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CAMERA DEI DEPUTATI
| N. 3682 |
1. L'articolo 1117 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 1117. – (Parti comuni dell'edificio). – Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, se non risulta il contrario dal titolo, che a pena di nullità deve indicarne l'ulteriore destinazione d'uso:
1) tutte le parti dell'edificio destinate all'utilità comune, quali il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate;
2) le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune, quali la portineria, incluso l'alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e gli impianti centralizzati;
3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all'uso e al godimento comune, quali gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento e per il condizionamento dell'aria, per le telecomunicazioni, per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, fatto salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche».
1. Dopo l'articolo 1117 del codice civile sono inseriti i seguenti:
«Art. 1117-bis. – (Ambito di applicazione). – Le disposizioni del presente capo
1. L'articolo 1118 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 1118. – (Diritti dei partecipanti sulle parti comuni). – Ogni condomino deve esercitare il proprio diritto sulle parti
1. L'articolo 1119 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 1119. – (Indivisibilità). – Le parti comuni dell'edificio non sono soggette a divisione, a meno che le stesse siano state sottratte all'uso comune per effetto di una deliberazione ai sensi degli articoli 1117-ter e 1117-quater, ovvero che la divisione possa farsi senza rendere più incomodo l'uso della cosa a ciascun condomino».
1. Il primo comma dell'articolo 1120 del codice civile è sostituito dai seguenti:
«Salvo che sia altrimenti stabilito dalla legge, i condomini, con la maggioranza indicata dal secondo comma dell'articolo 1136, possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all'uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni.
Sono valide, se approvate dall'assemblea con la maggioranza indicata dal secondo comma dell'articolo 1136, nel rispetto, se del caso, delle disposizioni di cui al secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 1117-ter,
1) le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubrità degli edifici e degli impianti, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 1122-bis;
2) le opere e gli interventi previsti per il contenimento del consumo energetico degli edifici, per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per la realizzazione di parcheggi destinati a pertinenza delle unità immobiliari o all'utilità comune dell'edificio;
3) l'installazione di impianti centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino alla diramazione per le singole utenze.
L'amministratore è tenuto a convocare l'assemblea entro trenta giorni dalla richiesta anche di un solo condomino interessato all'adozione delle deliberazioni di cui al secondo comma. La richiesta deve contenere l'indicazione del contenuto specifico e delle modalità di esecuzione degli interventi proposti. In mancanza, l'amministratore deve invitare senza indugio il condomino proponente a fornire le necessarie integrazioni».
2. All'articolo 26, comma 2, della legge 9 gennaio 1992, n. 10, e successive modificazioni, le parole: «maggioranza semplice delle quote millesimali rappresentate dagli intervenuti in assemblea» sono sostituite dalle seguenti: «maggioranza degli intervenuti, con un numero di voti che rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio».
1. L'articolo 1122 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 1122. – (Opere su parti di proprietà o di uso individuale). – Nell'unità
1. Dopo l'articolo 1122 del codice civile sono inseriti i seguenti:
«Art. 1122-bis. – (Interventi urgenti a tutela della sicurezza negli edifici). – Nelle parti comuni e nelle unità immobiliari di proprietà individuale non possono essere realizzati o mantenuti impianti od opere che non rispettino le condizioni di sicurezza prescritte dalla legge. Ove, per la mancanza di tali condizioni di sicurezza, sussista un pericolo incombente per l'integrità delle parti comuni e delle unità immobiliari di proprietà individuale, ovvero per l'incolumità delle persone, l'amministratore, su richiesta anche di un solo condomino o detentore a qualunque titolo, accede alle parti comuni dell'edificio ovvero richiede l'accesso alle parti di proprietà o d'uso individuale al condomino o al detentore delle stesse.
L'esibizione della documentazione amministrativa relativa all'osservanza delle normative di sicurezza non esclude la necessità dell'accesso.
L'amministratore esegue l'accesso alle parti comuni con un tecnico nominato di accordo con il richiedente ed esegue l'accesso alle unità immobiliari di proprietà individuale con un tecnico nominato di comune accordo tra il richiedente e l'interpellato. Il tecnico nominato, al termine dell'accesso, consegna una sintetica relazione al richiedente e all'amministratore,
1. All'articolo 1124 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
«Le scale e gli ascensori sono mantenuti e ricostruiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l'altra metà in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo»;
b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Manutenzione e ricostruzione delle scale e degli ascensori».
