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PDL 4808

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4808



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

SCHIRRU, ARGENTIN, BELLANOVA, BERRETTA, BOBBA, BUCCHINO, BURTONE, GNECCHI, GRASSI, MATTESINI, MIGLIOLI, RAMPI, SBROLLINI, LIVIA TURCO

Istituzione della figura professionale dello psicologo di base

Presentata il 30 novembre 2011


      

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Onorevoli Colleghi! — In Italia i medici di base sono oltre 47.000, ciascuno con una media di 1.099 pazienti. Curano i sintomi più diversi, ma il 35 per cento delle visite nasce non da patologie ma da problemi di natura psicologica. L'area della salute mentale rappresenta un'emergenza: quattro delle dieci maggiori cause di disabilità nel mondo interessano la salute mentale (i disturbi dell'umore, la schizofrenia, il deficit intellettivo, il consumo di droghe).
      La società come quella in cui viviamo oggi vede particolari forme di ingiustizie sociali e ineguaglianze e determina sofferenze personali, che sono il frutto di emarginazione in cui ricadono in particolare giovani dediti all'alcool, alle droghe, o minori vittime di violenze fisiche o psicologiche, donne sempre più vittime per esempio di stalking, che vivono in una condizione di sempre maggiore solitudine, o vittime del gioco alle macchinette, dei «gratta e vinci» che coinvolgono molte casalinghe e pensionate, oltre che adolescenti. I disturbi alimentari, per esempio, se non corretti, comportano proprie e vere malattie come bulimia e anoressia che sono oggi affrontabili solo dopo terapie in centri di alta specializzazione.
      La presente proposta di legge intende istituire la figura professionale dello psicologo di base convenzionato con il Servizio sanitario nazionale (SSN). Una proposta di legge che nasce dall'esigenza di rispondere ai bisogni più profondi del paziente, inteso come soggetto psichico oltre che fisico.
      Spesso, infatti, non si ricorre allo psicologo per disagi che nascondono problemi mentali e comportamentali e per i quali è proprio lo psicologo la figura più indicata.
      Una figura che dovrà rispondere ai bisogni di supporto psicologico per i pazienti che soffrono di numerose patologie psicologiche che attualmente non trovano un adeguato servizio sanitario e un professionista specializzato rispondente alle loro reali esigenze.
      Per quanto riguarda, invece, la tutela del benessere psicologico dei minori, lo psicologo di base opererà nei seguenti disagi: disturbi cognitivi; disturbi socio-comportamentali; violenze sessuali e psicologiche; tutela del minore in caso di separazione o di divorzio dei genitori; supporto psicologico in caso di patologie cronico-degenerative.
      Lo psicologo di base interverrà anche nel supporto psicologico in casi di grave emergenza per la collettività (come in casi di terremoti, attentati terroristici e catastrofi naturali, eccetera), per la famiglia (casi di violenze domestiche, stalking, eccetera) e per l'individuo (gravi lutti, suicidi di parenti stretti, violenze sessuali e psicologiche).
      La prevenzione in tale ambito è fondamentale ed è necessario fare un salto culturale con riferimento al ruolo degli psicologi nella tutela della salute riconoscendolo come fondamentale. Ciò consentirebbe, peraltro, di garantire il lavoro a molti professionisti che, attualmente, hanno grandi difficoltà a trovare un'occupazione. La cura delle fobie, dello stress e della depressione attraverso il SSN, con il pagamento del ticket, porterebbe a un miglioramento delle relazioni familiari, nonché a un maggior equilibrio nella crescita degli adolescenti, a una maggiore determinazione dei rapporti fra genitori e figli, un attacco all'uso di droghe e di alcool.
      Un ruolo, questo, che deve essere ricoperto esclusivamente da psicologi di comprovate professionalità, preparazione e competenza, iscritti all'ordine degli psicologi (indipendentemente dall'anzianità) e in assenza di rapporti di lavoro dipendente con le strutture del SSN. Si prevede pertanto l'obbligo per il medico di base di indirizzare i pazienti che denotano disturbi o problemi psichici a uno psicologo di base. Lo psicologo di base è incaricato di effettuare la diagnosi e di provvedere all'assistenza psicologica, posta a carico del SSN, fatto salvo il pagamento di un ticket. Analogamente, per i minori, si prevede che il pediatra di base indirizzi i piccoli pazienti a un neuropsicologo dell'età evolutiva e a uno psicologo di base. Il medico di base resta, comunque, il solo responsabile dell'eventuale prescrizione di farmaci richiesti, ma coadiuva con lo psicologo di base nel percorso di diagnosi e di cura della persona.
 

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PROPOSTA DI LEGGE
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Art. 1.
(Diritto all'assistenza psicologica).

      1. L'assistenza psicologica è garantita dal Servizio sanitario nazionale (SSN) attraverso la figura professionale dello psicologo di base, istituita ai sensi dell'articolo 2.

