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PDL 4376

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4376



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CONTENTO, PANIZ

Disciplina della procedura partecipativa di negoziazione assistita da un avvocato

Presentata il 25 maggio 2011


      

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Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge, frutto del lavoro svolto dall'Unione triveneta dei consigli dell'ordine degli avvocati, introduce nel nostro ordinamento la procedura partecipativa di negoziazione assistita da un avvocato, recentemente recepita nel codice civile francese, a seguito dell'approvazione da parte dell'Assemblea nazionale della legge n. 20010-1609 del 22 dicembre 2010.
      Si tratta di una procedura conciliativa alternativa al contenzioso, che riconosce alle parti il potere di autoregolamentazione dei loro rapporti e ai rispettivi avvocati un ruolo centrale nell'assisterle nella negoziazione finalizzata alla ricerca di un accordo, che una volta raggiunto viene poi omologato dal giudice, così da renderlo esecutivo, salvaguardando nel contempo la funzione giurisdizionale.
      La procedura prende l'avvio con la redazione e con la sottoscrizione di una convenzione di procedura partecipativa di negoziazione assistita da un avvocato, che consiste in un accordo mediante il quale le parti in conflitto, che non hanno ancora adito per la controversia un giudice o un arbitro, convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole il conflitto e la controversia tramite l'assistenza dei propri legali. Viene anche previsto l'impegno a tenere riservate le informazioni non conosciute o non conoscibili che le parti si scambiano durante la procedura, salvo concordare la possibilità di produrre in giudizio la relazione riguardante gli aspetti tecnici della questione, stesa con l'ausilio di esperti e di consulenti nominati dalle stesse parti.
 

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      L'espletamento di questa procedura esonera le parti dalla conciliazione e dalla mediazione, nei casi in cui sono previste dalla legge, come previsto anche dalla legge francese.
      La procedura partecipativa di negoziazione assistita da un avvocato può anche essere effettuata per cercare una soluzione consensuale della separazione o del divorzio, o della modifica delle loro condizioni, o per la regolamentazione dei rapporti tra genitori non coniugati.
      Tale procedura fa leva sulle funzioni proprie dell'avvocato, rafforza la qualità della sua prestazione professionale e impone allo stesso un'assunzione di responsabilità sia sotto il profilo della competenza professionale che della deontologia, laddove si amplia la sua competenza a certificare non solo l'autenticità della firma della parte che assiste, ma anche ad attestare che il contenuto dell'accordo corrisponde alla volontà espressa dalle parti; inoltre assicura, tramite l'omologa del giudice, sul piano sociale una «sicurezza giuridica» degli accordi raggiunti senza diminuire le tutele per il cittadino.
      L'articolo 1 della proposta di legge definisce le finalità della convenzione e prevede l'obbligo deontologico di avvisare i clienti sulla possibilità di ricorrervi. È anche prevista la possibilità di ricorrere all'ausilio di un mediatore designato da un organismo di mediazione, di un mediatore familiare o, per gli aspetti tecnici della questione, di esperti e di consulenti.
      L'articolo 2 regola la durata e la possibilità di prorogare il termine concordato, limitatamente a una sola volta, per evitare di trascinare trattative inconcludenti.
      L'articolo 3 impone l'obbligo della forma scritta.
      L'articolo 4 precisa il contenuto della convenzione.
      L'articolo 5 stabilisce i requisiti per poter ricorrere alla procedura.
      L'articolo 6 precisa che la convenzione non può essere stipulata al fine di risolvere conflitti e controversie sorti in relazione a diritti indisponibili, a status della persona, salvo quanto previsto nell'articolo 14, o a questioni aventi ad oggetto controversie relative alla risoluzione del rapporto di lavoro dipendente o ricorsi giurisdizionali avverso la certificazione di contratti di lavoro o riguardanti la materia previdenziale. Quest'ultima parte è stata modellata in correlazione al recente limite introdotto in materia di arbitrato dalla legge n. 183 del 2010, cosiddetta «collegato lavoro».
      L'articolo 7 afferma il principio dell'improcedibilità dei procedimenti giudiziari oggetto di convenzione.
      L'articolo 8 lascia salva la possibilità di richiedere i provvedimenti cautelari e urgenti.
      L'articolo 9 regola l'omologazione dell'accordo da parte del presidente del tribunale territorialmente competente in base alle norme del codice di procedura civile. La presentazione dell'accordo al presidente del tribunale per l'omologazione è lasciata alla libera facoltà delle parti che solo tramite l'omologazione raggiungono il risultato di munirsi di un titolo esecutivo. Il comma 2 prevede che l'accordo deve essere redatto in modo completo, dando esatto conto della materia del contendere, nei suoi elementi specifici, con la conseguente dichiarazione esplicita dei diritti su cui s'intende transigere, rinunciare e conciliare, senza ricorso a dichiarazioni di contenuto generico. Conseguentemente al comma 5 si è prevista la facoltà del presidente del tribunale di convocare le parti e i loro difensori invitandoli a completare l'accordo o a chiarire i punti che potrebbero dare adito a controversia; lo scopo di tale previsione è quello di rendere il più possibile chiaro e certo il contenuto degli accordi evitando così anche il sorgere di successivi contenziosi. È data anche al presidente del tribunale la facoltà di rifiutare l'omologazione per le ipotesi in cui l'accordo è contrario all'ordine pubblico o a norme imperative o riguarda diritti indisponibili, fatte salve le ipotesi previste dall'articolo 14. Il fatto assume possibile rilevanza deontologica poiché della mancata omologazione sono avvertiti i consigli dell'ordine degli avvocati ai quali appartengono i legali designati.
 

