Onorevoli Deputati! - Come già accaduto nel 1995, anno in cui l'Austria, la Finlandia e la Svezia aderirono all'Unione europea, anche i nuovi dieci Paesi che hanno firmato, il 16 aprile 2003, il Trattato e l'Atto di adesione per divenire membri dell'Unione europea il 10 maggio 2004 si sono impegnati «ad aderire alle convenzioni di cui all'articolo 293 (ex 220) del trattato CE e alle convenzioni indissociabili dal conseguimento degli obiettivi del trattato CE, nonché ai protocolli relativi all'interpretazione di tali convenzioni da parte della Corte di giustizia, firmati dagli Stati membri attuali e ad avviare a tal fine negoziati con gli Stati membri attuali per apportarvi i necessari adattamenti» (articolo 5 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione del 16 aprile 2003).
La Convenzione del 23 luglio 1990 (ratificata dall'Italia ai sensi della legge 22 marzo 1993, n. 99), relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate (Convenzione di arbitrato), entrata in vigore il 1o gennaio 1995, si basa sull'articolo 293 (ex articolo 220) del Trattato istitutivo della Comunità europea, a norma del quale gli Stati membri si sono impegnati ad avviare negoziati per garantire l'eliminazione della doppia imposizione fiscale all'interno dell'Unione europea.
Tale Convenzione fu inizialmente stipulata per un periodo di cinque anni. Il Protocollo di modifica della Convenzione in oggetto (ratificato dall'Italia ai sensi della legge 28 aprile 2004, n. 132), entrato in vigore il 1o novembre del 2004, con validità dal 1o gennaio 2000, ha però introdotto il principio dell'automatica estensione dei suoi effetti temporali. Quindi la Convenzione di arbitrato sarà da ora in poi prorogata automaticamente per successivi periodi di cinque anni, salva obiezione di uno degli Stati contraenti.
Tutto ciò premesso, ne consegue che una nuova Convenzione di adesione, firmata l'8 dicembre 2004 da tutti gli Stati contraenti (i venticinque Paesi membri dell'Unione europea) con riferimento sia alla Convenzione originale del 1990 che al Protocollo di modifica del 1999, debba ora essere ratificata dagli stessi Stati membri firmatari.
Nella Convenzione di adesione i nuovi Stati contraenti hanno specificato le imposte a cui si applicherà la Convenzione sull'arbitrato (articolo 2 della stessa) e quali sono le «autorità competenti» (articolo 3). In occasione del verbale di firma, gli stessi Stati hanno inoltre presentato le dichiarazioni unilaterali relative all'articolo 7, paragrafo 3 (impossibilità di derogare alle decisioni degli organi giudiziari interni), e all'articolo 8 (sanzioni gravi).
Per l'Italia la Convenzione di cui trattasi ha comportato l'aggiornamento delle imposte alle quali si applica la Convenzione del 1990 [imposta sul reddito delle società in luogo dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, imposta regionale sulle attività produttive in luogo dell'imposta locale sui redditi - articolo 2, paragrafo 2), lettera j)], nonché quello relativo alle autorità competenti ai fini della Convenzione medesima (il Capo del Dipartimento per le politiche fiscali o un rappresentante autorizzato in luogo del Ministro delle finanze o di un rappresentante autorizzato - articolo 3, paragrafo 1).
Il modello della Convenzione di adesione in oggetto è simile a quello utilizzato per la Convenzione di adesione di Austria, Svezia e Finlandia, firmata il 21 dicembre 1995 e ratificata ai sensi della legge 9 ottobre 1997, n. 369.
L'articolo 5, relativo all'entrata in vigore della Convenzione di adesione dei dieci Paesi, presenta, però, una formulazione diversa rispetto a quella utilizzata nella Convenzione di adesione del 1995.
Questa entrava in vigore «nei rapporti tra gli Stati che l'hanno ratificata, il primo giorno del terzo mese successivo al deposito
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dell'ultimo strumento di ratifica effettuato dalla Repubblica d'Austria o dalla Repubblica di Finlandia o dal Regno di Svezia [Paese che aderisce] e da uno Stato che ha ratificato la convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate. Per ogni Stato contraente che la ratifichi successivamente, la presente convenzione entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del suo strumento di ratifica.».
L'articolo 5 della nuova Convenzione di adesione invece prevede che: «La presente convenzione entra in vigore, nei rapporti tra gli Stati contraenti che l'hanno ratificata, accettata o approvata, il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dell'ultimo strumento di ratifica, accettazione o approvazione effettuato da tali Stati».
