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CAMERA DEI DEPUTATI
| N. 5070 |
1) ridurre drasticamente il consumo di suolo e limitare l'impermeabilizzazioni;
2) prevedere criteri di salvaguardia del suolo a elevata capacità produttiva e protettiva o a elevato valore naturalistico o storico;
3) ridurre la frammentazione del territorio dovuta all'edificato e alle infrastrutture di trasporto, limitando al contempo l'espansione edilizia irrazionale, a macchia di leopardo, che crea un'urbanizzazione diffusa che comprende al suo interno aree agrarie residuali, le quali nel tempo saranno a loro volta urbanizzate, avendo perduto il loro carattere tipicamente rurale;
4) razionalizzare le attività produttive, tenendo presente che non è più sostenibile dal punto di vista ambientale la nuova edificazione in presenza di un elevato numero di ettari coperti da edifici o da capannoni industriali dismessi o non più utilizzati;
5) promuovere un processo di formazione e di informazione dei cittadini sull'importanza del suolo come risorsa da conservare e da utilizzare in modo sostenibile per l'ambiente, con la prospettiva di un mantenimento delle funzioni a esso riconosciute per le generazioni future.
A tutto ciò può essere data una risposta razionale attuando innovazioni nelle metodologie di pianificazione di area vasta, introducendo il fattore suolo tra quelli effettivamente da prendere in seria considerazione. A livello comunale, nei piani regolatori, occorre inserire la «capacità d'uso dei suoli» come variabile capace di differenziare il costo di un terreno che viene cementificato o eliminato.
Le «carte di capacità d'uso dei suoli» possono fornire agli amministratori e al decisore politico una via da seguire, con l'obiettivo evidente di ridurre il consumo della risorsa e, in particolare, di limitare l'occupazione di suoli ad alto valore produttivo o naturalistico.
Con questi obiettivi il presente progetto di legge, che trae spunto in alcune parti dalle proposte di Legambiente in Lombardia, prevede il prioritario riutilizzo di aree urbanizzate dismesse e degradate che, oltre a riqualificare le strutture delle città dal punto di vista urbanistico, consentono di risparmiare preziosi ettari di territorio.
Gli atti e le attività di pianificazione comunale che prevedono nuove edificazioni sono consentiti senza oneri economici aggiuntivi solo se insistono su aree già urbanizzate non utilizzate, sottoutilizzate o dismesse, comprese le aree industriali dismesse.
Nel caso di nuova occupazione di suolo è attivata prioritariamente la «compensazione ecologica preventiva». Si tratta di interventi che consistono nella realizzazione di nuovi sistemi naturali permanenti quali siepi, filari, prati permanenti, boschi e aree umide da attuare prioritariamente in aree con suolo degradato. Il soggetto proponente, in questo caso, stipula con il comune (o con i consorzi di comuni) una convenzione per la costituzione di una servitù di uso pubblico di durata non inferiore a novantanove anni, avente ad oggetto una superficie pari al doppio di quella oggetto dell'intervento di nuova costruzione, calcolata come somma delle parti effettivamente coperte e delle parti di rispetto che rientrano nelle aree di pertinenza dell'infrastruttura.
In alternativa a tale percorso è possibile procedere alle nuove occupazioni di suolo con il pagamento di oneri economici aggiuntivi (che vanno ad alimentare il «fondo di compensazione ecologica») che pagano il danno subìto dalla collettività per la perdita delle importanti funzioni che i suoli cementificati svolgevano. Gli oneri economici aggiuntivi sono commisurati alle qualità produttive dei suoli occupati. Le qualità dei suoli sono definite dalla «classe di capacità d'uso dei suoli» o da una metodologia analoga che differenzia suoli a seconda della loro qualità intrinseca.