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      L'articolo 10 stabilisce che la certificazione dell'autenticità delle firme e l'attestazione che il contenuto dell'accordo corrisponde alla volontà delle parti avvengono a opera dei legali che hanno partecipato alla procedura regolata dalla convenzione.
      L'articolo 11 disciplina le ipotesi di annullamento, nullità e risoluzione dell'accordo, modellandosi ai limiti previsti nel codice civile per le transazioni, e regola le conseguenze dell'inadempimento, in questo discostandosi dalla corrispondente previsione del codice civile, per rafforzare ulteriormente l'impegno che le parti vanno ad assumere con l'accordo.
      L'articolo 12, mutuato dalla legge francese, prevede che la procedura anche se non riuscita, esonera le parti dalla conciliazione e dalla mediazione, nei casi in cui sono previste dalla legge.
      L'articolo 13 introduce, anche con finalità deflattive del contenzioso, le conseguenze della mancata risposta all'invito ad aderire a una procedura partecipativa di negoziazione assistita da un avvocato. Inoltre l'invito rivolto all'altra parte a ricorrere alla procedura potrà essere trascritto, se notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, nei casi in cui la controversia abbia per oggetto una domanda per cui è consentita la trascrizione.
      L'articolo 14 regola l'ipotesi di applicazione della procedura partecipativa nei procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all'articolo 3, comma 1, numero 2), lettera b), della legge n. 898 del 1970, ovvero di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, anche in presenza di figli minori, o tra genitori non coniugati per la regolamentazione dei loro rapporti nell'interesse dei figli, al fine di cercare una soluzione consensuale. In tali ipotesi è previsto che laddove il ricorso congiuntamente sottoscritto dalle parti e dai rispettivi difensori riporti il contenuto dell'accordo raggiunto tra gli stessi a seguito della procedura partecipativa, il presidente del tribunale, senza disporre la comparizione dei coniugi dinanzi a sé, acquisito il parere del pubblico ministero, relaziona al tribunale in camera di consiglio, che provvede con decreto all'omologazione dell'accordo. Qualora l'accordo risulti in contrasto con l'interesse dei figli, il tribunale convoca le parti e i loro difensori, chiedendo chiarimenti sulla procedura partecipativa, indicando eventualmente le modificazioni da adottare nell'interesse dei figli, e, in caso di inidonea soluzione, può rifiutare l'omologazione. Questa modalità, che elimina l'udienza presidenziale qualora sia stata seguita la procedura partecipativa, impone ai legali delle parti l'obbligo di esperire preliminarmente il tentativo per la loro riconciliazione, dandone atto nell'accordo che sarà poi sottoscritto dalle parti e dai rispettivi difensori che, sotto la loro responsabilità professionale, certificheranno l'autenticità delle firme e attesteranno che il contenuto dell'accordo corrisponde alla volontà espressa dalle parti. Tale innovata previsione normativa consegue alla notoria constatazione che il tentativo di conciliazione, da esperire da parte del presidente sia in sede di separazione che di divorzio, da tempo ha assunto il solo significato di un passaggio burocratico d'obbligo, privo di sostanziale contenuto e che non ha mai registrato il benché minimo dato di successo. L'eliminazione dell'udienza di comparizione delle parti dinanzi al presidente, qualora sia stata seguita la procedura partecipativa, consente anche di ottenere benefici risultati in termini di riduzione dei tempi processuali, delle spese del procedimento e dell'attività giudiziaria, che conseguentemente potrà procedere con tempi più celeri alla trattazione dei procedimenti contenziosi.
      L'articolo 15 regola gli effetti della procedura sull'interruzione e sulla sospensione della prescrizione e della decadenza.
      L'articolo 16 regola gli obblighi per le parti e per i difensori relativi alla tutela della riservatezza della procedura.
      L'articolo 17 disciplina, in simmetria con l'ipotesi di mediazione delegata prevista nel decreto legislativo n. 28 del 2010, l'invito del giudice ad avviare una procedura partecipativa di negoziazione; la particolarità, con evidenti intenti deflattivi,
 