Tuttavia, il risultato è identico a quello della precedente Convenzione di adesione: consentire l'entrata in vigore della Convenzione di adesione all'avvenuto deposito non di tutti i rispettivi strumenti di ratifica - o di accettazione o di approvazione - degli Stati membri (come accadde per la Convenzione sull'arbitrato e per il Protocollo di modifica), ma al deposito dello strumento di ratifica - o di accettazione o di approvazione - di due Stati membri contraenti. Ciò al fine di agevolare l'entrata in vigore bilaterale di un'ordinaria Convenzione di adesione tra i nuovi Paesi e gli Stati contraenti che potrebbero ratificare (o accettare o approvare) la stessa in modo rapido, come accadde per la Convenzione di adesione dell'Austria, della Svezia e della Finlandia (articolo 5 citato), la quale, pur non essendo entrata in vigore subito rispetto a tutti gli Stati contraenti, era però già applicabile tra gli Stati che avevano ottemperato alle formalità di ratifica.
Sempre nello stesso articolo, un'ulteriore differenza rispetto al testo della Convenzione di adesione di Austria, Finlandia e Svezia è costituita dall'inserimento, accanto alla ratifica, dei termini «accettazione» e «approvazione». Il riferimento all'accettazione e all'approvazione riguarda, evidentemente, i Paesi che possono dare esecuzione alla Convenzione in oggetto senza necessità di autorizzazione parlamentare alla ratifica.
Il nostro sistema giuridico rende necessaria, invece, una procedura di autorizzazione alla ratifica mediante legge formale affinché alla Convenzione possa essere data piena ed intera esecuzione.
La Convenzione di adesione si compone di sette articoli qui di seguito illustrati.
L'articolo 1 statuisce l'adesione dei dieci Paesi alla Convenzione del 23 luglio 1990, con tutti gli adeguamenti e le modifiche ad essa apportati dalla Convenzione di adesione di Austria, Finlandia e Svezia del 21 dicembre 1995, nonché dal Protocollo di modifica del 25 maggio 1999.
L'articolo 2 introduce le modifiche all'articolo 2, paragrafo 2 (campo di applicazione), e all'articolo 3, paragrafo 1 (definizione dell'espressione «autorità competenti»), della Convenzione originale. Le nuove disposizioni riguardano tutti i dieci Paesi aderenti, nonché i Paesi firmatari della Convenzione originale che si sono trovati nella necessità di aggiornare le disposizioni che li riguardavano.
Per quanto concerne l'Italia, il campo di applicazione della Convenzione riguarda ora, come indicato dal nuovo articolo 2, paragrafo 2, lettera j) (che sostituisce la lettera h) dello stesso paragrafo e dello stesso articolo del testo vigente), l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta sul reddito delle società e l'imposta regionale sulle attività produttive. Ai fini dell'applicazione della Convenzione sull'arbitrato l'espressione «autorità competente» designa, per l'Italia, il Capo del Dipartimento per le politiche fiscali o un rappresentante autorizzato (nuovo articolo 3, paragrafo 1, che ha così sostituito il precedente riferimento al Ministro delle finanze o a un rappresentante autorizzato).
In base all'articolo 3, il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea rimette ai Governi dei dieci Paesi aderenti copia certificata conforme delle Convenzioni del 1990 e del 1995, nonché del
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Protocollo del 1999, nelle dodici lingue comunitarie.
Il secondo paragrafo dello stesso articolo precisa che i testi degli atti citati, redatti nelle lingue ceca, estone, lettone, lituana, maltese, polacca, slovacca, slovena e ungherese, allegati alla Convenzione di adesione, fanno fede alle stesse condizioni degli altri testi.
L'articolo 4 prevede che la Convenzione di adesione venga sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione da parte degli Stati firmatari e che gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione vengano depositati presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.
L'articolo 5 dispone che la Convenzione di adesione entri in vigore, nei rapporti tra gli Stati contraenti che l'hanno ratificata, accettata o approvata, il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dell'ultimo strumento di ratifica, accettazione o approvazione effettuato da tali Stati.
Viene in tal modo sancita l'entrata in vigore bilaterale tra i nuovi Paesi e gli altri Stati contraenti. L'entrata in vigore non viene, infatti, subordinata all'avvenuto deposito di tutti i rispettivi strumenti di ratifica, accettazione o approvazione degli Stati membri, ma al deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione di due Stati membri contraenti.
L'articolo 6 dà disposizioni per la notifica del deposito degli strumenti di ratifica e delle date di entrata in vigore della Convenzione agli Stati firmatari.
L'articolo 7 concerne il deposito della Convenzione, redatta in ventuno lingue, negli archivi del Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.
Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato né mancate entrate e, pertanto, non si rende necessario redigere la relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.