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PDL 3952

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3952



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BRESSA, SERENI, BOCCI, BOSSA, BRANDOLINI, BUCCHINO, MARCO CARRA, CASTAGNETTI, CAVALLARO, CENNI, CODURELLI, DE BIASI, ESPOSITO, FERRANTI, FERRARI, FIANO, FRONER, GHIZZONI, GNECCHI, LAGANÀ FORTUGNO, LENZI, LOVELLI, LUCÀ, MARCHI, MARGIOTTA, MARIANI, MATTESINI, MIGLIOLI, MINNITI, MOTTA, MURER, NARDUCCI, PICCOLO, PISTELLI, POMPILI, PORTA, QUARTIANI, RIGONI, ROSATO, SCARPETTI, SCHIRRU, SERVODIO, SIRAGUSA, TIDEI, TOUADI, TRAPPOLINO, TULLO, VELO, VERINI, VILLECCO CALIPARI, ZAMPA

Nuova disciplina del Servizio civile nazionale

Presentata il 9 dicembre 2010


      

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Onorevoli Colleghi! — La necessità di una riforma complessiva e organica del Servizio civile è uno dei temi che qualsiasi Governo che abbia a cuore le sorti del «sistema Italia» dovrebbe tenere in primaria considerazione.
      L'esperienza quasi quarantennale di Servizio civile, che raccoglie apprezzamenti anche fuori dall'Italia, deve essere ristrutturata in maniera virtuosa, tenendo conto del nuovo titolo V della parte seconda della Costituzione che impone una governance multilivello anche con riferimento al tema in oggetto.
      È infatti di fondamentale importanza che lo Stato e le regioni che hanno competenza legislativa, ma anche le province e i comuni, possano concorrere e codeterminare le linee generali di intervento e le modalità di pianificazione, attraverso strumenti di concertazione stabili, ancorché snelli ed efficaci.
      Affrontare un tema così delicato è ancora più dirimente se si considera che
 

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negli ultimi cinque anni il numero delle posizioni finanziate è diminuito di oltre il 60 per cento, con una tendenza che mostra chiaramente che questo Governo ha proceduto al taglio della dotazione del Fondo nazionale per il Servizio civile di oltre due terzi, rispetto all'ammontare stanziato nella legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007), passando dunque da una dotazione di 299 milioni di euro ai circa 112 milioni di euro dell'attuale manovra. Tali tagli hanno comportato anche una sensibile contrazione della concreta attività di Servizio civile, poiché a fronte di 100.000 richieste si è passati da 35.000 posti effettivamente assegnati nel 2008 a 24.000 posti nel 2009, il numero più basso dal 2003. Nel 2010, si stima, dovremmo essere passati a circa 20.000 posti, facendo sì che a pagare il dazio di questi tagli indiscriminati siano i giovani e le persone bisognose, che invece dovrebbero essere i primi a ricevere tutela.
      Per questo motivo si ritiene di primaria importanza dare un segnale politico chiaro, di attenzione nei confronti di un Servizio civile che troppo spesso è stato trattato come un fondo cui attingere per risparmiare quando, al contrario, dovrebbe essere incentivato, considerate sia l'elevata valenza formativa, sia l'altissima utilità sociale che esso riveste in società come quelle attuali afflitte da crisi sistemiche che tendono a far aumentare il numero dei deboli e dei bisognosi.
      Si tratta di un impegno di fondamentale importanza che non può essere affrontato – come invece tenta di fare il progetto di legge depositato presso il Senato della Repubblica dal Governo (atto Senato n. 1995, recante delega al Governo per la riforma del Servizio civile nazionale) – con lo strumento della legge di delega, attraverso cui, di fatto, il Parlamento si spoglia di una competenza per delegare al Governo l'intervento su una determinata materia.
      Non può essere fatto perché lo strumento della delega, così come configurato dall'articolo 76 della Costituzione, serve a disciplinare materie ad elevata valenza tecnica, che dunque non potrebbero essere affrontate con la dovuta ricchezza di dettagli dal Parlamento stesso. Ma in questo caso non v’è necessità di particolari competenze tecniche per compiere delle scelte: v’è solamente bisogno di una decisione politica chiara, univoca e determinata, volta a garantire che il Servizio civile, fiore all'occhiello dello Stato e della società italiana, non solo sopravviva ai tagli indiscriminati, ma cresca e prosperi ulteriormente.
      E tutto ciò passa dalla razionalizzazione, dalla revisione omogenea e, non da ultimo, dal rifinanziamento del Fondo nazionale per il Servizio civile che la presente proposta di legge intende introdurre.
      L'articolo 1 del progetto di legge definisce e stabilisce i compiti del Servizio civile nazionale. In particolare si prevede che il Servizio civile nazionale sia costituito come un autonomo istituto finalizzato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione, all'adempimento del dovere di difesa della patria di cui all'articolo 52 della stessa Costituzione, attraverso modalità di difesa civile non armata e non violenta, da realizzare mediante attività che concorrano al perseguimento della pace, dell'uguaglianza sostanziale e del progresso sociale e alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani.
      Viene inoltre specificato che il Servizio civile nazionale non può essere utilizzato per garantire, in maniera più o meno indiretta, i servizi pubblici essenziali in capo alle amministrazioni centrali e territoriali dello Stato in sostituzione di figure professionali.
      L'articolo 2 del progetto di legge stabilisce i requisiti per l'ammissione al Servizio civile nazionale, specificando in particolare che possono essere ammessi i cittadini italiani di età compresa fra i 18 e i 28 anni ma anche i cittadini stranieri residenti in Italia da almeno tre anni.
      Al fine di tutelare le finalità e la natura del Servizio civile nazionale sono inoltre fissate alcune condizioni di incompatibilità, stabilendo che ne siano esclusi coloro che abbiano riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione
 

