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PDL 3368

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3368



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

VACCARO, FUCCI, GARAVINI, MARCHI, PIZZETTI

Modifica dell'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto dell'uso di indumenti o altri oggetti che impediscano l'identificazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico

Presentata il 7 aprile 2010


      

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Onorevoli Colleghi! — La Commissione Affari interni del Parlamento belga ha recentemente approvato all'unanimità una proposta di legge che vieta, per motivi di sicurezza e ordine pubblico, la possibilità di indossare veli integrali nella fattispecie il burqa e il niqab – che nascondono il viso di alcune donne musulmane.
      Secondo il provvedimento infatti «chi si presenterà in uno spazio pubblico con il volto coperto, del tutto o in parte, che ne impedisca l'identificazione» sarà costretto a pagare un'ammenda o a trascorrere sette giorni in carcere.
      Il Belgio quindi potrebbe essere, previa definitiva approvazione parlamentare, il primo Paese dell'Unione europea dove indossare il burqa o il niqab è reato.
      Allo stesso modo il Governo francese, attraverso il proprio presidente Nicolas Sarkozy, ha di recente espresso con fermezza che presenterà un disegno di legge per interdire il velo integrale come indumento contrario alla dignità femminile. Da mesi infatti l’intellighentia francese discute sulla delicata questione del burqa e del niqab che, tuttavia, riguarda solo una parte molto esigua delle donne musulmane, circa duemila. Nel testo di legge francese si farà presumibilmente riferimento a esigenze di ordine pubblico e sarà utilizzata la formula più ampia di spazi pubblici, piuttosto che di luoghi pubblici, per evitare obiezioni di natura giuridica sul contenuto discriminatorio della proposta.
 

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      In Danimarca il Governo, lo scorso gennaio, ha deciso di limitare l'uso del burqa o del niqab nei luoghi pubblici ma senza vietarli, lasciando cioè alle scuole, alle amministrazioni o alle imprese l'onere di fissare le regole.
      Nei Paesi Bassi sono allo studio diversi progetti di legge per vietare l'uso del velo integrale. Nel Regno Unito non vi è alcun limite o divieto alla libertà di indossare lo stesso velo integrale.
      In Italia vige, ad oggi, una legge, la legge 22 maggio 1975, n. 152, in materia di disposizioni a tutela dell'ordine pubblico, che vieta di coprirsi completamente il volto nei luoghi pubblici (è dunque vietato indossare il velo integrale ma anche un casco da motociclismo). È a questa legge che taluni amministratori locali hanno fatto riferimento per varare una serie di ordinanze che vietano al livello locale il velo integrale o il burkinì (il costume da bagno islamico).
      Il casus belli si è avuto a seguito dell'ordinanza n. 24 del 2004, in materia di pubblica sicurezza adottata dal sindaco del comune di Azzano Decimo, la quale ha espressamente incluso tra i «mezzi atti a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona» anche «il velo che copre il volto», tra cui il burqa e il niqab. Tale ordinanza è stata poi annullata dal prefetto competente e inoltre censurata dal Consiglio di Stato, sezione VI, decisione n. 3076 del 19 giugno 2008, il quale ha chiarito che, pur in assenza di una previsione esplicita, è possibile far rientrare tra i giustificati motivi che consentono di coprire il volto anche i motivi religiosi o culturali. Secondo il Consiglio di Stato la legislazione vigente consente l'uso di indumenti quali il burqa e il niqab anche in luogo pubblico perché il motivo religioso rientra tra i «giustificati motivi» che escludono l'ambito di applicazione dell'articolo 5 della legge n. 152 del 1975.
      L'opportunità che sia il legislatore nazionale a disciplinare la materia è dunque diventata ineludibile e improcrastinabile, anche in considerazione di come gli altri grandi Paesi europei stanno attualmente legiferando in materia. Inoltre, l'opportunità di affidare agli organi giurisdizionali un'interpretazione di volta in volta restrittiva o estensiva nella palese incertezza normativa rischierebbe di creare non pochi equivoci in una materia così delicata e carica di implicazioni non solo riferite a esigenze di sicurezza pubblica.
      In Italia, inoltre, vige la Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione, di cui al decreto del Ministro dell'interno 23 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 15 giugno 2007, e avente valore di direttiva generale per l'Amministrazione dell'interno. Questa prevede che il medesimo Ministero si ispiri ai valori contenuti nel documento e orienti le relazioni con le comunità di immigrati e religiose al comune rispetto dei princípi della Carta stessa, nella prospettiva dell'integrazione e della coesione sociali. Così essa rappresenta uno «strumento utile per i soggetti dell'immigrazione, per le comunità religiose, per i cittadini italiani, soprattutto i giovani, per diffondere una migliore conoscenza dei problemi dell'immigrazione e della libertà religiosa (...)»; il punto 26 della Carta, in particolare, stabilisce che: «In Italia non si pongono restrizioni all'abbigliamento della persona, purché liberamente scelto, e non lesivo della sua dignità. Non sono accettabili forme di vestiario che coprono il volto perché ciò impedisce il riconoscimento della persona e la ostacola nell'entrare in rapporto con gli altri».
      La presente proposta di legge mira quindi a regolare l'uso in luogo pubblico o aperto al pubblico di indumenti indossati principalmente per ragioni di carattere religioso o etnico-culturale, che coprono il volto rendendo difficoltoso il riconoscimento della persona. La ratio legis punta a tutelare l'esigenza primaria della pubblica sicurezza che lo Stato, nel rispetto delle proprie prerogative, è tenuto a garantire ai propri cittadini, bilanciandola con l'incomprimibile tutela della libertà dell'individuo di esplicare la propria personalità, costituzionalmente prevista. Viene al contempo tutelato il più ampio riconoscimento da parte dello Stato del
 

