Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL N. 2525

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2525



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CASSINELLI

Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di libere utilizzazioni di contenuti protetti da diritto d'autore

Presentata il 23 giugno 2009


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - L'articolo 27 della Dichiarazione universale dei diritti umani del 10 dicembre 1948, nel riconoscere ad ogni individuo il «diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici» e, contestualmente, il «diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore», evidenzia quale intima correlazione esista tra la libertà di accesso alla cultura e la tutela dell'autore, in guisa tale che l'un diritto non possa mai escludere l'altro.
      Muovendo dal medesimo presupposto, la direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi alla società dell'informazione, al considerando n. 31, ha ribadito la necessità di un giusto equilibrio tra le pretese dei titolari dei diritti e quelle degli utenti dei materiali protetti. Ha così previsto la possibilità per gli Stati membri di prevedere talune eccezioni o limitazioni in determinati casi, ad esempio per l'utilizzo a scopo didattico e scientifico, o da parte di organismi pubblici quali le biblioteche e gli archivi, per scopi d'informazione giornalistica, per citazioni, per l'uso da parte di disabili, per fini di sicurezza pubblica e in procedimenti amministrativi e giudiziari, nonché per l'uso personale.
      Il 16 luglio 2008, la Commissione europea ha adottato un libro verde dal titolo «Il diritto d'autore nell'economia della conoscenza», al fine di promuovere un dibattito sui migliori mezzi per assicurare la diffusione on line delle conoscenze per la ricerca, la scienza e l'istruzione.
      Il libro verde si articola in due parti, entrambe concernenti il tema delle eccezioni
 

Pag. 2

ai diritti esclusivi previste dalla citata direttiva 2001/29/CE. In particolare, nella seconda parte vengono affrontate le tematiche che, secondo la Commissione europea, assumono maggior rilievo per la diffusione della conoscenza nell'era della comunicazione digitale: le eccezioni per le biblioteche e per gli archivi, l'eccezione in favore dei soggetti disabili, la diffusione delle opere creative per scopi didattici e di ricerca, i contenuti generati dagli utenti (User Generated Contents - UGC).
      Con riferimento alle biblioteche e ad altri istituti analoghi, si pongono due ordini di problemi: la produzione di copie digitali di materiali presenti nelle collezioni delle biblioteche e la fornitura elettronica di queste copie agli utenti. La digitalizzazione dei libri, del materiale audiovisivo e di altri contenuti può servire per raggiungere un duplice obiettivo: la conservazione dei contenuti in favore delle future generazioni e la loro messa a disposizione per gli utenti finali on line.
      In virtù del vigente quadro normativo, le biblioteche e gli archivi non sono totalmente dispensati dall'obbligo di rispettare il diritto di riproduzione. Eppure, l'iniziativa «i2010» lanciata il 1o giugno 2005 dalla Commissione europea (seguita dalla raccomandazione 2006/585/CE della Commissione del 24 agosto 2006, sulla digitalizzazione e l'accessibilità on line del materiale culturale e sulla conservazione digitale) ha indicato proprio nello sviluppo delle biblioteche digitali un aspetto cruciale per la crescita economica e sociale dei cittadini europei. A ciò si aggiunga che la raccomandazione 2006/585/CE della Commissione, del 24 agosto 2006, ha precisato che «L'accessibilità on line del materiale metterà i cittadini di tutta Europa in condizioni di accedervi e di utilizzarlo a fini di studio, lavoro o svago». A tal fine «è opportuno promuovere l'impegno da parte degli Stati membri e delle istituzioni culturali per arrivare all'istituzione di un punto d'accesso di questo tipo».
      Le modifiche degli articoli 68, 69 e 71-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, previste dalla presente proposta di legge, mirano, nel rispetto della normativa comunitaria, ad ampliare le facoltà concesse alle biblioteche e agli altri istituti analoghi rispetto alle opere presenti nei loro cataloghi. Ciò nella consapevolezza che, come affermato nel Manifesto dell'UNESCO del 1995, libertà, benessere e sviluppo della società e degli individui possono essere raggiunti solo attraverso la capacità di cittadini ben informati di esercitare i loro diritti democratici e di giocare un ruolo attivo nella società, e che la biblioteca pubblica costituisce una condizione essenziale per conseguire tali obiettivi e una componente essenziale di ogni strategia a lungo termine per la cultura e per la diffusione dell'informazione, dell'alfabetismo e dell'istruzione.
      Un secondo ordine di problemi è rappresentato dalla necessità di liberare il più possibile gli usi delle opere tutelate dal diritto d'autore per finalità di didattica, ricerca scientifica, critica e discussione.
      Soffermandosi sul materiale didattico, risulta di tutta evidenza come sia gli insegnanti che gli studenti ricorrano sempre più spesso alla tecnologia digitale. L'apprendimento basato sull'uso della rete rappresenta oggi una parte significativa delle attività curriculari. Se è vero che la diffusione di materiali per l'insegnamento attraverso le reti on line può avere effetti benefici sulla qualità dell'istruzione e della ricerca, è anche vero che questa diffusione comporta il rischio di violazione dei diritti degli autori quando la digitalizzazione o la messa a disposizione di copie di materiali per studio e per ricerca riguardi opere coperte dal diritto d'autore.
      L'eccezione per l'utilizzazione delle opere per finalità didattiche o di ricerca scientifica mira, pertanto, a conciliare, da un lato, i legittimi interessi dei titolari dei diritti e, dall'altro, l'obiettivo generale dell'accesso alla conoscenza. Tuttavia la sua attuale formulazione appare immotivatamente restrittiva e non in linea con la rivoluzione digitale, concernendo solo estratti dell'opera protetta anziché l'opera nella sua integralità, e ciò finanche nelle ipotesi in cui non vi sia alcuna finalità direttamente o indirettamente commerciale
 

