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PDL N. 1659

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1659



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

SPECIALE, CICU, MAZZONI, MOLES

Disposizioni relative al personale delle Forze armate e delle Forze di polizia e delega al Governo per il riordino dei ruoli del medesimo personale

Presentata il 17 settembre 2008


      

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Onorevoli Colleghi! - La Camera dei deputati nella XIV legislatura aveva approvato un testo unificato (atto Senato n. 3755) relativo alla delega al Governo per il riordino dei ruoli del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia. Il provvedimento non aveva avuto la definitiva approvazione per intervenuta interruzione anticipata della legislatura stessa.
      Si trattava di un disegno legislativo mirante a corrispondere alle specifiche richieste del personale del cosiddetto «comparto sicurezza», su cui si era registrata un'ampia convengenza tra le forze politiche, le rappresentanze dei militari ed i sindacati di categoria.
      Dopo l'approvazione dei contratti 2002-2003 e 2004-2005, i decreti-legge di riallineamento, la definizione delle cosiddette «code contrattuali», la contemporanea attuazione della delega della «parametrazione», rimane da realizzare per il «comparto sicurezza» il riordino delle carriere.
      La presente proposta di legge (che riproduce l'atto Senato n. 430 presentato nella XV legislatura sulla base del citato testo unificato) offre una soluzione adeguata al problema e risponde alle aspettative delle Forze armate e delle Forze di Polizia verso cui il Parlamento ha un dovere di attenzione per lo spirito di servizio che dedicano alla sicurezza del nostro Paese in Italia e all'estero.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Delega al Governo per il riordino dei ruoli del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro i termini di cui ai commi 2 e 3, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, nonché con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, della difesa, della giustizia e delle politiche agricole alimentari e forestali, se non proponenti, uno o più decreti legislativi per le seguenti finalità:

          a) il riordino del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1o aprile 1981, n. 121, secondo linee finalizzate a incrementare la funzionalità delle relative amministrazioni o dei relativi corpi nonché a valorizzare le risorse umane, in modo omogeneo rispetto a quanto già previsto per i dipendenti civili dello Stato, fermi restando le specificità conseguenti all'appartenenza alle Forze armate o di polizia e i rispettivi compiti istituzionali e attribuzioni;

          b) il riordino della dirigenza del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento civile nonché degli ufficiali di grado corrispondente delle Forze di polizia ad ordinamento militare, in armonia con i trattamenti economici della dirigenza pubblica e tenuto conto delle disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2 della presente legge.

      2. Ai fini di cui al comma 1 del presente articolo, entro il 31 dicembre 2008, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della presente legge, sono adottati uno o più decreti legislativi secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) unificazione del ruolo degli agenti ed assistenti e qualifiche o gradi corrispondenti con quello dei sovrintendenti e qualifiche o gradi corrispondenti, assicurando una ripartizione dei relativi organici coerente con le esigenze di funzionalità delle amministrazioni e con i princìpi di sostanziale equivalenza e allineamento dei trattamenti economici, ferme restando le rispettive peculiarità, prevedendo:

              1) la revisione delle procedure di avanzamento alle qualifiche di sovrintendente e qualifiche o gradi corrispondenti, mediante percorsi di qualificazione e di aggiornamento professionali con verifica finale, ovvero mediante procedure di avanzamento a scelta e di aggiornamento professionale, tenendo anche conto della professionalità acquisita con l'anzianità, e assicurando ai sovrintendenti e qualifiche o gradi corrispondenti l'avanzamento alla qualifica di sovrintendente capo, o il trattamento economico corrispondente, comunque prima della cessazione dal servizio, salvo demerito;

              2) per l'Esercito, la Marina militare e l'Aeronautica militare, eventuali altre modalità di accesso ai gradi di sergente e corrispondenti, anche per concorso interno, ovvero ad anzianità, nonché disposizioni transitorie volte a disciplinare, fino al raggiungimento delle consistenze organiche stabilite dal decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, il graduale passaggio alle norme a regime, anche mantenendo, in tutto o in parte, l'accesso nel grado di sergente secondo la procedura di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni;

