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PDL 3809

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3809



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

SPOSETTI, ALBONETTI, BARBARESCHI, BOCCIA, BRANDOLINI, BRUGGER, CAPODICASA, CECCUZZI, COLANINNO, CUPERLO, D'ANNA, DI STANISLAO, ESPOSITO, FADDA, GIANNI FARINA, FLUVI, FONTANELLI, GARAVINI, GATTI, GIACOMELLI, GNECCHI, GRAZIANO, LENZI, LOLLI, LOSACCO, LOVELLI, LUONGO, MADIA, MARCHIGNOLI, MARINELLO, CESARE MARINI, GIORGIO MERLO, MIGLIOLI, MURER, OLIVERIO, PAGANO, PEZZOTTA, PIZZETTI, PORTA, QUARTIANI, RAMPI, RUGGHIA, SANI, SCHIRRU, SERVODIO, TIDEI, TOUADI, TRAPPOLINO, TULLO, VACCARO, VELLA, VELO, VIGNALI, ZACCHERA, ZELLER, ZUNINO

Disciplina dei partiti politici, in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, e delle fondazioni politico-culturali. Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle leggi sulla disciplina e sul finanziamento dei partiti politici

Presentata il 25 ottobre 2010


      

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Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge intende affrontare e risolvere il problema del riconoscimento del ruolo dei partiti politici nella democrazia italiana e delle loro attribuzioni, valorizzando le loro potenzialità nel favorire la partecipazione piena e consapevole dei cittadini alla determinazione della politica nazionale e nell'incentivare la diffusione della cultura politica e istituzionale.
      L'articolo 49 della Costituzione prevede che «Tutti i cittadini hanno il diritto di
 

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associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale». Fino ad ora non è mai stata approvata una legge sui partiti. Questo è un fatto grave. Potremmo definirlo un atteggiamento quasi «astensionista» degli stessi politici e del legislatore. Ha prevalso la diffidenza per lo strumento legislativo. Si è prodotto di fatto un atteggiamento di non interferenza con la libera dialettica politica. Oggi, però, vediamo che tutto questo ha prodotto rischi evidenti per la partecipazione dei cittadini alla vita politica, per la stessa democrazia e per la formazione di classi dirigenti autorevoli.
      La vita dei partiti si è esplicata nell'ambito delle associazioni non riconosciute.
      Cosa occorre ai partiti per svolgere al meglio la loro funzione di rappresentanza e per rispondere alle domande dei cittadini, soprattutto alla domanda di partecipazione politica?
      Cosa occorre ai partiti per ricreare la giusta tensione tra società civile e società politica?
      Il nostro sistema democratico non può fare a meno dei partiti e dei movimenti politici, espressione e garanzia essi stessi della democrazia in quanto traduzione della volontà popolare nelle istituzioni.
      C’è di più. I partiti possono esistere anche in assenza di democrazia, ma non c’è mai stata una democrazia senza partiti. Ogni riflessione che si voglia fare sul futuro della democrazia non può prescindere da questa realtà storicamente verificata. È indubbio tuttavia che la politica in Italia è indebolita dalla crisi di identità e di funzione del sistema dei partiti.
      Uno scenario (quello della politica italiana) periodicamente investito da campagne «contro»: contro i partiti politici e contro i loro rappresentanti. È divenuto un luogo comune quello di parlare dello scollamento della politica e dei partiti dalla società. La distanza fra elettori ed eletti rischia di divenire un solco profondo e difficile da colmare. Ma quale antidoto possiamo iniettare in un sistema, come quello dei partiti, che tanto è necessario quanto è in crisi? Questa domanda ha un'unica risposta: la partecipazione dei cittadini. Garantita, ampia, plurale, costante, trasparente, democratica. E la democraticità dell'istituto partito.
      Il riconoscimento costituzionale segna il superamento del principio individualistico della rappresentanza, sul quale poggiava il regime parlamentare ottocentesco, e vi sostituisce una nuova democrazia organizzata attraverso i partiti.
      Percorrendo, pertanto, la storia del dibattito sull'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, osserviamo che il principio di democraticità interna, il riconoscimento giuridico e la forma di finanziamento sono i temi intorno ai quali si è discusso fin dal 1958, con la proposta di legge presentata dall'onorevole Luigi Sturzo. Si tratta infatti dei tre elementi di fragilità che maggiormente soffrono la mancanza di una disciplina appropriata.
      La questione del riconoscimento del ruolo imprescindibile dei partiti politici in una democrazia avanzata fu posta nell'Assemblea costituente e affrontata con passione e con spirito costruttivo, con l'approccio essenziale che caratterizzò quella fondamentale stagione.
      I lavori dell'Assemblea costituente sulla disciplina dei partiti furono concentrati in due sedute della I sottocommissione, il 19 e 20 novembre 1946, e in due sedute della stessa Assemblea, il 21 e 22 maggio 1947.
      Dai lavori emerge la consapevolezza di una questione cruciale, con diversi aspetti problematici, piuttosto difficili da risolvere allora. L'orientamento di gran lunga prevalente verteva sulla necessità di un riconoscimento costituzionale e di una promozione del ruolo dei partiti, quali sedi naturali e strumenti della partecipazione dei cittadini alla vita politica del Paese. Tuttavia l'esperienza fascista induceva una spiccata diffidenza, espressa soprattutto, ma non solo, da parte dei rappresentanti del partito comunista, verso l'idea di affidare alla legge la disciplina dell'organizzazione dei partiti. Per questo furono respinte prima la proposta degli onorevoli Merlin e Mancini di connettere la libertà di associazione in partiti al rispetto dei
 

