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PDL 4566

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4566



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

Delega al Governo per la riforma fiscale e assistenziale

Presentato il 29 luglio 2011


      

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Onorevoli Deputati! — Il presente disegno di legge reca la delega legislativa al Governo per la riforma fiscale e assistenziale.

Articolo 1. Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale. Codificazione.

      L'articolo 1 conferisce al Governo la delega per la riforma del sistema fiscale statale, secondo i princìpi e criteri direttivi indicati in questi e nei successivi articoli, mediante uno o più decreti legislativi da coordinare in un unico codice.
      Una delle direttrici d'azione indicate nel «Libro bianco» per la riforma fiscale, presentato nel dicembre 1994 dal primo Governo Berlusconi, era individuata nel passaggio dal complesso al semplice. L'obiettivo era ed è restituire certezza al diritto tributario. Per raggiungere lo scopo sono, però, necessarie «buone leggi». La storia insegna che sono tali solo quelle che durano nel tempo. È più facile che ciò accada se le leggi sono semplici. Non solo sul piano dei contenuti ma anche nel senso che sono poche. Una legge stabile e semplice diventa facilmente conoscibile, non solo in astratto perché pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, ma anche in concreto perché accessibile a tutti i destinatari. Solo con la codificazione è possibile raggiungere questo risultato: innanzitutto sul piano sostanziale, unificando per blocchi i tributi esistenti e individuando il minimo comun denominatore dei rapporti tributari; in secondo luogo sul piano formale, riducendo il numero delle leggi vigenti.

 

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      Per questo l'articolo 1 del disegno di legge di delega assegna ad un codice il compito di ordinare il sistema fiscale. Il codice non è uno strumento di semplice «riordino normativo», volto a eliminare una situazione di disordine, ma il motore di un vero e proprio «riassetto» della regolazione, capace di creare un complesso di norme tali da ricondurre la materia a sistema.
      Il raggiungimento di un simile risultato non può che avvenire specificando i suindicati caratteri della stabilità, della semplicità e della conoscibilità delle leggi fiscali nei loro precipitati logico-giuridici:

          a) la coerenza della regolazione codicistica con i princìpi derivanti dalla Costituzione e dall'ordinamento dell'Unione europea;

          b) l'essenzialità della legislazione tributaria;

          c) la possibilità di derogare o modificare il codice solo espressamente e mai da leggi speciali;

          d) l'unitarietà della disciplina del soggetto passivo d'imposta, dell'obbligazione fiscale, delle sanzioni e del processo;

          e) la qualità formale e sostanziale della normativa tributaria;

      In particolare, nell'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di delega sono stati enucleati i seguenti princìpi:

          a) l'imposizione è disciplinata nel rispetto dei princìpi costituzionali di legalità e di capacità contributiva; in particolare la normativa fiscale si adegua ai princìpi fondamentali dell'ordinamento dell'Unione europea e non pregiudica l'applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia;

          b) l'imposizione viene disciplinata in modo unitario sia per quanto riguarda l'aspetto soggettivo, sia per quanto riguarda quello oggettivo (dichiarazione, accertamento e riscossione) del rapporto tributario, avendo riguardo anche alle sanzioni (concentrate sul soggetto che ha tratto effettivo beneficio dalla violazione) e al processo;

          c) l'imposizione è disciplinata nei suoi elementi essenziali in modo che risulti chiara;

          d) le norme non devono essere retroattive, in quanto tale connotato impedisce al contribuente di pianificare correttamente le proprie scelte economiche, vanificando qualsiasi prevedibilità del carico fiscale; per tale motivo la retroattività deve essere intesa in senso ampio, tale da ricomprendere, oltre alle norme retroattive proprie, anche quelle che modificano la disciplina delle imposte periodiche con effetto dal periodo di imposta in corso;

          e) è vietata l'applicazione analogica delle norme fiscali; il divieto non è assoluto, ma relativo, in quanto si riferisce alle sole norme che stabiliscono i presupposti soggettivi e oggettivi dell'imposizione, le esenzioni e le agevolazioni;

          f) devono essere tutelati l'affidamento e la buona fede del contribuente; tali criteri, già affermati nella legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), vengono elevati a princìpi idonei a ridefinire i rapporti tra contribuenti e amministrazione finanziaria su basi nuove, funzionali ad un maggiore adempimento degli obblighi fiscali che la legge pone a carico dei primi;

          g) il principio di minimizzazione del sacrificio del contribuente si fonda su un'attenta lettura dell'articolo 53 della Costituzione: il sacrificio che può essere imposto al contribuente, sulla base di tale norma costituzionale, infatti, può avere ad oggetto solo una prestazione pecuniaria e non l'imposizione di oneri addizionali rispetto all'obbligazione tributaria;

          h) con il principio di concentrazione della sanzione sul soggetto che ha tratto effettivo beneficio dalla violazione si vuole superare le criticità e le difficoltà applicative legate alla vigenza della differente regola in forza della quale la sanzione amministrativa deve essere applicata nei confronti della persona fisica cui è riferibile

 

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la violazione contestata: tutto ciò al fine di stabilire una stretta connessione tra il soggetto che subisce la sanzione e il soggetto cui è riferibile il profitto economico conseguito mediante l'illecito, sulla falsariga di quanto previsto, in materia di responsabilità amministrativa da reato per le persone giuridiche, dal decreto legislativo n. 231 del 2001;

          i) infine, viene enunciato il principio della deroga espressa per le disposizioni del codice, principio che non esclude, quindi, la modifica, ma la asistematicità di successivi interventi normativi, nella logica di garantire che la riforma non venga vanificata dall'emanazione di disposizioni extracodicistiche.

Articolo 2. Imposta sul reddito.

      L'articolo 2 prevede che l'imposta sul reddito sia determinata in base alle tre aliquote del 20 per cento, del 30 per cento e del 40 per cento, da applicare ad un imponibile per quanto possibile non eroso dalle diverse agevolazioni introdotte nel corso degli anni, lasciando, conseguentemente, ai contribuenti ampia facoltà di scelta in merito all'uso del loro denaro. In tal modo, si passa dal sistema attuale basato su cinque aliquote di tassazione ad un sistema che prevede la presenza di sole tre aliquote.
      La copertura finanziaria della rimodulazione delle aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) sarà assicurata mediante l'eliminazione o la riduzione totale o parziale dei regimi di favore fiscale attualmente vigenti, fatta eccezione per i regimi introdotti in esecuzione di accordi internazionali, ovvero in ottemperanza alla normativa dell'Unione europea. Ulteriori forme di copertura saranno costituite dai proventi recuperati dalla lotta all'evasione fiscale, dalla rideterminazione del regime fiscale delle attività finanziarie nonché dallo spostamento del prelievo fiscale dal reddito a forme di imposizione reale e dalla riduzione della spesa pubblica.
      Inoltre è stabilito che la riforma dell'imposta sul reddito sarà imperniata sulle seguenti linee direttrici:

          a) ampliamento della platea dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito attraverso l'inclusione, accanto alle persone fisiche, delle persone morali e degli enti non commerciali, con favore per gli enti non profit. In tal modo, questi soggetti acquisiscono uno status fiscale più coerente con la loro funzione sociale; l'allargamento risponde all'esigenza di voler connotare l'imposta sul reddito, estendendola oltre alle persone fisiche, come imposta che riguarda tutti i soggetti che producono reddito e risorse;

          b) in merito all'imponibile, si prevede:

              1) di individuare una fascia reddituale, in funzione della soglia di povertà, da escludere dall'imposizione;

              2) di concentrare le agevolazioni fiscali per favorire essenzialmente la natalità, il lavoro e i giovani;

              3) di applicare un regime di favore fiscale agli emolumenti commisurati e collegati agli incrementi della produttività e dell'efficienza dell'impresa;

              4) di ampliare la base imponibile dell'imposta per effetto dell'inclusione di parte degli utili percepiti e delle plusvalenze realizzate, fuori dell'esercizio d'impresa, sulle partecipazioni societarie qualificate;

              5) di applicare, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, in quanto compatibili, le norme dell'imposta sul reddito delle società (IRES), ampliando la base imponibile per effetto dell'inclusione degli utili percepiti e delle plusvalenze realizzate sulle partecipazioni societarie sia qualificate che no, prevedendo – nel contempo – la deducibilità dei relativi costi e delle minusvalenze realizzate;

          c) riordino della tassazione dei redditi di natura finanziaria secondo i seguenti criteri di delega:

              1) previsione, per i redditi di capitale e i redditi diversi di natura finanziaria,

 

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dell'introduzione di un'aliquota unica non superiore al 20 per cento in luogo delle due aliquote del 12,50 e del 27 per cento attualmente vigenti, facendo salva l'applicazione delle minori aliquote introdotte in adempimento di obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea. Viene in tal modo data attuazione ai princìpi di generalità e di neutralità del prelievo attraverso l'omogeneizzazione dell'imposizione su tutti i redditi di natura finanziaria, senza fare distinzione tra le categorie dei redditi di capitale e dei redditi diversi. Sono esclusi dall'ambito applicativo di tale previsione i titoli pubblici i quali, con riferimento sia alla natura e alla misura del prelievo sia alle modalità di tassazione, rispondono già sostanzialmente ai criteri di generalità che ispirano la presente riforma;

              2) introduzione di un livello di aliquota più basso rispetto a quello stabilito con il primo criterio direttivo per l'imposizione sui redditi di natura finanziaria derivanti da piani di risparmio a lungo termine appositamente istituiti e da forme di previdenza complementare: ciò al fine di incentivare il risparmio a lungo termine e quello di natura previdenziale;

              3) definizione di termini di decorrenza dell'applicazione della nuova disciplina, con la facoltà di introdurre regimi di carattere transitorio per consentire l'applicazione delle aliquote delle ritenute e delle imposte sostitutive previgenti sui redditi di natura finanziaria maturati fino alla data di entrata in vigore della nuova disciplina allorché, in base ai nuovi criteri di decorrenza, tali redditi sarebbero soggetti alla nuova maggiore aliquota;

          d) in materia di semplificazione, si prevede la revisione degli attuali regimi forfetari volti ad incentivare la nascita di nuove imprese, la revisione degli studi di settore al fine di cogliere in modo più puntuale la realtà dell'attività delle imprese e dei lavoratori autonomi, nonché l'introduzione di un concordato biennale volto a determinare preventivamente l'imposizione sul reddito d'impresa e di lavoro autonomo;

          e) la previsione di una clausola di salvaguardia volta a evitare un possibile aggravio d'imposta personale derivante dall'applicazione del nuovo regime.

