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PDL 1415-A-ter

XVI LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1415-290-406-1510-1555-1977-A-ter



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro della giustizia
(ALFANO)

Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche

Presentato il 30 giugno 2008

e

PROPOSTE DI LEGGE

n. 290, d'iniziativa del deputato JANNONE

Disposizioni per l'informazione al Parlamento in materia di intercettazioni delle comunicazioni

Presentata il 29 aprile 2008


NOTA: Per il testo dei progetti di legge nn. 1415, 290, 406, 1510, 1555 e 1977 si vedano i relativi stampati.

n. 406, d'iniziativa del deputato CONTENTO

Disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali e di pubblicità degli atti di indagine

Presentata il 29 aprile 2008

n. 1510, d'iniziativa dei deputati
TENAGLIA, VELTRONI, FERRANTI

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di intercettazione di conversazioni e comunicazioni e di pubblicità degli atti di indagine

Presentata il 21 luglio 2008

n. 1555, d'iniziativa dei deputati
VIETTI, RAO

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni e di pubblicazione di atti del procedimento penale

Presentata il 29 luglio 2008

n. 1977, d'iniziativa dei deputati
BERNARDINI, BARANI, BARBIERI, BELCASTRO, BRIGANDÌ, CASSINELLI, CAVALLARO, CESARIO, COSTA, DE CAMILLIS, DELLA VEDOVA, GAVA, JANNONE, LEHNER, MALGIERI, MANTINI, NANNICINI, NUCARA, PECORELLA, RAISI, SISTO, SPOSETTI, STRACQUADANIO, TEMPESTINI, TIDEI, TORRISI, VANNUCCI

Modifiche all'articolo 103 del codice di procedura penale e introduzione dell'articolo 35-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, in materia di garanzie di libertà del difensore

Presentata il 3 dicembre 2008

(Relatore: FERRANTI, di minoranza)

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TESTO ALTERNATIVO DEL RELATORE DI MINORANZA (*)
(ai sensi dell'articolo 79, comma 12, del Regolamento)

Articolo 1.
(Modifiche agli articoli 114 e 115 del codice di procedura penale).

        1. All'articolo 114 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1 sono aggiunte infine le seguenti modificazioni: «fino a che l'imputato o il suo difensore non ne abbiano potuto avere conoscenza e salvo quanto disposto dal comma 2»;

            b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

        «2. È vietata la pubblicazione, anche parziale, della documentazione e degli atti relativi a conversazioni, anche telefoniche, o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche ovvero ai dati riguardanti il traffico telefonico o telematico, anche se non più coperti dal segreto e anche se inseriti in altri provvedimenti del pubblico ministero o del giudice per le indagini preliminari, fino alla conclusione delle indagini preliminari»;

            c) il comma 3 è abrogato;

            d) il comma 7 è sostituito dal seguente: «È in ogni caso vietata la pubblicazione anche parziale o per riassunto della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche di cui sia stata ordinata l'espunzione ai sensi degli articoli 268-ter, comma 1, e 268-quater, comma 1, ovvero la distruzione ai sensi dell'articolo 269».

        2. Il comma 2 dell'articolo 115 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: «2. Di ogni iscrizione nel registro degli indagati per fatti costituenti reato di violazione del divieto di pubblicazione commessi dalle persone indicate al comma 1, il procuratore della Repubblica procedente informa immediatamente l'organo titolare del potere disciplinare che, nei successivi trenta giorni, qualora siano verificate la gravità del fatto e la sussistenza di elementi di responsabilità e sentito il presunto autore del fatto, può disporre la sospensione cautelare dal servizio o dall'esercizio della professione fino a tre mesi».

(Alternativo all'articolo 3 del disegno di legge, nel testo della Commissione).


(*) NOTA: Nel presente testo è evidenziato, ove ricorra, con apposita indicazione in calce, il carattere alternativo dell'articolo rispetto a quello corrispondente del testo della Commissione. Gli articoli privi di indicazioni in calce devono considerarsi aggiuntivi rispetto al testo delle Commissioni. Il testo presuppone la soppressione degli articoli 1, 17, 19 , 20 e 21 del testo della Commissione.

