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PDL 975-2513-B

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 975-2513-B



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
il 9 febbraio 2010 (v. stampato Senato n. 2005)

MODIFICATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 23 febbraio 2011

d'iniziativa dei deputati

BRANDOLINI, ZUCCHI, OLIVERIO, AGOSTINI, BELLANOVA, MARCO CARRA, CENNI, CUOMO, DAL MORO, FIORIO, FOGLIARDI, LUSETTI, MARROCU, MARIO PEPE (PD), SANI, SERVODIO, TRAPPOLINO, VANNUCCI; RAINIERI, NEGRO, BITONCI, BRAGANTINI, CALLEGARI, CHIAPPORI, COMAROLI, GUIDO DUSSIN, FUGATTI, GIDONI, LANZARIN, MONTAGNOLI, MUNERATO, REGUZZONI, SALVINI, STUCCHI, VOLPI

Disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica il 24 febbraio 2011
 

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TESTO approvato dalla Camera dei Deputati
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TESTO modificato dal Senato della Repubblica

Art. 1.
(Oggetto).

Art. 1.
(Oggetto).

      1. La presente legge disciplina la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma, come definiti ai sensi dell'articolo 2.

      Identico.

Art. 2.
(Definizione).

Art. 2.
(Definizione).

      1. Si definiscono prodotti ortofrutticoli di quarta gamma i prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che, dopo la raccolta, sono sottoposti a processi tecnologici di minima entità atti a valorizzarli seguendo le buone pratiche di lavorazione articolate nelle seguenti fasi: selezione, cernita, eventuale monda e taglio, lavaggio, asciugatura e confezionamento in buste o in vaschette sigillate, con eventuale utilizzo di atmosfera protettiva.

      Identico.

Art. 3.
(Procedure di commercializzazione).

Art. 3.
(Procedure di commercializzazione).

      1. I prodotti ortofrutticoli di quarta gamma possono essere confezionati singolarmente o in miscela, in contenitori di peso e di dimensioni diversi. È consentita l'eventuale aggiunta, in quantità percentualmente limitata definita dal decreto di cui all'articolo 4, di ingredienti di origine vegetale non freschi o secchi.

      Identico.

      2. I prodotti ortofrutticoli di quarta gamma possono essere distribuiti lungo l'intera filiera distributiva o mediante distributori automatici, purché siano rispettati i parametri stabiliti dal decreto di cui all'articolo 4.

Pag. 3

Art. 4.
(Disposizioni di attuazione).

Art. 4.
(Disposizioni di attuazione).

      1. In linea con la normativa comunitaria in materia, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dello sviluppo economico e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i parametri chimico-fisici e igienico-sanitari del ciclo produttivo, del confezionamento, della conservazione e della distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma e i requisiti qualitativi minimi, anche sulla base delle norme di cui all'allegato I al regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, e successive modificazioni, in quanto compatibili, nonché le informazioni che devono essere riportate sulle confezioni a tutela del consumatore.

      1. In linea con la normativa comunitaria in materia, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dello sviluppo economico e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i parametri chimico-fisici e igienico-sanitari del ciclo produttivo, del confezionamento, individuando le misure da introdurre progressivamente al fine di utilizzare imballaggi ecocompatibili secondo i criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche di settore, della conservazione e della distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma e i requisiti qualitativi minimi, anche sulla base delle norme di cui all'allegato I al regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, e successive modificazioni, in quanto compatibili, nonché le informazioni che devono essere riportate sulle confezioni a tutela del consumatore.

      2. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.       2. Identico.


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