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consiste nella circostanza che tale invito deve essere adeguatamente motivato e potrà essere rivolto dal giudice solo dopo che le parti hanno adeguatamente svolto le loro difese, allorquando sono definiti il thema decidendum e il thema probandum. L'ordinanza costituirà pertanto per le parti un concreto indirizzo per trovare una ragionevole soluzione transattiva.
      L'articolo 18 regola gli onorari dovuti dalle parti.
      L'articolo 19 afferma il principio che la procedura partecipativa di negoziazione assistita da un avvocato si applica anche ai procedimenti arbitrali.
      L'articolo 20 disciplina le ipotesi di patrocinio a spese dello Stato, introducendo il principio che alla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, può essere concesso il beneficio del patrocinio a spese dello Stato anche per l'assistenza di un avvocato svolta nel corso della procedura partecipativa di negoziazione, purché conclusasi con un accordo.
      L'articolo 21 prevede che agli accordi raggiunti per mezzo della procedura partecipativa si applicano alle parti gli stessi vantaggi fiscali previsti per la mediazione dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 28 del 2010. L'attestazione, ai fini dei benefìci sulle imposte sui redditi, è rilasciata dai legali indicati nell'accordo.
      L'articolo 22 prevede l'obbligo per gli ordini degli avvocati di organizzare, per i loro iscritti, corsi di formazione riguardanti le procedure di negoziazione e di mediazione e le relative tecniche di gestione del conflitto e di interazione comunicativa, nonché di diffondere l'utilizzo tra gli iscritti della procedura di cui alla presente proposta di legge.
      L'articolo 23 concerne le disposizioni antiriciclaggio e novella l'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2007, prevedendo che l'obbligo di segnalazione di operazioni sospette non si applica anche alle convenzioni di procedura partecipativa di negoziazione, ove tali informazioni siano ricevute od ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.
      L'articolo 24 introduce l'obbligo di comunicazione al Ministero della giustizia dei decreti di omologazione emessi ai sensi della presente proposta di legge per monitorarne il funzionamento e l'efficacia deflattiva.
      L'articolo 25 differisce l'entrata in vigore per consentire un'adeguata pubblicizzazione della nuova procedura.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Convenzione di procedura partecipativa assistita da un avvocato).

      1. La convenzione di procedura partecipativa di negoziazione assistita da un avvocato, di seguito denominata «convenzione», è un accordo mediante il quale le parti in conflitto che non hanno ancora adito per la controversia un giudice o un arbitro convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole il conflitto e la controversia tramite l'assistenza dei propri legali.
      2. Gli avvocati designati si adoperano affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia nel loro interesse.
      3. È dovere deontologico per gli avvocati informare il proprio cliente all'atto del conferimento di incarico della possibilità di ricorrere alla procedura partecipativa.
      4. Il ricorso alla convenzione può essere pattuito anche come clausola contrattuale purché preveda i requisiti di cui all'articolo 4 e quelli per la nomina dell'avvocato negoziatore.
      5. I legali designati, se autorizzati dalle parti, possono ricorrere all'ausilio di un terzo, consulente tecnico o avvocato esperto nella materia oggetto della controversia, mediatore designato da un organismo di conciliazione ovvero, nei casi previsti dall'articolo 14, all'ausilio di un mediatore familiare abilitato.

Art. 2.
(Durata e proroga del termine di scadenza).

      1. La convenzione è conclusa per un periodo di tempo determinato dalle parti, comunque non inferiore a un mese e non superiore a quattro mesi.

 

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      2. Le parti, di comune accordo, possono prorogare il termine concordato ai sensi del comma 1 per una sola volta e fino a un massimo di ulteriori quattro mesi.

Art. 3.
(Forma).

      1. La convenzione deve essere redatta, a pena di nullità, in forma scritta.

Art. 4.
(Contenuto della convenzione).