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superiore a un anno per delitto non colposo ovvero a una pena anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o di materiale esplosivo ovvero per delitti riguardanti l'appartenenza o il favoreggiamento di gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata.
      È inoltre stabilito che il Servizio civile nazionale possa avere una durata di dodici mesi se svolto nel territorio nazionale ovvero variabile, tra dodici e diciotto mesi, se svolto all'estero. La struttura e la durata di svolgimento sono stabiliti invece in relazione alla natura del progetto, prevedendo comunque un impegno settimanale complessivo compreso fra le venticinque e le trentasei ore, ovvero un monte ore annuo compreso fra le milleduecento e le millesettecento ore.
      Nel complesso, l'articolazione dell'orario di svolgimento di servizio deve prevedere almeno un giorno di riposo settimanale, nonché due giorni di permesso retribuito per ogni mese di servizio prestato.
      L'articolo 3 riguarda la natura giuridica dei contratti di Servizio civile nazionale stipulati, l'importo degli stessi e le coperture assistenziali di cui beneficiano i giovani che sono ritenuti idonei.
      Viene in particolare stabilito che l'attività svolta nell'ambito dei progetti di Servizio civile nazionale non determini l'instaurazione di un rapporto di lavoro anche ai fini assistenziali, previdenziali e assicurativi e che l'assegno per il Servizio civile nazionale non sia assoggettabile ad alcuna disposizione fiscale o tributaria e non comporti la sospensione e la cancellazione dagli elenchi anagrafici dei lavoratori o dalle liste di mobilità.
      Ai giovani ritenuti idonei è infatti corrisposto un assegno di importo non superiore al trattamento economico previsto per il personale militare volontario in ferma annuale, nonché le eventuali indennità da corrispondere in caso di servizio civile all'estero.
      Viene inoltre stabilito che al termine del periodo di svolgimento del Servizio civile nazionale l'Ufficio nazionale per il Servizio civile nazionale rilasci un apposito attestato a coloro che abbiano svolto le attività previste e abbiano partecipato all'intero ciclo formativo senza demerito. I titolari di tale attestato sono equiparati al personale militare volontario in ferma annuale.
      Gli articoli 4 e 5 stabiliscono che gli obiettivi generali affidati al Servizio civile nazionale e il contingente minimo annuo debbano essere determinati dal Consiglio dei ministri attraverso una programmazione triennale che individui, sentite la Conferenza delle regioni e delle province autonome e la Consulta nazionale del Servizio civile nazionale, anche i contingenti su base regionale.
      L'articolo 6 riguarda invece l'individuazione dei soggetti che possono presentare progetti di Servizio civile nazionale, specificando che sono abilitati sia soggetti pubblici, sia privati senza scopo di lucro, ma che restano escluse le regioni e le province autonome e che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Consulta nazionale del Servizio civile nazionale, siano fissati i requisiti per il mantenimento dell'accreditamento e per la presentazione di progetti e venga istituito l'albo degli enti e delle organizzazioni del Servizio civile nazionale.
      L'articolo 7 specifica le tipologie di sanzioni che possono essere comminate agli enti che violino il dovere di cooperazione per l'efficiente gestione del Servizio civile nazionale e la corretta realizzazione dei progetti. Il soggetto che può irrogare le sanzioni è l'Ufficio nazionale per il Servizio civile nazionale, sulla base delle indicazioni della regione o dell'ente locale competente per il territorio nel quale l'ente e l'organizzazione opera, secondo la gravità del fatto, la sua reiterazione, il grado di volontarietà o di colpa e gli effetti prodottisi.
      L'articolo 8 è dedicato a specificare il contenuto minimo di principio dei progetti di Servizio civile nazionale, rinviando a
 

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uno specifico decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per l'individuazione delle caratteristiche specifiche nonché dei criteri di valutazione degli stessi.
      È inoltre stabilita la competenza in capo all'Ufficio nazionale per il Servizio civile nazionale a valutare e approvare i progetti di Servizio civile nazionale presentati, specificando che, entro centoventi giorni dal deposito dei progetti da parte degli enti, è tenuto a comunicare il punteggio attribuito a ogni progetto e, sulla base del contingente annuo, a comunicare la lista dei progetti ammessi al finanziamento statale e a indicare i progetti ammessi al finanziamento regionale stabilito dalle regioni partecipanti.
      L'articolo 9 è dedicato agli interventi per l'inclusione dei cittadini disabili, in particolare assicurando che, allo scopo di promuovere presso tutti i giovani in Servizio civile un'adeguata conoscenza dei temi della disabilità e del disagio, all'interno della formazione generale sia previsto un modulo volto a introdurre il giovane sulle materie della non discriminazione e dell'inclusione sociale delle persone disabili.
      Viene inoltre previsto che, in sede di pianificazione triennale, siano definiti criteri premiali e di incentivazione per quei progetti di Servizio civile nazionale che prevedano uno specifico orientamento sui temi della disabilità con riguardo alle modalità di accesso e di partecipazione da parte dei giovani disabili il cui stato sia riconosciuto.
      Gli articoli 10 e 11 sono dedicati all'individuazione della struttura e ai compiti dell'Ufficio nazionale per il Servizio civile nazionale.
      Viene prima di tutto stabilito che siano compiti dell'Ufficio nazionale l'organizzazione, l'attuazione e lo svolgimento del Servizio civile nazionale e che esso debba avere sede presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e sono poi individuate le funzioni, tra cui la definizione della proposta di piano triennale del Servizio civile nazionale, l'attuazione del piano triennale e la definizione e la gestione della normativa in materia di accreditamento degli enti e delle organizzazioni.
      L'articolo 12 è invece dedicato a individuare la struttura e le competenze dell'ufficio regionale per il Servizio civile nazionale, considerata la competenza legislativa che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, assegna loro. È infatti previsto che le regioni, nel rispetto della loro autonomia organizzativa, istituiscano presso l'assessorato competente per materia l'ufficio regionale per il Servizio civile nazionale.
      L'articolo 13 si occupa invece di individuare le funzioni e le competenze delle province e dei comuni, stabilendo in capo ai medesimi compiti di promozione del Servizio civile nazionale sul territorio, in coordinamento con le regioni, anche nei confronti delle scuole e attraverso la messa in rete delle competenze fra le varie organizzazioni coinvolte.
      L'articolo 14 istituisce la Consulta nazionale per il Servizio civile nazionale collocandola presso l'Ufficio nazionale, come organo consultivo e di ricerca.
      È previsto che la Consulta esprima pareri obbligatori sugli atti più importanti adottati dall'Ufficio nazionale e che non possa essere composta da un numero di membri superiore a venti, scelti fra rappresentanze dei giovani che hanno prestato o stanno prestando il Servizio civile nazionale, da rappresentanti delle consulte regionali e da rappresentanze degli enti e delle organizzazioni.
      Analogamente al livello nazionale, è previsto che anche a quello regionale siano istituite consulte da coinvolgere nell'attuazione della legge, per quanto di competenza delle regioni medesime.
      L'articolo 15 prevede che presso l'Ufficio nazionale per il Servizio civile nazionale sia istituito anche il Comitato per la difesa civile non armata e non violenta quale organismo di studio e di ricerca in materia di culture, legislazioni ed esperienze di forme civili, non armate e non violente di difesa della patria.
      L'articolo 16 è invece destinato alle modalità di partecipazione degli stranieri residenti, prevedendo una graduale assimilazione
 