Art. 2.
(Istituzione e compiti della figura professionale dello psicologo di base).

      1. È istituita la figura professionale dello psicologo di base del ruolo sanitario alla quale appartengono i soggetti di cui all'articolo 3.
      2. In caso di richiesta di assistenza psicologica avanzata al medico di base o al medico di fiducia del paziente, questi è tenuto a indirizzare il paziente a uno psicologo di base. Qualora l'assistenza psicologica sia richiesta in favore di un soggetto minore di età, i medici pediatri del SSN sono tenuti a indirizzarlo a un neuropsicologo dell'età evolutiva ai fini della diagnosi. Nei casi di maltrattamento o di abuso sessuale ai danni di un soggetto minore di età è sempre fatto obbligo di consultare un neuropsicologo dell'età evolutiva e di informare le autorità competenti. Il neuropsicologo dell'età evolutiva, formulata la diagnosi, provvede a indirizzare il soggetto minore di età a uno psicologo di base.
      3. Lo psicologo di base provvede alla formulazione di una diagnosi e alla valutazione dell'opportunità dell'assistenza

 

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psicologica. La diagnosi e la valutazione possono essere altresì effettuate da uno psichiatra o neuropsichiatra dell'età evolutiva ovvero da uno psicologo clinico, che forniscono le indicazioni necessarie a definire il progetto psico-terapeutico.
      4. Ai fini della diagnosi di cui al comma 3 sono considerate tutte le condizioni di disagio e di disturbo psicologici trattabili mediante psicoterapia.
      5. Qualora lo psicologo di base ritenga necessaria anche la somministrazione di farmaci, è tenuto a rivolgersi al medico di base o al medico di fiducia del paziente, unico deputato e responsabile alla prescrizione di farmaci.
      6. I costi dell'assistenza psicologica prestata dallo psicologo di base in attuazione del presente articolo sono posti a carico del SSN, fatto salvo il pagamento di un ticket da parte del paziente, il cui importo è stabilito dalle autorità competenti.

Art. 3.
(Elenchi degli psicologi di base).

      1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono gli elenchi degli psicologi di base.
      2. Possono essere iscritti negli elenchi di cui al comma 1 i professionisti in possesso dei seguenti requisiti:

          a) laurea in psicologia clinica o dello sviluppo e della formazione;

          b) iscrizione all'ordine degli psicologi nella sezione A;

          c) corsi di specializzazione in salute mentale e in cure primarie per la medicina di base;

          d) assenza di rapporti di lavoro dipendente con le strutture del SSN.

      3. In una sezione speciale degli elenchi sono indicati i professionisti dotati dei requisiti di cui al comma 2 che sono in possesso di un'adeguata e specifica formazione professionale nel settore della neuropsicologia dell'età evolutiva riguardante minori che hanno subìto maltrattamenti o abusi sessuali.
      4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano l'accessibilità

 

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degli elenchi alle strutture del SSN e agli utenti.
      5. Negli elenchi è indicato il tipo di formazione psicologica dei professionisti iscritti.

Art. 4.
(Educazione continua in medicina).

      1. Le attività di diagnosi e di assistenza psicologiche prestate in attuazione dell'articolo 1 dai soggetti iscritti negli elenchi di cui all'articolo 3 sono valutate ai fini dell'attribuzione del punteggio per l'educazione continua in medicina, secondo modalità stabilite dal Ministro della salute con proprio decreto.

Art. 5.
(Verifica, monitoraggio e controllo qualitativo dell'assistenza psicologica).

      1. La verifica, il monitoraggio e il controllo della qualità dell'assistenza psicologica prestata in attuazione dell'articolo 1 sono effettuati dai competenti servizi del SSN.
      2. Ai fini del comma 1, gli psicologi di base sono tenuti a trasmettere ai competenti servizi del SSN, almeno ogni sei mesi, una relazione sull'attività di assistenza psicologica prestata.
      3. I servizi competenti del SSN esaminano le relazioni presentate ai sensi del comma 2 al fine di verificare, controllare e valutare l'attività di assistenza psicologica.
      4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, d'intesa con le aziende sanitarie locali, con i comuni, con gli ordini professionali degli psicologi e dei medici chirurghi e degli odontoiatri, con le associazioni scientifiche e con le associazioni dei neuropsicologi dell'età evolutiva convenzionati con il SSN, nonché con i competenti organi del Ministero della salute, provvedono all'istituzione di un organismo indipendente con funzioni di osservatorio permanente sui dati relativi alle attività di

 

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assistenza psicologica prestate in attuazione dell'articolo 1. I soggetti iscritti negli elenchi di cui all'articolo 3 sono tenuti a collaborare allo svolgimento delle attività di documentazione e di ricerca poste in essere dall'osservatorio, nel rispetto delle norme a tutela della riservatezza dei dati personali dei pazienti.

Art. 6.
(Clausola di salvaguardia finanziaria).

      1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


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