Articolo 2.
(Modifiche all'articolo 103 del codice di procedura penale).

(Articolo 2 del testo della Commissione).

Non vengono proposti testi alternativi.

Articolo 3.
(Modifica all'articolo 266 e introduzione dell'articolo 266-ter del codice di procedura penale).

        1. Al comma 1 dell'articolo 266 del codice di procedura penale, la parola «telecomunicazione» è sostituita dalla seguente: «comunicazione».
        2. Il comma 2 dell'articolo 266 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: «Negli stessi casi è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti anche a mezzo di riprese visive. Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione o la videoregistrazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa. Le operazioni di ripresa visiva di comportamenti non comunicativi nei luoghi di cui all'articolo 614 del codice penale soggiacciono alle condizioni previste dal periodo precedente».
        3. Dopo l'articolo 266-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente:

        «Art. 266-ter (Acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico e telematico). 1. I dati relativi al traffico telefonico o telematico sono acquisiti presso il fornitore, quando siano necessari ai fini delle indagini, con decreto motivato del giudice su istanza del pubblico ministero, anche su richiesta del difensore o della persona sottoposta alle indagini.
        2. Il difensore della persona sottoposta alle indagini e quello della persona offesa possono sempre richiedere direttamente al fornitore i dati relativi alle utenze intestate al proprio assistito con le modalità indicate dall'articolo 391-quater del codice di procedura penale.
        3. Nei casi di urgenza il pubblico ministero può provvedere autonomamente all'acquisizione con decreto motivato che deve essere convalidato dal giudice entro quarantotto ore.
        4. Nel corso delle indagini, il trattamento e l'analisi dei dati relativo al traffico telefonico o telematico è effettuato dal pubblico ministero e può essere delegato alla polizia giudiziaria. Solo in casi eccezionali il pubblico ministero può, con decreto motivato, affidare tali attività ad un consulente nominato ai sensi dell'articolo 359».

(Alternativo all'articolo 4 del disegno di legge, nel testo della Commissione).

Articolo 4.
(Modifica all'articolo 266-bis e introduzione dell'articolo 266-quater del codice di procedura penale).

        1. Al comma 1 dell'articolo 266-bis del codice di procedura penale, dopo le parole: «tra più sistemi» sono aggiunte le seguenti: «secondo le norme del presente capo».
        2. Dopo l'articolo 266-ter del codice di procedura penale è inserito il seguente: «Art. 266-quater. - (Intercettazione di corrispondenza postale). - 1. Le norme del presente capo si applicano, in quanto compatibili, anche alle intercettazioni di corrispondenza postale che non interrompono il corso della spedizione.

Articolo 5.
(Modifica dell'articolo 267 del codice di procedura penale).

        1. L'articolo 267 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: «Art. 267. - (Presupposti e forme del provvedimento). - 1. Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266. L'autorizzazione è data con decreto motivato che deve contenere, a pena di inutilizzabilità dei risultati dell'intercettazione ai sensi dell'articolo 271, comma 1, un'autonoma valutazione della sussistenza di gravi indizi di reato e della circostanza che l'intercettazione sia assolutamente indispensabile per la prosecuzione delle indagini. Nella valutazione degli indizi di reato si applica l'articolo 203.
        2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone l'intercettazione con decreto motivato, che deve essere comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al giudice per le indagini preliminari. La motivazione del decreto deve specificare il grave pregiudizio che giustifica l'urgenza dell'intercettazione. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato ai sensi del comma 1. Se il decreto del pubblico ministero non è convalidato nel termine stabilito, l'intercettazione non può essere proseguita e i risultati di essa non possono essere utilizzati.
        3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni per un periodo massimo di quindici giorni, prorogabile dal giudice con decreto motivato in pari misura e per una durata complessiva massima non superiore a tre mesi, salvo che emergano nuovi elementi investigativi adeguatamente motivati, che devono essere specificamente indicati nel provvedimento di proroga unitamente ai requisiti indicati nel comma 1. Con il decreto, il pubblico ministero individua l'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile del corretto adempimento delle operazioni.
        4. Per quanto concerne la sussistenza di indizi sufficienti, la durata delle intercettazioni e il numero delle proroghe, nonché l'intercettazione di comunicazioni tra presenti nei luoghi di cui all'articolo 614 del codice penale, resta fermo quanto previsto dall'articolo 9 della legge 11 agosto 2003, n. 228, dall'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni, e dall'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438, e successive modificazioni.
        5. Il pubblico ministero procede alle operazioni personalmente oppure avvalendosi di un ufficiale di polizia giudiziaria.
        6. In apposito registro riservato tenuto presso ogni ufficio del pubblico ministero sono annotati, secondo l'ordine cronologico, la data e l'ora di emissione e la data e l'ora di deposito in cancelleria o in segreteria dei decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni, nonché i nominativi del personale intervenuto, compreso quello della polizia giudiziaria».