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del loro status a quello dei cittadini italiani, cui giungere attraverso una fase sperimentale con un contingente riservato massimo di 1.500 unità.
      L'articolo 17 è dedicato alla formazione al Servizio civile nazionale, che deve avere una durata complessiva non inferiore a 100 ore e consiste in una fase generale e in una fase di formazione specifica al progetto presso l'ente di destinazione.
      L'articolo 18 è dedicato alle modalità per prevedere l'inserimento nel mondo del lavoro dei giovani che si occupano di Servizio civile nazionale, con particolare riferimento alla possibilità posta in capo alle regioni e alle province autonome, nei limiti delle rispettive competenze, di stipulare convenzioni con enti senza scopo di lucro e con imprese private al fine di favorire il collocamento nel mercato del lavoro dei giovani che hanno prestato il Servizio civile nazionale.
      L'articolo 19 disciplina in specifico le modalità di svolgimento del Servizio civile nazionale all'estero, prevedendo degli ulteriori requisiti come, ad esempio, adeguate misure di sicurezza.
      L'articolo 20 prevede l'istituzione del Fondo nazionale per il Servizio civile nazionale, composto da una specifica assegnazione annuale finalizzata all'organizzazione del Servizio civile nazionale e all'avvio del contingente di giovani, da specifici stanziamenti per il Servizio civile nazionale di regioni, province autonome, province e comuni finalizzati all'avvio di giovani al Servizio civile nel territorio di competenza, nonché da stanziamenti di province, enti locali, enti pubblici e fondazioni bancarie, da donazioni di cittadini, soggetti pubblici, privati e senza scopo di lucro e da parte della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche assegnata allo Stato.
      Nel Fondo confluiscono le risorse attualmente assegnate al Fondo nazionale per il servizio civile incrementate in maniera da riportarle ai livelli precedenti ai tagli drastici apportati dal Governo Berlusconi nel corso della presente legislatura.
      Poiché la presente proposta di legge mira a costituire il punto di riferimento unico per la disciplina del Servizio civile nazionale, in raccordo con i diversi livelli di Governo e in particolare quello regionale, l'articolo 21 prevede che la vigente normativa sia abrogata, poiché da essa interamente sostituita.
      Per i motivi suesposti si auspica un esame in tempi rapidi della presente proposta di legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Princìpi e finalità).

      1. È istituito il Servizio civile nazionale, istituto autonomo repubblicano, finalizzato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione, all'adempimento del dovere di difesa della patria di cui all'articolo 52 della Costituzione, attraverso modalità di difesa civile non armata e non violenta, alternativa alla difesa militare, nell'ambito del contesto nazionale, europeo e internazionale, da realizzare mediante attività che concorrono al perseguimento della pace, dell'uguaglianza sostanziale e del progresso sociale e alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani.
      2. Le finalità di cui al comma 1 sono realizzate mediante adeguate azioni di impegno sociale nei seguenti settori:

          a) prevenzione, cura, assistenza, mediazione e reinserimento sociale;

          b) promozione sociale e culturale ed educazione alla legalità e alla pace;

          c) tutela del patrimonio artistico e culturale del Paese;

          d) tutela dell'ambiente e protezione civile;

          e) prevenzione e mediazione dei conflitti e ricostruzione post conflitto bellico.

      3. Il Servizio civile nazionale non può essere utilizzato per garantire, nei diversi ambiti, i servizi pubblici essenziali in capo alle amministrazioni centrali e territoriali dello Stato in sostituzione di figure professionali.
      4. Le disposizioni di attuazione della presente legge garantiscono la coerenza fra le finalità e le attività adeguate di impegno sociale sia in ordine ai soggetti proponenti i progetti di Servizio civile

 

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nazionale sia con riferimento ai contenuti e alla struttura dei progetti stessi.

Art. 2.
(Ammissione e durata del Servizio civile nazionale).

      1. Sono ammessi a prestare il Servizio civile nazionale su base volontaria, se giudicati idonei dagli organi del Servizio sanitario nazionale, con riferimento allo specifico settore di impiego e comunque nei limiti del contingente definito ai sensi dell'articolo 5:

          a) le cittadine e i cittadini italiani che alla data di presentazione della domanda hanno compiuto il diciottesimo anno di età e non hanno superato il ventottesimo anno di età;

          b) i cittadini stranieri residenti in Italia da almeno tre anni che alla data di presentazione della domanda hanno compiuto il diciottesimo anno di età e non hanno superato il ventottesimo anno di età, nei limiti indicati dall'articolo 16.

      2. Costituisce causa di esclusione dal Servizio civile nazionale l'aver riportato condanna, anche non definitiva, alla pena della reclusione superiore a un anno per delitto non colposo ovvero a una pena anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o di materiale esplosivo ovvero per delitti di appartenenza o di favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata. L'esclusione non si applica qualora, alla data di presentazione della domanda, la pena comminata sia stata scontata per intero ovvero ai soggetti che si trovano in stato di detenzione inseriti in percorsi di pena alternativa. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si seguito denominata «Conferenza

 