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princìpi fondamentali di libertà e dignità della persona umana demandando alla legge la disciplina dell'organizzazione dei partiti, poi la successiva proposta dell'onorevole Caristia di affidare alla legge il compito di dettare le norme per lo svolgimento pacifico dell'attività dei partiti.
      D'altra parte non fu accolta nemmeno la proposta dell'onorevole Basso tesa a conferire attribuzioni di carattere costituzionale, quali la presentazione delle liste elettorali, il diritto di promuovere giudizi davanti alla Corte costituzionale e la difesa delle libertà costituzionali, ai partiti che avessero ottenuto almeno 500.000 voti alle elezioni. La proposta incontrò un favore generalizzato, ma si scontrò con l'obiezione di natura «tecnica» dell'onorevole Aldo Moro, secondo il quale l'attribuzione di funzioni costituzionali ai partiti presupponeva il riconoscimento della personalità giuridica degli stessi, problema al quale non era possibile dare soluzione senza l'intervento di una legge ordinaria.
      Fu però approvato un ordine del giorno che recepì lo spirito della proposta dell'onorevole Basso sottolineando la necessità che la Costituzione affermasse il principio del riconoscimento dei partiti politici e dell'attribuzione ad essi di compiti costituzionali.
      Non ebbe luogo una riunione congiunta tra la I e la II sottocommissione, competente quest'ultima per i profili inerenti all'attribuzione di poteri costituzionali.
      La formula adottata e trasmessa all'Assemblea costituente fu quella di sancire il pieno diritto di tutti i cittadini di organizzarsi liberamente in partiti «allo scopo di concorrere democraticamente a determinare la politica del Paese».
      Proprio sulla questione del metodo democratico, cui riferire l'attività dei partiti, si incentrò la discussione nell'Assemblea costituente. Si confrontarono nel merito tre distinte posizioni.
      La prima riteneva necessario che il principio del metodo democratico fosse riferito non solo alla vita esterna del partito, ma anche all'organizzazione interna. Fu la posizione, fra gli altri, degli onorevoli Mortati e Ruggiero, presentatori di un emendamento volto a chiarire come il diritto di riunirsi in partiti imponesse l'adozione del metodo democratico, sia nell'azione diretta alla determinazione della politica nazionale, sia nell'organizzazione interna.
      La seconda posizione, quella del relatore Merlin, rifiutava ogni interferenza nella vita interna dei partiti, limitando il metodo democratico all'azione esterna.
      Una terza posizione, quella espressa dall'onorevole Lucifero, era infine contraria a qualunque norma speciale sui partiti, che avrebbero dovuto vedere garantita la loro libertà di costituirsi dal semplice diritto di associazione già previsto all'articolo 18: «I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.
      Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare».
      L'emendamento degli onorevoli Mortati e Ruggiero fu ritirato, fatto proprio dall'onorevole Bellavista e respinto dall'Assemblea costituente.
      Il risultato, come sappiamo, fu l'approvazione del testo della Commissione, senza modifiche. Si preferì dunque non rinviare la disciplina dell'organizzazione dei partiti alla legge, si ritenne di non dare ulteriore corso all'attribuzione ad essi di competenze costituzionali e si riconobbe la necessità dell'applicazione del metodo democratico, limitandolo peraltro all'azione esterna dei partiti.
      Ma è un fatto che le tematiche poi rinviate furono poste in discussione con forza nella consapevolezza che il riconoscimento della funzione essenziale dei partiti implicasse la definizione di corollari che il tempo avrebbe portato a maturazione.
      Oggi è dimostrato che la forma organizzativa partito non ha trovato alcuna valida alternativa per consentire ai cittadini di concorrere a determinare la politica di un Paese che abbia scelto la strada della democrazia rappresentativa affermatasi soprattutto in occidente.
 

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      Si discute di partiti più o meno «leggeri», ma è certamente maturo il tempo di dare una risposta positiva, attraverso lo strumento della legge, alle questioni di cui i Padri costituenti erano consapevoli.
      Il ruolo dei partiti richiede tutela e valorizzazione. Al tempo stesso esso deve svolgersi nella piena trasparenza ed essere soggetto al sindacato dei cittadini.
      La questione del riconoscimento e delle connesse prerogative non può essere disgiunta dall'applicazione del metodo democratico all'organizzazione interna, così come non può essere disgiunta dalla questione delle risorse e del controllo sul loro utilizzo.
      Molti Stati europei hanno adottato una disciplina organica sui partiti politici, spesso in attuazione di disposizioni di rango costituzionale.
      In Germania l'articolo 21 della Legge fondamentale affida ai partiti il compito di collaborare alla formazione della volontà politica del popolo, a condizione di dotarsi di un ordinamento interno coerente con i princìpi fondamentali della democrazia e di rendere conto pubblicamente dell'origine e dell'utilizzazione dei loro mezzi finanziari. La definizione di una regolazione dettagliata è demandata alla legge federale.
      Questa è stata adottata con il Parteiengesetz del 1967, più volte modificato nel tempo e ancora oggi in vigore. La legge prescrive che ogni partito abbia uno statuto scritto che regoli i diritti e i doveri dei membri, prevedendo tra l'altro disposizioni relative alla democrazia interna. La legge disciplina altresì il finanziamento pubblico dei partiti, prevedendo un limite assoluto per i contributi federali, e le contribuzioni dei privati.
      Al finanziamento dei partiti concorrono anche le fondazioni di partito. Si tratta di organismi legati ai partiti rappresentati al Bundestag la cui istituzione risale in gran parte agli anni cinquanta. Esse sono destinatarie di ingenti risorse pubbliche il cui importo è stabilito annualmente nella legge di bilancio.
      Come si vedrà, la presente proposta di legge si ispira in diversi punti al sistema tedesco di organizzazione dei partiti politici e di disciplina del loro finanziamento attraverso le fondazioni di partito.
      Anche la Costituzione spagnola sancisce il principio della partecipazione dei partiti politici alla formazione e alla manifestazione della volontà popolare; la loro creazione e l'esercizio della loro attività sono liberi nel rispetto della Costituzione, della legge e dei princìpi della democrazia interna.
      La legislazione ordinaria sui partiti politici, risalente alla seconda metà degli anni settanta, ossia all'indomani della fine del regime franchista, è stata sostituita dalla legge organica n. 2 del 2002, che prevede l'iscrizione dei partiti presso un registro nazionale al fine del riconoscimento della personalità giuridica.
      Il finanziamento dei partiti è regolato dalla legge n. 8 del 2007, che prevede sia il finanziamento diretto dei partiti, sia il rimborso delle spese elettorali.
      Anche in Spagna, seppur in misura minore rispetto alla Germania, i partiti politici ricevono finanziamenti attraverso fondazioni ad essi strettamente legati.
      Come la Spagna, anche altri Paesi pervenuti alla democrazia in epoca relativamente recente, quali il Portogallo e la Grecia, si sono dotati di disposizioni costituzionali volte a riconoscere un ruolo di rilievo ai partiti politici.
      L'articolo 51 della Costituzione portoghese del 1976 disciplina la libertà di costituire partiti politici nell'ambito della libertà di associazione e rinvia alla legge ordinaria la definizione delle regole relative al finanziamento pubblico.
      La natura e l'organizzazione dei partiti politici è regolata dalla legge n. 2 del 2003, mentre il finanziamento dei partiti e della campagna elettorale sono disciplinati dalla legge n. 19 del 2003.
      In Grecia i partiti politici sono definiti dalla Costituzione del 1975 quali strumenti per il «libero funzionamento del regime democratico» (articolo 29) e ad essi è riconosciuto un ruolo fondamentale nella formazione del Governo: il Presidente della Repubblica affida l'incarico di Primo ministro al capo del partito che
 