Pag. 3

nell'uso, né alcuna lesione ingiustificata alle pretese economiche dell'autore o al mercato di riferimento dell'opera.
      Le modifiche all'articolo 70 della legge n. 633 del 1941 prendono le mosse da quanto espressamente previsto nella citata direttiva 2001/29/CE al fine di eliminare l'anacronistico limite sopra richiamato e di stabilire regole chiare circa l'utilizzazione di opere protette dal diritto d'autore per finalità di didattica, ricerca scientifica, critica e discussione.
      Se, tuttavia, ci si limitasse alle osservazioni svolte, si correrebbe il rischio di perdere di vista una parte importante (forse la più importante) delle esigenze che la nuova formulazione dell'articolo 70 mira a soddisfare.
      Occorre prendere atto dell'emersione di nuove forme di linguaggio che utilizzano, in luogo delle parole, immagini, suoni o melodie. È intollerabile che, complice un quadro normativo inadatto al mutato contesto tecnologico, un simile modo di esprimersi trovi nel diritto d'autore un novello censore, uno strumento che, lungi dal promuovere la creatività, ne impedisca in concreto la positiva estrinsecazione.
      È pertanto necessario intervenire affinché le nuove generazioni non vengano private della possibilità di esprimersi nel linguaggio a loro più congeniale.
      La convergenza sta portando allo sviluppo di nuove applicazioni che si basano sulla capacità di coinvolgere gli utenti nella creazione e nella distribuzione dei contenuti. Le applicazioni web 2.0 quali blog, podcast, wiki o video sharing, consentono agli utenti di creare e di condividere facilmente testi, video o immagini e di svolgere un ruolo più attivo e collaborativo nella creazione dei contenuti e nella diffusione delle conoscenze. Vi è tuttavia una differenza significativa tra i contenuti creati dagli utenti (UGC) e i contenuti esistenti che sono semplicemente caricati dagli utenti e sono di norma tutelati dal diritto d'autore. In uno studio dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), i contenuti creati dagli utenti sono stati definiti come «contenuti messi a disposizione del pubblico su Internet che riflettono un certo grado di sforzo creativo e che vengono creati al di fuori di routine e pratiche professionali».
      Questi contenuti, realizzati a partire da opere esistenti, costituiscono la nuova modalità di scrittura delle giovani generazioni, il modo in cui esse commentano gli accadimenti, esprimono sdegno, entusiasmo o approvazione.
      La necessità di fornire un quadro normativo diverso che, nei limiti di compatibilità con l'ordinamento comunitario, tuteli i nuovi linguaggi abilitati dalla tecnologia non vuole in alcun modo tradursi nell'imposizione di un sacrificio dei diritti degli autori, ma solo salvaguardare quella libertà di manifestare liberamente il proprio pensiero che, in ogni modo e forma, è tutelata dalla nostra Carta costituzionale.
      In una logica consumeristica si collocano le modifiche proposte agli articoli 71-quinquies e 71-sexies, nonché l'introduzione dell'articolo 71-undecies della legge n. 633 del 1941, quale disposizione di salvaguardia delle utilizzazioni libere previste nel titolo I, capo V, della medesima legge.
      Come noto, il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68, nel recepire la stessa direttiva 2001/29/CE, ha introdotto nel corpo della menzionata legge n. 633 del 1941 alcune disposizioni relative alla tutela giuridica delle misure tecnologiche di protezione che i titolari dei diritti possono legittimamente apporre alle opere al fine di evitare utilizzazioni non consentite delle stesse. Le predette disposizioni sono state oggetto di forti critiche per le potenziali distorsioni che esse sono in grado di produrre rispetto alle prerogative riconosciute dalla legge ai fruitori delle opere, in primo luogo il diritto di effettuare la cosiddetta «copia privata».
      Le proposte di riforma qui avanzate mirano, da un lato, a introdurre nell'ordinamento la possibilità, per coloro che abbiano acquisito il possesso legittimo degli esemplari dell'opera o del materiale protetto, o che vi abbiano avuto accesso legittimo ai fini del loro utilizzo, di procedere
 