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Stato-regioni» e della Consulta nazionale del Servizio civile nazionale di cui all'articolo 14, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di accesso al Servizio civile nazionale dei detenuti in pena alternativa, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.
      3. Il Servizio civile nazionale ha una durata di dodici mesi se è svolto in Italia ovvero compresa tra dodici e diciotto mesi se è svolto all'estero.
      4. La durata e l'orario di svolgimento del Servizio civile nazionale sono stabiliti in relazione alla natura del progetto e prevedono comunque un impegno settimanale complessivo compreso fra venticinque e trentasei ore, ovvero un monte ore annuo compreso fra milleduecento e millesettecento ore. I progetti di Servizio civile nazionale all'estero possono prevedere solo un limite di orario minimo settimanale fissato in trentasei ore ovvero un monte ore annuo minimo di millesettecento ore.
      5. L'articolazione dell'orario di svolgimento del Servizio civile nazionale deve prevedere almeno un giorno di riposo settimanale, nonché due giorni di permesso retribuito per ogni mese di Servizio civile nazionale prestato. L'ente presso cui l'attività è svolta può concedere la fruizione anticipata dei permessi non maturati fino a un massimo di venti giorni.
      6. I giorni di permesso retribuito e le festività durante le quali non è prestato servizio non sono conteggiati nel calcolo del monte ore annuale; ogni giorno di assenza per malattia, infortunio o maternità è conteggiato per sei ore nel calcolo del medesimo monte ore annuale.
      7. Al Servizio civile nazionale non possono essere ammessi i candidati che, alla data di presentazione della domanda di cui al comma 1, lettera a), risultano appartenenti a Corpi militari o alle Forze di polizia.

Art. 3.
(Rapporto di Servizio civile nazionale).

      1. L'attività svolta nell'ambito dei progetti di Servizio civile nazionale non determina

 

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l'instaurazione di un rapporto di lavoro, dipendente o autonomo, anche ai fini assistenziali, previdenziali e assicurativi. L'assegno per il Servizio civile nazionale di cui al comma 4 non è assoggettabile ad alcuna disposizione fiscale o tributaria e non comporta la sospensione o la cancellazione dagli elenchi anagrafici dei lavoratori o dalle liste di mobilità.
      2. I giovani del Servizio civile nazionale, selezionati dagli enti e dalle organizzazioni accreditati ai sensi dell'articolo 6 per la realizzazione dei progetti approvati ai sensi dell'articolo 8, sono avviati al Servizio civile nazionale sulla base di un contratto sottoscritto dall'Ufficio nazionale per il Servizio civile nazionale di cui all'articolo 10 e successivamente trasmesso ai giovani medesimi per la sottoscrizione e per la restituzione.
      3. Il contratto di cui al comma 2 del presente articolo, recante la data di inizio del Servizio civile nazionale attestata dal responsabile dell'ente o dell'organizzazione accreditato ai sensi dell'articolo 6, stabilisce il trattamento economico e giuridico in conformità al comma 4 del presente articolo, nonché le norme di comportamento alle quali deve attenersi colui che svolge il Servizio civile nazionale e le relative sanzioni.
      4. Ai soggetti ammessi a prestare attività di Servizio civile nazionale competono un assegno, non superiore al trattamento economico previsto per il personale militare volontario in ferma annuale, nonché le eventuali indennità da corrispondere in caso di Servizio civile nazionale all'estero ai sensi dell'articolo 19. In ogni caso non sono dovuti i benefìci volti a compensare la condizione militare. L'entità dell'assegno è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tenendo conto delle disponibilità finanziarie del Fondo nazionale di cui all'articolo 20.
      5. L'Ufficio nazionale per il Servizio civile nazionale, avvalendosi della collaborazione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, provvede alla predisposizione delle condizioni generali di assicurazione per i rischi connessi allo svolgimento del Servizio
 

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civile nazionale e stipula un'apposita polizza, posta in capo al Fondo nazionale di cui all'articolo 20.
      6. L'assistenza sanitaria ai giovani del Servizio civile nazionale è fornita dal Servizio sanitario nazionale. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 68, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le certificazioni sanitarie a favore di chi presta il Servizio civile nazionale sono rilasciate gratuitamente da parte delle strutture del Servizio sanitario nazionale e sono rimborsate a carico del Fondo nazionale di cui all'articolo 20 della presente legge.
      7. Per la tutela della maternità si applicano le disposizioni dell'articolo 8 del prontuario di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2009.
      8. Al termine del periodo di svolgimento del Servizio civile nazionale, l'Ufficio nazionale per il Servizio civile nazionale rilascia un apposito attestato a coloro che hanno svolto le attività previste e che hanno partecipato all'intero ciclo formativo senza demerito. I titolari di tale attestato sono equiparati al personale militare volontario in ferma annuale.
      9. I soggetti impiegati in progetti di Servizio civile nazionale sono tenuti ad assolvere con diligenza le mansioni specificate nel contratto di cui ai commi 2 e 3 e possono svolgere altre attività di lavoro subordinato o autonomo solo se compatibili con il corretto espletamento del Servizio civile nazionale.
      10. I soggetti che hanno prestato il Servizio civile nazionale non possono in alcun caso presentare ulteriore domanda di assunzione al termine dello stesso.

Art. 4.
(Piano triennale del Servizio civile nazionale).

      1. Il Consiglio dei ministri delibera un piano triennale del Servizio civile nazionale con cui fissa gli obiettivi generali affidati al Servizio civile nazionale per la

 

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realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), determina il contingente minimo annuo finanziato con fondi statali, non inferiore comunque a 40.000 unità annue, e indica i contingenti su base regionale.
      2. Il Ministro dell'interno formula la proposta del piano triennale di cui al comma 1, previa acquisizione del parere della Conferenza delle regioni e delle province autonome e della Consulta nazionale del Servizio civile nazionale, e presenta il piano alle Commissioni parlamentari competenti per il parere, da rendere entro sessanta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, il parere si intende favorevole.

Art. 5.
(Determinazione del contingente).

      1. Il contingente dei giovani ammessi al Servizio civile nazionale sulla base dei fondi statali è fissato su base triennale. Per il triennio 2011-2013 esso è stabilito nel numero minimo di 40.000 unità annue.
      2. Al fine di garantire l'omogenea distribuzione territoriale del contingente di cui al comma 1 sulla base anche della popolazione giovanile residente in ambito regionale, il contingente nazionale è articolato in contingenti su base regionale.

Art. 6.
(Enti e organizzazioni del Servizio civile nazionale).

      1. Possono presentare progetti di Servizio civile nazionale soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro, a esclusione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
      2. Gli enti le organizzazioni senza scopo di lucro che intendono accreditarsi al fine di presentare progetti di Servizio civile nazionale devono possedere i seguenti requisiti:

          a) corrispondenza tra i propri fini istituzionali e le finalità di cui all'articolo 1;

 

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          b) svolgimento di un'attività continuativa in almeno uno dei settori indicati all'articolo 1, comma 2, da almeno tre anni.