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dispone della maggioranza assoluta dei seggi (articolo 37).
      La disciplina del finanziamento pubblico dei partiti, già prevista dalla Costituzione del 1975, è stata modificata con la riforma costituzionale del 2001, che ha previsto, tra l'altro, l'istituzione di uno speciale organismo di controllo composto da magistrati. Tale organismo è stato istituito dalla successiva legge n. 3023 del 2002. La legge n. 1443 del 1984 regola il finanziamento pubblico dei partiti per la copertura dei costi organizzativi e per il rimborso delle spese elettorali.
      La Legge costituzionale federale austriaca non contiene specifiche disposizioni sui partiti politici, ma il «pluripartitismo è un elemento essenziale del sistema democratico della Repubblica austriaca», delineato dall'articolo 1 della legge costituzionale, così come recita l'articolo 1 della legge federale sui partiti del 1975, più volte modificata, da ultimo nel 2008. La legge disciplina l'organizzazione e il finanziamento dei partiti politici austriaci.
      Con il Political Parties, Elections and Referendums Act 2000, anche nel Regno Unito è stata introdotta una regolamentazione dei partiti politici, ma già nel 1998 era stato istituito un procedimento di registrazione di evidenza pubblica, aggiornato e integrato con la legge del 2000.
      La legge, oltre a istituire un organismo indipendente di vigilanza (la Electoral Commission), ha introdotto oneri di registrazione dei partiti politici; ha imposto obblighi contabili ai partiti, prevedendo al loro interno l'obbligatoria designazione di un responsabile amministrativo; ha introdotto controlli sulle donazioni ai partiti e ai loro membri, nonché sulle spese sostenute nel quadro delle campagne elettorali.
      Il sistema partitico degli Stati Uniti d'America (USA) è molto diverso da quello europeo: i partiti politici americani, infatti, svolgono prevalentemente le loro funzioni durante la selezione delle candidature e nella campagna elettorale. Nella Costituzione del 1787 i partiti politici non sono neanche citati. Tuttavia, l'ordinamento americano disciplina in modo dettagliato le modalità del loro finanziamento.
      Il finanziamento della politica negli USA è sostanzialmente sostenuto dalle campagne elettorali. La relativa disciplina si caratterizza per prendere in considerazione i candidati più che i partiti e per essere incentrata sul finanziamento privato più che su quello pubblico.
      Il finanziamento pubblico riguarda le sole elezioni presidenziali, delle quali copre tutto il ciclo, dalle primarie alle elezioni generali. I finanziamenti sono tratti da un fondo gestito dal Ministero del tesoro e finanziato esclusivamente dalla decisione volontaria dei contribuenti di devolvere ad esso parte delle imposte.
      I partiti politici sono beneficiari di finanziamenti privati. Sono vietati i contributi diretti e le spese volte a influenzare le elezioni federali da parte di società (corporation), organizzazioni sindacali e fornitori del Governo federale e stranieri. Peraltro, le società e i sindacati possono istituire propri comitati politici di supporto (PACs) per raccogliere contributi e quindi, poi, usare i fondi per sostenere liberamente candidati o comitati politici.
      La legge federale pone limiti alle contribuzioni individuali o da parte di enti ai candidati, ai comitati elettorali dei partiti e ai PACs. La legge federale obbliga i comitati dei candidati, i comitati dei partiti e i PACs a redigere rendiconti periodici sul denaro raccolto e sul suo impiego.
      I punti qualificanti della presente proposta di legge possono essere sintetizzati come segue:

          a) i partiti politici cessano di essere associazioni di fatto per assumere la natura giuridica di associazioni riconosciute iscritte in pubblici registri;

          b) gli statuti dei partiti devono conformarsi al principio della democrazia interna;

          c) viene generalizzato il principio secondo cui la scelta dei candidati alle cariche elettive avviene esclusivamente attraverso elezioni primarie;

 

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          d) sono disciplinate le fondazioni politico-culturali collegate ai partiti.

      L'articolo 1, comma 1, della proposta di legge reca le finalità del provvedimento, ossia dare attuazione all'articolo 49 della Costituzione.
      Il comma 2 del medesimo articolo 1 definisce l'ambito di applicazione delle disposizioni introdotte: esse si applicano ai partiti politici organizzati che si presentano almeno alle elezioni amministrative nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. Sono, pertanto, esclusi i piccoli partiti e le liste civiche che hanno esclusivamente la funzione di rappresentanza di comunità localizzate in territori limitati.
      Il comma 1 dell'articolo 2 definisce la natura giuridica dei partiti politici, che diventano associazioni riconosciute iscritte nel registro delle persone giuridiche.
      La registrazione avviene con atto pubblico da cui devono risultare alcuni elementi costitutivi del partito politico (articolo 2, comma 2), quali:

          a) lo statuto;

          b) la denominazione;

          c) il simbolo.

      Il comma 3 dell'articolo 2 individua gli elementi che devono essere presenti nello statuto:

          a) gli obiettivi del partito;

          b) gli organi;

          c) le articolazioni territoriali;

          d) i procedimenti deliberativi;

          e) le modalità di iscrizione;

          f) i diritti e i doveri degli iscritti;

          g) gli strumenti di garanzia e le sanzioni.

      Lo statuto deve assicurare che il partito persegua i propri fini con metodo democratico ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione e in conformità ai princìpi di democrazia interna indicati nel successivo articolo 3.
      I commi 4 e 5 dell'articolo 2 definiscono alcune proprietà del simbolo che, come la denominazione, deve identificare in modo univoco il partito per evitare ogni possibilità che esso sia confuso con quello di un altro partito. Inoltre, il simbolo appartiene esclusivamente al partito e può essere utilizzato secondo le modalità indicate nello statuto.
      La pubblicità dello statuto, della denominazione e del simbolo è assicurata dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, come previsto dal comma 6 dell'articolo 2.
      Il comma 1 dell'articolo 3 individua una serie di princìpi fondamentali cui si devono conformare gli statuti dei partiti politici:

          a) la libertà di iscrizione e di revoca dell'iscrizione con il divieto di discriminazione per ragioni di sesso, razza, lingua, religione, luogo di nascita o residenza, condizioni economiche, sociali o personali;

          b) l'eguaglianza tra tutti gli iscritti e il pari diritto all'informazione;

          c) la tutela delle minoranze interne;

          d) la riserva di delibera dell'organo collegiale rappresentativo degli iscritti per tutte le decisioni fondamentali;

          e) la ripartizione delle risorse finanziarie tra centro e periferia;

          f) l'obbligo di prevedere una scadenza per la durata delle cariche di partito;

          g) il diritto alla difesa e il principio del contraddittorio nell'irrogazione di sanzioni disciplinari agli iscritti;

          h) la previsione di azioni volte al riequilibrio della rappresentanza di genere in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione;

          i) il rispetto del principio di trasparenza sancito dall'articolo 18 della Costituzione.