2. L'articolo 1126 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 1126. – (Lastrici solari di uso esclusivo). – Quando l'uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l'uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o delle ricostruzioni del lastrico: gli altri due terzi sono posti a carico di tutti i condomini, in proporzione al valore dell'unità immobiliare di ciascuno».
1. L'articolo 1129 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 1129. – (Nomina, revoca e obblighi dell'amministratore). – Quando i condomini sono più di quattro, se l'assemblea non vi provvede, ciascuno di essi può chiedere all'autorità giudiziaria la nomina di un amministratore.
Contestualmente all'accettazione della nomina e ad ogni rinnovo dell'incarico, l'amministratore comunica all'assemblea i propri dati anagrafici e professionali, il codice fiscale o, se si tratta di società, anche la sede legale e la denominazione, nonché l'ubicazione, la denominazione e il codice fiscale degli altri condominii eventualmente amministrati, il locale dove si trovano i registri di cui ai numeri 6) e 7) dell'articolo 1130, nonché i giorni e le ore in cui ogni interessato, previa richiesta all'amministratore, può prenderne gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia dell'originale dall'amministratore che ne attesta la conformità.
Sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa indicazione delle generalità e dei recapiti, anche telefonici, dell'amministratore.
In mancanza dell'amministratore, sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l'indicazione delle generalità e dei recapiti, anche telefonici, del condomino che svolge funzioni analoghe a quelle dell'amministratore.
L'amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio e accessibile a ciascun condomino per quanto riguarda la rendicontazione periodica.
L'amministratore ha diritto al compenso per il compimento delle operazioni
1) il ripetuto rifiuto di convocare l'assemblea per la nomina del nuovo amministratore o negli altri casi previsti dalla legge;
2) la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministrativi, nonché di deliberazioni dell'assemblea;
3) le mancate apertura e utilizzazione del conto di cui al quinto comma;
4) la gestione secondo modalità che generano possibilità di confusione tra il
5) l'aver acconsentito, con dolo o con colpa, alla cancellazione delle formalità eseguite nei registri immobiliari a tutela dei diritti del condominio;
6) l'aver omesso di agire ai sensi del settimo comma per la riscossione forzosa delle somme dovute al condominio entro il termine ivi indicato e aver omesso di curare diligentemente l'azione e la conseguente esecuzione coattiva;
7) l'inottemperanza agli obblighi di cui agli articoli 1117-quater, 1117-quinquies e 1122-bis;
8) la mancata comunicazione ai sensi del secondo comma ovvero l'incompletezza o l'inesattezza dei dati comunicati».
1. Dopo l'articolo 1129 del codice civile è inserito il seguente:
«Art. 1129-bis. – (Istituzione di un fondo di garanzia). – È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo di garanzia al fine di assicurare un indennizzo, nell'ambito delle risorse del medesimo fondo, ai condomini che, a seguito dell'accertata responsabilità dell'amministratore per ammanchi o per irregolarità gestionali da lui poste in essere, abbiano subìto un danno patrimoniale non soddisfatto attraverso l'escussione dei beni del debitore.
Per reperire le risorse destinate al fondo di garanzia è istituito un contributo obbligatorio a carico di ciascun amministratore nella misura del 4 per cento dei compensi da lui percepiti dal condominio in ragione dell'incarico.
La gestione del fondo di garanzia è attribuita alla Concessionaria servizi assicurativi pubblici (CONSAP spa) che vi provvede per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base
1) le iniziative e le informative da assumere ad opera del fondo, con oneri a suo carico, al fine di garantire l'effettiva fruizione dei benefìci da parte dei condomini danneggiati;
2) l'istruttoria delle richieste di indennizzo;
3) la liquidazione degli indennizzi e la loro erogazione;
4) ogni altra modalità di esercizio della gestione del fondo da parte della CONSAP Spa allo scopo di conservarne l'integrità per le prefissate finalità.
Il versamento del contributo obbligatorio deve essere effettuato a cura dell'amministratore entro venti giorni dal ricevimento del compenso, secondo le modalità che sono stabilite e rese pubbliche dalla CONSAP Spa quale gestore del fondo di garanzia».