Articolo 3. Imposta sul valore aggiunto.

      L'articolo 3 contiene disposizioni di carattere generale in materia di riforma del sistema relativo all'imposta sul valore aggiunto (IVA).
      L'attuale disciplina dell'IVA è il prodotto di un lungo processo di stratificazione normativa. Si può calcolare che, dal momento dell'introduzione dell'IVA nel nostro ordinamento (operata con il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633) fino ad oggi, si siano succeduti più di ottanta provvedimenti legislativi «fondamentali».
      Ne è derivato un quadro normativo in cui si sovrappongono criteri non sempre omologhi. I singoli istituti si sono sviluppati in sequenze esasperatamente casistiche, gli obblighi formali e i meccanismi applicativi sono stati disciplinati in modo evidentemente troppo complesso.
      Da ciò l'esigenza di riformare l'IVA, sulla base dei princìpi generali della codificazione, delineati nell'articolo 1 del presente disegno di legge, fermi restando, ovviamente, i vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.
      In questa logica, si può in particolare notare quanto segue:

          a) l'attuale struttura delle aliquote, pari al 4, 10 e 20 per cento, risale al 1997, un'epoca a partire dalla quale la composizione delle entrate dello Stato e i bisogni e le necessità delle imprese e delle famiglie si sono evoluti notevolmente. È quindi opportuno che si dia avvio ad una revisione delle aliquote, compatibilmente con gli effetti inflativi che un loro aumento potrebbe innescare;

          b) la riforma mira all'obiettivo di avvicinare la struttura dell'imposta sul valore aggiunto a quella propria e tipica di un'imposta sui consumi. Ciò perché sono presenti nella disciplina vigente distorsioni applicative che incidono sui criteri di determinazione

 

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della base imponibile. In particolare, le disposizioni in tema di indetraibilità dell'imposta assolta a monte non sono coerenti con il criterio generale di neutralità che regola alle fondamenta il funzionamento dell'imposta. Pertanto con la disposizione in esame si dispone la progressiva riduzione delle forme di indetraibilità e delle distorsioni della base imponibile allo scopo di avvicinare la struttura dell'imposta a quella propria e tipica di un'imposta sui consumi;

          c) viene espressa la necessità di un coordinamento con il sistema dell'accisa, per evitare gli effetti di parziale duplicazione giuridica ed economica, che potrebbero derivare dalla disciplina vigente in materia di determinazione della base imponibile;

          d) si prevede la razionalizzazione dei regimi speciali in funzione della particolarità dei settori interessati. Nel rispetto delle prescrizioni europee in materia, ogni regime speciale deve assicurare l'attuazione dei princìpi generali e dei criteri informatori propri dell'IVA, introducendo gli elementi differenziali specifici, richiesti dalla particolarità dei settori interessati. In altri termini, i regimi speciali devono manifestarsi in adattamenti della disciplina generale, senza contraddirne i princìpi ispiratori. Le particolarità dei singoli settori non devono produrre distorsioni nell'applicazione dell'imposta, aggravi od oneri maggiori, rispetto a quelli ordinariamente configurabili;

          e) si estende anche all'IVA il processo di semplificazione degli adempimenti formali a carico dei contribuenti.

Articolo 4. Imposta sui servizi.

      L'articolo in commento contiene una serie di previsioni che si configurano come un'opera di razionalizzazione del vasto settore delle cosiddette «imposte minori».
      Tale settore risulta, al momento, comprensivo di una pluralità di tributi e presupposti impositivi che lo rendono complesso in termini di gestione e di difficoltà di applicazione per i contribuenti.
      Si tratta, notoriamente, di un settore cui, a dispetto della denominazione riduttiva che viene usata, sono interessati un gran numero di contribuenti e che fornisce un contributo non irrilevante per l'erario in termini di gettito.
      Di più è da dire che molti dei tributi appartenenti a tale ambito sono solitamente applicati a fronte di servizi resi dalla pubblica amministrazione (si veda ad esempio il caso della registrazione degli atti, quello del rilascio di certificati o anche quello della trascrizione e della voltura catastale) per cui la definizione di imposta sui servizi appare di per sé già idonea a delineare una prima identificazione dell'elemento unitario che potrà essere la base logica per individuare il verificarsi del presupposto impositivo che legittima il prelievo tributario.
      In tutta evidenza l'opera di razionalizzazione da intraprendere dovrà tener conto, in particolare, dei diversi elementi stratificatisi nel tempo per i vari tributi e del loro collegamento con i servizi resi a fronte del pagamento.
      La predetta opera, tuttavia, nel ricondurre ad unità sia l'unicità dell'obbligazione tributaria nelle sue diverse articolazioni sia le modalità del prelievo, potrà avere benefici effetti non solo in termini gestionali per l'Amministrazione finanziaria ma anche e, forse, soprattutto per i contribuenti, i quali avranno così un'unica fonte di riferimento per quanto riguarda la normativa in questione e in particolare per le imposte direttamente connesse con le richieste di servizi resi dalla pubblica amministrazione o comunque riconducibili, sia pure indirettamente, ad un analogo presupposto impositivo unitario.

Articolo 5. Accisa.

      L'articolo 5 prospetta il riordino della disciplina dell'accisa, imposta armonizzata nell'ambito dell'Unione europea, applicata

 

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alla produzione e al consumo di specifici prodotti.
      La norma di delega individua nell'efficienza e nell'ottimalità i princìpi ordinatori del sistema dell'accisa. In tale ottica e nei limiti consentiti dalla normativa europea in materia, relativi anche al rispetto dei previsti livelli minimi di tassazione, la riforma si uniformerà anche a criteri di maggiore funzionalità tra cui la graduale modulazione delle aliquote di accisa applicate, in particolare, ai prodotti, come ad esempio i combustibili per il riscaldamento domestico, che risultino indispensabili al soddisfacimento delle esigenze primarie degli individui.
      Tale rideterminazione, attuata attraverso la graduazione della tassazione in relazione al consumo dei prodotti sottoposti, sarà finalizzata a ridurre l'incidenza complessiva dell'accisa sul costo finale degli stessi.
      La riforma del sistema dell'accisa sarà finalizzata anche ad una revisione della tassazione che orienti i consumi in modo da disincentivare l'utilizzo dei prodotti sottoposti ad accisa non funzionali al perseguimento degli obiettivi di salvaguardia dell'ambiente, consentendo al contempo un maggior benessere della collettività. Ciò anche attraverso una più efficace razionalizzazione dell'applicazione delle varie forme di tassazione finalizzata ad evitare, laddove consentito dal diritto dell'Unione europea, la sovrapposizione di più imposte su di un medesimo prodotto.

Articolo 6. Graduale eliminazione dell'imposta regionale sulle attività produttive.

      L'articolo 6 delega il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi per la graduale eliminazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), con prioritaria esclusione del costo del lavoro dalla base imponibile.
      Tale previsione è in linea con gli interventi che, a partire dal 2004, hanno introdotto misure di riduzione della base imponibile dell'IRAP sulla componente del costo del lavoro e andrà coordinata con le disposizioni che già prevedono una graduale riduzione dell'imposta (articolo 40 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, e articolo 5 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68).

Articolo 7. Nuovi investimenti e attrazione di investimenti esteri.

      L'articolo 7 prevede l'introduzione di un aiuto alla crescita economica (ACE), nella disciplina relativa alla tassazione del reddito di impresa, rendendo deducibile il rendimento del capitale di rischio, valutato tramite l'applicazione di un rendimento nozionale al nuovo capitale proprio.
      L'introduzione di una deduzione per il rendimento del capitale di rischio ha anche la finalità di riequilibrare, nell'ambito del sistema di tassazione del reddito d'impresa, il carico fiscale relativo alle diverse fonti di finanziamento mediante una riduzione dell'imposizione sui redditi derivanti dal finanziamento con capitale di rischio, tenendo conto delle esigenze di rafforzamento della struttura patrimoniale delle imprese e del sistema produttivo italiano. In tal senso, l'ACE può coesistere con regole interne dell'ordinamento che generano un'azione di contenimento dell'indebitamento eccessivo.