      Altrettanto fondamentale è il principio enunciato dal comma 2 del medesimo

 

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articolo 3, che prevede che lo statuto disciplini le elezioni primarie per la scelta delle candidature alle cariche elettive pubbliche secondo quanto previsto dall'articolo 6.
      L'articolo 4 contiene due importanti disposizioni. In primo luogo, il comma 1 abolisce l'obbligo di sottoscrizione delle liste dei candidati ai fini della presentazione delle candidature in occasione di tutte le consultazioni elettorali. Si intende in questo modo evitare in futuro il ripetersi di situazioni contenziose come quella che si è verificata nelle elezioni regionali del marzo 2010. La funzione attuale dell'obbligo delle sottoscrizioni, ossia quella di evitare la proliferazione di liste con scarso radicamento territoriale, ben può essere assicurata dai nuovi adempimenti previsti dalla presente proposta di legge, quali la registrazione pubblica, l'adozione dello statuto con atto pubblico e l'indizione di elezioni primarie.
      Inoltre, con il comma 2, si introduce una norma di chiusura che pone il rispetto delle disposizioni della presente proposta di legge quale condizione necessaria per poter accedere alle risorse pubbliche destinate ai partiti.
      L'articolo 5 reca la disciplina delle fondazioni politico-culturali, di nuova istituzione. Si prevede la costituzione, da parte di ciascun partito politico, di una fondazione alla quale è affidata la cura delle attività culturali e di formazione politica. Obiettivo centrale delle fondazioni dovrà essere quello di promuovere la partecipazione alla vita civile e politica. Anche se le fondazioni sono emanazione diretta dei partiti e operano in stretto collegamento con essi, esse sono comunque entità nettamente separate: innanzitutto è prevista l'incompatibilità tra cariche elettive o di governo e incarichi direttivi delle fondazioni; inoltre le fondazioni non possono trasferire risorse finanziarie al partito di riferimento, ma possono solamente erogare servizi in suo favore.
      Le fondazioni sono costituite con atto pubblico e hanno un proprio statuto, distinto da quello del partito. Anche il bilancio è autonomo e da esso devono risultare gli importi dei servizi erogati ai partiti. Le fondazioni sono poi iscritte in un elenco separato da quello dei partiti, tenuto dal Presidente della Camera dei deputati, che ha il compito di controllare i bilanci.
      L'articolo 6 introduce il ricorso alle elezioni primarie, con l'obiettivo di sottrarre una decisione fondamentale, quale la scelta dei candidati, alla ristretta cerchia dei dirigenti di partito, per renderla quanto più possibile condivisa.
      Fermo restando l'obbligo di procedere alla scelta delle candidature alle elezioni di ogni tipo (ad eccezione di quelle amministrative), la proposta di legge lascia alla libera determinazione degli statuti dei partiti la scelta delle modalità di svolgimento: ciascun partito potrà scegliere elezioni primarie di tipo aperto o chiuso, con o senza registrazione, riservate agli iscritti, ai simpatizzanti oppure aperte a tutti. Due sole condizioni sono richieste: che le elezioni avvengano a scrutinio segreto e che sia garantita l'autenticità del voto anche nel caso di ricorso a procedure telematiche.
      La sanzione prevista per i partiti inottemperanti è costituita dalla riduzione proporzionale dell'importo dei rimborsi elettorali, con un meccanismo simile a quello che è stato previsto in caso di mancato rispetto delle regole sulla parità di genere nelle candidature per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia nel 2004 e nel 2009.
      I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 7 adattano e unificano la legislazione vigente in materia di rimborso delle spese elettorali per il Parlamento europeo, per il Parlamento nazionale e per le assemblee legislative delle regioni e delle province autonome. In concreto:

          a) adattano al sistema elettorale vigente i riferimenti al sistema della legge «Mattarella» (legge 4 agosto 1993, n. 276) rimasti nella disciplina del diritto al rimborso;

          b) conservano e adattano il riferimento ai collegi uninominali per il rimborso alle liste presentate per il collegio

 

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uninominale della Valle d'Aosta e per i collegi uninominali del Senato della Repubblica nella regione Trentino-Alto Adige;

          c) unificano all'1 per cento nelle quattro diverse elezioni la soglia di risultato richiesta per il diritto al rimborso.