      3. Gli enti e le organizzazioni senza scopo di lucro di cui al comma 2 devono garantire capacità organizzativa per l'adempimento dei compiti a essi demandati dalla presente legge. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, acquisito il parere della Conferenza Stato-regioni e della Consulta nazionale del Servizio civile nazionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissati i requisiti per l'accreditamento e per la presentazione di progetti ed è istituito l'albo degli enti e delle organizzazioni del Servizio civile nazionale.

Art. 7.
(Sanzioni amministrative).

      1. Gli enti e le organizzazioni di cui all'articolo 6 sono tenuti a cooperare per l'efficiente gestione del Servizio civile nazionale e per la corretta realizzazione dei progetti.
      2. Agli enti e alle organizzazioni che violano il dovere di cui al comma 1, in particolare non osservando le procedure e le norme previste per la selezione dei giovani del Servizio civile nazionale, violando le norme per le modalità di impiego dei giovani del Servizio civile nazionale, non realizzando in tutto o in parte i progetti, ledendo la dignità dei giovani del Servizio civile nazionale o non ottemperando alle disposizioni in materia di accreditamento, si applicano una o più delle seguenti sanzioni amministrative:

          a) diffida per iscritto, consistente in un formale invito a uniformarsi;

          b) revoca del provvedimento di approvazione del progetto, con diffida a proseguirne le attività;

 

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          c) interdizione, per la durata di un anno, a presentare altri progetti di Servizio civile nazionale;

          d) cancellazione dall'albo degli enti e delle organizzazioni di Servizio civile nazionale istituito ai sensi dell'articolo 6, comma 3.

      3. Le sanzioni di cui al comma 2 sono applicate, a seconda dell'infrazione commessa, all'ente o all'organizzazione accreditato ovvero al soggetto attuatore del progetto.
      4. Le sanzioni di cui al comma 2 sono applicate, previa contestazione degli addebiti e fissazione di un termine per controdedurre non inferiore a trenta giorni e non superiore a quarantacinque giorni, dall'Ufficio nazionale per il Servizio civile nazionale, sulla base delle indicazioni della regione o dell'ente locale competente per il territorio nel quale l'ente o l'organizzazione opera, in modo proporzionale e crescente alla gravità del fatto, alla sua reiterazione, al grado di volontarietà o di colpa e agli effetti prodottisi. La sanzione della cancellazione dall'albo degli enti e delle organizzazioni del Servizio civile nazionale è disposta solo in caso di particolare gravità delle condotte contestate e impedisce la reiscrizione all'albo dell'ente o dell'organizzazione per cinque anni.

Art. 8.
(Progetti di Servizio civile nazionale).

      1. L'organizzazione delle attività di Servizio civile nazionale funzionali alla realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1 è attuata tramite specifici progetti.
      2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, acquisito il parere della Conferenza Stato-regioni e della Consulta nazionale del Servizio civile nazionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le caratteristiche alle quali devono attenersi i progetti, da realizzare sia in Italia che all'estero, nonché i criteri di valutazione degli stessi coerenti con le

 

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finalità di cui all'articolo 1. I criteri di valutazione dei progetti devono tenere conto in modo vincolante degli esiti dell'attività di monitoraggio, valutazione, verifica e controllo compiuta sui progetti realizzati dagli stessi enti od organizzazioni nella medesima regione o provincia autonoma e nel medesimo settore nell'anno precedente o nell'ultimo anno in cui gli enti o le organizzazioni hanno attuato progetti di Servizio civile nazionale.
      3. I progetti presentati dagli enti e delle organizzazioni del Servizio civile nazionale accreditati ai sensi dell'articolo 6 devono comunque prevedere:

          a) l'indicazione del collegamento tra le finalità di cui all'articolo 1 e lo svolgimento delle attività progettuali;

          b) la descrizione del contesto territoriale e settoriale fermo restando che, per i progetti da realizzare in Italia, le sedi di attuazione di ogni singolo progetto devono essere situate nel territorio di una sola regione o provincia autonoma;

          c) gli obiettivi di settore che si intendono perseguire;

          d) gli obiettivi formativi rivolti ai giovani;

          e) le modalità di realizzazione degli obiettivi, con particolare attenzione alle attività svolte dai giovani del Servizio civile nazionale;

          f) il numero di volontari che si intendono impiegare, comunque non inferiore a quattro. Tale requisito può essere raggiunto attraverso uno o più soggetti attuatori in progettazione congiunta sia aderenti al medesimo ente od organizzazione accreditato che tra più enti od organizzazioni accreditati;

          g) la durata del progetto di Servizio civile nazionale, nei limiti di cui all'articolo 2, commi 3 e 4;

          h) i criteri e le modalità di selezione dei giovani del Servizio civile nazionale;

          i) i criteri e le modalità di monitoraggio dei progetti per ciò che riguarda

 

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l'attuazione degli stessi e il raggiungimento degli obiettivi indicati;

          l) l'impegno di fornire o meno servizi di vitto o di vitto e di alloggio ai giovani del Servizio civile nazionale coinvolti nel progetto.

      4. L'Ufficio nazionale per il Servizio civile nazionale, nell'ambito di quanto stabilito dal piano triennale di cui all'articolo 4 esamina, valuta e approva i progetti di Servizio civile nazionale presentati ai sensi del presente articolo.
      5. Entro centoventi giorni dal deposito dei progetti di Servizio civile nazionale da parte degli enti o delle organizzazioni nei termini stabiliti dall'Ufficio nazionale per il Servizio civile nazionale, questi è tenuto a comunicare il punteggio attribuito a ogni progetto e, sulla base del contingente annuo di cui agli articoli 4 e 5, a comunicare la lista dei progetti ammessi al finanziamento statale e a indicare i progetti ammessi al finanziamento regionale di cui all'articolo 20, comma 1, lettera b). Non prima di trenta giorni dalla comunicazione delle liste dei progetti ammessi al finanziamento statale e regionale ed entro novanta giorni dalla stessa data è pubblicato il bando per la selezione dei volontari nei progetti ammessi al finanziamento.
      6. I progetti ammessi al finanziamento regionale devono essere svolti esclusivamente nel territorio della regione finanziatrice e, fermo restando il rispetto del rapporto di Servizio civile nazionale di cui all'articolo 3, il versamento dell'assegno di Servizio civile nazionale, di cui al citato articolo 3, comma 4, deve essere effettuato dall'ente o dall'organizzazione presso cui è prestato il Servizio civile nazionale.