Articolo 8. Attuazione, raccordi e copertura finanziaria.

      L'articolo in commento contiene la previsione delle modalità di attuazione della delega tramite la predisposizione di più decreti legislativi da emanare entro tre anni dalla data di entrata in vigore della relativa legge, nel rispetto del vincolo di invarianza dei saldi economici e finanziari dei singoli settori istituzionali. Modificazioni e integrazioni alle disposizioni contenute nei suddetti provvedimenti attuativi nonché norme per il coordinamento delle disposizioni vigenti potranno essere emanate, entro i tre anni successivi al completamento della riforma, nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi di cui alla

 

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legge di delega, con uno o più decreti legislativi.
      Viene anche precisato che i suddetti provvedimenti dovranno contenere una norma transitoria ad hoc per escludere eventuali inasprimenti fiscali rispetto a regimi fiscali garantiti dalla legislazione pregressa.
      Infine, e considerato che fino al completamento del processo di riforma costituzionale restano garantiti in termini quantitativi e qualitativi gli attuali meccanismi di finanza locale, in merito alla progressiva riduzione dell'IRAP è stabilito che tale riduzione sarà compensata, d'intesa con le regioni, da trasferimenti o da compartecipazioni.

Articolo 9. Parere parlamentare.

      L'articolo contiene la previsione della costituzione di un'apposita Commissione parlamentare bicamerale per l'espressione del previsto parere da parte del Parlamento sugli schemi dei decreti legislativi attuativi, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi dei decreti stessi. Tale termine potrà essere prorogato per una sola volta e per venti giorni; trascorsi inutilmente il termine ordinario ovvero quello prorogato, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

Articolo 10. Interventi di riqualificazione e riordino della spesa in materia sociale.

      La presente delega è rivolta a riqualificare e riordinare la spesa in materia sociale, in modo da superare le attuali sovrapposizioni nonché duplicazioni di servizi e prestazioni, che esasperano un sistema che risulta oggi scarsamente efficace e non più sostenibile economicamente, in quanto caratterizzato da sistemi concorrenti tra loro sia sul piano finanziario che su quello della titolarità istituzionale. Il quadro della spesa per il welfare risulta, infatti, frammentato tra una molteplicità di attori che gestiscono quote diverse di risorse. Una parte, quella principale, è gestita dal Servizio sanitario nazionale, un'altra parte cospicua delle risorse è costituita da trasferimenti socio-assistenziali dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) alle famiglie per il sostegno alla non autosufficienza, una parte (esigua) è la spesa socio-assistenziale gestita in media dai comuni. Il sistema socio-sanitario, descritto in questi termini, risulta istituzionalmente molto frammentato, sprovvisto di un livello di governo che ricomponga a unitarietà gli interventi sul singolo utente o sulla singola famiglia. La parte più rilevante della spesa assistenziale è gestita centralmente dall'INPS, la sanità è governata dalle regioni, alcuni servizi sociali reali sono erogati dai comuni: si determina così un completo disallineamento verticale della catena di governo, con una quantità importante di risorse di cui si ignorano sostanzialmente l'utilizzo e il livello di efficacia.
      La presente delega è quindi rivolta a ricomporre il quadro allineando quello che oggi è disallineato, attraverso il riferimento alle disposizioni costituzionali degli articoli 117 (livelli essenziali) e 118 (sussidiarietà) della Costituzione. Lo scopo è quello di permettere che i servizi socio-sanitari possano integrarsi con i servizi del welfare.
      In particolare la delega mira a riqualificare e integrare, dal punto di vista sostanziale, le prestazioni socio-assistenziali in favore dei soggetti autenticamente bisognosi. Tale precisazione fornisce la cifra della finalità dell'intervento, consistente nella necessità di superare l'utilizzo inappropriato delle risorse, anche attraverso un sistema di controllo reale, che, senza instaurare un clima «poliziesco», ma coinvolgendo i livelli di governo più vicini al cittadino, sia idoneo a rendere il sistema maggiormente efficace attraverso il coordinamento e la riformulazione degli interventi; a moralizzare il sistema frenando il dilagare delle contribuzioni monetarie dirette (in particolare indennità di accompagnamento), ormai fuori controllo in molte realtà geografiche; a promuovere l'offerta sussidiaria di servizi da parte

 

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delle famiglie e delle organizzazioni con finalità sociali.
      Si tratta di una riforma necessaria, anche perché l'attuale impalcatura normativa ha determinato nel settore di riferimento – negli ultimi anni e in particolare in alcune realtà geografiche del Paese – un numero sproporzionato di soggetti invalidi e beneficiari di assegni di accompagnamento, con conseguenti costi spropositati a carico della collettività nazionale, specie se rapportati alla verosimile presunzione che molti di questi soggetti si rendono indebitamente destinatari di tali sostegni.
      Nel contesto della delega è contenuta una forte opzione per il principio di sussidiarietà orizzontale espresso nell'articolo 118 della Costituzione. Si tratta di una scelta che riconosce e valorizza quella welfare society che è stata un fattore importante nel nostro sviluppo. Si prevede infatti di favorire la libertà di scelta dell'utente e di finanziare prioritariamente le iniziative e gli interventi sociali attuati sussidiariamente via volontariato, non profit, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, cooperative e imprese sociali quando, rispetto agli altri interventi diretti, sussistano i requisiti di efficacia e di convenienza economica in considerazione dei risultati. È un'opzione decisiva perché spesso, a causa di un pregiudizio ideologico non ancora del tutto tramontato, il Terzo settore non è ancora debitamente valorizzato e si continua a ritenere che sia meglio la gestione pubblica diretta, anche quando costa di più e rende qualitativamente meno di un servizio erogato da un ente con finalità sociali. In altre parole, il pubblico continua aprioristicamente a essere ritenuto moralmente migliore e da privilegiare a dispetto di ogni risultato qualitativo e quantitativo. La presente delega vuole quindi riconoscere che le risorse affidate a un ente con una finalità ideale spesso possono diventare un volano di servizi sociali molto più efficace di quanto gestito solo e unicamente da una struttura pubblica. Quando lo diventano, l'intervento sussidiario deve essere favorito, in analogia con quanto avviene in altri ordinamenti, come quello tedesco, dove spesso le Gemeindeordnungen prevedono questo principio. Da questo punto di vista la delega prevede anche che la social card sia assegnata ai comuni, anch'essi tenuti ad affidare alle organizzazioni non profit la gestione della carta acquisti attraverso le proprie reti relazionali. Sono proprio queste reti che permettono di entrare in rapporto vero con il bisogno e trasformare un sussidio in una possibilità di rapporto che spesso è decisiva per una risposta non solo burocratica ma anche umana a certe situazioni disagiate. In questo modo la delega riconosce anche i dati recentemente messi in evidenza dall'ISTAT sul Terzo settore: 3,5 milioni di cittadini coinvolti in attività di volontariato, un valore economico di circa 8 miliardi e quasi 400 mila occupati a tempo pieno.
      I princìpi e i criteri che si pongono a riferimento del legislatore delegato ad adottare, nell'arco di due anni, uno o più decreti legislativi, sono intesi a:

          a) ridisegnare tutti gli indicatori necessari ad individuare la corretta situazione economica dei singoli cittadini, con una particolare considerazione e valorizzazione del nucleo familiare. Inoltre si fa riferimento anche al patrimonio, sia in relazione all'accesso alle prestazioni socio-assistenziali sia anche alla reversibilità delle pensioni destinate ai coniugi superstiti e agli altri componenti conviventi che ne avessero titolo. Oggi infatti la reversibilità viene percepita anche da soggetti con forti disponibilità economiche e patrimoniali, molto lontane da situazioni di effettivo bisogno;

          b) procedere ad armonizzare complessivamente i diversi strumenti previdenziali, assistenziali e fiscali di sostegno alle condizioni di bisogno, in modo da evitare dispendiose duplicazioni di servizi e sovrapposizioni, nonché di realizzare una reale gestione integrata del welfare assistenziale. Si tratta di un processo che dovrà essere realizzato responsabilizzando, anche attraverso i meccanismi del federalismo fiscale, tutti i livelli di governo

 

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in tema di utilizzo delle risorse dedicate e di relativo controllo;

          c) in particolare, ma non esclusivamente, istituire un fondo per l'indennità sussidiaria alla non autosufficienza, da ripartire tra le regioni, sulla base di parametri standardizzati che tengano conto della popolazione ivi residente, dell'età anagrafica della stessa e di alcuni fattori ambientali caratteristici, in modo da facilitare l'insediamento a regime di un unicum assistenziale, socio-sanitario e socio-assistenziale di cui siano responsabili le regioni, abilitate a strutturare le forme di coordinamento e di intervento ritenute più idonee. Si favorisce quindi lo sviluppo di un sistema che si renda garante della libera scelta del cittadino, della diffusione dell'assistenza domiciliare, dei finanziamenti necessari ad un inserimento sempre maggiore delle organizzazioni non profit in senso lato, espressione del volontariato più autentico, in attuazione della sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 118, ultimo comma, della Costituzione;

          d) in particolare, ma non esclusivamente, trasferire ai comuni, singoli o associati, il sistema relativo alla carta acquisti con lo scopo di identificare i beneficiari in termini di prossimità, di integrare le risorse pubbliche con la diffusa raccolta di erogazioni e benefìci a carattere liberale, di affidare alle organizzazioni non profittevoli la gestione della carta acquisti attraverso le proprie reti relazionali.