      Il comma 4 dell'articolo 7 vieta – salvo che per le campagne elettorali – i finanziamenti privati ai partiti e alle loro articolazioni politico-organizzative e ai gruppi parlamentari; le cosiddette «erogazioni liberali» di persone fisiche e di persone giuridiche private (cioè, non pubbliche ai sensi dell'articolo 7 della legge n.195 del 1974) sono consentite soltanto nei centoventi giorni che precedono il giorno delle elezioni e sono disciplinate dalle norme vigenti in materia di raccolta di fondi per le campagne elettorali. Restano invece consentiti, con i limiti e con gli obblighi posti dall'articolo 4 della legge n. 659 del 1981, i finanziamenti privati a soggetti singoli che siano parlamentari, consiglieri o candidati.
      L'articolo 8 disciplina il finanziamento pubblico delle fondazioni politico-culturali dei partiti politici.
      In particolare, il limite massimo dell'importo del finanziamento annuo viene stabilito in 185 milioni di euro. Tale cifra è stata ottenuta avendo come base di calcolo il finanziamento dei partiti e delle fondazioni politiche in Germania. In questo Paese le fondazioni ricevono finanziamenti globali da parte del Ministero dell'interno e finanziamenti a progetto erogati per la maggior parte dal Ministero per lo sviluppo e la cooperazione economica e, in misura minore, dal Ministero degli affari esteri. Gli stanziamenti sono deliberati annualmente dalla Commissione bilancio del Bundestag e quindi approvati con la legge di bilancio all'interno dei rispettivi stati di previsione. Altri finanziamenti sono disposti da diverse istituzioni: Ministeri, Länder, enti locali. Non tenendo conto di queste ulteriori voci, ma considerando esclusivamente le due fonti di finanziamento principali (Ministero dell'interno e Ministero per lo sviluppo e la cooperazione economica) risultanti dall'ultima legge di bilancio, per le fondazioni politiche è stato fissato uno stanziamento pari a circa 334 milioni di euro (97,9 milioni da parte del Ministero dell'interno e 236 milioni da parte del Ministero per la cooperazione economica). Se si somma tale importo al contributo federale ai partiti previsto entro il limite di 133 milioni di euro all'anno, si raggiunge la cifra di circa 467 milioni di euro, che consente di dare un ordine di grandezza al finanziamento della politica in Germania.
      Facendo il rapporto tra la popolazione tedesca e quella italiana (rispettivamente 81,7 e 60,4 milioni di abitanti secondo gli ultimi dati dell'Eurostat), il finanziamento dei partiti in Italia dovrebbe raggiungere la cifra di 345 milioni di euro all'anno. Dal momento che – a legislazione vigente – il rimborso per le spese elettorali assorbe circa 160 milioni di euro all'anno (nel calcolo si è tenuto conto della riduzione del 10 per cento disposta dal decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010), la cifra individuata dalla presente proposta di legge quale importo per il finanziamento delle fondazioni è di 185 milioni di euro all'anno.
      È nostra ferma convinzione che negare, o fornire in maniera inadeguata, risorse alla politica significa colpire al cuore la democrazia, perché equivale a non riconoscere il principio dell'uguaglianza politica dei cittadini, riproponendo, per altre vie, l'antica discriminante della partecipazione alla vita pubblica secondo rigidi criteri di censo. In altre parole è l'idea per cui il più ricco avrà sempre maggiori opportunità di condizionare la vita di tutti. Negare mezzi e risorse alla politica vuol dire, dunque, lasciare spazio a persone o a gruppi dotati di una forte disponibilità finanziaria o mediatica. Questo, anche alla luce dello scenario italiano attuale, dovrebbe allarmare ogni sincero democratico.
      Perché, allora, continua a essere tanto forte la campagna contro i soggetti organizzati e, soprattutto, contro le risorse

 

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pubbliche a sostegno della politica? Forse perché dietro l'affermazione «non un soldo per i partiti» c’è chi coltiva l'idea di una società più frammentata, meno unita, meno capace di vivere la rappresentanza democratica degli interessi (dal momento che questo i partiti sono stati e dovrebbero tornare a essere) come una risorsa e non come un impedimento. Quindi partiti più deboli, partiti più fragili e leggeri, ai quali contrapporre la forza di potentati economici. Ma questo significa per l'appunto indebolire la democrazia, il libero confronto, la competizione, sbilanciandone lo svolgimento e falsandone gli esiti. A partire, com’è del tutto evidente, dal controllo e dall'accesso ai mezzi di comunicazione e alla loro proprietà.
      I commi da 1 a 8 dell'articolo 8 dispongono il finanziamento pubblico alle fondazioni politico-culturali secondo i seguenti criteri:

          a) il contributo, entro un limite massimo di bilancio calcolato come già evidenziato, è disposto annualmente dalla legge di stabilità, in modo che ogni anno siano garantite la conoscenza specifica e la discussione pubblica in merito;

          b) alla gestione amministrativa del contributo presiede la Presidenza della Camera dei deputati. Sembra questa la soluzione migliore per evitare che le decisioni in proposito – che non possono essere sempre meccanicamente predeterminate dalla legge – non siano affidate a un organo politico e, questione non indifferente, siano sottratte alla giurisdizione ordinaria (amministrativa e civile), cosa che costituirebbe un'ingerenza più dannosa che utile;

          c) hanno titolo al contributo soltanto le fondazioni (di cui all'articolo 5 della proposta di legge) che presentino due caratteristiche:

              1) abbiano al 1o gennaio dell'anno di riferimento almeno un eletto in almeno uno degli organi elettivi considerati: Parlamento nazionale, Parlamento europeo, assemblee elettive delle regioni e delle province autonome. Il riferimento è, ovviamente, al risultato dell'elezione e non alla permanenza in un qualche gruppo parlamentare o consiliare;

              2) abbiano partecipato, nel quinquennio antecedente l'anno di riferimento, almeno a una competizione elettorale per l'elezione di uno di questi organi e in questa abbiano ottenuto il risultato che consente loro di accedere ai rimborsi (1 per cento);

          d) il contributo è diviso in due parti:

              1) una per le spese di organizzazione, in quota fissa, corrisposta rapidamente all'inizio di ciascun anno, condizionata soltanto ai requisiti di diritto al contributo e a una richiesta da avanzare annualmente alla Presidenza della Camera dei deputati;

              2) una per le spese di attività, determinata proporzionalmente, in ragione del «patrimonio di voti validi» che al 1o gennaio hanno i partiti di riferimento di ciascuna fondazione: in pratica si sommano i voti che i partiti hanno ricevuto per le assemblee in carica e si distribuisce in proporzione la parte restante della somma massima stabilita dalla legge di stabilità. Questa «tecnica» dovrebbe consentire di pesare adeguatamente l'impegno e il successo della fondazione e dovrebbe altresì spingere i partiti a presentarsi agli elettori nelle diverse elezioni sempre con il medesimo contrassegno o, almeno, in modo sempre univocamente riconoscibile. Per questa parte, dietro preventiva comunicazione del suo ammontare, la fondazione presenta un programma e progetti di spesa relativi alle attività di istituto. La pubblicazione di queste informazioni nella Gazzetta Ufficiale rende possibile valutare adeguatamente le attività delle fondazioni.

      Il comma 11 estende il divieto di finanziamento delle fondazioni da parte di enti pubblici e privati partecipati dal pubblico oltre il 20 per cento.
      Il comma 12 estende ai contributi dei privati alle fondazioni le agevolazioni fiscali già previste per i contributi ai partiti (che ora sarebbero vietati al di fuori delle campagne elettorali).