Art. 9.
(Interventi per l'inclusione dei cittadini disabili).

      1. Il Servizio civile nazionale assicura in ogni suo progetto, programma e attività la dignità, la non discriminazione e l'accettazione

 

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delle persone disabili, rispettando la loro specificità, ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18.
      2. Allo scopo di promuovere un'adeguata conoscenza dei temi della disabilità e del disagio sociale, nonché di rafforzare la coscienza civica su tali temi e di diffondere una nuova concezione di difesa della patria, nell'ambito della formazione generale per il Servizio civile nazionale di cui all'articolo 17 è previsto un corso sulla non discriminazione e sull'inclusione sociale delle persone disabili.
      3. In sede di redazione del piano triennale del Servizio civile nazionale sono definiti criteri di premialità e meccanismi di incentivazione per i progetti di Servizio civile nazionale che prevedono, nel rispetto di specifiche linee guida in materia emanate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le federazioni rappresentative a livello nazionale delle associazioni di persone disabili e la Consulta nazionale del Servizio civile nazionale, uno specifico orientamento sui temi della disabilità con riguardo alle modalità di accesso e di partecipazione, in termini di effettività di condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, da parte dei giovani disabili il cui stato è riconosciuto ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con riferimento alla natura delle attività svolte, alle caratteristiche delle strutture, dei sistemi e dei processi, al livello di impatto sullo stesso ente od organizzazione e sul contesto sociale.
      4. Per promuovere e sostenere la partecipazione dei giovani disabili al Servizio civile nazionale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché, per il rispettivo livello ai competenza, le province e i comuni, prevedono programmi, iniziative e attività specifiche, anche promuovendo l'impegno e il coinvolgimento civici nonché l'inserimento mirato al lavoro dei giovani disabili ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68.
 

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Art. 10.
(Ufficio nazionale per il Servizio civile nazionale).

      1. L'Ufficio nazionale per il Servizio civile, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 8 della legge 8 luglio 1998, n. 230, assume la denominazione di Ufficio nazionale per il Servizio civile nazionale e cura l'organizzazione, l'attuazione e lo svolgimento del Servizio civile nazionale.
      2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Ufficio nazionale per il Servizio civile nazionale raccoglie, esamina e decide sulle richieste di iscrizione all'albo degli enti e delle organizzazioni del Servizio civile nazionale e verifica la sussistenza dei requisiti per la permanenza dell'iscrizione all'albo.
      3. Per le finalità di cui al comma 1, l'Ufficio nazionale per il Servizio civile nazionale raccoglie, esamina e approva i progetti predisposti dagli enti e dalle organizzazioni del Servizio civile nazionale.
      4. Le spese di funzionamento dell'Ufficio nazionale per il Servizio civile nazionale sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nel limite massimo del 5 per cento delle risorse finanziarie del Fondo nazionale di cui all'articolo 20, comma 1, lettera a).

Art. 11.
(Competenze dell'Ufficio nazionale per il Servizio civile nazionale).

      1. All'Ufficio nazionale per il Servizio civile nazionale spettano le seguenti funzioni:

          a) definizione della proposta di piano triennale del Servizio civile nazionale e sua attuazione;

          b) definizione delle modalità di accertamento dei requisiti per l'accreditamento degli enti e delle organizzazioni di cui all'articolo 6;

 

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          c) definizione dei criteri di valutazione dei progetti di Servizio civile nazionale presentati dagli enti e dalle organizzazioni di cui all'articolo 8;

          d) definizione di contenuti di base della formazione generale per il Servizio civile nazionale di cui all'articolo 17, comma 5;

          e) definizione delle linee guida per l'attività di controllo sugli enti e sulle organizzazioni di cui all'articolo 6 e sullo svolgimento dei progetti di Servizio civile nazionale;

          f) definizione delle linee guida per l'attività di monitoraggio, valutazione e rendicontazione sui risultati dei progetti di Servizio civile nazionale;

          g) gestione del Fondo nazionale di cui all'articolo 20;

          h) redazione e presentazione di una relazione annuale alle Camere sull'attività svolta.

Art. 12.
(Competenze delle regioni e istituzione dell'ufficio regionale per il Servizio civile nazionale).

      1. Le regioni promuovono il Servizio civile nazionale sul loro territorio, attraverso l'ufficio regionale per il Servizio civile nazionale istituito, nel rispetto dell'autonomia organizzativa regionale, presso l'assessorato competente per materia entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. L'ufficio regionale per il Servizio civile nazionale svolge le seguenti funzioni:

          a) concorre alla definizione della proposta del piano triennale del Servizio civile nazionale;

          b) concorre alla definizione e all'attuazione delle linee guida di cui all'articolo 11, comma 1, lettera e);

 

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          c) concorre alla definizione e all'attuazione delle linee guida di cui all'articolo 11, comma 1, lettera f);

          d) concorre alla redazione della relazione annuale alle Camere, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera h);

          e) redige e presenta una relazione annuale al consiglio regionale sull'attività svolta;

          f) promuove azioni e accordi per la valorizzazione del periodo di Servizio civile nazionale ai fini dell'inserimento lavorativo e del profilo curricolare;

          g) concorre alla definizione di contenuti di base della formazione generale per il Servizio civile nazionale, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera d), attraverso la realizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento per il personale degli enti e delle organizzazioni di cui all'articolo 6;

          h) svolge attività di promozione e di informazione sul Servizio civile nazionale in collaborazione con le province e con i comuni;

          i) può prevedere ulteriori incentivi a beneficio dei giovani del Servizio civile nazionale impegnati in progetti realizzati sul territorio di competenza.

Art. 13.
(Funzioni e competenze delle province e dei comuni).

      1. Le province e i comuni svolgono le seguenti funzioni:

          a) svolgono attività di promozione e di informazione sul Servizio civile nazionale nel territorio di competenza in coordinamento con le regioni;

          b) favoriscono il collegamento e il coordinamento tra gli enti e le organizzazioni che realizzano progetti di Servizio civile nazionale nel territorio di competenza;

 

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          c) favoriscono la promozione del Servizio civile nazionale all'interno delle scuole secondarie di secondo grado.

