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CAMERA DEI DEPUTATI
| N. 4978 |
1. Esclusione dei lavoratori dello spettacolo dall'obbligo assicurativo contro la disoccupazione involontaria.
L'assicurazione contro la disoccupazione involontaria dei lavoratori dello spettacolo è disciplinata, quanto all'individuazione degli assicurati, dalle disposizioni recate dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, nonché dal regolamento di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270 («Approvazione del regolamento per l'esecuzione del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria»), da considerare vigente ai sensi di quanto disposto dall'articolo 140 del citato regio decreto-legge n. 1827 del 1935.
Al riguardo, l'articolo 37, primo comma, del medesimo regio decreto-legge n. 1827 del 1935 dispone l'obbligatorietà di tale assicurazione nei confronti di tutti coloro i quali «prestino lavoro retribuito alle dipendenze di altri».
In linea generale, quindi, l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria obbligatoria per tutti i lavoratori subordinati.
Peraltro, il successivo articolo 40 del medesimo regio decreto-legge, esclude dalla predetta assicurazione alcune categorie di lavoratori subordinati. In particolare, tale norma dispone che «non sono soggetti all'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria: (...) 5o il personale artistico, teatrale e cinematografico».
La definizione di personale artistico è quella recata dall'articolo 7 del citato regolamento di cui al regio decreto n. 2270 del 1924, secondo cui «Non sono considerati appartenenti al personale artistico, così teatrale come cinematografico, agli effetti dell'articolo 2, n. 5, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3158 [recepito poi nell'articolo 40, numero 5o, del regio decreto-legge. n. 1827 del 1935], tutti coloro che al teatro o al cinematografo prestano opera la quale non richieda una preparazione tecnica, culturale o artistica».
Secondo la normativa richiamata, pertanto, anche i lavoratori dello spettacolo – intendendosi per tali quelli assicurati obbligatoriamente all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS) ai fini pensionistici e attualmente individuati dai due decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 marzo 2005, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7 aprile 2005, emanati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze – sono soggetti all'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, purché prestino la propria opera in qualità di lavoratori subordinati, ai sensi dell'articolo 37 del regio decreto-legge n. 1827 del 1935. Fanno tuttavia eccezione i lavoratori dello spettacolo che, seppure lavoratori subordinati, siano da considerare artisti, secondo la definizione
2. La sentenza n. 12355 del 20 maggio 2010 della Corte di cassazione.
Coerentemente con il richiamato quadro normativo, la sentenza n. 12355 del 2010 della Corte di cassazione ha riaffermato che il personale artistico, teatrale e cinematografico di cui all'articolo 40, numero 5o, del citato regio decreto-legge n. 1827 del 1935 (che costituisce solo una parte dei lavoratori dello spettacolo, rientrando in tale più ampia qualificazione anche i lavoratori adibiti ad attività non presupponente una preparazione artistica) deve ritenersi escluso dall'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, sia con riferimento all'indennità di disoccupazione a requisiti normali che con riferimento all'indennità di disoccupazione a requisiti ridotti.
La sentenza ha, peraltro, ritenuto che la circostanza del versamento del contributo contro la disoccupazione non è da ritenere di per sé presupposto costitutivo del diritto all'indennità qualora tale contributo non sia dovuto.
3. La circolare dell'INPS n. 105 del 5 agosto 2011.
A seguito della sentenza della Corte di cassazione n. 12355 del 2010, l'INPS ha adottato la circolare n. 105 del 2011, scaturita da ulteriori approfondimenti e dal confronto con l'ENPALS e con le parti sociali interessate, per fornire un riepilogo del quadro normativo e indicazioni atte a superare residue incertezze.
Nella circolare l'INPS dichiara che avendo rilevato una prassi alquanto diversificata da parte dei datori di lavoro dello spettacolo in merito agli adempimenti contributivi verso l'INPS, con conseguenti ricadute sulla liquidazione delle prestazioni di disoccupazione, ha ritenuto di effettuare una ricognizione delle diverse categorie interessate, al fine di dare indicazioni univoche in merito al corretto versamento della contribuzione. L'Istituto, pertanto, in esito a una serie di incontri svolti con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i rappresentanti delle categorie dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore e l'ENPALS, ha redatto un elenco delle categorie professionali da annoverare nell'ambito del «personale artistico, teatrale e cinematografico», con relativo codice ENPALS. Tale personale, non soggetto all'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, deve essere identificato, nell'ambito delle denunce retributive e contributive mensili (UNIEMENS), inserendo nell'elemento «Tipo Contribuzione» il valore «10», avente il significato di «lavoratori non soggetti al contributo per l'assicurazione contro la disoccupazione (DS)». Tale valore determinerà l'assenza del contributo per l'assicurazione contro la disoccupazione – carattere «D» – nella colonna «assicurazioni coperte» delle applicazioni di visualizzazione dei dati contributivi individuali e non consentirà la concessione dell'indennità di disoccupazione sia con requisiti normali che con requisiti ridotti.
4. Le indennità di disoccupazione in favore dei lavoratori dello spettacolo.
La presente proposta di legge, all'articolo 1, stabilisce l'abrogazione del numero 5o dell'articolo 40 del regio decreto-legge n. 1827 del 1935, per riconoscere anche al personale artistico, teatrale e cinematografico, che presta un'opera che richieda una preparazione tecnica, culturale o artistica, il diritto all'indennità ordinaria di disoccupazione sia a requisiti pieni che a requisiti ridotti.