 

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      L'articolo 9 destina un'importante quota (il 15 per cento) del finanziamento delle fondazioni alle attività per incentivare la partecipazione delle donne e dei giovani alla vita politica.
      L'articolo 10 reca una delega al Governo finalizzata a raccogliere in un testo unico tutte le disposizioni vigenti in materia di disciplina dei partiti e delle forme di contribuzione pubblica in loro favore.
      Infine, l'articolo 11 stabilisce l'entrata in vigore della legge e reca una disposizione transitoria.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
(Finalità e ambito di applicazione).

      1. La presente legge reca disposizioni per la disciplina dei partiti politici, in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione.
      2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, ai fini della presente legge si definiscono partiti politici i partiti e i gruppi politici organizzati che hanno rappresentanti eletti in occasione di elezioni della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, ovvero di elezioni del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale o del presidente della giunta provinciale e del consiglio provinciale o del sindaco e del consiglio comunale in comuni la cui popolazione è superiore a 15.000 abitanti, o del sindaco e del consiglio comunale delle città metropolitane, nonché i partiti e i gruppi politici organizzati che presentano candidature a partire dalla prima tornata elettorale di una delle citate istituzioni, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.

Capo II
NATURA GIURIDICA E DEMOCRAZIA INTERNA DEI PARTITI POLITICI

Art. 2.
(Natura giuridica, statuto, denominazione e simbolo).

      1. I partiti politici sono associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 1 del

 

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regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.
      2. I partiti politici si costituiscono con atto pubblico del quale fanno parte integrante lo statuto, la denominazione e il simbolo.
      3. Lo statuto, oltre a quanto previsto dall'articolo 16 del codice civile, disciplina gli obiettivi del partito politico, gli organi, le articolazioni territoriali, i procedimenti deliberativi, le modalità di iscrizione, i diritti e i doveri degli iscritti, gli strumenti di garanzia e le sanzioni, assicurando il metodo democratico ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione in conformità ai princìpi di cui all'articolo 3 della presente legge.
      4. Il simbolo e la denominazione devono identificare in modo univoco il partito politico e non devono essere suscettibili di essere confusi con il simbolo o la denominazione di altri partiti politici, ai sensi dell'articolo 14 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.
      5. Il simbolo è di esclusiva proprietà del partito politico ed è utilizzato in conformità a quanto previsto dallo statuto.
      6. Lo statuto, la denominazione, il simbolo e le loro successive modificazioni sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro sessanta giorni, rispettivamente, dalla data di iscrizione del partito politico nel registro delle persone giuridiche o dalla data di approvazione delle modificazioni.

Art. 3.
(Democrazia interna).

      1. Lo statuto dei partiti politici assicura il rispetto dei seguenti princìpi:

          a) diritto di ciascuno di iscriversi al partito politico, previa dichiarazione di accettazione da parte dell'organo competente. La domanda di iscrizione contiene l'espressa adesione allo statuto del partito.

 

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La domanda è accettata o rigettata entro sessanta giorni dalla data della presentazione. Decorso tale termine la domanda si intende accolta. Non può essere negata l'iscrizione né può essere disposta l'espulsione per ragioni inerenti al sesso o all'orientamento sessuale, alla razza o all'origine etnica, alla lingua, alla religione, al luogo di nascita o di residenza, alle condizioni economiche, sociali o personali. Nessuno può essere obbligato a iscriversi o a restare iscritto; nessuno può essere espulso, ad esclusione dei casi di sanzione disciplinare irrogata in conformità ai princìpi di cui alla lettera g);

          b) eguaglianza di diritti e doveri, compresi il diritto a partecipare alla determinazione della linea politica e all'attuazione della medesima, nonché il diritto a una piena e completa informazione ai fini di una partecipazione consapevole;

          c) garanzia del pluralismo interno e possibilità di riconoscimento formale di minoranze alle quali è assicurata, ove sia richiesta, la rappresentanza proporzionale in tutti gli organi collegiali, inclusi gli organi di garanzia e quelli preposti alla gestione delle risorse pubbliche conferite al partito, ad eccezione dell'organo esecutivo di vertice;

          d) riserva delle deliberazioni di modifica dello statuto o della denominazione o del simbolo del partito, nonché di costituzione della fondazione di cui all'articolo 5, all'organo collegiale rappresentativo degli iscritti;

          e) ripartizione delle risorse finanziarie disponibili per l'organizzazione dell'attività politica, risultanti dal bilancio preventivo predisposto dagli organi statutariamente competenti, tra gli organi centrali e periferici in proporzione predeterminata;

          f) disciplina delle modalità di elezione dei titolari delle cariche di partito, che sono conferite a tempo determinato;

          g) adozione nei confronti degli iscritti delle sole sanzioni disciplinari previste dallo statuto, nei soli casi ivi previsti, da

 

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parte degli organi competenti e secondo procedure che assicurano il diritto alla difesa e il principio del contraddittorio. L'espressione di voti o di opinioni nelle sedi preposte non può mai essere assunta a fondamento di sanzioni disciplinari;

          h) previsione di azioni volte al riequilibrio della rappresentanza di genere in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione;

          i) pieno rispetto del principio di trasparenza sancito dall'articolo 18, secondo comma, della Costituzione, anche attraverso la previsione di adeguate forme di pubblicità degli atti del partito. La consultazione degli elenchi degli iscritti è sempre garantita a ciascun iscritto, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

          l) realizzazione da parte di ciascun partito di un sito internet che rispetti i princìpi di accessibilità, nonché di elevata usabilità e reperibilità, anche da parte delle persone disabili, di completezza di informazione, di chiarezza di linguaggio, di affidabilità, di semplicità di consultazione, di qualità, di omogeneità e di interoperabilità.

      2. Lo statuto prevede che la scelta delle candidature alle cariche elettive pubbliche sia effettuata mediante elezioni primarie.

Art. 4.
(Requisiti per la partecipazione alle elezioni e per l'accesso ai rimborsi elettorali).

      1. Ai partiti politici costituiti ai sensi della presente legge non è richiesta alcuna sottoscrizione per la presentazione delle liste di candidati in occasione delle consultazioni elettorali.
      2. Il rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge è condizione per accedere alle risorse pubbliche comunque destinate ai partiti politici, compresi i rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali

 

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e referendarie nonché le agevolazioni di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157.

Capo III
FONDAZIONI POLITICO-CULTURALI

Art. 5.
(Costituzione delle fondazioni politico-culturali).