Art. 14.
(Consulta nazionale del Servizio civile nazionale).

      1. Presso l'Ufficio nazionale del Servizio civile nazionale è istituita la Consulta nazionale del Servizio civile nazionale, di seguito denominata «Consulta», quale organismo di consultazione, riferimento, ricerca e confronto sul Servizio civile.
      2. La Consulta esprime pareri obbligatori sui seguenti atti:

          a) piano triennale;

          b) proposta del contingente annuo;

          c) proposta del piano finanziario annuale e triennale;

          d) proposte in materia di accreditamento degli enti e delle organizzazioni, di valutazione, controllo e monitoraggio dei progetti, di formazione e di status dei giovani.

      3. La Consulta, composta da un massimo di venti componenti, elegge al suo interno il presidente ed è formata da rappresentanti dei giovani che hanno prestato o che prestano il Servizio civile nazionale, da rappresentanti delle consulte regionali di cui al comma 4 del presente articolo e, in misura maggioritaria, da rappresentanti degli enti e delle organizzazioni di cui all'articolo 6.
      4. Presso ogni regione è istituita una consulta regionale del Servizio civile nazionale, avente i compiti di cui al comma 1. Nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle regioni, la consulta regionale è comunque composta da un massimo di venti componenti, elegge al suo interno il presidente e ne fanno parte rappresentanti dei giovani che hanno prestato o che prestano il Servizio civile nazionale sul territorio regionale e, in misura maggioritaria, da rappresentanti degli enti e delle

 

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organizzazioni di cui all'articolo 6 operanti sul medesimo territorio.
      5. Nelle spese di funzionamento dell'Ufficio nazionale per il Servizio civile nazionale è prevista una dotazione per l'attività delle Consulte. Analoghe misure sono previste a livello regionale per l'attività dell'ufficio regionale per il Servizio civile nazionale e per la consulta regionale del Servizio civile nazionale.

Art. 15.
(Comitato per la difesa civile non armata e non violenta).

      1. Presso l'Ufficio nazionale per il Servizio civile nazionale è istituito, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato per la difesa civile non armata e non violenta quale organismo di studio e di ricerca in materia di culture, legislazioni ed esperienze di forme civili, non armate e non violente di difesa della patria.
      2. Il Comitato è composto da un massimo di venti componenti in rappresentanza delle amministrazioni centrali dello Stato, delle organizzazioni sociali e delle università che prevedono corsi sulle materie di cui al comma 1 ed elegge il presidente al suo interno.
      3. Il decreto istitutivo del Comitato per la difesa civile non armata e non violenta di cui al comma 1 definisce le modalità del suo funzionamento e la durata degli incarichi.
      4. Nelle spese di funzionamento dell'Ufficio nazionale per il Servizio civile nazionale è prevista una dotazione per l'attività del Comitato per la difesa civile non armata e non violenta.

Art. 16.
(Partecipazione dei cittadini stranieri residenti al Servizio civile nazionale).

      1. I cittadini stranieri in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), possono presentare domanda di

 

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partecipazione ai progetti di Servizio civile nazionale in attuazione delle finalità di cui all'articolo 1.
      2. Ai cittadini stranieri di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3 e 17.
      3. I cittadini stranieri partecipano a progetti di Servizio civile nazionale la cui durata è quella prevista per i cittadini italiani, ai sensi dell'articolo 2, comma 3. In via sperimentale, nel triennio 2011-2013 i cittadini stranieri possono partecipare, in numero massimo di 1.500 su base annua, a progetti di durata inferiore, fino a un minimo di sei mesi.
      4. Durante il periodo di svolgimento del Servizio civile nazionale sono sospesi i termini per il rinnovo del permesso di soggiorno.

Art. 17.
(Formazione per il Servizio civile nazionale).

      1. La formazione dei giovani per il Servizio civile nazionale ha una durata complessiva non inferiore a cento ore e consiste in una fase di formazione generale sulle finalità di cui all'articolo 1 e in una fase di formazione specifica al progetto presso l'ente o l'organizzazione responsabile del progetto.
      2. La fase di formazione generale comporta la partecipazione a corsi di preparazione, consistenti anche in un periodo di formazione civica e di protezione civile, nonché in momenti di lettura e di rielaborazione dell'esperienza del Servizio civile nazionale in attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, e ha la durata minima di cinquanta ore, di cui non più del 20 per cento somministrate utilizzando la rete internet e altri strumenti di diffusione di informazioni a distanza.
      3. La formazione generale deve essere erogata nella misura minima di trenta ore entro i primi cinque mesi di realizzazione del progetto di Servizio civile nazionale.
      4. I corsi di cui al comma 2 del presente articolo sono organizzati dagli

 

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enti e dalle organizzazioni di cui all'articolo 6, anche in forma associata o consorziata.
      5. L'Ufficio nazionale per il Servizio civile nazionale, acquisito il parere della Conferenza Stato-regioni e della Consulta entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i contenuti di base della formazione generale dei giovani per il Servizio civile nazionale, al fine di accrescerne la coscienza civica in riferimento ai valori della pace e della cittadinanza, con specifico riferimento ai princìpi costituzionali fondamentali, alla storia e al significato dell'obiezione di coscienza al servizio militare e alle tematiche inerenti la difesa civile non armata e non violenta, favorendo altresì in essi la conoscenza della normativa primaria e secondaria sul Servizio civile nazionale con specifica indicazione dei relativi diritti e doveri.
      6. La formazione specifica per il Servizio civile nazionale, della durata minima di cinquanta ore, commisurata alla durata e alla tipologia d'impiego, è svolta per almeno trenta ore nei primi cinque mesi di realizzazione del progetto ed è organizzata dagli enti e dalle organizzazioni di cui all'articolo 6, anche in forma associata o consorziata.

Art. 18.
(Inserimento nel mondo del lavoro e crediti formativi).

      1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nei limiti delle rispettive competenze, possono stipulare convenzioni con enti senza scopo di lucro e con imprese private al fine di favorire il collocamento nel mercato del lavoro dei giovani che hanno prestato il Servizio civile nazionale.
      2. Il periodo di Servizio civile nazionale effettivamente prestato, fatto salvo quanto previsto dal comma 5, è valutato nei pubblici concorsi con le stesse modalità e con lo stesso valore del servizio prestato presso enti pubblici.