      Sul piano del riconoscimento dei compiti istituzionali i criteri di delega individuano quindi nel complesso due attribuzioni fondamentali.
      La prima, come detto, in favore delle regioni e dei comuni. Alle regioni viene riconosciuto il compito di strutturare il sistema dell'indennità sussidiaria di accompagnamento, integrandola nel sistema regionale complessivo dei servizi sanitari, socio-sanitari e assistenziali. Ai comuni, singoli o associati, viene affidata la gestione della cosiddetta «carta degli acquisti», avendo i medesimi maggiori possibilità di monitorare i beneficiari e di integrare, eventualmente, le risorse pubbliche necessarie, nonché di affidare la gestione della stessa carta ad organizzazioni non lucrative.
      La seconda in favore dell'INPS, al quale conferisce la prerogativa di agente generale pagatore dei contributi monetari diretti, qualora il sistema si orienti per questa forma di intervento, da esercitare in stretto coordinamento con le regioni e i comuni. L'INPS, in specie, dovrà occuparsi dell'anagrafe generale di tutte le posizioni assistenziali, predisponendo allo scopo un apposito fascicolo elettronico delle persone beneficiarie e delle loro famiglie, in condivisione con la pubblica amministrazione coinvolta in senso lato. Ciò al fine di aggiornare e verificare costantemente lo stato di bisogno e il complesso delle prestazioni rese.
      In sintesi, lo scopo della delega è quindi quello di rendere l'insieme assistenziale unitario e, quindi, necessariamente coordinato sotto il profilo del relativo finanziamento. Il sistema attuale risulta, infatti, deficitario sul piano del coordinamento e fonte di sovrapposizioni, che riducono l'efficacia degli interventi e spesso favoriscono anche abusi. Ricomporre il sistema, opportunamente razionalizzato sul piano sostanziale, verso i livelli di governo più vicini ai cittadini e verso il privato sociale, in attuazione del principio di sussidiarietà verticale e orizzontale, permette un'importante razionalizzazione e risparmio, probabilmente tagliando sprechi e abusi, ma senza intaccare i servizi necessari. Anzi, permette l'evoluzione del sistema verso una maggiore garanzia delle migliori condizioni di vita possibili per i soggetti deboli, e dall'altro lato lo rende concretamente collaborativo nel percorso di contenimento dei costi caratteristici.

 

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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

Riforma fiscale.

        Analogamente ad altri provvedimenti di delega, la presente relazione tecnica non può fornire una quantificazione degli effetti delle disposizioni contenute nel presente disegno di legge. Una stima puntuale potrà essere effettuata in sede di emanazione dei decreti legislativi, in cui saranno adottati gli interventi di riforma.

        L'articolo 2 reca disposizioni in materia di imposta sul reddito. Sono previste tre aliquote, rispettivamente del 20 per cento, del 30 per cento e del 40 per cento, da applicare ad una base imponibile per quanto possibile non erosa da regimi fiscali introdotti nel corso dei vari anni al fine di indirizzare le scelte e i comportamenti del contribuente verso obiettivi che lo Stato considerava meritevoli. Per realizzare tale scopo il Governo viene delegato a eliminare o ridurre i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale indicati nell'allegato 1, fatta eccezione per i regimi introdotti in esecuzione di accordi internazionali, ovvero in ottemperanza alla normativa dell'Unione europea. Tale operazione determina un recupero di risorse finanziarie utilizzabili a parziale copertura della complessiva riforma fiscale.

        Ulteriori forme di copertura finanziaria sono costituite:

            dai proventi derivanti dalla riduzione dell'evasione fiscale;

            dal riordino della tassazione delle attività finanziarie;

            dallo spostamento del prelievo dal reddito a forme di imposizione reale;

            da economie nel comparto della spesa pubblica.

        Tra gli altri princìpi e criteri da seguire per l'attuazione della riforma dell'imposizione sul reddito personale, oltre alle predette aliquote e alle indicate forme di copertura, rilevano l'inclusione degli enti non commerciali tra i soggetti passivi, gli interventi sulla base imponibile, il regime fiscale sostitutivo per i redditi di natura finanziaria, la prosecuzione del processo di semplificazione, la previsione di una clausola di salvaguardia in modo che, a parità di condizioni, il nuovo regime risulti sempre più favorevole o eguale, mai peggiore del precedente.

        Gli effetti sul gettito dipendono da più variabili, tra cui due in particolare: la variabile relativa alla definizione degli scaglioni di reddito e quella concernente la definizione della base imponibile, correlata, peraltro, all'individuazione delle agevolazioni da eliminare o ridurre.

        La variazione di gettito dovrà trovare compensazione nelle risorse rivenienti dalle forme di copertura suindicate.

 

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        Con riguardo al riordino della tassazione delle attività finanziarie, tra i princìpi e i criteri direttivi previsti rilevano:

            l'introduzione di un'unica aliquota non superiore al 20 per cento per le ritenute e le imposte sostitutive applicabili sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria, ad esclusione dei titoli pubblici ed equivalenti (punto 1);

            la possibilità di applicare un'aliquota inferiore rispetto a quella stabilita ai sensi del punto 1 per i redditi di capitale e quelli diversi di natura finanziaria derivanti da piani di risparmio a lungo termine e dalle forme di previdenza complementare (punto 2);

            la definizione dei termini di decorrenza della nuova disciplina e la possibilità di introdurre un regime transitorio volto a consentire l'applicazione delle aliquote delle ritenute e delle imposte sostitutive previgenti sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria maturati fino alla data di entrata in vigore della nuova disciplina (punto 3);

        Relativamente all'imposizione indiretta, sono previste disposizioni negli articoli 3, 4 e 5.

        L'articolo 3 dispone la riforma dell'imposta sul valore aggiunto sulla base dei seguenti criteri:

            revisione graduale delle attuali aliquote, tenendo conto degli effetti inflazionistici;

            progressiva riduzione sia delle forme di indetraibilità sia delle attuali distorsioni della base imponibile;

            riduzione degli effetti di duplicazione con il sistema dell'accisa (articolo 5), attraverso un opportuno coordinamento tra le due forme di tassazione;

            razionalizzazione dei vigenti regimi speciali;

            semplificazione degli adempimenti formali.

        L'articolo 4 prevede l'istituzione di un'unica imposta sui servizi che ingloba i seguenti tributi indiretti: imposta di registro, imposte ipotecaria e catastale, imposta di bollo, tassa sulle concessioni governative, imposta sulle assicurazioni e imposta sugli intrattenimenti.

        In merito al reddito d'impresa gli articoli 6 e 7 prevedono rispettivamente la graduale eliminazione dell'imposta regionale sulle attività produttive e l'introduzione di un aiuto alla crescita economica, rappresentato dalla deduzione del rendimento del capitale di rischio dal reddito d'impresa.

Riforma assistenziale

        La delega assistenziale prevede che vengano adottati, nell'arco di due anni, uno o più decreti legislativi intesi a:

            ridisegnare gli indicatori volti ad individuare la reale situazione economica dei singoli cittadini, con particolare attenzione ai nuclei familiari;

 

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            armonizzare i diversi strumenti previdenziali, assistenziali e fiscali di sostegno alle condizioni di bisogno, evitando duplicazioni di servizi e responsabilizzando tutti i livelli di governo;

            istituire un fondo per l'indennità sussidiaria alla non autosufficienza, da ripartire tra le regioni sulla base di parametri legati alla popolazione, all'età anagrafica e ad alcuni fattori ambientali;

            trasferire ai comuni, singoli e associati, il servizio relativo alla carta acquisti, per il tramite delle organizzazioni non profittevoli.

        Il nuovo sistema previdenziale e assistenziale opera, pertanto, attraverso l'attribuzione dei compiti a due livelli di governo: le regioni e i comuni per la gestione rispettivamente del servizio di indennità sussidiaria di accompagnamento e del servizio della social card; l'INPS che assume il ruolo di erogatore dei contributi in forma diretta, operando sempre in coordinamento con le regioni e i comuni. L'INPS, in particolare, dovrà predisporre, in condivisione con l'intera pubblica amministrazione, un archivio elettronico contenente i fascicoli relativi alle singole persone beneficiarie delle prestazioni.

        La delega in esame, quindi, mette in atto una serie di misure volte a superare le attuali sovrapposizioni e duplicazioni di servizi e di prestazioni, che rendono poco efficace il sistema attuale. Attraverso l'adozione dei decreti legislativi verrà attuato un quadro della spesa per il welfare meno frammentato, con pochi attori che erogano le prestazioni a favore dei cittadini. Il sistema così delineato permetterà di ottenere, attraverso la riqualificazione e l'integrazione dei vari livelli di governo, una maggiore efficacia ed economicità.

        I decreti legislativi dovranno anche valorizzare i soggetti privati operanti nel Terzo settore (Onlus, associazioni, enti no profit), attraverso i quali verranno erogati servizi, quale la social card, sfruttando la vasta rete di relazioni e rapporti che le suddette istituzioni private tendono a costituire.

        Per quanto sopra esposto risulta evidente che la riforma in esame, attraverso una vasta serie di interventi finalizzati all'integrazione e al coordinamento dei vari livelli di governo, potrà garantire effetti positivi per la finanza pubblica agendo in particolare sull'eliminazione delle duplicazioni dei servizi e su una maggiore efficacia dell'intero sistema.