      1. Per lo sviluppo, in Italia e all'estero, di attività di ricerca, formazione, cooperazione, promozione, propaganda e comunicazione culturali e politiche, nonché per stimolare il dialogo tra istituzioni e cittadini e per incentivare la partecipazione diretta dei cittadini alla vita civile e politica, ciascun partito politico costituisce una fondazione politico-culturale disciplinata ai sensi del presente articolo. I membri del Parlamento e del Governo, i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, i membri delle giunte e dei consigli regionali, nonché i sindaci dei comuni capoluogo di regione non possono rivestire incarichi amministrativi, di gestione o di controllo all'interno delle fondazioni.
      2. La fondazione è costituita con atto pubblico del quale fa parte integrante lo statuto. L'atto costitutivo e lo statuto devono espressamente prevedere:

          a) la denominazione, la natura giuridica di fondazione politico-culturale ai sensi del presente articolo e la sede legale;

          b) l'oggetto della fondazione;

          c) la rappresentanza legale e i soggetti ai quali essa può essere attribuita;

          d) il patrimonio e le modalità di finanziamento e di rendicontazione;

          e) gli organi e le modalità di funzionamento.

      3. Le fondazioni, all'atto della loro costituzione, sono iscritte in un elenco tenuto dal Presidente della Camera dei

 

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deputati, che vigila sulla sussistenza dei requisiti previsti dalla legge, sull'assenza di eventuali incompatibilità e sulla corretta rendicontazione contabile dell'attività svolta, in base al controllo dei bilanci trasmessi dalle fondazioni medesime. La mancanza dei predetti requisiti o irregolarità nella gestione e nella rendicontazione contabile comportano la cancellazione della fondazione dall'elenco. La cancellazione è altresì disposta in caso di incompatibilità successive alla costituzione della fondazione e non rimosse entro trenta giorni dalla relativa contestazione da parte dell'organo vigilante.
      4. Le fondazioni non possono concorrere all'attività dei partiti politici mediante trasferimenti finanziari. Lo statuto prevede le modalità di erogazione di servizi ai partiti, i cui importi sono evidenziati nei bilanci delle fondazioni.
      5. Tra le fonti di finanziamento necessarie al funzionamento, lo statuto delle fondazioni può prevedere:

          a) eredità, legati, erogazioni liberali e donazioni;

          b) conferimento di cespiti patrimoniali e di attività economiche dei partiti politici di riferimento all'atto della costituzione della fondazione;

          c) entrate derivanti da prestazioni rese a terzi su base convenzionale;

          d) entrate derivanti da specifiche iniziative promozionali;

          e) proventi di attività editoriale, di ricerca e di analisi sociale e politica, nell'ambito dei fini statutari.

      6. Alle fondazioni iscritte nell'elenco cui al comma 3 non si applicano le disposizioni degli articoli 25, 26 e 28 del codice civile. In deroga a quanto stabilito dai commi primo e secondo dell'articolo 31 del codice civile, i beni della fondazione che restano dopo la liquidazione sono devoluti al patrimonio dello Stato. Per quanto non disposto dal presente articolo trova applicazione la disciplina generale delle fondazioni stabilita dal codice civile e dalle altre disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

 

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Capo IV
ELEZIONI PRIMARIE

Art. 6.
(Elezioni primarie).

      1. La scelta delle candidature per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, per il Parlamento nazionale, per i consigli regionali nonché per la carica di presidente della giunta regionale ha luogo a scrutinio segreto mediante elezioni primarie.
      2. Lo statuto del partito politico determina le modalità di svolgimento delle elezioni primarie, garantendo forme di autenticità del voto anche in caso di ricorso a procedure telematiche.
      3. Per i partiti politici presentatori di liste che non hanno rispettato le disposizioni dei commi 1 e 2, l'importo del rimborso per le spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, è ridotto, fino a un massimo della metà, in misura direttamente proporzionale al numero dei candidati scelti con modalità diverse dalle elezioni primarie.
      4. La somma eventualmente derivante dalla riduzione di cui al comma 3 è erogata ai partiti politici aventi diritto al rimborso che hanno scelto i candidati esclusivamente mediante elezioni primarie. Tale somma è ripartita in misura proporzionale ai voti ottenuti da ciascun partito.

Capo V
RIMBORSO DELLE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE. FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DELLE FONDAZIONI POLITICO-CULTURALI

Art. 7.
(Modifiche alle norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie).

      1. All'articolo 1, comma 5-bis, quarto periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157,

 

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le parole: «almeno il 4 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «almeno l'1 per cento».
      2. All'articolo 6, comma 2, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, le parole: «almeno un candidato eletto al consiglio regionale della regione interessata» sono sostituite dalle seguenti: «almeno l'1 per cento del totale dei voti validamente espressi per le liste circoscrizionali».
      3. Alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 9, comma 2, i periodi terzo, quarto e quinto sono sostituiti dai seguenti: «La quota spettante a ciascuna regione è ripartita, in proporzione ai voti conseguiti, fra le liste dei candidati, o fra i gruppi di candidati, che abbiano conseguito una cifra elettorale circoscrizionale pari almeno all'1 per cento dei voti validamente espressi in ambito regionale. Nell'elezione uninominale nel collegio della Valle d'Aosta e nei collegi uninominali della regione Trentino-Alto Adige partecipano altresì alla ripartizione del fondo i candidati non collegati ad alcun gruppo che risultino eletti o che conseguano nel rispettivo collegio almeno il 15 per cento dei voti validamente espressi»;

          b) il comma 1 dell'articolo 9-bis è sostituito dal seguente:
      «1. In occasione di elezioni suppletive nel collegio della Valle d'Aosta e nei collegi uninominali della regione Trentino-Alto Adige, il contributo di cui al comma 2 dell'articolo 9 è attribuito ai partiti o ai movimenti politici collegati ai candidati che risultino eletti o che abbiano conseguito nel proprio collegio almeno il 15 per cento dei voti validamente espressi. In caso di mancata dichiarazione di collegamento, il contributo è erogato direttamente ai candidati a condizione che sussistano i requisiti di cui al primo periodo del presente comma. Il contributo è ripartito in proporzione ai voti conseguiti dai candidati nel collegio uninominale»;

          c) all'articolo 16, comma 3, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «A titolo di concorso nelle spese per l'elezione dei

 

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membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia è stabilito un contributo in favore dei partiti e dei movimenti che abbiano ottenuto almeno l'1 per cento del totale dei voti validamente espressi per le liste in ambito nazionale. Accedono parimenti al rimborso i partiti o i movimenti che abbiano presentato proprie liste o candidature esclusivamente in circoscrizioni in cui sono comprese regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela delle minoranze linguistiche e che abbiano ottenuto almeno il 15 per cento del totale dei voti validamente espressi in quella regione».