          b) previsione di interventi perequativi, anche di carattere economico, finalizzati ad assicurare il sostanziale allineamento delle carriere e dei trattamenti economici fondamentali del personale appartenente ai ruoli degli ispettori e qualifiche o gradi corrispondenti e dei marescialli delle Forze armate, anche dando attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 1-bis, comma 18, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, nonché, in armonia con la disciplina del pubblico impiego, la valorizzazione economica o economico-funzionale degli ispettori sostituti ufficiali di pubblica sicurezza e dei sostituti commissari e del personale di grado, qualifica o denominazione corrispondenti;

          c) unificazione, nell'ambito di una carriera dirigenziale, dei ruoli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni, e di quelli corrispondenti sanitari e tecnico-scientifici della Polizia di Stato, nonché dei ruoli del Corpo forestale dello Stato di cui agli articoli 1 e 7 del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e successive modificazioni, fermi restando l'ordinamento gerarchico delle carriere e le funzioni di ciascuna qualifica, nell'ambito del graduale processo di valorizzazione dirigenziale di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, prevedendone il completamento per i vice questori aggiunti e per il personale delle qualifiche corrispondenti, mediante l'attribuzione di un'indennità perequativa di base, in luogo dell'assegno di valorizzazione dirigenziale, prevedendo altresì:

              1) analogo modello dirigenziale per le carriere degli ufficiali delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, ferma restando la specificità dei compiti rispettivamente attribuiti, e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 32 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni, prevedendo il medesimo completamento del processo di valorizzazione dirigenziale con riferimento ai maggiori e ai tenenti colonnelli e agli ufficiali di grado corrispondente;

              2) conseguenti modificazioni dell'ordinamento dei ruoli direttivi speciali della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato, ovvero la loro soppressione, anche con rideterminazioni degli organici, nonché eventuali modificazioni dell'ordinamento e degli organici dei ruoli speciali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della guardia di finanza, sulla base delle esigenze delle singole amministrazioni, garantendo l'invarianza della spesa relativa agli organici complessivi massimi di ciascuna amministrazione;

              3) correlate modificazioni e integrazioni, in relazione alle specificità e alle peculiarità operative, degli ordinamenti dei ruoli direttivi del Corpo della polizia penitenziaria, anche attraverso la rideterminazione degli organici coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione;

          d) previsione di disposizioni transitorie eventualmente occorrenti che non comportano l'inquadramento nei ruoli superiori.

      3. Ai fini di cui al comma 1, entro il 30 giugno 2009, nell'ambito dei finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e in coerenza con quanto previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF), sono altresì adottati uno o più decreti legislativi per il completamento dei riordini di cui al citato comma 1, e, in particolare, per la valorizzazione e per i riallineamenti economici del personale civile e militare della qualifica o grado iniziale del ruolo di base e per l'integrazione dei contenuti economici dei trattamenti dirigenziali dei vice questori aggiunti, dei maggiori e dei tenenti colonnelli e del personale di qualifica o grado corrispondente. A tale fine, in appendice al DPEF sono individuate le occorrenze finanziarie per la graduale attuazione dei riordini di cui al periodo precedente.
      4. I decreti legislativi di cui ai commi 2 e 3 devono comunque garantire la sostanziale equivalenza dei riordini e dei trattamenti economici, anche mediante interventi perequativi, ferme restando le rispettive peculiarità del personale interessato.
      5. Gli schemi di decreto legislativo di cui ai commi 2 e 3 sono trasmessi alle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale e agli organismi di rappresentanza militare del personale rispettivamente interessati, affinché esprimano il proprio parere entro il termine di venti giorni dalla ricezione dello schema stesso, decorso il quale il parere si intende favorevole. Gli schemi sono, inoltre, trasmessi, almeno quarantacinque giorni prima della scadenza dei termini di cui ai commi 2 e 3, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché le Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario esprimano il proprio parere. Il Governo procede comunque all'emanazione dei decreti legislativi qualora tale parere non sia espresso entro trenta giorni dalla richiesta.
      6. Lo schema di ciascuno dei decreti legislativi di cui ai commi 2 e 3 deve essere corredato da relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
      7. I decreti legislativi di cui al comma 3 sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le risorse finanziarie occorrenti per la loro attuazione.
      8. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui ai commi 2 e 3, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura prevista dal comma 5, disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti legislativi.

Art. 2.
(Trattamento economico e giuridico del personale dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia).

