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PDL 3366

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3366



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro degli affari esteri
(FRATTINI)

di concerto con il ministro dell'interno
(MARONI)

con il ministro della giustizia
(ALFANO)

con il ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

e con il ministro dello sviluppo economico
(SCAJOLA)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare democratica di Corea sulla promozione e protezione degli investimenti reciproci, fatto a Roma il 27 settembre 2000

Presentato il 1o aprile 2010


      

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Onorevoli Deputati! - L'Accordo si inserisce nel quadro dello stabilimento delle relazioni diplomatiche tra l'Italia e la Repubblica popolare democratica di Corea (RPDC) (Corea del Nord), avvenuto nel gennaio 2000, ed è legato al desiderio, sia coreano che italiano, di avviare una collaborazione economica di reciproco vantaggio per entrambe le parti come a suo tempo riaffermato durante la visita del Ministro degli affari esteri Lamberto Dini a Pyongyang. Ciò passa, in primo luogo, attraverso la creazione di un ambiente favorevole agli operatori economici dei due Paesi che favorisca lo sviluppo dei rapporti economici e degli investimenti. In particolare, con la Corea del Nord, esso potrebbe contribuire all'inserimento del
 

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Paese asiatico in una struttura di relazioni economiche internazionali da cui esso si è tenuto per lungo tempo lontano. Il procedimento di ratifica, avviato nel 2001, si è arrestato a seguito di mutamenti nello scenario internazionale: la RPDC ha messo in atto azioni quali l'uscita dal Trattato di non proliferazione e l'avvio di un programma nucleare, culminato con gli esperimenti missilistici dell'ottobre 2006, che hanno riportato il Paese ai margini della comunità internazionale. Tale marginalizzazione, tuttavia, è venuta meno nel corso degli ultimi anni a seguito del positivo andamento dei «Six Party Talks» e del riconoscimento del ritrovato ruolo della Corea del Nord come attore nello scenario internazionale.
      L'iter del presente provvedimento era stato nuovamente bloccato a seguito del riacutizzarsi della crisi nord-coreana per gli esperimenti missilistici del maggio 2009.
      La recente ripresa dei contatti tra il regime nord-coreano e la comunità internazionale ha ora consentito il riavvio del suddetto iter, la cui opportunità politica è rafforzata dalla celebrazione del decennale delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi.
      Lo strumento in questione, negoziato insieme a un Accordo quadro di cooperazione economica a Pyongyang, è basato su un modello standard, da cui sono discesi analoghi accordi già posti in essere tra l'Italia e altri Paesi. Questo prevede la definizione di uno stabile quadro normativo e giuridico interno che assicuri, nei limiti propri di ciascun ordinamento, la libertà di movimento e di residenza del personale delle imprese investitrici, nonché la libertà di trasferire redditi, profitti, dividendi e altri pagamenti dentro e fuori lo Stato di destinazione dell'investimento. Si stabiliscono, inoltre, l'impegno delle Parti a offrire il trattamento della nazione più favorita (salve alcune eccezioni definite nell'articolato), nonché le regole in caso di nazionalizzazione, di esproprio e di compensazione per danni. Il testo dell'Accordo prevede, infine, le procedure per la risoluzione di controversie tra l'investitore estero e le autorità dello Stato ospite o tra i due Stati.
      Articolo 1: definisce il significato dei termini usati nell'Accordo.
      Articolo 2: definisce gli impegni delle Parti a creare e a mantenere uno stabile quadro giuridico che garantisca l'attività dei singoli investitori, compreso il trattamento più favorevole reso possibile dai rispettivi ordinamenti interni riguardo all'ingresso, alla residenza e alla libertà di movimento all'interno del Paese di destinazione del personale impiegato nella realizzazione di un determinato investimento.
      Articolo 3: obbliga ciascuno Stato a concedere agli investitori dell'altro Stato un trattamento non meno favorevole di quello concesso a investitori di un Paese terzo. Sono salve le eccezioni dovute alle agevolazioni concesse a un Paese terzo in quanto membro di un'unione doganale, di un mercato comune o di un'area di libero commercio.
      Articolo 4: impone alle Parti il divieto di procedere a operazioni di limitazione, temporanea o permanente, dei diritti di proprietà o di controllo su un investimento se non specificamente previste dalla legislazione o da un ordine di un tribunale competente su quell'investimento; sancisce il divieto di nazionalizzazione, requisizione o esproprio se non in base a un pubblico interesse e solo dietro piena e immediata compensazione. Lo stesso articolo stabilisce le modalità per la determinazione della compensazione e il tasso di cambio applicabile.
      Articolo 5: stabilisce il trattamento della nazione più favorita in caso di risarcimento per danni, subiti dall'investimento di una delle Parti, causati da conflitti armati, insurrezioni, disordini civili eccetera.
      Articolo 6: stabilisce la libertà di trasferimento di ogni tipo di pagamento dentro e fuori il Paese di destinazione dell'investimento.
      Articolo 7: fissa le procedure di trasferimento dei pagamenti effettuati o ricevuti dall'investitore (compresi i casi di nazionalizzazione, esproprio, risarcimento di
 