 

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      3. Le università possono riconoscere crediti formativi, ai fini del conseguimento dei titoli di studio da esse rilasciati, per attività formative prestate nel corso del Servizio civile nazionale rilevanti per il curriculum degli studi.
      4. A decorrere dal 1o gennaio 2011, nei pubblici concorsi relativi all'accesso nelle carriere iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato sono determinate riserve di posti nella misura del 20 per cento per coloro che hanno prestato il Servizio civile nazionale per almeno dodici mesi. Sono comunque fatti salvi i requisiti di ammissione previsti da ciascuna amministrazione.
      5. La cessazione anticipata del rapporto di Servizio civile nazionale comporta la decadenza dai benefìci previsti dal presente articolo, fatte salve le ipotesi in cui tale interruzione avvenga per documentati motivi di salute o di forza maggiore per causa di servizio e il servizio prestato sia pari almeno a sei mesi.

Art. 19.
(Servizio civile nazionale all'estero).

      1. Il Servizio civile nazionale può essere svolto all'estero presso le sedi degli enti e delle organizzazioni di cui all'articolo 6 e previa presentazione di appositi progetti, valutati e approvati dall'Ufficio nazionale per il Servizio civile nazionale.
      2. I progetti di Servizio civile nazionale svolti all'estero, oltre a quanto già stabilito al comma 2 dell'articolo 6, devono possedere i seguenti requisiti:

          a) prevedere una durata minima di dodici mesi e massima di diciotto mesi;

          b) prevedere la permanenza dei giovani del Servizio civile nazionale presso la sede estera per un periodo non inferiore al 60 per cento della durata del progetto;

          c) garantire adeguate misure di sicurezza per i giovani del Servizio civile nazionale.

 

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      3. Lo svolgimento del Servizio civile nazionale deve essere previsto:

          a) in Paesi in via di sviluppo o che presentano situazioni di conflitto sociale;

          b) in Paesi in cui sono in atto conflitti armati o che vivono situazioni di post conflitto, anche nell'ambito di operazioni e di missioni internazionali a carattere civile finalizzate alla pacificazione e alla cooperazione tra i popoli;

          c) in Paesi aderenti all'Unione europea;

          d) in altri Paesi nell'ambito dei progetti di Servizio civile nazionale ivi presenti.

      4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, acquisito il parere del Ministro degli affari esteri e sentita la Consulta, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le forme di supporto da garantire ai giovani del Servizio civile nazionale all'estero da parte degli uffici diplomatici e consolari.

Art. 20.
(Fondo nazionale per il Servizio civile nazionale).

      1. È istituito il Fondo nazionale per il Servizio civile nazione, di seguito denominato «Fondo», che è composto:

          a) da una specifica assegnazione annuale iscritta nel bilancio dello Stato, finalizzata all'organizzazione del Servizio civile nazionale e all'avvio del contingente di giovani;

          b) da specifici stanziamenti per il Servizio civile nazionale di regioni, province autonome, province e comuni finalizzati all'avvio di giovani al Servizio civile nazionale nel territorio di competenza;

          c) dagli stanziamenti di province, enti locali, enti pubblici e fondazioni bancarie;

 

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          d) dalle donazioni di cittadini e di soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro;

          e) dalla quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche assegnata allo Stato.

      2. Le risorse acquisite al Fondo erogate dai soggetti di cui alle lettere c) e d) del comma 1 possono essere vincolate, a richiesta del conferente, per lo sviluppo del Servizio civile nazionale in aree e in settori di impiego specifici.
      3. All'onere di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo, determinato in 172 milioni di euro, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità iscritte, per gli anni 2011 e 2012 nella tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, missione «Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri», programma «Presidenza del Consiglio dei ministri» rubrica «Ministero dell'economia e delle finanze» voce «legge n. 230 del 1988» con un incremento per l'anno 2011 di 60 milioni di euro. Conseguentemente le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 60 milioni di euro per l'anno 2011.
      4. Ai fini dell'erogazione dei trattamenti previsti dalla presente legge, il Fondo è collocato presso l'Ufficio nazionale per il Servizio civile nazionale che cura l'amministrazione e la programmazione annuale delle risorse, formulando annualmente, entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, un apposito piano di programmazione, acquisito il parere della Conferenza Stato-regioni e della Consulta. Il piano può essere modificato con un'apposita nota di variazione infrannuale, ove se ne manifesti l'esigenza e sussistano adeguate risorse finanziarie disponibili. La nota di variazione è predisposta con le

 

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stesse formalità del piano di programmazione annuale entro il 30 settembre dell'anno di riferimento.
      5. Il piano di programmazione annuale di cui al comma 4 stabilisce:

          a) la quota delle risorse del Fondo da utilizzare per le spese di funzionamento dell'Ufficio nazionale per il Servizio civile nazionale, inclusi la Consulta e il Comitato per la difesa civile non armata e non violenta e le attività di informazione e di promozione, da mantenere nel limite massimo del 5 per cento delle risorse finanziarie del medesimo Fondo;

          b) la quota di risorse del Fondo da destinare ai compensi da corrispondere ai giovani del Servizio civile nazionale destinati alla realizzazione dei progetti in Italia e all'estero;

          c) la quota di risorse da destinare alle attività di formazione, monitoraggio e ricerca e al sostegno alla mobilità dei giovani del Servizio civile nazionale nel territorio nazionale.

      6. L'Ufficio nazionale per il Servizio civile nazionale, in sede di elaborazione del piano di programmazione annuale, provvede all'assegnazione delle risorse provenienti dagli stanziamenti e dalle donazioni di cui al comma 1, lettere c) e d).
      7. Le risorse del Fondo disponibili alla fine dell'esercizio finanziario di riferimento sono portate in aumento nell'esercizio finanziario successivo per l'assegnazione al medesimo Fondo.
      8. Alla gestione del Fondo si provvede mediante la contabilità speciale istituita dall'articolo 1 del decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1999, n. 424.
      9. Le modalità di gestione e di rendicontazione delle risorse del Fondo e delle spese di funzionamento dell'Ufficio nazionale per il Servizio civile nazionale sono

 

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stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 21.
(Abrogazioni).

      1. La legge 6 marzo 2001, n. 64, e il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, sono abrogati.


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