento».
6. All'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «dieci per cento», sono sostituite dalle seguenti: «12,5 per cento».
7. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado Plato»;
b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro»;
c) le parole: «Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etolico: euro 880,01 per ettolitro anidro».
8. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa della Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare fino al 3 per cento a decorrere dall'anno 2010.
38. 029. Galletti, Ciccanti.
Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. – 1. La Tabella 2 di cui decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, è sostituita dalla seguente:
«Tabella 2
La scala di equivalenza
Numero dei componenti | Parametro |
1 | 1 |
2 | 1,57 |
3 | 2,17 |
4 | 2,87 |
5 | 3,67 |
6 | 4,47 |
7 | 5,47 |
Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente.
Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore.
Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psico-fisico permanente di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66 per cento.
Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa.
2. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: »Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado Plato« sono sostituite dalle seguenti: »Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado Plato«;
b) le parole: »Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro« sono sostituite dalle seguenti: »Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro«;
c) le parole: »Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro« sono sostituite dalle seguenti: »Alcole etolico: euro 880,01 per ettolitro anidro”.
3. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.
4. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa della Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare fino al 3 per cento a decorrere dall'anno 2010.
38. 028. Galletti, Ciccanti, Delfino, Capitanio Santolini.
Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. – 1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dell'articolo 3, dopo le parole: «nell'articolo 10» sono inserite le seguenti: «, nonché delle deduzioni indicate nell'articolo 12,»;
b) all'articolo 11:
1) al comma 1, alinea, dopo le parole: «nell'articolo 10» sono inserite le seguenti: «e delle deduzioni indicate nell'articolo 12»;
2) al comma 3, le parole: «negli articoli 12, 13, 15 e 16» sono sostituite dalle seguenti: «negli articoli 13, 15 e 16»;
c) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:
Art. 12. – (Deduzioni e detrazioni per oneri di famiglia). – 1. Dal reddito complessivo si deducono per oneri di famiglia i seguenti importi:
a) 2.500 euro per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
b) 3.200 euro per ciascun figlio a carico, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati.
2. Le predette deduzioni sono aumentate di un importo pari a 5000 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La deduzione è liberamente ripartita tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la deduzione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la deduzione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della deduzione, per limiti di reddito, la deduzione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera deduzione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della deduzione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la deduzione compete a quest'ultimo per l'intero importo. Le deduzioni di cui ai presente comma spettano per un reddito imponibile lordo inferiore a 30.000 euro. Tale limite viene incrementato di 7.000 euro per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 dei codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Le deduzioni decrescono linearmente dal limite calcolato fino ad azzerarsi completamente a 95.000 euro.
3. Le deduzioni di cui ai commi 1 e 2 spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.
4. Le deduzioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.
5. Se il rapporto di cui al comma 1, lettera a), numero 1), è uguale a uno, la deduzione compete nella misura di 690 euro. Se i rapporti di cui al comma 1, lettera a), numeri 1) e 3), sono uguali a zero, la deduzione non compete. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime quattro cifre decimali.
6. In presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta una detrazione di importo pari 350 euro per figlio.
7. Qualora la deduzione per carico familiare comporti un imponibile lordo inferiore allo zero, l'imposta calcolata sulla parte negativa è riconosciuta come credito fino ad un massimo di 400 euro. Se la detrazione per figli a carico di cui al comma 5 è di ammontare superiore all'imposta lorda, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta.«
3. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: »6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro« sono sostituite dalle seguenti: »8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro«.
4. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso 5-bis, primo periodo, sostituire le parole: »96 per cento« con le seguenti: »85 per cento«;
2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: »97 per cento« con le seguenti: »8 per cento«;
3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: »96 per cento« con le seguenti: »85 per cento«;
4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: »97 per cento« con le seguenti: »88 per cento«;
5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: »0,30 per cento« con le seguenti: »0,15 per cento«.
5. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.
6. All'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: »dieci per cento«, sono sostituite dalle seguenti: »12,5 per cento«.
7. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: »Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado Plato« sono sostituite dalle seguenti: »Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado Plato«;
b) le parole: »Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro« sono sostituite dalle seguenti: »Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro«;
c) le parole: »Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro« sono sostituite dalle seguenti: »Alcole etolico: euro 880,01 per ettolitro anidro”.
8. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea
9. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa della Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare fino al 3 per cento a decorrere dall'anno 2010.
38. 026. Galletti, Ciccanti, Delfino, Capitanio Santolini.
Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. – (Detrazioni per carichi di famiglia). – 1. A decorrere dal primo gennaio 2011, le detrazioni per carichi di famiglia disciplinate dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, sono proporzionalmente incrementati nel limite stabilito dal decreto di cui al comma 3, fino alla concorrenza di 4.400 milioni di euro.
2. Dopo l'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, è inserita la seguente lettera:
«b.1) Le detrazioni di cui alle precedenti lettere a) e b) spettano anche per il convivente nelle coppie formate da persone dello stesso sesso legate da vincoli affettivi. La detrazione spetta a condizione che la convivenza duri da almeno due anni, risultante da certificato di residenza anagrafica;».
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti gli incrementi proporzionali delle detrazioni per carichi di famiglia previsti dal comma 1.
Conseguentemente, dopo l'articolo 39 aggiungere i seguenti:
Art. 39-bis. – (Disposizioni in materia di rimborsi elettorali). – 1. Alla legge 3 giugno 1999, n. 157, apportare le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: «L'ammontare di ciascuno dei quattro fondi relativi agli organi di cui al comma 1 è pari, per ciascun anno di legislatura degli organi stessi, alla somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 0,50 per il numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per la relativa elezione che hanno effettivamente esercitato il loro diritto elettorale attivo in occasione del rinnovo di ciascuno degli organi per cui si richiede il rimborso.»;
b) all'articolo 1, comma 6, sostituire il quarto periodo col seguente: «In caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati il versamento delle quote annuali dei relativi rimborsi è interrotto; la quota ancora non erogata è corrisposta in proporzione alla frazione di anno trascorsa prima dello scioglimento anticipato».
Art. 39-ter. – (Modifica all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di limite alle detrazioni per erogazioni liberali in favore dei partiti e dei movimenti politici). – 1. Al comma 1-bis dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di detrazioni per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici, le parole: «per importi compresi tra 100.000 e 200 milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «per un importo non superiore a 2.066 euro».
Art. 39-quater. – (Riduzione delle spese per sistemi d'arma). – 1. Gli accantonamenti finanziari in essere a legislazione vigente presso il ministero delle attività produttive per programmi di elevato contenuto tecnologico destinati alle Forze armate nel triennio 2011-2013 non possono superare il limite del 2009 ridotto del 30 per cento.
Art. 39-quinquies. – (Riduzione dei consumi intermedi delle pubbliche amministrazioni ed incremento delle risorse per le detrazioni fiscali per i carichi familiari e delle risorse del Fondo per l'occupazione). – 1. A decorrere dall'anno 2011 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, attraverso una riduzione lineare degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2002, incrementata dal tasso di inflazione. Tale rideterminazione è effettuata in modo da comportare una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica esposta nel Documento di programmazione economico finanziaria per gli anni 2010-2013, fino a 3 miliardi di euro, a decorrere dall'anno 2011, per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri, e per un importo complessivo pari a 5 miliardi di euro annui per l'insieme delle pubbliche amministrazioni.
2. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 le regioni, entro il 31 dicembre 2011, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il perseguimento delle finalità di cui al comma 1. La disposizione di cui al presente comma costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del comma 1 sono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono determinate le modalità di attuazione del presente articolo in modo da non determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
38. 02. Cambursano, Messina, Borghesi, Barbato.
Dopo l'articolo 38, aggiungere i seguenti:
Art. 38-bis. – (Restituzione del drenaggio fiscale). – 1. A decorrere dal 1o gennaio 2011, con riferimento al periodo di imposta 2010, quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto di ciascun anno supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno precedente, si provvede a neutralizzare integralmente gli effetti dell'ulteriore pressione fiscale non rispondenti a incrementi reali di reddito. Ai fini della restituzione integrale del drenaggio fiscale si provvede mediante l'adeguamento delle detrazioni e dei limiti di reddito previsti negli articoli 11, 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Entro il 30 settembre di ciascun anno, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, si procede alla ricognizione della variazione percentuale di cui al comma 1 e si stabiliscono i conseguenti adeguamenti delle detrazioni e dei limiti di reddito; gli importi dei limiti di reddito sono arrotondati a 100 euro per difetto se la frazione non è superiore a 50 euro o per eccesso se è superiore. Il decreto ha effetto per l'anno successivo. Il primo decreto sarà emanato entro il 30 settembre 2010.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non possono eccedere il limite massimo di spesa di 2.200 milioni di euro annui.
4. È soppresso l'articolo 3 del decreto legge 2 marzo 1989 n. 69.
Art. 38-ter. – (Ripristino di norme per il contrasto all'evasione e l'elusione fiscale). – 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;
b) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:
a) i commi 12, 12-bis e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 37-ter dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74;
c) il comma 4-bis dell'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-bis nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:
d) i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Art. 38-quater. – (Contrasto ai fenomeni delle società di comodo). – 1. L'imponibile dell'imposta sul reddito delle società in caso di possesso da parte di una società di uno o più autoveicoli di lusso, di aerei per il trasporto di persone, di natanti di lusso o di immobili ad uso residenziale, qualora non inerenti all'attività oggetto precipuo della società, non può essere inferiore al reddito determinato dal possesso di tali beni mediante le modalità accertative definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale.
2. Il comma 35 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2007, n. 244, è soppresso.
Art. 38-quinquies. – (Recupero all'entrata del bilancio dello Stato delle somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si erano avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289). – 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di recuperare all'entrata del bilancio dello Stato le somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si erano avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni ed integrazioni, anche dopo l'iscrizione a ruolo e la notifica delle relative cartelle di pagamento, l'Agenzia delle entrate provvede, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad una ricognizione di detti contribuenti. Nei successivi trenta giorni, l'Agenzia provvede altresì ad avviare nei confronti di ciascuno dei contribuenti di cui al periodo precedente ogni azione coattiva necessaria al fine dell'integrale recupero delle somme dovute e non corrisposte, maggiorate dagli interessi maturati, anche mediante l'invio, da parte del concessionario per la riscossione Equitalia Spa, di un'intimazione a pagare quanto concordato e non versato alla prevista scadenza, inderogabilmente entro il termine ultimo del 31 settembre 2010, a pena del venir meno dell'efficacia del condono e delle sanatorie di cui alla citata legge n. 289 del 2002.
2. In caso di omesso pagamento delle somme dovute e iscritte a ruolo, anche con riferimento al mancato versamento di singole rate, la sanatoria non produce effetto e la lite non può considerarsi estinta. In caso di mancato o ritardato pagamento delle somme dovute e non corrisposte le sanzioni e gli interessi previsti dalla legislazione vigente sono raddoppiati.
Art. 38-sexies. – (Contributo di solidarietà dei soggetti che hanno usufruito dei vantaggi fiscali disposti in relazione al rimpatrio e alla regolarizzazione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero). – 1. Coloro che hanno usufruito dei vantaggi fiscali disposti in relazione al rimpatrio e alla regolarizzazione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero, ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, sono tenuti al versamento di un contributo di solidarietà pari al 7,5 per cento del valore delle operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione perfezionate a tutto il 30 aprile 2010.
2. Il direttore dell'Agenzia delle entrate stabilisce con proprio provvedimento le disposizioni e gli adempimenti, anche dichiarativi, per l'attuazione del presente articolo.
Art. 38-septies. – (Ripristino dell'ICI sulle case di lusso). – 1. L'articolo 1 del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, è soppresso a decorrere dal 10 gennaio 2011.
2. All'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae, a decorrere dall'anno 2011, un ulteriore importo pari all'1,33 per mille della base imponibile di cui all'articolo 5. L'ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
2-ter. L'ulteriore detrazione di cui al comma 2-bis si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9.»
Art. 38-octies. – (Tassazione dei redditi di capitale e di redditi diversi di natura finanziaria). – 1. Le aliquote delle ritenute sui redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria o delle misure delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, con l'esclusione dei redditi derivanti da titoli emessi dallo Stato, sono unificate ad un valore pari al 20 per cento.
2. Sono confermate le disposizioni vigenti che prevedono l'esenzione ovvero la non imponibilità dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, definisce le modalità attuative del presente articolo concernenti il riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria, nonché delle gestioni individuali di patrimoni e degli organismi di investimento collettivo mobiliare, e recanti modificazioni al regime delle ritenute alla fonte sui redditi di capitale o delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi.
4. Con il medesimo decreto di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze definisce eventuali misure compensative anche aventi natura di deduzioni o detrazioni di imposta, a favore dei soggetti economicamente più deboli, avendo comunque cura di semplificare le procedure al fine di ridurre i costi amministrativi a carico degli intermediari.
5. Nel medesimo decreto il Ministro provvede al coordinamento della nuova disciplina con le disposizioni vigenti, nel rispetto del principio dell'equivalenza di trattamento tra i diversi redditi e strumenti di natura finanziaria, salvo quanto previsto dal comma 1, nonché tra gli intermediari finanziari, ed al necessario coordinamento della nuova disciplina con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nel testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed in ogni altra legge, regolamento, decreto o provvedimento vigenti.
6. Dall'adozione del decreto di cui al comma 3 devono derivare maggiori entrate non inferiori a 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.
Art. 38-novies. – (Incremento dell'addizionale Ires delle società operanti nel campo energetico). – 1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 l'aliquota addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è elevata a 6,8 punti percentuali.
2. All'aumento dell'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui al comma 18 dell'articolo articolo 81 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.
Art. 38-decies. – (Riduzione deducibilità banche e assicurazioni). – 1. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso 5-bis, primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «86 per cento»;
b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «87 per cento»;
c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «86 per cento»;
d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «87 per cento»;
e) al comma 6, lettera a), sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «15 per cento»; indi, alla lettera c), sostituire le parole: «il 75 per cento» con le seguenti: «l'80 per cento»;
f) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,15 per cento».
Art. 38-undecies. – (Imposta sulla pubblicità televisiva ed aumento del canone di concessione per le emittenti televisive nazionali). – 1. È istituita l'imposta sulla pubblicità televisiva, secondo le disposizioni del presente articolo.
2. La base imponibile dell'imposta di cui al comma 1 del presente articolo è costituita dai corrispettivi, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, percepiti dalle emittenti televisive a carattere nazionale analogiche, digitali terrestre, via cavo oppure satellitari, per la trasmissione di pubblicità e per lo svolgimento di televendite o di telepromozioni.
3. L'aliquota dell'imposta di cui al comma 1 è stabilita nella misura del 2 per cento della base imponibile.
4. L'imposta di cui al comma 1 è liquidata e versata annualmente dall'emittente televisiva, con le modalità e nei termini stabiliti dal regolamento previsto dal comma 6.
5. Per la dichiarazione, gli acconti, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, il contenzioso, le sanzioni e tutti gli aspetti non disciplinati espressamente dal presente articolo e dal regolamento previsto dal comma 6, si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi.
6. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.
7. A decorrere dal 1o gennaio 2011, alla lettera a) del comma 9 dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: «pari all'1 per cento del fatturato» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 5 per cento del fatturato».
Art. 38-duodecies. – (Disposizioni in materia di gestione dello spettro radioelettrico). – 1. Al fine di massimizzare la gestione efficiente delle radiofrequenze e di destinare adeguate risorse a servizi di telefonia mobile con l'utilizzo parziale della banda 790-862 MHz, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le risorse frequenziali da destinare ai servizi di telefonia mobile, i cui diritti d'uso saranno assegnati mediante procedure di evidenza pubblica competitiva.
2. La base d'asta della procedure di cui al comma 1 è determinata tenendo conto della media delle valutazioni economiche riscontrate negli altri paesi dell'Unione europea.
3. In conformità a quanto disposto dall'articolo 3, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249, ed i criteri previsti dalla delibera n. 181/09/CONS dell'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, del 7 aprile 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2009, di cui all'articolo 8-novies del decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 giugno 2008, n. 101, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con proprio provvedimento, adegua i contenuti della delibera n. 300/10/CONS a quanto previsto dal presente articolo, individuando un numero di reti nazionali tale da garantire l'effettiva riserva prevista per legge in favore delle emittenti locali, per ogni area tecnica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 settembre 2008, recante «definizione di un calendario per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre, con l'indicazione delle aree territoriali interessate e delle rispettive scadenze», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 10 ottobre 2008, di un terzo delle risorse frequenziali pianificabili nel rispetto dei coordinamento internazionale.
4. È sempre consentito all'operatore di rete locale di fornire i propri servizi trasmissivi alle emittenti nazionali.
Art. 38-terdecies. – (Modificazioni alla disciplina sulle aliquote di prodotto della coltivazione degli idrocarburi e nuove norme finalizzate ad abbattere le emissioni nocive derivanti dalle attività di idrodesulfurizzazione e di lavorazione del petrolio). – 1. Per le produzioni di idrocarburi, liquidi e gassosi, ottenuti in terraferma e in mare, a decorrere dall'anno 2009, l'aliquota di prodotto che il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è stabilita nella misura del 50 per cento.
2. Per le produzioni ottenute a decorrere dall'anno 2010 per ciascuna concessione di coltivazione situata in terraferma, il valore dell'aliquota calcolato in applicazione del comma 1 è corrisposto per il 60 per cento alla regione a statuto ordinario e per il 20 per cento ai comuni interessati. La regione e i comuni destinano tali risorse allo sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche, all'incremento industriale e ad interventi di miglioramento ambientale e di tutela della salute pubblica, nei territori nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni di idrocarburi. Con la medesima decorrenza alle regioni a statuto ordinario del Mezzogiorno è corrisposta, per il finanziamento di strumenti della programmazione negoziata nelle aree di estrazione e in quelle adiacenti, anche l'aliquota del 20 per cento destinata allo Stato.
3. Nel caso di concessione con impianti di coltivazione che interessino più regioni, la quota di spettanza regionale è corrisposta nella misura del 25 per cento alla regione ove ha sede l'eventuale centrale di raccolta e trattamento definitivo prima dell'avviamento al consumo, ancorché situata al di fuori del perimetro della concessione, e per la restante parte è ripartita tra le regioni ove sono ubicati i pozzi collegati alla centrale, all'impianto di diretta utilizzazione, o alla rete di distribuzione, proporzionalmente al numero dei pozzi stessi e in base alla situazione esistente a 31 dicembre dell'anno cui si riferiscono le aliquote. Nel caso di concessione con impianti di coltivazione che interessino il territorio di più comuni, la ripartizione della quota di spettanza comunale è effettuata con gli stessi criteri di cui al primo periodo.
4. Per le produzioni ottenute a decorrere dall'anno 2010 per ciascuna concessione di coltivazione situata nel territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il valore dell'aliquota di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è calcolato ai sensi del comma 1. Nel caso di concessione con impianti di coltivazione ricadenti nel territorio di più regioni a statuto speciale o province autonome, si applicano i criteri di ripartizione di cui al comma 3.
5. Per le produzioni ottenute a decorrere dall'anno 2010, il valore dell'aliquota calcolato in applicazione del comma 1, quando è relativo a un giacimento situato in tutto o prevalentemente nel sottofondo del mare territoriale, è corrisposto per il 60 per cento alla regione adiacente. Nel caso di giacimenti antistanti la costa di due regioni, la quota di spettanza regionale è ripartita nella misura prevista dal comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625.
6. Al fine di abbattere le emissioni nocive ed inquinanti in atmosfera, con particolare riferimento a quelle derivanti da attività di idrodesulfurizzazione e di lavorazione del petrolio, nonché al fine di prevenire i rischi per la salute pubblica, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono ridefiniti ed aggiornati i valori minimi e massimi di emissione dell'idrogeno solforato in modo da adeguarli ai livelli raccomandati dall'Organizzazione mondiale della sanità. Tale decreto definisce altresì le modalità di monitoraggio e di rilevazione dell'idrogeno solforato nelle aree interessate dalla presenza di centri di lavorazione del petrolio da parte delle competenti strutture pubbliche, con oneri a carico delle società di gestione degli impianti.
7. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo preordinato alla riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per i residenti delle regioni interessate dall'estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi, di seguito denominato «Fondo». Il Fondo è alimentato dagli importi rivenienti dalle maggiorazioni di aliquota di cui al comma 1 di spettanza dello Stato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono periodicamente individuate, nell'ambito del Fondo, le somme spettanti per le iniziative a favore dei residenti in ciascuna regione interessata. In caso di mancata capienza del Fondo, alle relative integrazioni si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
38. 03. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.
Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. – (Contributo di solidarietà dei soggetti che hanno usufruito dei vantaggi fiscali disposti in relazione al rimpatrio e alla regolarizzazione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero). – 1. Coloro che hanno usufruito dei vantaggi fiscali disposti in relazione al rimpatrio e alla regolarizzazione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero, ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, sono tenuti al versamento, entro trenta giorni dalla data di conversione del presente decreto, di un contributo di solidarietà pari al 7,5 per cento del valore delle operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione perfezionate a tutto il 30 aprile 2010. La predetta aliquota si applica sulla stessa base imponibile determinata ai fini dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni.
2. Il direttore dell'Agenzia delle entrate stabilisce con proprio provvedimento le disposizioni e gli adempimenti, anche dichiarativi, per l'attuazione del presente articolo. Per quanto non espressamente disposto si rinvia, ove compatibile, alla disciplina prevista in attuazione dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni.
38. 04. Borghesi, Messina, Barbato, Cambursano.
Dopo l'articolo 38, aggiungere i seguenti:
Art. 38-bis. – La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.
Art. 38-ter. – (Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni). – 1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modificazioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
Art. 38-quater. – (Deducibilità delle svalutazioni dei crediti per gli enti creditizi e finanziari). – 1. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «0,30 per cento» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: «0,25 per cento».
2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
Art. 38-quinquies. – 1. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro».
Art. 38-sexies. – 1. All'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «dieci per cento», sono sostituite dalle seguenti: «12,5 per cento».
Art. 38-septies. – 1. All'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado Plato»;
b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro»;
e) le parole: «Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro»
Conseguentemente, dopo l'articolo 40-bis, aggiungere il seguente:
Art. 40-ter. – 1. Ai datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 31 luglio 2010 ed il 31 luglio 2011, incrementano il numero di lavoratori e lavoratrici dipendenti di età inferiore ai trent'anni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, è concesso, per gli anni 2010, 2011 e 2012, un credito d'imposta ai fini IRES d'importo pari a euro 500 euro per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese. Sono esclusi i soggetti di cui all'articolo 74 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal citato regolamento (CE) n. 2204/2002.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta per ogni unità lavorativa risultante dalla differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori e lavoratrici di età inferiore ai trent'anni con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo compreso tra 31 luglio 2010 e il 31 luglio 2011. Per le assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.
3. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti che assumono la qualifica di datori di lavoro a decorrere dal 31 luglio 2010, ogni lavoratore o lavoratrice dipendente di età inferiore ai trent'anni assunto costituisce incremento della base occupazionale. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.
4. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5. Il credito d'imposta spetta a condizione che:
a) i lavoratori e le lavoratrici assunti per coprire i nuovi posti di lavoro creati non abbiano mai lavorato prima o abbiano perso o siano in procinto di perdere l'impiego precedente o siano portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
b) siano rispettate le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali anche con riferimento alle unità lavorative che non danno diritto al credito d'imposta;
c) siano rispettate le norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni;
d) il datore di lavoro non abbia ridotto la base occupazionale nel periodo dal 31 luglio 2010 al 31 luglio 2011, per motivi diversi da quelli del collocamento a riposo.
6. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, il credito d'imposta spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dell'impresa sostituita.
7. Il diritto a fruire del credito d'imposta decade:
a) se, su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo, risulta inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo compreso tra il 31 luglio 2010 ed il 31 luglio 2011;
b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese;
c) qualora vengano definitivamente accertate violazioni non formali, e per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, commesse nel periodo di applicazione delle disposizioni dei commi precedenti, e qualora siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni decorrono i termini per far luogo al recupero delle minori somme versate o del maggior credito riportato e per l'applicazione delle relative sanzioni.
8. Ai fini delle agevolazioni previste dai commi precedenti, i soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.
38. 07. Galletti, Ciccanti.
Dopo l'articolo 38, aggiungere i seguenti:
Art. 38-bis. – 1. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.
Art. 38-ter. – (Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni). – 1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modificazioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
Art. 38-quater. – (Deducibilità delle svalutazioni dei crediti per gli enti creditizi e finanziari). – 1. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «0,30 per cento» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: «0,25 per cento».
2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al comma i si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
Art. 38-quinquies. – 1. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro».
Art. 38-sexies. – 1. All'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «dieci per cento», sono sostituite dalle seguenti: «12,5 per cento».
Art. 38-septies. – 1. All'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado Plato»;
b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro»;
c) le parole: «Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etolico: euro 880,01 per ettolitro anidro».
Conseguentemente, dopo l'articolo 40-bis, aggiungere il seguente:
Art. 40-ter. – 1. Per i nuovi assunti di età inferiore ai trent'anni, ad incremento delle unità effettivamente occupate al 31 luglio 2010, a tutti i datori di lavoro privati ed agli enti pubblici economici è riconosciuto lo sgravio contributivo nella misura del 50 per cento dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) a loro carico, per un periodo di tre anni dalla data di assunzione del singolo lavoratore, sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Il beneficio si intende riconosciuto anche alle società cooperative di lavoro, relativamente ai nuovi soci lavoratori con i quali venga instaurato un rapporto di lavoro assimilabile a quello di lavoratori dipendenti.
2. Le agevolazioni previste dal comma 1 si applicano a condizione che:
a) l'impresa, anche di nuova costituzione, realizzi un incremento del numero di dipendenti a tempo pieno e indeterminato. Per le imprese già costituite al 31 luglio 2010, l'incremento è commisurato al numero di dipendenti esistenti al 31 dicembre 2009;
b) l'impresa di nuova costituzione eserciti attività che non assorbono neppure in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti ad esclusione delle attività sottoposte a limite numerico o di superficie;
c) il livello di occupazione raggiunto a seguito delle nuove assunzioni non subisca riduzioni nel corso del periodo agevolato;
d) l'incremento della base occupazionale venga considerato al netto delle diminuzioni occupazionali in società controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto e, in caso di affidamento da parte di amministrazioni pubbliche di servizi o di opere in concessione o appalto, al netto del personale comunque già occupato nelle medesime attività al 31 dicembre dell'anno precedente;
e) i nuovi dipendenti siano iscritti nelle liste di collocamento o di mobilità oppure fruiscano della cassa integrazione guadagni nei territori di cui al comma 5;
f) i contratti di lavoro siano a tempo indeterminato;
g) siano osservati i contratti collettivi nazionali per i soggetti assunti;
h) siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 , e successive modificazioni ed integrazioni;
i) siano rispettati i parametri delle prestazioni ambientali come definiti dall'articolo 6, comma 6, lettera f) del decreto 20 ottobre 1995, n. 527 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e successive modificazioni.
3. L'efficacia delle misure di cui al comma 1 è subordinata all'autorizzazione ed ai vincoli della Commissione delle Comunità europee ai sensi degli articoli 92 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunità europea.
38. 08. Galletti, Ciccanti.
Dopo l'articolo 38, aggiungere i seguenti:
Art. 38-bis. – 1. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.
Art. 38-ter. – (Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni). – 1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modificazioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
Art. 38-quater. – (Deducibilità delle svalutazioni dei crediti per gli enti creditizi e finanziari). – 1. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «0,30 per cento» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: «0,25 per cento».
2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al comma i si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
Art. 38-quinquies. – 1. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro».
Art. 38-sexies. – 1. All'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «dieci per cento», sono sostituite dalle seguenti: «12,5 per cento».
Art. 38-septies. – 1. All'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado Plato»;
b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro»;
c) le parole: «Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro».
Conseguentemente, dopo l'articolo 40-bis, aggiungere il seguente:
Art. 40-ter. – 1. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è aggiunto il seguente periodo: «L'importo di cui al periodo precedente è raddoppiato nel caso di spese per il personale di età inferiore ai trent'anni impiegato a tempo indeterminato.».
38. 09. Galletti, Ciccanti.
Dopo l'articolo 38, aggiungere i seguenti:
Art. 38-bis. – 1. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.
Art. 38-ter. – (Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni). – 1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modificazioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
Art. 38-quater. – (Deducibilità delle svalutazioni dei crediti per gli enti creditizi e finanziari). – All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «0,30 per cento» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: «0,25 per cento».
2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
Art. 38-quinquies. – 1. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro».
Art. 38-sexies. – 1. All'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «dieci per cento», sono sostituite dalle seguenti: «12,5 per cento».
