Il Comitato permanente per i pareri,
esaminato, limitatamente alle modifiche apportate dal Senato e dalla Commissione di merito in seconda lettura, il nuovo testo del disegno di legge C. 2326-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lanzarote, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno»;
considerato che vengono principalmente in rilievo le seguenti materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato, contemplate dall'articolo 117, secondo comma, della Costituzione: politica estera e rapporti internazionali dello Stato (lettera a)); giurisdizione e norme processuali, ordinamento penale (lettera l));
rilevato che:
— a seguito delle modifiche apportate dal Senato, il testo prevede – articolo 4, comma 1, lettera u), n. 1), che modifica l'articolo 609-nonies, primo comma, del codice penale – che l'interdizione dai pubblici uffici (per una durata peraltro non specificata) consegua alla condanna per i reati ivi previsti (violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, corruzione di minorenne, adescamento di minorenne) soltanto a condizione che il condannato abbia abusato della propria funzione;
— tale disciplina in materia di interdizione dai pubblici uffici, che sembra avere carattere speciale e derogatorio rispetto alla disciplina codicistica generale (articolo 29 del codice penale), appare meno severa di quest'ultima: in base alla disciplina generale, infatti, l'interdizione dai pubblici uffici consegue ad ogni condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a un certo numero di anni (cinque anni per l'interdizione perpetua, tre anni per l'interdizione temporanea) senza che debbano ricorrere condizioni specifiche;
— tra l'altro il codice penale prevede già (articolo 31) l'interdizione (temporanea) dai pubblici uffici in caso di qualsivoglia condanna per un delitto commesso con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti a una funzione pubblica o a un pubblico servizio;
— inoltre l'interdizione dai pubblici uffici è prevista dal testo in esame – articolo 4, comma 1, lettera m), non modificata dal Senato, che inserisce nel codice penale il nuovo articolo 600-septies.2 – anche nel caso di condanna per i delitti contro la personalità individuale (articoli 600 ss. del codice penale): in tali ipotesi (che comprendono anche fattispecie di reato punite con le stesse pene o con pene inferiori rispetto ai reati di cui all'articolo 609-nonies) l'interdizione dai pubblici uffici opera (per un periodo di cinque anni) a prescindere dal presupposto dell'abuso della funzione;
— andrebbe pertanto verificata l'effettiva volontà di prevedere, per i soggetti condannati per i delitti di natura sessuale di cui al testo in esame, una disciplina speciale in materia di interdizione dai pubblici uffici meno severa di quella generale e, in ogni caso, andrebbe verificata la proporzionalità tra l'interdizione dai pubblici uffici prevista in caso di delitti contro la personalità individuale (che è per cinque anni e prescinde dall'abuso della funzione) e l'interdizione dai pubblici uffici prevista in caso dei delitti di natura sessuale di cui al testo in esame (per la quale non è specificata la durata e che opera solo in caso di abuso della funzione);
rilevato altresì che:
a seguito delle modifiche apportate dal Senato il testo in esame – articolo 4, comma 1, lettera u), n. 3), che modifica l'articolo 609-nonies del codice penale – prevede l'applicazione di specifiche misure di sicurezza personali (restrizioni della libera circolazione, divieto di avvicinarsi a luoghi frequentati da minori, divieto di svolgere lavori a contatto con i minori, obbligo di informare gli organi di polizia sulla residenza e sugli eventuali spostamenti) nei confronti del condannato per reati di natura sessuale, dopo l'esecuzione della pena, per una durata fissa predeterminata di cinque anni;
le predette misure sono disposte a prescindere dall'accertamento della persistente pericolosità sociale del condannato, nonostante la Corte costituzionale sia più volte intervenuta in materia, dichiarando l'illegittimità costituzionale di disposizioni che prevedevano presunzioni di pericolosità sociale;
per le misure di sicurezza personali, il codice penale attualmente prevede solo durate minime: le misure non possono infatti essere revocate se le persone ad esse sottoposte non hanno cessato di essere socialmente pericolose (articolo 207);