La perdita di suolo per la costruzione di nuovi edifici, infrastrutture, discariche o cave, rappresenta infatti un danno per la collettività. Non vi è dubbio che, oltre alle evidenti e giuste rivendicazioni della proprietà privata di un terreno, il suolo svolge una funzione pubblica quando trattiene l'acqua, fissa il carbonio organico, filtra gli inquinanti proteggendo le falde, produce alimenti eccetera. In questo senso il suolo può certamente essere definito «bene comune» (in particolare sono «bene comune» le funzioni che svolge), anche se permane nella proprietà di qualcuno, privato o pubblico che sia. Un suolo di classe 1 di capacità d'uso, che è eliminato per costruire un nuovo polo industriale, dovrebbe avere un costo assai più alto di un suolo in classe 3 di pari estensione. Questo criterio, previsto dalla proposta di legge, oltre a fornire fondi per attuare nei territori delle compensazioni di carattere ambientale, potrebbe condurre, grazie alla leva economica, a salvaguardare le aree migliori a scapito di quelle marginali per la produzione.
Peraltro la storia dell'ecologismo ci dimostra che non è sufficiente dire dei
1. Il suolo e le funzioni che esso svolge rappresentano un elemento essenziale per la vita degli ecosistemi e dell'uomo.
2. Lo Stato promuove e garantisce la tutela delle risorse naturali del territorio, in quanto beni che costituiscono patrimonio della collettività e che non possono essere consumati in modo rilevante e irreversibile.
3. Scopo della presente legge è quello di conseguire un miglioramento delle azioni di protezione del suolo, nonché di preservazione e di conservazione delle sue qualità, attuando politiche di tutela atte a ridurre il consumo del suolo.
4. La presente legge stabilisce criteri, indirizzi, metodi e contenuti degli strumenti di pianificazione affinché l'urbanizzazione di nuove risorse territoriali avvenga solo se non esistono alternative quali la sostituzione dei tessuti insediativi esistenti, ovvero la riorganizzazione e la riqualificazione del tessuto insediativo esistente.
5. La pianificazione del territorio è attuata in modo da garantire il contenimento del consumo di suolo e l'eliminazione, la riduzione o la mitigazione degli impatti ambientali provocati, nonché la riduzione del danno, attuata tramite l'utilizzo di una leva fiscale finalizzata alla salvaguardia dei terreni più produttivi e di migliore qualità.
6. La presente legge si ispira ai princìpi della funzione sociale della proprietà privata e del razionale sfruttamento del suolo sanciti dagli articoli 42 e 44 della Costituzione, nonché ai princìpi dello sviluppo sostenibile, della tutela del paesaggio, di prevenzione e di responsabilità per danno ambientale sanciti dalla normativa internazionale e dell'Unione europea.
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) «suolo»: lo strato superiore della crosta terrestre, formato da particelle minerali, materia organica, acqua, aria e organismi viventi. È una risorsa soggetta a rapido degrado e a processi di formazione estremamente lenti. Le sue funzioni sono la produzione alimentare e di biomasse; il magazzinaggio e la trasformazione di minerali, di materia organica, di acqua, di energia e di sostanze chimiche; il filtraggio delle acque. Il suolo rappresenta la piattaforma dell'attività umana, oltre a costituire l’habitat di numerosi organismi e a essere fonte materie prime;
b) «impermeabilizzazione»: l'azione antropica che ha come conseguenza la copertura permanente del suolo, tramite la costruzione di infrastrutture e di edifici. L'impermeabilizzazione impedisce al suolo di svolgere la funzione di assorbimento e di filtraggio delle acque;
c) «strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica»: l'insieme degli atti, disciplinati dalla legislazione nazionale, regionale e provinciale, volti a tutelare il territorio ovvero a regolarne l'uso e i processi di trasformazione;
d) «interventi di nuova costruzione»: gli interventi definiti all'articolo 3, comma 1, lettera e), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
e) «compensazione ecologica preventiva»: le azioni intraprese prima di un intervento di nuova costruzione su un suolo inedificato per compensare il consumo di suolo prodotto dall'intervento stesso, attraverso il corrispondente vincolo a finalità d'uso pubblico di carattere ecologico ambientale posto su un'altra porzione del suolo comunale. Il carattere ecologico ambientale consiste in miglioramenti alle specie, agli habitat e alle complessive risorse territoriali. Salvo i casi espressamente previsti dalla presente legge, la compensazione ecologica preventiva non costituisce compensazione di carattere finanziario;
f) «capacità d'uso dei suoli»: la metodologia di riferimento per la definizione della qualità dei suoli dal punto di vista delle possibilità produttive, utilizzata per la determinazione degli oneri economici relativi alle nuove occupazioni di suolo.