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principio di libertà religiosa previsto all'articolo 8 della Costituzione.
      In Italia, il fenomeno del burqa o del niqab è ancora molto contenuto, pur continuando a destare preoccupazione esclusivamente dal punto di vista della sicurezza sociale dovuta all'irriconoscibilità dell'individuo, il suo continuo sviluppo.
      La presente proposta di legge modifica l'attuale formulazione del divieto di cui all'articolo 5 della legge n. 152 del 1975, relativo al solo uso di caschi protettivi o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo, e introduce un più ampio divieto di indossare indumenti o qualunque altro oggetto o mezzo che, in tutto o in parte, occulti o renda comunque irriconoscibile il viso dei soggetti, senza giustificato motivo, compresi abiti e simboli che manifestino appartenenze religiose, solo ed esclusivamente nel momento in cui essi impediscono il palesarsi del volto del soggetto, incidendo sulla sua possibilità di rivelarsi al pubblico.
      Si conservano, altresì, le espressioni, attualmente vigenti nella legge n.152 del 1975, di «luogo aperto al pubblico» e di «luogo pubblico».
      Sono inoltre contemplate due eccezioni, costituenti giustificato motivo, nelle quali è possibile indossare indumenti o altri oggetti o mezzi che mascherano o nascondono il viso dei soggetti: circostanze di sicurezza del lavoro e ipotesi previste dal codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992; manifestazioni di carattere sportivo o festivo, autorizzate dalle autorità di pubblica sicurezza; qualora un soggetto presenti patologie che necessitano un occultamento del proprio volto, a patto che tale prevenzione sia esplicitamente certificata.
      La disposizione normativa di chiusura prevede, infine – una pena pecuniaria, compresa tra un minimo e un massimo – per la violazione delle disposizioni introdotte dalla presente proposta di legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

          «Art. 5. – 1. È vietato, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, l'uso di indumenti o di qualunque altro oggetto o mezzo, ivi inclusi abiti e simboli che manifestano appartenenze religiose, che, in tutto o in parte, mascherano o nascondono ovvero rendono comunque irriconoscibile il viso impedendo di fatto l'identificabilità del soggetto, senza giustificato motivo.

      2. Fatto salvo il divieto di cui al comma 1, costituiscono giustificato motivo:

          a) le ipotesi disciplinate dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

          b) le ipotesi previste dal codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

          c) le manifestazioni di carattere sportivo o festive, autorizzate dalle autorità di pubblica sicurezza, che comportano l'uso di indumenti o di altri oggetti o mezzi che mascherano o nascondono ovvero rendono irriconoscibile in tutto o in parte il viso dei soggetti;

          d) le condizioni patologiche esplicitamente certificate.

      3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il contravventore alle disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da 500 a 2.000 euro».


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