Pag. 4

alla rimozione delle misure di protezione, per poter esercitare le eccezioni previste nel titolo I, capo V, della stessa legge n. 633 del 1941; dall'altro lato, ad assicurare agli stessi la possibilità della copia personale digitale, allo stato di fatto esclusa in presenza di misure tecnologiche di protezione. Sempre con riferimento all'articolo 71-sexies, si è voluto altresì chiarire, con l'aggiunta della locuzione «purché senza scopo di lucro direttamente derivante dall'attività di riproduzione», che rientra nel concetto di copia personale anche la cosiddetta «copia di lavoro» come, ad esempio, quella realizzata dai disc-jockey per essere eseguita nel corso della serata, realizzata direttamente dal cd o dal disco in vinile originale in loro possesso.
      Si è inoltre ritenuto opportuno introdurre l'articolo 69-bis della legge n. 633 del 1941, così da richiamare, all'interno della stessa legge, i princìpi sul deposito legale dei documenti destinati all'uso pubblico di cui alla legge 15 aprile 2004, n. 106.
      Appare evidente la necessità di procedere, conformemente agli indirizzi comunitari, a un riequilibrio delle prerogative dell'autore con quelle dei fruitori delle opere, anche al fine di tutelare compiutamente diritti costituzionalmente protetti, quali il diritto personale alla libertà e alla dignità umane, il diritto alla cultura e alla ricerca scientifica e tecnica, il diritto alla libera manifestazione del pensiero e il diritto alla libera iniziativa economica.
      Le libere utilizzazioni hanno rappresentato e rappresentano la via maestra per raggiungere tale equilibrio. Esse non vanno considerate come mere eccezioni al diritto d'autore, anche se tali possono apparire nella loro estrinsecazione positiva e sono definite da vari testi legislativi.
      Gli interessi che sono tutelati dal diritto d'autore e dalle utilizzazioni libere devono essere protetti come diritti fondamentali e, pertanto, in uno Stato regolato da una Costituzione rispettosa del cittadino, devono coesistere con la tutela degli altri diritti parimenti fondamentali secondo un ordinato modello di valori, equilibrato e aperto, che per sua stessa natura deve mantenersi sempre adeguato alle specifiche condizioni socio-culturali di convivenza del proprio tempo.
 

Pag. 5


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
PROTEZIONE DELL'UTILIZZAZIONE ECONOMICA DELL'OPERA

Art. 1.

      1. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, le parole: «, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, l'incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione» sono soppresse.

Art. 2.

      1. All'articolo 15 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Non è altresì considerata pubblica l'esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera effettuata gratuitamente nei locali di una biblioteca per finalità di valorizzazione e di promozione del patrimonio culturale dello Stato».

Art. 3.

      1. All'articolo 16 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «2-bis. Non costituisce esercizio del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico l'inserimento, nei repertori e nei cataloghi delle biblioteche accessibili tramite rete pubblica, di elementi paratestuali o di parti non essenziali dell'opera, purché effettuato nell'ambito dell'attività di valorizzazione al solo scopo di migliorarne la descrizione e la segnalazione».

 

Pag. 6

Capo II
UTILIZZAZIONI LIBERE DI OPERE PROTETTE DAL DIRITTO D'AUTORE

Art. 4.

      1. La rubrica del capo V del titolo I della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente: «Utilizzazioni libere».

Art. 5.

      1. Al comma 1 dell'articolo 65 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, dopo le parole: «o giornali, anche radiotelevisivi,» sono inserite le seguenti: «nonché nei siti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dei gestori di servizi pubblici e degli organismi di diritto pubblico,».

Art. 6.