(Alternativo all'articolo 5 del disegno di legge, nel testo della Commissione).

Articolo 6.
(Modifiche all'articolo 268 e introduzione degli articoli 268-bis, 268-ter, 268-quater e 268-quinquies del codice di procedura penale).

        1. All'articolo 268 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

        «3. Le operazioni di registrazione sono compiute per mezzo degli impianti installati e custoditi nei centri di intercettazione telefonica istituiti preso le procure generali o presso le procure della Repubblica della sede del distretto di Corte d'Appello. Le operazioni di ascolto delle conversazioni intercettate sono compiute mediante impianti installati nei punti di ascolto istituiti presso la contenete procura della Repubblica. Quando tali impianti o punti di ascolto risultano insufficienti o inidonei ovvero esistono particolari ragioni di urgenza o di coordinamento immediato delle indagini, il Pubblico Ministero può disporre, con decreto motivato, il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria»;

          b) dopo il comma 3-bis sono inseriti i seguenti:

        «3-ter. I verbali e le registrazioni sono trasmessi immediatamente, e comunque non oltre la scadenza del termine di ciascun periodo di intercettazione, al pubblico ministero. Essi sono custoditi in un apposito archivio riservato e secondo le modalità e le procedure previste dagli articoli 89 e 89-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del presente codice.
        3-quater. Ai procuratori generali presso la corte di appello e ai procuratori della Repubblica territorialmente competenti sono attribuiti i poteri di gestione, vigilanza, controllo e ispezione dei centri di intercettazione e dei punti di ascolto di cui al comma 3»;

          c) i commi da 4 a 8 sono abrogati.

        2. Al fine di garantire la concreta rispondenza degli apparati di registrazione e di ascolto installati presso le procure della Repubblica alle finalità e alle previsioni della presente legge, il Ministro della giustizia, entro un mese dalla data di entrata in vigore della medesima legge, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, definisce le procedure e le specifiche tecniche dei citati apparati, indicando l'ente che deve provvedere alla loro omologazione.
        3. All'attuazione del comma 2 si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
        4. Dopo l'articolo 268 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

        «Art. 268-bis. - (Deposito e acquisizione dei verbali e delle registrazioni). - 1. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, il pubblico ministero deposita presso la segreteria i verbali e le registrazioni relativi alle conversazioni che ritiene rilevanti ai fini delle indagini, indicando le ragioni della rilevanza. Sono contestualmente depositati anche i decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione nonché le relative richieste. Gli atti relativi a conversazioni di cui è vietata l'utilizzazione e a quelle prive di rilevanza, in quanto riguardanti esclusivamente fatti, persone o circostanze estranei alle indagini, restano custoditi nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268.
        2. Gli atti rimangono depositati per il tempo stabilito dal pubblico ministero, comunque non inferiore a cinque giorni, salvo che il giudice riconosca necessaria una proroga.
        3. Il giudice può autorizzare il pubblico ministero a ritardare il deposito di cui al comma 1, non oltre la chiusura delle indagini preliminari, qualora dal deposito possa derivare grave pregiudizio per le indagini espressamente indicato in apposito decreto.
        4. Ai difensori delle parti è dato immediatamente avviso che, entro il termine di cui al comma 2, hanno facoltà:

          a) di esaminare gli atti depositati e quelli custoditi nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268;

          b) di ascoltare le registrazioni, ivi comprese quelle custodite nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268, ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche;

          c) di indicare specificamente al giudice le conversazioni non depositate delle quali chiedono l'acquisizione, enunciando le ragioni della loro rilevanza;

          d) di indicare specificamente al giudice le conversazioni depositate che ritengono irrilevanti o di cui sia vietata l'utilizzazione;

          e) di ottenere copia dei verbali e dei decreti. È vietato il rilascio di copie dei supporti.

        5. Scaduto il termine di cui al comma 2, il giudice, sentite le parti senza formalità, dispone con ordinanza l'acquisizione delle conversazioni che ritiene rilevanti e di cui non è vietata l'utilizzazione. Il giudice può sempre esaminare, se lo ritiene necessario, gli atti custoditi nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268.
        6. La documentazione depositata della quale il giudice non ha disposto l'acquisizione è immediatamente restituita al pubblico ministero e custodita nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268.
        7. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano, in quanto compatibili, anche ai dati relativi al traffico telefonico.
        8. I difensori delle parti possono estrarre copia soltanto delle conversazioni di cui è stata disposta l'acquisizione.
        9. I difensori, fino a quando non sia avvenuta la distruzione della documentazione ai sensi dell'articolo 269, possono esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni custoditi nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268, secondo le modalità di cui all'articolo 89-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del presente codice.

        «Art. 268-ter. - (Trascrizione delle registrazioni). - 1. Il giudice, compiute le formalità di cui all'articolo 268-bis, dispone perizia per la trascrizione delle registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche acquisite. Al termine delle operazioni i verbali e le registrazioni utilizzati per lo svolgimento dell'incarico sono immediatamente restituiti al pubblico ministero e sono custoditi nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268. È vietata la trascrizione delle parti di conversazioni riguardanti esclusivamente fatti, circostanze o persone estranei alle indagini. Il giudice dispone che i nominativi o i riferimenti identificativi di soggetti estranei alle indagini siano espunti dalle trascrizioni delle conversazioni.
        2. Le trascrizioni delle registrazioni e le relative stampe sono inserite nel fascicolo del dibattimento a norma dell'articolo 431.
        3. Delle trascrizioni e delle stampe i difensori possono estrarre copia, anche su supporto informatico».

        Art. 268-quater. - (Utilizzo delle intercettazioni nel corso delle indagini preliminari). - 1. Il pubblico ministero, anche prima del deposito previsto dall'articolo 268-bis, comma 1, al fine di presentare le sue richieste al giudice, può disporre la trascrizione delle conversazioni che ritiene rilevanti, anche per riassunto, ad opera della polizia giudiziaria o del consulente tecnico nominato ai sensi dell'articolo 359. È vietata la trascrizione delle parti di conversazioni riguardanti esclusivamente fatti, circostanze o persone estranei alle indagini. Il pubblico ministero dispone che i nominativi o i riferimenti identificativi di soggetti estranei alle indagini siano espunti dalle trascrizioni delle conversazioni, ove ciò non rechi pregiudizio all'accertamento dei fatti per cui si procede. L'eventuale pregiudizio deve essere espressamente indicato con decreto motivato.
        2. Quando il giudice deve adottare una decisione prima del deposito previsto dall'articolo 268-bis, comma 1, il pubblico ministero trasmette i verbali e le registrazioni delle conversazioni che ritiene rilevanti, anche a favore della persona sottoposta alle indagini, e di cui non è vietata l'utilizzazione.
        3. Il giudice dispone l'acquisizione delle sole conversazioni ritenute rilevanti per la decisione nel proprio fascicolo degli atti di indagine e restituisce le altre al pubblico ministero. Queste ultime sono custodite nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268.
        4. La persona sottoposta alle indagini ovvero il suo difensore, avuta conoscenza del provvedimento del giudice, possono richiedere il deposito dei verbali, delle trascrizioni e delle registrazioni relativi alle conversazioni utilizzate dal giudice stesso per l'adozione del provvedimento, nonché una nuova trascrizione con le formalità di cui all'articolo 268-ter.
        5. Sono soggette ad autorizzazione del pubblico ministero le seguenti attività:

          a) la stampa dei dati relativi alle intercettazioni, che deve essere in ogni caso corredata dalla precisa indicazione delle pagine stampate;

          b) la trasmissione dei dati relativi alle intercettazioni su supporti informatici e cartacei o per via telematica, che deve essere in ogni caso corredata dall'annotazione degli estremi della destinazione, degli utenti, del giorno e dell'ora di trasmissione e di ricezione. Per ogni consegna di copia di documenti è redatto specifico e dettagliato verbale».

        «Art. 268-quinquies. - (Ascolto e acquisizione di conversazioni disposti dal giudice). - 1. Dopo la chiusura delle indagini preliminari e nell'udienza preliminare il giudice, ai fini della decisione da adottare, può sempre disporre anche d'ufficio l'esame dei verbali e l'ascolto delle registrazioni custoditi nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268. All'esito può disporre con ordinanza l'acquisizione delle intercettazioni in precedenza ritenute prive di rilevanza. Per la trascrizione si osservano le forme e le garanzie della perizia.
        2. Nel corso del dibattimento, il giudice può disporre, su richiesta specificamente motivata delle parti, l'acquisizione delle intercettazioni in precedenza ritenute prive di rilevanza. Per la trascrizione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 268-ter.

(Alternativo all'articolo 6 del disegno di legge, nel testo della Commissione).

Articolo 7.
(Modifica dell'articolo 269 del codice di procedura penale).

        L'articolo 269 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

        «Art. 269. - (Conservazione della documentazione). - 1. I verbali e i supporti contenenti le registrazioni sono conservati integralmente nell'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268.
        2. Salvo quanto previsto dall'articolo 271, comma 3, le registrazioni sono conservate fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione o, nei procedimenti conclusi con decreto di archiviazione, fino a che non sia decorso il termine di prescrizione dei reati per i quali si era proceduto. Decorsi tali termini, il giudice dispone anche d'ufficio la distruzione della documentazione di cui al comma 1.
        3. Nei casi di documentazione ritenuta assolutamente estranea alle indagini, il giudice, sentito il pubblico ministero, può disporne, anche d'ufficio, la distruzione anticipata, salvo che le intercettazioni siano state eseguite per taluno dei reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, o di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a).
        4. Nei casi di documentazione ritenuta irrilevante per il procedimento, gli interessati possono chiederne la distruzione anticipata al giudice che procede, a tutela della riservatezza. Sull'istanza, sentite le parti, il giudice decide con decreto motivato.
        5. La distruzione è eseguita sotto controllo del giudice. Dell'operazione è redatto verbale».

(Alternativo all'articolo 7 del disegno di legge, nel testo della Commissione).

Articolo 8.
(Modifica all'articolo 270 del codice di procedura penale).

        Il comma 1 dell'articolo 270 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

        «1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di uno dei delitti previsti dal comma 1 dell'articolo 266 ed a condizione che nessuna parte delle conversazioni registrate nel procedimento originario sia stata oggetto di distruzione ai sensi dell'articolo 269».
        2. Il comma 2 dell'articolo 270 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

        «2. Ai fini dell'utilizzazione prevista dal comma 1, i verbali e le registrazioni delle intercettazioni sono trasmessi all'autorità competente per il diverso procedimento. Si applicano le disposizioni degli articoli 268-bis, 268-ter, 268-quater e 268-quinquies».

(Alternativo all'articolo 8 del disegno di legge, nel testo della Commissione).

Articolo 9.
(Modifiche all'articolo 271 del codice di procedura penale).