1. L'articolo 1130 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 1130. – (Attribuzioni dell'amministratore). – L'amministratore, oltre a quanto previsto dall'articolo 1129 e dalle vigenti disposizioni di legge, deve:
1) eseguire le deliberazioni dell'assemblea e curare l'osservanza del regolamento di condominio;
2) disciplinare l'uso delle cose comuni e la fruizione dei servizi nell'interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a ciascuno dei condomini;
3) riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio e per l'esercizio dei servizi comuni;
4) compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell'edificio;
5) eseguire gli adempimenti fiscali;
6) curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o del domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza. Ogni variazione dei dati deve essere comunicata all'amministratore in forma scritta entro sessanta giorni. L'amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o di incompleta risposta, l'amministratore incarica un tecnico per l'acquisizione di ogni informazione necessaria, addebitandone il costo ai responsabili;
7) curare la tenuta del registro dei verbali delle assemblee, del registro di nomina e di revoca dell'amministratore e del registro di contabilità. Nel registro dei verbali delle assemblee sono altresì annotate: le eventuali mancate costituzioni dell'assemblea, le discussioni svolte e le deliberazioni nonché le dichiarazioni rese dai condomini che ne hanno fatto richiesta; allo stesso registro è allegato il regolamento di condominio, ove adottato. Nel registro di nomina e di revoca dell'amministratore sono annotati, in ordine cronologico, le date della nomina e della revoca di ciascun amministratore del condominio, nonché gli estremi del decreto in caso di provvedimento giudiziale. Nel registro di contabilità sono annotati in ordine cronologico i singoli movimenti in entrata e in uscita; esso contiene una sola colonna per le entrate, nella quale sono annotate le somme riscosse e la relativa causale, e distinte colonne per le uscite, una per ogni voce omogenea di spesa. Tale registro può essere tenuto anche con modalità informatizzate;
8) provvedere all'affissione degli atti di cui all'articolo 1117-ter;
9) fornire al condomino che ne faccia richiesta l'attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso».
1. Dopo l'articolo 1130 del codice civile è inserito il seguente:
«Art. 1130-bis. – (Rendiconto condominiale). – Il rendiconto condominiale è redatto secondo il criterio di cassa e di competenza, in forma chiara e idonea a consentire una verifica delle voci di entrata e di uscita e della situazione patrimoniale del condominio nonché dei fondi e delle riserve previsti. Il rendiconto annuale è accompagnato da una relazione esplicativa della gestione con l'indicazione anche degli eventuali problemi risolti e da risolvere nel condominio. I condomini e i titolari di diritti di godimento sulle unità immobiliari possono prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo ed estrarne copia a proprie spese Le scritture e i documenti giustificativi devono essere conservati per dieci anni dalla data della relativa registrazione».
1. All'articolo 1131 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «dall'articolo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 1130» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'attuazione delle deliberazioni di cui all'articolo 1117-ter e nell'esecuzione degli atti ad esse relativi, l'amministratore esercita i poteri di rappresentanza senza condizioni o limitazioni»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«L'amministratore, previa autorizzazione dell'assemblea, è legittimato a consentire la cancellazione delle formalità eseguite nei registri immobiliari a tutela dei diritti del condominio».
2. All'articolo 1133 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Ove non si prendano provvedimenti per l'amministrazione delle parti comuni, ciascuno dei condomini può ricorrere al tribunale che provvede in camera di consiglio, sentiti l'amministratore, se esistente, e il ricorrente. Il tribunale autorizza uno dei condomini o un terzo a compiere gli interventi opportuni e a ripartire proporzionalmente le spese».
1. L'articolo 1134 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 1134. – (Gestione di iniziativa del condominio). – Il condomino che ha assunto la gestione delle parti comuni senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente.
Se una deliberazione adottata dall'assemblea non viene eseguita, ciascun condomino può diffidare l'amministratore o, in mancanza, il condomino eventualmente incaricato. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla diffida, egli può intraprendere l'esecuzione della deliberazione non eseguita. Se entro tale termine l'amministratore si oppone per iscritto all'iniziativa del condomino, questi può chiedere l'autorizzazione del tribunale che, sentite le parti, provvede in via d'urgenza, disponendo anche in ordine alle modalità di esecuzione e alle relative spese».
2. All'articolo 1135 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«L'assemblea può autorizzare l'amministratore a collaborare a progetti territoriali
1. L'articolo 1136 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 1136. – (Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni). – L'assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio.
Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.
Se l'assemblea in prima convocazione non può deliberare per mancanza di numero legale, l'assemblea in seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima; la deliberazione è valida se è approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio.
Le deliberazioni che hanno per oggetto la nomina e la revoca dell'amministratore, le liti attive e passive relative a materie che esulano dalle attribuzioni dell'amministratore medesimo, le innovazioni previste dal primo comma dell'articolo 1120 e quelle che hanno per oggetto la ricostruzione dell'edificio o interventi straordinari di notevole valore devono essere approvate con la maggioranza stabilita dal secondo comma del presente articolo.
