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PDL 4116

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4116



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

DAMIANO, FASSINO, BELLANOVA, BERRETTA, BOBBA, BOCCUZZI, CODURELLI, GATTI, GNECCHI, MADIA, MATTESINI, MIGLIOLI, MOSCA, RAMPI, SANTAGATA, SCHIRRU

Disposizioni per il superamento del blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e per la chiamata dei vincitori e degli idonei nei concorsi indetti dalle medesime

Presentata il 24 febbraio 2011


      

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Onorevoli Colleghi! — Sono migliaia i giovani che, vincitori di un concorso pubblico, attendono da tempo di essere assunti. Siamo di fronte, infatti, a una nuova categoria di «disoccupati», vale a dire giovani che, pur avendo sostenuto una prova concorsuale e avendola vinta, si trovano oggi senza poter accedere al posto per il quale hanno studiato e sostenuto sacrifici anche economici. Una volta superate le prove, infatti, e pubblicata la graduatoria definitiva, l'immissione nel posto di lavoro che spetta loro viene continuamente rimandata, anche per anni, al punto di poter dire che si è creata una nuova categoria di disoccupati, i cosiddetti «vincitori di concorsi pubblici non assunti».
      Tale categoria riguarda tutti i comparti della pubblica amministrazione e secondo le notizie diffuse dal Comitato vincitori non assunti della pubblica amministrazione, attraverso l'omonimo sito internet, sarebbero circa 70.000 i cittadini vincitori ovvero idonei di concorsi pubblici che si trovano dopo mesi, e a volte anni, in attesa di assunzione; nelle condizioni descritte si trovano in particolare 319 vincitori e idonei di un concorso bandito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) nel 2007 e 404 vincitori di concorso dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), che da tre anni attendono il decreto di assunzione.
      La situazione è sicuramente resa difficile dal continuo blocco del turn over nella
 

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pubblica amministrazione, che il Governo Berlusconi ha portato avanti con costante pervicacia.
      La legge n. 220 del 2010 (legge di stabilità 2011) ha, infatti, deciso il blocco delle assunzioni fino al 2013.
      Un trend iniziato dal 2008, quando con il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si è intervenuti sulle precedenti disposizioni emanate dal Governo di centro-sinistra. L'articolo 66, infatti, ha disposto una serie di misure al fine di contenere il    turn over nelle pubbliche amministrazioni che sono state ulteriormente prorogate con i decreti-legge susseguitisi negli anni.
      In particolare l'articolo in oggetto prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di contenere le assunzioni dimezzando le percentuali previste dalla legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008) – l'ultima legge finanziaria del Governo Prodi. Tale contenimento ha assunto le caratteristiche di un vero e proprio blocco, sia per le nuove assunzioni sia per quanto riguarda il turn over. L'articolo 74 dello stesso decreto-legge n. 112 del 2008 ha stabilito che tutte le amministrazioni statali ridimensionino gli assetti organizzativi esistenti secondo princìpi di efficienza, razionalità ed economicità, riducendo in corrispondenza le dotazioni organiche entro il 30 novembre 2008. Per le amministrazioni inadempienti si prevedeva il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto.
      Tali disposizioni sono state poi ulteriormente prorogate da provvedimenti successivi fino al 2013.
      Si tratta, dunque, di una nuova categoria di «disoccupati» in attesa di essere chiamati dalle amministrazioni di competenza, che hanno bandito un concorso, ne hanno espletato le prove e pubblicato le graduatorie, ma che non procedono all'assunzione, in forza di limitazioni di carattere economico-finanziario «generale» che non permettono di procedere alla naturale conclusione dell’iter concorsuale.
      Allo stato dei fatti, però, non si comprende perché la «macchina dei concorsi» non si ferma. In una recente inchiesta pubblicata dal quotidiano La Repubblica si stima che le spese per procedere all'organizzazione dei concorsi siano intorno a 3 miliardi di euro l'anno, tutti a carico delle amministrazioni che molto spesso pagano società esterne per la correzione dei compiti. In tal senso solo nel 2010 sono stati banditi oltre 7.000 concorsi che rischiano di essere svolti a vuoto visto che il Ministro Brunetta ha dichiarato che vi sono circa 300.000 esuberi nel comparto della pubblica amministrazione.
      Secondo la Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL), sulla base di una stima delle graduatorie dal 2000 ad oggi, vi sarebbero 100.000 persone tra vincitori e idonei a concorsi banditi negli ultimi dieci anni che attendono di essere chiamati in servizio. Sono tante le amministrazioni interessate: Istituto nazionale per il commercio estero, Ministero dell'interno, Ministero per i beni e le attività culturali, Ministero della giustizia, INPS, INAIL, grandi comuni come Roma e Palermo, nonché la regione Campania, solo per citare le principali.
      La presente proposta di legge intende intervenire in maniera chiara proprio sulla questione dei vincitori di concorso non assunti. In primo luogo si dispone il divieto per le pubbliche amministrazioni di indire prove concorsuali in assenza di una determinazione precisa del fabbisogno di personale effettuata sulla base della programmazione triennale prevista in materia. Si intende, dunque, impedire che siano sperperati soldi pubblici per l'organizzazione di concorsi inutili. Viene, poi, posto il termine di tre mesi, per la chiamata da parte dell'amministrazione di competenza, dalla date di pubblicazione delle graduatorie e, per i concorsi già espletati e di cui sono stati già dichiarati i vincitori, si intende fissare il termine perentorio di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      All'articolo 2 è introdotta una norma transitoria che consente l'assorbimento delle graduatorie già esistenti prima che le amministrazioni procedano all'indizione di nuovi concorsi.
 