        1. All'articolo 271 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        «1-bis. Non possono essere altresì utilizzati i risultati delle intercettazioni disposte per l'accertamento di delitti di associazione, qualora nell'udienza preliminare sia pronunciata sentenza di non luogo a procedere in riferimento agli indicati delitti, per insussistenza del fatto».

(Alternativo all'articolo 9 del disegno di legge, nel testo della Commissione).

Articolo 10.
(Modifica all'articolo 292 del codice di procedura penale).

        1. Dopo il comma 2-ter dell'articolo 292 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

        «2-quater. Nell'ordinanza le intercettazioni di conversazioni, comunicazioni telefoniche o telematiche possono essere richiamate soltanto nel contenuto e in relazione alle parti che giustificano l'applicazione della misura».

(Alternativo all'articolo 10 del disegno di legge, nel testo della Commissione).

Articolo 11.
(Modifica all'articolo 293 del codice di procedura penale).

        1. All'articolo 293 del codice di procedura penale, al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso i difensori possono prendere visione del contenuto integrale dell'intercettazione inserita per estratto nell'ordinanza per l'applicazione delle misure».
        2. Dopo il primo periodo del comma 3 dell'articolo 293 del codice di procedura penale è inserito il seguente: «Sono depositati soltanto i verbali e le autorizzazioni relativi alle intercettazioni espressamente indicate nella richiesta del pubblico ministero, previa verifica dell'intervenuta espunzione delle parti concernenti fatti, persone o circostanze estranei al procedimento o comunque non aventi rilevanza penale».

(Alternativo all'articolo 11 del disegno di legge, nel testo della Commissione).

Articolo 12.
(Modifica all'articolo 329 del codice di procedura penale).

        1. All'articolo 329 del codice di procedura penale, il comma 2 è sostituito dal seguente:

        «2. Quando è necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero può chiedere al giudice l'autorizzazione alla pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero».

(Alternativo all'articolo 12 del disegno di legge, nel testo della Commissione).

Articolo 13.
(Introduzione dell'articolo 329-bis in relazione all'obbligo del segreto per le intercettazioni).

        1. Dopo l'articolo 329 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

        «Art. 329-bis. (Obbligo del segreto per le intercettazioni). 1. I verbali, le registrazioni e i supporti relativi alle conversazioni o ai flussi di comunicazioni informatiche o telematiche custoditi nell'archivio riservato previsto dall'articolo 269, non acquisiti al procedimento, nonché la documentazione comunque ad essi inerente, sono sempre coperti dal segreto.
        2. I documenti che contengono dati inerenti a conversazioni o comunicazioni telefoniche, informatiche o telematiche, illecitamente formati o acquisiti e i documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni ove non acquisiti al procedimento, sono sempre coperti dal segreto; i medesimi documenti, se acquisiti al procedimento come corpo del reato sono coperti dal segreto fino a quando i difensori non possono averne conoscenza.

(Alternativo all'articolo 13 del disegno di legge, nel testo della Commissione).

Articolo 14.
(Modifica all'articolo 295 del codice di procedura penale).

        1. Il comma 3 dell'articolo 295 è sostituito dal seguente:

        «3. Al fine di agevolare le ricerche del latitante, il giudice o il pubblico ministero, nei limiti e con le modalità previsti dagli articoli 266 e 267, può disporre l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di comunicazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 268, 268-bis, 268-ter, 268-quater, 268-quinquies, 269 e 270».

Articolo 15.
(Modifica all'articolo 380 del codice di procedura penale).

(Articolo 14 del testo della Commissione).

Non vengono proposti testi alternativi.

Articolo 16.
(Modifiche all'articolo 89 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e disposizioni sui costi sostenuti dagli operatori di telecomunicazioni per le prestazioni a fini di giustizia).