Le deliberazioni di cui all'articolo 1117-ter e 1117-quater devono essere sempre approvate dall'assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno i tre quarti del valore dell'edificio.
1. L'articolo 1137 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 1137. – (Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea). – Le deliberazioni prese dall'assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini.
Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente o dissenziente può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o gli astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti.
La richiesta di annullamento non sospende l'esecuzione della deliberazione, salvo che la sospensione sia ordinata dall'autorità giudiziaria ove sussista fondato motivo di temere che si verifichi un grave pregiudizio».
1. Il terzo comma dell'articolo 1138 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Il regolamento deve essere approvato dall'assemblea con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell'articolo 1136 e allegato al registro indicato dal numero 7) dell'articolo 1130. Esso può essere impugnato a norma dell'articolo 1107».
2. L'articolo 1139 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 1139. – (Rinvio alle norme sulla comunione). – Per quanto non previsto dal presente capo si osservano, in quanto
1. All'articolo 2643 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente numero:
«14-bis) gli atti, incluse le deliberazioni di cui all'articolo 1117-ter, e le sentenze che hanno per oggetto modificazioni della proprietà ovvero determinazioni o modificazioni delle destinazioni d'uso dei beni che si trovano nell'edificio».
1. All'articolo 2644 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«La trascrizione degli atti di cui al numero 14-bis) dell'articolo 2643, eseguita in favore e contro i condominii, si considera eseguita in favore e contro tutti i singoli proprietari delle unità immobiliari e prevale sulle trascrizioni degli atti che li riguardano. Tali atti devono essere trascritti anche in favore e contro i condominii interessati».
2. Al numero 1) del primo comma dell'articolo 2659 del codice civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «per i condominii, la denominazione, l'ubicazione e il codice fiscale;».
1. L'articolo 63 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, di seguito denominate «disposizioni per l'attuazione del codice civile» è sostituito dal seguente:
«Art. 63. – Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore, senza bisogno dell'autorizzazione di
1. Il primo comma dell'articolo 64 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile è sostituito dal seguente:
«Sulla revoca dell'amministratore, nei casi indicati dal decimo comma dell'articolo 1129 e dal quarto comma dell'articolo 1131 del codice, il tribunale provvede in camera di consiglio, con decreto motivato, sentito l'amministratore in contraddittorio con il ricorrente».
1. Il terzo comma dell'articolo 66 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile è sostituito dai seguenti:
«L'avviso di convocazione, contenente la specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, specificando il luogo e l'ora della riunione. L'omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto rende la deliberazione assembleare annullabile ai sensi dell'articolo 1137 del codice. La legittimazione spetta ai soli dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati. L'assemblea in seconda convocazione non può essere tenuta nel medesimo giorno solare della prima. L'amministratore ha facoltà di fissare più riunioni consecutive in modo da assicurare lo svolgimento dell'assemblea in termini brevi, convocando gli aventi diritto con un unico avviso nel quale sono indicate le ulteriori date e ore di eventuale prosecuzione dell'assemblea validamente costituitasi.
1. L'articolo 67 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 67. – Ogni condomino può intervenire all'assemblea anche a mezzo di rappresentante, munito di delega scritta. Se i condomini sono più di venti, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale.
Qualora un'unità immobiliare appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nell'assemblea, che è designato dai comproprietari interessati; in mancanza provvede per sorteggio il presidente.
Nei casi di cui all'articolo 1117-bis, i partecipanti a ciascun condominio designano, con la maggioranza dell'articolo 1136,
1. L'articolo 68 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 68. – Ove non precisato dal titolo ai sensi dell'articolo 1118, per gli effetti indicati dagli articoli 1123, 1124, 1126 e 1136, il valore proporzionale di ciascuna unità immobiliare è espresso in millesimi in un'apposita tabella allegata al regolamento di condominio.
Nell'accertamento dei valori di cui al primo comma non si tiene conto del canone locatizio, dei miglioramenti e dello stato di manutenzione di ciascuna unità immobiliare».