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danni e surroga) e il tasso di cambio applicabile.
      Articolo 8: sancisce il diritto di surroga.
      Articolo 9: stabilisce le forme di risoluzione delle controversie tra un investitore di una delle Parti e l'altro Stato in cui è stato effettuato l'investimento.
      Articolo 10: regola le forme di composizione delle controversie tra l'Italia e la RPDC in materia di investimenti e stabilisce, in particolare, le regole per la costituzione e il funzionamento di un tribunale arbitrale.
      Articolo 11: definisce il campo di applicazione dell'Accordo.
      Articolo 12: stabilisce che ciascuna delle Parti può proporre all'altra consultazioni su ogni tema relativo all'Accordo.
      Articolo 13: regola l'entrata in vigore dell'Accordo.
      L'entrata in vigore dell'Accordo in oggetto risponde a un'esigenza diffusamente avvertita negli ambienti imprenditoriali del nostro Paese.
      Alle spese, del tutto eventuali, che dovessero derivare dalle procedure per la risoluzione delle controversie (articolo 10), si farà fronte con il capitolo di bilancio 1611 - liti e arbitraggi - dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.
      Dall'attuazione del medesimo Accordo, che assicura ai nostri operatori il trattamento più favorevole previsto dall'ordinamento vigente nella RPDC, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

A) Necessità dell'intervento normativo.

        L'autorizzazione legislativa alla ratifica dell'Accordo sulla promozione e protezione degli investimenti reciproci con la Repubblica popolare democratica di Corea è resa necessaria in quanto la sussistenza di regole per la costituzione e il funzionamento di un tribunale arbitrale, previste nell'articolo 10 dell'atto internazionale in questione, ricollega l'autorizzazione del medesimo alla fattispecie di cui all'articolo 80 della Costituzione.
        L'Accordo non comporta innovazioni nella normativa interna e non prevede impegni di spesa.

B) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

        L'Accordo con la Repubblica popolare democratica di Corea sulla promozione e protezione degli investimenti reciproci non incide sull'ordinamento normativo interno e, in particolare, non modifica alcuna disposizione di legge. Esso infatti si limita a definire (articoli 2 e 3) l'impegno delle Parti a mantenere un quadro giuridico tale da garantire favorevoli condizioni all'attività dei singoli investitori, assicurando un trattamento giusto ed equo agli investimenti reciproci e fornendo un adeguato quadro di garanzie, conforme a quanto stabilito dalle normative interne.

C) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea e con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

        L'Accordo si ispira ai princìpi generali sanciti dalla nostra Costituzione e appare conforme alla disciplina dell'Unione europea. Per quest'ultimo aspetto, il paragrafo 4 dell'articolo 3 afferma che «Le disposizioni del presente Articolo non si applicano ai vantaggi ed ai privilegi che una Parte Contraente può concedere ad investitori di Stati Terzi in virtù della loro appartenenza a Unioni Doganali o Unioni Economiche, a un Mercato Comune, a una Zona di Libero Scambio, ad Accordi regionali o sub-regionali o nel quadro di Accordi per la Prevenzione della Doppia Imposizione o per la facilitazione del commercio transfrontaliero».
        In tale modo vengono tutelate eventuali specifiche competenze in materia.
        L'Accordo fa inoltre salve le competenze delle regioni e delle autorità locali: esso infatti si limita a definire un insieme di garanzie

 

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fondamentali, compatibili con eventuali schemi particolari di agevolazione e di incentivazione messi in opera dalle amministrazioni locali.

2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.

        L'Accordo sulla promozione e protezione degli investimenti reciproci rispecchia un modello nazionale di Accordo in vigore da più di quindici anni e costantemente aggiornato. Il modello non si conforma a un modello internazionale unico, anche se si tiene conto delle riflessioni in materia svolte in sede di Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare democratica di Corea sulla promozione e protezione degli investimenti reciproci, fatto a Roma il 27 settembre 2000.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

Art. 3.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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