      1. La convenzione deve precisare:

          a) il termine concordato dalle parti per l'espletamento della procedura;

          b) l'oggetto del conflitto o della controversia;

          c) le documentazioni e le informazioni necessarie per risolvere il conflitto o la controversia e i modi del loro scambio, nonché prevedere se le parti possono ricorrere, per gli aspetti tecnici della questione, all'ausilio di esperti e di consulenti;

          d) il mandato di dirimere il conflitto o la controversia;

          e) l'impegno delle parti, dei loro avvocati incaricati e di chiunque partecipa a comportarsi con lealtà durante la procedura e a tenere riservate le informazioni non conosciute o non conoscibili che si sono scambiate durante la procedura, salvo concordare la possibilità di produrre in giudizio la relazione riguardante gli aspetti tecnici della questione, redatta con l'ausilio di esperti e di consulenti designati ai sensi della lettera c);

          f) il nome dell'avvocato negoziatore scelto da ciascuna parte ai sensi dell'articolo 1 e degli eventuali esperti o consulenti.

 

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Art. 5.
(Capacità a stipulare la convenzione).

      1. La convenzione può essere conclusa da qualsiasi persona che ha la capacità di agire e di disporre dei diritti che ne formano oggetto, purché assistita da un avvocato negoziatore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14.

Art. 6.
(Oggetto della convenzione. Limiti).

      1. La convenzione non può essere stipulata al fine di risolvere conflitti e controversie sorti in relazione a diritti indisponibili, a status della persona, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14, o a questioni aventi ad oggetto controversie relative alla risoluzione del rapporto di lavoro dipendente o ricorsi giurisdizionali avverso la certificazione di contratti di lavoro o riguardanti la materia previdenziale.

Art. 7.
(Improcedibilità dei procedimenti oggetto di convenzione).

      1. Quando è in corso una procedura partecipativa di negoziazione assistita da un avvocato ogni ricorso al giudice, anche sommario o monitorio, per decidere sulla stessa controversia è improcedibile.

Art. 8.
(Provvedimenti di urgenza e cautelari nei procedimenti oggetto di convenzione).

      1. In caso di urgenza, la convenzione non esclude l'instaurazione di procedimenti cautelari e urgenti.

 

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Art. 9.
(Omologazione dell'accordo e trascrizione).

      1. Le parti, che a seguito della convenzione raggiungono un accordo per risolvere tutta o parte della loro controversia, possono prevedere, per il tramite dei propri difensori nominati nella medesima convenzione, di sottoporre con ricorso congiunto l'accordo per l'omologazione al presidente del tribunale territorialmente competente in base alle norme del codice di procedura civile.
      2. L'accordo deve essere redatto in modo completo, dando esatto conto della materia del contendere, nei suoi elementi specifici, con la conseguente dichiarazione esplicita dei diritti su cui s'intende transigere, rinunciare e conciliare. Le dichiarazioni generiche non hanno valore.
      3. Il decreto di omologazione del presidente del tribunale costituisce titolo esecutivo e titolo per la trascrizione, l'annotazione, l'iscrizione o la cancellazione di qualsiasi formalità immobiliare.
      4. Il presidente del tribunale può, con provvedimento motivato, rifiutare l'omologazione solo per le ipotesi in cui l'accordo sia contrario all'ordine pubblico o a norme imperative o riguardi diritti indisponibili, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14. Della mancata omologazione sono avvertiti i consigli dell'ordine degli avvocati ai quali appartengono i legali designati affinché valutino se la mancata omologazione costituisce un fatto deontologicamente rilevante.
      5. Se il presidente del tribunale ritiene che gli accordi non siano completi o contengano dichiarazioni generiche, ai sensi del comma 2, convoca le parti e i loro difensori invitandoli a completare l'accordo o a chiarire i punti che potrebbero dare adito a controversia.
      6. In caso di mancata presentazione dell'accordo per l'omologazione, l'accordo ha effetti solo negoziali tra le parti e non costituisce titolo esecutivo o titolo per la trascrizione, l'annotazione, l'iscrizione o la cancellazione di qualsiasi formalità immobiliare.

 

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Art. 10.
(Certificazione delle firme).

      1. La certificazione dell'autenticità delle firme e l'attestazione che il contenuto dell'accordo corrisponde alla volontà delle parti avvengono a opera e sotto la responsabilità dei legali che hanno partecipato alla procedura regolata dalla convenzione.

Art. 11.
(Annullamento, nullità e risoluzione dell'accordo).

      1. L'accordo non può essere annullato per errore di diritto relativo alle questioni che sono state oggetto di controversia tra le parti. L'accordo può essere annullato ai sensi degli articoli 1971, 1973, 1974 e 1975 del codice civile.
      2. L'accordo può essere dichiarato nullo ai sensi degli articoli 1966, secondo comma, e 1972 del codice civile.
      3. Costituisce illecito deontologico per l'avvocato impugnare un accordo alla cui stesura ha partecipato.
      4. L'accordo sottoscritto può essere oggetto di risoluzione per inadempimento, anche se il rapporto preesistente è stato estinto per novazione.