1. L'articolo 69 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 69. – I valori proporzionali delle singole unità immobiliari espressi nella tabella millesimale di cui all'articolo 68, primo comma, possono essere riveduti o modificati, anche nell'interesse di un solo condomino, nei seguenti casi:
1) quando risulta che sono conseguenza di un errore di calcolo;
2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, in conseguenza della sopraelevazione di nuovi piani, di espropriazione parziale o di innovazioni di vasta portata, è alterato per più di un quinto il rapporto originario tra i valori delle singole unità immobiliari;
3) quando l'alterazione di cui al numero 2) è conseguenza di trasformazioni o di modificazioni oggetto di sanatoria edilizia che siano approvate dagli altri condomini. In tal caso ogni spesa relativa è posta a carico del condomino che ne ha tratto vantaggio.
Ai soli fini della revisione dei valori proporzionali espressi nella tabella millesimale allegata al regolamento di condominio ai sensi dell'articolo 68, primo comma, può essere convenuto in giudizio unicamente il condominio in persona dell'amministratore. Questi è tenuto a darne senza indugio notizia all'assemblea dei condomini. L'amministratore che non adempie a quest'obbligo può essere revocato ed è tenuto al risarcimento degli eventuali danni».
2. All'articolo 70 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, le parole: «fino a euro 0,052» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 100 a euro 500, tenuto conto dei vantaggi conseguiti, dell'esigenza di scoraggiare reiterazioni e delle conseguenze mediate e indirette sulla qualità della vita dei condomini».
1. L'articolo 71 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 71. – Presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è tenuto il registro pubblico degli amministratori di condominio.
L'iscrizione nel registro di cui al primo comma, da effettuare presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale il condominio si trova, è obbligatoria per chi intenda svolgere le funzioni di amministratore, deve precedere l'esercizio della relativa attività e deve essere comunicata al condominio amministrato.
Per essere iscritti nel registro gli interessati devono indicare i propri dati anagrafici e il codice fiscale o, se si tratta di società, la sede legale e la denominazione, nonché l'ubicazione e il codice fiscale di tutti i condominii amministrati. Ai fini dell'iscrizione e del successivo aggiornamento del registro, gli interessati devono altresì dichiarare che non sussistono, né sono sopravvenute, le condizioni ostative all'iscrizione indicate nell'ottavo comma. Se si tratta di società, la predetta dichiarazione deve essere rilasciata da coloro che, nell'ambito della stessa, svolgono funzioni di direzione e amministrazione.
Nel registro sono indicati, oltre i dati di cui al terzo comma, la data d'iscrizione, i dati relativi alle nomine e alla cessazione degli incarichi, nonché tutte le ulteriori variazioni. L'esercizio dell'attività di amministratore in mancanza di iscrizione o in caso di omessa o di inesatta comunicazione dei dati di cui al terzo e quarto comma non dà diritto a compenso per tutte le attività svolte a decorrere dal momento in cui l'iscrizione risulta irregolare e comporta a sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.000, ovvero da euro 2.000 a euro 10.000 in caso di esercizio dell'attività in forma societaria. La reiterazione della violazione comporta altresì la perdita della capacità di essere iscritti nel registro per i cinque anni successivi.
1) alla pena della reclusione non inferiore a due anni per un delitto non colposo contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica o contro il patrimonio;
2) alla pena della reclusione per un delitto non colposo contro il patrimonio commesso nell'esercizio dell'attività di amministratore di condominio.
La tenuta nel registro non comporta oneri a carico dello Stato».
1. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina con proprio decreto, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'importo del diritto annuale di segreteria che i soggetti iscritti nel registro di
1. All'articolo 2, comma 1, della legge 9 gennaio 1989, n. 13, le parole: «con le maggioranze previste dall'articolo 1136, secondo e terzo comma, del codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «con le maggioranze previste dal secondo comma dell'articolo 1120 del codice civile».
1. All'articolo 26, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, le parole: «l'assemblea di condominio decide a maggioranza, in deroga agli articoli 1120 e 1136 del codice civile» sono sostituite dalle seguenti:
1. All'articolo 2-bis, comma 13, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, le parole: «l'articolo 1136, terzo comma, dello stesso codice» sono sostituite dalle seguenti: «l'articolo 1120, secondo comma, dello stesso codice».
1. I procedimenti di mediazione e di conciliazione in ambito civile e commerciale sono applicabili alle controversie condominiali solo per le materie di cui ai numeri 2) e 3) del terzo comma dell'articolo 7, del codice di procedura civile.
1. I contributi per le spese di manutenzione ordinarie e straordinarie nonché per le innovazioni effettuati nei condominii sono prededucibili ai sensi dell'articolo 111, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, se divenute esigibili, ai sensi dell'articolo 63, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, come sostituito dall'articolo 20 della presente legge, durante le procedure concorsuali.
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