      4. All'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo il primo comma è inserito il seguente:
      «Fatto salvo il concorso alle spese per la campagna elettorale effettuato nei centoventi giorni che precedono lo svolgimento delle elezioni, sono vietati i finanziamenti o i contributi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, anche indirettamente, da parte di persone fisiche e di persone giuridiche di natura privata, a favore di partiti politici o di loro articolazioni politico-organizzative e di gruppi parlamentari»;

          b) al secondo comma, dopo le parole: «dei divieti previsti» sono inserite le seguenti: «dal secondo comma del presente articolo e»;

          c) al terzo comma, le parole: «nell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e nel primo comma del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «nel primo comma».

Art. 8.
(Contributo dello Stato al finanziamento delle attività delle fondazioni politico-culturali).

      1. A titolo di concorso alle spese per le attività di istituto lo Stato concorre al

 

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finanziamento delle fondazioni politico-culturali di cui all'articolo 5 con contributi finanziari annuali nella misura complessiva massima di 185 milioni di euro per ciascun esercizio di bilancio. Lo stanziamento è determinato annualmente dalla legge di stabilità.
      2. L'erogazione dei contributi è disposta secondo le norme della presente legge, con decreti del Presidente della Camera dei deputati, a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
      3. Hanno diritto al contributo le fondazioni politico-culturali iscritte nell'elenco di cui al comma 3 dell'articolo 2 qualora il partito politico che ha costituito la fondazione abbia almeno un eletto tra i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, o nel Parlamento nazionale o nelle assemblee elettive delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano, ovvero abbia partecipato negli ultimi cinque anni a elezioni per il rinnovo di una di tali assemblee elettive ottenendo un numero di voti validi non inferiore a due volte il numero di voti richiesti per la concessione del rimborso dello Stato delle spese per le consultazioni elettorali.
      4. Il contributo concesso annualmente a ciascuna fondazione politico-culturale è suddiviso in due quote:

          a) un contributo per le spese di organizzazione, pari a euro 300.000;

          b) un contributo per le spese di attività, determinato ripartendo proporzionalmente, tra le fondazioni che vi concorrono, la somma che residua dallo stanziamento di cui al comma 1, diminuito del totale dei contributi di cui alla lettera a).

      5. La ripartizione proporzionale del contributo per le spese di attività è determinata con riferimento al totale dei voti validi ottenuti nell'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, del Parlamento nazionale e delle assemblee legislative regionali in carica al 1o gennaio dell'anno di riferimento. A tale fine, il totale dei voti validi di riferimento per ciascuna fondazione politico-culturale è costituito dalla somma dei voti validi ottenuti

 

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nelle citate elezioni dal partito politico che l'ha costituita; la somma di tali totali costituisce il totale complessivo dei voti validi considerati. Il contributo spettante a ciascuna fondazione è determinato dalla divisione della somma di cui alla lettera b) del comma 4 per il totale complessivo dei voti validi considerati, moltiplicato per la somma dei voti validi di riferimento di ciascuna fondazione.
      6. Le fondazioni politico-culturali che intendono ottenere i contributi previsti dalla presente legge ne fanno richiesta al Presidente della Camera dei deputati entro il 30 novembre dell'anno antecedente quello di riferimento.
      7. Fatta salva la contestazione del relativo diritto, il contributo di cui alla lettera a) del comma 4 è erogato entro il mese di gennaio dell'anno di riferimento. Entro il medesimo termine il Presidente della Camera dei deputati comunica a ciascuna fondazione politico-culturale l'ammontare del contributo per le spese di attività al quale essa ha diritto ai sensi del comma 5.
      8. Entro il mese di febbraio dell'anno di riferimento ciascuna fondazione politico-culturale che ha presentato una richiesta di contributo presenta al Presidente della Camera dei deputati il programma e i progetti delle attività che intende finanziare, anche su base pluriennale, con il contributo di cui alla lettera b) del comma 4.
      9. Il programma e l'elenco dei progetti delle attività di ciascuna fondazione politico-culturale sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale almeno trenta giorni prima dell'erogazione del contributo.
      10. Fatta salva la contestazione del relativo diritto, il contributo per le spese di attività è erogato entro il 1o giugno dell'anno di riferimento.
      11. Sono estese alle fondazioni politico-culturali le disposizioni dell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195.
      12. Al comma 1-bis dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo alle detrazioni per oneri, dopo le parole: «in favore dei partiti
 

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e movimenti politici» sono inserite le seguenti: «e delle relative fondazioni politico-culturali».

Art. 9.
(Promozione della partecipazione delle donne e dei giovani alla politica).

      1. Ogni fondazione politico-culturale destina il 15 per cento dei contributi finanziari annuali a titolo di contributo per le spese di attività, di cui all'articolo 8, a progetti connessi alla formazione e alla partecipazione attiva delle donne e dei giovani alla politica. Il programma di cui al citato articolo 8, comma 8, specifica le attività che ciascuna fondazione intende promuovere ai fini del presente comma.
      2. Gli importi dei finanziamenti di cui al comma 1 sono iscritti in uno specifico capitolo del bilancio della fondazione politico-culturale.

Capo VI
DISPOSIZIONI DI DELEGA, TRANSITORIE E FINALI

Art. 10.
(Delega al Governo).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico nel quale, apportando le sole modificazioni necessarie al coordinamento normativo, riunisce le disposizioni della presente legge e le altre disposizioni legislative, vigenti in materia di:

          a) disciplina e finanziamento dei partiti politici;

          b) disciplina dei finanziamenti ai candidati e ai partiti politici, nonché del rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e referendarie;

 

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          c) agevolazioni e provvidenze pubbliche in favore dei partiti politici, inclusi i contributi concessi alle imprese editrici di quotidiani e di periodici, anche telematici, o a imprese radiofoniche che risultano essere organi di partito.

Art. 11.
(Entrata in vigore e disposizione transitoria).

      1. La presente legge entra in vigore il centottantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, fatto salvo quanto previsto dal comma 2.
      2. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 5-bis, quinto periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, come modificato dall'articolo 7, comma 1, della presente legge, si applicano a partire dai rimborsi delle spese elettorali sostenute nelle elezioni successive alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
      3. I partiti politici rappresentati negli organi elettivi di cui all'articolo 1, comma 2, adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni di cui alla presente legge entro il centottantesimo giorno successivo alla data della sua entrata in vigore.


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