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PDL 1493

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1493



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BARBARESCHI

Istituzione della Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia

Presentata il 16 luglio 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - La pedofilia costituisce un argomento che suscita da sempre un particolare allarme sociale, che desta interesse crescente in ambito giuridico e che richiama all'esigenza di trovare risposte concrete e immediate da parte delle istituzioni preposte alla tutela delle vittime ma anche e soprattutto al contrasto e al trattamento degli autori del reato.
      L'avvento di nuovi supporti tecnologici, quali internet e le chat line, ha modificato le modalità di espressione della pedofilia, che si è arricchita di ulteriori nuovi profili comportamentali e di nuove forme di diffusione e di adescamento. Come emerge dall'ultimo Rapporto dell'Eurispes sulla pornografia, il mercato del porno complessivamente è in crescita: il valore annuo del fatturato è passato da 895 milioni di euro nel 2002 a 1.101 milioni di euro nel 2004. Il report sulla pedofilia on line dell'organizzazione non lucrativa di utilità sociale Telefono arcobaleno evidenzia che lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia minorile negli ultimi cinque anni sono più che raddoppiati: il 2007 si attesta come l'anno record della pedofilia on line, con un incremento del 131 per cento rispetto al quinquennio precedente.
      Attraverso l'istituzione della Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia si intendono accendere i riflettori su questo fenomeno sempre più pervasivo e preoccupante di abuso e di violenza su migliaia di bambini e di bambine, le cui immagini sono fatte circolare ossessivamente e ripetutamente sulla rete internet. Di storie tristi e angosciose, che vedono protagonisti i bambini, se ne sentono tante, troppe, e nonostante la grande attenzione prestata al riguardo è in crescita, purtroppo, anche il fenomeno degli abusi sessuali sui minori compiuti spesso da persone di loro conoscenza, soprattutto da familiari.
      La Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia sarà l'occasione per fare luce su molti aspetti oscuri e talvolta ignorati del fenomeno; lo stesso termine abuso, inizialmente usato per indicare le percosse subite dal bambino, si è ampliato al punto da poter essere usato per definire un comportamento volontario o involontario da parte degli adulti, siano essi genitori, fratelli, tutori o estranei, che danneggiano in modo grave le potenzialità evolutive del bambino, costituendo sempre e comunque un attacco destabilizzante alla personalità del minore e al suo percorso evolutivo.
      Freud affermò che i traumi infantili in generale sono inguaribili e lasciano ferite che non rimarginano più e che provocano, negli adulti con una storia di abusi nella loro infanzia, una molteplicità di fenomeni a carico della sfera emotiva, relazionale, sociale e comportamentale di varia profondità. Da un lato, infatti, è evidente la gravità del danno subìto dal bambino (e quindi della colpa del reo), dall'altro lato, è difficile non considerare le motivazioni spesso inconsce del reo, sovente affetto da turbe psichiche (o da raptus improvvisi) a causa di violenze pregresse subite a sua volta nell'infanzia.
      In occasione della Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia si affiancheranno diverse iniziative, quali campagne di informazione con spot pubblicitari, pubblicazione di pamphlet informativi e divulgativi, convegni, tavole rotonde e spettacoli.
      La data suggerita è il 21 marzo, giorno in cui ha inizio la primavera.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. La Repubblica riconosce il 21 marzo come Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia, quale momento di riflessione per la lotta contro gli abusi sui minori.
      2. La Giornata nazionale di cui al comma 1 del presente articolo non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Art. 2.

      1. In occasione della Giornata nazionale di cui all'articolo 1 sono organizzate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, iniziative volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla lotta contro gli abusi sui minori.
      2. In occasione della Giornata nazionale di cui all'articolo 1 le regioni, le province e i comuni promuovono, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, apposite iniziative, anche in coordinamento con le associazioni e con gli organismi operanti nel settore e, in particolare, nelle scuole di ogni ordine e grado, in considerazione del compito attribuito alle medesime istituzioni scolastiche di formare i giovani affinché contribuiscano a costruire un mondo rispettoso dei diritti di ogni essere umano.

Art. 3.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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