Art. 38-septies. – 1. All'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado Plato»;
b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro»;
c) le parole: «Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro».
Conseguentemente, dopo l'articolo 40-bis, aggiungere il seguente:
Art. 40-ter. – All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 2) è aggiunto il seguente periodo: «L'importo di cui al periodo precedente è elevato a 6.000 euro su base annua per ogni lavoratore dipendente di età inferiore ai trent'anni impiegato a tempo indeterminato nel periodo di imposta»;
b) al numero 3) è aggiunto il seguente periodo: «L'importo di cui al periodo precedente è elevato a 12.000 euro su base annua per ogni lavoratore dipendente di età inferiore ai trent'anni impiegato a tempo indeterminato nel periodo di imposta».
38. 010. Galletti, Ciccanti.
Dopo l'articolo 38, aggiungere i seguenti:
Art. 38-bis. – 1. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.
Art. 38-ter. – (Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni). – 1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modificazioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
Art. 38-quater. – (Deducibilità delle svalutazioni dei crediti per gli enti creditizi e finanziari). – 1. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «0,30 per cento» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: «0,25 per cento».
2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
Art. 38-quinquies. – All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro».
Art. 38-sexies. – 1. All'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «dieci per cento», sono sostituite dalle seguenti: «12,5 per cento».
Art. 38-septies. – All'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado Plato»;
b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro»;
c) le parole: «Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro».
Conseguentemente, dopo l'articolo 40-bis, aggiungere il seguente:
Art. 40-ter. – 1. Per i soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono esclusi dall'imposizione ai fini IRES, per un ammontare massimo del 50 per cento, i redditi di esercizio non distribuiti ai soci, sotto alcuna forma, conseguiti nei periodi di imposta 2010 e 2011.
38. 011. Galletti, Ciccanti.
Dopo l'articolo 38, aggiungere i seguenti:
Art. 38-bis. – 1. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.
Art. 38-ter. – (Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni). – 1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modificazioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
Art. 38-quater. – (Deducibilità delle svalutazioni dei crediti per gli enti creditizi e finanziari). – 1. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «0,30 per cento» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: «0,25 per cento».
2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
Art. 38-quinquies. – 1. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro».
Art. 38-sexies. – 1. All'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «dieci per cento», sono sostituite dalle seguenti: «12,5 per cento».
Art. 38-septies. – 1. All'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado Plato»;
b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro»;
c) le parole: «Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro».
Conseguentemente, dopo l'articolo 40-bis, aggiungere il seguente:
Art. 40-ter. – 1. All'articolo 1, comma 280, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012»;
b) è aggiunto in fine il seguente periodo: «La misura del 10 per cento è altresì elevata al quaranta per cento per le imprese aventi sede legale ed ubicazione nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Mouse, Puglia, Sardegna e Sicilia».
38. 012. Galletti, Ciccanti.
Dopo l'articolo 38, aggiungere i seguenti:
Art. 38-bis. – 1. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.
Art. 38-ter. – (Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni). – 1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modificazioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
Art. 38-quater. – (Deducibilità delle svalutazioni dei crediti per gli enti creditizi e finanziari). – 1. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «0,30 per cento» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: «0,25 per cento».
2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
Art. 38-quinquies. – 1. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro».
Art. 38-sexies. – 1. All'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «dieci per cento», sono sostituite dalle seguenti: «12,5 per cento».
Art. 38-septies. – 1. All'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado Plato»;
b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro»;
c) le parole: «Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro».
Conseguentemente, dopo l'articolo 40-bis aggiungere il seguente: all'articolo 1, comma 280, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012».
38. 013. Galletti, Ciccanti.
Dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. La Tabella 2 di cui decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, è sostituita dalla seguente:
«Tabella 2
La scala di equivalenza
Numero dei componenti | Parametro |
1 | 1 |
2 | 1,57 |
3 | 2,17 |
4 | 2,87 |
5 | 3,67 |
6 | 4,47 |
7 | 5,47 |
Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente.
Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore.
Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psico-fisico permanente di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66 per cento.
Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa».
Conseguentemente, dopo l'articolo 38-bis, aggiungere i seguenti:
Art. 38-ter. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.
Art. 38-quater. – (Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni). – 1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «, nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modificazioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
Art. 38-quinquies. – (Deducibilità delle svalutazioni dei crediti per gli enti creditizi e finanziari). – 1. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «0,30 per cento» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: «0,25 per cento».
2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
Art. 38-sexies. – 1. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro».
Art. 38-septies. – 1. All'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «dieci per cento», sono sostituite dalle seguenti: «12,5 per cento».
Art. 38-octies. – 1. All'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado Plato»;
b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro»;
c) le parole: «Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro».
38. 014. Galletti, Ciccanti, Delfino, Libè.
Dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. – 1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dell'articolo 3, dopo le parole: «nell'articolo 10» sono inserite le seguenti: «, nonché delle deduzioni indicate nell'articolo 12,»;
b) all'articolo 11:
1) al comma 1, alinea, dopo le parole: «nell'articolo 10» sono inserite le seguenti: «e delle deduzioni indicate nell'articolo 12»;
2) al comma 3, le parole: «negli articoli 12, 13, 15 e 16» sono sostituite dalle seguenti: «negli articoli 13, 15 e 16»;
c) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:
«Art. 12. – (Deduzioni e detrazioni per oneri di famiglia). – 1. Dal reddito complessivo si deducono per oneri di famiglia i seguenti importi:
a) 2.500 euro per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
b) 3.200 euro per ciascun figlio a carico, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati. Le predette deduzioni sono aumentate di un importo pari a 5000 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La deduzione è liberamente ripartita tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la deduzione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la deduzione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della deduzione, per limiti di reddito, la deduzione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera deduzione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della deduzione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la deduzione compete a quest'ultimo per l'intero importo. Le deduzioni di cui al presente comma spettano per un reddito imponibile lordo inferiore a 30.000 euro. Tale limite viene incrementato di 7.000 euro per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Le deduzioni decrescono linearmente dal limite calcolato fino ad azzerarsi completamente a 95.000 euro.
2. Le deduzioni di cui al comma 1 spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.
3. Le deduzioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.
4. Se il rapporto di cui al comma 1, lettera a), numero 1), è uguale a uno, la deduzione compete nella misura di 690 euro. Se i rapporti di cui al comma 1, lettera a), numeri 1) e 3), sono uguali a zero, la deduzione non compete. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime quattro cifre decimali.
5. In presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta una detrazione di importo pari 350 euro per figlio.
6. Qualora la deduzione per carico familiare comporti un imponibile lordo inferiore allo zero, l'imposta calcolata sulla parte negativa è riconosciuta come credito fino ad un massimo di 400 euro. Se la detrazione per figli a carico di cui al comma 5 è di ammontare superiore all'imposta lorda, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta.
Conseguentemente, dopo l'articolo 38-bis, aggiungere i seguenti:
Art. 38-bis. – 1. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.
Art. 38-quater. – (Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni). – 1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: »nei limiti del 96 per cento« sono sostituite dalle seguenti: »nei limiti del 95 per cento«.
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: »nella misura del 96 per cento« sono sostituite dalle seguenti: »nella misura del 95 per cento«;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: »nella misura del 96 per cento« sono sostituite dalle seguenti: »nella misura del 95 per cento«;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: »nella misura del 96 per cento« sono sostituite dalle seguenti: »nella misura del 95 per cento«.
3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modificazioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
Art. 38-quinquies. – (Deducibilità delle svalutazioni dei crediti per gli enti creditizi e finanziari). – 1. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: »0,30 per cento« ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: »0,25 per cento«.
2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
Art. 38-sexies. – 1. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: »6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro« sono sostituite dalle seguenti: »8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro«.
Art. 38-septies. – 1. All'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: »dieci per cento«, sono sostituite dalle seguenti: »12,5 per cento«.
Art. 38-octies. – 1. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: »Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado Plato« sono sostituite dalle seguenti: »Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado Plato«;
b) le parole: »Prodotti alcolici intermedi: euro 68.51 per ettolitro« sono sostituite dalle seguenti: »Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro«;
c) le parole: »Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro« sono sostituite dalle seguenti: »Alcole etolico: euro 880,01 per ettolitro anidro”.
38. 016. Galletti, Ciccanti, Delfino, Volontè.
Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. 1. A decorrere dall'anno 2010 il canone risultante da contratti di locazione di unità mobiliari adibite od abitazione, regolarmente registrati ai sensi della disciplina vigente in materia è assoggettato ad imposta sostitutiva con l'aliquota del 20 per cento. Il predetto canone non concorre alla determinazione del reddito complessivo, anche ai fini dell'applicazione delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.
2. Per fruire dei benefici di cui al comma 18-bis, il locatore è tenuto a indicare nella dichiarazione dei redditi gli estremi di registrazione del contratto di locazione nonché quelli della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 2 e 3.
Conseguentemente, dopo l'articolo 38-bis, aggiungere i seguenti:
Art. 38-ter. – 1. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'unione europea.
Art. 38-quater. – (Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni). – 1. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6 comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7 comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modificazioni di cui ai commi i e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
Art. 38-quinquies. – (Deducibilità delle svalutazioni dei crediti per gli enti creditizi e finanziari). – 1. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «0,30 per cento» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: «0,25 per cento».
2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
Art. 38-sexies. – All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro».
Art. 38-septies. – 1. All'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «dieci per cento», sono sostituite dalle seguenti: «12,5 per cento».
Art. 38-octies. – 1. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado Plato»;
b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro»;
c) le parole: «Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etolico: euro 880,01 per ettolitro anidro».
38. 015. Galletti, Ciccanti, Delfino.
Dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:
Art. 38-bis. – 1. All'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «non superiore a 2.840,51 euro» sono sostituite con le seguenti: «non superiore a 5.000 euro».
Conseguentemente, dopo l'articolo 38-bis, aggiungere i seguenti:
Art. 38-ter. – 1. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.
Art. 38-quater. – (Deducibilità interessi passivi per banche e assicurazioni). – 1. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modificazioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
Art. 38-quinquies. – (Deducibilità delle svalutazioni dei crediti per gli enti creditizi e finanziari). – 1. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «0,30 per cento» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: «0,25 per cento».
2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.
Art. 38-sexies. – 1. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro».
Art. 38-septies. – 1. All'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «dieci per cento», sono sostituite dalle seguenti: «12,5 per cento».
Art. 38-octies. – 1. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado Plato»;
b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro»;
c) le parole: «Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etolico: euro 880,01 per ettolitro anidro».
38. 017. Galletti, Ciccanti, Delfino, Volontè.
ART. 39.
(Ulteriore sospensione dei versamenti tributari e contributivi nei confronti dei soggetti colpiti dal sisma del 6 aprile 2009).
Sostituirlo con il seguente:
Art. 39. – (Ulteriore sospensione dei versamenti tributari e contributivi nei confronti dei soggetti colpiti dal sisma del 6 aprile 2009). – 1. La sospensione della riscossione dei tributi, tasse e contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali di cui all'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 e di cui all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2009, n. 3837, è prorogata per tutti i contribuenti al 31 dicembre 2010. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato.
2. La ripresa della riscossione dei tributi, dei contributi e dei premi di cui al comma 1 avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in centoventi rate mensili di pari importo, ridotte al 40 per cento, a decorrere da giugno 2011. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della predetta sospensione sono effettuati entro lo stesso mese di gennaio 2011 con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
3. La ripresa della riscossione dei tributi non versati dal 6 aprile 2009 al 30 giugno 2010, per effetto della sospensione disposta dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 giugno 2009, n. 3780, e dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2009, n. 3837, avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in centoventi rate mensili di pari importo, ridotte al 40 per cento, a decorrere da giugno 2011. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della predetta sospensione sono effettuati entro lo stesso mese di gennaio 2011 con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
4. La ripresa della riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali non versati dal 6 aprile 2009 al 30 giugno 2010 per effetto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2009, n. 3754, e dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2009, n. 3837, avviene senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in centoventi rate mensili di pari importo, ridotte al 40 per cento, a decorrere da giugno 2011.
5. Agli oneri derivanti dai commi 2, 3 e 4, valutati in 617 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, affluite alla contabilità speciale prevista dall'articolo 13-bis, comma 8, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
6. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro quale contributo al comune de L'Aquila per far fronte al disavanzo pregresso sul bilancio 2009 in relazione alle minori entrate verificatesi nello stesso anno a causa della situazione emergenziale connessa al sisma in Abruzzo. Al predetto Comune non si applicano le disposizioni recate dall'articolo 11, comma 1, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3877 del 12 maggio 2010».
7. All'articolo 10, comma 1-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, le parole da: »con una dotazione di 45 milioni di euro« fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: »con una dotazione di 90 milioni di euro che costituisce tetto massimo di spesa».
8. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 10, comma 1-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, come modificato ai sensi del comma 7 del presente articolo, si provvede, per 45 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 1, del predetto decreto-legge n. 39 del 2009, compatibilmente con gli utilizzi del citato decreto e, per 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, per gli anni 2011 e 2012 mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e per l'anno 2013 mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dai commi 13-bis, 13-ter e 13-quater dell'articolo 38 del presente decreto.
9. All'articolo 4 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. Nel caso in cui al termine di scadenza il programma non risulti completato, anche in ragione del protrarsi delle conseguenze negative di ordine economico e produttivo generate dagli eventi sismici del 2009 nella regione Abruzzo, nonché delle conseguenti difficoltà connesse alla definizione dei problemi occupazionali, il Ministro dello sviluppo economico, su istanza del Commissario straordinario, sentito il Comitato di sorveglianza, può disporre nel limite massimo di 1 milione di euro per il 2010 la proroga del termine di esecuzione del programma per i gruppi industriali con imprese ed unità locali nella regione Abruzzo, fino al 31 dicembre 2010, compatibilmente con il predetto limite di spesa«. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dai commi 13-bis, 13-ter e 13-quater dell'articolo 38».
Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Borghesi.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Fino al 31 dicembre 2013 sono sospese le procedure di esecuzione forzata per entrate erariali nei confronti di soggetti residenti nei comuni dei cratere del terremoto in Abruzzo del 6 aprile 2009.
1-ter. Agli oneri di cui al comma 1-bis, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, si provvede a valere sulla dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
39. 7. Tenaglia.
Al comma 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: a decorrere dal mese di gennaio 2011 con le seguenti: a decorrere dal mese di gennaio 2014, per un ammontare pari al 40 per cento degli importi dovuti.
Conseguentemente:
al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: gennaio 2011 con le seguenti: gennaio 2014;
al comma 3-ter:
primo periodo, sostituire le parole: gennaio 2011 con le seguenti: gennaio 2014, per un ammontare pari al 40 per cento degli importi dovuti;
secondo periodo, sostituire le parole: gennaio 2011 con le seguenti: gennaio 2014;
al comma 3-quater, sostituire le parole: gennaio 2011 con le seguenti: gennaio 2014, per un ammontare pari al 40 per cento degli importi dovuti;
sostituire il comma 3-quinquies con il seguente:
3-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, valutati in 617 milioni di euro l'anno 2010, in 107 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 e in 64 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede, quanto a 617 milioni per l'anno 2010 con le maggiori entrate derivanti dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, affluite alla contabilità speciale prevista dall'articolo 13-bis, comma 8, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e quanto a 107 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 e 64 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 mediante le maggiori entrate di cui al comma 3-sexies.
dopo il comma 3-quinquies aggiungere il seguente:
3-sexies. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,1 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,2 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,3 per mille. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al presente comma, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.
39. 8. Lolli.
Al comma 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: a decorrere dal mese di gennaio 2011 con le seguenti: , ridotte al 40 per cento, a decorrere da giugno 2011.
Conseguentemente:
al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: gennaio 2011 con le seguenti: giugno 2011;
al comma 3-ter:
primo periodo, sostituire le parole: a decorrere dal mese di gennaio 2011 con le seguenti: , ridotte al 40 per cento, a decorrere da giugno 2011;
secondo periodo, sostituire le parole: gennaio 2011 con le seguenti: giugno 2011;
al comma 3-quater, sostituire le parole: a decorrere dal mese di gennaio 2011 con le seguenti: , ridotte al 40 per cento, a decorrere da giugno 2011;
all'articolo 55, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 l'aliquota addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è elevata a 6,8 punti percentuali.
1-ter. All'aumento dell'aliquota di cui al comma 1-bis si applicano le disposizioni di cui al comma 18 dell'articolo 81 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 433, 6 agosto 2008, relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.
1-quater. All'articolo 82 del decreto-legge 25 grugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso 5-bis, primo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «86 per cento»;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «un per cento» sono sostituite dalle seguenti: «87 per cento»;
c) al comma 3, le parole: «96 per cento» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «86 per cento»;
d) al comma 4, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «87 per cento»;
e) al comma 6, lettera a), le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: 5 per cento«; e alla lettera c), le parole: »il 75 per cento« sono sostituite dalle seguenti: »l'80 per cento«;
f) al comma 11, lettera a), le parole: »0,30 per cento« sono sostituite dalle seguenti: »0,20 per cento”.
39. 1. Di Stanislao, Borghesi, Cambursano.
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 10 milioni di euro quale contributo al comune de L'Aquila con le seguenti: 17 milioni di euro quale contributo ai comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: Al predetto Comune con le seguenti: Ai predetti comuni.
39. 2. Borghesi, Cambursano.
Dopo il comma 4-quater aggiungere i seguenti:
4-quinquies. Le rate dei mutui ipotecari concessi anteriormente al 6 aprile 2009 ai soggetti residenti nei comuni colpiti dal sisma per l'acquisto della casa di abitazione principale o di immobili ad uso produttivo, dichiarati inagibili in conseguenza del sisma, sono sospese fino al 30 giugno 2011. Le rate sospese sono postergate.
4-sexies. Per le finalità di cui al comma 4-quinquies e al fine di sostenere i contribuenti e le famiglie intestatarie dei mutui di cui al comma 4-quinquies il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Associazione bancaria Italiana definiscono con apposita convenzione, da stipulare entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un'intesa finalizzata alla rinegoziazione dei mutui ipotecari di cui al comma 4-quinquies con la previsione di contributi in conto interessi sui mutui ipotecari oggetto di rinegoziazione fino al 50 per cento sulle rate sospese e postergate.
4-septies. Ai maggiori oneri di cui al comma 4-quinquies, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011, 2012 e 2013, si provvede a valere sulla dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
39. 9. Lucà.
Dopo il comma 4-quater aggiungere il seguente:
4-quinquies. Allo scopo di garantire maggiori risorse per gli interventi di ricostruzione dei territori dei comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il 6 aprile 2009, come identificati dal comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e successive modificazioni, si provvede a reperire risorse per il finanziamento della legge 24 giugno 2009, n. 77, anche tramite l'utilizzo di un fondo di solidarietà, appositamente istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato mediante un contributo straordinario dell'1 per cento sulla parte di reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedente l'importo di 100.000 euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità applicative del suddetto contributo di solidarietà.
39. 5. Mantini, Galletti, Ciccanti.
Dopo l'articolo 39, aggiungere i seguenti:
Art. 39-bis. – (Contributo straordinario a carico dei soggetti beneficiari dello scudo fiscale). – 1. I contribuenti che hanno beneficiato delle norme in materia di attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori del territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dell'articolo 1, commi 1 e 2 del decreto-legge 30 dicembre 2009 n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, sono tenuti al versamento di un'imposta straordinaria per l'anno 2011 pari al 5 per cento delle attività rimpatriate o regolarizzate.
2. L'imposta è prelevata dall'intermediario finanziario che ha curato il rimpatrio o la regolarizzazione, ovvero da quello cui il relativo rapporto è stato trasferito successivamente al rimpatrio od alla regolarizzazione, previa provvista da parte del contribuente della somma dovuta di cui al comma 1.
3. Il versamento dell'imposta di cui al comma 1 si effettua con le medesime modalità di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, entro il 31 marzo 2011.
4. Qualora il contribuente non fornisca la provvista finanziaria di cui al comma 1 entro il termine di cui al comma 3, l'intermediario finanziario competente è tenuto a compiere atti dispositivi sul patrimonio affidatogli ai sensi delle norme indicate al comma 1 allo scopo specifico di procurarsi la provvista idonea ad adempiere al versamento di cui al comma 3 nei sei mesi successivi alla scadenza del detto termine. Si applicano sino alla data dell'effettivo versamento gli interessi di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602. È inoltre applicabile la sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471.
5. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo sono interamente destinate all'incremento straordinario per l'anno 2011 delle detrazioni per i figli di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Della disposizione di cui al presente comma si tiene conto in sede di versamento dell'acconto relativo alle imposte sui redditi delle persone fisiche per l'anno 2011. Delle medesime disposizioni non si tiene conto in sede di versamento dell'acconto relativo alle imposte sui redditi delle persone fisiche per l'anno 2012. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite le modalità applicative e la misura del beneficio di cui al presente comma, che deve in ogni caso privilegiare le fasce di reddito più basse anche mediante l'attribuzione di un trasferimento monetario in caso di incapienza.
Art. 39-ter. – (Misure fiscali per il settore creditizio e revisione della tassazione sulle rendite finanziarie). – 1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari all'1 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari al 2 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari al 3 per mille.
2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.
3. In attesa del definitivo riordino del trattamento tributario dei redditi di natura finanziaria, sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote delle ritenute sui redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria e delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, di cui agli articoli 44 e 67 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Resta fermo il regime previsto per i fondi pensione.
4. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai redditi maturati a decorrere dal 1o gennaio 2011. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro il 31 ottobre 2010 sono effettuati i necessari interventi di coordinamento normativo.
5. Dalle disposizioni del presente articolo sono esclusi i titoli di Stato cui continua ad applicarsi l'aliquota del 12,5 per cento.
6. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutate in 1.800 milioni a decorrere dall'anno 2011, sono destinate all'incremento dell'importo degli assegni al nucleo familiare di cui all'articolo 2, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità applicative e la misura del beneficio di cui al presente comma, che deve in ogni caso essere non inferiore al 50 per cento per le fasce di reddito più basse.
39. 06. Baretta.
Dopo l'articolo 39, aggiungere i seguenti:
Art. 39-bis. – (Incremento della franchigia IRAP). – 1. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, comma 4-bis, lettera d-bis), le parole: «euro 2.150, euro 1.650, euro 1.050 ed euro 525» sono sostituite dalle seguenti: «euro 4.300, euro 3.250, euro 2.100 ed euro 1.050».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2010.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 si provvede ai sensi dell'articolo 39-ter.
Art. 39-ter. – (Revisione della tassazione sulle rendite finanziarie). – 1. In attesa del definitivo riordino del trattamento tributario dei redditi di natura finanziaria, sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote delle ritenute sui redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria e delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, di cui agli articoli 44 e 67 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917. Resta fermo il regime previsto per i fondi pensione.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai redditi maturati a decorrere dal 1o gennaio 2011. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro il 31 ottobre 2010 sono effettuati i necessari interventi di coordinamento normativo.
3. Dalle disposizioni del presente articolo sono esclusi i titoli di Stato cui continua ad applicarsi l'aliquota del 12,5 per cento.
39. 08. Fluvi.
Dopo l'articolo 39, aggiungere i seguenti:
Art. 39-bis. – (Modifiche al regime dei contribuenti minimi e marginali). – 1. All'articolo 1, comma 96, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), il numero 1) è sostituito dal seguente:
«1) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 50.000 euro, elevati a 70.000 euro se svolgenti in via esclusiva attività di fabbricazione o di cessione di beni»;
b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) nel triennio solare precedente: non hanno effettuato acquisti di beni strumentali diversi dai beni immobili, anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro; non hanno effettuato acquisti di beni immobili strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, per un ammontare complessivo superiore 4.000 euro».
2. All'articolo 25, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La predetta ritenuta è ridotta al 10 per cento nel caso di prestazioni di lavoro autonomo da parte di contribuenti minimi di cui all'articolo 1, comma 96 e seguenti della legge 24 dicembre 2007 n. 244 per i soli periodi di imposta in cui non abbia efficacia l'opzione di cui ai comma 110 della medesima legge».
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010.
Art. 39-ter. – (Misure fiscali per il settore creditizio). – 1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuto un'imposta pari all'0,3 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuto un'imposta pari al 0,6 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari al 0,9 per mille.
2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.
39. 010. Colaninno.
Dopo l'articolo 39 aggiungere i seguenti:
Art. 39-bis. – 1. Le disposizioni di cui ai commi 344, 345, 346 e 347 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, si applicano, nella misura e alle condizioni ivi previste, anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2011.
Art. 39-ter. – (Misure fiscali per il settore creditizio). – 1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari all'1 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari al 2 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari al 3 per mille.
2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.
39. 014. Realacci.
Dopo l'articolo 39, aggiungere i seguenti:
Art. 39-bis. – 1. All'articolo 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea la parola: «48.000» è sostituita dalla seguente: «78.000»;
b) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«b-bis) interventi di manutenzione ordinaria di sicurezza statica e antisismica».
2. All'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al primo periodo, le parole: «dieci quote annuali» sono sostituite dalle seguenti: «cinque quote annuali».
Art. 39-ter. – (Misure fiscali per il settore creditizio). – 1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari all'1 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari al 2 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari al 3 per mille.
2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.
39. 015. Benamati.
Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:
Art. 39-bis. – (Misure fiscali per il settore creditizio). – 1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari all'1 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari al 2 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari al 3 per mille.
2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.
Conseguentemente, dopo l'articolo 40-bis aggiungere il seguente:
Art. 40-ter. – (Edilizia sanitaria pubblica). – 1. Al fine di consentire il potenziamento degli investimenti dei programmi edilizia sanitaria e l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico è autorizzata la spesa di 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.
39. 020. Soro.
Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:
Art. 39-bis. – (Misure fiscali per il settore creditizio). – 1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,5 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari all'1 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari all'1,5 per mille.
2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.
Conseguentemente, sostituire l'articolo 41 con il seguente:
Art. 41. – (Consolidato mondiale per attrazione investimenti esteri). – 1. Le disposizioni di cui alla sezione III, articolo 130 e seguenti, sul consolidato mondiale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 si applicano obbligatoriamente alle società e agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), assoggettabili alle disposizioni di cui al Capo III del decreto legislativo 9 aprile 1991 n. 127. Per tali soggetti, limitatamente ai redditi prodotti all'estero, l'aliquota dell'imposta di cui all'articolo 77 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 è del 23 per cento a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede a definire modalità e criteri per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.
39. 021. Piccolo.
Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:
Art. 39-bis. – (Misure fiscali per il settore creditizio). – 1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,5 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari all'1 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari all'1,5 per mille.
2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.
Conseguentemente, dopo l'articolo 53 aggiungere il seguente:
Art. 53-bis. – (Agevolazioni per l'acquisto di abbonamenti per i mezzi di trasporto pubblico). – 1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, all'articolo 51, al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) le prestazioni di servizio di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti comprese quelle rese attraverso titoli di legittimazione allo scopo destinati anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici di trasporto».
2. Le somme corrisposte dai datori di lavoro per i servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categoria di dipendenti comprese quelle rese attraverso titoli di legittimazione allo scopo destinati anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici di trasporto sono detraibili dall'imponibile complessivo determinato per l'IRPEF, l'IRES e l'IRAP.
39. 022. Velo.
Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:
Art. 39-bis. – (Misure fiscali per il settore creditizio). – 1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011 e fino all'anno 2015, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,1 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,2 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,3 per mille.
2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.
Conseguentemente, all'articolo 54, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. Le opere previste nell'allegato 1 e allegato 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2008, recante «Interventi necessari per la realizzazione dell'Expo Milano 2015», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 novembre 2008, n. 277 sono esclusi dal saldo del patto di stabilita interno, per gli anni dal 2011 al 2015 di cui al decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dei comuni in cui insistono tali opere per un ammontare complessivo di 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2011 al 2015.
39. 04. Peluffo.
Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:
Art. 39-bis. – (Contributo straordinario a carico dei soggetti beneficiari dello scudo fiscale e ristoro del Fondo per le aree sottoutilizzate). – 1. I contribuenti che hanno beneficiato delle norme in materia di attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori del territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dell'articolo 1, commi 1 e 2 del decreto-legge 30 dicembre 2009 n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, sono tenuti al versamento di un'imposta straordinaria per l'anno 2011 pari al 7,5 per cento delle attività rimpatriate o regolarizzate.
2. L'imposta è prelevata dall'intermediario finanziario che ha curato il rimpatrio o la regolarizzazione, ovvero da quello cui il relativo rapporto è stato trasferito successivamente al rimpatrio od alla regolarizzazione, previa provvista da parte del contribuente della somma dovuta di cui al comma 1.
3. Il versamento dell'imposta di cui al comma 1 si effettua con le medesime modalità di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, entro il 31 marzo 2011.