      1. All'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

      «2. È libera la riproduzione, con qualsiasi mezzo, di opere esistenti nelle biblioteche accessibili al pubblico, negli istituti di istruzione, nei musei pubblici o negli archivi pubblici, nelle discoteche e cineteche dello Stato e degli enti pubblici, effettuata dai predetti organismi per i propri servizi, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto»;

          b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

      «3. Fermo restando il divieto di riproduzione di spartiti e partiture musicali, la riproduzione per uso personale è consentita

 

Pag. 7

nei limiti del quindici per cento dell'opera complessiva o di ciascuna annata di periodico, escluse le inserzioni pubblicitarie»;

          c) al comma 4, le parole: «per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione» sono sostituite dalle seguenti: «idonei alla riproduzione di cui al comma 3»;

          d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

      «5. Le riproduzioni per uso personale delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche, fatte con qualsiasi mezzo all'interno delle stesse, possono essere effettuate liberamente nei limiti stabiliti dal comma 3 del presente articolo con corresponsione di un compenso in forma forfetaria a favore degli aventi diritto di cui al comma 2 dell'articolo 181-ter, determinato ai sensi del secondo periodo del comma 1 del medesimo articolo 181-ter. Tale compenso è versato direttamente ogni anno dalle biblioteche o dagli enti dai quali le biblioteche dipendono. I limiti di cui al citato comma 3 non si applicano alle edizioni esaurite in commercio».

Art. 7.

      1. L'articolo 69 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 69. 1. Il prestito eseguito dalle biblioteche pubblicamente accessibili e dalle discoteche e cineteche dello Stato e degli enti pubblici, avente ad oggetto esemplari di opere esistenti presso le istituzioni suddette, ovvero, nel caso di opere non fissate su un supporto materiale, la messa a disposizione per la consultazione non contemporanea da parte di singoli utenti individuati, inclusa quella nel luogo e nel momento scelti, per un tempo determinato, ai fini esclusivi di promozione culturale e di studio personale, non è soggetto ad autorizzazione da parte del titolare del relativo diritto. Le opere cinematografiche

 

Pag. 8

o audiovisive o le sequenze di immagini in movimento, sonore o meno, possono essere prestate decorsi almeno diciotto mesi dal primo atto di esercizio del diritto di distribuzione ovvero, non essendo stato esercitato il diritto di distribuzione, decorsi almeno ventiquattro mesi dalla realizzazione delle opere e delle sequenze di immagini. Tale limite non si applica nel caso di allegati a opere a stampa.
      2. Per i prestiti effettuati dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, fatta eccezione per quelli eseguiti dalle biblioteche universitarie e dalle biblioteche di istituti e scuole di ogni ordine e grado, è dovuto un equo compenso; a tal fine è istituito, a carico del bilancio dello Stato, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, il Fondo per il diritto di prestito pubblico. I criteri per la ripartizione di tale Fondo da parte della SIAE tra gli aventi diritto e per la determinazione della provvigione spettante alla stessa società per l'opera di ripartizione, da prelevare a valere sulle risorse del Fondo medesimo, sono stabiliti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentite le associazioni di categoria interessate.
      3. Per preservare l'opera o l'esemplare originale dal deterioramento, e comunque in caso di obsolescenza tecnologica del supporto originale, è consentito, agli istituti e nei modi di cui all'articolo 68, comma 2, il prestito o la messa a disposizione del pubblico di una riproduzione dell'opera o dell'esemplare, purché tale copia sia l'unica messa a disposizione degli utenti in sostituzione dell'esemplare originale».

Art. 8.

      1. All'articolo 70 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

      «1. Sono libere la riproduzione e la comunicazione al pubblico, compresa la messa a disposizione in maniera che ciascuno

 

Pag. 9

possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, di opere e di altri materiali protetti quando l'utilizzo abbia esclusivamente finalità illustrativa per uso didattico o di ricerca scientifica, di critica e di discussione e a condizione che, salvo in caso di impossibilità, si indichi la fonte, compreso il nome dell'autore. In ogni caso sono liberi il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico, compresa la messa a disposizione in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera. Il riassunto, la citazione o la riproduzione devono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e, se si tratta di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta»;

          b) il comma 1-bis è abrogato;

          c) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

      «3. Sono libere la riproduzione e la comunicazione al pubblico, compresa la messa a disposizione in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, di opere di architettura o di scultura realizzate per essere collocate stabilmente in luoghi pubblici.
      3-bis. Sono altresì libere la riproduzione e la comunicazione al pubblico, compresa la messa a disposizione in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, di opere o di altri materiali protetti nel caso di loro inclusione occasionale in opere o in materiali di altro tipo».