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      L'articolo 3, invece, procede allo sblocco del turn over, che fino a oggi ha costituito un vero e proprio «tappo» alla possibilità per le amministrazioni dello Stato di procedere a nuove assunzioni. Si modificano le disposizioni che limitano l'assunzione di personale negli anni, elevando la percentuale in rapporto al personale che fuoriesce per sopraggiunti limiti di età o di contribuzione.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Norme per l'indizione di concorsi nelle pubbliche amministrazioni).

      1. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di indire procedure concorsuali in assenza di una determinazione precisa di fabbisogno di personale effettuata sulla base della programmazione triennale prevista in materia.
      2. L'indizione dei concorsi per il reclutamento di personale deve essere compiuta tenendo conto di quanto previsto dal comma 1, nonché dei limiti previsti dalla legislazione vigente in materia di turn over, di mobilità e di eventuali altri vincoli alle assunzioni ivi previste e non può superare le unità di personale alle quali l'amministrazione può effettivamente garantire l'assunzione entro tre mesi dalla data di pubblicazione delle graduatorie al termine delle procedure concorsuali in oggetto.

Art. 2.
(Norma transitoria per l'indizione di concorsi nelle pubbliche amministrazioni).

      1. Fino all'esaurimento dei relativi elenchi dei vincitori e degli idonei risultanti dall'esito dei concorsi in oggetto le pubbliche amministrazioni non possono procedere all'indizione di nuovi concorsi, relativamente alle qualifiche e alle mansioni di concorsi già indetti e per i quali non si è proceduto all'effettiva assunzione dei vincitori o degli idonei.
      2. Ai sensi del comma 1 tutte le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali

 

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di cui agli articoli 63, 64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, che abbiano già espletato procedure concorsuali e provveduto alla pubblicazione delle graduatorie pubblicate nella Gazzetta Ufficiale provvedono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad esaurire i relativi elenchi dei vincitori ed idonei risultanti dall'esito delle predette procedure concorsuali.

Art. 3.
(Sblocco del turn over).

      1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari al 30 per cento di quella relativa alle cessazioni nell'anno 2011, al 60 per cento nell'anno 2012 e al 90 per cento a decorrere dall'anno 2013.

Art. 4.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni dell'articolo 3 si provvede mediante le maggiori entrate di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.       2. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a

 

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decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari all'1 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15 e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari al 2 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 20, è dovuta un'imposta pari al 3 per mille.
      3. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le modalità di attuazione delle disposizioni del comma 2, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli istituti di credito e degli altri intermediari finanziari.


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