L'indennità ordinaria di disoccupazione è relativa, in linea di principio, a tutti i dipendenti privati. Essa ha, tuttavia, un ambito di applicazione residuale rispetto al più favorevole trattamento di mobilità
a) l'articolo 34, commi 5 e 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ha escluso dall'ambito di applicazione dell'istituto i dipendenti il cui rapporto di lavoro sia cessato per dimissioni, successivamente al 31 dicembre 1998;
b) l'aliquota contributiva relativa all'istituto è pari, in genere, all'1,61 per cento ed è interamente a carico del datore di lavoro;
c) il requisito dell'annualità di contribuzione richiesto per il sorgere del diritto alle prestazioni a favore dei lavoratori dello spettacolo oggi esclusi dal godimento dell'indennità di disoccupazione è misurato nel numero di giornate annue lavorate. L'introduzione del riconoscimento del diritto all'indennità di disoccupazione migliora la situazione previdenziale di questi lavoratori dal momento che il periodo di godimento dell'indennità ordinaria di disoccupazione è riconosciuto utile ai fini previdenziali; tuttavia, riguardo
5. Rideterminazione del requisito dell'annualità di contribuzione in favore dei lavoratori dello spettacolo.
Un altro problema che affligge moltissimi lavoratori dello spettacolo nell'attuale sistema previdenziale è la quasi certezza che non riusciranno mai a maturare una pensione nonostante i versamenti contributivi all'ENPALS. A seguito della riforma introdotta dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, recante «Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, commi 22 e 23, lettera a), della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per i lavoratori dello spettacolo iscritti all'ENPALS», il requisito dell'annualità di contribuzione richiesto per il sorgere del diritto alle prestazioni è stato elevato a centoventi giorni per le categorie individuate come appartenenti al raggruppamento A) di cui al citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 marzo 2005 recante «Integrazione e ridefinizione delle categorie dei soggetti assicurati al fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo, istituito presso l'ENPALS» (a titolo solo esemplificativo: artisti lirici, cantanti di musica leggera; coristi; maestri del coro; attori; mimi; costumisti, sarti, truccatori, tecnici del montaggio eccetera). Dal momento che il lavoro di questi artisti, fatta eccezione per lo sparuto numero di coloro che hanno contratti a tempo indeterminato o ingaggi di lunga durata, è discontinuo o stagionale, sono pochi coloro che riescono a versare centoventi giornate di contributi annui per ognuno degli anni necessari a maturare il diritto alla pensione. Per tale ragione, la presente proposta di legge riduce il numero delle giornate contributive annuali da centoventi a sessanta.
6. Rinnovo dei contratti integrativi aziendali dei dipendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche.
Il decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, recante «Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali» è intervenuto nel settore dello spettacolo, e, in particolare, nel settore lirico-sinfonico, allo scopo di razionalizzare le spese e, al contempo, di aumentare la produttività e i livelli di qualità delle produzioni offerte, ma contiene diverse criticità e meccanismi che dovranno essere rivisti. Ad esempio, la mancata sottoscrizione del rinnovo del contratto collettivo nazionale ha fatto scattare dall'inizio del 2012 il divieto ai dipendenti di tutte le fondazioni lirico-sinfoniche (siano essi cantanti, orchestrali, ballerini, tecnici o amministrativi) di svolgere attività di lavoro autonomo al di fuori della programmazione del teatro di appartenenza. Queste attività potranno essere svolte, previa autorizzazione del sovrintendente, per prestazioni di alto valore artistico e professionale, nei limiti, definiti anche in termini di impegno orario percentuale in relazione a quello dovuto per il rapporto di lavoro con la fondazione di appartenenza, solo dopo che il contratto collettivo nazionale di lavoro sarà sottoscritto e con le modalità da esso previste. Purtroppo, però, l'ultimo contratto collettivo è scaduto nel gennaio 2005 e sembra ancora lontano il momento in cui sarà sottoscritto quello nuovo. Nel frattempo, una scelta miope sta determinando una situazione molto grave, in Italia e all'estero, dove concerti ed esibizioni, anche quelli a titolo gratuito e quelli già fissati, non si potranno tenere, con negative conseguenze economiche e a livello di immagine per il nostro Paese.
Il dato più grave, tuttavia, è che sono oltre 6.000 i lavoratori delle quattordici fondazioni lirico-sinfoniche italiane che aspettano un rinnovo contrattuale, sempre rimandato, in mancanza del quale, in base all'articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge n. 64 del 2010, non potranno essere rinnovati i contratti integrativi aziendali
1. Ha diritto all'indennità ordinaria di disoccupazione disciplinata dall'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e dagli articoli 7 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni, e 1 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o giugno 1991, n. 169, anche il personale artistico, teatrale e cinematografico che presta un'opera che richiede una preparazione tecnica, culturale o artistica.
2. Il numero 5o dell'articolo 40 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, è abrogato.
1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, le parole: «120 contributi giornalieri» sono sostituite dalle seguenti: «60 contributi giornalieri».
1. Il comma 3-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, è abrogato.
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