*    *    *

        Gli effetti finanziari conseguenti all'attuazione della riforma fiscale e assistenziale non sono al momento quantificabili. Solo in sede di attuazione della delega, in cui saranno adottati i singoli interventi, verranno delineati il quadro finanziario complessivo e il relativo profilo sulle singole annualità, in maniera tale che le risorse recate dalle forme di copertura previste dalla delega dovranno garantire non solo la compensazione degli oneri ma anche un differenziale positivo, ai fini dell'indebitamento netto, di entità non inferiore agli importi indicati nell'articolo 11, comma 1, ossia 4.000 milioni di euro per l'anno 2013 e 20.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

 

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

        L'adozione della riforma fiscale ha il fine di favorire la stabilità e la solidità del sistema finanziario, la sostenibilità della ripresa economica, la competitività e lo sviluppo. Tale riforma si attua attraverso la predisposizione di più decreti legislativi atti a rendere il sistema fiscale più efficiente e più semplice in quanto un sistema fiscale poco comprensibile si configura come un sistema fiscale poco funzionante. Inoltre, tale intervento normativo si reputa necessario per rendere il sistema fiscale nazionale quanto più possibile omogeneo ai sistemi fiscali degli altri Paesi. A tal fine, con la presente legge di delega si prevede, tra l'altro, un intervento codificatore della normativa vigente, che possa cambiare, oltre che la sostanza, anche la forma giuridica. Con l'emanazione di un codice, infatti, si potrebbe trasformare la normativa tributaria, attualmente non coordinata e redatta secondo criteri qualitativi differenziati, in norme organiche e sistematiche, redatte secondo criteri uniformi.

        Inoltre si prevede la riforma dell'imposta sui servizi concentrando in un'unica imposta e in un'unica modalità di prelievo una serie di tributi minori.

        Tale riforma appare coerente con il programma di Governo che si propone di ridurre e di disboscare la grande giungla di un sistema fiscale che è praticamente rimasto invariato nelle sue parti fondamentali fin dalla lontana riforma dei primi anni settanta. Tenendo conto delle esigenze e delle compatibilità del bilancio pubblico, ritenute prioritarie in questa fase, il governo, infatti, intende pervenire, senza creare maggiore deficit, entro la legislatura al varo di norme che consentano una graduale riduzione della pressione fiscale complessiva, apportando così un beneficio alle imprese e alle famiglie.

        La delega in materia assistenziale ha lo scopo di riordinare la legislazione in materia sociale, al fine di superare le attuali sovrapposizioni e duplicazioni, che caratterizzano un sistema scarsamente efficace e non più sostenibile dal punto di vista finanziario. Il quadro attuale, infatti, è frammentato tra una molteplicità di soggetti istituzionali che gestiscono quote diverse: una parte, quella principale, è gestita dal Servizio sanitario nazionale, un'altra, anch'essa assai cospicua, è costituita dai trasferimenti socio-assistenziali dall'INPS alle famiglie per il sostegno alle persone non autosufficienti; infine, una parte quantitativamente modesta è quella gestita direttamente dai comuni.

 

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2) Analisi del quadro normativo nazionale.

        Il quadro normativo nazionale è rappresentato, per la parte fiscale, dalla legge 7 aprile 2003, n. 80, contenente delega per la riforma del sistema fiscale statale, delega che risulta oramai scaduta.

        Il quadro normativo nazionale, per la riforma assistenziale, è rappresentato ex plurimis dalla legge 8 novembre 2000, n. 328, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, nonché dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

        L'attuazione della delega, contenuta nel disegno di legge in esame, determina l'abrogazione delle leggi attualmente vigenti in materia di tributi, nonché in materia socio-assistenziale.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i princìpi costituzionali.

        Il testo del disegno di legge pone a fondamento della codificazione il rispetto dei princìpi costituzionali, sanciti dagli articoli 23 e 53 della Costituzione.

        Il testo di legge, per la parte assistenziale, risulta compatibile con gli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 118 della Costituzione.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

        La materia tributaria appartiene, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettera e), della Costituzione, alla legislazione esclusiva dello Stato: l'intervento è quindi pienamente compatibile con il riparto di competenze fissato nella Carta costituzionale.

        La materia socio-assistenziale appartiene, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, alla legislazione esclusiva dello Stato: pertanto, l'intervento si palesa compatibile con il riparto di competenze in materia legislativa stabilito dalla Carta costituzionale.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

        Il disegno di legge di delega non incide sulle fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento delle funzioni amministrative agli enti locali: pertanto il testo è compatibile con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

        Anche per la parte in materia sociale, il disegno di legge di delega non incide sulle fonti legislative primarie, che dispongono il trasferimento delle funzioni amministrative agli enti locali: il testo è quindi compatibile con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

 

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7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

        Nel caso di specie non esiste possibilità di delegificazione, essendo la materia tributaria oggetto di riserva di legge, ai sensi dell'articolo 23 della Costituzione.

        In materia sociale, stante l'importanza dell'intervento di riordino, si ritiene corretto l'utilizzo della delega legislativa a favore del Governo.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell’iter.

        Non sono attualmente all'esame del Parlamento disegni di legge che comportano deleghe al Governo per il riordino del sistema tributario nazionale, né per il riordino del sistema socio-assistenziale.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

        Non si è a conoscenza di giurisprudenza o giudizi di costituzionalità in materia di delega fiscale o in materia socio-assistenziale.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

        Le delega, contenuta nel disegno di legge in esame, deve essere attuata, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), nel rispetto dei princìpi fondamentali dell'ordinamento dell'Unione europea.

        L'intervento, in materia socio-assistenziale, appare pienamente compatibile con l'ordinamento comunitario.

2) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

        Non vi sono procedure di infrazione in materia di delega fiscale, né in materia socio-assistenziale.

3) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

        Le delega, in materia fiscale, deve essere attuata, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), nel rispetto delle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia.

        La delega, contenuta nell'articolo 10 del disegno di legge, appare compatibile con gli obblighi internazionali.

 

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4) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

        Non vi sono linee prevalenti di giurisprudenza o di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea in materia fiscale e socio-assistenziale.

5) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

        Come al punto 4), sia per la parte fiscale che per quella in materia sociale.

6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

        Non vi sono indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte degli Stati membri dell'Unione europea in materia fiscale e socio-assistenziale.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

        Non vi sono nuove definizioni normative nel testo del disegno di legge di delega, sia per la parte fiscale che per quella in materia socio-assistenziale.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

        I riferimenti normativi, sia in materia fiscale che socio-assistenziale, appaiono corretti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

        Il testo del disegno di legge di delega, sia nella parte fiscale che in quella socio-assistenziale, non contiene novelle legislative per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

 

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4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

        Gli effetti abrogativi sono differiti all'emanazione dei decreti legislativi attuativi della delega fiscale e socio-assistenziale, mentre continuano ad applicarsi le disposizioni non espressamente abrogate.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

        Non vi sono disposizioni ad effetto retroattivo, ma, al contrario, viene sancito come principio generale quello di irretroattività della legislazione tributaria.

        Non vi sono, altresì, disposizioni ad effetto retroattivo per la parte in materia socio-assistenziale.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

        La precedente delega fiscale, contenuta nella legge 7 aprile 2003, n. 80, risulta oramai scaduta.

        Non risultano deleghe aperte in materia socio-assistenziale.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

        Il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge risulta congruo, data la complessità dell'operazione codificatoria.

        Il termine di due anni, per la parte in materia sociale, appare congruo in relazione alla complessità dell'obiettivo di razionalizzazione che la delega intende perseguire.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

        La verifica è rimandata all'attuazione della delega fiscale, mediante l'emanazione dei decreti legislativi delegati.

        Anche per parte socio-assistenziale, la verifica non può che essere rimandata all'attuazione della delega, attraverso la stesura dei decreti legislativi.

 

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ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

Sezione I – Il contesto e gli obiettivi.

A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.

        Il sistema fiscale attuale è caratterizzato dalla presenza di numerosi tributi, ognuno dei quali disciplinato da uno specifico provvedimento normativo. La legislazione fiscale italiana è complessa anche perché le pressanti esigenze di bilancio degli ultimi anni hanno costretto a continue modifiche della disciplina di ciascun tributo volte a modulare diversamente le basi imponibili e le aliquote d'imposizione.

        Un tentativo di razionalizzazione del sistema è stato già tentato con la precedente delega in materia, ormai scaduta, contenuta nella legge 7 aprile 2003 n. 80, recante delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale.

        Il sistema di assistenza sociale attuale risulta regolato da vari provvedimenti normativi privi di coordinamento e fonte di sovrapposizioni che riducono l'efficacia degli interventi favorendo anche abusi.

        Il quadro normativo vigente in materia è caratterizzato da una normativa suddivisa a livello nazionale, regionale e dell'Unione europea. A livello nazionale si evidenziano la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali», il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante «Testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità a norma dell'articolo 15 legge 8 marzo 2000, n. 53», la legge 13 maggio 1988, n. 153, di conversione del decreto-legge 13 maggio 1988, n. 69, recante disposizioni in materia di assegno per nucleo familiare.

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata della citazione delle relative fonti di informazione.

