ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.

A) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

        Attraverso il disegno di legge in esame si intende introdurre disposizioni finalizzate ad assicurare le pari opportunità nelle procedure per l'elezione dei consigli comunali e provinciali, nelle norme contenute negli statuti comunali e provinciali, nonché a rendere effettiva la disposizione contenuta nell'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di costituzione delle commissioni di concorsi per l'accesso al lavoro nelle amministrazioni pubbliche.

        Il fine che si intende perseguire attraverso le modifiche degli articoli 71, 73 e 75 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è quello di colmare il divario esistente tra uomini e donne nella rappresentanza politica in seno agli organi rappresentativi degli enti locali mediante l'introduzione di meccanismi volti a promuovere un maggiore equilibrio tra i sessi nella rappresentanza.

        Con la modifica all'articolo 6 del TUEL, si intende adeguare la disposizione contenuta nel comma 3 del citato articolo all'evoluzione dei princìpi in materia di pari opportunità.

        Infine, con le modifiche all'articolo 57 del decreto legislativo n. 165 del 2001 si vuole assicurare l'effettiva applicazione di questa norma che fissa le percentuali minime di presenza femminile nelle commissioni di concorso per l'accesso al lavoro nelle amministrazioni pubbliche, prevedendo che l'atto di nomina della commissione venga inviato alle consigliere o ai consiglieri di parità, nazionali o regionali (in base all'ambito territoriale dell'amministrazione che ha bandito il concorso), che potranno così compiere un immediato vaglio sull'ottemperanza alla disposizione.

B) Analisi del quadro normativo nazionale.

        Il TUEL contiene i princìpi e le disposizioni in materia di enti locali, ossia comuni, province, città metropolitane, comunità montane, comunità isolane e unioni di comuni. In particolare, il capo III del titolo III della parte I (articoli 71 e seguenti) disciplina il sistema elettorale degli organi di governo dei comuni e delle province.

 

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        Per quanto attiene all'oggetto del presente intervento normativo, si segnala che l'articolo 71 del TUEL reca norme per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti, l'articolo 73 reca norme per l'elezione del consiglio comunale nei comuni con più di 15.000 abitanti, mentre l'articolo 75 reca norme per l'elezione del consiglio provinciale.

        Tali articoli dettano, nell'attuale formulazione, disposizioni volte a stabilire le modalità di composizione delle liste elettorali. Gli articoli 71 e 73 attribuiscono all'elettore la possibilità di esprimere un solo voto di preferenza per il candidato della lista da lui votata.

        L'articolo 6 del TUEL reca invece disposizioni concernenti il contenuto degli statuti comunali e provinciali, prevedendo che siano inserite disposizioni per assicurare condizioni di pari opportunità.

        Il decreto legislativo n. 165 del 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», è volto a disciplinare l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. In particolare, l'articolo 57, comma 1, lettera a), disciplina le pari opportunità per l'accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro nelle pubbliche amministrazioni, riservando alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso.

        Il codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo n. 198 del 2006, disciplina il ruolo e le funzioni delle consigliere o dei consiglieri di parità regionali o nazionale nel caso di discriminazioni dirette o indirette nell'accesso al lavoro, nella promozione e nella formazione professionale, nelle condizioni, compresa la retribuzione, nella progressione di carriera, nonché in relazione alle forme pensionistiche complementari collettive.

C) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

        Le norme proposte andranno a incidere sugli articoli 6, 71, 73 e 75 del TUEL e sull'articolo 57 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

D) Analisi della compatibilità dell'intervento con i princìpi costituzionali.

        Il presente intervento è effettuato nel pieno rispetto dei princìpi costituzionali di cui agli articoli 3, 48 e 51 della Costituzione.

        In particolare, in ordine al rispetto di quanto sancito dall'articolo 48 della Costituzione, si rappresenta che l'introduzione della possibilità per l'elettore di esprimere una seconda preferenza sottoposta a una condizione di genere, così come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 4 del 2010, non può considerarsi lesiva della libertà dell'elettore, trattandosi di una mera «facoltà aggiuntiva, che allarga lo spettro delle possibili scelte elettorali (...) introducendo (...) una norma riequilibratrice volta ad ottenere, indirettamente ed eventualmente, il risultato di un'azione positiva».