Art. 12.
(Effetti del mancato accordo).

      1. Quando le parti non riescono a raggiungere un accordo, dopo aver esperito la procedura partecipativa di negoziazione assistita da un avvocato, se propongono la loro controversia dinanzi al giudice sono dispensate dall'obbligo di conciliazione o di mediazione, se previsto dalla legge.
      2. La dichiarazione di mancato accordo è certificata dai legali designati e, se le parti l'hanno previsto nella convenzione, può contenere le proposte conclusive di accordo rispettivamente formulate dai difensori

 

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delle parti, senza alcuna motivazione delle stesse.

Art. 13.
(Invito ad aderire alla procedura partecipativa di negoziazione assistita da un avvocato. Effetti e trascrizione).

      1. Quando, prima della proposizione di una domanda giudiziale, una parte, per il tramite del suo avvocato, ha invitato personalmente, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o atto equipollente, l'altra parte a ricorrere alla procedura partecipativa di negoziazione assistita da un avvocato e tale invito non è seguito da risposta o è seguito da rifiuto entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della proposta, la parte che l'ha proposto è dispensata dall'obbligo di conciliazione, se previsto dalla legge.
      2. L'invito ad avviare una procedura partecipativa di negoziazione assistita da un avvocato entro trenta giorni dal ricevimento dello stesso deve indicare:

          a) il termine proposto per l'espletamento della procedura;

          b) l'oggetto del conflitto o della controversia;

          c) l'impegno a comportarsi con lealtà durante la procedura e a tenere riservate le informazioni non conosciute o non conoscibili che saranno scambiate durante la procedura, salvo concordare la possibilità di produrre in giudizio la relazione riguardante gli aspetti tecnici della questione, redatta con l'ausilio di esperti e di consulenti designati ai sensi dell'articolo 4;

          d) il nome dell'avvocato negoziatore e l'invito a designare un avvocato negoziatore;

          e) l'avvertimento che la mancata risposta all'invito o il rifiuto ad aderire alla procedura può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e che in caso di rifiuto o di mancata risposta la parte che lo ha rivolto è dispensata dall'obbligo di conciliazione, se previsto dalla legge;

 

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          f) l'avvertimento della possibilità di avvalersi, in alternativa, del procedimento di mediazione come disciplinato dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

      3. L'invito è producibile in giudizio e il comportamento della parte che non ha dato risposta o che ha rifiutato di aderire alla procedura può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e dell'articolo 96 del codice di procedura penale.
      4. L'invito rivolto all'altra parte a ricorrere alla procedura partecipativa di negoziazione assistita da un avvocato può essere trascritto, se notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, nei casi in cui la controversia ha per oggetto una domanda per cui è consentita la trascrizione della domanda giudiziale; la trascrizione perde efficacia se, decorsi trenta giorni dallo scadere del termine per aderire alla procedura, non è annotata la convenzione o se non è seguita, decorso il medesimo termine di trenta giorni dallo scadere del termine per aderire, dalla trascrizione della domanda giudiziale.
      5. In tutti i casi in cui la controversia ha per oggetto una domanda per cui è consentita la trascrizione della domanda giudiziale, le parti possono trascrivere la convenzione. La trascrizione perde efficacia se, decorsi trenta giorni dallo scadere del termine fissato per la procedura, non è trascritta l'omologazione dell'accordo ai sensi del presente articolo o se non è seguita dalla trascrizione della domanda giudiziale. L'eventuale proroga del termine ai sensi dell'articolo 2 deve essere annotata.

Art. 14.
(Convenzione nei procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio e nei procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati).

      1. La convenzione può essere conclusa tra coniugi, al fine di raggiungere una

 

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soluzione consensuale, nei procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all'articolo 3, comma 1, numero 2), lettera b), della legge 1o dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ovvero di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, anche in presenza di figli minori, o tra genitori non coniugati per la regolamentazione dei loro rapporti nell'interesse dei figli. La domanda di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di scioglimento del matrimonio, presentata congiuntamente dai coniugi a seguito dell'espletamento della procedura partecipativa di negoziazione assistita da un avvocato e i relativi procedimenti sono regolati dalla normativa vigente in materia, fatto salvo quanto previsto dalla presente legge.
      2. Dopo l'articolo 710 del codice di procedura civile è inserito il seguente:
      «Art. 710-bis. – (Ricorso congiunto per la modifica dei provvedimenti relativi alla separazione dei coniugi mediante procedura partecipativa di negoziazione assistita da un avvocato). — Il ricorso congiunto per la modificazione dei provvedimenti conseguenti alla separazione riguardanti i coniugi e la prole, sottoscritto dagli stessi coniugi e dai rispettivi difensori, che riporta il contenuto dell'accordo raggiunto a seguito dell'espletamento di una procedura partecipativa di negoziazione assistita da un avvocato, è proposto al tribunale che, senza sentire le parti, acquisito il parere del pubblico ministero, provvede con decreto all'omologazione dell'accordo.
      Qualora l'accordo dei coniugi relativamente all'affidamento e al mantenimento dei figli appaia in contrasto con l'interesse di questi, il tribunale convoca i coniugi e i loro difensori, chiedendo chiarimenti sulla procedura partecipativa, indicando eventualmente le modificazioni da adottare nell'interesse dei figli e, in caso di inidonea soluzione, può rifiutare l'omologazione dell'accordo.
 

