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PDL 1037

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1037



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

DI VIRGILIO, PALMIERI, ARACU, BARANI, BARBARO, BARBIERI, BOCCIARDO, CALABRIA, CARLUCCI, CASSINELLI, CASTIELLO, CESARO, CICCIOLI, COLUCCI, DE CORATO, DE NICHILO RIZZOLI, DI BIAGIO, DI CENTA, D'IPPOLITO VITALE, DIVELLA, FALLICA, VINCENZO ANTONIO FONTANA, ANTONINO FOTI, FRANZOSO, FUCCI, IAPICCA, JANNONE, LABOCCETTA, LAMORTE, LEHNER, LISI, LORENZIN, GIULIO MARINI, MOFFA, PAPA, PATARINO, PELINO, PETRENGA, LUCIANO ROSSI, SALTAMARTINI, SANTELLI, SBAI, SIMEONI, TORRISI, VALENTINI, VELLA, VENTUCCI, VERSACE, VESSA, VIGNALI

Disposizioni per la promozione dell'attività fisica e sportiva negli istituti penitenziari

Presentata il 14 maggio 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - Lo sport da sempre racchiude in sé fortissimi valori quali l'amicizia, la solidarietà e, soprattutto, la disciplina, e proprio questo suo valore profondamente educativo è alla base della presente proposta di legge, che prevede interventi per la promozione dello sport e dell'attività fisica negli istituti penitenziari a tutela del benessere psico-fisico dei detenuti.
      Il forte impatto socio-sanitario assunto dallo sport e dall'attività fisica in genere può senza dubbio rappresentare per il detenuto uno strumento di crescita culturale e, soprattutto, umana; un momento di confronto con persone diverse, di origini diverse, di culture diverse, di nazionalità diverse, perché lo sport può abbattere ogni barriera.
      L'obiettivo è quello di avviare una politica che coinvolga tutti gli organi competenti per promuovere progetti a lungo termine al fine di agevolare gli approcci relazionali positivi, l'aggregazione e, inoltre, l'incontro tra detenuti e operatori.
      La pena deve essere attenta ai bisogni umani del condannato in vista del suo possibile reinserimento sociale, e fra i bisogni «umani» primari necessariamente deve essere contemplata la tutela del diritto alla salute. Il «trattamento» potrà essere positivo se s'innesta su uno stato di benessere psico-fisico.
      L'assistenza sanitaria del detenuto, in tale senso, si pone come attività strumentale e si qualifica rispetto alla funzione di trattamento e di sicurezza. In questo contesto, un ruolo importante è svolto non solo dalla diagnosi e dalla terapia, ma anche da interventi di prevenzione adattati alla peculiare tipologia della popolazione carceraria (sesso, età, stati patologici eccetera).
      Oggi la possibilità di praticare sport è presente soltanto in alcune carceri italiane grazie alla sensibilità di qualche soggetto e grazie ad accordi locali specifici, mentre è importante che la pratica sportiva per i detenuti sia considerata come un utile strumento non soltanto educativo, ma soprattutto riabilitativo.
      L'attività motoria per i detenuti nelle carceri trova riscontro giuridico in diverse disposizioni legislative, tra le quali si ricordano:

          a) la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali», che all'articolo 2, comma 3, indica tra i soggetti che hanno diritto alla prestazione quelli «(...) sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria»;

          b) la legge della regione Piemonte 8 gennaio 2004, n. 1, recante «Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento», che alla parte II, titolo I, capo V, articolo 51 (Attività di promozione regionale per persone detenute ed ex detenute), al comma 1, lettera b), sottolinea il sostegno al miglioramento delle condizioni di vita dei detenuti nelle carceri mediante attività di preparazione professionale, sportive, culturali e ricreative e progetti di attività lavorative intramurarie;

          c) l'articolo 27 della Costituzione, che al terzo comma stabilisce che «Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato»;

          d) la parte quarta delle Regole penitenziarie europee, approvate nel gennaio 2006 (raccomandazione del Comitato dei Ministri della Comunità europea 12 febbraio 1987), recante «Obiettivi del trattamento e regime penitenziario», che fa esplicito riferimento all'educazione fisica, agli esercizi dello sport e alle attività ricreative; infatti il regime penitenziario deve riconoscere l'importanza per la salute fisica e mentale delle attività tendenti a mantenere i detenuti in buona forma fisica e a far compiere loro adeguati esercizi. Di conseguenza, un appropriato programma di educazione fisica, di sport e di altre attività dovrebbe essere organizzato nel quadro del sistema di trattamento e formazione. Dovrebbero quindi, a tale fine, essere previsti spazi, installazioni e attrezzature. Speciali misure dovrebbero essere adottate per organizzare, sotto la direzione medica, attività fisiche, educative e correttive per quei detenuti che ne hanno necessità;

          e) il protocollo d'intesa, firmato il 28 luglio 2006 dal Garante dei detenuti del Lazio, dal Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria e dall'Unione italiana sport per tutti (UISP), per il riconoscimento e la diffusione delle attività motoria e sportiva nelle carceri, volte a migliorare la qualità della vita attraverso il benessere fisico e psichico per oltre seimila detenuti delle carceri del Lazio.