4. Qualora il contribuente non fornisca la provvista finanziaria di cui al comma 1 entro il termine di cui al comma 3, l'intermediario finanziario competente è tenuto a compiere atti dispositivi sul patrimonio affidatogli ai sensi delle norme indicate al comma 1 allo scopo specifico di procurarsi la provvista idonea ad adempiere al versamento di cui al camma 3 nei sei mesi successivi alla scadenza del detto termine. Si applicano sino alla data dell'effettivo versamento gli interessi di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602. È inoltre applicabile la sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471.
5. Le maggiori entrate di cui al presente articolo sono destinate al reintegro delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002 n. 289, necessarie per la realizzazione degli obiettivi relativi al periodo di programmazione 2007-2013, e vengono prioritariamente assegnate, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 864, della legge n. 296 del 2006, alla realizzazione di infrastrutture stradali e ferroviarie in grado di migliorare le mobilità inframeridionale, alle aree portuali, a interventi per il risanamento idrogeologico del territorio, per la messa in sicurezza delle situazioni a rischio e per la prevenzione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, a interventi per migliorare le infrastrutture idriche e ambientali, al potenziamento delle Università meridionali.
6. Il CIPE determina, con proprie deliberazioni, le quote annuali da destinare agli interventi di cui al comma 5, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.
39. 07. Boccia.
Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:
Art. 39-bis. – (Procedure per la competitività nell'utilizzo delle frequenze analogiche). – 1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni individua, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le frequenze della banda 790-860 MHz da destinare ai nuovi servizi in banda larga da reti mobili. I diritti d'uso di tali frequenze sono assegnati con gara ad offerta economica da indire, sulla base di un disciplinare approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dal Ministero dello sviluppo economico entro il 31 luglio 2011.
2. Con separato decreto il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, può disporre misure compensative, economiche o di risorse frequenziali, finalizzate ad ottenere l'immediato rilascio di frequenze attualmente utilizzate in ambito locale o la loro sostituzione con altre frequenze nonché le misure per recuperare comunque le frequenze non utilizzate secondo le previsioni di legge.
3. Il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze e il Piano nazionale di assegnazione delle frequenze sono adeguati alle disposizioni del presente articolo.
4. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo confluiscono in un Fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate in misura non inferiore al cinquanta per cento a interventi tesi a combattere il digital divide e a promuovere la diffusione della banda larga secondo tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in modo da assicurare l'invarianza ai fini dei saldi di finanza pubblica.
39. 09. Gentiloni Silveri, Rao.
Dopo il Titolo II, aggiungere il seguente:
Titolo II-bis
TASSAZIONE DELLE TRANSAZIONI FINANZIARIE
Art. 39-bis. – (Istituzione di una imposta di bollo sulle transazioni finanziarie). – 1. Al fine di assicurare maggiori risorse a progetti europei di investimenti ed agli interventi in favore dei Paesi meno sviluppati, secondo quanto previsto dall'articolo 39-quinquies, e di ridurre le transazioni finanziarie internazionali a carattere speculativo, è istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0 per cento.
2. Il Governo è impegnato a promuovere i necessari accordi internazionali, con particolare riguardo agli Stati membri dell'Eurogruppo, previo parere della Commissione di cui all'articolo 39-sexies, al fine di estendere l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.
3. Successivamente all'adozione da parte degli altri Paesi membri dell'Eurogruppo di un'imposta equivalente a quella di cui alla presente legge, l'aliquota di cui al comma 1 può essere elevata fino e non oltre lo 0,05 per cento. Tale aliquota sarà elevata automaticamente nei casi di eccessiva turbolenza del tasso di cambio di una valuta al fine di bloccare gli eccessi speculativi.
4. Il Governo è autorizzato, in qualsiasi momento, ad apportare modifiche all'aliquota di cui al camma 3 per armonizzarla a quelle adottate da altri Paesi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Commissione di cui all'articolo 39-sexies.
Art. 39-ter. – (Caratteristiche dell'imposta). – 1. L'imposta i cui all'articolo 39-bis si applica a tutte le transazioni valutarie effettuate nei mercati dei Paesi dell'Eurogruppo.
2. Ai fini della presente legge, costituiscono transazioni valutarie i contratti, sia a contanti che a termine, gli swap e tutti i contratti derivati, da qualunque soggetto e a qualunque titolo effettuati, aventi per oggetto lo scambio di valute.
3. Dal pagamento dell'imposta sono esenti le Banche centrali e le altre autorità di politica economica nazionale e internazionale.
Art. 39-quater. – (Destinazione del gettito). – 1. Il gettito dell'imposta di cui all'articolo 39-bis è destinato al finanziamento di programmi realizzati d'intesa con enti, associazioni, organismi di rappresentanza sociale e organizzazioni non governative, per il perseguimento dei seguenti obiettivi:
a) aumento dei fondi per la cooperazione allo sviluppo e loro riallocazione al fine del miglioramento delle condizioni delle categorie socio-economiche più deboli e svantaggiate dei Paesi assistiti, calcolate in base agli indici di sviluppo UNDP: indice di sviluppo umano, indice di sviluppo di genere, indice di povertà umana, indici di sopravvivenza e sviluppo dell'infanzia;
b) riduzione del debito estero dei Paesi a più basso reddito, con particolare riguardo verso i Paesi che hanno avviato programmi di riconversione e disinvestimento nel settore degli armamenti.
Art. 39-quinquies. – (Istituzione di una Commissione per la elaborazione di una proposta per una imposta europea sulle transazioni valutarie). – 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita una Commissione incaricata di elaborare una proposta per sollecitare l'adozione di un'imposta europea sulle transazioni valutarie, fornire pareri al Governo per il raccordo con le istituzioni europee e gli altri Paesi aderenti all'Unione europea e per promuovere iniziative nelle altri sedi internazionali.
2. La Commissione di cui al comma 1 è presieduta dal Ministro dell'economia e delle finanze, o da un suo delegato, ed è composta da:
a) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;
b) un rappresentante del Ministro per le politiche comunitarie;
c) un rappresentante della Banca d'Italia;
d) un rappresentante della Commissione nazionale per le società e la borsa;
e) un rappresentante dell'Ufficio italiano dei cambi;
f) due esperti scelti dal Ministro dell'economia e delle finanze.
3. I componenti della commissione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
4. Fanno altresì parte della commissione tre rappresentanti dell'Associazione per la tassazione delle transazioni finanziarie e per l'aiuto ai cittadini (ATTAC) e due esperti nominati dalla medesima Associazione.
5. Entro il termine di sei mesi dalla data di insediamento, la Commissione di cui al comma 1 deve altresì redigere uno studio riguardante misure finalizzate ai seguenti obiettivi:
a) definire il criterio ottimale di accertamento delle transazioni e di riscossione dell'imposta;
b) stabilire una procedura per la revisione periodica dell'aliquota, entro il limite previsto dal comma 3 dell'articolo 39-bis, al fine di individuare la misura corrispondente al migliore risultato conseguibile in termini di aumento del gettito e di riduzione delle transazioni;
c) prevedere meccanismi di disincentivo nei confronti delle transazioni effettuate con operatori situati nei Paesi a regime fiscale privilegiato nei quali l'imposta non sia applicata;
d) stabilizzare i movimenti di capitale in entrata e in uscita e in particolare le fughe di capitale conseguenti a situazioni di crisi valutaria, eventualmente attraverso temporanei aumenti dell'aliquota di cui al comma 3 dell'articolo 39-bis;
e) promuovere l'adozione dell'imposta anche da parte dei Paesi terzi nei quali siano ubicati i mercati valutari più importanti;
f) promuovere l'istituzione presso l'Unione europea di un fondo che sia finanziato dal gettito di tale imposta e le cui disponibilità siano utilizzate per progetti europei di grandi infrastrutture, di ricerca, di conversione ecologica del sistema produttivo e per finanziare, con una significativa percentuale del tale gettito, la cooperazione allo sviluppo e gli obiettivi del Millennio.
6. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette al Parlamento la proposta e lo studio elaborati dalla Commissione di cui al presente articolo corredati da una relazione del Ministro dell'economia e delle finanze, per l'espressione, entro il mese successivo, di un parere da parte dei competenti organi parlamentari ai fini dell'adozione di un'iniziativa in sede comunitaria nell'ambito del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea.
Art. 39-sexies. – (Transazioni valutarie con i Paesi a regime fiscale privilegiato). – 1. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 3 dell'articolo 39-bis.
2. Si considerano Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato quelli individuati dai decreti del Ministro delle finanze, e loro successive modificazioni, del 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, per quanto concerne le transazioni valutarie effettuate da persone fisiche, e del 24 aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 1992, relativamente alle transazioni effettuate da persone giuridiche.
39. 01. Borghesi, Di Pietro, Donadi, Evangelisti, Leoluca Orlando, Cambursano, Messina, Barbato, Cimadoro, Di Giuseppe, Di Stanislao, Favia, Aniello Formisano, Monai, Mura, Paladini, Palagiano, Palomba, Piffari, Porcino, Razzi, Rota, Scilipoti, Zazzera.
Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:
Art. 39-bis. – (Incremento dell'addizionale Ires delle società operanti nel campo energetico). – 1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 l'aliquota addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è elevata a 6,8 punti percentuali.
2. All'aumento dell'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui al comma 18 dell'articolo articolo 81 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.
39. 0200. Borghesi.
Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:
Art. 39-bis. – (Modifiche alla disciplina sulle aliquote di prodotto della coltivazione degli idrocarburi e nuove norme finalizzate ad abbattere le emissioni nocive derivanti dalle attività di idrodesulfurizzazione e di lavorazione del petrolio).
1. Per le produzioni di idrocarburi, liquidi e gassosi, ottenuti in terraferma e in mare, a decorrere dall'anno 2010, l'aliquota di prodotto che il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è stabilita nella misura del 50 per cento.
2. Il comma 3 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 è soppresso.
3. Per le produzioni ottenute a decorrere dall'anno 2010 per ciascuna concessione di coltivazione situata in terraferma, il valore dell'aliquota calcolato in applicazione del comma 1 è corrisposto per il 60 per cento alla regione a statuto ordinario e per il 20 per cento ai comuni interessati. La regione e i comuni destinano tali risorse allo sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche, all'incremento industriale e ad interventi di miglioramento ambientale e di tutela della salute pubblica, nei territori nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni di idrocarburi. Con la medesima decorrenza alle regioni a statuto ordinario del Mezzogiorno è corrisposta, per il finanziamento di strumenti della programmazione negoziata nelle aree di estrazione e in quelle adiacenti, anche l'aliquota del 20 per cento destinata allo Stato.
4. Nel caso di concessione con impianti di coltivazione che interessino più regioni, la quota di spettanza regionale è corrisposta nella misura del 25 per cento alla regione ove ha sede la eventuale centrale di raccolta e trattamento definitivo prima dell'avviamento al consumo, anche situata al di fuori del perimetro della concessione, e per la restante parte è ripartita tra le regioni ove sono ubicati i pozzi collegati alla centrale, all'impianto di diretta utilizzazione, o alla rete di distribuzione, proporzionalmente al numero dei pozzi stessi e in base alla situazione esistente al 31 dicembre dell'anno cui si riferiscono le aliquote. Nel caso di concessione per impianti di coltivazione che interessano il territorio di più comuni, la ripartizione della quota di spettanza comunale è effettuata con gli stessi criteri di cui al primo periodo.
5. Per le produzioni ottenute a decorrere dall'anno 2010 per ciascuna concessione di coltivazione situata nel territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il valore dell'aliquota di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è calcolato ai sensi del comma 1 del presente articolo. Nel caso di concessione con impianti di coltivazione ricadenti nel territorio di più regioni a statuto speciale o province autonome, si applicano i criteri di ripartizione di cui al comma 4.
6. Per le produzioni ottenute a decorrere dall'anno 2010, il valore dell'aliquota calcolato in applicazione del comma 1, quando è relativo a un giacimento situato in tutto o prevalentemente nel sottofondo del mare territoriale, è corrisposto per il 60 per cento alla regione adiacente. Nel caso di giacimenti antistanti la costa di due regioni, la quota di spettanza regionale è ripartita nella misura prevista dal comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625.
7. Al fine di abbattere le emissioni nocive ed inquinanti in atmosfera, con particolare riferimento a quelle derivanti da attività di idrodesulfurizzazione e di lavorazione del petrolio, nonché al fine di prevenire i rischi per la salute pubblica, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, da adottare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono ridefiniti ed aggiornati i valori minimi e massimi di emissione dell'idrogeno solforato in modo da adeguarli ai livelli raccomandati dall'Organizzazione mondiale della sanità. Il decreto definisce altresì le modalità di monitoraggio e di rilevazione dell'idrogeno solforato nelle aree interessate dalla presenza di centri di lavorazione del petrolio da parte delle competenti strutture pubbliche, con oneri a carico delle società di gestione degli impianti.
8. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo per la riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti in favore dei residenti delle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi, di seguito denominato «Fondo». Il Fondo è alimentato dagli importi rivenienti dalle maggiorazioni di aliquota di cui al comma 1 di spettanza dello Stato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono periodicamente individuate, nell'ambito del Fondo, le somme spettanti per le iniziative a favore dei residenti in ciascuna regione interessata. In caso di mancata capienza del Fondo, alle relative integrazioni si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
9. Le società che fanno richiesta di titoli minerari per prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi devono allegare alla domanda una polizza assicurativa che copra anche i rischi ambientali di tali attività.
10. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce i contenuti minimi della polizza di cui al comma 9.
39. 0201. Borghesi.
Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:
Art. 39-bis. – (Modifica all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di limite alle detrazioni per erogazioni liberali in favore dei partiti e dei movimenti politici).
1. Al comma 1-bis dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di detrazioni per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici, le parole: «per importi compresi tra 100.000 e 200 milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «per un importo non superiore a 2.066 euro».
39. 0202. Borghesi.
Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:
Art. 39-bis. – (Pagamento dell'IVA al momento dell'effettiva riscossione del corrispettivo).
1. All'articolo 7 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, il secondo periodo e soppresso;
b) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedano di realizzare un volume d'affari non superiore a un milione di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite, sulla base della predetta autorizzazione, le disposizioni di attuazione del presente articolo».
39. 0203. Borghesi.
Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:
Art. 39-bis. – (Tassazione dei redditi di capitale e di redditi diversi di natura finanziaria).
1. Le aliquote delle ritenute sui redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria o delle misure delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, con l'esclusione dei redditi derivanti da titoli emessi dallo Stato, sono unificate ad un valore pari al 20 per cento.
2. Sono confermate le disposizioni vigenti che prevedono l'esenzione ovvero la non imponibilità dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, definisce le modalità attuative del presente articolo concernenti il riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria, nonché delle gestioni individuali di patrimoni e degli organismi di investimento collettivo mobiliare, e recanti modifiche al regime delle ritenute alla fonte sui redditi di capitale o delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi.
4. Con il medesimo decreto di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze definisce eventuali misure compensative anche aventi natura di deduzioni o detrazioni di imposta, a favore dei soggetti economicamente più deboli, avendo comunque cura di semplificare le procedure al fine di ridurre i costi amministrativi a carico degli intermediari.
5. Nel medesimo decreto di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al coordinamento della nuova disciplina con le disposizioni vigenti, nel rispetto del principio dell'equivalenza di trattamento tra i diversi redditi e strumenti di natura finanziaria, salvo quanto previsto dal comma 1, nonché tra gli intermediari finanziari, ed al necessario coordinamento della nuova disciplina con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nel testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed in ogni altra legge, regolamento, decreto o provvedimento vigenti.
6. Dall'adozione del decreto di cui al comma 3 devono derivare maggiori entrate non inferiori a 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.
39. 0204. Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.
TITOLO III
SVILUPPO ED INFRASTRUTTURE
ART. 40.
(Fiscalità di vantaggio per il Mezzogiorno).
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Ai datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il periodo compreso tra il 1o gennaio 2011 e il 31 dicembre 2011, incrementano il numero di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, nelle aree delle regioni di cui al comma 1, è concesso, per gli anni 2011, 2012 e 2013, un credito d'imposta d'importo pari a 333 euro per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese. In caso di lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui all'articolo 2, lettera f) punto XI, del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, il decreto d'imposta è concesso nella misura di euro 416 per ciascuna lavoratrice e per ciascun mese. Sono esclusi i soggetti di cui all'articolo 74 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal citato regolamento (CE) n. 2204/2002 ed è riconosciuto nei limiti del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato degli aiuti d'importanza minore (de minimis). Si applicano comunque le deroghe previste nella comunicazione della Commissione europea 2009/C16/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C16/1 del 22 gennaio 2009, in conformità a quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 9 giugno 2009.
2-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 2-bis spetta per ogni unità lavorativa risultante dalla differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2010 e il 31 dicembre 2010. Per le assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro a tempo parzialmente, il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.
2-quater. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti che assumono la qualifica di datori di lavoro a decorrere dal 1o gennaio 2011, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento dalla base occupazionale. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.
2-quinquies. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2-sexies. Il credito d'imposta spetta a condizione che:
a) i lavoratori assunti per coprire i nuovi posti di lavoro creati non abbiano mai lavorato prima o abbiano perso a siano in procinto di perdere l'impiego precedente o siano portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o siano lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui all'articolo 2, lettera f), punto XI), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione;
b) siano rispettate le prescrizioni dei contratti nazionali anche con riferimento alla unità lavorative che non danno diritto al credito d'imposta;
c) siano rispettate le norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni;
d) il datore di lavoro non abbia ridotto la base occupazionale nel periodo dal 1o novembre 2010 al 31 dicembre 2010, per motivi diversi da quelli del collocamento a riposo.
2-septies. Nel caso di impresa subentrante ad altre nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, il credito d'imposta spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dell'impresa sostituita.
2-octies. Il diritto a fruire del credito d'imposta decade:
a) se, su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo, risulta inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2010 ed il 31 dicembre 2010;
b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese;
c) qualora vengono definitivamente accertate violazioni non formali, e per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza delle disposizioni dei commi 2-bis a 2-septies, e qualora siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni decorrono i termini per far luogo al recupero delle minori somme versate o del maggio credito riportato e per l'applicazione delle relative sanzioni.
2-nonies. Ai fini delle agevolazioni previste dai commi da 2-bis a 2-octies i soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.
Conseguentemente, all'articolo 55, dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «6,5» è sostituita dalla seguente: «7,5»;
6-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 capoverso 5-bis, primo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «86 per cento»;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «87 per cento»;
c) al comma 3, le parole: «96 per cento», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti «86 per cento»;
d) al comma 4, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «87 per cento»;
e) al comma 6, lettera a), le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento»; indi, alla lettera c), le parole: «il 75 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «l'80 per cento»;
f) al comma 11, lettera a), le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,15 per cento».
40. 2. Barbato, Messina, Aniello Formisano, Zazzera, Cambursano, Borghesi.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. A decorrere dall'anno 2011 gli stanziamenti destinati ai trasferimenti alle imprese, di parte capitale e parte corrente sono risolti, ad eccezione dei trasferimenti al settore del trasporto pubblico locale e alla Ferrovie dello Stato spa, al fine di determinare un risparmio annuo di spesa valutato a decorrere dal 2011 fino a 2 miliardi e 750 milioni di euro.
2-ter. Al fine di garantire la continuità delle erogazioni già deliberate, con decreti interministeriali di natura non regolamentare, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attraverso le quali assicurare la compiuta attuazione del comma 2-bis del presente articolo.
2-quater. Ai fini del concorso delle autonomie territoriali al rispetto degli obblighi comunitari per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono norme di principio e di coordinamento. Conseguentemente gli enti interessati provvedono ad adeguare i propri interventi alle disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter del presente articolo.
2-quinquies. I risparmi conseguiti per effetto delle disposizioni di cui ai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, accertati trimestralmente, affluiscono in un apposito fondo costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinati alla riduzione dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 per le piccole e medie imprese come definite alla raccomandazione 2003/361/CE, con esclusione delle imprese che hanno ottenuto e successivamente non rimborsato aiuti di Stato dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione europea.
2-sexies. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concreto con il Ministero dello sviluppo economico, sono determinate le modalità di attuazione dei commi da 2-bis a 2-quinquies del presente articolo in modo da non determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
40. 1. Cimadoro, Borghesi, Cambursano
Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:
Art. 40.1. – (Incentivi alle organizzazioni dei produttori). – 1. Al fine di favorire la costituzione e lo sviluppo delle organizzazioni dei produttori nel Mezzogiorno, i versamenti compiuti dai soci al fondo di esercizio delle organizzazioni dei produttori e delle loro forme associate di cui agli articoli da 2 a 7 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, costituito nelle Regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità europea, sono integrati con un contributo a carico del bilancio dello Stato, pari al doppio dell'ammontare di ciascun versamento, da effettuare entro il 31 dicembre 2011.
2. Le spese, documentate e documentabili, per gli adempimenti necessari ad operazioni di costituzione di organizzazioni di produttori nel territorio delle Regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità europea, realizzate entro il 31 dicembre 2011 sono a carico del bilancio dello Stato. A tale fine è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2010 e di 2 milioni di euro per l'anno 2011.
3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2010 e a 10 milioni di euro per l'anno 2011 si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, come determinato dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
40. 01. Laganà Fortugno.
Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:
Art. 40.1. – (Agevolazioni contributive nel settore agricolo). – 1. Al fine di sostenere l'occupazione nel settore agricolo, all'articolo 2, comma 49 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: «31 luglio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2010». A tal fine, per l'anno 2010, è autorizzata la spesa di 85 milioni di euro.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 85 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondenza utilizzo della somma di 100 milioni di euro di cui all'articolo 2 , comma 55 della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
40. 02. Lo Monte, Misiti.
Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:
Art. 40.1. – (Misure in favore dello sviluppo delle Regioni Sicilia e Calabria). – 1. Salvo le assegnazioni già disposte ai sensi dell'articolo 4, comma 4-quater, del decreto-legge 1o gennaio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le risorse disponibili a valere sul contributo di 1.300 milioni di euro di cui alla medesima disposizione sono destinate al finanziamento delle seguenti misure nelle regioni Sicilia e Calabria:
a) interventi infrastrutturali connessi all'asse ferroviario Berlino-Palermo «Corridoio 1», consistenti in particolare nel potenziamento e ammodernamento della rete ferroviaria da Battipaglia a Reggio Calabria e da Catania a Palermo e interventi sulle reti del trasporto su ferro delle aree metropolitane;
b) interventi di ammodernamento della S.S. 106 «statale jonica» da Reggio Calabria al confine della Basilicata;
c) un programma straordinario di potenziamento degli investimenti in materia di edilizia scolastica antisismica e adeguamento strutturale antisismico, anche mediante la costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, secondo programmi basati su aggiornati gradi di rischiosità;
d) un programma straordinario di interventi per il risanamento idrogeologico del territorio, per la messa in sicurezza delle situazioni a rischio e per la prevenzione dei fenomeni di dissesto idrogeologico.
2. Il CIPE determina, con proprie deliberazioni, le quote annuali da destinare agli interventi di cui al comma 1, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.
40. 04. D'Antoni.
ART. 40-bis.
(Quote latte).
Sopprimerlo.
Conseguentemente, sostituire il comma 2 del disegno di legge di conversione con il seguente:
2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, nonché del decreto-legge 23 giugno 2010, n. 94.
*40-bis. 1. Borghesi, Di Giuseppe, Rota, Cambursano.
Sopprimerlo.
*40-bis. 4. Casini, Vietti, Libè, Delfino, Ruvolo, Galletti, Ciccanti, Lusetti.
Sopprimerlo.
*40-bis. 7. Zucchi.
Dopo l'articolo 40-bis aggiungere il seguente:
Art. 40-ter. – 40-ter. – (Rifinanziamento del Fondo bieticolo-saccarifero). – 1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è rifinanziata per l'importo di 86 milioni di euro per l'anno 2010, quale dotazione del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in Italia per il quinto anno del quinquennio previsto dalla normativa comunitaria. Le disponibilità dello stanziamento del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera, per un ammontare fino a 43 milioni, possono essere utilizzate per il pagamento dei saldi contributivi relativi all'anno 2009.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al comma 3.
3. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al comma 11, lettera a), le parole: «0.30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».
40-bis. 0200. Di Giuseppe, Rota.
Dopo l'articolo 40-bis aggiungere il seguente:
Art. 40-ter. – 1. Al fine di contrastare l'elevato innalzamento dei costi di produzione e la volatilità dei prezzi delle materie prime nel comparto agricolo, per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2010 e al 31 dicembre 2011 e nel limite complessivo di 15 milioni di euro per ciascun anno di riferimento, è riconosciuto un credito di imposta su quota parte del costo dei gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra. Il credito d'imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione dirette a disciplinare, tra l'altro, il rilascio di una preventiva autorizzazione per la fruizione del beneficio al fine di garantire, mediante l'attività di monitoraggio, il rispetto del limite annuo stabilito.
3. Il credito di imposta di cui al comma 1 è concesso nei limiti di quanto disposto dal Regolamento (CE) 20 dicembre 2007, n. 1535, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli, a valere sulle quote disponibili della riserva nazionale di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto ministeriale 19 febbraio 2010.
4. Rimane salva la facoltà per le Regioni di far fronte a eventuali ulteriori necessità eccedenti la quota nazionale mediante il ricorso alle quote ad esse assegnate ai sensi del decreto ministeriale 30 marzo 2009.
5. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 7,5 milioni di euro nel 2010, 15 milioni di euro nel 2011 e 7,5 milioni di euro nel 2012 si provvede, per l'anno 2010, a valere sulle risorse di cui al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 come rideterminato dall'articolo 55, comma 6, del presente provvedimento e per gli anni 2011 e 2012 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 70, comma 2 del decreto legislativo n. 300 del 1999 come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009 n. 191.
40-bis. 02. Cenni.
Dopo l'articolo 40-bis, aggiungere il seguente:
Art. 40-ter. – 1. Al fine di salvaguardare gli interessi nazionali derivanti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea, di evitare l'applicazione delle disposizioni relative al disimpegno automatico di cui all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, nonché di assicurare l'integrale utilizzo delle risorse finanziarie assegnate, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di intesa con la Conferenza Stato-Regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta un Piano nazionale di interventi straordinari per sostenere ed accelerare il pieno utilizzo delle risorse stanziate per i piani di sviluppo rurale delle regioni e delle province autonome.
2. Il Piano nazionale di interventi straordinari per il sostegno allo sviluppo rurale prevede l'attivazione, anche utilizzando le risorse stanziate nell'ambito della rete rurale nazionale, delle seguenti misure:
a) semplificazione delle procedure amministrative relative ai pagamenti delle misure a superficie e a capo di bestiame da parte dell'organismo pagatore consentendo l'integrale pagamento entro il 31 dicembre 2010 di tutte le annualità fino al 2009 e una anticipazione, pari al 75 per cento del dovuto, dell'annualità 2010;
b) istituzione di un Fondo rotativo per agevolare l'accesso al credito alle imprese che intendono avvalersi delle misure per gli investimenti del piano di sviluppo rurale, il cui finanziamento iniziale è individuato nell'ambito delle risorse dei Programmi di Sviluppo rurale delle regioni interessate e di quelle stanziate per la rete rurale nazionale.
40-bis. 03. Servodio.
Dopo l'articolo 40-bis aggiungere il seguente:
Art. 40-ter. – 1. Per la promozione del sistema agroalimentare all'estero, di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, alle imprese che producono prodotti di cui all'Allegato 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e alle piccole e medie imprese, che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nel predetto Allegato 1, anche se costituite in forma cooperativa, è riconosciuto per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2011 e per i due periodi di imposta successivi, un credito di imposta nella misura del 50 per cento degli investimenti in attività dirette in altri stati membri o Paesi terzi intese ad indurre gli operatori economici o i consumatori all'acquisto di un determinato prodotto agricolo o agroalimentare di qualità, ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento CE n. 1698/2005, anche se non compreso nell'Allegato 1, purché non rivolto al singolo marchio commerciale o riferito direttamente ad un'impresa, in eccedenza rispetto alla media degli analoghi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti.
2. Alle imprese diverse dalle piccole e medie imprese di cui al comma 1 che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nell'Allegato 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il credito di imposta previsto dal medesimo comma 1 è riconosciuto nei limiti dei Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis) pubblicato nella G.U. UE L379 del 28 dicembre 2006.
3. Il credito di imposta di cui ai commi 1 e 2 è utilizzabile nel limite di spesa annuo complessivo pari a 300 milioni di euro.
Conseguentemente, dopo l'articolo 55 aggiungere il seguente:
Art. 55-bis. – (Misure fiscali per il settore creditizio). – 1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, per gli anni 2011, 2012, 2013 e 2014, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,2 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,4 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,6 per mille.
2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.
