Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge si intende modificare la legge 13 maggio 1978, n. 180, al fine di correggerne alcuni aspetti ritenuti ormai superati e lesivi della dignità del malato.
A legislazione vigente, infatti, per costringere con la forza una persona al ricovero presso un ospedale psichiatrico tramite un trattamento sanitario obbligatorio (TSO), è sufficiente la firma di uno psichiatra, di un suo collega e del sindaco del comune di residenza del paziente.
A differenza di altri campi della medicina, in cui è facile dimostrare che il medico ha torto (per esempio basta una radiografia per verificare se un braccio è realmente rotto come ritiene il medico), nella psichiatria non esistono strumenti che possano provare se una persona è malata di mente o meno e quindi, mancando prove oggettive (in quanto strumentali), la diagnosi è basata al 100 per cento sul parere soggettivo dello psichiatra. Il mal costume o una becera solidarietà tra professionisti, unitamente alla buona fede di un sindaco che si trova di fronte a due pareri medici uguali, possono quindi portare ad abusi da parte di medici che sfruttano la disposizione di legge per far ricoverare chiunque, così che tra tanti ricoveri giustamente decisi possono esserci anche ricoveri non motivati da giusta causa decisi da psichiatri in mala fede.
In Italia esistono due tipi di ospedali psichiatrici: gli ospedali psichiatrici e gli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG).
Negli OPG sono «ospitati» i malati di mente che hanno commesso reati, mentre negli ospedali psichiatrici sono «ospitati» i malati di mente, chi tenta il suicidio, i drogati e gli alcolizzati.
Anche se il ricovero può essere fatto volontariamente, per essere ricoverati presso un ospedale psichiatrico è comunque
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sufficiente un TSO, mentre per essere condannati a un ricovero presso un OPG è necessario aver commesso un reato, essere sottoposti a un processo e, quindi, a un giudizio (appellabile) di un giudice basato sulla valutazione delle prove fornite dall'accusa e dalla difesa.
Il TSO, invece, è una vera e propria reclusione, decisa solo da due psichiatri (o da due medici di cui uno psichiatra), senza alcun processo!
Con la presente iniziativa legislativa si intende, dunque, restringere il potere prescrittivo del TSO.
La presente proposta di legge è composta da quattro articoli, che apportano alcune modifiche alla legge n. 180 del 1978.
Il novellato articolo 1 della citata legge n. 180 del 1978 stabilisce, al comma 3, che per poter procedere a un TSO è necessario che la persona sottoposta al medesimo sia stata in precedenza ricoverata presso un OPG; dato che per essere condannati a un ricovero presso un OPG è necessario essere ritenuti malati di mente dopo un regolare processo, la possibilità che la persona oggetto del TSO non sia effettivamente malata di mente è dunque abbastanza improbabile.
In base al comma 7 del novellato articolo 3 della stessa legge n. 180 del 1978 anche chi è stato ricoverato presso un OPG, ma è riconosciuto completamente guarito da uno degli psichiatri dello stesso OPG in cui era ricoverato o dallo psichiatra del centro per l'igiene mentale che lo segue (se tale persona non ha mai ucciso o ferito nessuno e negli ultimi tre anni non è stata ricoverata presso un ospedale psichiatrico), non può essere sottoposto a TSO, così come previsto per coloro che non sono mai stati ricoverati presso un OPG.
Il novellato articolo 2 della legge n. 180 del 1978, al comma 2, prevede che il TSO può essere disposto qualora il paziente, tra le altre cose, se non sia sottoposto a TSO, possa uccidere o ferire qualcuno o comunque commettere un qualsiasi reato penale.
La legge n. 180 del 1978, nel testo vigente, come già rilevato, stabilisce che per poter procedere a un TSO, oltre alla firma del sindaco, è sufficiente la firma di un medico e di un solo psichiatra; il novellato articolo 2 della stessa legge, al comma 3, prevede, invece, che sia necessaria la firma di due psichiatri (oltre, ovviamente, alla firma del sindaco e di un medico della struttura sanitaria pubblica).
Sempre nel testo vigente della legge n. 180 del 1978, il TSO dura una settimana, ma può essere rinnovato un numero infinito di volte; l'articolo 3 novellato prevede che il TSO duri trenta giorni (comma 4) e che non possa essere prolungato per più di due volte (comma 5), quindi il paziente non può rimanere ricoverato in ospedale psichiatrico per un tempo superiore a novanta giorni.
Infine, sempre il novellato articolo 3, comma 6, prevede che, in caso di miglioramento, il paziente sottoposto a TSO possa essere dimesso prima della scadenza naturale dello stesso TSO (o del suo prolungamento).
L'articolo 4 della presente proposta di legge modifica il secondo comma dell'articolo 8 della legge n. 180 del 1978 al fine di adeguarlo alle nuove disposizioni dell'articolo 3.
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