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PDL 3763

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3763



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BORGHESI, DI PIETRO, DONADI, EVANGELISTI, LEOLUCA ORLANDO, CAMBURSANO, MESSINA, BARBATO, CIMADORO, DI GIUSEPPE, DI STANISLAO, FAVIA, ANIELLO FORMISANO, MONAI, MURA, PALADINI, PALAGIANO, PALOMBA, PIFFARI, PORCINO, RAZZI, ROTA, SCILIPOTI, ZAZZERA

Disposizioni concernenti il trattamento pensionistico dei parlamentari nazionali e dei consiglieri regionali nonché soppressione dei rimborsi delle spese di viaggio e di trasporto per i parlamentari cessati dal mandato

Presentata l'11 ottobre 2010


      

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Onorevoli Colleghi! — Nonostante la democrazia e le istituzioni rappresentative abbiano un «costo funzionale intrinseco», in esse si annidano talvolta vetusti e inaccettabili privilegi che fanno della «classe dei politici» una riprovevole «casta degli eletti».
      Per questo, con la presente proposta di legge, si disciplina la soppressione di ogni forma di assegno vitalizio per i deputati e per i senatori, nonché per i consiglieri regionali.
      Essendo, tuttavia, le regioni a detenere la potestà legislativa e regolamentare in materia, il comma 5 dell'articolo 1 determina una riduzione, pari ai mancati risparmi, dei trasferimenti ordinari Stato-regioni, nel caso in cui non provvedano ad abolire i vitalizi.
      Si prevede, altresì, la soppressione immediata di ogni forma di rimborso delle spese di viaggio e di trasporto per i parlamentari cessati dal mandato: retaggi di casta, senza alcun senso cogente.
 

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      L'eliminazione del vitalizio per i parlamentari nazionali e per i consiglieri regionali con il trasferimento dei contributi versati all'ente previdenziale di riferimento, includendo in tale misura anche gli ex parlamentari e gli ex consiglieri regionali, nonché la soppressione dei rimborsi ai parlamentari, ridurranno i costi della politica di circa 1.100 milioni di euro l'anno.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il trattamento pensionistico dei periodi di esercizio del mandato parlamentare è regolato dalle norme generali che disciplinano il sistema pensionistico obbligatorio dei lavoratori dipendenti e autonomi contenute nella legge 8 agosto 1995, n. 335.
      2. È considerata retribuzione pensionabile ai fini dell'applicazione dell'aliquota contributiva, nonché del calcolo del trattamento pensionistico, l'indennità annua spettante ai parlamentari ai sensi dell'articolo 69 della Costituzione, stabilita ai sensi della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e rideterminata dall'articolo 1, comma 52, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
      3. I parlamentari comunicano agli uffici dell'organo cui appartengono l'ente o l'istituto di previdenza al quale devono essere trasferiti i contributi da loro versati per l'erogazione dell'assegno vitalizio. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, adotta le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente comma.
      4. Gli Uffici di Presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica adottano le disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi 1, 2 e 3.
      5. Nel rispetto delle competenze costituzionali in materia, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto speciale e ordinario e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono ridotti di una somma corrispondente ai mancati risparmi nel caso in cui, a decorrere dal primo rinnovo del consiglio regionale o provinciale successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, le medesime regioni e province autonome non provvedano ad adeguare, ove necessario, la disciplina degli assegni vitalizi dei consiglieri regionali e provinciali a quanto previsto dal presente articolo.

 

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      6. Ai membri del Parlamento cessati dal mandato non spetta alcun rimborso per spese di viaggio o di trasporto. Gli Uffici di Presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, con le modalità previste dai rispettivi Regolamenti, adottano le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente comma.

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