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PDL 2148

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2148



PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ARACU

Modifiche agli articoli 3 e 190 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernenti la circolazione di pattini a rotelle e di tavole a spinta sulle piste ciclabili

Presentata il 3 febbraio 2009


      

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Onorevoli Colleghi! - Il pattinaggio è diventato, oggi, un'attività molto popolare, tanto da vantare circa un milione e mezzo di praticanti, ed il numero degli appassionati è in continua ascesa.
      I pattini a rotelle, utilizzati sia per hobby che per sport, potrebbero essere considerati a pieno titolo, e in linea con le attuali esigenze ambientalistiche, un ottimo mezzo di trasporto alternativo, se solo venisse data la possibilità, a coloro che ne fanno uso, di adoperarli come un qualsiasi altro mezzo di locomozione.
      Il nostro ordinamento, relativamente alla loro possibilità di utilizzo, prevede, nel codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, una serie di divieti che stabiliscono di fatto solo dove non è possibile pattinare.
      Infatti, l'articolo 190, comma 8, del codice della strada dispone che non è possibile adoperare tavole e pattini sulle carreggiate delle strade e il comma 9 del medesimo articolo introduce una generica disposizione che ne vieta l'utilizzo sugli spazi riservati ai pedoni, ossia sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e negli altri spazi per essi predisposti.
      In definitiva, i pattinatori possono utilizzare solo le piste appositamente create per loro, ove esistenti.
      Ma penalizzare l'uso di un tale ordinario mezzo di velocizzazione dell'andatura umana, tra l'altro nell'epoca in cui occorre combattere l'inquinamento, appare del tutto fuori luogo.
      Sarebbe opportuno dare la possibilità agli utenti muniti di pattini a rotelle di utilizzare altri spazi, quali le piste ciclabili già esistenti. Su tali piste, a meno che apposita segnaletica stradale non ne consenta l'utilizzo anche ai pedoni, è oggi ammessa la circolazione ai soli velocipedi. Tali limitazioni vengono disposte in base al presupposto del possibile pericolo per i pedoni a causa della contemporanea circolazione delle biciclette.
      Ma se nelle piste ciclabili è permesso l'accesso ai pedoni, è evidente che a maggior ragione esso dovrebbe essere consentito a chi circola con i pattini.
      Sembra assurdo, infatti, che al fine di tutelare l'incolumità dei soggetti, sia consentito ai pedoni circolare dove sfrecciano le biciclette e ciò sia vietato invece agli utenti muniti di pattini che, in quanto dotati di rotelle, si muovono sicuramente in maniera più veloce e agile dei pedoni. È indubitabile che, nelle piste ciclabili, rappresentano un pericolo per i pedoni più i ciclisti che i pattinatori e penalizzare questi ultimi fino al punto di impedire la libera, seppur regolamentata, circolazione sulle strade, appare eccessivo.
      La legge n. 85 del 2001, recante delega al Governo per la revisione del nuovo codice della strada, aveva previsto (articolo 2, comma 1, lettera dd)), tra i princìpi e criteri direttivi ai quali dovevano informarsi i decreti legislativi da adottare in materia, anche la previsione che i pattini a rotelle, nonché le tavole a spinta, potessero circolare sulle piste ciclabili e nelle altre aree urbane individuate nei piani urbani del traffico.
      In conseguenza di tale legge delega è stato emanato solo il decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, che però nulla ha disposto in ordine al predetto specifico punto.
      La presente proposta di legge, pertanto, mira ad eliminare questo assurdo divieto, dando la possibilità, quindi, anche a pattini a rotelle e tavole a spinta di circolare nelle piste ciclabili, con l'obbligo naturalmente di osservare il comportamento prescritto per i pedoni.
      Appare evidente, peraltro, che eliminare gli impedimenti ad un libero uso dei pattini a rotelle ne consentirà una crescente diffusione anche per usi diversi rispetto a quelli sportivi o per il tempo libero, ancora poco conosciuti in Italia ma molto diffusi, invece, negli altri Paesi europei.


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 3, comma 1, numero 39), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunge, in fine, le seguenti parole: «e degli utenti muniti di pattini a rotelle o di tavole a spinta».
      2. Dopo il comma 9 dell'articolo 190 del citato codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:

      «9-bis. La circolazione con pattini a rotelle o con tavole a spinta è consentita sulle piste ciclabili e nelle altre aree urbane individuate nei piani urbani del traffico, con l'obbligo di osservare il comportamento prescritto per i pedoni».


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