        Nel rapporto Paying Taxes 2011 – The global picture di PWC, l'Italia è all'ultimo posto quando viene calcolato il «total tax rate» per 23 paesi dell'Unione europea. Il prelievo nazionale supera il 68 per cento, rispetto a una media europea del 44,2 per cento e mondiale del 47,8 per cento.

        Nella pubblicazione Taxation trends in the European Union di Eurostat 2010 si segnala che l'indice sul lavoro – ITR (implicit tax rate) – più alto in Europa si registra in Italia ed è del 42,8 per cento. La media europea è, invece, del 34,2 per cento. Lo stesso parametro applicato ai consumi vede l'Italia al terzultimo posto, al seguito di Spagna e Grecia. Per quanto riguarda il capitale, l'Italia non è tra i Paesi europei ove il carico fiscale è maggiore.

 

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        Nel citato rapporto Paying Taxes 2011 – The global picture di PWC, per quanto riguarda i tempi necessari agli adempimenti fiscali, l'Italia è collocata al sestultimo posto in Europa, con 285 ore a fronte di una media europea di 222 ore.

        La riforma in materia socio-assistenziale si rende necessaria per riqualificare e riordinare la relativa spesa e per superare le sovrapposizioni e duplicazioni di servizi e prestazioni che rendono poco efficace e antieconomico il sistema. La spesa per i servizi sociali è frammentata tra diversi soggetti concorrenti fra loro che gestiscono quote diverse di risorse suddivise tra il servizio sanitario nazionale, l'INPS e i comuni.

C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

        Il carico fiscale italiano è, quindi, troppo alto per quanto riguarda il lavoro. È, invece, basso per quanto riguarda il consumo. Troppo tempo risulta, infine, necessario per adempiere agli obblighi fiscali.

        Emergono, quindi, esigenze di riduzione del carico fiscale sul lavoro. A tal fine:

            l'imposta sul reddito personale, dalle attuali cinque aliquote (23, 27, 38, 41 e 43 per cento) passa a tre aliquote più basse (20, 30 e 40 per cento);

            l'IRAP viene gradualmente eliminata, con prioritaria esclusione del costo del lavoro dalla base imponibile.

        Sussistono, inoltre, i presupposti per un aumento dell'imposizione sui consumi: tale aumento va, però, determinato tenendo conto degli effetti inflazionistici che potrebbe innescare.

        Emergono, infine, esigenze di semplificazione del sistema tributario, quali ad esempio:

            l'accorpamento delle attuali imposte, di registro, ipotecarie e catastali, di bollo, delle tasse sulle concessioni governative, oltreché dell'imposta sulle assicurazioni e di quella sugli intrattenimenti, in un'unica imposta sui servizi;

            l'accorpamento delle aliquote applicabili sui redditi di natura finanziaria;

            l'allargamento della base imponibile dell'imposta personale sul reddito, eliminando o riducendo i regimi di esenzione;

            una rideterminazione della disciplina dell'obbligazione fiscale che minimizzi lo sforzo che il contribuente è tenuto a sostenere per effettuare gli adempimenti fiscali.

        La delega in materia assistenziale mira a riqualificare e ad integrare, dal punto di vista sostanziale, le prestazioni socio-assistenziali in favore dei soggetti più bisognosi, evitando gli abusi esistenti soprattutto in alcune regioni dove è presente un numero sproporzionato

 

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di soggetti invalidi e beneficiari di assegni di accompagnamento che fanno lievitare la spesa, in ambito assistenziale, danneggiando coloro che effettivamente si trovano nelle condizioni di dover usufruire dell'assistenza statale.

D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio, lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e degli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.

        Il disegno di legge recante delega al Governo per la riforma del sistema fiscale e assistenziale mira a riordinare il sistema fiscale in un'ottica di semplificazione e razionalizzazione del sistema stesso.

        In generale, un sistema fiscale fatto di poche imposte, applicate con aliquote più basse su ampie basi imponibili, integra congiuntamente i presupposti della neutralità e della semplicità, dunque della modernità di un sistema fiscale. In attuazione dei princìpi di delega sarà realizzata una riforma del sistema tributario che risponde anche all'esigenza di chiarezza delle norme impositive. Il raggiungimento dell'obiettivo di una maggiore chiarezza delle norme tributarie consentirà allo Stato di poter contare su risorse in tempi certi e al contribuente di poter conoscere più facilmente l'ammontare della propria partecipazione.

        Tali obiettivi verranno realizzati in un periodo triennale. L'aumento delle aliquote dell'IVA e l'eliminazione dell'IRAP avverranno in modo graduale.

        Il disegno di legge di delega in materia socio-assistenziale è rivolto a ricomporre il quadro normativo attraverso il riferimento alle disposizioni costituzionali degli articoli 117 (livelli essenziali) e 118 (sussidiarietà) della Costituzione. Lo scopo è quello di permettere che i servizi socio-sanitari possano integrarsi con i servizi sociali e assistenziali.

        I princìpi e i criteri che si pongono alla base della riforma sono volti a:

            individuare la corretta situazione economica dei singoli cittadini, con particolare attenzione al nucleo familiare;

            armonizzare i diversi strumenti previdenziali, assistenziali e fiscali di sostegno ai cittadini bisognosi;

            istituire un fondo per l'indennità sussidiaria alla non autosufficienza da ripartire tra le regioni, che avranno il compito di coordinare le forme di intervento ritenute più idonee. Si favorisce soprattutto l'assistenza domiciliare e il finanziamento delle organizzazioni senza scopo di lucro, espressione del volontariato più impegnato a livello sociale;

            trasferire ai comuni il sistema della carta acquisti con lo scopo di identificare i soggetti che hanno il diritto di beneficiarne e di integrare le risorse pubbliche con la raccolta di erogazioni liberali e affidare alle organizzazioni senza scopo di lucro la gestione della carta acquisti.

 

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E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

        Primo destinatario dell'intervento regolatorio è il Governo stesso, chiamato alla predisposizione dei decreti legislativi di attuazione della delega.

        Destinatari degli effetti dell'intervento regolatorio sono tutti i contribuenti in quanto la legge di delega interviene in materia di imposta sul reddito, imposta sul valore aggiunto, imposta sui servizi, accisa e imposta regionale sulle attività produttive.

        In relazione all'imposta sul reddito si ha un ampliamento della platea dei soggetti passivi dell'imposta attraverso l'inclusione, accanto alle persone fisiche, delle persone morali e degli enti non commerciali, con favore per gli enti senza scopo di lucro.

        Destinatari degli effetti dell'intervento regolatorio in materia socio-assistenziale sono le regioni, aventi il compito di strutturare il sistema dell'indennità sussidiaria di accompagnamento, i comuni, ai quali è affidata la gestione della carta degli acquisti, e l'INPS quale agente generale pagatore dei contributi monetari diretti; lo stesso Istituto, inoltre, dovrà occuparsi dell'anagrafe generale di tutte le posizioni assistenziali, predisponendo allo scopo un apposito fascicolo elettronico dei soggetti beneficiari e delle loro famiglie. Destinatari sono, naturalmente, anche i soggetti bisognosi e che hanno diritto a tali interventi.

Sezione II – Procedure di consultazione.

        Prima di disegnare, con la riforma, la nuova struttura del sistema fiscale, si è ritenuto opportuno avere un'idea precisa sulle risorse finanziarie disponibili e a tal fine sono state individuate quattro aree da analizzare e sulle quali iniziare il lavoro con la costituzione di quattro gruppi di lavoro:

            il primo presieduto dal professor Piero Giarda, dell'università cattolica del Sacro Cuore, al fine di analizzare il bilancio pubblico per cercare di ridurre la spesa pubblica, e il patrimonio pubblico per verificare la realizzabilità di un programma di dismissioni;

            il secondo, presieduto dal professor Enrico Giovannini, Presidente dell'ISTAT, avente il compito di analizzare le caratteristiche dell’«economia non osservata» e del suo impatto sui flussi finanziari;

            il terzo, presieduto dal dottor Vieri Ceriani, capo del Servizio rapporti fiscali della Banca d'Italia, avente il compito di analizzare l'area dell'erosione fiscale, in particolare il regime delle esenzioni, delle agevolazioni eccetera;

            infine, il quarto gruppo di lavoro, presieduto dal professor Mauro Marè, membro del Consiglio degli esperti del Ministero dell'economia e delle finanze, attualmente distaccato all'OCSE, avente il compito di analizzare l'area della sovrapposizione tra Stato fiscale e Stato sociale.

 

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        A tal fine, l'articolo 1 del decreto ministeriale 22 dicembre 2010 ha previsto l'istituzione del «Tavolo per la riforma fiscale», «finalizzato all'acquisizione dei contributi degli Enti competenti nonché delle parti sociali interessate che hanno designato propri rappresentanti per la partecipazione ai lavori preparatori ritenuti necessari per la redazione di un progetto di riforma dell'ordinamento fiscale».

        In materia socio-assistenziale sono stati predisposti vari studi dai soggetti competenti al fine di migliorare il sistema attuale.

Sezione III – La valutazione dell'opzione di non intervento.

        Il non intervento comporterebbe il permanere dell'attuale sistema tributario e socio-assistenziale, frutto di una stratificazione normativa e di interventi settoriali spesso dettati da necessità ed urgenza.

Sezione IV – Valutazione delle opzioni alternative.