        1. All'articolo 89 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e del responsabile delle operazioni»;

            b) al comma 2, le parole: «I nastri contenenti le registrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «I supporti contenenti le registrazioni e i flussi di comunicazioni informatiche o telematiche»;

            c) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

        «2-bis. Il procuratore della Repubblica designa un funzionario responsabile del servizio di intercettazione e della tenuta del registro riservato delle intercettazioni, di cui all'articolo 267, comma 7, del codice, e dell'archivio riservato, previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268 del codice, nel quale sono custoditi i verbali e i supporti.
        2-ter. Il funzionario di cui al comma 2-bis comunica al procuratore della Repubblica ogni due mesi l'elenco delle operazioni che si protraggono da oltre tre mesi»;

            d) alla rubrica, le parole: «e nastri registrati delle intercettazioni» sono sostituite dalle seguenti: «e supporti contenenti le registrazioni e i flussi di comunicazioni informatiche o telematiche».

        2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge nessun rimborso è corrisposto per i costi sostenuti dagli operatori per le prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazione ovvero di richieste di acquisizione di dati relativi al traffico telefonico da parte delle competenti autorità giudiziarie.
        3. I costi sostenuti dagli operatori per le prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazione ovvero di richieste di acquisizione di dati relativi al traffico telefonico da parte delle competenti autorità giudiziarie, avanzate antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono rimborsati secondo il listino vigente».

(Alternativo all'articolo 15 del disegno di legge, nel testo della Commissione).

Articolo 17.
(Introduzione dell'articolo 89-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale).

        1. Al capo VI del titolo I delle norme di attuazione e di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo l'articolo 89 è aggiunto il seguente: «Art. 89-bis. - (Archivio riservato delle intercettazioni). - 1. Presso la procura della Repubblica è istituito l'archivio riservato previsto dal comma 3-ter dell'articolo 268 del codice.
        2. L'archivio è tenuto sotto la responsabilità, direzione e sorveglianza del procuratore della Repubblica, ovvero di un suo delegato, con modalità tali da assicurare la segretezza della documentazione in esso contenuta.
        3. Oltre agli ausiliari autorizzati dal procuratore della Repubblica, all'archivio possono accedere, nei casi stabiliti dalla legge, il giudice e i difensori. Ogni accesso, anche dei magistrati della procura, è annotato in apposito registro, con l'indicazione della data, dell'ora iniziale e finale dell'accesso e degli atti contenuti nell'archivio di cui è stata presa conoscenza.
        4. Nei casi previsti dalla legge, il difensore può ascoltare le registrazioni esclusivamente con apparecchi a disposizione dell'archivio».

Articolo 18.
(Modifiche al codice penale).

        1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) l'articolo 379-bis è sostituito dal seguente:

        «Art. 379-bis. - (Rivelazione illecita di segreti inerenti a un procedimento penale). - Chiunque rivela indebitamente notizie inerenti ad atti o a documentazione del procedimento penale coperti dal segreto, dei quali sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio o servizio, svolti in un procedimento penale, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
        Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione fino a un anno.
        Se il fatto di cui ai commi primo e secondo è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, la pena è della reclusione, rispettivamente, da due a sei anni e da uno a due anni.
        Chiunque, dopo avere rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, non osserva il divieto imposto dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 391-quinquies del codice di procedura penale è punito con la reclusione da uno a tre anni»;

            b) l'articolo 684 è sostituito dal seguente:

        «Art. 684. - (Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale). - Chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o nel contenuto, atti o documenti di cui sia vietata per legge la pubblicazione è punito con l'ammenda da euro 1.000 a euro 10.000.
        Se gli atti o documenti si riferiscono a intercettazioni di conversazioni o di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche o alle captazioni di comunicazioni coperte dal segreto ai sensi dell'articolo 329-bis del medesimo codice, o dei quali sia stata ordinata l'espunzione ai sensi dell'articolo 268-ter, comma 1, e 268-quater, comma 1, ovvero la distruzione ai sensi dell'articolo 269, la pena dell'ammenda è da euro 5.000 a euro 20.000.
        La condanna comporta la pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 36».

(Alternativo all'articolo 16 del disegno di legge, nel testo della Commissione).