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      Al ricorso devono essere allegati la convenzione relativa alla procedura partecipativa di cui al primo comma e l'accordo sottoscritto dalle parti e dai rispettivi difensori. La certificazione dell'autenticità delle firme e l'attestazione che il contenuto dell'accordo corrisponde alla volontà delle parti avvengono a opera e sotto la responsabilità professionale dei legali che hanno partecipato alla procedura regolata dalla convenzione».
      3. Al libro quarto, titolo II, capo I, del codice di procedura civile, dopo l'articolo 711 sono aggiunti i seguenti:
      «Art. 711-bis.(Separazione consensuale mediante procedura partecipativa di negoziazione assistita da un avvocato). — Nel caso di separazione consensuale previsto nell'articolo 158 del codice civile, qualora il ricorso congiuntamente sottoscritto dai coniugi e dai rispettivi difensori riporti il contenuto dell'accordo raggiunto tra gli stessi a seguito di una procedura partecipativa di negoziazione assistita da un avvocato, il presidente del tribunale, senza disporre la comparizione dei coniugi dinanzi a sé, acquisito il parere del pubblico ministero, relaziona al tribunale in camera di consiglio, che provvede con decreto all'omologazione dell'accordo.
      Qualora l'accordo dei coniugi relativamente all'affidamento e al mantenimento dei figli appaia in contrasto con l'interesse di questi, il tribunale convoca i coniugi e i loro difensori, chiedendo chiarimenti sulla procedura partecipativa di cui al primo comma, indicando eventualmente le modificazioni da adottare nell'interesse dei figli e, in caso di inidonea soluzione, può rifiutare l'omologazione dell'accordo.
      Al ricorso devono essere allegati la convenzione relativa alla procedura partecipativa di cui al primo comma e l'accordo sottoscritto dalle parti e dai rispettivi difensori, con l'esplicita dichiarazione dei legali delle parti di aver esperito senza successo il tentativo di riconciliazione dei coniugi.
      La certificazione dell'autenticità delle firme e l'attestazione che il contenuto dell'accordo corrisponde alla volontà
 

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delle parti avvengono a opera e sotto la responsabilità professionale dei legali che hanno partecipato alla procedura regolata dalla convenzione di cui al terzo comma.
      Art. 711-ter.(Ricorso congiunto per la regolamentazione dei rapporti tra genitori non coniugati mediante procedura partecipativa di negoziazione assistita da un avvocato). — Il ricorso congiuntamente sottoscritto da genitori non coniugati e dai rispettivi difensori, che riporti il contenuto dell'accordo raggiunto tra gli stessi nell'interesse dei figli a seguito dell'espletamento di una procedura partecipativa di negoziazione assistita da un avvocato, è proposto, ai fini dell'omologazione dell'accordo, al presidente del tribunale del luogo dove risiede il minore.
      Il presidente, senza disporre la comparizione delle parti dinanzi a sé, acquisito il parere del pubblico ministero, relaziona al tribunale in camera di consiglio, che provvede con decreto all'omologazione dell'accordo.
      Qualora l'accordo appaia in contrasto con l'interesse dei figli, il tribunale convoca i genitori e i loro difensori, chiedendo chiarimenti sulla procedura partecipativa di cui al primo comma, indicando eventualmente le modificazioni da adottare nell'interesse dei figli e, in caso di inidonea soluzione, può rifiutare l'omologazione dell'accordo.
      Al ricorso devono essere allegati la convenzione relativa alla procedura partecipativa di cui al primo comma e l'accordo sottoscritto dalle parti e dai rispettivi difensori. La certificazione dell'autenticità delle firme e l'attestazione che il contenuto dell'accordo corrisponde alla volontà delle parti avvengono a opera e sotto la responsabilità professionale dei legali che hanno partecipato alla procedura regolata dalla convenzione».
      4. Alla legge 1o dicembre 1970, n. 898, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 4 dopo il comma 13 inserito il seguente:

          «13-bis. La domanda congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti

 

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civili del matrimonio sottoscritta dai coniugi e dai rispettivi difensori, che riporta il contenuto dell'accordo raggiunto tra gli stessi a seguito dell'espletamento di una procedura partecipativa di negoziazione assistita da un avvocato, con indicate le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici patrimoniali tra le parti, è proposta con ricorso al tribunale in camera di consiglio. Il tribunale, senza sentire i coniugi, acquisito il parere del pubblico ministero, verificata l'esistenza dei presupposti di legge e valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli, decide con sentenza. Qualora il tribunale ravvisi che le condizioni relative ai figli sono in contrasto con gli interessi degli stessi, emette sentenza non definitiva relativa allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché agli eventuali accordi economico-patrimoniali tra i coniugi contenuti nel ricorso e raggiunti con la procedura partecipativa, e con ordinanza convoca le parti e i rispettivi difensori, chiedendo chiarimenti sulla procedura partecipativa, indicando eventualmente le modificazioni da adottare nell'interesse dei figli e, in caso di inidonea soluzione, applica la procedura di cui al comma 8. Al ricorso devono essere allegati la convenzione relativa alla procedura partecipativa e l'accordo sottoscritto dalle parti e dai rispettivi difensori, con l'esplicita dichiarazione dei legali delle parti di aver esperito senza successo il tentativo di riconciliazione dei coniugi. La certificazione dell'autenticità delle firme e l'attestazione che il contenuto dell'accordo corrisponde alla volontà delle parti avvengono a opera e sotto la responsabilità professionale dei legali che hanno partecipato alla procedura regolata dalla convenzione»;

          b) all'articolo 9 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «5-bis. Il ricorso congiunto per la revisione delle disposizioni conseguenti alla pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, concernenti la prole e relative alla misura

 

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e alla modalità dei contributi da corrispondere ai sensi degli articoli 5 e 6, sottoscritto dalle parti e dai rispettivi difensori, che riporta il contenuto dell'accordo raggiunto a seguito dell'espletamento di una procedura partecipativa di negoziazione assistita da un avvocato, è proposto al tribunale che, senza sentire le parti, acquisito il parere del pubblico ministero, provvede con decreto all'omologazione dell'accordo. Qualora l'accordo delle parti relativamente all'affidamento e al mantenimento dei figli sia in contrasto con l'interesse di questi, il tribunale convoca le parti e i loro difensori, chiedendo chiarimenti sulla procedura partecipativa, indicando eventualmente le modificazioni da adottare nell'interesse dei figli e, in caso di inidonea soluzione, può rifiutare l'omologazione dell'accordo. Al ricorso devono essere allegati la convenzione relativa alla procedura partecipativa e l'accordo sottoscritto dalle parti e dai rispettivi difensori. La certificazione dell'autenticità delle firme e l'attestazione che il contenuto dell'accordo corrisponde alla volontà delle parti avvengono a opera e sotto la responsabilità professionale dei legali che hanno partecipato alla procedura regolata dalla convenzione».

Art. 15.
(Interruzione della prescrizione e della decadenza).

      1. La prescrizione è interrotta con la sottoscrizione della convenzione o con l'invito di cui all'articolo 13. Ogni termine di decadenza è sospeso con la sottoscrizione della convenzione o con l'invito di cui al citato articolo 13 e inizia nuovamente a decorrere a spirare dal termine previsto nella convenzione o decorso il termine di trenta giorni di cui al medesimo articolo 13, comma 1. La sospensione feriale dei termini non si cumula con la sospensione prevista dal presente comma.

 

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Art. 16.
(Obblighi dei difensori e tutela della riservatezza).

      1. Nella procedura partecipativa di negoziazione assistita da un avvocato è obbligo degli avvocati e delle parti comportarsi con lealtà e tenere riservati le informazioni ricevute e i documenti acquisiti dalla controparte, purché non conosciuti o conoscibili; tale obbligo è deontologicamente sanzionato per gli avvocati. L'avvocato designato come negoziatore può svolgere la difesa in sede giurisdizionale di chi lo ha designato, fermo restando l'obbligo di osservare quanto previsto dal comma 3.
      2. I difensori non possono essere nominati arbitri ai sensi dell'articolo 810 del codice di procedura civile in una questione avente il medesimo oggetto o allo stesso direttamente connessa.
      3. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite riservatamente dalla controparte, e in precedenza non conosciute o conoscibili, nel corso di una procedura partecipativa di negoziazione assistita da un avvocato non possono essere utilizzate dalla parte che ne è venuta a conoscenza nel corso della procedura e nel giudizio avente anche parzialmente il medesimo oggetto, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della procedura. Della violazione di tale obbligo il giudice informa il consiglio dell'ordine degli avvocati.
      4. Il difensore della parte e tutti coloro che partecipano alla procedura partecipativa di negoziazione assistita da un avvocato non sono tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nella procedura davanti all'autorità giudiziaria o a un'altra autorità.
      5. A coloro che partecipano alla procedura partecipativa di negoziazione assistita da un avvocato si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dall'articolo 103 del medesimo codice di procedura penale in quanto applicabili.