        Non risultano percorribili ipotesi alternative poiché il contenuto dell'intervento che si intende realizzare richiede necessariamente una fonte primaria che ne detti princìpi e criteri direttivi.

Sezione V – Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta.

        La scelta di adottare una legge recante delega al Governo risulta sicuramente vantaggiosa, tenuto conto dell'elevata complessità della materia fiscale e assistenziale.

A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.

        La misurazione degli effetti è riportata nella relazione tecnica che accompagna il disegno di legge di delega e comunque sarà effettuata in sede di predisposizione dei decreti legislativi.

B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.

        L'adozione della riforma fiscale ha il vantaggio di favorire la stabilità e la solidità del sistema finanziario, la sostenibilità della ripresa economica, la competitività e lo sviluppo.

        L'adozione della riforma assistenziale favorisce la riqualificazione e integrazione delle prestazioni socio-assistenziali in favore dei soggetti autenticamente bisognosi.

C) Indicazioni degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti e indiretti.

        L'intervento regolatorio prevede che le norme fiscali devono essere pienamente conoscibili, non con riferimento, tuttavia, alla conoscibilità astratta della legge, già garantita dalla pubblicazione nella Gazzetta

 

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Ufficiale, bensì a quella concreta, garantita dall'uso sempre più diffuso dei mezzi di informazione.

        Le norme in materia socio assistenziale devono essere portate a conoscenza dei destinatari attraverso la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

D) Eventuale comparazione con le altre opzioni esaminate.

        La scelta di predisporre una legge recante delega al Governo per la riforma fiscale e assistenziale consentirà, una volta emanati i decreti legislativi di attuazione, di pervenire ad un sistema fiscale e assistenziale organico, semplice e razionale.

E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

        Si considera che gli uffici finanziari e quelli competenti in materia socio-assistenziale sono già attrezzati per assorbire gli effetti della nuova regolazione.

Sezione VI – Incidenza sul corretto funzionamento del mercato e della competitività.

        In materia di semplificazione, si prevede la revisione degli attuali regimi forfetari volti ad incentivare la nascita di nuove imprese, la revisione degli studi di settore al fine di cogliere in modo più puntuale la realtà dell'attività delle imprese e dei lavoratori autonomi, nonché l'introduzione di un concordato biennale volto a determinare preventivamente l'imposizione sul reddito di impresa e di lavoro autonomo.

        La delega in materia socio-assistenziale non incide sul mercato e sulla competitività.

Sezione VII – Modalità attuative dell'intervento regolatorio.

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

        La legge di delega prevede la costituzione di un'apposita Commissione parlamentare bicamerale avente il compito di esprimere il proprio parere sugli schemi dei decreti legislativi predisposti per l'attuazione della riforma fiscale in esame. Tale Commissione, composta da quindici senatori e quindici deputati nominati rispettivamente dal Presidente di ciascun ramo del Parlamento, è istituita per assicurare che il dibattito parlamentare sui decreti legislativi adottati dal Governo si svolga in modo approfondito e completo in tutti i suoi aspetti, sia che riguardi il settore dell'impresa che quello sociale.

        La delega sulla riforma assistenziale prevede che gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per

 

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materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di assegnazione dei medesimi schemi.

B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

        Oltre le pubblicazioni di legge, il principio della piena conoscibilità delle norme tributarie e assistenziali impone la più ampia diffusione attraverso i mezzi di informazione.

C) Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

        La riforma fiscale è attuata attraverso la predisposizione di decreti legislativi da emanare entro tre anni dalla data di entrata in vigore della stessa legge delega.

        La riforma assistenziale è attuata attraverso la predisposizione di decreti legislativi da emanare entro due anni dalla data in vigore della legge delega.

        Tali decreti, considerando che per predisporre la riforma si è reso necessario reperire risorse disponibili e tenuto conto anche della riforma del sistema di assistenza sociale, dovranno mantenere invariati i saldi economici e finanziari dei singoli settori istituzionali in modo tale da evitare trasferimenti non intenzionali; tali vincoli saranno definiti anno per anno e settore per settore nel Documento di finanza pubblica.

D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento politico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a VIR.

        Considerato che il totale rinnovamento del sistema fiscale e assistenziale necessita di una graduale attuazione, si prevede la possibilità di interventi correttivi e integrativi rispettivamente nell'arco dei tre anni e dei due anni successivi al completamento della riforma, nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi di cui alla legge di delega, attraverso l'emanazione di più decreti legislativi.

 

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DISEGNO DI LEGGE

Capo I
RIFORMA FISCALE

Art. 1.
(Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale. Codificazione).

      1. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi, da ordinare in un unico codice, recanti la riforma del sistema fiscale statale, secondo i princìpi e criteri direttivi indicati nella presente legge.
      2. Il codice ordina il sistema fiscale sulla base dei seguenti princìpi:

          a) la legge disciplina gli elementi essenziali dell'imposizione, nel rispetto dei princìpi di legalità e di capacità contributiva;

          b) è introdotta una disciplina, unitaria per tutte le imposte, del soggetto passivo, dell'obbligazione fiscale, delle sanzioni e del processo. La disciplina dell'obbligazione fiscale prevede princìpi e regole, comuni a tutte le imposte, in materia di dichiarazione, accertamento e riscossione;

          c) le norme fiscali si adeguano ai princìpi fondamentali dell'ordinamento dell'Unione europea e non pregiudicano l'applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia;

          d) le norme fiscali sono basate sui princìpi di chiarezza, semplicità, conoscibilità effettiva, irretroattività;

          e) è vietata la doppia imposizione giuridica;

          f) è vietata l'applicazione analogica delle norme fiscali che stabiliscono il presupposto

 

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e il soggetto passivo dell'imposta, le esenzioni e le agevolazioni;

          g) è garantita la tutela dell'affidamento e della buona fede nei rapporti tra contribuente e fisco;

          h) la disciplina dell'obbligazione fiscale riduce quanto più possibile lo sforzo del contribuente nell'adempimento degli obblighi fiscali;

          i) la sanzione fiscale si concentra sul soggetto che ha tratto effettivo beneficio dalla violazione;

          l) le disposizioni del codice possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali.

Art. 2.
(Imposta sul reddito).

      1. L'imposizione sul reddito personale è operata in ragione di tre aliquote di base, rispettivamente del 20 per cento, del 30 per cento, del 40 per cento.
      2. Criterio base della delega è quello di applicare le aliquote indicate al comma 1 ad un imponibile per quanto possibile non eroso da regimi fiscali che nel corso degli anni sono stati introdotti per indirizzare le scelte e i comportamenti del contribuente verso obiettivi che lo Stato considerava costruttivisticamente meritevoli, lasciando invece alle persone e alle famiglie libertà di scelta in ordine all'uso del loro denaro.
      3. Per il fine indicato al comma 2, il Governo è delegato ad eliminare o ridurre in tutto o in parte i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato 1, fatta eccezione per i regimi introdotti in esecuzione di accordi internazionali, ovvero in ottemperanza alla normativa dell'Unione europea. Ulteriori forme di copertura finanziaria saranno progressivamente costituite dai proventi derivanti dalla riduzione dell'evasione fiscale, dal riordino della tassazione delle attività finanziarie, dallo spostamento dell'asse del prelievo dal

 

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reddito verso forme di imposizione reale, da economie nel comparto della spesa pubblica.
      4. In particolare, nel rispetto dei princìpi della codificazione di cui all'articolo 1, la riforma dell'imposta sul reddito si articola secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) inclusione, tra i soggetti passivi dell'imposta, degli enti non commerciali, con favore per il non-profit;

          b) per quanto riguarda l'imponibile:

              1) identificazione, in funzione della soglia di povertà, di un livello di reddito minimo personale escluso da imposizione;

              2) concentrazione dei regimi di favore fiscale essenzialmente su natalità, lavoro, giovani;

              3) regime differenziato di favore fiscale per la parte di retribuzione o compenso commisurata ai risultati dell'impresa;

              4) inclusione parziale nell'imponibile degli utili percepiti e delle plusvalenze realizzate, fuori dall'esercizio di impresa, su partecipazioni societarie qualificate;

              5) per la determinazione del reddito di impresa, applicazione, in quanto compatibili, delle norme contenute nella disciplina dell'imposta sul reddito delle società, con inclusione parziale nell'imponibile degli utili percepiti e delle plusvalenze realizzate su partecipazioni societarie qualificate e non qualificate; simmetrica deducibilità dei relativi costi e delle minusvalenze realizzate;

          c) per quanto riguarda il regime fiscale sostitutivo per i redditi di natura finanziaria:

              1) con esclusione dei titoli pubblici ed equivalenti, introduzione di un'unica aliquota per le ritenute e le imposte sostitutive applicabili sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria non superiore al 20 per cento, facendo salva l'applicazione delle minori aliquote introdotte in adempimento di obblighi derivanti

 

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dall'ordinamento dell'Unione europea;

              2) possibilità di applicare un'aliquota inferiore rispetto a quella stabilita ai sensi del numero 1) sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria derivanti da piani di risparmio a lungo termine appositamente istituiti e dalle forme di previdenza complementare;

              3) definizione dei termini di decorrenza della nuova disciplina e possibilità di introdurre un regime transitorio volto a consentire l'applicazione delle aliquote delle ritenute e delle imposte sostitutive previgenti sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria maturati fino alla data di entrata in vigore della nuova disciplina;

          d) per quanto riguarda le semplificazioni:

              1) revisione degli attuali regimi forfetari, per favorire le nuove imprese;

              2) revisione degli studi di settore;

              3) introduzione del concordato biennale preventivo per l'imposizione sul reddito di impresa e di lavoro autonomo;

          e) previsione di una clausola di salvaguardia, in modo che, a parità di condizioni, il nuovo regime risulti sempre più favorevole o eguale, mai peggiore del precedente.