conseguentemente il giudice, alla scadenza del periodo minimo della misura di sicurezza, procede a un nuovo esame della pericolosità sociale della persona che vi è sottoposta al fine di verificarne la persistenza o meno (articolo 208);
pertanto, da una parte, appare necessario subordinare l'applicazione delle misure di sicurezza personali di cui al nuovo terzo comma all'articolo 609-nonies del codice penale all'accertamento, da parte del giudice, della persistente pericolosità sociale del condannato; dall'altra parte, occorrerebbe verificare l'opportunità di prevedere una durata fissa per le nuove misure di sicurezza personali, anziché, come nel modello attuale, una durata minima che il giudice può prorogare, potenzialmente senza limite, alla luce della valutazione della pericolosità sociale attuale della persona;
considerato, ancora, che:
a seguito delle modifiche apportate dal Senato il sopra richiamato articolo 4, comma 1, lettera u), n. 3) – che modifica l'articolo 609-nonies del codice penale – configura come reato la
attualmente il codice penale non configura come reato l'inosservanza delle misura di sicurezza, di modo che anche la disciplina anzidetta avrebbe carattere speciale;
in particolare, in caso di violazione delle misure di sicurezza non detentive – quali quelle previste per i casi in esame – le singole disposizioni codicistiche prevedono sanzioni non confrontabili per entità a quelle (reclusione da sei mesi a quattro anni) previste dal testo in esame: in particolare, in caso di violazione di misure di sicurezza non detentive si prevede di regola un nuovo decorso del termine minimo e la possibilità di applicare un'ulteriore misura di sicurezza (quale la libertà vigilata o la prestazione di una cauzione di buona condotta);
parimenti non confrontabili per entità sono le sanzioni previste per il reato di evasione, l'articolo 285 del codice penale commina la pena della reclusione da uno a tre anni; per il reato di inosservanza di pene accessorie, la pena è della reclusione da due a sei mesi (articolo 389 del codice penale);
per il nuovo reato di adescamento di minorenni (che appare più grave della violazione delle misure di sicurezza personali) il testo in esame prevede (articolo 4, comma 1, lettera p), che introduce l'articolo 609-undecies del codice penale) una pena più mite (reclusione da uno a tre anni);
la Corte costituzionale ha ribadito più volte la necessità della proporzionalità della sanzione ai contenuti della fattispecie incriminatrice, sotto il duplice profilo della esistenza di una proporzione tra fatto commesso e sanzione e della uguaglianza di trattamento tra fattispecie simili,
esprime
con le seguenti condizioni:
a) l'applicazione delle misure di sicurezza personali di cui al nuovo terzo comma dell'articolo 609-nonies del codice penale sia subordinata all'accertamento, da parte del giudice, della pericolosità sociale del condannato;
b) sia prevista per le misure di sicurezza personali, anziché una durata fissa predeterminata, una durata minima – in conformità all'attuale modello codicistico – che il giudice può prorogare, potenzialmente senza limite, alla luce della valutazione dell'attualità della pericolosità sociale della persona;
e con le seguenti osservazioni:
1) le Commissioni di merito verifichino l'opportunità di prevedere, per i soggetti condannati per i delitti di natura sessuale di cui al
2) in ogni caso, le Commissioni di merito verifichino la proporzionalità tra l'interdizione dai pubblici uffici prevista dal testo in esame in caso di delitti contro la personalità individuale (che è per cinque anni e prescinde dall'abuso della funzione) e l'interdizione dai pubblici uffici prevista in caso dei delitti di natura sessuale di cui al testo in esame stesso (per la quale non è specificata la durata e che opera solo in caso di abuso della funzione);
3) le Commissioni di merito verifichino l'opportunità di configurare come reato la violazione delle misure di sicurezza personali e, in ogni caso, si valuti la congruità delle sanzioni previste per tale reato alla luce del principio sancito dalla Corte costituzionale della necessaria proporzionalità della sanzione alla fattispecie criminosa, sotto il duplice profilo dell'esistenza di una proporzione tra il fatto commesso e la sanzione e della uguaglianza di trattamento tra fattispecie simili.
La XII Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo del disegno di legge C. 2326-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno», quale risultante dagli emendamenti approvati,
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