Art. 9.

      1. L'articolo 71-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

      «Art. 71-ter. - 1. È libera la comunicazione o la messa a disposizione destinata

 

Pag. 10

a singoli individui, a scopo di ricerca o di attività privata di studio, su postazioni dedicate situate nei locali delle biblioteche e dei sistemi bibliotecari accessibili al pubblico, negli istituti di istruzione, nei musei e negli archivi, limitatamente alle opere o ad altri materiali contenuti nelle loro collezioni.
      2. Previo accordo con le associazioni delle categorie interessate, è libera la comunicazione o la messa a disposizione, in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, di edizioni non più in commercio, effettuata da biblioteche accessibili al pubblico, istituti di istruzione, musei e archivi a scopo di ricerca o di attività privata di studio, decorso un termine non inferiore a cinque anni dalla data di pubblicazione».

Art. 10.

      1. All'articolo 71-quinquies della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I titolari dei diritti sono altresì tenuti a rimuovere tali misure, su espressa richiesta di una delle istituzioni di cui all'articolo 68, comma 2, o all'articolo 69, comma 1, o all'articolo 69-bis, per consentire l'esercizio delle eccezioni ivi previste»;

          b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

      «2. In ogni caso i titolari dei diritti sono tenuti, anche solo temporaneamente, a rimuovere o ad autorizzare la rimozione delle misure di protezione di cui all'articolo 102-quater per consentire l'esercizio delle eccezioni di cui al presente capo, su espressa richiesta dei beneficiari, a condizione che questi abbiano acquisito il possesso legittimo degli esemplari dell'opera o del materiale protetto, o che vi abbiano avuto acceso legittimo ai fini del loro utilizzo, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 55, 68, commi 1 e 2, 69, comma 2, 70, comma 1, 71-bis e 71-quater; compresa la corresponsione dell'equo compenso, ove previsto»;

 

Pag. 11

          c) al comma 3 le parole: «avvenga sulla base di accordi contrattuali» sono sostituite dalle seguenti: «all'opera protetta dalle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater è consentito sulla base di accordi contrattuali».

Art. 11.

      1. All'articolo 71-sexies della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

      «1. È libera la riproduzione di fonogrammi e videogrammi, su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso personale, purché senza scopo di lucro direttamente derivante dall'attività di riproduzione e senza fini direttamente o indirettamente commerciali, anche nel caso in cui all'opera siano apposte misure tecnologiche di protezione di cui all'articolo 102-quater»;

          b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

      «2. La riproduzione di cui al comma 1 non può essere effettuata da terzi. È in ogni caso permessa la prestazione di servizi finalizzata a consentire la riproduzione di fonogrammi e videogrammi da remoto da parte di una persona fisica per uso personale, fatto salvo l'equo compenso stabilito ai sensi dell'articolo 71-septies»;

          c) al comma 3:

              1) le parole: «l'opera è protetta» sono sostituite dalle seguenti: «l'accesso all'opera protetta»;

              2) e parole: «ovvero quando l'accesso» sono soppresse;

          d) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «4-bis. Le condizioni pattuite in violazione del comma 4 sono nulle».

 

Pag. 12

Art. 12.

      1. Alla sezione III del capo V della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo l'articolo 71-decies è aggiunto, in fine, il seguente:

          «Art. 71-undecies. - 1. Le libere utilizzazioni di cui al presente capo non possono essere impedite per contratto né attraverso l'apposizione all'opera di misure tecnologiche di protezione di cui all'articolo 102-quater».

Capo III
DEPOSITO DELLE OPERE DESTINATE ALL'USO PUBBLICO

Art. 13.

      1. Dopo l'articolo 69 della legge 22 aprile 1941, n. 633, come da ultimo sostituito dall'articolo 7 della presente legge, è inserito il seguente:

          «Art. 69-bis. - 1. Ai sensi della normativa vigente in materia di deposito legale, le biblioteche nazionali centrali, nonché gli istituti indicati come depositari delle opere destinate all'uso pubblico raccolgono, conservano, documentano e rendono accessibili tali opere.
      2. Gli istituti depositari di cui al comma 1, sono, in particolare, autorizzati alla conservazione e alla riproduzione delle opere pubblicate su supporti digitali o diffuse tramite rete informatica nei modi adeguati alle esigenze dei loro servizi e alle specificità delle opere stesse, per le quali garantiscono l'accesso a utenti registrati nei modi e nei tempi stabiliti da accordi con i titolari dei relativi diritti».


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su