PDL 1493
XVI LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 1493
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PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato BARBARESCHI
Istituzione della Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia
Presentata il 16 luglio 2008
Onorevoli Colleghi! - La pedofilia costituisce un argomento che suscita da sempre un particolare allarme sociale, che desta interesse crescente in ambito giuridico e che richiama all'esigenza di trovare risposte concrete e immediate da parte delle istituzioni preposte alla tutela delle vittime ma anche e soprattutto al contrasto e al trattamento degli autori del reato.
L'avvento di nuovi supporti tecnologici, quali
internet e le
chat line, ha modificato le modalità di espressione della pedofilia, che si è arricchita di ulteriori nuovi profili comportamentali e di nuove forme di diffusione e di adescamento. Come emerge dall'ultimo Rapporto dell'Eurispes sulla pornografia, il mercato del porno complessivamente è in crescita: il valore annuo del fatturato è passato da 895 milioni di euro nel 2002 a 1.101 milioni di euro nel 2004. Il
report sulla pedofilia
on line dell'organizzazione non lucrativa di utilità sociale Telefono arcobaleno evidenzia che lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia minorile negli ultimi cinque anni sono più che raddoppiati: il 2007 si attesta come l'anno
record della pedofilia
on line, con un incremento del 131 per cento rispetto al quinquennio precedente.
Attraverso l'istituzione della Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia si intendono accendere i riflettori su questo fenomeno sempre più pervasivo e preoccupante di abuso e di violenza su migliaia di bambini e di bambine, le cui immagini sono fatte circolare ossessivamente e ripetutamente sulla rete
internet. Di storie tristi e angosciose, che vedono protagonisti i bambini, se ne sentono tante, troppe, e nonostante la grande attenzione prestata al riguardo è in crescita, purtroppo, anche il fenomeno degli
abusi sessuali sui minori compiuti spesso da persone di loro conoscenza, soprattutto da familiari.
La Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia sarà l'occasione per fare luce su molti aspetti oscuri e talvolta ignorati del fenomeno; lo stesso termine abuso, inizialmente usato per indicare le percosse subite dal bambino, si è ampliato al punto da poter essere usato per definire un comportamento volontario o involontario da parte degli adulti, siano essi genitori, fratelli, tutori o estranei, che danneggiano in modo grave le potenzialità evolutive del bambino, costituendo sempre e comunque un attacco destabilizzante alla personalità del minore e al suo percorso evolutivo.
Freud affermò che i traumi infantili in generale sono inguaribili e lasciano ferite che non rimarginano più e che provocano, negli adulti con una storia di abusi nella loro infanzia, una molteplicità di fenomeni a carico della sfera emotiva, relazionale, sociale e comportamentale di varia profondità. Da un lato, infatti, è evidente la gravità del danno subìto dal bambino (e quindi della colpa del reo), dall'altro lato, è difficile non considerare le motivazioni spesso inconsce del reo, sovente affetto da turbe psichiche (o da
raptus improvvisi) a causa di violenze pregresse subite a sua volta nell'infanzia.
In occasione della Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia si affiancheranno diverse iniziative, quali campagne di informazione con
spot pubblicitari, pubblicazione di
pamphlet informativi e divulgativi, convegni, tavole rotonde e spettacoli.
La data suggerita è il 21 marzo, giorno in cui ha inizio la primavera.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. La Repubblica riconosce il 21 marzo come Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia, quale momento di riflessione per la lotta contro gli abusi sui minori.
2. La Giornata nazionale di cui al comma 1 del presente articolo non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
Art. 2.
1. In occasione della Giornata nazionale di cui all'articolo 1 sono organizzate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, iniziative volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla lotta contro gli abusi sui minori.
2. In occasione della Giornata nazionale di cui all'articolo 1 le regioni, le province e i comuni promuovono, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, apposite iniziative, anche in coordinamento con le associazioni e con gli organismi operanti nel settore e, in particolare, nelle scuole di ogni ordine e grado, in considerazione del compito attribuito alle medesime istituzioni scolastiche di formare i giovani affinché contribuiscano a costruire un mondo rispettoso dei diritti di ogni essere umano.
Art. 3.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.