40-bis. 09. Brandolini.
Dopo l'articolo 40-bis aggiungere il seguente:
Art. 40-ter. – (Rifinanziamento del Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura). – 1. All'articolo 1, comma 1068, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, le parole: «per il quinquennio 2007-2011» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, e di 30 milioni di aura per l'anno 2010».
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate per il 40 per cento al settore ittico.
3. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione dei comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede a valere sulle risorse di cui al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 come rideterminato dall'articolo 55, comma 6 del presente provvedimento.
40-bis. 012. Trappolino.
Dopo l'articolo 40-bis aggiungere il seguente:
Art. 40-ter. – (Incremento del Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura). – 1. Al fine di favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo delle imprese giovanili nel settore agricolo, con particolare riguardo all'imprenditoria femminile, le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 1068 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono incrementate di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2010 al 2012.
2. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro per ciascun anno 2010, 2011 e 2012 si provvede, per l'anno 2010, a valere sulle risorse di cui al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 come rideterminato dall'articolo 55, comma 6 del presente provvedimento e per gli anni 2011 e 2012 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 70, comma 2 del decreto legislativo n. 300 del 1999 come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009 n. 191.
40-bis. 013. Dal Moro.
Dopo l'articolo 40-bis aggiungere il seguente:
Art. 40-ter. – (Rifinanziamento del Fondo per le crisi di mercato in agricoltura). – 1. Le disponibilità del Fondo per le crisi di mercato agricolo, cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono incrementate di 35 milioni di euro per l'anno 2010 e 100 milioni di euro per l'anno 2011 per essere destinate a misure di sostegno per le imprese dei settori produttivi agricoli maggiormente colpiti dalla situazione di crisi economica e di mercato, così come individuate, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, da un apposito Tavolo istituzionale, al quale partecipano il Ministero delle politiche agricole e forestali, le regioni e le associazioni di rappresentanza delle imprese agricole.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sono stabilite le modalità di erogazione delle risorse di cui al comma 1, nel rispetto delle intese raggiunte nel Tavolo istituzionale di cui al medesimo comma.
3. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2010 e 100 milioni di aura per l'anno 2011 si provvede, per l'anno 2010, a valere sulle risorse di cui al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 come rideterminato dall'articolo 55, comma 6, del presente provvedimento e per l'anno 2011 mediante le maggiori entrate derivanti dall'articolo 55-bis del presente provvedimento.
Conseguentemente dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:
Art. 55-bis. – (Misure fiscali per il settore creditizio). – 1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica dei Paese, per l'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,1 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,2 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,3 per mille.
2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.
40-bis. 014. Cuomo.
Dopo l'articolo 40-bis aggiungere il seguente:
Art. 40-ter. – 1. All'articolo 1, comma 280, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La misura del 10 per cento è altresì elevata al quaranta per cento per le imprese aventi sede legale ed ubicazione nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia».
Conseguentemente all'articolo 55, dopo il comma 7-bis aggiungere i seguenti:
7-ter. Per gli anni 2010, 2011 e 2012 all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado Plato»;
b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro»;
c) le parole: «Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro»
7-quater. Per gli anni 2010, 2011 e 2012 la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.
7-quinquies. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa della Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare fino al 3 per cento per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
40-bis. 016. Galletti, Ciccanti, Ria.
Dopo l'articolo 40-bis aggiungere il seguente:
Art. 40-ter. – 1. All'articolo 1, comma 280, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012».
Conseguentemente: all'articolo 55 dopo il comma 7-bis aggiungere i seguenti:
7-ter. Per gli anni 2010, 2011 e 2012 all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado Plato»;
b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro»;
c) le parole: «Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro»,
7-quater. Per gli anni 2010, 2011 e 2012 la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.
7-quinquies. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa della Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare fino a 3 per cento per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
40-bis. 015. Galletti, Ciccanti, Binetti.
Dopo l'articolo 40-bis aggiungere il seguente:
Art. 40-ter. – 1. Per i soggetti di cui all'articolo 73, comma l, lettere a), b), c) e d) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono esclusi dall'imposizione ai fini IRES, per un ammontare massimo del 50 per cento, i redditi di esercizio non distribuiti ai soci, sotto alcuna forma, conseguiti nei periodi di imposta 2010 e 2011.
2. Per gli anni 2010, 2011 e 2012 all'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro».
3. Per gli anni 2010, 2011 e 2012 all'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «85 per cento»;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «97 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;
c) al comma 3, le parole: «96 per cento», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «85 per cento»;
d) al comma 4, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;
e) al comma 11, lettera a), le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,15 per cento».
4. Per gli anni 2010, 2011 e 2012 all'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «dieci per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,5 per cento».
5. Per gli anni 2010, 2011 e 2012 all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado Plato»;
b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro»;
c) le parole: «Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro».
6. Per gli anni 2010, 2011 e 2012 la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.
7. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare fino al 3 per cento per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
40-bis. 017. Galletti, Ciccanti.
Dopo l'articolo 40-bis aggiungere il seguente:
Art. 40-ter. – 1. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 2), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'importo di cui al presente numero è elevato a 6.000 euro su base annua per ogni lavoratore dipendente di età inferiore ai trent'anni impiegato a tempo indeterminato nel periodo d'imposta»;
b) al numero 3), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'importo di cui al presente numero è elevato a 12.000 euro su base annua per ogni lavoratore dipendente di età inferiore ai trent'anni impiegato a tempo indeterminato nel periodo d'imposta».
2. All'articolo 81, comma 16, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro».
3. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «85 per cento»;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti. «8 per cento»;
c) al comma 3, le parole: «96 per cento», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «85 per cento»;
d) al comma 4, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;
e) al comma 11, lettera a), le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,15 per cento».
4. Per gli anni 2010, 2011 e 2012 all'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «dieci per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,5 per cento».
5. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Birra: euro 2,35 euro per ettolitro e per grado Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado Plato»;
b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro»;
c) le parole: «Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro».
6. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione Europea.
7. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in materia lineare fino al 3 per cento a decorrere dall'anno 2010
40-bis. 018. Galletti, Ciccanti, Delfino, Ria.
Dopo l'articolo 40-bis aggiungere il seguente:
Art. 40-ter. – 1. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è aggiunto il seguente periodo: «L'importo di cui al periodo precedente è raddoppiato nel caso di spese per il personale di età inferiore ai trent'anni impiegato a tempo indeterminato»
2. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro».
3. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «85 per cento»;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8 per cento»;
c) al comma 3, le parole: «96 per cento», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «85 per cento»;
d) al comma 4, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»,
e) al comma 11, lettera a), le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,15 per cento».
4. Per gli anni 2010, 2011 e 2012 all'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «dieci per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,5 per cento».
5. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Birra: euro 2,35 euro per ettolitro e per grado Plato» sono sostituite dalle seguenti: « Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado Plato»;
b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro»,
c) le parole: «Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro».
6. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.
7. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa della Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in materia lineare fino al 3 per cento a decorrere dall'anno 2010.
40-bis. 019. Galletti, Ciccanti, Delfino.
Dopo l'articolo 40-bis aggiungere il seguente:
Art. 40-ter. – 1. Ai datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 31 luglio 2010 ed il 31 luglio 2011, incrementano il numero di lavoratori e lavoratrici dipendenti di età inferiore ai trent'anni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, è concesso, per gli anni 2010, 2011 e 2012, un credito d'imposta ai fini IRES d'importo pari a euro 500 euro per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese. Sono esclusi i soggetti di cui all'articolo 74 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (CE) n. 800/2008.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta per ogni unità lavorativa risultante dalla differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori e lavoratrici di età, inferiore ai trent'anni con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo compreso tra 31 luglio 2010 e il 31 luglio 2011. Per le assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.
3. L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti che assumono la qualifica di datori di lavoro a decorrere dal 31 luglio 2010, ogni lavoratore o lavoratrice dipendente di età inferiore ai trent'anni assunto costituisce incremento della base occupazionale. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.
4. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5. Il credito d'imposta spetta a condizione che:
a) i lavoratori e le lavoratrici assunti per coprire i nuovi posti di lavoro creati non abbiano mai lavorato prima o abbiano perso o siano in procinto di perdere l'impiego precedente o siano portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
b) siano rispettate le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali anche con riferimento alle unità lavorative che non danno diritto al credito d'imposta;
c) siano rispettate le norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni;
d) il datore di lavoro non abbia ridotto la base occupazionale nel periodo dal 31 luglio 2010 al 31 luglio 2011, per motivi diversi da quelli dei collocamento a riposo.
6. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, il credito d'imposta spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dell'impresa sostituita.
7. Il diritto a fruire del credito d'imposta decade:
a) se, su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo, risulta inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo compreso tra il 31 luglio 2010 ed il 31 luglio 2011;
b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese;
c) qualora vengano definitivamente accertate violazioni non formali, e per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, commesse nel periodo di applicazione delle disposizioni dei commi precedenti, e qualora siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni decorrono i termini per far luogo al recupero delle minori somme versate o del maggior credito riportato e per l'applicazione delle relative sanzioni.
8. Ai fini delle agevolazioni previste dai commi precedenti, i soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.
9. Per gli anni 2010, 2011 e 2012 all'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro».
10. Per gli anni 2010, 2011 e 2012 all'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «85 per cento»;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;
c) al comma 3, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «85 per cento»;
d) al comma 4, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;
e) al comma 11, lettera a), le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,15 per cento».
11. Per gli anni 2010, 2011 e 2012 all'articolo 30, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «dieci per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,5 per cento».
12. Per gli anni 2010, 2011 e 2012 all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado Plato»;
b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro»;
c) le parole: «Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro».
13. Per gli anni 2010, 2011 e 2012 la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota dei 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.
14. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa della Tabella C della legge 23 dicembre 2009. n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare fino a1 3 per cento per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.
40-bis. 020. Galletti, Ciccanti, Delfino.
Dopo l'articolo 40-bis aggiungere il seguente:
Art. 40-ter. – 1. Per i nuovi assunti di età inferiore ai trent'anni, ad incremento delle unità effettivamente occupate al 31 luglio 2010, a tutti i datori di lavoro privati ed agli enti pubblici economici è riconosciuto lo sgravio contributivo nella misura del 50 per cento dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) a loro carico, per un periodo di tre anni dalla data di assunzione del singolo lavoratore, sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Il beneficio si intende riconosciuto anche alle società cooperative di lavoro, relativamente ai nuovi soci lavoratori con i quali venga instaurato un rapporto di lavoro assimilabile a quello di lavoratori dipendenti.
2. Le agevolazioni previste dal comma 1 si applicano a condizione che:
a) l'impresa, anche di nuova costituzione, realizzi un incremento del numero di dipendenti a tempo pieno e indeterminato. Per le imprese già costituite al 31 luglio 2010, l'incremento è commisurato al numero di dipendenti esistenti a1 31 dicembre 2009;
b) 1'impresa di nuova costituzione eserciti attività che non assorbono neppure in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti ad esclusione delle attività sottoposte a limite numerico o di superficie;
c) il livello di occupazione raggiunto a seguito delle nuove assunzioni non subisca riduzioni nel corso del periodo agevolato;
d) l'incremento della base occupazionale venga considerato al netto delle diminuzioni occupazionali in società controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto e, in caso di affidamento da parte di amministrazioni pubbliche di servizi o di opere in concessione o appalto, al netto del personale comunque già occupato nelle medesime attività al 31 dicembre dell'anno precedente;
e) i nuovi dipendenti siano iscritti nelle liste di collocamento o di mobilità. oppure fruiscano della cassa integrazione guadagni;
f) i contratti di lavoro siano a tempo indeterminato;
g) siano osservati i contratti collettivi nazionali per i soggetti assunti;
h) siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;
i) siano rispettati i parametri delle prestazioni ambientali come definiti dall'articolo 6, comma 6, lettera f), del decreto 20 ottobre 1995, n. 527, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e successive modificazioni.
3. L'efficacia delle misure di cui al presente articolo è subordinata all'autorizzazione ed ai vincoli della Commissione delle Comunità europee ai sensi degli articoli 112 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
4. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro».
5. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «85 per cento»;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;
c) al comma 3, le parole: «96 per cento», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «85 per cento»;
d) al comma 4, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;
e) al comma 11, lettera a), le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,15 per cento».
6. All'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «dieci per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,5 per cento».
7. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado Plato»;
b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro»;
c) le parole: «Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro».
8. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.
9. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa della Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare fino a1 3 per cento a decorrere dall'anno 2010.
40-bis. 021. Galletti, Ciccanti, Delfino.
Dopo l'articolo 40-bis aggiungere il seguente:
Art. 40-ter. – 1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, comma 1, la lettera l-bis) è abrogata;
b) dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:
«Art. 15-bis. – (Detrazioni per adozione internazionale). – 1. Dall'imposta lorda, previa certificazione ricevuta dall'ente autorizzato, si detrae un importo pari al cento per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel titolo III della legge 4 maggio 1983 n. 184, e successive modificazioni. Per le spese relative ai trasferimenti ed ai soggiorni all'estero è stabilito un limite di detraibilità pari a complessivi cinquemila euro per ciascuna procedura.
2. Le spese sostenute sono detraibili nell'esercizio in cui sono state sostenute ovvero in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quindicesimo».
Conseguentemente, dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:
Art. 55-bis. – 1. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,28 per cento».
40-bis. 022. Sbrollini.
ART. 41.
(Regime fiscale di attrazione europea).
Sopprimerlo.
41. 4. Vannucci.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 41. – (Agevolazione fiscale in favore della capitalizzazione delle società). – 1. Il comma 3-ter dell'articolo 5 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è sostituito dal seguente:
«3-ter. Per gli aumenti di capitale di società di capitali o di persone di importo fino a un milione di euro perfezionati da persone fisiche mediante conferimenti ai sensi degli articoli 2342 e 2464 del codice civile si presume un rendimento del 3 per cento annuo, che viene escluso da imposizione fiscale per il periodo di imposta in corso alla data di perfezionamento dell'aumento di capitale e per i quattro periodi di imposta successivi».
Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Borghesi.
Al comma 1, primo periodo sostituire le parole: in uno degli Stati membri dell'Unione Europea con le seguenti: nello Stato membro dell'Unione Europea di provenienza.
Conseguentemente all'articolo 55, dopo il comma 7-bis, aggiungere il seguente:
7-ter. Sono ridotte in maniera lineare, per un importo fino 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
41. 1. Galletti, Ciccanti.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per le finalità di cui al comma 1 e nel rispetto del principio di territorialità dell'imposta è prevista, a beneficio delle regioni in cui si localizzano le attività imprenditoriali estere, una compartecipazione straordinaria del 20 per cento del gettito derivante dalle imposte sui redditi, generato dalle predette attività economiche.
41. 3. Galletti, Ciccanti.
ART. 42.
(Reti di imprese).
Sostituirlo con il seguente:
Art. 42. – (Utili reinvestiti). – 1. Sono esclusi dall'imposizione sul reddito di impresa gli utili reinvestiti in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2010 per un ammontare complessivo annuale non superiore a un milione di euro. L'agevolazione di cui al presente comma può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta di effettuazione degli investimenti.
Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Borghesi.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 42. – (Distretti produttivi). – 1. Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema dei distretti produttivi, per le imprese appartenenti ai distretti, come individuati dalle leggi regionali, è escluso dall'imposizione del reddito di impresa e di lavoro autonomo il 50 per cento dell'ammontare degli investimenti in beni strumentali realizzati nel periodo d'imposta precedente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e nei due periodi d'imposta successivi.
2. Sono ammesse al beneficio di cui al comma 1 le acquisizioni, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di:
a) macchinari, impianti, diversi da quelli infissi al suolo, ed attrezzature varie, classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale di cui al primo comma, voci B.II.2 e B.II.3, dell'articolo 2424 del codice civile, destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nei distretti;
b) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, limitatamente alle piccole e medie imprese;
c) brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva; per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in tali beni sono agevolabili nel limite del 50 per cento del complesso degli investimenti agevolati per il medesimo periodo d'imposta;
d) nel settore tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero, progetti di sviluppo e innovazione relativi ai campionari in cui l'impresa attui operazioni tecnicamente omogenee e collegate tra loro, finalizzate alla ideazione, realizzazione, promozione e gestione logistica di prodotti o collezioni sotto forma di campionari.
3. Per fruire dell'agevolazione, i beneficiari devono presentare all'Agenzia delle entrate un formulario, il quale deve contenere notizie sull'impresa e sulle acquisizioni effettuate. La fruizione del beneficio fiscale è, al verificarsi delle condizioni previste, automatica.
4. Il formulario per la trasmissione dei dati di cui al comma 3 del presente articolo è approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro 30 giorni dalla data di adozione del provvedimento è attivata la procedura per la trasmissione del formulario.
5. L'articolo 1, commi da 366 a 372, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, l'articolo 6-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e l'articolo 3 del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009 n. 33, sono abrogati.
6. L'agevolazione di cui al comma 1 può essere fruita, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2011 e di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013. All'onere derivante dal presente comma si provvede quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2011 mediante utilizzo di quota delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 32, quanto a 18 milioni di euro per l'anno 20011 e a 14 milioni di euro per l'anno 2013 mediante utilizzo di quota delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38, commi 13-bis e seguenti, e quanto a 14 milioni di euro per l'anno 2012 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
42. 5. Letta.
Al comma 2-bis, capoverso comma 4-ter, alinea, primo periodo, sostituire le parole: più imprenditori con le seguenti: due o più imprese.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, alinea, ultimo periodo, sostituire le parole da: il contratto deve essere redatto per atto pubblico fino alla fine del comma con le seguenti: il contratto è redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, e deve indicare:
a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale degli aderenti alla rete;
b) l'indicazione degli obiettivi strategici e delle attività comuni poste a base della rete, che dimostrino il miglioramento della capacità innovativa e della competitività sul mercato;
c) l'individuazione di un programma di rete, che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascuna impresa partecipante e le modalità di realizzazione dello scopo comune da perseguirsi attraverso l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, in relazione al quale sono stabiliti i criteri di valutazione, dei conferimenti che ciascun contraente si obbliga ad eseguire per la sua costituzione e le relative modalità di gestione, ovvero mediante ricorso alla costituzione da parte di ciascun contraente di un patrimonio destinato all'affare, ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile. Al fondo patrimoniale di cui alla presente lettera si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615 del codice civile;
d) la durata del contratto, le modalità di adesione di altre imprese e le relative ipotesi di recesso;
e) l'organo comune incaricato di eseguire il contratto di rete, i suoi poteri, anche di rappresentanza, e le modalità di partecipazione di ogni impresa all'attività dell'organo. Salvo che sia diversamente disposto nel contratto di rete, l'organo agisce in rappresentanza delle imprese, anche individuali, aderenti al contratto medesimo, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nonché nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito, all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti italiani ed allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione, previsti dall'ordinamento.
42. 1. Fadda.
Al comma 2-bis, capoverso comma 4-ter, alinea primo periodo, sostituire le parole: e la propria competitività sul mercato con le seguenti: o la propria competitività sul mercato.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, lettera b), sostituire le parole: e di innalzamento della capacità competitiva con le seguenti: o di innalzamento della capacità competitiva o commerciale.
42. 2. Sanga.
Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:
2-bis.1. Dopo il comma 4-ter dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è aggiunto il seguente:
«4-ter.1. Possono partecipare ai contratti di rete costituiti da più imprenditori anche soggetti a carattere associativo, centri di ricerca, fondazioni ed enti, anche privi di personalità giuridica, pubblici o privati le cui attività siano funzionali allo sviluppo del programma comune di rete».
42. 3. Mastromauro.
Al comma 2-quater, primo periodo, sostituire le parole: se accantonati ad apposita riserva, concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui la riserva è utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio ovvero in cui viene meno l'adesione al contratto di rete con le seguenti: concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui viene meno l'adesione al contratto di rete;
Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere l'ultimo periodo.
42. 4. Zunino.
ART. 43.
(Zone a burocrazia zero).
Sopprimerlo.
43. 15. Capodicasa, Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 43. – (Riduzione del costo del lavoro nell'imponibile Irap per le PMI). – 1. All'articolo 11, comma 4-bis.1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «, con componenti positivi che concorrono alla formazione del valore della produzione non superiori nel periodo d'imposta a euro 400.000,» sono soppresse;
b) le parole: «euro 1.850» sono sostituite dalle seguenti: «euro 31.850».
Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Borghesi.
Al comma 2, alinea, dopo le parole: principio di sussidiarietà aggiungere le seguenti: , dell'articolo 117.
Conseguentemente:
al medesimo comma, lettera b), dopo le parole: Sicilia aggiungere le seguenti: , nonché nelle regioni Liguria e Toscana, limitatamente ai comuni di Ventimiglia, di Massa e di Carrara;
dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:
Art. 55-bis. –1. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,29 per cento».
43. 11. Sani.
Al comma 2, alinea, dopo le parole: principio di sussidiarietà aggiungere le seguenti: , dell'articolo 117.
43. 3. Galletti, Ciccanti, Anna Teresa Formisano.
Al comma 2, alinea, sostituire le parole: e dell'articolo 118 della Costituzione con le seguenti: , dell'articolo 118 della Costituzione e degli eventuali, specifici, strumenti di programmazione settoriale esistenti.
43. 4. Galletti, Ciccanti, Anna Teresa Formisano.
Al comma 2, alinea, dopo e parole: di concerto con il Ministro dell'interno aggiungere le seguenti: e previa intesa in Conferenza unificata.
Conseguentemente, al medesimo comma:
lettera a):
sostituire le parole: da un Commissario di Governo con le seguenti: dal Sindaco competente;
sostituire le parole: al Commissario di Governo con le seguenti: al Sindaco competente;
sostituire la lettera b) con la seguente:
b) nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, in via di prima applicazione, le zone a burocrazia zero di cui al comma 1 coincidono con le aree individuate con delibera CIPE n. 14 dell'8 maggio 2009 come zone franche urbane nonché con quella de L'Aquila, individuata dal CIPE in data 13 maggio 2010. Resta ferma la disciplina prevista per le zone franche urbane, e relativa dotazione finanziaria, di all'articolo 1, commi da 340 a 343 della legge 27 dicembre 2006 n. 296.
43. 1. Cambursano, Borghesi.
Al comma 2, alinea, dopo le parole: di concerto con il Ministro dell'interno aggiungere le seguenti: e previa intesa in Conferenza unificata.
43. 8. Galletti, Ciccanti.
Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: da un Commissario di Governo con le seguenti: dal Sindaco competente.
Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire le parole: al Commissario di Governo con le seguenti: al Sindaco competente.
43. 9. Galletti, Ciccanti.
Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, in sede di prima applicazione, le zone a burocrazia zero di cui al comma 1 coincidono con le aree individuate con delibera CIPE n. 14 dell'8 maggio 2009 come zone franche urbane, nonché con quella de L'Aquila individuata con delibera CIPE del 13 maggio 2010. Resta ferma la disciplina prevista per le zone franche urbane, e relativa dotazione finanziaria, di cui all'articolo 1, commi da 340 a 343 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
43. 10. Ciccanti, Galletti.
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis. – (Fondo per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni nei confronti delle imprese). – 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il «Fondo per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni nei confronti delle imprese» di seguito denominato «Fondo» al quale vengono riassegnate le dotazioni in conto residui e quelle relative a residui passivi perenti, previamente versate in entrata, relative a debiti scaduti ed esigibili alla data del 31 dicembre 2009, derivanti dalla fornitura di beni e servizi alle amministrazioni pubbliche, ceduti alla Cassa depositi e prestiti dai fornitori sulla base di idonei titoli giuridici.
2. La Cassa depositi e prestiti s.p.a., in relazione alle cessioni di credito di cui al comma 1, dispone i pagamenti a valere su un fondo, con una dotazione di 1 miliardo di euro, istituito presso la gestione separata della medesima Cassa, le cui risorse costituiscono patrimonio destinato, ai sensi dell'articolo 5, comma 18, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. La disposizione di pagamenti a favore di fornitori di Amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali, è subordinata alla condizione che le stesse abbiano provveduto a istituire nei loro bilanci un Fondo analogo a quello di cui al comma 1, per crediti derivanti dalla fornitura di beni e servizi a tali amministrazioni, ceduti alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. dai fornitori stessi sulla base di idonei titoli giuridici, e a fronte di impegni analoghi a quanto previsto dal citato comma 1. A tal fine la Cassa depositi e prestiti Spa si avvale anche delle somme stanziate su appositi Fondi istituiti dalle Amministrazioni pubbliche non statali ed è autorizzata ad effettuare operazioni di cessione dei crediti acquisiti senza l'autorizzazione del soggetto ceduto.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze può provvedere al pagamento alla Cassa depositi e prestiti s.p.a delle somme erogate, in un periodo massimo di quindici anni, a carico del Fondo di cui al comma 1, nonché a decorrere dal 2011, alla corresponsione degli oneri di gestione. Analogamente, le amministrazioni pubbliche non statali possono provvedere al pagamento alla Cassa depositi e prestiti s.p.a. delle somme erogate, in un periodo massimo di quindici anni, a carico del Fondo da loro stesse istituito, nonché, a decorrere dal 2011, alla corresponsione degli oneri di gestione.
4. La Cassa depositi e prestiti S.p.a predispone apposita rendicontazione annuale sull'amministrazione del Fondo, di cui al comma 1, da trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità applicative della presente disposizione, in ordine alle condizioni generali per l'accesso al Fondo, alla natura dei crediti ed ai relativi importi ammissibili alla cessione, al compenso da riconoscere sulle somme erogate, alle modalità, ai tempi ed ai termini di erogazione della Cassa depositi e prestiti s.p.a. di quanto alla stessa dovuto.
5. I pagamenti effettuati a favore delle imprese fornitrici non possono comunque essere gravati di oneri, restando gli eventuali oneri ed interessi passivi a carico delle Amministrazioni debitrici.
6. Dal presente articolo discendono oneri pari a 175 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2011 e 2012. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede con quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 7.
7. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, al comma 11, lettera a), le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».
43. 02. Borghesi, Cambursano, Cimadoro.
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis. – (Cessione alla Cassa depositi e prestiti dei crediti dei fornitori di beni e servizi nei confronti delle pubbliche amministrazioni). – 1. I fornitori di beni e servizi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, scaduto il termine per il pagamento di quanto dovuto previsto dal contratto di fornitura, possono cedere alla Cassa depositi e prestiti, sulla base di idonei titoli giuridici, i loro crediti scaduti nei confronti di tali amministrazioni. La Cassa depositi e prestiti diventa a tutti gli effetti titolare di tali crediti ed eroga l'importo dovuto dalle pubbliche amministrazioni ai fornitori.
2. La Cassa depositi e prestiti s.p.a è autorizzata ad effettuare operazioni di cessione dei crediti acquisiti senza l'autorizzazione del soggetto ceduto.
3. La Cassa depositi e prestiti s.p.a predispone apposita rendicontazione annuale sulla gestione dei crediti di cui al comma 1.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità applicative del presente articolo, in ordine alla natura dei crediti ed ai relativi importi ammissibili alla cessione, al compenso da riconoscere sulle somme erogate, alle modalità, ai tempi ed ai termini di erogazione della Cassa depositi e prestiti s.p.a. di quanto alla stessa dovuto.
5. I pagamenti effettuati a favore delle imprese fornitrici non possono comunque essere gravati di oneri, restando gli eventuali oneri ed interessi passivi a carico delle Amministrazioni debitrici.
43. 03. Borghesi, Cambursano, Cimadoro.
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis. – (Norme in materia di dispensazione dei medicinali esclusi dall'assistenza farmaceutica). – 1. La dispensazione al pubblico dei medicinali comunque classificati è riservata in via esclusiva al farmacista, ai sensi dell'articolo 122 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
2. La dispensazione dei medicinali prescritti dal medico su ricettario del Servizio sanitario nazionale (SSN) è effettuabile esclusivamente nell'ambito delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 28 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Sono convenzionate le sole farmacie autorizzate dall'autorità sanitaria competente per territorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, dell'articolo 104 del citato testo unico di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, nonché degli articoli 4 e 5 della legge 8 novembre 1991, n. 362.
3. Negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, possono essere venduti, fatto salvo quanto previsto dal comma 4, e ad eccezione dei medicinali di cui all'articolo 45 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ed all'articolo 89 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, anche i medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni.
4. Negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, la vendita di medicinali deve avvenire, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 del citato articolo 5, nell'ambito di un apposito reparto delimitato, rispetto al resto dell'area commerciale, da strutture in grado di garantire l'inaccessibilità ai farmaci da parte del pubblico e del personale non addetto, negli orari sia di apertura al pubblico che di chiusura.
43. 06. Froner.