 

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Art. 17.
(Invito del giudice ad avviare una procedura partecipativa di negoziazione assistita da un avvocato).

      1. Il giudice, con l'ordinanza di cui al settimo comma dell'articolo 183 del codice di procedura civile e in qualsiasi momento successivo e fino alla precisazione delle conclusioni o nel procedimento sommario dopo la prima udienza, può invitare le parti a sottoscrivere, nel termine di trenta giorni, la convenzione indicando alle stesse, con provvedimento motivato, i punti controversi della questione a lui sottoposta, dando alle parti ogni utile indicazione per la risoluzione del conflitto e fissando il termine per la procedura partecipativa di negoziazione assistita da un avvocato in contraddittorio con le parti.
      2. Nei casi di cui al comma 1 la richiesta di omologazione prevista dall'articolo 9 è presentata davanti allo stesso giudice che ha emesso l'ordinanza.
      3. Nei giudizi di separazione e di divorzio, il presidente del tribunale in sede di comparizione personale delle parti davanti a sé e il giudice prima della precisazione delle conclusioni possono invitare le parti a sottoscrivere, nel termine di trenta giorni, la convenzione indicando alle stesse, con provvedimento motivato, i punti controversi della questione e dando alle parti ogni utile indicazione per la risoluzione del conflitto.
      4. I termini di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo e quello previsto per lo svolgimento della procedura partecipativa di negoziazione assistita da un avvocato non si computano ai fini di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89.

Art. 18.
(Onorari).

      1. Gli onorari dei difensori delle parti per l'attività di redazione dell'accordo e di partecipazione e di assistenza alla procedura partecipativa di negoziazione assistita

 

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da un avvocato sono determinati secondo le tariffe vigenti; con decreto del Ministro della giustizia, sentito il consiglio nazionale forense, si può prevedere un aumento degli stessi in caso di favorevole esito della procedura.
      2. Agli esperti e ai consulenti nominati ai sensi dell'articolo 4 si applicano i compensi previsti per gli ausiliari di giustizia.
      3. Ai componenti designati dagli organismi di mediazione ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della presente legge, si applicano le indennità previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180.
      4. Salvo diverso accordo ai sensi del comma 2, gli onorari dei rispettivi difensori nelle procedure partecipative di negoziazione s'intendono compensati tra le parti, con rinuncia al beneficio della solidarietà.

Art. 19.
(Procedimenti arbitrali).

      1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai procedimenti davanti agli arbitri.

Art. 20.
(Patrocinio a spese dello Stato).

      1. Alla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, può essere concesso il beneficio del patrocinio a spese dello Stato anche per l'assistenza di un avvocato svolta nel corso di una procedura partecipativa di negoziazione assistita da un avvocato purché terminata con un accordo omologato ai sensi dell'articolo 9 della presente legge.

 

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Art. 21.
(Benefìci fiscali).

      1. Alle parti degli accordi omologati ai sensi degli articoli 9 e 14 della presente legge si applicano i benefìci fiscali previsti dall'articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. L'attestazione, ai fini dei benefìci sulle imposte sui redditi, è rilasciata dai legali indicati nell'accordo. I legali sono responsabili dell'attestazione resa.

Art. 22.
(Ordini degli avvocati).

      1. Gli ordini degli avvocati provvedono a organizzare, per i loro iscritti, corsi di formazione riguardanti le procedure di negoziazione e di mediazione e le relative tecniche di gestione del conflitto e di interazione comunicativa, anche con riferimento alla mediazione demandata dal giudice, nonché a diffondere l'utilizzo tra gli iscritti della procedura partecipativa di negoziazione assistita da un avvocato.

Art. 23.
(Antiriciclaggio).

      1. Al comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo le parole: «compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento,» sono inserite le seguenti: «ovvero una procedura partecipativa di negoziazione assistita da un avvocato ai sensi di legge».

Art. 24.
(Raccolta dei dati).

      1. I presidenti dei tribunali trasmettono annualmente al Ministero della giustizia i decreti di omologazione degli accordi emanati ai sensi degli articoli 9 e 14.

 

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Art. 25.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore tre mesi dopo la data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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