Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 5174

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5174



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato IANNACCONE

Delega al Governo per la disciplina dell'esercizio delle competenze dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in materia di rilevazione degli indici di ascolto e di diffusione dei mezzi di comunicazione

Presentata il 3 maggio 2012


      

torna su
Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge stabilisce, in primo luogo, che, nel momento in cui esiste un potenziale conflitto di interessi tra i proprietari della società di rilevazione degli ascolti e le società televisive oggetto delle rilevazioni, può determinarsi la necessità che l'Autorità per la garanzia nelle comunicazioni, di seguito «Autorità», raccolga in proprio i dati di ascolto. In questo caso, la proposta di legge indica le modalità – il finanziamento da parte degli operatori – attraverso le quali l'Autorità potrà essere in grado di farlo. È vero che questa facoltà era già prevista da una norma di alcuni anni fa, ma oggi essa diventa pratica, nel senso che si indicano i criteri di finanziamento, ossia attraverso gli operatori del mercato. Ciò significa che c’è un divieto di attività per la società privata Auditel? Siamo in un Paese libero, per cui la società privata Auditel può fare assolutamente quello che crede. C’è, piuttosto, la volontà di mettere l'Autorità nelle condizioni giuridiche ed economiche di svolgere, visto il potenziale conflitto di interessi, la rilevazione degli indici di ascolto.
      L'articolo 1, al comma 1, definisce l'attività di rilevazione degli indici di ascolto e di diffusione dei mezzi di comunicazione un servizio di interesse generale a garanzia del pluralismo e della concorrenza nel sistema della comunicazione e, al comma 2, delega il Governo – al fine di precisare e di aggiornare all'evoluzione tecnologica in atto i compiti dell'Autorità già individuati dalla legge n. 249 del 1997 (cosiddetta «legge Maccanico») – ad adottare un decreto legislativo per la disciplina dell'esercizio delle competenze dell'Autorità
 

Pag. 2

medesima in materia di rilevazione degli indici di ascolto e di diffusione dei mezzi di comunicazione, secondo princìpi e criteri direttivi improntati al pluralismo e alla concorrenza nel sistema radiotelevisivo, alla garanzia dell'università del campionamento, alla congruità delle metodologie adottate, alla completezza delle rilevazioni estese alle tecnologie e alle piattaforme trasmissive esistenti, alla vigilanza sull'applicazione della normativa e alla previsione di pene adeguate in caso di manipolazione o di falsificazione dei dati concernenti la rilevazione degli indici di ascolto e di diffusione dei mezzi di comunicazione.
      Il comma 3 prevede che il Governo possa emanare, entro l'anno successivo, decreti legislativi integrativi e correttivi.
      Il comma 4 stabilisce che agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo in esame si provvede secondo le modalità e i criteri di contribuzione, a carico dei soggetti del mercato di riferimento, disciplinati dall'articolo 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006). L'Autorità è a tale fine autorizzata a rideterminare l'entità della contribuzione ai sensi del citato articolo 1, commi 65 e 66. Si rappresenta, al riguardo, che l'Autorità, in attuazione delle citate disposizioni, ha provveduto a determinare l'entità della contribuzione per l'anno 2012 con la deliberazione n. 650/11/CONS del 30 novembre 2011.
      L'articolo 2 reca la clausola di invariante finanziaria e l'articolo 3 stabilisce la data di entrata in vigore.
 

Pag. 3


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Delega al Governo per la disciplina dell'esercizio delle competenze dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in materia di rilevazione degli indici di ascolto e di diffusione dei mezzi di comunicazione).

      1. L'attività di rilevazione degli indici di ascolto e di diffusione dei mezzi di comunicazione costituisce un servizio di interesse generale a garanzia del pluralismo e della concorrenza nel sistema della comunicazione. Nel settore radiofonico e televisivo essa è svolta tenendo conto delle tecnologie e delle piattaforme trasmissive esistenti, con particolare riferimento alle nuove tecnologie costituite dalla rete web, dai computer portatili e dai telefoni cellulari multimediali.
      2. Il Governo è delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la disciplina dell'esercizio delle competenze dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in materia di rilevazioni degli indici di ascolto e di diffusione dei mezzi di comunicazione, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) favorire il pluralismo e la concorrenza nel sistema delle comunicazioni;

          b) garantire che la rilevazione degli indici di ascolto risponda a criteri universalistici del campionamento, rispetto alla popolazione o ai mezzi interessati;

          c) assicurare la congruità delle metodologie adottate nelle attività tecniche preordinate e connesse alla rilevazione degli indici di ascolto nel settore televisivo;

          d) tenere conto, nell'attività di rilevazione degli indici di ascolto nei settori

 

Pag. 4

radiofonico e televisivo, delle tecnologie e delle piattaforme trasmissive esistenti;

          e) assicurare la piena attuazione dell'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 11), della legge 31 luglio 1997, n. 249;

          f) favorire l'acquisizione di un cospicuo pacchetto azionario della società Auditel da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al fine di consentire l'entrata del maggior numero di operatori televisivi nella compagine societaria della stessa società Auditel;

          g) vigilare sulla corretta applicazione delle disposizioni del decreto legislativo di cui all'alinea e applicare, secondo le procedure stabilite con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, le sanzioni previste in caso di violazione delle citate disposizioni;

          h) prevedere la reclusione da uno a sei anni per chiunque manipola i dati concernenti la rilevazione degli indici di ascolto e di diffusione dei mezzi di comunicazione, tramite metodologie consapevolmente errate ovvero tramite la consapevole utilizzazione di dati falsi.

      3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 2, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dal medesimo comma 2, uno o più decreti legislativi integrativi e correttivi.
      4. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede secondo le modalità e i criteri di contribuzione, a carico dei soggetti del mercato di riferimento, disciplinati dall'articolo 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è a tale fine autorizzata a rideterminare l'entità della contribuzione ai sensi del citato articolo 1, commi 65 e 66, della legge n. 266 del 2005.

 

Pag. 5

Art. 2.
(Disposizione finanziaria).

      1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica.

Art. 3.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su