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis. – (Misure per accelerare la liberalizzazione del mercato dei carburanti e assegnazione all'acquirente unico di funzioni in materia di carburanti). – 1. I gestori dei singoli punti di vendita di carburanti al dettaglio possono liberamente rifornirsi da qualunque produttore o rivenditore nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2011, le eventuali clausole contrattuali che prevedono forme di esclusiva nell'approvvigionamento di cui al comma 1 sono nulle, per violazione di norma imperativa di legge, per la parte eccedente il 50 per cento della fornitura complessivamente pattuita e comunque per la parte eccedente il 50 per cento di quanto erogato nel precedente anno dal singolo punto di vendita.
3. Al fine di garantire un assetto maggiormente concorrenziale del mercato nazionale dei carburanti e assicurare il contenimento dei prezzi di vendita al dettaglio, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015, Acquirente unico S.p.a. assicura in via straordinaria l'attività di compravendita di carburanti secondo i seguenti principi:
a) acquisto all'ingrosso di carburanti ai prezzi più convenienti sul mercato nazionale e internazionale, finalizzato all'approvvigionamento degli esercenti gli impianti di distribuzione carburanti;
b) affitto di depositi di stoccaggio dei carburanti di cui alla lettera a);
c) attivazione di un servizio di vendita all'ingrosso a prezzi concorrenziali agli esercenti gli impianti di distribuzione al dettaglio.
4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attraverso cui Acquirente unico S.p.a. svolge le attività di cui al comma 3.
43. 07. Vico.
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis. – (Riordino dell'accesso e dell'esercizio delle professioni intellettuali e riorganizzazione degli ordini professionali). – 1. Il presente articolo è finalizzato al riordino della disciplina delle professioni intellettuali allo scopo di modernizzare e qualificare l'esercizio delle professioni, garantire la qualità del servizio professionale, tutelare il consumatore alla scelta informata del professionista, assicurare pari opportunità per i giovani nei primi anni di attività e favorire l'accesso delle giovani generazioni. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli esercenti le professioni sanitarie e infermieristiche.
2. L'esercizio, anche in forma societaria e cooperativa, dell'attività professionale è libero in conformità al diritto comunitario, senza vincoli di predeterminazione numerica, ad eccezione delle attività caratterizzate dall'esercizio di funzioni pubbliche o dall'esistenza di uno specifico interesse generale, per una migliore tutela della domanda di utenza. Possono essere costituite reti di professionisti anche multidisciplinari, in forma di associazioni temporanee, per eseguire in comune opere e mandati professionali.
3. Dai provvedimenti che riconoscono misure di agevolazione o di incentivo previste dalla normativa comunitaria e nazionale per il settore dei servizi e dirette a favorire lo sviluppo dell'occupazione e gli investimenti, con particolare riferimento ai giovani e ai primi anni di esercizio dell'attività professionale, non possono essere esclusi gli esercenti attività professionali.
4. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
5. La legge dello Stato stabilisce quando l'esercizio dell'attività professionale, anche per lo svolgimento di singole attività, è subordinato all'iscrizione ad appositi elenchi od albi, individuando, sulla base degli interessi pubblici meritevoli di tutela, le professioni intellettuali da disciplinare attraverso il ricorso ad ordini, albi o collegi professionali, in modo tale che ne derivi, preferibilmente su base concertata e volontaria, una riduzione, anche mediante accorpamento, di quelli già previsti dalla legislazione vigente, attribuendo, quando ci si trovi in presenza di una rilevante asimmetria informativa e cognitiva fra utente e professionista, alle singole professioni regolamentate le attività riservate necessarie per la tutela di diritti costituzionalmente garantiti e per il perseguimento di finalità primarie di interesse generale.
6. Gli ordini professionali sono strutturati ed articolati in organi centrali e periferici, ferma restando l'abilitazione all'esercizio per l'intero territorio nazionale e fatte salve le limitazioni volte a garantire l'adempimento di funzioni pubbliche.
7. L'esame di Stato è obbligatorio per le professioni il cui esercizio può incidere su diritti costituzionalmente garantiti o riguardanti interessi generali meritevoli di specifica tutela, secondo criteri di adeguatezza e proporzionalità e deve assicurare l'uniforme valutazione dei candidati e l'abilitazione su base nazionale. Le commissioni giudicatrici sono composte secondo regole di imparzialità e di adeguata qualificazione professionale e la presenza di membri appartenenti agli ordini professionali o da questi designati effettivi e supplenti non può essere superiore alla metà dei componenti.
8. Il tirocinio professionale è limitato al periodo necessario a garantire l'effettiva acquisizione dei fondamenti tecnici, pratici e deontologici della professione e comunque non può essere di durata superiore a dodici mesi. Durante il periodo di tirocinio è riconosciuto, oltre al rimborso delle spese, un compenso commisurato all'apporto professionale prestato ovvero un compenso idoneo convenzionalmente pattuito.
9. La legge statale stabilisce forme di raccordo tra i titoli di studio universitari e di scuola secondaria e l'abilitazione all'esercizio della professione, garantendo anche i casi di accesso diretto alle sezioni degli ordini, albi e collegi corrispondenti ai diversi livelli di titoli di studio medesimi attraverso esami e corsi specialistici abilitanti.
10. La legge statale disciplina forme alternative o integrative di tirocinio a carattere pratico, tenendo conto delle singole tipologie professionali, ovvero mediante corsi di formazione promossi o organizzati dai rispettivi ordini professionali o da università o da pubbliche istituzioni purché strutturati in modo teorico-pratico e la possibilità di effettuare parzialmente il tirocinio contemporaneamente all'ultima fase degli studi necessari per il conseguimento di ciascun titolo di studio ovvero all'estero.
11. La legge statale prevede l'adozione di misure rivolte ad agevolare, anche mediante borse di studio, l'ingresso nella professione di giovani meritevoli ma in situazioni di disagio economico, l'erogazione di contributi per l'iniziale avvio e il rimborso del costo dell'assicurazione obbligatoria.
12. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto gli ordini professionali modificano i propri statuti secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) fissazione dei criteri e delle procedure di adozione di un codice deontologico finalizzato a garantire al cliente il diritto ad una qualificata, corretta e seria prestazione professionale nonché a un'adeguata informazione sui contenuti e le modalità di esercizio della professione e su situazioni di conflitto, anche potenziale, di interesse, a tutelare l'interesse pubblico al corretto esercizio della professione e gli interessi pubblici comunque coinvolti in tale esercizio e ad assicurare la credibilità della professione nonché a garantire la concorrenza;
b) disciplina su base democratica dei meccanismi elettorali per la nomina alle relative cariche e dell'elettorato attivo e passivo degli iscritti senza alcuna limitazione di età e in modo da assicurare le pari opportunità di genere, nonché in modo idoneo a garantire la trasparenza delle procedure, la rappresentanza presso gli organi nazionali e territoriali anche delle eventuali sezioni e la tutela delle minoranze, l'individuazione dei casi di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza, la durata temporanea delle cariche e la limitata rinnovabilità così da non superare il massimo di sei anni, nonché la separazione tra organi di amministrazione e gestione e organi di vigilanza e controllo sui bilanci, nonché poteri disciplinari;
c) stabilire come compiti essenziali degli ordini professionali l'aggiornamento e la qualificazione tecnico-professionale dei propri iscritti, tendenzialmente a carattere gratuito, comunque, nel rispetto dei principi di pari opportunità e non discriminazione, nonché la verifica del rispetto degli obblighi di aggiornamento da parte dei professionisti iscritti e degli obblighi di informazione agli utenti, comprendere fra tali compiti la collocazione presso studi professionali di giovani non in grado di individuare il professionista per il praticantato e l'organizzazione di corsi integrativi;
d) previsione dei casi di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile del singolo professionista ovvero della società professionale, con un massimale adeguato al livello di rischio di causazione di danni nell'esercizio dell'attività professionale ai fini dell'effettivo risarcimento del danno, pure in caso di attività svolta da dipendenti professionisti.
13. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ciascun ordine provvede ad indire le elezioni dei nuovi organi statutari nazionali e locali.
14. La costituzione di associazioni, aventi natura privatistica e senza fini di lucro, su base volontaria tra professionisti che svolgono attività professionale omogenea e non soggetta all'iscrizione obbligatoria in elenchi e albi è libera. La partecipazione all'associazione non comporta alcun diritto di esclusiva.
15. Le associazioni professionali di cui al comma 1 possono essere riconosciute attraverso l'iscrizione in apposito registro da parte del Ministero competente di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, ai fini di dare evidenza ai requisiti professionali e di favorire la qualificazione professionale e la tutela dell'utenza.
16. Ai fini della registrazione di cui al comma 15 e senza determinare sovrapposizioni con le professioni organizzate in ordini, le associazioni devono garantire la precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce, l'adeguata diffusione e rappresentanza territoriale, l'esistenza di una struttura organizzativa e tecnico-scientifica tale da assicurare i livelli di qualificazione professionale e la costante verifica di professionalità per gli iscritti, la trasparenza degli assetti organizzativi, l'osservanza di principi deontologici secondo un codice etico elaborato dall'associazione; la previsione di idonee forme assicurative per la responsabilità da danni cagionati nell'esercizio della professione, una disciplina degli organi associativi su base democratica.
17. Le associazioni registrate possono rilasciare attestati di competenza riguardanti la qualificazione professionale, tecnico-scientifica e le relative specializzazioni, assicurando che tali attestati siano preceduti da una verifica di carattere oggettivo, abbiano un limite temporale di durata e siano redatti sulla base di elementi e dati, concernenti la professionalità e le relative specializzazioni, direttamente acquisiti, o riscontrati o comunque in possesso dell'associazione.
43. 08. Lulli.
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis. – (Misure straordinarie per la tutela del potere d'acquisto). – 1. Fino al 31 dicembre 2011, gli aumenti delle tariffe, dei prezzi regolamentati, dei prezzi nei settori sottoposti ai regimi di concessione o autorizzazione, dei canoni per alloggi ad uso sociale compresi quelli degli enti privatizzati, non possono superare il tasso di inflazione programmata.
2. Al fine di monitorare, valutare ed intervenire su eventuali aumenti è istituita nella Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la sorveglianza e la normativa tecnica, del Ministero dello sviluppo economico una Consulta per il controllo dei prezzi e delle tariffe di cui al comma 1.
3. Della consulta di cui al comma 2 fanno parte il Ministro dello sviluppo economico o un suo rappresentante, il Garante per la sorveglianza dei prezzi, e, a seconda di specifiche esigenze, i Ministri competenti per materia, i rappresentanti delle regioni e degli enti locali, dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
4. Qualora si verifichino aumenti delle tariffe e dei prezzi di cui al comma 1 superiori al tasso di inflazione programmata, gli enti o le imprese responsabili di tali aumenti inviano alla Consulta di cui al comma 2 una relazione esplicativa delle ragioni degli aumenti medesimi. La Consulta apre un'istruttoria entro dieci giorni dalla ricezione e, nel caso in cui sia ravvisata un'infrazione alla disciplina recata dal comma 1, dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino al dieci per cento del fatturato realizzato in ciascuna impresa o ente nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione del provvedimento di infrazione, determinando i termini entro i quali l'impresa o l'ente devono procedere al pagamento della sanzione.
5. Le risorse provenienti dalle sanzioni di cui al comma 4 confluiscono in un fondo per la tutela dei consumatori e delle fasce sociali più deboli istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze. I Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, entro il 30 giugno 2011, inviano alle competenti Commissioni parlamentari, che esprimono un parere entro sessanta giorni dalla data di ricezione, una relazione dettagliata sull'attività della Consulta e uno schema di decreto interministeriale concernente la ripartizione del fondo da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori e delle fasce sociali più deboli.
43. 09. Causi.
ART. 44.
(Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero).
Dopo l'articolo 44, aggiungere i seguenti:
Art. 44-bis. – (Rifinanziamento del Fondo di finanziamento ordinario delle università statali). – 1. Il Fondo di finanziamento ordinario delle università statali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 800 milioni di euro per l'anno 2011.
Art. 44-ter. – (Procedure per la competitività nell'utilizzo delle frequenze analogiche). – 1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni individua, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, le frequenze della banda 790-860MHz da destinare ai nuovi servizi in banda larga da reti mobili. I diritti d'uso di tali frequenze sono assegnati con gara ad offerta economica da indire, sulla base di un disciplinare approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dal Ministero dello sviluppo economico entro il 31 luglio 2011.
2. Il Piano nazionale di spartizione delle frequenze e il Piano nazionale di assegnazione delle frequenze sono adeguati alle disposizioni del presente articolo.
3. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo confluiscono in un Fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate quanto a 800 milioni per l'anno 2011 alle finalità di cui all'articolo 44-bis e per la quota rimanente a interventi tesi a combattere il digital divide e a promuovere la diffusione della banda larga secondo tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in modo da assicurare l'invarianza ai fini dei saldi di finanza pubblica.
44. 05. Ghizzoni.
Dopo l'articolo 44, aggiungere i seguenti:
Art. 44-bis. – 1. È autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2010 e 150 milioni di euro per gli anni 2011 e 2012 da destinare ad integrazione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), di cui all'articolo 1, commi 870 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2010 si provvede quanto a 35 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 come rideterminato dall'articolo 55, comma 6 e quanto a 15 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 70, comma 2 del decreto legislativo n. 300 del 1999 come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009 n. 191.
3. Ai maggiori oneri, pari a 150 milioni di euro per gli anni 2011 e 2012, si provvede con le maggiori entrate di cui all'articolo 44-ter.
Art. 44-ter. – (Misure fiscali per il settore creditizio). – 1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, per gli anni 2011 e 2012, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,1 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,2 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,3 per mille.
2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.
44. 07. Portas.
Dopo l'articolo 44, aggiungere i seguenti:
Art. 44-bis. – (Editoria di cooperative di giornalisti, non profit e di partito). – 1. In attesa del definitivo riordino del sistema dei contributi all'editoria, finalizzato a introdurre norme di maggior rigore nei criteri di accesso e di assegnazione dei contributi, a ristabilire il carattere di diritto soggettivo ai contributi diretti all'editoria e a garantire la riduzione dei relativi oneri dello Stato, le disposizioni di cui al comma 62 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, tenuto conto dell'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e dell'articolo 56 della legge 23 luglio 2009, n. 99, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2012.
2. A decorrere dai contributi attinenti all'anno 2010, per i contributi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 250 e dalla legge 14 agosto 1991, n. 278, e dall'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, fermi restando i tetti previsti dalla normativa vigente, l'importo massimo del contributo spettante alle imprese editrici di quotidiani non può superare l'importo di 250 mila euro per ogni giornalista e 85 mila euro per ogni poligrafico regolarmente assunti con contratto a tempo pieno in media annua.
3. A decorrere dal 1o gennaio 2011, all'articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 il sesto periodo è sostituito dal seguente: «La disposizione di cui al primo periodo della presente lettera c) si applica anche se i giornali quotidiani, i periodici ed i libri sono ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi: in tal caso l'imposta si applica con l'aliquota dei beni diversi».
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per gli anni 2011 e 2012, si provvede mediante le maggiori entrate di cui all'articolo 44-ter.
Art. 44-ter. – (Misure fiscali per il settore creditizio). – 1. In via straordinaria per gli anni 2011 e 2012, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,1 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,2 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,3 per mille.
2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui ai comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.
44. 04. Ventura.
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
Art. 44-bis. – (Editoria di cooperative di giornalisti, no profit e di partito). – 1. Le disposizioni di cui al comma 62 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 tenuto conto dell'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'articolo 56 della legge 23 luglio 2009, n. 99, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2012.
2. A decorrere dal 2010, fermi restando i tetti previsti dalla normativa vigente, l'importo massimo del contributo spettante alle imprese editrici di quotidiani non può superare l'importo di 250 mila euro per ogni giornalista e 85 mila euro per ogni poligrafico regolarmente assunti con contratto a tempo pieno e indeterminato in media annua.
3. A decorrere dal 1o gennaio 2011, il sesto periodo della lettera c), del comma 1 dell'articolo 74, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito con il seguente: «La disposizione di cui al primo periodo della presente lettera c) si applica anche se i giornali quotidiani, i periodici ed i libri sono ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi: in tal caso l'imposta si applica con l'aliquota dei beni diversi.».
4. A decorrere dal 1o gennaio 2011, alla lettera a) del comma 9 dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 le parole: «pari a l'1 per cento del fatturato» sono sostituite con le seguenti: «pari al 2 per cento del fatturato».
5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a 100 milioni di euro per gli anni 2011 e 2012, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 3 e 4.
44. 08. Galletti, Ciccanti, Vietti, Rao.
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
Art. 44-bis. –1. All'articolo 2, comma 49, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: «al periodo dal 1o gennaio 2010 al 31 luglio 2010. A tal fine, per l'anno 2010, è autorizzata la spesa di 120,2 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2010. A tal fine è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010».
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2010 e a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
44. 010. Ruvolo, Delfino, Galletti, Ciccanti.
ART. 45.
(Disposizioni in materia di certificati verdi e di convenzioni CIP6/92).
Sopprimerlo.
45. 6. Ciccanti, Galletti, Mereu.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 45. (Abolizione obbligo di ritiro dell'eccesso di offerta di certificati verdi). –1. Le risorse derivanti dalle risoluzioni anticipate delle convenzioni CIP6/92 relative alle fonti assimilate alle fonti rinnovabili, disposte con decreti del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 30, comma 20, della legge 23 luglio 2009, n. 99, intese come differenza tra gli oneri che si realizzerebbero nei casi in cui non si risolvano le medesime convenzioni e quelli da liquidare ai produttori aderenti alla risoluzione, sono versate all'entrata per essere riassegnate ad apposito fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, finalizzato a incentivare e finanziare la ricerca e gli investimenti nel settore dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e delle nuove tecnologie.
1-bis. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata, individua con proprio decreto gli ambiti di intervento che beneficiano delle incentivazioni e dei finanziamenti ai fini degli obiettivi di cui al comma 1. Il medesimo decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari.
1-ter. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, è tenuta comunque a intensificare le previste attività di controllo e verifica con relativi sopralluoghi su impianti che producono energia elettrica da fonti rinnovabili e assimilate (Cip6) e sugli impianti di cogenerazione, che non optano per la risoluzione anticipata della convenzione. Eventuali recuperi di incentivi indebitamente percepiti, sono annualmente versati al fondo di cui al comma 1.
1-quater. Resta confermato quanto disposto dall'articolo 15, comma 1, lettera f), della legge n. 62 del 18 aprile 2005 relativamente alla cessazione, alla scadenza delle convenzioni in essere, e senza possibilità di proroghe, di ogni incentivazione per gli impianti funzionanti con fonti assimilate alle rinnovabili.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri e modalità per la quantificazione delle risorse derivanti dal comma 1.
3. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 149 è inserito il seguente:
«149-bis. Al fine di contenere gli oneri generali di sistema gravanti sulla spesa energetica di famiglie ed imprese e di promuovere le fonti rinnovabili che maggiormente contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi europei, coerentemente con l'attuazione della direttiva 2009/28/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, da emanare entro il 31 dicembre 2010, si assicura che l'importo complessivo derivante dal ritiro, da parte del GSE, dei certificati verdi di cui al comma 149, a decorrere dalle competenze dell'anno 2011, sia inferiore del 30 per cento rispetto a quello relativo alle competenze dell'anno 2010, attraverso il relativo incremento della quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili che deve essere immessa nel sistema elettrico nazionale, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successive modificazioni».
Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Borghesi.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 45. – (Modifiche alle modalità di determinazione del prezzo dei certificati verdi). – 1. All'articolo 2, comma 149, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ”Nel rispetto dei principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 e con l'obiettivo di ridurre il costo dell'energia per i consumatori, nonché di conseguire gli obiettivi di riduzione della emissioni assegnati al Paese, il Ministro dello sviluppo economico determina con proprio decreto, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro il 5 dicembre 2010, modalità e condizioni del ritiro, da parte del GSE, dei certificati verdi rilasciati per la produzione di energia elettrica degli anni successivi al 2010, prevedendo un meccanismo di graduale incremento – su base annuale fino al 2020 – della quota d'obbligo ed un simmetrico decremento del valore di ritiro, e prevedendo altresì che il valore minimo sia comunque inferiore al prezzo di cui al precedente comma 148.
45. 8. Scarpetti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 45. – (Abolizione obbligo di ritiro dell'eccesso di offerta di certificati verdi) – 1. L'articolo 2, comma 149, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 e l'articolo 15, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 dicembre 2008 sono soppressi a decorrere dall'entrata in vigore delle disposizione attuative del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/28/CE e, in ogni caso, a decorrere dal 1o settembre 2011.
45. 10. Di Biagio.
Al comma 1, primo periodo, sostituire dalle parole: sono versate all'entrata fino alla fine del comma con le seguenti: sono portate in riduzione del prezzo dell'energia elettrica per i consumatori finali mediante riduzione della componente tariffaria A3.
Conseguentemente:
al comma 2, aggiungere in fine le parole: , e per la conseguente riduzione della componente tariffaria A3.
dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'eventuale onere di cui al comma 1 del presente articolo, stimabile in un importo massimo di 200 milioni di euro per ciascuno degli gli anni 2011 e 2013, si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante corrispondente riduzione per gli anni 2011 e 2012, del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge. Per l'anno 2013, si provvede, fino a concorrenza degli oneri, con l'eventuale riduzione nelle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.
45. 1. Borghesi, Cambursano, Piffari, Cimadoro, Scilipoti.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: apposito fondo istituito fino alla fine del comma, con le seguenti: apposito Fondo istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, finalizzato a incentivare e finanziare la ricerca e gli investimenti nel settore dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e delle nuove tecnologie.
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge di conversione, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, individua con proprio decreto gli ambiti di intervento che beneficiano delle incentivazioni e dei finanziamenti ai fini degli obiettivi di cui al comma 1. Il medesimo decreto è trasmesso per il parere alle Commissioni parlamentari competenti.
1-ter. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, è tenuta comunque a intensificare le previste attività di controllo e verifica con relativi sopralluoghi su impianti che producono energia elettrica da fonti rinnovabili e assimilate (Cip6) e sugli impianti di cogenerazione, che non optano per la risoluzione anticipata della convenzione. Eventuali recuperi di incentivi indebitamente percepiti, sono annualmente versati al Fondo di cui al comma 1.
1-quater. Resta confermato quanto disposto dall'articolo 15, comma l, lettera f), della legge 62 del 18 aprile 2005 relativamente alla cessazione, alla scadenza delle convenzioni in essere, e senza possibilità di proroghe, di ogni incentivazione per gli impianti funzionanti con fonti assimilate alle rinnovabili.
45. 2. Borghesi, Cambursano, Piffari, Scilipoti, Cimadoro.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. All'articolo 2, comma 149, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel rispetto dei principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 e con l'obiettivo di ridurre il costo dell'energia per i consumatori, nonché di conseguire gli obiettivi di riduzione della emissioni assegnati al Paese, il Ministro dello sviluppo economico determina con proprio decreto, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro il 5 dicembre 2010, modalità e condizioni del ritiro, da parte del GSE, dei certificati verdi rilasciati per la produzione di energia elettrica degli anni successivi al 2010, prevedendo un meccanismo di graduale incremento – su base annuale fino al 2020 – della quota d'obbligo ed un simmetrico decremento del valore di ritiro, e prevedendo altresì che il valore minimo sia comunque inferiore al prezzo di cui al precedente comma 148».
45. 7. Albonetti.
Al comma 3, capoverso comma 149-bis, sostituire le parole da: prevedendo che almeno fino alla fine del capoverso, con le seguenti: attraverso il relativo incremento della quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili che deve essere immessa nel sistema elettrico nazionale, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successive modificazioni.
45. 3. Piffari, Borghesi, Cambursano, Cimadoro, Scilipoti.
Al comma 3, capoverso comma 149-bis, sostituire le parole da: prevedendo che almeno fino alla fine del capoverso, con le seguenti: prevedendo che tale riduzione derivi dal contenimento della quantità di certificati verdi in eccesso con l'adeguato aumento delle quote d'obbligo.
45. 11. Brugger, Zeller.
Dopo l'articolo 45, aggiungere i seguenti:
Art. 45-bis. – (Agevolazioni fiscali per il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio alberghiero). – 1. A decorrere dall'anno 2011 le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 1, commi 17 e 18, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono estese ai titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo, per il recupero del patrimonio edilizio relativo alle strutture turistico-ricettive, nel limite di spesa annuo di 150.000.000 di euro. Il limite di spesa per unità immobiliare turistica è fissato in 2.000.000 di euro.
2. A decorrere dall'anno 2011 per gli immobili adibiti a strutture turistico-ricettive sono prorogate le agevolazioni per la riqualificazione energetica previste dall'articolo 1, commi 344 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di spesa annuo di 50.000.000 di euro e per un valore massimo della detrazione dall'imposta lorda di 500.000 euro.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per il turismo, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le procedure e i requisiti per accedere alle agevolazioni di cui al presente articolo.
Art. 45-ter. – (Misure fiscali per il settore turistico). – 1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuto un'imposta pari allo 0,1 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,2 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari allo 0,3 per mille.
2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.
45. 03. Marchioni.
Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:
Art. 45-bis. – (Proroga detrazioni per investimenti in efficienza energetica). – 1. All'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «spese sostenute entro il 31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: ”spese sostenute entro il 31 dicembre 2012.
Conseguentemente all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7.1. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per l'anno 2011, 500 milioni di euro per l'anno 2012, a 500 milioni di euro per il 2013, e a 200 milioni di euro per l'anno 2014.
45. 01. Borghesi, Cambursano, Piffari, Scilipoti, Cimadoro.
Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:
Art. 45-bis. – 1. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: «e fino al 30 giugno 2010» sono sostituite con le seguenti: «e fino al 31 dicembre 2010».
2. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro».
3. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «85 per cento»;
2) al comma 2, secondo periodo, parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8 per cento»;
3) al comma 3, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «85 per cento»;
4) al comma 4, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;
5) al comma 11, lettera a), le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,15 per cento».
4. Per gli anni 2010, 2011 e 2012 all'articolo 30, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,5 per cento».
5. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado Plato»;
b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 68,5 1 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro»;
c) le parole: «Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole etolico: euro 880,01 per ettolitro anidro».
6. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.
7. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa della Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare fino al 3 per cento a decorrere dall'anno 2010.
45. 05. Galletti, Ciccanti, Delfino.
Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente: Art. 45-bis. 1. Al comma 20 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012».
2. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa della Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare fino al 3 per cento ciascuno degli anni 2011 e 2012.
45. 06. Galletti, Ciccanti, Delfino, Mondello.
Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:
Art. 45-bis. – (Modifiche alla disciplina dei contratti pubblici). – 1. Ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e al fine di favorire l'accesso delle micro, piccole e medie imprese ai contratti pubblici aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere, le stazioni appaltanti, gli enti aggiudicatori e i soggetti aggiudicatori, riservano una parte dei citati contratti di valore complessivo non superiore a 500.000 euro alle predette imprese localizzate nel territorio interessato, prevedendo ove necessario il divieto di subappalto.
2. È fatto divieto alle stazioni appaltanti, agli enti aggiudicatori e ai soggetti aggiudicatori di richiedere alle imprese che concorrono ai contratti di cui al comma 1, requisiti finanziari sproporzionati rispetto al valore dei beni e dei servizi oggetto dei contratti medesimi.
45. 02. Ciriello.
Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:
Art. 45-bis. – (Aumenti delle detrazioni per carichi familiari).
1. A decorrere dal 1o gennaio 2011, le detrazioni per carichi di famiglia disciplinate dall'articolo 12 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come da ultimo modificato dal comma 2 del presente articolo, sono proporzionalmente incrementate nel limite stabilito dal decreto di cui al comma 3 del presente articolo, fino alla concorrenza di 4.400 milioni di euro annui.
2. All'alinea della lettera a) del comma 1 dell'articolo 12 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di detrazioni per carichi di famiglia, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero per il convivente nelle coppie formate da persone dello stesso sesso legate da vincoli affettivi a condizione che la convivenza duri da almeno due anni risultanti dal certificato di residenza anagrafica».
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli incrementi proporzionali delle detrazioni per carichi di famiglia previsti dal comma 1.
45. 0200. Borghesi.
Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:
Art. 45-bis. – (Restituzione del drenaggio fiscale a lavoratori e pensionati).
1. A decorrere dal 1o gennaio 2011, con riferimento al periodo di imposta 2010, quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto di ciascun anno supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno precedente, si provvede a neutralizzare integralmente gli effetti dell'ulteriore pressione fiscale non rispondenti a incrementi reali di reddito. Ai fini della restituzione integrale del drenaggio fiscale si provvede mediante l'adeguamento delle detrazioni e dei limiti di reddito previsti negli articoli 11, 12 e 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
2. Entro il 30 settembre di ciascun anno, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, si procede alla ricognizione della variazione percentuale di cui al comma 1 e si stabiliscono i conseguenti adeguamenti delle detrazioni e dei limiti di reddito; gli importi dei limiti di reddito sono arrotondati a 100 euro per difetto se la frazione non è superiore a 50 euro o per eccesso se è superiore. Il decreto ha effetto per l'anno successivo. Il primo decreto sarà emanato entro il 30 settembre 2010.