      Un problema pressante nelle carceri italiane è costituito dall'occupazione del tempo da parte dei reclusi.
      Allo stato attuale non esistono sufficienti attività alternative fornite ai reclusi, così che per lo più gli stessi passano la maggior parte del tempo in totale inattività.
      Ciò costituisce un presupposto indiscutibile verso un deterioramento dello stato psico-fisico.
      Secondo un'indagine del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, dopo poco tempo dall'ingresso nel carcere, circa cinque giorni, è possibile osservare sui detenuti alcuni disturbi causati dall'ambiente stesso. Anche se l'indagine è stata effettuata su un campione di reclusi «speciali», altri studi hanno dimostrano che tali disturbi sono gli stessi riscontrati su reclusi in situazione ordinaria. Si ritiene, infatti, che il carcere ordinario produca gli stessi segni di sofferenza, anzi sembra quasi che il regime ordinario aumenti i livelli di stress dei detenuti in quanto richiede un incessante autocontrollo, basandosi sull'autogestione della pena e sull'osservazione del comportamento, nonché sulla verifica continua del processo rieducativo.
      I disturbi maggiormente riscontrati sono:

          1) claustrofobia;

          2) irritabilità permanente;

          3) riduzione del tono dell'umore;

          4) sintomi allucinatori;

          5) abbandono difensivo;

          6) ottundimento delle capacità intellettive e apatia;

          7) disturbi psicosomatici;

          8) disturbi della personalità;

          9) disculturazione;

        10) estraniamento.

      L'attività motoria (e sportiva) è universalmente riconosciuta come un mezzo insostituibile per la prevenzione di molte patologie o disfunzioni legate alla sedentarietà (obesità, sindrome da malassorbimento, diabete, malattie cardiovascolari eccetera); inoltre all'attività motoria è riconosciuta capacità terapeutica o di prevenzione secondaria in numerose altre patologie.
      A ciò si deve inoltre associare il valore sociale della pratica sportiva, essendo essa capace di stimolare la socializzazione, lo spirito di gruppo, il rispetto e la condivisione delle regole, lo stimolo e la motivazione a raggiungere obiettivi positivi nel rispetto degli altri.
      L'attività motoria all'interno degli istituti di pena è limitata dalla disponibilità di strutture e da aspetti organizzativi e burocratici. Tuttavia, appare molto sentito il bisogno di programmi di attività motoria adeguati e differenziati secondo le diverse tipologie di detenuti. Da alcuni studi pilota emerge come particolarmente richiesti siano gli sport di squadra rispetto a quelli individuali, ma sembra comunque diffusa l'esigenza di poter praticare attività fisica. L'UISP collabora all'interno delle carceri italiane, contribuendo a favorire un miglioramento delle condizioni di vita della popolazione detenuta. L'obiettivo complessivo appare sempre di più quello di non limitarsi a essere fornitori di servizi sportivi, bensì divenire soggetti in grado di svolgere un ruolo attivo nelle pratiche educative e pedagogiche attraverso il movimento e lo sport.
      Senza cadere nella retorica dello sport sempre e comunque come elemento di crescita e di valorizzazione della socialità dell'individuo, è certo auspicabile lavorare nella direzione di percorsi individualizzati, di integrazione e socializzazione, che non siano improvvisati, ma affrontati con competenza e professionalità. Oggi lo sport non può limitarsi all'obiettivo di fortificare il fisico e, oltre a contrastare la noia dominante nella cella del detenuto, dovrebbe puntare a una visione educativa più ampia, finalizzata a un concetto di salute intesa come benessere fisico, psichico, e sociale, in una prospettiva di prevenzione efficace e di rieducazione complessiva della persona.
      La presente proposta di legge si pone l'obiettivo di favorire la pratica dell'esercizio fisico e sportivo nelle carceri con la finalità di migliorare le condizioni di salute dei reclusi e di prevenire l'insorgenza di patologie legate alla sedentarietà, nonché di stimolare e di facilitare il recupero sociale degli stessi attraverso la partecipazione ad attività ad alto contenuto formativo dal punto di vista sociale.
      Il vero grande nemico dei detenuti è la noia. Lo sport, in particolare, è un patrimonio di liberazione e di partecipazione collettiva. Lo sport aiuta moltissimo i detenuti: in tanti passano le giornate su una branda con la televisione accesa. Una partita di calcio la sera è motivo di distrazione, un evento e allo stesso tempo un grande sollievo. Li distoglie dalla loro condizione e li rende parte di un tutto; questa empatia li aiuta molto. Tutto dipende dal tipo di impianti di cui è provvista la struttura di detenzione, ma ovunque l'attività sportiva è potenzialmente accolta con favore.
      Altro obiettivo della proposta di legge è quello di promuovere un'adeguata attività fisica e sportiva all'interno del carcere come strumento per agevolare dinamiche relazionali positive e lo sport è lo strumento più bello, lo strumento principe, lo strumento per eccellenza che deve essere subito introdotto nelle carceri. Perché lo sport è un agile luogo di incontro, anche fra culture diverse nelle quali sussistono comunità, pensieri e religioni diversi; lo sport abbatte immediatamente le barriere, senza bisogno di pensiero, di analisi, di approfondimento, di dibattito. Lo sport è prendere una palla e dialogare, magari tra persone che non si parlano mai e che non si sono mai parlate nella loro vita. Utilizzare lo sport come strumento di crescita della persona è edificante e auspicabile. Lo sport è tutto ciò e oltre, esso ha valori fortissimi, come l'amicizia, la solidarietà, la disciplina.
      Per quanto concerne l'attività sportiva e il suo gradimento nel praticarla all'interno dell'istituto penitenziario, si è evinto come il 95 per cento del campione oggetto d'indagine la valuti positivamente.
      La pratica dello sport e dell'esercizio fisico può interessare una numerosa gamma di sport e di discipline sportive. Molte di queste, tuttavia, richiedono spazi e impianti speciali non compatibili con le strutture carcerarie; altre prevedono l'utilizzazione di attrezzi e strumenti che possono essere potenzialmente pericolosi se usati in modo incongruo e, pertanto, probabilmente in contrasto con le norme carcerarie.
      Sulla base di quanto esposto, analizzate le molteplici discipline sportive, sono state selezionate quelle ritenute compatibili con gli obiettivi e con le limitazioni ambientali e normative presenti negli istituti penitenziari.
      Possono essere, dunque, indicati i seguenti sport:

          1) badminton;

          2) calcio;

          3) pallamano;

          4) squash;

          5) pallacanestro;

          6) pallavolo;

          7) tennis;

          8) pattinaggio a rotelle;

          9) tamburello sportivo;

        10) bocce.

      Non sono stati ovviamente considerati, perché probabilmente già praticati e perché poco significativi dal punto di vista fisico, la dama, gli scacchi e il biliardo sportivo.
      Alle attività sportive devono essere aggiunte quelle tipiche del wellness, che si pongono, come obiettivo prioritario, il mantenimento o il raggiungimento dello stato di benessere psico-fisico, senza il coinvolgimento degli istruttori:

          1) il jogging;

          2) la marcia sportiva;

          3) le attività da palestra ad orientamento cardio-vascolare che si effettuano a corpo libero (aerobica) o con macchine tipo nastro trasportatore, bike, recline, step, slide, remoergometro eccetera (si tratta, in altri termini, di attrezzare in ogni istituto penitenziario una palestra per il fitness).

      Si è già sottolineato che la pratica dell'attività sportiva e motoria ha effetti positivi sulla salute dell'individuo. È, tuttavia, necessario che lo stato di salute dello stesso sia preventivamente valutato sia per accertare l'idoneità alla pratica sportiva (cioè l'assenza di patologie controindicanti), sia per indicare la corretta attività fisica (in termini di tipo, intensità e quantità) anche nel caso di portatori di patologie.
      È, dunque, opportuno prevedere una valutazione medico-sportiva per ogni detenuto all'atto d'ingresso nell'istituto penitenziario.
      La presente proposta di legge si compone di sette articoli.
      L'articolo 1 indica le finalità della legge.
      L'articolo 2 enuncia, compatibilmente con le limitazioni imposte dallo stato di detenzione e degli spazi disponibili all'interno degli istituti penitenziari, le attività fisiche e sportive praticabili.
      L'articolo 3 prevede l'obbligo di una certificazione di idoneità fisica e sportiva.
      L'articolo 4 specifica i criteri e le norme per la pratica negli istituti penitenziari delle attività fisiche e sportive enunciate nell'articolo 2.
      L'articolo 5 specifica le modalità per l'organizzazione dell'attività sportiva dei detenuti all'interno degli istituti penitenziari prevedendo anche la possibilità di organizzare incontri, gare e esibizioni tra diversi istituti.
      L'articolo 6 reca norme di sicurezza e garanzia nello svolgimento delle attività previste nell'articolo 2.
      L'articolo 7 stabilisce la copertura finanziaria.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge reca norme per la promozione all'interno degli istituti penitenziari di un'adeguata e corretta attività fisica, al fine di migliorare le condizioni di salute dei reclusi e di prevenire l'insorgenza di patologie legate alla sedentarietà, di facilitare il recupero sociale degli stessi attraverso la partecipazione diretta ad attività ad alto contenuto formativo dal punto di vista sociale, nonché di stimolare la pratica di un'attività sportiva, nell'ambito di quelle elencate nell'articolo 2, come strumento per agevolare dinamiche relazionali positive, l'aggregazione e l'incontro tra detenuti e operatori penitenziari.