 

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E) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali.

        Il presente intervento regolatorio rispetta il riparto di competenze esistente nel nostro ordinamento tra Stato, regioni e province autonome.

        Esso è stato sottoposto all'esame della Conferenza unificata che, al termine della seduta del 5 maggio 2011, ha espresso parere favorevole.

F) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell’iter.

        Al momento sono presenti in Parlamento numerosi progetti di legge in materia di parità di accesso fra uomini e donne alle cariche elettive, tra i quali si segnalano:

          Atto Camera n. 4254 – assegnato alla I Commissione (Affari costituzionali) in sede referente il 4 aprile 2011 e in corso di esame in Commissione;

          Atto Camera n. 3466 – assegnato alla I Commissione (Affari costituzionali) in sede referente il 22 giugno 2010 e in corso di esame in Commissione;

          Atto Camera n. 3528 – assegnato alla I Commissione (Affari costituzionali) in sede referente il 26 luglio 2010 ed in corso di esame in Commissione;

          Atto Senato n. 93 – assegnato alla I Commissione (Affari costituzionali) in sede referente il 16 dicembre 2008 e in corso di esame in Commissione;

          Atto Senato n. 708 – assegnato alla I Commissione (Affari costituzionali) in sede referente il 25 luglio 2008 e in corso di esame in Commissione.

G) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

        Al momento non vi sono giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

        Si segnalano i precedenti della giurisprudenza costituzionale e amministrativa:

          Corte costituzionale: sentenza n. 422 del 1995; sentenza n. 49 del 2003; sentenza n. 4 del 2010; ordinanza n. 39 del 2005;

          giurisprudenza amministrativa: Consiglio di Stato, decisioni n. 3184 del 6 giugno 2002 e n. 5572 del 23 ottobre 2007; TAR del

 

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Veneto, sentenza n. 3106 del 2001; TAR della Liguria, sentenza n. 380 dell'8 marzo 2001; TAR della Puglia, sentenza n. 4465 del 20 dicembre 2006.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE.

A) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

        Il presente intervento regolatorio risulta compatibile con le politiche dell'Unione europea in materia di pari opportunità tra uomini e donne.

B) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

        Non vi sono procedure di infrazione in merito.

C) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

        Il presente intervento risulta compatibile con le politiche internazionali in materia di pari opportunità tra uomini e donne.

D) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

        Al momento non vi sono giudizi pendenti innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

E) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

        Al momento non vi sono giudizi pendenti innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

F) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

        Allo stato attuale si segnala che alcuni Stati europei, quali Belgio, Francia, Grecia, Portogallo, Slovenia e Spagna, introducono nella

 

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legislazione vigente quote di genere. In Francia, ad esempio, è fatto obbligo ai partiti, pena l'irricevibilità delle liste, di presentare il 50 per cento di candidati di ciascuno dei due sessi per tutte le elezioni a scrutinio di lista. È obbligatoria l'alternanza di genere per le elezioni a turno unico. Per le elezioni a doppio turno la parità dovrà essere rispettata per tranche di sei candidati. Per le elezioni legislative non c’è alcun obbligo di parità, tuttavia la legge prevede l'irrogazione di una sanzione pecuniaria a carico di partiti e di gruppi politici che non presentino il 50 per cento di candidati di ciascun sesso (legge n. 2000-493).

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

A) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

        Il presente intervento non presenta nuove definizioni normative.

B) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

        I riferimenti normativi contenuti nel presente intervento regolatorio sono corretti e aggiornati.

C) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

        Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa apportando modifiche e integrazioni agli articoli 6, 71, 73 e 75 del TUEL e all'articolo 57 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

D) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

        Non sono presenti nel testo dell'intervento regolatorio norme abrogative implicite o esplicite.

E) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

        Non vi sono disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

 

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F) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

        Al momento non si riscontra la presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto.

G) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

        L'articolo 4 del disegno di legge, nel modificare il comma 3 dell'articolo 6 del TUEL, fissa un termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, entro il quale gli enti locali dovranno adeguare i propri statuti alla nuova formulazione del comma 3.

H) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

        Non si ritiene necessario commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche nelle materie oggetto dell'intervento normativo dal momento che le stesse vengono già poste in essere periodicamente.

 

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