3. L'onere relativo all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non possono eccedere il limite massimo di spesa di 2.200 milioni di euro annui.
4. L'articolo 3 del decreto legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, è soppresso.
45. 0201. Borghesi.
Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:
Art. 45-bis. – (Estensione degli ammortizzatori sociali ai collaboratori coordinati e continuativi). 1. A decorrere dall'anno 2011, il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è incrementato di 1.400 milioni di euro annui per garantire ed estendere permanentemente un'indennità, in caso di fine lavoro, ai collaboratori coordinati e continuativi di cui all’ articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS di cui all’ articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni:
a) hanno conseguito l'anno precedente un reddito lordo non superiore a 20.000 euro e non inferiore a 5.000 euro;
b) con riguardo all'anno di riferimento è stato loro accreditato, presso la Gestione separata di cui all'alinea un numero di mensilità non inferiore a uno;
c) risultino senza contratto di lavoro da almeno due mesi.
2. L'indennità di cui al comma precedente è liquidità in un'unica soluzione pari al 60 per cento e comunque non superiore a 20.000 euro, del reddito lordo percepito l'anno precedente.
3. Restano fermi i requisiti di accesso e la misura del trattamento vigenti alla data del 31 dicembre 2010 per coloro che hanno maturato il diritto entro tale data.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa consultazione delle parti sociali e sentite le Commissioni parlamentari competenti, sono definite le modalità attuative del presente articolo.
5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno una relazione al Parlamento sull'attuazione del presente articolo.
45. 0202. Borghesi, Paladini, Porcino, Cambursano.
ART. 46.
(Rifinanziamento del fondo infrastrutture).
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: al precedente comma aggiungere le seguenti: da confermare, in particolare se derivati da accordi di programma con i competenti Ministeri, oppure.
Conseguentemente aggiungere, in fine, il seguente comma:
3-bis. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa della Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare fino al 3 per cento a decorrere dall'anno 2010.
46. 5. Galletti, Ciccanti, Delfino.
Al comma 3 sostituire le parole: con priorità al finanziamento del MO.S.E. con le seguenti: con priorità al finanziamento delle infrastrutture stradali e idriche del Mezzogiorno.
46. 6. Galletti, Ciccanti, Cera.
Al comma 3, dopo le parole: con priorità, aggiungere le seguenti: agli interventi finalizzati a garantire la prosecuzione delle opere per il completamento degli assi di collegamento del territorio nazionale con le principali tratte viarie europee relative al corridoio ferroviario n. 5 e al corridoio ferroviario n. 8, e i relativi collegamenti trasversali, la realizzazione di opere infrastrutturali ed interventi di adeguamento sismico, e risanamento idrogeologico nelle regioni Sicilia ed in Calabria, l'adeguamento infrastrutturale della rete ferroviaria nelle aree del Mezzogiorno, da destinare esclusivamente all'adeguamento della segnaletica ferroviaria e alla messa in sicurezza dei passanti e degli incroci tra rete ferroviaria e rete stradale e.
46. 10. Boffa.
Al comma 3, dopo le parole: con priorità aggiungere le seguenti: agli interventi finalizzati a garantire per l'adeguamento infrastrutturale dei Porti, da destinare alla soluzione delle problematiche di traffico, di sicurezza e di inadeguatezza delle vie di accesso e di collegamento intermodale e.
46. 11. Pierdomenico Martino.
Al comma 3, dopo le parole: con priorità aggiungere le seguenti: agli interventi finalizzati alla realizzazione di interventi per il miglioramento delle strutture di sicurezza delle strade di cui al comma 2 dell'articolo 2 del Codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, classificate nell'ambito delle categorie A), B), C), D) ed E), con particolare riferimento alla sostituzione delle barriere di contenimento prive di adeguato livello di sicurezza, e.
46. 12. Gasbarra.
Al comma 3, dopo le parole: con priorità aggiungere le seguenti: agli interventi finalizzati alla realizzazione e allo sviluppo di reti di telecomunicazione a banda larga nelle comunità locali caratterizzate da una insufficiente disponibilità di infrastrutture di accesso, con particolare riguardo alle aree contraddistinte da una bassa densità abitativa o da vincoli morfologici del territorio o dall'assenza di condizioni economiche favorevoli, e.
46. 13. Ginefra.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Le somme previste per la realizzazione del Ponte sullo stretto di Messina ai sensi della delibera CIPE del 6 Marzo 2009, vengono riassegnate e ridestinate prioritariamente al completamento di altre opere già cantierate inserite nel piano infrastrutturale strategico delle regioni Sicilia e Calabria di cui alla legge 23 dicembre 2001, n. 443.
3-ter. Con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le opere da finanziare ai sensi del comma 3-bis.
46. 3. Libè, Galletti, Ciccanti, Tassone.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le somme previste per la realizzazione del Ponte sullo stretto di Messina ai sensi della delibera CIPE del 6 marzo 2009, vengono prioritariamente destinate al completamento delle opere già cantierate inserite nel piano infrastrutturale strategico della regione Sicilia e Calabria.
46. 7. Galletti, Ciccanti, Drago.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle attività edilizie e di acquisizione di immobili per le Università, per le aziende ospedaliere-universitarie e per le residenze per studenti universitari.
3-ter. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa della Tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare fino al 3 per cento a decorrere dall'anno 2010.
46. 9. Galletti, Ciccanti, Delfino.
Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:
Art. 46-bis. – (Soppressione dei finanziamenti finalizzati alla realizzazione del Ponte sullo stretto di Messina). – 1. All'articolo 4 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il comma 4-quater è abrogato.
2. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 i commi 203, 204 e 205 sono abrogati.
3. Le risorse finanziarie che discendono dall'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo sono trasferite ad un apposito capitolo di spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per essere destinate a finanziare l'acquisto di veicoli adibiti al miglioramento dei servizi offerti per il trasporto pubblico locale regionale e interregionale, in particolare nelle aree del Mezzogiorno.
46. 02. Cambursano, Piffari, Scilipoti, Borghesi, Messina.
Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:
Art. 46-bis. – 1. È istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo per il finanziamento degli interventi inerenti le connessioni ferroviarie e stradali con i porti ricompresi nella circoscrizione delle autorità portuali.
2. Il Fondo è alimentato da un accantonamento nella misura del 5 per cento dell'ammontare complessivo degli investimenti previsti nei contratti di Programma sottoscritti dall'ANAS S.p.A. e da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
3. Le modalità per l'utilizzo del Fondo di cui al comma 1 sono determinate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
46. 06. Laratta.
Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:
Art. 46-bis. – (Disposizioni in materia di adeguamento delle infrastrutture dei sistemi aeroportuali di rilevanza nazionale). – 1. All'articolo 17, comma 34-bis, del decreto legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole «di rilevanza nazionale con traffico superiore a 10 milioni di passeggeri annui» sono sostituite dalle seguenti: «nazionali, di cui all'Allegato II del Reg. (CEE) n. 2408/92, e comunque con traffico superiore a otto milioni di passeggeri annui».
2. I procedimenti relativi ai contratti di cui allo stesso comma 34-bis, che non comportano oneri a carico del bilancio dello Stato, si perfezionano con la sottoscrizione da parte dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), anche ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera d), della legge n. 86 del 2010.
3. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.
4. Le autorizzazioni di spesa di parte corrente rifinanziate dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191 tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 3 per cento a decorrere dall'anno 2010.
46. 07. Galletti, Ciccanti.
ART. 47.
(Concessioni autostradali).
Sostituirlo con il seguente:
Art. 47.
(Concessioni autostradali).
1. All'articolo 8-duodecies del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, il comma 2-bis è sostituito dal seguente: «2-bis. – La società ANAS S.p.A., salva la preventiva verifica da parte del Governo presso la Commissione europea di soluzioni diverse da quelle previste nel presente comma che assicurino i medesimi introiti per il bilancio dello Stato e che garantiscano il finanziamento incrociato per il tunnel di base del Brennero e le relative tratte di accesso nonché la realizzazione da parte del concessionario di opere infrastrutturali complementari sul territorio di riferimento, anche urbane o consistenti in gallerie, entro il 31 dicembre 2010 pubblica il bando di gara per l'affidamento della concessione di costruzione e gestione dell'autostrada del Brennero. A tal fine il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, impartisce direttive ad ANAS S.p.A. in ordine ai contenuti del bando di gara e del relativo capitolato o disciplinare, ivi compreso il valore della concessione, le relative modalità di pagamento e la quota minima di proventi annuale, comunque non inferiore a quanto accantonato in media negli esercizi precedenti, che il concessionario è autorizzato ad accantonare nel fondo di cui all'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché l'indicazione delle opere infrastrutturali complementari, anche urbane o consistenti in gallerie, la cui realizzazione, anche mediante il ricorso alla finanza di progetto, deve rientrare tra gli obblighi assunti dal concessionario. Il predetto bando deve prevedere un versamento annuo di 70 milioni di euro, a partire dalla data dell'affidamento e fino a concorrenza del valore di concessione, che viene versato all'entrata del bilancio dello Stato. Nella determinazione del valore di concessione, di cui al periodo precedente, vanno in ogni caso considerate le somme già erogate dallo Stato per la realizzazione dell'infrastruttura».
2. All'articolo 55 comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, le parole: «la società Autostrada del Brennero S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «la società titolare della concessione di costruzione e gestione dell'autostrada del Brennero»;
b) al primo periodo, dopo le parole: «il Brennero ed alla realizzazione delle relative gallerie» sono aggiunte le parole: «nonché dei collegamenti ferroviari e delle infrastrutture connesse fino al nodo stazione di Verona»;
c) al secondo periodo, le parole: «Tale accantonamento è effettuato in esenzione d'imposta» sono sostituite dalle seguenti: «Tale accantonamento nonché il successivo utilizzo sono effettuati in esenzione di imposta»;
d) al terzo periodo le parole: «dalla società Autostrada del Brennero S.p.A. entro il 30 giugno 1998» sono sostituite dalle seguenti: «dalla società titolare della concessione di costruzione e gestione dell'autostrada del Brennero entro il 31 dicembre 2011» e le parole: «con decreto del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con il Ministro dei Trasporti e della navigazione entro il 31 dicembre 1998» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro il 30 giugno 2012».
3. L'articolo 2, comma 202, lettera a), della legge 23 dicembre 2009 n. 191, si interpreta nel senso che in caso di mancato adeguamento da parte dei concessionari degli schemi di convenzione ovvero dei Piani economico-finanziari alle prescrizioni del CIPE attestato dal concedente dandone comunicazione ai Ministeri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, gli schemi di convenzione stessi non si intendono approvati e sono sottoposti alle ordinarie procedure di approvazione di cui all'articolo 2, commi 82 e seguenti del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
3-bis. All'articolo 17, comma 34-bis, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo, le parole: «di rilevanza nazionale con traffico superiore a dieci milioni di passeggeri annui» sono sostituite dalle seguenti: «nazionali e comunque con traffico superiore a otto milioni di passeggeri annui, nonché quelli aventi strutture con sedimi in regioni diverse»;
b) nel secondo periodo, dopo le parole: «del Presidente del Consiglio dei ministri», sono inserite le seguenti: «, da adottare entro sessanta giorni dalla stipula del contratto di programma».
3-ter. All'articolo 2, comma 200, alinea, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo le parole: «all'esterno del territorio dell'Unione europea» sono inserite le seguenti: «con riguardo anche ai sistemi aeroportuali unitariamente considerati».
Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Borghesi.
Al comma 1, lettera b), primo periodo, sostituire le parole da: La società ANAS S.p.A. fino a o consistenti in gallerie, con le seguenti: Al fine di assicurare la realizzabilità, contestualmente alla costruzione del tunnel ferroviario del Brennero, anche della relativa tratta di accesso Fortezza-Verona dell'alta capacità ferroviaria del Corridoio prioritario europeo n. 1 Berlino-Palermo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, accerta presso la Commissione europea la possibilità di prorogare la concessione autostradale Brennero-Modena in capo all'attuale società concessionari con l'obiettivo di: a) impegnare la Società ad investire risorse finanziarie provenienti dalla gestione autostradale di ammontare certo ed adeguato nel progetto dell'opera ferroviaria; b) pervenire ad una gestione coordinata delle infrastrutture di trasporto del corridoio Verona-Brennero al fine di incentivare il trasporto merci su rotaia. Ove l'accertamento dia esito negativo, la società ANAS S.p.A.
47. 3. Brugger, Zeller.
Al comma 1, lettera b), dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Il versamento annuo di 70 milioni di euro tiene luogo e sostituisce ad ogni effetto il pagamento del canone e degli altri oneri di concessione.
Conseguentemente, all'articolo 55, comma 6, sostituire le parole: 35,8 milioni di euro per l'anno 2010, di 1.748,4 milioni di euro per l'anno 2011, di 224,3 milioni di euro per l'anno 2012, di 44,7 milioni per l'anno 2013, di 105,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 91,6 milioni di euro con le seguenti: 26,8 milioni di euro per l'anno 2010, di 1.739,4 milioni di euro per l'anno 2011, di 215,3 milioni di euro per l'anno 2012, di 35,7 milioni per l'anno 2013 di 96,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 82,6 milioni di euro.
47. 2. Brugger, Zeller.
Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:
Art. 47-bis. – (Utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni del software a codice sorgente aperto). – 1. Lo Stato favorisce il pluralismo informatico, garantendo l'accesso e la libertà di scelta nella realizzazione di piattaforme informatiche ed eliminando altresì ogni barriera dovuta a diversità di standard.
2. Sono favoriti la diffusione e lo sviluppo di software liberi, in considerazione delle loro positive ricadute sull'economia pubblica, sulla concorrenza e sulla trasparenza del mercato, nonché sullo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica. La pubblica amministrazione, nel rispetto del principio costituzionale di buon andamento e del principio di economicità dell'attività amministrativa, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, predilige l'uso di software libero.
3. Alla cessione di software libero non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come da ultimo sostituito dall'articolo 13 della legge 18 agosto 2000, n. 248.
4. La pubblica amministrazione è tenuta ad utilizzare, nella propria attività, programmi per elaboratore elettronico dei quali detiene il codice sorgente.
5. La pubblica amministrazione, nella scelta dei programmi per elaboratore elettronico necessari alla propria attività, privilegia programmi appartenenti alla categoria del software libero o, in alternativa, del software a codice sorgente aperto. Qualora sia privilegiato il software a codice sorgente aperto, il fornitore dove necessariamente e senza costi aggiuntivi per l'amministrazione consentire la modificabilità del codice sorgente. La disponibilità del codice sorgente è posta in relazione anche all'opportunità per la pubblica amministrazione di poter modificare i programmi per elaboratore elettronico in modo da adattarli alle proprie esigenze.
6. La pubblica amministrazione che intende avvalersi di un software non libero deve motivare analiticamente la ragione di tale scelta.
7. Dell'eventuale maggior spesa derivante dall'attuazione di una scelta non appropriata risponde patrimonialmente il responsabile del procedimento di cui all'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri competenti, adotta i relativi regolamenti di attuazione.
9. Nello stesso termine di cui al comma 8, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione adotta un regolamento recante la definizione dei criteri per l'impiego ottimale del software libero nella pubblica amministrazione nonché dei programmi di valutazione tecnica ed economica dei progetti in corso e di quelli da adottare relativi alla progressiva adozione di soluzioni di software libero, da parte delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo e degli enti pubblici non economici nazionali.
10. I regolamenti di cui al presente articolo non devono comportare oneri a carico del bilancio dello Stato.
47. 01. Borghesi, Monai, Cambursano.
Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:
Art. 47-bis. (Disposizioni in materia di gestione dello spettro radioelettrico). – 1. Al fine di massimizzare la gestione efficiente delle radiofrequenze e di destinare adeguate risorse a servizi di telefonia mobile con l'utilizzo parziale della banda 790-862 MHz, con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le risorse frequenziali da destinare ai servizi di telefonia mobile, i cui diritti d'uso saranno assegnati mediante procedure di evidenza pubblica competitiva.
2. La base d'asta della procedure di cui al comma 1 è determinata tenendo conto della media delle valutazioni economiche riscontrate negli altri paesi dell'Unione europea.
3. In conformità a quanto disposto dall'articolo 3, comma 5 della legge 31 luglio 1997, n. 249 ed i criteri previsti dalla delibera n. 181/09/CONS dell'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, del 7 aprile 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2009, di cui all'articolo 8-novies del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 giugno 2008, n. 101, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, con proprio provvedimento, adegua i contenuti della Delibera n. 300/10/CONS a quanto previsto dal presente articolo, individuando un numero di reti nazionali tale da garantire l'effettiva riserva prevista per legge in favore delle emittenti locali, per ogni area tecnica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 settembre 2008 recante «Definizione di un calendario per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre, con l'indicazione delle aree territoriali interessate e delle rispettive scadenze», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 10 ottobre 2008, di un terzo delle risorse frequenziali pianificabili nel rispetto del coordinamento internazionale.
4. È sempre consentito all'operatore di rete locale di fornire i propri servizi trasmissivi alle emittenti nazionali.
47. 02. Di Pietro, Donadi, Borghesi, Evangelisti, Monai, Cambursano.
Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:
Art. 47-bis. (Procedure per la competitività nell'utilizzo delle frequenza analogiche). – 1. Con provvedimento del Ministro per lo sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono avviate le procedure di evidenza pubblica competitiva finalizzate all'assegnazione delle frequenze analogiche liberate progressivamente a seguito dell'adozione della tecnologia digitale terrestre, riservandone una quota significativa ai servizi innovativi di telecomunicazione.
2. La base d'asta della procedure di cui al comma 1 è determinata tenendo in considerazione i possibili utilizzi commerciali delle frequenze, nonché della media delle valutazioni economiche riscontrate negli altri paesi dell'Unione europea.
3. Il Ministro dello sviluppo economico, entro il 3 1 dicembre 2010, riferisce alle competenti Commissioni parlamentari sugli esiti e sui criteri adottati per la determinazione delle procedure di cui al comma.
4. Una quota, non inferiore al 50 per cento delle risorse derivanti dall'applicazione delle procedure di cui al comma 1, è riservata al finanziamento degli investimenti necessari allo sviluppo della banda larga sul territorio nazionale e al superamento del digital divide.
47. 03. Giorgio Merlo.
Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:
Art. 47-bis.
(Soppressione dei finanziamenti finalizzati alla realizzazione del Ponte sullo stretto di Messina).
1. Il comma 4-quater dell'articolo 4 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è abrogato.
2. I commi 203, 204 e 205 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono abrogati. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto riacquistano efficacia le disposizioni del primo comma della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 191 del 2009.
3. Le risorse finanziarie derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono trasferite ad un apposito capitolo di spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per essere destinate a finanziare l'acquisto di veicoli adibiti al miglioramento dei servizi del trasporto pubblico locale regionale e interregionale, in particolare nelle aree del Mezzogiorno.
47. 0200. Borghesi.
ART. 48.
(Disposizioni in materia di procedure concorsuali).
Sostituirlo con il seguente:
Art. 48.
(Disposizioni in materia di procedure concorsuali).
1. Dopo l'articolo 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«Art. 182-quater. – (Disposizioni in tema di prededucibilità dei crediti nel concordato preventivo, negli accordi di ristrutturazione dei debiti). I crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati da banche e intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, in esecuzione di un concordato preventivo di cui agli articoli 160 e seguenti ovvero di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis) sono prededucibili ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111.
Sono parificati ai prededucibili ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111, i crediti derivanti da finanziamenti effettuati dai soggetti indicati al precedente comma in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, qualora i finanziamenti siano previsti dal piano di cui all'articolo 160 o dall'accordo di ristrutturazione e purché la prededuzione sia espressamente disposta nel provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo ovvero l'accordo sia omologato.
In deroga agli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice civile, il primo comma si applica anche ai finanziamenti effettuati dai soci, fino a concorrenza dell'ottanta per cento del loro ammontare.
Sono altresì prededucibili i compensi spettanti al professionista incaricato di predisporre la relazione di cui agli articoli 161, terzo comma, 182-bis, primo comma, purché ciò sia espressamente disposto nel provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo ovvero l'accordo sia omologato.
Con riferimento ai crediti indicati ai commi secondo, terzo e quarto, i creditori sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze per l'approvazione del concordato ai sensi dell'articolo 177 e dal computo della percentuale dei crediti prevista all'articolo 182-bis, primo e sesto comma.».
2. Dopo il comma quinto dell'articolo 182-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti:
«Il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive di cui al terzo comma può essere richiesto dall'imprenditore anche nel corso delle trattative e prima della formalizzazione dell'accordo di cui al presente articolo, depositando presso il tribunale competente ai sensi dell'articolo 9 la documentazione di cui all'articolo 161, primo e secondo comma, e una proposta di accordo corredata da una dichiarazione dell'imprenditore, avente valore di autocertificazione, attestante che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti e da una dichiarazione del professionista avente i requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), circa la idoneità della proposta, se accettata, ad assicurare il regolare pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare. L'istanza di sospensione di cui al presente comma è pubblicata nel registro delle imprese e produce l'effetto del divieto di inizio o prosecuzione delle azioni esecutive e cautelari, nonché del divieto di acquisire titoli di prelazione, se non concordati, dalla pubblicazione.
Il tribunale, verificata la completezza della documentazione depositata, fissa con decreto l'udienza entro il termine di trenta giorni dal deposito dell'istanza di cui al sesto comma, disponendo la comunicazione ai creditori della documentazione stessa. Nel corso dell'udienza, riscontrata la sussistenza dei presupposti per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti con le maggioranze di cui al primo comma e delle condizioni per il regolare pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare, dispone con decreto motivato il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive e di acquisire titoli di prelazione se non concordati assegnando il termine di non oltre sessanta giorni per il deposito dell'accordo di ristrutturazione e della relazione redatta dal professionista a norma del primo comma. Il decreto del precedente periodo è reclamabile a norma del quinto comma in quanto applicabile.
A seguito del deposito dell'accordo di ristrutturazione dei debiti nei termini assegnati dal tribunale trovano applicazione le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma.».
Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Borghesi.
Al comma 1, capoverso 182-quater, sopprimere il terzo periodo:
48. 2. Melis.
Al comma 2, capoverso, terzo periodo, dopo le parole: documentazione depositata aggiungere le seguenti: e l'attuabilità sostanziale del piano.
48. 3. Rossomando.
Sopprimere il comma 2-bis:
*48. 4. Tidei.
Sopprimere il comma 2-bis:
*48. 6. Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.
Al comma 2-bis, capoverso Art.217-bis, sopprimere le parole: ovvero del piano di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d).
48. 1. Borghesi, Di Pietro, Messina, Cambursano, Barbato, Palomba.
Dopo il comma 2-bis, aggiungere i seguenti:
2-ter. Dopo il quinto comma dell'articolo 161 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:
Il piano e la documentazione di cui ai commi precedenti possono essere depositati nel termine massimo di trenta giorni dalla data del deposito del ricorso. Il tribunale, con decreto motivato, può prorogare in casi eccezionali il termine fino ad un massimo dì ulteriori trenta giorni. Il deposito della domanda è pubblicato, a cura del cancelliere, a norma dell'articolo 17. Se richiesto dal debitore con il ricorso, il tribunale, anche prima di provvedere sull'ammissibilità della proposta ed acquisite le necessarie informazioni, può autorizzare il debitore a contrarre finanziamenti destinati ad assicurare la continuità dell'impresa. Tali finanziamenti sono prededucibili ai sensi dell'articolo 111, in caso di successivo fallimento».
2-quater. Dopo il comma terzo dell'articolo 168 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:
Le ipoteche giudiziali iscritte nei trenta giorni che precedono la data della presentazione del ricorso sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato».
2-quinquies. Dopo l'articolo 169 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:
«Art. 169-bis. – (Contratti in corso di esecuzione). – Il giudice delegato può autorizzare il debitore a sciogliersi dai contratti in corso di esecuzione alla data della presentazione del ricorso, e può autorizzarne la sospensione per non più di sessanta giorni, prorogabili una sola volta. In tali casi, il contraente ha diritto di far valere il credito per il risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento. Tale credito è soddisfatto come credito anteriore al concordato. Lo scioglimento del contratto non si estende alla clausola compromissoria in esso contenuta. Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai rapporti di lavoro subordinato nonché ai contratti di cui agli articoli 72, ottavo comma, e 80 primo comma».
2-sexies. Dopo l'articolo 186 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:
«Art. 186-bis. – (Concordato con finalità di risanamento). – Se il piano di concordato prevede la soddisfazione dei creditori, in tutto o in parte, mediante la prosecuzione dell'attività di impresa da parte del debitore concordatario, la cessione dell'azienda in esercizio ovvero il conferimento dell'azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione, si applicano le disposizioni del presente articolo, nonché gli articoli 160 e seguenti, in quanto compatibili. Il piano può prevedere anche la liquidazione di beni, se non funzionali all'esercizio dell'impresa. Anche prima di provvedere ai sensi dell'articolo 163, assunte le informazioni ritenute necessarie anche delegando un componente del collegio, il tribunale:
a) può autorizzare il debitore a contrarre finanziamenti destinati ad assicurare la continuità dell'attività d'impresa, se un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), abbia attestato che tali finanziamenti sono funzionali alla miglior soddisfazione dei creditori concorsuali;
b) può autorizzare il debitore a pagare i fornitori di beni o servizi le cui prestazioni sono essenziali per la prosecuzione dell'attività dell'impresa, se un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), abbia attestato che tali pagamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori concorsuali. L'autorizzazione può essere concessa anche in relazione ai crediti sorti anteriormente al deposito della domanda. L'attestazione del professionista non è necessaria per pagamenti effettuati fino a concorrenza dell'ammontare di nuove risorse finanziarie che vengano apportate al debitore senza obbligo di restituzione o con obbligo di restituzione postergato alla soddisfazione dei creditori concorsuali.
Non si applicano, dalla data di presentazione della domanda di concordato e fino alla pronunzia del decreto di omologazione ai sensi dell'articolo 180, le disposizioni che prevedono la riduzione obbligatoria del capitale sociale in conseguenza di perdite. I contratti in corso di esecuzione, anche stipulati con pubbliche amministrazioni, non si risolvono per effetto dell'apertura della procedura. Sono inefficaci eventuali patti contrari. Non si applicano le norme che limitano la capacità dell'impresa di stipulare contratti pubblici o di partecipare a procedure di assegnazione di contratti pubblici. Se nel corso di una procedura iniziata ai sensi del presente articolo l'esercizio dell'attività d'impresa cessa, il tribunale provvede ai sensi dell'articolo 173».
48. 5. Marchignoli.
ART. 48-ter.
(Disposizione in materia di contenzioso tributario).
Sopprimerlo.
48-ter. 1. Picierno.
Dopo l'articolo 48-ter, aggiungere il seguente:
Art. 48-quater. – (Definizione dei carichi di ruoli pregressi). – 1. Tenuto conto dell'attuale congiuntura economica ed al fine del mantenimento della continuità aziendale, della base produttiva e di quella occupazionale, per le imprese artigiane che versano in stato di crisi o difficoltà di tipo non strutturale, tale da comprometterne l'affidabilità economica e porre in discussione l'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, attestato da un professionista iscritto nel registro dei revisori contabili è consentito accedere alle procedure di cui al comma 4.
2. Ai fini dell'accesso alle procedure di cui al comma 4 l'attestazione del revisore contabile di cui al comma 1 deve contenere:
a) una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa;
b) uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
c) l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore;
d) il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabiliti i requisiti patrimoniali, economici e finanziari che consentono l'accesso alle imprese artigiane alla procedura di cui al comma 4.
4. Relativamente ai carichi delle imprese artigiane regolarmente iscritti nei bilanci della propria azienda al 31 dicembre 2009, inclusi in ruoli esecutivi emessi da uffici statali, dell'amministrazione centrale e degli enti previdenziali INPS e INAIL, e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 31 dicembre 2009, compresi quelli che hanno formato oggetto di cessione ai sensi dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 488 e successive modificazioni, e per i quali è stata notificata la cartella di pagamento di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere gli interessi di mora e con il pagamento:
a) di una somma pari al 100 per cento dell'importo iscritto a ruolo;
b) delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate dallo stesso.