Art. 3.
(Imposta sul valore aggiunto).

      1. La riforma dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) si articola, sulla base dello standard comunitario, come segue:

          a) revisione graduale delle attuali aliquote, tenendo conto degli effetti inflazionistici prodotti da un aumento;

          b) progressiva riduzione delle forme di indetraibilità e delle distorsioni della base imponibile, in modo da avvicinare la struttura dell'imposta a quella propria e tipica di un'imposta sui consumi;

 

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          c) coordinamento con il sistema dell'accisa, in modo da ridurre gli effetti di duplicazione;

          d) razionalizzazione dei sistemi speciali in funzione della particolarità dei settori interessati, anche evitando le distorsioni applicative della cosiddetta IVA di gruppo;

          e) semplificazione degli adempimenti formali.

Art. 4.
(Imposta sui servizi).

      1. La riforma dell'imposizione sui servizi si articola concentrando e razionalizzando, in un'unica obbligazione fiscale e in un'unica modalità di prelievo, in particolare i seguenti tributi:

          a) imposta di registro;

          b) imposte ipotecarie e catastali;

          c) imposta di bollo;

          d) tassa sulle concessioni governative;

          e) imposta sulle assicurazioni;

          f) imposta sugli intrattenimenti.

Art. 5.
(Accisa).

      1. La riforma del sistema dell'accisa è improntata a criteri di efficienza e ottimalità. In particolare, le singole accise sono gradualmente determinate e coordinate con l'imposta sui consumi, in modo da ridurne l'incidenza sui prodotti essenziali e correggerne gli effetti esterni negativi su ambiente, salute e benessere. Il coordinamento con le altre forme di imposizione, inoltre, evita gli effetti viziosi di moltiplicazione dell'imposta.

 

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Art. 6.
(Graduale eliminazione dell'imposta regionale sulle attività produttive).

      1. Il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi per la graduale eliminazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), con prioritaria esclusione del costo del lavoro dalla base imponibile.

Art. 7.
(Nuovi investimenti e attrazione di investimenti esteri).

      1. Il Governo è delegato ad introdurre nella tassazione del reddito di impresa un aiuto alla crescita economica (ACE), rendendo deducibile il rendimento del capitale di rischio, valutato tramite l'applicazione di un rendimento nozionale al nuovo capitale proprio.

Art. 8.
(Attuazione, raccordi e copertura finanziaria).

      1. L'attuazione della riforma è modulata con più decreti legislativi, da emanare entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. Fino al completamento della riforma prevista ai sensi della presente legge continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti, non espressamente abrogate. Per lo stesso periodo e per i tre anni successivi al completamento della riforma, nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi e con le procedure di cui alla presente legge, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative e correttive delle disposizioni adottate ai sensi della presente legge, nonché tutte le modificazioni legislative necessarie per il migliore coordinamento delle disposizioni vigenti. Apposita normativa transitoria escluderà inasprimenti

 

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fiscali, rispetto a regimi fiscali garantiti dalla legislazione precedentemente in vigore.
      3. Fino al completamento del processo di riforma costituzionale restano garantiti in termini quantitativi e qualitativi gli attuali meccanismi di finanza locale. In particolare, la progressiva riduzione dell'IRAP sarà compensata, d'intesa con le regioni, da trasferimenti o da compartecipazioni. Restano salve eventuali anticipazioni del federalismo fiscale.

Art. 9.
(Parere parlamentare).

      1. È istituita una Commissione composta da quindici senatori e quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, sulla base delle designazioni dei gruppi medesimi.
      2. Gli schemi dei decreti legislativi previsti ai sensi della presente legge sono trasmessi alla Commissione parlamentare di cui al comma 1 per l'acquisizione del parere. Quest'ultimo è espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi dei decreti stessi. La Commissione può chiedere una sola volta ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'adozione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero dei decreti trasmessi nello stesso periodo all'esame della Commissione.
      3. Qualora sia richiesta, ai sensi del comma 2, la proroga del termine per l'adozione del parere, e limitatamente alle materie per cui essa sia concessa, i termini per l'emanazione dei decreti legislativi previsti dal medesimo comma 2 sono prorogati di venti giorni. Decorso il termine di cui al citato comma 2, secondo periodo, ovvero quello prorogato ai sensi del terzo

 

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periodo del medesimo comma 2, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

Capo II
RIFORMA ASSISTENZIALE

Art. 10.
(Interventi di riqualificazione e riordino della spesa in materia sociale).

      1. Nel rispetto dei vincoli di disciplina del bilancio, il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità agli articoli 117, secondo comma, lettera m), e 118 della Costituzione, uno o più decreti legislativi che sono finalizzati, sul presupposto della separazione del dovere fiscale da quello di assistenza sociale, alla riqualificazione e all'integrazione delle prestazioni socio-assistenziali in favore dei soggetti autenticamente bisognosi, al trasferimento ai livelli di governo più prossimi ai cittadini delle funzioni compatibili con i princìpi di efficacia e adeguatezza, alla promozione dell'offerta sussidiaria di servizi da parte delle famiglie e delle organizzazioni con finalità sociali, secondo regolazioni definite in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

          a) revisione degli indicatori della situazione economica equivalente, con particolare attenzione alla composizione del nucleo familiare;

          b) riordino dei criteri, inclusi quelli relativi all'invalidità e alla reversibilità, dei requisiti reddituali e patrimoniali, nonché delle relative situazioni a carattere personale e familiare per l'accesso alle prestazioni socio-assistenziali;

          c) armonizzazione dei diversi strumenti previdenziali, assistenziali e fiscali di sostegno alle condizioni di bisogno allo scopo di:

              1) evitare duplicazioni e sovrapposizioni;

 

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              2) favorire un'adeguata responsabilizzazione sull'utilizzo e sul controllo delle risorse da parte dei livelli di governo coinvolti anche, ove possibile e opportuno, con meccanismi inerenti al federalismo fiscale;

              3) perseguire una gestione integrata dei servizi sanitari, socio-sanitari e assistenziali;

          d) in particolare, per l'indennità di accompagnamento, istituzione di un fondo per l'indennità sussidiaria ripartito tra le regioni, in base a standard definiti in base alla popolazione residente e al tasso di invecchiamento della stessa nonché a fattori ambientali specifici, al fine di:

              1) favorire l'integrazione e la razionalizzazione di prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e sociali;

              2) favorire la libertà di scelta dell'utente; diffondere l'assistenza domiciliare; finanziare prioritariamente le iniziative e gli interventi sociali attuati sussidiariamente via volontariato, non profit, organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), cooperative e imprese sociali, quali organizzazioni con finalità sociali, quando, rispetto agli altri interventi diretti, sussistano i requisiti di efficacia e di convenienza economica in considerazione dei risultati;

          e) in particolare, trasferimento ai comuni, singoli o associati, del sistema relativo alla carta acquisti, con lo scopo di identificare i beneficiari in termini di prossimità, di integrare le risorse pubbliche con la diffusa raccolta di erogazioni e benefìci a carattere liberale, di affidare alle organizzazioni non profittevoli la gestione della carta acquisti attraverso le proprie reti relazionali;

          f) attribuzione all'Istituto nazionale della previdenza sociale delle competenze relative a:

              1) erogazione delle prestazioni assistenziali quando assumono il carattere di contributo monetario diretto, in coordinamento con le regioni e gli enti locali;

 

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              2) organizzazione del fascicolo elettronico della persona e delle famiglia attraverso la realizzazione di un'anagrafe generale delle posizioni assistenziali, condivisa tra le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti pubblici di previdenza e assistenza, le regioni e gli enti locali, al fine di monitorare lo stato di bisogno e il complesso delle prestazioni rese da tutte le amministrazioni pubbliche.

      2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi. Entro i trenta giorni successivi all'espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.
      3. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui alla presente legge possono essere adottate entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi medesimi, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi previsti dalla presente legge e con le stesse modalità di cui al comma 2. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla scadenza del termine indicato nel primo periodo, i decreti legislativi recanti le norme eventualmente occorrenti per il coordinamento dei decreti legislativi emanati ai sensi della presente legge con le altre leggi dello Stato e per l'abrogazione delle norme incompatibili.
      4. Riguardo alle regioni a statuto speciale, la delega è esercitata in conformità ai rispettivi Statuti e alle relative norme di attuazione.

 

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Capo III
DISPOSIZIONE FINALE

Art. 11.
(Disposizione finale).

      1. Dall'attuazione della presente legge di delega, e in particolare dal riordino della spesa in materia sociale, nonché dall'eliminazione o riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale che si sovrappongono alle prestazioni assistenziali, devono derivare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 4.000 milioni di euro per l'anno 2013 e a 20.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.

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Frontespizio Relazione Relazione Tecnica Analisi tecnico-normativa Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) Progetto di Legge Allegato
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