      1. Nelle more dell'adozione di norme per la determinazione dei contenuti del rapporto di impiego del personale dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia, entro il 30 aprile di ciascun anno, il Ministero dell'economia e delle finanze può definire, d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, e sentite le amministrazioni interessate, la quota delle risorse da destinare:

          a) ai miglioramenti economici e alla perequazione dei trattamenti economici del personale dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, tenendo conto degli incrementi medi conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di personale di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

          b) all'estensione ai dirigenti di cui alla lettera a) delle disposizioni normative e di quelle relative ai trattamenti accessori previste dagli accordi sindacali e dalle procedure di concertazione per il personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, ridefinendo le indennità operative, fondamentali e supplementari, per i dirigenti militari delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, e l'indennità pensionabile di cui all'articolo 43, terzo comma, della legge 1o aprile 1981, n. 121, per i dirigenti civili e militari delle Forze di polizia, anche al fine di assicurare la sostanziale omogeneità dei trattamenti economici;

          c) allo sviluppo del processo di valorizzazione dirigenziale, di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

      2. All'attuazione del comma 1 si provvede, nei limiti delle risorse annualmente destinate allo scopo dalla legge finanziaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati, da emanare solo successivamente alla data di entrata in vigore della medesima legge finanziaria.
      3. Lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2 del presente articolo, corredato da relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché le Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario esprimano il proprio parere. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è comunque emanato qualora il citato parere non sia espresso entro trenta giorni dalla richiesta.

Art. 3.
(Disposizioni relative al Corpo di polizia penitenziaria).

      1. Il beneficio della riduzione di due anni della permanenza minima nella qualifica di ispettore, ai fini dell'ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica di ispettore capo, previsto dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, e successive modificazioni, si applica anche al personale individuato ai sensi dell'articolo 10 del medesimo decreto legislativo.
      2. All'articolo 17 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 76, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

      «2-bis. Per i vincitori dei concorsi interni a complessivi 1.757 posti per l'accesso al corso di aggiornamento e formazione professionale per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria, di cui ai bandi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 12 dell'11 febbraio 2000 e n. 99 del 14 dicembre 2001, la decorrenza giuridica della nomina è anticipata, senza alcun effetto economico anche ai fini della promozione alle qualifiche di sovrintendente e sovrintendente capo, al 31 dicembre 2000».

      3. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, valutato in 1.461.369 euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento previsto, per il medesimo anno, dall'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978.
      5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.
(Disposizioni per la salvaguardia del principio di equiordinazione).

      1. Ai fini di quanto disposto dagli articoli 1, 2 e 3, tutti i provvedimenti normativi da emanare in attuazione della presente legge che comportano revisioni dei ruoli, gradi e qualifiche, ovvero del relativo trattamento economico, devono essere informati al rispetto del principio della sostanziale equiordinazione delle Forze armate e delle Forze di polizia.

Art. 5.
(Disposizione di interpretazione autentica in materia di inquadramento stipendiale).

      1. La disposizione di cui all'articolo 5, comma 3-bis, della legge 8 agosto 1990, n. 231, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che, ai fini dell'inquadramento stipendiale iniziale degli ufficiali appartenenti ai ruoli del servizio permanente non immessi nei ruoli stessi direttamente con il grado di tenente o corrispondente, essa non inibisce l'applicazione, in presenza dei necessari presupposti, dei criteri più favorevoli previsti dall'articolo 4, terzo comma, del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, e successive modificazioni, risultando conseguentemente inibita soltanto la progressione economica successiva all'inquadramento stipendiale così effettuato.

Art. 6.
(Disposizioni in materia di ufficiali appartenenti a particolari ruoli).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il grado massimo previsto per i ruoli istituiti dall'articolo 53 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni, e dall'articolo 6 della legge 6 agosto 1991, n. 255, è quello di tenente colonnello o grado corrispondente.
      2. All'articolo 59, primo comma, della legge 10 maggio 1983, n. 212, le parole: «maggiore o grado corrispondente» sono sostituite dalle seguenti: «ufficiale superiore».
      3. L'avanzamento al grado di tenente colonnello o grado corrispondente ha luogo ad anzianità. Nelle aliquote di avanzamento sono inclusi i maggiori aventi otto anni di anzianità di grado.


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