5. Nei novanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente disposizione, relativamente ai ruoli affidati fino al 31 dicembre 2009, i concessionari informano i debitori di cui al comma 4, che soddisfano i requisiti individuati nel decreto di cui al comma 3, mediante l'invio di apposita comunicazione che, entro il 31 dicembre 2010, possono sottoscrivere un apposito atto, di cui al comma 8, con il quale dichiarano di avvalersi della facoltà attribuita dal citato comma 4, versando contestualmente almeno il 40 per cento delle somme di cui al medesimo comma 4. Il residuo importo è versato entro il 30 aprile 2011. Ai debitori è concesso, altresì, di pagare il residuo importo, pari al 60 per cento del dovuto, nel numero massimo di tre rate da corrispondere rispettivamente entro il 30 aprile 2011, il 31 agosto 2011 e il 31 dicembre 2011 con l'applicazione di un interesse calcolato sulle somme residue dovute pari al 5 per cento. Sulle somme riscosse, ai concessionari spetta un aggio pari al 4 per cento.
6. La definizione di cui al comma 4 comporta la rinuncia a qualunque forma di contenzioso in merito alla sussistenza o alla entità degli importi iscritti a ruolo con conseguente estinzione delle procedure esecutive, dei procedimenti amministrativi o giurisdizionali pendenti.
7. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo i carichi tributari pendenti dovuti per contributi e premi assicurativi dichiarati aiuto di stato ai sensi dell'articolo 87 del Trattato istitutivo della Comunità europea e sono esclusi, altresì, i carichi tributari pendenti dovuti a seguito di accertamenti per evasione o elusione fiscale e contributiva.
8. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate è approvato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il modello dell'atto di cui al comma 5 e sono stabilite le modalità di versamento delle somme pagate dai debitori, di riversamento in tesoreria da parte dei concessionari, di rendicontazione delle somme riscosse, di invio dei relativi flussi informativi e di definizione dei rapporti contabili connessi all'operazione.
48-ter. 01. Calvisi.
ART. 49.
(Disposizioni in materia di conferenza di servizi).
Sopprimerlo.
49. 23. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 49. – (Impresa a «carte zero»). 1. Le disposizioni di cui al presente articolo, nel rispetto delle competenze riconosciute alle regioni e agli enti locali dal titolo V della parte seconda della Costituzione, reca disposizioni finalizzate a semplificare gli oneri amministrativi relativi all'avvio delle attività imprenditoriali, nonché all'avvio delle attività economiche, individuate ai sensi dalla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, nonché delle attività produttive di beni e di servizi, ivi incluse le attività agricole, commerciali, artigianali, turistiche e alberghiere.
2. L'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 19. (Dichiarazione di inizio attività). – 1. Ai fini dell'inizio di un'attività imprenditoriale ovvero di un'attività economica, individuata ai sensi della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, nonché di un'attività di produzione di beni o di servizi, ivi incluse le attività agricole, commerciali, artigianali, turistiche e alberghiere, è sufficiente trasmettere, per via telematica, una dichiarazione iniziale dell'interessato, attestante la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al responsabile dello sportello unico, ove presente, o alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del luogo in cui l'attività è svolta, previa delega espressa delle funzioni concorrenti lo sportello unico da parte dell'amministrazione comunale di riferimento.
2. Le attività di cui al comma 1 possono essere iniziate dalla data di trasmissione della dichiarazione dell'interessato che sostituisce di diritto ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o in ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale ovvero di un'attività economica, individuata ai sensi della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti o dei presupposti di legge ovvero di atti amministrativi a contenuto generale e qualora non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi.
3. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 gli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito fiscale, anche derivante dal gioco, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, del patrimonio culturale e paesaggistico e dell'ambiente, nonché gli atti imposti dalla normativa dell'Unione europea.
4. In caso di realizzazione o di modifica di un insediamento produttivo relativo alla realizzazione delle attività di cui al comma 1, sono allegati alla dichiarazione gli elaborati progettuali e la dichiarazione di conformità del progetto alla normativa vigente, resa sotto l'esclusiva responsabilità della società professionale o del professionista autore del progetto, purché muniti di idonea copertura assicurativa per la responsabilità professionale, pari almeno al doppio del valore economico dell'opera.
5. Qualora l'oggetto della dichiarazione riguardi attività diverse da quelle di cui al comma 1 ovvero attività relative alla produzione di beni o di servizi finanziari, di comunicazione elettronica, di trasporto, di agenzie di lavoro interinale, di servizi sanitari, di servizi audiovisivi, di servizi legati all'esercizio di pubblici poteri, di attività di azzardo, di servizi sociali, di servizi privati di sicurezza e di servizi forniti da notai o da ufficiali giudiziari, restano ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono termini diversi da quelli di cui al comma 2 per l'inizio dell'attività e per l'adozione da parte dell'amministrazione competente di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli effetti. In ogni caso, tali attività non possono essere iniziate prima della decorrenza di quindici giorni dalla data di trasmissione della dichiarazione, per via telematica, all'amministrazione comunale di riferimento.
6. L'amministrazione comunale può richiedere, per via telematica, informazioni o documentazione aggiuntiva relative a fatti, stati e qualità solo qualora non siano attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non siano direttamente acquisibili, per via telematica, presso altre pubbliche amministrazioni. La richiesta di informazioni o di documentazione aggiuntiva non costituisce causa di interruzione dell'attività, salvo che nei casi previsti dal comma 7.
7. Qualora l'amministrazione comunale rilevi un'evidente carenza delle condizioni, delle modalità e dei fatti che legittimano la prosecuzione di una delle attività di cui al comma 1, adotta immediati e motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione delle attività e di rimozione dei loro effetti, salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente la propria attività e i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione e, in ogni caso, non superiore a dieci giorni.
8. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione, per via telematica, di pareri di organi e di enti appositi, il termine per l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino all'acquisizione dei pareri, fino a un massimo di quindici giorni, scaduti i quali l'amministrazione può adottare i propri provvedimenti indipendentemente dall'acquisizione del parere. Della sospensione è data comunicazione, per via telematica, all'interessato.
9. Ogni controversia relativa all'applicazione dei commi 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 8 è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall'articolo 20».
3. Il comma 1 dell'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:
«1. Con la dichiarazione o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20, l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. Al soggetto che dichiari il falso, nell'ambito della dichiarazione di cui all'articolo 19 o della domanda di cui all'articolo 20, si applicano le pene previste dall'articolo 483 del codice penale, aumentate fino al doppio, salvo che il fatto non costituisca più grave reato».
4. Nei casi in cui, durante lo svolgimento di un'attività amministrativa di controllo, di verifica o di ispezione, l'amministrazione competente rilevi un'irregolarità tale da pregiudicare il legittimo esercizio delle attività di cui al comma 2, può disporre contestualmente, con provvedimento motivato, la sospensione della prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, fino a quando il titolare dell'impresa non provveda a conformare la propria attività alla normativa vigente e, in ogni caso, non oltre il termine massimo di un anno dalla data di esecuzione del provvedimento amministrativo di sospensione.
5. Al fine di garantire una reale tutela del reddito dei lavoratori delle imprese nei cui confronti è stato adottato un provvedimento di sospensione dell'attività, si applicano le disposizioni relative al riconoscimento del trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria di cui legge 20 maggio 1975, n. 164.
6. Nei casi di cui al comma 5, il trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria di cui alla legge 20 maggio 1975, n. 164, è corrisposto nella misura del 30 per cento dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e nella misura del 50 per cento dal datore di lavoro, avendo riguardo alla retribuzione globale di fatto di ciascun lavoratore.
7. Durante i primi sei mesi di cassa integrazione guadagni ordinaria, il datore di lavoro corrisponde il trattamento di cui al comma 5 anticipando la spesa a carico dell'INPS. Tale spesa è successivamente rimborsata al datore di lavoro.
8. Qualora la corresponsione del trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria da parte del datore di lavoro risulti oggettivamente impossibile per mancanza di liquidità, vi provvede la finanza pubblica nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
9. La lettera c) del comma 3 dell'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogata.
10. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente capo.
11. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le modalità di effettuazione dei controlli.
12. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono stabilite le norme che disciplinano la trasmissione per via telematica della dichiarazione di inizio attività prevista dall'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo sostituito dal comma 2 del presente articolo.
Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Borghesi.
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
49. 32. Borghesi, Cambursano.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*49. 11. Bratti.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*49. 28. Borghesi, Cambursano.
Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: , in via definitiva, .
49. 29. Borghesi, Cambursano.
Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tuttavia nel caso risultino necessari ulteriori approfondimenti istruttori, il soprintendente può chiedere una proroga ai fini dell'espressione del previsto parere definitivo, nel rispetto comunque dei tempi di cui al comma 3 del presente articolo.
49. 30. Borghesi, Cambursano.
Al comma 2, sopprimere la lettera b-bis).
49. 31. Borghesi, Cambursano.
Al comma 2, sopprimere la lettera c).
49. 24. Borghesi, Cambursano.
Al comma 2, lettera d) primo periodo, sostituire le parole: ai commi 3 e 4 con le seguenti: al comma 3.
Conseguentemente, al medesimo periodo, sopprimere le parole: , in caso di VIA statale, può adire direttamente il Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 2006, n. 152, e 30; in tutti gli altri casi.
49. 25. Borghesi, Cambursano.
Al comma 2, sopprimere la lettera e).
49. 26. Borghesi, Cambursano.
Al comma 2, lettera e), sopprimere le parole: e della pubblica incolumità.
49. 17. Libè, Galletti, Ciccanti.
Sopprimere il comma 3.
49. 12. Marantelli.
Al comma 3, sopprimere la lettera b).
49. 27. Borghesi, Cambursano.
Al comma 3, lettera b), capoverso comma 3, sopprimere il secondo e il terzo periodo;
Conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Le norme in materia di conferenza di servizi sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
49. 33. Brugger, Zeller.
Sopprimere il comma 4-bis.
49. 13. Iannuzzi.
Sostituire i commi 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies con i seguenti:
4-bis. L'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 19. (Dichiarazione di inizio attività). – 1. Ai fini dell'inizio di un'attività imprenditoriale ovvero di un'attività economica, individuata ai sensi della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, nonché di un'attività di produzione di beni o di servizi, ivi incluse le attività agricole, commerciali, artigianali, turistiche e alberghiere, è sufficiente trasmettere, per via telematica, una dichiarazione iniziale dell'interessato, attestante la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al responsabile dello sportello unico, ove presente, o alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del luogo in cui l'attività è svolta, previa delega espressa delle funzioni concorrenti lo sportello unico da parte dell'amministrazione comunale di riferimento.
2. Le attività di cui al comma 1 possono essere iniziate dalla data di trasmissione della dichiarazione dell'interessato che sostituisce di diritto ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o in ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale ovvero di un'attività economica, individuata ai sensi della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti o dei presupposti di legge ovvero di atti amministrativi a contenuto generale e qualora non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi.
3. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 2 gli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito fiscale, anche derivante dal gioco, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, del patrimonio culturale e paesaggistico e dell'ambiente, nonché gli atti imposti dalla normativa dell'Unione europea.
4. In caso di realizzazione o di modifica di un insediamento produttivo relativo alla realizzazione delle attività di cui al comma 1, sono allegati alla dichiarazione gli elaborati progettuali e la dichiarazione di conformità del progetto alla normativa vigente, resa sotto l'esclusiva responsabilità della società professionale o del professionista autore del progetto, purché muniti di idonea copertura assicurativa per la responsabilità professionale, pari almeno al doppio del valore economico dell'opera.
5. Qualora l'oggetto della dichiarazione riguardi attività diverse da quelle di cui al comma 1 ovvero attività relative alla produzione di beni o di servizi finanziari, di comunicazione elettronica, di trasporto, di agenzie di lavoro interinale, di servizi sanitari, di servizi audiovisivi, di servizi legati all'esercizio di pubblici poteri, di attività di azzardo, di servizi sociali, di servizi privati di sicurezza e di servizi forniti da notai o da ufficiali giudiziari, restano ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono termini diversi da quelli di cui al comma 2 per l'inizio dell'attività e per l'adozione da parte dell'amministrazione competente di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli effetti. In ogni caso, tali attività non possono essere iniziate prima della decorrenza di quindici giorni dalla data di trasmissione della dichiarazione, per via telematica, all'amministrazione comunale di riferimento.
6. L'amministrazione comunale può richiedere, per via telematica, informazioni o documentazione aggiuntiva relative a fatti, stati e qualità solo qualora non siano attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non siano direttamente acquisibili, per via telematica, presso altre pubbliche amministrazioni. La richiesta di informazioni o di documentazione aggiuntiva non costituisce causa di interruzione dell'attività, salvo che nei casi previsti dal comma 7.
7. Qualora l'amministrazione comunale rilevi un'evidente carenza delle condizioni, delle modalità e dei fatti che legittimano la prosecuzione di una delle attività di cui al comma 1, adotta immediati e motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione delle attività e di rimozione dei loro effetti, salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente la propria attività e i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione e, in ogni caso, non superiore a dieci giorni.
8. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione, per via telematica, di pareri di organi e di enti appositi, il termine per l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino all'acquisizione dei pareri, fino a un massimo di quindici giorni, scaduti i quali l'amministrazione può adottare i propri provvedimenti indipendentemente dall'acquisizione del parere. Della sospensione è data comunicazione, per via telematica, all'interessato.
9. Ogni controversia relativa all'applicazione dei commi 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 8 è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall'articolo 20».
4-ter. Il comma 1 dell'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:
«1. Con la dichiarazione o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20, l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. Al soggetto che dichiari il falso, nell'ambito della dichiarazione di cui all'articolo 19 o della domanda di cui all'articolo 20, si applicano le pene previste dall'articolo 483 del codice penale, aumentate fino al doppio, salvo che il fatto non costituisca più grave reato».
4-quater. Nei casi in cui, durante lo svolgimento di un'attività amministrativa di controllo, di verifica o di ispezione, l'amministrazione competente rilevi un'irregolarità tale da pregiudicare il legittimo esercizio delle attività di cui al comma 4-bis del presente articolo, può disporre contestualmente, con provvedimento motivato, la sospensione della prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, fino a quando il titolare dell'impresa non provveda a conformare la propria attività alla normativa vigente e, in ogni caso, non oltre il termine massimo di un anno dalla data di esecuzione del provvedimento amministrativo di sospensione.
4-quinquies. Al fine di garantire una reale tutela del reddito dei lavoratori delle imprese nei cui confronti è stato adottato un provvedimento di sospensione dell'attività ai sensi del comma 4-quater, si applicano le disposizioni relative al riconoscimento del trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria di cui legge 20 maggio 1975, n. 164.
4-sexies. Nei casi di cui al comma 4-quinquies, il trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria di cui alla legge 20 maggio 1975, n. 164, è corrisposto nella misura del 30 per cento dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e nella misura del 50 per cento dal datore di lavoro, avendo riguardo alla retribuzione globale di fatto di ciascun lavoratore.
4-septies. Durante i primi sei mesi di cassa integrazione guadagni ordinaria, il datore di lavoro corrisponde il trattamento di cui al comma 1 anticipando la spesa a carico dell'INPS. Tale spesa è successivamente rimborsata al datore di lavoro.
4-octies. Qualora la corresponsione del trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria da parte del datore di lavoro risulti oggettivamente impossibile per mancanza di liquidità, vi provvede la finanza pubblica nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
4-nonies. La lettera c) del comma 3 dell'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogata.
4-decies. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 4-bis a 4-nonies.
4-undecies. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le modalità di effettuazione dei controlli di cui al comma 4-quater.
4-duodecies. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono stabilite le norme che disciplinano la trasmissione per via telematica della dichiarazione di inizio attività prevista dall'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo sostituito dal comma 4-bis del presente decreto-legge.
49. 3. Borghesi, Cambursano.
Sostituire il comma 4-bis con i seguenti:
4-bis. In caso di avvio di nuova attività, l'imprenditore presenta al comune competente per territorio una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
4-bis. 1. In caso di realizzazione o di modifica di un impianto produttivo, di apertura di unità locale o laboratorio manifatturiero sono allegati alla dichiarazione di cui al comma 4-bis gli elaborati progettuali e la dichiarazione di conformità del progetto alla normativa vigente applicabile, resa sotto la propria responsabilità dalla società professionale o dal professionista autori del progetto, purché muniti di idonea assicurazione per la responsabilità professionale, pari almeno al valore economico dell'opera.
4-bis. 2. Il comune che riceve la dichiarazione e la relativa documentazione, rilascia contestualmente la ricevuta, che costituisce titolo per l'avvio immediato dell'attività o dell'intervento dichiarato.
4-bis. 3. Il comune trasmette immediatamente la dichiarazione e la relativa documentazione agli uffici e alle amministrazioni competenti ad effettuare le verifiche e i controlli successivi.
4-bis. 4. In caso di interventi edilizi che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge necessitano di denuncia di inizio di attività o di permesso di costruire, la loro realizzazione può essere avviata decorsi trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione ai sensi del presente articolo.
4-bis. 5. Possono in ogni caso essere immediatamente attivati gli interventi e le attività concernenti l'utilizzo dei servizi presenti nelle aree ecologicamente attrezzate istituite dalle regioni, con il concorso degli enti locali interessati, utilizzando prioritariamente le aree o le zone con nuclei industriali già esistenti, anche se parzialmente o totalmente dismessi.
4-bis. 6. Qualora l'avvio dell'attività o la realizzazione di un impianto produttivo siano in contrasto con lo strumento urbanistico, l'interessato può chiedere la convocazione di una conferenza di servizi, motivando che lo stesso strumento non individua aree idonee all'insediamento di impianti produttivi o individua aree insufficienti o non utilizzabili in relazione al progetto presentato, e che il medesimo progetto è conforme alle disposizioni ad esso applicabili per i rimanenti profili.
4-bis. 7. Il comune convoca immediatamente la conferenza di servizi di cui al comma 4-bis. 6 in seduta pubblica, previa idonea pubblicità, e in tale sede accerta la sussistenza dei presupposti di cui al medesimo comma 4-bis. 6 e acquisisce e valuta le osservazioni di tutti i soggetti interessati, anche portatori di interessi diffusi o collettivi. Il verbale è trasmesso al consiglio comunale, che delibera nella prima seduta utile sulla variante urbanistica.
4-bis. 8. L'attività o la realizzazione dell'intervento di cui al comma 4-bis. 6 sono avviate dal richiedente entro un anno dall'approvazione della variante urbanistica, che altrimenti decade, e le aree e gli impianti di cui al medesimo comma 4-bis. 6 non possono essere alienati prima di cinque anni dalla data della variante, pena la nullità dell'atto di compravendita.
4-bis. 9. In caso di realizzazione di nuovi impianti produttivi, l'interessato comunica al comune l'ultimazione dei lavori, con apposita dichiarazione corredata da un certificato del direttore dei lavori, con il quale si attestano la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità.
4-bis. 10. Quando le norme vigenti subordinano la messa in opera dell'impianto a collaudo, lo stesso è effettuato da una società professionale o da un professionista indipendenti dall'imprenditore, dal progettista e dai realizzatori dell'opera, muniti di idonea assicurazione per la responsabilità professionale, pari almeno al valore economico dell'opera.
4-bis. 11. La comunicazione di cui al comma 4-bis. 9 o il certificato di collaudo positivo di cui al comma 4-bis. 10 consentono l'immediata messa in funzione degli impianti.
4-bis. 12. Il comune trasmette immediatamente la documentazione agli uffici e alle amministrazioni competenti per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli.
4-bis. 13. Nei casi particolari di speciale rilievo per la salute e l'incolumità pubblica e per i beni ambientali, alla dichiarazione di inizio di attività è altresì allegata una domanda di autorizzazione relativa ai profili tassativamente indicati con regolamento del Ministero dello sviluppo economico da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
4-bis. 14. Nei casi di cui al comma 4-bis. 13 il comune, nel trasmettere la documentazione ivi prevista agli uffici e alle amministrazioni competenti per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli successivi, convoca immediatamente una conferenza di servizi, che si svolge in via telematica entro sette giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 4-bis. 13, e che conclude i propri lavori entro i successivi trenta giorni ai sensi delle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4-bis. 15. Decorso il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 4-bis. 13 senza che siano intervenuti atti interdittivi o cautelari, le attività o le opere possono comunque essere avviate, fatti salvi gli ulteriori atti dell'amministrazione competente.
4-bis. 16. Il Governo e le regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, promuovono intese o concludono accordi, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 281 del 1997, e successive modificazioni, al fine di individuare le regole tecniche e le modalità operative standardizzate relative all'applicazione degli strumenti procedurali, informatici e telematici previsti dal presente articolo, ai fini dell'adozione delle misure organizzative anche in deroga ad ogni altra disposizione, anche normativa, nazionale, regionale o locale, volte ad assicurare il raccordo e il coordinamento con le norme regolamentari in materia di sportello unico per le attività produttive.
4-bis. 17. In attesa della piena operatività delle norme contenute nel regolamento sullo Sportello unico per le attività produttive, al fine di assicurare una rapida semplificazione dei procedimenti amministrativi la presente disciplina trova immediata applicazione sia nei comuni che si sono dotati dello sportello unico che in quelli sprovvisti.
4-bis. 18. Nei casi di cui al decreto legislativo 25 marzo 2010 n. 59, si applica la denuncia di inizio di attività ad efficacia immediata di cui all'articolo 19, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, con le sole eccezioni previste dal medesimo decreto legislativo. È abrogata ogni preesistente disposizione di legge o regolamento incompatibile. Il Governo entro il termine di un anno della presente disposizione adotta un decreto correttivo volto ad estendere il predetto istituto ad altre attività disciplinate dallo stesso decreto legislativo.”.
Conseguentemente, sopprimere il comma 4-ter.
49. 19. De Micheli.
Al comma 4-bis, sostituire il capoverso Art. 19, con il seguente:
Art. 19. (Segnalazione certificata di inizio attività). 1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o di atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, con la sola esclusione degli atti imposti dalla normativa comunitaria, è sostituito da una segnalazione dell'interessato. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché, di norma dalle attestazioni di tecnici abilitati, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni o certificazioni di cui al presente comma.
2. Sono fatte salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.
49. 4. Borghesi, Cambursano.
Al comma 4-bis, capoverso Art. 19, comma 1, sostituire le parole da: è sostituito da una segnalazione dell'interessato fino alla fine del comma, con le seguenti: presentata, ai sensi della legislazione vigente, al SUAP competente per il territorio in cui si svolge l'attività o è situato l'impianto o, nelle more della predisposizione degli sportelli unici, alle amministrazioni competenti per territorio, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici, culturali o urbanistici e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici o di società tra professionisti abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti”;
Conseguentemente,
al comma 2, dopo le parole: può essere iniziata aggiungere le seguenti: trascorsi venti giorni;
sostituire il comma 4 con il seguente: 4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3, l'amministrazione interviene immediatamente ogni qual volta si profili la possibilità o si ravvisi pericolo di un danno grave e irreparabile per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per il paesaggio, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.
49. 20. Lo Moro.
Al comma 4-bis, capoverso Art. 19, comma 1, primo periodo, dopo le parole: alla pubblica sicurezza aggiungere le seguenti: alla pubblica incolumità.
*49. 2. Cardinale.
Al comma 4-bis, capoverso Art. 19, comma 1, dopo le parole: alla pubblica sicurezza aggiungere le seguenti: alla pubblica incolumità.
*49. 18. Libè, Galletti, Ciccanti.
Al comma 4-quinquies, primo periodo, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: sei mesi.
49. 22. Colombo.
ART. 51.
(Semplificazione dell'installazione di piccoli impianti di distribuzione di gas naturale).
Dopo l'articolo 51 aggiungere il seguente:
Art. 51-bis. – (Incentivi per il risparmio energetico). – 1. All'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «entro il 31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2013»;
b) al secondo periodo, le parole: «entro il 31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2013»;
2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari ad 300 milioni di euro per l'anno 2010 e a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante i risparmi di spesa di cui all'articolo 55-bis.
Conseguentemente, dopo l'articolo 55 aggiungere il seguente: Art. 55-bis. – (Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti pubblici).
1. A decorrere dall'anno 2010, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche istituita ai sensi della legge 4 marzo 2009, n. 15, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
2. Le amministrazioni sono tenute, a decorrere dall'anno 2010, ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione.
3. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.
4. A decorrere dall'anno 2010, in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.
5. A decorrere dall'anno 2010, è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.
6. A decorrere dall'anno 2010, è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.
7. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi non inferiori a 300 milioni di euro per l'anno 2010 e a 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.
8. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.
51. 01. Naccarato.
Dopo l'articolo 51 aggiungere il seguente:
Art. 51-bis. – (Modifiche all'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 1-ter del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290). – 1. Il comma 373 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e i commi 905 e 906 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati.
2. All'articolo 1-ter del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole: «e del gas naturale» e le parole: «e di gas naturale» sono soppresse;
b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Ciascuna società operante nel settore della produzione, importazione, distribuzione e vendita del gas naturale, anche attraverso le società controllate, controllanti, o controllate dalla medesima controllante, e ciascuna società a controllo pubblico, anche indiretto, nonché qualsiasi altro soggetto o ente pubblico, non può detenere, direttamente o indirettamente, a decorrere dal 31 dicembre 2011, quote superiori al 20 per cento e, a decorrere dal 31 dicembre 2017, quote superiori al 5 per cento del capitale delle società che sono proprietarie o che gestiscono reti nazionali o locali di trasporto di gas naturale ovvero che sono proprietarie o che gestiscono impianti di stoccaggio di gas naturale»;
c) al comma 5, le parole: «di cui al comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 4 e 4-bis».
51. 03. Mecacci, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Maurizio Turco, Zamparutti.
ART. 52.
(Fondazioni bancarie).
Sopprimerlo.
52. 2. Galletti, Ciccanti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 52. – (Riduzione deducibilità per gli istituti di credito). 1. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al comma 11, lettera a), le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0, 20 per cento».
Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Borghesi.
Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: fatti salvi i procedimenti giurisdizionali in corso.
52. 3. Galletti, Ciccanti.
Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: La nuova autorità di controllo sulle persone giuridiche private, disciplinate dal titolo II del libro primo del codice civile, deve essere istituita senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato entro il 1o gennaio 2011. Dalla data di istituzione, la nuova autorità attua, altresì, un processo di graduale e progressivo superamento dei presente assetto proprietario delle imprese bancarie che autorizza le fondazioni bancarie ad assumere il controllo, diretto o indiretto, delle società bancarie, nonché il controllo di esse tramite patti, di sindacato o accordi in qualunque forma stipulati, realizzando un processo di liberalizzazione dei settore bancario stesso ispirato ai principi di concorrenza.
52. 5. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1.1 Le banche e gli intermediari finanziari che, anche attraverso società controllate, svolgono in misura rilevante attività d'impresa in settori non bancari né finanziari non possono essere autorizzati ad acquisire partecipazioni quando la quota dei diritti di voto complessivamente detenuta sia superiore al 15 per cento o quando ne consegua, comunque, il controllo della banca. A tali fini, la Banca d'Italia individua i diritti di voto e gli altri diritti rilevanti.
52. 4. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Maurizio Turco, Mecacci, Zamparutti.
ART. 53.
(Contratto di produttività).
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: territoriali o aziendali aggiungere le seguenti: , nonché le somme erogate ai soci lavoratori di cooperativa a titolo di ristorno,.
53. 1. Fontanelli.
Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:
Art. 53-bis. – (Credito d'imposta per favorire l'investimento nella formazione post-universitaria). – 1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è riconosciuto, a valere sull'imposta lorda e fino alla concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta nella misura del 35 per cento delle spese, sostenute a decorrere dall'anno 2010 ed effettivamente rimaste a carico, relative a tasse e a contributi universitari per la frequenza di corsi per il conseguimento del titolo di dottorato di ricerca o di un altro titolo di istruzione post-universitaria, di seguito denominati «corsi di formazione post-universitaria». Detto limite è elevato al 45 per cento delle spese sostenute, in caso di corsi di formazione obbligatoria per l'esercizio della professione. Il credito d'imposta compete fino a un importo massimo di 10.000 euro ed è ripartito in cinque quote è costanti di pari importo decorrenti dall'anno di conseguimento del titolo o entro i tre anni successivi, a scelta del beneficiario.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto allo studente ovvero, in alternativa, ai genitori o a coloro che ai sensi di legge hanno in carico lo studente. Hanno diritto al credito d'imposta i nuclei familiari il cui reddito non supera i 50.000 euro lordi annui.
3. Il credito d'imposta è riconosciuto in caso di conseguimento del diploma rilasciato al termine dei corsi di formazione post-universitaria con una votazione almeno pari a 105/110 o equivalente.
4. Il credito d'imposta è riconosciuto per i corsi di formazione post-universitaria svolti presso università, consorzi interuniversitari, centri interuniversitari, e enti di formazione accreditati, fondazioni riconosciute e costituite nel territorio dello Stato, il cui patrimonio è finalizzato allo svolgimento di attività di ricerca.