Articolo 19.
(Tutela del principio della presunzione di innocenza).

        1. Chiunque, prima della definizione del giudizio, sia indicato, a mezzo della stampa o di qualsiasi altro mezzo di pubblicità, come autore di un fatto previsto dalla legge come reato, può richiedere al giudice, anche avvalendosi della procedura prevista dall'articolo 700 del codice di procedura civile, di disporre ogni misura idonea a far cessare la violazione del diritto al rispetto della presunzione di innocenza. È comunque fatto salvo il diritto al risarcimento di ogni danno patrimoniale e non patrimoniale subìto.

Articolo 20.
(Modifica dell'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47).

        L'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 e successive modificazioni è sostituito dal seguente: «Art. 8. - (Risposte e rettifiche). - 1. Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a fare inserire gratuitamente nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa le dichiarazioni o le rettifiche senza commento dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale.
        2. Per i quotidiani, le dichiarazioni o le rettifiche di cui al comma 1 sono pubblicate, non oltre due giorni da quello in cui è avvenuta la richiesta, in testa di pagina e collocate nella stessa pagina del giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono.
        3. Per i periodici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, non oltre il secondo numero successivo alla settimana in cui è pervenuta la richiesta, nella stessa pagina che ha riportato la notizia cui si riferisce.
        4. Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell'articolo 32 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Per i siti informatici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, entro quarantotto ore dalla richiesta, con le medesime caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono.
        5. Le dichiarazioni o le rettifiche devono fare riferimento allo scritto che le ha determinate e devono essere pubblicate senza commento nella loro interezza, purché contenute entro il limite di trenta righe, con le medesime caratteristiche tipografiche, per la parte che si riferisce direttamente alle affermazioni contestate.
        6. Per la stampa non periodica l'autore dello scritto, ovvero i soggetti di cui all'articolo 57-bis del codice penale, provvedono, su richiesta della persona offesa, alla pubblicazione, a proprie cura e spese su non più di due quotidiani a tiratura nazionale indicati dalla stessa persona, delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o affermazioni da essi ritenuti lesivi della propria reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di rilevare penalmente. La pubblicazione in rettifica è effettuata, entro sette giorni dalla richiesta, con idonea collocazione, visibilità e caratteristica grafica e deve inoltre fare inequivoco riferimento allo scritto che l'ha determinata.
        7. Qualora, trascorso il termine di cui ai commi 2, 3 e 4, relativamente ai siti informatici, e 6, la dichiarazione o la rettifica non sia stata pubblicata o lo sia stata in violazione di quanto disposto dai commi 2, 3 e 4, relativamente ai siti informatici, 5 e 6, l'autore della richiesta di rettifica, se non intende procedere a norma del decimo comma dell'articolo 21 della presente legge, può chiedere al giudice, ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, che sia ordinata la pubblicazione.
        8. Della medesima procedura può avvalersi l'autore dell'offesa, qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico, ovvero il responsabile della trasmissione radiofonica, televisiva o delle trasmissioni informatiche o telematiche non pubblichi la smentita o la rettifica richiesta».

(Alternativo all'articolo 18 del disegno di legge, nel testo della Commissione).

Articolo 21.
(Modifiche al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).

(Articolo 22 del testo della Commissione).

Non vengono proposti testi alternativi.

Articolo 22.
(Regime transitorio).

        1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai procedimenti già trasmessi al giudice dell'udienza preliminare alla data della sua entrata in vigore.
        2. Le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 268 del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 5 della presente legge, si applicano decorsi tre mesi dalla data di pubblicazione di apposito decreto del Ministro della giustizia che dispone l'entrata in funzione dei centri di intercettazione telefonica di cui al medesimo comma 3. Fino a tale data, continuano a trovare applicazione le disposizioni del comma 3 dell'articolo 268 del codice di procedura penale nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.

(Alternativo all'articolo 23 del disegno di legge, nel testo della Commissione).

Articolo 23.
(Abrogazioni).

        1. L'articolo 132 comma 3 del D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni è abrogato.


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