1. L'attuazione della presente legge è demandata alle regioni, alle province e ai comuni. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni modificano le proprie normative per recepire i princìpi contenuti nella presente legge. Entro diciotto mesi dalla medesima data, le province e i comuni recepiscono nei propri regolamenti di pianificazione i princìpi contenuti nella presente legge.
2. In relazione alle funzioni e ai compiti spettanti alle regioni e agli enti locali, in caso di accertata inattività che comporta inadempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea o pericolo di grave pregiudizio alla salute
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni o consorzi di comuni tramite le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) e le agenzie provinciali per la protezione dell'ambiente (APPA) e gli uffici tecnici competenti e con l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, predispongono un monitoraggio costante sull'incremento dell'impermeabilizzazione dei suoli.
2. Le regioni e le province autonome pubblicano annualmente i dati relativi al consumo di suolo nelle relazioni sullo stato dell'ambiente presentate dalle ARPA e dalle APPA, che sono trasmesse entro il 31 dicembre di ogni anno all'ISPRA e all'Osservatorio nazionale pedologico.
3. Le regioni integrano le informazioni sul consumo di suolo con gli strumenti
1. Nelle attività di pianificazione territoriale, ad ogni livello, è prioritario il riutilizzo delle aree edificate dismesse o degradate.
2. Gli atti e le attività di pianificazione comunale soggetti alle limitazioni di cui all'articolo 4, comma 8, sono:
a) l'individuazione degli ambiti di trasformazione;
b) l'approvazione di programmi integrati di intervento in variante agli strumenti urbanistici comunali vigenti, che comportano l'occupazione di suolo inedificato;
c) l'approvazione dei progetti di variazione dello strumento urbanistico ai
3. Gli atti e le attività di pianificazione comunale di cui al comma 2 che prevedono nuove edificazioni sono consentiti senza oneri economici aggiuntivi solo se insistono su aree già urbanizzate non utilizzate, sottoutilizzate o dismesse, comprese le aree industriali dismesse.
1. L'occupazione di suolo inedificato comporta l'attivazione di una compensazione ecologica preventiva o di oneri economici aggiuntivi da utilizzare come compensazione del danno subìto dalla collettività in seguito alla perdita delle funzioni svolte dal suolo impermeabilizzato.
2. Gli interventi di compensazione ecologica preventiva consistono nella realizzazione di nuovi sistemi naturali permanenti quali siepi, filari, prati permanenti, boschi, aree umide da attuare prioritariamente in aree con suolo degradato. A completamento di tali opere ecologiche sono ammesse le opere per la fruizione dell'area quali percorsi pedonali, percorsi ciclabili, piccole opere di consolidamento del suolo, di ridisegno e di ripristino di canali e di rogge. Nel caso di interventi di tipo infrastrutturale, ad esclusione delle infrastrutture energetiche e idrauliche nelle loro parti interrate e delle linee di trasporto su ferro e ad esclusione della realizzazione di opere pubbliche comunali, il soggetto proponente stipula con il comune, o con i consorzi di comuni, una convenzione per la costituzione di una servitù di uso pubblico di durata non inferiore a novantanove anni, avente ad oggetto una superficie pari al doppio di quella oggetto dell'intervento di nuova costruzione, calcolata come somma delle parti effettivamente coperte e delle parti di rispetto che rientrano nelle aree di pertinenza
1. La capacità d'uso dei suoli è uno strumento indispensabile per l'individuazione dei siti sui quali progettare e realizzare opere infrastrutturali o edificazioni di qualsiasi genere.
2. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni, nella progettazione delle opere infrastrutturali, nell'approvazione dei
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