5. Il credito d'imposta è riconosciuto anche in caso di corsi di formazione post-universitaria svolti all'estero qualora il beneficiario, al termine del corso, rientri e svolga in Italia la sua attività lavorativa per un periodo almeno pari a tre anni.
6. Il credito d'imposta non concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive ed è utilizzabile in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data di sostenimento delle spese per le quali è stato concesso.
7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, nel limite di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
8. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo.
53. 03. Viola.
ART. 54.
(EXPO).
Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
4-bis. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, è autorizzato ad incrementare le risorse umane, nel limite massimo di 16, a supporto della sezione specializzata del comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere di cui all'articolo 180, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, istituita presso la Prefettura – ufficio territoriale del Governo.
4-ter. Il personale a supporto della struttura di cui al comma precedente potrà appartenere anche ad amministrazioni pubbliche diverse dall'amministrazione dell'interno, ivi comprese quelle territoriali.
54. 2. Gozi.
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. Entro il 30 ottobre di ogni anno il Governo presenta la relazione annuale sulle attività e sullo stato patrimoniale della società di gestione e sullo stato di avanzamento delle opere e delle iniziative collegate per la relazione di Expo 2015 nonché sullo stato di adesione dei privati al finanziamento per ciascuna opera.
54. 1. Arturo Mario Luigi Parisi.
Dopo l'articolo 54, aggiungere i seguenti:
Art. 54.1. – 1. Il comma 2 dell'articolo 39 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, è abrogato.
Art. 54.2. – (Modalità di pagamento degli oneri deducibili e detraibili ai fini dell'Irpef) – 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10 e 15 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a decorrere dal 1o gennaio 2011 i pagamenti degli oneri devono essere effettuati con mezzi diversi dal contante.
Art. 54.3. – (Tracciabilità dei compensi) – 1. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti: «I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese».
2. I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 1000 euro.
54. 04. Concia.
Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:
Art. 54.1. – 1. I commi 131, 132 e 133 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati.
54. 03. Galletti, Ciccanti.
Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:
Art. 54.1. – 1. All'articolo 10-sexies, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni in legge 26 febbraio 2010, n. 25, sono apportate le seguenti variazioni:
a) Alla lettera a) le parole: limitatamente alle minoranze linguistiche sono soppresse e dopo le parole: legge 23 dicembre 2000, n. 388, aggiungere le seguenti: ”all'articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modificazioni,;
b) Alla lettera d), sopprimere le parole: dall'articolo 3, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, limitatamente ai quotidiani italiani editi e diffusi all'estero, dall'articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni,.
2. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2010 si provvede a valere sulle risorse di cui al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rideterminato dall'articolo 55, comma 6 del presente provvedimento.
54. 05. Levi.
ART. 54-bis.
(Interventi a sostegno del settore della pesca marittima).
Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
3-bis. Il Programma di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 agosto 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2007, è prorogato sino al 31 dicembre 2011. A tal fine il suddetto Programma è rifinanziato per un importo di 7,5 milioni di euro nel 2010 e di 15 milioni di euro nel 2011.
3-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 3-bis, pari a 7,5 milioni di euro nel 2010 e 15 milioni di euro nel 2011, si provvede, per l'anno 2010, a valere sulle risorse di cui al fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rideterminato dall'articolo 55, comma 6, del presente provvedimento e, per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 70, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
3-quater. All'articolo 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: 3-bis. Le attività di promozione e di assistenza tecnica in favore dei soggetti di cui all'articolo 2, nonché in favore delle attività di cui al presente articolo, rientrano fra quelle di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154.
54-bis. 1. Fiorio.
Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
3-bis. Al fine di sostenere il comparto della pesca costiera, anche a seguito della scadenza, il 1o giugno 2010, delle deroghe alle disposizioni contenute nel regolamento CE n. 1967/2006 relative all'ampiezza delle maglie delle reti a strascico e alla distanza minima dalla costa per l'esercizio dell'attività, e al fine di attivare le necessarie tutele sociali di sostegno nella crisi e a favore della ristrutturazione del settore, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, un apposito Fondo, con dotazione pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Le risorse di cui al presente comma possono essere destinate al cofinanziamento di iniziative promosse dalle regioni a sostegno del processo di innovazione strumentale delle piccole e medie imprese del settore.
3-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sentite le regioni interessate, sono definite le modalità e i criteri di accesso e ripartizione annuale delle risorse di cui al presente articolo.
3-quater. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 3-bis, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede, per l'anno 2010, a valere sulle risorse di cui al fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rideterminato dall'articolo 55, comma 6 del presente provvedimento e, a decorrere dall'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 70, comma 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
54-bis. 2. Marrocu.
ART. 55.
(Disposizioni finanziarie).
Sostituirlo con il seguente:
Art. 55. – (Disposizioni finanziarie). 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, è differito, nei limiti stabiliti con lo stesso decreto, il versamento dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per il periodo d'imposta 2011. Per i soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale, i sostituti d'imposta trattengono l'acconto tenendo conto del differimento previsto dal presente comma. Dall'attuazione del presente comma possono derivare minori entrate per l'anno 2011 fino a 2.300 milioni di euro.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, è differito, nei limiti stabiliti con lo stesso decreto, il versamento dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per il periodo d'imposta 2012. Per i soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale, i sostituti d'imposta trattengono l'acconto tenendo conto del differimento previsto dal presente comma. Dall'attuazione del presente comma possono derivare minori entrate per l'anno 2012 fino a 600 milioni di euro.
2-bis. Al fine di perseguire l'obiettivo di pubblico interesse della difesa della salute pubblica, al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'Allegato I, alla voce «Tabacchi lavorati», le parole da: «Sigari» a: «Tabacco da masticare: 24,78 per cento» sono sostituite dalle seguenti:
a) sigari | 23,00%; |
b) sigaretti | 23,00%; |
c) sigarette | 58,50%; |
d) tabacco da fumo: | |
1) tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette | 56,00%; |
2) altri tabacchi da fumo | 56,00%; |
e) tabacco da fiuto | 24,78%; |
f) tabacco da masticare | 24,78%»; |
b) nell'articolo 39-octies, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Per il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette di cui all'articolo 39-bis, comma 1, lettera c), numero 1), l'imposta di consumo dovuta sui prezzi inferiori alla classe di prezzo più richiesta è fissata nella misura del centonove per cento dell'imposta di consumo applicata su tale classe di prezzo.
2-ter. La classe di prezzo più richiesta di cui al comma 2-bis è determinata il primo giorno di ciascun trimestre secondo i dati di vendita rilevati nel trimestre precedente.«;
c) il comma 4 dell'articolo 39-octies è sostituito dal seguente:
«4. L'importo di base di cui al comma 3 costituisce, nella misura del centoquindici per cento, l'accisa dovuta per le sigarette aventi un prezzo di vendita al pubblico inferiore a quello delle sigarette della classe di prezzo più richiesta di cui all'articolo 39-quinquies, comma 2«.
2-ter. Decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 giugno 2010, n. 94, l'immissione in consumo del tabacco trinciato a taglio fino per arrotolare le sigarette è ammessa esclusivamente in confezioni non inferiori a dieci grammi.
2-quater. Al fine di assicurare il conseguimento degli attuali livelli di entrate a titolo di imposte sui tabacchi lavorati, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono essere modificate le percentuali di cui:
a) all'elenco »Tabacchi lavorati« dell'allegato I al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni;
b) all'articolo 39-octies, commi 2-bis, 4 e 5, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.
2-quinquies. Al fine di garantire la maggiore tutela degli interessi pubblici erariali e di difesa della salute pubblica connessi alla gestione di esercizi di vendita di tabacchi, tenuto conto altresì della elevata professionalità richiesta per l'espletamento di tale attività, all'articolo 6 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, è aggiunto, in fine, il seguente numero:
«9-bis) non abbia conseguito, entro sei mesi dall'assegnazione, l'idoneità professionale all'esercizio dell'attività di rivenditore di generi di monopolio all'esito di appositi corsi di formazione disciplinati sulla base di convenzione stipulata tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative».
3. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, a decorrere dal 4 agosto 2010, il piano di impiego di cui all'articolo 7-bis, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, può essere prorogato fino al 31 dicembre 2010. Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 92 del 2008. A tal fine è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2010, con specifica destinazione di 27,7 milioni di euro e di 2,3 milioni di euro, rispettivamente, per il personale di cui al comma 74 e di cui al comma 75 del citato articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009. È autorizzata la spesa di 53 milioni di euro per l'anno 2010 per il rifinanziamento, per il medesimo anno, della Tabella A allegata alla legge 14 novembre 2000, n. 331, nonché della Tabella C allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 226.
3-bis. Al fine di garantire l'operatività del servizio civile nazionale e l'assolvimento dei suoi compiti come previsti dalla normativa vigente, il Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, è incrementato di 70 milioni di euro per l'anno 2010 e 130 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012.
3-ter. Alla copertura degli oneri di cui al precedente comma 3-bis, si provvede, per gli anni 2010, 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, 196.
4. Per le manifestazioni connesse alla celebrazione del 150o Anniversario dell'unità d'Italia, il fondo per il funzionamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui al decreto legislativo 303 del 1999 è integrato di 18,5 milioni di euro per l'anno 2010.
5. Ai fini della proroga nell'anno 2010 della partecipazione italiana a missioni internazionali il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è integrato di 320 milioni di euro per l'anno 2010 nonché di 4,3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2011 al 2014, di 64,2 milioni di euro per l'anno 2015 e di 106,9 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020.
5-septies. La dotazione del fondo di cui all'articolo 60, comma 8-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è stabilita in 5 milioni di euro per l'anno 2010, per le esigenze connesse alla Celebrazione del 150o anniversario dell'unità d'Italia.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Borghesi.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Al fine di garantire l'operatività del servizio civile nazionale e l'assolvimento dei suoi compiti come previsti dalla normativa vigente, il fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, è incrementato di 70 milioni di euro per l'anno 2010 e 130 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012.
3-ter. Alla copertura degli oneri di cui al comma 3-bis, si provvede, per gli anni 2010, 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, 196.
55. 4. Leoluca Orlando, Borghesi, Cambursano.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Il fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è integrato di 200 milioni di euro al fine di garantire ed estendere la fruibilità degli ammortizzatori sociali anche nei confronti dei lavoratori atipici.
Conseguentemente, sostituire il comma 5 con il seguente:
5. Ai fini della proroga nell'anno 2010 della partecipazione italiana a missioni internazionali il fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è integrato di 120 milioni di euro.
55. 1. Cambursano, Borghesi.
Sopprimere i commi da 5-bis a 5-sexies.
Conseguentemente:
al comma 5-septies aggiungere, in fine, le parole: , dando adeguato risalto al contributo delle forze armate italiane alla resistenza e alla guerra di liberazione.
sostituire il comma 7-bis con il seguente:
7-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5-septies si provvede, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2010, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dai commi 13-bis, 13-ter e 13-quater dell'articolo 38.
55. 3. Di Stanislao, Borghesi, Cambursano.
Sopprimere i commi da 5-bis a 5-sexies
55. 8. Villecco Calipari.
Sostituire i commi da 5-bis a 5-sexies con il seguente:
5-bis. All'articolo 9, comma 1, dopo le parole «secondo periodo» sono aggiunte le seguenti: «e l'adeguamento stipendiale dei volontari delle forze armate maturato a seguito del passaggio in servizio permanente».
55. 2. Di Stanislao, Borghesi, Cambursano.
Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole: , nonché all'attuazione dei commi da 6-bis a 6-quaterdecies del presente articolo.
Conseguentemente:
dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge presso la Cassa depositi e prestiti Spa è costituito un «fondo per l'ecoprestito», di natura rotativa, di seguito denominato «fondo», con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2011. Il fondo provvede ad erogare anticipazioni di durata decennale senza pagamento di interessi a carico del beneficiario, di seguito denominate «ecoprestiti», fino ad un importo massimo di 30.000 euro, per interventi di ristrutturazione edilizia su unità immobiliari adibite ad abitazione principale con le modalità di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e per interventi di riqualificazione energetica eseguiti su unità immobiliari ad uso abitativo ai sensi dei commi da 344 a 349 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e del comma 1-bis dell'articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
6-ter. Possono beneficiare degli ecoprestiti di cui al comma 1 i proprietari, i conduttori o i comodatari di unità immobiliari adibite ad abitazione principale nonché i conduttori degli alloggi di edilizia residenziale pubblica in proprietà o in gestione degli istituti autonomi case popolari comunque denominati, regolarmente assegnati, concessi in locazione a titolo di abitazione principale, in regola con i pagamenti dei canoni di locazione.
6-quater. Le anticipazioni di cui al comma 6-bis sono rimborsate dai proprietari, dai conduttori o dai comodatari di unità immobiliari adibite ad abitazione principale in un periodo non superiore a dieci anni; i relativi interessi, determinati e liquidati in base alla disposizione del comma 6-quinques, sono a carico del bilancio dello Stato. Qualora i beneficiari delle anticipazioni siano conduttori degli alloggi di edilizia residenziale pubblica in proprietà o in gestione degli istituti autonomi case popolari comunque denominati, le anticipazioni sono rimborsate dai medesimi istituti, e i relativi interessi, determinati e liquidati in base alla disposizione del comma 6-quinquies sono a carico del bilancio dello Stato. A decorrere dal periodo d'imposta 2011 le disposizioni relative alla detrazione del 36 per cento per interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e quelle relative alla detrazione del 55 per cento per interventi di riqualificazione energetica di cui ai commi da 344 a 349 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e del comma 1-bis dell'articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, si applicano anche alle spese sostenute, per i medesimi interventi effettuati su alloggi di edilizia residenziale pubblica e sulle loro pertinenze, in proprietà o in gestione degli istituti autonomi per le case popolari comunque denominati, ai fini dell'imposta sul reddito delle società dagli stessi dovuta.
6-quinquies. Il tasso d'interesse delle anticipazioni di cui al comma 1 è stabilito nella misura del tasso di partecipazione alle operazioni di rifinanziamento principali determinato dalla Banca centrale europea.
6-sexies. Entro il 31 dicembre 2011, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla ripartizione delle risorse del Fondo tra le regioni sulla base delle domande di anticipazione presentate per interventi di ristrutturazione e di riqualificazione energetica di immobili situati nel territorio regionale.
6-septies. Entro sessanta giorni dalla data di costituzione del fondo di cui al comma 6-bis, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, individua i requisiti e le condizioni per l'accesso alle anticipazioni di cui al comma 6-bis; con il medesimo decreto sono altresì stabilite le condizioni e i criteri per la concessione delle anticipazioni nonché le modalità di rimborso dell'anticipazione con oneri a carico del bilancio dello Stato.
6-octies. Le quote di rimborso delle anticipazioni concesse sono destinate all'incremento della dotazione del Fondo.
6-nonies. Dopo il primo periodo del comma 1 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è inserito il seguente: «La detrazione si applica anche alle spese sostenute per i medesimi interventi effettuati sugli alloggi di edilizia residenziale pubblica e sulle loro pertinenze, di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari comunque denominati, regolarmente assegnati, concessi in locazione a titolo di abitazione principale, sia ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, se le spese sono sostenute dal conduttore, sia ai fini dell'imposta sul reddito delle società, se le spese sono sostenute dagli istituti autonomi per le case popolari comunque denominati».
6-decies. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è inserito il seguente:
«1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la detrazione prevista dal comma 1, primo periodo, si applica nella misura del 36 per cento:
a) sino ad un importo annuo massimo complessivo di euro 77.469, per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, sulle parti comuni, di cui all'articolo 1117, numero 1), del codice civile, di edifici residenziali, purché non di lusso ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 dei 27 agosto 1969;
b) sino ad un importo annuo massimo complessivo di euro 48.000 per ciascun contribuente, per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, effettuati su unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurale, possedute o detenute e sulle loro pertinenze, purché non di lusso, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969;
c) per gli istituti autonomi case popolari, comunque denominati, il limite annuo complessivo stabilito dalla lettera b) è riferito distintamente a ciascun alloggio ad uso abitativo di proprietà o in gestione dell'istituto medesimo, regolarmente assegnato, concesso in locazione a titolo di abitazione principale».
6-undecies. Dopo il comma 3 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è inserito il seguente:
«3-bis. Al fine di fruire della detrazione di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione degli interventi di cui al presente articolo, effettuati su singole unità immobiliari residenziali, allo scopo di prevedere, per tali interventi, opportune semplificazioni delle procedure di attuazione stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41. Nel medesimo decreto è altresì disposto l'obbligo di trasmettere, prima dell'inizio dei lavori, all'ufficio competente dell'Agenzia delle entrate, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, una dichiarazione con la quale il beneficiario della detrazione attesta, sotto la propria responsabilità, che l'immobile per il quale richiede di fruire dell'agevolazione del 36 per cento non rientra tra gli immobili di lusso, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969».
6-duodecies. A decorrere dal periodo d'imposta 2011 le disposizioni dei commi da 344 a 349 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e del comma 1-bis dell'articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, si applicano anche alle spese sostenute, per i medesimi interventi effettuati sugli alloggi di edilizia residenziale pubblica e sulle loro pertinenze, di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari comunque denominati, regolarmente assegnati, concessi in locazione a titolo di abitazione principale, sia ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, se le spese sono sostenute dal conduttore, sia ai fini dell'imposta sul reddito delle società, se le spese sono sostenute dagli istituti medesimi.
6-terdecies. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, provvede ad adeguare le disposizioni attuative dei commi da 344 a 349 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e del comma l-bis dell'articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, a quanto disposto dal presente articolo.
6-quaterdecies. Ai commi 344, 345, 346, 347 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «31 dicembre 2007» ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012»;
dopo l'articolo 55 aggiungere il seguente:
Art. 55-bis. – (Misure fiscali per il settore creditizio) – 1. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,5 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari all'1 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari all'1,5 per mille.
2. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.
55. 9. Pizzetti.
Dopo l'articolo 55 aggiungere il seguente titolo:
Titolo IV
MISURE PER INCENTIVARE LA COMPETITIVITÀ ED IL MERCATO.
Art. 55-bis. – (Liberalizzazione del prezzo dei libri) – 1. L'articolo 11 della legge 7 marzo 2001, n. 62 e l'articolo 1 del decreto-legge 5 aprile 2001, n. 99, convertito in legge dalla legge 9 maggio 2001, n. 198, come modificato dal decreto-legge 2 ottobre 2003, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 335, sono abrogati.
Art. 55-ter. – (Liberalizzazione della vendita di giornali quotidiani e periodici) – 1. All'articolo 3, comma 1, alinea, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: «e di somministrazione di alimenti e bevande», sono aggiunte le seguenti: «nonché l'attività di vendita di giornali quotidiani e periodici».
Art. 55-quater. – (Liberalizzazione delle vendite sottocosto) – 1. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole «le vendite sottocosto e», al comma 3 sono inserite le seguenti parole: «ivi compreso il decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218 sulle vendite sottocosto».
Art. 55-quinquies. – (Liberalizzazione dell'attività economica di apertura, trasformazione e adattamento di sale cinematografiche) – 1. L'articolo 22 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, è sostituito dal seguente:
Art. 22. (Apertura di sale cinematografiche). – 1. Le regioni, con proprie leggi, disciplinano le modalità di apertura, trasformazione ed adattamento di immobili da destinare a sale ed arene cinematografiche, nonché la ristrutturazione e l'ampliamento di sale e arene già in attività.
2. Ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), ed m), della Costituzione, l'attività economica di apertura, trasformazione e adattamento di sale cinematografiche è svolta senza i seguenti limiti e prescrizioni:
a) l'iscrizione a registri abilitanti ovvero possesso di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività;
b) una programmazione della distribuzione territoriale delle sale, in rapporto alla popolazione, al numero degli schermi presenti nel territori regionale, provinciale o comunale, all'ubicazione delle sale in rapporto a quelle operanti in comuni limitrofi, a distanze minime obbligatorie tra sale, al livello qualitativo degli impianti e delle attrezzature.
3. Ai fini di cui al comma 1, si intende:
a) per sala cinematografica, uno spazio al chiuso dotato di uno schermo, adibita a pubblico spettacolo cinematografico;
b) per cinema-teatro, lo spazio di cui alla precedente lettera a) destinato, oltre che al pubblico spettacolo cinematografico, anche alle rappresentazioni teatrali di qualsiasi genere, da effettuare mediante la costruzione di una struttura caratterizzata dalla scena e comprendente allestimenti scenici fissi e mobili con relativi meccanismi ed attrezzature;
c) per multisala, l'insieme di due o più sale cinematografiche adibite a programmazioni multiple accorpate in uno stesso immobile sotto il profilo strutturale, e tra loro comunicanti;
d) per arena, il cinema all'aperto, funzionante esclusivamente nel periodo stagionale individuato dalle singole regioni, allestito su un'area delimitata ed appositamente attrezzata per le proiezioni cinematografiche o videografiche.
4. Sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 141, 141-bis e 142 del Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, in materia di igiene e sicurezza.
55. 010. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.
Dopo l'articolo 55 aggiungere il seguente titolo:
Titolo IV
ABOLIZIONE DEL VALORE LEGALE DEI TITOLI DI STUDIO SCOLASTICI E UNIVERSITARI
Art. 55-bis. – (Abolizione del valore legale dei titoli di studio scolastici). – 1. È abolito il valore legale dei titoli di studio rilasciati dalle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado per l'accesso agli uffici pubblici, alle professioni e alle università pubbliche e private.
2. Restano ferme le disposizioni vigenti che prescrivono un esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale, ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione.
Art. 55-ter. – (Abolizione del valore legale dei titoli di studio universitari) – 1. È abolito il valore legale dei titoli di studio universitari e post-universitari rilasciati dalle università pubbliche e private per l'accesso agli uffici pubblici e alle professioni.
2. Nell'esercizio della propria autonomia le università possesso stabilire che il possesso di determinati titoli, universitari o post-universitari, è richiesto per l'accesso a specifici corsi di specializzazione universitaria post-laurea.
3. Restano ferme le disposizioni vigenti che prescrivono un esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale, ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione.
Art. 55-quater. – (Abrogazioni) – 1. Le disposizioni di cui agli articoli 56 e 56-bis entrano in vigore a decorrere dal 1o gennaio del secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
2. Con la medesima decorrenza di cui al comma 1 sono abrogate tutte le norme incompatibili con la presente legge e, in particolare:
a) l'articolo 172 del regio decreto 31 agosto 1933, n.1952, dalle parole «cui sono ammessi soltanto coloro che abbiano conseguito presso l'università i titoli accademici», fino alla fine dell'articolo;
b) l'articolo 16, comma 4, lettera e), della legge 9 maggio 1989, n. 168;
c) l'articolo 3, comma 6 e l'articolo 4, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341;
d) l'articolo 161, comma 1, limitatamente alle parole «siano muniti di diploma», comma 1, limitatamente alle parole «muniti di diploma di istruzione secondaria di secondo grado ed», l'articolo 182, comma 1, limitatamente alle parole «muniti di diploma di istruzione secondaria di primo grado», l'articolo 190, comma 1, limitatamente alle parole «abbiano compiuto gli studi di istruzione obbligatoria e», del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
55. 05. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.
Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:
Art. 55-bis. – (Abolizione del valore legale dei titoli di studio universitari) – 1. È abolito il valore legale dei titoli di studio universitari e post-universitari rilasciati dalle università pubbliche e private per l'accesso agli uffici pubblici e alle professioni.
2. Nell'esercizio della propria autonomia le università possesso stabilire che il possesso di determinati titoli, universitari o post-universitari, è richiesto per l'accesso a specifici corsi di specializzazione universitaria post-laurea.
3. Restano ferme le disposizioni vigenti che prescrivono un esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale, ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore a decorrere dal 1o gennaio del secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
5. Con la medesima decorrenza di cui al comma 4 sono abrogate tutte le norme incompatibili con la presente legge e, in particolare:
a) l'articolo 172 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1952, dalle parole «cui sono ammessi soltanto coloro che abbiano conseguito presso l'università i titoli accademici», fino alla fine dell'articolo;
b) l'articolo 16, comma 4, lettera e), della legge 9 maggio 1989, n. 168;
c) l'articolo 3, comma 6, e l'articolo 4, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341;
d) l'articolo 161, comma 1, limitatamente alle parole «siano muniti di diploma di laurea e».
55. 01. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.
Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:
Art. 55-bis. – (Abolizione del valore legale dei titoli di studio scolastici). – 1. È abolito il valore legale dei titoli di studio rilasciati dalle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado per l'accesso agli uffici pubblici, alle professioni e alle università pubbliche e private.
2. Restano ferme le disposizioni vigenti che prescrivono un esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale, ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore a decorrere dal 1o gennaio del secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
4. Con la medesima decorrenza di cui al comma 3 sono abrogate tutte le norme incompatibili con la presente legge e, in particolare: l'articolo 173, comma 1, limitatamente alle parole «muniti di diploma di istruzione secondaria di secondo grado ed», l'articolo 182, comma 1, limitatamente alle parole «muniti di diploma di istruzione secondaria di primo grado», l'articolo 190, comma 1, limitatamente alle parole «abbiano compiuto gli studi di istruzione obbligatoria e», del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
55. 02. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.
Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:
Art. 55-bis. – (Liberalizzazione dell'attività economica di apertura, trasformazione e adattamento di sale cinematografiche). – 1. L'articolo 22 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, è sostituito dal seguente:
Art. 22. (Apertura di sale cinematografiche). – 1. Le regioni, con proprie leggi, disciplinano le modalità di apertura, trasformazione ed adattamento di immobili da destinare a sale ed arene cinematografiche, nonché la ristrutturazione e l'ampliamento di sale e arene già in attività.
2. Ai sensi delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza, e dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed m), della Costituzione, l'attività economica di apertura, trasformazione e adattamento di sale cinematografiche è svolta senza i seguenti limiti e prescrizioni:
a) l'iscrizione a registri abilitanti ovvero possesso di requisiti professionali per l'esercizio dell'attività;
b) una programmazione della distribuzione territoriale delle sale, in rapporto alla popolazione, al numero degli schermi presenti nel territori regionale, provinciale o comunale, all'ubicazione delle sale in rapporto a quelle operanti in comuni limitrofi, a distanze minime obbligatorie tra sale, al livello qualitativo degli impianti e delle attrezzature.
3. Ai fini di cui al comma 1, si intende:
a) per sala cinematografica, uno spazio al chiuso dotato di uno schermo, adibita a pubblico spettacolo cinematografico;
b) per cinema-teatro, lo spazio di cui alla precedente lettera a) destinato, oltre che al pubblico spettacolo cinematografico, anche alle rappresentazioni teatrali di qualsiasi genere, da effettuare mediante la costruzione di una struttura caratterizzata dalla scena e comprendente allestimenti scenici fissi e mobili con relativi meccanismi ed attrezzature;
c) per multisala, l'insieme di due o più sale cinematografiche adibite a programmazioni multiple accorpate in uno stesso immobile sotto il profilo strutturale e tra loro comunicanti;
d) per arena, il cinema all'aperto, funzionante esclusivamente nel periodo stagionale individuato dalle singole regioni, allestito su un'area delimitata ed appositamente attrezzata per le proiezioni cinematografiche o videografiche.
4. Sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 141, 141-bis e 142 del Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, in materia di igiene e sicurezza.
55. 06. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.
Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:
Art. 55-bis. – (Liberalizzazione delle vendite sottocosto). – 1. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «le vendite sottocosto e» sono soppresse e al comma 3 sono aggiunte, in fine, le parole: «ivi compreso il decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218 sulle vendite sottocosto».
55. 07. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.
Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:
Art. 55-bis. – (Liberalizzazione della vendita di giornali quotidiani e periodici). – 1. All'articolo 3, comma 1, alinea, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: «e di somministrazione di alimenti e bevande,» sono aggiunte le seguenti: «nonché l'attività di vendita di giornali quotidiani e periodici».
55. 08. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.
Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:
Art. 55-bis. – (Liberalizzazione del prezzo dei libri) – 1. L'articolo 11 della legge 7 marzo 2001, n. 62 e l'articolo 1 del decreto-legge 5 aprile 2001, n. 99, convertito con modificazioni dalla legge 9 maggio 2001, n. 198, come modificato dal decreto-legge 2 ottobre 2003, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 335, sono abrogati.
55. 09. Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.
Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:
Art. 55-bis – (Clausola di salvaguardia). – 1. Le disposizioni del presente decreto, ivi comprese quelle riferite alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, o alle pubbliche amministrazioni, sono applicabili alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché agli enti ed organismi ad ordinamento regionale e provinciale delle medesime, compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione.
55. 03. Brugger, Zeller, Nicco.
Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:
Art. 55-bis. – (Disposizioni finali) – 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
55. 04. Nicco, Brugger, Zeller.