Art. 2.
(Attività fisiche e sportive praticabili).

      1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, nel rispetto delle limitazioni ambientali presenti negli istituti penitenziari e delle normative vigenti nei medesimi, sono praticabili, sulla base di un protocollo d'intesa di durata biennale tra il Ministero della giustizia e il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), previa autorizzazione scritta rilasciata dal direttore dell'istituto, sentito il responsabile dei servizi sanitari, le seguenti attività sportive o motorie:

          a) attività sportive all'aperto o al chiuso:

              1) badminton;

              2) pallamano;

              3) squash;

              4) pallacanestro;

              5) pallavolo;

              6) tennis;

              7) calcio praticato da squadre formate da cinque giocatori;

              8) bocce;

          b) attività sportive solo all'aperto:

              1) calcio;

              2) tamburello sportivo;

          c) attività motorie:

              1) pattinaggio a rotelle;

              2) jogging;

              3) marcia sportiva;

              4) attività di palestra a corpo libero o con l'ausilio di macchine quali nastro trasportatore, bike, recline, step, slide e remoergometro.

Art. 3.
(Valutazione dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica o amatoriale).

      1. Per l'ammissione alle attività fisiche e sportive di cui all'articolo 2 è indispensabile una preventiva valutazione dell'idoneità fisica del detenuto alla pratica sportiva, agonistica o amatoriale, da parte del responsabile del servizio sanitario dell'istituto penitenziario o di un medico specialista in medicina dello sport allo scopo autorizzato nel rispetto dei criteri stabiliti dalla normativa vigente per il rilascio del certificato d'idoneità alla pratica sportiva agonistica o amatoriale.

Art. 4.
(Strutture per la pratica dell'attività fisica e sportiva).

      1. Per lo svolgimento dell'attività fisica e sportiva di cui all'articolo 2, gli istituti penitenziari utilizzano gli spazi disponibili attrezzandoli in modo adeguato, tenuto conto delle diverse esigenze e delle possibilità offerte dalle rispettive strutture, fermo restando quanto disposto dal comma 2 del presente articolo.
      2. Entro il triennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, tutti gli istituti penitenziari devono realizzare strutture per la pratica delle attività di cui all'articolo 2, secondo un piano predisposto dal direttore dell'istituto penitenziario con il contributo tecnico del servizio sanitario penitenziario e del CONI.

Art. 5.
(Attività fisica e sportiva).

      1. Gli istituti penitenziari dotati delle strutture per lo svolgimento dell'attività fisica e sportiva di cui all'articolo 4, possono organizzare incontri, gare, esibizioni tra detenuti dello stesso istituto o di altri istituti, secondo un programma predisposto dai direttori degli istituti interessati con il contributo tecnico del servizio sanitario penitenziario e del CONI, e approvato dal Ministro della giustizia.
      2. Per la pratica di attività sportive agonistiche dei detenuti sono richieste un'adeguata preparazione e formazione da parte di personale qualificato in possesso del diploma di specializzazione in medicina dello sport o della laurea in scienze motorie o della laurea specialistica in scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative.

Art. 6.
(Norme di sicurezza e garanzia).

      1. Al direttore dell'istituto penitenziario spettano il controllo, l'organizzazione e la messa in atto delle norme e delle iniziative finalizzate a garantire la sicurezza prima, durante e dopo lo svolgimento delle attività previste dall'articolo 2.
      2. I detenuti ritenuti idonei allo svolgimento delle attività sportive di cui all'articolo 5 devono essere coperti da apposita polizza assicurativa contro gli infortuni.
      3. Per le attività sportive che richiedono l'ausilio di istruttori individuati dal direttore dell'istituto penitenziario, lo stesso istituto penitenziario deve provvedere a stipulare un'apposita polizza assicurativa contro gli infortuni per i suddetti professionisti. Tali professionisti, ai fini di cui al presente comma, devono essere in possesso di titolo idoneo rilasciato dalla competente Federazione sportiva nazionale o disciplina sportiva associata.

Art. 7.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 10.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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